1. Beni culturali e
patrimoni dell'umanità
Conservazione, tutela e aspetti giuridici.
Di Alessandro Gianfelice V^D
2. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
Art. 9 Costituzione Italiana
I beni culturali possono essere intesi come il patrimonio e l'eredità di carattere
culturale di una nazione.
L’Italia sancisce, tra i suoi principi legislativi, che i beni culturali e ambientali
costituiscono il patrimonio culturale italiano, definito anche patrimonio storico
artistico. I beni culturali sono quindi identificati come un patrimonio nazionale.
3. L'UNESCO
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (in
inglese United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) è un organizzazione delle
Nazioni Unite nata il 16 Dicembre 1945 a seguito
della Conferenza dei Ministri Alleati dell'Educazione
e volto alla tutela della pace mediante la promozione
dell'istruzione, della cultura e dei valori del rispetto
reciproco, del diritto individuale e delle libertà
fondamentali.
4. Gli organi dell'UNESCO
L'UNESCO è composto principalmente da tre grandi gruppi: l'Assemblea generale, il
Consiglio esecutivo e la Segreteria.
• Assemblea generale: i membri si riuniscono ogni due anni. Stabilisce le politiche
interne, le normative, i programmi futuri e i budget da utilizzare. Elegge i membri
del Consiglio esecutivo e il direttore generale.
• Consiglio esecutivo: i membri si riuniscono ogni due anni. È composta da un
rappresentante per ciascuno stato dei 58 che ne fanno parte. Controlla
che vengano rispettate le normative e le decisioni dell'Assemblea generale.
• Segreteria: è composta dal direttore generale e dal suo staff. Stabilisce delle
direttive per aiutare gli stati membri ad adempiere ai loro compiti.
5. Qual è il valore
di un bene?
La valorizzazione dei beni culturali avviene
attraverso il rispetto di tre paramentri: tutela,
conservazione e fruizione.
Tutela: è ogni attività diretta a riconoscere,
proteggere e conservare un bene;
Conservazione: è ogni attività svolta con lo
scopo di mantenere l’integrità, l’identità e
l’efficienza funzionale di un bene;
Fruizione: è ogni attività volta a garantire che il
bene condivisibile alla comunità e visitabile da
parte di eventuali fruitori.
6. Come si distinguono i beni
culturali?
• La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale e culturale e naturale, adottata
dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale come:
• Patrimonio culturale
• Patrimonio naturale
• Paesaggio culturale
7. Il Patrimonio
culturale
Nel nostro Patrimonio culturale sono
compresi monumenti, agglomerati
architettonici e siti archeologici frutto
dell'ingegno dell'uomo (es: l'acropoli di
Atene, il castello di Himeji, il Taj Mahal,
ecc.).
8. Il Patrimonio
naturale
Fanno parte del Patrimonio naturale tutti i siti
naturali, le formazioni biologiche e geologiche
e gli habitat faunistici caratterizzati da un
rilevante valore estetico e scientifico (es: il
Serengeti, il Rio delle Amazzoni, l'Etna, ecc.).
9. Il Paesaggio culturale
Dei Paesaggi culturali fanno parte tutti quei
paesaggi che rappresentano “creazioni
congiunte dell'uomo e della natura”, come da
definizione
la Convenzione sulla Protezione del
Patrimonio Mondiale e culturale e naturale
(es: Portovenere e le Cinque Terre, Paestum,
i Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia,ecc.).
10. I beni culturali
in Italia
L'Italia è il paese presente più volte all'interno
della lista dei patrimoni dell'umanità al mondo.
Tra i 58 siti sul territorio (di cui 5 Patrimoni
naturali e 8 Paesaggi culturali) troviamo, oltre ai
precedenti già citati: Arti rupestri della
Valcamonica, Pompei ed Ercolano, l'Etna, il
Duomo di Pisa, ecc.
11. Software patrimonio dell'umanità
Il 25 Febbraio 2019 l’UNESCO ha annunciato una partnership con un istituto francese di
informatica dal nome INRIA "con l’ambizioso intento di salvaguardare ogni software creato, per
fare in modo che non venga mai dimenticato".
Il codice sorgente dei software opensource viene definito dai sostenitori di questa linea
intrapresa dall'UNESCO come se fosse un vero e proprio patrimonio dell'umanità, per cui
sostengono la sua condivisione e modifica in quanto ciò contribuisce all'arricchimento di tale
patrimonio.
12. La tutela
giuridica
dei beni
culturali
Ogni Stato è libero a proporre leggi
proprie riguardo la tutela del
patrimonio culturale che gli appartiene.
In Italia la tutela penale del patrimonio
culturale di uno stato è dettata
principalmente dal decreto
legislativo n.42 del 22 Gennaio 2004
(Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dal Codice penale.
13. Codice dei beni culturali e del
paesaggio
PRIMA PARTE Definisce il patrimonio culturale, regola i rapporti stato-regioni sulle
competenze in materia di tutela e valorizzazione
SECONDA PARTE Individua i beni culturali, ne disciplina la tutela, la fruizione e la
valorizzazione; indica norme transitorie e finali
TERZA PARTE Individua e regola i beni paesaggistici con riferimento alla tutela e alla
valorizzazione
QUARTA PARTE Disciplina sanzioni amministrative e penali relative sia ai beni culturali che
ai beni paesaggistici
QUINTA PARTE Indica tutte le leggi abrogate.
14. Tutela
d'immagine e
riproduzione dei
beni
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
sancisce anche delle norme riguardo la
diffusione di immagini raffiguranti beni culturali
e la loro effettiva riproduzione.
"Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte
senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca,
libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi
del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle
disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità
che non comportino alcun contatto fisico con il bene,
ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né
all'interno degli istituti delta cultura, l’uso di stativi o
treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da
non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro”.