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 Quadro normativo;
Concetto di rischio
 Danno;
 Prevenzione;
 Protezione;
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
 Organizzazione della prevenzione aziendale;
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
2 Schema generale del corso
1
CORSO DI FORMAZIONE
GENERALE PER I LAVORATORI
secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Dalla legge alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
Seconda parte
Responsabili del corso
Dott. Oliviero Gessaroli (R.S.P.P.)
Dott. Vincenzo Musumeci (M. C.)
Prof. Ing. Alessandro Alessandrini (A.S.P.P.)
1
1. Quadro normativo;
2. Concetto di rischio
3. Danno;
4. Prevenzione;
5. Protezione;
6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
7. Organizzazione della prevenzione aziendale;
8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
2 Schema generale del corso
2
Concetto di rischio
Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze,
metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.
Il pericolo è una proprietà intrinseca non legata a fattori esterni; è una
situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha
la capacità di causare un danno alle persone.
Il pericolo è diverso dal rischio, il pericolo è un Fattore di rischio
Pericolo
(definizione tratta dal D.lgs 81/08):
«Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni.»
(definizione tratta da OHSAS 18001, 3.4)
«Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie,
danni alle proprietà, all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una
combinazione di questi.»
3
Concetto di rischio
 L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio
concreto o meno. Dipende dalle
condizioni di uso.
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un
certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di
rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità
che essa si trasformi in un danno
Rischio
(definizione tratta dal D.lgs 81/08):
«Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione.»
4
Concetto di rischio
Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di
cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla
caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea.
Due infortuni diversi
Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa
visibilità e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di
inabilità temporanea.
Esempi
5
Concetto di rischio
Analisi dei due infortuni
Un magazziniere sta usando il carrello
elevatore
in condizioni di scarsa visuale
e investe un collega provocando una
contusione e 3 giorni di inabilità
temporanea.
Un altro addetto dello stesso
magazzino inciampa su una scatola
di cartone vuota lasciata in disordine e
si procura una distorsione alla caviglia
con 3 giorni di inabilità temporanea.
Pericoli (diversi)
Condizioni che
hanno elevato il
Rischio
Danni (uguali per
caso)
6
Concetto di rischio
Stima del rischio
Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si
manifesti un certo evento dannoso e la gravità
(G) (Magnitudo, M) associata all’evento stesso.
R = f (P, G)
Generalmente si considera R = P x G
Si tratta di un’indicazione generica che va associata al
numero dei lavoratori esposti.
Definizione quantificazione del Rischio
7
Concetto di rischio
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’
Valori che può assumere la Probabilità:
1 = IMPROBABILE = L' evento dannoso è improbabile. La sua
manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi
sfavorevoli indipendenti e poco probabili.
2 = POSSIBILE = L'evento dannoso è poco probabile ma possibile.
La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più'
eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.
3 = PROBABILE = L' evento dannoso è probabile. La sua
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono
già verificati.
4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti
che si sono già verificati in altri casi.
Esempio di metodologia per la VDR
8
Concetto di rischio
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’
Valori che può assumere la Gravità (G) o Magnitudo (M):
1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente
reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto
di lavoro.
2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale
reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità
lavorativa.
3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una
limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo
periodo di prognosi.
4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione
parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o
la morte.
Esempio di metodologia per la VDR
9
Concetto di rischio
Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R con una
rappresentazione a matrice
P
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 G
Elevato = 12-16
Notevole = 8-9
Accettabile = 3-6
Basso 1-2
P
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 G
Esempio di metodologia per la Valutazione del rischio
10
Concetto di rischio
Tempistica
La stima numerica del rischio permette di identificare una
scala di priorità degli interventi per ridurre il rischio
R Programmazione degli interventi
R>8
Azioni correttive necessarie da programmare
con urgenza
4≤R≥8
Azioni correttive e/o migliorative necessarie
da programmare nel breve termine
2 ≤R≥3
Azioni correttive e/o migliorative necessarie
da programmare nel medio termine
R = 1
Eventuali misure da considerare in sede di
riesame della valutazione 11
Concetto di rischio
Stima del rischio
Esempio: lavoro in ufficio
Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio
Affaticamento visivo Possibile Modesta BASSO 2
Postura Possibile Modesta BASSO 2
Radiazioni non ionizzanti Possibile Modesta BASSO 2
Microclima Probabile Lieve BASSO 2
Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2
Scivolamento Possibile Modesta BASSO 2
Movimentazione manuale dei
carichi
Possibile Modesta Basso 2
Macchine presenti:
FOTOCOPIATRICE
PERSONAL COMPUTER
STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO
STAMPANTE LASER
12
Concetto di rischio
Riduzione del rischio
Gli interventi devono ridurre il rischio fino a (UNI 11230 –Gestione del
rischio):
 Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del
rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo”
o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere
ulteriore trattamento.
 Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il
rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.
Azioni di riduzione del rischio
 Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento (P)
 Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno (G)
13
Concetto di rischio
Valutazione dei rischi
Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:
individuare i pericoli (fattori di rischio);
individuare le persone potenzialmente esposte;
valutare (stimare) i rischi;
individuare i possibili effetti sulle persone;
individuare soluzioni per eliminare o ridurre i
rischi a un livello accettabile.
14
Concetto di rischio
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è l’elemento centrale attorno al
quale ruota l’intero decreto legislativo 81/08 e il sistema
prevenzionistico ivi riportato.
L’importanza strategica di questo delicato passaggio si
evince ulteriormente dalla scelta del Legislatore di porre
tale obbligo in modo indelegabile in capo al datore di
lavoro.
L’obiettivo finale è quello dell’eliminazione o in subordine
di una sostanziale riduzione e/o controllo di tutti i fattori
di rischio presenti nell’attività lavorativa; pertanto il
punto di partenza che il Legislatore impone al datore di
lavoro è quello di un’approfondita conoscenza di tali
fattori di rischio attraverso un’attenta e partecipata
analisi della situazione.
15
Concetto di rischio
Valutazione dei rischi
A coadiuvare il datore di lavoro in questo fondamentale
compito del quale è per altro l’unico destinatario delle
sanzioni in caso di inadempimento, oltre al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione è stato chiamato
anche il medico competente, ove previsto.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve
essere preliminarmente consultato in ordine alla
valutazione dei rischi.
La valutazione deve essere dettagliata e puntuale,
intervenendo “reparto per reparto”, mansione per
mansione, macchina per macchina, locale per locale.
16
Concetto di rischio
Valutazione dei rischi
Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti,
ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da
comportamenti “non corretti ma ragionevolmente
possibili o prevedibili”.
Il D.lgs. 81/08, nel ribadire il concetto che vanno valutati
tutti i rischi, pone una specifica attenzione anche a quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza
da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro.
17
Concetto di rischio
Documento di valutazione dei rischi DVR
La valutazione dei rischi e le relative misure di
miglioramento sono indicate nel DVR, il
documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1
del D.Lgs. 81/2008).
Il DVR è il documento cardine per la gestione
dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.
18
Concetto di rischio
Chi accede al documento di valutazione dei rischi?
Documento di
Valutazione dei
Rischi
Datore di
Lavoro:
Redige (e non
può delegare)
Responsabile del
Servizio
Prevenzione e
Protezione:
Assiste il DL nella
stesura
Medico competente :
Assiste il DL nella stesura
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza:
Accede al documento e lo riceve
su richiesta
Conservato
sul luogo di
lavoro anche
in forma
elettronica
19
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
Tutto quanto descritto nel capitolo della valutazione dei rischi
trova la naturale sintesi nella redazione del documento di
valutazione dei rischi.
Il contenuto del DVR, sin dalla sua prima elaborazione, deve
essere conforme ai dettati del D.lgs. 81/08 e a tutte le
normative correlate alle attività lavorative dell’Università, con
riferimento anche alle diverse linee guida specifiche, alle buoni
prassi e alle buone tecniche di tutte quelle attività normate e
non, emanate dagli Enti competenti di vigilanza, controllo e
consulenza (INAIL, VVF, Ministeri, ecc.) e dalle associazioni di
categoria (Sindacali, Datoriali, Produttori, ecc.).
20
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
Il DVR deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi
provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in
modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
21
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il
relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della
propria attività.
22
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
• Il contenuto del documento deve, altresì, rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi per i quali il D.lgs. detta appositi
obblighi nei Titoli II-XI.
• Il DVR dovrà, pertanto, esplicitare l’iter seguito nella
nell’individuazione dei fattori di rischio, evidenziando i
risultati prodotti in questa attività e le valutazioni
conseguenti ai criteri e alle metodologie individuati.
• Caratteristiche fondamentali del DVR dovranno essere la
chiarezza, la sinteticità, per quanto possibile, e la facilità
di comprensione dei dati e delle informazioni in esso
contenute, anche da parte di chi ne viene a contatto la
prima volta.
23
Concetto di rischio
SINTESI Contenuti del DVR
CONTENUTI ESSENZIALI DEL DVR
Il DVR deve contenere:
• una relazione sulla Valutazione del rischio, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate e dei DPI adottati;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione
delle misure;
• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono
i lavoratori a rischi specifici.
24
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
• LA DATA CERTA
• È responsabilità del datore di lavoro assicurare la
data certa del DVR attraverso l’adozione di sistemi
che garantiscano la verifica della data di
approvazione del documento .
• Questa può essere o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di
lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza del medico competente, ove
nominato”.
25
Concetto di rischio
Contenuti del DVR
• INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
• A conclusione della valutazione dei rischi si otterrà una vera
e propria mappa dei rischi che dovranno essere, laddove
possibile, eliminati o ridotti mediante l’adozione di misure di
prevenzione e protezione.
• La mitigazione del rischio, la dove non è possibile eliminarlo,
avviene attraverso la prevenzione e la protezione.
• La prevenzione agisce sulla probabilità (P) di accadimento di
un evento pericoloso attraverso misure tecniche e/o
organizzative atte a ridurre la probabilità di accadimento.
• La protezione agisce sulla magnitudo (G)del danno e
consente, una volta attuate tutte le misure preventive
possibili, di contenere gli eventuali danni.
26
Concetto di rischio
LE REVISIONI DEL DVR
• LE REVISIONI DEL DVR
• Il DVR deve essere aggiornato ogni qual volta ricorrano le
condizioni previste dall’art. 29 comma 3 del D.lgs. 81/08.
• “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità”.
• A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate.
27
Concetto di rischio
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL DVR
• Descrizione ambienti;
• Organizzazione della Sicurezza e della Salute nel luogo di lavoro ;
• Cicli produttivi;
• Fattori di rischio e loro valutazione;
• Profili di rischio per mansioni;
• Programma di miglioramento.
Piano di
assegnazione
dei DPI
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formazione
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sorveglianza
sanitaria
Procedure
operative
28

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  • 1.  Quadro normativo; Concetto di rischio  Danno;  Prevenzione;  Protezione;  Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;  Organizzazione della prevenzione aziendale;  Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 2 Schema generale del corso 1 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Dalla legge alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Seconda parte Responsabili del corso Dott. Oliviero Gessaroli (R.S.P.P.) Dott. Vincenzo Musumeci (M. C.) Prof. Ing. Alessandro Alessandrini (A.S.P.P.) 1
  • 2. 1. Quadro normativo; 2. Concetto di rischio 3. Danno; 4. Prevenzione; 5. Protezione; 6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 7. Organizzazione della prevenzione aziendale; 8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 2 Schema generale del corso 2
  • 3. Concetto di rischio Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo. Il pericolo è una proprietà intrinseca non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone. Il pericolo è diverso dal rischio, il pericolo è un Fattore di rischio Pericolo (definizione tratta dal D.lgs 81/08): «Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.» (definizione tratta da OHSAS 18001, 3.4) «Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una combinazione di questi.» 3
  • 4. Concetto di rischio  L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso. Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che essa si trasformi in un danno Rischio (definizione tratta dal D.lgs 81/08): «Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.» 4
  • 5. Concetto di rischio Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. Due infortuni diversi Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visibilità e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. Esempi 5
  • 6. Concetto di rischio Analisi dei due infortuni Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. Pericoli (diversi) Condizioni che hanno elevato il Rischio Danni (uguali per caso) 6
  • 7. Concetto di rischio Stima del rischio Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (G) (Magnitudo, M) associata all’evento stesso. R = f (P, G) Generalmente si considera R = P x G Si tratta di un’indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti. Definizione quantificazione del Rischio 7
  • 8. Concetto di rischio RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ Valori che può assumere la Probabilità: 1 = IMPROBABILE = L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili. 2 = POSSIBILE = L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile. 3 = PROBABILE = L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati. 4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi. Esempio di metodologia per la VDR 8
  • 9. Concetto di rischio RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ Valori che può assumere la Gravità (G) o Magnitudo (M): 1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro. 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa. 3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi. 4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte. Esempio di metodologia per la VDR 9
  • 10. Concetto di rischio Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R con una rappresentazione a matrice P 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 G Elevato = 12-16 Notevole = 8-9 Accettabile = 3-6 Basso 1-2 P 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 G Esempio di metodologia per la Valutazione del rischio 10
  • 11. Concetto di rischio Tempistica La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi per ridurre il rischio R Programmazione degli interventi R>8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 4≤R≥8 Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine 2 ≤R≥3 Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine R = 1 Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione 11
  • 12. Concetto di rischio Stima del rischio Esempio: lavoro in ufficio Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio Affaticamento visivo Possibile Modesta BASSO 2 Postura Possibile Modesta BASSO 2 Radiazioni non ionizzanti Possibile Modesta BASSO 2 Microclima Probabile Lieve BASSO 2 Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 Scivolamento Possibile Modesta BASSO 2 Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesta Basso 2 Macchine presenti: FOTOCOPIATRICE PERSONAL COMPUTER STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO STAMPANTE LASER 12
  • 13. Concetto di rischio Riduzione del rischio Gli interventi devono ridurre il rischio fino a (UNI 11230 –Gestione del rischio):  Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.  Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili. Azioni di riduzione del rischio  Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento (P)  Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno (G) 13
  • 14. Concetto di rischio Valutazione dei rischi Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per: individuare i pericoli (fattori di rischio); individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi; individuare i possibili effetti sulle persone; individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile. 14
  • 15. Concetto di rischio Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è l’elemento centrale attorno al quale ruota l’intero decreto legislativo 81/08 e il sistema prevenzionistico ivi riportato. L’importanza strategica di questo delicato passaggio si evince ulteriormente dalla scelta del Legislatore di porre tale obbligo in modo indelegabile in capo al datore di lavoro. L’obiettivo finale è quello dell’eliminazione o in subordine di una sostanziale riduzione e/o controllo di tutti i fattori di rischio presenti nell’attività lavorativa; pertanto il punto di partenza che il Legislatore impone al datore di lavoro è quello di un’approfondita conoscenza di tali fattori di rischio attraverso un’attenta e partecipata analisi della situazione. 15
  • 16. Concetto di rischio Valutazione dei rischi A coadiuvare il datore di lavoro in questo fondamentale compito del quale è per altro l’unico destinatario delle sanzioni in caso di inadempimento, oltre al responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato chiamato anche il medico competente, ove previsto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere preliminarmente consultato in ordine alla valutazione dei rischi. La valutazione deve essere dettagliata e puntuale, intervenendo “reparto per reparto”, mansione per mansione, macchina per macchina, locale per locale. 16
  • 17. Concetto di rischio Valutazione dei rischi Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti, ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da comportamenti “non corretti ma ragionevolmente possibili o prevedibili”. Il D.lgs. 81/08, nel ribadire il concetto che vanno valutati tutti i rischi, pone una specifica attenzione anche a quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 17
  • 18. Concetto di rischio Documento di valutazione dei rischi DVR La valutazione dei rischi e le relative misure di miglioramento sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008). Il DVR è il documento cardine per la gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda. 18
  • 19. Concetto di rischio Chi accede al documento di valutazione dei rischi? Documento di Valutazione dei Rischi Datore di Lavoro: Redige (e non può delegare) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Assiste il DL nella stesura Medico competente : Assiste il DL nella stesura Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Accede al documento e lo riceve su richiesta Conservato sul luogo di lavoro anche in forma elettronica 19
  • 20. Concetto di rischio Contenuti del DVR Tutto quanto descritto nel capitolo della valutazione dei rischi trova la naturale sintesi nella redazione del documento di valutazione dei rischi. Il contenuto del DVR, sin dalla sua prima elaborazione, deve essere conforme ai dettati del D.lgs. 81/08 e a tutte le normative correlate alle attività lavorative dell’Università, con riferimento anche alle diverse linee guida specifiche, alle buoni prassi e alle buone tecniche di tutte quelle attività normate e non, emanate dagli Enti competenti di vigilanza, controllo e consulenza (INAIL, VVF, Ministeri, ecc.) e dalle associazioni di categoria (Sindacali, Datoriali, Produttori, ecc.). 20
  • 21. Concetto di rischio Contenuti del DVR Il DVR deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 21
  • 22. Concetto di rischio Contenuti del DVR d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 22
  • 23. Concetto di rischio Contenuti del DVR • Il contenuto del documento deve, altresì, rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi per i quali il D.lgs. detta appositi obblighi nei Titoli II-XI. • Il DVR dovrà, pertanto, esplicitare l’iter seguito nella nell’individuazione dei fattori di rischio, evidenziando i risultati prodotti in questa attività e le valutazioni conseguenti ai criteri e alle metodologie individuati. • Caratteristiche fondamentali del DVR dovranno essere la chiarezza, la sinteticità, per quanto possibile, e la facilità di comprensione dei dati e delle informazioni in esso contenute, anche da parte di chi ne viene a contatto la prima volta. 23
  • 24. Concetto di rischio SINTESI Contenuti del DVR CONTENUTI ESSENZIALI DEL DVR Il DVR deve contenere: • una relazione sulla Valutazione del rischio, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure; • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. 24
  • 25. Concetto di rischio Contenuti del DVR • LA DATA CERTA • È responsabilità del datore di lavoro assicurare la data certa del DVR attraverso l’adozione di sistemi che garantiscano la verifica della data di approvazione del documento . • Questa può essere o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del medico competente, ove nominato”. 25
  • 26. Concetto di rischio Contenuti del DVR • INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • A conclusione della valutazione dei rischi si otterrà una vera e propria mappa dei rischi che dovranno essere, laddove possibile, eliminati o ridotti mediante l’adozione di misure di prevenzione e protezione. • La mitigazione del rischio, la dove non è possibile eliminarlo, avviene attraverso la prevenzione e la protezione. • La prevenzione agisce sulla probabilità (P) di accadimento di un evento pericoloso attraverso misure tecniche e/o organizzative atte a ridurre la probabilità di accadimento. • La protezione agisce sulla magnitudo (G)del danno e consente, una volta attuate tutte le misure preventive possibili, di contenere gli eventuali danni. 26
  • 27. Concetto di rischio LE REVISIONI DEL DVR • LE REVISIONI DEL DVR • Il DVR deve essere aggiornato ogni qual volta ricorrano le condizioni previste dall’art. 29 comma 3 del D.lgs. 81/08. • “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. • A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 27
  • 28. Concetto di rischio SCHEMA RIASSUNTIVO DEL DVR • Descrizione ambienti; • Organizzazione della Sicurezza e della Salute nel luogo di lavoro ; • Cicli produttivi; • Fattori di rischio e loro valutazione; • Profili di rischio per mansioni; • Programma di miglioramento. Piano di assegnazione dei DPI Piano di formazione Piano sorveglianza sanitaria Procedure operative 28