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INPGI
GESTIONE SEPARATA

LAVORO AUTONOMO



                    1
Novità
Il Comitato Amministratore della Gestione
Separata dell’Inpgi nella riunione del 27
settembre 2011 ha modificato il
“Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza in favore degli iscritti alla
Gestione separata”         in attesa di
approvazione da parte dei Ministeri
Vigilanti.


                                     2
PRINCIPALI MODIFICHE
                   (in attesa di approvazione)
   ASPETTI CONTRIBUTIVI:
   Obbligo contribuzione anche dopo il conseguimento di un trattamento di pensione;

   Rivalutazione annuale dal 1/1/2012 del contributo minimo annuo;

   Introduzione della riparametrazione del contributo dal 1/1/2012 sulla base del reddito imponibile;

   Modifica del sistema sanzionatorio;

   Abolizione della previsione della denuncia d’Ufficio e facoltà per l’INPGI di richiedere all’Anagrafe
    Tributaria informazioni sulle dichiarazioni degli iscritti;

   Riscatto del periodo militare e del praticantato riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti se privi di
    copertura assicurativa;

   Introduzione della possibilità per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e
    continuativa di ottenere la costituzione della rendita vitalizia;

   Introduzione della modalità telematica per l’invio dell’estratto conto




                                                                                         3
PRINCIPALI MODIFICHE
                      (in attesa di approvazione)
           ASPETTI PREVIDENZIALI:
     1)     PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI DI ACCESSO
                             ETA’                    CONTRIBUTI
                 66 ANNI                         20 ANNI
                 63 ANNI                         20 ANNI (*)
                 a qualsiasi età                 40 anni
(*) a condizione che l’ammontare mensile della 1^ rata di pensione risulti non inferiore ad 1,5 volte
l’assegno sociale (per l’anno 2012 pari ad Euro 597,51).



           2) INDENNITA’ UNA TANTUM
           3) PENSIONE SUPPLEMENTARE




                                                                                      4
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E
            REGOLAMENTARI
   Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
   Dlgs 103/96;
   Legge 247/07, art 1, comma 80;
   Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del
    22 dicembre 2008;
   Regolamento di attuazione delle attività di
    previdenza a favore degli iscritti alla Gestione
    separata

                                             5
CHI ASSICURA
    Sono    obbligatoriamente     iscritti  alla
    Gestione Separata tutti i giornalisti che
    svolgono l’attività professionale in forma
    autonoma

   Liberi professionisti (partita IVA)
   Prestazioni occasionali (ritenuta d’acconto)
   Cessione diritti d’autore
   Collaborazioni coordinate e continuative



                                                   6
Requisiti
   Titolarità dello status di giornalista professionista,
    pubblicista o praticante iscritto nel relativo albo o
    registro professionale
   Natura giornalistica della prestazione di lavoro
    autonomo
                               Quindi
    Non sono assicurabili coloro che non sono iscritti all’albo ovvero
    che, pur iscritti all’albo (o al registro), svolgano attività di lavoro
    autonomo avente ad oggetto prestazioni che non rientrino
    nell’ambito della professione giornalistica
    Eccezione: attività istituzionale svolta in qualità di componente
    dell’ordine, dell’ente di previdenza e degli altri organismi di
    categoria (casagit, fondo complementare)


                                                                 7
Esistono limiti di età raggiunti i quali il lavoratore
   autonomo non è più soggetto all’obbligo di
     assicurazione alla Gestione separata?

No: sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i
giornalisti autonomi, anche se hanno più di 65
anni di età.
Per i collaboratori con più di 65 anni di età, già
titolari di un trattamento pensionistico, la
contribuzione accreditata in virtù del rapporto di
co.co.co. darà diritto alla liquidazione di un
supplemento di pensione.



                                                8
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE
               SEPARATA
   Entro 30 gg. dall’inizio dell’attività il giornalista deve iscriversi alla
   Gestione Separata con modalità diverse a seconda se intrattenga
   un rapporto di Co.Co.Co. o meno

     COLLABORAZIONE                       ATTIVITA’ LIBERO
      COORDINATA E                        PROFESSIONALE,
      CONTINUATIVA                     OCCASIONALE, CESSIONE
 Il giornalista deve compilare il        DIRITTO D’AUTORE
       modello ISCR/GIO e              Il giornalista deve compilare il
  consegnarlo al Committente            modello ISCR/GS e spedirlo
(datore di lavoro) che provvede                    all’INPGI
       ad inviarlo all’INPGI




                                                                    9
LA CONTRIBUZIONE

  DEI CO.CO.CO.




                   10
In cosa consiste il rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa ?

               ELEMENTI (concorrenti)
   Prestazione di lavoro di natura personale
   Continuità del rapporto
   Coordinamento con il committente per
    l’esecuzione della prestazione lavorativa




                                                11
Gli elementi della collaborazione coordinata e
                 continuativa

      NATURA PERSONALE DELLA
           PRESTAZIONE
Per l’esecuzione della prestazione (scrittura di articoli,
realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.)
deve risultare prevalente l’apporto lavorativo del
giornalista rispetto all’organizzazione di mezzi. In caso
contrario il giornalista è un “imprenditore” e quindi il
rapporto non si configura più come co.co.co. ma come
fornitura di servizi giornalistici da parte di un “service”.




                                                    12
Gli elementi della collaborazione coordinata e
                     continuativa

                         CONTINUITA’:
    SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROTRATTA NEL TEMPO

   Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola
    prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile
    lasso di tempo: “ la continuità è ravvisabile anche quando si tratti di
    prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata“
    (Cass.14722/99);

   Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della
    tipologia del prodotto editoriale per il quale è richiesta la
    collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza
    rediotelevisiva, ecc).




                                                                 13
Gli elementi della collaborazione coordinata e
                     continuativa

                 COORDINAMENTO
   Interazione fra committente e collaboratore per
    l’esecuzione della prestazione giornalistica non limitata
    alla fase di accettazione dell’opera e del pagamento del
    corrispettivo;

   Collegamento funzionale fra l’attività del collaboratore e
    quella del committente;




                                                     14
IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI,
 IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE
    ATTIVITA’ DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E
REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA
COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI
    E SULLA FORMA DELL’ARTICOLO O SERVIZIO

                           (esempi)
   ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI
    ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA;
   INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE;
   MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI;
   ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI
    DI COMMENTO O L’IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO




                                                   15
Tutto questo comporta che:
Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti più o meno
frequenti con la redazione ed implica l’esistenza di rapporti con uno
o più referenti del committente
                                  ↓
               CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO
                   fra committente e collaboratore
                                   ≠
 PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL
             DIRITTO D’AUTORE = ACCORDO STATICO
Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica
vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna
modifica: il “cliente” può solo controllare la rispondenza del prodotto
giornalistico ai requisiti fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico,
senza poter intervenire “in corso d’opera” per modificare le
caratteristiche del pezzo.



                                                                16
SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI
                             PARTITA     LAVORO            DIRITTO
                 CO.CO.CO.     IVA     OCCASIONALE        D'AUTORE

  PERSONALITA'
     DELLA
  PRESTAZIONE       SI         SI          SI               SI
  CONTINUITA'       SI       SI/NO         NO               NO
COORDINAMENTO       SI        NO           NO               NO

  NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;
  E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA
   DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA
   DEI FATTI



                                                     17
   Art. 2                           Co.co.co.
   Presenza vincoli                 Assenza vincoli gerarchici
    gerarchici (attenuati)

   Apporto lavorativo               Marginalità della
    indispensabile per la             collaborazione ai fini della
    realizzazione della               realizzazione del prodotto
    rubrica o di parte del            editoriale
    settore assegnato

   Incarichi svolti in via
    normale e continuativa
                                     Predeterminazione
    con facoltà, per il ddl, di       dell’oggetto della
    variare unilateralmente,          collaborazione all’atto della
    nel corso del rapporto, i         stipula con possibilità di
    compiti assegnati                 modificare, di comune e
                                      reciproco accordo, i termini
                                      del contratto

                                                         18
DA QUANDO DECORRE IL NUOVO
    REGIME PER I CO.CO.CO.
             Le modifiche sono entrate in vigore il:
                       1° GENNAIO 2009.
 Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate
 nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far
                data dal 13 GENNAIO 2009 in poi.
(per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il
    principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si
  imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo -
     anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno
                           successivo)



                                                     19
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
            PER I CO.CO.CO.
  ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente
Decorrenza     IVS      Prestazioni     TOTALE     COMMITTENTE      GIORNALISTA
   dal                   temporanee

01/01/2009   18,75 %      0,72 %        19,47 %       12,98 %           6,49 %

01/01/2010   23,40 %      0,72 %        24,12 %       16,08 %           8,04 %

01/01/2011   26,00 %      0,72 %        26,72 %       17,82 %           8,91 %


                Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento:
                dell’indennità di maternità;
                del congedo parentale;
                dell’assegno per il nucleo familiare;
                dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

                                                                      20
Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti
contestualmente assicurati presso altre forme
                  obbligatorie:
- dal 1° gennaio 2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista).

Le aliquote ridotte si applicano solo:
a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico
    dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza
    obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che
    comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio,
    all’Inpgi 1 o all’Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare
    tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le
    eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla
    Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e
    continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi
    volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.


                                                                            21
ADEMPIMENTI
Una volta consegnato il modello ISCR/GIO al
committente, tutti gli adempimenti relativi alle gestione
del rapporto contributivo previdenziale legato al rapporto
di co.co.co. sono assolti dal committente attraverso le
denunce ed i versamenti che effettua nei confronti
dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del
giornalista;

Il giornalista co.co.co. non deve quindi procedere alla
comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico
dei contributi minimi e a saldo salvo che non svolga
anche attività autonoma libero - professionale




                                                   22
Come si determina la base imponibile
         per i Co.Co.Co.
Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati)
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
                                ↓
            COMPENSI IN DENARO + BENEFIT
                fino al MASSIMALE ANNUO
             per il 2009 pari ad euro 91.507,00
             per il 2010 pari ad euro 92.147,00
             Per il 2011 pari ad euro 93.622,00
             Per il 2012 pari ad euro 96.149,00




                                                      23
Ipotesi di cedolino paga co.co.co.
                                         a debito     a credito
compenso lordo mensile                                € 1.000,00
contributi inpgi a carico
giornalista                              €    89,00
imponibile irpef            €   911,00
irpef lorda (23%)           €   209,53
detrazioni d'imposta        €   134,08
irpef netta                              €    75,45


totale                                   €   164,45   € 1.000,00


netto a pagare                                        €    835,55



                                                          24
   1. La Società committente, inoltre, dovrà versare
    all'Inpgi la quota di contribuzione a proprio carico
    (pari a 2/3), che ammonta a 178,00 euro. L'intera
    contribuzione riferita alla posizione del giornalista,
    quindi, sarà pari a 267,20 euro;
   2. Ai fini IRPEF, il calcolo è stato effettuato tenendo
    conto di un compenso di 12.000 euro lordi annui
    (1.000 euro lordi al mese x 12) in assenza di altri
    redditi e con applicazione delle sole detrazioni
    d'imposta previste per i redditi da lavoro dipendente
    e assimilati, senza tenere conto di eventuali
    detrazioni per familiari a carico. Non sono inoltre
    state calcolate le trattenute per l'addizionale
    regionale e comunale IRPEF (che variano a seconda
    del luogo di residenza).

                                                   25
Se il Committente non effettua gli
         adempimenti contributivi
 Nei casi di mancato o ritardato versamento della
  contribuzione trovano applicazione le norme in materia
  di sanzioni civili per evasione o omissione
 Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al
  Servizio Contributi e Vigilanza compilando l’ apposito
  modulo per il recupero dei contributi (modello R5)
  disponibile anche sul sito web
 Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla
  gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno
  potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari
  ispettivi dell’Istituto


                                                 26
SANZIONI CIVILI
                 co.co.co.
   Per le co.co.co., per il committente si applica il
    regime sanzionatorio previsto per la gestione
    INPGI sostitutiva dell’AGO:
   Legge 388/2000 art. 116, recepita con delibera
    INPGI n. 175/2004 (in vigore da 01/2005).
   L’INPGI, in base alla legge 140/97, ha autonoma
    potestà normativa in materia di sanzioni, come
    confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato
    n.3005 del 12 maggio 2004

                                               27
MISURA SANZIONI L. 388/2000
   Evasione: 30% annuo – massimale 60%;
   Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%;

-   Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 %
    (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010);
-   Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di
    contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione;
-   Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5
    punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di
    evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%)
    tetto 40%.




                                                              28
LA CONTRIBUZIONE PER I
 LIBERI PROFESSIONISTI




                   29
Tipologia

Attività libero professionale con partita IVA

Prestazioni di lavoro occasionali
assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte

Cessione di diritti d’autore



                                       30
ATTIVITA’ OCCASIONALE
   Ai soli fini previdenziali, sono assimilati ai redditi
    professionali anche quelli derivanti da attività autonoma
    svolta dai giornalisti al di fuori del campo di applicazione
    dell’IVA e non derivante da un rapporto di collaborazione
    coordinata e continuativa (con o senza progetto). Al
    riguardo, il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto
    1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco,
    che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai
    giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto
    reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione
    Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi
    assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai
    fini fiscali, più il 2% calcolato sul reddito lordo).

                                                       31
D.Lgs 10/09/2003 n. 276
   L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel
    definire il campo di applicazione del lavoro a
    progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le
    professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
    è necessaria l'iscrizione in appositi albi
    professionali. Di conseguenza, la definizione di
    lavoro occasionale operata dal predetto decreto
    legislativo non trova applicazione per i
    giornalisti, i quali - per svolgere la loro
    professione - devono essere obbligatoriamente
    iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco
    pubblicisti).

                                                 32
CESSIONE DIRITTO D’AUTORE
    Per i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2,
   lettera b, del D.P.R. n. 917/86), il Ministero del lavoro, con nota del
   31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del
   diritto d'autore in presenza di:
a) un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la
   prima e tempestiva diffusione;
b) un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello
   correntemente in uso;
c) una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello
   strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto.

   Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti
   dalla cessione del diritto d'autore è applicato il contributo soggettivo (pari al
   10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60%
   dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54,
   comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/86 ed il contributo integrativo
   sul reddito lordo.



                                                                         33
Misura del contributo
Contributo soggettivo a carico      del giornalista (10% del
reddito al “netto” delle spese di   produzione ma al “lordo”
dei                 contributi                   previdenziali)

Contributo integrativo a carico del cliente (2% del reddito
“lordo”)

Contributo di maternità a carico del giornalista (euro 32,46
annui)
Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista
(pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di
produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali)

                                                      34
Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo
     soggettivo (10%) e aggiuntivo (5% o superiore)
UNICO 2010
 RIGO RE23: REDDITO PROFESSIONALE NETTO (RE6         MENO
  RE20)RIGO
 RL30: ALTRI REDDITI NETTI DI LAVORO AUTONOMO DA UTILIZZO
  OPERE INGEGNO (RL25 MENO RL29)
 RIGO RL19: REDDITO NETTO (RL15 [COLONNA 1] MENO EVENTUALI
  SPESE RL15 [COLONNA 2])
 RIGO RH15: REDDITO NETTO DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ
  SEMPLICE O IN ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI
 RIGO CM6-CM9:    REDDITO NETTO NEL REGIME DEI MINIMI (IL
  REDDITO DA ASSOGGETTARE DEVE ESSERE CONSIDERATO AL
  NETTO DELLE PERDITE PREGRESSE, MA AL LORDO DEI CONTRIBUTI
  PREVIDENZIALI)

730/2010
       RIGO 5 ALTRI REDDITI (PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL
   MODELLO 730/2010 – RIEPILOGATIVO IRPEF)



                                                     35
Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo
                       integrativo (2%)
UNICO 2010
  RIGO RE6: TOTALE COMPENSI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (RE2 + RE5)
  RIGO RL25: PROVENTI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI
   OPERE DELL’INGEGNO
  RIGO RL15: COMPENSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA
   ABITUALMENTE (COLONNA 1)
  RIGO CM2: TOTALE COMPONENTI POSITIVI (REDDITI CON REGIME DEI MINIMI)

UNICO 2010 (SOCIETÀ DI PERSONE)
   RIGO RE6: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA
   IN FORMA ASSOCIATA (RAPPORTATA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE-
   QUADRO RK)

730/2010
  RIGO D3: REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE
   DELL’INGEGNO (CODICE 1)
  RIGO D5: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA
   ABITUALMENTE (CODICE 2)




                                                             36
Adempimenti e scadenze per il versamento dei
contributi previdenziali per i liberi professionisti
   Entro il 30 settembre di ogni anno:
    - pagamento dei contributi minimi a titolo di
    acconto (€ 273,00 o € 134,68*);
   Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di
    riferimento:
    - comunicazione dei redditi professionali percepiti;
   Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello
    di riferimento:
    - pagamento dell’eventuale saldo (10% o
    superiore +2%).
* Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale
  fino a cinque anni
                                                                 37
Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
      A) Versamento a mezzo modello f24/Accise

   I versamenti con modello F24/Accise possono essere
     effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure
direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso
 gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti
     per la riscossione, ovvero con modalità telematiche
            (obbligatorie per i titolari di partita IVA).




                                                       38
Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
         A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
   ENTE: indicare la lettera "|P|_|" (allineata a sinistra);
   Provincia: non valorizzare "|_|_|" (lasciare in bianco);
   Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),
   Codice Identificativo (valido per tutti): 22222 (5 cifre). L’Agenzia identificherà
    l’iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul
    Modello;
   Mese (MM): indicare sempre con “01”
   Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l’anno al quale si
    riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui
    viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto
    trasmette il piano di ammortamento del debito);
   Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di
    segno negativo.



                                                                          39
Modalità di versamento dei contributi
per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
          A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
CODICE TRIBUTO   Descrizione                                           PERIODICITA'

G001       “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto”             MM/AAAA


G002
           “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica        MM/AAAA
           soluzione”

G003       “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate”      MM/AAAA


G004       “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi”     MM/AAAA



G005
           “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei   MM/AAAA
           contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997”

G006       “Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora”                        MM/AAAA


           “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele
G007       comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del             MM/AAAA
           21.05.1997”

G00R       “Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato”                   MM/AAAA




                                                                                       40
Modalità di versamento dei contributi
 per i collaboratori occasionali e liberi professionisti
              B) Bonifico Bancario (anche on line)
Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA
Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11
Coordinate:
IT24W0569603200000020000X28
Specificando nella causale del bonifico:

1) Tipologia del versamento
AC : acconto
SU : saldo in unica soluzione
S1 : 1^ rata del saldo
S2 : 2^ rata del saldo
S3 : 3^ rata del saldo
R : pagamento rata di un debito rateizzato

2) Anno di riferimento del pagamento

3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di
posizione) o in alternativa codice fiscale.


                                                                           41
SANZIONI
                    Liberi Professionisti
    Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'obbligo del pagamento degli
     interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale;

    Il ritardo nei pagamenti dei contributi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una
     sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al:
1.   5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza;
2.   10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza;
3.   15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.

    Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti
     effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una
     sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, maggiorata di 1 punto
     percentuale.

    In ogni caso, qualora l'importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale,
     l'iscritto ha facoltà di versare la minore somma.




                                                                               42
Sanzioni Liberi Professionisti
    L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione dei
    redditi all’INPGI comporta - per questo solo fatto -
    l'applicazione di una sanzione rapportata al contributo
    soggettivo minimo, pari al:

 5 %, se la comunicazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza;
 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.




                                                       43
Collaborazioni Coordinate e
        Continuative
             e
     Prestazioni libero
 professionali o occasionali

                        44
I giornalisti che, nell’anno di riferimento,
     hanno percepito solo ed esclusivamente
          compensi derivanti da rapporti di
     collaborazione coordinata e continuativa:
   Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche
    “occasionali” entro la fine dell’anno:
         NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL
       CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO

   Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni
    giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno:
    SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
        MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30
         SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
           (e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)

                                                               45
I giornalisti che, nell’anno di riferimento, in
aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di
  collaborazione coordinata e continuativa,
     hanno percepito redditi derivanti da
            prestazioni occasionali:
     SONO TENUTI AD ASSOLVERE I VARI
      ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI
             PROFESSIONISTI
(Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro
   il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali
      entro il 31 luglio dell’anno successivo e versamento
      dell’eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)

                                                   46
La contribuzione non obbligatoria
 RISCATTO
 RICONGIUNZIONE
 CONTRIBUTI VOLONTARI
 CONTRIBUTI FIGURATIVI




                              47
RISCATTO
Il GIORNALISTA può riscattare:
1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi
   universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di
    specializzazione, dottorato di ricerca)
 Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla
  data di presentazione della domanda;
 I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei
  dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono
  rapportati al periodo oggetto di riscatto
Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero
   ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione
2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura
   giornalistica, risultanti da documenti di data certa , svolti - in
   costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti - in epoca precedente
   l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi
   sono riscattabili per un massimo di 5 anni.



                                                              48
RICONGIUNZIONE
I giornalisti iscritti possono richiedere la
ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi
versati in altre forme di previdenza
obbligatoria.
Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni
previdenziali - sono costituiti dai contributi
obbligatori, volontari, figurativi e da
riscatto maggiorati dell’interesse annuo
composto del 4,5% e               vanno ad
implementare la posizione assicurativa
del giornalista.
                                       49
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
    Il GIORNALISTA, qualora cessi l'attività lavorativa che
    ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione
    separata, può conseguire il requisito contributivo per il
    diritto a pensione mediante il versamento di contributi
    volontari.
                         REQUISITI
 Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel
  quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi
  annuali obbligatori a prescindere dall’epoca del
  versamento
 Mantenimento dello status giornalistico


                                                    50
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
CALCOLO per i CoCoCo:
l’importo del contributo volontario si ottiene
applicando l’aliquota IVS per i soggetti privi di altra
assicurazione all’importo medio dei compensi
percepiti nell’anno di contribuzione precedente la
data della domanda;

CALCOLO per i LIBERI PROFESSIONISTI:
versamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
del contributo soggettivo obbligatorio e del
contributo integrativo nell'importo pari all'ultima
contribuzione obbligatoria versata alla gestione
separata.

                                              51
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
      STESSO SISTEMA DI ACCREDITO DELLA
    CONTRIBUZIONE ORDINARIA PER I COCOCO
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un
intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di
versamenti complessivamente non inferiori al valore
ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito
pari ad euro 14.000 annui (tale minimale è annualmente
ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base
alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così
come calcolato dall’Istat. Per il 2011 è di 14.553 euro).
In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si
procede ad attribuire un numero di contributi mensili
proporzionalmente ridotto.
         (N.B. per i liberi professionisti: intero anno)


                                                           52
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
         Incompatibilita’

 COLLABORATORI SOGGETTI A
 CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI
 PREVIDENZIALI OBBLIGATORI

 RAGGIUNGIMENTO   DIRITTO A
 PENSIONE

                               53
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Per i periodi di astensione dal lavoro da parte
dei giornalisti che svolgono attività giornalistica
sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, per i quali è corrisposta dall’INPGI
l’indennità di maternità, di paternità o il congedo
parentale,       sono accreditati i contributi
assicurativi ai fini sia del diritto che della
determinazione della misura della pensione.



                                           54
PRESTAZIONI


GESTIONE SEPARATA




                 55
PRESTAZIONI
   Pensione di vecchiaia

   Pensione di invalidità

   Supplemento di pensione

   Pensione ai superstiti

   Indennità di maternità – adozione – affidamento - aborto

   Congedo parentale (Co.co.co.)

   Degenza ospedaliera (Co.co.co.)

   Malattia (co.co.co.)


                                                               56
PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ACCESSO


   età compresa tra i 57 e i 65 anni i di età (sia per uomini che per
    le donne)

   almeno 5 anni di contributi

    E’ possibile ottenere la liquidazione del trattamento di pensione
    prima dei 65 anni d’età qualora la pensione maturata dal
    giornalista raggiunga l’importo di almeno 1,2 volte l’assegno
    sociale (anno 2012 euro 6.692,10) ovvero la stessa sia liquidata
    con almeno 40 anni di contribuzione.




                                                              57
PENSIONE D’INVALIDITA’
REQUISITI DI ACCESSO

    Spetta ai giornalisti totalmente e permanentemente inabili al lavoro

   con almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel
    quinquennio precedente la domanda di pensione


   l’Istituto provvederà ad accertare, tramite i propri medici legali, la
    sussistenza delle condizioni d’ invalidità.

   la misura della pensione non può essere inferiore a quella calcolata
    con 20 anni di contribuzione.




                                                               58
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
REQUISITI DI ACCESSO
 Spetta ai pensionati che, dopo il conseguimento del
  trattamento di pensione, continuano a svolgere attività
  lavorativa giornalistica (Co.Co.Co. o liberi professionisti)
  con il versamento dei contributi alla Gestione Separata.

  Devono essere trascorsi almeno due anni dalla data di
  decorrenza della pensione o dall'ultima liquidazione del
  supplemento.

CALCOLO DI PENSIONE
 Il supplemento di pensione dei lavoratori autonomi è
  calcolato secondo le regole del sistema contributivo.

                                                     59
CALCOLO DELLA PENSIONE
   La pensione dei lavoratori autonomi è determinata
    secondo le regole del sistema contributivo.

   Il computo della pensione avviene moltiplicando il
    montante individuale dei contributi versati per il
    coefficiente di trasformazione relativo all’età del
    giornalista al momento della domanda di pensione.

   I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti
    dalla legge e sono indicati nella tabella sottostante:


                                                     60
REDDITO DA LAVORO



                                     10%               aliquota di computo libero professionisti
                                     26%               aliquota di computo co.co.co


                                                        Tale montante è rivalutato con
                            MONTANTE                      riferimento al tasso medio
                           INDIVIDUALE
                                                        quinquennale di variazione del
                                                          P.I.L. (ricchezza del paese)

                       PENSIONE




     57 ANNI                                 65 ANNI




4,419 %   Variabili in funzione della vita media        5,620 %
          memmmemediamedia
%5%%%




                                                                                                   61
I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti dalla
       legge e sono indicati nella tabella sottostante:
                      COEFFICIENTI DI          COEFFICIENTI DI
    ETA’             TRASFORMAZIONE           TRASFORMAZIONE
                 FINO AL 31 DICEMBRE 2012    DAL 1° GENNAIO 2013
     57                   4,419 %                   4,304%
     58                   4,538 %                   4,416%
     59                   4,664 %                   4,535%
     60                   4,798 %                   4,661%
     61                   4,940 %                   4,796%
     62                   5,093 %                   4,940%
     63                   5,257 %                   5,094%
     64                   5,432 %                   5,259%
     65                   5,620 %                   5,435%
     66                                             5,624%
     67                                             5,826%
     68                                             6,046%
     69                                             6,283%
     70                                             6,541%




                                                             62
PENSIONE AI SUPERSTITI
REQUISITI DI ACCESSO

 Spetta  ai superstiti in caso di morte del
 giornalista pensionato (pensione di
 reversibilità) ovvero assicurato (pensione
 indiretta) qualora risultino versate almeno
 5 annualità di contribuzione, delle quali
 almeno tre nel quinquennio precedente la
 domanda di pensione.

                                     63
SUPERSTITI
I superstiti aventi diritto alla pensione sono i seguenti:

   coniuge anche se legalmente separato;
   coniuge divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento;
   figli minorenni;
   figli maggiorenni studenti (per tutta la durata del corso legale di
    laurea, non oltre il 26° anno d’età) o totalmente inabili al lavoro ed a
    carico del de cujus al momento del decesso;
   in mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori
    ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro a carico del de cujus al
    momento del decesso;
   in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e
    alle sorelle nubili inabili al lavoro ed a carico del de cujus al
    momento del decesso




                                                                 64
CALCOLO DELLA PENSIONE
   La pensione ai superstiti è stabilita in percentuale
    rispetto a quella già liquidata o che sarebbe spettata al
    giornalista deceduto.

   Le percentuali spettanti ai superstiti sono le seguenti:

    •   60% coniuge (% assegnata dal giudice per il coniuge divorziato);
    •   20% a ciascun figlio se ha diritto alla pensione anche il coniuge;
    •   40% a ciascun figlio se manca il coniuge;
    •   70% un solo figlio avente diritto alla pensione senza coniuge;
    •   15% a ciascun genitore;
    •   15% a ciascuno dei fratelli o sorelle


                                                                65
Contribuzione
        Libero Professionisti
I giornalisti Libero Professionisti versano a
copertura della prestazione relativa alla
indennità di maternità un importo annuo
pari ad Euro 33,00 (per l’anno 2012).

Tale importo si rivaluta annualmente sulla
base dei prezzi al consumo ISTAT.


                                      66
PRESTAZIONI

Libero professionisti




                    67
PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI
PRESTAZIONE                    A CHI SPETTA                               DURATA
                 Alle giornaliste iscritte come libero 5 mesi:
INDENNITA’ DI    professioniste alla Gestione Separata al 2 mesi prima del parto
MATERNITA’       momento della nascita del diritto (2 mesi 3 mesi dopo del parto
                 precedenti il parto)


INDENNITA’ DI    Alla madre o al padre iscritti alla Gestione 5 mesi dalla data di
ADOZIONE-        Separata al momento dell’ingresso in famiglia ingresso in famiglia
AFFIDAMENTO      dell’adottato/affidato che non abbia superato
NAZIONALE E      i 6 anni d’età nel caso di adozione nazionale
INTERNAZIONALE   e sino al compimento della maggiore età nel
                 caso di adozione/affidamento internazionale




INDENNITA’ DI    Alle giornaliste la cui gravidanza si è interrotta 5 mesi qualora l’aborto
ABORTO           per motivi spontanei o terapeutici                 avvenga dopo il 6°mese
                                                                   di gravidanza
                                                                   1 mese qualora l’aborto
                                                                   avvenga dopo il 3° mese
                                                                   di gravidanza



                                                                            68
PRESTAZIONE            CALCOLO INDENNITA’                       TERMINI
                         Libero Professionisti                 DI DOMANDA
                 80% di 5/12 del reddito percepito e    A partire dal 6° mese di
INDENNITA’       denunciato   nel     secondo    anno   gravidanza ed entro il
                 precedente quello dell’evento          termine perentorio di 6 mesi
DI MATERNITA’
                                                        dalla data del parto
                             Anno 2012
                 Indennità minima Euro 4.752,80
                 Indennità massima Euro 23.764,00

                 80% di 5/12 del reddito percepito e    Entro il termine perentorio
INDENNITA’       denunciato    nel    secondo    anno   di 6 mesi dall’ingresso
DI ADOZIONE-     precedente quello dell’evento          in famiglia del minore
AFFIDAMENTO                   Anno 2012                 adottato/affidato
NAZIONALE E      Indennità minima Euro 4.752,80
INTERNAZIONALE
                 Indennità massima Euro 23.764,00

                 80% di 5/12 del reddito percepito e Entro il termine perentorio
                 denunciato     nel  secondo     anno di 6 mesi dalla data
INDENNITA’       precedente quello dell’evento o 80% dell’aborto
DI ABORTO        di 1/12 (nel caso di aborto dopo 3°
                 mese)
                               Anno 2012
                 Indennità minima Euro 4.752,80
                 Ind. massima Euro 23.764,00

                                                                       69
Contribuzione
             CO.CO.CO.
Relativamente ai giornalisti Co.Co.Co. in
aggiunta all’aliquota contributiva l’Azienda è
tenuta al versamento di un contributo pari allo
0,72% destinato al finanziamento delle seguenti
prestazioni:
- indennità di maternità
- congedo parentale
- assegno per il nucleo familiare
- indennità giornaliera di malattia e di degenza
ospedaliera

                                         70
PRESTAZIONI

 Co.co.co.




              71
PRESTAZIONI Co.Co.Co.
PRESTAZIONE                  A CHI SPETTA                                   DURATA
                 Alle  giornaliste in favore delle quali, nei   5 mesi:
INDENNITA’ DI    12 mesi precedenti l’inizio del periodo         2 mesi prima del parto
MATERNITA’-      indennizzabile (2 mesi prima del parto),        3 mesi dopo il parto
                 risultino versate almeno 3 mensilità di
                 contribuzione maggiorata dell’aliquota          Ovvero
                 aggiuntiva dello 0,72%                          1 mese prima del parto
                                                                 4 mesi dopo il parto
                 ai padri giornalisti in caso di morte o di
PATERNITA’
                 grave infermità della madre o di                3   mesi o periodo residuo
                 abbandono del figlio nonché in caso di
                 affidamento esclusivo del bambino

INDENNITA’ DI    Alla madre o al padre in favore dei quali,      3  mesi dalla data di ingresso
ADOZIONE –       nei 12 mesi precedenti l’inizio del             in famiglia dell’adottato/affidato
AFFIDAMENTO      periodo indennizzabile, risultino versate       (5   mesi     con     il  nuovo
                 almeno 3 mensilità di contribuzione             regolamento)
NAZIONALE E      maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello
INTERNAZIONALE   0,72%.
                 L’adottato/affidato   non    deve    aver
                 superato i 6 anni di età in caso di
                 adozione/affidamento nazionale e i 18
                 anni      d’età      in      caso      di
                 adozione/affidamento Internazionale



                                                                                   72
PRESTAZIONE      CALCOLO INDENNITA’                   TERMINI
                      Co.Co.Co.                      DI DOMANDA

                 80% di 1/365 del reddito      A partire dal compimento
INDENNITA’       prodotto nei 12 mesi          del 7° mese di gravidanza
                 immediatamente                ed entro un anno dalla
DI MATERNITA’
                 precedenti l’insorgenza       fine      del     periodo
                 del diritto (7° / 8° mese)    indennizzabile
                 moltiplicato      per    il
                 periodo indennizzabile


                 80% di 1/365 del reddito Entro un anno dalla fine
INDENNITA’       prodotto nei 12 mesi del periodo indennizzabile
DI ADOZIONE-     immediatamente
                 precedenti l’insorgenza
AFFIDAMENTO      del diritto (data di
NAZIONALE E      ingresso in famiglia)
INTERNAZIONALE   moltiplicato per i giorni
                 indennizzabili.




                                                               73
ULTERIORI PRESTAZIONI Co.Co.Co.
PRESTAZIONE                      A CHI SPETTA                                    DURATA
INDENNITA’      AiCo.co.co. che abbiano titolo all’indennità di 3 mesi da fruire in modo
                maternità                                        continuativo o frazionato
DI CONGEDO                                                               entro l’anno di vita del
PARENTALE                                                                bambino o dall’ingresso in
                Anche    nei casi di adozione o affidamento
                                                                         famiglia     del   minore
                                                                         adottato/affidato

                Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione,   1/6  della     durata   del
                maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%,         rapporto di lavoro.
INDENNITA’
                nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento
DI MALATTIA     e il cui reddito individuale non sia superiore al 70%    Garantiti un minimo di
                del massimale contributivo.                              20gg. di malattia nell’anno
                                                                         solare ad         esclusione
                Massimale 2012: € 96.149,00                              degli eventi di durata
                                                                         inferiore a 4 gg.
                70% : €   67.304,30

INDENNITA’      Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione, Massimo 180 gg. nell’anno
                maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, solare
DI DEGENZA
                nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento
OSPEDALIERA     e il cui reddito individuale non sia superiore al 70%
                del massimale contributivo.

                Massimale 2012: € 96.149,00
                70% : €   67.304,30
                                                                                 74
PRESTAZIONE          CALCOLO ULTERIORI INDENNITA’                         TERMINI
                               Co.Co.Co.                                 DI DOMANDA
INDENNITA’     30% del reddito preso a riferimento per l’indennità   Entro 1 anno di età
DI CONGEDO     di maternità
                                                                     del bambino
PARENTALE
               L’indennità è pari ad una frazione del massimale      Entro due giorni dal
INDENNITA’     contributivo diviso 365 giorni secondo le seguenti    rilascio del
               percentuali:
DI MALATTIA                                                          certificato da parte
               4% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi
               precedenti l’evento: € 10,54 giorno;
                                                                     del medico curante.
               6% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi
               precedenti l’evento: € 15,81 giorno.;
               8% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi
               precedenti l’evento: € 21,07 giorno.

               L’indennità è pari ad una frazione del massimale
INDENNITA’     contributivo dell’anno del ricovero diviso 365
                                                                     Entro di 180 gg.
DI DEGENZA     giorni secondo le seguenti percentuali:
               8% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi
                                                                     dalla data di
OSPEDALIERA
               precedenti la data del ricovero: € 21,07 giorno ;
                                                                     dimissione
               12% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi
                                                                     ospedaliera
               precedenti la data del ricovero: € 31,61 giorno;
               16% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi
               precedenti la data del ricovero: € 42,15 giorno.




                                                                               75
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


              76

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Inpgi gestione separata

  • 2. Novità Il Comitato Amministratore della Gestione Separata dell’Inpgi nella riunione del 27 settembre 2011 ha modificato il “Regolamento di attuazione delle attività di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione separata” in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti. 2
  • 3. PRINCIPALI MODIFICHE (in attesa di approvazione)  ASPETTI CONTRIBUTIVI:  Obbligo contribuzione anche dopo il conseguimento di un trattamento di pensione;  Rivalutazione annuale dal 1/1/2012 del contributo minimo annuo;  Introduzione della riparametrazione del contributo dal 1/1/2012 sulla base del reddito imponibile;  Modifica del sistema sanzionatorio;  Abolizione della previsione della denuncia d’Ufficio e facoltà per l’INPGI di richiedere all’Anagrafe Tributaria informazioni sulle dichiarazioni degli iscritti;  Riscatto del periodo militare e del praticantato riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti se privi di copertura assicurativa;  Introduzione della possibilità per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa di ottenere la costituzione della rendita vitalizia;  Introduzione della modalità telematica per l’invio dell’estratto conto 3
  • 4. PRINCIPALI MODIFICHE (in attesa di approvazione)  ASPETTI PREVIDENZIALI: 1) PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI DI ACCESSO ETA’ CONTRIBUTI 66 ANNI 20 ANNI 63 ANNI 20 ANNI (*) a qualsiasi età 40 anni (*) a condizione che l’ammontare mensile della 1^ rata di pensione risulti non inferiore ad 1,5 volte l’assegno sociale (per l’anno 2012 pari ad Euro 597,51). 2) INDENNITA’ UNA TANTUM 3) PENSIONE SUPPLEMENTARE 4
  • 5. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI  Legge 335/1995, art. 2, comma 25;  Dlgs 103/96;  Legge 247/07, art 1, comma 80;  Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del 22 dicembre 2008;  Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata 5
  • 6. CHI ASSICURA Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata tutti i giornalisti che svolgono l’attività professionale in forma autonoma  Liberi professionisti (partita IVA)  Prestazioni occasionali (ritenuta d’acconto)  Cessione diritti d’autore  Collaborazioni coordinate e continuative 6
  • 7. Requisiti  Titolarità dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante iscritto nel relativo albo o registro professionale  Natura giornalistica della prestazione di lavoro autonomo Quindi Non sono assicurabili coloro che non sono iscritti all’albo ovvero che, pur iscritti all’albo (o al registro), svolgano attività di lavoro autonomo avente ad oggetto prestazioni che non rientrino nell’ambito della professione giornalistica Eccezione: attività istituzionale svolta in qualità di componente dell’ordine, dell’ente di previdenza e degli altri organismi di categoria (casagit, fondo complementare) 7
  • 8. Esistono limiti di età raggiunti i quali il lavoratore autonomo non è più soggetto all’obbligo di assicurazione alla Gestione separata? No: sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i giornalisti autonomi, anche se hanno più di 65 anni di età. Per i collaboratori con più di 65 anni di età, già titolari di un trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata in virtù del rapporto di co.co.co. darà diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione. 8
  • 9. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Entro 30 gg. dall’inizio dell’attività il giornalista deve iscriversi alla Gestione Separata con modalità diverse a seconda se intrattenga un rapporto di Co.Co.Co. o meno COLLABORAZIONE ATTIVITA’ LIBERO COORDINATA E PROFESSIONALE, CONTINUATIVA OCCASIONALE, CESSIONE Il giornalista deve compilare il DIRITTO D’AUTORE modello ISCR/GIO e Il giornalista deve compilare il consegnarlo al Committente modello ISCR/GS e spedirlo (datore di lavoro) che provvede all’INPGI ad inviarlo all’INPGI 9
  • 10. LA CONTRIBUZIONE DEI CO.CO.CO. 10
  • 11. In cosa consiste il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ? ELEMENTI (concorrenti)  Prestazione di lavoro di natura personale  Continuità del rapporto  Coordinamento con il committente per l’esecuzione della prestazione lavorativa 11
  • 12. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE Per l’esecuzione della prestazione (scrittura di articoli, realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.) deve risultare prevalente l’apporto lavorativo del giornalista rispetto all’organizzazione di mezzi. In caso contrario il giornalista è un “imprenditore” e quindi il rapporto non si configura più come co.co.co. ma come fornitura di servizi giornalistici da parte di un “service”. 12
  • 13. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa CONTINUITA’: SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROTRATTA NEL TEMPO  Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile lasso di tempo: “ la continuità è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata“ (Cass.14722/99);  Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della tipologia del prodotto editoriale per il quale è richiesta la collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza rediotelevisiva, ecc). 13
  • 14. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa COORDINAMENTO  Interazione fra committente e collaboratore per l’esecuzione della prestazione giornalistica non limitata alla fase di accettazione dell’opera e del pagamento del corrispettivo;  Collegamento funzionale fra l’attività del collaboratore e quella del committente; 14
  • 15. IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI, IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE ATTIVITA’ DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI E SULLA FORMA DELL’ARTICOLO O SERVIZIO (esempi)  ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA;  INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE;  MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI;  ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI DI COMMENTO O L’IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO 15
  • 16. Tutto questo comporta che: Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti più o meno frequenti con la redazione ed implica l’esistenza di rapporti con uno o più referenti del committente ↓ CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO fra committente e collaboratore ≠ PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE = ACCORDO STATICO Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il “cliente” può solo controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico, senza poter intervenire “in corso d’opera” per modificare le caratteristiche del pezzo. 16
  • 17. SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI PARTITA LAVORO DIRITTO CO.CO.CO. IVA OCCASIONALE D'AUTORE PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE SI SI SI SI CONTINUITA' SI SI/NO NO NO COORDINAMENTO SI NO NO NO  NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;  E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI 17
  • 18. Art. 2  Co.co.co.  Presenza vincoli  Assenza vincoli gerarchici gerarchici (attenuati)  Apporto lavorativo  Marginalità della indispensabile per la collaborazione ai fini della realizzazione della realizzazione del prodotto rubrica o di parte del editoriale settore assegnato  Incarichi svolti in via normale e continuativa  Predeterminazione con facoltà, per il ddl, di dell’oggetto della variare unilateralmente, collaborazione all’atto della nel corso del rapporto, i stipula con possibilità di compiti assegnati modificare, di comune e reciproco accordo, i termini del contratto 18
  • 19. DA QUANDO DECORRE IL NUOVO REGIME PER I CO.CO.CO. Le modifiche sono entrate in vigore il: 1° GENNAIO 2009. Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far data dal 13 GENNAIO 2009 in poi. (per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo - anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo) 19
  • 20. MISURA DELLA CONTRIBUZIONE PER I CO.CO.CO. ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente Decorrenza IVS Prestazioni TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA dal temporanee 01/01/2009 18,75 % 0,72 % 19,47 % 12,98 % 6,49 % 01/01/2010 23,40 % 0,72 % 24,12 % 16,08 % 8,04 % 01/01/2011 26,00 % 0,72 % 26,72 % 17,82 % 8,91 % Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento: dell’indennità di maternità; del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo familiare; dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera. 20
  • 21. Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie: - dal 1° gennaio 2009: 12,75 % (di cui 4,25 % a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2010: 15,30 % (di cui 5,10 % a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2011: 17,00 % (di cui 5,67 % a carico del giornalista). Le aliquote ridotte si applicano solo: a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti; b) nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all’Inpgi 1 o all’Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte. 21
  • 22. ADEMPIMENTI Una volta consegnato il modello ISCR/GIO al committente, tutti gli adempimenti relativi alle gestione del rapporto contributivo previdenziale legato al rapporto di co.co.co. sono assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista; Il giornalista co.co.co. non deve quindi procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo salvo che non svolga anche attività autonoma libero - professionale 22
  • 23. Come si determina la base imponibile per i Co.Co.Co. Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. ↓ COMPENSI IN DENARO + BENEFIT fino al MASSIMALE ANNUO per il 2009 pari ad euro 91.507,00 per il 2010 pari ad euro 92.147,00 Per il 2011 pari ad euro 93.622,00 Per il 2012 pari ad euro 96.149,00 23
  • 24. Ipotesi di cedolino paga co.co.co. a debito a credito compenso lordo mensile € 1.000,00 contributi inpgi a carico giornalista € 89,00 imponibile irpef € 911,00 irpef lorda (23%) € 209,53 detrazioni d'imposta € 134,08 irpef netta € 75,45 totale € 164,45 € 1.000,00 netto a pagare € 835,55 24
  • 25. 1. La Società committente, inoltre, dovrà versare all'Inpgi la quota di contribuzione a proprio carico (pari a 2/3), che ammonta a 178,00 euro. L'intera contribuzione riferita alla posizione del giornalista, quindi, sarà pari a 267,20 euro;  2. Ai fini IRPEF, il calcolo è stato effettuato tenendo conto di un compenso di 12.000 euro lordi annui (1.000 euro lordi al mese x 12) in assenza di altri redditi e con applicazione delle sole detrazioni d'imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, senza tenere conto di eventuali detrazioni per familiari a carico. Non sono inoltre state calcolate le trattenute per l'addizionale regionale e comunale IRPEF (che variano a seconda del luogo di residenza). 25
  • 26. Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi  Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione  Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al Servizio Contributi e Vigilanza compilando l’ apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5) disponibile anche sul sito web  Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell’Istituto 26
  • 27. SANZIONI CIVILI co.co.co.  Per le co.co.co., per il committente si applica il regime sanzionatorio previsto per la gestione INPGI sostitutiva dell’AGO:  Legge 388/2000 art. 116, recepita con delibera INPGI n. 175/2004 (in vigore da 01/2005).  L’INPGI, in base alla legge 140/97, ha autonoma potestà normativa in materia di sanzioni, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.3005 del 12 maggio 2004 27
  • 28. MISURA SANZIONI L. 388/2000  Evasione: 30% annuo – massimale 60%;  Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%; - Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 % (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010); - Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione; - Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%. 28
  • 29. LA CONTRIBUZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI 29
  • 30. Tipologia Attività libero professionale con partita IVA Prestazioni di lavoro occasionali assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte Cessione di diritti d’autore 30
  • 31. ATTIVITA’ OCCASIONALE  Ai soli fini previdenziali, sono assimilati ai redditi professionali anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai giornalisti al di fuori del campo di applicazione dell’IVA e non derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto). Al riguardo, il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto 1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali, più il 2% calcolato sul reddito lordo). 31
  • 32. D.Lgs 10/09/2003 n. 276  L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza, la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti, i quali - per svolgere la loro professione - devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti). 32
  • 33. CESSIONE DIRITTO D’AUTORE Per i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, del D.P.R. n. 917/86), il Ministero del lavoro, con nota del 31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di: a) un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione; b) un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso; c) una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto. Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d'autore è applicato il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54, comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/86 ed il contributo integrativo sul reddito lordo. 33
  • 34. Misura del contributo Contributo soggettivo a carico del giornalista (10% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali) Contributo integrativo a carico del cliente (2% del reddito “lordo”) Contributo di maternità a carico del giornalista (euro 32,46 annui) Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista (pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali) 34
  • 35. Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo soggettivo (10%) e aggiuntivo (5% o superiore) UNICO 2010  RIGO RE23: REDDITO PROFESSIONALE NETTO (RE6 MENO RE20)RIGO  RL30: ALTRI REDDITI NETTI DI LAVORO AUTONOMO DA UTILIZZO OPERE INGEGNO (RL25 MENO RL29)  RIGO RL19: REDDITO NETTO (RL15 [COLONNA 1] MENO EVENTUALI SPESE RL15 [COLONNA 2])  RIGO RH15: REDDITO NETTO DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE O IN ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI  RIGO CM6-CM9: REDDITO NETTO NEL REGIME DEI MINIMI (IL REDDITO DA ASSOGGETTARE DEVE ESSERE CONSIDERATO AL NETTO DELLE PERDITE PREGRESSE, MA AL LORDO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) 730/2010 RIGO 5 ALTRI REDDITI (PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730/2010 – RIEPILOGATIVO IRPEF) 35
  • 36. Redditi imponibili da denunciare per il calcolo del contributo integrativo (2%) UNICO 2010  RIGO RE6: TOTALE COMPENSI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE (RE2 + RE5)  RIGO RL25: PROVENTI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL’INGEGNO  RIGO RL15: COMPENSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA ABITUALMENTE (COLONNA 1)  RIGO CM2: TOTALE COMPONENTI POSITIVI (REDDITI CON REGIME DEI MINIMI) UNICO 2010 (SOCIETÀ DI PERSONE) RIGO RE6: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA (RAPPORTATA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE- QUADRO RK) 730/2010  RIGO D3: REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL’INGEGNO (CODICE 1)  RIGO D5: CORRISPETTIVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON ESERCITATA ABITUALMENTE (CODICE 2) 36
  • 37. Adempimenti e scadenze per il versamento dei contributi previdenziali per i liberi professionisti  Entro il 30 settembre di ogni anno: - pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto (€ 273,00 o € 134,68*);  Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: - comunicazione dei redditi professionali percepiti;  Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: - pagamento dell’eventuale saldo (10% o superiore +2%). * Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni 37
  • 38. Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti per la riscossione, ovvero con modalità telematiche (obbligatorie per i titolari di partita IVA). 38
  • 39. Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise  ENTE: indicare la lettera "|P|_|" (allineata a sinistra);  Provincia: non valorizzare "|_|_|" (lasciare in bianco);  Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),  Codice Identificativo (valido per tutti): 22222 (5 cifre). L’Agenzia identificherà l’iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul Modello;  Mese (MM): indicare sempre con “01”  Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l’anno al quale si riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito);  Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di segno negativo. 39
  • 40. Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise CODICE TRIBUTO Descrizione PERIODICITA' G001 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto” MM/AAAA G002 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica MM/AAAA soluzione” G003 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate” MM/AAAA G004 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi” MM/AAAA G005 “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei MM/AAAA contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997” G006 “Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora” MM/AAAA “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele G007 comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del MM/AAAA 21.05.1997” G00R “Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato” MM/AAAA 40
  • 41. Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti B) Bonifico Bancario (anche on line) Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11 Coordinate: IT24W0569603200000020000X28 Specificando nella causale del bonifico: 1) Tipologia del versamento AC : acconto SU : saldo in unica soluzione S1 : 1^ rata del saldo S2 : 2^ rata del saldo S3 : 3^ rata del saldo R : pagamento rata di un debito rateizzato 2) Anno di riferimento del pagamento 3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di posizione) o in alternativa codice fiscale. 41
  • 42. SANZIONI Liberi Professionisti  Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale;  Il ritardo nei pagamenti dei contributi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al: 1. 5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza; 2. 10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza; 3. 15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.  Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, maggiorata di 1 punto percentuale.  In ogni caso, qualora l'importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale, l'iscritto ha facoltà di versare la minore somma. 42
  • 43. Sanzioni Liberi Professionisti L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione dei redditi all’INPGI comporta - per questo solo fatto - l'applicazione di una sanzione rapportata al contributo soggettivo minimo, pari al:  5 %, se la comunicazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza;  10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;  15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;  20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno. 43
  • 44. Collaborazioni Coordinate e Continuative e Prestazioni libero professionali o occasionali 44
  • 45. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:  Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno: NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO  Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno: SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO (e ad assolvere gli altri adempimenti successivi) 45
  • 46. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, in aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno percepito redditi derivanti da prestazioni occasionali: SONO TENUTI AD ASSOLVERE I VARI ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali entro il 31 luglio dell’anno successivo e versamento dell’eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre) 46
  • 47. La contribuzione non obbligatoria  RISCATTO  RICONGIUNZIONE  CONTRIBUTI VOLONTARI  CONTRIBUTI FIGURATIVI 47
  • 48. RISCATTO Il GIORNALISTA può riscattare: 1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca)  Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda;  I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione 2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa , svolti - in costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti - in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni. 48
  • 49. RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria. Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista. 49
  • 50. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il GIORNALISTA, qualora cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari. REQUISITI  Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi annuali obbligatori a prescindere dall’epoca del versamento  Mantenimento dello status giornalistico 50
  • 51. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CALCOLO per i CoCoCo: l’importo del contributo volontario si ottiene applicando l’aliquota IVS per i soggetti privi di altra assicurazione all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda; CALCOLO per i LIBERI PROFESSIONISTI: versamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata. 51
  • 52. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA STESSO SISTEMA DI ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA PER I COCOCO Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui (tale minimale è annualmente ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così come calcolato dall’Istat. Per il 2011 è di 14.553 euro). In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si procede ad attribuire un numero di contributi mensili proporzionalmente ridotto. (N.B. per i liberi professionisti: intero anno) 52
  • 53. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Incompatibilita’  COLLABORATORI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI  RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE 53
  • 54. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è corrisposta dall’INPGI l’indennità di maternità, di paternità o il congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini sia del diritto che della determinazione della misura della pensione. 54
  • 56. PRESTAZIONI  Pensione di vecchiaia  Pensione di invalidità  Supplemento di pensione  Pensione ai superstiti  Indennità di maternità – adozione – affidamento - aborto  Congedo parentale (Co.co.co.)  Degenza ospedaliera (Co.co.co.)  Malattia (co.co.co.) 56
  • 57. PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI DI ACCESSO  età compresa tra i 57 e i 65 anni i di età (sia per uomini che per le donne)  almeno 5 anni di contributi E’ possibile ottenere la liquidazione del trattamento di pensione prima dei 65 anni d’età qualora la pensione maturata dal giornalista raggiunga l’importo di almeno 1,2 volte l’assegno sociale (anno 2012 euro 6.692,10) ovvero la stessa sia liquidata con almeno 40 anni di contribuzione. 57
  • 58. PENSIONE D’INVALIDITA’ REQUISITI DI ACCESSO Spetta ai giornalisti totalmente e permanentemente inabili al lavoro  con almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione  l’Istituto provvederà ad accertare, tramite i propri medici legali, la sussistenza delle condizioni d’ invalidità.  la misura della pensione non può essere inferiore a quella calcolata con 20 anni di contribuzione. 58
  • 59. SUPPLEMENTO DI PENSIONE REQUISITI DI ACCESSO  Spetta ai pensionati che, dopo il conseguimento del trattamento di pensione, continuano a svolgere attività lavorativa giornalistica (Co.Co.Co. o liberi professionisti) con il versamento dei contributi alla Gestione Separata. Devono essere trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dall'ultima liquidazione del supplemento. CALCOLO DI PENSIONE  Il supplemento di pensione dei lavoratori autonomi è calcolato secondo le regole del sistema contributivo. 59
  • 60. CALCOLO DELLA PENSIONE  La pensione dei lavoratori autonomi è determinata secondo le regole del sistema contributivo.  Il computo della pensione avviene moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del giornalista al momento della domanda di pensione.  I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti dalla legge e sono indicati nella tabella sottostante: 60
  • 61. REDDITO DA LAVORO 10% aliquota di computo libero professionisti 26% aliquota di computo co.co.co Tale montante è rivalutato con MONTANTE riferimento al tasso medio INDIVIDUALE quinquennale di variazione del P.I.L. (ricchezza del paese) PENSIONE 57 ANNI 65 ANNI 4,419 % Variabili in funzione della vita media 5,620 % memmmemediamedia %5%%% 61
  • 62. I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti dalla legge e sono indicati nella tabella sottostante: COEFFICIENTI DI COEFFICIENTI DI ETA’ TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 DAL 1° GENNAIO 2013 57 4,419 % 4,304% 58 4,538 % 4,416% 59 4,664 % 4,535% 60 4,798 % 4,661% 61 4,940 % 4,796% 62 5,093 % 4,940% 63 5,257 % 5,094% 64 5,432 % 5,259% 65 5,620 % 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 6,541% 62
  • 63. PENSIONE AI SUPERSTITI REQUISITI DI ACCESSO  Spetta ai superstiti in caso di morte del giornalista pensionato (pensione di reversibilità) ovvero assicurato (pensione indiretta) qualora risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. 63
  • 64. SUPERSTITI I superstiti aventi diritto alla pensione sono i seguenti:  coniuge anche se legalmente separato;  coniuge divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento;  figli minorenni;  figli maggiorenni studenti (per tutta la durata del corso legale di laurea, non oltre il 26° anno d’età) o totalmente inabili al lavoro ed a carico del de cujus al momento del decesso;  in mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro a carico del de cujus al momento del decesso;  in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro ed a carico del de cujus al momento del decesso 64
  • 65. CALCOLO DELLA PENSIONE  La pensione ai superstiti è stabilita in percentuale rispetto a quella già liquidata o che sarebbe spettata al giornalista deceduto.  Le percentuali spettanti ai superstiti sono le seguenti: • 60% coniuge (% assegnata dal giudice per il coniuge divorziato); • 20% a ciascun figlio se ha diritto alla pensione anche il coniuge; • 40% a ciascun figlio se manca il coniuge; • 70% un solo figlio avente diritto alla pensione senza coniuge; • 15% a ciascun genitore; • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle 65
  • 66. Contribuzione Libero Professionisti I giornalisti Libero Professionisti versano a copertura della prestazione relativa alla indennità di maternità un importo annuo pari ad Euro 33,00 (per l’anno 2012). Tale importo si rivaluta annualmente sulla base dei prezzi al consumo ISTAT. 66
  • 68. PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA Alle giornaliste iscritte come libero 5 mesi: INDENNITA’ DI professioniste alla Gestione Separata al 2 mesi prima del parto MATERNITA’ momento della nascita del diritto (2 mesi 3 mesi dopo del parto precedenti il parto) INDENNITA’ DI Alla madre o al padre iscritti alla Gestione 5 mesi dalla data di ADOZIONE- Separata al momento dell’ingresso in famiglia ingresso in famiglia AFFIDAMENTO dell’adottato/affidato che non abbia superato NAZIONALE E i 6 anni d’età nel caso di adozione nazionale INTERNAZIONALE e sino al compimento della maggiore età nel caso di adozione/affidamento internazionale INDENNITA’ DI Alle giornaliste la cui gravidanza si è interrotta 5 mesi qualora l’aborto ABORTO per motivi spontanei o terapeutici avvenga dopo il 6°mese di gravidanza 1 mese qualora l’aborto avvenga dopo il 3° mese di gravidanza 68
  • 69. PRESTAZIONE CALCOLO INDENNITA’ TERMINI Libero Professionisti DI DOMANDA 80% di 5/12 del reddito percepito e A partire dal 6° mese di INDENNITA’ denunciato nel secondo anno gravidanza ed entro il precedente quello dell’evento termine perentorio di 6 mesi DI MATERNITA’ dalla data del parto Anno 2012 Indennità minima Euro 4.752,80 Indennità massima Euro 23.764,00 80% di 5/12 del reddito percepito e Entro il termine perentorio INDENNITA’ denunciato nel secondo anno di 6 mesi dall’ingresso DI ADOZIONE- precedente quello dell’evento in famiglia del minore AFFIDAMENTO Anno 2012 adottato/affidato NAZIONALE E Indennità minima Euro 4.752,80 INTERNAZIONALE Indennità massima Euro 23.764,00 80% di 5/12 del reddito percepito e Entro il termine perentorio denunciato nel secondo anno di 6 mesi dalla data INDENNITA’ precedente quello dell’evento o 80% dell’aborto DI ABORTO di 1/12 (nel caso di aborto dopo 3° mese) Anno 2012 Indennità minima Euro 4.752,80 Ind. massima Euro 23.764,00 69
  • 70. Contribuzione CO.CO.CO. Relativamente ai giornalisti Co.Co.Co. in aggiunta all’aliquota contributiva l’Azienda è tenuta al versamento di un contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento delle seguenti prestazioni: - indennità di maternità - congedo parentale - assegno per il nucleo familiare - indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera 70
  • 72. PRESTAZIONI Co.Co.Co. PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA Alle giornaliste in favore delle quali, nei 5 mesi: INDENNITA’ DI 12 mesi precedenti l’inizio del periodo 2 mesi prima del parto MATERNITA’- indennizzabile (2 mesi prima del parto), 3 mesi dopo il parto risultino versate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata dell’aliquota Ovvero aggiuntiva dello 0,72% 1 mese prima del parto 4 mesi dopo il parto ai padri giornalisti in caso di morte o di PATERNITA’ grave infermità della madre o di 3 mesi o periodo residuo abbandono del figlio nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino INDENNITA’ DI Alla madre o al padre in favore dei quali, 3 mesi dalla data di ingresso ADOZIONE – nei 12 mesi precedenti l’inizio del in famiglia dell’adottato/affidato AFFIDAMENTO periodo indennizzabile, risultino versate (5 mesi con il nuovo almeno 3 mensilità di contribuzione regolamento) NAZIONALE E maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello INTERNAZIONALE 0,72%. L’adottato/affidato non deve aver superato i 6 anni di età in caso di adozione/affidamento nazionale e i 18 anni d’età in caso di adozione/affidamento Internazionale 72
  • 73. PRESTAZIONE CALCOLO INDENNITA’ TERMINI Co.Co.Co. DI DOMANDA 80% di 1/365 del reddito A partire dal compimento INDENNITA’ prodotto nei 12 mesi del 7° mese di gravidanza immediatamente ed entro un anno dalla DI MATERNITA’ precedenti l’insorgenza fine del periodo del diritto (7° / 8° mese) indennizzabile moltiplicato per il periodo indennizzabile 80% di 1/365 del reddito Entro un anno dalla fine INDENNITA’ prodotto nei 12 mesi del periodo indennizzabile DI ADOZIONE- immediatamente precedenti l’insorgenza AFFIDAMENTO del diritto (data di NAZIONALE E ingresso in famiglia) INTERNAZIONALE moltiplicato per i giorni indennizzabili. 73
  • 74. ULTERIORI PRESTAZIONI Co.Co.Co. PRESTAZIONE A CHI SPETTA DURATA INDENNITA’ AiCo.co.co. che abbiano titolo all’indennità di 3 mesi da fruire in modo maternità continuativo o frazionato DI CONGEDO entro l’anno di vita del PARENTALE bambino o dall’ingresso in Anche nei casi di adozione o affidamento famiglia del minore adottato/affidato Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione, 1/6 della durata del maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, rapporto di lavoro. INDENNITA’ nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento DI MALATTIA e il cui reddito individuale non sia superiore al 70% Garantiti un minimo di del massimale contributivo. 20gg. di malattia nell’anno solare ad esclusione Massimale 2012: € 96.149,00 degli eventi di durata inferiore a 4 gg. 70% : € 67.304,30 INDENNITA’ Ai Co.co.co. titolari di 3 mensilità di contribuzione, Massimo 180 gg. nell’anno maggiorata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, solare DI DEGENZA nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento OSPEDALIERA e il cui reddito individuale non sia superiore al 70% del massimale contributivo. Massimale 2012: € 96.149,00 70% : € 67.304,30 74
  • 75. PRESTAZIONE CALCOLO ULTERIORI INDENNITA’ TERMINI Co.Co.Co. DI DOMANDA INDENNITA’ 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità Entro 1 anno di età DI CONGEDO di maternità del bambino PARENTALE L’indennità è pari ad una frazione del massimale Entro due giorni dal INDENNITA’ contributivo diviso 365 giorni secondo le seguenti rilascio del percentuali: DI MALATTIA certificato da parte 4% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento: € 10,54 giorno; del medico curante. 6% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento: € 15,81 giorno.; 8% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento: € 21,07 giorno. L’indennità è pari ad una frazione del massimale INDENNITA’ contributivo dell’anno del ricovero diviso 365 Entro di 180 gg. DI DEGENZA giorni secondo le seguenti percentuali: 8% fino a 4 mensilità di contributi nei 12 mesi dalla data di OSPEDALIERA precedenti la data del ricovero: € 21,07 giorno ; dimissione 12% da 5 a 8 mensilità di contributi nei 12 mesi ospedaliera precedenti la data del ricovero: € 31,61 giorno; 16% da 9 a 12 mensilità di contributi nei 12 mesi precedenti la data del ricovero: € 42,15 giorno. 75