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Scuola di Politica – Lezione V

                  POTERE
          LEGISLATIVO, ESECUTIV
             O E GIUDIZIARIO


"Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova
limiti…”
(Montesquieu)
Potere legislativo - Definizione

Il Potere Legislativo è il
   potere di redigere
   approvare e promulgare
   nuove leggi.
Esso, in Italia, appartiene
   a:
 Parlamento (leggi)
 Governo (Decreti legge)
 Regioni (leggi e degreti
   regionali)
Potere Esecutivo - Definizione

 Il potere Esecutivo è il potere
  di applicare le leggi ed è
  affidato al Governo.
 Nello Statuto Albertino il
  potere Esecutivo era
  prerogativa del Re che lo
  affidava al Capo del Governo
  a nomina reale ma con la
  fiducia del parlamento.
Potere Giudiziario - Definizione

il Potere Giudiziario è il potere
   di giudicare, ed
   eventualmente punire, chi
   non rispetta le leggi.
Viene affidato alla
   magistratura.
Nello Statuto Albertino la
   giustizia emanava dal Re
Nello Stato Fascista non era
   possibile per i Giudici
   iscriversi al PNF.
La separazione dei poteri

 La separazione dei poteri è
 uno dei principi fondamentali
 dello stato di diritto. Consiste
 nell'individuazione di tre funzioni
 pubbliche -
 legislazione, amministrazione e
 giurisdizione - e nell'attribuzione
 delle stesse a tre distinti poteri
 dello stato, intesi come organi o
 complessi di organi dello stato
 indipendenti dagli altri poteri: il
 potere legislativo, il potere
 esecutivo e il potere giudiziario
Origini - Aristotele

Aristotele distinse tre
  momenti nell'attività dello
  stato:
 Deliberativo;
 esecutivo ;
 giudiziario.
Origini - Polibio

 Polibio, nelle Storie, indicò
 nella costituzione di Roma
 antica un esempio di governo
 misto, dove il potere era
 diviso tra istituzioni
 democratiche (i
 comizi), aristocratiche (il
 Senato) e monarchiche (i
 consoli).
Origini - Henry de Bracton

Henry de Bracton nella sua opera De
 legibus et consuetudinibus
 Algliæ, introdusse la distinzione tra
 gubernaculum e iurisdictio: il primo è
 il momento "politico" dell'attività
 dello Stato, nel quale vengono fatte le
 scelte di governo, svincolate dal
 diritto; il secondo è, invece, il
 momento "giuridico", nel quale
 vengono prodotte ed applicate le
 norme giuridiche, con decisioni
 vincolate al diritto (che, secondo la
 concezione medioevale, è prima di
 tutto diritto di natura e
 consuetudinario).
Origini – John Locke

Locke, nei Due trattati sul governo
 del 1690, articola il potere sovrano
 in potere legislativo, esecutivo
 (che comprende anche il
 giudiziario) e federativo (relativo
 alla politica estera e alla difesa), il
 primo facente capo al parlamento
 e gli altri due al monarca (al quale
 attribuisce anche il potere, che
 denomina prerogativa, di
 decidere per il bene pubblico
 laddove la legge nulla prevede
 o, se necessario, contro la
 previsione della stessa).
Monesquieu

Perché non si possa abusare del potere
  occorre che [...] il potere arresti il
  potere". Individua, inoltre, tre poteri
  (intesi come funzioni) dello stato -
  legislativo, esecutivo e giudiziario -
  così descritti:
 "In base al primo di questi poteri, il
  principe o il magistrato fa delle leggi
  per sempre o per qualche tempo, e
  corregge o abroga quelle esistenti.
 In base al secondo, fa la pace o la
  guerra, invia o riceve delle
  ambascerie, stabilisce la
  sicurezza, previene le invasioni.
 In base al terzo, punisce i delitti o
  giudica le liti dei privati".
Montesquieu – affidamento dei poteri

 Il potere legislativo "verrà affidato e al corpo dei
  nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il
  popolo“,
 Il potere esecutivo "deve essere nelle mani d'un
  monarca perché questa parte del governo, che ha
  bisogno quasi sempre d'una azione istantanea, è
  amministrata meglio da uno che da parecchi“;
 Il potere giudiziario ritiene debba essere affidato a
  giudici tratti temporaneamente dal popolo.
Montesquieu – controllo dei poteri
                   (legislativo <-> esecutivo)


 il potere legislativo e quello esecutivo si
 condizionano e si limitano a vicenda, infatti: "Il
 potere esecutivo [...] deve prender parte alla
 legislazione con la sua facoltà d'impedire di
 spogliarsi delle sue prerogative. Ma se il potere
 legislativo prende parte all'esecuzione, il potere
 esecutivo sarà ugualmente perduto. Se il monarca
 prendesse parte alla legislazione con la facoltà di
 statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome è
 necessario che abbia parte nella legislazione per
 difendersi, bisogna che vi partecipi con la sua facoltà
 d'impedire. [...]
Montesquieu – controllo dei poteri

" Quanto al potere
  giudiziario, deve essere
  sottoposto solo alla
  legge, di cui deve attuare
  alla lettera i contenuti”.
Rifiuto della separazione dei poteri

 la Costituzione
 francese del 1793
 ripudiò il principio di
 separazione dei
 poteri, per
 concentrarli tutti nel
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 richiamandosi al
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 popolare teorizzato
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Rifiuto del principio – Stati Comunisti

 Gli stati comunisti rifiutano il
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  poteri, per sostituirlo con il
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  Tutto il potere è concentrato nelle
  assemblee elettive, ai vari livelli
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  statale, esercitano la funzione
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  , giurisdizionali e di sorveglianza
  (procuratura) del proprio livello.
Rifiuto del principio – Nazional Socialismo

Lo stato autoritario, di tipo nazional
  socialista, rifiuta la separazione
  dei poteri, contrapponendovi la
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  persona del "capo”, il quale tende
  ad unire i ruoli di capo dello
  stato, capo del governo e leader
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  direttamente la funzione
  legislativa (con il parlamento che
  si riduce ad organo consultivo o
  di ratifica), mentre anche i giudici
  perdono la loro indipendenza.
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 Napoleone III in
 Francia o Benito
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 che, pur avendo
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 nell'ambito di un
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 basato sulla
 separazione dei
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Deviazione dal principio di separazione

 Le deviazioni principali si hanno nella funzione normativa. I
  parlamenti non sono molto adatti ad emanare norme di
  dettaglio o in settori che richiedono complesse valutazioni
  tecniche o in tempi stretti per ragioni di urgenza. Perciò tutti
  gli ordinamenti attribuiscono al potere esecutivo la possibilità
  di emanare norme con atti aventi forza inferiore a quella della
  legge o, in certi casi, con la stessa forza; in alcuni casi un
  potere analogo è attribuito anche agli organi giurisdizionali
  per l'emanazione delle norme di procedura.
 Il governo ha in molti ordinamenti la possibilità di proporre le
  leggi al parlamento e, di fatto, la gran parte delle leggi
  approvate è proprio d'iniziativa governativa.
 Una particolare funzione normativa è, infine, quella
  esercitata dai giudici costituzionali e amministrativi negli
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Ingerenze degli altri poteri su quello giudiziario

 Le funzioni giurisdizionali
  attribuite a poteri diversi dal
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  o il governo.
 Tuttavia funzioni giurisdizionali
  esercitate dal parlamento si hanno
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  oppure si pensi al potere di
  grazia, attribuito nella generalità
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  stato.
Una critica innovativa – Sun Yat-sen

Questa teoria integra la tradizione
 occidentale con elementi propri
 della cultura cinese, affiancando
 agli yuàn legislativo, esecutivo e
 giudiziario, corrispondenti ai
 tradizionali poteri dello stato, lo
 yuàn di controllo, incaricato di
 controllare l'operato del
 governo, e lo yuàn di
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  • 1. Scuola di Politica – Lezione V POTERE LEGISLATIVO, ESECUTIV O E GIUDIZIARIO "Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti…” (Montesquieu)
  • 2. Potere legislativo - Definizione Il Potere Legislativo è il potere di redigere approvare e promulgare nuove leggi. Esso, in Italia, appartiene a:  Parlamento (leggi)  Governo (Decreti legge)  Regioni (leggi e degreti regionali)
  • 3. Potere Esecutivo - Definizione  Il potere Esecutivo è il potere di applicare le leggi ed è affidato al Governo.  Nello Statuto Albertino il potere Esecutivo era prerogativa del Re che lo affidava al Capo del Governo a nomina reale ma con la fiducia del parlamento.
  • 4. Potere Giudiziario - Definizione il Potere Giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Viene affidato alla magistratura. Nello Statuto Albertino la giustizia emanava dal Re Nello Stato Fascista non era possibile per i Giudici iscriversi al PNF.
  • 5. La separazione dei poteri  La separazione dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario
  • 6. Origini - Aristotele Aristotele distinse tre momenti nell'attività dello stato:  Deliberativo;  esecutivo ;  giudiziario.
  • 7. Origini - Polibio  Polibio, nelle Storie, indicò nella costituzione di Roma antica un esempio di governo misto, dove il potere era diviso tra istituzioni democratiche (i comizi), aristocratiche (il Senato) e monarchiche (i consoli).
  • 8. Origini - Henry de Bracton Henry de Bracton nella sua opera De legibus et consuetudinibus Algliæ, introdusse la distinzione tra gubernaculum e iurisdictio: il primo è il momento "politico" dell'attività dello Stato, nel quale vengono fatte le scelte di governo, svincolate dal diritto; il secondo è, invece, il momento "giuridico", nel quale vengono prodotte ed applicate le norme giuridiche, con decisioni vincolate al diritto (che, secondo la concezione medioevale, è prima di tutto diritto di natura e consuetudinario).
  • 9. Origini – John Locke Locke, nei Due trattati sul governo del 1690, articola il potere sovrano in potere legislativo, esecutivo (che comprende anche il giudiziario) e federativo (relativo alla politica estera e alla difesa), il primo facente capo al parlamento e gli altri due al monarca (al quale attribuisce anche il potere, che denomina prerogativa, di decidere per il bene pubblico laddove la legge nulla prevede o, se necessario, contro la previsione della stessa).
  • 10. Monesquieu Perché non si possa abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere". Individua, inoltre, tre poteri (intesi come funzioni) dello stato - legislativo, esecutivo e giudiziario - così descritti:  "In base al primo di questi poteri, il principe o il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti.  In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni.  In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati".
  • 11. Montesquieu – affidamento dei poteri  Il potere legislativo "verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo“,  Il potere esecutivo "deve essere nelle mani d'un monarca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi sempre d'una azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi“;  Il potere giudiziario ritiene debba essere affidato a giudici tratti temporaneamente dal popolo.
  • 12. Montesquieu – controllo dei poteri (legislativo <-> esecutivo)  il potere legislativo e quello esecutivo si condizionano e si limitano a vicenda, infatti: "Il potere esecutivo [...] deve prender parte alla legislazione con la sua facoltà d'impedire di spogliarsi delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo prende parte all'esecuzione, il potere esecutivo sarà ugualmente perduto. Se il monarca prendesse parte alla legislazione con la facoltà di statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome è necessario che abbia parte nella legislazione per difendersi, bisogna che vi partecipi con la sua facoltà d'impedire. [...]
  • 13. Montesquieu – controllo dei poteri " Quanto al potere giudiziario, deve essere sottoposto solo alla legge, di cui deve attuare alla lettera i contenuti”.
  • 14. Rifiuto della separazione dei poteri  la Costituzione francese del 1793 ripudiò il principio di separazione dei poteri, per concentrarli tutti nel Corpo Legislativo richiamandosi al concetto di sovranità popolare teorizzato da Jean Jacques Rousseau.
  • 15. Rifiuto del principio – Stati Comunisti  Gli stati comunisti rifiutano il principio di separazione dei poteri, per sostituirlo con il principio di unità del potere statale. Tutto il potere è concentrato nelle assemblee elettive, ai vari livelli territoriali di governo (fino a quello centrale, statale o federale) le quali, in quanto organi del potere statale, esercitano la funzione legislativa ma eleggono, controllano e, se del caso, possono revocare gli organi amministrativi , giurisdizionali e di sorveglianza (procuratura) del proprio livello.
  • 16. Rifiuto del principio – Nazional Socialismo Lo stato autoritario, di tipo nazional socialista, rifiuta la separazione dei poteri, contrapponendovi la concentrazione degli stessi nella persona del "capo”, il quale tende ad unire i ruoli di capo dello stato, capo del governo e leader del partito unico e ad esercitare direttamente la funzione legislativa (con il parlamento che si riduce ad organo consultivo o di ratifica), mentre anche i giudici perdono la loro indipendenza.
  • 17. Mantenimento del principio in sistemi totalitari  Napoleone III in Francia o Benito Mussolini in Italia che, pur avendo assunto il potere nell'ambito di un sistema costituzionale basato sulla separazione dei poteri, sono poi riusciti a trasformarlo in regime autoritario.
  • 18. Deviazione dal principio di separazione  Le deviazioni principali si hanno nella funzione normativa. I parlamenti non sono molto adatti ad emanare norme di dettaglio o in settori che richiedono complesse valutazioni tecniche o in tempi stretti per ragioni di urgenza. Perciò tutti gli ordinamenti attribuiscono al potere esecutivo la possibilità di emanare norme con atti aventi forza inferiore a quella della legge o, in certi casi, con la stessa forza; in alcuni casi un potere analogo è attribuito anche agli organi giurisdizionali per l'emanazione delle norme di procedura.  Il governo ha in molti ordinamenti la possibilità di proporre le leggi al parlamento e, di fatto, la gran parte delle leggi approvate è proprio d'iniziativa governativa.  Una particolare funzione normativa è, infine, quella esercitata dai giudici costituzionali e amministrativi negli ordinamenti dove gli è attribuito il potere di annullare norme.
  • 19. Ingerenze degli altri poteri su quello giudiziario  Le funzioni giurisdizionali attribuite a poteri diversi dal giudiziario sono rare perché la terzietà dell'organo giudicante non si concilia con organi politici, e quindi di parte, come il parlamento o il governo.  Tuttavia funzioni giurisdizionali esercitate dal parlamento si hanno quando giudica sulla validità dell'elezione dei propri membri o sui reati commessi dal capo dello stato e dai membri del governo; oppure si pensi al potere di grazia, attribuito nella generalità degli ordinamenti al capo dello stato.
  • 20. Una critica innovativa – Sun Yat-sen Questa teoria integra la tradizione occidentale con elementi propri della cultura cinese, affiancando agli yuàn legislativo, esecutivo e giudiziario, corrispondenti ai tradizionali poteri dello stato, lo yuàn di controllo, incaricato di controllare l'operato del governo, e lo yuàn di esame, incaricato della selezione meritocratica dei pubblici funzionari (che ha sempre avuto un rilievo particolare nella cultura cinese).