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PREVENZIONE E PROTEZIONE
                 Articolo



l Da INAIL e Confindustria Vercelli Valsesia è on­line il portale “Duvri 8108”


                 Sugli appalti in sicurezza
                 un nuovo progetto pilota
                 per gestire le interferenze

  C
         on le novità introdotte dall’art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica
         dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, sono stati meglio disciplinati i concetti di
         cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Con la
  pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato esteso l’obbligo di redazione del DUVRI anche ai
  contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto
  “delle semplificazioni”, erano state previste alcune modifiche all’art. 3 e 3­bis, D.Lgs. n.
  81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà, sarebbe stato necessario
  che la norma introducesse un’ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in
  alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l’elaborazione di
  un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in
  materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di
  coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai
  lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle
  del personale impiegato dal datore di lavoro committente.



                 l di Marco Masi, Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale”Sicurezza e appalti” ­ ITACA


                 Dall’entrata in vigore della legge 3 agosto                     Successivamente, l’art. 26, D.Lgs. n. 81/
                 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche                   2008, ha esteso l’obbligo di redazione del
                 più dibattute tra gli operatori della sicurezza è               DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi
                 stata quella introdotta dall’art. 3, comma 1, let­              e forniture. Recentemente, nella bozza di de­
                 tera a), che, nel sostituire l’art. 7, comma 3,                 creto legge «Nuove disposizioni urgenti di sem­
                 D.Lgs. 626/1994[1], ha meglio disciplinato i                    plificazione amministrativa a favore dei cittadi­
                 concetti di cooperazione e di coordinamento                     ni e delle imprese», cosiddetto “decreto sempli­
                 del datore di lavoro appaltante di lavori.                      ficazioni”, erano state inserite alcune

                 1) Il comma 3, art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, è stato sostituito dal seguente:
                    «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
                    unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale
                    documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
                    specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

IL SOLE 24 ORE    32                             www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                         13 novembre 2012 ­ N. 21
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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 Riquadro 1

  l Definizione del dirigente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d)
 «d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
 dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa»


modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, assoluta­              lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
mente non formali, in seguito opportunamen­            dieci uomini­giorno, sempre che essi non com­
te stralciate. L’art. 3, «Recepimento della diretti­   portino rischi derivanti dalla presenza di agenti
va 2007/30/CE e semplificazione della docu­            cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
mentazione», avrebbe riscritto l’art. 26,              dalla presenza dei rischi particolari di cui al­
commi 3 e 3­bis, D.Lgs. n. 81/2008, preve­             l’Allegato XI. Ai fini del presente comma, per
dendo che «3. Il datore di lavoro committente          uomini­giorno si intende la durata presunta dei
promuove la cooperazione e il coordinamento di         lavori, servizi e forniture desunta dal numero
cui al comma 2, elaborando un unico documen­           delle giornate di lavoro necessarie al completa­
to di valutazione dei rischi che indichi le misure     mento dei lavori, servizi o forniture considerato
adottate per eliminare od, ove ciò non è possibi­      con riferimento all’arco temporale di un anno
le, ridurre al minimo i rischi da interferenze o       dall’inizio dei lavori». La norma avrebbe tra­
individuando un proprio incaricato, in possesso        sferito le responsabilità che il datore di lavoro
di adeguata formazione, esperienza e competen­         committente (o un soggetto in possesso di
za, per sovrintendere a tale cooperazione e coor­      delega, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 81/
dinamento. In caso di redazione del documento          2008) assume con la redazione del DUVRI
esso è allegato al contratto di appalto o di opera     su un “incaricato”, presumibilmente un diri­
e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei          gente (si veda il riquadro 1) o, addirittura, un
lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione       preposto (si veda il riquadro 2). Al contrario,
dell’incaricato di cui al primo periodo o della        sarebbe auspicabile che la norma introduces­
sua sostituzione va data immediata evidenza            se la possibilità, per il datore di lavoro com­
nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti      mittente, non in alternativa ma insieme a
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e            quello di valutare i rischi interferenziali attra­
ancora in corso alla data del 31 dicembre              verso l’elaborazione di un DUVRI, di nomina­
2008, il documento di cui al secondo periodo           re un proprio rappresentante, in possesso di
deve essere allegato entro tale ultima data. Le        adeguate competenze in materia di salute e di
disposizioni del presente comma non si applica­        sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di
no ai rischi specifici propri dell’attività delle      indirizzo e di coordinamento delle attività
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori au­      svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa
tonomi. Nel campo di applicazione del decreto          appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale docu­         limitare il rischio da interferenza di queste
mento è redatto, ai fini dell’affidamento del con­     lavorazioni con quelle del personale impiega­
tratto, dal soggetto titolare del potere decisionale   to dal datore di lavoro committente, analoga­
e di spesa relativo alla gestione dello specifico      mente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2,
appalto. 3­bis. Ferme restando le disposizioni di      D.P.R. n. 177/2012, in materia di qualifica­
cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3        zione delle imprese e dei lavoratori autonomi
non si applica ai servizi di natura intellettuale,     operanti in ambienti sospetti di inquinamento
alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai    o confinati. Questo anche in coerenza con le
 Riquadro 2

  l Definizione del preposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e)
 «e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali
 adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
 ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»


 13 novembre 2012 ­ N. 21                         www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com               33              IL SOLE 24 ORE
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                      Articolo


Riquadro 3

 l Art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
«Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture»
«1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola
acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazio­
ni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del
codice, contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di
predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili
rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedi­
mento formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e
fornisce agli stessi dati e informazioni:
a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all’articolo 271;
b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice.
5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.
6. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro
competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice e al presente regolamento, nominando uno o più
soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.»


                     novità in materia di contratti pubblici intro­              nel processo di esternalizzazione, il datore di
                     dotte dall’art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.              lavoro committente ha il compito di valutare i
                     207, «Regolamento di esecuzione e attuazione del            rischi e di definire una pianificazione e un
                     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recan­          assetto informativo tale da creare un coordi­
                     te “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,        namento efficace con l’operatore economico,
                     servizi e forniture in attuazione delle direttive           assumendo le responsabilità dirette nei con­
                     2004/17/CE e 2004/18/CE”» (si veda il ri­                   fronti dei propri dipendenti e le responsabilità
                     quadro 3), che ha disciplinato le funzioni del              solo indirette, ma proattive, nei confronti dei
                     responsabile del procedimento nelle proce­                  dipendenti del terzo che svolge l’attività ri­
                     dure di affidamento dei contratti pubblici di               chiesta. Questo, nel caso di appalti di una
                     servizi e di forniture e che, al comma 5, ha                pubblica amministrazione, può assumere ca­
                     previsto che lo stesso responsabile del proce­              ratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti
                     dimento svolga, nei limiti delle proprie com­               nell’attività possono, in alcuni casi, coincidere
                     petenze professionali, anche le funzioni di                 con la pluralità dei cittadini utenti di un servi­
                     direttore dell’esecuzione del contratto, a me­              zio.
                     no di diversa indicazione della stazione appal­
                     tante, oltre a svolgere, su delega del soggetto             Il DUVRI
                     di cui all’art. 26, comma 3, decreto legislativo            Attualmente, ai sensi dell’art. 26, comma 3,
                     9 aprile 2008, n. 81, i compiti previsti. Si                D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro com­
                     creerebbe, così, una vera e propria “saldatu­               mittente o un suo delegato nel caso di affida­
                     ra” tra la fase di pianificazione/progettazione             mento di lavori, servizi e forniture all’impresa
                     e la fase di realizzazione, in una logica di                appaltatrice o a lavoratori autonomi, all’inter­
                     coerenza temporale, partendo dalla centralità               no della propria azienda o di una singola
                     del momento progettuale come presupposto                    unità produttiva, nonché nell’ambito dell’in­
                     fondamentale per la sicurezza e la salute dei               tero ciclo produttivo dell’azienda medesima,
                     lavoratori. È opportuno ricordare che, infatti,             sempre che abbia la disponibilità giuridica dei

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 Riquadro 4

  l Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008,
     «Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori»
 «1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
 caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti
 attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la
 salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
 normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
 5. Lavori che espongono a un rischio di annegamento.
 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
 7. Lavori subacquei con respiratori.
 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.»


luoghi in cui è svolto l’appalto o la prestazione         potenzialmente derivare dall’esecuzione
di lavoro autonomo, deve promuovere la coo­               del contratto;
perazione e il coordinamento tra i vari datori         l  il soggetto presso il quale deve essere ese­
di lavoro elaborando un unico documento di                guito il contratto, prima dell’inizio dell’ese­
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le             cuzione, deve integrare il documento rife­
misure adottate per eliminare o, qualora que­             rendolo ai rischi specifici da interferenza
sto non sia possibile, ridurre al minimo i rischi         presenti nei luoghi nei quali sarà espletato
da interferenze tra i lavori e i lavoratori delle         l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per ac­
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del­            cettazione dall’esecutore, deve integrare
l’opera complessiva. Il D.Lgs. n. 106/2009                gli atti contrattuali.
ha introdotto l’esclusione dell’obbligo della          Ai sensi dell’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/
redazione del DUVRI nel caso dei servizi di            2006 (si veda il riquadro 5), la centrale di
natura intellettuale, delle mere forniture di          committenza è l’amministrazione aggiudica­
materiali o di attrezzature nonché dei lavori o        trice che deve acquistare forniture o servizi
dei servizi la cui durata non sia superiore ai         destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
due giorni, sempre che essi non comportino             ad altri enti aggiudicatori, o deve aggiudicare
rischi derivanti dalla presenza di agenti can­         appalti pubblici o concludere accordi quadro
cerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dal­        di lavori, di forniture o di servizi destinati ad
la presenza di rischi particolari di cui all’Alle­     amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti
gato XI (si veda il riquadro 4). I due giorni non      aggiudicatori. Il DUVRI deve essere redatto
sono riferiti alla durata dei singoli interventi e     prima della predisposizione della richiesta
delle singole fasi di lavoro ma alla durata            di offerta o, per i contratti pubblici, della
dell’intero contratto stipulato per lo svolgi­         pubblicazione del bando o della lettera di
mento complessivo dell’opera o dei lavori.             invito e deve essere messo a disposizione
Lo stesso decreto correttivo ha inserito anche         dei soggetti partecipanti affinché questi pos­
il comma 3­ter il quale ha previsto che, nei           sano comprendere anche come l’Ammini­
casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali   strazione sia giunta a determinare i costi
di committenza o in tutti i casi in cui il datore      della sicurezza non soggetti a ribasso, trami­
di lavoro non coincida con il committente:             te l’individuazione delle misure necessarie
l   il soggetto che affida il contratto deve pre­      all’eliminazione o, almeno, alla riduzione
    disporre il DUVRI recante una valutazione          dei rischi derivanti da lavorazioni interfe­
    ricognitiva dei rischi standard relativi alla      renti per lo specifico appalto. Dunque, in
    tipologia della prestazione che potrebbero         questo documento non devono essere ripor­

 13 novembre 2012 ­ N. 21                         www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com              35              IL SOLE 24 ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                     Articolo


Riquadro 5

 l Art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006
«34. La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che:
­ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
­ aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudica­
trici o altri enti aggiudicatori.»


                    tati i rischi propri dell’attività delle singole                  pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiu­
                    imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori                     dicatori sono tenuti a valutare che il valore
                    autonomi, in quanto si tratta di rischi per i                     economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
                    quali resta immutato l’obbligo dell’appaltato­                    costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
                    re di redigere un apposito documento di valu­                     il quale deve essere specificamente indicato e
                    tazione e di provvedere all’attuazione delle                      risultare congruo rispetto all’entità e alle carat­
                    misure necessarie per ridurre al minimo o per                     teristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
                    eliminare questi rischi. Il datore di lavoro                      Analogamente, l’art. 87, comma 4, D.Lgs. n.
                    committente dovrà selezionare, tra i rischi già                   163/2006 (si veda il riquadro 7), ha previsto
                    individuati nel documento di valutazione dei                      che «Nella valutazione dell’anomalia la stazio­
                    rischi, redatto ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n.                  ne appaltante tiene conto dei costi relativi alla
                    81/2008, solo quelli che, in relazione allo                       sicurezza, che devono essere specificatamente
                    specifico appalto, possono influire sulla sicu­                   indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto
                    rezza dell’appaltatore e che sono presenti nel                    all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
                    luogo di lavoro dove è previsto che questi                        forniture». L’amministrazione è tenuta a com­
                    debba operare, ulteriori rischi rispetto a quelli                 putare, quindi, solo i rischi interferenziali, a
                    specifici dell’attività propria[2]. Nel caso in cui,              conteggiare gli stessi e a sottrarli al confronto
                    durante lo svolgimento del servizio o della                       concorrenziale, senza procedere a una valuta­
                    fornitura, dovesse essere necessario apporta­                     zione sulla loro congruità in sede di offerta, in
                    re varianti al contratto, così come già indicato                  quanto già preventivamente valutati con il
                    nella circolare del Ministero del Lavoro e del­                   DUVRI. La stima dovrà essere congrua, anali­
                    le Politiche sociali 14 novembre 2007, n. 24,                     tica per voci singole, a corpo o a misura, quin­
                    la stazione appaltante deve procedere all’ag­                     di, non a percentuale, riferita a elenchi prezzi
                    giornamento del DUVRI ed, eventualmente,                          standard o specializzati, oppure basata su
                    dei relativi costi della sicurezza. L’art. 26,                    prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area in­
                    comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riqua­                     teressata o sull’elenco prezzi delle misure di
                    dro 6), ha stabilito che nei singoli contratti di                 sicurezza del committente; nel caso in cui un
                    appalto, di subappalto e di somministrazione,                     elenco prezzi non sia applicabile o non sia
                    a esclusione dei contratti di somministrazione                    disponibile, occorrerà fare riferimento ad
                    di beni e di servizi essenziali, devono essere                    analisi dei costi complete e desunte da indagi­
                    specificamente indicati a pena di nullità ai                      ni di mercato. Le singole voci dei costi della
                    sensi dell’art. 1418, codice civile, i costi delle                sicurezza devono essere calcolate consideran­
                    misure adottate per eliminare o, qualora que­                     do il proprio costo di utilizzo per la fornitura o
                    sto non sia possibile, ridurre al minimo i rischi                 il servizio interessato che deve comprendere,
                    in materia di salute e di sicurezza sul lavoro                    quando applicabile, la posa in opera e il suc­
                    derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.                   cessivo smontaggio, l’eventuale manutenzio­
                    Questi costi non sono soggetti a ribasso.                         ne e l’ammortamento.
                    Inoltre, il successivo comma 6 ha previsto che
                    «nella predisposizione delle gare di appalto e                    Un progetto sulla gestione
                    nella valutazione dell’anomalia delle offerte nel­                delle interferenze
                    le procedure di affidamento di appalti di lavori                  Il 4 maggio 2012 è stato ufficialmente presenta­

                    2) Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato le Linee guida per la stima dei
                       costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, già approvate in sede tecnica il 14 febbraio 2008.

IL SOLE 24 ORE       36                              www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                               13 novembre 2012 ­ N. 21
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                                                                                          Articolo


 Riqudro 6

  l Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008
 «5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
 entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e
 servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
 dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
 rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo
 non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i
 costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in
 corso in tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
 locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»


to un importante progetto pilota, proposto da           d’opera o di somministrazione e deve fornire le
Confindustria Vercelli Valsesia in partnership          modalità con le quali definire il DUVRI, nonché
con l’INAIL, volto a elaborare una “procedura”          la gestione del coordinamento e della coopera­
di riferimento per la gestione delle interferenze       zione dei soggetti coinvolti.
legate ai contratti d’appalto, d’opera o di sommi­      In particolare, è fornito ai datori di lavoro com­
nistrazione a disposizione delle imprese.               mittenti un indirizzo per:
Da questa data è on­line il portale “Duvri 8108”        l   la verifica dell’idoneità tecnico­professionale
(www.duvri8108.it), realizzato nell’ambito del              delle imprese appaltatrici e dei lavoratori au­
progetto “Gestione delle interferenze” promosso             tonomi o loro subappaltatori;
dalla territoriale vercellese di Confindustria e        l   la cooperazione per le misure di prevenzione
finanziato dall’INAIL ­ Direzione Regionale del             e protezione dai rischi e il coordinamento
Piemonte. I contenuti e le risultanze del progetto          della reciproca informazione;
sono direttamente visibili e scaricabili dal sito       l   la compilazione del documento unico di valu­
stesso. L’iniziativa, che ha raggiunto l’obiettivo di       tazione dei rischi da interferenza.
realizzare una “procedura” e un portale web a           “La traccia”, che comprende obblighi e adempi­
disposizione delle aziende del comparto indu­           menti a carico dei committenti e degli appaltato­
striale, ha rappresentato un esempio significati­       ri (compresi i lavoratori autonomi), è utilizzabile
vo di come la collaborazione tra partners qualifi­      anche on­line grazie alla piattaforma web, in ap­
cati possa favorire un dialogo tecnico che va ben       plicazione di quanto previsto dall’art. 53, D.Lgs.
oltre i livelli minimi di tutela imposti dalla legge.   n. 81/2008, attraverso la quale i datori di lavoro
Nato sul territorio della provincia di Vercelli ma      e i responsabili del servizio prevenzione e prote­
che, a diritto, può essere considerato di respiro       zione sono guidati nell’adempimento delle pre­
nazionale, il progetto è partito ufficialmente il 1°    scrizioni normative, favorendo l’adozione di pro­
dicembre 2010 da una sentita esigenza delle             cedure omogenee e la definizione dei ruoli, dei
aziende associate a Confindustria Vercelli Valse­       compiti e delle responsabilità, anche nelle azien­
sia, tesa ad approfondire la norma di riferimento       de di dimensioni più ridotte. Anche se il progetto
e ad applicarla nella maniera più corretta. Una         ha riguardato principalmente le attività indu­
necessità reale del tessuto produttivo che, unita       striali, l’iniziativa ha individuato un metodo per
alla volontà dell’associazione proponente di for­       così dire standardizzato di elaborazione dei do­
nire un servizio concreto alle aziende, ha visto        cumenti e di adempimento degli obblighi i cui
indirizzare la ricerca verso la definizione di un       criteri, contenuti e istruzioni operative, una volta
diagramma di flusso che guida il committente            definiti, possono essere di riferimento per qua­
datore di lavoro negli adempimenti necessari            lunque altro tipo di attività e settore merceologi­
per la corretta valutazione e la conseguente ge­        co. Per lo sviluppo di questo progetto Confindu­
stione delle attività interferenti. La procedura ha     stria Vercelli Valsesia ha coinvolto autorevoli
definito le modalità con le quali il committente        enti, in rappresentanza di tutti gli “attori”, non
deve valutare le possibili interferenze del pro­        solo della filiera produttiva, ma anche degli orga­
prio ciclo produttivo con quelli degli operatori        ni di controllo. Infatti, è stato costituito un grup­
economici ai quali intende affidare un contratto        po di lavoro tecnico composto, oltre che dai

 13 novembre 2012 ­ N. 21                          www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                37              IL SOLE 24 ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE
                     Articolo


Riquadro 7

 l Art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006
«4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta in
conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi
relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture.»


                    rappresentanti del sistema confindustriale, da                  carico dell’operatore economico, in ordine cro­
                    esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche              nologico, gli estremi normativi di riferimento e i
                    sociali, della Direzione Regionale dell’Inail del               documenti che devono essere prodotti e da con­
                    Piemonte, di ITACA ­ Istituto per l’innovazione e               servare per tutta la durata del contratto. Le prin­
                    trasparenza degli appalti e la compatibilità am­                cipali tappe possono essere riassunte:
                    bientale delle Regioni e Province autonome, del­                l  I ­ preliminare valutazione sull’obbligo della
                    le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavo­                 redazione del DUVRI;
                    ratori, nonché degli organi di vigilanza (ASL e                 l  II ­ individuazione dell’operatore economico,
                    DTL di Vercelli) competenti in materia di igiene                   verifica dell’idoneità tecnico­professionale,
                    e di sicurezza sul lavoro.                                         sopralluogo e informazioni;
                    Attraverso l’adozione di un metodo di lavoro                    l  III ­ formulazione dell’offerta da parte del­
                    definito di “auto­formazione”, il gruppo tecnico                   l’operatore economico;
                    ha sviluppato e approfondito, nell’arco di nove                 l  IV ­ selezione dell’operatore economico e va­
                    mesi, sulla base della normativa vigente, le istru­                lutazione sull’obbligo di redazione del DU­
                    zioni operative riguardanti gli obblighi, le moda­                 VRI;
                    lità e i tempi per la redazione dei documenti per               l  V ­ elaborazione del DUVRI;
                    la gestione delle interferenze, ha elaborato pun­               l  VI ­ stima dei costi della sicurezza relativa­
                    tuali liste di controllo contenenti le informazioni                mente alle interferenze;
                    che gli operatori economici devono fornirsi reci­               l  VII ­ coordinamento, integrazione e aggiorna­
                    procamente, ha elaborato la modulistica neces­                     mento periodico[3].
                    saria ai fini della valutazione dei rischi interfe­             Risultano non privi di interesse per le aziende gli
                    renti. Allo scopo di raccogliere elementi utili                 approfondimenti in corso con i competenti uffici
                    all’elaborazione delle esemplificazioni e di casi               tecnici di INAIL, per il riconoscimento della pro­
                    studio, la Confindustria di Vercelli Valsesia ha                cedura tra gli interventi per i quali INAIL premia
                    provveduto a censire, presso le aziende indu­                   con l’“oscillazione del tasso di premio per pre­
                    striali, le criticità riscontrate nell’applicazione             venzione”(ex art. 24, «Modalità di applicazione
                    concreta della normativa. Il diagramma di flusso                delle tariffe», D.M. 12 dicembre 2000) le azien­
                    ha individuato le situazioni più ricorrenti nelle               de, operative da almeno un biennio, che eseguo­
                    quali il committente datore di lavoro può ritro­                no migliorie delle condizioni di sicurezza e di
                    varsi e, per ognuna di queste situazioni, sono                  igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
                    riportate le azioni a carico di questo soggetto e a             minimi previsti dalla normativa in materia.      l

                    3) La procedura e la relativa applicazione sono state recentemente illustrate a Firenze nell’ambito del Seminario “Lavoriamo
                       insieme per la prevenzione” promosso da INAIL nell’ambito della campagna EU­OSHA (Agenzia europea per la salute e
                       la sicurezza sul lavoro) 2012­2013.




IL SOLE 24 ORE        38                            www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com                            13 novembre 2012 ­ N. 21

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  • 1. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo l Da INAIL e Confindustria Vercelli Valsesia è on­line il portale “Duvri 8108” Sugli appalti in sicurezza un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze C on le novità introdotte dall’art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, sono stati meglio disciplinati i concetti di cooperazione e di coordinamento del datore di lavoro appaltante di lavori. Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato esteso l’obbligo di redazione del DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi e forniture. Nella recente bozza di decreto legge cosiddetto “delle semplificazioni”, erano state previste alcune modifiche all’art. 3 e 3­bis, D.Lgs. n. 81/2008, che opportunamente sono state poi stralciate. In realtà, sarebbe stato necessario che la norma introducesse un’ulteriore previsione, per il datore di lavoro committente, non in alternativa ma insieme a quello di valutare i rischi interferenziali attraverso l’elaborazione di un DUVRI, di nominare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. l di Marco Masi, Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale”Sicurezza e appalti” ­ ITACA Dall’entrata in vigore della legge 3 agosto Successivamente, l’art. 26, D.Lgs. n. 81/ 2007, n. 123, sicuramente una delle modifiche 2008, ha esteso l’obbligo di redazione del più dibattute tra gli operatori della sicurezza è DUVRI anche ai contratti di appalto di servizi stata quella introdotta dall’art. 3, comma 1, let­ e forniture. Recentemente, nella bozza di de­ tera a), che, nel sostituire l’art. 7, comma 3, creto legge «Nuove disposizioni urgenti di sem­ D.Lgs. 626/1994[1], ha meglio disciplinato i plificazione amministrativa a favore dei cittadi­ concetti di cooperazione e di coordinamento ni e delle imprese», cosiddetto “decreto sempli­ del datore di lavoro appaltante di lavori. ficazioni”, erano state inserite alcune 1) Il comma 3, art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, è stato sostituito dal seguente: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi». IL SOLE 24 ORE 32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 novembre 2012 ­ N. 21
  • 2. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riquadro 1 l Definizione del dirigente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) «d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa» modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, assoluta­ lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai mente non formali, in seguito opportunamen­ dieci uomini­giorno, sempre che essi non com­ te stralciate. L’art. 3, «Recepimento della diretti­ portino rischi derivanti dalla presenza di agenti va 2007/30/CE e semplificazione della docu­ cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o mentazione», avrebbe riscritto l’art. 26, dalla presenza dei rischi particolari di cui al­ commi 3 e 3­bis, D.Lgs. n. 81/2008, preve­ l’Allegato XI. Ai fini del presente comma, per dendo che «3. Il datore di lavoro committente uomini­giorno si intende la durata presunta dei promuove la cooperazione e il coordinamento di lavori, servizi e forniture desunta dal numero cui al comma 2, elaborando un unico documen­ delle giornate di lavoro necessarie al completa­ to di valutazione dei rischi che indichi le misure mento dei lavori, servizi o forniture considerato adottate per eliminare od, ove ciò non è possibi­ con riferimento all’arco temporale di un anno le, ridurre al minimo i rischi da interferenze o dall’inizio dei lavori». La norma avrebbe tra­ individuando un proprio incaricato, in possesso sferito le responsabilità che il datore di lavoro di adeguata formazione, esperienza e competen­ committente (o un soggetto in possesso di za, per sovrintendere a tale cooperazione e coor­ delega, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 81/ dinamento. In caso di redazione del documento 2008) assume con la redazione del DUVRI esso è allegato al contratto di appalto o di opera su un “incaricato”, presumibilmente un diri­ e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei gente (si veda il riquadro 1) o, addirittura, un lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione preposto (si veda il riquadro 2). Al contrario, dell’incaricato di cui al primo periodo o della sarebbe auspicabile che la norma introduces­ sua sostituzione va data immediata evidenza se la possibilità, per il datore di lavoro com­ nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti mittente, non in alternativa ma insieme a stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e quello di valutare i rischi interferenziali attra­ ancora in corso alla data del 31 dicembre verso l’elaborazione di un DUVRI, di nomina­ 2008, il documento di cui al secondo periodo re un proprio rappresentante, in possesso di deve essere allegato entro tale ultima data. Le adeguate competenze in materia di salute e di disposizioni del presente comma non si applica­ sicurezza sul lavoro e che vigili in funzione di no ai rischi specifici propri dell’attività delle indirizzo e di coordinamento delle attività imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori au­ svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa tonomi. Nel campo di applicazione del decreto appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale docu­ limitare il rischio da interferenza di queste mento è redatto, ai fini dell’affidamento del con­ lavorazioni con quelle del personale impiega­ tratto, dal soggetto titolare del potere decisionale to dal datore di lavoro committente, analoga­ e di spesa relativo alla gestione dello specifico mente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, appalto. 3­bis. Ferme restando le disposizioni di D.P.R. n. 177/2012, in materia di qualifica­ cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 zione delle imprese e dei lavoratori autonomi non si applica ai servizi di natura intellettuale, operanti in ambienti sospetti di inquinamento alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai o confinati. Questo anche in coerenza con le Riquadro 2 l Definizione del preposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) «e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» 13 novembre 2012 ­ N. 21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 IL SOLE 24 ORE
  • 3. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riquadro 3 l Art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture» «1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazio­ ni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente. 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedi­ mento formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni: a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all’articolo 271; b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice. 5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. 6. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice e al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.» novità in materia di contratti pubblici intro­ nel processo di esternalizzazione, il datore di dotte dall’art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. lavoro committente ha il compito di valutare i 207, «Regolamento di esecuzione e attuazione del rischi e di definire una pianificazione e un decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recan­ assetto informativo tale da creare un coordi­ te “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, namento efficace con l’operatore economico, servizi e forniture in attuazione delle direttive assumendo le responsabilità dirette nei con­ 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (si veda il ri­ fronti dei propri dipendenti e le responsabilità quadro 3), che ha disciplinato le funzioni del solo indirette, ma proattive, nei confronti dei responsabile del procedimento nelle proce­ dipendenti del terzo che svolge l’attività ri­ dure di affidamento dei contratti pubblici di chiesta. Questo, nel caso di appalti di una servizi e di forniture e che, al comma 5, ha pubblica amministrazione, può assumere ca­ previsto che lo stesso responsabile del proce­ ratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti dimento svolga, nei limiti delle proprie com­ nell’attività possono, in alcuni casi, coincidere petenze professionali, anche le funzioni di con la pluralità dei cittadini utenti di un servi­ direttore dell’esecuzione del contratto, a me­ zio. no di diversa indicazione della stazione appal­ tante, oltre a svolgere, su delega del soggetto Il DUVRI di cui all’art. 26, comma 3, decreto legislativo Attualmente, ai sensi dell’art. 26, comma 3, 9 aprile 2008, n. 81, i compiti previsti. Si D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro com­ creerebbe, così, una vera e propria “saldatu­ mittente o un suo delegato nel caso di affida­ ra” tra la fase di pianificazione/progettazione mento di lavori, servizi e forniture all’impresa e la fase di realizzazione, in una logica di appaltatrice o a lavoratori autonomi, all’inter­ coerenza temporale, partendo dalla centralità no della propria azienda o di una singola del momento progettuale come presupposto unità produttiva, nonché nell’ambito dell’in­ fondamentale per la sicurezza e la salute dei tero ciclo produttivo dell’azienda medesima, lavoratori. È opportuno ricordare che, infatti, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei IL SOLE 24 ORE 34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 novembre 2012 ­ N. 21
  • 4. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riquadro 4 l Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008, «Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori» «1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono a un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.» luoghi in cui è svolto l’appalto o la prestazione potenzialmente derivare dall’esecuzione di lavoro autonomo, deve promuovere la coo­ del contratto; perazione e il coordinamento tra i vari datori l il soggetto presso il quale deve essere ese­ di lavoro elaborando un unico documento di guito il contratto, prima dell’inizio dell’ese­ valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le cuzione, deve integrare il documento rife­ misure adottate per eliminare o, qualora que­ rendolo ai rischi specifici da interferenza sto non sia possibile, ridurre al minimo i rischi presenti nei luoghi nei quali sarà espletato da interferenze tra i lavori e i lavoratori delle l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per ac­ diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del­ cettazione dall’esecutore, deve integrare l’opera complessiva. Il D.Lgs. n. 106/2009 gli atti contrattuali. ha introdotto l’esclusione dell’obbligo della Ai sensi dell’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/ redazione del DUVRI nel caso dei servizi di 2006 (si veda il riquadro 5), la centrale di natura intellettuale, delle mere forniture di committenza è l’amministrazione aggiudica­ materiali o di attrezzature nonché dei lavori o trice che deve acquistare forniture o servizi dei servizi la cui durata non sia superiore ai destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o due giorni, sempre che essi non comportino ad altri enti aggiudicatori, o deve aggiudicare rischi derivanti dalla presenza di agenti can­ appalti pubblici o concludere accordi quadro cerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dal­ di lavori, di forniture o di servizi destinati ad la presenza di rischi particolari di cui all’Alle­ amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti gato XI (si veda il riquadro 4). I due giorni non aggiudicatori. Il DUVRI deve essere redatto sono riferiti alla durata dei singoli interventi e prima della predisposizione della richiesta delle singole fasi di lavoro ma alla durata di offerta o, per i contratti pubblici, della dell’intero contratto stipulato per lo svolgi­ pubblicazione del bando o della lettera di mento complessivo dell’opera o dei lavori. invito e deve essere messo a disposizione Lo stesso decreto correttivo ha inserito anche dei soggetti partecipanti affinché questi pos­ il comma 3­ter il quale ha previsto che, nei sano comprendere anche come l’Ammini­ casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali strazione sia giunta a determinare i costi di committenza o in tutti i casi in cui il datore della sicurezza non soggetti a ribasso, trami­ di lavoro non coincida con il committente: te l’individuazione delle misure necessarie l il soggetto che affida il contratto deve pre­ all’eliminazione o, almeno, alla riduzione disporre il DUVRI recante una valutazione dei rischi derivanti da lavorazioni interfe­ ricognitiva dei rischi standard relativi alla renti per lo specifico appalto. Dunque, in tipologia della prestazione che potrebbero questo documento non devono essere ripor­ 13 novembre 2012 ­ N. 21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 IL SOLE 24 ORE
  • 5. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riquadro 5 l Art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006 «34. La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che: ­ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o ­ aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudica­ trici o altri enti aggiudicatori.» tati i rischi propri dell’attività delle singole pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiu­ imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori dicatori sono tenuti a valutare che il valore autonomi, in quanto si tratta di rischi per i economico sia adeguato e sufficiente rispetto al quali resta immutato l’obbligo dell’appaltato­ costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, re di redigere un apposito documento di valu­ il quale deve essere specificamente indicato e tazione e di provvedere all’attuazione delle risultare congruo rispetto all’entità e alle carat­ misure necessarie per ridurre al minimo o per teristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». eliminare questi rischi. Il datore di lavoro Analogamente, l’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. committente dovrà selezionare, tra i rischi già 163/2006 (si veda il riquadro 7), ha previsto individuati nel documento di valutazione dei che «Nella valutazione dell’anomalia la stazio­ rischi, redatto ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. n. ne appaltante tiene conto dei costi relativi alla 81/2008, solo quelli che, in relazione allo sicurezza, che devono essere specificatamente specifico appalto, possono influire sulla sicu­ indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto rezza dell’appaltatore e che sono presenti nel all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle luogo di lavoro dove è previsto che questi forniture». L’amministrazione è tenuta a com­ debba operare, ulteriori rischi rispetto a quelli putare, quindi, solo i rischi interferenziali, a specifici dell’attività propria[2]. Nel caso in cui, conteggiare gli stessi e a sottrarli al confronto durante lo svolgimento del servizio o della concorrenziale, senza procedere a una valuta­ fornitura, dovesse essere necessario apporta­ zione sulla loro congruità in sede di offerta, in re varianti al contratto, così come già indicato quanto già preventivamente valutati con il nella circolare del Ministero del Lavoro e del­ DUVRI. La stima dovrà essere congrua, anali­ le Politiche sociali 14 novembre 2007, n. 24, tica per voci singole, a corpo o a misura, quin­ la stazione appaltante deve procedere all’ag­ di, non a percentuale, riferita a elenchi prezzi giornamento del DUVRI ed, eventualmente, standard o specializzati, oppure basata su dei relativi costi della sicurezza. L’art. 26, prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area in­ comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riqua­ teressata o sull’elenco prezzi delle misure di dro 6), ha stabilito che nei singoli contratti di sicurezza del committente; nel caso in cui un appalto, di subappalto e di somministrazione, elenco prezzi non sia applicabile o non sia a esclusione dei contratti di somministrazione disponibile, occorrerà fare riferimento ad di beni e di servizi essenziali, devono essere analisi dei costi complete e desunte da indagi­ specificamente indicati a pena di nullità ai ni di mercato. Le singole voci dei costi della sensi dell’art. 1418, codice civile, i costi delle sicurezza devono essere calcolate consideran­ misure adottate per eliminare o, qualora que­ do il proprio costo di utilizzo per la fornitura o sto non sia possibile, ridurre al minimo i rischi il servizio interessato che deve comprendere, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro quando applicabile, la posa in opera e il suc­ derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. cessivo smontaggio, l’eventuale manutenzio­ Questi costi non sono soggetti a ribasso. ne e l’ammortamento. Inoltre, il successivo comma 6 ha previsto che «nella predisposizione delle gare di appalto e Un progetto sulla gestione nella valutazione dell’anomalia delle offerte nel­ delle interferenze le procedure di affidamento di appalti di lavori Il 4 maggio 2012 è stato ufficialmente presenta­ 2) Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato le Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, già approvate in sede tecnica il 14 febbraio 2008. IL SOLE 24 ORE 36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 novembre 2012 ­ N. 21
  • 6. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riqudro 6 l Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 «5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso in tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.» to un importante progetto pilota, proposto da d’opera o di somministrazione e deve fornire le Confindustria Vercelli Valsesia in partnership modalità con le quali definire il DUVRI, nonché con l’INAIL, volto a elaborare una “procedura” la gestione del coordinamento e della coopera­ di riferimento per la gestione delle interferenze zione dei soggetti coinvolti. legate ai contratti d’appalto, d’opera o di sommi­ In particolare, è fornito ai datori di lavoro com­ nistrazione a disposizione delle imprese. mittenti un indirizzo per: Da questa data è on­line il portale “Duvri 8108” l la verifica dell’idoneità tecnico­professionale (www.duvri8108.it), realizzato nell’ambito del delle imprese appaltatrici e dei lavoratori au­ progetto “Gestione delle interferenze” promosso tonomi o loro subappaltatori; dalla territoriale vercellese di Confindustria e l la cooperazione per le misure di prevenzione finanziato dall’INAIL ­ Direzione Regionale del e protezione dai rischi e il coordinamento Piemonte. I contenuti e le risultanze del progetto della reciproca informazione; sono direttamente visibili e scaricabili dal sito l la compilazione del documento unico di valu­ stesso. L’iniziativa, che ha raggiunto l’obiettivo di tazione dei rischi da interferenza. realizzare una “procedura” e un portale web a “La traccia”, che comprende obblighi e adempi­ disposizione delle aziende del comparto indu­ menti a carico dei committenti e degli appaltato­ striale, ha rappresentato un esempio significati­ ri (compresi i lavoratori autonomi), è utilizzabile vo di come la collaborazione tra partners qualifi­ anche on­line grazie alla piattaforma web, in ap­ cati possa favorire un dialogo tecnico che va ben plicazione di quanto previsto dall’art. 53, D.Lgs. oltre i livelli minimi di tutela imposti dalla legge. n. 81/2008, attraverso la quale i datori di lavoro Nato sul territorio della provincia di Vercelli ma e i responsabili del servizio prevenzione e prote­ che, a diritto, può essere considerato di respiro zione sono guidati nell’adempimento delle pre­ nazionale, il progetto è partito ufficialmente il 1° scrizioni normative, favorendo l’adozione di pro­ dicembre 2010 da una sentita esigenza delle cedure omogenee e la definizione dei ruoli, dei aziende associate a Confindustria Vercelli Valse­ compiti e delle responsabilità, anche nelle azien­ sia, tesa ad approfondire la norma di riferimento de di dimensioni più ridotte. Anche se il progetto e ad applicarla nella maniera più corretta. Una ha riguardato principalmente le attività indu­ necessità reale del tessuto produttivo che, unita striali, l’iniziativa ha individuato un metodo per alla volontà dell’associazione proponente di for­ così dire standardizzato di elaborazione dei do­ nire un servizio concreto alle aziende, ha visto cumenti e di adempimento degli obblighi i cui indirizzare la ricerca verso la definizione di un criteri, contenuti e istruzioni operative, una volta diagramma di flusso che guida il committente definiti, possono essere di riferimento per qua­ datore di lavoro negli adempimenti necessari lunque altro tipo di attività e settore merceologi­ per la corretta valutazione e la conseguente ge­ co. Per lo sviluppo di questo progetto Confindu­ stione delle attività interferenti. La procedura ha stria Vercelli Valsesia ha coinvolto autorevoli definito le modalità con le quali il committente enti, in rappresentanza di tutti gli “attori”, non deve valutare le possibili interferenze del pro­ solo della filiera produttiva, ma anche degli orga­ prio ciclo produttivo con quelli degli operatori ni di controllo. Infatti, è stato costituito un grup­ economici ai quali intende affidare un contratto po di lavoro tecnico composto, oltre che dai 13 novembre 2012 ­ N. 21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 IL SOLE 24 ORE
  • 7. PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo Riquadro 7 l Art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 «4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.» rappresentanti del sistema confindustriale, da carico dell’operatore economico, in ordine cro­ esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche nologico, gli estremi normativi di riferimento e i sociali, della Direzione Regionale dell’Inail del documenti che devono essere prodotti e da con­ Piemonte, di ITACA ­ Istituto per l’innovazione e servare per tutta la durata del contratto. Le prin­ trasparenza degli appalti e la compatibilità am­ cipali tappe possono essere riassunte: bientale delle Regioni e Province autonome, del­ l I ­ preliminare valutazione sull’obbligo della le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavo­ redazione del DUVRI; ratori, nonché degli organi di vigilanza (ASL e l II ­ individuazione dell’operatore economico, DTL di Vercelli) competenti in materia di igiene verifica dell’idoneità tecnico­professionale, e di sicurezza sul lavoro. sopralluogo e informazioni; Attraverso l’adozione di un metodo di lavoro l III ­ formulazione dell’offerta da parte del­ definito di “auto­formazione”, il gruppo tecnico l’operatore economico; ha sviluppato e approfondito, nell’arco di nove l IV ­ selezione dell’operatore economico e va­ mesi, sulla base della normativa vigente, le istru­ lutazione sull’obbligo di redazione del DU­ zioni operative riguardanti gli obblighi, le moda­ VRI; lità e i tempi per la redazione dei documenti per l V ­ elaborazione del DUVRI; la gestione delle interferenze, ha elaborato pun­ l VI ­ stima dei costi della sicurezza relativa­ tuali liste di controllo contenenti le informazioni mente alle interferenze; che gli operatori economici devono fornirsi reci­ l VII ­ coordinamento, integrazione e aggiorna­ procamente, ha elaborato la modulistica neces­ mento periodico[3]. saria ai fini della valutazione dei rischi interfe­ Risultano non privi di interesse per le aziende gli renti. Allo scopo di raccogliere elementi utili approfondimenti in corso con i competenti uffici all’elaborazione delle esemplificazioni e di casi tecnici di INAIL, per il riconoscimento della pro­ studio, la Confindustria di Vercelli Valsesia ha cedura tra gli interventi per i quali INAIL premia provveduto a censire, presso le aziende indu­ con l’“oscillazione del tasso di premio per pre­ striali, le criticità riscontrate nell’applicazione venzione”(ex art. 24, «Modalità di applicazione concreta della normativa. Il diagramma di flusso delle tariffe», D.M. 12 dicembre 2000) le azien­ ha individuato le situazioni più ricorrenti nelle de, operative da almeno un biennio, che eseguo­ quali il committente datore di lavoro può ritro­ no migliorie delle condizioni di sicurezza e di varsi e, per ognuna di queste situazioni, sono igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli riportate le azioni a carico di questo soggetto e a minimi previsti dalla normativa in materia. l 3) La procedura e la relativa applicazione sono state recentemente illustrate a Firenze nell’ambito del Seminario “Lavoriamo insieme per la prevenzione” promosso da INAIL nell’ambito della campagna EU­OSHA (Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro) 2012­2013. IL SOLE 24 ORE 38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 novembre 2012 ­ N. 21