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www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE3
Tuttigliabbonati
chedevono
ancoraregistrarsi
possonofarlo
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Perulteriori
Informazioni
Rivolgersial
Servizioclienti
02o06
30225680
PREVENZIONE E PROTEZIONE
l Focus TU/Approfondimenti
Stress: l’intervento psicologico
come fattore di sviluppo
ARTICOLO A PAG. 15
Con il Testo unico più incisività al ruolo del RLS
ARTICOLO A PAG. 18
Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
sulle tubazioni in pressione
ARTICOLO A PAG. 24
AMBIENTE E RISORSE
l Proroghe
Dalle discariche ai RAEE
tutti i rinvii del D.L. n. 208/2008
COMMENTI DA PAG. 70 ­ TESTO A PAG. 72
l Tutela ambientale
I nuovi profili penali
nella direttiva 2008/99/CE
ARTICOLO A PAG. 86
NOVITÀ
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 4
GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN
Aria Comunicato del Ministero
dell’Ambiente
e della Tutela
del territorio e del mare
«Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di
gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE»
Gazzetta Ufficiale
dell’8 gennaio 2009, n. 5
In sintesi a pag. 98
Igiene
di alimenti
e bevande
Ordinanza del Ministero
del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali
10 dicembre 2008
«Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazio­
ne e vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana»
Gazzetta Ufficiale
del 14 gennaio 2009, n. 10
In sintesi a pag. 95
Rifiuti Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
18 dicembre 2008
«Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti
urbani nel territorio della regione Calabria»
Gazzetta Ufficiale
del 2 gennaio 2009, n. 1
In sintesi a pag. 97
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
29 dicembre 2008,
n. 3724
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteg­
giare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania»
Gazzetta Ufficiale
del 15 gennaio 2009¸ n. 11
In sintesi a pag. 97
Legge 30 dicembre 2008,
n. 210
«Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché
misure urgenti di tutela ambientale»
Gazzetta Ufficiale
del 3 gennaio 2009, n. 2
In sintesi a pag. 98
Tutela
ambientale
Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri
29 dicembre 2008,
n. 3723
«Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di
criticità determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi
nella raffineria “Umbria Olii s.p.a.” sita nel comune di
Campello sul Clitumno»
Gazzetta Ufficiale
del 15 gennaio 2009, n. 11
In sintesi a pag. 99
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN
Aria «Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra»
G.U.C.E. L
13 gennaio 2009, n. 8
In sintesi a pag. 96
Igiene di alimenti
e bevande
«Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli
additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari»
G.U.C.E. L del
31 dicembre 2008, n. 354
In sintesi a pag. 91
«Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari che modifica la direttiva 83/417/CEE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97»
G.U.C.E. L
31 dicembre 2008, n. 354
In sintesi a pag. 91
«Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari»
G.U.C.E. L
31 dicembre 2008, n. 354
In sintesi a pag. 92
NOVITÀ
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE5
Igiene di alimenti
e bevande
«Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlmaneto eropeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativoagli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n.
110/2008 e la direttiva 2000/13/CE»
G.U.C.E. L del 31
dicembre 2008, n. 354
In sintesi a pag. 93
Sicurezza
dei trasporti
«Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008 relativa alla individuazione
e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessità di migliorarne la protezione»
G.U.C.E. L
23 dicembre 2008, n. 345
In sintesi a pag. 93
Sostanze
pericolose
«Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006»
G.U.C.E. L
31 dicembre 2008, n. 353
In sintesi a pag. 94
«Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15 gennaio 2009 recante trentunesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle
sostanze pericolose»
G.U.C.E. L
16 gennaio 2009, n. 11
In sintesi a pag. 95
«Decisione della Commissione del 2 dicembre 2008 n. 2009/10/CE che definisce un
modello per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE
del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose»
G.U.C.E. L
10 gennaio 2009, n. 6
In sintesi a pag. 96
LA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI
La nuova disciplina degli impianti tecnologici e
l’efficienza energetica degli edifici
Di Giulio Benedetti
Con il decreto n. 37/2008 in vigore dal 27 marzo 2008 il legislatore,
proseguendo sulla linea dei decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006,
ha posto dei pesanti vincoli al trasferimento del bene energivoro od insicuro,
arrivando a prevedere in questi casi addirittura la nullità relativa dei
contratti di vendita o di locazione a far data dall'1 luglio 2009.
Scopo dell'opera è di fornire al lettore una sintetica bussola giuridica che
gli permetta di apprezzare rapidamente e con assoluta tranquillità i
fondamenti delle normative rilevanti nelle materie attinenti agli impianti,
al risparmio energetico, alla sicurezza ed alla tutela del consumatore.
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Ministero dello Sviluppo
economico n. 37/2008
SOMMARIO
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SOMMARIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
l Focus TU/Approfondimenti
La legge scopre lo stress: l’intervento psicologico come fattore di sviluppo
di Simona Fazio e Chiara Montingelli .........................................................................................15
Il ruolo più incisivo del RLS rafforza i diritti dei lavoratori
di Mario Gallo ...........................................................................................................................18
Tubazioni in pressione: modalità per l’esercizio, classificazione e normativa
di Casto Di Girolamo, Mario Di Carlo e Maria Bonacci ...............................................................24
l Sicurezza del lavoro
Uso dei DPI in ambienti severi freddi: dalla teoria normativa alla prassi
di Daniela Freda, Michele del Gaudio e Paolo Lenzuni ...............................................................42
Il Ministero del Lavoro rilancia la filosofia preventiva in materia di attività ispettiva
di Pietro Verna...........................................................................................................................56
l Sicurezza in cantiere
Interferenze verticali: il caso del grande cantiere per la Regione Lombardia
di Damiano Romeo, Antonio Rognoni e Roberta Pasinetti..........................................................59
GRANDI RISCHI
l Antincendio
Ampliamento di un’attività commerciale/ Idranti UNI 70 soprasuolo
a cura di Mario Abate................................................................................................................68
RIFIUTI E BONIFICHE
l In apertura/Proroghe
Con il D.L. n. 208/2008 termini ancora differiti per le discariche di rifiuti
di Luciano Butti ........................................................................................................................70
Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 .................................................................................72
Bonifiche e danno ambientale: definite le nuove procedure
su controversie e risarcimenti
di Federico Peres ......................................................................................................................76
Sistema di gestione dei RAEE: ancora proroghe per l’avvio
di Mara Chilosi ..........................................................................................................................79
SOMMARIO
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE7
RASSEGNE
Rassegna di legislazione
a cura di Sabrina Apicella...................................................................................................91
a cura di Marco Fabrizio .....................................................................................................96
Rassegna di giurisprudenza
a cura di Pierguido Soprani...............................................................................................100
a cura di Maria Melizzi.....................................................................................................105
Rassegna di delibere e leggi regionali
a cura di Sabrina Apicella.................................................................................................109
RUBRICHE
Ultime in Gazzetta Ufficiale............................................................................................4
In sintesi............................................................................................................................9
Scadenzario
a cura di Marco Fabrizio.....................................................................................................13
Le news di A&S
a cura di Maria Luisa Felici................................................................................................116
AMBIENTE E RISORSE
l Proroghe
Autorità di bacino idrico: il nuovo rinvio dei termini prolunga lo stato di precarietà
di Serena Corbetta.............................................................................................................83
l Tutela ambientale
La tutela penale dell’ambiente nella direttiva 2008/99/CE
di Angelo Merlin................................................................................................................86
Norme, progetti, appalti, mercati.
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio
SOMMARIO
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SINTESI
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE9
IN SINTESI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
La legge scopre lo stress: l’intervento psicologico coma fattore di sviluppo ­
Tradizionalmente, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha sempre
disciplinato i rischi di natura chimica, fisica e biologica. Negli ultimi cinquant’anni si sono aggiunti i rischi di
natura ergonomica e psicosociali. Con l’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stata sottolineata l’importanza e
l’urgenza di porre molta attenzione alle modalità di tutela della salute psicologica del lavoratore alla luce,
soprattutto, del progressivo aumento delle cause di stress e delle patologie stress-correlate.
Articolo
a pag. 15
Diritti dei lavoratori rafforzati con la maggiore incisività del ruolo del RLS ­ Il
decretolegislativo9aprile2008,n.81,conl’art.50 haripresosostanzialmenteilcontenutodel’art.19,D.Lgs.n.
626/1994, confermando i compiti consultivi e di controllo del RLS, con il diritto, da parte di questo soggetto, a
ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza. In particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ricevere copia
del documento di valutazione dei rischi dietro apposita richiesta e questo diritto è stato esteso anche al DUVRI.
Sull’attuazione di questo sistema di consultazione e partecipazione sono nate alcune criticità in fase di prima
applicazione del TU sicurezza che è necessario approfondire, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti
gestionali del datore di lavoro, la questione delle aziende nelle quali il RLS è assente e la comunicazione all’INAIL.
Articolo
a pag. 18
Tubazioni in pressione: modalità per l’esercizio, classificazione e normativa­ La
direttiva prodotto 97/23/CE ha regolamentato a livello europeo la fabbricazione, la garanzia di conformità dei
requisiti essenziali di sicurezza e i vari aspetti della commercializzazione di apparecchiature e di insiemi fissi
soggetti a una pressione massima ammissibile superiore ai 50 kPa. Dopo il recepimento di questa direttiva con il
D.Lgs. n. 93/2000 e la pubblicazione del regolamento n. 329/2004 inerente alle norme per la messa in servizio
delle attrezzature in pressione, in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, occorre comprendere quali
sono, attualmente, le regole fissate per l’esercizio in sicurezza di questi impianti.
Articolo
a pag. 24
Uso dei DPI in ambienti severi freddi: dalla teoria normativa alla prassi­ Definito
dalla linea guida del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province
autonome e dell’ISPESL, come «il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale
(manonnecessariamenteconfinato)eche,assiemeaparametriindividualiqualil’attivitàmetabolicael’abbiglia-
mento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano», il microclima è stato
inserito,dall’art.180,TitoloVIII,D.Lgs.n.81/2008,tragliagentifisicidaiqualidevonoessereprotettiilavoratori.
L’esposizione ad ambienti freddi può comportare un reale pericolo per il lavoratore, anche con ripercussioni che
possono portare alla morte del soggetto esposto. È necessaria, quindi, una opportuna valutazione del rischio al
fine di poter individuare le misure idonee per garantire la tutela della salute del lavoratore.
Articolo
a pag. 42
Il Ministero del Lavoro rilancia la filosofia preventiva in materia di attività
ispettiva­ IlMinisterodelLavoro,conildecreto18settembre2008,inseguitoallaeliminazionedeilibripaga
e matricola e degli altri libri obbligatori e all’introduzione del libro unico del lavoro, ha voluto rilanciare «la
filosofia preventiva e promozionale» che deve caratterizzare l’attività ispettiva e di vigilanza. Secondo il Dicaste­
ro, quest’attività deve prevenire gli abusi e sanzionare le irregolarità sostanziali, tralasciando ogni impostazione
di carattere puramente formale e burocratico di intralcio all’efficienza del sistema produttivo e senza alcun
contributo alla tutela del lavoratore (inGazzetta Ufficiale del 12 novembre 2008, n. 265).
Articolo
a pag. 56
Interferenze verticali: la Regione Lombardia gestisce un grande cantiere ­ La
Regione Lombardia sta realizzando una nuova sede dei propri uffici, una torre di 40 piani per 161 m di altezza, il
grattacielo più alto di Italia. L’opera è realizzata in ciclo continuo con turni avvicendati e si compone da sei corpi
bassi che circondano la torre. Una costruzione così complessa comporta molti problemi inerenti agli aspetti della
sicurezza sul lavoro, uno dei quali è certamente la gestione delle interferenze verticali tra le diverse lavorazioni e le
diverse imprese esecutrici. È necessaria, quindi, una costante attività di organizzazione e di programmazione che
possa garantire la tutela dei lavoratori impegnati nelle diverse attività del cantiere.
Articolo
a pag. 59
SINTESI
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 10
Sintesi
da pag. 91
Enzimi, additivi e aromi alimentari ­ I regolamenti (CE) 16 dicembre 2008, n. 1331/2008, n.
1332/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008, hanno stabilito alcune particolari norme relativamente agli enzimi agli
additivi e agli aromi alimentari destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l’efficace
funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di
protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare (in
G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354).
Sintesi
a pag. 93
Infrastrutture stradali ­ La direttiva 2008/114/CE del Consiglio 8 dicembre 2008 ha stabilito, per ciascuno
Statomembro,unaproceduradiindividuazioneedidesignazionedelleinfrastrutturecriticheeuropeechepermettail
delinearsi di un approccio comune sulla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, contribuendo, così,
alla tutela delle persone. Il provvedimento ha previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di individuare, secondo
una apposita procedura specificamente indicata nell’Allegato III alla direttiva, le potenziali ECI e, quindi, comunicare
aglialtriStatimembrichepossonoessereinteressatiinmodosignificativodaunapotenzialeECIqualeèl’infrastruttura
inquestioneequalileragioniperdesignarlacometale(inG.U.C.E.Ldel23dicembre2008,n.345).
Sintesi
a pag. 95
Latte crudo per alimentazione ­ Con l’ordinanza 10 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali ha dettato alcune disposizioni urgenti in materia di produzione e di commercializza­
zione di latte crudo destinato al consumo umano (inGazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2009, n. 10).
Massima e nota
a pag. 100
Cantiere: responsabilità di appaltatore e subappaltatore ­ L’appaltatore risponde penalmente
deglieventidannosidipendentidall’attivitàsvoltadalsubappaltatore,quandosisiaingeritonell’esecuzionedell’opera
medianteunacondottacheabbiadeterminatooconcorsoadeterminarel’inosservanzadinormeprevenzionistiche.
Qualora i lavori di subappalto si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi
anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno
l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere, in
quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali
soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.
Un’esclusione della responsabilità dell’appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo
svolgimentodilavori,ancorchédeterminatiecircoscritti,chesvolgainpienaedassolutaautonomiaorganizzativae
dirigenziale rispetto all’appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti
escluda l’estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del cantiere. Peraltro la cooperazione non può inten­
dersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta,
per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi
in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore.
Quando, per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa non si può svolgere in una zona o in
un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell’appaltatore (ovvero del subappaltatore), il datore di lavoro
committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto
dell’insufficiente contributo tecnico dell’appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro
siano sicure; con la conseguenza che, verificatosi un infortunio, l’eventualmente inadeguato apprestamento delle
misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi, in quanto garanti e destinatari dell’obbligo di
predisporre sicure condizioni di lavoro.
Ilpericoloderivantedallamancataprotezionedell’ambientedilavoro(nellaspecie:assenzadeidispositivianticaduta)è
riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, e non attiene alla categoria
dei “rischi specifici” propri dell’attività oggetto del subappalto. (Cassazione penale, sez. IV, 9 luglio 2008, n. 27965 e
nellasezione“Documentazioneintegrativa” delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
Massima e nota
a pag. 103
D.Lgs. n. 758/1994: pagamento tardivo ­ In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, il paga­
mento della somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa deve
essere effettuato, secondo quanto dispone l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, entro trenta giorni dalla
data in cui l’organo di vigilanza ha accertato l’adempimento della prescrizione. Una lettura coordinata dell’articolo
24, comma 1, e dell’articolo 21, comma 2, chiarisce che il contravventore può godere solo dello spazio temporale
concesso dalla legge anche per provvedere al pagamento.
Anullarilevachenonsianoprevistesanzioniperilmancatorispettodeltermineinesame,attesochetuttol’ecceziona­
le procedimento estintivo disciplinato dal D.Lgs. n. 758/1994 è ispirato a sequele procedimentali aventi il carattere
della perentorietà (la Corte ha ritenuto che «anche la ratio della legge, tendente ad una sollecita rimozione della
situazione antigiuridica, fa propendere per la interpretazione secondo la quale la estinzione del reato sia collegata al
pagamentoeffettuatonelterminenormativamenteprevisto»).(Cassazionepenale,sez.IV,11luglio2008,n.28831e
nellasezione“Documentazioneintegrativa” delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
SINTESI
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE11
GRANDI RISCHI
Ampliamento di un’attività commerciale/ Idranti UNI 70 soprasuolo ­ In questo numero
Ambiente&Sicurezza propone due chiarimenti in materia di antincendio. Nel primo quesito è presentato il caso di
ristrutturazione e di ampliamento di un’attività commerciale, contigua ad altre attività commerciali, per la quale è
necessario stabilire le caratteristiche di resistenza al fuoco che devono possedere le strutture di separazione. Il
secondo chiarimentoèinerente, invece,allecaratteristichedegliidrantiUNI70.
Quesiti
sull’antincendio
a pag. 68
Sostanze pericolose­ Il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008,
n. 1272/2008, è stato emanato al fine di elevare il grado di protezione della salute umana e dell’ambiente e
assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 353).
Ladirettivan.2009/2/CEdellaCommissione15gennaio2009,haparzialmentemodificatol’AllegatoIalladirettiva
67/548/CEE che contiene l’elenco delle sostanze pericolose oltre che le informazioni dettagliate sulla classificazio­
ne e l’etichettatura di ognuna di esse (inG.U.C.E. L del 16 gennaio 2009, n. 11).
Sintesi
da pag. 94
Comunicazioninazionali­ La decisione della Commissione 2 dicembre 2008, n. 2009/10/CE reca il contenuto
minimorelativoalleinformazionichegliStatimembridevonoinviareallaCommissioneCEinipotesidiaccadimentodiun
incidenterilevanteaisensidell’art.15,paragrafo2,decisionen.96/82/CE(inG.U.C.E.Ldel10gennaio2009,n.6).
Sintesi
a pag. 96
RIFIUTI E BONIFICHE
Gestione emergenziale. Calabria ­ Il D.P.C.M. 18 dicembre 2008 dilaziona al 31 dicembre 2009 la
dichiarazionedellostatodiemergenzanelsettoredeirifiutiurbaninelterritoriodellaRegioneCalabria(inGazzetta
Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1).
Sintesi
a pag. 97
Gestione emergenziale. Campania ­ L’O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3724 affronta sotto il profilo
economico la nota situazione emergenziale in atto nella Regione Campania in materia di smaltimento di rifiuti (in
Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, n. 11).
Sintesi
a pag. 97
Gestione emergenziale. Campania e territorio nazionale ­ Tra le modifiche apportate
dallalegge30dicembre2008,n.210,insedediconversionedelD.L.6novembre2008,n.172,relativaall’emergen­
za nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e altre misure urgenti di tutela ambientale si
segnalano la previsione dell’avvio di un progetto pilota, il potenziamento degli aspetti informativi relativi alla
gestionedellanotacrisisocio­economico­ambientaledellaCampaniael’ampliamentodegliincentiviperlarealizza­
zionedegli inceneritorisututtoilterritorionazionale(inGazzetta Ufficiale del3gennaio2009,n.2).
Sintesi
a pag. 98
Abbandono di rifiuti speciali pericolosi ­ Il reato di abbandono di rifiuti è reato commissivo
eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti (Cassazione
penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41848/08 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
Massima e nota
a pag. 105
AMBIENTE E RISORSE
Proroghe:conilD.L.n.208/2008nuovidifferimentiinmateriaambientale­Ildecreto-leg-
ge 30 dicembre 2008, n. 208 ha introdotto «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente». In particolare: gli artt. 5 e 6 contengono un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2009 dei termini
previsti da alcune disposizioni in materia di discariche di rifiuti, compreso il conferimento di rifiuti con potere calorifico
inferiore­PCI­maggioredi13.000kJ/kg;l’art.2dettalaproceduraperlacomposizionedellelitirelativealrisarcimento
del danno ambientale e alla rifusione degli oneri di bonifica e ripristino in relazione ai siti di bonifica di interesse
nazionale; l’art. 7 ha posticipato al 31 dicembre 2009 il termine per l’avvio del sistema di gestione dei RAEE “nuovi” e
ha ridefinito la nozione di “produttore”; l’articolo 1 ha stabilito un’ulteriore proroga alle Autorità di bacino di rilievo
nazionale, protraendo così, di fatto, lo stato di precarietà che fino a ora ha caratterizzato una delicata materia quale è
quella della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. Sul n. 2/2009 è già stato commentato l’art. 5 in merito
all’ennesimoslittamentodell’avviodelpassaggioTARSU­TIA(in GazzettaUfficialedel31dicembre2008,n.304).
Commenti
da pag. 70
Testo
a pag. 72
SINTESI
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 12
Articolo
a pag. 86
La tutela penale dell’ambiente nella direttiva comunitaria 2008/99/CE ­
Mancando uno standard normativo minimo o un consolidato acquis comunitario relativo ai reati
ambientali, soltanto l’introduzione di sanzioni penali può assolvere a un grado sufficiente di deterren­
za, in maniera ben più pregnante e qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai
meccanismi risarcitori propri del diritto civile. Queste le premesse sulle quali la Commissione ha
emanato la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, con l’obiettivo dichiarato di ottenere che gli
Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, disposizioni che possano garantire una più
efficace tutela dell’ambiente. Tra i reati sanzionabili lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti
nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, fino alla
produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducano
lo strato di ozono.
Sintesi
a pag. 96
Emissioni di gas ad effetto serra. Settore aereo ­ La direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 amplia notevolmente il campo applicativo
della celebre direttiva 2003/87/CE istitutiva di un sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra, includendo nella stessa anche le emissioni provenienti da parte di un
aeromobile esercente una delle attività di trasporto aereo elencate nell’Allegato I alla direttiva (in
G.U.C.E. L del 13 gennaio 2009, n. 8).
Sintesi
a pag. 98
Emissioni di gas a effetto serra. Autorizzazioni ­ Il comunicato del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare dà notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) delle
deliberazioni nn. 021/2008 e 022/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2009, n. 5).
Sintesi
a pag. 98
Decreto “milleproroghe” ­ Tra le numerose proroghe introdotte dal decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207 si segnala, a valenza ambientale, il rinvio al 31 dicembre 2009 del termine relativo
all’emanazione di un decreto interministeriale di fissazione dei limiti di riferimento per individuare le
condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione (in Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2008, n. 304).
Sintesi
a pag. 99
Gestione emergenziale ­ L’O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3723 identifica il 30 settembre 2009
quale termine finale entro il quale il presidente della Regione Umbria ­ Commissario delegato ex
O.P.C.M. n. 3558/2006 ­ dovrà provvedere al completamento delle iniziative programmate e già in
corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito delle
esplosioni verificatisi nella raffineria “Umbria Olii S.p.A.” nel Comune di Campello sul Clitumno (in
Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, n. 11).
Massima e nota
a pag. 106
Acque reflue da impianto sportivo­ Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i
reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle
attività domestiche (Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41850/08 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
Massima e nota
a pag. 107
Acque reflue da attività di allevamento ­ Lo scarico non autorizzato di reflui provenienti
dal laboratorio di trasformazione del latte, anche se annesso all’azienda di produzione, costituisce
senza alcuna incertezza scarico di ”acque reflue industriali” in quanto i caseifici sono considerati
insediamenti produttivi (Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41845/08 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
SCADENZARIO
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE13
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma
Carni bovine: etichettatura
Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell’art. 9,
decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere entro il 28 febbraio 2009, al Ministero delle
Politiche agricole e forestali, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti
della filiera. (Art. 3, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2001)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Organizzazioni autorizzate all’etichettatura delle carni bovine Annuale 28 febbraio 2010
28
FEBBRAIO
Invio della relazione annuale degli utilizzatori di amianto
Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, devono inviare alle
Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché alle relative AUSL, una relazione
indicante: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di
smaltimento o di bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti; 3) le
caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e dell’ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.582,28 a euro 5.164,57. (Art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257; circolare 17 febbraio
1993, n. 124976)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di
bonifica dell’amianto
Annuale 28 febbraio 2010
Dichiarazione annuale delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto
Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale gli esercenti dei Grandi Impianti di Combustione (GIC, secondo
le definizioni di cui all’art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001) devono
presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati
relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) dell’anno precedente. In particolare,
la dichiarazione dovrà contenere: a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice
fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente e negozialmente;b) il comune, la via e il numero civico o
la località in cui si trova l’impianto; c) la costituzione di grande impianto di combustione nonché la descrizione
e le caratteristiche dei singoli impianti; d) la qualità e quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato,
anche risultante dalla documentazione fiscale; e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx
emessa e la relativa metodologia di calcolo. L’esercente dovrà conservare per almeno cinque anni la
documentazione attestante la veridicità della dichiarazione. A carico dei trasgressori è previsto: a) per il
ritardato versamento, l’indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995; b) per
l’omesso pagamento, oltre l’indennità di mora e gli interessi di cui al precedente punto, anche la sanzione
amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa dovuta; c) per gli ulteriori tipi di inosservanza, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37. (Art. 17, commi 29 e 30, legge 27
dicembre 1997, n. 449; D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC, secondo le
definizioni di cui all’art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex
art. 1, D.P.R. n. 416/2001)
Annuale 28 febbraio 2010
Rapporto annuale dei gestori del servizio di acquedotto e di fognatura
Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale il gestore del servizio di acquedotto e/o di fognatura deve
trasmettere all’Osservatorio dei servizi idrici il rapporto annuale relativo ai dati sul volume d’acqua degli
impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. Il rapporto
deve essere redatto secondo gli standard indicati nel punto 4, Allegato al D.M. n. 99/1997. (Art. 3, D.M. 8
gennaio 1997, n. 99)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Gestore del servizio di acquedotto e/o di fognatura Annuale 28 febbraio 2010
SCADENZARIO
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 14
28
FEBBRAIO
Osservatorio nazionale rifiuti: invio della relazione annuale
Il 28 febbraio 2009 scade il termine entro il quale l’Osservatorio nazionale sui rifiuti deve approvare e
trasmettere, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo economico,
della Salute e a quello dell’Economia e delle Finanze, la relazione annuale sulle attività svolte, i risultati
conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell’anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della
struttura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, competente al supporto
amministrativo e contabile dell’Osservatorio medesimo. (Art. 4, comma 3, D.M. 18 aprile 2000, n. 309)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Osservatorio nazionale sui rifiuti Annuale 28 febbraio 2010
Invio delle schede informative sui dati di produzione e di vendita dai titolari di stabilimenti di
produzione, di autorizzazioni e di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione
I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e
di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione, devono inviare, entro il 28
febbraio 2009, all’autorità regionale territorialmente competente, le schede informative sui dati di produzio­
ne e di vendita relativi all’anno precedente. Queste “schede informative” dovranno contenere almeno: a) le
informazioni relative al dichiarante (ragione sociale o cognome e nome, se si tratta di persona fisica, partita
IVA e codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail) nonché la specificazione se si tratta di
intestatario della registrazione o di intermediario o di terzista o di assimilato; b) le informazioni relative ai
prodotti fitosanitari o ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari, quali denominazione, numero di registrazione,
quantità espresse in chilogrammi o litri, acquirenti. Dovrà essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare
del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 ottobre 2002, compilata secondo le istruzioni descritte.
(Art. 42, D.P.R. 23 aprile 2002, n. 290; circolare 30 ottobre 2002)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e
degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione
Annuale 28 febbraio 2010
Gas a effetto serra: assegnazione delle quote
Il 28 febbraio 2009 scade il termine entro il quale il comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE deve rilasciare le quote di emissioni di gas a effetto serra a favore dei gestori di ciascun impianto
autorizzato che, al 1° gennaio dell’anno in corso, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione ai sensi
dell’art. 21, D.Lgs. n. 216/2006 (Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006).
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE
Annuale 28 febbraio 2010
Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Entro il 28 febbraio 2009 le Regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del
rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella
fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I,
Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di
Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA
Regioni Mensile 31 marzo 2009
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Focus TU ­ Articolo
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE15
N
egli ultimi anni anche in Italia è aumentato l’interesse verso la tematica dello stress in
ambito occupazionale e la nuova normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ha esplicitato in modo incisivo l’obbligo
di valutare i rischi «anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato». Lo stress legato all’attività
lavorativa è un rischio reale e di impatto crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In
questo contesto si definisce l’importanza di affiancare ai tradizionali interventi strutturati in ottica
organizzativa l’intervento dello psicologo clinico, quale figura competente della salute e del
benessere della persona.
l di Simona Fazio, psicologa, e Chiara Montingelli, psicologa
All’attività lavorativa sono stati tradizional­
mente collegati rischi di natura chimica, fisica
e biologica. A questi si sono aggiunti, nel cor­
so degli ultimi cinquant’anni, i rischi di natura
ergonomica e psicosociale, cioè legati all’orga­
nizzazione del lavoro e alle relazioni umane,
che possono influire negativamente sulla sta­
bilità psicofisica del lavoratore.
Oggi giungono da molte direzioni segnali che
indicano l’importanza e l’urgenza di porre at­
tenzione alla strategia di tutela della salute e
della sicurezza psicologica del lavoratore an­
che in ragione del progressivo aumento delle
cause di stress e delle patologie stress­correlate.
I problemi riguardanti lo stress investono in
maniera sempre più consistente il mondo del
lavoro ed è aumentata la consapevolezza dei
lavoratori nei confronti dei rischi connessi.
Sono più di 40 milioni i lavoratori dell’Unione
europea affetti da stress, con costi annui sti­
mati di circa 20 miliardi di euro secondo le
valutazioni dell’European Foundation for the
Improvement of Living and Working Condition.
La revisione legislativa
Anche in Italia negli ultimi anni è aumentato
l’interesse verso questa tematica, atteggia­
mento che trova un recente riscontro anche in
ambito legislativo attraverso il nuovo Testo
unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Nel
comma 1, art. 28 (si veda il riquadro 1), ai
tradizionali rischi per la salute dei lavoratori si
aggiungono, infatti, quelli collegati allo stress
lavoro­correlato, secondo i contenuti dell’ac­
cordo europeo 8 ottobre 2004.
La legge riflette una nuova concezione del
rischio sul lavoro, consolidatasi a livello inter­
nazionale, che si allarga a comprendere an­
che i fattori che incidono sul benessere psico­
fisico della persona, nonché, di conseguenza,
sul raggiungimento degli obiettivi lavorativi.
Questa nuova concezione si pone alla base
l Igiene del lavoro. Nel TU anche i fattori che incidono sul benessere psicofisico
La legge scopre lo stress:
l’intervento psicologico
come fattore di sviluppo
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Focus TU ­ Articolo
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 16
dell’accordo siglato a Bruxelles nel 2004 da
Ces (sindacato europeo), Ueapme (associazio­
ne europea artigianato e Pmi), Ceep (associa­
zione europea delle imprese partecipate dal
pubblico e di interesse economico generale).
Nel documento è stato riconosciuto che lo
stress, potenzialmente, può colpire in qualun­
que luogo di lavoro e qualunque lavoratore a
prescindere dalle dimensioni dell’azienda, dal
campo di attività, dal tipo di contratto o di
rapporto di lavoro e si accompagna a malesse­
re e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali.
L’accordo europeo è il risultato della ricerca di
una nuova strategia comunitaria per la salute
a la sicurezza condotta dalla Commissione
delle Comunità europee che, già nel 2002,
aveva sottolineato che «I cambiamenti nell'or­
ganizzazione del lavoro, in particolare le moda­
lità più flessibili di organizzazione dell'orario di
lavoro e una gestione delle risorse umane più
individuale e maggiormente orientata al risulta­
to hanno un'incidenza profonda sui problemi
legati alla salute sul luogo di lavoro o, più in
generale, sul benessere sul luogo di lavoro».
Le malattie considerate emergenti quali lo
stress, la depressione o l'ansia, nonché la vio­
lenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimi­
dazione, rappresentano ben il 18% dei pro­
blemi di salute legati al lavoro, un quarto dei
quali comporta un'assenza dal lavoro pari o
superiore alle due settimane[1].
All’accordo europeo seguono ulteriori comu­
nicazioni che hanno evidenziato la relazione
fra la salute mentale e la produttività; mentre
la salute mentale incentiva la capacità lavora­
tiva e la produttività, cattive condizioni di
lavoro, comprese le intimidazioni da parte dei
colleghi, comportano problemi psichici, as­
senze per malattia e maggiori costi. Fino al
28% dei lavoratori dipendenti europei segna­
la situazioni di stress sul lavoro[2].
Sulla stessa linea l’OMS ha segnalato che,
entro il 2020, la depressione diventerà la
causa principale di inabilità al lavoro; pertan­
to, il luogo di lavoro costituisce l’ambiente
privilegiato per la prevenzione dei disturbi
psicologici. Interventi volti a promuovere la
capacità individuale e a ridurre i fattori di
stress nell’ambiente di lavoro migliorano la
salute e favoriscono lo sviluppo economico.
L’intervento psicologico
La novità dell’accento posto sulla salute psico­
fisica del lavoratore e la complessità delle
tematiche affrontate in termini di rischio psi­
cosociale e di stress hanno chiamato in causa
conoscenze e competenze che coincidono
con quelle dello psicologo clinico, in quanto
figura tradizionalmente impegnata nella pro­
mozione del benessere della persona attra­
verso l’attenzione ai processi emotivi, motiva­
zionali e alle dinamiche relazionali.
1) Comunicazione della Commissione 11 marzo 2002, COM(2002) 118, «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e
della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e sicurezza 2002­2006».
2) Documento della Commissione 18 ottobre 2005, COM(2005) 484, «Libro verde. Migliorare la salute mentale della
popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea».
l Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, commi 1 e 2, lettera a)
«Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro­correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa».
Riquadro 1
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Focus TU ­ Articolo
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE17
In un’ottica multidisciplinare, la figura dello
psicologo clinico si affianca ad altre professio­
nalità già impegnate nella tutela dello sviluppo
organizzativo e della qualità dei servizi offerti
dall’organizzazione. In altri termini, al fine di
salvaguardare il buon funzionamento del­
l’azienda, occorre concepire un’azione sinergi­
ca fra chi si occupa essenzialmente di salute e
di efficienza dell’organizzazione e chi si occu­
pa di prevenzione del rischio psicosociale e,
quindi, di tutela della salute dei lavoratori.
L’esperienza e la ricerca internazionale solle­
citano da tempo a porre l’attenzione su inter­
venti di tipo psicologico centrati sul singolo
lavoratore e il suo benessere, evidenziando
come intervenire sulla persona non solo pre­
venga e riduca i fattori di stress a livello indivi­
duale, aumentando l’efficienza e l’efficacia,
ma abbia una ricaduta significativa sull’azien­
da in termini di maggiore produttività, minore
assenteismo, minore numero di errori in favo­
re di una migliore qualità dei beni o dei servizi
e di una buona immagine dell’azienda stessa.
In termini operativi, la figura professionale del­
lo psicologo clinico può fornire, alle aziende e ai
singoli dipendenti, un servizio avente lo scopo
di monitorare il grado di disagio e di stress in
ambito professionale e poter fornire immediate
e specifiche possibilità di intervento quali:
l formazione/informazione di gruppo;
l valutazione del rischio psicosociale;
l colloqui individuali o di gruppo;
l sostegno psicologico;
l diagnosi e invio a strutture e a servizi com­
petenti.
L’attuazione di queste azioni di prevenzione e
di intervento permette all’azienda, quindi, di
acquisire vantaggi in termini aziendali, indivi­
duali e di adempimenti legislativi.
Una corretta valutazione del ruolo di una
professione d’aiuto come quella dello psicolo­
go clinico comporta, pertanto, considerarla a
pieno titolo fattore di sviluppo, di competizio­
ne e di crescita.
La revisione legislativa ha offerto, dunque,
un’importante occasione per concepire e at­
tuare un nuovo modello di intervento, ancora
poco presente nella realtà aziendale italiana,
che individua nel benessere psicofisico del
singolo una delle chiavi fondamentali per lo
sviluppo organizzativo. l
l Stralcio dell’accordo europeo 8 ottobre 2004
«2. Obiettivo
L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o
gestire i problemi di stress da lavoro.
5. Responsabilità
In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la
sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi
associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica
aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.
6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro
Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive,
individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le
misure possono rientrare nel quadro di una politica anti­stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile.
Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle
leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti­stress dovrebbero essere
riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora
appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:
l misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un
sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e
controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro;
l la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello
stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;
l l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e
nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi».
Riquadro 2
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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N
el processo di riforma dell’obbligazione di sicurezza operata attraverso il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, il legislatore ha tentato di rafforzare i meccanismi di compartecipazione
puntando, soprattutto, su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS). Questa figura della prevenzione appare ora dotata di nuovo vigore per effetto
di alcune importanti innovazioni introdotte nell’art. 47 e seguenti e la sua funzione primaria è
quella di garantire ai lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del
datore di lavoro.
l di Mario Gallo, professore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino
L’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, ha ripreso
sostanzialmente il contenuto dell’art. 19,
D.Lgs. n. 626/1994, e ha confermato i com­
piti consultivi e di controllo, con il diritto, da
parte del RLS, a ricevere le informazioni
dagli organi di vigilanza (si veda il riquadro
1); in particolare, è stato ribadito il diritto
del RLS a ottenere una copia del documento
di valutazione dei rischi (DVR) previsto da­
gli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008, previa
apposita richiesta.
Il comma 5 ha esteso questo diritto anche al
documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI), disciplinato ora
dall’art. 26, la cui copia potrà essere richie­
sta sia dal RLS dell’impresa committente sia
dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo
quadro normativo è integrato dalla previsio­
ne di un ruolo attivo della contrattazione
collettiva che può introdurre ulteriori attri­
buzioni e una disciplina particolare per
quelle elencate nell’art. 50.
Di questo sistema di consultazione e di par­
tecipazione, che cerca di dare attuazione
anche ai principi contenuti nell’art. 46,
Cost., e nell’art. 9, legge n. 300/1970 (co­
siddetto Statuto dei lavoratori)[1], appare op­
portuno approfondire alcune criticità emer­
se in sede di prima applicazione del cosid­
detto Testo unico sicurezza, per quanto
riguarda gli adempimenti gestionali del da­
tore di lavoro, la questione delle aziende
nelle quali il RLS è assente e la comunica­
zione all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera
aa), anche alla luce delle disposizioni del
l Sicurezza del lavoro. In tutte le aziende deve essere eletto il rappresentante
Il ruolo più incisivo del RLS
rafforza i diritti dei lavoratori
1) L’art. 9 della legge n. 300/1970 stabilisce che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto
“milleproroghe”) che ha concesso solo una
parziale proroga di alcuni delicati obblighi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che non era­
no ancora entrati in vigore il 15 maggio
2008.
L’elezione del RLS:
il ruolo del datore di lavoro
L’art. 47, comma 2, ha stabilito che in tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In particolare, in quelle nelle quali sono occu­
l D.Lgs. n. 81/2008, art. 50
«Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programma­
zione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
o) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
p) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute­
gli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non
può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle
imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile
o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Riquadro 1
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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pati fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno op­
pure è individuato, per più aziende, nell’ambito
territoriale o del comparto produttivo, secondo
quanto previsto dall’art. 48. Invece, in quelle
nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda
(RSA) e, qualora le stesse siano assenti, il rap­
presentante è eletto dai lavoratori della azienda
al loro interno. Spetta alla contrattazione collet­
tiva stabilire il numero[2][3], le modalità di desi­
gnazione o di elezione, nonché il tempo di lavo­
ro retribuito e gli strumenti per l’espletamento
delle funzioni, e il comma 6 ha introdotto an­
che l’election day stabilendo, appunto, che l’ele­
zione deve avvenire di norma in corrisponden­
za della giornata nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito
della settimana europea per la salute e sicurez­
zasullavoro,condecretodelMinistro delLavo­
ro, sentite le confederazioni sindacali dei datori
dilavoroedeilavoratoricomparativamentepiù
rappresentative sul piano nazionale. Pertanto,
appare evidente che questi adempimenti sono
posti a carico della collettività dei lavoratori e
non del datore di lavoro che, viceversa, consi­
derando anche la disciplina contenuta nella
contrattazione collettiva, è tenuto solo a infor­
mare gli stessi in ordine alla disciplina in mate­
ria di consultazione e di partecipazione (art. 36,
comma 2, lettera a) e, successivamente, a ga­
rantirealRLSlaformazione(art.37,commi10,
11 e 12), l’esercizio delle attribuzioni stabilite
dall’art.50(art.18,comma1,letteras)oltreche
a comunicare annualmente all’INAIL il nomi­
nativo. Questi obblighi sorgono in capo al dato­
re dal momento in cui lo stesso è venuto a
conoscenza dell’avvenuta elezione.
Le incompatibilità
Rispetto al D.Lgs. n. 626/1994, che aveva
introdotto un modello prevezionistico basato
sul principio della cooperazione pura tra le
diverse figure della prevenzione, il D.Lgs. n.
81/2008, invece, sembra proporre un mo­
dello tendenzialmente conflittuale, di con­
trapposizione tra i diversi soggetti interessati;
esempi emblematici, in tal senso, sono i rinno­
vati ruoli del preposto e del medico compe­
tente, l’esaltazione dell’esercizio del potere
disciplinare e le nuove incompatibilità dettate
per l’elezione a RLS. Infatti, riprendendo un
discutibile orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione[4], il legislatore ha stabilito, al
comma 7, art. 50, che l’esercizio delle funzio­
ni di rappresentante dei lavoratori per la sicu­
rezza è incompatibile con la nomina di re­
sponsabile del servizio di prevenzione e pro­
tezione (RSPP) e con quella di addetto al
servizio di prevenzione e protezione (ASPP).
Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavorato­
re designato dal datore di lavoro come addet­
to all’antincendio o al primo soccorso azien­
l Nota INAIL 18 luglio 2008
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all’INAIL
Il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i
termini di comunicazione.
Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima
semplificazione operativa.
Riquadro 2
2) Si osservi che l’art. 47, comma 7, fissa il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201
a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
3) Cfr. Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, Confindustria e CGIL­CISL­UIL.
4) Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006.
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dale (artt. 43 e seguenti) può legittimamente
essere eletto come RLS, invece, l’elezione di
un RSPP o di un ASPP determina un’ipotesi
di decadenza dalla nomina.
La mancata elezione
del RLS interno
Qualora i lavoratori non eleggano il proprio
RLS, le funzioni saranno esercitate dai rap­
presentanti territoriali o di sito (artt. 48 e
49), salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, e in questo caso il datore di
lavoro dovrà anche contribuire all’apposito
fondo previsto dall’art. 52, istituito presso
l’INAIL (art. 48, comma 3). In particolare,
per quanto riguarda la figura del rappresen­
tante dei lavoratori per la sicurezza territo­
riale (RLST), i criteri per l’elezione sono
individuati dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria, stipulati alle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavora­
tori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale; in mancanza di questi
accordi, le modalità di elezione o di designa­
zione sono individuate con decreto del Mi­
nistro del Lavoro.
Una questione molto delicata riguarda le
micro imprese che occupano un solo lavora­
tore; in queste fattispecie, molto diffuse, è
necessario comprendere se lo stesso possa
assumere l’incarico di rappresentante o se,
invece, debba necessariamente realizzarsi
l’intervento del RLST. In effetti, bisogna
considerare che il RLS ha, per sua natura,
funzioni di rappresentanza di una collettivi­
tà definita, come emerge anche dalla stessa
definizione contenuta nell’art. 2, comma 1,
lettera i), che parla di «persona eletta o desi­
gnata per rappresentare i lavoratori per quan­
to concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro», con una caratte­
rizzazione in senso non conflittuale e parte­
cipativa[5] e, nel caso estremo in questione,
non sussistendo alcun divieto o vincolo nel
D.Lgs. n. 81/2008[6], in linea di principio
appare ammissibile che l’unico lavoratore
assuma il ruolo di rappresentante, fermo
restando l’assolvimento da parte del datore
di lavoro di tutti gli obblighi in materia e nel
rispetto di quanto previsto dalla contratta­
zione collettiva in quanto applicabile.
Sarebbe auspicabile, tuttavia, un intervento
correttivo del legislatore per disciplinare
questa ipotesi e rendere più agevole l’assol­
vimento degli obblighi da parte delle micro
imprese.
Il potere di accesso
del RLST in azienda
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il
RLST può accedere ai luoghi di lavoro nel
rispetto delle modalità e del termine di pre­
avviso individuati dagli accordi di cui al
comma 2, art. 48. Il termine di preavviso
non opera in caso di infortunio grave. In
questa ultima ipotesi, l’accesso avviene pre­
via segnalazione all’organismo paritetico.
Qualora il datore di lavoro impedisca l’ac­
cesso del RLST, quest’ultimo lo comunica
all’organismo paritetico o, in sua mancanza,
all’organo di vigilanza territorialmente com­
petente (ASL o Direzione provinciale del
lavoro).
La VdR nelle aziende senza RLS
L’articolato quadro delle attribuzioni deline­
ato dall’art. 50 comporta anche molteplici
difficoltà operative per quelle aziende nelle
quali i lavoratori non hanno eletto il proprio
rappresentante e l’organismo paritetico (il
Fondo previsto dall’art. 52 non è ancora
operante) non ha ancora comunicato il no­
minativo del RLST; queste difficoltà rischia­
no di amplificarsi ulteriormente a causa del­
la mancata proroga dell’obbligo di valuta­
zione dei rischi secondo il D.Lgs. n.
81/2008, che non è stata inserita nel D.L. n.
207/2008. Questa situazione risulta molto
5) In tal senso si veda Biagi, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di
lavoro in Europa verso il 1992, in Biagi (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, 1991. Si veda
anche Viscomi, Cresce la partecipazione con le norme sulla sicurezza, in Lav. Inform., 1995, n. 11.
6) Infatti, come già rilevato gli unici vincoli in tal senso posti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono contenuti nell’art. 47 che al
comma 4 prevede che solo nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è individuato prioritariamente
nell’ambito delle RSA.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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diffusa nelle piccole imprese a causa sia
dell’atteggiamento particolarmente ostico
che si rileva ultimamente tra i lavoratori ­
che spesso, nel timore d’incorrere in respon­
sabilità penali, non sono disponibili a rico­
prire l’incarico ­ sia degli inevitabili tempi di
messa a regime del nuovo sistema impernia­
to sulla figura del RLST, in molti casi ancora
allo stato embrionale.
Poiché la consultazione e la partecipazione
da parte del rappresentante dei lavoratori è
considerata determinante in numerose deci­
sioni prevenzionistiche da parte del datore
di lavoro come, per esempio, la valutazione
dei rischi o le nomine del RSPP e del medico
competente, l’effetto immediato che sembra
ricavarsi da una prima lettura della norma è
che, qualora questa figura sia mancante per
le predette ragioni, il datore di lavoro non
potrebbe procedere agli adempimenti attri­
buiti allo stesso e a quelli ulteriori previsti
dall’art. 50.
Tuttavia, un’interpretazione del genere sa­
rebbe in netto contrasto sia con i principi
costituzionali di tutela del diritto alla salute
del lavoratore (artt. 32 e 41, Cost.) sia con
quello sancito dall’art. 2087, c.c., oltre che
con le stesse misure di tutela definite dal­
l’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, vista la natura della figura del rap­
presentante dei lavoratori per la sicurezza,
appare lecito ritenere, invece, che in questa
fattispecie il datore di lavoro, preso atto
della mancata elezione del RLS e della man­
cata comunicazione del RLST, deve comun­
que procedere a osservare gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, sotto il
profilo procedurale, dovrà garantire la par­
tecipazione e la consultazione di tutti i lavo­
ratori in sede di riunione periodica prevista
dall’art. 35, verbalizzando sia la situazione
che si è venuta a creare sia le osservazioni
dei partecipanti, rinviando a un successivo
atto di ratifica delle decisioni adottate da
parte del rappresentante non appena lo stes­
so sarà eletto o comunicato.
Il contributo obbligatorio
per le imprese senza RLS interno
La mancata elezione da parte dei lavorato­
ri del RLS comporta anche l’obbligo, a
carico del datore di lavoro, del versamento
del contributo annuale a un apposito Fon­
do di sostegno alla PMI, ai RLST e alla
pariteticità, la cui gestione è affidata al­
l’INAIL e opera per tutte quelle “realtà”
nelle quali i CCNL e la contrattazione inte­
grativa «non preveda o costituisca sistemi di
rappresentanza dei lavoratori e di paritetici-
tà migliorativi o, almeno, di pari livello».
La norma è poco chiara e ha individuato gli
obiettivi del fondo nel finanziamento delle
attività dei RLST, della formazione dei da­
tori di lavoro delle PMI e del sostegno alle
attività degli organismi paritetici. L’importo
che deve essere versato è pari a due ore
lavorative annue per ogni lavoratore occu­
pato presso l’azienda ovvero l’unità produt­
tiva; sarà un apposito decreto interministe­
riale a stabilire la modalità di funziona­
mento del fondo.
La comunicazione annuale
all’INAIL
Un altro aspetto controverso della nuova
disciplina è l’introduzione dell’obbligo, per
il datore di lavoro e il dirigente, di comuni­
care annualmente all’INAIL i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la si­
curezza (art. 18, comma 1, lettera aa). Negli
ultimi mesi si è molto discusso circa l’esten­
sione di questo adempimento, in particola­
re per quanto riguarda sia la scadenza ­
secondo alcuni la prima coincideva con il
31 dicembre 2008 ­ sia il contenuto della
comunicazione da presentare e alla sede
INAIL destinataria.
Un esempio emblematico, in tal senso, è la
modulistica proposta da qualche software
house che prevede uno schema di comuni­
cazione che, tuttavia, non appare in sinto­
nia con le finalità della norma. Infatti, pre­
messo che l’adempimento ha natura pretta­
mente amministrativa ed è, pertanto,
sanzionato non penalmente ma con una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro
500 (art. 55, comma 4, lettera o), la sua
ratio è quella sia di monitorare la presenza
degli RLS nelle aziende, anche ai fini di
altri interventi, sia di costruire nel tempo
un banca dei RLS.
Per evitare inutili allarmismi e soluzioni
“fantasiose”, occorre ricordare che lo stes­
so INAIL, con nota 18 luglio 2008 (si veda
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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il riquadro 2), ha precisato che i datori di
lavoro non devono ancora effettuare alcun
adempimento in quanto sarà lo stesso Isti­
tuto assicuratore a stabilire le modalità e i
termini di comunicazione in un’ottica di
massima semplificazione operativa.
Probabilmente, questo adempimento sarà
inserito nella procedura di autoliquidazio­
ne annuale del premio o sarà attratto dal
nuovo sistema informativo nazionale per la
prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro,
che dovrebbe prendere il via prossimamen­
te (art. 8).
Conclusioni
Nel nuovo sistema di consultazione e di par­
tecipazione definito dal D.Lgs. n. 81/2008
si annidano diverse anomalie che rischiano
di avere ricadute negative soprattutto sulle
micro e piccole imprese. In particolare, la
previsione generalizzata di figure esterne al
contesto aziendale, pur se funzionale in am­
biti particolari come il settore dell’edilizia, in
molti altri rischia, invece, di generare nuove
contrapposizioni senza considerare, poi, i
nuovi costi a carico delle aziende ­ come, per
esempio, il contributo al Fondo ex art. 52 e
la formazione ­ che appaiono sempre più
poco sostenibili.
A questo si aggiunge un meccanismo di com­
partecipazione eccessivamente frastagliato
che per i suddetti motivi deve essere necessa­
riamente rivisto, e in tal senso la sede naturale
appare l’emanazione del decreto correttivo al
D.Lgs. n. 81/2008 che dovrebbe essere pub­
blicato nei prossimi mesi. l
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U
na delle direttive di maggiore interesse per la sicurezza dei prodotti nell’ambito del
mercato UE-27 è sicuramente la direttiva di prodotto 97/23/CE. Il provvedimento
comunitario ha regolamentato, a livello europeo, la fabbricazione, la garanzia di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e i vari aspetti della commercializzazione, in senso
lato, di apparecchiature e di insiemi fissi soggetti a una pressione massima ammissibile superiore
ai 50 kPa quali i serbatoi, le caldaie, le tubazioni e le condotte forzate, gli scambiatori di calore, le
parti pressurizzate di impianti chimici e farmaceutici, i componenti in pressione di macchine tessili
ecc. Dopo il recepimento della direttiva con il D.Lgs. n. 93/2000 e la pubblicazione del
regolamento n. 329/2004, inerente alle norme per la messa in servizio delle attrezzature in
pressione, in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, occorre comprendere quali siano
attualmente le regole fissate per l’esercizio in sicurezza di questi impianti.
l di Casto Di Girolamo, docente a contratto nell’Università dell’Insubria,
Mario Di Carlo, direttore di Agrolinz Melamine International Italia S.p.A.,
e Maria Bonacci, docente a contratto nelle Università di Torino e Perugia
È necessario sottolineare che, nell’ambito
UE, l’Italia si colloca tra i maggiori produt­
tori di attrezzature a pressione, facendo
registrare in questo settore, nell’anno
2007, un fatturato dell’ordine di 7.800
milioni di euro, con un incremento del 4%
rispetto al 2006, e una previsione di 8.200
milioni di euro per il 2008, impegnando
circa 147 milioni di euro di investimenti e
dando occupazione, a vario titolo, a circa
30.000 addetti[1].
Le esportazioni hanno rappresentato un ele­
mento chiave per questa categoria, che ha
mostrato un rapporto export/fatturato con
valori prossimi al 59%.
Il legislatore italiano, sensibile all’esigenza di
non frapporre ostacoli alla libera commercia­
lizzazione di questi prodotti e conscio dell’im­
portanza di attuare il processo di armonizza­
zione dettato dalle disposizioni europee in ma­
teria di attrezzature a pressione con quelle
nazionali, ha recepito, in una prima fase, con il
l Sicurezza degli impianti. Con il TU, le regole per l’utilizzo in sicurezza
Tubazioni in pressione:
modalità per l’esercizio,
classificazione e normativa
1) Fonte Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia ed Affine), dati presentati
all’assemblea dei soci in data 16 luglio 2008.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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D.Lgs n. 93/2000[2], la direttiva europea 97/
23/CE[3] e, successivamente, tentato di com­
pletare questo processo con la pubblicazione
del decreto del Ministero delle Attività Produt­
tive 1° dicembre 2004, n. 329[4], riguardante
le norme per la messa in servizio delle attrez­
zature in pressione o degli insiemi e le prescri­
zioni volte ad assicurare la permanenza dei
requisiti di sicurezza durante il loro utilizzo.
Una delle principali novità di quest’ultimo re­
golamento è sicuramente quella concernente
le modalità procedurali, organizzative e ge­
stionali volte ad assicurare l’esercizio in sicu­
rezza delle tubazioni[5] di nuova installazione e
di quelle già in servizio al 29 maggio 2002,
non sottoposte ad alcun controllo di legge,
Tabella 1
•Tubazioni in esercizio rientranti nell’art. 16, D.M. n. 329/2004
Attrezzatura
Fluido
Caratteristiche** Fluido (tipo)
Stato fisico Gruppo*
Tubazioni
Gas, vapori
(Pref_Pa > 50 kPag)
j DN > 80
Ossigeno, metano, acetilene,
butano, ossido di carbonio, aci­
do solfidrico, anidride solforosa,
ecc.
k DN > 250 e PS x DN > 5.000 Aria, azoto, argon, elio, ecc.
Liquidi surriscaldati
(Pref_Pa > 50 kPag)
j DN > 80
Fluidi frigorigeni pericolosi (R
32, R 50, R 143a, ecc.)
k DN > 250 e PS x DN > 5.000
Acqua surriscaldata con T >
110 °C, fluidi frigorigeni non
pericolosi (R 22, R 134a, ecc.)
Liquidi (non surriscaldati)
(Pref_Pa > 50 kPag)
j DN > 80 e PS x DN > 2.000
Olio diatermico e altri liquidi
infiammabili con flash point a T
< TS*** della tubazione
k ­ ­
Legenda
* I fluidi sono suddivisi in due gruppi, i fluidi pericolosi j, tutti gli altri k, secondo quanto stabilito dalla direttiva PED all’art. 9, punti 2.1 e
2.2.
** PS individua la pressione massima ammissibile per la quale l’attrezzatura è progettata (espressa in bar); DN rappresenta la dimensione
nominale che caratterizza la sezione della tubazione.
*** TS rappresenta la temperatura massima ammissibile di progetto della tubazione, specificata dal fabbricante, DN è la dimensione
nominale.
2) In S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, n. 91. Questo regolamento dispone, tra l’altro, che, a partire dal
29 maggio 2002, possono essere immesse sul mercato apparecchiature a pressione o insiemi di apparecchiature a
pressione che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I alla direttiva PED, che siano oggetto di
valutazione di conformità e di marcatura CE.
3) Si fa riferimento alla cosiddetta direttiva PED (Pressure Equipment Directive), emanata il 27 maggio 1997, entrata in
vigore in regime facoltativo sino al 29 novembre 1999 e la cui applicazione, nell’ambito UE, è divenuta obbligatoria dal
30 maggio 2002; a partire da quest’ultima data sono cessate tutte le operazioni di omologazione di apparecchi a
pressione di nuova costruzione.
4) In S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005, n. 22.
5) Per tubazioni si intendono «i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono
collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un
insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a
pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati
alle tubazioni» (definizione di cui all’art. 1, comma 2.1.2, direttiva 97/23/CE).
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ricadenti nel campo di applicazione del prece­
dente regolamento. Infatti, tra i compiti del
datore di lavoro, vi è quello di mettere a dispo­
sizione dei lavoratori questi prodotti industria­
li, destinati a contenere fluidi pressurizzati,
verificandone l’esercizio in sicurezza a una
determinata pressione e temperatura. Saran­
no analizzate le regole fissate per l’esercizio in
sicurezza delle tubazioni di un impianto pres­
surizzato alla luce delle disposizioni dettate
dal decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.
329, e di quanto ora previsto dal Titolo II,
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81[6], relativamente
alla gestione delle attrezzature di lavoro.
Requisiti di sicurezza
e modalità d’uso
Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a
disposizione dei lavoratori attrezzature di la­
voro conformi ai requisiti di sicurezza di cui
all’art. 70, D.Lgs. n. 81/2008 (cosiddetto Te­
sto unico sicurezza), idonee ai fini della salute
e della sicurezza e adeguate al lavoro da svol­
gere o adattate a questi scopi. Le attrezzature
a disposizione del datore di lavoro possono
risultare, alternativamente:
l conformi alle specifiche disposizioni legi­
slative e regolamentari derivanti dalle nor­
me di recepimento delle direttive comuni­
tarie riguardanti i prodotti;
l costruite in assenza delle disposizioni legi­
slative e regolamentari esposte al punto
precedente, ovvero messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente alle me­
desime disposizioni di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto.
Nel caso di attrezzature che risultino conformi
ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della sicu­
rezza e della salute dei lavoratori, adeguate al
lavoro da svolgere ovvero opportunamente
adattate a questi scopi, deve essere verificato,
da parte del datore di lavoro, che le stesse siano
utilizzate conformemente a quanto riportato
dalle disposizioni di recepimento delle direttive
di riferimento comunitarie.
In assenza, invece, di specifiche norme e per
Tabella 2
•Frequenze di riqualificazione periodica delle tubazioni
Attrezzatura
Fluido
Categoria *
Verifica di riqualificazione
Stato fisico Gruppo
Verifica
di funzionamento
(in anni)
Verifica
di integrità
(in anni)
Tubazioni
Gas, vapori
j I, II, III 5 10
k III ** 5 *** 10
Liquidi surriscaldati
j I, II, III 5 10
k III ** 5 *** 10
Liquidi
(non surriscaldati)
j I, II, III 5 10
k I, II - -
Legenda:
* Si riferisce alla classificazione delle tubazioni per categoria, in base all’Allegato II al D.Lgs. n. 93/2000, in ordine crescente di rischio (da I a
III). Le tubazioni per cosi dire “meno pericolose”, in relazione al rischio derivante dall’energia immagazzinata, appartengono alla categoria I.
** Le tubazioni contenenti i fluidi classificati nella I e II categoria sono escluse, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera h), D.M. n. 329/2004,
dalla riqualificazione periodica.
*** È richiesta la verifica quinquennale solo nel caso in cui la tubazione sia destinata a contenere fluidi la cui temperatura massima
ammissibile TS supera i 350 °C. In caso contrario non è richiesta la verifica di funzionamento.
6) In S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.
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Tabella3
•Elenco delle principali tipologie di discontinuità rilevabili nell’esame visivo di tubazioni1) 2)
Descrizione Definizione
Abrasione Danneggiamento della superficie per asportazione meccanica di particelle metalliche
Ammaccatura Depressione accidentale di superficie
Bolla Sollevamento locale di uno strato di metallo con formazione alla superficie di una protuberanza
sotto la quale è rilevabile una cavità
Corrosione Fenomeno di natura chimico­fisica che provoca il graduale decadimento delle caratteristiche del
materiale con il concorso (sfavorevole) dell’ambiente che lo circonda
Corrosione puntiforme Corrosione diffusa che si manifesta con piccoli crateri di corrosione isolati tra loro
Corrosione sotto pelle Corrosione in cui l’attacco ha inizio sulla superficie esposta e si propaga al di sotto della superficie
Cratere di corrosione Cavità prodotta sulla superficie del materiale metallico da fenomeno di corrosione, qualora la
profondità di essa risulti del medesimo ordine di grandezza delle sue dimensioni
Cricca Discontinuità prodotta da una rottura locale allo stato solido
Cricca affiorante Discontinuità prodotta da una rottura locale che si manifesta con una sottile linea di frattura
sulla superficie
Erosione Fenomeno di danneggiamento superficiale dovuto all’azione meccanica di un fluido
Erosione/corrosione Danno locale ovvero generalizzato prodotto dall’azione combinata dell’attacco di agenti chimici
ambientali con caratteristiche di aggressività e di elevata velocità all’interfaccia fluido­superficie
Fessurazione caustica,
fragilità caustica
Fessurazione intercristallina dovuta agli effetti combinati di sollecitazioni e di corrosione in
soluzioni alcaline
Filature, venature Piccoli solchi longitudinali e sottili
Graffi e rigature Lacerazioni superficiali di estensione limitata, di origine meccanica, senza asportazione di materiale
Incrostazioni Depositi di vario tipo che aderiscono alle superfici
Paglie Squame di metallo, derivanti dal processo di fabbricazione, che restano aderenti alla superficie
Pustola di corrosione,
pitting
Rilievo sulla superficie del materiale metallico, derivante dall’accumulo di precipitati e
sovrastante un cratere di corrosione
Ripiegature Porzioni di materiale che nella laminazione si sovrappongono senza saldarsi completamente
Rugosità Stato della superficie presentante lievi depressioni e sporgenze di varia forma e dimensione
originate da cause diverse
Scaglia Strato di ossido ricoprente la superficie
Scheggia Distacco di zone corticali sulla superficie
Sdoppiatura, apertura Fessurazione alle estremità o lungo i bordi di un laminato, che talvolta può portare al distacco totale
Sfaldatura Distacco di zone corticali sugli spigoli e smussi
Sfogliatura Distacco di frammenti dalla superficie, a volte accompagnati da corrosione degli strati
superficiali
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le attrezzature già utilizzate prima dell’ema­
nazione di questi provvedimenti di recepi­
mento, le attrezzature di lavoro dovranno es­
sere conformi ai requisiti generali di sicurezza
di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. In
quest’ultimo ambito, per l’esercizio delle at­
trezzature si deve far riferimento innanzitutto
alla parte I, riguardante i requisiti generali
applicabili a tutte le apparecchiature in rela­
zione ai diversi rischi connessi con l’uso. La
seconda parte dell’Allegato V, invece, ha det­
tato le prescrizioni supplementari applicabili
ad attrezzature specifiche come, per esempio,
quelle esercite a pressione. In particolare, se­
condo quanto riportato al punto 1.1, parte II,
«Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti
a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele,
devono essere progettati e costruiti in conformi-
tà ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso
stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia,
valutando in particolare i rischi dovuti alla
pressione ed alla temperatura del fluido nei ri-
guardi della resistenza del materiale della at-
trezzatura e dell’ambiente circostante alla at-
trezzatura stessa». Inoltre, in relazione all’uti­
lizzazione, il datore di lavoro, per l’art. 71,
comma 8, deve provvedere affinché:
l le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza di­
penda dalle condizioni di installazione, siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’in­
stallazione e prima della messa in esercizio)
e a un controllo dopo ogni montaggio in un
nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto,alfinediassicurarnel’installazione
corretta e il buon funzionamento;
l le attrezzature soggette a fluidi di processo
che possono provocare deterioramenti su­
scettibili di dare origine a situazioni perico­
lose, siano sottoposte:
­ a controlli periodici, secondo frequenze sta­
bilite in base alle indicazioni fornite dai fab­
bricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica,
o, in assenza di queste ultime, desumibili dai
codici di buona prassi[7];
­ a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicu­
rezza, ogni volta che intervengano eventi ec­
cezionali che possano avere conseguenze pre­
giudizievoli per la sicurezza delle attrezzature
di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
Solchi, ripiegature Si formano prevalentemente quando alcuni difetti del semilavorato vengono allungati ed estesi
durante il processo di laminazione
Strappo Rottura del metallo, che appare durante la lavorazione plastica, dovuta ad eccessiva
sollecitazione o a caratteristiche inadatte del materiale
Taglio o scanalatura Impronta di taglio dove il metallo è stato rimosso o ridistribuito
Tensocorrosione Danno prodotto da sforzi di tensione in specifici ambienti corrosivi. Gli sforzi possono essere
generati dall’applicazione di carichi, da tensioni residue generate dai processi di lavorazione, o
dalla combinazione di entrambi
Trafilamento Fuoriuscita, perdita di fluido
Tubercolo Accumulo di aspetto tondeggiante sulla superficie del materiale metallico di precipitati dovuti
alla corrosione
Ulcera di corrosione Cavità prodotta dalla corrosione sulla superficie del materiale metallico, qualora la profondità
della cavità sia piccola in confronto alle sue dimensioni trasversali
Vaiolature Piccole cavità superficiali a forma di calotte sferiche
Legenda:
1) Tabella tratta dall’Appendice C, linea guida per l’esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle verifiche di costruzione e di esercizio,
edizione ISPESL, 2006.
2) La lista deve essere presa in considerazione a titolo puramente indicativo; non è, quindi, esaustiva di tutte le tipologie di discontinuità
rilevabili in sede di esecuzione dell’esame.
7) Ovvero controllieffettuatisecondolafrequenzadettatadallamanutenzionepreventiva,predittivaedalcondition­monitoring.
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incidenti, fenomeni naturali o periodi prolun­
gati di inattività;
l i controlli di cui ai precedenti due punti
siano volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza ai fini di sicu­
rezza delle attrezzature di lavoro e debba­
no essere effettuati da persona competente.
Nel nuovo TU, all’art. 71, comma 11, è stato
confermato, rispetto al sistema previgente, l’ob­
bligo per il datore di lavoro di far sottoporre le
attrezzaturedilavororitenutearischiomaggiore
per gli operatori durante il loro esercizio[8], pun­
tualmente riportate nell’Allegato VII, alle verifi­
chedimessainservizioeperiodichedapartedei
soggetti pubblici quali l’ISPESL o l’ASL, ovvero
di soggetti pubblici o privati abilitati a supporto
di questi ultimi. Il datore di lavoro ha l’onere,
quindi, di far sottoporre le apparecchiature, con
spese a suo carico, a verifica obbligatoria secon­
do le periodicità previste dall’Allegato VII al
D.Lgs. n. 81/2008. Di particolare importanza,
sotto quest’ultimo profilo, l’introduzione di alcu­
ne tipologie di tubazioni in pressione quali at­
trezzature da sottoporre alle verifiche periodi­
che, non riportate in precedenza nell’elenco del­
l’Allegato XIV[9] al D.Lgs. n. 626/1994, che
aveva elencato le apparecchiature considerate
critiche per la sicurezza dei lavoratori e assog­
gettate a verifiche di prima installazione, succes­
sive o periodiche, da parte del datore di lavoro,
8) Deve essere inteso come uso di una attrezzatura di lavoro «qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio» (art. 69, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
81/2008).
9) Allegato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1999, n. 246.
Tabella4
•Modalitá per la classificazione delle discontinuitá *
Classificazione
Tipologia della
discontinuità
Evoluzione
della discontinuità
Tipologia
di intervento richiesto
i Alcuna discontinuità n.a. Non è richiesto alcun intervento specifico
j Discontinuità non ri­
levante
n.a. Non è richiesto alcun intervento specifico
k Discontinuità con ca­
ratteristiche di stabili­
tà
Non può evolvere verso condi­
zioni di rischio significativo sino
alla successiva ispezione pro­
grammata
È obbligatoria la registrazione della disconti­
nuità rilevata ma non è richiesto alcun inter­
vento specifico
l Discontinuità con ca­
ratteristiche di insta­
bilità
Può evolvere verso condizioni di
rischio non trascurabili prima
della successiva ispezione
Monitoraggio continuo, ispezioni di tipo
straordinario, ulteriori accertamenti mediante
altri metodi di prova non distruttivi (NDC)
m Discontinuità con ca­
ratteristiche di insta­
bilità
Può evolvere nell’immediato ver­
so condizioni di rischio non tra­
scurabili
Ispezione immediata e obbligo di ulteriori
accertamenti mediante altri metodi di prova
non distruttivi, nel caso intervento di ripara­
zione
n Discontinuità rilevan­
te con caratteristiche
di instabilità
Può evolvere nell’immediato ver­
so condizioni di rischio non tra­
scurabili
Messa fuori servizio dell’attrezzatura, del com­
ponente o dell’elemento interessato
Legenda:
* Tabella tratta dall’Appendice D, linea guida per «L’esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle verifiche di
costruzione e di esercizio», edizione ISPESL, 2006.
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  • 1. PRIMO PIANO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE3 Tuttigliabbonati chedevono ancoraregistrarsi possonofarlo direttamentenel sitodi ambiente&sicu­ rezzacliccandosu “registrati”, “nuovoutente”, ericordarsiche percompletare laregistrazione occorreil“codice utente”stampato sulcellophane dellarivista. Perulteriori Informazioni Rivolgersial Servizioclienti 02o06 30225680 PREVENZIONE E PROTEZIONE l Focus TU/Approfondimenti Stress: l’intervento psicologico come fattore di sviluppo ARTICOLO A PAG. 15 Con il Testo unico più incisività al ruolo del RLS ARTICOLO A PAG. 18 Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 sulle tubazioni in pressione ARTICOLO A PAG. 24 AMBIENTE E RISORSE l Proroghe Dalle discariche ai RAEE tutti i rinvii del D.L. n. 208/2008 COMMENTI DA PAG. 70 ­ TESTO A PAG. 72 l Tutela ambientale I nuovi profili penali nella direttiva 2008/99/CE ARTICOLO A PAG. 86
  • 2. NOVITÀ www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 4 GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN Aria Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare «Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE» Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2009, n. 5 In sintesi a pag. 98 Igiene di alimenti e bevande Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 10 dicembre 2008 «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazio­ ne e vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana» Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2009, n. 10 In sintesi a pag. 95 Rifiuti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 «Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria» Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1 In sintesi a pag. 97 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3724 «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteg­ giare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009¸ n. 11 In sintesi a pag. 97 Legge 30 dicembre 2008, n. 210 «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale» Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2009, n. 2 In sintesi a pag. 98 Tutela ambientale Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3723 «Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria “Umbria Olii s.p.a.” sita nel comune di Campello sul Clitumno» Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, n. 11 In sintesi a pag. 99 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN Aria «Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra» G.U.C.E. L 13 gennaio 2009, n. 8 In sintesi a pag. 96 Igiene di alimenti e bevande «Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari» G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354 In sintesi a pag. 91 «Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97» G.U.C.E. L 31 dicembre 2008, n. 354 In sintesi a pag. 91 «Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari» G.U.C.E. L 31 dicembre 2008, n. 354 In sintesi a pag. 92
  • 3. NOVITÀ www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE5 Igiene di alimenti e bevande «Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlmaneto eropeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativoagli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE» G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354 In sintesi a pag. 93 Sicurezza dei trasporti «Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008 relativa alla individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione» G.U.C.E. L 23 dicembre 2008, n. 345 In sintesi a pag. 93 Sostanze pericolose «Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» G.U.C.E. L 31 dicembre 2008, n. 353 In sintesi a pag. 94 «Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15 gennaio 2009 recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose» G.U.C.E. L 16 gennaio 2009, n. 11 In sintesi a pag. 95 «Decisione della Commissione del 2 dicembre 2008 n. 2009/10/CE che definisce un modello per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» G.U.C.E. L 10 gennaio 2009, n. 6 In sintesi a pag. 96 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI La nuova disciplina degli impianti tecnologici e l’efficienza energetica degli edifici Di Giulio Benedetti Con il decreto n. 37/2008 in vigore dal 27 marzo 2008 il legislatore, proseguendo sulla linea dei decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006, ha posto dei pesanti vincoli al trasferimento del bene energivoro od insicuro, arrivando a prevedere in questi casi addirittura la nullità relativa dei contratti di vendita o di locazione a far data dall'1 luglio 2009. Scopo dell'opera è di fornire al lettore una sintetica bussola giuridica che gli permetta di apprezzare rapidamente e con assoluta tranquillità i fondamenti delle normative rilevanti nelle materie attinenti agli impianti, al risparmio energetico, alla sicurezza ed alla tutela del consumatore. Pagg. 360 – € 29,00 EDILIZIA E URBANISTICA Gruppo La cultura dei fatti. Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com Aggiornato al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008
  • 4. SOMMARIO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 6 SOMMARIO PREVENZIONE E PROTEZIONE l Focus TU/Approfondimenti La legge scopre lo stress: l’intervento psicologico come fattore di sviluppo di Simona Fazio e Chiara Montingelli .........................................................................................15 Il ruolo più incisivo del RLS rafforza i diritti dei lavoratori di Mario Gallo ...........................................................................................................................18 Tubazioni in pressione: modalità per l’esercizio, classificazione e normativa di Casto Di Girolamo, Mario Di Carlo e Maria Bonacci ...............................................................24 l Sicurezza del lavoro Uso dei DPI in ambienti severi freddi: dalla teoria normativa alla prassi di Daniela Freda, Michele del Gaudio e Paolo Lenzuni ...............................................................42 Il Ministero del Lavoro rilancia la filosofia preventiva in materia di attività ispettiva di Pietro Verna...........................................................................................................................56 l Sicurezza in cantiere Interferenze verticali: il caso del grande cantiere per la Regione Lombardia di Damiano Romeo, Antonio Rognoni e Roberta Pasinetti..........................................................59 GRANDI RISCHI l Antincendio Ampliamento di un’attività commerciale/ Idranti UNI 70 soprasuolo a cura di Mario Abate................................................................................................................68 RIFIUTI E BONIFICHE l In apertura/Proroghe Con il D.L. n. 208/2008 termini ancora differiti per le discariche di rifiuti di Luciano Butti ........................................................................................................................70 Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 .................................................................................72 Bonifiche e danno ambientale: definite le nuove procedure su controversie e risarcimenti di Federico Peres ......................................................................................................................76 Sistema di gestione dei RAEE: ancora proroghe per l’avvio di Mara Chilosi ..........................................................................................................................79
  • 5. SOMMARIO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE7 RASSEGNE Rassegna di legislazione a cura di Sabrina Apicella...................................................................................................91 a cura di Marco Fabrizio .....................................................................................................96 Rassegna di giurisprudenza a cura di Pierguido Soprani...............................................................................................100 a cura di Maria Melizzi.....................................................................................................105 Rassegna di delibere e leggi regionali a cura di Sabrina Apicella.................................................................................................109 RUBRICHE Ultime in Gazzetta Ufficiale............................................................................................4 In sintesi............................................................................................................................9 Scadenzario a cura di Marco Fabrizio.....................................................................................................13 Le news di A&S a cura di Maria Luisa Felici................................................................................................116 AMBIENTE E RISORSE l Proroghe Autorità di bacino idrico: il nuovo rinvio dei termini prolunga lo stato di precarietà di Serena Corbetta.............................................................................................................83 l Tutela ambientale La tutela penale dell’ambiente nella direttiva 2008/99/CE di Angelo Merlin................................................................................................................86 Norme, progetti, appalti, mercati. Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio
  • 6. SOMMARIO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO Responsabile di redazione: Massimo Cassani Coordinamentoeditoriale:Dario DeAndrea(02/57316293) Redazione:Katia Rebucini(02/57316300;fax02/39646926) Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Presidente: Giancarlo Cerutti Amministratore Delegato: CLAUDIO CALABI Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998. Sede legale:Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano. Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano. Direzione, redazione: Via G. Patecchio, 2 ­ 20141 Milano ­ Fax 02/30223992. IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org. Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06) Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02­06/30225402­06 o via e­mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall’uscita del numero stesso. Abbonamenti: Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnolo­ gie&Soluzioni per l’ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Lavoro Sicuro): euro 186,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente + Lavoro Sicu­ ro): euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodi­ ci@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l’importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406. Pubblicità: Rete Ediltarget ­ Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.; Via Goito 13 ­ 40126 Bologna Tel.: 051/6575889, 051/6575859, e­mail: ediltarget@ilsole24ore.com Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. ­ Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ).
  • 7. SINTESI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE9 IN SINTESI PREVENZIONE E PROTEZIONE La legge scopre lo stress: l’intervento psicologico coma fattore di sviluppo ­ Tradizionalmente, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha sempre disciplinato i rischi di natura chimica, fisica e biologica. Negli ultimi cinquant’anni si sono aggiunti i rischi di natura ergonomica e psicosociali. Con l’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stata sottolineata l’importanza e l’urgenza di porre molta attenzione alle modalità di tutela della salute psicologica del lavoratore alla luce, soprattutto, del progressivo aumento delle cause di stress e delle patologie stress-correlate. Articolo a pag. 15 Diritti dei lavoratori rafforzati con la maggiore incisività del ruolo del RLS ­ Il decretolegislativo9aprile2008,n.81,conl’art.50 haripresosostanzialmenteilcontenutodel’art.19,D.Lgs.n. 626/1994, confermando i compiti consultivi e di controllo del RLS, con il diritto, da parte di questo soggetto, a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza. In particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ricevere copia del documento di valutazione dei rischi dietro apposita richiesta e questo diritto è stato esteso anche al DUVRI. Sull’attuazione di questo sistema di consultazione e partecipazione sono nate alcune criticità in fase di prima applicazione del TU sicurezza che è necessario approfondire, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti gestionali del datore di lavoro, la questione delle aziende nelle quali il RLS è assente e la comunicazione all’INAIL. Articolo a pag. 18 Tubazioni in pressione: modalità per l’esercizio, classificazione e normativa­ La direttiva prodotto 97/23/CE ha regolamentato a livello europeo la fabbricazione, la garanzia di conformità dei requisiti essenziali di sicurezza e i vari aspetti della commercializzazione di apparecchiature e di insiemi fissi soggetti a una pressione massima ammissibile superiore ai 50 kPa. Dopo il recepimento di questa direttiva con il D.Lgs. n. 93/2000 e la pubblicazione del regolamento n. 329/2004 inerente alle norme per la messa in servizio delle attrezzature in pressione, in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, occorre comprendere quali sono, attualmente, le regole fissate per l’esercizio in sicurezza di questi impianti. Articolo a pag. 24 Uso dei DPI in ambienti severi freddi: dalla teoria normativa alla prassi­ Definito dalla linea guida del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome e dell’ISPESL, come «il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (manonnecessariamenteconfinato)eche,assiemeaparametriindividualiqualil’attivitàmetabolicael’abbiglia- mento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano», il microclima è stato inserito,dall’art.180,TitoloVIII,D.Lgs.n.81/2008,tragliagentifisicidaiqualidevonoessereprotettiilavoratori. L’esposizione ad ambienti freddi può comportare un reale pericolo per il lavoratore, anche con ripercussioni che possono portare alla morte del soggetto esposto. È necessaria, quindi, una opportuna valutazione del rischio al fine di poter individuare le misure idonee per garantire la tutela della salute del lavoratore. Articolo a pag. 42 Il Ministero del Lavoro rilancia la filosofia preventiva in materia di attività ispettiva­ IlMinisterodelLavoro,conildecreto18settembre2008,inseguitoallaeliminazionedeilibripaga e matricola e degli altri libri obbligatori e all’introduzione del libro unico del lavoro, ha voluto rilanciare «la filosofia preventiva e promozionale» che deve caratterizzare l’attività ispettiva e di vigilanza. Secondo il Dicaste­ ro, quest’attività deve prevenire gli abusi e sanzionare le irregolarità sostanziali, tralasciando ogni impostazione di carattere puramente formale e burocratico di intralcio all’efficienza del sistema produttivo e senza alcun contributo alla tutela del lavoratore (inGazzetta Ufficiale del 12 novembre 2008, n. 265). Articolo a pag. 56 Interferenze verticali: la Regione Lombardia gestisce un grande cantiere ­ La Regione Lombardia sta realizzando una nuova sede dei propri uffici, una torre di 40 piani per 161 m di altezza, il grattacielo più alto di Italia. L’opera è realizzata in ciclo continuo con turni avvicendati e si compone da sei corpi bassi che circondano la torre. Una costruzione così complessa comporta molti problemi inerenti agli aspetti della sicurezza sul lavoro, uno dei quali è certamente la gestione delle interferenze verticali tra le diverse lavorazioni e le diverse imprese esecutrici. È necessaria, quindi, una costante attività di organizzazione e di programmazione che possa garantire la tutela dei lavoratori impegnati nelle diverse attività del cantiere. Articolo a pag. 59
  • 8. SINTESI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 10 Sintesi da pag. 91 Enzimi, additivi e aromi alimentari ­ I regolamenti (CE) 16 dicembre 2008, n. 1331/2008, n. 1332/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008, hanno stabilito alcune particolari norme relativamente agli enzimi agli additivi e agli aromi alimentari destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l’efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354). Sintesi a pag. 93 Infrastrutture stradali ­ La direttiva 2008/114/CE del Consiglio 8 dicembre 2008 ha stabilito, per ciascuno Statomembro,unaproceduradiindividuazioneedidesignazionedelleinfrastrutturecriticheeuropeechepermettail delinearsi di un approccio comune sulla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, contribuendo, così, alla tutela delle persone. Il provvedimento ha previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di individuare, secondo una apposita procedura specificamente indicata nell’Allegato III alla direttiva, le potenziali ECI e, quindi, comunicare aglialtriStatimembrichepossonoessereinteressatiinmodosignificativodaunapotenzialeECIqualeèl’infrastruttura inquestioneequalileragioniperdesignarlacometale(inG.U.C.E.Ldel23dicembre2008,n.345). Sintesi a pag. 95 Latte crudo per alimentazione ­ Con l’ordinanza 10 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha dettato alcune disposizioni urgenti in materia di produzione e di commercializza­ zione di latte crudo destinato al consumo umano (inGazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2009, n. 10). Massima e nota a pag. 100 Cantiere: responsabilità di appaltatore e subappaltatore ­ L’appaltatore risponde penalmente deglieventidannosidipendentidall’attivitàsvoltadalsubappaltatore,quandosisiaingeritonell’esecuzionedell’opera medianteunacondottacheabbiadeterminatooconcorsoadeterminarel’inosservanzadinormeprevenzionistiche. Qualora i lavori di subappalto si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un’esclusione della responsabilità dell’appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimentodilavori,ancorchédeterminatiecircoscritti,chesvolgainpienaedassolutaautonomiaorganizzativae dirigenziale rispetto all’appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda l’estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del cantiere. Peraltro la cooperazione non può inten­ dersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore. Quando, per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa non si può svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell’appaltatore (ovvero del subappaltatore), il datore di lavoro committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell’insufficiente contributo tecnico dell’appaltatore medesimo e cooperare perché, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure; con la conseguenza che, verificatosi un infortunio, l’eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi, in quanto garanti e destinatari dell’obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Ilpericoloderivantedallamancataprotezionedell’ambientedilavoro(nellaspecie:assenzadeidispositivianticaduta)è riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, e non attiene alla categoria dei “rischi specifici” propri dell’attività oggetto del subappalto. (Cassazione penale, sez. IV, 9 luglio 2008, n. 27965 e nellasezione“Documentazioneintegrativa” delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com) Massima e nota a pag. 103 D.Lgs. n. 758/1994: pagamento tardivo ­ In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, il paga­ mento della somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa deve essere effettuato, secondo quanto dispone l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, entro trenta giorni dalla data in cui l’organo di vigilanza ha accertato l’adempimento della prescrizione. Una lettura coordinata dell’articolo 24, comma 1, e dell’articolo 21, comma 2, chiarisce che il contravventore può godere solo dello spazio temporale concesso dalla legge anche per provvedere al pagamento. Anullarilevachenonsianoprevistesanzioniperilmancatorispettodeltermineinesame,attesochetuttol’ecceziona­ le procedimento estintivo disciplinato dal D.Lgs. n. 758/1994 è ispirato a sequele procedimentali aventi il carattere della perentorietà (la Corte ha ritenuto che «anche la ratio della legge, tendente ad una sollecita rimozione della situazione antigiuridica, fa propendere per la interpretazione secondo la quale la estinzione del reato sia collegata al pagamentoeffettuatonelterminenormativamenteprevisto»).(Cassazionepenale,sez.IV,11luglio2008,n.28831e nellasezione“Documentazioneintegrativa” delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
  • 9. SINTESI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE11 GRANDI RISCHI Ampliamento di un’attività commerciale/ Idranti UNI 70 soprasuolo ­ In questo numero Ambiente&Sicurezza propone due chiarimenti in materia di antincendio. Nel primo quesito è presentato il caso di ristrutturazione e di ampliamento di un’attività commerciale, contigua ad altre attività commerciali, per la quale è necessario stabilire le caratteristiche di resistenza al fuoco che devono possedere le strutture di separazione. Il secondo chiarimentoèinerente, invece,allecaratteristichedegliidrantiUNI70. Quesiti sull’antincendio a pag. 68 Sostanze pericolose­ Il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 1272/2008, è stato emanato al fine di elevare il grado di protezione della salute umana e dell’ambiente e assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 353). Ladirettivan.2009/2/CEdellaCommissione15gennaio2009,haparzialmentemodificatol’AllegatoIalladirettiva 67/548/CEE che contiene l’elenco delle sostanze pericolose oltre che le informazioni dettagliate sulla classificazio­ ne e l’etichettatura di ognuna di esse (inG.U.C.E. L del 16 gennaio 2009, n. 11). Sintesi da pag. 94 Comunicazioninazionali­ La decisione della Commissione 2 dicembre 2008, n. 2009/10/CE reca il contenuto minimorelativoalleinformazionichegliStatimembridevonoinviareallaCommissioneCEinipotesidiaccadimentodiun incidenterilevanteaisensidell’art.15,paragrafo2,decisionen.96/82/CE(inG.U.C.E.Ldel10gennaio2009,n.6). Sintesi a pag. 96 RIFIUTI E BONIFICHE Gestione emergenziale. Calabria ­ Il D.P.C.M. 18 dicembre 2008 dilaziona al 31 dicembre 2009 la dichiarazionedellostatodiemergenzanelsettoredeirifiutiurbaninelterritoriodellaRegioneCalabria(inGazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1). Sintesi a pag. 97 Gestione emergenziale. Campania ­ L’O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3724 affronta sotto il profilo economico la nota situazione emergenziale in atto nella Regione Campania in materia di smaltimento di rifiuti (in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, n. 11). Sintesi a pag. 97 Gestione emergenziale. Campania e territorio nazionale ­ Tra le modifiche apportate dallalegge30dicembre2008,n.210,insedediconversionedelD.L.6novembre2008,n.172,relativaall’emergen­ za nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e altre misure urgenti di tutela ambientale si segnalano la previsione dell’avvio di un progetto pilota, il potenziamento degli aspetti informativi relativi alla gestionedellanotacrisisocio­economico­ambientaledellaCampaniael’ampliamentodegliincentiviperlarealizza­ zionedegli inceneritorisututtoilterritorionazionale(inGazzetta Ufficiale del3gennaio2009,n.2). Sintesi a pag. 98 Abbandono di rifiuti speciali pericolosi ­ Il reato di abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti (Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41848/08 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com) Massima e nota a pag. 105 AMBIENTE E RISORSE Proroghe:conilD.L.n.208/2008nuovidifferimentiinmateriaambientale­Ildecreto-leg- ge 30 dicembre 2008, n. 208 ha introdotto «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente». In particolare: gli artt. 5 e 6 contengono un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2009 dei termini previsti da alcune disposizioni in materia di discariche di rifiuti, compreso il conferimento di rifiuti con potere calorifico inferiore­PCI­maggioredi13.000kJ/kg;l’art.2dettalaproceduraperlacomposizionedellelitirelativealrisarcimento del danno ambientale e alla rifusione degli oneri di bonifica e ripristino in relazione ai siti di bonifica di interesse nazionale; l’art. 7 ha posticipato al 31 dicembre 2009 il termine per l’avvio del sistema di gestione dei RAEE “nuovi” e ha ridefinito la nozione di “produttore”; l’articolo 1 ha stabilito un’ulteriore proroga alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, protraendo così, di fatto, lo stato di precarietà che fino a ora ha caratterizzato una delicata materia quale è quella della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. Sul n. 2/2009 è già stato commentato l’art. 5 in merito all’ennesimoslittamentodell’avviodelpassaggioTARSU­TIA(in GazzettaUfficialedel31dicembre2008,n.304). Commenti da pag. 70 Testo a pag. 72
  • 10. SINTESI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 12 Articolo a pag. 86 La tutela penale dell’ambiente nella direttiva comunitaria 2008/99/CE ­ Mancando uno standard normativo minimo o un consolidato acquis comunitario relativo ai reati ambientali, soltanto l’introduzione di sanzioni penali può assolvere a un grado sufficiente di deterren­ za, in maniera ben più pregnante e qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori propri del diritto civile. Queste le premesse sulle quali la Commissione ha emanato la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, con l’obiettivo dichiarato di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, disposizioni che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente. Tra i reati sanzionabili lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, fino alla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducano lo strato di ozono. Sintesi a pag. 96 Emissioni di gas ad effetto serra. Settore aereo ­ La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 amplia notevolmente il campo applicativo della celebre direttiva 2003/87/CE istitutiva di un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, includendo nella stessa anche le emissioni provenienti da parte di un aeromobile esercente una delle attività di trasporto aereo elencate nell’Allegato I alla direttiva (in G.U.C.E. L del 13 gennaio 2009, n. 8). Sintesi a pag. 98 Emissioni di gas a effetto serra. Autorizzazioni ­ Il comunicato del Ministero dell’Am- biente e della Tutela del territorio e del mare dà notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) delle deliberazioni nn. 021/2008 e 022/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2009, n. 5). Sintesi a pag. 98 Decreto “milleproroghe” ­ Tra le numerose proroghe introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 si segnala, a valenza ambientale, il rinvio al 31 dicembre 2009 del termine relativo all’emanazione di un decreto interministeriale di fissazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione (in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304). Sintesi a pag. 99 Gestione emergenziale ­ L’O.P.C.M. 29 dicembre 2008, n. 3723 identifica il 30 settembre 2009 quale termine finale entro il quale il presidente della Regione Umbria ­ Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3558/2006 ­ dovrà provvedere al completamento delle iniziative programmate e già in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito delle esplosioni verificatisi nella raffineria “Umbria Olii S.p.A.” nel Comune di Campello sul Clitumno (in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, n. 11). Massima e nota a pag. 106 Acque reflue da impianto sportivo­ Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche (Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41850/08 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com) Massima e nota a pag. 107 Acque reflue da attività di allevamento ­ Lo scarico non autorizzato di reflui provenienti dal laboratorio di trasformazione del latte, anche se annesso all’azienda di produzione, costituisce senza alcuna incertezza scarico di ”acque reflue industriali” in quanto i caseifici sono considerati insediamenti produttivi (Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41845/08 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
  • 11. SCADENZARIO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE13 OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma Carni bovine: etichettatura Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, approvati ai sensi dell’art. 9, decreto ministeriale 30 agosto 2000, devono trasmettere entro il 28 febbraio 2009, al Ministero delle Politiche agricole e forestali, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera. (Art. 3, decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 13 dicembre 2001) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Organizzazioni autorizzate all’etichettatura delle carni bovine Annuale 28 febbraio 2010 28 FEBBRAIO Invio della relazione annuale degli utilizzatori di amianto Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, devono inviare alle Regioni o alle Province autonome territorialmente competenti, nonché alle relative AUSL, una relazione indicante: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o di bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti; 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 5.164,57. (Art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257; circolare 17 febbraio 1993, n. 124976) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto Annuale 28 febbraio 2010 Dichiarazione annuale delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale gli esercenti dei Grandi Impianti di Combustione (GIC, secondo le definizioni di cui all’art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001) devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) dell’anno precedente. In particolare, la dichiarazione dovrà contenere: a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente e negozialmente;b) il comune, la via e il numero civico o la località in cui si trova l’impianto; c) la costituzione di grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti; d) la qualità e quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato, anche risultante dalla documentazione fiscale; e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e la relativa metodologia di calcolo. L’esercente dovrà conservare per almeno cinque anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione. A carico dei trasgressori è previsto: a) per il ritardato versamento, l’indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995; b) per l’omesso pagamento, oltre l’indennità di mora e gli interessi di cui al precedente punto, anche la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa dovuta; c) per gli ulteriori tipi di inosservanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37. (Art. 17, commi 29 e 30, legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC, secondo le definizioni di cui all’art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001) Annuale 28 febbraio 2010 Rapporto annuale dei gestori del servizio di acquedotto e di fognatura Il 28 febbraio 2009 è il termine entro il quale il gestore del servizio di acquedotto e/o di fognatura deve trasmettere all’Osservatorio dei servizi idrici il rapporto annuale relativo ai dati sul volume d’acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. Il rapporto deve essere redatto secondo gli standard indicati nel punto 4, Allegato al D.M. n. 99/1997. (Art. 3, D.M. 8 gennaio 1997, n. 99) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Gestore del servizio di acquedotto e/o di fognatura Annuale 28 febbraio 2010
  • 12. SCADENZARIO www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 14 28 FEBBRAIO Osservatorio nazionale rifiuti: invio della relazione annuale Il 28 febbraio 2009 scade il termine entro il quale l’Osservatorio nazionale sui rifiuti deve approvare e trasmettere, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo economico, della Salute e a quello dell’Economia e delle Finanze, la relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell’anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, competente al supporto amministrativo e contabile dell’Osservatorio medesimo. (Art. 4, comma 3, D.M. 18 aprile 2000, n. 309) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Osservatorio nazionale sui rifiuti Annuale 28 febbraio 2010 Invio delle schede informative sui dati di produzione e di vendita dai titolari di stabilimenti di produzione, di autorizzazioni e di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione, devono inviare, entro il 28 febbraio 2009, all’autorità regionale territorialmente competente, le schede informative sui dati di produzio­ ne e di vendita relativi all’anno precedente. Queste “schede informative” dovranno contenere almeno: a) le informazioni relative al dichiarante (ragione sociale o cognome e nome, se si tratta di persona fisica, partita IVA e codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail) nonché la specificazione se si tratta di intestatario della registrazione o di intermediario o di terzista o di assimilato; b) le informazioni relative ai prodotti fitosanitari o ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri, acquirenti. Dovrà essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30 ottobre 2002, compilata secondo le istruzioni descritte. (Art. 42, D.P.R. 23 aprile 2002, n. 290; circolare 30 ottobre 2002) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’uso agricolo o all’esportazione Annuale 28 febbraio 2010 Gas a effetto serra: assegnazione delle quote Il 28 febbraio 2009 scade il termine entro il quale il comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE deve rilasciare le quote di emissioni di gas a effetto serra a favore dei gestori di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dell’anno in corso, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 216/2006 (Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 216/2006). SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE Annuale 28 febbraio 2010 Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale Entro il 28 febbraio 2009 le Regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476) SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA Regioni Mensile 31 marzo 2009
  • 13. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE15 N egli ultimi anni anche in Italia è aumentato l’interesse verso la tematica dello stress in ambito occupazionale e la nuova normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ha esplicitato in modo incisivo l’obbligo di valutare i rischi «anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato». Lo stress legato all’attività lavorativa è un rischio reale e di impatto crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In questo contesto si definisce l’importanza di affiancare ai tradizionali interventi strutturati in ottica organizzativa l’intervento dello psicologo clinico, quale figura competente della salute e del benessere della persona. l di Simona Fazio, psicologa, e Chiara Montingelli, psicologa All’attività lavorativa sono stati tradizional­ mente collegati rischi di natura chimica, fisica e biologica. A questi si sono aggiunti, nel cor­ so degli ultimi cinquant’anni, i rischi di natura ergonomica e psicosociale, cioè legati all’orga­ nizzazione del lavoro e alle relazioni umane, che possono influire negativamente sulla sta­ bilità psicofisica del lavoratore. Oggi giungono da molte direzioni segnali che indicano l’importanza e l’urgenza di porre at­ tenzione alla strategia di tutela della salute e della sicurezza psicologica del lavoratore an­ che in ragione del progressivo aumento delle cause di stress e delle patologie stress­correlate. I problemi riguardanti lo stress investono in maniera sempre più consistente il mondo del lavoro ed è aumentata la consapevolezza dei lavoratori nei confronti dei rischi connessi. Sono più di 40 milioni i lavoratori dell’Unione europea affetti da stress, con costi annui sti­ mati di circa 20 miliardi di euro secondo le valutazioni dell’European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition. La revisione legislativa Anche in Italia negli ultimi anni è aumentato l’interesse verso questa tematica, atteggia­ mento che trova un recente riscontro anche in ambito legislativo attraverso il nuovo Testo unico sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Nel comma 1, art. 28 (si veda il riquadro 1), ai tradizionali rischi per la salute dei lavoratori si aggiungono, infatti, quelli collegati allo stress lavoro­correlato, secondo i contenuti dell’ac­ cordo europeo 8 ottobre 2004. La legge riflette una nuova concezione del rischio sul lavoro, consolidatasi a livello inter­ nazionale, che si allarga a comprendere an­ che i fattori che incidono sul benessere psico­ fisico della persona, nonché, di conseguenza, sul raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Questa nuova concezione si pone alla base l Igiene del lavoro. Nel TU anche i fattori che incidono sul benessere psicofisico La legge scopre lo stress: l’intervento psicologico come fattore di sviluppo
  • 14. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 16 dell’accordo siglato a Bruxelles nel 2004 da Ces (sindacato europeo), Ueapme (associazio­ ne europea artigianato e Pmi), Ceep (associa­ zione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale). Nel documento è stato riconosciuto che lo stress, potenzialmente, può colpire in qualun­ que luogo di lavoro e qualunque lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro e si accompagna a malesse­ re e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali. L’accordo europeo è il risultato della ricerca di una nuova strategia comunitaria per la salute a la sicurezza condotta dalla Commissione delle Comunità europee che, già nel 2002, aveva sottolineato che «I cambiamenti nell'or­ ganizzazione del lavoro, in particolare le moda­ lità più flessibili di organizzazione dell'orario di lavoro e una gestione delle risorse umane più individuale e maggiormente orientata al risulta­ to hanno un'incidenza profonda sui problemi legati alla salute sul luogo di lavoro o, più in generale, sul benessere sul luogo di lavoro». Le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la vio­ lenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimi­ dazione, rappresentano ben il 18% dei pro­ blemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane[1]. All’accordo europeo seguono ulteriori comu­ nicazioni che hanno evidenziato la relazione fra la salute mentale e la produttività; mentre la salute mentale incentiva la capacità lavora­ tiva e la produttività, cattive condizioni di lavoro, comprese le intimidazioni da parte dei colleghi, comportano problemi psichici, as­ senze per malattia e maggiori costi. Fino al 28% dei lavoratori dipendenti europei segna­ la situazioni di stress sul lavoro[2]. Sulla stessa linea l’OMS ha segnalato che, entro il 2020, la depressione diventerà la causa principale di inabilità al lavoro; pertan­ to, il luogo di lavoro costituisce l’ambiente privilegiato per la prevenzione dei disturbi psicologici. Interventi volti a promuovere la capacità individuale e a ridurre i fattori di stress nell’ambiente di lavoro migliorano la salute e favoriscono lo sviluppo economico. L’intervento psicologico La novità dell’accento posto sulla salute psico­ fisica del lavoratore e la complessità delle tematiche affrontate in termini di rischio psi­ cosociale e di stress hanno chiamato in causa conoscenze e competenze che coincidono con quelle dello psicologo clinico, in quanto figura tradizionalmente impegnata nella pro­ mozione del benessere della persona attra­ verso l’attenzione ai processi emotivi, motiva­ zionali e alle dinamiche relazionali. 1) Comunicazione della Commissione 11 marzo 2002, COM(2002) 118, «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e sicurezza 2002­2006». 2) Documento della Commissione 18 ottobre 2005, COM(2005) 484, «Libro verde. Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea». l Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, commi 1 e 2, lettera a) «Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro­correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa». Riquadro 1
  • 15. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE17 In un’ottica multidisciplinare, la figura dello psicologo clinico si affianca ad altre professio­ nalità già impegnate nella tutela dello sviluppo organizzativo e della qualità dei servizi offerti dall’organizzazione. In altri termini, al fine di salvaguardare il buon funzionamento del­ l’azienda, occorre concepire un’azione sinergi­ ca fra chi si occupa essenzialmente di salute e di efficienza dell’organizzazione e chi si occu­ pa di prevenzione del rischio psicosociale e, quindi, di tutela della salute dei lavoratori. L’esperienza e la ricerca internazionale solle­ citano da tempo a porre l’attenzione su inter­ venti di tipo psicologico centrati sul singolo lavoratore e il suo benessere, evidenziando come intervenire sulla persona non solo pre­ venga e riduca i fattori di stress a livello indivi­ duale, aumentando l’efficienza e l’efficacia, ma abbia una ricaduta significativa sull’azien­ da in termini di maggiore produttività, minore assenteismo, minore numero di errori in favo­ re di una migliore qualità dei beni o dei servizi e di una buona immagine dell’azienda stessa. In termini operativi, la figura professionale del­ lo psicologo clinico può fornire, alle aziende e ai singoli dipendenti, un servizio avente lo scopo di monitorare il grado di disagio e di stress in ambito professionale e poter fornire immediate e specifiche possibilità di intervento quali: l formazione/informazione di gruppo; l valutazione del rischio psicosociale; l colloqui individuali o di gruppo; l sostegno psicologico; l diagnosi e invio a strutture e a servizi com­ petenti. L’attuazione di queste azioni di prevenzione e di intervento permette all’azienda, quindi, di acquisire vantaggi in termini aziendali, indivi­ duali e di adempimenti legislativi. Una corretta valutazione del ruolo di una professione d’aiuto come quella dello psicolo­ go clinico comporta, pertanto, considerarla a pieno titolo fattore di sviluppo, di competizio­ ne e di crescita. La revisione legislativa ha offerto, dunque, un’importante occasione per concepire e at­ tuare un nuovo modello di intervento, ancora poco presente nella realtà aziendale italiana, che individua nel benessere psicofisico del singolo una delle chiavi fondamentali per lo sviluppo organizzativo. l l Stralcio dell’accordo europeo 8 ottobre 2004 «2. Obiettivo L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. 5. Responsabilità In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato. 6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti­stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti­stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio: l misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro; l la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento; l l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi». Riquadro 2
  • 16. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 18 N el processo di riforma dell’obbligazione di sicurezza operata attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore ha tentato di rafforzare i meccanismi di compartecipazione puntando, soprattutto, su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa figura della prevenzione appare ora dotata di nuovo vigore per effetto di alcune importanti innovazioni introdotte nell’art. 47 e seguenti e la sua funzione primaria è quella di garantire ai lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro. l di Mario Gallo, professore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino L’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, ha ripreso sostanzialmente il contenuto dell’art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, e ha confermato i com­ piti consultivi e di controllo, con il diritto, da parte del RLS, a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza (si veda il riquadro 1); in particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto da­ gli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008, previa apposita richiesta. Il comma 5 ha esteso questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), disciplinato ora dall’art. 26, la cui copia potrà essere richie­ sta sia dal RLS dell’impresa committente sia dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo quadro normativo è integrato dalla previsio­ ne di un ruolo attivo della contrattazione collettiva che può introdurre ulteriori attri­ buzioni e una disciplina particolare per quelle elencate nell’art. 50. Di questo sistema di consultazione e di par­ tecipazione, che cerca di dare attuazione anche ai principi contenuti nell’art. 46, Cost., e nell’art. 9, legge n. 300/1970 (co­ siddetto Statuto dei lavoratori)[1], appare op­ portuno approfondire alcune criticità emer­ se in sede di prima applicazione del cosid­ detto Testo unico sicurezza, per quanto riguarda gli adempimenti gestionali del da­ tore di lavoro, la questione delle aziende nelle quali il RLS è assente e la comunica­ zione all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa), anche alla luce delle disposizioni del l Sicurezza del lavoro. In tutte le aziende deve essere eletto il rappresentante Il ruolo più incisivo del RLS rafforza i diritti dei lavoratori 1) L’art. 9 della legge n. 300/1970 stabilisce che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
  • 17. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE19 D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto “milleproroghe”) che ha concesso solo una parziale proroga di alcuni delicati obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che non era­ no ancora entrati in vigore il 15 maggio 2008. L’elezione del RLS: il ruolo del datore di lavoro L’art. 47, comma 2, ha stabilito che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, in quelle nelle quali sono occu­ l D.Lgs. n. 81/2008, art. 50 «Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programma­ zione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; o) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; p) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute­ gli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Riquadro 1
  • 18. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 20 pati fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno op­ pure è individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall’art. 48. Invece, in quelle nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) e, qualora le stesse siano assenti, il rap­ presentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Spetta alla contrattazione collet­ tiva stabilire il numero[2][3], le modalità di desi­ gnazione o di elezione, nonché il tempo di lavo­ ro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, e il comma 6 ha introdotto an­ che l’election day stabilendo, appunto, che l’ele­ zione deve avvenire di norma in corrisponden­ za della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurez­ zasullavoro,condecretodelMinistro delLavo­ ro, sentite le confederazioni sindacali dei datori dilavoroedeilavoratoricomparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, appare evidente che questi adempimenti sono posti a carico della collettività dei lavoratori e non del datore di lavoro che, viceversa, consi­ derando anche la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva, è tenuto solo a infor­ mare gli stessi in ordine alla disciplina in mate­ ria di consultazione e di partecipazione (art. 36, comma 2, lettera a) e, successivamente, a ga­ rantirealRLSlaformazione(art.37,commi10, 11 e 12), l’esercizio delle attribuzioni stabilite dall’art.50(art.18,comma1,letteras)oltreche a comunicare annualmente all’INAIL il nomi­ nativo. Questi obblighi sorgono in capo al dato­ re dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza dell’avvenuta elezione. Le incompatibilità Rispetto al D.Lgs. n. 626/1994, che aveva introdotto un modello prevezionistico basato sul principio della cooperazione pura tra le diverse figure della prevenzione, il D.Lgs. n. 81/2008, invece, sembra proporre un mo­ dello tendenzialmente conflittuale, di con­ trapposizione tra i diversi soggetti interessati; esempi emblematici, in tal senso, sono i rinno­ vati ruoli del preposto e del medico compe­ tente, l’esaltazione dell’esercizio del potere disciplinare e le nuove incompatibilità dettate per l’elezione a RLS. Infatti, riprendendo un discutibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione[4], il legislatore ha stabilito, al comma 7, art. 50, che l’esercizio delle funzio­ ni di rappresentante dei lavoratori per la sicu­ rezza è incompatibile con la nomina di re­ sponsabile del servizio di prevenzione e pro­ tezione (RSPP) e con quella di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavorato­ re designato dal datore di lavoro come addet­ to all’antincendio o al primo soccorso azien­ l Nota INAIL 18 luglio 2008 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all’INAIL Il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione. Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa. Riquadro 2 2) Si osservi che l’art. 47, comma 7, fissa il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 3) Cfr. Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, Confindustria e CGIL­CISL­UIL. 4) Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006.
  • 19. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE21 dale (artt. 43 e seguenti) può legittimamente essere eletto come RLS, invece, l’elezione di un RSPP o di un ASPP determina un’ipotesi di decadenza dalla nomina. La mancata elezione del RLS interno Qualora i lavoratori non eleggano il proprio RLS, le funzioni saranno esercitate dai rap­ presentanti territoriali o di sito (artt. 48 e 49), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e in questo caso il datore di lavoro dovrà anche contribuire all’apposito fondo previsto dall’art. 52, istituito presso l’INAIL (art. 48, comma 3). In particolare, per quanto riguarda la figura del rappresen­ tante dei lavoratori per la sicurezza territo­ riale (RLST), i criteri per l’elezione sono individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavora­ tori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in mancanza di questi accordi, le modalità di elezione o di designa­ zione sono individuate con decreto del Mi­ nistro del Lavoro. Una questione molto delicata riguarda le micro imprese che occupano un solo lavora­ tore; in queste fattispecie, molto diffuse, è necessario comprendere se lo stesso possa assumere l’incarico di rappresentante o se, invece, debba necessariamente realizzarsi l’intervento del RLST. In effetti, bisogna considerare che il RLS ha, per sua natura, funzioni di rappresentanza di una collettivi­ tà definita, come emerge anche dalla stessa definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera i), che parla di «persona eletta o desi­ gnata per rappresentare i lavoratori per quan­ to concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro», con una caratte­ rizzazione in senso non conflittuale e parte­ cipativa[5] e, nel caso estremo in questione, non sussistendo alcun divieto o vincolo nel D.Lgs. n. 81/2008[6], in linea di principio appare ammissibile che l’unico lavoratore assuma il ruolo di rappresentante, fermo restando l’assolvimento da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi in materia e nel rispetto di quanto previsto dalla contratta­ zione collettiva in quanto applicabile. Sarebbe auspicabile, tuttavia, un intervento correttivo del legislatore per disciplinare questa ipotesi e rendere più agevole l’assol­ vimento degli obblighi da parte delle micro imprese. Il potere di accesso del RLST in azienda Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST può accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di pre­ avviso individuati dagli accordi di cui al comma 2, art. 48. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In questa ultima ipotesi, l’accesso avviene pre­ via segnalazione all’organismo paritetico. Qualora il datore di lavoro impedisca l’ac­ cesso del RLST, quest’ultimo lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente com­ petente (ASL o Direzione provinciale del lavoro). La VdR nelle aziende senza RLS L’articolato quadro delle attribuzioni deline­ ato dall’art. 50 comporta anche molteplici difficoltà operative per quelle aziende nelle quali i lavoratori non hanno eletto il proprio rappresentante e l’organismo paritetico (il Fondo previsto dall’art. 52 non è ancora operante) non ha ancora comunicato il no­ minativo del RLST; queste difficoltà rischia­ no di amplificarsi ulteriormente a causa del­ la mancata proroga dell’obbligo di valuta­ zione dei rischi secondo il D.Lgs. n. 81/2008, che non è stata inserita nel D.L. n. 207/2008. Questa situazione risulta molto 5) In tal senso si veda Biagi, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di lavoro in Europa verso il 1992, in Biagi (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, 1991. Si veda anche Viscomi, Cresce la partecipazione con le norme sulla sicurezza, in Lav. Inform., 1995, n. 11. 6) Infatti, come già rilevato gli unici vincoli in tal senso posti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono contenuti nell’art. 47 che al comma 4 prevede che solo nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è individuato prioritariamente nell’ambito delle RSA.
  • 20. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 22 diffusa nelle piccole imprese a causa sia dell’atteggiamento particolarmente ostico che si rileva ultimamente tra i lavoratori ­ che spesso, nel timore d’incorrere in respon­ sabilità penali, non sono disponibili a rico­ prire l’incarico ­ sia degli inevitabili tempi di messa a regime del nuovo sistema impernia­ to sulla figura del RLST, in molti casi ancora allo stato embrionale. Poiché la consultazione e la partecipazione da parte del rappresentante dei lavoratori è considerata determinante in numerose deci­ sioni prevenzionistiche da parte del datore di lavoro come, per esempio, la valutazione dei rischi o le nomine del RSPP e del medico competente, l’effetto immediato che sembra ricavarsi da una prima lettura della norma è che, qualora questa figura sia mancante per le predette ragioni, il datore di lavoro non potrebbe procedere agli adempimenti attri­ buiti allo stesso e a quelli ulteriori previsti dall’art. 50. Tuttavia, un’interpretazione del genere sa­ rebbe in netto contrasto sia con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute del lavoratore (artt. 32 e 41, Cost.) sia con quello sancito dall’art. 2087, c.c., oltre che con le stesse misure di tutela definite dal­ l’art. 15, D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, vista la natura della figura del rap­ presentante dei lavoratori per la sicurezza, appare lecito ritenere, invece, che in questa fattispecie il datore di lavoro, preso atto della mancata elezione del RLS e della man­ cata comunicazione del RLST, deve comun­ que procedere a osservare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, sotto il profilo procedurale, dovrà garantire la par­ tecipazione e la consultazione di tutti i lavo­ ratori in sede di riunione periodica prevista dall’art. 35, verbalizzando sia la situazione che si è venuta a creare sia le osservazioni dei partecipanti, rinviando a un successivo atto di ratifica delle decisioni adottate da parte del rappresentante non appena lo stes­ so sarà eletto o comunicato. Il contributo obbligatorio per le imprese senza RLS interno La mancata elezione da parte dei lavorato­ ri del RLS comporta anche l’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento del contributo annuale a un apposito Fon­ do di sostegno alla PMI, ai RLST e alla pariteticità, la cui gestione è affidata al­ l’INAIL e opera per tutte quelle “realtà” nelle quali i CCNL e la contrattazione inte­ grativa «non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di paritetici- tà migliorativi o, almeno, di pari livello». La norma è poco chiara e ha individuato gli obiettivi del fondo nel finanziamento delle attività dei RLST, della formazione dei da­ tori di lavoro delle PMI e del sostegno alle attività degli organismi paritetici. L’importo che deve essere versato è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occu­ pato presso l’azienda ovvero l’unità produt­ tiva; sarà un apposito decreto interministe­ riale a stabilire la modalità di funziona­ mento del fondo. La comunicazione annuale all’INAIL Un altro aspetto controverso della nuova disciplina è l’introduzione dell’obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di comuni­ care annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la si­ curezza (art. 18, comma 1, lettera aa). Negli ultimi mesi si è molto discusso circa l’esten­ sione di questo adempimento, in particola­ re per quanto riguarda sia la scadenza ­ secondo alcuni la prima coincideva con il 31 dicembre 2008 ­ sia il contenuto della comunicazione da presentare e alla sede INAIL destinataria. Un esempio emblematico, in tal senso, è la modulistica proposta da qualche software house che prevede uno schema di comuni­ cazione che, tuttavia, non appare in sinto­ nia con le finalità della norma. Infatti, pre­ messo che l’adempimento ha natura pretta­ mente amministrativa ed è, pertanto, sanzionato non penalmente ma con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (art. 55, comma 4, lettera o), la sua ratio è quella sia di monitorare la presenza degli RLS nelle aziende, anche ai fini di altri interventi, sia di costruire nel tempo un banca dei RLS. Per evitare inutili allarmismi e soluzioni “fantasiose”, occorre ricordare che lo stes­ so INAIL, con nota 18 luglio 2008 (si veda
  • 21. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE23 il riquadro 2), ha precisato che i datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sarà lo stesso Isti­ tuto assicuratore a stabilire le modalità e i termini di comunicazione in un’ottica di massima semplificazione operativa. Probabilmente, questo adempimento sarà inserito nella procedura di autoliquidazio­ ne annuale del premio o sarà attratto dal nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, che dovrebbe prendere il via prossimamen­ te (art. 8). Conclusioni Nel nuovo sistema di consultazione e di par­ tecipazione definito dal D.Lgs. n. 81/2008 si annidano diverse anomalie che rischiano di avere ricadute negative soprattutto sulle micro e piccole imprese. In particolare, la previsione generalizzata di figure esterne al contesto aziendale, pur se funzionale in am­ biti particolari come il settore dell’edilizia, in molti altri rischia, invece, di generare nuove contrapposizioni senza considerare, poi, i nuovi costi a carico delle aziende ­ come, per esempio, il contributo al Fondo ex art. 52 e la formazione ­ che appaiono sempre più poco sostenibili. A questo si aggiunge un meccanismo di com­ partecipazione eccessivamente frastagliato che per i suddetti motivi deve essere necessa­ riamente rivisto, e in tal senso la sede naturale appare l’emanazione del decreto correttivo al D.Lgs. n. 81/2008 che dovrebbe essere pub­ blicato nei prossimi mesi. l SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ di M. Vigone L'impresa, sia di grandi che di piccole dimensioni, ha una serie di adempimenti che consistono, fra gli altri, in denunce, registrazioni, collaudi, verifiche, richieste di autorizzazioni. Il volume analizza, sotto forma di schede, ogni argomento trattato dal nuovo Testo unico sulla sicurezza, Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, riportando: il testo di legge da rispettare, l'indicazione degli adempimenti, le modalità pratiche utili al perseguimento del fine voluto, nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze. Completa l’opera un CD-Rom contenente tutta la normativa e la prassi di riferimento Pagg. 784 – € 79,00 I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA Gruppo La cultura dei fatti. Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
  • 22. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 24 U na delle direttive di maggiore interesse per la sicurezza dei prodotti nell’ambito del mercato UE-27 è sicuramente la direttiva di prodotto 97/23/CE. Il provvedimento comunitario ha regolamentato, a livello europeo, la fabbricazione, la garanzia di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e i vari aspetti della commercializzazione, in senso lato, di apparecchiature e di insiemi fissi soggetti a una pressione massima ammissibile superiore ai 50 kPa quali i serbatoi, le caldaie, le tubazioni e le condotte forzate, gli scambiatori di calore, le parti pressurizzate di impianti chimici e farmaceutici, i componenti in pressione di macchine tessili ecc. Dopo il recepimento della direttiva con il D.Lgs. n. 93/2000 e la pubblicazione del regolamento n. 329/2004, inerente alle norme per la messa in servizio delle attrezzature in pressione, in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, occorre comprendere quali siano attualmente le regole fissate per l’esercizio in sicurezza di questi impianti. l di Casto Di Girolamo, docente a contratto nell’Università dell’Insubria, Mario Di Carlo, direttore di Agrolinz Melamine International Italia S.p.A., e Maria Bonacci, docente a contratto nelle Università di Torino e Perugia È necessario sottolineare che, nell’ambito UE, l’Italia si colloca tra i maggiori produt­ tori di attrezzature a pressione, facendo registrare in questo settore, nell’anno 2007, un fatturato dell’ordine di 7.800 milioni di euro, con un incremento del 4% rispetto al 2006, e una previsione di 8.200 milioni di euro per il 2008, impegnando circa 147 milioni di euro di investimenti e dando occupazione, a vario titolo, a circa 30.000 addetti[1]. Le esportazioni hanno rappresentato un ele­ mento chiave per questa categoria, che ha mostrato un rapporto export/fatturato con valori prossimi al 59%. Il legislatore italiano, sensibile all’esigenza di non frapporre ostacoli alla libera commercia­ lizzazione di questi prodotti e conscio dell’im­ portanza di attuare il processo di armonizza­ zione dettato dalle disposizioni europee in ma­ teria di attrezzature a pressione con quelle nazionali, ha recepito, in una prima fase, con il l Sicurezza degli impianti. Con il TU, le regole per l’utilizzo in sicurezza Tubazioni in pressione: modalità per l’esercizio, classificazione e normativa 1) Fonte Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia ed Affine), dati presentati all’assemblea dei soci in data 16 luglio 2008.
  • 23. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE25 D.Lgs n. 93/2000[2], la direttiva europea 97/ 23/CE[3] e, successivamente, tentato di com­ pletare questo processo con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Attività Produt­ tive 1° dicembre 2004, n. 329[4], riguardante le norme per la messa in servizio delle attrez­ zature in pressione o degli insiemi e le prescri­ zioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza durante il loro utilizzo. Una delle principali novità di quest’ultimo re­ golamento è sicuramente quella concernente le modalità procedurali, organizzative e ge­ stionali volte ad assicurare l’esercizio in sicu­ rezza delle tubazioni[5] di nuova installazione e di quelle già in servizio al 29 maggio 2002, non sottoposte ad alcun controllo di legge, Tabella 1 •Tubazioni in esercizio rientranti nell’art. 16, D.M. n. 329/2004 Attrezzatura Fluido Caratteristiche** Fluido (tipo) Stato fisico Gruppo* Tubazioni Gas, vapori (Pref_Pa > 50 kPag) j DN > 80 Ossigeno, metano, acetilene, butano, ossido di carbonio, aci­ do solfidrico, anidride solforosa, ecc. k DN > 250 e PS x DN > 5.000 Aria, azoto, argon, elio, ecc. Liquidi surriscaldati (Pref_Pa > 50 kPag) j DN > 80 Fluidi frigorigeni pericolosi (R 32, R 50, R 143a, ecc.) k DN > 250 e PS x DN > 5.000 Acqua surriscaldata con T > 110 °C, fluidi frigorigeni non pericolosi (R 22, R 134a, ecc.) Liquidi (non surriscaldati) (Pref_Pa > 50 kPag) j DN > 80 e PS x DN > 2.000 Olio diatermico e altri liquidi infiammabili con flash point a T < TS*** della tubazione k ­ ­ Legenda * I fluidi sono suddivisi in due gruppi, i fluidi pericolosi j, tutti gli altri k, secondo quanto stabilito dalla direttiva PED all’art. 9, punti 2.1 e 2.2. ** PS individua la pressione massima ammissibile per la quale l’attrezzatura è progettata (espressa in bar); DN rappresenta la dimensione nominale che caratterizza la sezione della tubazione. *** TS rappresenta la temperatura massima ammissibile di progetto della tubazione, specificata dal fabbricante, DN è la dimensione nominale. 2) In S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, n. 91. Questo regolamento dispone, tra l’altro, che, a partire dal 29 maggio 2002, possono essere immesse sul mercato apparecchiature a pressione o insiemi di apparecchiature a pressione che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I alla direttiva PED, che siano oggetto di valutazione di conformità e di marcatura CE. 3) Si fa riferimento alla cosiddetta direttiva PED (Pressure Equipment Directive), emanata il 27 maggio 1997, entrata in vigore in regime facoltativo sino al 29 novembre 1999 e la cui applicazione, nell’ambito UE, è divenuta obbligatoria dal 30 maggio 2002; a partire da quest’ultima data sono cessate tutte le operazioni di omologazione di apparecchi a pressione di nuova costruzione. 4) In S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005, n. 22. 5) Per tubazioni si intendono «i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni» (definizione di cui all’art. 1, comma 2.1.2, direttiva 97/23/CE).
  • 24. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 26 ricadenti nel campo di applicazione del prece­ dente regolamento. Infatti, tra i compiti del datore di lavoro, vi è quello di mettere a dispo­ sizione dei lavoratori questi prodotti industria­ li, destinati a contenere fluidi pressurizzati, verificandone l’esercizio in sicurezza a una determinata pressione e temperatura. Saran­ no analizzate le regole fissate per l’esercizio in sicurezza delle tubazioni di un impianto pres­ surizzato alla luce delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329, e di quanto ora previsto dal Titolo II, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81[6], relativamente alla gestione delle attrezzature di lavoro. Requisiti di sicurezza e modalità d’uso Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di la­ voro conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, D.Lgs. n. 81/2008 (cosiddetto Te­ sto unico sicurezza), idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svol­ gere o adattate a questi scopi. Le attrezzature a disposizione del datore di lavoro possono risultare, alternativamente: l conformi alle specifiche disposizioni legi­ slative e regolamentari derivanti dalle nor­ me di recepimento delle direttive comuni­ tarie riguardanti i prodotti; l costruite in assenza delle disposizioni legi­ slative e regolamentari esposte al punto precedente, ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle me­ desime disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Nel caso di attrezzature che risultino conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della sicu­ rezza e della salute dei lavoratori, adeguate al lavoro da svolgere ovvero opportunamente adattate a questi scopi, deve essere verificato, da parte del datore di lavoro, che le stesse siano utilizzate conformemente a quanto riportato dalle disposizioni di recepimento delle direttive di riferimento comunitarie. In assenza, invece, di specifiche norme e per Tabella 2 •Frequenze di riqualificazione periodica delle tubazioni Attrezzatura Fluido Categoria * Verifica di riqualificazione Stato fisico Gruppo Verifica di funzionamento (in anni) Verifica di integrità (in anni) Tubazioni Gas, vapori j I, II, III 5 10 k III ** 5 *** 10 Liquidi surriscaldati j I, II, III 5 10 k III ** 5 *** 10 Liquidi (non surriscaldati) j I, II, III 5 10 k I, II - - Legenda: * Si riferisce alla classificazione delle tubazioni per categoria, in base all’Allegato II al D.Lgs. n. 93/2000, in ordine crescente di rischio (da I a III). Le tubazioni per cosi dire “meno pericolose”, in relazione al rischio derivante dall’energia immagazzinata, appartengono alla categoria I. ** Le tubazioni contenenti i fluidi classificati nella I e II categoria sono escluse, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera h), D.M. n. 329/2004, dalla riqualificazione periodica. *** È richiesta la verifica quinquennale solo nel caso in cui la tubazione sia destinata a contenere fluidi la cui temperatura massima ammissibile TS supera i 350 °C. In caso contrario non è richiesta la verifica di funzionamento. 6) In S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.
  • 25. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE27 Tabella3 •Elenco delle principali tipologie di discontinuità rilevabili nell’esame visivo di tubazioni1) 2) Descrizione Definizione Abrasione Danneggiamento della superficie per asportazione meccanica di particelle metalliche Ammaccatura Depressione accidentale di superficie Bolla Sollevamento locale di uno strato di metallo con formazione alla superficie di una protuberanza sotto la quale è rilevabile una cavità Corrosione Fenomeno di natura chimico­fisica che provoca il graduale decadimento delle caratteristiche del materiale con il concorso (sfavorevole) dell’ambiente che lo circonda Corrosione puntiforme Corrosione diffusa che si manifesta con piccoli crateri di corrosione isolati tra loro Corrosione sotto pelle Corrosione in cui l’attacco ha inizio sulla superficie esposta e si propaga al di sotto della superficie Cratere di corrosione Cavità prodotta sulla superficie del materiale metallico da fenomeno di corrosione, qualora la profondità di essa risulti del medesimo ordine di grandezza delle sue dimensioni Cricca Discontinuità prodotta da una rottura locale allo stato solido Cricca affiorante Discontinuità prodotta da una rottura locale che si manifesta con una sottile linea di frattura sulla superficie Erosione Fenomeno di danneggiamento superficiale dovuto all’azione meccanica di un fluido Erosione/corrosione Danno locale ovvero generalizzato prodotto dall’azione combinata dell’attacco di agenti chimici ambientali con caratteristiche di aggressività e di elevata velocità all’interfaccia fluido­superficie Fessurazione caustica, fragilità caustica Fessurazione intercristallina dovuta agli effetti combinati di sollecitazioni e di corrosione in soluzioni alcaline Filature, venature Piccoli solchi longitudinali e sottili Graffi e rigature Lacerazioni superficiali di estensione limitata, di origine meccanica, senza asportazione di materiale Incrostazioni Depositi di vario tipo che aderiscono alle superfici Paglie Squame di metallo, derivanti dal processo di fabbricazione, che restano aderenti alla superficie Pustola di corrosione, pitting Rilievo sulla superficie del materiale metallico, derivante dall’accumulo di precipitati e sovrastante un cratere di corrosione Ripiegature Porzioni di materiale che nella laminazione si sovrappongono senza saldarsi completamente Rugosità Stato della superficie presentante lievi depressioni e sporgenze di varia forma e dimensione originate da cause diverse Scaglia Strato di ossido ricoprente la superficie Scheggia Distacco di zone corticali sulla superficie Sdoppiatura, apertura Fessurazione alle estremità o lungo i bordi di un laminato, che talvolta può portare al distacco totale Sfaldatura Distacco di zone corticali sugli spigoli e smussi Sfogliatura Distacco di frammenti dalla superficie, a volte accompagnati da corrosione degli strati superficiali
  • 26. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 febbraio 2009 ­ N. 3IL SOLE 24 ORE 28 le attrezzature già utilizzate prima dell’ema­ nazione di questi provvedimenti di recepi­ mento, le attrezzature di lavoro dovranno es­ sere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. In quest’ultimo ambito, per l’esercizio delle at­ trezzature si deve far riferimento innanzitutto alla parte I, riguardante i requisiti generali applicabili a tutte le apparecchiature in rela­ zione ai diversi rischi connessi con l’uso. La seconda parte dell’Allegato V, invece, ha det­ tato le prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature specifiche come, per esempio, quelle esercite a pressione. In particolare, se­ condo quanto riportato al punto 1.1, parte II, «Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformi- tà ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei ri- guardi della resistenza del materiale della at- trezzatura e dell’ambiente circostante alla at- trezzatura stessa». Inoltre, in relazione all’uti­ lizzazione, il datore di lavoro, per l’art. 71, comma 8, deve provvedere affinché: l le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza di­ penda dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’in­ stallazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,alfinediassicurarnel’installazione corretta e il buon funzionamento; l le attrezzature soggette a fluidi di processo che possono provocare deterioramenti su­ scettibili di dare origine a situazioni perico­ lose, siano sottoposte: ­ a controlli periodici, secondo frequenze sta­ bilite in base alle indicazioni fornite dai fab­ bricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi[7]; ­ a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicu­ rezza, ogni volta che intervengano eventi ec­ cezionali che possano avere conseguenze pre­ giudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, Solchi, ripiegature Si formano prevalentemente quando alcuni difetti del semilavorato vengono allungati ed estesi durante il processo di laminazione Strappo Rottura del metallo, che appare durante la lavorazione plastica, dovuta ad eccessiva sollecitazione o a caratteristiche inadatte del materiale Taglio o scanalatura Impronta di taglio dove il metallo è stato rimosso o ridistribuito Tensocorrosione Danno prodotto da sforzi di tensione in specifici ambienti corrosivi. Gli sforzi possono essere generati dall’applicazione di carichi, da tensioni residue generate dai processi di lavorazione, o dalla combinazione di entrambi Trafilamento Fuoriuscita, perdita di fluido Tubercolo Accumulo di aspetto tondeggiante sulla superficie del materiale metallico di precipitati dovuti alla corrosione Ulcera di corrosione Cavità prodotta dalla corrosione sulla superficie del materiale metallico, qualora la profondità della cavità sia piccola in confronto alle sue dimensioni trasversali Vaiolature Piccole cavità superficiali a forma di calotte sferiche Legenda: 1) Tabella tratta dall’Appendice C, linea guida per l’esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle verifiche di costruzione e di esercizio, edizione ISPESL, 2006. 2) La lista deve essere presa in considerazione a titolo puramente indicativo; non è, quindi, esaustiva di tutte le tipologie di discontinuità rilevabili in sede di esecuzione dell’esame. 7) Ovvero controllieffettuatisecondolafrequenzadettatadallamanutenzionepreventiva,predittivaedalcondition­monitoring.
  • 27. PREVENZIONE E PROTEZIONE Focus TU ­ Articolo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com10 febbraio 2009 ­ N. 3 IL SOLE 24 ORE29 incidenti, fenomeni naturali o periodi prolun­ gati di inattività; l i controlli di cui ai precedenti due punti siano volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicu­ rezza delle attrezzature di lavoro e debba­ no essere effettuati da persona competente. Nel nuovo TU, all’art. 71, comma 11, è stato confermato, rispetto al sistema previgente, l’ob­ bligo per il datore di lavoro di far sottoporre le attrezzaturedilavororitenutearischiomaggiore per gli operatori durante il loro esercizio[8], pun­ tualmente riportate nell’Allegato VII, alle verifi­ chedimessainservizioeperiodichedapartedei soggetti pubblici quali l’ISPESL o l’ASL, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati a supporto di questi ultimi. Il datore di lavoro ha l’onere, quindi, di far sottoporre le apparecchiature, con spese a suo carico, a verifica obbligatoria secon­ do le periodicità previste dall’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. Di particolare importanza, sotto quest’ultimo profilo, l’introduzione di alcu­ ne tipologie di tubazioni in pressione quali at­ trezzature da sottoporre alle verifiche periodi­ che, non riportate in precedenza nell’elenco del­ l’Allegato XIV[9] al D.Lgs. n. 626/1994, che aveva elencato le apparecchiature considerate critiche per la sicurezza dei lavoratori e assog­ gettate a verifiche di prima installazione, succes­ sive o periodiche, da parte del datore di lavoro, 8) Deve essere inteso come uso di una attrezzatura di lavoro «qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio» (art. 69, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008). 9) Allegato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1999, n. 246. Tabella4 •Modalitá per la classificazione delle discontinuitá * Classificazione Tipologia della discontinuità Evoluzione della discontinuità Tipologia di intervento richiesto i Alcuna discontinuità n.a. Non è richiesto alcun intervento specifico j Discontinuità non ri­ levante n.a. Non è richiesto alcun intervento specifico k Discontinuità con ca­ ratteristiche di stabili­ tà Non può evolvere verso condi­ zioni di rischio significativo sino alla successiva ispezione pro­ grammata È obbligatoria la registrazione della disconti­ nuità rilevata ma non è richiesto alcun inter­ vento specifico l Discontinuità con ca­ ratteristiche di insta­ bilità Può evolvere verso condizioni di rischio non trascurabili prima della successiva ispezione Monitoraggio continuo, ispezioni di tipo straordinario, ulteriori accertamenti mediante altri metodi di prova non distruttivi (NDC) m Discontinuità con ca­ ratteristiche di insta­ bilità Può evolvere nell’immediato ver­ so condizioni di rischio non tra­ scurabili Ispezione immediata e obbligo di ulteriori accertamenti mediante altri metodi di prova non distruttivi, nel caso intervento di ripara­ zione n Discontinuità rilevan­ te con caratteristiche di instabilità Può evolvere nell’immediato ver­ so condizioni di rischio non tra­ scurabili Messa fuori servizio dell’attrezzatura, del com­ ponente o dell’elemento interessato Legenda: * Tabella tratta dall’Appendice D, linea guida per «L’esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle verifiche di costruzione e di esercizio», edizione ISPESL, 2006.