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Direzione generale
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale
Circolare n. 31
Roma, 2 settembre 2016
Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da
parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.
Quadro Normativo
 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, articolo 403.
 Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni
“Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo
53.
 Decreto Ministeriale 10 agosto 1984 “Integrazioni al Decreto
Ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello
del Registro degli infortuni.”
 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4
e articolo 53, comma 6.
 Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,
articolo 21 – 4.
 Circolare Inail 23 dicembre 2015 n. 92: “Abolizione registro infortuni.
Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di
fruizione del servizio”.
Premessa
In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di
lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo
della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni
sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto stesso.
Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la
soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già stabilita dall’articolo
53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - originariamente
connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8,
comma 4, del richiamato d.lgs. n. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
ABOLIZIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI
L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: A decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
In proposito, il citato d.lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è
divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di
lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto
del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403.
Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del
datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori
d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b).
RILASCIO DEL “CRUSCOTTO INFORTUNI” PER I DATORI DI LAVORO E LORO INTERMEDIARI.
MODALITÀ DI FRUIZIONE
In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi
preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e
informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo
denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con
circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte
degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015
ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso,
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e
successive modificazioni.
In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs.
n.151/2015, l’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto
infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e
soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in
relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre
2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.
Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro
intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it -
macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale - tramite
l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al
servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.
Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati
infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la
delega.
Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:
 Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria
e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
 Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione
per conto dello Stato;
 Località per il settore Agricoltura.
Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto
servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale
www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail:
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
ASSISTENZA AGLI UTENTI
Tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal
Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164
o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e
approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il
servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

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199 2016 circolare n. 31 del 2 settembre 2016

  • 1. Direzione generale Direzione centrale prevenzione Direzione centrale rapporto assicurativo Direzione centrale organizzazione digitale Circolare n. 31 Roma, 2 settembre 2016 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione della performance Comitati consultivi provinciali Oggetto Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati. Quadro Normativo  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, articolo 403.  Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53.  Decreto Ministeriale 10 agosto 1984 “Integrazioni al Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del Registro degli infortuni.”  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6.
  • 2.  Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21 – 4.  Circolare Inail 23 dicembre 2015 n. 92: “Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio”. Premessa In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - originariamente connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del richiamato d.lgs. n. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). ABOLIZIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. In proposito, il citato d.lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403. Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b). RILASCIO DEL “CRUSCOTTO INFORTUNI” PER I DATORI DI LAVORO E LORO INTERMEDIARI. MODALITÀ DI FRUIZIONE In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.
  • 3. In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs. n.151/2015, l’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata. Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it - macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale - tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica. Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:  Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;  Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;  Località per il settore Agricoltura. Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html ASSISTENZA AGLI UTENTI Tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile. Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it). Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello