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S.I.R.S.Servizio Informativo
Rappresentanti
dei Lavoratori alla Sicurezza
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sommario
1
4
2di Andrea Spisni
Come tutti gli anni forniamo un bre-
ve resoconto dell’attività svolta dal
SIRS, per informare tutti gli RLS ed
i soggetti che sostengo questo progetto su
ciò che è stato realizzato.
Il 2013 anche per SIRS non è stato un anno
facile. La crisi economica ha influito anche
sull’operato dei RLS, RLST, RLSS confer-
mando il trend dell’anno 2012 e limitando
di molto l’azione di queste importanti e in-
dispensabili figure di rappresentanza.
Ciò ha evidenziato in maniera ancora più
forte che il riconoscimento del ruolo dei RLS
e quindi della sua attività, rimane uno dei
problemi più sentiti.
Tali difficoltà, ad oltre 17 anni dall’indivi-
duazione di questa figura, continuano ad
essere rappresentate dal divieto di accesso e/o
di consegna della documentazione (DVR,
DUVRI, Registri Infortuni e malattie pro-
fessionali, documentazione in generale, etc.),
dalla mancata consultazione preventiva e
tempestiva, dalla difficoltà di ricevere le in-
formazioni dovute e, in aumento nel corso
del 2013, anche dalla minaccia di ritorsioni
in caso di interventi dei RLS da parte di al-
cuni datori di lavoro e dirigenti.
Come nel 2012, si è evidenziato l’abban-
dono di questo incarico da parte di molti
RLS, motivato dall’impossibilità di riuscire
a risolvere situazioni di mancata sicurezza,
dall’esistenza, se pure in un numero di casi
limitato, di “minacce” di cui si è appena det-
to sopra, dalla mancata formazione, dal man-
cato rispetto di quanto previsto dall’art. 50 e
dal mancato supporto da parte delle OO.SS.
Il 2013 ha confermato inoltre che il SIRS
non è più utilizzato solo dai RLS, ma sono
state moltissime le richieste provenienti an-
che da RSPP e Medici competenti e da altri
attori della prevenzione, soprattutto lavora-
tori e rappresentanti delle OO.SS.
Per quanto riguarda la distribuzione per
Comparti lavorativi delle richieste perve-
nute al SIRS nel corso del 2013, quattro
settori lavorativi raccolgono oltre il 58%
circa dei contatti e sono: il comparto Sanità
(29,5%), il Metalmeccanico (11.04%), il
Settore Pubblico (11.4%) e il Commercio
(6 %).
Si è visto inoltre un importante aumento di
contatti provenienti dal Sindacato (14,2%)
e più precisamente da Funzionari territoriali
o delegati appartenenti alle RSU – RSA –
Consigli di fabbrica, ecc.
Seguono poi, a distanza, altri settori di at-
tività con percentuali varie che attestano,
secondo il nostro punto di vista, la scarsa
presenza di RLS e di conseguenza una scarsa
rappresentanza sui temi generali della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il sito Internet www.sirsrer.it, il 2013, ha
confermato quanto evidenziato negli anni
precedenti e cioè che tale strumento è capace
di dare una modalità di informazione sem-
plice, senza tanti fronzoli, continuamente
aggiornata, con la possibilità di scaricare ma-
teriale e con indirizzi utili per avere risposte.
Diamo solo alcuni dati per fornire un’idea
di quanto il sito Internet sia stato frequen-
tato nel 2013:
- gli accessi, cioè il numero delle pagine
viste, sono passati da 4.175.00 a 4.660.00
circa.
- gli iscritti sono stati 743 per un totale, al
31/12/2013, di 5056 iscritti.
- i download (documenti scaricati) sono stati
scaricati circa 256.200.
Come ultimo punto, ma non per impor-
tanza, intendo portare alla vostra attenzione
come nel 2013 molti RLS hanno voluto par-
tecipare ai momenti formativi promossi
dal SIRS.
Il SIRS nell’anno 20123: consuntivo
dell’attività svolta
Il SIRS nell’anno
20123: consuntivo
dell’attività svolta
di Andrea Spisni
Ambienti confinati:
cosa sono e
quali le regole
di Maria Capozzi
Movimentazione
carichi sotto i 3 Kg
di Flavia Franceschini
Anno 14 - numero 1
GENNAIO
FEBBRAIO 2014
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
Azienda USL di Bologna
INAIL di Bologna
Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna
CGIL CISL UIL di Bologna
articol19
2 Anno 14 - numero 1
Infine, dal 2013, il SIRS di Bologna supporta anche il
SIRS di Rimini nella realizzazione di momenti informa-
tivi/formativi.
Credo bastino questi pochi dati per poter dire che il
SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferi-
mento importante per gli RLS della Provincia di Bologna,
della Regione Emilia-Romagna e anche di altre Regioni
Italiane, così come lo sta diventando anche per altri atto-
ri della prevenzione che utilizzano sempre di più i nostri
servizi.	
Ambienti confinati:
cosa sono e
quali le regole
Qualunque attività comporta rischi propri legati
alla natura delle operazioni da svolgere e delle
sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse
attività svolte in condizioni ambientali diverse comporta-
no rischi fondamentalmente diversi. Così anche le attività
degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in am-
bienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti
ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficolto-
se) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose
(presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).
A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli am-
bienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos,
camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi,
condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, ca-
mere di combustioni, reattori dell’industria chimica.
Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentar-
si in un ambiente confinato:
- Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di
ossigeno
- Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose -
gas, vapori, fumi - (Intossicazione)
- Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o
incendio)
- Per contatto con parti a temperatura troppo alta o trop-
po bassa (Ustioni)
Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti
con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, seppelli-
menti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, con-
tatti con tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi
legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc.
In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore un
infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiun-
tive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso
all’infortunato.
Chi è chiamato ad operare in tali ambienti dovrà pertanto
di Maria Capozzi
Le giornate di formazione proposte (aggiuntive a quelle
previste dalla norma) hanno toccato vari temi quali il
ruolo del RLS nelle attività di formazione, l’alimen-
tazione e la sicurezza sul lavoro, la Movimentazione
manuale dei carichi, il ruolo stesso dei RLS, lo stress
lavoro-correlato, ecc.
Tali incontri formativi, hanno visto la partecipazione di
circa un centinaio di RLS che hanno lasciato commenti
favorevoli sia sull’organizzazione che sulle tematiche
trattate e nel 2014 verranno realizzati ulteriori momenti
formativi proposti dagli stessi RLS e dalle OO.SS.
possedere maggiori capacità professionali in quanto sarà
esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia
a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente
confinato.
è proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma di
recente emanazione, sulla qualificazione delle imprese e
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinati
Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo
quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste
un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro
confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi si
trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre fare una
valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue
specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che ne
viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali
sostanze che contiene. In generale possiamo dire che le
norme che regolamentano la materia appartengono a
due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del
14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV,
punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee
guida e procedure).
In ogni caso, c’è una comune linea di interpretazione che
riguarda i seguenti aspetti:
UNO SPAZIO CONFINATO
- È un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate
- Non è un ambiente di lavoro usuale
- Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa
- Ha una sfavorevole ventilazione naturale
- Potrebbe contenere sostanze inquinanti
- Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
articol19Approfondimento
3
- Presenta una configurazione interna che potrebbe cau-
sare l’intrappolamento del lavoratore
- Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio
per la salute.
Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente
confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di deter-
minare le misure di prevenzione e protezione che garanti-
scano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In linea generale la migliore misura di prevenzione è
quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se pos-
sibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione,
evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato,
anche con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato.
Ad esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezza-
ture robotizzate, sostituzione del componente, ecc.
Qualora ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte
le informazioni occorrenti sulle caratteristiche dell’am-
biente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi prece-
denti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collega-
menti con altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo
presente che questi spazi possono essere opportunamente
progettati o modificati. Poiché però può capitare che
non ci siano alternative e che si debba comunque ope-
rare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che,
poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte
le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla,
ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali
da risultare “qualificati”. La qualificazione delle imprese
è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e
nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), at-
traverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo
è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose”
e pertanto in grado di operare non solo con competenza
e professionalità ma soprattutto in sicurezza.
Infatti il D.P.R. 177/11, in vigore dal 23 Novembre
2011, “Regolamento recante norme per la qualifica-
zione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” da
tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i
lavoratori autonomi debbono possedere per poter operare
in questo settore.
Quando si applica la norma?
Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare
in ambienti “sospetti di inquinamento di cui agli articoli
66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli
ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del mede-
simo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad
es. silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine,
pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche
sopra indicate, ricadono nella categoria di spazio confina-
to o sospetto di inquinamento.
Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia
e cosa non sia ambiente confinato, anche perché può di-
ventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove tale situazio-
ne non è evidente, è importante che prima di svolgere il
lavoro, venga effettuata una attenta valutazione dei rischi
mirata a stabilire se siamo o meno in presenza di attività
in ambiente confinato, basandosi su alcuni parametri
quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in cui viene
svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.
A chi si applica la norma?
La norma si applica sia a chiunque si trovi ad operare in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia diret-
tamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori
in appalto (e relativi subappalti), compresi i lavoratori
autonomi.
Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni
restano comunque in capo al committente alcuni specifici
obblighi.
Un utile strumento per meglio capire come operare negli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e’ rappre-
sentato dal “Manuale illustrato per lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati approvato dalla
Commissione consultiva il 18 aprile 2012” reperibile
sul sito
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/
PrimoPiano/20120510_Manuale.htm
Quesiti e pareriarticol19
4
articolo19
Bimestrale della
Provincia di Bologna
Iscrizione al tribunale
di Bologna n° 729
del 12/03/2003
S.I.R.S.
Via Gramsci, 12
Terzo piano, lato ovest
40121 Bologna
Fax 051/6079541
Sito internet:
www.sirsrer.it
Andrea Spisni	 	
Tel. 051/6079805
andrea.spisni@ausl.bologna.it
Anno 14 - numero 1
Direzione:
Provincia di Bologna
Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna
tel. 051/6598435 - fax 051/6598226
Realizzazione a cura di:
Produzioni editoriali
Provincia di Bologna
Impaginazione:
Gabriella Napoli
Direttore responsabile:
Davide Bergamini
Comitato Redazionale:
Barbara Cevenini (Inail)
Maria Capozzi (Direzione Provinciale del Lavoro)
Leopoldo Magelli (Provincia di Bologna)
Andrea Spisni (Azienda USL)
Stefano Franceschelli (Cisl).
Segreteria di redazione:
Silvia Dall’Olio
Quesito
L’attività di movimentazione manuale di carichi del
peso inferiore ai 3Kg in maniera ripetitiva e continua-
tiva nell’arco del turno di lavoro va considerata come
movimentazione manuale di carichi, soggetta quindi ad
un obbligo di valutazione da parte del datore di lavoro?
Può comportare, nonostante il basso peso degli oggetti
movimentati, un rischio per la salute del lavoratore?
Risposta
Il caso presentato costituisce una tipologia particolare di
movimentazione, cioè la manipolazione di carichi legge-
ri ad alta frequenza.
Essa non rientra nella movimentazione manuale “classi-
ca”, che comprende l’azione di sollevamento-deposito,
trasporto, spostamento di carichi pesanti, o comunque
di peso superiore ai 3 Kg, che può comportare “un
rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari” e che viene comunemente
valutata con il metodo NIOSH.
La manipolazione di oggetti anche leggeri, ma effettuata
in maniera continuativa e ripetitiva e con una certa velo-
cità (alta frequenza d’azione), in particolare se associata
al mantenimento di posture incongrue o se effettuata
con le braccia sollevate, con l’uso di forza o di strumenti
vibranti, non è esente da rischi. Le condizioni sopra
elencate possono determinare un sovraccarico biomecca-
nico degli arti superiori, con conseguente insorgenza di
disturbi e patologie a carico di questi ultimi. Fra queste
si ricordano le patologie della spalla (periartriti- sindro-
me della cuffia dei rotatori), del gomito (epicondiliti),
le tendiniti del polso e della mano e la Sindrome del
Tunnel Carpale.
Tale tipologia di attività - potenzialmente a rischio- deve
essere quindi ricompresa nella valutazione dei rischi, in
quanto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 il datore di
lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e del medico competente, ha
l’obbligo di valutare tutti i rischi. Il titolo VI e l’Alle-
gato XXXIII del sopracitato decreto danno indicazioni
su come valutare questa tipologia di movimentazione:
le norme tecniche ISO 11228, relative alle attività di
movimentazione manuale di carichi, nella parte terza
trattano appunto della “movimentazione di carichi leg-
geri ad alta frequenza”, dando anche riferimenti sulle
procedure di stima del rischio e sui possibili interventi
di miglioramento.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 81 per
movimentazione manuale di carichi dobbiamo quindi
intendere tutte le attività di sollevamento, trasporto,
traino, spinta e movimentazione di carichi leggeri ad
alta frequenza.
Nel caso di un lavoratore che già presenti un disturbo o
una patologia osteoarticolare, il medico competente
nell’espressione del giudizio di idoneità dovrà considera-
re oltre al peso degli oggetti da movimentare anche le
condizioni in cui viene svolta l’attività, in particolare la
frequenza delle azioni di movimentazione, la postura del
corpo e delle braccia, la necessità di effettuare azioni con
forza. A titolo di esempio se un lavoratore è affetto da
una patologia della spalla, la sola indicazione nel giudi-
zio di una limitazione del peso da sollevare potrebbe non
essere tutelante, se non vengono adeguatamente consi-
derati anche altri fattori di rischio, che comportano una
sollecitazione meccanica delle strutture degli arti supe-
riori, come lavorare a braccia sollevate e l’effettuazione
di movimenti ripetitivi. 	
di Flavia Franceschini
Movimentazione
carichi sotto i 3 Kg
Anno 14 - Numero 1, GENNAIO-FEBBRAIO 2014
< di 3 kg

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191 movimentazione carichi al di sotto dei 3 kg

  • 1. S.I.R.S.Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Sommario 1 4 2di Andrea Spisni Come tutti gli anni forniamo un bre- ve resoconto dell’attività svolta dal SIRS, per informare tutti gli RLS ed i soggetti che sostengo questo progetto su ciò che è stato realizzato. Il 2013 anche per SIRS non è stato un anno facile. La crisi economica ha influito anche sull’operato dei RLS, RLST, RLSS confer- mando il trend dell’anno 2012 e limitando di molto l’azione di queste importanti e in- dispensabili figure di rappresentanza. Ciò ha evidenziato in maniera ancora più forte che il riconoscimento del ruolo dei RLS e quindi della sua attività, rimane uno dei problemi più sentiti. Tali difficoltà, ad oltre 17 anni dall’indivi- duazione di questa figura, continuano ad essere rappresentate dal divieto di accesso e/o di consegna della documentazione (DVR, DUVRI, Registri Infortuni e malattie pro- fessionali, documentazione in generale, etc.), dalla mancata consultazione preventiva e tempestiva, dalla difficoltà di ricevere le in- formazioni dovute e, in aumento nel corso del 2013, anche dalla minaccia di ritorsioni in caso di interventi dei RLS da parte di al- cuni datori di lavoro e dirigenti. Come nel 2012, si è evidenziato l’abban- dono di questo incarico da parte di molti RLS, motivato dall’impossibilità di riuscire a risolvere situazioni di mancata sicurezza, dall’esistenza, se pure in un numero di casi limitato, di “minacce” di cui si è appena det- to sopra, dalla mancata formazione, dal man- cato rispetto di quanto previsto dall’art. 50 e dal mancato supporto da parte delle OO.SS. Il 2013 ha confermato inoltre che il SIRS non è più utilizzato solo dai RLS, ma sono state moltissime le richieste provenienti an- che da RSPP e Medici competenti e da altri attori della prevenzione, soprattutto lavora- tori e rappresentanti delle OO.SS. Per quanto riguarda la distribuzione per Comparti lavorativi delle richieste perve- nute al SIRS nel corso del 2013, quattro settori lavorativi raccolgono oltre il 58% circa dei contatti e sono: il comparto Sanità (29,5%), il Metalmeccanico (11.04%), il Settore Pubblico (11.4%) e il Commercio (6 %). Si è visto inoltre un importante aumento di contatti provenienti dal Sindacato (14,2%) e più precisamente da Funzionari territoriali o delegati appartenenti alle RSU – RSA – Consigli di fabbrica, ecc. Seguono poi, a distanza, altri settori di at- tività con percentuali varie che attestano, secondo il nostro punto di vista, la scarsa presenza di RLS e di conseguenza una scarsa rappresentanza sui temi generali della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sito Internet www.sirsrer.it, il 2013, ha confermato quanto evidenziato negli anni precedenti e cioè che tale strumento è capace di dare una modalità di informazione sem- plice, senza tanti fronzoli, continuamente aggiornata, con la possibilità di scaricare ma- teriale e con indirizzi utili per avere risposte. Diamo solo alcuni dati per fornire un’idea di quanto il sito Internet sia stato frequen- tato nel 2013: - gli accessi, cioè il numero delle pagine viste, sono passati da 4.175.00 a 4.660.00 circa. - gli iscritti sono stati 743 per un totale, al 31/12/2013, di 5056 iscritti. - i download (documenti scaricati) sono stati scaricati circa 256.200. Come ultimo punto, ma non per impor- tanza, intendo portare alla vostra attenzione come nel 2013 molti RLS hanno voluto par- tecipare ai momenti formativi promossi dal SIRS. Il SIRS nell’anno 20123: consuntivo dell’attività svolta Il SIRS nell’anno 20123: consuntivo dell’attività svolta di Andrea Spisni Ambienti confinati: cosa sono e quali le regole di Maria Capozzi Movimentazione carichi sotto i 3 Kg di Flavia Franceschini Anno 14 - numero 1 GENNAIO FEBBRAIO 2014 Provincia di Bologna Comune di Bologna Azienda USL di Bologna INAIL di Bologna Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna CGIL CISL UIL di Bologna
  • 2. articol19 2 Anno 14 - numero 1 Infine, dal 2013, il SIRS di Bologna supporta anche il SIRS di Rimini nella realizzazione di momenti informa- tivi/formativi. Credo bastino questi pochi dati per poter dire che il SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferi- mento importante per gli RLS della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e anche di altre Regioni Italiane, così come lo sta diventando anche per altri atto- ri della prevenzione che utilizzano sempre di più i nostri servizi. Ambienti confinati: cosa sono e quali le regole Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comporta- no rischi fondamentalmente diversi. Così anche le attività degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in am- bienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficolto- se) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno). A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli am- bienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, ca- mere di combustioni, reattori dell’industria chimica. Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentar- si in un ambiente confinato: - Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno - Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose - gas, vapori, fumi - (Intossicazione) - Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o incendio) - Per contatto con parti a temperatura troppo alta o trop- po bassa (Ustioni) Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, seppelli- menti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, con- tatti con tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc. In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore un infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiun- tive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato. Chi è chiamato ad operare in tali ambienti dovrà pertanto di Maria Capozzi Le giornate di formazione proposte (aggiuntive a quelle previste dalla norma) hanno toccato vari temi quali il ruolo del RLS nelle attività di formazione, l’alimen- tazione e la sicurezza sul lavoro, la Movimentazione manuale dei carichi, il ruolo stesso dei RLS, lo stress lavoro-correlato, ecc. Tali incontri formativi, hanno visto la partecipazione di circa un centinaio di RLS che hanno lasciato commenti favorevoli sia sull’organizzazione che sulle tematiche trattate e nel 2014 verranno realizzati ulteriori momenti formativi proposti dagli stessi RLS e dalle OO.SS. possedere maggiori capacità professionali in quanto sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato. è proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma di recente emanazione, sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di in- quinamento o confinati Normativa di riferimento Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi si trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre fare una valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che contiene. In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure). In ogni caso, c’è una comune linea di interpretazione che riguarda i seguenti aspetti: UNO SPAZIO CONFINATO - È un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate - Non è un ambiente di lavoro usuale - Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa - Ha una sfavorevole ventilazione naturale - Potrebbe contenere sostanze inquinanti - Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
  • 3. articol19Approfondimento 3 - Presenta una configurazione interna che potrebbe cau- sare l’intrappolamento del lavoratore - Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute. Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di deter- minare le misure di prevenzione e protezione che garanti- scano la salute e la sicurezza dei lavoratori”. In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se pos- sibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione, evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato, anche con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato. Ad esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezza- ture robotizzate, sostituzione del componente, ecc. Qualora ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti sulle caratteristiche dell’am- biente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi prece- denti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collega- menti con altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo presente che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché però può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque ope- rare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “qualificati”. La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), at- traverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza e professionalità ma soprattutto in sicurezza. Infatti il D.P.R. 177/11, in vigore dal 23 Novembre 2011, “Regolamento recante norme per la qualifica- zione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” da tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i lavoratori autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore. Quando si applica la norma? Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare in ambienti “sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del mede- simo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad es. silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella categoria di spazio confina- to o sospetto di inquinamento. Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia ambiente confinato, anche perché può di- ventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove tale situazio- ne non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro, venga effettuata una attenta valutazione dei rischi mirata a stabilire se siamo o meno in presenza di attività in ambiente confinato, basandosi su alcuni parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione. A chi si applica la norma? La norma si applica sia a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia diret- tamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), compresi i lavoratori autonomi. Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni specifici obblighi. Un utile strumento per meglio capire come operare negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e’ rappre- sentato dal “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012” reperibile sul sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/ PrimoPiano/20120510_Manuale.htm
  • 4. Quesiti e pareriarticol19 4 articolo19 Bimestrale della Provincia di Bologna Iscrizione al tribunale di Bologna n° 729 del 12/03/2003 S.I.R.S. Via Gramsci, 12 Terzo piano, lato ovest 40121 Bologna Fax 051/6079541 Sito internet: www.sirsrer.it Andrea Spisni Tel. 051/6079805 andrea.spisni@ausl.bologna.it Anno 14 - numero 1 Direzione: Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna tel. 051/6598435 - fax 051/6598226 Realizzazione a cura di: Produzioni editoriali Provincia di Bologna Impaginazione: Gabriella Napoli Direttore responsabile: Davide Bergamini Comitato Redazionale: Barbara Cevenini (Inail) Maria Capozzi (Direzione Provinciale del Lavoro) Leopoldo Magelli (Provincia di Bologna) Andrea Spisni (Azienda USL) Stefano Franceschelli (Cisl). Segreteria di redazione: Silvia Dall’Olio Quesito L’attività di movimentazione manuale di carichi del peso inferiore ai 3Kg in maniera ripetitiva e continua- tiva nell’arco del turno di lavoro va considerata come movimentazione manuale di carichi, soggetta quindi ad un obbligo di valutazione da parte del datore di lavoro? Può comportare, nonostante il basso peso degli oggetti movimentati, un rischio per la salute del lavoratore? Risposta Il caso presentato costituisce una tipologia particolare di movimentazione, cioè la manipolazione di carichi legge- ri ad alta frequenza. Essa non rientra nella movimentazione manuale “classi- ca”, che comprende l’azione di sollevamento-deposito, trasporto, spostamento di carichi pesanti, o comunque di peso superiore ai 3 Kg, che può comportare “un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” e che viene comunemente valutata con il metodo NIOSH. La manipolazione di oggetti anche leggeri, ma effettuata in maniera continuativa e ripetitiva e con una certa velo- cità (alta frequenza d’azione), in particolare se associata al mantenimento di posture incongrue o se effettuata con le braccia sollevate, con l’uso di forza o di strumenti vibranti, non è esente da rischi. Le condizioni sopra elencate possono determinare un sovraccarico biomecca- nico degli arti superiori, con conseguente insorgenza di disturbi e patologie a carico di questi ultimi. Fra queste si ricordano le patologie della spalla (periartriti- sindro- me della cuffia dei rotatori), del gomito (epicondiliti), le tendiniti del polso e della mano e la Sindrome del Tunnel Carpale. Tale tipologia di attività - potenzialmente a rischio- deve essere quindi ricompresa nella valutazione dei rischi, in quanto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi. Il titolo VI e l’Alle- gato XXXIII del sopracitato decreto danno indicazioni su come valutare questa tipologia di movimentazione: le norme tecniche ISO 11228, relative alle attività di movimentazione manuale di carichi, nella parte terza trattano appunto della “movimentazione di carichi leg- geri ad alta frequenza”, dando anche riferimenti sulle procedure di stima del rischio e sui possibili interventi di miglioramento. Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 81 per movimentazione manuale di carichi dobbiamo quindi intendere tutte le attività di sollevamento, trasporto, traino, spinta e movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza. Nel caso di un lavoratore che già presenti un disturbo o una patologia osteoarticolare, il medico competente nell’espressione del giudizio di idoneità dovrà considera- re oltre al peso degli oggetti da movimentare anche le condizioni in cui viene svolta l’attività, in particolare la frequenza delle azioni di movimentazione, la postura del corpo e delle braccia, la necessità di effettuare azioni con forza. A titolo di esempio se un lavoratore è affetto da una patologia della spalla, la sola indicazione nel giudi- zio di una limitazione del peso da sollevare potrebbe non essere tutelante, se non vengono adeguatamente consi- derati anche altri fattori di rischio, che comportano una sollecitazione meccanica delle strutture degli arti supe- riori, come lavorare a braccia sollevate e l’effettuazione di movimenti ripetitivi. di Flavia Franceschini Movimentazione carichi sotto i 3 Kg Anno 14 - Numero 1, GENNAIO-FEBBRAIO 2014 < di 3 kg