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SCALE PORTATILI
                       E DPI DI TERZA CATEGORIA
     I FATTORI DI RISCHIO E LA NORMATIVA VIGENTE
                   Rimini 23 Ottobre 2012
                     Assoservizi Rimini

                      Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs.81/2008
       Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni

                                  Pierpaolo Neri
                               Azienda USL Rimini




Gli argomenti
1.      I rischi nell’uso delle scale portatili
        durante il lavoro
2.      I riferimenti normativi ed i soggetti
        coinvolti
3.      L’attività di vigilanza
4.      Gli infortuni

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I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro

        Da dati di studio sugli infortuni, si rileva un numero rilevante di
        infortuni sia in ambiente di lavoro che domestico; si rileva che gli
        infortuni su scale portatili avvengono principalmente per cadute
        da scale da altezze superiori a 1 m e che la maggior parte delle
        lesioni interessano gli arti inferiori e superiori
        Tuttavia, anche da altezze relativamente basse si ottengono
        lesioni di consistente gravità, anche lesioni gravissime
        Già alla fine degli anni ’90 la Commissione europea, nel suo
        mandato al CEN per il miglioramento della norma di prodotto sulle
        scale portatili, in relazione alla sicurezza nei confronti dei
        consumatori, evidenziava dati similari



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I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro

        Incidenti ed infortuni riconducibili essenzialmente a:
              Scale doppie: instabilità e ribaltamento
              Scale in appoggio: slittamento in sommità ed alla base
              rotazione intorno ad un montante; ribaltamento
              Difetti tecnici delle scale (scarsa incidenza)
              Uso non corretto
              Scala non idonea all’uso
              Scala utilizzata al posto di altra attrezzatura idonea




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I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro


        Per fare attività di prevenzione efficace
        sono sostanzialmente 3 i punti sui quali
        incentrare l’attenzione
              La scelta della scala
              Le caratteristiche tecniche della scala
              L’uso della scala e quanto necessario per
              un corretto uso della stessa
              Linea Guida Ispesl - Inail

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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti


        I soggetti di interesse sono pertanto:
              Il fabbricante
              Il datore di lavoro
              Il lavoratore




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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Attualmente, per le scale portatili, non esiste una direttiva europea
        di prodotto; si fa riferimento al D.Lgs.6/9/2005, n. 206 (Codice del
        consumo), Parte IV, «Sicurezza e qualità», Titolo I, «Sicurezza
        dei prodotti», che stabilisce le priorità sulla scelta delle normative
        e delle norme tecniche di riferimento
        In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili
        usate sui “luoghi di lavoro” (utente finale, il lavoratore) devono
        rispondere alla normativa vigente, ovvero al D.Lgs.81/2008
        Norme UNI EN 131/1/2/3/4
        DM 23/03/2000 Min. Lav. emanato ai sensi dell’art. 28 del
        D.Lgs.626/94, è diventato allegato XX del D.Lgs 81/2008



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
        COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
        Articolo 105 - Attività soggette
        1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque
        esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi,
        concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
        demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
        trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
        temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
        comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
        marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono,
        inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
        smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
        ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di
        cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa




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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        Articolo 113 - Scale
        …
        3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
        materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
        sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono
        avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
        devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono
        essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
        applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve
        essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che
        presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
        Esse devono inoltre essere provviste di:
              a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
              b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
              quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala

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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        Articolo 113 - Scale
        …
        4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di
        trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure
        di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a
        mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono
        essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare
        stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte,
        devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
        5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
        comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
        adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        Articolo 113 - Scale
        …
        6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro
        stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
               a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
               dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
               b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
               delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di
               oscillazione;
               c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere
               impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi
               dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
               d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
               livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
               e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
               modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
               f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        Articolo 113 - Scale
        …
        7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da
        consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una
        presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
        precludere una presa sicura
        8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo
        all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le
        seguenti disposizioni:
              a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,
              nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
              b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la
              freccia di inflessione;
              c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
              d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
              vigilanza della scala.



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        Articolo 113 - Scale
        …
        9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono
        essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
        dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite
        prestabilito di sicurezza.
        10. È ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo
        di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi
        all’ALLEGATO XX.




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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        ALLEGATO XX
        A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI
        1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle
        seguenti condizioni:
             a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN
             131 parte Ia e parte 2a;
             b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al
             punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
                   laboratorio dell’ISPESL;
                   laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
                   laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5/11/1971,
                   n.1086;
                   laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente
                   ALLEGATO, con Decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
                   dello sviluppo economico;
                   laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo
                   spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati


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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti
        ALLEGATO XX
        …
        2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e
        commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o in un
        altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico
        europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di
        sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni ,
        specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in
        materia




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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

         È compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento a
         un’appropriata specifica tecnica, anche prodotta dallo stesso, di aver ottemperato
         ai disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto,
         esiste una norma europea non cogente, che riguarda le scale portatili e che
         non fa differenza tra scale da lavoro e per uso domestico, così strutturata:
               UNI EN 131-1, «Scale, terminologia, tipi, dimensioni funzionali »;
               UNI EN 131-2, «Scale, requisiti, prove e marcatura»;
               UNI EN 131-3, «Scale, istruzioni per l’utilizzatore»;
               UNI EN 131-4, «Scale, scale trasformabili multi posizione con cerniere».
         Inoltre, esiste una norma sugli sgabelli (scale inferiori a 1 m di altezza), la UNI EN
         14183, «Sgabelli a gradini, requisisti e prove ». Questa norma ha specificato i
         requisiti per sgabelli a gradini, a rampa e a cupola.
         L’attuale norma EN 131-2 del 2010, non ha contemplato prove specifiche, in
         relazione alle caratteristiche di stabilità e di durabilità, la stabilità è coperta solo dai
         requisiti geometrici



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

         Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 113, comma 10, ha ammesso una deroga alle disposizioni
         di carattere costruttivo (commi 3, 8 e 9) per le scale portatili conformi all’Allegato XX
         (non per gli sgabelli). Questo Allegato ha riconosciuto la conformità alle vigenti
         norme dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di
         scale portatili, alle seguenti condizioni:
               le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parti 1 e 2;
               il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al precedente
               punto, emesse da un laboratorio ufficiale;
               le scale portatili siano accompagnate da un foglio o da un libretto recante:
                       - una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
                       - le indicazioni per un corretto impiego;
                       - le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
                       - gli estremi (l’istituto che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei
               certificati, le date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN
               131, parte 1 e 2;
                       - una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131,
               parte 1 e 2.



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        In sintesi, il fabbricante ha due possibilità per provare la
        rispondenza della scala portatile alle vigenti norme
        (D.Lgs. n. 81/2008):
              dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti dopo aver
              dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una
              specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver
              soddisfatto i requisiti della normativa vigente (art. 113, D.Lgs. n.
              81/2008)
              dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti dopo aver
              dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante
              l’applicazione dell’Allegato XX al D.Lgs. n. 81/2008 (UNI EN131)



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Se la scala è dichiarata conforme alla UNI EN 131 lo è anche al
        D.Lgs. n. 81/2008, mentre non è detto sia vero il contrario.
        L’utilizzo di una scala sui “luoghi di lavoro” è subordinata, quindi,
        alla sua conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e/o alla norma tecnica UNI
        EN131.
        Nel caso in cui la scala portatile venga utilizzata da un utente finale
        che non sia un lavoratore (per esempio, per uso domestico), il
        codice al consumo nelle sue considerazioni di priorità ha richiamato
        per la fabbricazione l’impiego di norme nazionali non cogenti che
        recepiscono una norma europea. Quindi, si ricade nell’utilizzo della
        norma UNI EN 131 sia dal punto di vista del prodotto che dell’uso.



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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        In questo caso, l’uso di una scala in un “non luogo di
        lavoro” è subordinata, quindi, alla sua conformità alla
        norma tecnica UNI EN 131, così come richiesto dal
        D.Lgs. n. 206/2005
        Non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle
        scale portatili, queste non possono essere marcate CE,
        ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il
        riferimento alla conformità al D.Lgs. n. 81/ 2008, se sono
        impiegabili in un “non luogo di lavoro” (UNI EN 131) o in
        un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/D.Lgs. n. 81/2008)
        Sono esclusi i VVF per compiti speciali


Modulo Organizzativo
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                                                                                  10
I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro
        Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per
        lavori in quota
        1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono
        essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
        adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
        lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
        conformità ai seguenti criteri:
              a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
              individuale;
              b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
              eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.




Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro             Dott. Ing. Pierpaolo Neri                              21




I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro
        Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso
        di attrezzature per lavori in quota
        …3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
        una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
        casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro
        considerate più sicure non è giustificato a causa del
        limitato livello di rischio e della breve durata di
        impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
        che non può modificare

Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro             Dott. Ing. Pierpaolo Neri                              22




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I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro
        Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in
        quota
        …
        5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai
        commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti
        nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di
        dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
        configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
        lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
        dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
        soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
        …
        7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni
        meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.


Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro           Dott. Ing. Pierpaolo Neri                             23




I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro
        A certe condizioni, quindi, le scale portatili possono essere
        utilizzate nei lavori in quota, ovvero in quelle attività lavorative
        che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota
        posta a un’altezza superiore a 2m rispetto a un piano stabile
        Questo è confermato anche dall’art. 113, comma 8, quando
        sono richiamate le caratteristiche delle scale in relazione alla
        loro altezza (8 metri e 15 metri), con precise indicazioni, con
        particolare riferimento al rischio di instabilità




Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro           Dott. Ing. Pierpaolo Neri                             24




                                                                                                     12
I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti

        È possibile impiegare una scala portatile quale
        attrezzatura di lavoro in quota a condizione che,
        dall’analisi del rischio, non sia stato possibile trovare
        altre attrezzature più idonee per quel tipo di attività,
        anche in relazione al contesto operativo
        Elemento essenziale è la valutazione del rischio della
        specifica fase di lavoro
        Elemento essenziale è la formazione e l’addestramento
        Elemento essenziale è l’uso e la vigilanza durante l’uso


Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro   Dott. Ing. Pierpaolo Neri      25




L’attività di vigilanza

        I criteri e gli indirizzi per l’attività di
        vigilanza
              I soggetti: fabbricante, DL, lavoratore
              L’analisi della fase di lavoro
              La scelta dell’attrezzatura
              La conformità della scala



Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro   Dott. Ing. Pierpaolo Neri      26




                                                                    13
L’attività di vigilanza

        Qual è il punto debole dell’attività di
        vigilanza sullo specifico tema
              La semplicità dell’attrezzatura in oggetto e la
              sua diffusione in tutti i contesti ambientali e
              produttivi
              L’utilizzo temporale breve e frequente
              La disponibilità dell’attrezzatura


Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro   Dott. Ing. Pierpaolo Neri   27




L’attività di vigilanza

        E’ difficile attivare una specifica attività di
        controllo, vigilanza da parte dell’Organo di
        Vigilanza su un’attrezzatura così diffusa
        E’ un tema che, in genere, si affronta ad
        evento accaduto, post infortunio
        La prevenzione va spostata in fase di
        analisi della fase di lavoro e di formazione

Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro   Dott. Ing. Pierpaolo Neri   28




                                                                14
Gli infortuni

        Esempi dal DB INAIL-ISPESL Informo
        (Infortuni gravi e mortali)
        Esempi dalla nostra attività sul territorio




Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro         Dott. Ing. Pierpaolo Neri   29




                       Fine presentazione




                              Grazie per l’attenzione




Modulo Organizzativo
Sicurezza Igiene del Lavoro         Dott. Ing. Pierpaolo Neri   30




                                                                     15

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  • 1. SCALE PORTATILI E DPI DI TERZA CATEGORIA I FATTORI DI RISCHIO E LA NORMATIVA VIGENTE Rimini 23 Ottobre 2012 Assoservizi Rimini Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs.81/2008 Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni Pierpaolo Neri Azienda USL Rimini Gli argomenti 1. I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro 2. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti 3. L’attività di vigilanza 4. Gli infortuni Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 2 1
  • 2. I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro Da dati di studio sugli infortuni, si rileva un numero rilevante di infortuni sia in ambiente di lavoro che domestico; si rileva che gli infortuni su scale portatili avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a 1 m e che la maggior parte delle lesioni interessano gli arti inferiori e superiori Tuttavia, anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravità, anche lesioni gravissime Già alla fine degli anni ’90 la Commissione europea, nel suo mandato al CEN per il miglioramento della norma di prodotto sulle scale portatili, in relazione alla sicurezza nei confronti dei consumatori, evidenziava dati similari Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 3 I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro Incidenti ed infortuni riconducibili essenzialmente a: Scale doppie: instabilità e ribaltamento Scale in appoggio: slittamento in sommità ed alla base rotazione intorno ad un montante; ribaltamento Difetti tecnici delle scale (scarsa incidenza) Uso non corretto Scala non idonea all’uso Scala utilizzata al posto di altra attrezzatura idonea Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 4 2
  • 3. I rischi nell’uso delle scale portatili durante il lavoro Per fare attività di prevenzione efficace sono sostanzialmente 3 i punti sui quali incentrare l’attenzione La scelta della scala Le caratteristiche tecniche della scala L’uso della scala e quanto necessario per un corretto uso della stessa Linea Guida Ispesl - Inail Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 5 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti I soggetti di interesse sono pertanto: Il fabbricante Il datore di lavoro Il lavoratore Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 6 3
  • 4. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Attualmente, per le scale portatili, non esiste una direttiva europea di prodotto; si fa riferimento al D.Lgs.6/9/2005, n. 206 (Codice del consumo), Parte IV, «Sicurezza e qualità», Titolo I, «Sicurezza dei prodotti», che stabilisce le priorità sulla scelta delle normative e delle norme tecniche di riferimento In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili usate sui “luoghi di lavoro” (utente finale, il lavoratore) devono rispondere alla normativa vigente, ovvero al D.Lgs.81/2008 Norme UNI EN 131/1/2/3/4 DM 23/03/2000 Min. Lav. emanato ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.626/94, è diventato allegato XX del D.Lgs 81/2008 Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 7 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 105 - Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 8 4
  • 5. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Articolo 113 - Scale … 3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 9 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Articolo 113 - Scale … 4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. 5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 10 5
  • 6. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Articolo 113 - Scale … 6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 11 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Articolo 113 - Scale … 7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura 8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 12 6
  • 7. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Articolo 113 - Scale … 9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 10. È ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’ALLEGATO XX. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 13 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti ALLEGATO XX A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI 1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni: a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a; b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: laboratorio dell’ISPESL; laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato; laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5/11/1971, n.1086; laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente ALLEGATO, con Decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico; laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 14 7
  • 8. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti ALLEGATO XX … 2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni , specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 15 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti È compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento a un’appropriata specifica tecnica, anche prodotta dallo stesso, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto, esiste una norma europea non cogente, che riguarda le scale portatili e che non fa differenza tra scale da lavoro e per uso domestico, così strutturata: UNI EN 131-1, «Scale, terminologia, tipi, dimensioni funzionali »; UNI EN 131-2, «Scale, requisiti, prove e marcatura»; UNI EN 131-3, «Scale, istruzioni per l’utilizzatore»; UNI EN 131-4, «Scale, scale trasformabili multi posizione con cerniere». Inoltre, esiste una norma sugli sgabelli (scale inferiori a 1 m di altezza), la UNI EN 14183, «Sgabelli a gradini, requisisti e prove ». Questa norma ha specificato i requisiti per sgabelli a gradini, a rampa e a cupola. L’attuale norma EN 131-2 del 2010, non ha contemplato prove specifiche, in relazione alle caratteristiche di stabilità e di durabilità, la stabilità è coperta solo dai requisiti geometrici Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 16 8
  • 9. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 113, comma 10, ha ammesso una deroga alle disposizioni di carattere costruttivo (commi 3, 8 e 9) per le scale portatili conformi all’Allegato XX (non per gli sgabelli). Questo Allegato ha riconosciuto la conformità alle vigenti norme dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili, alle seguenti condizioni: le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parti 1 e 2; il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al precedente punto, emesse da un laboratorio ufficiale; le scale portatili siano accompagnate da un foglio o da un libretto recante: - una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; - le indicazioni per un corretto impiego; - le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; - gli estremi (l’istituto che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2; - una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 17 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti In sintesi, il fabbricante ha due possibilità per provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme (D.Lgs. n. 81/2008): dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti della normativa vigente (art. 113, D.Lgs. n. 81/2008) dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l’applicazione dell’Allegato XX al D.Lgs. n. 81/2008 (UNI EN131) Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 18 9
  • 10. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Se la scala è dichiarata conforme alla UNI EN 131 lo è anche al D.Lgs. n. 81/2008, mentre non è detto sia vero il contrario. L’utilizzo di una scala sui “luoghi di lavoro” è subordinata, quindi, alla sua conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e/o alla norma tecnica UNI EN131. Nel caso in cui la scala portatile venga utilizzata da un utente finale che non sia un lavoratore (per esempio, per uso domestico), il codice al consumo nelle sue considerazioni di priorità ha richiamato per la fabbricazione l’impiego di norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea. Quindi, si ricade nell’utilizzo della norma UNI EN 131 sia dal punto di vista del prodotto che dell’uso. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 19 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti In questo caso, l’uso di una scala in un “non luogo di lavoro” è subordinata, quindi, alla sua conformità alla norma tecnica UNI EN 131, così come richiesto dal D.Lgs. n. 206/2005 Non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il riferimento alla conformità al D.Lgs. n. 81/ 2008, se sono impiegabili in un “non luogo di lavoro” (UNI EN 131) o in un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/D.Lgs. n. 81/2008) Sono esclusi i VVF per compiti speciali Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 20 10
  • 11. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 21 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota …3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 22 11
  • 12. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota … 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. … 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 23 I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti Il Datore di Lavoro e la scelta dell’attrezzatura di lavoro A certe condizioni, quindi, le scale portatili possono essere utilizzate nei lavori in quota, ovvero in quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a un’altezza superiore a 2m rispetto a un piano stabile Questo è confermato anche dall’art. 113, comma 8, quando sono richiamate le caratteristiche delle scale in relazione alla loro altezza (8 metri e 15 metri), con precise indicazioni, con particolare riferimento al rischio di instabilità Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 24 12
  • 13. I riferimenti normativi ed i soggetti coinvolti È possibile impiegare una scala portatile quale attrezzatura di lavoro in quota a condizione che, dall’analisi del rischio, non sia stato possibile trovare altre attrezzature più idonee per quel tipo di attività, anche in relazione al contesto operativo Elemento essenziale è la valutazione del rischio della specifica fase di lavoro Elemento essenziale è la formazione e l’addestramento Elemento essenziale è l’uso e la vigilanza durante l’uso Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 25 L’attività di vigilanza I criteri e gli indirizzi per l’attività di vigilanza I soggetti: fabbricante, DL, lavoratore L’analisi della fase di lavoro La scelta dell’attrezzatura La conformità della scala Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 26 13
  • 14. L’attività di vigilanza Qual è il punto debole dell’attività di vigilanza sullo specifico tema La semplicità dell’attrezzatura in oggetto e la sua diffusione in tutti i contesti ambientali e produttivi L’utilizzo temporale breve e frequente La disponibilità dell’attrezzatura Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 27 L’attività di vigilanza E’ difficile attivare una specifica attività di controllo, vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza su un’attrezzatura così diffusa E’ un tema che, in genere, si affronta ad evento accaduto, post infortunio La prevenzione va spostata in fase di analisi della fase di lavoro e di formazione Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 28 14
  • 15. Gli infortuni Esempi dal DB INAIL-ISPESL Informo (Infortuni gravi e mortali) Esempi dalla nostra attività sul territorio Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 29 Fine presentazione Grazie per l’attenzione Modulo Organizzativo Sicurezza Igiene del Lavoro Dott. Ing. Pierpaolo Neri 30 15