2. L’IMPRESA E LE SUE CATEGORIE
2
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale è quella dell’impresa,
nozione da distinguersi da quella di
azienda e quella di società.
L’impresa regolata dal codice civile è
qualsiasi attività produttiva stabile ed
organizzata, svolta con criteri di
economicità.
3. LA NOZIONE GENERALE DI
IMPRENDITORE
3
Per l’art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
4. GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE
DELL’ARTICOLO 2082 C.C.
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art. 2082 c.c.
attività produttiva e di scambio
organizzazione
economicità
professionalità
modalità di
svolgimento
scopo lucrativo
orientamento al mercato
Si discute della
necessità di…
6. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
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L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel
traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
l’imputazione dell’attività vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarità
dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa
tramite rappresentante, l’imprenditore
è il rappresentato, e non il
rappresentante
7. L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
7
Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza
apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le
quinte”.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo
«prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte
imposte dal reale dominus dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
l’imprenditore occulto?
8. L’IMPRENDITORE OCCULTO
8
In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore
occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole
formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa
deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero
in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della
società si estende anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della società.
9. CRITICA ALLA TEORIA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
9
La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e
oggi si ritiene che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività
d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;
→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi
creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato
che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio
dell’imprenditore «palese»;
10. LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO
«SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
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Strumento fallimentare:
deriva dalla configurazione in capo
all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della
titolarità di un’autonoma impresa
«fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice
civile:
obbligo di risarcimento del danno derivante dallo
scorretto esercizio dei poteri di direzione e
coordinamento di un‘impresa in forma societaria.
11. INIZIO DELL’IMPRESA
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La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo
inizio dell’attività di impresa che può derivare da:
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
12. La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e
dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo
compimento della liquidazione.
Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser
dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle
imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva
dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della
cancellazione dal registro delle imprese.
Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio
formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione
dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)
FINE DELL’IMPRESA
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13. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
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Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di società
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dell’impresa
dimensioni
natura del
soggetto
14. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
14
Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
15. PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
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Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
→l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro
nell’impresa;
→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
16. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà
industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE
IMPRESE
16
17. L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice
imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno
originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole:
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
→ obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
→ assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali
(2221 c.c.)
→ disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE”
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
17
18. Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
18
19. → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole;
→ efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole;
→ limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i
parametri definiti dall’articolo 1 l.f.;
→ perdita di significato della distinzione tra imprenditore
commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
→ pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la
tenuta di scritture contabili.
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
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20. STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
20
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceità:
Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione all’impresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità
determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
21. I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
NON SONO IMPRENDITORI
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Norme di riferimento:
a. Art. 2238, comma 1 c.c.
«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce
elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il
professionista (esecuzione personale prestazione;
compenso proporzionale a importanza opera e decoro
professione).
Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti;
esistenza di un sistema ordinistico.
22. L’IMPRENDITORE AGRICOLO
22
Art. 2135, comma 1, c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
essenziali connesse
attività agricole
23. Art. 2135, comma 2, c.c.:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE
ESSENZIALI
23
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attività come:
- orticultura;
- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamento di animali da competizione.
24. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER
CONNESSIONE
24
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
l’esercizio di attività agricole essenziali.
25. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
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L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice
Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale
(Registro Imprese).
26. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
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Art. 2195 c.c.: É imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
28. I TIPI DI SOCIETÀ
28
s.s. società non commerciale
s.n.c. società
di persone
s.a.s.
società commerciali (possono
s.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
29. Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dal
fallimento per le soc. commerciali che esercitano attività agricola)
SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE
29
I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al
fallimento in caso di fallimento della società, anche se non
sono imprenditori.
Alcune regole dello statuto dell’imprenditore commerciale si
applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività
esercitata (agricola o commerciale)
iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili
30. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
30
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
31. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt.
2093, 2201 e 2221 c.c.);
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore
commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
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32. L’IMPRESA DEGLI ENTI A
FINALITÀ IDEALE.
32
Se un’associazione o fondazione esercita professionalmente,
accanto alla propria attività istituzionale, un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di
imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori
presupposti, può fallire?
non vi è incompatibilità tra scopo ideale/ altruistico ed esercizio d’impresa,
che si ravvisa in presenza di una gestione con metodo economico.
Da ciò deriva che associazioni e fondazioni possono assumere la
qualità di imprenditori commerciali e quindi sottostare al relativo
statuto giuridico, comprensivo della soggezione a fallimento.
.
?
33. Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può
anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio,
ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità
di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza
sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e
art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
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