SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 33
Downloaden Sie, um offline zu lesen
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
L’IMPRESA
UNITÀ 2
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014
L’IMPRESA E LE SUE CATEGORIE
2
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale è quella dell’impresa,
nozione da distinguersi da quella di
azienda e quella di società.
L’impresa regolata dal codice civile è
qualsiasi attività produttiva stabile ed
organizzata, svolta con criteri di
economicità.
LA NOZIONE GENERALE DI
IMPRENDITORE
3
Per l’art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE
DELL’ARTICOLO 2082 C.C.
4
art. 2082 c.c.
attività produttiva e di scambio
organizzazione
economicità
professionalità
modalità di
svolgimento
scopo lucrativo
orientamento al mercato
Si discute della
necessità di…
UN PO’ DI TERMINOLOGIA
5
L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
6
L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel
traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
l’imputazione dell’attività vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarità
dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa
tramite rappresentante, l’imprenditore
è il rappresentato, e non il
rappresentante
L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
7
Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza
apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le
quinte”.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo
«prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte
imposte dal reale dominus dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
l’imprenditore occulto?
L’IMPRENDITORE OCCULTO
8
In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore
occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole
formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa
deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero
in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della
società si estende anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della società.
CRITICA ALLA TEORIA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
9
La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e
oggi si ritiene che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività
d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;
→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi
creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato
che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio
dell’imprenditore «palese»;
LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO
«SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
10
Strumento fallimentare:
deriva dalla configurazione in capo
all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della
titolarità di un’autonoma impresa
«fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi.
Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice
civile:
obbligo di risarcimento del danno derivante dallo
scorretto esercizio dei poteri di direzione e
coordinamento di un‘impresa in forma societaria.
INIZIO DELL’IMPRESA
11
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo
inizio dell’attività di impresa che può derivare da:
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e
dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo
compimento della liquidazione.
Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser
dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle
imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva
dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della
cancellazione dal registro delle imprese.
Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio
formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione
dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.)
FINE DELL’IMPRESA
12
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
13
Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di società
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dell’impresa
dimensioni
natura del
soggetto
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
14
Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
15
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
→l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro
nell’impresa;
→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà
industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE
IMPRESE
16
L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice
imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno
originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole:
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
→ obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
→ assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali
(2221 c.c.)
→ disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE”
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
17
Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
18
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole;
→ efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole;
→ limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i
parametri definiti dall’articolo 1 l.f.;
→ perdita di significato della distinzione tra imprenditore
commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
→ pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la
tenuta di scritture contabili.
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
19
STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
20
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceità:
Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione all’impresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità
determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI
NON SONO IMPRENDITORI
21
Norme di riferimento:
a. Art. 2238, comma 1 c.c.
«Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni
intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce
elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»;
b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il
professionista (esecuzione personale prestazione;
compenso proporzionale a importanza opera e decoro
professione).
Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti;
esistenza di un sistema ordinistico.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO
22
Art. 2135, comma 1, c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
essenziali connesse
attività agricole
Art. 2135, comma 2, c.c.:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE
ESSENZIALI
23
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attività come:
- orticultura;
- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamento di animali da competizione.
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER
CONNESSIONE
24
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
l’esercizio di attività agricole essenziali.
RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
25
L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice
Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale
(Registro Imprese).
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
26
Art. 2195 c.c.: É imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA
DELLE IMPRESE
27
Sotto il profilo
soggettivo si
distinguono:
I TIPI DI SOCIETÀ
28
s.s. società non commerciale
s.n.c. società
di persone
s.a.s.
società commerciali (possono
s.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dal
fallimento per le soc. commerciali che esercitano attività agricola)
SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE
29
I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al
fallimento in caso di fallimento della società, anche se non
sono imprenditori.
Alcune regole dello statuto dell’imprenditore commerciale si
applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività
esercitata (agricola o commerciale)
iscrizione nel registro delle imprese
tenuta delle scritture contabili
IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
30
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt.
2093, 2201 e 2221 c.c.);
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore
commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
31
L’IMPRESA DEGLI ENTI A
FINALITÀ IDEALE.
32
Se un’associazione o fondazione esercita professionalmente,
accanto alla propria attività istituzionale, un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di
imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori
presupposti, può fallire?
non vi è incompatibilità tra scopo ideale/ altruistico ed esercizio d’impresa,
che si ravvisa in presenza di una gestione con metodo economico.
Da ciò deriva che associazioni e fondazioni possono assumere la
qualità di imprenditori commerciali e quindi sottostare al relativo
statuto giuridico, comprensivo della soggezione a fallimento.
.
?
 Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
 L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può
anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
 L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio,
ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità
di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza
sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
 Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e
art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
35

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Il contratto
Il contrattoIl contratto
Il contratto
 
L'imprenditore nella disciplina del diritto commerciale
L'imprenditore nella disciplina del diritto commercialeL'imprenditore nella disciplina del diritto commerciale
L'imprenditore nella disciplina del diritto commerciale
 
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.
 
Effetti del contratto
Effetti del contrattoEffetti del contratto
Effetti del contratto
 
17 Contratti tipici
17 Contratti tipici17 Contratti tipici
17 Contratti tipici
 
Successioni a causa di morte
Successioni a causa di morteSuccessioni a causa di morte
Successioni a causa di morte
 
11 illecito
11 illecito11 illecito
11 illecito
 
Appunti di Diritto Commerciale: i Titoli di Credito
Appunti di Diritto Commerciale: i Titoli di CreditoAppunti di Diritto Commerciale: i Titoli di Credito
Appunti di Diritto Commerciale: i Titoli di Credito
 
Appalto.ppt
Appalto.pptAppalto.ppt
Appalto.ppt
 
Modulo 3 unità 1 I titoli di credito in generale
Modulo 3 unità 1 I titoli di credito in generaleModulo 3 unità 1 I titoli di credito in generale
Modulo 3 unità 1 I titoli di credito in generale
 
Le obbligazioni
Le obbligazioniLe obbligazioni
Le obbligazioni
 
Nullita annullamento
Nullita annullamentoNullita annullamento
Nullita annullamento
 
Spa
SpaSpa
Spa
 
I beni
I beniI beni
I beni
 
Costituzione società di persone
Costituzione società di personeCostituzione società di persone
Costituzione società di persone
 
13 interpretazione e oggetto
13 interpretazione e oggetto13 interpretazione e oggetto
13 interpretazione e oggetto
 
Società in generale
Società in generaleSocietà in generale
Società in generale
 
contratto e terzi
contratto e terzicontratto e terzi
contratto e terzi
 
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
 
Modulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'azienda
Modulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'aziendaModulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'azienda
Modulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'azienda
 

Andere mochten auch

La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.DIEGO PISELLI
 
Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9DIEGO PISELLI
 
La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.DIEGO PISELLI
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialeDIEGO PISELLI
 
Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.DIEGO PISELLI
 
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.DIEGO PISELLI
 

Andere mochten auch (10)

La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.La società in accomandita semplice.
La società in accomandita semplice.
 
Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9Scioglimentosocietàdipersione9
Scioglimentosocietàdipersione9
 
Diapositivesrl
DiapositivesrlDiapositivesrl
Diapositivesrl
 
La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.La costituzione delle società per azioni.
La costituzione delle società per azioni.
 
Presentazionescioglimentorapportosociale
PresentazionescioglimentorapportosocialePresentazionescioglimentorapportosociale
Presentazionescioglimentorapportosociale
 
Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.Società semplici e in nome collettivo.
Società semplici e in nome collettivo.
 
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
LA PROTEZIONE LEGALE DEL SOCIO DI MINORANZA.
 
S.a.s pptx
S.a.s pptxS.a.s pptx
S.a.s pptx
 
Società semplice
Società sempliceSocietà semplice
Società semplice
 
S.n.c.
S.n.c.S.n.c.
S.n.c.
 

Ähnlich wie GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI

L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
 
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativa
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativaLa fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativa
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativaNetwork Advisory
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilitaGiovanni Rubin
 
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoGiovanni Rubin
 
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDWebinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDThomas Candeago
 
Corso formazione 2016 2017 operazioni straordinarie
Corso formazione 2016   2017 operazioni straordinarieCorso formazione 2016   2017 operazioni straordinarie
Corso formazione 2016 2017 operazioni straordinarieDavide David
 
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profitFiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profitSetupimpresa.it
 
Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.DIEGO PISELLI
 
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento   i beneficiariCrisi da sovraindebitamento   i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento i beneficiariRoberta Landi
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
 
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)seticpa
 
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeSetupimpresa.it
 
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppoTBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppoTechnologyBIZ
 
2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slidesSHRItalia
 
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Dott. Marco Randazzo
 

Ähnlich wie GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI (20)

L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
 
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativa
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativaLa fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativa
La fiscalità delle Mutue di pronto soccorso costituite in forma associativa
 
Azione di responsabilita
Azione di responsabilitaAzione di responsabilita
Azione di responsabilita
 
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimentoAzione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
Azione di responsabilità nel fallimento - Rapporti tra esecuzioni e fallimento
 
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVIDWebinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
Webinar: Decreto legge liquidità e gestione del cash flow post COVID
 
Corso formazione 2016 2017 operazioni straordinarie
Corso formazione 2016   2017 operazioni straordinarieCorso formazione 2016   2017 operazioni straordinarie
Corso formazione 2016 2017 operazioni straordinarie
 
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profitFiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
 
diritto commerciale auletta
diritto commerciale aulettadiritto commerciale auletta
diritto commerciale auletta
 
Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.Società di persone e società semplice.
Società di persone e società semplice.
 
Impresa sociale
Impresa socialeImpresa sociale
Impresa sociale
 
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento   i beneficiariCrisi da sovraindebitamento   i beneficiari
Crisi da sovraindebitamento i beneficiari
 
L'azienda e il suo trasferimento
L'azienda e il suo trasferimentoL'azienda e il suo trasferimento
L'azienda e il suo trasferimento
 
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimentiLe società per azioni. costituzione e conferimenti
Le società per azioni. costituzione e conferimenti
 
L’azienda e il suo trasferimento
L’azienda e il suo trasferimentoL’azienda e il suo trasferimento
L’azienda e il suo trasferimento
 
Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)Dritto commerciale 2006 2007(2)
Dritto commerciale 2006 2007(2)
 
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditoriale
 
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppoTBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
 
2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides
 
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
Responsabilità e obblighi Amministratori SRL - News 2021
 
20130708 avviso incoming_host
20130708 avviso incoming_host20130708 avviso incoming_host
20130708 avviso incoming_host
 

Mehr von DIEGO PISELLI

La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaDIEGO PISELLI
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.DIEGO PISELLI
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoDIEGO PISELLI
 
I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.DIEGO PISELLI
 
I conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniI conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniDIEGO PISELLI
 
I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.DIEGO PISELLI
 

Mehr von DIEGO PISELLI (8)

Il recesso
Il recessoIl recesso
Il recesso
 
La protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranzaLa protezione legale del socio di minoranza
La protezione legale del socio di minoranza
 
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
 
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimentoL'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
L'azienda e le conseguenze del suo trasferimento
 
I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.I patti parasociali nelle s.p.a.
I patti parasociali nelle s.p.a.
 
I conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioniI conferimenti nelle società per azioni
I conferimenti nelle società per azioni
 
I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.I conferimenti nelle società per azioni.
I conferimenti nelle società per azioni.
 
Settimaunitasas
SettimaunitasasSettimaunitasas
Settimaunitasas
 

GLI STATUTI DEGLI IMPRENDITORI

  • 1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO L’IMPRESA UNITÀ 2 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014
  • 2. L’IMPRESA E LE SUE CATEGORIE 2 La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale è quella dell’impresa, nozione da distinguersi da quella di azienda e quella di società. L’impresa regolata dal codice civile è qualsiasi attività produttiva stabile ed organizzata, svolta con criteri di economicità.
  • 3. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE 3 Per l’art. 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  • 4. GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO 2082 C.C. 4 art. 2082 c.c. attività produttiva e di scambio organizzazione economicità professionalità modalità di svolgimento scopo lucrativo orientamento al mercato Si discute della necessità di…
  • 5. UN PO’ DI TERMINOLOGIA 5
  • 6. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 6 L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel traffico giuridico dalle norme sul mandato si ricava che per l’imputazione dell’attività vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarità dell’interesse) N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, l’imprenditore è il rappresentato, e non il rappresentante
  • 7. L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA 7 Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo «prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa. Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche l’imprenditore occulto?
  • 8. L’IMPRENDITORE OCCULTO 8 In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società.
  • 9. CRITICA ALLA TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO 9 La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e oggi si ritiene che: →sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile; → non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio dell’imprenditore «palese»;
  • 10. LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO «SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA 10 Strumento fallimentare: deriva dalla configurazione in capo all’imprenditore «occulto» o «tiranno» della titolarità di un’autonoma impresa «fiancheggiatrice» dell’attività palese ai terzi. Strumento previsto dagli articoli 2497 ss. codice civile: obbligo di risarcimento del danno derivante dallo scorretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un‘impresa in forma societaria.
  • 11. INIZIO DELL’IMPRESA 11 La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa che può derivare da: atti di organizzazione dell’impresa; atti di esercizio dell’impresa.
  • 12. La fine dell’impresa coincide con la dissoluzione del patrimonio e dei rapporti giuridici d’impresa derivante dall’effettivo compimento della liquidazione. Tuttavia l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore possa esser dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Per la legge fallimentare la fine dell’impresa non deriva dalla dissoluzione della stessa ma dal dato (formale) della cancellazione dal registro delle imprese. Lo stesso art. 10 l. fall. fa salva la facoltà di superare il criterio formale, dimostrando il momento dell’effettiva cessazione dell’attività (comma 2 dell’art. 10, l. fall.) FINE DELL’IMPRESA 12
  • 13. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 13 Il codice civile distingue gli imprenditori in base a: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001) imprenditore commerciale (art. 2195) piccolo imprenditore (art. 2083) imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di società (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093) oggetto dell’impresa dimensioni natura del soggetto
  • 14. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 14 Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
  • 15. PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.) 15 Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi: →l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro nell’impresa; →il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); →la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.
  • 16. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese: →maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990) →disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà industriale) →disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990) →disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.) → disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.) LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE IMPRESE 16
  • 17. L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole: → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c. → obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c. → assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.) → disciplina della rappresentanza commerciale (2203 c.c.) LO STATUTO “PARTICOLARE” DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE 17
  • 18. Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese; Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE 18
  • 19. → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole; → efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole; → limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i parametri definiti dall’articolo 1 l.f.; → perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura; → pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta di scritture contabili. IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993). 19
  • 20. STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA 20 a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative. Conseguenza illiceità: Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione all’impresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.) IMPRESA ILLECITA
  • 21. I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI 21 Norme di riferimento: a. Art. 2238, comma 1 c.c. «Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»; b. Art. 2229ss. c.c. relativi al rapporto contrattuale con il professionista (esecuzione personale prestazione; compenso proporzionale a importanza opera e decoro professione). Ragioni dell’esclusione: storico privilegio dei professionisti; esistenza di un sistema ordinistico.
  • 22. L’IMPRENDITORE AGRICOLO 22 Art. 2135, comma 1, c.c. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. essenziali connesse attività agricole
  • 23. Art. 2135, comma 2, c.c.: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI 23 Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come: - orticultura; - coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio); - piscicoltura; - allevamento di animali da competizione.
  • 24. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE 24 Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole condizione che sussistano: (1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; (2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.
  • 25. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO 25 L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme: • sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214); • sulle procedure concorsuali (art. 2221). A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale (Registro Imprese).
  • 26. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 26 Art. 2195 c.c.: É imprenditore commerciale chi esercita: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
  • 27. LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE 27 Sotto il profilo soggettivo si distinguono:
  • 28. I TIPI DI SOCIETÀ 28 s.s. società non commerciale s.n.c. società di persone s.a.s. società commerciali (possono s.p.a. svolgere attività sia agricole società sia commerciali) s.r.l. di capitali s.a.p.a.
  • 29. Altre si applicano in base al tipo di attività esercitata (esonero dal fallimento per le soc. commerciali che esercitano attività agricola) SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 29 I soci di s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. sono esposti al fallimento in caso di fallimento della società, anche se non sono imprenditori. Alcune regole dello statuto dell’imprenditore commerciale si applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività esercitata (agricola o commerciale) iscrizione nel registro delle imprese tenuta delle scritture contabili
  • 30. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 30 Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
  • 31. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga); Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt. 2093, 2201 e 2221 c.c.); Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore commerciale. STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO 31
  • 32. L’IMPRESA DEGLI ENTI A FINALITÀ IDEALE. 32 Se un’associazione o fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire? non vi è incompatibilità tra scopo ideale/ altruistico ed esercizio d’impresa, che si ravvisa in presenza di una gestione con metodo economico. Da ciò deriva che associazioni e fondazioni possono assumere la qualità di imprenditori commerciali e quindi sottostare al relativo statuto giuridico, comprensivo della soggezione a fallimento. . ?
  • 33.  Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale.  L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.  L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.  Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991). IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 35