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1
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
PRIMA DELLA RIFORMA DEL
2003
• Modello societario
ricalcato su quello delle
società per azioni
• Differenze relative a
capitale sociale e singole
partecipazioni, divieto
emissione obbligazioni,
facoltatività collegio
sindacale
DOPO LA RIFORMA
Restano le precedenti
differenze ma disciplina
autonoma con pochi rimandi a
quella delle s.p.a.
Ampliata l’autonomia statutaria
Consentito un accesso
«controllato» al mercato dei
capitali
Rafforzato il ruolo dei soci
2
I DUE POSSIBILI POLI DELLA NUOVA S.R.L.:
COME LO STATUTO PUÒ CONFORMARE LA
SOCIETÀ
Il «polo corporativo»
• Struttura corporativa
modellata sulla s.p.a.
• Assemblea priva di
competenze gestionali;
• Libertà di circolazione delle
quote di partecipazione;
• Organo Amministrativo
• Eventuale Collegio Sindacale
Il «polo personalistico»
• Struttura libera e simile alle
società di persone.
• Decisioni dei soci in forma non
assembleare;
• Divieto di circolazione delle
quote;
• Competenze gestionali dei soci;
• Sistema amministrativo simile a
quello delle società di persone
(congiuntivo/disgiuntivo)
3
COSA DICE LA RELAZIONE AL D. LGS.
6/2003 (riforma società di capitali)
«La s.r.l. cessa di presentarsi come una piccola
società per azioni … (e) si caratterizza invece
come una società personale la quale perciò, pur
godendo del beneficio della responsabilità
limitata può essere sottratta alle rigidità di
disciplina richieste per la società per azioni.»
4
LA S.R.L. COME SOCIETÀ DI CAPITALI
(2462 C.C.)
• Nella società a responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
• In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
l'intera partecipazione è appartenuta ad una
sola persona, questa risponde illimitatamente
quando i conferimenti non siano stati
effettuati interamente, o fin quando non sia
stata attuata la pubblicità prescritta
dall'articolo 2470, 4 co.
5
LA COSTITUZIONE DELLA SRL
• Costituzione per contratto o per atto
unilaterale.
• Atto costitutivo a contenuto minimo
obbligatorio che deve rivestire forma
solenne a pena di nullità.
• Controllo di legalità affidato in via
esclusiva al notaio rogante.
• Richiamo articoli 2329-2332 c.c.
6
LA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA
S.R.L.
• Capitale (non inferiore a 10.000,00 Euro)
sottoscritto dai soci che effettuano
conferimenti
• Finanziamenti dei soci
• Titoli di debito
7
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
• Il capitale è diviso secondo criterio
personale in quote che non possono
essere oggetto di offerta al pubblico di
prodotti finanziari.
• L’atto costitutivo può derogare alla
proporzionalità tra il conferimento e la
partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla
proporzionalità tra diritti sociali e misura
della partecipazione (art. 24682-3 c.c.).
8
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
• Le azioni sono di uguale ammontare, mentre le
quote sono normalmente di diverso ammontare e
attribuiscono, quindi, diritti diversi.
• Le quote non possono essere rappresentate da titoli
di credito.
• I trasferimenti delle quote devono risultare da
scrittura autenticata o documento informatico con
firma digitale e sono efficaci verso la società solo
dopo il deposito presso il Registro Imprese.
• Prevale l’acquisto di chi per primo effettua
l’iscrizione a Registro Imprese.
9
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
(ART. 2469)
• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi
e per successione a causa di morte, salvo contraria
disposizione dell'atto costitutivo.
• Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle
partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di
organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e
limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto
impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi
eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un
termine, non superiore a due anni dalla costituzione della
società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del
quale il recesso non può essere esercitato
10
I CONFERIMENTI NELLA SRL (ART.
2464 C.C.)
• È ampliato rispetto alla s.p.a. l’elenco delle
attività conferibili, arrivando a una situazione
simile a quella delle società di persone.
• É semplificato il procedimento di stima dei
conferimenti di beni in natura e di crediti.
• L’incidenza delle partecipazioni dei soci può
essere regolata sulla base di scelte
contrattuali.
11
I CONFERIMENTI NELLE S.R.L.
• Il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all’ammontare
globale del capitale sociale (art. 24641 c.c.).
• Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica
(art. 24642 c.c.).
• L’atto costitutivo può derogare alla
proporzionalità tra il conferimento e la
partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla
proporzionalità tra diritti sociali e misura della
partecipazione (art. 24682-3 c.c.).
12
I CONFERIMENTI IN DANARO
(ART. 24644)
• Obbligo di versare contestualmente alla
sottoscrizione il 25% del conferimento (o
l’intero ammontare in caso di costituzione con
atto unilaterale).
• Possibile sostituire il versamento con polizza
assicurativa o fideiussione bancaria.
13
I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA
E DI CREDITI (ART. 24645)
• Consistono di «qualsiasi elemento
dell’attivo suscettibile di valutazione
economica».
• Possono essere anche prestazioni d’opera
o di servizi con garanzia assicurativa o
fideiussoria.
• Devono essere liberati per l’intero all’atto
della sottoscrizione.
14
FINANZIAMENTI SOCI E
POSTERGAZIONE (ART. 2467C.C.)
• Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
società è postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere
restituito.
• S’intendono per finanziamenti dei soci a favore della
società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in
considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure
in una situazione finanziaria della società nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
15
I TITOLI DI DEBITO (2483 C.C.)
• Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di
debito. L’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o
agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e
le maggioranze necessarie per la decisione.
• I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li
trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli
acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della
medesima.
• La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito
e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società
possa modificare tali condizioni e modalità
16
L’AMMINISTRAZIONE DELLA SRL
Secondo il modello legale di default:
• l’amministrazione della società spetta ad
uno o più soci, nominati con decisione dei
soci (art. 24751);
• se vi sono più amministratori, essi formano
un consiglio di amministrazione;
• si applicano quarto e quinto comma articolo
2483.
17
LA NOMINA DEGLI
AMMINISTRATORI
• I primi amministratori sono nominati
nell’atto costitutivo.
• I successivi sono nominati con decisione dei
soci.
• É fatta salva l’eventuale diversa previsione
dell’atto costitutivo.
18
AUTONOMIA STATUTARIA E NOMINA
DEGLI AMMINISTRATORI
L’atto costitutivo può:
• Contemplare la possibilità di nominare
amministratore un soggetto non socio;
• Attribuire ad uno o più soci particolari
diritti amministrativi (art. 24683).
19
AUTONOMIA STATUTARIA E
ORGANO AMMINISTRATIVO
L’atto costitutivo può:
• prevedere l’amministrazione
pluripersonale in forma disgiuntiva o
congiuntiva (art. 24753);
• sostituire al metodo collegiale, per le
deliberazioni consiliari, la consultazione
scritta o il consenso espresso per
iscritto (art. 24754).
20
DURATA E CESSAZIONE DELL’INCARICO
AMMINISTRATIVO
• La durata della carica non è prevista
dalla legge e può essere indeterminata.
• La cessazione, la revoca, la
sostituzione ed il compenso degli
amministratori non sono espressamente
disciplinati.
21
LE COMPETENZE DEGLI
AMMINISTRATORI E QUELLE DEI SOCI
• La legge riserva all’organo amministrativo
talune materie (art. 2475 u.c.) e altre ai soci
(art. 2479);
• Al di fuori di tali materie spetta allo statuto di
determinare le rispettive competenze di
amministratori e soci.
22
COMPETENZE INDEROGABILI
DEI SOCI
• Approvazione del bilancio e distribuzione
degli utili;
• Nomina degli amministratori, se prevista dal
contratto sociale;
• Nomina del sindaco (eventuale).
• Modificazioni dell’atto costitutivo.
• Decisione di compiere operazioni che
comportino una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci.
23
COMPETENZE INDEROGABILI
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
• L’art. 2475 riserva in ogni caso “all’organo
amministrativo” alcune deliberazioni di
particolare importanza.
• Si tratta delle decisioni relative a: redazione
progetto di bilancio e progetti di fusione o
scissione e di aumento del capitale delegato
agli amministratori ex art.2481.
24
DECISIONI DEI SOCI (2479 ss.
c.c.)
L’assemblea è obbligatoria solo :
 per modifiche atto costitutivo e decisione di compiere
operazioni che comportino la sostanziale modifica
dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci;
 nel caso di delibera concernente la riduzione del capitale
per perdite;
 quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale.
Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto costitutivo,
che la decisione sia adottata attraverso consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto.
25
Documentazione decisioni dei soci
(2478 e 2479 c.c.)
• Se si svolge l’assemblea va redatto verbale,
• Se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il verbale deve
essere redatto da un notaio
• Se la decisione è adottata tramite consultazione scritta o
consenso scritto va conservata la relativa
documentazione e dai dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
• Verbali e documenti sono inseriti nel libro delle decisioni
dei soci.
26
CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
DELL’ASSEMBLEA (2479-BIS)
• I modi di convocazione dell’assemblea sono stabilite
dall’atto costitutivo e devono essere tali da assicurare
tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
• In mancanza di previsione: raccomandata inviata almeno
otto giorni prima dell’assemblea.
• È ammessa l’assemblea totalitaria.
• Deve essere nominato un presidente che accerta
legittimazione presenti e dirige il dibattito.
• È ammessa la rappresentanza .
27
I QUORUM DELLE DECISIONI
DEI SOCI
Se si tiene assemblea:
– quorum costitutivo pari alla metà del capitale;
– quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale presente.
– delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole dei soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
Se non si tiene assemblea: consenso dei soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
28
INVALIDITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI
(2479-ter, 1 c.)
• Invalidità meno grave (Annullabilità)
• Riferita alle delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo o a
quelle assunte con voto determinante di socio in conflitto di
interessi
• Il termine di novanta giorni per agire che decorre dalla data della
trascrizione nel libro delle delibere dei soci.
• Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore, collegio
sindacale.
• Il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta
dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un
termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una
nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
• Si richiamano norme procedimento impugnazione s.p.a.
29
INVALIDITÀ GRAVE (NULLITÀ)
• È riferita alle decisioni che hanno oggetto illecito o
impossibile, o se sono state prese in assenza assoluta di
informazione;
• È legittimato ad agire chiunque vi abbia interesse entro
tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni.
• Se si tratta di decisione che modifica l’oggetto sociale
prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti
di tempo per l’impugnazione.
30
ASSEMBLEA NELLA SPA E NELLA
SRL
SPA SRL
CONVOCAZIONE
Avviso su G.U. o su quotidiano.
Solo per spa chiuse: opzione per altri
mezzi
Raccomandata o altre modalità
ASSEMBLEA
TOTALITARIA
Presenza: 100% cap. soc. e
maggioranza organi sociali (art. 2366,
co. 4)
Partecipaz. 100% cap.soc. e
organi sociali informati (art. 2479
bis.)
CONVOCAZIONE SU
RICHIESTA
Minoranza pari al decimo
cap.soc., (art. 2367) o ventesimo
nelle s.pa. aperte
⅓ cap.soc. e ciascun
amministratore (art. 2479,
co. 1, 4)
LUOGO DI
CONVOCAZIONE
Comune sede società, salvo
diversa previsione statutaria .
Comune sede società, salvo
diversa previsione statutaria
31
CONFLITTO DI INTERESSI (2475-
TER)
I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di
interessi possono essere impugnati dalla società se il
conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1).
In caso di amministrazione collegiale è annullabile la
decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2) se:
– il voto del consigliere in conflitto è stato determinante,
– la decisione possa cagionare un danno patrimoniale
alla società.
32
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Responsabilità verso la società (2476, 1 c.):
– azione di responsabilità proponibile dai singoli soci
(2476, 3 c.) senza limite partecipativo
– non è prevista esplicitamente un’azione proposta
dalla società.
• Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei
creditori sociali (ammessa da talune decisioni
giurisprudenziali).
• È prevista la responsabilità verso terzi e singoli soci
(2476, 6 c.).
33
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI
VERSO LA SOCIETÀ
«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad
essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per
l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità
non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per
compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476,
1 c.).
34
AZIONE RESPONSABILITÀ
«L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta
da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento
alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).
35
AZIONE DI RESPONSABILITÀ
2476, 7 c: «sono altresì solidalmente responsabili con
gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi».
2476, 7 c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci
non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci
per le responsabilità incorse nella gestione».
36
RINUNCIA E TRANSAZIONE DELL’AZIONE
DI RESPONSABILITÀ
«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di
responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto
di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi
consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i
due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano
tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale» (2476, 5 c.).
37
CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI (2476
c.c.)
• Collegato all’azione di responsabilità proponibile da parte di ogni
socio è il potere di controllo: «i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione».
• Il potere di controllo non è collegato alla presenza o meno del
collegio sindacale.
• «Complementare al diritto del socio di s.r.l. di consultare la
documentazione sociale (art. 2476 comma 2 c.c.), è il diritto ad
estrarre copia della stessa, anche tenuto conto che l'ausilio del
professionista è facoltà aggiuntiva e non alternativa alla estrazione
della copia. Circa invece l'estrazione di copia dei documenti relativi
all'amministrazione della società, l'esigenza di riservatezza della
stessa, contrapposta all'esigenza del socio di consultare i documenti
a fini di controllo sull'operato degli amministratori, comporta che
possa ammettersi l'estrazione di copia della sola documentazione
che sia stata consultata» (Trib. Verona, 29 agosto 2011).
38
COLLEGIO SINDACALE NELLA
S.R.L.
• La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:
– se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le
società per azioni (2477, 2 c.),
– se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile
(2477, 3 c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due
limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di totale attivo, 8.800.000 € di
ricavi,
– se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3
c. lett. a),
– se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei
conti (2477, 3 c. lett. b).
• Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si applicano
le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4 c.).
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti
è esercitata dal collegio sindacale (2477, 4 c.).
39
IL CONTROLLO GIUDIZIARIO
NELLE S.R.L.
• Il codice civile non prevede nelle s.r.l. il controllo
giudiziario di cui all’articolo 2509 c.c.
• Corte Costituzionale n.481 del 29.12.2005 ha
dichiarato costituzionalmente legittima la differenza
• Secondo talune pronunce di merito
i componenti del collegio sindacale di una società a
responsabilità limitata sono legittimati ad esperire il
rimedio di cui all'art. 2409 c.c. nei casi in cui la loro
nomina sia obbligatoria per legge ex art. 2477 commi
2 e 3 c.c.
40
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (2478 C.C.)
• Libri contabili prescritti dall’art. 2214.
• Libro dei soci (facoltativo).
• Libro delle decisioni dei soci.
• Libro delle decisioni degli
amministratori.
• Libro delle decisioni del collegio
sindacale (se esistente).
41
BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (2478-BIS).
MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO
• Ampio rinvio a disciplina spa.
• L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la
facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i
limiti e le modalità di esercizio.
• Il diritto di opzione sull’aumento di capitale può essere
escluso solo lo statuto lo prevede e con il correttivo del
diritto di recesso per i soci che non vi consentano.
• In caso di riduzione del capitale per perdite è esclusa
ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei
diritti spettanti ai soci.
42
LE DUE «NUOVE» S.R.L.
• SRL semplificata (art. 2463bis
c.c.)
• SRL a capitale ridotto art. 44
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83).
43

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  • 1. 1
  • 2. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2003 • Modello societario ricalcato su quello delle società per azioni • Differenze relative a capitale sociale e singole partecipazioni, divieto emissione obbligazioni, facoltatività collegio sindacale DOPO LA RIFORMA Restano le precedenti differenze ma disciplina autonoma con pochi rimandi a quella delle s.p.a. Ampliata l’autonomia statutaria Consentito un accesso «controllato» al mercato dei capitali Rafforzato il ruolo dei soci 2
  • 3. I DUE POSSIBILI POLI DELLA NUOVA S.R.L.: COME LO STATUTO PUÒ CONFORMARE LA SOCIETÀ Il «polo corporativo» • Struttura corporativa modellata sulla s.p.a. • Assemblea priva di competenze gestionali; • Libertà di circolazione delle quote di partecipazione; • Organo Amministrativo • Eventuale Collegio Sindacale Il «polo personalistico» • Struttura libera e simile alle società di persone. • Decisioni dei soci in forma non assembleare; • Divieto di circolazione delle quote; • Competenze gestionali dei soci; • Sistema amministrativo simile a quello delle società di persone (congiuntivo/disgiuntivo) 3
  • 4. COSA DICE LA RELAZIONE AL D. LGS. 6/2003 (riforma società di capitali) «La s.r.l. cessa di presentarsi come una piccola società per azioni … (e) si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.» 4
  • 5. LA S.R.L. COME SOCIETÀ DI CAPITALI (2462 C.C.) • Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. • In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati interamente, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470, 4 co. 5
  • 6. LA COSTITUZIONE DELLA SRL • Costituzione per contratto o per atto unilaterale. • Atto costitutivo a contenuto minimo obbligatorio che deve rivestire forma solenne a pena di nullità. • Controllo di legalità affidato in via esclusiva al notaio rogante. • Richiamo articoli 2329-2332 c.c. 6
  • 7. LA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA S.R.L. • Capitale (non inferiore a 10.000,00 Euro) sottoscritto dai soci che effettuano conferimenti • Finanziamenti dei soci • Titoli di debito 7
  • 8. CAPITALE SOCIALE E QUOTE • Il capitale è diviso secondo criterio personale in quote che non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. • L’atto costitutivo può derogare alla proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art. 24682-3 c.c.). 8
  • 9. CAPITALE SOCIALE E QUOTE • Le azioni sono di uguale ammontare, mentre le quote sono normalmente di diverso ammontare e attribuiscono, quindi, diritti diversi. • Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito. • I trasferimenti delle quote devono risultare da scrittura autenticata o documento informatico con firma digitale e sono efficaci verso la società solo dopo il deposito presso il Registro Imprese. • Prevale l’acquisto di chi per primo effettua l’iscrizione a Registro Imprese. 9
  • 10. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE (ART. 2469) • Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. • Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato 10
  • 11. I CONFERIMENTI NELLA SRL (ART. 2464 C.C.) • È ampliato rispetto alla s.p.a. l’elenco delle attività conferibili, arrivando a una situazione simile a quella delle società di persone. • É semplificato il procedimento di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. • L’incidenza delle partecipazioni dei soci può essere regolata sulla base di scelte contrattuali. 11
  • 12. I CONFERIMENTI NELLE S.R.L. • Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art. 24641 c.c.). • Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 24642 c.c.). • L’atto costitutivo può derogare alla proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art. 24682-3 c.c.). 12
  • 13. I CONFERIMENTI IN DANARO (ART. 24644) • Obbligo di versare contestualmente alla sottoscrizione il 25% del conferimento (o l’intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale). • Possibile sostituire il versamento con polizza assicurativa o fideiussione bancaria. 13
  • 14. I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E DI CREDITI (ART. 24645) • Consistono di «qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica». • Possono essere anche prestazioni d’opera o di servizi con garanzia assicurativa o fideiussoria. • Devono essere liberati per l’intero all’atto della sottoscrizione. 14
  • 15. FINANZIAMENTI SOCI E POSTERGAZIONE (ART. 2467C.C.) • Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. • S’intendono per finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. 15
  • 16. I TITOLI DI DEBITO (2483 C.C.) • Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. • I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della medesima. • La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità 16
  • 17. L’AMMINISTRAZIONE DELLA SRL Secondo il modello legale di default: • l’amministrazione della società spetta ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci (art. 24751); • se vi sono più amministratori, essi formano un consiglio di amministrazione; • si applicano quarto e quinto comma articolo 2483. 17
  • 18. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI • I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. • I successivi sono nominati con decisione dei soci. • É fatta salva l’eventuale diversa previsione dell’atto costitutivo. 18
  • 19. AUTONOMIA STATUTARIA E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI L’atto costitutivo può: • Contemplare la possibilità di nominare amministratore un soggetto non socio; • Attribuire ad uno o più soci particolari diritti amministrativi (art. 24683). 19
  • 20. AUTONOMIA STATUTARIA E ORGANO AMMINISTRATIVO L’atto costitutivo può: • prevedere l’amministrazione pluripersonale in forma disgiuntiva o congiuntiva (art. 24753); • sostituire al metodo collegiale, per le deliberazioni consiliari, la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto (art. 24754). 20
  • 21. DURATA E CESSAZIONE DELL’INCARICO AMMINISTRATIVO • La durata della carica non è prevista dalla legge e può essere indeterminata. • La cessazione, la revoca, la sostituzione ed il compenso degli amministratori non sono espressamente disciplinati. 21
  • 22. LE COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI E QUELLE DEI SOCI • La legge riserva all’organo amministrativo talune materie (art. 2475 u.c.) e altre ai soci (art. 2479); • Al di fuori di tali materie spetta allo statuto di determinare le rispettive competenze di amministratori e soci. 22
  • 23. COMPETENZE INDEROGABILI DEI SOCI • Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; • Nomina degli amministratori, se prevista dal contratto sociale; • Nomina del sindaco (eventuale). • Modificazioni dell’atto costitutivo. • Decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 23
  • 24. COMPETENZE INDEROGABILI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO • L’art. 2475 riserva in ogni caso “all’organo amministrativo” alcune deliberazioni di particolare importanza. • Si tratta delle decisioni relative a: redazione progetto di bilancio e progetti di fusione o scissione e di aumento del capitale delegato agli amministratori ex art.2481. 24
  • 25. DECISIONI DEI SOCI (2479 ss. c.c.) L’assemblea è obbligatoria solo :  per modifiche atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportino la sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  nel caso di delibera concernente la riduzione del capitale per perdite;  quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale. Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto costitutivo, che la decisione sia adottata attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. 25
  • 26. Documentazione decisioni dei soci (2478 e 2479 c.c.) • Se si svolge l’assemblea va redatto verbale, • Se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio • Se la decisione è adottata tramite consultazione scritta o consenso scritto va conservata la relativa documentazione e dai dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. • Verbali e documenti sono inseriti nel libro delle decisioni dei soci. 26
  • 27. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA (2479-BIS) • I modi di convocazione dell’assemblea sono stabilite dall’atto costitutivo e devono essere tali da assicurare tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. • In mancanza di previsione: raccomandata inviata almeno otto giorni prima dell’assemblea. • È ammessa l’assemblea totalitaria. • Deve essere nominato un presidente che accerta legittimazione presenti e dirige il dibattito. • È ammessa la rappresentanza . 27
  • 28. I QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI Se si tiene assemblea: – quorum costitutivo pari alla metà del capitale; – quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale presente. – delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, Se non si tiene assemblea: consenso dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 28
  • 29. INVALIDITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI (2479-ter, 1 c.) • Invalidità meno grave (Annullabilità) • Riferita alle delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo o a quelle assunte con voto determinante di socio in conflitto di interessi • Il termine di novanta giorni per agire che decorre dalla data della trascrizione nel libro delle delibere dei soci. • Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore, collegio sindacale. • Il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. • Si richiamano norme procedimento impugnazione s.p.a. 29
  • 30. INVALIDITÀ GRAVE (NULLITÀ) • È riferita alle decisioni che hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in assenza assoluta di informazione; • È legittimato ad agire chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni. • Se si tratta di decisione che modifica l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione. 30
  • 31. ASSEMBLEA NELLA SPA E NELLA SRL SPA SRL CONVOCAZIONE Avviso su G.U. o su quotidiano. Solo per spa chiuse: opzione per altri mezzi Raccomandata o altre modalità ASSEMBLEA TOTALITARIA Presenza: 100% cap. soc. e maggioranza organi sociali (art. 2366, co. 4) Partecipaz. 100% cap.soc. e organi sociali informati (art. 2479 bis.) CONVOCAZIONE SU RICHIESTA Minoranza pari al decimo cap.soc., (art. 2367) o ventesimo nelle s.pa. aperte ⅓ cap.soc. e ciascun amministratore (art. 2479, co. 1, 4) LUOGO DI CONVOCAZIONE Comune sede società, salvo diversa previsione statutaria . Comune sede società, salvo diversa previsione statutaria 31
  • 32. CONFLITTO DI INTERESSI (2475- TER) I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere impugnati dalla società se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1). In caso di amministrazione collegiale è annullabile la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2) se: – il voto del consigliere in conflitto è stato determinante, – la decisione possa cagionare un danno patrimoniale alla società. 32
  • 33. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Responsabilità verso la società (2476, 1 c.): – azione di responsabilità proponibile dai singoli soci (2476, 3 c.) senza limite partecipativo – non è prevista esplicitamente un’azione proposta dalla società. • Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali (ammessa da talune decisioni giurisprudenziali). • È prevista la responsabilità verso terzi e singoli soci (2476, 6 c.). 33
  • 34. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ «Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476, 1 c.). 34
  • 35. AZIONE RESPONSABILITÀ «L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.). 35
  • 36. AZIONE DI RESPONSABILITÀ 2476, 7 c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». 2476, 7 c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione». 36
  • 37. RINUNCIA E TRANSAZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ «Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5 c.). 37
  • 38. CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI (2476 c.c.) • Collegato all’azione di responsabilità proponibile da parte di ogni socio è il potere di controllo: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». • Il potere di controllo non è collegato alla presenza o meno del collegio sindacale. • «Complementare al diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale (art. 2476 comma 2 c.c.), è il diritto ad estrarre copia della stessa, anche tenuto conto che l'ausilio del professionista è facoltà aggiuntiva e non alternativa alla estrazione della copia. Circa invece l'estrazione di copia dei documenti relativi all'amministrazione della società, l'esigenza di riservatezza della stessa, contrapposta all'esigenza del socio di consultare i documenti a fini di controllo sull'operato degli amministratori, comporta che possa ammettersi l'estrazione di copia della sola documentazione che sia stata consultata» (Trib. Verona, 29 agosto 2011). 38
  • 39. COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. • La nomina del collegio sindacale è obbligatoria: – se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (2477, 2 c.), – se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile (2477, 3 c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di totale attivo, 8.800.000 € di ricavi, – se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3 c. lett. a), – se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (2477, 3 c. lett. b). • Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4 c.). • Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale (2477, 4 c.). 39
  • 40. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE S.R.L. • Il codice civile non prevede nelle s.r.l. il controllo giudiziario di cui all’articolo 2509 c.c. • Corte Costituzionale n.481 del 29.12.2005 ha dichiarato costituzionalmente legittima la differenza • Secondo talune pronunce di merito i componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata sono legittimati ad esperire il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge ex art. 2477 commi 2 e 3 c.c. 40
  • 41. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (2478 C.C.) • Libri contabili prescritti dall’art. 2214. • Libro dei soci (facoltativo). • Libro delle decisioni dei soci. • Libro delle decisioni degli amministratori. • Libro delle decisioni del collegio sindacale (se esistente). 41
  • 42. BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (2478-BIS). MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO • Ampio rinvio a disciplina spa. • L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. • Il diritto di opzione sull’aumento di capitale può essere escluso solo lo statuto lo prevede e con il correttivo del diritto di recesso per i soci che non vi consentano. • In caso di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. 42
  • 43. LE DUE «NUOVE» S.R.L. • SRL semplificata (art. 2463bis c.c.) • SRL a capitale ridotto art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83). 43