1. LA LETTRE FISCALE
CIRCOLARE
Notiziario mensile INFORMATIVA
Aprile 2010
NEWS
1. ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL
DECRETO “REVISIONE LEGALE”
Dopo una gestazione molto lunga, il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/Ce
ha visto la luce, traducendosi nel D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla G. U.
n.68 del 23 marzo 2010 ed in vigore dopo i 15 giorni di vacatio legis, quindi dal 7 aprile
2010.
Molte delle disposizioni del decreto sono condizionate, nella loro operatività,
all’approvazione di regolamenti, per cui un elevato numero di istituti troverà applicazione,
nel suo aspetto rinnovato, solo fra qualche tempo, ma molte altre disposizioni sono
operative già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, appunto il 7 aprile. Tra
queste, ve ne sono alcune che interesseranno le assemblee di approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in particolare l’estensione dell’obbligo di nomina
dell’organo di controllo nelle Srl e, di conseguenza, gli adempimenti assembleari da ciò
imposti.
È peraltro opportuno offrire una prima precisazione, che è comunque a conferma della
disciplina precedente le modifiche, e cioè:
nelle Spa nelle Srl
la funzione di revisione legale dei la funzione di revisione legale dei conti è
conti può essere svolta dal attribuita, in default, al Collegio sindacale, e la
Collegio sindacale se, prima di scissione della funzione si ha solo a seguito di
tutto, lo prevede lo statuto, e poi una previsione statutaria in tal senso;
se non si ha l’obbligo di vedremo, tuttavia, che l’obbligo di
predisporre il bilancio consolidamento produce una deroga alla
consolidato; regola generale.
Gli organi di controllo nelle Srl
Il D.Lgs. n.39/10 riscrive l’art.2477 c.c., che è la norma che regola la nomina del Collegio
sindacale e la revisione legale dei conti nella società di capitali minore. Alle due ipotesi di
nomina obbligatoria già conosciute, se ne aggiungono due nuove, per cui il quadro di
sintesi dei casi in cui l’organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato, è il
seguente:
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2. IPOTESI GIÀ PREVISTE E CONFERMATE IPOTESI NUOVE
Il Capitale sociale è pari o superiore a Obbligo di redigere il bilancio
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€120.000 consolidato
Per due esercizi consecutivi sono Esercizio del controllo su una società
2 superati i limiti previsto dall’art.2435-bis, 4 obbligata alla revisione legale dei
co.1 c.c.* conti
* Vale a dire
1. totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000
2. ricavi delle vendite e prestazioni: € 8.800.000
3. dipendenti occupati in media: 50
Nel caso di società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, l’art.2477 c.c. certo
impone la nomina del Collegio sindacale, ma si deve considerare che altra norma del
codice civile – art.2409-bis – dispone che:
la funzione di sia un Collegio sindacale, che sarà
revisione legale dei incaricato della funzione di vigilanza
conti non può essere (di legalità, sull’assetto organizzativo
nel caso ricorra svolta dal Collegio e amministrativo contabile, sul
l’obbligo di sindacale, bensì dal rispetto dei principi di corretta
consolidamento revisore legale, con la amministrazione)
dei conti annuali conseguenza che la Srl
consolidante dovrà sia un revisore legale dei conti, che
nominare appunto dovrà svolgere la revisione
dei conti annuali.
Nel caso in cui la Srl eserciti il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei
conti – per questo basta il controllo di una Spa – il Collegio sindacale che deve essere
nominato potrà svolgere anche la funzione di revisione, evidentemente nel presupposto
che da tale controllo non si generi l’obbligo di consolidamento.
In definitiva, in tale ipotesi, resta applicabile la regola generale per cui, nelle Srl, il
Collegio sindacale può, in default, esercitare anche la funzione di revisione legale dei
conti, sempre che l’atto costitutivo non disponga diversamente, e sempre che non si
inneschi per legge un obbligo diverso.
Resta che, nelle ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale già previste dalla
vecchia normativa (nn. 1 e 2 della tabella), detto organo svolgerà anche la funzione di
revisione legale dei conti.
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3. I prossimi adempimenti assembleari e le procedure di nomina
Nel presupposto che la maggior parte delle assemblee di approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 2009 siano convocate, e si celebrino, dopo il 7 aprile 2010, ci
troveremo in presenza di adunanze che si dovranno confrontare con la nuova normativa.
L’art.2477 c.c., al co.6, impropriamente afferma che: “L’assemblea che approva il
bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio sindacale”.
Impropriamente perché, se è vero che i limiti si possono superare in relazione alla
previsione che rinvia all’art.2435-bis (n.2 della tabella), nelle altre ipotesi non si può
parlare di superamento di un limite ma, al più, di presa d’atto di una data situazione.
Non è chiaro, inoltre, cosa significhi che l’assemblea che approva il bilancio deve, entro
trenta giorni, nominare il Collegio sindacale. Non pare configurabile una soluzione diversa
da quella di una nuova assemblea, convocata entro trenta giorni da quella cui è stato
sottoposto il bilancio d’esercizio, così come non pare vietato che la stessa assemblea che
approva il bilancio, certamente edotta in relazione alle condizioni che impongono la
nomina dell’organo di controllo, possa provvedere anche immediatamente in tal senso.
Piuttosto, si pone un problema in termini di opportuna gestione dei rapporti societari in
relazione a quella che è diventata la nuova procedura di nomina del revisore che, nella
tabella a seguire, si confronta con la vecchia procedura:
Vecchia procedura di nomina del Nuova procedura di nomina del
revisore contabile revisore legale dei conti
(art.2409-quater codice civile art.13, D.Lgs. n.39/10
abrogato)
L’incarico di controllo contabile è L’assemblea, su proposta motivata
conferito dall’assemblea, sentito il dell’organo di controllo, conferisce
Collegio sindacale l’incarico di revisione legale dei conti
L’iniziativa è del Collegio sindacale, che
L’iniziativa era, di fatto, degli
non arriva a nominare tecnicamente il
amministratori, che suggerivano un
Revisore, ma che svolge comunque un
nominativo all’assemblea, e sul quale il
ruolo molto più incisivo rispetto al
Collegio sindacale rilasciava un parere
passato, formulando una proposta che
obbligatorio ma non vincolante
non si ritiene comunque vincolante
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4. È evidente che, in tutte le situazioni in cui la revisione legale dei conti deve essere svolta
da un soggetto diverso dal Collegio sindacale, non vi possono essere imbarazzi sulla
proposta.
Ma se la funzione è cumulata, il Collegio sindacale deve auto proporsi come
revisore legale dei conti?
Anche se la questione è stata sollevata da più parti, si deve ritenere che, in tutte le
situazioni in cui il Collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, non debba
anche proporre all’assemblea l’organo che deve svolgere tale funzione, essendo un fatto
ontologico che vi sia il cumulo degli incarichi. Questo almeno in sede di prima
interpretazione delle nuove disposizioni.
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5. 2. FOTOVOLTAICO: UNA RISORSA PER LE IMPRESE
Data l’esigenza, ormai globale, di proteggere l’ambiente e la necessità di sperimentare
sistemi di produzione energetica alternativi, si è sviluppata, negli ultimi anni, una
legislazione destinata ad incentivare la produzione di energia pulita da tutte quelle fonti,
solare, fotovoltaico, biomasse, che non utilizzano combustibili inquinanti quali carbone e
idrocarburi.
La presente informativa si occuperà esclusivamente della incentivazione per la produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Beneficiari delle agevolazioni possono essere:
le persone fisiche
le persone giuridiche
i soggetti pubblici
i condomini di unità abitative e/o edifici.
Tali soggetti ricoprono la qualifica di “responsabile dell’impianto” ovvero di soggetto
che ha il diritto a richiedere gli incentivi.
I vantaggi dello sfruttamento economico di un impianto fotovoltaico sono legati
e in parte all’uso o
in parte all’incentivo definito Conto Energia che viene
consumo di tale
erogato per il solo fatto di produrre energia pulita;
energia.
Questi ultimi vantaggi sono differenti a seconda che l’energia prodotta:
si si “scambi sul posto” (solo per impianti che non
si ceda in rete;
autoconsumi; superino la potenza di 200Kw).
L’art.7 del D.Lgs. n.387/03 disciplina il Conto Energia, prevedendo alla lett.d) del co.2:
“una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”.
Tale incentivazione è stata disciplinata da una serie di decreti, da ultimo il D.M. del
19/02/07.
Vale la pena sottolineare come oggetto dell’incentivo non sia la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico, ma lo sfruttamento di esso e quindi la produzione di
energia pulita.
L’investimento verrà recuperato solo nel tempo attraverso l’incasso della tariffa
incentivante, erogata normalmente per 20 anni dalla data di entrata in funzione
dell’impianto, in quote costanti per l’intero periodo con tariffazione (misura dell’incentivo)
che varia di anno in anno.
In particolare, le tariffe relative agli ultimi anni sono andate riducendosi con una
decurtazione del 2%; le tariffe 2008 erano maggiori, in termini di €/KWH, di quelle del
2009, queste ultime erano più elevate rispetto a quelle previste per il 2010.
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6. È presumibile che queste saranno superiori a quelle previste per il 2011 con l’ovvia
conseguenza che per ottenere il maggiore risultato sarebbe opportuno attivarsi il prima
possibile per usufruire dell’incentivo.
La tariffa spettante agli impianti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2010 è la
seguente:
Potenza P (kW) Tipo Impianto fotovoltaico
Non integrato Parzialmente integrato Integrato
1≤P≤3 0,384 0,422 0,470
3 < P ≤ 20 0,365 0,403 0,442
P > 20 0,346 0,384 0,422
sulla base della
favorendo gli impianti di minori
potenza
dimensioni;
Come si dell’impianto
evince dalla
tabella, favorendo quelli definiti integrati
la tariffa ovvero quelli ubicati sugli elementi di
incentivante arredo urbano e viario, su facciate
e della allocazione
varia esterne di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione.
Per impianto non integrato deve intendersi, invece, quello con moduli istallati al suolo,
ovvero ubicati sugli elementi di arredo urbano e viario, su facciate esterne di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità differenti
rispetto a quelle degli impianti integrati e parzialmente integrati.
Per usufruire dell’incentivo è fatto obbligo al soggetto responsabile dell’impianto
fotovoltaico di far pervenire apposita domanda al GSE (Gestore dei servizi elettrici - è il
soggetto attuatore del programma di incentivazione alla produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica), entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la
mancata ammissione alla fruizione dell’incentivo stesso.
Per entrata in esercizio dell’impianto deve intendersi la prima data utile a decorrere
dalla quale:
l’impianto sia collegato in parallelo alla rete elettrica;
risultino installati tutti i contatori per la contabilizzazione dell’energia elettrica
prodotta, ceduta o scambiata;
risultino in essere i contratti di scambio o cessione;
siano assolti gli obblighi relativi all’accesso alla rete.
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7. Tale richiesta deve essere corredata di tutti i documenti previsti dalla delibera 90/07
della AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il Gas) e può essere presentata a mano,
corriere, posta o per raccomandata. Il GSE esaminata la documentazione e, posto che
non necessitino integrazioni, comunica al soggetto responsabile l’incentivo attribuito
all’impianto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
La tariffa incentivante percepita nell’esercizio di impresa, come risulta dalla C.M. n.46/E/07,
è da considerarsi un contributo in conto esercizio rilevando, quindi, sia ai fini delle imposte
dirette che Irap. Per ciò che attiene all’Iva, la medesima circolare specifica che la tariffa
“sfugge” dal campo di applicazione dell’imposta (art.2, co.3, lett.a, DPR n.633/72).
La C.M. n.46/E specifica, inoltre, che il contributo che verrà erogato dal Gestore dovrà
essere assoggettato ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% in applicazione del
disposto dell’art.28, co.2, del DPR n.600/73.
Recentemente, con la R.M. n.3/E del 26 gennaio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha
specificato che il Conto Energia non è compatibile con la detrazione del 55%
richiedibile per l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici.
Si è già detto che lo sfruttamento dell’energia prodotta non si esaurisce con il Conto
Energia. Essa può essere utilizzata in parte per il proprio consumo (autoconsumo) con il
vantaggio di conseguire un risparmio pari alla quantità di energia elettrica che non verrà
più acquistata dalla rete. L’eventuale parte di energia prodotta e non autoconsumata
può essere ceduta, indirettamente, con la stipula di una convenzione con il Gestore per
il ritiro “dedicato”, ovvero direttamente attraverso la vendita in borsa oppure ad un
grossista.
La vendita indiretta è da ritenersi la scelta consigliabile
sia per la maggiore competitività dei
sia per la maggiore semplicità di
prezzi minimi garantiti rispetto a quelli di
gestione dell’iter di cessione;
mercato.
Infine, si può scegliere lo “scambio sul posto”, meccanismo che permette di immettere
in rete l’energia prodotta e non consumata per poi prelevarla in un momento successivo
in cui se ne abbia bisogno. In dettaglio:
ed otterrà dal GSE un “contributo
il produttore acquisterà in conto scambio” (paragonabile ad
effettuerà l’energia un rimborso del costo sostenuto
un’immissione necessaria al per l’acquisto dell’energia
in rete proprio eventuale acquistata) generando, nel
dell’energia fabbisogno sul contempo, un credito per la parte
prodotta mercato di energia ceduta e non
consumata.
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8. L’avvio dello “scambio sul posto” prevede la presentazione di un’istanza al GSE e la
gestione di una serie di fasi successive di natura tecnica, amministrativa ed economica
per la gestione delle quali lo studio si rende disponibile.
I ricavi derivanti dalla cessione dell’energia sono considerati dei componenti positivi di
reddito e come tali sconteranno le imposte dirette (Irap compresa); gli stessi saranno,
inoltre, soggetti ad applicazione dell’Iva con la conseguenza che il cedente dovrà porre in
essere tutti gli adempimenti connessi all’ applicazione di tale tributo.
Quanto al “contributo in conto scambio”, anche esso rappresenterà un componente
positivo di reddito che sconterà le imposte dirette e, diversamente dal Conto Energia,
sarà assoggettato ad Iva (R.M. n.13/09).
È importante, in ultimo, precisare che per l’impresa l’impianto fotovoltaico costituisce
bene strumentale e che il relativo ammortamento sarà deducibile (come, peraltro, l’Iva
versata all’atto della costruzione o acquisto).
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9. 3. LE FATTURE UE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POSSONO ESSERE
INTEGRATE
Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni riguardanti la
territorialità delle prestazioni di servizi: il nuovo quadro riguardante i rapporti tra
soggetti Iva stabiliti in diversi Paesi prevede quale regola generale per le operazioni tra
soggettivi passivi Iva quella della rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Pertanto, salvo le poche e non frequenti deroghe oggi ancora vigenti, quando un
operatore nazionale riceve una prestazione da un altro operatore non stabilito nel
territorio italiano occorrerà assoggettare ad Iva la prestazione in Italia.
La normativa attuale prevede, quale unica soluzione per adempiere a tale obbligo,
l’utilizzo dell’autofattura ai sensi dell’art.17 del DPR n.633/72, soluzione che obbliga il
committente nazionale ad emettere un documento intestato a se stesso per assolvere
l’imposta.
Con la C.M. n.12/E/10, confermando un orientamento anticipato nei forum con la
stampa specializzata avvenuti nel corso del mese di gennaio 2010, l’Agenzia delle
Entrate ammette per i soli servizi resi da prestatori comunitari la possibilità di
integrare il documento emesso da tali soggetti, senza la necessità di formare
un’autofattura, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento
di effettuazione dell’operazione.
Si tratta della medesima procedura già da tempo conosciuta per gli acquisti
intracomunitari di beni, e che sino al 31 dicembre 2009 era esplicitamente prevista per i
servizi comunitari disciplinati dall’art.40 D.L. n.331/93.
Per i servizi resi da prestatori extra comunitari, al contrario, l’imposta deve in ogni
caso essere assolta in Italia attraverso l’emissione dell’autofattura, non essendo
ammessa la procedura dell’integrazione.
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