3. Prefazione a cura del Senatore Giuseppe Esposito
Vice Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Co.Pa.Si.R.)
Ringrazio il Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS
(www.ttsecurity.net) per aver contribuito a pubblicare e diffondere questa sintetica
raccolta di riferimenti normativi che riguardano il Sindaco come Autorità di Pubblica
Sicurezza (PS). Il “Primo Cittadino” troverà questo pratico libretto molto utile
nell’espletamento delle proprie funzioni.
Dal punto di vista legislativo, tale argomento inizia a farsi strada agli inizi degli anni
’80 e, successivamente, la legge 25 marzo 1993, n. 81, introduce l’elezione diretta del
Sindaco e del Presidente della Provincia, permettendo di rinsaldare il rapporto tra
cittadini e Sindaci.
Occorre però fare riferimento alla legge 01 aprile 1981, n. 121 che ha attribuito la
responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al Ministro dell'Interno,
riconosciuto come responsabile nazionale di pubblica sicurezza (dal Ministro dipendono
un complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne
fanno parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello
provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale che da queste
dipende).
Nel rapporto tra centro e periferia, a livello provinciale, la figura del Prefetto è
caratterizzata dal duplice ruolo di organo preposto all'attuazione delle direttive
ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia e di responsabile provinciale
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Prefetto predispone piani coordinati di controllo del territorio e nella formulazione di
questi si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo
consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri
ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, contribuisce a rendere trasparente la
natura della funzione prefettizia.
Il Sindaco, invece, quale autorità locale di PS è inquadrato in una posizione di
subordinazione funzionale nei riguardi del Prefetto e del Questore dai quali può essere
chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore
espletamento della funzione di pubblica sicurezza.
Segnalo inoltre che:
• l’art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
con d.lgs. n. 267/2000 e riscritto ex novo dal d.l. n. 92/2008, attribuisce al
Sindaco funzioni di competenza statale, fra cui la sicurezza pubblica (tuttavia
svolge simili funzioni nella veste di ufficiale di Governo e non come
rappresentante della collettività locale. In particolare, il Sindaco è autorizzato
ad adottare un’ordinanza motivata, che contribuisca a prevenire e contrastare i
gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Questi provvedimenti devono
essere comunicate preventivamente al Prefetto);
• il d.l. n. 92/2008 aggiunge il comma 5-bis il quale obbliga il Sindaco a
segnalare all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, lo straniero irregolare
• l’art. 6 del d.l. n. 11/2009 riconosce la possibilità per i comuni di utilizzare
sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto
di tutte le prescrizioni emanate dal Garante per la privacy
• la legge n. 94/2009,prevede la possibilità per i Sindaci di avvalersi della
collaborazione di associazioni di cittadini (ronde) al fine di segnalare alle Forze
di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana.
• Inoltre, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico o qualora l’esercente
ometta di adempiere agli obblighi concernenti la pulizia ed il decoro degli spazi
pubblici antistanti l’esercizio, il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello
stato dei luoghi a spese degli occupanti.
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5. Il Sindaco – Autorità Locale di P.S.
• Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale
di pubblica sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo:
15. Autorità locali di pubblica sicurezza.
Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i
funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri
comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità
locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di
Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su
autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei
comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione
dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza
dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza
pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la
collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci
dei comuni.
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• Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco
del comune capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, nonché dei sindaci degli altri comuni interessati, quando
devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali:
20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue
attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco
del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti
provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del
Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati,
quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione
dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le
autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello
Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili
dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente
della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle
Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario,
d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il
prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco
del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla
sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali
che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in
ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del
sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.
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6. • Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 6
del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dall’art. 8 del decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione
17 dicembre 2010, n. 217) - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale:
54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad
assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali,
nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno -
Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono
parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi
del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
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7. restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate
per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco,
previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli
organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del
suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può
intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
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• Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità
pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione [La
Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-1 luglio 2009, n. 196 ha
dichiarato, tra l’altro, che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno
definire, con il D.M. 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di
«sicurezza urbana» previste dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, e
individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare
provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico]:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.
125;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del
sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il
potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro
dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
pubblica e alla sicurezza urbana»;
Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione
della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera
h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine
di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;
Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana
Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si
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8. intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità
locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Art. 2. Interventi del sindaco
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e
contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di
fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al
patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le
situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il
decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita
occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio
molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si
manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la
fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad
essi.
*********
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9. PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA:
• Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno
1931, n. 773:
a) vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei
cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
b) curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali
dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze
delle autorità;
c) prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni;
d) provvedere, a richiesta delle parti, per mezzo degli ufficiali di P.S.,
alla bonaria composizione dei dissidi privati;
1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico,
alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle
province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel
caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal
Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica
sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1).
(1)
Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n.
203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi
delle amministrazioni comunali.
*********
• Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
giugno 1931, n. 773 - invitare a comparire una persona avanti a sé, ed
eventualmente ordinare l’accompagnamento coattivo di chi non si sia
presentato:
15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica
sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto
senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 154 a euro 516 (1).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della
forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
prescritto.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
*********
• Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
giugno 1931, n. 773 - ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi,
quando costituiscano pericolo:
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10. 56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la
rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei
magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità
pubblica o per l'ordine pubblico.
*********
• Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
giugno 1931, n. 773 - rilasciare la licenza per accendere fuochi di
artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati:
57. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi
armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati
con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (1).
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi (2).
(1)
Vedi, anche, art. 703, codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5
giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.
(2)
Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi gli artt. 3,
comma 1, lettera h), e 8, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, di seguito indicati:
- Art. 3 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
……
h) all’ articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni
privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente
locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la
relativa disciplina transitoria.
- Art. 8 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.
*********
• Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni
non preavvisate o impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore
per ulteriori provvedimenti:
28. Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (1), l'autorità locale di
pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza,
provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia
luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori
provvedimenti.
(1)
Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
*********
• Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
giugno 1931, n. 773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del
movimento alloggiati:
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11. 109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di
case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in
apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di
altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a
consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al
modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a
cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i
gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche
per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I
soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di
pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di
copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In
alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,
entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati
nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante
fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).
(1)
Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art.
4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, è stato così
sostituito dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135. Con D.M. 5 luglio 1994 (Gazz. Uff. 21
luglio 1994, n. 169) è stato approvato il modello per la comunicazione dell'arrivo dei
soggetti alloggiati in strutture ricettive.
*********
• Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
giugno 1931, n. 773 - autorizzare l’uso della maschera, in particolari
epoche e mediante avviso con l’apposito manifesto e approvare i
progetti di mascherate collettive o allegoriche:
85. È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103
(1)
.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere
stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (2).
(1)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
sanzione non può essere inferiore a euro 10.
(2)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
sanzione non può essere inferiore a euro 10.
11
12. *********
• Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la
licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici, in occasione di
festività civili e religiose:
110. È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge(1) la costruzione
di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in
occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica,
con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo
comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente
lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
(1)
Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
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• Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ricevere la comunicazione da parte
di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume
alle proprie dipendenze:
7. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza (1).
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
dovuta.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (2) (3).
(1)
Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1,
D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2)
Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(3)
Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
L’abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la
conversione in legge del suddetto decreto.
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• Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la
denunzia di cessione immobili:
12
13. 12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo
consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di
parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza,
entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione,
nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume
la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui
al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di
pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente
alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza
dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549.
La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani
del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le
disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche,
i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311:
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile
gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia
delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima
modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione
telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al
predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a
decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto
dal presente comma.
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei
soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la
comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per
avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle
cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione
dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto
comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i
soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei
medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
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• Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ricevere le denunce del datore di
lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro, che abbia per
conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni:
54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo,
deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica
sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o
13
14. l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui
è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio
straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui
circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la
navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del
penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e
debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di
lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle
quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di
igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona
rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in
cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve
essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (1).
(1)
Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in
illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L.
28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi il comma 1177
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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• Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 -
Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio - ricevere il preavviso
di utilizzo di un’aviosuperficie:
D.M. 1 febbraio 2006 (1).
Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2006, n. 106.
(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come
modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di
atterraggio;
Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,
ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di
attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione
14
15. dell'uso delle aree di atterraggio;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che
ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e
tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura
regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto
interministeriale 8 agosto 2003;
Decreta:
Parte prima
Norme generali
1. Definizioni.
1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di
aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli
elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di
idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui
pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella
minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due
percento.
5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui
pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella
minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il
due percento.
6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una
struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.
2. Applicabilità.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;
b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del
Dipartimento della protezione civile;
b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;
c) le operazioni su aviosuperfici.
3. Gestione ed uso delle aviosuperfici.
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da
persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai
requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza
anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e
atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
….omissis…
7. Elisuperfici occasionali.
1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a
permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
15
16. ….omissis…
8. Aviosuperfici occasionali.
1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a
permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.
….omissis…
9. Comunicazioni.
1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su
una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione
aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza competenti
territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione
è ubicata, le seguenti informazioni:
a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione
ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di
destinazione è ubicata;
c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
d) ora prevista di decollo;
e) ora prevista di approdo;
f) nominativo del pilota responsabile del volo;
g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o
aviosuperficie di destinazione;
i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di
cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.
2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora
prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di
cui al paragrafo precedente.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di
trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi
origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali
voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle
autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto
sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso
ed emergenza.
…omissis…
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• Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137) - ricevere le denuncie di scoperte di beni culturali (di
interesse storico, archeologico ecc.):
90. Scoperte fortuite.
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa
denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità
di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta
fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla
tutela del patrimonio culturale(1).
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la
custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza
e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di
chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto
ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
16
17. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
(1)
Periodo aggiunto dalla lettera nnn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
62.
*********
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 -
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia di lavori di facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di
inizio dell’attività di facchinaggio:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8
e 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31
marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
1. Oggetto e definizioni.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione
all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di
lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e
dalla legge 3 maggio 1955, n. 407 .
2. Ai fini del presente regolamento si intende: per «testo unico», il regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 ; per «autorità», l'autorità locale di pubblica sicurezza;
per «ufficio provinciale», l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
2. Esercizio dell'attività di facchino.
1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti,
eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove
previste.
2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa.
Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la
persona risulti pregiudicata o pericolosa.
3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il
divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata
17
18. pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al
precedente comma.
4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o
contingente complessivo.
3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita
dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407 , e le commissioni provinciali di
cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.
4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad
essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 , recante: «Modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Agli uffici
provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di
determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di
cui all'articolo 3.
2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali
copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente
regolamento.
5. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del
testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata,
altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407 .
6. Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Il nuovo logo ufficiale del Ministero dell’Interno
Lo stemma della Polizia di Stato
18
20. Il TTS – Think Tank Security –Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza
Il TTS è una libera associazione di esperti per una rinnovata cultura di sviluppo del Paese, ha
l’obiettivo di creare benessere e generare sicurezza grazie alla conoscenza.
Si tratta di un progetto che ha lo scopo di sviluppare e diffondere il concetto allargato di
sicurezza, dal campo della conoscenza a quello dei valori, dalla tecnologia all’ambiente.
Gli uomini e le loro abitudini sono sempre più interconnessi e la rivoluzione informatica ha da
decenni creato un nuovo ambiente dove esprimere le proprie potenzialità, le proprie libertà e
promuovere passi avanti per la società; esempi come il web, i social network, Wikileaks, i
nuovi vaccini, la biologia sintetica, la produzione di energia, sono tutti traguardi della
tecnologia, dell’applicazione del metodo scientifico e di una metodologia di pensiero basata
sull’innovazione. E’ altrettanto innegabile che le varie discipline scientifiche stiano evolvendo
rapidamente, dando origine a nuove settori di ricerca e di produzione, e che i progetti vincenti
da un punto di vista produttivo, emergano da team interdisciplinari dedicati all’analisi di
problemi complessi.
Si tratta di ambiti che sfidano le conoscenze consolidate, aprendo futuri sconosciuti che, se non
colti per tempo, rischiano di mettere l’Italia al margine in pochissimi anni: il benessere futuro
del nostro Paese e dell’italiano medio non può essere basato solo sul turismo o sulla cultura,
dove per cultura troppo spesso e solo si intende arte, cucina, storia, diritto e politica. Diventa
quindi ineluttabile intraprendere una dialettica attiva, propositiva e ottimistica con le
opportunità e le sfide che offre il XXI secolo perché più il pensiero rimane orientato al passato,
più si accumula ritardo e si favorisce il benessere altrui a scapito di quello degli italiani.
In quest’ottica, il TTS si pone come un luogo dove favorire la realizzazione di un network tra
uomini esperti in molteplici discipline e settori (scientifici, tecnologici, industriali, economici,
politici e filosofici) in grado di affrontare, dibattere ed indirizzare nuovi modelli e soluzioni per
tenere competitiva l’Italia di oggi e di domani.
Il Manifesto del TTS
Il TTS come libera associazione di esperti, per un rinnovato positivismo e una nuova cultura di
sviluppo del Paese. Da più di mezzo secolo in diversi Paesi sono sorti centri di studio dove si
riuniscono scienziati, militari, economisti, filosofi e politici per sviluppare il pensiero e
l’innovazione secondo un approccio olistico ed includente.
Il metodo è interdisciplinare e persegue uno scopo preciso : creare benessere e generare
sicurezza per il Paese grazie alla conoscenza. Le sfide lanciate dalla globalizzazione impongono
lo sviluppo delle relazioni tra i diversi campi del sapere, così da poterle affrontare nella loro
complessità.
Il momento è maturo perché la società italiana torni ad essere guida nell’innovazione, senza
più sperperare patrimoni di ricerca e conoscenza, riappropriandosi del proprio spirito creativo.
Il TTS è un incubatore di idee innovative per sostenere l’Italia nella competizione del XXI
secolo, un luogo dove esperti e giovani ricercatori possano creare un patrimonio comune per
favorire la modernizzazione del Paese.
Non c’è sicurezza senza sviluppo né sviluppo senza sicurezza.
20
21. INDICE
Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo
Pag. 5
Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco del comune
capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
Pag. 5
Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale
Pag. 6
Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza
urbana: definizione e ambiti di applicazione
Pag. 7
PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
• Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Pag. 9
• Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- invitare a comparire una persona avanti a sé, ed eventualmente ordinare
l’accompagnamento coattivo di chi non si sia presentato:
Pag. 9
• Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando costituiscano pericolo:
Pag. 9
• Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- rilasciare la licenza per accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, innalzare
aerostati
Pag. 10
• Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni non preavvisate o
impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore per ulteriori provvedimenti:
Pag. 10
• Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n.
773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati
Pag. 11
21
22. • Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- autorizzare l’uso della maschera, in particolari epoche e mediante avviso con
l’apposito manifesto e approvare i progetti di mascherate collettive o allegoriche
Pag. 11
• Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la licenza per la costruzione di
impianti provvisori elettrici, in occasione di festività civili e religiose
Pag. 12
• Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 –
ricevere la comunicazione da parte di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, o lo assume alle proprie dipendenze
Pag. 12
• Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la denunzia di cessione
immobili
Pag. 13
• Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 -
ricevere le denunce del datore di lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro,
che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni
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• Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 - Norme di
attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle
aree di atterraggio - ricevere il preavviso di utilizzo di un’aviosuperficie
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• Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) - ricevere le
denuncie di scoperte di beni culturali (di interesse storico, archeologico ecc.)
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• Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 -Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di
facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di inizio dell’attività di facchinaggio
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