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Il Sindaco - Autorità Locale di P.S.

       Riferimenti normativi




     Aggiornato al Settembre 2011

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Prefazione a cura del Senatore Giuseppe Esposito
  Vice Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Co.Pa.Si.R.)


Ringrazio il Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS
(www.ttsecurity.net) per aver contribuito a pubblicare e diffondere questa sintetica
raccolta di riferimenti normativi che riguardano il Sindaco come Autorità di Pubblica
Sicurezza (PS). Il “Primo Cittadino” troverà questo pratico libretto molto utile
nell’espletamento delle proprie funzioni.
Dal punto di vista legislativo, tale argomento inizia a farsi strada agli inizi degli anni
’80 e, successivamente, la legge 25 marzo 1993, n. 81, introduce l’elezione diretta del
Sindaco e del Presidente della Provincia, permettendo di rinsaldare il rapporto tra
cittadini e Sindaci.
Occorre però fare riferimento alla legge 01 aprile 1981, n. 121 che ha attribuito la
responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al Ministro dell'Interno,
riconosciuto come responsabile nazionale di pubblica sicurezza (dal Ministro dipendono
un complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne
fanno parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello
provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale che da queste
dipende).
Nel rapporto tra centro e periferia, a livello provinciale, la figura del Prefetto è
caratterizzata dal duplice ruolo di organo preposto all'attuazione delle direttive
ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia e di responsabile provinciale
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Prefetto predispone piani coordinati di controllo del territorio e nella formulazione di
questi si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo
consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri
ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, contribuisce a rendere trasparente la
natura della funzione prefettizia.
Il Sindaco, invece, quale autorità locale di PS è inquadrato in una posizione di
subordinazione funzionale nei riguardi del Prefetto e del Questore dai quali può essere
chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore
espletamento della funzione di pubblica sicurezza.
Segnalo inoltre che:
    • l’art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
       con d.lgs. n. 267/2000 e riscritto ex novo dal d.l. n. 92/2008, attribuisce al
       Sindaco funzioni di competenza statale, fra cui la sicurezza pubblica (tuttavia
       svolge simili funzioni nella veste di ufficiale di Governo e non come
       rappresentante della collettività locale. In particolare, il Sindaco è autorizzato
       ad adottare un’ordinanza motivata, che contribuisca a prevenire e contrastare i
       gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Questi provvedimenti devono
       essere comunicate preventivamente al Prefetto);
    • il d.l. n. 92/2008 aggiunge il comma 5-bis il quale obbliga il Sindaco a
       segnalare all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, lo straniero irregolare
    • l’art. 6 del d.l. n. 11/2009 riconosce la possibilità per i comuni di utilizzare
       sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto
       di tutte le prescrizioni emanate dal Garante per la privacy
    • la legge n. 94/2009,prevede la possibilità per i Sindaci di avvalersi della
       collaborazione di associazioni di cittadini (ronde) al fine di segnalare alle Forze
       di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana.
    • Inoltre, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico o qualora l’esercente
       ometta di adempiere agli obblighi concernenti la pulizia ed il decoro degli spazi
       pubblici antistanti l’esercizio, il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello
       stato dei luoghi a spese degli occupanti.


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Il Sindaco – Autorità Locale di P.S.

•   Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale
    di pubblica sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo:

     15. Autorità locali di pubblica sicurezza.
     Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i
     funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri
     comuni.
     Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità
     locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di
     Governo.
     Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su
     autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei
     comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione
     dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza
     dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
     Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza
     pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la
     collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci
     dei comuni.

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•   Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco
    del comune capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la
    sicurezza pubblica, nonché dei sindaci degli altri comuni interessati, quando
    devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali:

     20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
     Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
     pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue
     attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
     Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco
     del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti
     provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del
     Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati,
     quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
     Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione
     dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le
     autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello
     Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili
     dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei
     vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente
     della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle
     Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
     Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario,
     d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
     Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il
     prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco
     del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla
     sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali
     che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in
     ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del
     sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.

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•   Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -
    Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 6
    del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dall’art. 8 del decreto-legge 12 novembre
    2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione
    17 dicembre 2010, n. 217) - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di
    competenza statale:

     54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
     1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
     a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
     materia di ordine e sicurezza pubblica;
     b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
     sicurezza e di polizia giudiziaria;
     c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
     informandone preventivamente il prefetto.
     2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad
     assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali,
     nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno -
     Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
     3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei
     registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi
     in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
     4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
     anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al
     fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
     e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
     preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
     strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
     4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione
     delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
     relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
     5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4
     comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
     contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono
     parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
     opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
     dall'intervento.
     5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica
     sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
     uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di
     provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
     6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico
     o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
     particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può
     modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
     pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
     amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
     localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
     7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e
     queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a
     spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
     incorsi.
     8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
     9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi
     del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo


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restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate
     per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
     presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare
     svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie
     interessanti altri servizi di carattere generale.
     10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco,
     previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
     indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli
     organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
     consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
     11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del
     suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può
     intervenire con proprio provvedimento.
     12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle
     funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.



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•   Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità
    pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione [La
    Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-1 luglio 2009, n. 196 ha
    dichiarato, tra l’altro, che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno
    definire, con il D.M. 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di
    «sicurezza urbana» previste dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, e
    individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare
    provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico]:

                                  IL MINISTRO DELL'INTERNO
     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia
     di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.
     125;
     Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
     dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni
     di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del
     sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il
     potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel
     rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
     gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
     Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro
     dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai
     commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
     pubblica e alla sicurezza urbana»;
     Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione
     della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera
     h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine
     di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di
     prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

     Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo
     28 agosto 1997, n. 281;
                                           Decreta:
     Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana
     Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
     sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
     modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si

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intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità
locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2. Interventi del sindaco
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e
contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di
fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al
patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le
situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il
decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita
occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio
molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si
manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la
fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad
essi.



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PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA:


  •   Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno
      1931, n. 773:
      a) vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei
         cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
      b) curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali
         dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze
         delle autorità;
      c) prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni;
      d) provvedere, a richiesta delle parti, per mezzo degli ufficiali di P.S.,
         alla bonaria composizione dei dissidi privati;

       1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico,
       alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura
       l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle
       province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel
       caso di pubblici e privati infortuni.
       Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
       composizione dei dissidi privati.
       L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
       Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal
       Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica
       sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1).
       (1)
          Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n.
       203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi
       delle amministrazioni comunali.



                                               *********


  •   Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
      giugno 1931, n. 773 - invitare a comparire una persona avanti a sé, ed
      eventualmente ordinare l’accompagnamento coattivo di chi non si sia
      presentato:

       15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica
       sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto
       senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
       di una somma da euro 154 a euro 516 (1).
       L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della
       forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
       prescritto.
       (1)
             Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.



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  •   Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
      giugno 1931, n. 773 - ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi,
      quando costituiscano pericolo:




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56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la
     rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei
     magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità
     pubblica o per l'ordine pubblico.


                                         *********


•   Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
    giugno 1931, n. 773 - rilasciare la licenza per accendere fuochi di
    artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati:

     57. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi
     armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati
     con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo
     abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (1).
     È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi (2).
     (1)
        Vedi, anche, art. 703, codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5
     giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la
     protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.
     (2)
       Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi gli artt. 3,
     comma 1, lettera h), e 8, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, di seguito indicati:
        - Art. 3 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
        1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
        giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
        ……
        h) all’ articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
        «La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni
        privati.
        Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente
        locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
        Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la
        relativa disciplina transitoria.
        - Art. 8 - Entrata in vigore
        1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.


                                         *********


•   Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di
    Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni
    non preavvisate o impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore
    per ulteriori provvedimenti:

     28. Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (1), l'autorità locale di
     pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza,
     provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia
     luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori
     provvedimenti.
     (1)
         Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico
     delle leggi di pubblica sicurezza.

                                         *********

•   Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
    giugno 1931, n. 773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del
    movimento alloggiati:

                                                                                                   10
109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
     quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di
     case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
     strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in
     apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
     alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro
     documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
     2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di
     altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
     internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
     3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a
     consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al
     modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a
     cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i
     gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche
     per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I
     soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di
     pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di
     copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In
     alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,
     entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati
     nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante
     fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).
     (1)
        Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art.
     4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, è stato così
     sostituito dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135. Con D.M. 5 luglio 1994 (Gazz. Uff. 21
     luglio 1994, n. 169) è stato approvato il modello per la comunicazione dell'arrivo dei
     soggetti alloggiati in strutture ricettive.



                                          *********


•   Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18
    giugno 1931, n. 773 - autorizzare l’uso della maschera, in particolari
    epoche e mediante avviso con l’apposito manifesto e approvare i
    progetti di mascherate collettive o allegoriche:

     85. È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
     Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103
     (1)
         .
     È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico,
     tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere
     stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
     Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la
     sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (2).
     (1)
         La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
     amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
     così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della
     citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
     legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
     sanzione non può essere inferiore a euro 10.
     (2)
         La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione
     amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato
     così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della
     citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa
     legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
     sanzione non può essere inferiore a euro 10.


                                                                                                     11
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•   Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi
    di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la
    licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici, in occasione di
    festività civili e religiose:

     110. È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge(1) la costruzione
     di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in
     occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
     La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica,
     con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
     Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo
     comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente
     lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
     È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
     (1)
        Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico
     delle leggi di pubblica sicurezza.


                                           *********


•   Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto
    Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ricevere la comunicazione da parte
    di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume
    alle proprie dipendenze:

     7. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
     anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
     beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
     comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
     sicurezza (1).
     La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
     straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione
     che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
     alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
     dovuta.
     Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
     sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (2) (3).
     (1)
        Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
     aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1,
     D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
     (2)
           Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
     (3)
        Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
     L’abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la
     conversione in legge del suddetto decreto.


                                           *********

•   Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge,
    con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la
    denunzia di cessione immobili:


                                                                                                  12
12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo
     consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di
     parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza,
     entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione,
     nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume
     la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
     riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui
     al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di
     pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente
     alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
     legge.
     La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a
     mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza
     dei termini vale la data della ricevuta postale.
     Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la
     sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549.
     La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani
     del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i
     proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le
     disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (1).
     (1)
         Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche,
     i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311:
       344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
       convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
       interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile
       gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
       avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
       della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia
       delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
       trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima
       modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero
       dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione
       telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al
       predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
       medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a
       decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto
       dal presente comma.
       345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei
       soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la
       comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per
       avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle
       cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione
       dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto
       comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
       legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i
       soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei
       medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.




                                               *********


•   Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
    obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -
    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ricevere le denunce del datore di
    lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro, che abbia per
    conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni:

     54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo,
     deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica
     sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o


                                                                                                                  13
l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
     La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui
     è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio
     straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui
     circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la
     navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del
     penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.
     Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e
     debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
     La denuncia deve indicare:
     1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di
     lavoro;
     2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
     3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle
     quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di
     igiene e di prevenzione;
     4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona
     rimasta lesa;
     5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in
     cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
     6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
     Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve
     essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (1).
     (1)
          Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in
     illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
     di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L.
     28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi il comma 1177
     dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


                                          *********


•   Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 -
    Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
    liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio - ricevere il preavviso
    di utilizzo di un’aviosuperficie:

     D.M. 1 febbraio 2006 (1).
     Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
     liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2).
     (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2006, n. 106.
     (2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                           IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                                      E DEI TRASPORTI
                                       di concerto con
                                IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                              e
                                IL MINISTRO DELLA DIFESA
     Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
     327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
     Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come
     modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;
     Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di
     atterraggio;
     Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle
     infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,
     ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di
     attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione


                                                                                                      14
dell'uso delle aree di atterraggio;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che
ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e
tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura
regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto
interministeriale 8 agosto 2003;
                                        Decreta:
                                      Parte prima
                                   Norme generali
1. Definizioni.
1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di
aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli
elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di
idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui
pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella
minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due
percento.
5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui
pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella
minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il
due percento.
6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una
struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.
2. Applicabilità.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;
b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del
Dipartimento della protezione civile;
b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;
c) le operazioni su aviosuperfici.
3. Gestione ed uso delle aviosuperfici.
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da
persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai
requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza
anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e
atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
….omissis…
7. Elisuperfici occasionali.
1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a
permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.


                                                                                          15
….omissis…
     8. Aviosuperfici occasionali.
     1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a
     permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.
     ….omissis…
     9. Comunicazioni.
     1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su
     una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione
     aeroportuale        e    all'autorità     di    pubblica     sicurezza     competenti
     territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione
     è ubicata, le seguenti informazioni:
     a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
     b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione
     ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di
     destinazione è ubicata;
     c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
     d) ora prevista di decollo;
     e) ora prevista di approdo;
     f) nominativo del pilota responsabile del volo;
     g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
     h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o
     aviosuperficie di destinazione;
     i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di
     cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.
     2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora
     prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di
     cui al paragrafo precedente.
     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di
     trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi
     origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali
     voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle
     autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto
     sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso
     ed emergenza.
     …omissis…


                                        *********


•   Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei
    beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
    2002, n. 137) - ricevere le denuncie di scoperte di beni culturali (di
    interesse storico, archeologico ecc.):

     90. Scoperte fortuite.
     1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa
     denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità
     di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
     lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta
     fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla
     tutela del patrimonio culturale(1).
     2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la
     custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza
     e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di
     chiedere l'ausilio della forza pubblica.
     3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto
     ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.


                                                                                                16
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
     (1)
        Periodo aggiunto dalla lettera nnn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
     62.


                                        *********


•   Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 -
    Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi
    in materia di lavori di facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di
    inizio dell’attività di facchinaggio:


                             IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8
     e 9;
     Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
     Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
     dell'11 febbraio 1994;
     Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
     della Camera dei deputati;
     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31
     marzo 1994;
     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
     aprile 1994;
     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
     funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                               Emana il seguente regolamento:
     1. Oggetto e definizioni.
     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione
     all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla
     legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di
     lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
     legge 24 dicembre 1993, n. 537 , disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle
     leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e
     dalla legge 3 maggio 1955, n. 407 .
     2. Ai fini del presente regolamento si intende: per «testo unico», il regio decreto
     18 giugno 1931, n. 773 ; per «autorità», l'autorità locale di pubblica sicurezza;
     per «ufficio provinciale», l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
     occupazione.
     2. Esercizio dell'attività di facchino.
     1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
     , modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
     può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza
     dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti,
     eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove
     previste.
     2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa.
     Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con
     provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la
     persona risulti pregiudicata o pericolosa.
     3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il
     divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata


                                                                                                17
pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al
precedente comma.
4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o
contingente complessivo.
3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita
dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407 , e le commissioni provinciali di
cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.
4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad
essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 , recante: «Modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Agli uffici
provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di
determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di
cui all'articolo 3.
2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali
copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente
regolamento.
5. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del
testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata,
altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407 .
6. Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


                                   *********




             Il nuovo logo ufficiale del Ministero dell’Interno




                      Lo stemma della Polizia di Stato



                                                                                           18
19
Il TTS – Think Tank Security –Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza


Il TTS è una libera associazione di esperti per una rinnovata cultura di sviluppo del Paese, ha
l’obiettivo di creare benessere e generare sicurezza grazie alla conoscenza.
Si tratta di un progetto che ha lo scopo di sviluppare e diffondere il concetto allargato di
sicurezza, dal campo della conoscenza a quello dei valori, dalla tecnologia all’ambiente.

Gli uomini e le loro abitudini sono sempre più interconnessi e la rivoluzione informatica ha da
decenni creato un nuovo ambiente dove esprimere le proprie potenzialità, le proprie libertà e
promuovere passi avanti per la società; esempi come il web, i social network, Wikileaks, i
nuovi vaccini, la biologia sintetica, la produzione di energia, sono tutti traguardi della
tecnologia, dell’applicazione del metodo scientifico e di una metodologia di pensiero basata
sull’innovazione. E’ altrettanto innegabile che le varie discipline scientifiche stiano evolvendo
rapidamente, dando origine a nuove settori di ricerca e di produzione, e che i progetti vincenti
da un punto di vista produttivo, emergano da team interdisciplinari dedicati all’analisi di
problemi complessi.

Si tratta di ambiti che sfidano le conoscenze consolidate, aprendo futuri sconosciuti che, se non
colti per tempo, rischiano di mettere l’Italia al margine in pochissimi anni: il benessere futuro
del nostro Paese e dell’italiano medio non può essere basato solo sul turismo o sulla cultura,
dove per cultura troppo spesso e solo si intende arte, cucina, storia, diritto e politica. Diventa
quindi ineluttabile intraprendere una dialettica attiva, propositiva e ottimistica con le
opportunità e le sfide che offre il XXI secolo perché più il pensiero rimane orientato al passato,
più si accumula ritardo e si favorisce il benessere altrui a scapito di quello degli italiani.

In quest’ottica, il TTS si pone come un luogo dove favorire la realizzazione di un network tra
uomini esperti in molteplici discipline e settori (scientifici, tecnologici, industriali, economici,
politici e filosofici) in grado di affrontare, dibattere ed indirizzare nuovi modelli e soluzioni per
tenere competitiva l’Italia di oggi e di domani.




                                     Il Manifesto del TTS


Il TTS come libera associazione di esperti, per un rinnovato positivismo e una nuova cultura di
sviluppo del Paese. Da più di mezzo secolo in diversi Paesi sono sorti centri di studio dove si
riuniscono scienziati, militari, economisti, filosofi e politici per sviluppare il pensiero e
l’innovazione secondo un approccio olistico ed includente.

Il metodo è interdisciplinare e persegue uno scopo preciso : creare benessere e generare
sicurezza per il Paese grazie alla conoscenza. Le sfide lanciate dalla globalizzazione impongono
lo sviluppo delle relazioni tra i diversi campi del sapere, così da poterle affrontare nella loro
complessità.

Il momento è maturo perché la società italiana torni ad essere guida nell’innovazione, senza
più sperperare patrimoni di ricerca e conoscenza, riappropriandosi del proprio spirito creativo.

Il TTS è un incubatore di idee innovative per sostenere l’Italia nella competizione del XXI
secolo, un luogo dove esperti e giovani ricercatori possano creare un patrimonio comune per
favorire la modernizzazione del Paese.

Non c’è sicurezza senza sviluppo né sviluppo senza sicurezza.




                                                                                                  20
INDICE




    Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale di pubblica
    sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo
                                                                                      Pag. 5



    Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco del comune
    capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
                                                                                      Pag. 5



    Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Decreto
    Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
    statale
                                                                                      Pag. 6



    Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza
    urbana: definizione e ambiti di applicazione
                                                                                      Pag. 7




    PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA


•   Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
                                                                                      Pag. 9



•   Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
    - invitare a comparire una persona avanti a sé, ed eventualmente ordinare
    l’accompagnamento coattivo di chi non si sia presentato:
                                                                                      Pag. 9



•   Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
    - ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando costituiscano pericolo:
                                                                                      Pag. 9



•   Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
    - rilasciare la licenza per accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, innalzare
    aerostati
                                                                                     Pag. 10



•   Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
    Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni non preavvisate o
    impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore per ulteriori provvedimenti:
                                                                                     Pag. 10



•   Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n.
    773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati
                                                                                     Pag. 11




                                                                                         21
•   Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
    - autorizzare l’uso della maschera, in particolari epoche e mediante avviso con
    l’apposito manifesto e approvare i progetti di mascherate collettive o allegoriche
                                                                                       Pag. 11



•   Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
    Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la licenza per la costruzione di
    impianti provvisori elettrici, in occasione di festività civili e religiose
                                                                                       Pag. 12



•   Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
    norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 –
    ricevere la comunicazione da parte di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o
    apolide, o lo assume alle proprie dipendenze
                                                                                       Pag. 12



•   Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con
    modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la denunzia di cessione
    immobili
                                                                                       Pag. 13



•   Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
    infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 -
    ricevere le denunce del datore di lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro,
    che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni
                                                                                       Pag. 13



•   Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 - Norme di
    attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle
    aree di atterraggio - ricevere il preavviso di utilizzo di un’aviosuperficie
                                                                                       Pag. 14



•   Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei beni culturali e
    del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) - ricevere le
    denuncie di scoperte di beni culturali (di interesse storico, archeologico ecc.)
                                                                                       Pag. 16



•   Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 -Regolamento
    recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di
    facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di inizio dell’attività di facchinaggio
                                                                                       Pag. 17




                                                                                            22
TTS Copyright 2011 ‐www.ttsecurity.net 
Centro Studi Sviluppo e Relazioni per la Sicurezza TTS 
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                                                          23

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  • 1. Il Sindaco - Autorità Locale di P.S. Riferimenti normativi Aggiornato al Settembre 2011 1
  • 2. 2
  • 3. Prefazione a cura del Senatore Giuseppe Esposito Vice Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Co.Pa.Si.R.) Ringrazio il Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS (www.ttsecurity.net) per aver contribuito a pubblicare e diffondere questa sintetica raccolta di riferimenti normativi che riguardano il Sindaco come Autorità di Pubblica Sicurezza (PS). Il “Primo Cittadino” troverà questo pratico libretto molto utile nell’espletamento delle proprie funzioni. Dal punto di vista legislativo, tale argomento inizia a farsi strada agli inizi degli anni ’80 e, successivamente, la legge 25 marzo 1993, n. 81, introduce l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, permettendo di rinsaldare il rapporto tra cittadini e Sindaci. Occorre però fare riferimento alla legge 01 aprile 1981, n. 121 che ha attribuito la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al Ministro dell'Interno, riconosciuto come responsabile nazionale di pubblica sicurezza (dal Ministro dipendono un complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne fanno parte a livello centrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale che da queste dipende). Nel rapporto tra centro e periferia, a livello provinciale, la figura del Prefetto è caratterizzata dal duplice ruolo di organo preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia e di responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Prefetto predispone piani coordinati di controllo del territorio e nella formulazione di questi si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, contribuisce a rendere trasparente la natura della funzione prefettizia. Il Sindaco, invece, quale autorità locale di PS è inquadrato in una posizione di subordinazione funzionale nei riguardi del Prefetto e del Questore dai quali può essere chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore espletamento della funzione di pubblica sicurezza. Segnalo inoltre che: • l’art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con d.lgs. n. 267/2000 e riscritto ex novo dal d.l. n. 92/2008, attribuisce al Sindaco funzioni di competenza statale, fra cui la sicurezza pubblica (tuttavia svolge simili funzioni nella veste di ufficiale di Governo e non come rappresentante della collettività locale. In particolare, il Sindaco è autorizzato ad adottare un’ordinanza motivata, che contribuisca a prevenire e contrastare i gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Questi provvedimenti devono essere comunicate preventivamente al Prefetto); • il d.l. n. 92/2008 aggiunge il comma 5-bis il quale obbliga il Sindaco a segnalare all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, lo straniero irregolare • l’art. 6 del d.l. n. 11/2009 riconosce la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto di tutte le prescrizioni emanate dal Garante per la privacy • la legge n. 94/2009,prevede la possibilità per i Sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini (ronde) al fine di segnalare alle Forze di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana. • Inoltre, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico o qualora l’esercente ometta di adempiere agli obblighi concernenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio, il Sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. 3
  • 4. 4
  • 5. Il Sindaco – Autorità Locale di P.S. • Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo: 15. Autorità locali di pubblica sicurezza. Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni. ********* • Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco del comune capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché dei sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali: 20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato. ********* 5
  • 6. Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dall’art. 8 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217) - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale: 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo 6
  • 7. restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. ********* • Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione [La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-1 luglio 2009, n. 196 ha dichiarato, tra l’altro, che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il D.M. 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, e individuare le situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico]: IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»; Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali; Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si 7
  • 8. intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Art. 2. Interventi del sindaco Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi. ********* 8
  • 9. PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA: • Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773: a) vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; b) curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; c) prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni; d) provvedere, a richiesta delle parti, per mezzo degli ufficiali di P.S., alla bonaria composizione dei dissidi privati; 1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1). (1) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. ********* • Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - invitare a comparire una persona avanti a sé, ed eventualmente ordinare l’accompagnamento coattivo di chi non si sia presentato: 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516 (1). L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. (1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. ********* • Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando costituiscano pericolo: 9
  • 10. 56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico. ********* • Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - rilasciare la licenza per accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati: 57. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (1). È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi (2). (1) Vedi, anche, art. 703, codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. (2) Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi gli artt. 3, comma 1, lettera h), e 8, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, di seguito indicati: - Art. 3 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: …… h) all’ articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: «La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. - Art. 8 - Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011. ********* • Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni non preavvisate o impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore per ulteriori provvedimenti: 28. Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (1), l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. ********* • Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati: 10
  • 11. 109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1). (1) Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, è stato così sostituito dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135. Con D.M. 5 luglio 1994 (Gazz. Uff. 21 luglio 1994, n. 169) è stato approvato il modello per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive. ********* • Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - autorizzare l’uso della maschera, in particolari epoche e mediante avviso con l’apposito manifesto e approvare i progetti di mascherate collettive o allegoriche: 85. È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (1) . È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (2). (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10. (2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10. 11
  • 12. ********* • Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici, in occasione di festività civili e religiose: 110. È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge(1) la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. ********* • Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ricevere la comunicazione da parte di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume alle proprie dipendenze: 7. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (1). La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (2) (3). (1) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189. (3) Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L’abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. ********* • Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la denunzia di cessione immobili: 12
  • 13. 12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto- legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (1). (1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche, i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311: 344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma. 345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività. ********* • Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ricevere le denunce del datore di lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro, che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni: 54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o 13
  • 14. l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. La denuncia deve indicare: 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro; 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio; 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa; 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo; 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio. Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (1). (1) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi il comma 1177 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. ********* • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 - Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio - ricevere il preavviso di utilizzo di un’aviosuperficie: D.M. 1 febbraio 2006 (1). Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2006, n. 106. (2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio; Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione 14
  • 15. dell'uso delle aree di atterraggio; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza; Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003; Decreta: Parte prima Norme generali 1. Definizioni. 1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. 2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto. 3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti. 4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento. 5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento. 6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno. 2. Applicabilità. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1; b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile; b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante. 3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano: a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici; b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici; c) le operazioni su aviosuperfici. 3. Gestione ed uso delle aviosuperfici. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. ….omissis… 7. Elisuperfici occasionali. 1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio. 15
  • 16. ….omissis… 8. Aviosuperfici occasionali. 1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli. ….omissis… 9. Comunicazioni. 1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni: a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza; b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata; c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile; d) ora prevista di decollo; e) ora prevista di approdo; f) nominativo del pilota responsabile del volo; g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo; h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione; i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione. 2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza. …omissis… ********* • Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) - ricevere le denuncie di scoperte di beni culturali (di interesse storico, archeologico ecc.): 90. Scoperte fortuite. 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale(1). 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 16
  • 17. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. (1) Periodo aggiunto dalla lettera nnn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. ********* • Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di inizio dell’attività di facchinaggio: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: 1. Oggetto e definizioni. 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407 . 2. Ai fini del presente regolamento si intende: per «testo unico», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; per «autorità», l'autorità locale di pubblica sicurezza; per «ufficio provinciale», l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 2. Esercizio dell'attività di facchino. 1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. 2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa. 3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata 17
  • 18. pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma. 4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo. 3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio. 1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407 , e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse. 4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. 1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 , recante: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Agli uffici provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3. 2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento. 5. Norme abrogate. 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata, altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407 . 6. Entrata in vigore del regolamento. 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ********* Il nuovo logo ufficiale del Ministero dell’Interno Lo stemma della Polizia di Stato 18
  • 19. 19
  • 20. Il TTS – Think Tank Security –Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza Il TTS è una libera associazione di esperti per una rinnovata cultura di sviluppo del Paese, ha l’obiettivo di creare benessere e generare sicurezza grazie alla conoscenza. Si tratta di un progetto che ha lo scopo di sviluppare e diffondere il concetto allargato di sicurezza, dal campo della conoscenza a quello dei valori, dalla tecnologia all’ambiente. Gli uomini e le loro abitudini sono sempre più interconnessi e la rivoluzione informatica ha da decenni creato un nuovo ambiente dove esprimere le proprie potenzialità, le proprie libertà e promuovere passi avanti per la società; esempi come il web, i social network, Wikileaks, i nuovi vaccini, la biologia sintetica, la produzione di energia, sono tutti traguardi della tecnologia, dell’applicazione del metodo scientifico e di una metodologia di pensiero basata sull’innovazione. E’ altrettanto innegabile che le varie discipline scientifiche stiano evolvendo rapidamente, dando origine a nuove settori di ricerca e di produzione, e che i progetti vincenti da un punto di vista produttivo, emergano da team interdisciplinari dedicati all’analisi di problemi complessi. Si tratta di ambiti che sfidano le conoscenze consolidate, aprendo futuri sconosciuti che, se non colti per tempo, rischiano di mettere l’Italia al margine in pochissimi anni: il benessere futuro del nostro Paese e dell’italiano medio non può essere basato solo sul turismo o sulla cultura, dove per cultura troppo spesso e solo si intende arte, cucina, storia, diritto e politica. Diventa quindi ineluttabile intraprendere una dialettica attiva, propositiva e ottimistica con le opportunità e le sfide che offre il XXI secolo perché più il pensiero rimane orientato al passato, più si accumula ritardo e si favorisce il benessere altrui a scapito di quello degli italiani. In quest’ottica, il TTS si pone come un luogo dove favorire la realizzazione di un network tra uomini esperti in molteplici discipline e settori (scientifici, tecnologici, industriali, economici, politici e filosofici) in grado di affrontare, dibattere ed indirizzare nuovi modelli e soluzioni per tenere competitiva l’Italia di oggi e di domani. Il Manifesto del TTS Il TTS come libera associazione di esperti, per un rinnovato positivismo e una nuova cultura di sviluppo del Paese. Da più di mezzo secolo in diversi Paesi sono sorti centri di studio dove si riuniscono scienziati, militari, economisti, filosofi e politici per sviluppare il pensiero e l’innovazione secondo un approccio olistico ed includente. Il metodo è interdisciplinare e persegue uno scopo preciso : creare benessere e generare sicurezza per il Paese grazie alla conoscenza. Le sfide lanciate dalla globalizzazione impongono lo sviluppo delle relazioni tra i diversi campi del sapere, così da poterle affrontare nella loro complessità. Il momento è maturo perché la società italiana torni ad essere guida nell’innovazione, senza più sperperare patrimoni di ricerca e conoscenza, riappropriandosi del proprio spirito creativo. Il TTS è un incubatore di idee innovative per sostenere l’Italia nella competizione del XXI secolo, un luogo dove esperti e giovani ricercatori possano creare un patrimonio comune per favorire la modernizzazione del Paese. Non c’è sicurezza senza sviluppo né sviluppo senza sicurezza. 20
  • 21. INDICE Art. 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza al Sindaco quale ufficiale di Governo Pag. 5 Art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 - Partecipazione del Sindaco del comune capoluogo al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica Pag. 5 Art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale Pag. 6 Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione Pag. 7 PRINCIPALI COMPETENZE DELL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA • Art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Pag. 9 • Art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - invitare a comparire una persona avanti a sé, ed eventualmente ordinare l’accompagnamento coattivo di chi non si sia presentato: Pag. 9 • Art. 56 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ordinare la distruzione o la rimozione di esplosivi, quando costituiscano pericolo: Pag. 9 • Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - rilasciare la licenza per accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, innalzare aerostati Pag. 10 • Art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - vigilare sulle riunioni non preavvisate o impedire che abbiano luogo, riferendone al Questore per ulteriori provvedimenti: Pag. 10 • Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati Pag. 11 21
  • 22. Art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - autorizzare l’uso della maschera, in particolari epoche e mediante avviso con l’apposito manifesto e approvare i progetti di mascherate collettive o allegoriche Pag. 11 • Art. 110 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - rilasciare la licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici, in occasione di festività civili e religiose Pag. 12 • Art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ricevere la comunicazione da parte di chi dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, o lo assume alle proprie dipendenze Pag. 12 • Art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 - ricevere la denunzia di cessione immobili Pag. 13 • Art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ricevere le denunce del datore di lavoro, relativamente ad ogni infortunio sul lavoro, che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità per più di tre giorni Pag. 13 • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1° febbraio 2006 - Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio - ricevere il preavviso di utilizzo di un’aviosuperficie Pag. 14 • Art. 90 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 490 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) - ricevere le denuncie di scoperte di beni culturali (di interesse storico, archeologico ecc.) Pag. 16 • Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 -Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, n. 490 - ricevere le denuncie di inizio dell’attività di facchinaggio Pag. 17 22