discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
Educazione civica
1. 1
SISTEMA
COSTITUZIONALE
ITALIANO
PARLAMENTO
GOVERNO
· Ordinamento di civil law
· Ordinamento
indipendente e
sovrano, anche rispetto
all'ordinamento Unione
Europea (teoria
dualistica)
· Costituzione scritta e
rigida (procedimento
aggravato di revisione
costituzionale, giudizio
di legittimità
costituzionale delle
leggi)
· Forma di Stato
regionale (regionalismo
tendenzialmente
cooperativo)
· Forma di governo
parlamentare
maggioritario e
pluripartitico
· Sistema elettorale
proporzionale, con lista
bloccata e con premio
di maggioranza alla
Camera
· Organi di indirizzo
politico: Parlamento,
Governo, corpo
elettorale
· Organi di garanzia
costituzionale:
Presidente della
Repubblica, Corte
costituzionale, giudici
· Indipendenza della
magistratura
· Policentrismo
amministrativo (crisi
del modello di
amministrazione
"cavouriano"
gerarchico-verticistico )
e policentrismo
legislativo (crisi della
legge)
· Bicameralismo perfetto
· Durata: 5 anni (a
partire dalla legge
costituzionale n.2/1963)
· Composizione: 630
deputati, di cui 12 eletti
nella circoscrizione
estero; 315 senatori, di
cui 6 eletti all'estero;
senatori a vita
· Elettorato attivo e
passivo (18 e 25 anni
per la Camera; 25 e 40
per il Senato)
· Fonti: Regolamenti
parlamentari,
consuetudini,
convenzioni e prassi.
Precedenti)
· Organizzazione: Organi
delle Camere
(Presidente,
Ufficio/Consiglio di
Presidenza, Gruppi
parlamentari,
Conferenza
Capigruppo, Giunte,
Comitato per la
legislazione),
Commissioni
permanenti e
bicamerali
· Status del parlamentare:
divieto di mandato
imperativo;
Prerogative:
insindacabilità e
immunità penale;
Incompatibilità ed
ineleggibilità; verifica
dei poteri; indennità)
· Organizzazione
amministrativa:
autonomia
amministrativa,
autonomia contabile,
autodichia)
· Organo complesso
ineguale (Presidente
Consiglio, Consiglio dei
Ministri, Ministri)
· Procedimento di
formazione
(consultazioni e
incarico; nomina del
Presidente del
Consiglio e, su
proposta di questo, dei
Ministri; giuramento)
· Rapporti col
Parlamento (fiducia
iniziale; mozione di
sfiducia collettiva ed
individuale; questione
di fiducia)
· Crisi extraparlamentari
· Organi governativi non
necessari (Vice-
Presidente del
Consiglio, Consiglio di
Gabinetto, Comitati
interministeriali,
ministri senza
portafoglio,
viceministri,
sottosegretari)
· Poteri normativi del
Governo (decreti-legge,
decreti delegati,
regolamenti
governativi,
regolamenti
ministeriali,
delegificazione)
· Organi ausiliari
(Consiglio di Stato,
Corte dei Conti,
CNEL)
· Responsabilità
ministeriale (collegiale
ed individuale,
controfirma, reati
ministeriali ex art. 96
Cost.)
2. 2
· Funzioni: legislativa
(procedimento
legislativo in sede
referente, redigente e
deliberante,
procedimenti speciali:
sessione di bilancio,
conversione decreti
legge); di indirizzo
(mozione, risoluzione,
o.d.g.); di informazione
e controllo (indagini
conoscitive,
interrogazione,
interpellanze, inchieste
parlamentari)
· Rapporti con la PA
(unità di indirizzo
politico-amministrativo
ex art. 95 Cost. e legge
400 del 1988;
separazione politica-amministrazione
ex art.
97 Cost. e riforma
Bassanini).
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
CORTE
COSTITUZIONALE
· Organo di garanzia
costituzionale
(rappresentante
dell'unità nazionale,
non è titolare della
funzione di indirizzo
politico)
· Durata: 7 anni
· Elezione: Parlamento
in seduta comune
integrato da delegati
regionali a
maggioranza di 2/3
dell'Assemblea fino al
terzo scrutinio; dopo il
terzo a maggioranza
assoluta)
· Requisiti (50 anni,
godimento dei diritti
civili e politici;
incompatibile con
qualsiasi carica)
· Responsabilità
presidenziale
(responsabilità politica,
· Ordine autonomo ed
indipendente da ogni
altro potere
· Principi costituzionali in
tema di giurisdizione
(diritto di difesa, ex art.
24 Cost; precostituzione
del giudice naturale e
divieto di istituzione del
giudice speciali, ex art.
102 Cost.;
contraddittorio nella
formazione della prova,
parità tra accusa e difesa;
ragionevole durata del
processo e giusto
processo ex art. 111
Cost.; piena tutela
giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi,
ex art. 113 Cost.)
· Distinzione tra giudici
ordinari e amministrativi
(in base alla causa
petendi, in via residuale,
· Composizione (15
giudici: 5 eletti dal
Parlamento in seduta
comune, 5 dal
Presidente della
Repubblica, 5 dalle
supreme magistrature
ordinaria e
amministrativa)
· Durata: 9 anni
· Attribuzioni (giudizio
in via incidentale e
principale di legittimità
costituzionale delle
leggi e atti aventi
valore di legge dello
Stato e delle Regioni;
conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato e
tra Stato e Regioni, e
tra le Regioni; giudizio
sulla messa in stato
d'accusa del Presidente
della Repubblica;
giudizio di
3. 3
allo stato "diffuso"; art.
90 Cost.; Corte
costituzionale in
composizione
integrata da 16 giudici
laici; controfirma
ministeriale)
· Poteri: atti
formalmente e
sostanzialmente
presidenziali (nomina
dei senatori a vita e
dei giudici
costituzionali; rinvio
delle leggi; messaggi
alle Camere); atti
formalmente
presidenziali e
sostanzialmente
governativi
(emanazione atti
governativi aventi
valore di legge e dei
regolamenti, nomina
funzionari dello Stato,
promulgazione della
legge, ratifica trattati
internazionali,
dichiarazione di
guerra, autorizzazione
alla presentazione dei
ddl governativi alle
Camere; indizione
delle elezioni e del
referendum popolare);
atti di natura "duale"
(scioglimento
anticipato delle
Camere, non
esercitatile nel periodo
del "semestre bianco",
tranne nei casi di
"groviglio
istituzionale"; nomina
del Presidente del
Consiglio e dei
Ministri). Atti sottratti
alla controfirma
(emessi in qualità di
Presidente del CSM e
del Consiglio supremo
distinzione per materia)
· Status del magistrato
(accesso alla magistratura
normalmente per
concorso; inamovibilità
della magistratura
ordinaria; diversità tra
magistrati solo
funzionale)
· Organo di autogoverno
della magistratura: CSM
(3 membri di diritto; 16
membri togati, 8 membri
laici)
· Attribuzioni del CSM:
provvedimenti che
riguardano la carriera e
lo status dei magistrati,
ossia, assegnazioni,
trasferimenti,
promozioni e
provvedimenti
disciplinari, con
l'istituzione di un
apposita sezione
disciplinare presso il
CSM)
· Attribuzioni del Ministro
di Giustizia
(organizzazione e
funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia;
promozione dell'azione
disciplinare davanti al
CSM; partecipazione al
procedimento di
conferimento degli uffici
direttivi, poteri di
sorveglianza nei
confronti degli uffici
giudiziari)
AUTORITA'
AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
· Policentrismo
amministrativo e Stato
regolatore
ammissibilità del
referendum abrogativo)
· Tipologia delle
decisioni (ordinanze e
sentenze di
inammissibilità;
ordinanza di manifesta
infondatezza; sentenze
di rigetto tout court e
interpretative di
rigetto; sentenze di
accoglimento tout court
e "manipolative" di
accoglimento. In
quest'ultima categoria:
additive di prestazione
e di principio,
sostitutive; di
accoglimento parziale,
di legittimità
provvisoria,
"monitorie", che
limitano gli effetti
retroattivi della
pronuncia)
· Effetti delle pronunce
di incostituzionalità
(annullamento della
norma impugnata,
normalmente
retroattivo, erga
omnes. Eccezioni:
rapporto con le fonti
comunitarie:
disapplicazione, con
efficacia inter partes)
· Giudizio di
ragionevolezza
· Giudizio di
bilanciamento
4. 4
di difesa; dimissioni;
esternazioni atipiche)
· Supplenza (Presidente
del Senato, in caso di
viaggi all'estero. Nei
casi di morte,
dimissioni e
impedimento
permanente, il
Presidente della
Camera avvia il
procedimento di
elezione del nuovo
Presidente)
· Organi amministrativi
indipendenti
dall'esecutivo e talvolta
dotati di poteri
normativi
(regolamentari) e
paragiurisdizionali
· Tutelano interessi
economici
particolarmente
sensibili, sottratti al
controllo della P.A.
tradizionale
· Manca previsione
costituzionale.
Tendenzialmente sono
istituiti con legge
· Esempi (Garante dati
personali; AGCM;
Autorità lavori pubblici;
telecomunicazioni;
energia elettrica e gas;
CONSOB; ISVAP;
Autorità per la
regolamentazione dello
sciopero nei servizi
pubblici essenziali,
secondo alcuni
Difensore civico)