1. REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ASSESSORATO UTILIZZO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE AMBIENTALI
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO X – U.O. AREA RISORSA SUOLO E TUTELA AMBIENTE
PIANO DELLE ATTIVITA’
ESTRATTIVE PER IL BACINO DEL
RIO GALERIA-MAGLIANA
L.R.27/93
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ELAB. 7
2.
3. TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Obiettivi e natura del Piano
Ai sensi della legge regionale n.27 del 5 maggio 1993 art.6 e del RD 1443/1927, l'attività
estrattiva nell'area di valle Galeria-Magliana, nell'ambito del territorio comunale di Roma, viene
regolata dal presente Piano delle Attività Estrattive del Bacino del Rio Galeria-Magliana, di seguito
definito Piano, quale stralcio al Piano Regionale delle Attività Estrattive. Il Piano è finalizzato a
realizzare un'attività estrattiva compatibile con l’ambiente e ad assicurare il recupero delle aree, già
soggette ad escavazione ed oggi dismesse.
Il Piano costituisce documento di indirizzo programmatico per l’Amministrazione Comunale, in
quanto piano di settore con rilevanza urbanistica, per quanto attiene agli effetti sulla destinazione
finale delle aree.
Le presenti norme dettano regole per l’esercizio dell’attività estrattiva, il relativo recupero delle
aree interessate, e l’ulteriore adempimento dell’obbligo di recupero delle aree estrattive dismesse di
cui all'art.7 come specificato al successivo art.8.
Art. 2
Ambito territoriale di vigenza del Piano
Il Piano è vigente nell’ambito territoriale coincidente con i bacini idrografici del fosso della
Magliana e del Rio Galeria, nel tratto finale del loro percorso in prossimità del loro sbocco nel
fiume Tevere e per uno sviluppo di circa kmq 8. Si tratta del territorio appartenente al Comune di
Roma, compreso tra il Grande Raccordo Anulare, l'autostrada Roma-Fiumicino, l'autostrada Roma-
Civitavecchia, la S.S. n.1 via Aurelia. A questa porzione di territorio, si somma quanto compreso tra
il Grande Raccordo Anulare, la via della Pisana, la via della Magliana, la Via del Fosso della
Magliana e quanto compreso a nord della S.S. n.1 via Aurelia, per una fascia di circa km 2. La
perimetrazione del territorio oggetto del Piano è riportata sull'elaborato grafico all. 1.1.
Art. 3
Elaborati del Piano
Sono elementi costitutivi del Piano i seguenti elaborati già costituenti lo schema di Piano del
Comune di Roma, denominato Piano Stralcio delle attività estrattive per il bacino del rio Galeria–
Magliana, presentato dal Comune di Roma, Dipartimento X – U.O. Area Risorsa Suolo e Tutela
Ambientale ed approvato con delibera di C.C. n.217 del 23/9/97:
- all. 1.1 Inquadramento territoriale
- all. 1.2 Inquadramento urbanistico - Vincoli esistenti
- all. 2 Relazione geologica
- all. 2.1 Schede di cava
- all. 2.2 Carta geologica - scala 1:10.000 (4 elaborati: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.)
- all. 2.3 Carta del tetto delle argille del Pleistocene inferiore - scala 1:20.000
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4. - all. 2.4 Carta del tetto del complesso litologico produttivo - scala 1:20.000
- all. 2.5 Carta delle isopache del complesso litologico produttivo - scala 1:20.000
- all. 2.6 Carta delle sezioni litologiche schematiche per la valutazione di impatto
ambientale dell'attività estrattiva pregressa e futura - scala 1:10.000 (2 elaborati 2.6.1., 2.6.2.)
- all. 2.7 Carta delle aree sulla base delle quali è stato calcolato il volume del complesso
litologico produttivo - scala 1:10.000 (4 elaborati 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4.)
- all. 2.8 Analisi dei consumi e dei fabbisogni di materiali inerti nel Comune di Roma
- all. 2.9 Ricognizione delle attività estrattive in esercizio
- all. 2.10 Carta delle isofreatiche della falda di base - scala 1:20.000
- all. 2.11 Carta del reticolo idrografico esistente al 1949 e del reticolo idrografico rilevato
nel 1991 - scala 1:25.000
- all. 2.12. Carta delle aree edificate delle aree ritombate e delle aree in escavazione - scala
1:10.000 (4 elaborati: 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4.)
- all. 2.13. Carta delle aree estrattive recuperate, delle aree estrattive non recuperate e delle
coperture alluvionali e boschive - scala 1:10.000 (4 elaborati: 2.13.1., 2.13.2., 2.13.3., 2.13.4.)
- all. 3 Carta delle aree suscettibili di attività estrattive - scala 1:10.000 (4 elaborati: 3.1.,
3.2., 3.3., 3.4.)
- all. 4 Carta delle evidenze di rischio geologico derivante dalle attività estrattive e delle
aree di marcata perdita del reticolo idrografico e della struttura del paesaggio naturale - scala
1:20.000
A questi elaborati ed allegati si aggiungono:
- all. 6 Relazione
- all. 7 Norme Tecniche di Attuazione.
Art. 4
Periodo di vigenza delle norme e modalità di aggiornamento del Piano
Il Piano ha vigore per 20 anni a decorrere dal momento della sua approvazione secondo la
procedura di cui alla L.R. 27/93.
Il Piano può essere aggiornato, ove se ne ravvisi la necessità, a seguito di verifiche da effettuare
con cadenza quinquennale, ad iniziativa dell'Ufficio Comunale Cave, il quale potrà anche valutare
proposte in tal senso del Consorzio di Recupero, di cui al successivo art.11. Ogni variazione deve
essere soggetta a quanto previsto dalla L.R. n.27/93.
Art. 5
Norme particolari
In caso di non corrispondenza tra le prescrizioni normative e gli elaborati grafici, valgono le
prescrizioni normative. In caso di non corrispondenza tra quanto indicato ai TITOLI da I a IV delle
presenti norme prevalgono le disposizioni più dettagliate ed in subordine quelle più restrittive e
specifiche. In presenza di più vincoli si sommano gli effetti di ciascuno di essi.
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5. TITOLO II
DEFINIZIONI, SOGGETTI, OBBLIGHI E COMPETENZE
RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 6
Aree suscettibili di attività estrattive.
Le aree dove è consentita l'attività estrattiva, alle condizioni di cui all’art.8 delle presenti norme,
sono individuate all'interno dei perimetri delle zone di risorse sfruttabili, come riportate nella -
Carta delle aree suscettibili di attività estrattiva – (all.3.1., 3.2., 3.3., 3.4.).
Art. 7
Aree già estrattive, dismesse e non recuperate
Le aree già estrattive dismesse e non recuperate sono individuate all'interno dell'allegato n. 4 -
Carta delle evidenze di rischio geologico derivante dalle attività estrattive e delle aree di marcata
perdita del reticolo idrografico e della struttura del paesaggio naturale -.
Per recupero si intende la riqualificazione ambientale dei luoghi, attuata mediante:
- Fase di Riassetto, ovvero il rimodellamento morfologico delle parti di territorio interessate dal
processo produttivo correlato ad interventi di difesa del suolo;
- Fase di Rinaturalizzazione, attraverso la ricostituzione di manti vegetali, utilizzando, per quanto
possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
I progetti di recupero dovranno riguardare con priorità le zone dissestate limitrofe alle zone
edificate residenziali; potranno essere presentati anche congiuntamente da più soggetti titolari che
assumano le relative obbligazioni in quota parte o dal Consorzio di Recupero di cui all’art.11.
Art. 8
Modalità per ottenere l’Autorizzazione allo svolgimento dell’attività estrattiva
Contestualmente allo sfruttamento della risorsa estrattiva ed al relativo recupero, gli imprenditori
sono tenuti ad assicurare anche quello di aree oggetto di passata coltivazione e lasciate in stato di
degrado ambientale, in seguito definite semplicemente dismesse.
Chiunque presenti domanda di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva su un'area
compresa tra quelle di cui all’art. 6, dovrà obbligarsi al recupero di una area nell'ambito di quelle di
cui all’art. 7 per un valore di L.1.000 per ogni metro cubo di materiali utili estraibili, valutati sulla
base delle previsioni della relazione tecnica presentata dalla ditta, ai sensi dell’art. 21. Il valore
unitario di cui sopra sarà applicato a partire dalla data di approvazione del presente Piano ed
aggiornato annualmente, secondo le variazioni accertate dall’I.S.T.A.T.
Ove il richiedente non abbia la disponibilità di aree dismesse, potrà trasmettere la propria
obbligazione al Consorzio di cui al successivo art.11 che subentra come soggetto garante
dell'esecuzione nei confronti del Comune, il quale, attraverso l’Ufficio Comunale Cave, concorderà
direttamente con il Consorzio le priorità, le modalità e i tempi del recupero delle aree estrattive
dismesse, il completamento delle iniziative avviate assicurando un opportuno coordinamento delle
varie operazioni.
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6. Art. 9
Attività estrattive in esercizio, alla data di adozione del Piano.
Sono attività estrattive in esercizio, tutte quelle evidenziate dal volo appositamente realizzato per
la stesura del Piano e riportate negli elaborati di cui all’allegato 2.9 – Ricognizione delle attività
estrattive in esercizio.
Art. 10
Intervento sostitutivo
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale indicare le aree dismesse, il cui recupero è da
considerarsi urgente ed indifferibile, attraverso la compilazione di appositi elenchi.
L’Amministrazione Comunale informa i proprietari di tali aree che sono obbligati a provvedere
alla presentazione dei progetti in conformità alle presenti norme entro 12 mesi dalla comunicazione
dell’invito. Trascorso tale termine il Comune provvederà con recupero della spesa a carico del
trasgressore e comunque del proprietario ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/93.
Nelle aree suddette non è consentito alcun uso edificatorio, qualora previsto dal vigente PRG,
fino all’avvenuto completo recupero ambientale dell’area, di cui al successivo art. 19.
Art. 11
Consorzio di recupero
Ai fini dell'attuazione delle presenti norme è facoltà degli imprenditori del settore estrattivo,
nonché dei proprietari o titolari di diritto su aree comprese nel piano stesso, costituirsi in Consorzio.
Tale Consorzio denominato nelle presenti norme Consorzio di Recupero, ha i seguenti scopi:
- assicurare l'accordo tra operatori e titolari di diritti sulle aree ai fini dell'applicazione dell'art.8;
- collaborare con l'Ufficio Comunale Cave ai fini della verifica dell'attuazione del Piano,
suggerendo, ove necessario, gli aggiornamenti di cui al precedente art.4;
- subentrare al titolare dell'attività estrattiva negli obblighi assunti con il Comune ai sensi del
precedente art.8, concordando con il Comune modalità e tempi di attuazione del recupero delle
aree dismesse di cui all’art.8;
- provvedere allo studio di procedure innovative per il recupero delle aree dismesse;
- può provvedere alla redazione di un piano complessivo o per subaree, di recupero delle aree
dismesse, da sottoporre all’approvazione del Comune.
Art. 12
Ufficio Comunale Cave
L’Ufficio Comunale Cave raggruppa in un unico organismo tutte le competenze per la gestione
degli aspetti inerenti le trasformazioni del territorio, conseguenti all’attività estrattiva.
E’ preposto all'istruttoria delle singole istanze ed alla stipula delle convenzioni per il rilascio
delle autorizzazioni.
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7. E’ tenuto ad esprimere parere relativo al rilascio o al diniego entro 90 gg. dal ricevimento della
istanza. Al momento della presentazione della domanda, viene comunicato all’interessato, il nome
del responsabile del procedimento. Questo, entro gg.15 può richiedere, per una sola volta
documentazione aggiuntiva. Tale richiesta interrompe il termine temporale dell’istruttoria, che
decorre nuovamente per intero dalla data di consegna delle integrazioni documentali.
Trascorsi i suddetti gg.90, l’istanza e gli atti relativi debbono essere trasmessi alla Regione
Lazio, come previsto dalla L.R. n.27/93.
L’Ufficio Comunale Cave, provvede altresì:
- alla gestione di ogni fase del rapporto istituzionale che ogni organizzazione imprenditoriale avrà
con il Comune di Roma in ordine allo svolgimento ed alla programmazione della propria attività
estrattiva;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nella autorizzazione e nella convenzione
stipulata ai sensi della L.R. n.27/93;
- al coordinamento delle competenze comunali in ordine a programmazione, gestione e controllo
in materia di recupero;
- alla gestione, congiuntamente agli uffici preposti della Regione Lazio, di quanto indicato dalla
L.R. 27/93
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8. TITOLO III
MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Art. 13
Domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività estrattiva
Il Piano si attua mediante intervento diretto previa presentazione della domanda, stipula di
convenzione e successiva autorizzazione. La domanda deve essere rivolta al Sindaco.
Il richiedente, nonché titolare dell’autorizzazione, deve essere colui che eserciterà direttamente
l’attività estrattiva; può essere il proprietario del suolo oppure altro soggetto legittimato in base ad
un titolo comprovante la disponibilità di una porzione di terreno compresa tra le aree di cui all’art.
6.
Inoltre esso deve garantire impegno diretto per il recupero di aree dismesse, oppure il
trasferimento di tale impegno al Consorzio di cui all’art. 11.
Il titolo di disponibilità deve essere documentato con atto notarile, oppure copia autenticata di
scrittura privata con allegato atto che specifichi la proprietà dei terreni interessati, dal quale risulti la
piena ed incondizionata disponibilità dell’area da parte del richiedente.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa di cui ai
successivi articoli; deve essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, iscritti nei rispettivi albi
professionali, secondo le diverse competenze professionali.
Art. 14
Documentazione necessaria per l’istruzione della pratica autorizzatoria
Documentazione di carattere amministrativo
1) Nomina di un direttore responsabile, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così
come modificato dall’art.20 del D.Lgs. 624/96.
2) Titolo di disponibilità dell’area, necessariamente compresa tra quelle di cui all’art.6, per lo
svolgimento dell’attività estrattiva.
3) Titolo di disponibilità dell’area compresa tra quelle di cui all’art. 7 per l’adempimento
dell’obbligo di recupero di aree dismesse. In alternativa, titolo di adesione al Consorzio di cui
all’art. 11 e dichiarazione del Consorzio, di aver accettato l’obbligazione al recupero, in nome e
per conto del richiedente l’autorizzazione estrattiva.
4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o per le società certificato della cancelleria
del tribunale dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l’indicazione del legale
rappresentante.
5) Certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità
della situazione contributiva.
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9. Documentazione di carattere tecnico
6) Studio geologico
7) Progetto di coltivazione articolato in:
A) Fase di escavazione
B) Fase di riassetto
8) Impianti di prima lavorazione e trasformazione del materiale estratto;
9) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
10) Progetto di recupero ambientale delle aree comprese negli ambiti di cui all’art. 6 (nuove
attività);
B) Fase di riassetto
C) Fase di Rinaturalizzazione.
11) Qualora contemplato quale adempimento singolarmente assunto, ai sensi del precedente punto
3), progetto di recupero ambientale delle aree comprese negli ambiti di cui all’art. 7 (cave
dismesse) articolato in:
B) Fase di riassetto
C) Fase di Rinaturalizzazione.
12) Programma economico finanziario;
13) Documento di Sicurezza e Salute (DSS) così come previsto dal D.Lgs. 624/96.
14) Impatto Ambientale – Verifica e Procedimento V.I.A. in conformità e nelle modalità specificate
al successivo art. 23.
Art. 15
Studio geologico
Lo studio geologico è costituito da una relazione tecnica e da rappresentazioni cartografiche.
Relazione tecnica
La relazione tecnica definirà per tutta la zona di attività estrattiva:
- i locali lineamenti geologici e geomorfologici in relazione all’assetto geologico generale
dell’area;
- la successione litostratigrafica locale desunta dai sondaggi di cui ai punti successivi;
- i caratteri geostrutturali generali;
- i processi geomorfologici in atto e le eventuali situazioni di crisi;
- l’assetto idrologico e idrogeologico, in relazione alle interferenze possibili
- la caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi presenti nel cantiere estrattivo;
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10. - Le verifiche di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, durante e al termine della coltivazione;
- La caratterizzazione del giacimento con l’indicazione dei materiali economicamente utili, quelli
di scarto (sterili di coltivazione) e del terreno vegetale;
- La documentazione delle analisi di laboratorio, delle indagini in “situ” e l’elaborazione delle
stesse;
- I dati sulle caratteristiche delle falde eventualmente intercettate dai sondaggi;
- Ogni altro dato utile alla caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo;
- La vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi presenti nella zona di attività estrattiva
calcolata secondo il metodo “drastic”; estrattiva.
Le informazioni contenute nella relazione dovranno derivare principalmente da studi specifici,
da indagini “in situ” e da analisi appositamente eseguite, ai sensi del D.M. n° 47 dell’11 marzo
1988 e della Circ. Min. LL.PP. n° 30483 del 14/9/88.
Dovranno essere realizzati sondaggi a rotazione, a carotaggio continuo, spinti fino ad almeno m.
1 al di sotto del limite massimo di scavo progettato. Si prescrive un sondaggio ogni due ettari e
comunque un numero di sondaggi complessivo non inferiore a tre. Il materiale prelevato dai
sondaggi a carotaggio continuo dovrà essere conservato entro apposite cassette catalogatrici fino
almeno al rilascio dell’autorizzazione.
Dovrà comunque essere garantita l’installazione di n.3 piezometri di controllo della falda di base,
secondo quanto prescritto dall’art. 33 delle presenti norme.
Elaborati cartografici
Le rappresentazioni cartografiche, redatte a scala non inferiore a 1:5.000 su base C.T.R.,
dovranno comprendere un’area estesa per un raggio di almeno 1,00 Km dal perimetro della zona di
attività estrattiva.
a) Carta geologica e geomorfologica corredata da almeno 2 sezioni geologiche ortogonali a scala
1:5.000 (stessa scala delle altezze e lunghezze).
b) Colonne litostratigrafiche di dettaglio di ciascun sondaggio, a scala non inferiore a 1:100 e relative
sezioni complete di tutti gli elementi geologici ed idrogeologici, con particolare indicazione del
materiale utile, del terreno agrario, dei materiali sterili e del substrato non estraibile.
c) Carta idrologica ed idrogeologica dell’area progettuale contenente le seguenti indicazioni:
- ubicazione dei piezometri, dei pozzi di presa degli acquedotti, dei pozzi privati e delle eventuali
sorgenti sorgenti;
- evidenziazione del reticolo idrografico esistente e le direzioni di deflusso della rete;
- le eventuali aree esondabili;
- livello (statico e dinamico) delle falde basati sui rilievi piezometrici;
- ricostruzione delle linee isopiezometriche, delle isobate e della direzione del senso di
movimento della falda di base.
Art. 16
Progetto di coltivazione
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11. Il progetto di coltivazione, oltre a tener conto degli aspetti produttivi e della sicurezza delle
lavorazioni, deve essere redatto nel perseguimento della massima connessione tra la fase di
escavazione e quelle di riassetto e di recupero.
La escavazione avverrà per fasi o lotti di coltivazione. Si stabilisce che un lotto di coltivazione
(comprensivo di un’area in preparazione, una in produzione ed una in sistemazione) abbia una
superficie massima di quattro ettari (4 ha.). Il rapporto tra le aree occupate dalle strutture di
supporto e quelle del sito di cava non potrà eccedere la misura di 1:2. Si deve quindi procedere al
riassetto del lotto già coltivato, mentre si attua la coltivazione del lotto successivo e prima di
intraprendere quella dei rimanenti e comunque usare in maniera razionale e limitato il territorio
adibito ad aree connesse e di servizio.
La sistemazione morfologica della zona di attività estrattiva verrà realizzata contestualmente al
procedere dell’attività di escavazione, mediante il rimodellamento del terreno.
Le opere riguardanti la definizione di una nuova morfologia del terreno, potranno prendere a
riferimento i dettami della normativa regionale sulla difesa del suolo di cui alla Deliberazione di
G.R. n. 4340 del 28/05/1996.
Il progetto di coltivazione è costituito da una relazione tecnica e da elaborati grafici ed è
suddiviso nelle due fasi:
A Fase di Escavazione;
B Fase di Riassetto.
- Il progetto dovrà essere corredato da un inquadramento generale comprendente l’analisi degli
elaborati dei Piani esistenti:
- stralcio del Piano delle attività estrattive;
- stralcio degli strumenti di pianificazione sovraordinata, regionale, provinciale o di settore, che
interessano l’area;
- stralcio del P.T.P. relativo alla zona tav. E1. Tav.E3;
- stralcio del P.R.G. della zona;
- stralcio della pianificazione attuativa vigente nella zona;
- analisi delle presenze storico – archeologiche;
A Fase di escavazione.
La fase di escavazione ha lo scopo di estrarre il materiale, di suddividerlo, di accantonare le
diverse qualità e di avviarlo ai successivi impieghi, in un contesto di razionale ed ordinato uso del
territorio. L’intervento prevede:
1. analisi dello stato dei luoghi;
2. analisi dei fattori funzionali, viabilità interna ed esterna con particolare riguardo
all’accessibilità:
3. scelta e criteri di utilizzo di macchinari ed impianti, ove esistenti;
4. sicurezza del cantiere ed igiene ambientale;
5. organizzazione del lavoro:
Relazione tecnica
La relazione tecnica dovrà contenere:
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12. 1. Analisi dello stato iniziale dei luoghi con descrizione delle opere preparatorie alla vera e propria
fase produttiva quali:
- raccordi con la rete viaria esterna ed utilizzazione della viabilità pubblica;
- preparazione del cantiere estrattivo;
- allacciamenti per servizi vari, ove necessari (energia elettrica, acqua ecc.);
- Realizzazione di strutture per l’igiene del lavoro e sociali (spogliatoi, servizi igienici,
mensa/refettorio ecc.);
2. Metodo di coltivazione, in particolare:
- scelta del metodo di coltivazione in funzione dei diversi parametri giacimentologici,
morfologici, delle caratteristiche geomeccaniche del materiale, dell’impatto ambientale, del
progetto di recupero;
- suddivisione del cantiere in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
- determinazione degli spazi funzionali occorrenti, delle infrastrutture, della viabilità interna;
- scelta e criteri di utilizzo dei mezzi di abbattimento, caricamento e trasporto;
- indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di
campagna; la quota dovrà essere ancorata a capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di
fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) e riportata nella rappresentazione
del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici;
- valutazione delle interferenze prodotte dall’attività estrattiva, con il deflusso delle acque
superficiali e sotterranee ed individuazione degli interventi di mitigazione per la tutela delle
stesse, ai sensi degli artt. 33 e 34 delle presenti norme.
- individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l’accumulo del
materiale sterile e del terreno, con indicate le modalità di accumulo.
3. Sicurezza del cantiere, comprendente:
- la sicurezza nelle operazioni di abbattimento, caricamento e movimentazione;
- igiene ambientale (polveri, rumori, vibrazioni ecc.);
- condizioni di sistemazione dei fronti di abbandono, dei cumuli di sterili e di terreno vegetale.
4. Organizzazione del lavoro (uomini, mezzi e procedure);
5. Valutazioni tecnico-economiche comprendenti:
- valutazione volumetrica complessiva del giacimento e dei lotti con particolare riferimento a:
- materiale utile
- materiale di scarto
- terreno agrario
- valutazione dei costi di abbattimento, caricamento e movimentazione.
Elaborati cartografici
a) Rilievo plano-altimetrico dettagliato dello stato di fatto precedente l’attività di coltivazione a
scala 1:1000 di tutta la zona di attività estrattiva e di un adeguato intorno ( almeno 10 m. oltre il
limite ultimo degli scavi ), con rappresentazione ( a curve di livello con equidistanza m.1,00)
attraverso punti fiduciali o trigonometrici di aggancio, utilizzati per il rilievo topografico e con
l’individuazione di:
- i limiti della zona di attività estrattiva;
- la quota media del piano di campagna della stessa;
- i capisaldi altimetrici di livellazione.
Su tale planimetria vanno evidenziate tutte le infrastrutture, i fabbricati e gli elementi paesistici
che interferiscono con l’attività ed in particolare:
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13. - la rete drenante esistente;
- l’uso del suolo precedente l’attività;
- la zonizzazione del territorio in base ai tempi di lavorazione;
- i punti di ripresa fotografica;
- l’ubicazione dei sondaggi e dei piezometri;
- le tracce delle sezioni di cui al punto c).
b) stralcio della planimetria C.T.R. e della planimetria catastale con riportato il perimetro dell’area
di cava e del cantiere estrattivo.
c) Sezioni dello stato di fatto e del piano di coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della
massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000. Tali sezioni dovranno rappresentare
contemporaneamente il profilo morfologico precedente l’attività estrattiva e quello
corrispondente alla fase finale di coltivazione e dovranno essere in numero sufficiente a
consentire una precisa valutazione del giacimento.
B Fase di Riassetto:
La fase di riassetto ha lo scopo di restituire al territorio una conformazione unitaria e di definire
le situazioni di riequilibrio dei fattori morfologici dell’area con quelli del territorio circostante. Tale
fase può essere riferita sia a cave nuove che a cave dismesse.
L’intero progetto dovrà comunque essere realizzato prevedendo l’attuazione coordinata delle
opere di sistemazione e riassetto con le modalità di coltivazione.
L’intervento prevede:
- verifica delle caratteristiche idrogeologiche dei materiali utilizzati per il rimodellamento
morfologico, per il raggiungimento della quota di riassetto finale;
- ipotesi di rimodellamento e verifica dei fattori geotecnici, con particolare riguardo al profilo
finale dei versanti, alla valutazione della quota di riassetto finale del territorio;
- verifica dei fattori idrologici, con particolare riguardo alla densità di drenaggio preesistente alla
coltivazione e di progetto.
- verifica degli eventuali fenomeni di erosione;
- verifica dell’eventuale instabilità dei versanti.
Relazione tecnica
La relazione tecnica dovrà contenere:
- la illustrazione del progetto di sistemazione della zona di attività estrattiva durante e al termine
dell’attività, indicando i lotti che progressivamente andranno sottoposti al riassetto;
- la valutazione quantitativa e qualitativa dei materiali necessari per il riassetto e per ogni opera di
sistemazione finale prevista;
- la indicazione dell’assetto morfologico che assumerà la zona di attività estrattiva al termine
dell’attività, nonché l’illustrazione dettagliata delle opere e dei lavori da compiere; dei tempi e
delle modalità di realizzazione degli stessi;
- la descrizione dettagliata delle modalità di sistemazione delle scarpate e la geometria delle
stesse, i provvedimenti antierosione, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e
sotterranee; in particolare dovranno essere evidenziate le quantità, le qualità e le modalità di
riporto e compattazione dei ricarichi di terreno, di cui all’art. 38, nella totalità della superficie
d’intervento;
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14. - la valutazione tecnico economica, comprendente, tra l’altro, i computi metrici estimativi
complessivi e lotto per lotto.
Elaborati grafici
a) Carta del progetto di riassetto e di sistemazione finale verrà redatta utilizzando la base
cartografica del rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto nella medesima scala. Tale carta dovrà
illustrare la conformazione e destinazione finale del suolo, le opere previste, la rete di raccolta e
smaltimento delle acque superficiali, i lotti di progressivo intervento.
b) Sezioni del piano di coltivazione e di riassetto che dovranno essere eseguite sulla traccia delle
sezioni di cui al punto c) degli elaborati grafici previsti nella Fase di Escavazione ed alla stessa
scala grafica. Dovranno rappresentare contemporaneamente il profilo morfologico al termine
dell’escavazione ed il profilo finale al termine del riassetto. Le sezioni dovranno essere in numero
sufficiente per permettere una precisa valutazione quantitativa dei materiali necessari per il riassetto
dell’area interessata.
c) Planimetrie e sezioni, in scala opportuna, rappresentanti lo stato di progetto corrispondente ai
progressivi lotti di riassetto.
Art. 17
Impianti di prima lavorazione e trasformazione del materiale estratto.
Dovrà essere redatta una relazione che indichi l’impianto o gli impianti di lavorazione e
trasformazione nei quali verrà trasportato il materiale estratto e che contenga una descrizione
tecnica delle caratteristiche principali dell’impianto stesso.
Se presente nell’ambito dell’area di cava, l’impianto dovrà essere opportunamente localizzato e
rappresentato negli elaborati grafici progettuali (in scala 1:1000 – 1:2000).
Nel caso in cui l’impianto sia posto al di fuori dell’area di cava, dovrà essere indicata la sua
localizzazione, rispetto all’ubicazione della zona di attività estrattiva. Dovrà essere indicato anche il
percorso stradale utilizzato dai mezzi pesanti per il trasporto del materiale estratto agli impianti
stessi.
Art. 18
Documentazione fotografica dello stato di fatto
Dovrà essere prodotta documentazione fotografica dello stato di fatto antecedente l’attività
estrattiva, mostrante i principali elementi morfologici, nonché gli aspetti del paesaggio.
Tale documentazione dovrà contenere delle immagini panoramiche d’insieme e delle immagini
di dettaglio a colori. I punti di ripresa dovranno essere riportati nel rilievo plano-altimetrico dello
stato di fatto.
Art. 19
Progetto di recupero ambientale
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15. Il progetto di recupero ambientale ha lo scopo di migliorare l’aspetto paesaggistico originatosi in
seguito al processo estrattivo, accelerando quello di ricomposizione ecosistemica. L’obiettivo
finale è quello di raggiungere un’armonia territoriale e paesaggistica generalizzata, che coinvolga,
in modo particolare, l’ambiente agricolo, con cui la realtà estrattiva è quasi sempre integrata.
E’ costituito da una relazione tecnica, da elaborati cartografici, da un computo metrico
estimativo. Per recupero si intende la riqualificazione ambientale dei luoghi, attuata in due fasi:
B) Fase di Riassetto
Da realizzare o già realizzata secondo le prescrizioni e le modalità previste nel precedente
art.16 punto B) Fase di Riassetto.
C) Fase di Rinaturalizzazione
Da realizzare come descritto nel presente articolo e secondo le specifiche dei successivi articoli
specifici per argomento contenuti nel TITOLO IV.
L’intervento deve comunque comprendere:
- il rimodellamento morfologico di adattamento al contesto;
- la rinaturalizzazione al fine della tutela del reticolo idrografico ricostituito;
- le opere atte a tutelare le scarpate di rimodellamento da fenomeni di erosione;
- le specifiche soluzioni progettuali e quanto altro teso alla eliminazione dello stato di pericolosità
dei luoghi, qualora presente, e al miglioramento della qualità estetica degli stessi, attraverso
l’integrazione con gli ambiti paesaggistici circostanti e la ricostruzione della vegetazione.
Deve contenere indicazioni riguardanti:
1) Valutazioni naturalistiche dello stato di fatto della zona di attività estrattiva; consistenti nella
descrizione florobotanica delle emergenze presenti di carattere specifico, descrizione che
indichi, qualitativamente e quantitativamente, gli esemplari arborei, arbustivi e le associazioni
vegetali di rilievo, dal punto di vista paesaggistico ed agrario; nella definizione delle
caratteristiche della fauna, stanziale e di passo, dell’ambiente interessato dai lavori. Il tutto
unitamente alla descrizione della loro importanza nell’ecosistema.
2) La descrizione degli interventi e dei materiali prescelti per la preparazione del substrato
d’impianto e/o delle modalità di collocazione del materiale vegetale.
3) La descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali e/o del materiale vivaistico impiegato,
con rappresentazione cartografica della loro ubicazione. Particolare attenzione andrà rivolta alle
peculiarità ecologiche delle specie vegetali da impiegare, evitando, di norma, trattandosi di
terreni scavati, quelle più esigenti da un punto di vista pedo-climatico, tipiche di suoli evoluti e
privilegiando, al contrario, specie pioniere (più tolleranti indifferenti o poco sensibili nei
riguardi del substrato), anche con funzione preparatoria per le successive fasi di rivegetazione.
4) Configurazione degli elementi micro-topografici, comprensivi di argini, scarpate, dossi, linee di
scorrimento delle acque superficiali, eventuali bacini idrici ed ecosistemici filtro, comunque tali
da garantire una densità di drenaggio pari a 2.
5) Modalità di realizzazione di quanto sopra detto, secondo i criteri dell’ingegneria naturalistica.
6) Le specie animali e vegetali più significative che sono presumibilmente presenti.
7) Le modalità realizzative e le fasi temporali di attuazione degli interventi programmati, nonché le
operazioni manutentive previste.
8) Predisposizione di computo metrico estimativo per il calcolo del costo delle opere di recupero.
La ditta che eseguirà i lavori è tenuta a rilasciare garanzia fidejussoria triennale, a tutela
dell’esecuzione degli interventi di ingegneria naturalistica ed in particolare per quanto riguarda la
tenuta morfologica di assetto delle scarpate e l’attecchimento delle specie vegetali impiegate.
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16. Art. 20
Gli impianti di prima lavorazione nelle domande di autorizzazione.
Qualora il progetto industriale di apertura di una attività estrattiva, presenti l’esigenza di avere
impianti e macchinari per la lavorazione dell’estratto, questa esigenza e la sua esplicitazione
tecnica, costituiscono parte integrante della pratica di autorizzazione e degli adempimenti di cui al
presente TITOLO.
La pratica di autorizzazione esaurisce gli obblighi da espletare sia per la sua realizzazione che
per il suo esercizio.
La pratica dovrà ottenere i pareri previsti dalle normative vigenti.
Art. 21
Programma economico finanziario
Il programma economico-finanziario di cui all’art. 14, deve essere redatto in relazione a:
- piano di coltivazione e quindi alla quantità di materiale estratto, articolato per lotti di
coltivazione;
- sistemi e fasi di lavorazione, in relazione alle macchine utilizzate ed alle unità lavorative
impiegate;
- impianti di lavorazione e potenzialità degli stessi;
- potenzialità commerciale della ditta;
- previsioni di produzione media annua;
- caratteristiche tecniche, merceologiche del materiale estratto;
- distribuzione e destinazione dello stesso, nonché i programmi di investimento relativi;
- progetti di recupero;
- l’importo determinato per la fidejussione a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti.
Art. 22
Documento di Sicurezza e Salute (DSS) così come previsto dal D.Lgs. 624/96.
Il documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all’art.14, deve essere redatto in relazione alle
prescrizioni di legge.
Art. 23
Impatto ambientale, Verifica e Procedimento di V.I.A.
Lo studio di impatto ambientale e il progetto dovranno conformarsi ai criteri indicati nella
direttiva CEE n.377/85, così come recepiti dal D.P.R. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22/2/94 n.146, concernente
disposizioni in materia d’impatto ambientale.”
Nella redazione degli elaborati dovranno essere tenute presenti le linee di indirizzo predisposte
dalla Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente del Novembre 1992 e la circolare del
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17. Ministro dell’Ambiente del febbraio 1993, per quanto attinenti l’attività oggetto dei singoli
interventi. I procedimenti di verifica di V.I.A. vengono esperiti a cura della competente struttura
dell’Assessorato Regionale Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle risorse Ambientali.
In conformità del D.P.R. 12/4/96 il procedimento di V.I.A. risulta obbligatorio per:
1) cave con più 500.000 mc./anno di materiale estratto o aventi un’area interessata dall’attività
estrattiva superiore a 20 ha.
2) cave che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette.
Per il procedimento di V.I.A. la documentazione deve contenere le informazioni di cui
all’allegato “C” del D.P.R. 12/4/96.
Per i progetti che non ricadono nei casi di cui sopra, il proponente può richiedere all’autorità
competente l’effettuazione della verifica, volta a definire, sulla base degli elementi di cui
all’allegato “D” del D.P.R. 12/4/96, se i progetti stessi devono essere sottoposti alla procedura di
V.I.A. (fase di ‘screening’). Il progetto e la sua documentazione illustrativa vengono consegnati
presso l’Ufficio competente e il proponente provvede a pubblicizzare, a norma di legge, l’avvenuto
deposito, per consentire a che vengano presentate eventuali osservazioni in merito, entro e non oltre
gg.20 da questa data. Entro gg.60 l’Ufficio vaglia il materiale presentato e le eventuali osservazioni
pervenute. Trascorso tale termine, in caso di silenzio, il progetto si intende esonerato dall’obbligo di
essere sottoposto a V.I.A., altrimenti l’Ufficio provvederà ad inviare comunicazione scritta al
proponente, di adempiere a tale impegno.
Art. 24
Convenzione
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla stipula della convenzione fra il Comune e i
soggetti interessati
Le singole convenzioni devono essere registrate a cura e spesa dei privati.
La convenzione stabilisce le modalità di controllo da parte dell’Ufficio Cave durante
l’esecuzione dei lavori sulla base del:
- progetto di coltivazione,
- progetto di recupero ambientale dell’area oggetto di coltivazione;
- progetto di recupero ambientale di un’area dismessa o delega al Consorzio;
- tutela della rete viaria
Stabilisce, inoltre, l’entità della garanzia fideiussoria relativa alla completa attuazione del
progetto di recupero ambientale dell’area di coltivazione e di quelle dismesse e alla eventuale
realizzazione delle opere interventi di tutela della rete viaria.
Art. 25
Durata dell’autorizzazione
La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore ad anni 10
(dieci). Qualora, per motivate esigenze produttive, si renda necessario un rinnovo
dell’autorizzazione, così come prevista all’art. 18 della L.R.. n. 27/93, lo stesso può essere
consentito per un termine massimo di anni 10 (dieci) fatto salvo il rispetto del progetto di
coltivazione e quello di recupero ambientale approvato ed autorizzato.
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18. Art. 26
Varianti
Per le zone di nuova attività estrattiva di cui all’art. 6, sono ammesse varianti al piano di
coltivazione e/o al progetto di recupero ambientale, esclusivamente nel caso di situazioni originatesi
per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta autorizzata e che non
comportino variazioni della perimetrazione della zona di attività estrattiva, aumento della profondità
massima autorizzata, ampliamento del perimetro del cantiere estrattivo e/o aumento del materiale
utile estraibile.
La ditta dovrà presentare richiesta motivata di variante all’Ufficio Comunale Cave che valuterà
la conformità della richiesta.
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19. TITOLO IV
PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 27
Perimetrazione e recinzione dell’area
Prima di dare inizio all’attività di escavazione, la ditta autorizzata dovrà eseguire a sue spese i
seguenti lavori:
a) Perimetrazione del cantiere estrattivo, definita dal rilievo plano-altimetrico, mediante
posizionamento di picchetti metallici inamovibili.
b) Perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica alta non meno di
m.2,00. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere
posti dei cancelli metallici alti non meno di m.2,00, muniti di serratura, atti a impedire
l’ingresso a persone e mezzi non autorizzati.
c) In corrispondenza dell’accesso alla zona di attività estrattiva dovrà’ essere posto in modo ben
visibile un cartello contenente i dati seguenti:
- denominazione della cava;
- proprietà dei terreni;
- ditta esercente;
- tipo di materiale estratto;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell’atto autorizzativo;
- scadenza dell’autorizzazione alla escavazione;
La ditta autorizzata dovrà mantenere in perfetta efficienza tutte le opere, di cui sopra, durante
tutte le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione.
Art. 28
Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti
Il Comune definirà in convenzione: i percorsi che gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da
cave o da impianti di lavorazione dell’estratto, dovranno compiere; le fasce orarie in cui sarà
consentito il transito degli stessi, al fine di limitare il disturbo dei centri o nuclei abitati,
eventualmente attraversati; gli interventi idonei al recupero dei danni eventualmente provocati dagli
automezzi adibiti al trasporto del materiale.
Gli accessi carrai alle zone di attività estrattiva e agli impianti di lavorazione dell’estratto
dovranno essere di dimensioni adeguate e corredati da opportuna segnaletica stradale.
La ditta autorizzata è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione
finale, ad evitare che i propri mezzi imbrattino le strade pubbliche, a tal fine ad essa compete
l’adozione di idonei accorgimenti che evitino tali inconvenienti, ed eventualmente la ripulitura della
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20. superficie stradale pubblica. Inoltre, la ditta autorizzata dovrà provvedere ad asfaltare la strada di
accesso della zona di attività estrattiva alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno mt. 20.
Qualora la ditta non provveda alla esecuzione dei lavori e al rispetto delle norme di cui ai
paragrafi precedenti, il Comune potrà sospendere l’attività estrattiva e potrà intervenire d’ufficio per
la realizzazione dei lavori sopra indicati con addebito delle spese relative alla ditta medesima.
Art. 29
Distanze di rispetto
Il presente Piano prescrive l’applicazione delle distanze minime previste dall’art. 104 del D.P.R.
9.4.1959, n. 128, dal perimetro del cantiere estrattivo, con le seguenti ulteriori precisazioni ed
estensioni:
- m 100 dei centri abitati intendendo come tali le zone perimetrate e gli agglomerati urbani;
- m 100 dalle autostrade e relativi raccordi, delle strade statali e linee ferroviarie;
- m 50 delle strade comunali e sovracomunali;
- m 30 delle strade vicinali, poderali e di bonifica ad uso pubblico;
- per le alberature o le formazioni vegetali presenti, considerate rilevanti o di pregio, il limite del
cantiere estrattivo non può essere ad una distanza inferiore a mt.10 dalla proiezione al suolo
della chioma;
- m 20 dalle proprietà private circostanti e mt. 50 dalle case sparse;
- m 20 dalle fognature comunali;
- la distanza tra l’orlo superiore dell’invaso e il perimetro della zona di attività estrattiva non
potrà essere inferiore a m 5.
Le misurazioni, da assumersi a partire dall’orlo superiore del cantiere estrattivo, dovranno
riferirsi:
- ai limiti delle proprietà private circostanti;
- alla rete di recinzione delle autostrade;
- al limite di proprietà per le ferrovie;
- al ciglio - per le strade statali, comunali e sovracomunali ai sensi degli art. 2 e 4 del D.M. 1444
1.4.1968, in attuazione dell’art. 19 della legge 6.8.1967, n. 765
- all’asse stradale su tutte le altre strade;
- al perimetro del plinto-basamento per i sostegni delle linee elettriche;
- all’esterno delle conduttore, per fogne, acquedotti, metanodotti, ecc.
In prossimità delle distanze sopra indicate dovrà essere applicato all’attività estrattiva un sistema
di monitoraggio per verificare eventuali spostamenti plano-altimetrici del terreno.
Le aree di rispetto dal cantiere estrattivo debbono sempre risultare libere da qualsiasi tipo di
materiale, se non espressamente consentito dalla convenzione.
Le eventuali deroghe richieste alle distanze minime del perimetro del cantiere estrattivo debbono
essere rigorosamente documentate nella domanda di autorizzazione. Tali deroghe, se concesse,
saranno inserite dal Comune nelle singole convenzioni.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione non sarà più possibile modificare il perimetro del
cantiere estrattivo per riduzione dei franchi di scavo previsti dal presente articolo.
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21. Art. 30
Salvaguardia di reperti di valore archeologico e storico artistico
I proprietari dei lotti di terreno, compresi nelle aree identificate con i numeri 1;5;7;10;22;25;
dagli elaborati 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. – Carta delle aree suscettibili di attività estrattive – e comunque
localizzati in quelle parti di dette aree in cui la morfologia del territorio non ha subito alterazioni nel
corso degli anni, sono chiamati a subordinare, a preventiva verifica della presenza di reperti, la
cessione dell’area per lo svolgimento dell’attività estrattiva.
Questa verifica, mediante sopralluogo, viene effettuata dagli Uffici della Sovrintendenza
competente, entro 60 gg. dalla data della richiesta.
Trascorsi ulteriori 30 gg. in caso di silenzio, il lotto si intende libero di ogni e qualsivoglia
reperto di interesse archeologico, altrimenti gli uffici della Soprintendenza provvederanno ad
inviare comunicazione scritta , al proponente, sulla necessità di dover procedere al recupero dei
reperti individuati, specificandone localizzazione, natura e consistenza.
I proprietari dei lotti, possono allora avviare una campagna di recupero dei reperti stessi. Questo
intervento, viene promosso dai proprietari dei lotti, anche attraverso il coordinamento del Consorzio
di Recupero, di cui all’art. 11 e viene realizzata a cura della Sovrintendenza.
Art. 31
Demolizione e successiva ricostruzione manufatti
Eventuali richieste di estrazioni che prevedano la demolizione di edifici isolati esistenti
costituiscono parte integrante della pratica di autorizzazione e degli adempimenti di cui al TITOLO
III.
L’approvazione del progetto di coltivazione e recupero, comporta anche autorizzazione alla
ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti sull’area. La ricostruzione deve avvenire nel rigoroso
rispetto delle volumetrie e delle caratteristiche dimensionali e tipologiche del manufatto
preesistente.
Art. 32
Tipologie di coltivazione
I metodi di coltivazione relativi all’area oggetto del presente piano sono riconducibili a:
A) Cave coltivate per splateamento
In questo caso il giacimento è suddiviso in settori orizzontali asportati in sequenza dall’alto verso
il basso. L’altezza di ogni settore non può eccedere quella del braccio della macchina di
abbattimento mentre le altre due dimensioni dipendono dalla morfologia del giacimento e dalle
modalità di escavazione di cui all’art. 16. Gli spazi operativi a disposizione delle macchine e degli
addetti debbono essere tali da garantire condizioni di sicurezza.
B) Cave coltivate a gradoni multipli
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22. In questo caso l’altezza totale del giacimento è suddivisa in un certo numero di gradoni aventi
alzata e pedata variabile. L’alzata e la pedata di ciascun gradone vanno dimensionate in relazione
alle caratteristiche geomeccaniche del materiale, alle verifiche di stabilità effettuate, alle
caratteristica delle macchine impiegate.
C) Cave coltivate a gradone unico.
Trattasi di un caso limite della tipologia di cui al punto B), in cui lo spessore del giacimento è
modesto in maniera da poter essere interessato da un unico livello di produzione.
Configurazione degli scavi.
Indipendentemente dal metodo di coltivazione adottato, la configurazione generale dello scavo
può essere:
- a fossa
- a fronte aperto(o anfiteatro).
Nel primo caso l’avanzamento del cantiere porta ad una configurazione chiusa, difficilmente
visibile dall’esterno; nel secondo caso il fronte di cava (o parte di esso) è aperto verso l’esterno e
percettibile da un definito bacino visuale.
Le scelte progettuali dovranno, compatibilmente con i metodi di coltivazione possibili., orientare
opportunamente i fronti di escavazione, creare o mantenere delle quinte di mascheramento degli
scavi onde ridurre il bacino visuale dell’attività estrattiva o limitarlo ad ambiti visuali poco
importanti.
Scavi in falda
Le operazioni di escavazione, possono interessare porzioni di giacimento ubicati al di sotto del
livello massimo raggiungibile dalla falda acquifera; in questo caso i lavori procedono in presenza di
uno specchio d’acqua artificiale. Per gli interventi in falda, onde garantire le prescrizioni di cui al
successivo art. 33, potranno essere impiegate solo macchine con braccio escavatore.
Fronti di abbandono o finali.
Indipendentemente dal metodo utilizzato durante la coltivazione del giacimento, i fronti di
abbandono o finali di cava, possono essere lasciati nelle due situazioni possibili:
-a profilo continuo;
-a gradoni.
Il primo caso si presta in maniera più significativa alla mimetizzazione dell’intervento antropico
sul paesaggio locale. Le scelte sono legate alle indicazioni del progetto di recupero di tutta l’area.
Onde evitare l’innesco di fenomeni di erosione e di dissesto dovrà essere accuratamente garantito
il drenaggio delle acque superficiali dilavanti. Questo attraverso la realizzazione di una rete di fossi
guardia estesa all’intera area estrattiva e collegata a ricettori, naturali e/o artificiali.
Art. 33
Tutela delle acque sotterranee e superficiali
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23. E’ criterio di primaria importanza, sia in fase di istruttoria della pratica che di rilascio
dell’autorizzazione, sia in fase di verifica della modalità di conduzione dell’attività estrattiva, la
tutela delle acque sotterranee e superficiali dagli inquinamenti e la tutela di un corretto deflusso
delle acque.
Si devono pertanto, ai fini sopraddetti, adottare le seguenti misure:
a) Contemporaneamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, la ditta dovrà
installare, a sue spese, piezometri di controllo della falda idrica. Il loro numero dovrà essere
di uno ogni 2. ha ed in ogni caso non inferiore a tre.
I piezometri dovranno essere ubicati nell’ambito dell’area di cava al di fuori del cantiere
estrattivo, tenendo conto della direzione delle principali linee di deflusso sotterraneo.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione la ditta dovrà fornire all’Ufficio Comunale Cave le
letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza trimestrale. Il Comune può concordare
con l’impresa sia un diverso numero di piezometri, sia una diversa frequenza delle letture.
I piezometri, muniti in superficie di protezione e chiusura, dovranno essere tenuti in perfetta
efficienza per tutta la durata dell’attività estrattiva.
b) Gli scavi possono spingersi fino a m.2.00 dal tetto delle argille di base. Il mancato rispetto di tale
prescrizione è causa di sospensione e revoca dell’autorizzazione, secondo i tempi e i modi previsti
dagli artt. 28 e 29 della L.R. 27/93.
c) Se la quota di cui al punto b) fosse erroneamente raggiunta, la ditta dovrà darne comunicazione
entro 48 ore all’Ufficio Comunale Cave, sospendere l’escavazione, presentare una variante di cui
all’art. 23, in cui si impegna a ripristinare la quota limite di cui al precedente punto b) mediante
tamponamento della falda stessa, utilizzando lo stesso materiale estratto fino al ripristino delle quote
prestabilite.
d) L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far eseguire alla ditta autorizzata dei
sondaggi geognostici in aree già soggette a reinserimento di materiale nella cavità degli invasi
estrattivi per il controllo delle quote di sicurezza di cui al punto b). Le spese per tali sondaggi
saranno a carico della ditta stessa.
e) Gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto che utilizzano acque per le operazioni di
lavaggio, devono dotare di progetto di prelievo idrico la pratica di autorizzazione e redigerlo
utilizzando criteri di riciclaggio delle acque usate.
f) Prima e durante la coltivazione dovranno essere eseguite campionature ed analisi periodiche con
cadenza semestrale delle acque di cava e di quelle di falda, dove per acque di cava si intendono
quelle dei bacini formatisi a seguito delle escavazioni; le acque di falda possono essere prelevate nei
pozzi piezometrici.
Art. 34
Rimodellamento morfologico e regimazione delle acque superficiali
In base a quanto prescritto nell’articolo precedente, in ogni fase dell’attività estrattiva dovrà
essere prevista la regimazione delle acque di superficie. Deve essere realizzata un’adeguata rete di
fossi di drenaggio delle acque superficiali tale da evitare il ristagno.
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24. Per la tutela delle acque sotterranee, in special modo per le attività che hanno già interessato la
superficie freatica, si dovrà provvedere ad evitare l’inquinamento della falda idrica ad opera di
eventuali sostanze inquinanti provenienti dal dilavamento di terreni limitrofi. Ciò attraverso la
realizzazione di opere di drenaggio delle acque superficiali, ovvero attraverso la costruzione di fossi
di guardia intorno alla cava. Contestualmente, andrà realizzata una fossa di presedimentazione,
posta al di sopra della falda idrica, dove verranno convogliati i fossi di drenaggio interni alla cava
prima della loro immissione nel corpo d’acqua ricettivo. La rete di drenaggio dovrà essere riportata
sugli elaborati progettuali. E’ inoltre necessaria la costruzione di adeguati fossi di guardia intorno al
ciglio superiore di coltivazione e al piede delle singole scarpate onde evitare l’innesco di fenomeni
di erosione e di dissesto. Tali fossi dovranno anch’essi essere collegati alla rete di smaltimento e
risultare nella cartografia.
Tali opere dovranno essere realizzate, almeno in parte, preventivamente all’inizio dei lavori di
scavo.
Le opere di regimentazione previste dovranno essere sempre tenute in perfetta efficienza durante
tutte le fasi di conduzione dell’attività estrattiva.
Il reticolo superficiale dovrà conservare al termine dell’attività estrattiva una densità di
drenaggio non inferiore all’80% della densità di drenaggio media della zona non soggetta a
modificazioni antropiche.
Gli alvei principali non dovranno essere privati delle zone di naturale espansione delle piene.
Art. 35
Geometria delle scarpate nelle fasi di escavazione e di riassetto
Le coltivazioni non devono essere intraprese in pendii instabili o in stabilità precarie (FS ≤ 1) o
che comunque possano diventare instabili a seguito dell’attività estrattiva.
La geometria delle scarpate dovrà essere indicata nel progetto di coltivazione, e qualora
mancante, nel progetto di recupero, al punto B – Fase di Riassetto sulla base dei risultati delle
verifiche di stabilità contenute nella documentazione tecnica di cui all’art. 16 delle presenti norme.
I calcoli per la determinazione del grado di sicurezza delle scarpate dovranno essere basati sui
risultati delle indagini in situ e delle analisi geotecniche appositamente eseguite e dettagliatamente
documentate nella relazione di cui all’art.16 delle presenti norme.
Ai fini della stabilità temporanea dei terreni, la massima pendenza delle scarpate di escavazione,
non potrà eccedere i 60° e comunque deve essere soggetta a verifica di stabilità.
Ai fini della stabilità a lungo termine dei terreni le scarpate di riassetto dovranno avere pendenze
non superiori a 30° e comunque essere soggette a verifica di sabilità.
I progetti di riassetto dovranno avere come riferimento le seguenti pendenze:
- limite di pendenza per gli impianti forestali (transitabilità pedonale tollerabile): 26°;
- limite di pendenza per una buona transitabilità pedonale e per consentire tutte le lavorazioni
agricole con mezzi meccanici 14°.
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25. Art.36
L’accantonamento di materia prima, di terreno sterile, di terreno agrario
Gli strati più superficiali del terreno agrario, agrario o non, di norma ricchi in sostanza organica
più o meno decomposta ed humus, definibili nel complesso “terreno vegetale” e lo sterile di
coltivazione, una volta scavati, dovranno essere accantonati separatamente e conservati per il loro
successivo reimpiego.
Un’attenzione particolare va posta alle modalità di scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno
vegetale. I movimenti di terra vanno programmati ed effettuati in modo da evitare che gli elementi
della fertilità in esso contenuti, vadano dispersi ad opera di piogge dilavanti o altri agenti
atmosferici, mentre il suo stoccaggio, deve avvenire in luoghi idonei e, preferibilmente per tempi
non eccessivamente lunghi, al fine di evitare il deterioramento e il depauperamento della medesima
frazione fertile.
Allo scopo di consentire un adeguato ripristino pedologico, dovrà essere asportato e conservato
uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a m.0.50.
Dovrà essere asportato e conservato anche il terreno vegetale presente sulle superfici destinate al
deposito temporaneo dei materiali di lavorazione di scarto o di provenienza esterna, nonché dalle
superfici destinate a rampe e corsie.
Il terreno vegetale e gli sterili di coltivazione, ed il terreno sterile dovranno di norma essere
accumulati e conservati entro il perimetro della zona di attività estrattiva, su specifiche aree
destinate a questo utilizzo e indicate nel progetto di.
Gli accumuli temporanei di terreno vegetale dovranno essere eseguiti con modalità tali da
limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali. Per garantire la
conservazione del contenuto di sostanze organiche occorre eseguire sui cumuli di terreno semine
protettive di erba medica, lupulina e simili.
Nella fase finale di recupero detto terreno vegetale dovrà essere nuovamente disteso sulle zone
denudate, mentre gli sterili di coltivazione dovranno essere utilizzati per riassetto morfologico.
Il terreno vegetale riportato andrà opportunamente arricchito in elementi minerali e sostanza
organica di pronta assimilazione mediante una concimazione misto – organica.
Art. 37
Riempimento di cavità generate da attività estrattive.
Il riempimento parziale o totale necessario per un corretto riassetto morfologico di aree
interessate da attività estrattive, dovrà essere effettuato con idonei materiali e con modalità tecniche
confacenti con il progetto di recupero ambientale.
I materiali usati in questa fase, dovranno essere posizionati con modalità tali da garantire un
opportuno grado di costipamento. Tale grado dovrà essere posto in relazione alle tipologie di
riempimento da eseguire, così come da progetto di recupero.
Art. 38
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26. Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive.
Materiali idonei per il riempimento di cavità, ove necessario per un corretto riassetto
morfologico, sono quelli presenti all’interno dell’area estrattiva oggetto delle presenti norme.
Per le seguenti tipologie di materiali, rispondenti alle normative di settore, e specificamente al
D.L.vo 22/97 e suoi decreti attuativi, quali:
- terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie;
- limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi;
- materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e
materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri)
- compost inertizzato opportunamente utilizzato con materiale a sua volta inerte (terreno naturale
e non) di idonea granulometria.
Dovrà essere predisposta specifica relazione di progettazione da sottoporre alla approvazione
degli enti preposti , detta relazione potrà integrare anche successivamente il progetto originario.
In ogni convenzione saranno precisate le categorie dei materiali ammessi, nonché le relative
quote di riposizionamento. La presenza nel cantiere estrattivo o comunque all’interno dell’area di
attività estrattiva, di materiali non autorizzati comporta la sospensione immediata dei lavori in tutta
l’area di cava, la rimozione dei materiali stessi e la bonifica del sito, a spese della ditta autorizzata,
sotto diretto controllo del Comune, fatti salvi i necessari provvedimenti amministrativi e le sanzioni
penali previste dalle leggi vigenti. La ripresa dell’attività estrattiva avverrà solo dopo autorizzazione
scritta delle competenti autorità. Il titolare dell’autorizzazione ad esercitare l’attività estrattiva è
personalmente responsabile dei materiali utilizzati, unitamente agli eventuali proprietari delle aree
interessate, fino al rilascio del verbale attestante il perfetto ed intervenuto adempimento degli
obblighi convenzionalmente contratti.
Art. 39
Interventi di naturalizzazione e forestazione
L’intervento di recupero ambientale deve evitare la semplice funzione di “mascheratura
paesaggistica”. La ricostruzione dell’elemento vegetale deve quindi trovare riferimento in modelli
della vegetazione reale e potenziale della porzione di territorio interessata, nel rispetto delle
caratteristiche stazionali ed edafiche del sito, anche attraverso la realizzazione di stadi vegetazionali
preparatori.
Gli interventi di naturalizzazione e forestazione riguardano il contenimento delle scarpate
realizzate nelle fasi di riassetto e la sistemazione finale floro-faunistica della zona di attività
estrattiva al termine della sistemazione; tali interventi, dettagliatamente illustrati nel progetto di
recupero ambientale saranno estesi alla totalità della zona di attività estrattiva.
Questi interventi contribuiranno ad assicurare:
a) La stabilità del versante, evitando fenomeni di erosione;
b) Un adeguato reinserimento paesaggistico vegetazionale della zona tramite immissione di flora
rispondente alle associazioni vegetali autoctone;
c) un complessivo incremento di masse vegetazionali e di habitat faunistici a garanzia del massimo
sviluppo e durata nel tempo delle masse vegetazionali stesse.
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27. Tali interventi devono essere garantiti dalla ditta appaltante per tre anni, per poter controllare
l’effettivo contenimento delle scarpate e l’attecchimento degli impianti.
Art. 40
Tipologie di recupero ambientale
Le finalità del recupero ambientale devono essere quelle di riportare l’uso del suolo allo stato
precedente l’attività estrattiva, oppure quella del miglioramento del contesto ambientale circostante
attraverso investimenti mirati alla compensazione della perdita temporanea o definitiva di alcuni
beni naturali.
In questo contesto, i tipi di recupero più indicati per l’area del bacino della Magliana sono:
a) Valorizzazione per scopi agricoli. Nell’area di cava vengono create condizioni che favoriscono
l’uso agricolo dell’area stessa;
b) Destinazione dei luoghi a scopi sociali e ricreativi. Vista la presenza di zone edificate limitrofe,
le ex
c) aree di cava, congruamente alle condizioni morfologico-vegetazionali, possono essere
trasformate in parco attrezzato ad aree naturalistiche protette e/o impianti ricreativi e sportivi a
basso impatto ambientale.
d) Creazione di bacini artificiali. Così come previsto all’art. 38, questo tipo di recupero è
particolarmente idoneo nel caso di cave in cui la profondità di scavo ha intercettato la falda
portandola a giorno.
e) Creazione di aree museo. E’ possibile creare aree museo atte ad illustrare e a descrivere le
tecniche di coltivazione e di trattamento del materiale e gli aspetti geologici dei luoghi. Il tutto a
scopo culturale e didattico.
Art. 41
Zone d’acqua
In caso di creazione di bacini artificiali, gli stessi dovranno essere realizzati utilizzando opere e
metodologie atte a garantire l’assoluta protezione dal rischio d’inquinamento delle acque
sotterranee, nonché dal rischio d’impaludamento.
L’invaso dovrà prevedere un ricambio idrico sufficiente a conservare la limpidezza dell’acqua e
le sponde potranno essere rivestite con idoneo materiale lapideo o sistemate con tecniche di
ingegneria naturalistica.
Al fine di impedire l’immissione abusiva di materiali inquinanti, nonché per l’incolumità delle
persone, l’area dell’invaso idrico andrà opportunamente recintata e custodita.
Gli elaborati esecutivi dell’invaso idrico dovranno far parte del progetto di recupero ambientale.
Art. 42
Vigilanza e controlli nelle cave
La vigilanza verrà effettuata ai sensi della normativa vigente in materia di attività estrattiva.
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28. E’ fatto obbligo alla ditta autorizzata o per essa al direttore dei lavori di dare ogni chiarimento,
informazione, notizia e di porre a disposizione i mezzi e quanto occorra per l’espletamento dei
controlli.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE
Art. 43
Modalità di adeguamento alle presenti norme, delle attività estrattive in esercizio,
qualora legittimati a proseguire l’attività.
Coloro che svolgono attività estrattiva in aree di cui all’art. 6, potranno proseguire l’attività e
dovranno presentare al Comune obbligatoriamente entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore
del Piano, la domanda di autorizzazione di cui all’art. 14 corredata dalla documentazione richiesta
ai successivi articoli.
Questa viene istruita presso l’Ufficio Comunale Cave, come definito nell’art. 12. La mancata
presentazione delle domande d’autorizzazione e della documentazione relativa nei termini suddetti,
comporta automaticamente la temporanea sospensione dell’attività in atto.
Fino al rilascio dell’autorizzazione l’attività può procedere esclusivamente nelle aree suscettibili
di attività estrattive di cui all’art. 6 qualora sussista progetto di escavazione in precedenza inoltrato
alla Regione Lazio – Settore 26 Uff. Polizia Mineraria.
Art. 44
Zone non rispondenti alle indicazioni del piano.
Qualora lo stato di fatto, al momento dell’entrata in vigore effettiva del presente Piano, sia
modificato rispetto a quanto riportato negli elaborati, in parti sostanziali, bisogna che il proprietario
del terreno, congiuntamente al responsabile legale dell’Impresa estrattiva in attività nella zona, ne
dia comunicazione scritta all’Ufficio Comunale Cave entro e non oltre 30 gg.
Per parti sostanziali si intendono zone o aree ricadenti in porzioni di territorio vincolate dal
presente Piano. Alla comunicazione seguirà un sopralluogo di verifica da parte di un responsabile
degli organi preposti alla tutela del bene che redigerà nei successivi 30 gg. un verbale di
constatazione dei fatti, da trasmettere per conoscenza al proprietario dell’area.
Quando si sia verificato quanto sopra, il progetto di escavazione e recupero deve essere redatto
in considerazione di questo.
Art. 45
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29. Modalità di adeguamento alle presenti norme, delle attività estrattive in esercizio,
qualora non legittimate a proseguire l’attività.
Coloro che svolgono attività estrattiva in aree al di fuori di quelle di cui all’art. 6, sono tenuti a
sospendere immediatamente ogni attività e ad istruire e presentare un progetto di recupero
ambientale secondo quanto indicato dall’art. 19.
Per le attività estrattive in corso alla data di adozione del Piano, così come definite nell’art. 9,
non inserite in aree suscettibili di attività estrattiva, come definite nell’art. 6, si ha l’obbligo di
redigere e presentare un progetto di recupero ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 19 e
secondo i termini di cui all’art. 43.
Il progetto di recupero ambientale, qualora tali attività ricadano in zone sottoposte a vincolo
indicato con campitura quadrettata, quale “Aree di rispetto alle zone urbanizzate ed infrastrutture”
così come individuate nell’elaborato 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. - Carta delle aree suscettibili delle attività
estrattive - potrà consentire una residuale attività di escavazione, volta all’acquisizione della
migliore conformazione idromorfologica finale del terreno.
La quantità di materiale residuale estraibile, definito in sede di valutazione del progetto di
Recupero Ambientale, di cui al precedente comma, non potrà comunque essere superiore al 60% del
totale della quantità prevista dall’originario piano di coltivazione.
Ove il progetto di recupero ambientale preveda un residuo di coltivazione, l’impresa esercente
deve assolvere agli impegni di cui all’art.8.
Art. 46
Errata corrige delle tavole di Piano.
Allegato A – modifica dell’elab. 3. – Carta delle aree suscettibili di attività estrattive –
relativamente alla tavola D.
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30. NB
Riguardo eventuali errori o imprecisioni, si fa presente che la fonte ufficiale è l’elaborato 7 del
“Piano delle attività estrattive del Bacino Rio Galeria–Magliana” depositato presso l’Ufficio
Cave del Dipartimento X del Comune di Roma, via Cola di Rienzo n. 23.
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31. INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI pag.
1
• ART. 1 Obiettivi e natura del Piano 1
• ART. 2 Ambito territoriale di vigenza del Piano 1
• ART. 3 Elaborati del Piano 1
• ART. 4 Periodo di vigenza delle norme e modalità di aggiornamento del Piano 2
• ART. 5 Norme particolari 2
TITOLO II DEFINIZIONI, SOGGETTI, OBBLIGHI, E COMPETENZE RELATIVI
ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO pag.
3
• ART. 6 Aree suscettibili di attività estrattive 3
• ART. 7 Aree già estrattive, dismesse e non recuperate 3
• ART. 8 Modalità per ottenere l’Autorizzazione allo svolgimento della attività estrattiva 3
• ART. 9 Attività estrattive in esercizio, alla data di adozione del Piano 4
• ART. 10 Intervento sostitutivo 4
• ART. 11 Consorzio di recupero 4
• ART. 12 Ufficio Comunale Cave 4
TITOLO III MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
ESTRATTIVE pag.
6
• ART. 13 Domanda di autorizzazione alla svolgimento dell’attività estrattiva 6
• ART. 14 Documentazione necessaria per l’istruzione della pratica autorizzatoria 6
• ART. 15 Studio geologico 7
• ART. 16 Progettazione di coltivazione 8
• ART. 17 Impianti di prima lavorazione 12
• ART. 18 Documentazione fotografica 12
• ART. 19 Progetto di recupero ambientale 12
• ART. 20 Gli impianti di prima lavorazione nelle domande di autorizzazione 14
• ART. 21 Programma economico finanziario 14
• ART. 22 Documento di Sicurezza e Salute (DSS) dal D.Lgs. 624/96 14
• ART. 23 Impatto ambientale, Verifica e Procedimento di V.I.A. 14
• ART. 24 Convenzione 15
• ART. 25 Durata dell’autorizzazione 15
• ART. 26 Varianti 15
TITOLO IV PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
ESTRATTIVA pag. 17
• ART. 27 Perimetrazione e recinzione dell’area 17
• ART. 28 Tutela della rete viaria 17
• ART. 29 Distanze di rispetto 18
• ART. 30 Salvaguardia di reperti di valore archeologico e storico artistico 19
• ART. 31 Demolizione e successiva ricostruzione manufatti 19
• ART. 32 Tipologie di coltivazione 19
• ART. 33 Tutela delle acque sotterranee e superficiali 20
• ART. 34 Rimodellamento morfologico e regimazione delle acque superficiali 21
• ART. 35 Geometria delle scarpate nelle fasi di escavazione e di riassetto 22
• ART. 36 L’accantonamento di materia prima, di terreno sterile, di terreno agrario 22
• ART. 37 Riempimento di cavità generate da attività estrattive 23
• ART. 38 Materiali idonei per il riempimento di cavità generate dalle attività estrattive 23
• ART. 39 Interventi di naturalizzazione e forestazione 24
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32. • ART. 40 Tipologie di recupero 24
• ART. 41 Zone d’acqua 25
• ART. 42 Vigilanza e controlli nelle cave 25
TITOLO V NORME TRANSITORIE pag. 25
• ART. 43 Modalità di adeguamento alle presenti norme, delle attività estrattive in esercizio, qualora
legittimati a proseguire l’attività 25
• ART. 44 Zone non rispondenti alle indicazioni del Piano 26
• ART. 45 Modalità di adeguamento alle presenti norme, delle attività estrattive in esercizio, qualora non
legittimate a proseguire l’attività estrattiva 26
• ART. 46 Errata corrige delle tavole del Piano 27
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