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Le manovre dell’Ente Ecclesiastico per impadronirsi
dell’Ospedale Civile Fr. Miulli di Acquaviva delle
Fonti
Il giureconsulto avv. Francesco Miulli lasciò nel 1713 l’intero suo patrimonio in eredità “a lo Spedale di
Acquaviva seu a li poveri infermi di Acquaviva”. Dunque non alla Chiesa. Eppure un sedicente e
fantomatico Ente Ecclesiastico (il Vescovo? la Diocesi?), attraverso falsi storici e abusive manovre
burocratico-amministrative, ha metamorfizzato l’Ospedale in Ente Ecclesiastico, annettendoselo da
padrone. Ma due recenti sentenze, nn.2522 e 2529, del Consiglio di Stato del 09 maggio 2013, hanno
precisato che l’Ente Ecclesiastico gestisce l’Ospedale ‘Miulli’, non si identifica con esso ma è entità
giuridica distinta. Dunque, l’operazione di ecclesiasticizzare e fagocitare, anche patrimonialmente,
l’Ospedale Civile Miulli, è immorale (contro il settimo comandamento), illecita (contro le leggi) e
giuridicamente mostruosa. Come si è sviluppata?
1) L’Ospedale Civile Miulli nella sua storia e nei riconoscimenti ufficiali
Negli atti d’archivio del Decurionato di Acquaviva (l’Amministrazione Comunale dell’epoca), l’Ospedale
viene sempre ritenuto e poi definito come “Ospedale Pubblico e Civile di Acquaviva”, come afferma
anche lo Statuto Organico, tuttora vigente, approvato con il massimo e incontrovertibile suggello
giuridico del Decreto Reale di Umberto I del 27 dicembre 1896. Questo fu perorato dal Ministro
dell’Interno Rudinì, dopo che la bozza di Statuto era stata approvata dal Consiglio Comunale di
Acquaviva delle Fonti (20.1.1896) e dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bari (28.4.1896), e giusta
il parere del Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 6972/1890 sulle “Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza/IPAB”.
Stante il Decreto Reale nulla mutò con i Patti Lateranensi del 1929, che pure regolarizzarono la materia
ecclesiastica. Non vi fu nessuna modifica, perché era pacifico, scontato e sancito che l’Ospedale Miulli
era per sua natura un’istituzione pubblica e civile, affidata all’Arciprete per il solo governo e neppure in
modo esclusivo, ponendosi l’alternanza (obbligatoria) del Sindaco, in caso di mancato adempimento delle
volontà testamentarie, alternanza che costituiva un’evidente conferma di assoluta non-ecclesiasticità
dell’istituzione.
In quanto “Ospedale Civile Miulli” e avendo una media giornaliera di 90 degenze, il 5 agosto 1939 fu
ufficialmente classificato come “Ospedale di terza categoria”. Il 22 novembre 1962 di seconda
categoria e il 17 giugno 1967, vantando n.785 posti-letto, il Medico Provinciale “DECRETA: è variata
la classifica dell’Ospedale Civile Miulli di Acquaviva d. F. … in Ospedale Generale di 1^
categoria”. Il 7.9.1967 il Ministero della Sanità decretava: “L’Amministrazione dell’Ospedale Civile
di Acquaviva d.F. è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri”. Sono tutti atti di ufficiale
testimonianza giuridica, adottati per l’Ospedale Miulli in quanto ente civile e pubblico. Come
confermano pure i contratti di lavoro dei dipendenti e la loro iscrizione all’INADEL e poi ENPDAP,
enti di previdenza per i dipendenti di enti pubblici. E come ancora dimostrano i finanziamenti destinati
all’Ospedale Civile Miulli, per l’ampliamento dei reparti (es. Collone) con fondi della Cassa Depositi e
Prestiti, riservati esclusivamente agli enti pubblici.
2) L’emanazione della legge n. 132/1968 e le manovre ecclesiastiche
Ma il 12.2.1968 fu emanata la legge n. 132, detta legge Mariotti con il seguente oggetto: “Enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera”. La legge, all’art. 3, disponeva che le IPAB (e il Miulli era tale)
fossero dichiarate dalle costituende Regioni “enti ospedalieri…equiparati all’amministrazione dello
Stato”.
2
Il Governatore dell’Ospedale, mons. D’Erchia ritenne di utilizzare l’ininterrotto governo ecclesiastico per
provocare una metamorfosi della natura giuridica dell’Ospedale e inserirlo tra gli enti ecclesiastici,
sottraendolo alle pastoie e controlli burocratici, e agendo più liberamente nel fiorente clientelismo
democristiano e socialista. In quel momento, se pure ecclesiastico, l’Ospedale sarebbe rimasto un
patrimonio della Città, sede di “Praelatura Nullius Dioecesis”, in sé autonoma e indipendente da altre
Diocesi.
Ed invece con l’avvento nel 1986 della Diocesi Murgiana (Gravina, Altamura, Santeramo,
Spinazzola, Acquaviva, ecc.), questa ha diritto di incamerare il patrimonio pubblico dell’Ospedale,
fatto diventare (illegalmente) ecclesiastico, nonostante la vigenza del Testamento e del Decreto Reale di
Umberto I, unico decreto istitutivo per l’Ospedale Miulli, dichiarato di natura pubblica/IPAB, mentre
nessun Decreto o accenno di ecclesiasticità esiste nella documentazione storica sia civile che
vaticana o ecclesiastica.
Il Governatore mons. Antonio D’Erchia, suggerito e sostenuto dal Segretario Generale avv. Santino
Ventura, dal 1968 avviò una fitta pressione epistolare col Vaticano e con i Parlamentari Baresi,
soprattutto democristiani, sollecitandoli a produrre una dichiarazione di ente ecclesiastico per l’Ospedale,
giustificandola con l’ininterrotto governo dell’Arciprete di Acquaviva. Allo scopo allegava un apposito
‘Promemoria’, infarcito di annotazioni storiche false o manipolate, al fine di insinuarne l’ecclesiasticità
‘ab origine’. Ma sia il Vaticano che i parlamentari, come Aldo Moro, apparvero perplessi sull’azzardata
l’operazione di trasformazione di un’istituzione civile in un ente ecclesiastico, e neppure per effetto
dell’ininterrotto, ma insufficiente, governo dell’Arciprete o invocando un’eventuale, ma giuridicamente
inapplicabile, usucapione.
3) L’avvento del Governatore mons. Enrico Nicodemo
Ma nell’autunno del 1969, mons. Enrico Nicodemo, Arcivescovo di Bari dal 1952, divenne anche
Amministratore Apostolico di Acquaviva, e quindi Governatore dell’Ospedale Miulli. Con un prestigio
ed un peso molto maggiori di mons D’Erchia, sia sul Vaticano che sul ceto politico, egli scrisse
subito al Presidente della Regione, il democristiano avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, suo amico e consulente
legale della Curia barese, chiedendo che l’Ospedale Miulli fosse dichiarato Ospedale Generale
Regionale, di natura ecclesiastica, potendo vantare oramai 1.130 posti-letto e la crescita anche di
reparti e servizi. Nel frattempo riuscì ad ottenere dal Ministro dell’Interno dei pareri favorevoli,
seppure insufficienti, ad una ecclesiasticità ‘ab origine’dell’Ospedale. Di conseguenza il Prefetto di
Bari, il 18 marzo 1971, avvertiva gli uffici provinciali di controllo, come il CPAB, che l’Ospedale
doveva considerarsi ecclesiastico e quindi escluso, a norma del Concordato, dai normali controlli
burocratici sugli enti pubblici di assistenza e beneficenza.
Ed invece era ovvio che tutti quei pareri ministeriali erano giuridicamente inidonei a definire o peggio
cambiare la natura ecclesiastica dell’Ospedale, come successivamente (26.11.1976), defunto oramai
mons.Nicodemo, doveva riconoscere onestamente il Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, con
lettera inviata al Presidente della Regione Puglia, affermando che quelli dei precedenti Ministri erano
semplici pareri non vincolanti, ed era compito della Regione pronunciarsi ai sensi dell’art. 4 della legge
132/1968.
4) L’Ospedale Miulli classificato Ospedale Generale Regionale
La Giunta Regionale il 25.10.1972 deliberava la classificazione del Miulli come Ospedale Generale
Regionale, senza, tuttavia, che a norma di legge essa interferisse con la sua natura giuridica. Il
Presidente Trisorio Liuzzi, l’8.1.1973, emise, di conseguenza, senza implicazione di ecclesiasticità, il
decreto di classificazione. Ma mons. Nicodemo lo rimbrottò immediatamente e il Presidente dovette, il 12
febbraio, precipitosamente emettere un secondo decreto, questa volta ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.
3
1 della 132/1968, relativi agli enti ecclesiastici, come ‘imposto’ da mons. Nicodemo e senza neppure
tornare in Giunta Regionale per fare approvare la sostanziale modifica, che evidentemente temeva
sarebbe stata respinta.
E tuttavia, l’8 maggio 1974, una sentenza del Pretore di Acquaviva, Francesco Montaruli, in una
causa di lavoro ripercorse la storia del Miulli, concludendo che trattavasi di “Opera Pia appartenente
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe”. Il Comune, per parte sua,
nominò tre illustri giureconsulti, M. S. Giannini, C. Carbone e M. Troccoli, affinché producessero un
‘parere pro veritate’ sulla natura giuridica dell’Ospedale. Conclusero affermando che l’Ospedale era
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge n. 6972/1890 e non aveva mai
avuto fine di culto o di religione.
5) La lettera del Ministro dell’Interno Cossiga e la sentenza del TAR
Il 25 novembre 1976 arrivò, come già riferito, la lettera del Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, che
non attribuiva alcun valore vincolante ai pareri dei suoi predecessori e invitava la Regione Puglia ad
ossequiare la legge 132/1968. Il Consiglio Comunale, subito dopo, il 3 dicembre 1976, invitava, e
perfino diffidava il Predente della Regione, ad emettere il decreto, tuttora atteso, di riconoscimento
della natura giuridica di ente ospedaliero per l’Ospedale Miulli, ai sensi dell’art. 3 della legge
132/1968.
Intanto i successivi Governatori del ‘Miulli’, mons. Giacomo Palombella e mons. Salvatore Isgrò,
inviavano altri promemoria al Ministero dell’Interno, ulteriormente infarciti di falsità, manipolazioni e
distorsioni storiche. Ma ora il Ministero aveva mutato atteggiamento e si atteneva alla norme che
imponevano una rigida procedura per ottenere il riconoscimento, implicante il Decreto del Capo
dello Stato, sentito il Consiglio di Stato oltre al consenso del Consiglio Comunale di Acquaviva delle
Fonti. I due Governatori, stando così le cose, chiesero (11.3.1975 e 9.11.1976) .allo stesso Ministero di
soprassedere alla richiesta di riconoscimento di ecclesiasticità per l’Ospedale Miulli, che restava
dunque pubblico e non ecclesiastico.
Ma pochi mesi dopo il TAR Puglia di Bari, con sentenza 340 del 26.4.1977, utilizzava le fallaci
ricostruzioni storiche dei promemoria dei Governatori per affermare, prevaricando le sue competenze, che
l’Ospedale Miulli era da considerarsi ‘ente ecclesiastico conservato’. Ed invece cinque anni dopo, l’11
maggio 1982, la Cassazione civile a sezioni unite dichiarava che in presenza del Decreto Reale era
incontrovertibile la natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza-IPAB. Il giudice
poteva intervenire solo in assenza del Decreto Reale. La sentenza del TAR Puglia, pertanto, non
aveva nessuna valenza e nessuno spiraglio restava per l’Ente Ecclesiastico. E la stessa Prefettura il
30.9.1985 scriveva all’Ospedale dichiarando “la natura non ecclesiastica dell’Ospedale’, già ribadita
nella comunicazione del 12.9.1984. La questione era definitivamente chiusa con il naufragio del
fantomatico Ente Ecclesiastico.
6) Il nuovo Concordato con la S. Sede e il fraudolento Attestato del 1.10.1987
Ma la legge applicativa dei nuovi Patti Lateranensi del 1984, la legge n.222/1985, obbligava gli Enti
Ecclesiastici ad iscriversi presso il Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale entro il 1987. E il
Regolamento di esecuzione della legge, il DPR n. 33/1987 art.15, consentiva agli Enti Ecclesiastici, “in
luogo del decreto di riconoscimento”, di allegare alla richiesta di iscrizione un ‘Attestato’ del Ministro
dell’Interno, in cui dovevano indicarsi “gli elementi che dimostrano il possesso della personalità
giuridica civile da parte dell’ente”. Il Governatore del ‘Miulli’, ha sfruttato questo sotterfugio,
nonostante che i precedenti Governatori avessero soprasseduto alla ecclesiasticità e la Prefettura ne avesse
dichiarato “la natura non ecclesiastica”. Egli ha occultato illecitamente il Decreto Reale, lo Statuto e
4
il Testamento (e ciò costituisce reato,art.85, l.6972/1890) ed ha chiesto, come se fosse già un Ente
Ecclesiastico, il famigerato ‘Attestato’. E’ stato così concesso, l’1.10.1987, un ‘Attestato’ fraudolento
ed illegale, con questi ulteriori vizi dirimenti :
 è firmato non dal Ministro dell’Interno, ma da un sedicente Direttore Generale;
 non ha il numero di protocollo a garanzia della registrazione da parte dell’ufficio competente;
 non allega nessun decreto della S.Sede attestante l’ecclesiasticità;
 si basa esclusivamente sulla sentenza del TAR Puglia, favorevole all’Ente Ecclesiastico, ma
ignorando ( o fingendo) la sentenza della Cassazione n. 2922 dell’11.5.1982, che l’aveva caducata, perché il
giudice, come detto, non doveva pronunciarsi in presenza del Decreto Reale, come quello del Miulli;
 non indica, anzi occulta, commettendo reato, “gli elementi che dimostrano il possesso della
personalità giuridica civile” , che per il Miulli sono il Testamento, il Decreto Reale e lo Statuto;
 afferma che l’Ospedale Miulli è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, mentre l’unico
riconoscimento dell’Ospedale nella sua storia era ed è quello del Decreto Reale di Umberto I che lo ha
dichiarato IPAB e cioè Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e non Ente Ecclesiastico.
Infine, in quanto semplice attestato, quello del 1.10.1987 non aveva e non ha il potere di
trasformare
in ecclesiastica la natura giuridica pubblica e civile dell’Ospedale Miulli. La sentenza n. 114 del
Consiglio di Stato del 20.2.1960 infatti afferma: “è da escludere che un ente pubblico possa venir
meno per atto del potere esecutivo, se la soppressione non è prevista da una espressa norma di
legge”. Eppure quel fraudolento e fasullo ’attestato’ è l’unico fondamento giuridico dell’Ente
Ecclesiastico!
6) Il governo abusivo ed autocratico dell’Ente Ecclesiastico e la voragine
debitoria
Ottenuto l’anomalo ed illegittimo riconoscimento, la Dirigenza Ecclesiastica il 16 dicembre chiese al
Tribunale di Bari l’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche come Ente Ecclesiastico,
ottenendola in tre giorni e venendo con ciò autorizzata ad agire nei negozi giuridici. Ma questi, per le
anomalie denunciate, presentano un grave rischio di nullità per millantata titolarità ecclesiastica,
perseguibile anche penalmente.
Strappato questo indebito ed illecito riconoscimento, è cominciata subito da parte dell’Ente Ecclesiastico
una gestione autoritaria, autocratica e padronale dell’Ospedale Miulli, trasgredendo perfino il Diritto
Canonico che obbliga (canoni 1277, 1279,1280, 1281 ecc.) ad amministrare i beni ecclesiastici secondo
le Tavole di Fondazione e gli Statuti dei rispettivi enti. Ed invece il Vescovo-Governatore:
1) ha estromesso da ogni coinvolgimento il Capitolo della Cattedrale, cui il Testamento affida il
compito di vigilare sulla gestione economica con il potere di nomina del Procuratore e Revisore dei Conti;
2) ha estromesso dal Consiglio dell’Ospedale i due rappresentanti del Comune, mentre il Consiglio
Comunale, che storicamente perfino approvava i bilanci dell’Ospedale, è stato del tutto estromesso da
ogni coinvolgimento, ed è stato nel 1997 perfino diffidato dal Governatore mons. Superbo di occuparsi
dell’Ospedale, retto, secondo la sua singolare arroganza pseudogiuridica, da convenzioni internazionali
(?);
3) sono stati prevaricati i diritti di partecipazione della Città, mentre l’Ente Ecclesiastico ha amministrato
l’Ospedale in modo chiuso, opaco, senza trasparenza, né partecipazione istituzionale, né
rendicontazione e neppure verso le istituzioni deputate al controllo dell’Ospedale secondo la legge e la
storia;
4) il potere ecclesiastico autocratico nell’amministrazione ha prodotto, senza la prescritta selezione dei
pubblici concorsi, la subordinazione ad affaristi spregiudicati tesi al profitto, causando spese eccessive ed
incontrollate con il risultato di produrre l’attuale dannosa voragine debitoria , che si cerca di
5
scaricare sui fornitori e sull’incolpevole personale, che ad ogni livello ha ben lavorato e fatto grande
l’Ospedale;
5) il codice civile, art. 2221, afferma che nella procedura di fallimento fallisce l’imprenditore e non
l’azienda, perché questa è giusto che continui a produrre e, nel caso dell’Ospedale, come istituzione
pubblica che offre un servizio necessario e irrinunciabile ai Cittadini e non può accedere al concordato
preventivo né può fallire. Risulta vano lo stratagemma del Governatore dell’Ospedale di iscrizione tardiva,
rispetto alla precedente attività, presso la Camera di Commercio (REA), come piccola impresa privata.
Il Consiglio Comunale storicamente ha sempre controllato l’Ospedale, come Opera Pia cittadina ed ha il
diritto/dovere di pretendere l’osservanza delle leggi, del Decreto Reale e del Testamento, calpestati
dall’Ente Ecclesiastico. L’Ospedale Miulli, come l’omologo ‘Galliera’ di Genova, va portato nell’alveo
della legge 132/1968. A viso aperto, per dovere d’ufficio e di lealtà verso la Comunità, superando vecchie
ignavie o connivenze, responsabili di gravi danni per la Città, come la perdita del Tribunale, il Consiglio
Comunale deve difendere l’Ospedale cittadino, i suoi lavoratori insieme ai suoi infermi, pretendendo
dalla parte ecclesiastica, indiziabile del reato di usurpazione e di bancarotta, che si faccia carico
onestamente delle sue responsabilità e dei risarcimenti dovuti. Occorre correttezza, legalità e
collaborazione con la Magistratura, per evitare che tra potenti e politici, in una zona (ecclesiastica)
franca, sopravvivano ancora indegni mercimoni ai danni dell’Ospedale e della Comunità. Occorre per
l’interesse collettivo cacciare mercanti e sanguisughe dal tempio dell’Istituzione caritativa cittadina
dell’Ospedale Miulli, prima così florida ed onesta.
Acquaviva delle Fonti, 10 ottobre 2013
Associazione pro Fondazione Ospedale Miulli
Comitato Cittadino in difesa dell’Ospedale Miulli (080-762909- 3389145709)
Cittadinanzattiva di Acquaviva d.F. – Assemblea del Sud-Est Barese

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1996 2014
 

Manovre dell'ente eccles. per l'usurpazione 25sett13.doc

  • 1. 1 Le manovre dell’Ente Ecclesiastico per impadronirsi dell’Ospedale Civile Fr. Miulli di Acquaviva delle Fonti Il giureconsulto avv. Francesco Miulli lasciò nel 1713 l’intero suo patrimonio in eredità “a lo Spedale di Acquaviva seu a li poveri infermi di Acquaviva”. Dunque non alla Chiesa. Eppure un sedicente e fantomatico Ente Ecclesiastico (il Vescovo? la Diocesi?), attraverso falsi storici e abusive manovre burocratico-amministrative, ha metamorfizzato l’Ospedale in Ente Ecclesiastico, annettendoselo da padrone. Ma due recenti sentenze, nn.2522 e 2529, del Consiglio di Stato del 09 maggio 2013, hanno precisato che l’Ente Ecclesiastico gestisce l’Ospedale ‘Miulli’, non si identifica con esso ma è entità giuridica distinta. Dunque, l’operazione di ecclesiasticizzare e fagocitare, anche patrimonialmente, l’Ospedale Civile Miulli, è immorale (contro il settimo comandamento), illecita (contro le leggi) e giuridicamente mostruosa. Come si è sviluppata? 1) L’Ospedale Civile Miulli nella sua storia e nei riconoscimenti ufficiali Negli atti d’archivio del Decurionato di Acquaviva (l’Amministrazione Comunale dell’epoca), l’Ospedale viene sempre ritenuto e poi definito come “Ospedale Pubblico e Civile di Acquaviva”, come afferma anche lo Statuto Organico, tuttora vigente, approvato con il massimo e incontrovertibile suggello giuridico del Decreto Reale di Umberto I del 27 dicembre 1896. Questo fu perorato dal Ministro dell’Interno Rudinì, dopo che la bozza di Statuto era stata approvata dal Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti (20.1.1896) e dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bari (28.4.1896), e giusta il parere del Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 6972/1890 sulle “Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza/IPAB”. Stante il Decreto Reale nulla mutò con i Patti Lateranensi del 1929, che pure regolarizzarono la materia ecclesiastica. Non vi fu nessuna modifica, perché era pacifico, scontato e sancito che l’Ospedale Miulli era per sua natura un’istituzione pubblica e civile, affidata all’Arciprete per il solo governo e neppure in modo esclusivo, ponendosi l’alternanza (obbligatoria) del Sindaco, in caso di mancato adempimento delle volontà testamentarie, alternanza che costituiva un’evidente conferma di assoluta non-ecclesiasticità dell’istituzione. In quanto “Ospedale Civile Miulli” e avendo una media giornaliera di 90 degenze, il 5 agosto 1939 fu ufficialmente classificato come “Ospedale di terza categoria”. Il 22 novembre 1962 di seconda categoria e il 17 giugno 1967, vantando n.785 posti-letto, il Medico Provinciale “DECRETA: è variata la classifica dell’Ospedale Civile Miulli di Acquaviva d. F. … in Ospedale Generale di 1^ categoria”. Il 7.9.1967 il Ministero della Sanità decretava: “L’Amministrazione dell’Ospedale Civile di Acquaviva d.F. è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri”. Sono tutti atti di ufficiale testimonianza giuridica, adottati per l’Ospedale Miulli in quanto ente civile e pubblico. Come confermano pure i contratti di lavoro dei dipendenti e la loro iscrizione all’INADEL e poi ENPDAP, enti di previdenza per i dipendenti di enti pubblici. E come ancora dimostrano i finanziamenti destinati all’Ospedale Civile Miulli, per l’ampliamento dei reparti (es. Collone) con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, riservati esclusivamente agli enti pubblici. 2) L’emanazione della legge n. 132/1968 e le manovre ecclesiastiche Ma il 12.2.1968 fu emanata la legge n. 132, detta legge Mariotti con il seguente oggetto: “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. La legge, all’art. 3, disponeva che le IPAB (e il Miulli era tale) fossero dichiarate dalle costituende Regioni “enti ospedalieri…equiparati all’amministrazione dello Stato”.
  • 2. 2 Il Governatore dell’Ospedale, mons. D’Erchia ritenne di utilizzare l’ininterrotto governo ecclesiastico per provocare una metamorfosi della natura giuridica dell’Ospedale e inserirlo tra gli enti ecclesiastici, sottraendolo alle pastoie e controlli burocratici, e agendo più liberamente nel fiorente clientelismo democristiano e socialista. In quel momento, se pure ecclesiastico, l’Ospedale sarebbe rimasto un patrimonio della Città, sede di “Praelatura Nullius Dioecesis”, in sé autonoma e indipendente da altre Diocesi. Ed invece con l’avvento nel 1986 della Diocesi Murgiana (Gravina, Altamura, Santeramo, Spinazzola, Acquaviva, ecc.), questa ha diritto di incamerare il patrimonio pubblico dell’Ospedale, fatto diventare (illegalmente) ecclesiastico, nonostante la vigenza del Testamento e del Decreto Reale di Umberto I, unico decreto istitutivo per l’Ospedale Miulli, dichiarato di natura pubblica/IPAB, mentre nessun Decreto o accenno di ecclesiasticità esiste nella documentazione storica sia civile che vaticana o ecclesiastica. Il Governatore mons. Antonio D’Erchia, suggerito e sostenuto dal Segretario Generale avv. Santino Ventura, dal 1968 avviò una fitta pressione epistolare col Vaticano e con i Parlamentari Baresi, soprattutto democristiani, sollecitandoli a produrre una dichiarazione di ente ecclesiastico per l’Ospedale, giustificandola con l’ininterrotto governo dell’Arciprete di Acquaviva. Allo scopo allegava un apposito ‘Promemoria’, infarcito di annotazioni storiche false o manipolate, al fine di insinuarne l’ecclesiasticità ‘ab origine’. Ma sia il Vaticano che i parlamentari, come Aldo Moro, apparvero perplessi sull’azzardata l’operazione di trasformazione di un’istituzione civile in un ente ecclesiastico, e neppure per effetto dell’ininterrotto, ma insufficiente, governo dell’Arciprete o invocando un’eventuale, ma giuridicamente inapplicabile, usucapione. 3) L’avvento del Governatore mons. Enrico Nicodemo Ma nell’autunno del 1969, mons. Enrico Nicodemo, Arcivescovo di Bari dal 1952, divenne anche Amministratore Apostolico di Acquaviva, e quindi Governatore dell’Ospedale Miulli. Con un prestigio ed un peso molto maggiori di mons D’Erchia, sia sul Vaticano che sul ceto politico, egli scrisse subito al Presidente della Regione, il democristiano avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, suo amico e consulente legale della Curia barese, chiedendo che l’Ospedale Miulli fosse dichiarato Ospedale Generale Regionale, di natura ecclesiastica, potendo vantare oramai 1.130 posti-letto e la crescita anche di reparti e servizi. Nel frattempo riuscì ad ottenere dal Ministro dell’Interno dei pareri favorevoli, seppure insufficienti, ad una ecclesiasticità ‘ab origine’dell’Ospedale. Di conseguenza il Prefetto di Bari, il 18 marzo 1971, avvertiva gli uffici provinciali di controllo, come il CPAB, che l’Ospedale doveva considerarsi ecclesiastico e quindi escluso, a norma del Concordato, dai normali controlli burocratici sugli enti pubblici di assistenza e beneficenza. Ed invece era ovvio che tutti quei pareri ministeriali erano giuridicamente inidonei a definire o peggio cambiare la natura ecclesiastica dell’Ospedale, come successivamente (26.11.1976), defunto oramai mons.Nicodemo, doveva riconoscere onestamente il Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, con lettera inviata al Presidente della Regione Puglia, affermando che quelli dei precedenti Ministri erano semplici pareri non vincolanti, ed era compito della Regione pronunciarsi ai sensi dell’art. 4 della legge 132/1968. 4) L’Ospedale Miulli classificato Ospedale Generale Regionale La Giunta Regionale il 25.10.1972 deliberava la classificazione del Miulli come Ospedale Generale Regionale, senza, tuttavia, che a norma di legge essa interferisse con la sua natura giuridica. Il Presidente Trisorio Liuzzi, l’8.1.1973, emise, di conseguenza, senza implicazione di ecclesiasticità, il decreto di classificazione. Ma mons. Nicodemo lo rimbrottò immediatamente e il Presidente dovette, il 12 febbraio, precipitosamente emettere un secondo decreto, questa volta ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.
  • 3. 3 1 della 132/1968, relativi agli enti ecclesiastici, come ‘imposto’ da mons. Nicodemo e senza neppure tornare in Giunta Regionale per fare approvare la sostanziale modifica, che evidentemente temeva sarebbe stata respinta. E tuttavia, l’8 maggio 1974, una sentenza del Pretore di Acquaviva, Francesco Montaruli, in una causa di lavoro ripercorse la storia del Miulli, concludendo che trattavasi di “Opera Pia appartenente alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe”. Il Comune, per parte sua, nominò tre illustri giureconsulti, M. S. Giannini, C. Carbone e M. Troccoli, affinché producessero un ‘parere pro veritate’ sulla natura giuridica dell’Ospedale. Conclusero affermando che l’Ospedale era una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge n. 6972/1890 e non aveva mai avuto fine di culto o di religione. 5) La lettera del Ministro dell’Interno Cossiga e la sentenza del TAR Il 25 novembre 1976 arrivò, come già riferito, la lettera del Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, che non attribuiva alcun valore vincolante ai pareri dei suoi predecessori e invitava la Regione Puglia ad ossequiare la legge 132/1968. Il Consiglio Comunale, subito dopo, il 3 dicembre 1976, invitava, e perfino diffidava il Predente della Regione, ad emettere il decreto, tuttora atteso, di riconoscimento della natura giuridica di ente ospedaliero per l’Ospedale Miulli, ai sensi dell’art. 3 della legge 132/1968. Intanto i successivi Governatori del ‘Miulli’, mons. Giacomo Palombella e mons. Salvatore Isgrò, inviavano altri promemoria al Ministero dell’Interno, ulteriormente infarciti di falsità, manipolazioni e distorsioni storiche. Ma ora il Ministero aveva mutato atteggiamento e si atteneva alla norme che imponevano una rigida procedura per ottenere il riconoscimento, implicante il Decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato oltre al consenso del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti. I due Governatori, stando così le cose, chiesero (11.3.1975 e 9.11.1976) .allo stesso Ministero di soprassedere alla richiesta di riconoscimento di ecclesiasticità per l’Ospedale Miulli, che restava dunque pubblico e non ecclesiastico. Ma pochi mesi dopo il TAR Puglia di Bari, con sentenza 340 del 26.4.1977, utilizzava le fallaci ricostruzioni storiche dei promemoria dei Governatori per affermare, prevaricando le sue competenze, che l’Ospedale Miulli era da considerarsi ‘ente ecclesiastico conservato’. Ed invece cinque anni dopo, l’11 maggio 1982, la Cassazione civile a sezioni unite dichiarava che in presenza del Decreto Reale era incontrovertibile la natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza-IPAB. Il giudice poteva intervenire solo in assenza del Decreto Reale. La sentenza del TAR Puglia, pertanto, non aveva nessuna valenza e nessuno spiraglio restava per l’Ente Ecclesiastico. E la stessa Prefettura il 30.9.1985 scriveva all’Ospedale dichiarando “la natura non ecclesiastica dell’Ospedale’, già ribadita nella comunicazione del 12.9.1984. La questione era definitivamente chiusa con il naufragio del fantomatico Ente Ecclesiastico. 6) Il nuovo Concordato con la S. Sede e il fraudolento Attestato del 1.10.1987 Ma la legge applicativa dei nuovi Patti Lateranensi del 1984, la legge n.222/1985, obbligava gli Enti Ecclesiastici ad iscriversi presso il Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale entro il 1987. E il Regolamento di esecuzione della legge, il DPR n. 33/1987 art.15, consentiva agli Enti Ecclesiastici, “in luogo del decreto di riconoscimento”, di allegare alla richiesta di iscrizione un ‘Attestato’ del Ministro dell’Interno, in cui dovevano indicarsi “gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell’ente”. Il Governatore del ‘Miulli’, ha sfruttato questo sotterfugio, nonostante che i precedenti Governatori avessero soprasseduto alla ecclesiasticità e la Prefettura ne avesse dichiarato “la natura non ecclesiastica”. Egli ha occultato illecitamente il Decreto Reale, lo Statuto e
  • 4. 4 il Testamento (e ciò costituisce reato,art.85, l.6972/1890) ed ha chiesto, come se fosse già un Ente Ecclesiastico, il famigerato ‘Attestato’. E’ stato così concesso, l’1.10.1987, un ‘Attestato’ fraudolento ed illegale, con questi ulteriori vizi dirimenti :  è firmato non dal Ministro dell’Interno, ma da un sedicente Direttore Generale;  non ha il numero di protocollo a garanzia della registrazione da parte dell’ufficio competente;  non allega nessun decreto della S.Sede attestante l’ecclesiasticità;  si basa esclusivamente sulla sentenza del TAR Puglia, favorevole all’Ente Ecclesiastico, ma ignorando ( o fingendo) la sentenza della Cassazione n. 2922 dell’11.5.1982, che l’aveva caducata, perché il giudice, come detto, non doveva pronunciarsi in presenza del Decreto Reale, come quello del Miulli;  non indica, anzi occulta, commettendo reato, “gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile” , che per il Miulli sono il Testamento, il Decreto Reale e lo Statuto;  afferma che l’Ospedale Miulli è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, mentre l’unico riconoscimento dell’Ospedale nella sua storia era ed è quello del Decreto Reale di Umberto I che lo ha dichiarato IPAB e cioè Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e non Ente Ecclesiastico. Infine, in quanto semplice attestato, quello del 1.10.1987 non aveva e non ha il potere di trasformare in ecclesiastica la natura giuridica pubblica e civile dell’Ospedale Miulli. La sentenza n. 114 del Consiglio di Stato del 20.2.1960 infatti afferma: “è da escludere che un ente pubblico possa venir meno per atto del potere esecutivo, se la soppressione non è prevista da una espressa norma di legge”. Eppure quel fraudolento e fasullo ’attestato’ è l’unico fondamento giuridico dell’Ente Ecclesiastico! 6) Il governo abusivo ed autocratico dell’Ente Ecclesiastico e la voragine debitoria Ottenuto l’anomalo ed illegittimo riconoscimento, la Dirigenza Ecclesiastica il 16 dicembre chiese al Tribunale di Bari l’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche come Ente Ecclesiastico, ottenendola in tre giorni e venendo con ciò autorizzata ad agire nei negozi giuridici. Ma questi, per le anomalie denunciate, presentano un grave rischio di nullità per millantata titolarità ecclesiastica, perseguibile anche penalmente. Strappato questo indebito ed illecito riconoscimento, è cominciata subito da parte dell’Ente Ecclesiastico una gestione autoritaria, autocratica e padronale dell’Ospedale Miulli, trasgredendo perfino il Diritto Canonico che obbliga (canoni 1277, 1279,1280, 1281 ecc.) ad amministrare i beni ecclesiastici secondo le Tavole di Fondazione e gli Statuti dei rispettivi enti. Ed invece il Vescovo-Governatore: 1) ha estromesso da ogni coinvolgimento il Capitolo della Cattedrale, cui il Testamento affida il compito di vigilare sulla gestione economica con il potere di nomina del Procuratore e Revisore dei Conti; 2) ha estromesso dal Consiglio dell’Ospedale i due rappresentanti del Comune, mentre il Consiglio Comunale, che storicamente perfino approvava i bilanci dell’Ospedale, è stato del tutto estromesso da ogni coinvolgimento, ed è stato nel 1997 perfino diffidato dal Governatore mons. Superbo di occuparsi dell’Ospedale, retto, secondo la sua singolare arroganza pseudogiuridica, da convenzioni internazionali (?); 3) sono stati prevaricati i diritti di partecipazione della Città, mentre l’Ente Ecclesiastico ha amministrato l’Ospedale in modo chiuso, opaco, senza trasparenza, né partecipazione istituzionale, né rendicontazione e neppure verso le istituzioni deputate al controllo dell’Ospedale secondo la legge e la storia; 4) il potere ecclesiastico autocratico nell’amministrazione ha prodotto, senza la prescritta selezione dei pubblici concorsi, la subordinazione ad affaristi spregiudicati tesi al profitto, causando spese eccessive ed incontrollate con il risultato di produrre l’attuale dannosa voragine debitoria , che si cerca di
  • 5. 5 scaricare sui fornitori e sull’incolpevole personale, che ad ogni livello ha ben lavorato e fatto grande l’Ospedale; 5) il codice civile, art. 2221, afferma che nella procedura di fallimento fallisce l’imprenditore e non l’azienda, perché questa è giusto che continui a produrre e, nel caso dell’Ospedale, come istituzione pubblica che offre un servizio necessario e irrinunciabile ai Cittadini e non può accedere al concordato preventivo né può fallire. Risulta vano lo stratagemma del Governatore dell’Ospedale di iscrizione tardiva, rispetto alla precedente attività, presso la Camera di Commercio (REA), come piccola impresa privata. Il Consiglio Comunale storicamente ha sempre controllato l’Ospedale, come Opera Pia cittadina ed ha il diritto/dovere di pretendere l’osservanza delle leggi, del Decreto Reale e del Testamento, calpestati dall’Ente Ecclesiastico. L’Ospedale Miulli, come l’omologo ‘Galliera’ di Genova, va portato nell’alveo della legge 132/1968. A viso aperto, per dovere d’ufficio e di lealtà verso la Comunità, superando vecchie ignavie o connivenze, responsabili di gravi danni per la Città, come la perdita del Tribunale, il Consiglio Comunale deve difendere l’Ospedale cittadino, i suoi lavoratori insieme ai suoi infermi, pretendendo dalla parte ecclesiastica, indiziabile del reato di usurpazione e di bancarotta, che si faccia carico onestamente delle sue responsabilità e dei risarcimenti dovuti. Occorre correttezza, legalità e collaborazione con la Magistratura, per evitare che tra potenti e politici, in una zona (ecclesiastica) franca, sopravvivano ancora indegni mercimoni ai danni dell’Ospedale e della Comunità. Occorre per l’interesse collettivo cacciare mercanti e sanguisughe dal tempio dell’Istituzione caritativa cittadina dell’Ospedale Miulli, prima così florida ed onesta. Acquaviva delle Fonti, 10 ottobre 2013 Associazione pro Fondazione Ospedale Miulli Comitato Cittadino in difesa dell’Ospedale Miulli (080-762909- 3389145709) Cittadinanzattiva di Acquaviva d.F. – Assemblea del Sud-Est Barese