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3. LA
REGOLAMENTAZIONE E
LA VIGILANZA DEL
SISTEMA FINANZIARIO
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4. Ordinamento delle attività finanziarie
Insieme organico e complessivo di norme che disciplinano attività e istituzioni
dell'intermediazione finanziaria in un dato contesto politico-ammiinistrativo:
- la normativa primaria disegna il grado istituzionale complessivo
• norme comunitaria: le cosiddette Direttive Comunitarie
• norme statali: leggi e decreti del Parlamento, decreti legislativi
- la normativa secondaria assume e realizza finalità di regolamentazione più
specifica e quindi di vigilanza
• istruzioni e regolamenti emessi da organi espressamente previsti e
delegati dalla legge, come Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip
Ordinamento delle attività finanziarie: il quadro istituzionale
1. l’ordinamento comunitario
2. classificazione degli strumenti di vigilanza
. vigilanza strutturale
. vigilanza prudenziale
. vigilanza informativa (fair play regulation)
. vigilanza protettiva
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5. 1. L’ordinamento comunitario: le situazioni di disparità concorrenziale fra
paesi sono state eliminate fissando un obiettivo di:
armonizzazione minima - mutuo riconoscimento
libertà di prestazione di servizi - libertà di stabilimento (unicità)
Per minimizzare lo sforzo dei singoli paesi si è scelto un modello
bancocentrico rispetto ai singoli ordinamenti nazionali
• despecializzazione degli intermediari
• riserva a favore delle attività degli investitori istituzionali
• separatezza tra banca e industria
I contenuti dell’armonizzazione minima
. elenco delle attività esercitabili e capitale minimo iniziale
. controlli sugli assetti proprietari e sulle partecipazioni
. modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti di solvibilità
. vigilanza su base consolidata e sistemi di garanzia dei depositi
. controllo della concentrazione dei rischi (grandi fidi)
. regole di accertamento dei rischi di mercato
. modalità di contabilizzazione e di consolidamento
. pubblicità dei documenti contabili delle succursali estere di enti creditizi
e finanziari
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6. 2. Classificazione degli strumenti di vigilanza
- basata sulla natura degli interventi
- tiene conto delle finalità cui ogni strumento in primis si rivolge
- prevede quattro categorie di strumenti:
A. vigilanza strutturale
B. vigilanza prudenziale
C. vigilanza informativa (fair play regulation)
D. vigilanza protettiva
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7. A. La vigilanza strutturale
Fondamento teorico: relazione significativa tra struttura del mercato →
comportamento degli intermediari → performance (degli stessi e del mercato):
• dagli elementi della struttura (es. la concentrazione) dipende la condotta
concorrenziale (comportamenti collusivi o conflittuali)
• l’intensità della concorrenza spiega la ricerca di performance sempre migliori
• la “ricerca di migliori performance” può rappresentare l’obiettivo di “efficienza”
della vigilanza
• l’intensità della concorrenza, funzionale ai fini dell’efficienza, non favorisce la
stabilità, anzi, può accentuare le situazioni di crisi.
Gli strumenti di intervento
. entrata nel mercato (intermediari di nuova costituzione, o che aprono una
nuova sede, o che offrono servizi senza sede fisica)
. assetto organizzativo degli intermediari operanti (operazioni di fusione,
incorporazione, passaggio di controllo, ecc.)
. gamma delle attività che ogni categoria di intermediari (ogni singolo
intermediario) può svolgere
. requisiti degli azionisti degli intermediari e l’assetto di controllo societario
. interventi amministrativi sulle quantità e sui prezzi degli intermediari
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8. B. La vigilanza prudenziale
Finalità e peculiarità
• controllo e delimitazione dei rischi
• assume la forma di criteri di gestione cui gli intermediari devono attenersi
• rispetto a quella strutturale - che in qualche caso arriva a “gestire” il mercato -
si basa sul rispetto delle regole di mercato
• evita di condizionare direttamente il mercato esprimendo regole del gioco che
- riguardano il “come” si opera nel mercato
- non intervengono direttamente sulla “struttura del mercato” (soggetti,
attività, prezzi)
- sono oggettive e neutrali tra i diversi soggetti dell’offerta
- sono trasparenti e stabiliti ex-ante così da guidare in forma di incentivo
e/o vincolo gli intermediari verso equilibri economico-finanziari
desiderabili
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9. B. La vigilanza prudenziale - Gli strumenti di intervento
Coefficienti di bilancio con finalità di controllo e limitazione del rischio assunto
nella gestione: solvibilità; equilibrio finanziario; concentrazione degli
investimenti; contenimento degli investimenti ad alto rischio unitario; rigidità
della struttura dei costi
Adeguatezza organizzativa:
. dimensione delle risorse tecniche, professionali e manageriali: da possedere a fronte di
programmi di attività che comportano l’entrata in aree di mercato complesse e
rischiose (partecipazioni industriali, market making nei mercati organizzati,
attività nei mercati derivati, ecc.) o che rappresentano investimenti impegnativi
(espansione territoriale, acquisizione di concorrenti)
. strumenti operativi per il rispetto del principio dell’indipendenza organizzativa e
gestionale tra aree di attività con potenziali conflitti di interesse (criterio della
separatezza organizzativa e contabile che si applica nell’intermediazione
mobiliare)
Requisiti di onorabilità, di competenza e di esperienza che devono avere i soggetti che
• assumono posizioni nell’ambito degli organi amministrativi e di controllo
• rivestono responsabilità di direzione
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10. C. La vigilanza informativa (fair play regulation)
Finalità e peculiarità: comprende tutti gli strumenti di comunicazione e informazione che
possono contribuire a ridurre le asimmetrie informative tipiche e inevitabili in rapporti
contrattuali basati sulla capacità di rimborso futura del prenditore di fondi dalla asimmetria
derivano comportamenti che portano all’impoverimento degli scambi e quindi al “fallimento
del mercato”: ciò può essere evitato in presenza di soggetti finanziatori, supportati da
informazioni di qualità e spessore adeguati, in condizione di valutare il rischio di perdita di
ogni prestito e, quindi, di applicare un tasso aggiustato per il rischio trasparenza e correttezza
sono condizioni base per lo sviluppo di un sistema di rapporti contrattuali il cui pricing si
avvicina ai requisiti dell’efficienza del mercato per i quali la quotazione degli strumenti
finanziari rifletta in modo completo tutta l’informazione disponibile.
Ambiti di applicazione:
• le operazioni finanziarie: prassi tecniche per effettuare valutazioni economiche e di rischio
• gli emittenti i titoli che formano oggetto dell’operazione
• gli intermediari che intervengono nei confronti di emittenti ed investitori, se si tratta di una
operazione di mercato mobiliare
• gli intermediari nei confronti delle autorità di vigilanza, interessate a controllare il buon
andamento della gestione;
• gli organismi di gestione dei mercati mobiliari, chiamati ad informare il “mercato” (emittenti,
investitori, intermediari, analisti, ecc.) e le autorità di vigilanza
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11. D. La vigilanza protettiva
Finalità e peculiarità:
• gestione delle situazioni di crisi degli intermediari per
- garantire la tutela del risparmiatore, soprattutto se “non consapevole”
- ridurre gli effetti delle “esternalità”
• poiché tutti gli strumenti della vigilanza possono assolvere funzioni “protettive”
(di tutela) dell’interesse del risparmiatore, la vigilanza protettiva si riferisce a due
Ambiti di applicazione:
- interventi preventivi mediante interventi interni ed esterni per evitare che
situazioni aziendali di temporanea difficoltà possano degenerare in uno stato di
crisi grave, non recuperabile (crisi di liquidità di norma reversibili)
- provvedimenti di rigore allorché la crisi si rivela irreversibile e l’unica soluzione è
quella della messa in liquidazione dell’intermediario (crisi di solvibilità
tipicamente irreversibili)
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12. D. La vigilanza protettiva
Interventi preventivi:
. flussi di documentazione statistica tra intermediari e organo di vigilanza i quali
costituiscono la base di valutazione dello stato di salute degli intermediari e su cui
si possono innestare tecniche di “allarme preventivo”
. situazioni di illiquidità delle banche affrontate attraverso interventi di
rifinanziamento della banca centrale
. situazioni di difficoltà più seria che danno luogo a provvedimenti quali
l’amministrazione straordinaria che comporta, tra l’altro, la sostituzione degli
organi amministrativi e di controllo in carica.
Provvedimenti di rigore:
. le crisi irreversibili conducono alla liquidazione coatta amministrativa
dell’intermediario
. è previsto anche l’intervento dei Fondi di Tutela dei Depositi che tutelano i
creditori degli intermediari messi in liquidazione, facendo fronte a due esigenze:
• tutela del risparmiatore, più ampia se classificabile nella categoria del “risparmiatore
non consapevole”
• limitazione del rischio sistemico nell’assunto che i risparmiatori - anche di fronte ad
una situazione di crisi aziendale - non perdano la fiducia nel sistema proprio perché
possono contare sulla garanzia del recupero del loro credito (ciò è rilevante anche
nelle situazioni di crisi temporanea)
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13. Ordinamento delle attività finanziarie
• Nel contesto italiano, coerentemente con l'impostazione condivisa a
livello comunitario, l'intermediazione finanziaria viene disciplinata per
segmenti o tipologie di attività, ad ognuna delle quali corrisponde un
ordinamento specifico:
A. ordinamento delle attività bancarie e creditizie
B. la disciplina dei mercati di strumenti finanziari
C. ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento
D. ordinamento delle attività di gestione collettiva del risparmio
E. ordinamento dell'attività assicurativa
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14. A. Ordinamento dell’attività bancaria e creditizia
1. Definizione di banca e di attività bancaria
2. Condizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
3. Estensione geografica dell’attività esercitata
4. Partecipazione al capitale delle banche: vincoli normativi e regime autorizzativo
5. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività bancaria
6. Adeguatezza patrimoniale
7. Nozione di gruppo bancario
8. Altri soggetti operanti nel settore finanziario
9. Trasparenza delle condizioni contrattuali
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15. 1. Definizione di banca e di attività bancaria
La banca viene definita come l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria
- la banca è impresa
- la banca esiste ed opera in forza di un'autorizzazione formale delle Autorità competenti
- la definizione di banca rinvia direttamente alla nozione di attività bancaria
La raccolta del risparmio e l'esercizio del credito costituiscono attività bancaria che
ha natura composita.
L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche: tale “riserva di attività" è
coerente con il fatto che l'attività bancaria sia subordinata ad autorizzazione e
regolata da una normativa specifica.
Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria
- ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna
- attività connesse e strumentali
- fatte salve le riserve di attività previste dalla legge
Le altre attività finanziarie sono quelle "ammesse al mutuo riconoscimento” ossia
quelle che le banche possono esercitare - direttamente o indirettamente tramite
società controllate - in qualsiasi paese dell’UEM a seguito dell'autorizzazione
ricevuta nel paese di origine (principio del home country control).
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16. Le attività ammesse al mutuo riconoscimento, il cui esercizio separato peraltro non
costituisce attività bancaria, sono:
- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione
- operazioni di prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring,
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale incluso il “forfaiting”)
- leasing finanziario
- servizi di pagamento
- emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito)
- rilascio di garanzie e di impegni di firma
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: cambi, strumenti finanziari a
termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
- partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
- consulenza alle imprese su struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
- servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
- custodia e amministrazione di valori mobiliari
- servizi di informazione commerciale
- locazione di cassette di sicurezza
- altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie,
sono aggiunte all'elenco allegato
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17. Altre definizioni
La raccolta dei risparmio è definita come acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra
forma.
La raccolta del risparmio fra il pubblico è vietata ai soggetti diversi
dalle banche o consentita in casi espressamente previsti.
La raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento è in via
assoluta riservata alle banche.
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18. 2. Condizioni dell’autorizzazione
Unica autorizzazione all’esercizio
. forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata
. esistenza del capitale minimo versato richiesto (6,3 milioni di euro oppure 2
milioni di euro per le banche di credito cooperativo)
. presentazione del programma concernente l'attività iniziale, con l'atto costitutivo e lo
statuto
. requisiti di onorabilità per i soci
. struttura proprietaria (composizione e ripartizione dei diritti proprietari)
. requisiti di onorabilità e di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
Le condizioni vengono verificate dalla Banca d'Italia che nega l'autorizzazione
quando non “garantiscono” la sana e prudente gestione (problema della
discrezionalità potere / dovere delle autorità)
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19. 3. Estensione geografica dell’attività
La Seconda Direttiva comunitaria con riferimento al territorio degli Stati
comunitari e sul fondamento del criterio dell'home country control sancisce
• il principio della libertà di stabilimento
• il regime di libera prestazione di servizi, limitatamente alle attività ammesse al mutuo
riconoscimento
La banca autorizzata ha la facoltà di operare sul territorio nazionale e in quello comunitario,
nel rispetto delle condizioni poste dall'ordinamento di appartenenza, con l'insediamento
fisico di succursali o con la prestazione di servizi a distanza.
L'operatività delle banche nazionali in Stati extracomunitari e delle banche
extracomunitarie nel territorio nazionale e l'esercizio delle attività non ammesse
al mutuo riconoscimento sono sottoposte a regimi autorizzativi e disciplinari più
onerosi.
La Banca d'Italia può vietare ad una banca italiana lo stabilimento di una nuova
succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
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20. 4. Partecipazione al capitale delle banche
• Obiettivo dell’autonomia e separatezza: evitare che vi siano nel capitale della
banca portatori di interessi estranei o confliggenti con essa.
• I controlli sull’assetto proprietario non si esauriscono alla fase costitutiva ma
continuano nella fase gestionale
• Autorizzazione preventiva a diventare azionisti rilevanti di una banca da
parte dei potenziali acquirenti
- partecipazione > 5%
- superamento soglie rilevanti (10%, 15%, 20%)
- controllo indipendentemente da entità concessa in base alla “qualità”
(controllo anche sotto i limiti)
• Divieto di autorizzazione nell’ipotesi di acquisizione di partecipazioni >15%
da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori
non creditizi e non finanziari
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21. 5. Altri profili rilevanti di regolamentazione
Sulla base del principio della vigilanza regolamentare, che regola alcuni profili
critici dell'attività della banca con criteri definiti prudenziali, la Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere
generali che hanno per oggetto (”Istruzioni di Vigilanza”)
. l'adeguatezza patrimoniale
. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni
. le partecipazioni detenibili
. l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
Logica di controllo:
legame tra possesso di requisiti patrimoniali specifici e limitazioni
dell’operatività.
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22. 6. Adeguatezza patrimoniale
• I requisiti patrimoniali imposti dalla regolamentazione prudenziale fanno
riferimento al concetto di patrimonio di vigilanza
• Coefficienti patrimoniali obbligatori il cui calcolo rappresenta un dispositivo
mirante a controllare e limitare i rischi assunti nella gestione
- coefficiente di solvibilità
- limiti individuali e globali di fido
- rischi di mercato
- limiti alla trasformazione delle scadenze
- limiti alla detenzione di partecipazioni
• Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di
patrimonio di vigilanza pari all'8% del complesso delle attività ponderate in
relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio
creditizio).
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23. 7. Nozione di gruppo bancario
Definizione di gruppo e di controllo
• banca capogruppo: disegno imprenditoriale unico; attività di direzione e
coordinamento; controllo strategico e gestionale
• società finanziaria capogruppo: quando nell’ambito del gruppo ha
rilevanza la componente bancaria
• requisiti capogruppo: nazionalità italiana, totale autonomia.
Partecipano al gruppo bancario:
- le società bancarie, assicurative, finanziarie e strumentali;
- altre non finanziarie (limite complessivo, limite di concentrazione come % del
patrimonio banca, limite di separatezza come % del patrimonio partecipata)
Vigilanza su base consolidata (referente la capogruppo)
Obblighi delle controllate nei confronti della capogruppo
Disciplina delle crisi dei gruppi
Bilancio consolidato
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24. 8. Altri soggetti
Nozione giuridica di intermediario finanziario
soggetto operante nel settore finanziario ed esercente attività finanziaria
secondo modalità che non integrano la definizione di attività bancaria
• esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di
partecipazioni
• concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
• prestazione di servizi di pagamento
• intermediazione in cambi
La definizione giuridica di intermediario finanziario è difforme da quella
economica che - correttamente e ad altri fini - colloca la banca nella
categoria degli intermediari finanziari, intesi come imprese che
intermediano sistematicamente risorse finanziarie.
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25. 9. Trasparenza delle condizioni contrattuali
Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(artt. 115-120) applicate a tutte le attività svolte dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari entro il territorio nazionale
Tutela della controparte contrattuale, che viene in linea di principio
considerata contraente debole o inconsapevole.
Ambiti di applicazione
• modalità di pubblicità delle condizioni contrattuali applicate
• forme dei contratti
• regole della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
• comunicazioni periodiche alla clientela
Trasparenza delle condizioni contrattuali nell'attività del credito al consumo
(artt. 121-126) con norme analoghe e una specifica disciplina del TAEG,
costo annuo effettivo globale per l'utilizzatore
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26. B. La disciplina dei mercati di strumenti finanziari
Trasformazione da mercati pubblici a mercati-impresa
1. organizzazione e gestione
2. società di gestione dei mercati
3. regolamento del mercato
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27. 1. Organizzazione e gestione
L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati ha carattere di
impresa ed è esercitata da una società di gestione.
Per ogni mercato regolamentato (Borsa Italiana S.p.A., MTS S.p.A.) è istituita
una società di gestione.
Ai soci è rimandata la scelta di configurare l’obiettivo della società di gestione:
• massimizzazione dei profitti
• semplice copertura dei costi
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28. 2. La società di gestione
• Le società di gestione possono svolgere la propria attività di
organizzazione e gestione dei mercati; dunque i mercati regolamentati
possono operare, se ottengono l’autorizzazione della CONSOB. Ciò
avviene se sono soddisfatti i requisiti relativi a:
» capitale sociale
» onorabilità e professionalità di esponenti aziendali e di partecipanti al
capitale
» regolamento (deve anche essere conforme alla disciplina comunitaria)
• In presenza dei suddetti requisiti i mercati regolamentati relativi alle
società di gestione sono iscritti presso un elenco istituito dalla CONSOB.
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29. 3. Il regolamento
• L’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento
deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione
• Il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione della società di
gestione il potere di emettere disposizioni di attuazione
• Il regolamento deve in ogni caso determinare:
• le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione di operatori e
strumenti finanziari alle negoziazioni
• le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni nonché gli obblighi
degli operatori
• modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi
• categorie di contratti ammessi alle negoziazioni e quantitativi minimi negoziabili
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30. C. L’ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento
1. definizione di strumenti finanziari
2. servizi di investimento
3. servizi accessori
4. soggetti abilitati
5. regime di autorizzazione
6. modalità di svolgimento
7. promotori e offerta fuori sede
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32. 2. Servizi di investimento
Per servizi di investimento si intendono le seguenti attività, quando hanno per
oggetto strumenti finanziari:
- negoziazione per conto proprio
- negoziazione per conto di terzi
- collocamento (con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, assunzione
di garanzia nei confronti dell’emittente) di strumenti finanziari
- gestione individuale di portafogli di investimento per conto di terzi
- ricezione e trasmissione di ordini, mediazione.
3. Servizi accessori
Per servizi accessori si intende:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- locazione di cassette di sicurezza
- concessioni di finanziamenti agli investitori finalizzati alla realizzazione di
un’operazione su strumenti finanziari nella quale sia coinvolto il soggetto finanziatore
- consulenza in materia finanziaria e strategica
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.
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33. 4. Soggetti abilitati
Sono abilitati all’esercizio professionale dei servizi di investimento:
- banche
- società di gestione del risparmio limitatamente all’attività di gestione individuale di
portafogli di investimento per conto di terzi
- imprese di investimento.
Alle SIM è consentito l’esercizio di servizi accessori e di attività connesse o
strumentali
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34. 5. Regime di autorizzazione
. Alle SIM è concesso l’esercizio dei servizi di investimento, con autorizzazione
della CONSOB, sentita la Banca d’Italia, quando ricorrano particolari
condizioni
. Alle banche autorizzate in Italia è concesso di svolgere i servizi di
investimento, con autorizzazione della Banca d’Italia
. Agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dal TU bancario è
permesso l’esercizio di servizi di investimento limitatamente alla negoziazione
per conto proprio, su autorizzazione della Banca d’Italia.
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35. 6. Modalità di svolgimento
Nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, soggetti abilitati
devono agire:
• secondo principi di correttezza e trasparenza,
• nell’interesse del cliente,
• richiedendo ed offrendo sufficiente informativa,
• limitando i conflitti di interesse,
• assicurando l’efficiente svolgimento del mandato
• rispettando il principio di separazione del patrimonio del cliente rispetto a quello
dell’intermediario.
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36. 7. Il promotore finanziario
Il promotore fa da tramite nella catena di distribuzione dei prodotti e di
servizi finanziari fra l’intermediario che li colloca, li emette o li svolge e gli
investitori. L’intermediario è obbligato a servizi del promotore finanziario in
due casi: quando i contratti sono offerti fuori sede e quando il collocamento
avviene a distanza (es. per telefono).
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37. 7. Offerta fuori sede e collocamento a distanza
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38. D. L’ordinamento delle attività di gestione collettiva del risparmio
1. definizione del servizio
2. definizione degli organismi
3. Società di Gestione del Risparmio
4. fondi comuni di investimento
5. SICAV
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39. 1. Definizione del servizio
L’attività di gestione collettiva del risparmio può essere esercitata solo da:
- società di gestione del risparmio
- SICAV (Società di investimento a capitale variabile)
2. Definizione degli organismi
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40. 3. Le società di gestione del risparmio
Le società di gestione del risparmio (SGR) possono:
- prestare servizi di gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi
- gestire le risorse dei fondi pensione
- svolgere le attività strumentali e connesse stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la
CONSOB
- affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati alle GPM
4. I fondi comuni di investimento
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41. 4. I fondi comuni di investimento
• Una società di gestione autorizzata dalla CONSOB può istituire uno o più fondi
comuni di investimento fondi comuni di investimento e gestire il patrimonio del fondo sulla
base di un rapporto di mandato
• Il fondo può essere gestito dalla stessa società che lo ha istituito o, su mandato, da
altra società di gestione
• Gli strumenti finanziari ed altre disponibilità liquide disposte in un fondo di
investimento sono depositati in custodia presso una banca depositaria.
• E’ sancito il principio di autonomia del patrimonio autonomia del patrimonio del fondo da
quello della società di gestione e da quello di ciascun partecipante
• Il patrimonio di ciascun fondo è distinto in quote di pari valore che attribuiscono
pari diritti
• Le quote sono rappresentate da certificati nominativi al portatore o dell’investitore
• Lo schema generale di funzionamento dei fondi comuni è determinato con
regolamento emanato dal MinTesoro sentita la Consob e la Banca d’Italia
• I criteri generali contenuti nel regolamento sono vincolanti in particolare:
- oggetto dell’investimento
- categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote
- modalità di partecipazione al fondo: frequenza di emissione, rimborso quote, ammontare
minimo delle sottoscrizioni
- durata minima e massima del fondo
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42. 5. Le SICAV
• Si definiscono SICAV le società a capitale variabile autorizzate alla
gestione collettiva del risparmio
• L’autorizzazione è concessa dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB,
dopo avere verificato l’ esistenza dei requisiti necessari; gli stessi
organismi stabiliscono le ipotesi di decadenza
• Ottenuta l’autorizzazione la SICAV è iscritta presso un apposito albo
tenuto dalla Banca d’Italia
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43. E. L’ordinamento dell’attività assicurativa
Fonti normative principali:
• D. Lgs. 17/3/1995 n. 174 di attuazione della Direttiva CEE in materia
di assicurazione diretta sulla vita
• D. Lgs. 17/3/1995 n. 175 di attuazione della Direttiva CEE in materia
si assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Aspetti principali della disciplina
1. Definizione di impresa di assicurazione e di attività assicurativa
2. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
3. Estensione geografica dell’attività esercitata
4. Partecipazione al capitale delle imprese di assicurazione: vincoli normativi e regime
autorizzativo
5. Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività assicurativa
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44. 1. Definizione di impresa di assicurazione e di attività
• Il legislatore non definisce in modo univoco le imprese di assicurazione:
le "società che esercitano le assicurazioni" sono generiche "imprese“ alle quali
possono essere ricondotti i diversi contratti di assicurazione
• Le norme secondarie (circolari e provvedimenti Isvap), sulla base
dell’interpretazione delle norme primarie, forniscono indicazioni più
dettagliate circa le operazioni ammesse o vietate
• Prevale il principio della specializzazione: le imprese di assicurazione devono
limitare l’oggetto sociale all’esercizio dell’attività assicurativa, riassicurativa
e di capitalizzazione e delle operazioni connesse (cioè attività accessorie,
strumentali o funzionali all’attività assicurativa), con esclusione
dell’esercizio diretto ed indiretto di qualsiasi attività industriale o
commerciale.
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45. 2. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
Requisiti
• forma di società per azioni, società cooperativa e società di mutua
assicurazione
• possesso del capitale sociale minimo richiesto (o del fondo di garanzia
sul caso di mutua assicuratrice)
• presentazione di un programma di attività, di una relazione tecnica,
dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’elenco degli amministratori, dei soci
con partecipazioni di controllo o con partecipazioni qualificate
• requisiti di onorabilità dei soci e di onorabilità e professionalità dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo
Autorizzazione
• Le condizioni vengono verificate dall’ISVAP che nega l'autorizzazione
quando non “garantiscono” la sana e prudente gestione o soddisfano alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche della “corretta gestione” di una
impresa assicuratrice (problema della discrezionalità potere / dovere delle
autorità)
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46. 3. Estensione geografica dell’attività
Le Direttive comunitarie con riferimento al territorio degli Stati comunitari
e sul fondamento del criterio dell'home country control sanciscono
• il principio della libertà di stabilimento
• il regime di libera prestazione di servizi.
Le Autorità del paese d’origine trasmettono alle Autorità dello stato di
stabilimento o di prestazione la documentazione e le informazioni relative
alle proprie compagnie che accedono ed esercitano l’attività assicurativa
su tale mercato.
Le compagnie di altri Stati Membri sono tenute al rispetto delle
disposizioni imperative italiane di interesse generale.
L’autorizzazione e l’operatività delle compagnie estere con sede legale al di
fuori della Comunità è soggetta a condizioni più restrittive basate sul
principio di parità o di reciprocità di trattamento.
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47. 4. Partecipazione al capitale
• L’assunzione di partecipazioni dirette e indirette superiori al 5% nel
capitale di imprese ed enti assicurativi deve essere comunicata all’Isvap.
• L’assunzione di partecipazioni qualificate (più del 10%) o di controllo,
dirette o indirette, è soggetta ad autorizzazione che può essere negata nei
confronti di enti o di imprese di stati che non applichino il principio della
reciprocità di trattamento.
• L’autorizzazione è concessa se sussistono le condizioni per una sana e
prudente gestione della compagnia di assicurazione.
• A differenza del comparto bancario, è ammessa l’acquisizione di
partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione da parte di imprese di
settori industriali e commerciali, nel rispetto di protocolli di autonomia e di
indipendenza della gestione della controllata.
• Le operazioni con contenuto patrimoniale fatte con soggetti controllanti e
con società da questi controllate devono essere preventivamente
comunicate all’Isvap.
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48. 5. Altri profili rilevanti di regolamentazione
Disposizioni sul contenimento del rischio della gestione patrimoniale
finanziaria:
• concentrazione dei rischi: limiti all’investimento in alcune classi di attività
che si applicano ad aggregati relativamente ampi (investimenti, crediti, altri
attivi, depositi) o a classi di attività od operazioni I limiti assumono come
parametro di riferimento le riserve tecniche e quindi considerano la
dimensione delle passività e non il grado di patrimonializzazione dell’impresa
• rischio di cambio: secondo il principio della congruenza valutaria le attività
devono essere espresse nella medesima valuta delle passività ad esse collegate
per limitare il mismatching; anche tali disposizioni si applicano alle attività a
copertura della riserve tecniche
Non vi sono disposizioni regolanti il rischio di interesse e i rischi di mercato:
per le compagnie vita le attività si caratterizzano mediamente per durate
inferiori rispetto alle passività mentre per le compagnie danni la
trasformazione per scadenze è in genere di segno opposto.
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49. 5. Altri profili rilevanti di regolamentazione
• partecipazioni
limite complessivo
- applicato ai “titoli di capitale ed altri valori assimilabili (warrant,
quote di Oicr) e non alla sola voce partecipazioni”
- parametrato alla dimensione delle riserve tecniche
- sfuggono a tale “tetto massimo di investimento” le partecipazioni
finanziate, nel rispetto degli altri limiti, con i mezzi propri
limite di concentrazione
- relativo all’ammontare complessivo di risorse finanziarie (a titolo
di capitale e a titolo di debito) destinabile ai singoli emittenti
- parametrato sia alla dimensione delle riserve tecniche della
compagnia sia alla dimensione dell’impresa partecipata.
limite di separatezza
- relativo alle partecipazioni in imprese che svolgono attività diverse
- finanziate sia con le riserve tecniche sia con il patrimonio libero
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53. Funzioni dei mercati mobiliari
• Finanziamento attraverso emissione e collocamento dei titoli
• Pricing dei titoli negoziati
• Liquidità dei titoli
• Riduzione dei costi di transazione
• Trasferimento della proprietà delle società per azioni
Elementi strutturali
• Soggetti
- intermediari
- gestori dei circuiti di negoziazione
- autorità di controllo
- investitori / emittenti
• Strumenti
• Procedure di negoziazione e liquidazione
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54. Il mercato monetario
• Accezione ristretta
- negoziazione di titoli con scadenza < 12 mesi
• Accezione ampia (“funzionale”)
- aggiustamento delle posizioni di liquidità degli operatori
- costo / opportunità di detenzione delle riserve
- categorie di operatori coinvolti
- oggetto delle negoziazioni
• Requisiti di funzionalità breve scadenza nominale dei titoli
- alta negoziabilità sul secondario
- impersonalità dei rapporti tra emittente e sottoscrittore
- nonché delle transazioni sul secondario
• Il caso italiano
- classificazione sostanziale e non solo formale
- validità solo per il mercato dei Buoni Ordinari del Tesoro
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55. Il mercato dei cambi
• Tipologia e oggetto delle transazioni
- disponibilità di valuta
- contratti a contante, a termine, derivati
- operazioni wholesale (all’ingrosso)
• Operatori finali e intermediari
- importatori / esportatori / investitori
- speculatori
- arbitraggisti
• Intermediari
- broker (rapporti banche – clienti)
- market maker (rapporti interbancari)
Mercato monetario e dei cambi
• Differenti per:
- oggetto delle transazioni
- dimensione geografica
• Simili per:
- ruolo centrale delle banche
- interventi delle banche centrali
- collegamento tra cambio e tassi
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56. Mercato dei capitali
• Assetti proprietari e mercato azionario
- oggetto delle transazioni: azioni
- assetti societari chiusi
- transazioni rare e “private”
• Borsa = mercato delle azioni quotate
- arretratezza del mercato italiano
- mercato primario:
• finanziamento
• riallocazione della proprietà
- mercato secondario
• liquidità
• aggiustamento di portafoglio
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57. Mercato di borsa
Elementi costitutivi:
- Soggetto giuridico proprietario e responsabile della gestione
- Struttura fisica e logistica
- Definizione dei requisiti di ammissione
- Standardizzazione dei contratti
- Intermediari autorizzati
- Procedure standard di negoziazione
- Presenza di organi di controllo
Mercato obbligazionario
Negoziazione di obbligazioni e titoli di Stato
• Mercato primario
- predominio del settore pubblico
• sistematicità e regolarità delle emissioni
• assegnazione mediante il meccanismo ad asta
• banche principali intermediari verso il pubblico
- crescita degli altri emittenti (banche, imprese)
• Mercato secondario
- quotazione per la quasi totalità dei titoli pubblici
- esistenza di un circuito al dettaglio e di un circuito all’ingrosso
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58. Mercati organizzati
L’attività di organizzazione e gestione di Mercati regolamentati ha carattere di
impresa ed è esercitata da società per azioni dette Società di gestione:
• per ogni mercato regolamentato (Borsa Italiana, MTS, MIF) c’è una soc. di gestione
• ai soci è rimandata la scelta di configurare l’obiettivo della società di gestione:
massimizzazione dei profitti e semplice copertura dei costi.
L’articolazione dei mercati organizzati in Italia:
• Borsa Italiana S.p.A.
- mercato azionario mercato azionario
- mercato obbligazionario mercato obbligazionario
- mercato dei derivati mercato dei derivati
- mercato dei premi mercato dei premi
• M.T.S. S.p.A.: mercato obbligazionario all’ingrosso
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59. Borsa Italiana
Il Mercato azionario
• Mercato Telematico Azionario (MTA)
• Nuovo mercato (NM)
• Mercato Telematico dei covered warrant (MCW)
• Mercato Ristretto (MR)
• Mercato dei Premi (MPR)
Il Mercato “after hours” (TAH)
Il Mercato dei Derivati
• Mercato Italiano dei Derivati (IDEM),
• Mercato Italiano dei Derivati sui Tassi di Interesse (MIF)
Il Mercato del reddito fisso
• Mercato delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT)
• Mercato delle euro-obbligazioni (EuroMOT)
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60. L’efficienza dei mercati
Efficienza allocativa e funzione del sistema dei prezzi
- ruolo allocativo
- funzione distributiva
- funzione informativa
Efficienza informativa
- debole
- semi-forte
- forte
Efficienza operativa: tecnica e funzionale
- spessore
- ampiezza
- elasticità
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61. Parametri di valutazione dei mercati
Perfezione
• dipende dal contenuto informativo del prezzo
• presuppone
- parità di informazioni tra i partecipanti
- conoscenza delle intenzioni altrui
- ininfluenza delle dimensioni
Efficienza
• scostamento tra prezzo e valore intrinseco
• prezzo funzione del set informativo disponibile
• impatto delle forme organizzative
Frammentazione
• dipende dall’impossibilità di conoscere le posizioni degli operatori
- costo /ritardo nell’acquisizione delle informazioni
- articolazione del mercato e modalità di formazione dei prezzi
- impatto della tecnologia real time
Spessore / Ampiezza
• incidono sulla liquidità e sulla capacità di assorbire quantità con variazioni
limitate di prezzo così da determinare il costo dell’intermediazione
Elasticità
• capacità di riequilibrio dei prezzi in presenza di scompensi negli ordini
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62. I mercati degli strumenti derivati
• Nascita e rapido sviluppo
• Contratti a termine fermo, future, a contenuto opzionale
• Su tassi, cambi, titoli, indici, commodities
• “Derivati” poiché il prezzo dipende dalla quotazione del sottostante
• Mercati di borsa standardizzati – mercati OTC personalizzati
Funzioni dei mercati derivati
• Finalità microeconomiche degli operatori
- maggiori e migliori opportunità di investimento
- migliore gestione dei rischi
- completamento dei portafogli
• Finalità macroeconomiche
- ampliare il set di combinazioni rischio/rendimento
- completamento del mercato
- aumento della liquidità del primario (?)
- effetto destabilizzante (?)
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63. Il mercato dei financial future
• Rappresentano l’evoluzione dei mercati a termine fermo
(comunque esecuzione differita)
• Standardizzazione degli elementi contrattuali
- attività sottostante
- importo fisso
- date di scadenza
- modalità di regolamento
- metodi di negoziazione
- costi e margini di mantenimento delle posizioni
• Presenza della Clearing House
- garantisce il buon fine dell’operazione
- consente la liquidazione di posizioni opposte
- gestisce il meccanismo dei margini
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64. Il mercato delle opzioni
• Standardizzazione degli elementi contrattuali
- attività sottostante
- opzione di acquisto / vendita
- prezzo di esercizio
- date di scadenza (di esercizio)
- prezzo dell’opzione
• Mercati prevalentemente ufficiali
• Presenza della Clearing House
- garantisce il buon fine dell’operazione
- consente la liquidazione di posizioni opposte
- gestisce il meccanismo dei margini
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65. Il mercato degli swap su tassi e cambi
• Pagamento reciproco di tassi su capitali nozionali
• Principali elementi contrattuali
- modalità di determinazione dei tassi / cambi
- scadenza
- durata
• Mercati prevalentemente OTC
- elevata personalizzazione (tailor made)
- enorme sviluppo quantitativo
- ruolo degli intermediari: ricerca della controparte,
- gestione del mismatch, garanzia di buon fine
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67. Teorie dell’intermediazione finanziaria
Modalità alternative dello scambio
Scambio diretto e autonomo: datori e prenditori non
ricorrono ad alcun intermediario per concludere lo scambio
Scambio diretto e assistito: datori e prenditori sono
controparti dirette ma sono assistiti da intermediari che
svolgono una funzione di mediazione
Scambio indiretto: il trasferimento di risorse tra datori e
prenditori avviene attraverso un soggetto intermedio
(“scambista”) che svolge una funzione di intermediazione
(1) e (2) hanno tipicamente per oggetto valori mobiliari
Gli scambi finanziari presuppongono prestazioni monetarie di
segno opposto e distanziate nel tempo che si distinguono
tra loto in termini di grado di incertezza e durata
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68. Ruolo e funzioni degli intermediari
Teoria economica Ipotesi di mercati perfetti
Non si giustifica l’esistenza
di intermediari finanziari
L’intermediario è considerato come un operatore economico qualsiasi,
dotato di un proprio portafoglio di attività e passività
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69. Ruolo e funzioni degli intermediari
Teoria dei costi
di transazione
Sviluppi teorici successivi Teoria dell’incertezza
Teoria delle
asimmetrie informative
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70. Teoria dei costi di transazione
Presupposto
la mancata esecuzione di uno scambio diretto tra
debitore e creditore è dovuto a imperfezioni quali:
quali
divisibilità finita degli strumenti finanziari
costi di informazione e negoziazione
costi operativi (supporti contrattuali, monitoring,
…)
investitori / emittenti
Ruolo dell’intermediario
rendere possibile la conclusione di operazioni
altrimenti non eseguibili
a costi inferiori
grazie alla natura dei costi (fissi o poco flessibili)
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71. Teoria dei costi di transazione
Problemi
Qual è il rapporto tra intermediari e mercati?
sul mercato vengono svolte le operazioni che:
coinvolgono i soggetti in grado di esternalizzare i
costi informativi e operativi
non soffrono del problema della limitata divisibilità
Perché ci sono varie tipologie di intermediari?
a ogni frazione di costi che può essere internalizzata
corrisponde una tipologia di intermediario
ricerca controparte broker
costi di negoziazione inv. istituzionale
costi di screening investment bank
tutti i costi banca universale
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72. Teoria dell’incertezza
Presupposto
i contratti si caratterizzano per la presenza di molteplici tipologie
di rischio:
rischio
rischio di credito
rischio di liquidità
rischio giuridico
lo scambio diretto può realizzarsi solo se tra le parti c’è assoluta
concordanza sulle modalità (contrattuali) di distribuzione del
rischio
Ruolo dell’intermediario
rendere possibile la conclusione dello scambio attraverso la
trasformazione del rischio
con assunzione
senza assunzione
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73. Teoria dell’incertezza
Problema
Perché ci sono varie tipologie di intermediari?
si considerano due principali modelli di intermediazione
fondo comune di investimento
riduce il rischio mediante il processo di
diversificazione senza assumerlo direttamente
intermediario finanziario
assume in proprio il rischio per rendere
compatibili le schede di preferenza di creditore e
debitore attraverso
diversificazione
trasferimento del rischio sugli azionisti
trasferimento del rischio su terzi
antipazione delle aspettative del mercato
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74. Teoria dell’incertezza
Ipotesi di fondo (limitative)
assenza di imperfezioni di natura strutturale
(normative, fiscali, …)
mancata considerazione di:
strumenti di pagamento
prestazione di servizi di consulenza
non considerazione esplicita dell’intermediario
con funzione monetaria il quale consente di
minimizzare costi/tempi/rischi del
trasferimento dei saldi monetari
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75. Teoria delle asimmetrie informative
Presupposto
sul piano informativo, gli investitori sono
sistematicamente in svantaggio rispetto ai prenditori che
conoscono rischio e redditività dei progetti da finanziare
anche l’emittente potrebbe non sapere interpretare il
mercato e stabilire correttamente i termini dell’emissione
Ruolo dell’intermediario
produrre informazione interna in misura utile a colmare
l’asimmetria informativa tra debitore e creditori, grazie
all’accesso a informazioni riservate
l’informazione interna è attendibile in quanto
l’intermediario si assume il rischio e si gioca la reputation
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76. Teoria delle asimmetrie informative
Problema
Perché ci sono varie tipologie di intermediari?
banche esclusività della funzione
monetaria
investment bank funzione
segnaletica
regolamentazione differenze istituzionali
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77. Modalità di riduzione delle imperfezioni
Mercati Intermediari
Asimmetria organizzazione formale produzione
informativa obblighi informativi informazioni
funzione di liquidità assunzione
Rischio specializzazione degli trasferimento
strumenti trasformazione
progresso
concentrazione degli
tecnologico
Costi di scambi
economie di scala e
transazione tecnologia
diversificazione
market making
concorrenza
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78. Attività degli intermediari finanziari
Chiavi interpretative alternative
1 prodotti /processi Funzione d’uso
2 segmentazione domanda Funzione di servizio
3 estensione della delega
Rapporto intermediario / cliente
4 modelli istituzionali Integrazione dei processi produttivi
Assetto giuridico
Assetto organizzativo
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79. 1. Processi e prodotti
FUNZIONE ATTIVITA’ TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
ESERCIZIO DEL Credito a breve e Banche
CREDITO a medio lungo
termine
Leasing Banche Società di leasing
finanziario
Factoring Banche Società di factoring
Credito al Banche Soc. finanziarie
consumo
FINANZIAMENTO Assunzione di Banche Finanziarie di part.
MOBILIARE partecipazioni nel Venture capital
capitale d’impresa fondi chiusi
Sottoscrizione e Banche S.I.M.
collocamento
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80. 1. Processi e prodotti
FUNZIONE ATTIVITA’ TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
INTERMEDIAZIONE Negoziazione titoli Banche S.I.M.
MOBILIARE c/proprio e c/terzi
GESTIONE DEL G.P.M. Banche S.I.M.
RISPARMIO
Gestione collettiva FCI e SICAV
COPERTURA DEI Assicurazioni danni Assicurazioni
RISCHI Assicurazioni vita e Assicurazioni Ist. di previdenza
previdenza Fondi pensione
SERVIZI DI Offerta di strumenti Banche Emittenti di carte di
PAGAMENTO di pagamento credito
Operazioni di incasso Banche Soc. finanziarie
e pagamento
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81. 2. Segmentazione della domanda
La domanda di servizi e prodotti finanziari
Gestione finanziaria e ciclo di vita della famiglia
Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Dimensione relativa della domanda e grado di
personalizzazione del servizio
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82. Gestione finanziaria e ciclo di vita della
famiglia
Ogni soggetto possiede:
un determinato livello di reddito permanente che
rappresenta l’allocazione desiderata di risorse nel tempo
un determinato livello del reddito corrente
il risparmio finanziario (positivo / negativo) serve ad adattare il
reddito corrente al reddito permanente durante il ciclo di vita
ipotesi sottostanti al modello di Modigliani
il totale dei non vi sono
redditi correnti trasferimenti
equivale al totale intergenerazionali
dei redditi lo stock iniziale e di ricchezza
permanenti finale di ricchezza
sono nulli
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83. Gestione finanziaria e ciclo di vita della famiglia
Fasi del ciclo di vita
Redditi, consumi e risparmio sono limitati
Inizio Ridotte possibilità di effettuare investimenti reali e di
accumulare attività finanziarie
Indebitamento contenuto per capacità di rimborso incerta
• Redditi correnti e consumi in crescita
• Acquisto di beni durevoli e accumulo di ricchezza
Sviluppo finanziaria
• Indebitamento per realizzare investimenti immobiliari
• Possibilità di indebitamento per capacità prospettica di
rimborso
Redditi correnti e consumi in crescita a tassi ridotti
Maturità Stabilizzazione dei consumi
Stabilizzazione degli investimenti reali
Risparmio utilizzato per rimborso dei debiti e per
accumulo di attività finanziarie anche a fini previdenziali
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84. Gestione finanziaria e ciclo di vita della famiglia
Fasi del ciclo di vita
Declino Redditi nulli
Diminuzione dei consumi
Utilizzo di rendite pensionistiche e previdenziali
Disinvestimento delle attività finanziarie
In sintesi, in ogni periodo, le decisioni di acquisizione e disinvestimento
di attività e passività finanziarie sono determinate da:
Equilibrio fra reddito monetario disponibile e consumi
Decisioni di investimento / disinvestimento in beni reali
non destinati al consumo
Struttura finanziaria del periodo precedente
Previsioni sui periodi successivi
In base al modello un intermediario può segmentare la
clientela per diversificare / differenziare la propria offerta
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85. Gestione finanziaria e ciclo di vita
dell’impresa
Condizioni di equilibrio finanziario
Ciclo di vita strategico
Ciclo di vita, struttura finanziaria ottimale e ruolo
degli intermediari
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86. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Condizioni di equilibrio finanziario
Esistono varie nozioni di equilibrio finanziario:
1) Divario tra entrate ed uscite di cassa nel breve periodo.
2) Coerenza della struttura finanziaria dell’impresa relativamente alla
strategia seguita.
3) Relazione tra rendimento reale e/o nominale del capitale investito e
costo reale e/o nominale delle risorse finanziarie utilizzate.
4) Rapporto tra reddito operativo e oneri finanziari.
5) Rapporto tra valore economico dell’attivo e valore delle passività
sottoscritte.
6) Relazione tra flusso netto di cassa totale e sviluppo aziendale.
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87. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Condizioni di equilibrio finanziario
Per definire la strategia finanziaria ottimale
dell’impresa, il modello di equilibrio finanziario deve
1. “Tradurre” la dinamica finanziaria dell’impresa in una
situazione di struttura finanziaria.
2. Utilizzare in modo integrato sia le variabili finanziarie
(flussi di cassa) sia quelle economiche (rendimenti e costi
del capitale) esprimendo la relazione di interdipendenza.
3. Fare riferimento ad orizzonti temporali di medio-lungo
termine.
4. Utilizzare variabili facilmente collegabili alla strategia
complessiva dell’impresa per “decodificare” in chiave
finanziaria la strategia globale.
87
88. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Condizioni di equilibrio finanziario
il modello di equilibrio finanziario dinamico dell’impresa può
essere definito con l’impiego delle seguenti variabili
Il tasso di sviluppo del fatturato nel periodo V −V
TSV = 1 0
1
V 0
CI
L'intensità di capitale dell’impresa
V
La capacità di autofinanziamento lordo, al netto dei FR
flussi necessari per sostituire i fattori produttivi obsoleti
V
ª utili di periodo non distribuiti.
ª quote ammortamento d'esercizio,
ª al netto delle spese per rinnovi e/o sostituzioni
ª accantonamenti ai fondi rischi e spese future
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89. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Condizioni di equilibrio finanziario
con le tre variabili definite é possibile quantificare in assoluto il
fabbisogno finanziario esterno (o l'avanzo finanziario) nonché
rappresentare, in senso dinamico, il punto di equilibrio
finanziario dell'impresa:
FR 0 − (V 1 − V 0 ) ⋅ V =
CI
FC 1
FC < 0:
fabbisogno finanziario esterno periodale e incrementale;
FC > 0:
avanzo finanziario interno periodale e incrementale.
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90. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Modello del ciclo di vita dell'impresa
il modello di equilibrio finanziario dinamico - che descrive il ciclo
finanziario dell'impresa - deve essere coniugare con un modello che
rappresenti il "ciclo strategico" dell'impresa stessa, ossia il modello del
"ciclo di vita".
V
0 INTROD. CRESCITA MATURITÀ T
FASI
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91. Gestione finanziaria e ciclo di vita dell’impresa
Struttura finanziaria
Il piano di indebitamento/rimborso dell’impresa deve
rispettare, in sintesi, i seguenti limiti:
In ogni periodo il ricorso al debito non deve eccedere il fabbisogno
esterno incrementale R ≤ FCP così come il rimborso del debito non
T t
deve eccedere l’avanzo di cassa periodale F ≤ FCN
t t
In ogni periodo le variazioni del debito non devono determinare un
montante di indebitamento (ai tassi di interesse previsti) superiore al
valore ideale di liquidazione/cessione dell’impresa
In ogni periodo il montante di indebitamento raggiunto non deve
eccedere il valore attuale (ai tassi di interesse previsti) dei finanziamenti
e dei rimborsi programmati
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92. Matrice di collegamento fra ciclo strategico e ciclo
Matrice di collegamento fra ciclo strategico e ciclo
finanziario dell'area d'affari
finanziario dell'area d'affari
FASI DEL VARIABILI FINANZIARIE EVOLUZIONE
CICLO DELLA
TASSO DI INTENSITÀ MARGINE DI FASI DEL STRUTTURA
SVILUPPO DI AUTOF.LORDO CICLO FINANZIARIA
DEL FATTURATO CAPITALE SUL FATTURATO FINANZIARIO
INIZIO E BASSO ALTA BASSO SALDI DI •CAPITALIZZAZIONE
INTRODU CRESCENTE DECRESCENTE CRESCENTE CASSA INIZIALE ELEVATA
ZIONE NEGATIVI •ULTERIORI APPORTI
EST. DI CAPITALE
PROPRIO
•LEVA FINANZIARIA
CRESCENTE
CRESCITA ALTO MEDIA MEDIO TRANSIZIONE •LEVA F.CRESCE
STABILE STABILE STABILE DEI SALDI FINO AL PUNTO
DI CASSA DA DI MASSIMA
NEGATIVI •DIMINUZIONE
A POSITIVI DELL’INDEBITA-
MENTO
MATURITA' MEDIO BASSA ALTO SALDI DI •RICAPITALIZZAZIO-
DECRESCENTE DECRESCENTE CRESCENTE CASSA NE DELL’IMPRESA
POSITIVI •DISPONIBILITA’ DI
CAPITALE PROPRIO
PER DIVERSIFIC.
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93. TIPO DI MODALITÀ DI
FASE DEL CICLO INTERMEDIARIO
INTERVENTO SMOBILIZZO
RICERCA E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTI A NESSUNA
SVILUPPO PUBBLICHE TRAMITE FONDO PERDUTO
BANCHE
INTRODUZIONE VENTURE CAPITAL PARTECIPAZIONI Q QUOTAZIONE
MAGGIORITARIE IN BORSA
O MINORITARIE Q CESSIONE A:
QUALIFICATE MERCHANT
ABBINATE AD BANK,
APPORTI DI IMPRESE,
RISORSE UMANE MANAGER
ASSENTI Q RIACQUISTO
CRESCITA VENTURE CAPITAL PARTECIPAZIONI IDEM
/FINANZIARIE MINORITARIE
FONDI CHIUSI
MATURITÀ BANCHE PARTECIPAZIONI QUOTAZIONE IN
MINORITARIE BORSA
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94. Dimensione relativa della domanda e grado
di personalizzazione del servizio
dimensione relativa della domanda
individuale e soglia di accesso al servizio
Bassa Media Elevata
Basso Retail
livello di personalizzazione
Banking
del servizio
Medio
Elevato Private &
Corporate
Banking
94
95. 3. Estensione della delega
NATURA DEL FIGURE NATURA DELLA
TIPO DI ATTIVITA’ PROCESSO ISTITUZIONALI PERFORMANCE
PRODUTTIVO
Supporto allo scambio Produzione e Agenzie di rating Int. orientati alla
diretto diffusione SIM (consulenza formazione di un
informazioni alle famiglie e alle margine di
imprese) provvigioni
Negoziazione delegata Produzione e Investitori Intermediari con
diffusione istituzionali passività di
informazioni / mercato
trasformazione del
rischio
Negoziazione in Produzione e Venture capital formazione di un
proprio diffusione margine da
informazioni / plusvalenze
trasformazione e Intermediari formazione di
assunzione del rischio creditizi un margine da
interessi
95
96. 4. Modelli istituzionali
Germania G. Bretagna Stati Uniti
INTERMEDIAZIONE banca retail banks commercial banks
CREDITIZIA universale merchant banks
INTERMEDIAZIONE banca retail banks investment banks
MOBILIARE: DI universale merchant banks
SERVIZIO
INTERMEDIAZIONE banca merchant banks investment banks
MOBILIARE: universale
CREDITIZIA
INTERMEDIAZIONE banca merchant banks investment banks
MOBILIARE: universale (di competenza ma (di competenza ma
PARTECIPATIVA poco presidiata) poco presidiata)
l’elevato sviluppo dei mercati mobiliari e l’alto grado di
autofinanziamento non richiedono un ruolo di tipo partecipativo
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97. 1. Processi e prodotti
FUNZIONE ATTIVITA’ TIPOLOGIA ISTITUZIONALE
INTERMEDIAZIONE Negoziazione titoli Banche S.I.M.
MOBILIARE c/proprio e c/terzi
GESTIONE DEL G.P.M. Banche S.I.M.
RISPARMIO
Gestione collettiva FCI e SICAV
COPERTURA DEI Assicurazioni danni Assicurazioni
RISCHI Assicurazioni vita e Assicurazioni Ist. di previdenza
previdenza Fondi pensione
SERVIZI DI Offerta di strumenti Banche Emittenti di carte di
PAGAMENTO di pagamento credito
Operazioni di incasso Banche Soc. finanziarie
e pagamento
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98. La diversificazione
ricerca di nuove combinazioni prodotto / mercato
/tecnologia
fenomeno rilevante, in fase di accelerazione, caratterizzato da
forte correlazione
differenti teorie esplicative
demand side industrial organisazion theory
(condizionamenti esogeni)
supply side resource view of the firm
(vincoli di risorse/organizzazione)
risorse eccedenti
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99. La diversificazione
Diversificazione correlata
product extension
market concentricity
technological concentricity
market extension
Diversificazione non correlata
Teoria di portafoglio
si diversifica per ottimizzare la combinazione
rischio / rendimento
Teoria microeconomica
ricerca di economie di costo da produzione congiunta
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100. La diversificazione
ECONOMIE DA PRODUZIONE CONGIUNTA
SONO POSSIBILI SE
Le combinazioni produttive non sono rigide
Le scelte sono condizionate dalla clientela
Si impiegano fattori produttivi omogenei, poco
specializzati, fungibili
risorse eccedenti
Risorse finanziarie - Attrezzature fisico/tecniche
Lavoro/organizzazione - Tecnologia
Risorse manageriali – informazioni
non possono essere impiegate per espandere la produzione,
devono essere fungibili e non facilmente negoziabili
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102. Gli strumenti finanziari
Funzione obiettivo di investitori e
prenditori
Funzioni e caratteristiche degli strumenti
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103. Funzione obiettivo di investitori e prenditori
Le esigenze connesse al regolamento degli scambi
nel mercato domestico
con l’estero
La domanda di trasferimento delle risorse nel tempo
investimento
finanziamento
La funzione obiettivo dell’investitore
rendimento
rischio: insolvenza, prezzo, interesse, cambio, perdita di potere
d’acquisto, liquidità
La funzione obiettivo del prenditore di fondi
costo
rischio: interesse, cambio, solvibilità, instabilità delle fonti,
condizionamento del finanziatore
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104. Funzioni e caratteristiche
degli strumenti finanziari
la natura dei diritti incorporati
proprietà, credito, discrezionale, a termine
diritti patrimoniali, diritti amministrativi
trasferibilità, negoziabilità, liquidità
rendimento e rischio
la durata
altri caratteri
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105. Gli strumenti finanziari
•Voto
Diritti amministrativi Strumenti rappresentativi
•Impugnativa del capitale sociale
riferiti al diritto
proprietario •Recesso (es.azioni)
•opzione
•Residuali
•credito Rimborso del Capitale
e sua remunerazione
•Obbligazioni
•Predeterminati
•Prestiti
Diritti economici riferiti •Discrezionalità non •future
•Diritto/obbligazione di
alle prestazioni delle consentita
acquistare/vendere date attività
parti contraenti finanziarie
Strumenti Derivati
•Discrezionalità consentita
•opzione
•Diritto/obbligazione di incassare/pagare date
prestazioni
•swap
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106. Caratteristiche tecnico contrattuali dello strumento
trasferibilità
standardizzazione
Condizioni esterne di organizzazione divisibilità
degli scambi (mercato, quotazione,
ampiezza spessore)
negoziabilità
Perdita potenziale in caso
di liquidazione
Costi di transazione
liquidità Durata residua
Rischio emittente
Capacità monetaria
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107. La raccolta delle Banche
Le operazioni di raccolta comprendono il complesso di strumenti che
consente alla banca di dotarsi delle risorse finanziarie a titolo di debito
necessarie per lo svolgimento della propria funzione di intermediazione
Le caratteristiche comuni sono:
• Assunzione da parte della banca di una posizione debitoria nei confronti
della clientela
• Contabilizzazione nel passivo dello SP
• Un rischio di liquidità, diverso a seconda dello strumento considerato,
legato all’impegno della banca a restituire le somme raccolte
Articolazione
Forme tecniche di raccolta di
Forme tecniche di raccolta di Forme tecniche di raccolta basate
Forme tecniche di raccolta basate
tipo personalizzato
tipo personalizzato su strumenti di mercato
su strumenti di mercato
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108. Articolazione
Forme tecniche di raccolta di tipo Forme tecniche di raccolta basate
personalizzato su strumenti di mercato
Conti correnti di Le obbligazioni bancarie
corrispondenza passivi
Gli altri titoli, diversi dalle
I depositi di risparmio obbligazioni, CD e dai buoni
I certificati di deposito fruttiferi
I pronti contro termine
passivi
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109. Una classificazione della raccolta bancaria
Raccolta diretta Raccolta indiretta
Emissione di passività proprie Emissione di passività di altre
unità economiche
La distinzione assume rilievo in quanto permette di evidenziare comportamenti
gestionali ed operativi diversi (fenomeno della disintermediazione)
Fattore Tempoµ Raccolta a breve, a medio ed a lungo termine
Depositi monetari (a vista) Depositi non monetari (a tempo)
Sono accettati come mezzi di Prevedono la trasformazione in
pagamento moneta
Fattore Tasso: Raccolta a tasso fisso e a tasso variabile
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110. I conti correnti di corrispondenza passivi
Contratto misto in cui al deposito si somma il mandato. Il cliente
deposita il proprio denaro presso la banca e conferisce a questa
l’incarico di compiere operazioni di riscossione e pagamento.
Funzione monetaria del C/C Permette al cliente di accedere al
Funzione monetaria del C/C sistema dei pagamenti (bonifici, assegni
etc.). Moneta scritturale.
Funzione di investimento
Funzione di investimento
Rappresenta un opportunità di
investimento delle disponibilità del
cliente
Durata
Durata
A vista: il risparmiatore può esigere
in qualsiasi momento le somme
depositate sul conto
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111. I conti correnti di corrispondenza passivi
Regime di circolazione
Regime di circolazione
Le somme depositate possono essere utilizzate dal L’assegno può essere emesso:
correntista mediante l’emissione di assegni tratti sul
conto. all’ordine (trasferimento mediante girata piena)
all’ordine
L’assegno è un titolo di credito con cui il correntista
al portatore (girata in bianco)
al
ordina alla banca di pagare una determinata somma ad
un certo soggetto.
Valute delle operazioni
Valute delle operazioni
Versamento del contante, assegni circolari emessi dalla stessa banca depositaria: data
dell’operazione
Versamento di assegni bancari tratti sulla stessa banca e di assegni circolari emessi da
altre banche: quarto giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione
Versamento di assegni bancari tratti su altre banche: sesto giorno lavorativo succ.
Prelevamento con assegno bancario: data dell’operazione
Pagamento a mezzo assegno bancario: data di emissione dell’assegno
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112. I conti correnti di corrispondenza passivi
Alcune distinzioni eecaratteristiche
Alcune distinzioni caratteristiche
dei C/C
dei C/C
• Differenze tra C/C creditori e C/C attivi
• Conti cointestati a firme disgiunte e C/C cointestati a firme congiunte
• Esistenza di un estratto conto e di uno scalare interessi (staffa)
• Tutela del cliente in caso di variazione delle condizioni
• Differenze tra interessi debitori e creditori (possibilità di uno scoperto per valuta)
• Periodicità paritaria tra interessi creditori ed interessi debitori
Nuove tipologie di C/C
Nuove tipologie di C/C
•C/C convenzionati
•C/C target
•Conti fondo (o C/C a tetto prestabilito)
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113. I depositi a risparmio
Contratto in base al quale un soggetto deposita delle somme di denaro presso
una banca. La banca acquista la proprietà delle somme di denaro depositate
ed è obbligata a restituirle nella stessa specie monetaria alla scadenza del
termine convenuto o a richiesta del depositante.
Depositi liberi: le Durata
Durata Con preavviso: il rimborso
somme versate delle somme è sottoposto ad
sono esigibili a vista un termine di preavviso;
Depositi vincolati: esistono A scadenza fissa: la banca si
limitazioni alla possibilità di impegna a rimborsare le
esigere a vista le somme somme depositate solo ad una
versate. scadenza prestabilita.
Regime di circolazione
Regime di circolazione
al portatore nominativi
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114. Certificati di deposito
Titoli di credito negoziabili rappresentativi di depositi bancari. Il loro
ammontare è fissato secondo tagli minimi che variano in relazione
all'emittente.
Durata definita per periodi standard, con
Durata
Durata scadenza compresa fra i 3 e i 60 mesi.
• A remunerazione predefinita
Remunerazione
Remunerazione • A remunerazione variabile
Emissione
Emissione A rubinetto. Non implica la consegna
materiale (importo min 500€)
Cessione Generalmente con intervento della
Cessione
banca
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115. I pronti contro termine passivi
prevedono la vendita da parte della banca di titoli e l’impegno
successivo ad acquistarle ad un prezzo prestabilito
Durata
Durata solitamente 1, 22o 33MESI
solitamente 1, o MESI
non ammette estinzione
non ammette estinzione
Vincoli
Vincoli anticipata
anticipata
Importo
Importo dipende anche dalla forza contrattuale
dipende anche dalla forza contrattuale
minimo
minimo del cliente
del cliente
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