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                   CONVENZIONI FISCALI
                   CON LA SVIZZERA

28 novembre 2011           a cura di Renato Brunetta
EXECUTIVE SUMMARY
2


       Per l’Italia
         I capitali e i redditi da capitali detenuti in Svizzera da cittadini
           residenti in Italia e non dichiarati al fisco costituiscono un tesoretto
           cui poter attingere per finanziare iniziative di sviluppo e di
           crescita
       Per la Svizzera
         Gli accordi costituiscono un’opportunità per consolidare la propria
           politica in materia di mercati finanziari attraverso la gestione di
           patrimoni in regola con le legislazioni tributarie


       L’Italia ha l’occasione unica di far emergere capitali finora sottratti a
        tassazione e di poter esercitare, d’ora in avanti, la propria potestà
        impositiva sui redditi da questi prodotti
EXECUTIVE SUMMARY
3


       L’Italia potrebbe stipulare una convenzione che entri in vigore già dal
        2012 adottando uno schema di accordo simile a quello già siglato da
        Germania e Regno Unito e programmando tempi accelerati di
        approvazione da parte degli organi legislativi domestici

       Stime (prudenziali)
         Attività finanziarie in Svizzera riferibili a cittadini italiani: 100
           miliardi di euro
         Percentuale di adesione al pagamento dell’imposta forfettaria: 80%

         Imposta forfettaria: 20%

                      Gettito atteso: 15-17 miliardi di euro
INDICE
4




       Il panorama europeo
       Allegato 1: Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania
       Allegato 2: Convenzione fiscale tra Svizzera e Regno Unito
IL PANORAMA EUROPEO
5


       Nel mese di gennaio 2011, Germania e Regno Unito hanno avviato
        i negoziati concernenti le convenzioni fiscali da stipulare con la
        Svizzera circa la tassazione delle attività patrimoniali ivi detenute
        da cittadini non residenti
       La firma dell’accordo è avvenuta rispettivamente
         Il 21 settembre 2011 per la Germania

         Il 6 ottobre 2011 per il Regno Unito

       In Germania e nel Regno Unito le convenzioni devono essere
        approvate dai rispettivi organi legislativi
       In Svizzera l’accordo deve (verosimilmente) sottostare a referendum
        facoltativo
       Le convenzioni dovrebbero entrare in vigore all’inizio del 2013
ALLEGATO 1
CONVENZIONE FISCALE TRA
SVIZZERA E GERMANIA
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI
    CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA
7


       Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo
        identico in Svizzera e in Germania
          Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo
           equivalente all’imposta applicata in Germania, pari al 25% (+
           1,375% di supplemento di solidarietà tedesco)
          Il contribuente tedesco ha la possibilità di dichiarare i propri
           redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso gli agenti
           pagatori svizzeri
       Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano
        depositati in Svizzera è previsto un meccanismo di garanzia che
        permette alle autorità tedesche di presentare, sulla base di motivi
        plausibili, domande di informazioni circa conti o depositi riferiti a
        cittadini residenti in Germania
PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI
    VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO
8

       Ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, i
        cittadini residenti in Germania pagano un’imposta una tantum, forfettaria e
        anonima
       L’ammontare dell’imposta varia tra il 19% e il 34% in funzione della durata
        del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera nonché dell’importo
        iniziale e finale del capitale
       In luogo di tale pagamento, i cittadini residenti in Germania possono
        dichiarare alle autorità tedesche la propria relazione bancaria in Svizzera, ai
        fini di una tassazione individuale
       Chiunque si opponga espressamente all’imposizione forfettaria oppure
        all’imposizione individuale deve chiudere i propri conti e depositi in Svizzera
       La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in vigore della
        convenzione, un acconto di 2 miliardi di franchi su 4 miliardi di franchi di gettito
        previsto
ALLEGATO 2
CONVENZIONE FISCALE TRA
SVIZZERA E REGNO UNITO
IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI
     CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA
10

        Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo
         identico in Svizzera e in Regno Unito
           Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo equivalente
            all’imposta applicata nel Regno Unito pari al
              48% sui redditi da interessi
              40% sui dividendi
              48% sugli altri redditi
              27% sugli utili da capitali

           Il contribuente del Regno Unito ha la possibilità di dichiarare i propri
            redditi alle autorità finanziarie britanniche attraverso gli agenti
            pagatori svizzeri
        È previsto il medesimo meccanismo di garanzia illustrato con riferimento
         alla Germania
PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI
     VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO
11




        Ai contribuenti del Regno Unito si applicano le medesime
         previsioni descritte con riferimento alla Germania


        La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in
         vigore della convenzione, un acconto di 500 milioni di franchi su 6
         miliardi di franchi di gettito previsto

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Convenzioni fiscali Svizzera

  • 1. 4 CONVENZIONI FISCALI CON LA SVIZZERA 28 novembre 2011 a cura di Renato Brunetta
  • 2. EXECUTIVE SUMMARY 2  Per l’Italia  I capitali e i redditi da capitali detenuti in Svizzera da cittadini residenti in Italia e non dichiarati al fisco costituiscono un tesoretto cui poter attingere per finanziare iniziative di sviluppo e di crescita  Per la Svizzera  Gli accordi costituiscono un’opportunità per consolidare la propria politica in materia di mercati finanziari attraverso la gestione di patrimoni in regola con le legislazioni tributarie  L’Italia ha l’occasione unica di far emergere capitali finora sottratti a tassazione e di poter esercitare, d’ora in avanti, la propria potestà impositiva sui redditi da questi prodotti
  • 3. EXECUTIVE SUMMARY 3  L’Italia potrebbe stipulare una convenzione che entri in vigore già dal 2012 adottando uno schema di accordo simile a quello già siglato da Germania e Regno Unito e programmando tempi accelerati di approvazione da parte degli organi legislativi domestici  Stime (prudenziali)  Attività finanziarie in Svizzera riferibili a cittadini italiani: 100 miliardi di euro  Percentuale di adesione al pagamento dell’imposta forfettaria: 80%  Imposta forfettaria: 20% Gettito atteso: 15-17 miliardi di euro
  • 4. INDICE 4  Il panorama europeo  Allegato 1: Convenzione fiscale tra Svizzera e Germania  Allegato 2: Convenzione fiscale tra Svizzera e Regno Unito
  • 5. IL PANORAMA EUROPEO 5  Nel mese di gennaio 2011, Germania e Regno Unito hanno avviato i negoziati concernenti le convenzioni fiscali da stipulare con la Svizzera circa la tassazione delle attività patrimoniali ivi detenute da cittadini non residenti  La firma dell’accordo è avvenuta rispettivamente  Il 21 settembre 2011 per la Germania  Il 6 ottobre 2011 per il Regno Unito  In Germania e nel Regno Unito le convenzioni devono essere approvate dai rispettivi organi legislativi  In Svizzera l’accordo deve (verosimilmente) sottostare a referendum facoltativo  Le convenzioni dovrebbero entrare in vigore all’inizio del 2013
  • 6. ALLEGATO 1 CONVENZIONE FISCALE TRA SVIZZERA E GERMANIA
  • 7. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI TEDESCHI IN SVIZZERA 7  Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Germania  Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo equivalente all’imposta applicata in Germania, pari al 25% (+ 1,375% di supplemento di solidarietà tedesco)  Il contribuente tedesco ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie tedesche attraverso gli agenti pagatori svizzeri  Allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è previsto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare, sulla base di motivi plausibili, domande di informazioni circa conti o depositi riferiti a cittadini residenti in Germania
  • 8. PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO 8  Ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, i cittadini residenti in Germania pagano un’imposta una tantum, forfettaria e anonima  L’ammontare dell’imposta varia tra il 19% e il 34% in funzione della durata del deposito degli investimenti non tassati in Svizzera nonché dell’importo iniziale e finale del capitale  In luogo di tale pagamento, i cittadini residenti in Germania possono dichiarare alle autorità tedesche la propria relazione bancaria in Svizzera, ai fini di una tassazione individuale  Chiunque si opponga espressamente all’imposizione forfettaria oppure all’imposizione individuale deve chiudere i propri conti e depositi in Svizzera  La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in vigore della convenzione, un acconto di 2 miliardi di franchi su 4 miliardi di franchi di gettito previsto
  • 9. ALLEGATO 2 CONVENZIONE FISCALE TRA SVIZZERA E REGNO UNITO
  • 10. IMPOSIZIONE FUTURA DI REDDITI DA CAPITALI DI CONTRIBUENTI DEL REGNO UNITO IN SVIZZERA 10  Al fine di garantire che i redditi da capitali vengano tassati in modo identico in Svizzera e in Regno Unito  Gli agenti pagatori svizzeri prelevano alla fonte un importo equivalente all’imposta applicata nel Regno Unito pari al  48% sui redditi da interessi  40% sui dividendi  48% sugli altri redditi  27% sugli utili da capitali  Il contribuente del Regno Unito ha la possibilità di dichiarare i propri redditi alle autorità finanziarie britanniche attraverso gli agenti pagatori svizzeri  È previsto il medesimo meccanismo di garanzia illustrato con riferimento alla Germania
  • 11. PAGAMENTO A POSTERIORI DI UN’IMPOSTA SUI VALORI PATRIMONIALI NON TASSATI IN PASSATO 11  Ai contribuenti del Regno Unito si applicano le medesime previsioni descritte con riferimento alla Germania  La Svizzera si è impegnata a versare, al momento dell’entrata in vigore della convenzione, un acconto di 500 milioni di franchi su 6 miliardi di franchi di gettito previsto