ACCESSO ISPETTIVO: LE STRATEGIE DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO
Dlgs106 09
1. Ing. Massimiliano Vannutelli 1
Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il
D.Lgs. 106/2009 pubblicato nel
supplemento n° 180 della Gazzetta
Ufficiale del 5 Agosto 2009 con il
seguente titolo:
“Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”
Ing. Massimiliano Vannutelli 2
1
2. Con tale decreto il Governo ha apportato
alcune importanti modifiche al nuovo Testo
Unico sulla sicurezza pubblicato nella tarda
primavera del 2009.
09 Aprile 2009
D.Lgs. n. 81/2008
Decreto correttivo 3 agosto 2009
D.Lgs n. 106/2009
Ing. Massimiliano Vannutelli 3
Il Decreto correttivo consta di 149 articoli che
intervengono sul D.Lgs. n. 81/2008 cercando
di raggiungere due obiettivi:
Correggere i molti errori
Correggere i molti errori Superare le difficoltà
materiali e tecnici presenti operative, le criticità e
nella attuale disciplina. le lacune evidenziate
Approvata, come noto, a dai primi mesi di
Camere oramai sciolte e applicazione delle
nuove regole.
in tutta fretta.
Ing. Massimiliano Vannutelli 4
2
3. Le principali novità introdotte
dal D.lgs. 106/09
Art. 14 ; SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Art. 16 ; DELEGA DI FUNZIONI
Art. 25 ; MEDICO COMPETENTE
Art. 26 ; OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 27 ; QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI
Art. 17 - 28 - 29 ; VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 30 ; MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
Art. 32 - 34 ; RSPP
Art. 51 ; ORGANISMI PARITETICI
Ing. Massimiliano Vannutelli 5
ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
L’articolo viene riscritto integralmente Viene in particolare ridefinito il
integralmente.
REITERAZIONE.
concetto di REITERAZIONE
Ora bastano più violazioni della “stessa indole” (dopo la prima ed entro i 5
anni) per incappare nella sospensione dell’attività.
Si ricorda che le violazioni che danno luogo a sospensione dell’attività
imprenditoriale non comprendono più le violazioni dell’orario di lavoro, già
abrogate nel 2008, ma solo quelle relative a personale irregolare e gravi e
reiterate violazioni su sicurezza e salute. Inoltre si può avere sospensione
solo della “parte dell’attività imprenditoriale interessata alle violazioni” e
non tutta l’azienda.
Una novità è quella che non si possono chiudere le attività con un solo
dipendente:
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si
applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato
dall’impresa.
dall’impresa
Ing. Massimiliano Vannutelli 6
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4. ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
Quando si può applicare il provvedimento della SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE?
Se si riscontra l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore
al 20% del totale presente sul luogo di lavoro;
In caso di gravi e reiterate violazioni, da identificare con apposito decreto
attuativo; nel frattempo vale l’all. I del D.Lgs. 81/08.
Esempi di gravi violazioni:
Mancata elaborazione del DVR, POS e PGE
Mancata nomina del RSPP
Mancata formazione ed addestramento
Mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti
Violazioni che espongono al rischio di amianto
Ecc.
Ing. Massimiliano Vannutelli 7
ART. 14
“SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE”
Inoltre possono essere previste delle SANZIONI ACCESSORIE, previste anche
nel D.Lgs. 231/01:
Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. e alla
partecipazione a gare pubbliche entro il limite massimo di 2 anni.
Gli Organi titolari del potere di sospensione sono:
DPL (Direzione Provinciale del Lavoro)
ASL
Comando Provinciale dei VV.F.
In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione è previsto per il
DdL:
Arresto fino a 6 mesi in caso di grave e reiterate violazioni
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400 € in caso di lavoro
irregolare
Ing. Massimiliano Vannutelli 8
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5. ART. 16
“DELEGA DI FUNZIONI”
Si chiarisce che il delegante può effettuare la “vigilanza” sulla
DELEGA anche mediante l’adozione del modello organizzativo e
(D.Lgs. 231/01)
gestionale (D.Lgs. 231/01):
“L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Inoltre è possibile una subdelega ma solo una volta:
subdelega,
“Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente
non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni
delegate.”
Ing. Massimiliano Vannutelli 9
ART. 16
“DELEGA DI FUNZIONI”
N.B.: lo strumento della DELEGA non deve essere visto
dal DdL come un modo per DERESPONSABILIZZARSI, ma
solo come un modo per organizzare meglio il lavoro
“con la DELEGA non si distribuiscono le responsabilità,
ma si attribuiscono i poteri da cui conseguono
determinate responsabilità”.
Ing. Massimiliano Vannutelli 10
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6. ART. 16
“DELEGA DI FUNZIONI”
La S.C.C. ha sempre affermato che una delega per essere valida
deve essere giustificata dal ricorrere di almeno 4 condizioni:
1. La dimensione aziendale (il piccolo imprenditore non può
delegare se sempre presente in azienda)
2. Il delegato deve essere tecnicamente, professionalmente
idoneo e adeguato alle incombenze demandate (altrimenti si
configura il reato di culpa in eligendo)
3. Il DdL deve creare un sistema di controllo sul delegato
(altrimenti si configura il reato di culpa in vigilando)
4. I poteri delegati devono essere effettivi, anche sotto il profilo
economico, quando se ne ponga la necessità.
Ing. Massimiliano Vannutelli 11
ART. 25
“MEDICO COMPETENTE”
Sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di
custodia delle cartelle.
Si può ora concordare tra DdL e MC il luogo di custodia delle
cartelle sanitarie e di rischio.
Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare
tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia
delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti
era sempre di competenza del medico).
Ing. Massimiliano Vannutelli 12
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7. ART. 42
“INIDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA”
La modifica apportata dal Decreto Correttivo ha risolto il
problema dei numerosi contenziosi nati tra azienda e lavoratore
nel caso in cui lo stesso venga adibito ad una mansione di livello
inferiore: ora è esplicitamente previsto che il trattamento
retributivo deve essere corrispondente alla mansione di
provenienza.
Rimane comunque la possibilità di licenziare il lavoratore nel
caso in cui non sia possibile individuare una mansione
alternativa.
Ing. Massimiliano Vannutelli 13
ART. 26
“OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE”
Si va verso un D U V R I (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali)
a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che
approfondisce i rischi “specifici”.
Ciò significa che in tutti i casi in cui il DdL non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbe potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Ing. Massimiliano Vannutelli 14
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8. Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale,
mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non si
applica il DUVRI.
Gli obblighi
La prima e principale novità è l’estensione degli obblighi non solo
all’affidamento di lavori ma anche all’affidamento di servizi e di
forniture.
Ing. Massimiliano Vannutelli 15
I costi della sicurezza
Nel comma 5 è stato chiarito, inoltre, che i costi della sicurezza
che il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta
sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle
procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la
sicurezza dovuti alle interferenze. È stato introdotto il concetto,
già presente per i cantieri temporanei e mobili, che questi costi
non possono essere soggetti a ribasso.
La pubblica amministrazione
Altra novità riguarda l’applicazione di questo articolo alla
Pubblica Amministrazione. Infatti, è stato definito una volta
per tutte che, nel caso debba essere elaborato il DUVRI,
l’obbligo di questa elaborazione ricade sul soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
Ing. Massimiliano Vannutelli 16
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9. ART. 27
“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E
DEI LAVORATORI AUTONOMI”
Viene introdotta una sorta di “patente a punti in edilizia esauriti i quali non
patente edilizia”
si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto introdotto nel
codice stradale, utilizzando la stessa strategia.
Lo scopo è quello di mettere fuori mercato le aziende non
norme.
sicure che violano sistematicamente le norme.
I punti sono utilizzati per la VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO
PROFESSIONALE delle imprese edili che sono valutate sulla base della
formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Le sanzioni comporteranno
la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento
comporterà l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.
Non sappiamo ancora come funzionerà tecnicamente il meccanismo che sarà
stabilito da un futuro decreto. Ing. Massimiliano Vannutelli 17
ART. 17, 28, 29
“VALUTAZIONE DEI RISCHI”
La valutazione del rischio “stress lavoro correlato” viene posticipata
a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione
Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste,
dal 1 agosto 2010.
Per quanto concerne invece l’apposizione della DATA CERTA al DVR si è
stabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es. posta elettronica certificata) ma
anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).
Nel d.lgs. 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento di
valutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività.
Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti, modifiche o
infortuni, viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.
Ing. Massimiliano Vannutelli 18
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10. “VALUTAZIONE DEI RISCHI”
Il nuovo provvedimento, infatti, ha introdotto a decorrere dallo scorso 20
agosto 2009 un nuovo regime che mira, soprattutto, a correggere le
diverse incongruenze e imprecisioni emerse durante questi primi
mesi di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, garantendo maggiori tutele
per i volontari e per la sempre più crescente platea dei cosiddetti
lavoratori atipici impiegati nei rapporti di somministrazione di
manodopera, di appalti, di lavoro a termine ecc. Tuttavia, non tutti i
problemi sono stati risolti; infatti, per esempio, rimane ancora la questione
della semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole e medie
imprese che, invece, costituiva uno dei principi fondamentali della legge
delega n. 123/2007.
Indelegabilità : Il D.Lgs 106/2009 ha lasciato intatto il principio in base
al quale il datore di lavoro non può delegare a terzi gli obblighi di
valutazione di tutti i rischi e di redazione del relativo documento (art. 17,
d.lgs. n. 81/2008)
Ing. Massimiliano Vannutelli 19
È stato confermato che il Datore di È stato finalmente codificato in
lavoro, anche nella scelta delle modo chiaro anche il principio
attrezzature di lavoro e delle secondo il quale, all’interno del
sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione
processo di valutazione dei rischi,
dei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di deve essere riservata una
valutare tutti i rischi per la sicurezza maggiore attenzione a “quelli
e la salute dei lavoratori. connessi alla specifica tipologia
(compresi quei gruppi di lavoratori contrattuale attraverso cui viene
esposti a rischi particolari, oppure le resa la prestazione di lavoro”
lavoratrici in stato di gravidanza)
I datori di lavoro e i consulenti sono chiamati a rivedere i contenuti dei DVR
già elaborati al fine di accertare se nella valutazione sono stati analizzati
anche i cosiddetti RISCHI DA FLESSIBILITA’ e individuate le relative
misure di prevenzione
Ing. Massimiliano Vannutelli 20
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11. Ing. Massimiliano Vannutelli 21
LUOGHI E ATTREZZATURE DI LAVORO
ART. 62 (Luoghi di lavoro) : MODIFICHE
Esclusi: CAMPI, BOSCHI E I TERRENI FACENTI PARTE DI
UN’AZIENDA AGRICOLA E FORESTALE
ART. 69 (Attrezzature di lavoro) : MODIFICHE
Correzioni che riguardano essenzialmente la nozione
d’impianto (inteso come complesso di macchine, di
attrezzature e di componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo) e il regime delle verifiche e dei
controlli.
Ing. Massimiliano Vannutelli 22
11
12. ART. 71
“ATTREZZATURE DI LAVORO”
Relativamente agli obblighi del DdL, il comma 11 dovrebbe
risolvere l’annoso problema dalla 1° verifica e poi delle
verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento
(es. paranchi, gru a ponte monotrave/bitrave ecc.)
“… La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL, che vi
provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il DdL può avvalersi delle ASL e/o di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il DdL può avvalersi di soggetti pubblici
o privati abilitati…”
Ing. Massimiliano Vannutelli 23
ART. 72
“OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI
CONCEDENTI IN USO”
Ribadisce, anche se sotto una forma leggermente diversa
rispetto alla prima stesura del T.U., che le macchine non
certificate CE secondo la propria direttiva di prodotto, devono
essere accompagnate, all’atto della vendita, noleggio,
concessione in uso o locazione finanziaria, da una
attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’All.
V., rilasciata dal cedente sotto la propria responsabilità.
Se trattasi di noleggio o concessione in uso, il cedente dovrà
acquisire agli atti il nominativo e le eventuali
abilitazioni dei lavoratori che utilizzeranno tali
macchine (es. carrelli elevatori a noleggio, escavatori ecc.)
Ing. Massimiliano Vannutelli 24
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13. ART. 73
“INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO”
Segue il comma 7 dell’art. 71, e si mette in risalto che riguardo
alle attrezzature di lavoro il DdL provvede affinché i lavoratori
incaricati all’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione (es. MUM) e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e
alle situazioni anormali prevedibili.
Tutte le formazioni sulle attrezzature di lavoro (es.
carrelli elevatori, mezzi d’opera, ecc.) devono sempre
essere seguite da addestramenti on the job.
Ing. Massimiliano Vannutelli 25
PROTEZIONE DALL’AMIANTO
ART. 251 (Misure di prevenzione e protezione) :
La protezione offerta dal DPI deve essere tale da
garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che la stima
della concentrazione di amianto nell’aria
filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione
misurata nell’aria ambiente per il FPO, sia non
superiore a un decimo del valore limite 0,1 fibre per
centimetro cubo di aria. (misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore)
Ing. Massimiliano Vannutelli 26
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14. I CRITERI DI REDAZIONE DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
La scelta dei criteri è rimessa al DATORE DI LAVORO
PRIVO DI
CONTENUTI
SEMPLICE
SUPERFLUI
COMPRENSIBILE
PER TUTTI I SOGGETTI
INTERESSATI
Ing. Massimiliano Vannutelli 27
Per quanto riguarda invece , la DATA DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, è stato introdotto il
principio dell’alternatività tra la data certa e la cosiddetta
“data attestata” attraverso la:
“sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove nominato”
Ing. Massimiliano Vannutelli 28
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15. Il nuovo termine per la redazione del DVR
Il D.Lgs. 106/2009 comma 3-bis
“ In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
ENTRO 90 GIORNI dalla data di inizio della propria
attività ”
Ing. Massimiliano Vannutelli 29
LE MODALITA’ DI TENUTA
DEL DVR
Può essere tenuto, oltre che sul tradizionale
supporto cartaceo anche su quello
informatico
Deve essere custodito, presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
Ing. Massimiliano Vannutelli 30
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17. “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
Qualcosa cambia anche nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione definite nei Documenti di Valutazione
dei Rischi.
Es: Rischi fisici – RUMORE (art. 192)
“Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori
INFERIORI SUPERIORI di azione sono superati, il DdL elabora
ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore…
Ing. Massimiliano Vannutelli 33
ART. 30
“MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE”
L’unica modifica è quella che ci saranno procedure semplificate anche per i MOG (Modelli
di Organizzazione e di Gestione)
E’ stato introdotto il comma 5-bis:
“ La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.”.
Ing. Massimiliano Vannutelli 34
17
18. ART. 32, 34
“RSPP”
32)
REQUISITI RSPP (art 32)
L’elenco degli esentati dalla formazione per diventare RSPP comprende,
GIUSTAMENTE anche i laureati in ingegneria della sicurezza.
34)
SVOLGIMENTO DIRETTO COMPITI DELL’RSPP (art 34)
Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti). Il
datore di lavoro può svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio
e primo soccorso e questo a prescindere che lo stesso sia o meno RSPP.
Ing. Massimiliano Vannutelli 35
ART. 51
“ORGANISMI PARITETICI”
Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 tali
organismi, oltre a svolgere attività di formazione,
anche attraverso l’impiego di fondi interprofessionali,
sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemi
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.
Ing. Massimiliano Vannutelli 36
18
19. Su POS e imprese in cantiere
chiariti gli obblighi di tutela
nelle forniture di materiali
La consegna del calcestruzzo in cantiere, sia con autobetoniera, sia con pompa,
qualora l’operatore non intervenga nella posa in opera, deve essere
considerata unicamente una mera fornitura. Il recepimento nel
decreto correttivo dell’emendamento proposto è, pertanto, certamente un
risultato molto importante per le categorie dei produttori di calcestruzzo e dei
costruttori. Con questa modifica al Testo Unico, che ha ribaditoil principio
della separazione delle responsabilità tra le imprese che
eseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e di
attrezzature e ha chiarito quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delle
due parti coinvolte, il Governo ha contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza in
cantiere.
Ing. Massimiliano Vannutelli 37
Documentazione di cantiere:
via libera alle semplificazioni con qualche
contraddizione
ll D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha ridotto la quantità di
documentazione che le imprese devono trasmettere
al committente o al responsabile dei lavori in
occasione della verifica dell’idoneità tecnico
professionale, introducendo un’inversione di tendenza a
quanto iniziato con il D.Lgs. n. 494/1996 e culminato con il
D.Lgs. n. 81/2008.
Documentazione che, aggiungendosi a quella relativa
all’organizzazione generale di cantiere, forma una massa
cartacea di non facile gestione, in particolare per le piccole e
medie imprese di costruzioni.
Ing. Massimiliano Vannutelli 38
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20. Documentazione che deve produrre l’impresa affidataria per se
stessa o per i subappaltatori ai fini dell’autorizzazione al
subappalto
Imprese
1) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e
alle casse edili.
2) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti
3) Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto con data di rilascio non antecedente sei mesi
4) DVR o autocertificazione
5) DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007
6) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. n. 81/2008
Ing. Massimiliano Vannutelli 39
Lavoratori autonomi
1) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
2) Specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 di macchine, di
attrezzature e di opere provvisionali.
3) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.
4) Attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità
sanitaria se espressamente previsti dal d.lgs. n. 81/2008
5) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24
ottobre 2007
Ing. Massimiliano Vannutelli 40
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21. Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere
(* in rosso quelli che devono essere conservati in cantiere)
1) Concessione edilizia e DIA
2) Autorizzazione comunale di deroga alle emissioni rumorose in
osservanza alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico
3) Permesso comunale di autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico
4) Cartello anagrafico di cantiere
5) Denuncia di nuovo lavoro INAIL
6) Richiesta e autorizzazione al subappalto
7) Copia del PSC
8) Trasmissione e dichiarazione di presa visione del PSC e degli
eventuali aggiornamenti da parte dei subappaltatori
9) Copia della notifica preliminare e degli aggiornamenti che deve essere
conservata in cantiere
10) POS dell’impresa affidataria
11) POS dei subappaltatori
Ing. Massimiliano Vannutelli 41
Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere
12) Verbale di messa a disposizione del PSC e del POS ai RLS
13) Piani di sicurezza e similari per attività particolari, se previste (es. bonifica
amianto, lavori in quota su fune, demolizioni estese ecc..)
14) Copia conforme libro matricola o comunicazione telematica
15) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
16) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto elettrico di terra
17) Denuncia a ISPESL e ARPA dell’impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche
18) Copia dell’autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi istallati
19) Progetto del ponteggio (nei casi previsti)
20) Disegno esecutivo del ponteggio
21) Libretto di istruzioni (uso e montaggio) dei trabattelli
22) Attestati inerenti alla formazione degli operatori dei mezzi di
sollevamento
23) Attestati inerenti alla formazione dei ponteggiatori e degli addetti ai lavori
in quota su fune
24) Attestati di formazione di DdL, Dirigenti e Preposti.
Ing. Massimiliano Vannutelli 42
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22. Documentazione gestita dall’impresa affidataria per
l’organizzazione generale di cantiere
25) Calcolo per la valutazione del rischio di fulminazione del ponteggio,
della gru a torre o altro
26) Schede di sicurezza dei preparati chimici
27) Documento di valutazione del rischio da esposizione a rumore
28) Registro delle verifiche trimestrali di funi di cantiere
29) Documenti di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni
mano-braccio e corpo intero
30) Contratti di subappalto
31) Assicurazione RCT e RCO
32) Verifiche periodiche estintori
33) Certificato di idoneità alla mansione
34) Verbale di messa a disposizione dei DPI ai lavoratori
35) Libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature
utilizzate in cantiere
Ing. Massimiliano Vannutelli 43
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:
massimiliano@vannutelli.com
Ing. Massimiliano Vannutelli 44
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