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Mercoledì 23 gennaio 2013
ASSUNZIONI AGEVOLATE E
VARIE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI
RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER IL 2013
la richiesta scade il 28 Febbraio
I datori di lavoro che hanno realizzato nel corso del 2012
interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro possono presentare l’istanza di riduzione
del tasso alla sede territoriale dell’Inail, con il modulo OT24,
per ottenere il riconoscimento di una riduzione del tasso medio
di tariffa dal 7% al 30%.
RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER IL 2013
la richiesta scade il 28 Febbraio
Presupposto è che le aziende:
● siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi
(in generale e non solo con riferimento all’Inail);
● rispettino integralmente le disposizioni in materia di
prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
● abbiano effettuato interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro
nell’anno solare precedente.
REQUISITI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
Circ. n.34/2008 Ministero del Lavoro
Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare, la
Finanziaria 2007 ha previsto che i "benefici normativi contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale"
siano subordinati, da parte dei datori di lavoro:
 al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge;
 al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale".
OBBLIGHI PREVISTI DALLA
RIFORMA FORNERO

Al fine di garantire un’omogenea
applicazione degli incentivi
all’assunzione, si definiscono i
seguenti principi
OBBLIGHI PREVISTI DALLA
RIFORMA FORNERO
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da una norma di legge o della
contrattazione collettiva
DIRITTI DI PRECEDENZA
L’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949,
in forza del quale spetta un diritto di precedenza
nelle assunzioni (a tempo determinato e
indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a
tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli
ultimi sei mesi – di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo.
DIRITTI DI PRECEDENZA
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali
DIRITTI DI PRECEDENZA
4 - sexsies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4quarter e 4-quinquies può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà
al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
DIRITTI DI PRECEDENZA
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto
di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore
titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine
DIRITTI DI PRECEDENZA
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, sia finalizzata all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva
DIRITTI DI PRECEDENZA
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in
rapporto di collegamento o controllo
DIRITTI DI PRECEDENZA
Al fine della determinazione del diritto agli incentivi e
alla loro durata, si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori.
LEGGE 407/90
L’articolo 8, comma 9, l. 407/1990 recita: “…..(omissis)….. in
caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale
da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione di personale o sospesi, non sono dovuti i contributi
previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”
LEGGE 407/90
Se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo spetta, se
viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati (i
quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di
precedenza alla riassunzione) e questi rifiutano.
LEGGE 407/90
Si deve riconoscere l’incentivo previsto dallo stesso articolo 8,
comma 9, anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo
indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il
lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di
almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere
trasformato.
LEGGE 407/90
Le Sedi, dopo aver effettuato i necessari controlli,
aggiorneranno la posizione contributiva del datore di lavoro
e conserveranno un elenco per poter successivamente
aggiornare il nuovo Archivio dei Lavoratori Agevolati –
A.L.A.
AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI
CASSINTEGRATI
Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12
mesi. Per la durata del contratto la quota di contribuzione
a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti.
AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI
CASSINTEGRATI
Trasformazione del contratto a termine in contratto a
tempo indeterminato. Viene posta a carico del datore
di lavoro per un periodo di ulteriori dodici mesi la sola
contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti.
In aggiunta, qualora l’assunzione avvenga a tempo
pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità
di mobilità, al datore di lavoro viene concessa per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un
contributo mensile pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI
LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI
CASSINTEGRATI
Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i
primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione
contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo
pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità
di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un
contributo mensile pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
AGEVOLAZIONI PER LA SOSTITUZIONE DI
LAVORATORI IN MATERNITA’
La finalità della norma è quella di agevolare la sostituzione
di lavoratori, dipendenti o autonomi, in astensione
obbligatoria o facoltativa, compresa l’astensione
anticipata, mediante concessione di riduzioni
contributive per gli assunti in sostituzione.
Sulle contribuzioni dovute per i sostituti si applica uno
sgravio del 50% della sola quota a carico del datore di
lavoro che trova applicazione fino al compimento di
un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione o per un anno dall’accoglienza
nella famiglia del minore adottato o affidato.
INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON
PIU’ DI 50 ANNI
Art. 4 L.92/2012
8.

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
dal 1°gennaio 2013, con contratto di lavoro
dipendente, a tempo determinato anche in
somministrazione, in relazione a lavoratori di età
non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre
dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la
riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del
datore di lavoro
INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON
PIU’ DI 50 ANNI
Art. 4 L.92/2012

9.

Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese
dalla data della assunzione con il contratto di cui al
comma 8.
INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON
PIU’ DI 50 ANNI
Art. 4 L.92/2012

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia
effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per
un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON
PIU’ DI 50 ANNI
Art. 4 L.92/2012
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione
europea.
INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI
GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012

Art. 2
a)Incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani
e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché
all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo
indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di
progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di
lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano
con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi
e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario
normale di lavoro;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne
con orario normale di lavoro, con incremento della base
occupazionale.
INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI
GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012

Art. 3
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro
per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al
medesimo art. 2, comma 1, lettera a),avvenuta a
partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo
2013. L'incentivo e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse per i contratti stipulati con giovani di età fino
a 29 anni e con donne,indipendentemente dall'età'
anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per
ciascun datore di lavoro.
INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI
GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012
Art. 4
1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, con
incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12
mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta'
anagrafica, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse, un incentivo del
valore di 3.000 euro.
1.

Il contributo e' elevato:
a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i
18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla
data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 marzo 2013;
b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i
24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e
sino al 31 marzo 2013.
L’APPRENDISTATO

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani.
L’APPRENDISTATO
Principi:
a)
forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo
piano formativo individuale da definire, entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto;
b)
registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale eventualmente acquisita;
c)
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo
di formazione in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo;
d)
possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna
delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo
di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’APPRENDISTATO
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro può assumere non può superare il rapporto di
3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per
cento per i datori di lavoro che occupano un numero
di lavoratori inferiori a dieci unità.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in un numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in un numero non superiore a tre.
L’APPRENDISTATO
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50
per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di
lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli
apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti dei datori
di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a dieci unità(scatta da dieci in poi).
L’APPRENDISTATO

Possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualifica professionale ai fini
contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
L’APPRENDISTATO

La durata del contratto non può essere superiore a tre anni ovvero
cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
L’APPRENDISTATO

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto
la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa
pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio.
L’APPRENDISTATO

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui
sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro. Il datore di
lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
L’APPRENDISTATO

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
L’APPRENDISTATO

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale
sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di formazione.
AMVA
Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale (AMVA) è un
programma promosso dal Ministero del Lavoro che intende promuovere
l'applicazione del contratto di apprendistato:
● 4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i 17 e i 29
anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere ( in tutti i settori di attività)
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i contratti di apprendistato
sottoscritti a partire dal 30 novembre 2011.
Il termine per la presentazione della domanda, originariamente previsto
per il 31 dicembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013 per le Regioni
"Convergenza" (PUGLIA)
Circhetta Maria Cristina
Consulente del Lavoro
Socio dello Studio Associato
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  • 1. Mercoledì 23 gennaio 2013 ASSUNZIONI AGEVOLATE E VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
  • 2. RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER IL 2013 la richiesta scade il 28 Febbraio I datori di lavoro che hanno realizzato nel corso del 2012 interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare l’istanza di riduzione del tasso alla sede territoriale dell’Inail, con il modulo OT24, per ottenere il riconoscimento di una riduzione del tasso medio di tariffa dal 7% al 30%.
  • 3. RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER IL 2013 la richiesta scade il 28 Febbraio Presupposto è che le aziende: ● siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (in generale e non solo con riferimento all’Inail); ● rispettino integralmente le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro; ● abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nell’anno solare precedente.
  • 4. REQUISITI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Circ. n.34/2008 Ministero del Lavoro Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare, la Finanziaria 2007 ha previsto che i "benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" siano subordinati, da parte dei datori di lavoro:  al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge;  al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
  • 5. OBBLIGHI PREVISTI DALLA RIFORMA FORNERO Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, si definiscono i seguenti principi
  • 6. OBBLIGHI PREVISTI DALLA RIFORMA FORNERO a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da una norma di legge o della contrattazione collettiva
  • 7. DIRITTI DI PRECEDENZA L’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  • 8. DIRITTI DI PRECEDENZA 4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali
  • 9. DIRITTI DI PRECEDENZA 4 - sexsies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4quarter e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • 10. DIRITTI DI PRECEDENZA b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
  • 11. DIRITTI DI PRECEDENZA c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva
  • 12. DIRITTI DI PRECEDENZA d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo
  • 13. DIRITTI DI PRECEDENZA Al fine della determinazione del diritto agli incentivi e alla loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori.
  • 14. LEGGE 407/90 L’articolo 8, comma 9, l. 407/1990 recita: “…..(omissis)….. in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”
  • 15. LEGGE 407/90 Se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati (i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla riassunzione) e questi rifiutano.
  • 16. LEGGE 407/90 Si deve riconoscere l’incentivo previsto dallo stesso articolo 8, comma 9, anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato.
  • 17. LEGGE 407/90 Le Sedi, dopo aver effettuato i necessari controlli, aggiorneranno la posizione contributiva del datore di lavoro e conserveranno un elenco per poter successivamente aggiornare il nuovo Archivio dei Lavoratori Agevolati – A.L.A.
  • 18. AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI CASSINTEGRATI Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi. Per la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.
  • 19. AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI CASSINTEGRATI Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Viene posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori dodici mesi la sola contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti. In aggiunta, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concessa per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
  • 20. AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ E DI CASSINTEGRATI Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
  • 21. AGEVOLAZIONI PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN MATERNITA’ La finalità della norma è quella di agevolare la sostituzione di lavoratori, dipendenti o autonomi, in astensione obbligatoria o facoltativa, compresa l’astensione anticipata, mediante concessione di riduzioni contributive per gli assunti in sostituzione. Sulle contribuzioni dovute per i sostituti si applica uno sgravio del 50% della sola quota a carico del datore di lavoro che trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione o per un anno dall’accoglienza nella famiglia del minore adottato o affidato.
  • 22. INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON PIU’ DI 50 ANNI Art. 4 L.92/2012 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro
  • 23. INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON PIU’ DI 50 ANNI Art. 4 L.92/2012 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
  • 24. INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON PIU’ DI 50 ANNI Art. 4 L.92/2012 10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
  • 25. INCENTIVI PER DONNE E LAVORATORI CON PIU’ DI 50 ANNI Art. 4 L.92/2012 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
  • 26. INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012 Art. 2 a)Incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro; b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro, con incremento della base occupazionale.
  • 27. INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012 Art. 3 1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo art. 2, comma 1, lettera a),avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo e' riconosciuto, nei limiti delle risorse per i contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni e con donne,indipendentemente dall'età' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
  • 28. INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DI GIOVANI E DONNE - D.M. 05.10.2012 Art. 4 1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse, un incentivo del valore di 3.000 euro. 1. Il contributo e' elevato: a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 marzo 2013; b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.
  • 29. L’APPRENDISTATO L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
  • 30. L’APPRENDISTATO Principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita; c) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; d) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • 31. L’APPRENDISTATO Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in un numero non superiore a tre.
  • 32. L’APPRENDISTATO L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità(scatta da dieci in poi).
  • 33. L’APPRENDISTATO Possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
  • 34. L’APPRENDISTATO La durata del contratto non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  • 35. L’APPRENDISTATO La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
  • 36. L’APPRENDISTATO In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
  • 37. L’APPRENDISTATO I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
  • 38. L’APPRENDISTATO I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
  • 39. AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale (AMVA) è un programma promosso dal Ministero del Lavoro che intende promuovere l'applicazione del contratto di apprendistato: ● 4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i 17 e i 29 anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ( in tutti i settori di attività) Sono ammissibili a contributo esclusivamente i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 30 novembre 2011. Il termine per la presentazione della domanda, originariamente previsto per il 31 dicembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013 per le Regioni "Convergenza" (PUGLIA)
  • 40. Circhetta Maria Cristina Consulente del Lavoro Socio dello Studio Associato Carluccio – Circhetta