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Centro Studi
Informatica Giuridica
   Bari, 23 marzo 2010


Master “Internet e Diritti”

 I SHARE...
WHAT ABOUT
    YOU?
<intro>
Copyright
non-argomento
“Copyright Law has a well-earned
  reputation as a discipline both
 marginal and arcane. Copyright
law questions can make delightful
   cocktail-party small talk, but
  copyright law answers tend to
make eyes glaze over everywhere”
   (J. Litman, Digital Copyright)
B4
Internet
Copyright
Internet
why?
“...un modello largamente
 distribuito, dove i singoli e i
    piccoli gruppi possono
esprimersi, scambiare opinioni
e creare il loro stesso scenario
con una portata e un'efficacia
  fino ad ora impossibili” (Y.
            Benkler)
Internet

Abilita
RO
R(ead)
O(nly)
RW
R(ead)
W(rite)
Remix
Culture
</intro>
<1>
“...lavera comprensione del diritto,
quale che sia il suo oggetto, implica
sempre la conoscenza, prima ancora
che delle norma, del fenomeno, inteso
come fatto di vita e di esperienza che
la norma vuole regolamentare:
altrimenti non si è veri giuristi, ma
soltanto legulei” (R. Borruso)
<definizioni>
Peer to Peer (P2P)
         Per peer-to-peer (o P2P) si
         intende una rete di computer o
         qualsiasi rete informatica che
         non possiede client o server
         fissi, ma un numero di nodi
         equivalenti (peer, appunto) che
         fungono sia da client che da
         server verso altri nodi della rete.

         Mediante questa configurazione
         qualsiasi nodo è in grado di
         avviare o completare una
         transazione. I nodi equivalenti
         possono         differire     nella
         configurazione       locale,  nella
         velocità di elaborazione, nella
         ampiezza di banda e nella
         quantità di dati memorizzati.
File-Sharing
      Il file sharing è la condivisione
      di file all'interno di una rete
      comune. Può avvenire attraverso
      una rete con struttura client-
      server oppure peer-to-peer.
      Le più famose reti di peer-to-peer
      sono:       Gnutella,     OpenNap,
      Bittorrent, eDonkey, Kademlia.
      Queste reti possono permettere di
      individuare più copie dello
      stesso file nella rete per
      mezzo di hash crittografici, di
      riprendere lo scaricamento del
      file,     di      eseguire        lo
      scaricamento da più fonti
      contemporaneamente,               di
      ricercare un file in particolare per
      mezzo di un URI Universal
      Resource Identifier.
File-Sharers
a)File-sharing   in sostituzione dell'acquisto
b)File-sharing
             per scegliere la musica prima
 di procedere all'acquisto
c)File-sharingper accedere a materiali
 tutelati dal copyright che sono fuori
 mercato o che, comunque, non avrebbero
 acquistato
d)File-sharing
             per accedere a materiali in
 pubblico dominio o rilasciati con licenze
 libere
</definizioni>
<numeri>
(1)
2002
RIAA
Recording
 Industry
Association
    of
  America
CD: -8,9%
882 milioni

803 milioni
Entrate: -6,7%
2002
RIAA
2.100.000 cd
  scaricati
illegalmente
Free Downloading    Entrate



 CD venduti * 2,6   - 6,7 %
“e non riesco
 a capire la
relazione...”
(2)
2006
Fondazione Einaudi
“I comportamenti di
consumo dei contenuti
digitali in Italia. Il caso
     File-Sharing”
(3)
Harvard
Business
 School
File-Sharing and Copyright
            By
   Felix Oberholzer-Gee
   and Koleman Strumpf
“...many studies conclude that
music piracy can perhaps explain as
much as one fifth of the recent
decline in the industry sales. A
displacement of sales alone, however,
is not sufficient to conclude that
authors have weaker incentives to
create works”
“...the average player held a
collection of over 3,500 songs
(Lamere, 2006). A full 64% of these
songs had never been played, making
it unlikely that these consumers
would have paid much for good
portion of the music they owned”
8 mile OST (2002)
</numeri>
<norme>
Un po' di norme...

Articolo 16 L.d.A.
Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A.
Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis),
L.d.A.
Art. 174-bis, L.d.A.
Art. 174-ter, L.d.A.
Art. 16 L.d.A.
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,
la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione
via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate
con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì,
la messa a disposizione del pubblico dell'opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun
atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 171 L.d.A.
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51
a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola       in   un   sistema    di   reti
telematiche,      mediante     connessioni     di
qualsiasi    genere,     un'opera   dell'ingegno
protetta, o parte di essa
Art. 171-ter L.d.A.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493
chiunque:
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
Art. 174-bis L.d.A.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter L.d.A.
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti
ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il
fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
Art. 174-ter L.d.A.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate,
la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro
1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o più giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si
tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
</norme>
<the pirate bay>
1 agosto 2008
“...in ordine al reato previsto e punito dagli
articoli 110 c.p. e 171-ter, comma 2, lett. A-
bis) l. 633/41, pochi in concorso tra loro e
con altri attualmente ignoti, in violazione
dell'articolo 16 della suddetta legge e a fini
di lucro, comunicavano al pubblico opere
dell'ingegno protette dal diritto d'autore...
immettendo le opere stesse sulla rete
Internet attraverso il sito...” (GIP Bergamo)
“...ravvisandosi il lucro negli introiti delle
inserzioni pubblicitarie a pagamento
inserite sul sito stesso, come pure nella
tariffa applicata agli utenti che accedono al
sito in deroga alle politiche di utilizzo
prescritte dagli amministratori” (GIP
Bergamo)
“...il materiale destinato alla diffusione non
è concentrato su un server fisso... in una
simile architettura, i server non sono del
tutto assenti, svolgendo la diversa (ma pur
sempre fondamentale) funzione di gestire le
connessioni tra gli utenti e l'indicizzazione
dei file” (GIP Bergamo)
Seeder: colui che ha il file
     Leecher: colui che non ha il file
          (noto anche come peer)
       Tracker: tiene traccia di chi
ha cosa e quale pezzo. Ci sono molti tracker
        Alcuni pubblici altri privati.
     Swarm: il gruppo di computer
   coinvolti con un torrent in particolare
            (somma peer + seed)
“...dispone il sequestro preventivo del
suddetto sito web disponendo che i fornitori
di servizi internet (Internet Service
Provider) operanti nel territorio dello Stato
italiano inibiscano ai rispettivi utenti –
anche a mente degli articoli 14 e 15 del
D.lgs 70/2003 l'accesso all'indirizzo
www.thepiratebay.org” (GIP Bergamo)
24 settembre 2008
Fumus delicti
Periculum in mora
“...le misure cautelari hanno carattere di
numerus clausus, non conoscendo il codice
di rito un istituto atipico quale quello di cui
all'articolo 700 c.p.c.... il decreto censurato
si risolve in verità in una inibitoria atipica”
(Tribunale Riesame Bergamo)
29 settembre 2009
Fumus delicti
“...Se il sito web si limitasse a mettere a
disposizione il protocollo di comunicazione
(quale quello p2p) per consentire la
condivisione dei file il titolare del sito
sarebbe in realtà estraneo al reato” (Cass.
Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
“...però se il titolare del sito indicizza le
informazioni che gli vengono dagli utenti
sicché queste informazioni sono in tal modo
elaborate e rese disponibili nel sito, questo
cessa di essere un mero corriere che
organizza il trasporto dei dati...” (Cass.
Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
“...l'attività di indicizzazione e di
tracciamento, che è essenziale perché gli
utenti possano operare il trasferimento
dell'opera è ascrvibile al sito web e quindi
rimane l'imputabilità a titolo di concorso...”
(Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
“...Sarebbe possibile predicare l'estraneità
del sito web alla diffusione dell'opera solo
nel caso estremo in cui la sua attività fosse
completamente agnostica, ove ad esempio
l'indicizzazione dei dati fosse decentrata
verso la periferia.” (Cass. Pen. Sez. III,
sentenza n. 49437/09)
“...The pirate bay nella sua vecchia forma ha
smesso di esistere. Il “tracker”, cioè la
tecnologia che consentiva al sito di
indicizzare i file, è stato infatti disattivato...
Il punto è che il vecchio TPB centralizzava
le ricerche dei file incriminati, ora invece è
usato il sistema dei magnet link...” (Hacker
Journal n. 191 – Gennaio 2010)
Sequestro/
inibizione
“...In questa materia uno specifico potere
inibitorio   è    assegnato    all'autorità
giudiziaria dagli articoli 14-16 d.lgs
70/2004” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n.
49437/09)
Responsabilità dei Providers


Mere conduit (art. 14 D.lgs 70/2003)

Caching (art. 15 D.lgs 70/2003)

Hosting (art. 16 D.lgs 70/2003)
Mere Conduit
Caching
Hosting
Mere Conduit

Il Provider non è responsabile delle
informazioni trasmesse se:
   a)Non dà origine alla trasmissione
   b)Non seleziona il destinatario della
    trasmissione
   c)Non seleziona né modifica le
    informazioni trasmesse
Mere Conduit
2. Le attività di trasmissione e di fornitura
di accesso di cui al comma 1, includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non
ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.    L'autorità    giudiziaria    o   quella
amministrativa       avente     funzioni   di
vigilanza può esigere anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
delle attività di cui al comma 2, impedisca
o ponga fine alle violazioni commesse.
Caching
Il Provider non è responsabile della memorizzazione
automatica,      intermedia      e     temporanea      delle
informazioni, effettuata al solo scopo si rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta se:
    a)Non modifica le informazioni
    b)Si conforma alle condizioni di accesso
    c)Si conforma alle norme di aggiornamento delle
      informazioni, indicate in modo ampiamente
      riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore
    d)Non interferisce con l'uso lecito di tecnologia per
      ottenere dati sull'impiego delle informazioni
    e)Pronta rimozione delle informazioni memorizzate
      appena abbia avuto conoscenza del fatto che sono
      state rimosse dal luogo dove si trovavano
      inizialmente
Hosting

Il    Provider       non     è    responsabile    delle
informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio se:
   a)Non sia effettivamente a conoscenza del
     loro carattere illecito e, per quanto attiene
     ad azione risarcitorie, non sia al corrente di
     fatti o circostanze che rendono manifesta
     l'illiceità dell'attività o dell'informazione
   b)Non appena a conoscenza di tali fatti, su
     comunicazione delle autorità competenti,
     agisca immediatamente per rimuovere le
     informazioni o per disabilitarne l'accesso
Nessun obbligo
generale di
sorveglianza


 Solo obbligo, ex
post, di
collaborazione
con l'autorità
giudiziaria o
amministrativa
“...contempla che l'autorità giudiziaria
possa richiedere al prestatore di servizi di
impedire l'accesso al contenuto illecito... tale
inibitoria deve essere rispettosa del principio
di proporzionalità posto che la circolazione
di informazioni sulla rete Internet
rappresenta pur sempre una forma di
espressione e diffusione del pensiero” (Cass.
Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
2 febbraio 2010
</the pirate bay>
</1>
<2>
<Mediaset
   vs.
 Youtube>
Hosting
“...tali asserzioni sono smentite dalle regole
stabilite dal provider che prevedono
l'accettazione      dell'utente    di     ogni
aggiornamento deciso da YouTube, il
diritto controllare i contributi... nonché
di risolvere il contratto con l'utente quando
la fornitura non è più economicamente
vantaggiosa” (Tribunale di Roma, sez. IX
civile)
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano se il destinatario del servizio
agisce sotto l'autorità o il controllo del
prestatore.” (Articolo 16, comma 2, D.lgs
70/2003)
“We've updated our Terms of Use to clarify what
kinds of uses of the website and the YouTube
Embeddable Player are permitted. We don't want
to discourage you from putting the occasional
YouTube video in your blog to comment on it...
We will, however, enforce our Terms of Use
against, say, a website that does nothing more
than aggregate a bunch of embedded YouTube
videos and intentionally tries to generate ad
revenue from them”.
Hosting?
“Qualora non riesca a provare di essersi
limitato a mettere a disposizione di terzi il
servizio di ospitalità, il proprietario di un
dominio presso cui viene gestito e pubblicato
un sito internet è responsabile in qualità di
content provider dei contenuti illeciti ivi
pubblicati e deve rispondere del danno
causato dalla pubblicazione” (Tribunale di
Catania, 29 giugno 2004)
Hosting?
</Mediaset
   vs.
 Youtube>
</2>
Grazie per l’attenzione
        let's stay in touch ;-)

       Avv. Marco Scialdone
 EMAIL: marcoscialdone@gmail.com
     SITE: www.computerlaw.it
BLOG: http://scialdone.blogspot.com
MSN: marcoscialdone76@hotmail.com

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  • 1. Centro Studi Informatica Giuridica Bari, 23 marzo 2010 Master “Internet e Diritti” I SHARE... WHAT ABOUT YOU?
  • 3.
  • 6. “Copyright Law has a well-earned reputation as a discipline both marginal and arcane. Copyright law questions can make delightful cocktail-party small talk, but copyright law answers tend to make eyes glaze over everywhere” (J. Litman, Digital Copyright)
  • 8.
  • 10.
  • 12.
  • 13. why?
  • 14. “...un modello largamente distribuito, dove i singoli e i piccoli gruppi possono esprimersi, scambiare opinioni e creare il loro stesso scenario con una portata e un'efficacia fino ad ora impossibili” (Y. Benkler)
  • 16.
  • 17. RO
  • 19. RW
  • 23.
  • 24.
  • 25. <1>
  • 26. “...lavera comprensione del diritto, quale che sia il suo oggetto, implica sempre la conoscenza, prima ancora che delle norma, del fenomeno, inteso come fatto di vita e di esperienza che la norma vuole regolamentare: altrimenti non si è veri giuristi, ma soltanto legulei” (R. Borruso)
  • 28. Peer to Peer (P2P) Per peer-to-peer (o P2P) si intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete. Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di banda e nella quantità di dati memorizzati.
  • 29. File-Sharing Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client- server oppure peer-to-peer. Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, OpenNap, Bittorrent, eDonkey, Kademlia. Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI Universal Resource Identifier.
  • 30. File-Sharers a)File-sharing in sostituzione dell'acquisto b)File-sharing per scegliere la musica prima di procedere all'acquisto c)File-sharingper accedere a materiali tutelati dal copyright che sono fuori mercato o che, comunque, non avrebbero acquistato d)File-sharing per accedere a materiali in pubblico dominio o rilasciati con licenze libere
  • 33. (1)
  • 34. 2002
  • 35. RIAA
  • 40. 2002
  • 41. RIAA
  • 42. 2.100.000 cd scaricati illegalmente
  • 43.
  • 44. Free Downloading Entrate CD venduti * 2,6 - 6,7 %
  • 45. “e non riesco a capire la relazione...”
  • 46. (2)
  • 47. 2006
  • 49.
  • 50. “I comportamenti di consumo dei contenuti digitali in Italia. Il caso File-Sharing”
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56. (3)
  • 58. File-Sharing and Copyright By Felix Oberholzer-Gee and Koleman Strumpf
  • 59. “...many studies conclude that music piracy can perhaps explain as much as one fifth of the recent decline in the industry sales. A displacement of sales alone, however, is not sufficient to conclude that authors have weaker incentives to create works”
  • 60. “...the average player held a collection of over 3,500 songs (Lamere, 2006). A full 64% of these songs had never been played, making it unlikely that these consumers would have paid much for good portion of the music they owned”
  • 61.
  • 62. 8 mile OST (2002)
  • 63.
  • 64.
  • 67. Un po' di norme... Articolo 16 L.d.A. Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A. Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), L.d.A. Art. 174-bis, L.d.A. Art. 174-ter, L.d.A.
  • 68. Art. 16 L.d.A. 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
  • 69. Art. 171 L.d.A. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa
  • 70. Art. 171-ter L.d.A. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  • 71. Art. 174-bis L.d.A. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
  • 72. Art. 174-ter L.d.A. 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
  • 73. Art. 174-ter L.d.A. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
  • 77. “...in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 171-ter, comma 2, lett. A- bis) l. 633/41, pochi in concorso tra loro e con altri attualmente ignoti, in violazione dell'articolo 16 della suddetta legge e a fini di lucro, comunicavano al pubblico opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore... immettendo le opere stesse sulla rete Internet attraverso il sito...” (GIP Bergamo)
  • 78. “...ravvisandosi il lucro negli introiti delle inserzioni pubblicitarie a pagamento inserite sul sito stesso, come pure nella tariffa applicata agli utenti che accedono al sito in deroga alle politiche di utilizzo prescritte dagli amministratori” (GIP Bergamo)
  • 79. “...il materiale destinato alla diffusione non è concentrato su un server fisso... in una simile architettura, i server non sono del tutto assenti, svolgendo la diversa (ma pur sempre fondamentale) funzione di gestire le connessioni tra gli utenti e l'indicizzazione dei file” (GIP Bergamo)
  • 80. Seeder: colui che ha il file Leecher: colui che non ha il file (noto anche come peer) Tracker: tiene traccia di chi ha cosa e quale pezzo. Ci sono molti tracker Alcuni pubblici altri privati. Swarm: il gruppo di computer coinvolti con un torrent in particolare (somma peer + seed)
  • 81. “...dispone il sequestro preventivo del suddetto sito web disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) operanti nel territorio dello Stato italiano inibiscano ai rispettivi utenti – anche a mente degli articoli 14 e 15 del D.lgs 70/2003 l'accesso all'indirizzo www.thepiratebay.org” (GIP Bergamo)
  • 85. “...le misure cautelari hanno carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto atipico quale quello di cui all'articolo 700 c.p.c.... il decreto censurato si risolve in verità in una inibitoria atipica” (Tribunale Riesame Bergamo)
  • 88. “...Se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione (quale quello p2p) per consentire la condivisione dei file il titolare del sito sarebbe in realtà estraneo al reato” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 89. “...però se il titolare del sito indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti sicché queste informazioni sono in tal modo elaborate e rese disponibili nel sito, questo cessa di essere un mero corriere che organizza il trasporto dei dati...” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 90. “...l'attività di indicizzazione e di tracciamento, che è essenziale perché gli utenti possano operare il trasferimento dell'opera è ascrvibile al sito web e quindi rimane l'imputabilità a titolo di concorso...” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 91. “...Sarebbe possibile predicare l'estraneità del sito web alla diffusione dell'opera solo nel caso estremo in cui la sua attività fosse completamente agnostica, ove ad esempio l'indicizzazione dei dati fosse decentrata verso la periferia.” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 92. “...The pirate bay nella sua vecchia forma ha smesso di esistere. Il “tracker”, cioè la tecnologia che consentiva al sito di indicizzare i file, è stato infatti disattivato... Il punto è che il vecchio TPB centralizzava le ricerche dei file incriminati, ora invece è usato il sistema dei magnet link...” (Hacker Journal n. 191 – Gennaio 2010)
  • 94. “...In questa materia uno specifico potere inibitorio è assegnato all'autorità giudiziaria dagli articoli 14-16 d.lgs 70/2004” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 95. Responsabilità dei Providers Mere conduit (art. 14 D.lgs 70/2003) Caching (art. 15 D.lgs 70/2003) Hosting (art. 16 D.lgs 70/2003)
  • 99. Mere Conduit Il Provider non è responsabile delle informazioni trasmesse se: a)Non dà origine alla trasmissione b)Non seleziona il destinatario della trasmissione c)Non seleziona né modifica le informazioni trasmesse
  • 100. Mere Conduit 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
  • 101. Caching Il Provider non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni, effettuata al solo scopo si rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta se: a)Non modifica le informazioni b)Si conforma alle condizioni di accesso c)Si conforma alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore d)Non interferisce con l'uso lecito di tecnologia per ottenere dati sull'impiego delle informazioni e)Pronta rimozione delle informazioni memorizzate appena abbia avuto conoscenza del fatto che sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
  • 102. Hosting Il Provider non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio se: a)Non sia effettivamente a conoscenza del loro carattere illecito e, per quanto attiene ad azione risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione b)Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso
  • 103. Nessun obbligo generale di sorveglianza Solo obbligo, ex post, di collaborazione con l'autorità giudiziaria o amministrativa
  • 104. “...contempla che l'autorità giudiziaria possa richiedere al prestatore di servizi di impedire l'accesso al contenuto illecito... tale inibitoria deve essere rispettosa del principio di proporzionalità posto che la circolazione di informazioni sulla rete Internet rappresenta pur sempre una forma di espressione e diffusione del pensiero” (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437/09)
  • 106.
  • 108. </1>
  • 109. <2>
  • 110. <Mediaset vs. Youtube>
  • 111.
  • 112.
  • 114. “...tali asserzioni sono smentite dalle regole stabilite dal provider che prevedono l'accettazione dell'utente di ogni aggiornamento deciso da YouTube, il diritto controllare i contributi... nonché di risolvere il contratto con l'utente quando la fornitura non è più economicamente vantaggiosa” (Tribunale di Roma, sez. IX civile)
  • 115. “2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.” (Articolo 16, comma 2, D.lgs 70/2003)
  • 116.
  • 117. “We've updated our Terms of Use to clarify what kinds of uses of the website and the YouTube Embeddable Player are permitted. We don't want to discourage you from putting the occasional YouTube video in your blog to comment on it... We will, however, enforce our Terms of Use against, say, a website that does nothing more than aggregate a bunch of embedded YouTube videos and intentionally tries to generate ad revenue from them”.
  • 119. “Qualora non riesca a provare di essersi limitato a mettere a disposizione di terzi il servizio di ospitalità, il proprietario di un dominio presso cui viene gestito e pubblicato un sito internet è responsabile in qualità di content provider dei contenuti illeciti ivi pubblicati e deve rispondere del danno causato dalla pubblicazione” (Tribunale di Catania, 29 giugno 2004)
  • 121. </Mediaset vs. Youtube>
  • 122. </2>
  • 123. Grazie per l’attenzione let's stay in touch ;-) Avv. Marco Scialdone EMAIL: marcoscialdone@gmail.com SITE: www.computerlaw.it BLOG: http://scialdone.blogspot.com MSN: marcoscialdone76@hotmail.com