Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Azioni di responsabilità nelle società di capitali: linee guida per il dottore commercialista
1. LE
AZIONI
DI
RESPONSABILITA’
NELLE
SOCIETA’
DI
CAPITALI
LINEE
GUIDA
PER
IL
DOTTORE
COMMERCIALISTA
DOTT.
GIOVANNI
RUBIN
Venezia,
30
o,obre
2012
do,.
Giovanni
Rubin
1
2. VIVIAMO
UN
PERIODO
DI
CRISI
Un
dissesto
aziendale
normalmente
è
riconducibile
a
tre
>pologie
di
causa:
• inefficienza;
• inefficacia;
• eccesso
di
indebitamento.
Questa
visione
trascura
il
fa#ore
umano,
ossia
la
stru,ura,
le
funzionalità
e
le
competenze
dell'organo
amministra>vo
di
una
società.
La
crisi
non
è
un
fenomeno
indipendente
dagli
amministratori.
do,.
Giovanni
Rubin
2
3. ANALISI
DELLE
CRISI
D’IMPRESA
Uno
studio
del
2004
(Stefano
Guidantoni)
ha
individuato
le
cara,eris>che
degli
organi
amministra>vi
di
un
gruppo
di
società
in
crisi,
al
fine
di
so,olineare
alcuni
traO
comuni
a
tale
organo
nelle
imprese
in
difficoltà
Campione:
12
società
che
al
31/12/2002
erano
in
amministrazione
straordinaria
delle
grandi
imprese
in
crisi
(media
di
460
dipenden>)
Profili
d'analisi:
stru,ura
interna
capacità
e
competenze
dis>n>ve
rappor>
con
la
proprietà
do,.
Giovanni
Rubin
3
4. I
RISULTATI
DELL’INDAGINE
Numero
medio
dei
membri
del
C.d.A.
1
2
3
4
5
8,3%
16,8%
33,3%
33,3%
8,3%
Formazione
professionale
amministratori
Nessuna
Scien>fica
Giuridica
Tecnica
No
info
formazione
aziendale
35%
13%
5%
21%
26%
do,.
Giovanni
Rubin
4
5. I
RISULTATI
DELL’INDAGINE
Presenza
di
faO
censurabili
Ges>one
Alcuni
faO
Gravi
faO
Gravissimi
corre,a
faO
50%
34%
8%
8%
Rappor>
amministratori
–
proprietà
(formata
da
persone
fisiche)
Soci
Paren>
di
SoggeO
Esterni
soci
collega>
76,5%
5,9%
11,7%
5,9%
do,.
Giovanni
Rubin
5
6. I
RSULTATI
DELL’INDAGINE
Nelle
società
analizzate
l'organo
amministra>vo
si
presenta
così
stru,urato:
-‐ composto
da
un
contenuto
numero
di
membri;
-‐
tecnicamente
poco
prepara>
o
con
limitate
competenze
di
>po
aziendale;
-‐
formato
prevalentemente
da
soci
o
soggeO
collega>
al
sogge,o
economico.
do,.
Giovanni
Rubin
6
7. Non
possiamo
pretendere
che
le
cose
cambino
se
con=nuiamo
a
fare
le
stesse
cose
A.
Einstein
do,.
Giovanni
Rubin
7
8. DIRITTI
DEGLI
AMMINISTRATORI
Nelle
s.p.a.
gli
amministratori
godono
di
due
diriO:
• quello
di
percepire
un
compenso
ex
art.
2389
c.c.
(con
possibilità
di
deroga
a
favore
della
gratuità,
diversamente
dai
sindaci);
• quello
di
agire
in
assenza
di
turba>ve.
Nelle
s.r.l.
il
diri,o
ad
agire
in
autonomia
è
affievolito
dall'ampio
potere
concesso
ai
soci
e
dalla
massima
libertà
di
contenuto
delle
clausole
statutarie
(art.
2479,
comma
1,
c.c.)
do,.
Giovanni
Rubin
8
9. DOVERI
DEGLI
AMMINISTRATORI
Solo
per
la
valenza
pra>ca
che
riveste
nell'ambito
dell'onere
della
prova,
in
do,rina
si
è
soli>
suddividere
in:
-‐
obblighi
a
contenuto
generico;
-‐
obblighi
a
contenuto
specifico.
CASS.
23/03/2004
N.
5718
In
tema
di
responsabilità
degli
amministratori
di
società,
occorre
dis=nguere
tra
obblighi
gravan=
sugli
amministratori
che
hanno
un
contenuto
specifico
e
già
determinato
dalla
legge
o
dall'aHo
cos=tu=vo
[...]
e
obblighi
defini=
aHraverso
il
ricorso
a
clausole
generali,
quali
l'obbligo
di
amministrare
con
diligenza
e
quello
di
amministrare
senza
confliHo
di
interessi.
do,.
Giovanni
Rubin
9
10. OBBLIGHI
A
CONTENUTO
GENERICO
Perseguire
l'ogge,o
sociale
Agire
secondo
canoni
di
diligenza
(duty
of
care)
Non
agire
in
confli,o
di
interessi
(duty
of
loyalty)
do,.
Giovanni
Rubin
10
11. ATTI
ESTRANEI
ALL’OGGETTO
SOCIALE
Art.
2328,
comma
2,
n.
3,
c.c.
(s.p.a.)
Art.
2463,
comma
2,
n.
3,
c.c.
(s.r.l.)
La
per>nenza
dell'aOvità
dell'amministratore
all'ogge,o
sociale
assume
il
valore
di
precondizione
necessaria
alla
valutazione
di
qualsiasi
successivo
comportamento.
Un'operazione
estranea
all'ogge,o
sociale
cos>tuisce
sempre
mala
ges=o
dell'amministratore
e
lo
espone
al
risarcimento
del
danno
in
presenza
di
un
pregiudizio
dimostrabile.
Per
stabilire
l'estraneità
è
necessario
accertare
a
quale
finalità
l'a,o
stesso
sia
concretamente
dire,o.
do,.
Giovanni
Rubin
11
12. ATTI
ESTRANEI
ALL’OGGETTO
SOCIALE
L'unica
difesa
per
il
convenuto
è
la
dimostrazione
che
l'a,o
non
era
in
realtà
estraneo,
per
tanto,
non
esistono
parametri
di
valutazione
della
condo,a.
Casis>ca
>pica:
• ipoteca
concessa
da
società
sugli
immobili
di
proprietà
a
garanzia
dei
debi>
di
un
terzo;
• so,oscrizione
di
un
derivato
specula>vo,
anche
in
fase
di
ricontra,azione;
• concessione
di
finanziamen>
a
soggeO
terzi.
do,.
Giovanni
Rubin
12
13. ATTI
ESTRANEI
ALL’OGGETTO
SOCIALE
Il
conce,o
di
ogge,o
sociale
ha
perso
con
la
riforma
quella
valenza
di
"limite
invalicabile"
che
invece
è
rimasta
per
le
s.p.a.
Art.
2479,
comma
2,
n.
5,
c.c.
In
ogni
caso
sono
riservate
alla
competenza
dei
soci:
5)
la
decisione
di
compiere
operazioni
che
comportano
una
sostanziale
modificazione
dell'oggeHo
sociale
determinato
nell'aHo
cos=tu=vo.
Tu,avia,
in
caso
di
danno
derivante
da
operazione
estranea
all'ogge,o
sociale
Art.
2476,
comma
6,
c.c.
Sono
altresì
solidalmente
responsabili
con
gli
amministratori,
ai
sensi
dei
preceden=
commi,
i
soci
che
hanno
intenzionalmente
deciso
o
autorizzato
il
compimento
di
aT
dannosi
per
la
società,
i
soci
o
i
terzi.
do,.
Giovanni
Rubin
13
14. ATTI
ESTRANEI
ALL’OGGETTO
SOCIALE
Quan>ficazione
del
danno
APP.
MILANO
16/06/1995
L'en=tà
del
danno
risarcibile
dagli
amministratori
responsabili
di
averlo
compiuto
aHraverso
il
compimento
di
inves=men=
mira=
a
scopi
extrasociali
è
pari
alla
differenza
fra
le
somme
di
denaro
impiegate
per
tali
invesGmenG
e
quelle
poi
recuperate
a
seguito
della
loro
dismissione;
e
può
essere
aumentata
dei
rela=vi
oneri
finanziari
se
i
predeT
inves=men=
sono
sta=
finanzia=
con
capitali
di
credito"
do,.
Giovanni
Rubin
14
15. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
ART.
2392
C.C.
Gli
amministratori
devono
adempiere
i
doveri
ad
essi
impos=
dalla
legge
e
dallo
statuto
con
la
diligenza
richiesta
dalla
natura
dell'incarico
e
dalle
loro
specifiche
competenze.
Tale
ar>colo
indica
uno
standard
astra,o
di
comportamento,
richiamando
esplicitamente
l'art.
1176,
comma
2,
c.c.
e
confermando
che
tra,asi
di
un'obbligazione
di
mezzi
e
non
di
risultato.
do,.
Giovanni
Rubin
15
16. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
Natura
dell'incarico:
il
riferimento
è
• alle
cara,eris>che
oggeOve
dell'impresa
(dimensioni,
organizzazione,
se,ore
di
aOvità,
stru,ura
dell'azionariato,
maggiore
o
minore
prevalenza
del
capitale
sul
lavoro)
==>
"natura";
• alle
funzioni
concretamente
espletate
da
ciascuna
amministratore
(presidente,
consigliere,
delegato,
membro
del
comitato)
==>
"incarico".
Specifiche
competenze:
livello
di
istruzione,
esperienze
lavora>ve
(curriculum).
Chi
è
munito
di
maggiori
competenze
dovrà
osservare
un
obbligo
di
diligenza
più
intenso.
Da
non
confondere
con
l'art.
2387,
comma
1,
c.c.:
Lo
statuto
può
subordinare
l'assunzione
della
carica
di
amministratore
al
possesso
di
speciali
requisi=
di
onorabilità,
professionalità
ed
indipendenza.
do,.
Giovanni
Rubin
16
17. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
In
do,rina
una
corrente
ri>ene
che
il
conce,o
di
"diligenza"
comprenda
anche
quello
di
perizia,
intesa
possesso
di
adeguata
cultura
d'impresa
(che
si
deve
tradurre
in
comportamen>
pruden>
e
avvedu>).
Relazione
al
D.Lgs.
6/2003:
non
significa
che
gli
amministratori
debbano
necessariamente
essere
peri=
in
contabilità,
in
materia
finanziaria
e
in
ogni
seHore
della
ges=one
e
dell'amministrazione
dell'impresa
sociale,
ma
significa
che
le
loro
scelte
devono
essere
informate
e
meditate,
basate
sulle
rispeTve
conoscenze
e
fruHo
di
un
rischio
calcolato,e
non
di
irresponsabile
o
negligente
improvvisazione.
do,.
Giovanni
Rubin
17
18. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
Il
generale
dovere
di
diligenza
si
esplica
altresì
nel
dovere
di
agire
in
modo
informato,
che
il
legislatore
ha
formalizzato
ART.
2381,
COMMA
3,
C.C.
[il
consiglio
di
amministrazione]
sulla
base
delle
informazioni
ricevute
valuta
l'adeguatezza
dell'asseHo
organizza=vo,
amministra=vo
e
contabile
della
società;
quando
elabora=,
esamina
i
piani
strategici,
industriali
e
finanziari
della
società;
valuta
sulla
base
della
relazione
degli
organi
delega=,
il
generale
andamento
della
ges=one.
ART.
2381,
COMMA
5,
C.C.
Gli
organi
delega=
[...]
riferiscono
al
consiglio
di
amministrazione
[...]
sul
generale
andamento
della
ges=one
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
[...]
ART.
2381,
COMMA
6,
C.C.
Gli
amministratori
sono
tenuG
ad
agire
in
modo
informato;
ciascun
amministratore
può
chiedere
agli
organi
delega=
che
in
consiglio
siano
fornite
informazioni
rela=ve
alla
ges=one
della
società.
do,.
Giovanni
Rubin
18
19. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
La
diligenza
non
si
traduce
in
un
obbligo
di
porre
in
essere
determinate
scelte
ges>onali
(opportune
o
inopportune),
ma
nel
dovere
di
avviare
delle
procedure
(cautele,
informazioni,
pareri
tecnici)
necessarie
per
ado,arle
in
modo
ponderato
(non
"cosa",
ma
"come").
Gli
amministratori
saranno
considera>
inadempien>
al
loro
dovere
di
diligenza
se
effe,uano
scelte
con
colpevole
improvvisazione,
senza
informarsi
e
senza
soppesarne
vantaggi
e
svantaggi.
Non
devono
essere
valutate
le
operazioni
in
sé
nel
merito,
ma
le
fasi
preliminari
delle
operazioni,
ossia
i
comportamen>
propedeu>ci
all'assunzione
delle
decisioni
ges>onali
da
cui
sono
scaturi>
effeO
pregiudizievoli.
do,.
Giovanni
Rubin
19
20. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
Il
GIudice,
tra,andosi
di
obbligazione
di
mezzi,
non
può
mai
sindacare
il
merito
delle
decisioni
degli
amministratori
(principio
della
c.d.
business
judgement
rule).
CASS.
06/07/2970
N.
558
Il
Giudice,
inves=to
di
un'azione
di
responsabilità,
non
può
giudicare
sulla
base
di
criteri
discrezionali
di
opportunità
o
di
convenienza,
poiché
in
tal
modo
sos=tuirebbe
ex
post
il
proprio
apprezzamento
soggeTvo
a
quello
espresso
o
aHuato
dall'organo
all'uopo
legiTmato.
do,.
Giovanni
Rubin
20
21. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
CASS.
28/04/1997
N.
3652
Il
giudizio
sulla
diligenza
non
può
mai
inves=re
le
scelte
di
ges=one
degli
amministratori,
ma
tuP'al
più
il
modo
in
cui
esse
sono
state
compiute.
Non
senza
aggiungere
che,
ovviamente,
un
tale
giudizio
[...]
cos=tuisce
una
=pica
valutazione
di
merito,
come
tale
non
sindacabile
in
cassazione
se
non
per
eventuali
vizi
di
mo=vazione
[...].
La
perdita
dell'esercizio
e
l'indebitamento
della
società,
per
le
ragioni
che
già
prima
sono
state
illustrate,
non
sono
adducibili
come
causa
di
responsabilità
degli
amministratori,
non
potendo
tale
responsabilità
derivare
dal
solo
faHo
che
le
scelte
imprenditoriali
compiute
non
si
siano
rivelate
felici
né
fortunate.
(Gli
amministratori
erano
sta>
convenu>
in
giudizio
per
aver
acquistato
giocatori
di
calcio
troppo
anziani
a
prezzi
eccessivi)
do,.
Giovanni
Rubin
21
22. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
Ulteriore
principio
nel
quale
si
esplica
la
"diligenza"
è
l'obbligo
di
vigilanza.
ART.
2392,
COMMA
2,
C.C.
In
ogni
caso
gli
amministratori,
fermo
quanto
disposto
dal
terzo
comma
dell'art.
1381,
sono
solidalmente
responsabili
se,
essendo
a
conoscenza
di
faT
pregiudizievoli,
non
hanno
faHo
quanto
potevano
per
impedirne
il
compimento
o
aHenuarne
o
eliminarne
le
conseguenze
dannose
do,.
Giovanni
Rubin
22
23. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
La
previgente
disciplina
era
più
esplicita
nel
prevedere
un
dovere
di
vigilanza
ed
alcuni
autori
ne
hanno
dedo,o
che
lo
stesso
sia
meno
stringente
rispe,o
al
passato.
Tu,avia,
TRIB.
NAPOLI
03/02/2010
Sia
prima
che
dopo
la
riforma
ex
d.lg.
n.
6
del
2003,
gli
amministratori
hanno
il
dovere
di
vigilare
sulla
ges=one
sociale
e
di
intervenire
per
impedire
il
compimento
di
aT
pregiudizievoli
dei
quali
siano
a
conoscenza,
o
per
eliminarne
o
aHenuarne
le
conseguenze
dannose.
L'obbligo
di
vigilanza
ha
caraHere
individuale
e
sussiste
qualora
le
funzioni
amministra=ve
non
siano
state
delegate.
do,.
Giovanni
Rubin
23
24. INOSSERVANZA
DELLA
DILIGENZA
Nelle
s.r.l.
manca
un
aggancio
norma>vo
che
indichi
il
dovere
degli
amministratori
di
agire
con
diligenza.
Valgono
le
indicazioni
di
do,rina
e
giurisprudenza
preceden>
alla
riforma:
• si
applicano
le
norme
in
materia
di
mandato;
• secondo
alcuni
la
diligenza
richiesta,
non
essendo
stata
specificata,
è
quella
"minore"
del
buon
padre
di
famiglia,
ma
giurisprudenza
maggioritaria
ri>ene
corre,o
applicare
il
secondo
comma
dell'art.
1176
c.c.;
• sono,
quindi,
applicabili
per
analogia
tuO
i
conceO
espos>
per
le
s.p.a.
do,.
Giovanni
Rubin
24
25. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Gli
amministratori
hanno
il
dovere
di
perseguire
l'interesse
sociale.
Non
esiste
una
definizione
di
"interesse
sociale",
per
tanto:
• di
norma
l'interesse
si
sostanzia
nello
sviluppo
dell'aOvità
economica,
nell'incremento
dei
profiO,
nella
massimizzazione
dei
dividendi;
• tu,avia,
possono
esservi
società
c.d.
"di
comodo"
(tutela
del
bene
anche
a
scapito
del
profi,o),
e
a
capitale
pubblico
(interesse
pubblico).
E'
complesso
comprendere
quando
vi
sia
un'operazione
in
confli,o
di
interessi.
do,.
Giovanni
Rubin
25
26. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Per
le
difficoltà
di
individuazione
dei
casi
di
confli,o
di
interesse,
la
riforma,
cambiando
la
rubrica
dell'art.
2391
c.c.,
valido
solo
per
le
s.p.a.,
si
rivolge
in
generale
agli
"interessi
degli
amministratori".
a) Gli
aspeO
procedurali
della
norma
si
applicano
solo
ed
esclusivamente
alle
società
dotate
di
organo
collegiale;
b) rispe,o
alla
disciplina
previgente
il
testo
innovato
ha
esteso
il
proprio
ambito
di
applicazione
anche
agli
interessi
non
patrimoniali
("ogni
interesse");
c) l'amministratore
di
c.d.a.,
oltre
a
dare
no>zia
dell'interesse
che
egli
abbia
in
una
determinata
operazione
a
tuO
gli
amministratori
e
ai
sindaci
deve
precisarne
• natura:
patrimoniale
o
meno,
confli,ualità
o
compa>bilità
con
gli
scopi
sociali,
a,ualità
o
potenzialità;
• termini:
se
l'amministratore
è
portatore
dell'interesse
per
conto
proprio
o
di
terzi
ed
indicare
il
sogge,o
interessato;
• origine:
modalità
con
cui
l'interesse
è
sorto,
preesistente
o
successivo
alla
nomina
ad
amministratore;
• portata:
aspeO
temporali
e
quan>ta>vi
dell'interesse.
do,.
Giovanni
Rubin
26
27. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
d) Il
consiglio
di
amministrazione
deve
adeguatamente
(analisi
compara>va,
dimostrazione
della
prevalenza
dell'interesse
della
società
su
quello
dell'amministratore)
mo>vare
le
ragioni
e
la
convenienza
per
la
società
dell'operazione;
e) non
vi
è
più
l'obbligo
di
astensione
dal
voto
da
parte
dell'amministratore
"interessato"
che
abbia
adempiuto
al
dovere
di
informazione;
f) il
divieto
di
voto
è
ora
previsto
solo
per
gli
amministratori
soci
in
caso
di
delibera
sulla
loro
responsabilità
con
quorum
rido,o;
g) l'amministratore
delegato
dovrà
astenersi
dal
compiere
l'operazione,
investendo
della
stessa
l'organo
collegiale
(non
è
sufficiente
un'informa>va);
h) l'amministratore
unico
deve
darne
no>zia
prima
di
porre
in
essere
l'operazione
al
collegio
sindacale
e
informare
i
soci
alla
prima
assemblea
u>le
(considerata
l'inesistenza
di
poteri
gestori
in
capo
all'assemblea,
non
si
ri>ene
applicabile
come
in
passato
l'art.
1394
c.c.
e
non
è
necessaria
una
convocazione
ad
hoc).
do,.
Giovanni
Rubin
27
28. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Nelle
s.r.l.
non
esiste
una
norma
simile
all'art.
2391.
L'art.
2475-‐ter
si
limita
a
riconoscere
l'annullabilità
dei
contraO
s>pula>
dagli
amministratori
in
confli,o
di
interesse
e
l'impugnabilità,
se
cagionevoli
di
danno,
delle
delibere
assunte
con
il
voto
determinante
di
un
amministratore
in
confli,o
di
interessi.
Di
fa,o
viene
riproposto
il
contenuto
dell'art.
1394
c.c.
e
do,rina
ri>ene
applicabile
altresì
l'art.
1395
c.c.
(contra,o
con
se
stesso,
è
annullabile
il
contraHo
che
il
rappresentante
conclude
con
se
stesso,
in
proprio
o
come
rappresentante
di
un'altra
parte,
a
meno
che
il
rappresentato
lo
abbia
autorizzato
specificamente).
do,.
Giovanni
Rubin
28
29. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
L'art.
2391
c.c.
prevede
che
L'amministratore
risponde
dei
danni
deriva=
dalla
sua
azione
od
omissione.
Ogge,o
di
risarcimento
è
tanto
il
lucro
cessante,
quanto
il
danno
emergente
(in
passato
si
escludeva
il
lucro
cessante
visto
l'u>lizzo
del
termine
"perdite"
al
posto
di
"danno").
L'
"omissione"
è
contemplata
per
sanzionare
gli
amministratori
che,
informa>
di
un
interesse
in
confli,o,
rimangono
iner>.
do,.
Giovanni
Rubin
29
30. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Casis>ca
PrelevamenA
indebiA
e
pagamenA
di
somme
non
dovute
TRIB.
MILANO
26/01/1993
Non
è
contestato,
in
faHo,
che
i
prelievi
di
denaro
dalle
casse
sociali
non
erano
mo=va=
da
esigenze
connesse
con
l'aTvità
di
ges=one
della
xxxx,
ma
gius=fica=
da
esigenze
di
liquidità
di
altre
società
o
soggeT
facen=
capo
allo
stesso
gruppo
aziendale.
Tanto
basta,
senza
necessità
di
ulteriori
indagini
sull'elemento
soggeTvo,
per
ritenere
la
responsabilità
dell'amministratore
per
aver
agito
in
confliHo
di
interessi
con
la
società
do,.
Giovanni
Rubin
30
31. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Casis>ca
Operazioni
concluse
senza
adeguato
corrispeDvo
TRIB.
MILANO
09/06/1977
Posto
infaT
che,
come
si
è
avan=
accertato,
l'operazione
considerata
intercorsa
tra
la
xxxxx
e
la
xxxxxxx,
e
che
in
entrambe
le
società
il
xxxxx
rives=va
all'epoca
la
qualità
di
amministratore,
non
vi
può
essere
dubbio
che
egli
si
trovava
in
confliHo
di
interessi,
venendo
a
ges=re
l'affare
in
posizioni
irriducibilmente
contrapposte;
perciò
egli
aveva
l'obbligo
di
informare
dell'operazione
gli
altri
amministratori
e
il
collegio
sindacale,
ai
sensi
della
norma
di
legge
sopra
richiamata.
Senonché
il
xxxxx
non
ha
dimostrato,
come
era
suo
onere,
di
aver
osservato
tale
preceHo,
e
pertanto
la
sua
responsabilità
in
ordine
alle
perdite
subite
dall'aHrice
nell'operazione
di
cui
traHasi
deve
essere
affermata
anche
soHo
questo
profilo.
do,.
Giovanni
Rubin
31
32. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONFLITTO
DI
INTERESSI
Casis>ca
Operazioni
sfru#ate
personalmente
ART.
2391,
ULT.
COMMA,
C.C.
("CORPORATE
OPPORTUNITIES")
L'amministratore
risponde
altresì
dei
danni
che
siano
deriva=
alla
società
dalla
u=lizzazione
a
vantaggio
proprio
o
di
terzi
di
da=,
no=zie
o
opportunità
di
affari
appresi
nell'esercizio
del
suo
incarico.
In
do,rina
l'esistenza
di
una
norma
specifica
ha
fa,o
ritenere
che
l'a,ore
può
esimersi
dal
dimostrare
la
mancata
diligenza,
essendo
sufficiente
la
prova
dell'u>lizzo
di
un'informazione
riservata
e
di
aver
posto
in
essere
un'operazione
a
proprio
vantaggio
a
danno
della
società.
do,.
Giovanni
Rubin
32
33. VIOLAZIONE
DI
OBBLIGHI
A
CONTENUTO
SPECIFICO
Sono
tali
quelli
contempla>
da
specifiche
previsioni
di
legge.
Mentre
per
l'inadempimento
degli
obblighi
generici
è
necessario
provare
la
difformità
del
comportamento
dell'amministratore
da
canoni
di
diligenza
"standard",
l'inosservanza
degli
obblighi
specifici
è
di
immediato
rilievo
(è
sufficiente
provare
che
l'amministratore
non
ha
tenuto
il
comportamento
previsto
dalla
legge).
Impossibile
un'elencazione
esaus>va.
do,.
Giovanni
Rubin
33
34. IRREGOLARITA’
DELLE
SCRITTURE
CONTABILI
CASS.
25/07/1979
N.
4415
(TESI
MAGGIORITARIA
IN
CASO
DI
TENUTA
IRREGOLARE)
Le
mere
irregolarità
contabili
non
sono
di
per
sé
produTve
di
un
danno
e
non
cos=tuiscono
autonoma
fonte
di
un
obbligo,
perché
la
responsabilità
dell'amministratore
non
deriva
dalla
sola
irregolarità
della
tenuta
dei
libri
contabili,
se
da
questo
faHo
non
dipende
un
pregiudizio
economico
della
società.
CASS.
19/12/1985
N.
6493
(TESI
MINORITARIA
IN
CASO
DI
TOTALE
TENUTA)
La
totale
mancanza
di
contabilità
sociale,
o
la
sua
tenuta
in
modo
sommario
e
non
intelligibile,
è
di
per
sé
gius=fica=va
della
condanna
dell'amministratore
al
risarcimento
del
danno
[...].
La
corte
di
merito
ha
correHamente
indicato
nella
differenza
che
risulterà
tra
il
passivo
e
l'aTvo
fallimentare
al
termine
del
fallimento,
il
criterio
di
determinazione
del
danno.
do,.
Giovanni
Rubin
34
35. IRREGOLARITA’
DELLE
SCRITTURE
CONTABILI
CASS.
04/04/1998
N.
3483
(TESI
INTERMEDIA)
Una
volta
accertato
che
gli
amministratori
di
una
società
[...]
abbiano
consumato
violazioni
dei
loro
doveri
[...]
e
che
da
queste
violazioni
sia
derivato
un
danno
alla
società,
l'impossibilità
di
determinare
in
modo
specifico
il
nesso
esistente
tra
le
singole
violazioni
e
l'ammontare
del
danno
globalmente
accertato
(ossia
la
concreta
misura
del
danno
conseguente
ad
ogni
singola
violazione),
in
conseguenza
della
circostanza
che
le
scriHure
contabili
sono
state
tenute
in
modo
da
impedire
la
ricostruzione
a
posteriori
delle
vicende
societarie,
[...]
aggrava
la
loro
responsabilità
e
si
traduce
in
un
pregiudizio
per
la
loro
posizione
processuale,
legiTmando
l'ascrivibilità
dell'intero
danno.
do,.
Giovanni
Rubin
35
36. REDAZIONE
DEL
BILANCIO
La
redazione
del
bilancio
non
è
aOvità
delegabile
ex
art.
2381,
comma
4,
c.c.
(s.p.a.)
e
art.
2475,
ult.
comma,
c.c.
(s.r.l.).
APP.
MILANO
13/02/2004
La
violazione
di
cui
all'art.
2423-‐bis
c.c.
da
parte
degli
amministratori
che
abbiano
rappresentato
una
situazione
patrimoniale
della
società
non
rispondente
alla
situazione
effeTva
(in
base
a
criteri
legali)
di
faHo
evitando
l'immediata
adozione
degi
provvedimen=
richies=
dagli
arH.
2446
e
2447
c.c.,
non
li
espone
automaGcamente
alla
responsabilità
prevista
dall'art.
2392
c.c.,
né
a
quella
di
cui
all'art.
2043
c.c.
[...]
se
non
si
accompagna
alla
prova
che
da
tali
e
siffaHe
violazioni
siano
direHamente
deriva=
pregiudizi.
do,.
Giovanni
Rubin
36
37. SOTTOVALUTAZIONE
DELLE
POSTE
DI
BILANCIO
CASS.22/06/1990
N.
6278
Si
deve
ritenere
esaHa
la
dis=nzione
fra
aT
di
disposizione
compiu=
a
scopi
extrasocietari,
o
comunque
per
scopi
di
indimostrata
coincidenza
con
quelli
societari,
ed
aT
di
disposizione
compu=
nell'interesse
e
nell'ambito
della
ges=one
dell'impresa
sociale.
Per
i
primi,
infaT,
alla
responsabilità
per
l'occultamento,
si
aggiunge
quella
per
l'oggeTva
soHrazione
del
bene
sociale
[...].
Per
i
secondi,
invece,
non
è
ravvisabile
altra
responsabilità,
oltre
quella
per
occultamento,
tenendo
conto
che
l'impiego
del
bene
per
fini
aTnen=
all'impresa
sociale,
ove
non
risul=
un
espresso
divieto
(o
l'obbligo
di
munirsi
di
preven=va
autorizzazione),
non
lede
diriT
della
società
diversi
da
quello
di
essere
no=ziata
dall'operato
dei
propri
organi.
do,.
Giovanni
Rubin
37
38. SOTTOVALUTAZIONE
DELLE
POSTE
DI
BILANCIO
Se
le
riserve,
ancorché
occulte
rimangono
nel
patrimonio
sociale
non
vi
è
danno,
viceversa
se
le
riserve
occulte
escono
dal
patrimonio
sociale.
Il
pregiudizio
non
riguarda
il
fa,o
in
sé,
ma
il
successivo
illegiOmo
comportamento
(distrazioni,
infedele
dichiarazione,
reperimento
di
finanze
presso
il
sistema
bancario,
ricapitalizzazioni
a
causa
di
perdite
non
reali,
vendita
di
azioni
a
prezzi
inferiori).
do,.
Giovanni
Rubin
38
39. SOPRAVVALUTAZIONE
DELLE
POSTE
DI
BILANCIO
Le
sopravvalutazioni
del
patrimonio
(maggiore
aOvo,
minore
passivo)
non
sono
sanzionabili
in
sé,
ma
possono
comportare:
• maggiore
tassazione
per
la
società
per
u>li
mai
realizza>
(danno
alla
società);
• depauperamento
patrimoniale
a
seguito
di
distribuzione
di
u>li
fiOzi
(danno
alla
società);
• acquisto
di
azioni
e
versamen>
di
capitale
indoO
da
bilanci
irregolari
(danno
ai
soci
ed
ai
terzi);
• fornitori
o
banche
che
abbiano
concesso
dilazioni
di
pagamento
o
finanziamen>
sulla
base
di
da>
non
correO
(danno
ai
creditori).
do,.
Giovanni
Rubin
39
40. CONTROLLO
SULLA
STIMA
DEI
CONFERIMENTI
IN
NATURA
Il
controllo
da
parte
degli
amministratori
è
previsto
esplicitamente
solo
per
le
s.p.a.
(art.
2343
c.c.).
Tu,avia,
do,rina
maggioritaria
lo
ri>ene
estensibile
alla
s.r.l.
in
virtù
del
dovere
di
tutelare
l'effeOvità
del
capitale
sociale
imposto
agli
amministratori.
4
situazioni:
• cos>tuzione
tramite
conferimento
in
natura;
• aumento
di
capitale
tramite
conferimento
in
natura;
• trasformazione
progressiva
da
società
di
persone
a
società
di
capitali;
• acquisto
da
parte
della
società
nei
due
anni
dalla
cos>tuzione
di
beni
o
credi>
per
un
importo
pari
o
superiore
al
decimo
del
capitale
sociale
do,.
Giovanni
Rubin
40
41. CONTROLLO
SULLA
STIMA
DEI
CONFERIMENTI
IN
NATURA
TRIB.
NAPOLI
23/01/2009
Quando
si
traHa
di
beni
per
s=mare
i
quali
occorre
un'alta
specializzazione,
gli
amministratori
-‐
fisiologicamente
privi
di
competenze
specifiche
per
una
siffaHa
valutazione
tecnica
-‐
devono
avvalersi
(senza
esenzione
da
responsabilità)
dell'ausilio
di
uno
o
più
professionis=
operan=
nel
seHore.
do,.
Giovanni
Rubin
41
42. OBBLIGO
DI
CONVOCARE
L’ASSEMBLEA
IN
CASO
DI
PERDITE
Si
tra,a
degli
obblighi
indica>
agli
ar,.
2446
e
2447
c.c.
(per
le
s.p.a.)
e
agli
ar,.
2482-‐bis
e
2482-‐ter
c.c.
(per
le
s.r.l.).
Le
cri>cità
che
possono
indurre
responsabilità:
• momento
consumaAvo:
la
legge
prevede
che
gli
amministratori
convochino
senza
indugio
l'assemblea
nel
momento
in
cui
risulta
che
il
capitale
è
diminuito
di
oltre
un
terzo.
L'u>lizzo
del
verbo
"risultare"
porta
a
ritenere
che
l'obbligo
non
sorge
nel
momento
in
cui
la
perdita
si
verifica,
ma
nel
momento
in
cui
è
conosciuta
o
conoscibile
secondo
ordinari
canoni
di
diligenza.
La
prova
dell'an>cipata
conoscenza
della
perdita
è
a
carico
della
parte
a,rice;
• nesso
di
causalità:
il
danno
non
consiste
dalla
mancata
convocazione
dell'assemblea
in
sé
considerata,
ma
dalle
ulteriori
perdite
derivan>
dall'omessa
convocazione.
L'amministratore
risponde
delle
conseguenze
del
proprio
inadempimento,
con
esclusione
di
quei
danni
che
si
sarebbero
comunque
compiu>
anche
con
la
convocazione.
E'
complesso
provare
quale
sarebbe
stata
la
delibera
dell'assemblea,
quindi
è
raro
riuscire
a
provare
il
nesso
di
causalità.
do,.
Giovanni
Rubin
42
43. OBBLIGO
DI
CONVOCARE
L’ASSEMBLEA
IN
CASO
DI
PERDITE
• relazione
patrimoniale:
deHa
relazione
[...]
deve
porre
in
evidenza,
quando
esiste,
lo
stato
di
crisi
dell'impresa
e
le
ragioni
che
l'hanno
determinato,
così
da
porre
i
soci
in
condizione
di
adoHare
i
provvedimen=
opportuni
(Cass.
04/05/1994
n.
4326).
Se
la
relazione
è
errata
ed
i
soci
decidono
di
ricapitalizzare,
può
sorgere
una
responsabilità
in
capo
agli
amministratori
• inerzia
dell'assemblea:
nel
caso
in
cui
nell'anno
successivo
la
perdita
cumulata
non
sia
inferiore
al
terzo
del
capitale,
gli
amministratori
devono
chiedere
al
tribunale
che
venga
disposta
la
riduzione.
I
soci
iner>
non
potranno
agire
in
responsabilità
in
caso
di
omissione.
TRIB.
MILANO
22/09/1986
L'omissione
della
tempes=va
convocazione
dell'assemblea
da
parte
degli
amministratori
quando
il
capitale
sia
interamente
perduto
[...]
comporta
la
responsabilità
[...]
per
il
danno
che
subisce
chi,
in
presenza
degli
avvenimen=
nega=vi
predeT,
soHoscrive
un
aumento
di
capitale
e
ne
versa
l'importo
nelle
casse
sociali,
in
base
ad
una
deliberazione
nulla.
do,.
Giovanni
Rubin
43
44. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
ART.
2484,
N.
4,
C.C.
Le
società
per
azioni,
in
accomandita
per
azioni
e
a
responsabilità
limitata
si
sciolgono:
[...]
4)
per
la
riduzione
del
capitale
al
di
soHo
del
minimo
legale,
salvo
quanto
è
disposto
dagli
ar=coli
2447
e
2482-‐ter;
ART.
2485,
COMMA
1,
C.C.
Gli
amministratori
devono
senza
indugio
accertare
il
verificarsi
di
una
causa
di
scioglimento
e
procedere
agli
adempimen=
previs=
dal
terzo
comma
dell'ar=colo
2484.
Essi,
in
caso
di
ritardo
od
omissione,
sono
personalmente
e
solidalmente
responsabili
per
i
danni
subi=
dalla
società,
dai
soci,
dai
creditori
sociali
e
dai
terzi.
ART.
2486
C.C.
Al
verificarsi
di
una
causa
di
scioglimento
e
fino
al
momento
della
consegna
di
cui
all'art.
2487-‐bis,
gli
amministratori
conservano
il
potere
di
ges=re
la
società,
ai
soli
fini
della
conservazione
dell'integrità
e
del
valore
del
patrimonio
sociale.
Gli
amministratori
sono
personalmente
e
solidalmente
responsabili
dei
danni
arreca=
alla
società,
ai
soci,
ai
creditori
sociali
ed
ai
terzi,
per
aT
od
omissioni
compiu=
in
violazione
del
precedente
comma.
do,.
Giovanni
Rubin
44
45. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
Il
"vecchio"
art.
2449
c.c.
disponeva
tout
court
che
gli
amministratori,
quando
si
è
verificato
un
faHo
che
determina
lo
scioglimento
della
società,
non
possono
intraprendere
nuove
operazioni".
Con
la
riforma
vi
sono
due
adempimen>
consecu>vi:
2485:
accertamento
della
causa
di
scioglimento
e
iscrizione
al
Reg.
delle
imprese;
2486:
porre
in
essere
solo
operazioni
aven>
cara,ere
conserva>vo.
La
riforma
ha
recepito
le
indicazioni
giurisprudenziali
emerse
nel
vigore
della
precedente
formulazione
del
codice
civile,
per
tanto
gli
orientamenA
previgenA
risultano
tu#ora
validi
(Trib.
Milano
18/01/2011).
L'unica
differenza
è
che
la
responsabilità
dell'amministratore
non
investe
più
l'operazione
non
conserva>va
in
sé,
ma
il
danno
che
ne
scaturisce.
do,.
Giovanni
Rubin
45
46. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
L'onere
della
prova
rispe,o
alla
data
di
conoscenza
del
verificarsi
della
perdita
qualificata
tale
da
comportare
lo
scioglimento
della
società
spe,a
all'a,ore,
tu,avia
gli
amministratori
non
potranno
provare
di
aver
ignorato
l'esistenza
della
stessa
dopo
la
redazione
del
proge,o
di
bilancio.
TRIB.
MILANO
24/01/1983
SpeHa
a
chi
esercita
l'azione
di
responsabilità
dimostrare
che
l'opera=vità
del
divieto
prescriHo
dall'art.
2449
citato
risalga
ad
un
momento
anteriore
a
quello
della
formazione
del
bilancio
o
della
chiusura
dell'esercizio.
do,.
Giovanni
Rubin
46
47. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
Secondo
l'art.
2486
c.c.,
in
sostanziale
con>nuità
con
l'interpretazione
del
vecchio
art.
2449
c.c.,
sono
precluse
tu,e
quelle
operazioni
che
comportano
l'avvio
di
azioni
specula>ve,
l'assunzione
di
rischi
d'impresa
ed
il
conseguimento
di
nuovi
u>li,
mentre
sono
consen>te
le
operazioni
finalizzate
alla
realizzazione
più
conveniente
dei
beni
della
società
ed
all'es>nzione
dei
rappor>
penden>.
TRIB.
MILANO
03/02/2010
L'abrogazione
del
previgente
ar=colo
2449
c.c.
non
ha
ristreHo,
bensì
ampliato,
il
perimetro
della
responsabilità
degli
amministratori,
in
quanto
gli
aHuali
arH.
2485
e
2486
c.c.
superano
il
divieto
delle
sole
operazioni
"nuove",
riferendosi
a
qualsiasi
danno
cagionato
dalla
società,
ai
creditori
o
ai
terzi.
do,.
Giovanni
Rubin
47
48. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
CASS.
19/09/1995
N.
9887
(NUOVI
ORDINATIVI)
In
considerazione
della
par=colare
finalità
del
divieto
sancito
dall'art.
2449
c.c.
vanno
qualifica=
come
nuove
operazioni
tuT
quei
rappor=
giuridici
che,
svincola=
dalle
necessità
ineren=
alle
liquidazioni
delle
aTvità
sociali
[...]
siano
cos=tui=
dagli
amministratori
per
il
conseguimento
di
un
u=le
sociale
e
per
finalità
diverse
da
quelle
di
liquidazione
della
società.
[...]
Nel
caso
in
esame
[...]
le
nuove
ordinazioni
di
prodo
farmaceuGci
non
erano
finalizzate
alla
liquidazione
della
società
ma
cosGtuivano
il
normale
svolgimento
dell'avità
della
società
poi
fallita
ed
erano
preordinate
al
conseguimento
di
nuovi
u=li.
do,.
Giovanni
Rubin
48
49. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
CASS.
27/11/1982
N.
6431
(ESECUZIONE
DI
COMMESSE
PRECEDENTI)
La
perdita
del
capitale
sociale,
quale
faHo
presupposto
della
responsabilità
dell'amministratore
che
aveva
intrapreso
nuove
operazioni
è
stata
accertata
con
riferimento
ai
da=
risultan=
dal
bilancio
al
31
dicembre
1972.
Le
commesse
in
ques=one,
evidentemente,
erano
state
acquisite
prima
di
tale
data;
ma
la
loro
esecuzione,
secondo
la
sentenza
impugnata,
fu
iniziata
nel
1973.
E
poiché
l'esecuzione
predePa
(intrapresa,
quindi,
dopo
che
già
si
era
verificato
l'evento
previsto
dall'art.
2448,
n.
4,
c.c.)
non
era
finalizzata
alla
liquidazione
specifica
della
società,
nel
senso
che
non
era
necessaria
per
portare
a
compimento
un'aTvità
già
intrapresa,
ma
era
preordinata
al
conseguimento
di
nuovi
u=li
[...],
bene
la
stessa
è
stata
considerata
come
rientrante
nel
novero
di
quelle
nuove
operazioni
in
relazione
alle
quali
l'art.
2449
c.c.
prevede
la
responsabilità
degli
amministratori.
do,.
Giovanni
Rubin
49
50. DIVIETO
DI
INTRAPRENDERE
NUOVE
OPERAZIONI
TRIB.
GENOVA
30/04/2985
(FUNZIONAMENTO
PER
NON
DISPERDERE
L'AVVIAMENTO)
Nei
pochi
mesi
decorsi
tra
il
febbraio
ed
il
giugno
1991,
era
assurdo
pretendere
dagli
amministratori
un'interruzione
improvvisa
dello
stabilimento
siderurgico
e,
quindi,
delle
richieste
forniture
di
rou=ne,
pur
nella
grave
difficoltà
finanziaria,
in
presenza
di
serie
prospeTve
di
recupero
e,
comunque,
per
non
aumentare
con
decisioni
affreHate
ed
avventate
le
perdite
economiche,
i
problemi
sociali
ed
occupazionali,
nonché
i
danni
per
gli
stessi
fornitori,
in
vista
dell'imminente
fase
di
liquidazione
della
società.
do,.
Giovanni
Rubin
50
51. CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
ART.
2367
C.C.
Gli
amministratori
[...]
devono
convocare
senza
ritardo
l'assemblea,
quando
ne
è
faHa
domanda
da
tan=
soci
che
rappresentano
almeno
il
ventesimo
del
capitale
sociale
[...]
e
nella
domanda
sono
indicaG
gli
argomenG
da
traPare.
Se
gli
amministratori
[...]
non
provvedono,
il
tribunale
[...],
ove
il
rifiuto
di
provvedere
risulG
ingiusGficato,
ordina
con
decreto
la
convocazione
dell'assemblea.
L'espressione
"soci"
in
realtà
deve
essere
le,a
come
">tolari
di
diri,o
di
voto"
(usufru,uario,
creditore
pignora>zio,
custode,
girante
delle
azioni
per
procura,
società
fiduciaria).
do,.
Giovanni
Rubin
51
52. CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
TRIB.
AOSTA
12/04/1994
Dalla
richiesta
della
minoranza
scaturisce
per
il
consiglio
di
amministrazione,
non
già
l'obbligo
di
dar
corso
alla
convocazione
dell'assemblea,
ma
solo
l'obbligo
di
provvedere
(eventualmente
anche
in
senso
nega=vo).
E
ciò
anche
in
quanto
nei
poteri
del
Consiglio
rientra
la
preven=va
valutazione
sull'opportunità
o
meno
della
convocazione.
TRIB.
VERONA
21/11/2008
Il
novellato
art.
2367
c.c.
prevede
che
gli
amministratori
non
sono
obbliga=
automa=camente
alla
convocazione
dell'assemblea,
una
volta
pervenuta
la
richiesta
da
parte
dei
soci
che
rappresen=no
almeno
un
decimo
del
capitale
sociale,
ma
possono
sindacare
la
richiesta
e
rifiutare
la
convocazione,
purché
sulla
base
di
mo=vi
giusi=fica=.
do,.
Giovanni
Rubin
52
53. OBBLIGO
DI
DARE
ESECUZIONE
ALLE
DELIBERE
ART.
2364,
COMMA
1,
N.
5,
C.C.
L'assemblea
delibera
sugli
altri
oggeT
aHribui=
dalla
legge
alla
competenza
dell'assemblea,
nonché
sulle
autorizzazioni
eventualmente
richieste
dallo
statuto
per
il
compimento
di
aT
degli
amministratori,
ferma
in
ogni
caso
la
responsabilità
di
ques=
per
gli
aT
compiu=.
ART.
2479,
COMMA
1,
C.C.
I
soci
decidono
sulle
materie
riservate
alla
loro
competenza
dall'aHo
cos=tu=vo,
nonché
sugli
argomen=
che
uno
o
più
amministratori
o
tan=
soci
che
rappresentano
almeno
un
terzo
del
capitale
sociale
soHopongono
alla
loro
approvazione.
do,.
Giovanni
Rubin
53
54. OBBLIGO
DI
DARE
ESECUZIONE
ALLE
DELIBERE
Secondo
la
giurisprudenza
maggioritaria
non
esiste
un
obbligo
assoluto
a
carico
degli
amministratori
di
dare
esecuzione
alle
deliberazioni
assembleari:
l'obbligo
specifico
di
dare
esecuzione
alle
deliberazioni
dovrà
cedere
il
passo
all'obbligo
generale
di
amministrare
con
diligenza.
Prevale
il
disposto
di
cui
all'art.
2380-‐bis
c.c.,
secondo
cui
la
ges=one
dell'impresa
speHa
esclusivamente
agli
amministratori.
Si
applica
l'art.
1171,
comma
2,
c.c.,
secondo
cui
il
mandatario
può
discostarsi
dalle
istruzioni
ricevute,
qualora
circostanze
ignote
al
mandante,
e
tali
che
non
possano
essergli
comunicate
in
tempo,
facciano
ragionevolmente
ritenere
che
lo
stesso
mandante
avrebbe
dato
la
sua
approvazione.
do,.
Giovanni
Rubin
54
55. OBBLIGO
DI
DARE
ESECUZIONE
ALLE
DELIBERE
Delibere
nulle
(impossibilità
o
illiceità
dell'ogge,o):
non
esiste
alcun
obbligo
per
gli
amministratori
di
dar
seguito
alla
decisione
ed
incorrerebbero
in
responsabilità
nel
caso
contrario
(tamquam
non
esset);
Delibere
annullabili:
l'obbligo
di
esecuzione
sussiste,
ma
sorgerà
l'ulteriore
onere
di
impugnare
la
delibera
stessa,
a
cui
sono
legiOma>
ex
art.
2377,
comma
2,
c.c.
do,.
Giovanni
Rubin
55
56. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONCORRENZA
ART.
2390
C.C.
Gli
amministratori
non
possono
assumere
la
qualità
di
soci
illimitatamente
responsabili
in
società
concorren=,
né
esercitare
un'aTvità
concorrente
per
conto
proprio
o
di
terzi,
né
essere
amministratori
o
direHori
generali
in
società
concorren=,
salvo
autorizzazione
dell'assemblea.
Si
tra,a
di
un'applicazione
specifica
del
dovere
di
non
agire
in
confli,o
di
interessi:
nel
caso
in
cui
l'amministratore
assuma
uno
dei
ruoli
indica>
nell'art.
2390
c.c.
c'è
una
sorta
di
inversione
dell'onere
della
prova.
do,.
Giovanni
Rubin
56
57. DIVIETO
DI
AGIRE
IN
CONCORRENZA
Solo
l'assemblea
dei
soci
e
lo
statuto
possono
derogare
al
divieto
di
concorrenza.
CASS.
01/10/1975
N.
3091
L'art.
2390
c.c.
dichiara
che
gli
amministratori
non
possono
assumere
la
qualità
di
soci
illimitatamente
responsabili
in
società
concorren=,
né
esercitare
un'aTvità
concorrente,
ma
la
parola
"assumere",
così
come
la
parola
"esercitare",
ha
semplicemente
un
significato
oggeTvo,
senza
alcun
riguardo
al
momento
in
cui,
prima
o
dopo
la
sua
nomina,
l'amministratore
abbia
assunto
o
sGa
per
assumere
la
qualità
incompaGbile,
l'art.
2390
intende
vietare
comunque
che
durante
il
suo
ufficio
l'amministratore
si
trovi
a
rives=re
una
qualità
o
a
svolgere
un'aTvità
che
pongano
in
situazione
di
dannoso
o
pericoloso
antagonismo.
do,.
Giovanni
Rubin
57
58. GRADAZIONE
DELLA
RESPONSABILITA’
Maggiore
responsabilità
all’aumentare
della
discrezionalità
e
dei
poteri
gestori.
Amministratore
Unico
Amministratore
delegato
Comitato
esecu>vo
Consiglio
di
amministrazione
do,.
Giovanni
Rubin
58
59. AMMINISTRATORE
UNICO
L'amministratore
unico
è
dire,amente
responsabile
nei
confron>
della
società,
dei
creditori
sociali,
dei
soci
e
dei
terzi.
Par>colare
è
l'applicazione
dell'art.
2391
c.c.
nelle
s.p.a.:
se
l'operazione
viene
previamente
autorizzata
dall'assemblea,
l'amministratore
oOene
l'unico
effe,o
di
escludere
una
responsabilità
nei
confron>
della
società.
Nelle
s.r.l.
l'operazione
conclusa
in
confli,o
di
interessi
con
l'autorizzazione
dell'assemblea
comporta
la
responsabilità
solidale
dei
soci
ex
art.
2476,
comma
7,
c.c.
do,.
Giovanni
Rubin
59
60. AMMINISTRATORE
DELEGATO
Unico
limite
alle
operazioni
delegabili
è
rappresentato
dall'art.
2381,
comma
4,
c.c.
(per
le
s.p.a.)
e
dall'art.
2475,
ult.
comma,
c.c.
(per
le
s.r.l.).
Ha
una
competenza
concorrente
con
quella
del
c.d.a.,
nel
senso
che
il
consiglio
può
in
ogni
momento
sos>tuirsi
all'amministratore
delegato
o
modificarne
i
poteri.
Per
escludere
o
a,enuare
la
responsabilità
deve
comunicare
con
regolare
periodicità
al
consiglio
delegante
adeguate
informazioni
sull'aOvità
svolta
in
adempimento
della
delega
(art.
2381,
comma
4,
c.c.).
E'
dire,amente
responsabile
per
le
materie
delegate
(assimilabile
all'amministratore
unico),
mentre
per
le
materie
non
delegate
è
sogge,o
ai
vincoli
di
qualsiasi
consigliere.
do,.
Giovanni
Rubin
60
61. COMITATO
ESECUTIVO
E'
il
caso
in
cui
la
delega
è
conferita
ad
un
ulteriore
organo
pluripersonale.
Si
trova
in
una
posizione
intermedia
tra
il
consiglio
e
l'amministratore
delegato.
E'
diverso
il
caso
di
più
amministratori
delega>,
in
quanto
u>lizza
per
le
proprie
decisioni
il
metodo
collegiale.
do,.
Giovanni
Rubin
61
62. CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
Si
tra,a
dei
c.d.
consiglieri
"non
opera>vi",
perché
non
rivestono
incarichi
e
non
sono
muni>
di
deleghe.
E'
responsabile
dell'obbligo
di
agire
informato
e
di
controllo
sull'operato
degli
altri
consiglieri
(responsabilità
per
condo,e
omissive).
CASS.
24/03/1998
N.
3110
In
materia
societaria,
alla
violazione
dell'obbligo
di
vigilanza
gravante
sull'organo
amministra=vo
dell'ente,
giusto
disposto
dell'art.
2392
c.c.,
consegue
la
responsabilità
solidale
di
tuT
i
componen=
del
consiglio
di
amministrazione
e,
per
tanto,
la
responsabilità
anche
di
ciascuno
dei
singoli
membri
che,
pur
non
essendo
=tolari,
in
via
esclusiva,
di
poteri
individuali
di
controllo,
sono,
pur
sempre,
singolarmente
tenu=
ad
agire
affinché
tale
vigilanza
sia
adeguatamente
esercitata
e
rispondono,
per
tanto,
dell'omissione
stessa.
do,.
Giovanni
Rubin
62
63. RESPONSABILITA’
SOLIDALE
Art.
2392,
comma
1,
c.c.
[...]
Essi
sono
solidalmente
responsabili
[...]
Accertata
la
responsabilità
degli
amministratori,
chi
agisce
per
i
danni
può
rivolgersi
per
l'intero
anche
nei
confron>
di
un
unico
amministratore;
Nel
rapporto
interno
tra
amministratori
potrà
essere
esercitata
l'azione
di
regresso
per
il
riconoscimento
della
gradazione
e
per
o,enere
il
rimborso
di
quanto
pagato
in
eccesso.
do,.
Giovanni
Rubin
63
64. ESENZIONE
DA
RESPONSABILITA’
L'art.
2392,
comma
3,
c.c.
prevede
l'unico
modo
per
esentare
da
responsabilità
un
amministratore.
Due
elemen>:
• annotazione
senza
ritardo
del
suo
dissenso
nel
libro
delle
adunanze
del
consiglio;
• immediata
no>zia
per
iscri,o
al
presidente
del
collegio
sindacale.
Si
ri>ene
che
sia
sufficiente
l'annotazione
durante
la
delibera
e
nella
successiva
comunicazione
al
collegio
sindacale
(che
comunque
è
presente
alla
delibera)
il
dissenso
deve
essere
confermato
e
mo>vato.
do,.
Giovanni
Rubin
64
65. AMMINISTRATORE
ASSENTE
E'
necessario
dis>nguere
tra
assenza
gius>ficata
e
assenza
non
gius>ficata.
TRIB.
MILANO
26/06/1989
L'assenza
dal
consiglio
di
amministrazione
che
ha
assunto
una
deliberazione
da
cui
discenda
la
responsabilità
degli
amministratori
per
danni
alla
società
non
ha
rilevanza
esimente
per
il
consigliere
stesso,
essendo
ques=
tenuto
a
prendere
visione
successivamente
del
verbale
della
riunione
nella
quale
fu
assente,
ad
assumere,
se
del
caso,
ulteriori
informazioni,
indi
valutare
l'opportunità
di
chiedere
l'annotazione
e
di
compiere
la
comunicazione
di
cui
all'art.
2392.
In
caso
di
assenza
ingius>ficata,
deve
fare
quanto
possibile
per
eliminare
le
conseguenze
dannose:
impugnare
la
delibera
se
la
stessa
è
l'unico
rimedio
per
eliminare
o
a,enuare
le
conseguenze
dannose.
do,.
Giovanni
Rubin
65
66. AMMINISTRATORE
CESSATO
Cause:
morte,
decadenza,
revoca,
scadenza
e
rinuncia.
Negli
ul>mi
due
casi
l'effe,o
sarà
immediato
nel
caso
in
cui
rimanga
in
carica
la
maggioranza
dei
consiglieri,
oppure
differito
alla
ricos>tuzione
della
stessa.
L'amministratore
cessato
ha
il
dovere
di
porre
in
essere
tuO
i
comportamen>
indispensabili
a
garan>re
il
normale
proseguimento
dell'aOvità
sociale
per
un
periodo
fisiologicamente
necessario
a
che
l'assemblea
deliberi
la
sos>tuzione.
do,.
Giovanni
Rubin
66
67. AMMINISTRATORE
SUBENTRANTE
Se
si
esclude
quello
di
prima
nomina
nell'a,o
cos>tu>vo,
l'amministratore
neo-‐
nominato
non
interviene
una
situazione
neutra.
TRIB.
MILANO
21/10/1999
Gli
amministratori
che
entrano
in
carica
hanno
il
dovere
di
reTficare
e
rimuovere
le
irregolarità
riscontrate
rela=ve
a
preceden=
esercizi.
CASS.
27/02/2002
N.
2906
La
responsabilità
dell'amministratore
di
società
di
capitali
per
il
ritardo
nell'adozione
delle
misure
necessarie
a
contenere
le
perdite
e
per
la
mancata
richiesta
di
fallimento
non
viene
meno
per
effeHo
della
responsabilità
del
precedente
amministratore
nell'aver
occultato
deHo
stato,
una
volta
che
di
questo
egli
abbia
avuto
contezza.
do,.
Giovanni
Rubin
67
68. NATURA
DELLA
RESPONSABILITA’
La
responsabilità
si
dis>ngue
in:
contra,uale
ed
extracontra,uale.
Tre
profili
di
rilevanza:
a)
onere
della
prova
• ContraHuale:
l'a,ore
dovrà
provare
solo
l'inadempimento,
il
danno
ed
il
nesso
di
causalità
tra
inadempimento
e
danno.
Il
convenuto
tenterà
di
provare
di
non
aver
potuto
adempiere
per
causa
a
lui
non
imputabile
ex
art.
1218
c.c.
(per
violazioni
di
obblighi
specifici)
oppure
di
aver
adempiuto
con
la
necessaria
diligenza
ed
in
assenza
di
confli,o
di
interessi
(per
violazioni
di
obblighi
generici);
• ExtracontraHuale:
l'a,ore
dovrà
provare
l'inadempimento,
il
danno,
il
nesso
di
causalità,
il
dolo
o
la
colpa
(in
re
ipsa
per
violazione
di
obblighi
specifici);
do,.
Giovanni
Rubin
68
69. NATURA
DELLA
RESPONSABILITA’
b)
misura
del
danno
risarcibile:
• ContraHuale:
l'art.
1225
c.c.
limita
il
risarcimento
ai
soli
danni
prevedibili,
salvo
che
l'inadempimento
non
derivi
dal
dolo;
• ExtracontraHuale:
sono
risarcibili
anche
i
danni
non
prevedibili.
c)
termine
di
prescrizione:
• ContraHuale:
si
applica
l'art.
2941,
n.
7,
c.c.,
il
cui
contenuto
è
riportato
nell'art.
2393
c.c.
5
anni
dalla
cessazione
della
carica;
• ExtracontraHuale:
si
applica
l'art.
2949,
comma
2,
c.c.
e
l'art.
2935
c.c.
5
anni
dal
momento
in
cui
il
diri,o
può
essere
fa,o
valere.
do,.
Giovanni
Rubin
69
70. AZIONI
DI
RESPONSABILITA’
Per
le
s.p.a.
art.
2393
e
2393-‐bis
c.c.:
azione
sociale
di
responsabilità;
art.
2394
c.c.:
azione
dei
creditori
sociali;
art.
2395
c.c.:
azione
dei
soci
e
dei
terzi.
Per
le
s.r.l.
art.
2476,
comma
1,
c.c.:
azione
sociale
di
responsabilità;
art.
2476,
comma
7,
c.c.:
azione
dei
soci
e
dei
terzi;
nessuna
previsione
norma>va
per
l'azione
dei
creditori
sociali.
La
giurisprudenza
di
merito
maggioritaria
propende
per
la
possibilità
di
esperire
l'azione
dei
creditori
anche
nelle
s.r.l.
per
mo>vi
di
sistema
(l'art.
2486,
comma
2,
c.c.;
l'art.
2477,
ult.
comma,
c.c.;
l'art.
2497
c.c.)
do,.
Giovanni
Rubin
70
71. AZIONE
SOCIALE
DI
RESPONSABILITA’
Consente
alla
società
di
fare
valere
in
sede
giudiziale
il
poprio
diri,o
al
risarcimento
dei
danni,
in
conseguenza
di
violazioni
di
obblighi
impos>
dalla
legge
o
dallo
statuto.
Si
tra,a
di
responsabilità
contra#uale
(si
dovrà
individuare
un
modello
astra,o
di
comportamento
solo
per
gli
obblighi
di
natura
generica).
E'
deliberata
dall'assemblea
dei
soci
(esclusione
del
socio
amministratore
dal
quorum);
Può
essere
deliberata
da
parte
di
tan>
soci
che
rappresen>no
1/5
del
capitale
sociale
nelle
s.p.a.;
nelle
s.r.l.
può
essere
avviata
da
ogni
socio;
Può
essere
in
qualsiasi
momento
interro,a
per
transazione
o
per
rinuncia.
do,.
Giovanni
Rubin
71
72. AZIONE
DEI
CREDITORI
SOCIALI
Sul
presupposto
che
il
capitale
sociale
di
una
società
funge
da
garanzia
patrimoniale
per
i
creditori
ex
art.
2740
c.c.,
l'art.
2394
c.c.
introduce
la
possibilità
per
i
creditori
di
agire
contro
gli
amministratori,
subordinatamente
a
due
presuppos>:
a) il
patrimonio
sociale
deve
essere
depauperato
in
misura
tale
da
renderlo
insufficiente
al
soddisfacimento
dei
creditori;
b) l'insufficienza
del
patrimonio
deve
essere
stata
causata
dalla
violazione
da
parte
degli
amministratori
degli
obblighi
ineren>
la
conservazione
del
patrimonio
sociale.
Si
tra,a
di
responsabilità
extracontra#uale,
per
tanto
l'a,ore
dovrà
provare:
danno,
inadempimento
degli
obblighi
di
conservazione
del
patrimonio,
nesso
di
causalità
(se
non
avessero
tenuto
tale
condo,a
il
patrimonio
sarebbe
capiente),
profilo
soggeOvo
doloso
o
colposo
(contenuto
generico
/
contenuto
specifico).
do,.
Giovanni
Rubin
72
73. AZIONE
DEI
CREDITORI
SOCIALI
CASS.
14/02/1966
N
441
L'insufficienza
del
patrimonio
sociale
rappresenta
una
situazione
più
grave
e
defini=va
dell'insolvenza;
quest'ul=ma
può
infaT
derivare
anche
da
uno
stato
di
illiquidità
al
momento
della
scadenza
delle
obbligazioni,
pur
essendo
integro
il
patrimonio
sociale.
Presupposto
dell'azione
ex
art.
2394
c.c.
è
invece
che
l'integrità
del
patrimonio
sia
venuta
meno,
mentre
non
è
necessario
né
sufficiente
che
si
proceda
preliminarmente
alla
liquidazione
della
società,
anche
aHraverso
la
procedura
concorsuale.
CASS.
25/07/2008
N.
20476
Tale
conceHo
si
differenzia
anche
dall'eventualità
della
perdita
integrale
del
capitale
sociale,
dal
momento
che
quest'ul=ma
evenienza
può
verificarsi
anche
quando
vi
è
un
pareggio
tra
aTvo
e
passivo.
Non
si
potrà
avviare,
quindi,
l'azione
dei
creditori
sociali
se
vi
sia
insolvenza
dovuta
a
mera
illiquidità
o
se
il
capitale
sia
perduto,
ma
le
poste
aOve
siano
in
grado
di
soddisfare
integralmente
i
debi>.
do,.
Giovanni
Rubin
73
74. AZIONE
DEI
CREDITORI
SOCIALI
Secondo
l'art.
2394,
comma
2,
c.c.
l'azione
può
essere
proposta
dai
creditori
quando
il
patrimonio
sociale
risulta
insufficiente
al
soddisfacimento
dei
loro
credi=.
CASS.
28/05/1998
N.
5287
L'azione
di
responsabilità
nei
confron=
degli
amministratori
e
dei
sindaci
di
una
società,
esperibile
ex
art.
2394
c.c.,
dai
creditori
sociali
[...]
è
soggeHa
a
prescrizione
quinquennale
con
decorso
non
già
dalla
commissione
dei
faT
integra=vi
di
tale
responsabilità,
bensì
dal
(successivo
momento)
dell'insufficienza
del
patrimonio
sociale
al
soddisfacimento
dei
credi=.
CASS.
19/09/2011
N.
19051
Per
la
decorrenza
del
termine
di
prescrizione
quinquennale
dell'azione
di
responsabilità
nei
confron=
degli
amministratori
societari
è
necessaria
l'oggeTva
conoscibilità
della
situazione
di
incapienza
fallimentare,
che
può
desumersi
da
un
complesso
di
elemen=
quali
mancato
deposito
dei
bilanci
e
la
notorietà
delle
difficoltà
nei
pagamen=.
do,.
Giovanni
Rubin
74
75. AZIONE
INDIVIDUALE
DEL
SOCIO
E
DEL
TERZO
E'
l'azione
con
la
quale
un
socio
o
un
terzo
possono
rivalersi
di
un
danno
subito
sul
patrimonio
dell'amministratore.
Si
tra,a
di
responsabilità
extracontra#uale,
per
tanto
l'a,ore
dovrà
provare:
danno,
inadempimento
degli
obblighi
di
conservazione
del
patrimonio,
nesso
di
causalità
(se
non
avessero
tenuto
tale
condo,a
il
patrimonio
sarebbe
capiente),
profilo
soggeOvo
doloso
o
colposo
(contenuto
generico
/
contenuto
specifico).
La
par>colarità
rispe,o
alle
altre
due
azioni
è
che
il
pregiudizio
non
investe
il
patrimonio
sociale,
ma
dire#amente
il
patrimonio
del
terzo
o
del
socio.
do,.
Giovanni
Rubin
75
76. AZIONE
INDIVIDUALE
DEL
SOCIO
E
DEL
TERZO
CASS.
26/03/1993
N.
9385
L'azione
individualmente
concessa
dall'art.
2395
c.c.
ai
soci
per
il
risarcimento
dei
danni
loro
cagiona=
dagli
aT
dolosi
o
colposi
degli
amministratori,
di
natura
extracontraHuale,
presuppone
che
i
danni
non
siano
solo
il
riflesso
di
quelli
arrecaG
eventualmente
al
patrimonio
sociale,
ma
siano
direPamente
cagionaG
al
socio,
come
conseguenza
immediata
del
comportamento
degli
amministratori
e
dei
sindaci.
Il
diriHo
alla
conservazione
del
patrimonio
sociale
speHa,
quindi,
alla
società
e
non
al
socio
come
tale.
CASS.
03/08/1988
N.
4817
L'azione
concessa
individualmente
dall'art.
2395
c.c.
[...]
presuppone
che
i
danni
stessi
non
siano
solo
il
riflesso
di
quelli
arreca=
eventualmente
al
patrimonio
sociale,
ma
siano
direHamente
cagiona=
ai
soci
o
ai
terzi
come
conseguenza
immediata
del
comportamento
degli
amministratori
medesimi;
essa
trova
perciò
applicazione
solo
quando
la
violazione
del
diriPo
individuale
del
socio
o
del
terzo
sia
in
rapporto
causale
direPo
con
l'azione
degli
amministratori,
a
nulla
rilevando
che
il
socio
o
il
terzo
possano
avere
anche
azione
contro
la
società.
do,.
Giovanni
Rubin
76
77. AZIONE
INDIVIDUALE
DEL
SOCIO
E
DEL
TERZO
CASS.
08/07/1991
N.
7534
La
responsabilità
dell'amministratore
di
una
società
di
capitali
nei
confron=
del
singolo
socio
o
di
un
terzo
non
può
scaturire
dal
mero
inadempimento
contraPuale
posto
in
essere
nella
gesGone
di
tale
società
ma
deve
concreGzzarsi
in
un'azione
(ulteriore)
dell'amministratore
che,
per
la
sua
illiceità
di
natura
extracontraHuale,
leda
il
diriHo
soggeTvo
patrimoniale
del
socio
o
del
terzo
e
che
non
sia
conseguenza
o
riflesso
del
depauperamento
del
patrimonio
della
società.
do,.
Giovanni
Rubin
77
78. AZIONE
INDIVIDUALE
DEL
SOCIO
E
DEL
TERZO
Casis>ca:
1)
Irregolarità
contabili
e
di
bilancio
CASS.
12/06/2007
N.
13766
Cos=tuisce
danno
direHo,
che
legiTma
la
proposizione
di
un'azione
individuale
di
responsabilità
nei
confron=
degli
amministratori,
quello
risen=to
nella
propria
sfera
patrimoniale
da
chi,
per
effeHo
di
una
inveri=era
rappresentazione
di
bilancio,
abbia
acquistato
per
un
determinato
prezzo
azioni
di
una
società
aven=,
in
realtà,
valore
nullo.
do,.
Giovanni
Rubin
78
79. AZIONE
INDIVIDUALE
DEL
SOCIO
E
DEL
TERZO
2)
AD
di
mala
gesAo
TRIB.
ROMA
20/02/2012
E'
contraria
alla
buona
fede
contraHuale
e
quindi
è
fonte
di
responsabilità
ex
art.
2395
c.c.
la
condoHa
degli
amministratori
che
hanno
negoziato
l'assunzione
da
parte
della
società
di
obbligazioni
oggeHo
di
una
specifica
disciplina
con
la
consapevolezza
di
non
potervi
adempiere
così
compromeHendo
in
via
direHa
con
la
propria
condoHa
il
patrimonio
del
terzo.
do,.
Giovanni
Rubin
79