3. Diritto tributario e informatica
Nuove tecnologie e diritto civile. Le nuove fattispecie contrattuali: il contratto
di hosting
“Con il termine web hosting (o più brevemente hosting) ci si intende riferire
a quella prestazione telematica offerta dal provider consistente nel rendere
pubblicamente disponibili on line informazioni predisposte da parte dei
clienti, mediante la concessione a questi ultimi di uno spazio di memoria
fisica (hard disk) su di un server che resta, tuttavia, di proprietà esclusiva
dello stesso hosting provider” (F. Celentano, M. Iaselli, G. A. Cavaliere, I
contratti on line, in Diritto dell'internet, pag. 258)
4. Diritto tributario e informatica
Nuove tecnologie e diritto penale: Le nuove fattispecie di reato e le nuove
modalità di realizzazione delle condotte criminose tradizionali
5. Diritto tributario e informatica
Nuove tecnologie e diritto processuale civile: il processo civile telematico
6. Diritto tributario e informatica
Nuove tecnologie e diritto processuale penale: le novità del decreto legislativo
n. 48/2008
7. Diritto tributario e informatica
Nuove tecnologie e commercio elettronico
La definizione di commercio elettronico: vera e propria piattaforma on line e
non semplice vetrina relativa ad attività di commercio ordinario
9. Diritto tributario e informatica
La delocalizzazione delle operazioni oggetto di e-commerce: i fornitori di
servizi nella direttiva europea sul commercio elettronico, recepita con
decreto legislativo n. 70/2003
10. Diritto tributario e informatica
Art. 14 d. lg.vo n. 70/2003: 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione ;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
11. Diritto tributario e informatica
Art. 15 d. lg.vo n. 70/2003: 1. Nella prestazione di un servizio della società dell' informazione,
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il
successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni ;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del d) non interferisca con l'uso lecito di
tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle
informazioni ;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare
l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono
state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un 'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
12. Diritto tributario e informatica
Art. 16 d. lg.vo n. 70/2003: 1. Nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite
da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione
è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti
o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'
informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
13. Diritto tributario e informatica
Le tipologie di contratti di creazione e gestione del sito web: I rapporti
contrattuali con i fornitori di servizi: in particolare, il contratto di hosting
14. Diritto tributario e informatica
La dematerializzazione dei beni scambiati: commercio elettronico diretto e
commercio elettronico indiretto
15. Diritto tributario e informatica
I sistemi elettronici di pagamento: rete internet e forme tradizionali di
pagamento ovvero moneta elettronica
17. Diritto tributario e informatica
Le parole chiave del diritto tributario applicato al commercio elettronico
18. Diritto tributario e informatica
La “determinazione della residenza fiscale del soggetto”: l'articolo 73 comma 3
del DPR n. 917/1986
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato
19. Diritto tributario e informatica
La “determinazione della residenza fiscale del soggetto”: l'articolo 4 paragrafo
3 della Convenzione OCSE:
●
Attivazione di sito web e potenziale anonimato
● Criterio della direzione effettiva della persona giuridica e utilizzo delle
nuove tecnologie che delocalizzano l'amministrazione della persona
giuridica (videoconferenze, email)
20. Diritto tributario e informatica
La “stabile organizzazione”: l'articolo 162 del DPR n. 917/1986
21. Diritto tributario e informatica
Art. 162 del DPR n. 917/1986: “1. [...] l'espressione «stabile organizzazione»
designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente
esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sè stabile
organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e
relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati
ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
22. Diritto tributario e informatica
Art. 5 del Modello di Convenzione OCSE: la descrizione della “stabile
organizzazione” come “luogo fisso di attività economica attraverso il quale
viene condotta in tutto o in parte l'attività imprenditoriale”
23. Diritto tributario e informatica
Art. 5 del Commentario alla Convenzione OCSE: nei paragrafi 42.1 – 42.10
permette di affermare che “il server può costituire una stabile organizzazione
qualora soddisfi il requisito della fissità e qualora sia connesso con l'attività
principale dell'impresa e sia idoneo a produrre reddito”
24. Diritto tributario e informatica
La Circolare 1/2008 della Guardia di Finanza e la “stabile organizzazione”
nell'attività di commercio elettronico
25. Diritto tributario e informatica
“...il sito web, attesa l’immaterialità degli elementi che lo compongono, quali
programmi, dati elettronici, immagini, ecc., non costituisce stabile
organizzazione, essendo peraltro privo di una localizzazione che permetta di
individuare una sede fissa d’affari, mentre il server, essendo una
strumentazione meccanica deputata ad ospitare e supportare siti web e la
relativa attività di accesso dell’utenza ai dati negli stessi contenuti, costituisce
comunque stabile organizzazione anche in assenza di personale addetto al suo
funzionamento e alla sua manutenzione”
27. Diritto tributario e informatica
Le parole chiave
● Il documento informatico: definizione (articolo 1 lettera p) del decreto legislativo n. 82/2005
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti
●
La firma elettronica: definizioni (art. 1 lettere [...], r) ed s) del decreto legislativo n. 82/2005
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
28. Diritto tributario e informatica
Le parole chiave
●
La validazione temporale: definizione (art. 1 lettera bb) del decreto legislativo n. 82/2005)
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad
uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
●
Posta elettronica certificata: definizione (art. 1 lettera v) bis del decreto legislativo n.
82/2005)
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi
29. Diritto tributario e informatica
Il decreto legislativo n. 52/2004 e la prima riforma dell'articolo 21 del DPR n.
633/1972: le parole chiave della tecnologia
“La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero
all'atto della sua trasmissione per via elettronica”
“Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione”
“La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni nè codice
eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono
rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del
riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi
EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e
integrità”
30. Diritto tributario e informatica
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005
31. Diritto tributario e informatica
2.5.2: Per fattura elettronica s'intende il documento informatico, predisposto
in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l'integrità
dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del documento al soggetto
emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.
Più precisamente, l'emittente deve assicurare:
- l'attestazione della data;
- l'autenticità dell'origine;
- l'integrità del contenuto.
32. Diritto tributario e informatica
2.4.3: Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui
la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga
inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di
comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile.
In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi
momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico
33. Diritto tributario e informatica
2.6.1: La trasmissione elettronica è la forma ordinaria di invio della fattura emessa in formato
elettronico. In tal caso, l'integrità, l'immodificabilità, la provenienza e l'autenticità del
contenuto della fattura, trasmessa per via elettronica, è garantita dall'esistenza del riferimento
temporale e della firma elettronica qualificata nonché dall'assenza di macroistruzioni e codici
eseguibili
Occorre che, all'interno del documento informatico non siano inserite "macroistruzioni" che
permettano, ad esempio, l'aggiornamento automatico della data dello stesso; ciò al fine di
impedire che, all'atto di apertura o della visualizzazione del documento, si verifichi un
aggiornamento automatico dei dati che, per espressa previsione normativa, devono restare
immutati.
I "codici eseguibili" sono "istruzioni, non sempre visibili all'utente, che consentono
all'elaboratore di modificare il contenuto del documento informatico". Esistono, infatti
documenti o file cosiddetti "eseguibili" che, se opportunamente programmati, possono
cambiare il contenuto informativo
34. Diritto tributario e informatica
2.6.1: Con riguardo alla modalità di trasmissione per via telematica della
fattura formato cartaceo e elettronico occorre considerare se vi sia l'esigenza o
meno in capo all'emittente di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna
Posta elettronica ordinaria senza ricevuta di consegna
Posta elettronica certificata e ricevuta di consegna
36. Diritto tributario e informatica
Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico
37. Diritto tributario e informatica
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate
le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione
38. Diritto tributario e informatica
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente
39. Diritto tributario e informatica
Il soggetto passivo assicura
●
l'autenticita' dell'origine,
●
l'integrita' del contenuto e
●
la leggibilita' della fattura
dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione
40. Diritto tributario e informatica
...autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite
mediante [...] l'apposizione
● della firma elettronica qualificata o
● digitale
dell'emittente
41. Diritto tributario e informatica
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2014
42. Diritto tributario e informatica
1.1 Sulla definizione di fattura elettronica:
●
Se la fattura nasce elettronica e viene consegnata su supporto cartaceo, non
soggiace alla disciplina della fatturazione elettronica
● Se la fattura nasce cartacea e viene digitalizzata, soggiace alla disciplina
della fatturazione elettronica
43. Diritto tributario e informatica
1.2 Sui requisiti della fattura elettronica:
● “autenticità dell’origine” si intende che l’identità del fornitore/prestatore di
beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi
●
“integrità del contenuto”, anche in caso di conversione del formato della
fattura elettronica
● “leggibilità” si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo: il
documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il
processo di conversione, in una forma leggibile per l’uomo su schermo o
tramite stampa
44. Diritto tributario e informatica
1.3 Modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica
i requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere
garantiti mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell’emittente
45. Diritto tributario e informatica
Tenuta e conservazione delle scritture contabili in formato elettronico
Il nuovo articolo 39 del DPR n. 633/1972
Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in
conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82
46. Diritto tributario e informatica
L'ispezione documentale tra accertamento tributario ed indagine di polizia
giudiziaria
47. Diritto tributario e informatica
Art. 52 del DPR n. 633/1972
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e
scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie,
che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque
accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di
esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri,
registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione
48. Diritto tributario e informatica
Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005
49. Diritto tributario e informatica
Art. 4, definizione di apparecchiature informatiche:
“Per apparecchiature informatiche istallate nei locali in cui è eseguito
l'accesso, l'ispezione o la verifica, deve intendersi qualunque tipo di
strumento/dispositivo che consenta agli organi di controllo
dell'Amministrazione finanziaria l'ispezione documentale di cui all'articolo
52 del dPR n. 633 del 1972
50. Diritto tributario e informatica
Art. 4.1.1: Rifiuto di esibizione e documenti informatici
Tale disposizione vale, evidentemente, anche nel caso in cui i sopra citati documenti
e scritture siano tenuti in forma elettronica e qualora il contribuente dichiari di non
possederli o li sottragga all'ispezione o, ancora, non renda possibile l'accesso ai dati
(ad esempio, nel caso in cui non abbia installato delle apparecchiature elettroniche,
non riveli i codici di accesso agli archivi elettronici ovvero abbia apposto delle
protezioni hardware come ad esempio un lucchetto fisico).
A tal proposito si precisa che, qualora il sistema informativo sia protetto da password
ed il contribuente non consenta l'accesso ai dati in esso memorizzati, per l'apertura
dello stesso, gli organi di controllo dell'Amministrazione devono richiedere
l'autorizzazione al Procuratore della Repubblica
51. Diritto tributario e informatica
Art. 4.1.2: Accertamento induttivo ex articolo 55 comma 2 DPR n. 633/1972
Deve infine intendersi estesa anche alle fatture emesse in formato elettronico la
disposizione di cui al medesimo articolo 55, secondo comma, n. 2, che legittima il
ricorso all'accertamento induttivo qualora risulti dal verbale di ispezione che il
contribuente non ha emesso fatture per una parte rilevante delle operazioni
effettuate, ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto
all'ispezione tutte o una parte delle fatture emesse
52. Diritto tributario e informatica
La rilevanza penale dell'ispezione: cenni alla disciplina della prova digitale nel
processo penale