5. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9 comma 4, sono opponibili ai terzi.
6. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
9. e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
10.
11. Bisogna accelerare questo processo di cambiamento e darne concreta percezione anche all’esterno, abbandonando inutili ed onerosi formalismi , considerati, anche, i consistenti risparmi di risorse che potranno derivare alla pubblica amministrazione dall’uso intensivo della posta elettronica ”
12.
13. Art. 47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata .