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“Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Gandhi




                Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.




         Corso di aggiornamento professionale


                           Rimini   - dicembre 2008
                   Corso organizzato da M&IT Consulting




            “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008.
             Il Regolamento ISVAP n. 13/2008”



                         a cura di Patrizia Lazzari

          Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada




        “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008”.


                                       a cura di Patrizia Lazzari

                     Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)




1. Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008.

        Il 4 agosto 2007 è entrato in vigore il decreto legge 03.08.2007 n. 117 con
l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
        Il 2 ottobre è stata approvata la legge di conversione n. 160 del decreto legge
n. 117 apportando alcune modificazioni al decreto stesso. La legge 160 è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03.10.2007 ed è entrata in vigore il
04.10.2007.
        Il 27 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legge 23.05.2008 n. 92,
convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 125, pubblicata sulla G.U. n.
173 del 25.07.2008. La Legge 125/2008 è entrata in vigore il 26.07.2008.

       Le novità introdotte da queste normative e le modifiche apportate al codice
della strada riguardano:
    • guida senza patente
    • limitazioni per neopatentati
    • limiti di velocità
    • divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del veicolo
    • trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori a due ruote
    • uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
    • guida in stato di ebbrezza alcolica
    • guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
       stupefacenti o psicotrope
    • educazione stradale
    • promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
       guida in stato di ebbrezza
    • fondo contro l’incidentalità notturna


Art. 116 – Guida senza patente

      Con la modifica del comma 13 è stata reintrodotta la sanzione penale per chi
guida autoveicoli e motoveicoli senza essere in possesso della patente di guida, così
come era previsto nel codice della strada fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio
1993 e così come era rimasto fino al 1° gennaio 2000, quando l’entrata in vigore del
D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 aveva trasformato l’illecito penale in illecito
amministrativo.

        La sanzione penale si applica a chi guida autoveicoli o motoveicoli:



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             senza aver mai conseguito la patente di guida;
             con patente di guida revocata;
             con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
             codice.

         La sanzione penale consiste in una ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00.
         In caso di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un
anno.
     Per tutte queste violazioni è competente il Tribunale in composizione
monocratica.

         La nuova previsione normativa impone alcune riflessioni.

       Un primo aspetto riguarda l’elemento soggettivo del reato: poiché il reato è di
tipo contravvenzionale non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa.

         Un secondo aspetto riguarda l’incauto affidamento di cui al comma 12:
               se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la
               guida a persona priva della patente di guida risponderà della violazione
               amministrativa prevista dallo stesso comma 12;
               se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la
               guida a persona priva della patente di guida, ben consapevole che tale
               persona si trova in questa condizione, risponderà del concorso nella
               violazione penale.

        Un terzo aspetto riguarda la previsione normativa del comma 18, che non è
stato modificato e che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo in ogni caso di violazione del comma 13.
        E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al fermo del veicolo
all’atto dell’accertamento della violazione del comma 13 in quanto, quale sanzione
amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una procedura di
attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della patente di guida per la
quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione cautelare provvisoria della
sua validità da parte del Prefetto, con conseguente ritiro immediato da parte
dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la procedura per il fermo
amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in conseguenza dell’accertamento
di illeciti amministrativi e non penali.
         Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto
solamente dall’Autorità giudiziaria competente.

       In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno, con la Circolare n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007, che poi ha parzialmente corretto con
un “seguito” di pari numero recante la data del 20.08.2007.
       Nella prima nota, il Ministero stabiliva che, in funzione dell’obbligo generale
attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia
portato ad ulteriori conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano
devono provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp.
       Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua
precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo
quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua



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applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere
disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire
che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati.

         Pertanto, in concreto, è possibile:
               che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
               presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
               sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
               alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;
               che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
               con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
               intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
               mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
               propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
               luogo idoneo.

        Il Ministero conclude la nota del 20.08.2007 affermando che il sequestro
preventivo ai sensi dell’art. 321 cpp deve essere considerato “una misura estrema” da
adottarsi solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire
al contravventore la conduzione del veicolo stesso.
        Chi scrive aggiungerebbe: e solo in presenza di un comportamento del
trasgressore volto all’utilizzo ad ogni costo del veicolo stesso. In caso contrario,
sempre a modesto parere di chi scrive, non è assolutamente ravvisabile l’applicazione
dell’art. 321 cpp.

       Un caso a parte rimangono i motoveicoli (e i ciclomotori), per i quali continua
a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di
polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato …).
       Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma
2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che:
            i motocicli (e i ciclomotori) devono essere ricoverati nelle apposite
            depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla
            depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento
            del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non
            soggetto a pubblico passaggio;
            gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal
            primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido
            per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la
            disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio.

       Per quanto attiene alle modalità operative, in ogni caso di accertamento di
violazione del comma 13 dell’art. 116, occorre procedere:
               alla redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e
               dichiarazione/elezione del domicilio a carico del conducente;
               alla raccolta di SIT dai passeggeri eventualmente presenti sul veicolo
               quali persone informate sui fatti;




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                  all’accertamento del tipo di responsabilità (amministrativa o penale
                  concorsuale) ravvisabile a carico di chi aveva la materiale disponibilità
                  del veicolo. Nel caso emerga una corresponsabilità penale occorre
                  procedere anche a suo carico alla redazione del verbale di
                  identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione del
                  domicilio ;
                  all’affidamento del veicolo a soggetto terzo, o al sequestro ai fini della
                  confisca nel caso di motoveicoli;
                  alla redazione della notizia di reato a carico del conducente e, se del
                  caso, a carico di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo, nella
                  quale si dovranno dare atto di tutte le attività svolte.

       Da tenere presente che il reato di guida senza patente non trova applicazione
nel caso di macchine agricole e di macchine operatrici, per le quali continua ad
applicarsi l’art. 124 del codice:
1. art. 124/4°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00
    (pagamento in misura ridotto non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi;
2. art. 116/12°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1.485,00
    (incauto affidamento).

        Da ultimo, verrà preso in considerazione il problema del coordinamento che è
sorto tra la nuova formulazione dell’art. 116, 13° comma, e l’art. 136.
        A seguito della modifica operata al comma 13° dell’art. 116 è diventato
inapplicabile il 6° comma dell’art. 136, realizzando, almeno in un primo momento,
quello che è apparso agli addetti ai lavori come un vuoto normativo.
       L’art. 136, comma 6°, era applicabile (in forza del combinato disposto del
comma 1 e 2 del medesimo articolo) fino al 03.08.2007 ai soli titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero non membro dell’U.E con il quale esistono condizioni
di reciprocità (patenti convertibili). Stabilisce che a coloro che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente
rilasciata da uno Stato estero extracomunitario “non più in corso di validità si
applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi
guida senza essere munito di patente di guida”.
       Ma le sanzioni amministrative dell’art. 116, comma 13°, non esistono più.
        E sicuramente la violazione del comma 6° dell’art. 136 non può essere punita
con le nuove sanzioni penali dell’art. 116 in forza del principio generale del diritto
contenuto nell’art. 1 del cp che stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non
siano da essa stabilite”.

       Sulla questione si è, di recente, pronunciato il Ministero dell’Interno con la
Circolare n. 300/A/1/29353/111/84/1 del 11.12.2007, facendo riferimento a due
ordinanze della Corte Costituzionale (n. 76 del 22.03.2000 e n. 260 del 17.07.2001).
       La Corte Costituzionale aveva chiarito che “nel nostro ordinamento, ai fini della
sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo
attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi
sanzionatori relativi alla guida senza patente” e che “per regola generale la patente di
guida nel territorio italiano va rilasciata dall’autorità amministrativa italiana …A
questa regola fa parziale eccezione l’art. 135 del nuovo codice della strada che
consente ai conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale,



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rilasciati da uno Stato estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e
motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso
nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera viene tollerata fino ad
un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di
conversione o al conseguimento di patente italiana”.
        Anche la Corte di Cassazione si era pronunciata nel merito (caso di cittadino
extracomunitario che guidava con patente non convertibile in corso di validità
trascorso oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia) con una sentenza
del 1995 (Cass. Pen. 27.04.1995, n. 273 Sez. IV) nella quale aveva precisato che
“…la norma prevede per i conducenti muniti di patente rilasciata da Stato estero, la
possibilità di guidare il veicolo in Italia, a condizione che essi non siano residenti nel
nostro Paese da oltre un anno. Stante l’inadempimento dell’obbligo specifico di
sostenere i prescritti esami di idoneità, ex art. 121 cds, per poter conseguire una
patente di abilitazione alla guida valida in Italia, con il decorso dell’anno di tolleranza
legislativa, la patente rilasciatagli dallo Stato estero aveva perduto la precedente
validità. Poiché non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 136 cds in quanto
essa riguarda situazioni del tutto diverse, che importano la possibilità concreta di
conversione di patenti di guida, non vi è dubbio che il fatto contestato all’imputato
assume piena rilevanza penale, sotto l’aspetto della violazione di cui all’art. 116,
commi 1 e 13. Per questo si conclude per l’applicazione dell’art. 116, comma 13, per
guida senza patente e l’eventuale applicazione dell’art. 116, comma 12, per il
cosiddetto incauto affidamento da parte del proprietario del veicolo, o di chi ne aveva
comunque la materiale disponibilità, a persona non munita di patente, salvo si dimostri
il concorso di questo nella violazione dell’art. 116, comma 13, per aver coscientemente
affidato il veicolo a persona non munita del prescritto titolo”.

        Sulla base delle considerazioni su esposte, il Ministero dell’Interno, nella
Circolare già richiamata, precisa che:
 “la patente non convertibile non è riconosciuta valida e la concessione temporale di un
anno per adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti sul territorio italiano (conformi
alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna del 1968) non significa
riconoscimento della sua validità oltre tale termine.
La patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell’ordinamento
italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i
rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente. Ove non sussistano le condizioni
richieste per tale conversione, il conducente straniero, sia pure munito di patente
estera, deve necessariamente conseguire la patente italiana e dovrà essere
considerato, nel triennio del conseguimento, come gli altri “neopatentati” assoggettato
al relativo regime giuridico”.

         Il Ministero conclude elencando ipotesi diverse in relazione al fatto che la
patente estera sia o non sia convertibile e che sia decorso oppure no un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia del suo titolare (anno durante il quale
l’Italia riconosce una tolleranza legislativa, in forza della Convenzione di Vienna, alla
validità delle patenti estere non comunitarie):
            1. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da meno di 1 anno:
                   a. patente convertibile in corso di validità: nessuna sanzione;
                   b. patente convertibile scaduta: art. 126, comma 7;
                   c. patente non convertibile in corso di validità: nessuna sanzione;
                   d. patente non convertibile scaduta: art. 126, comma 7;



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             2. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da oltre 1 anno:
                    a. patente convertibile in corso di validità: art. 126, comma 7 (la
                       sua conversione è sempre possibile entro la data di scadenza di
                       validità);
                    b. patente convertibile scaduta: art 116, comma 13 (la sua
                       conversione non è più possibile);
                    c. patente non convertibile in corso di validità: art 116, comma 13;
                    d. patente non convertibile scaduta: art 116, comma 13.

                                        *****************

Commento.

       Quale sia la vera ragione che ha portato il legislatore a scegliere di restituire
rilevanza penale alla guida senza patente non è dato sapere. Se l’intento era quello di
inasprire le sanzioni per costituire un deterrente più incisivo a commettere violazioni,
con l’evidente obiettivo di aumentare il tasso di sicurezza sulle strade, si può affermare
senza timore di essere smentiti che la scelta fatta è quanto mai discutibile.
       In pratica è stata sostituita la precedente sanzione amministrativa pecuniaria
che andava da 2.338 a 9.357 euro con un’ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro.
       Non solo. La presenza della sola ammenda, non associata all’arresto, consente
l’accesso indiscriminato all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp, con conseguente
estinzione del reato previo pagamento di un terzo del massimo della pena.

       L’arresto, fino a un anno, si aggiunge solamente “nell’ipotesi di reiterazione del
reato nel biennio”.

       In questo caso, a differenza dell’art. 186 e 187, il legislatore ha preferito il
termine “reiterazione” a quello più tecnico di “recidiva”. Pertanto, viene da chiedersi a
cosa abbia voluto riferirsi: se ad una semplice denuncia nel biennio precedente ovvero
ad una sentenza di condanna passata in giudicato necessaria per integrare la
recidiva.
       E’ appena il caso di notare che la prima opzione rischierebbe di conferire
rilevanza giuridica alle banche dati delle forze di polizia le quali, allo stato, in attesa
che i certificati dei carichi pendenti si riferiscano all’intero territorio nazionale,
costituiscono l’unica fonte per accertare la reiterazione dei reati non ancora accertati
con sentenza irrevocabile.
       Qualora invece “reiterazione” fosse sinonimo di “recidiva” si incontrerebbero i
medesimi limiti di cui agli articoli 186 e 187.

         Infatti, per quanto attiene alla “recidiva”, prevista al comma 2 dell’art. 186 e al
comma 1 dell’art. 187 per fare scattare la revoca della patente, occorre precisare che
l’istituto della recidiva di cui all’art. 99 cp, dopo l’entrata in vigore della Legge
251/2005 cosiddetta “ex Cirielli” è riferibile solo ai delitti (per giunta non colposi) e non
anche alle contravvenzioni e che, nel caso in cui il conducente si avvalga
dell’oblazione, la violazione commessa non potrebbe mai rilevare come recidiva
mancando nel caso di specie una sentenza di condanna, la sola, peraltro, annotabile
sul casellario giudiziario.




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       E infine, sempre in tema di inasprimento delle sanzioni, o supposte tali, appare
opportuno sottolineare che, in passato, la sanzione penale per la guida senza patente
era assai ben più severa in quanto il legislatore, nel lontano 1992, aveva previsto
congiuntamente la pena dell’arresto da tre a dodici mesi e un’ammenda da 500 mila a
2 milioni di vecchie lire.

                                        *****************


Art. 117 – Limitazioni per neopatentati.

        Il nuovo comma 1 stabilisce che per la guida dei motocicli in Italia valgono le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie al momento del rilascio della
patente di categoria A (e della sottocategoria A1).
        In realtà, le disposizioni del previgente comma 1 erano già state disapplicate
dal 03.09.1994 giorno di entrata in vigore del D.M. 08.08.1994 (meglio noto come
decreto sulla patente europea che ha recepito la Direttiva CEE 91/439/CEE del
29.07.1991) e ulteriormente ribadite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 30.09.2003 “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e
recepimento della direttiva 2000/56/CE”, comunemente noto come D.M. 40T
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.04.2004 ed entrato in vigore il
16.04.2004). Si ricorda, infatti, che il recepimento delle direttive comunitarie
nell’ordinamento nazionale produce la automatica disapplicazione delle norme
interne con esse in contrasto (Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984).
        Pertanto, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 117 altro non fa che
adeguare la nostra norma interna alla già vigente normativa europea, con la quale
era in contrasto.
        Le limitazioni, proprio perché imposte con normativa europea, valgono non
solo per i titolari di patenti di categoria A rilasciate dallo Stato italiano ma anche per
i titolari di patente di categoria A rilasciata da un qualunque Stato membro della
U.E. sia che essi circolino in Italia sia che essi circolino in un altro Stato membro
dell’U.E.
        Tuttavia, per espressa previsione del comma 5 di questo articolo, possono
essere oggetto di sanzione, in caso di superamento dei limiti di guida, solamente i
titolari di patente italiana.

                                        *****************

      Vale la pena di riportare di seguito le varie limitazioni di guida relative alla
patente di categoria A e sottocategoria A1, così come disposte dalla normativa
comunitaria, vigente anche in Italia.

             •   Sottocategoria A1:
                    motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
                    massima di 11 KW.
                    Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti di seguito:
                    o per “triciclo” si intende : un veicolo a tre ruote simmetriche
                        munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
                        combustione interna e/o avente una velocità massima per
                        costruzione superiore a 45 Km/h;



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                      o    per “quadriciclo” si intende: un veicolo a motore a quattro ruote
                           munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i
                           motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta
                           è superiore a 4 KW per gli altri tipi di motore), la cui massa a
                           vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al
                           trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
                           elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o
                           uguale a 15 KW. La velocità massima per costruzione è superiore
                           a 45 Km/h.

            Da ricordare che:
                Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate fino al 30.09.1999 compreso si
                sono trasformate automaticamente in cat. A limitata al compimento del
                18° anno di età del loro titolare e nella cat. A illimitata quando i loro
                titolari hanno compiuto il 20° anno di età;
                Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate dal 01.10.1999 in poi non si
                trasformano mai automaticamente nella cat. A, ma rimarranno sempre
                sottocategoria A1 (circolare 45/99 Prot. 3710/4630 – MOT A018 del
                13.09.1999).

             •Categoria A:
                  motocicli con o senza sidecar.
                  Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti sopra (cosiddetti
                  leggeri).
        La guida di motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto
potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0.16 KW/Kg (o motocicli con sidecar con
un rapporto potenza/peso superiore a 0.16 KW/Kg) è subordinata al conseguimento
della patente A da almeno due anni (da sottolineare che è stato eliminato il possesso
dell’altro requisito dell’avvenuto compimento del 20° anno di età, che era previsto
dalla precedente direttiva 91/439/CEE, poiché è risultato superfluo).
        La condizione del conseguimento della categoria A da almeno due anni non è
richiesta se l’aspirante conducente è di età non inferiore a 21 anni e supera una
prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

        Per riassumere si propone la seguente tabella:

        Categori                                                     Rapporto
                 Anni            Potenza         Cilindrata                                    note
           a                                                       potenza/peso
                                 fino a 11        fino a 125
            A1            16                                         indifferente
                                    KW                cc
                                                                                         Dopo 2 anni
                                 fino a 25                            fino a 0,16        di possesso
            A2            18                     indifferente
                                    KW                                  KW/Kg            si trasforma
                                                                                             in A3
            A3            21    qualunque indifferente qualunque

        Si ricorda che i KW sono riportati solo sulle carte di circolazioni più recenti.
        Nelle vecchie carte di circolazione sono indicati solo i CV.
        Per ottenere i KW dai CV è sufficiente eseguire la seguente operazione:
                                     KW = CV x 0,736


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                                        *****************

       Il nuovo comma 2-bis dell’art. 117 introduce altre limitazioni per i titolari di
patente di categoria B oltre a quelle già previste dal comma 2, che prevede specifiche
limitazioni di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B.
       In particolare il nuovo comma 2-bis prevede, per i titolari di patente di
categoria B e per il primo anno dalla data del suo rilascio, il divieto di guidare veicoli
con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.
       Il periodo di limitazione, previsto in origine in tre anni dalla data del rilascio
della patente dal D.L. 117/2007, è poi stato ridotto a un anno dalla Legge di
conversione n. 160/2007.
       Non solo. Secondo quanto previsto dal D.L. 117/2007 tale limitazione avrebbe
dovuto essere applicata ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal
180° giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, cioè a
far data dal 31.01.2008. Questa data, per effetto del D.L. 248/2007 (cosiddetto
decreto milleproroghe), è stata spostata al 01.07.2008 e come tale confermata dalla
Legge di conversione n. 31 del 28.02.2008; è poi stata ulteriormente differita al
01.01.2009 per effetto del D.L. 97/2008 convertito nella Legge 129/2008.
       Pertanto ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal
01.01.2009 non sarà consentito guidare, per il primo anno di conseguimento di tale
patente, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50
Kw/t (rapporto nel quale la tara è espressa in tonnellate).
       Questa limitazione non opera se il veicolo è destinato al servizio di persona
invalida, autorizzata ai sensi dell’articolo 188 (e pertanto in possesso dello specifico
contrassegno rilasciato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta), purchè la persona invalida titolare del contrassegno sia presente sul veicolo.

      Da tenere presente che per effetto di tale normativa restano precluse alla
guida dei neopatentati molte autovetture pensate e realizzate proprio per i giovani,
come la Fiat 500, la Citroën C1 a benzina e la Peugeot 107 a benzina, tanto che tra
le modifiche al cds attualmente in discussione alla Camera vi è proprio quella che
prevede l’innalzamento di questo rapporto.

         Da ricordare che:
           La tara, per espressa previsione delle direttive europee che disciplinano
           l’omologazione degli autoveicoli, è la massa del veicolo in ordine di marcia,
           cioè
           comprensiva di carburante e altri liquidi di esercizio, ruota di scorta e
           conducente (considerato convenzionalmente dalle stesse direttive europee
           pari a 75 kg), e non coincide, quindi, con la massa a vuoto. La si ottiene
           aggiungendo alla massa a vuoto il peso convenzionale del conducente di 75
           Kg;
           La massa a vuoto è la massa del veicolo senza conducente, passeggeri o
           carico. La si ottiene detraendo dalla tara il peso convenzionale del
           conducente di 75 Kg.

       Per quanto attiene al rapporto Kw/t, sulle carte di circolazione si possono
trovare indicazioni diverse:



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             Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04.10.2007
             riportano espressamente il rapporto Kw/t mediante la dicitura “rapporto
             potenza/tara”;
             Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dal 1999 fino al
             04.10.2007 riportano l’indicazione della “massa a vuoto”. In questo caso,
             per ottenere la tara, bisogna aggiungere alla massa vuoto indicata sulla
             carta di circolazione i 75 Kg del peso convenzionale del conducente;
             Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati prima del 1999 riportano
             espressamente la “tara”.

       L’ultima modifica dell’art. 117 ha riguardato il comma 5 e ha determinato
l’aumento dell’entità della sanzione pecuniaria da comminare a chi supera le
limitazioni previste nell’art. 117.
       I nuovi importi vanno da € 148,00 a € 594,00 (prima andavano da € 74,00 a €
296,00). Rimane invariata la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a otto mesi.
       Va ribadito quanto già detto in precedenza: in caso di superamento delle
limitazioni previste in questo articolo, per espressa previsione del comma 5 possono
essere oggetto di sanzione solamente i titolari di patente di categoria A (e
sottocategoria A1) e di categoria B rilasciate dallo Stato italiano.
       Purtroppo il comma 5 non è stato oggetto di revisione, nella sua formulazione,
a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione 160/2007, per cui
continua a fare riferimento, sia per la patente di categoria A sia per la patente di
categoria B, a limitazioni operanti nei “primi tre anni dal conseguimento della
patente”.
       Occorre, pertanto, precisare che tale termine di tre anni è da intendersi come
segue:
          Per il comma 1 (limitazioni che riguardano la patente di categoria A): 2
          anni, così come previsto dalle disposizioni europee;
          Per il comma 2 (limitazioni di velocità per la patente di categoria B): 3 anni;
          Per il comma 2-bis (limitazioni del rapporto potenza/tara per la patente di
          categoria B): 1 anno. Da ricordare che tale limitazione non opera se sul
          veicolo è presente persona titolare dello specifico contrassegno rilasciato ai
          sensi dell’art. 188 cds (cosiddetto contrassegno “handicap”).


Art. 142 – Limiti di velocità.

         Le modifiche apportate all’art. 142 possono essere suddivise in tre gruppi:
            1. nuova modulazione delle sanzioni per eccesso di velocità con
               individuazione di quattro fasce di superamento dei limiti;
            2. sanzioni particolari per l’eccesso di velocità dei veicoli cosiddetti
               “pesanti”;
            3. segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.

        1. Sanzioni per eccesso di velocità.

        Sono state individuate quattro fasce di superamento dei limiti:
           a. comma 7 – invariato:




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                 superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h:
                 sanzione pecuniaria da € 36,00 a € 148,00. Nessuna decurtazione di
                 punteggio;
             b. comma 8 - invariato nella sanzione, modificati i punti dal D.L.
              117/2007:
                 superamento del limite massimo di velocità di oltre 10 Km/h e di non
                 oltre 40 Km/h: sanzione pecuniaria da € 148,00 a € 594,00.
                 La decurtazione del punteggio passa da 2 a 5.
                 Se la violazione del comma 8 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle
                 ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
                 ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
                 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto
                 dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che
                 rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà
                 essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito
                 decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
                 con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi
                 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
                 tutt’oggi non emanato).
             c. comma 9 – modificato sia dal D.L. 117/2007 sia dalla Legge 160/2007:
                 superamento del limite massimo di velocità di oltre 40 Km/h e di non
                 oltre 60 Km/h: sanzione pecuniaria da € 370,00 a € 1.458,00.
                 La decurtazione di 10 punti rimane invariata.
                 Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
                 guida da 1 a 3 mesi (il D.L. 117/2007 l’aveva portata da 3 a 6 mesi ma
                 la Legge di conversione 160/2007 l’ha riportata alla previsione
                 originaria).
                 A tale sanzione accessoria la Legge di conversione 160/2007 ha
                 aggiunto il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella
                 fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino per i
                 primi 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il
                 provvedimento viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
                 guida.
                 Il D.L. 117/2007 ha anche previsto che in caso di ulteriore violazione
                 del comma 9, in un periodo di due anni, la sospensione della patente è
                 da 8 a 18 mesi.
                 Se la violazione del comma 9 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle
                 ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
                 ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
                 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto
                 dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che
                 rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà
                 essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito
                 decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
                 con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi
                 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
                 tutt’oggi non emanato).
             d. comma 9-bis – nuovo, introdotto dal D.L. 117/2007:
                 superamento del limite massimo di velocità di oltre 60 Km/h: sanzione
                 pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00.



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                  E’ prevista una decurtazione di 10 punti.
                  Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
                  guida da 6 a 12 mesi per tutti. In caso di ulteriore violazione del
                  comma 9-bis, in un periodo di due anni, la patente è revocata.

        Per quanto attiene, in particolare, al comma 9 è da evidenziare il fatto che la
sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la
completa inibizione alla guida per un periodo da 1 a 3 mesi e la parziale inibizione
per i 3 mesi successivi, nei quali il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore
notturne comprese tra le 22.00 e le 7.00 del mattino.
        Il provvedimento di sospensione emesso dalla Prefettura, così come previsto
nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 del
08.10.2007, in conseguenza della violazione del comma 9 riporterà:
            la durata del periodo di sospensione in cui l’inibizione alla guida è
    completa;
            l’indicazione che, trascorso tale periodo, per i 3 mesi successivi alla
            restituzione della patente di guida l’inibizione alla guida sarà parziale
            operando solo tra le 22.00 e le 07.00.
        La guida di un veicolo sia nel periodo di completa inibizione sia nel periodo di
inibizione parziale per le ore notturne configurerà la violazione di guida con patente
sospesa di cui all’art. 218, comma 6, cds.

         2. Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti.

         La modifica apportata al comma 11 dell’art. 142, che è stato completamente
riscritto dal D.L. 117/2007, prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative
accessorie, cioè il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida,
che si va ad aggiungere al raddoppio già previsto per le sanzioni pecuniarie, quando
una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art. 142 sia commessa dal
conducente di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l), e precisamente:
         b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
        rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all’art. 168,
        comma 1, quando viaggiano carichi;
         e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e
        l) dell’art. 54, comma 1;
         f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;
         g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
        a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t;
         h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
        complessiva a pieno carico superiore a 12 t;
         i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
        per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6;
         l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

       Il nuovo comma 11 prevede, inoltre, che, qualora l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguardi veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate in concorso
con il 142 le sanzioni previste dai commi 2-bis e 3 dell’art. 179 per il caso di
limitatore non funzionante, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.




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Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada



       Va precisato, inoltre, che il comma 11 dell’art. 142 prevede l’applicazione delle
sole sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei commi 2-bis e 3 dell’art. 179 e
non di quelle accessorie (sospensione o revoca della patente del conducente) previste
al comma 9 dell’art. 179, per l’applicazione delle quali sono necessari accertamenti
tecnici specifici che attestino l’inefficienza o l’alterazione effettiva del limitatore di
velocità.

       Il Ministero ribadisce prima con la Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del
03.08.2007 e poi ulteriormente precisa, giustamente, con la rettifica di pari numero
alla medesima Circolare in data 20.08.2007 che la sanzione pecuniaria da applicarsi
in concorso con la violazione dell’art. 142, quale conseguenza immediata
dell’accertamento dell’eccesso di velocità, è quella prevista nel 1° periodo del comma
2-bis per il limitatore non funzionante, cioè da € 829,00 a € 3.315,00.
       La sanzione da € 1.658,00 a € 6.630,00, prevista dal 2° periodo dello stesso
comma 2-bis dell’art. 179, è riservata ai soli casi in cui si sia effettivamente
accertato, attraverso una verifica tecnica presso un’officina autorizzata, che il
dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di interventi tecnici che ne
hanno determinato la sua alterazione o manomissione. In questo caso troveranno
applicazione anche le sanzioni accessorie previste al comma 9 dell’art. 179.
       Le sanzioni previste dal comma 3 vanno applicate al titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo
con limitatore non funzionante o alterato.

         In sostanza:
                se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art.
                142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il
                limitatore, anche senza portare il veicolo presso un’officina autorizzata
                per la verifica dell’eventuale manomissione o alterazione:
                   o al conducente si applicano le sanzioni amministrative
                       pecuniarie e accessorie specificamente previste per il
                       superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso
                       si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3,
                       lettere b), e), f), g), h), i) e l);
                   o al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista
                       dal 1° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 829,00 a €
                       3.315,00). Non si applica, invece, la sanzione accessoria della
                       sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida
                       prevista dal comma 9 dell’art. 179;
                   o al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose
                       o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione
                       pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a €
                       2.853,00;
                se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art.
                142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il
                limitatore, e a seguito di una verifica tecnica del mezzo è stata
                accertata l’effettiva alterazione o manomissione del dispositivo di
                limitazione della velocità:
                   o al conducente si applicano le sanzioni amministrative
                       pecuniarie e accessorie specificamente previste per il
                       superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso



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                           si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3,
                           lettere b), e), f), g), h), i) e l);
                       o   al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista
                           dal 2° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 1.658,00 a €
                           6.630). E si applica anche la sanzione accessoria della
                           sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida
                           prevista dal comma 9 dell’art. 179;
                       o   al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose
                           o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione
                           pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a €
                           2.853,00.

       Si ricorda che il nuovo comma 11 dell’art. 142 prevede che sia sempre
disposto l’accompagnamento di questi veicoli presso un’officina autorizzata qualora
si voglia dimostrare che il dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di
interventi tecnici che ne hanno determinato la sua alterazione o manomissione.

         3. Segnalazioni delle postazioni di controllo della velocità.

       E’ sicuramente la modifica che ha fatto più discutere.
       Dopo aver legalizzato al comma 6, quali fonti di prova della velocità, i
dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, il
nuovo comma 6-bis ha previsto che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispostivi di segnalazione luminosi”.
       Rimanda, quindi, ad un successivo decreto ministeriale per le modalità di
impiego.
       Nelle more della pubblicazione di tale decreto, il Ministero dell’Interno, con la
sua prima Circolare del 03.08.2007, aveva imposto regole “di visibilità” piuttosto
rigide (come l’obbligo di presegnalare l’apparecchio mobile del rilevamento della
velocità posizionando un veicolo di servizio 400 metri prima del punto di rilevamento
sul cui tettuccio doveva funzionare un cartello luminoso indicante il rilevamento
della velocità in corso) che, in pratica, avevano bloccato ogni forma di controllo su
strada.

       Il decreto previsto dal comma 6-bis è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 del
23.08.2007 come D.M. 15.08.2007, e sconfessa in toto il Ministero dell’Interno, tanto
che il Ministero si ravvede con il successivo “seguito” del 20.08.2007 alla citata
Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007.

      Anche se il decreto non brilla certamente per chiarezza, in pratica le
postazioni di controllo possono ora essere segnalate in tre modi differenti:
              mediante segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, di
              forma rettangolare, di colore e dimensioni propri del tipo di strada su
              cui sono installati conformemente a quanto previsto nel regolamento di
              esecuzione al cds. Questi cartelli devono recare la scritta “controllo
              elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità”,
              eventualmente integrata col simbolo o la denominazione dell’organo di
              polizia stradale che attua il controllo;




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               mediante segnali stradali luminosi a messaggio variabile, come quelli
               già presenti sulla rete stradale;
               mediante dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei
               veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro
               disponibilità. Questi dispositivi devono riportare la scritta in forma
               sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”.
       Nessuna presegnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in maniera
dinamica, cioè mediante apparecchi installati a bordo dei veicoli che consentono di
rilevare la velocità “ad inseguimento”.

       Il decreto non fissa una distanza minima tra segnale di preavviso e postazione
di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli e i dispositivi devono poter essere
avvistati “con adeguato anticipo”.
       Si ritiene che la distanza adeguata corrisponda alla distanza minima indicata,
per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, del regolamento al cds per la
collocazione dei segnali di prescrizione:
               m 250 per le autostrade e le extraurbane principali;
               m 150 per le extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con
               velocità superiore a 50 Km/h);
               m 80 per le altre strade.
       In ogni caso, la distanza massima tra il segnale o dispositivo di
presegnalamento e la postazione di controllo non può essere superiore a 4 Km.

       Sull’obbligo della ripetizione della presegnalazione in caso di intersezioni o
immissioni laterali di strade pubbliche presenti tra la presegnalazione e il punto di
rilevamento della velocità, il decreto non è molto chiaro: al 1° comma dell’art. 2
impone l’obbligo della ripetizione, al 2° comma dello stesso articolo precisa che “i
segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale,
pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di <fine>”.
       Il Ministero, nella sua Circolare, afferma che la ripetizione è obbligatoria.

       E’ evidente che le due posizioni vanno raccordate.
       Trattandosi di segnali stradali di indicazione, per espressa previsione del
regolamento al codice della strada tali segnali non cessano di validità dopo ogni
intersezione, e pertanto non vi è l’obbligo di ripeterli. Va da sé che se tra il segnale e
la postazione di rilevamento vi è una intersezione, chi circola sulla strada che si
immette su quella dove è posizionato il cartello, tra questo e il punto di rilevamento
della velocità, non ha alcuna possibilità di essere informato dell’esistenza della
postazione di controllo. Per questo motivo la ripetizione diventa obbligatoria non
sulla stessa strada dove è già posizionato il cartello di indicazione, ma su tutte le
strade che si immettono nella prima per consentire che l’informazione sul servizio di
rilevamento elettronico della velocità giunga a tutti gli utenti della strada.


Art. 157 – Divieto di motore acceso durante la sosta o la fermata.

       Un nuovo comma 7-bis è stato previsto dalla Legge 160/2007.
       Introduce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del
veicolo, “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del
veicolo stesso”.



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      La violazione di questa nuova norma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 200,00 a € 400,00.

         A prescindere dal fatto che la condotta punita appare connotata addirittura da
dolo specifico con le conseguenti difficoltà di prova che ognuno può immaginare e le
cui circostanze dovranno essere adeguatamente attestate nel verbale di accertamento
dell’illecito (l’agente accertatore non può verificare tale violazione se non penetrando
all’improvviso nell’abitacolo per sorprendere l’automobilista intento a rinfrescarsi
davanti alla bocchetta dell’aria condizionata), lascia perplessi la ratio di questa nuova
disposizione.
         Se lo scopo era quello di limitare l’emissione di inquinanti in atmosfera
attraverso i gas di scarico dei veicoli per contribuire alla riduzione dell’inquinamento
ambientale, appare utile evidenziare che il divieto di tenere acceso il motore per tale
finalità specifica opera solo durante la sosta e la fermata e non anche durante
l’arresto della marcia del veicolo dovuto a esigenze della circolazione, come nel caso
di code per congestione del traffico o per incidenti che spesso si protraggono per ore.
         In questi casi è legittimo che il motore resti acceso e così l’impianto di
condizionamento.


Art. 170 - Trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori.

      Il divieto di trasportare bambini di età inferiore a 4 anni sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote introdotto dal D.L. 117/2007 con il nuovo comma 1-bis è
stato modificato dalla Legge di conversione 160/2007 che ha elevato il divieto di
trasporto ai bambini di età inferiore a 5 anni.
      La violazione a questa nuova disposizione, contenuta a sua volta nel nuovo
comma 6-bis, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a €
594,00.
      Non è stata prevista alcuna decurtazione di punteggio.

       Vale la pena precisare, soprattutto a fini infortunistici, che ai sensi degli artt.
2962 e 2963 del c.c. gli anni 5 risultano compiuti nel momento in cui è compiuto
l’ultimo giorno del termine, per cui il divieto di trasportare bambini sui motocicli e
sui ciclomotori a due ruote è operante anche il giorno del compimento del 5° anno.

       Anche questa è una modifica che lascia perplessi.
       In realtà l’art. 170 già conteneva, e contiene tuttora, una precisa disposizione
per la quale era, ed è ancora, praticamente impossibile trasportare bambini.
       Il comma 3 recita testualmente: “Sui veicoli di cui al comma 1 (ndr: gli stessi
sui quali è stato vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni) l’eventuale
passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”.
       E’ evidente che se il passeggero non è in grado (per la sua statura o altre
situazioni fisiche) di utilizzare le apposite attrezzature (i poggiapiedi in particolare) di
cui è dotato il veicolo, quel passeggero non può essere trasportato. E i bambini non
sono certo in grado di utilizzare tali attrezzature per cui non possono, come già non
potevano in precedenza, essere trasportati.




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Art. 173- Uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.

       L’impianto prescrittivo di questo articolo è rimasto immodificato, mentre sono
state finalmente differenziate le sanzioni per le violazioni al primo comma da quelle
del secondo comma.

       Il primo comma prevede l’obbligo dell’utilizzo durante la guida di lenti o di
determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di deficienze organiche o di
minorazioni fisiche. La sanzione è rimasta quella prevista dal terzo comma,
consistente nel pagamento di una somma da € 70,00 a € 285,00. E’ rimasta
invariata anche la decurtazione di 5 punti.

       Il secondo comma contiene il divieto per il conducente, durante la marcia del
veicolo, di fare uso di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore, salve le
eccezioni ivi previste. La violazione alle disposizioni del secondo comma è ora
contenuta nel nuovo comma 3-bis che prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 148,00 a € 594,00. E’ stata prevista, anche in questo caso, una
decurtazione di 5 punti con conseguente aggiornamento della tabella dei punteggi
allegata all’art. 126-bis. Ed è stata aggiunta la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida da 1 a 3 mesi qualora lo stesso soggetto incorra in una
seconda violazione nel corso di un biennio.

        Nella Circolare del 03.08.2007 il Ministero dell’Interno commentava così la
modifica all’art. 173: “L’art. 173 è stato oggetto di un intervento tendente ad escludere
l’esenzione dall’applicazione della disposizione nei confronti dei conducenti dei veicoli
adibiti al trasporto di persone in conto terzi (taxi, noleggio con conducente ed autobus
di linea) che era, invece, prevista dal testo finora in vigore”.
        Pochi giorni dopo perveniva una breve “nota” datata 04.08.2007 a rettifica
della Circolare citata.
        Si può solo immaginare che la Circolare fosse già stata approntata per un
testo normativo più ampio che contenesse anche questa modifica, non inserita, poi,
nel Decreto Legge d’urgenza che è stato pubblicato. E’ probabile che nel più
complesso e articolato decreto in discussione al Parlamento si preveda proprio
l’eliminazione dell’esenzione dal divieto di usare cellulari per i conducenti di veicoli
destinati al trasporto di persone in conto terzi, equiparandoli agli altri conducenti
così come era già successo per le cinture di sicurezza.

Art. 186 – Guida in stato di ebbrezza alcolica.

        Sulle modifiche all’art. 186 tanto si è detto, e spesso a sproposito.
        I giornalisti, abituati per mestiere a cavalcare l’onda dell’emotività, e i mezzi di
comunicazione hanno focalizzato gli aspetti più appariscenti come quello della
possibilità dell’arresto degli ubriachi, dimostrando un’ignoranza giuridica senza
confini e inducendo aspettative inesistenti.
        Ma nessuno può essere arrestato, perché la violazione dell’art. 186 costituisce
una fattispecie di reato contravvenzionale che non rientra né nelle previsioni di
arresto obbligatorio di cui all’art. 380 cpp né nelle previsioni di arresto facoltativo di
cui all’art. 381 cpp. Si continuerà a denunciare chi guida in stato di ebbrezza a piede
libero, come è sempre stato.




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       Le modifiche apportate al comma 2 dell’art. 186 hanno introdotto tre fasce di
intensità di violazione cui corrispondono tre gradi crescenti di pene.
       In particolare:
           a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma
                non superiore a 0,8 g/l: ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e sanzione
                amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6
                mesi.
                Il D.L. 117/2007 aveva previsto anche la pena dell’arresto fino a 1
                mese che è stato eliminata dalla Legge di conversione 160/2007;
           b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma
                non superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e arresto
                fino a 6 mesi. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
                sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
                Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 3 mesi, elevato poi a 6
                mesi dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto la possibilità che la pena
                potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di
                svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
                sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi,
                ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale possibilità;
           c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
                ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e arresto da 3 mesi a 1 anno. Si
                applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
                patente da 1 a 2 anni.
                La patente è revocata quando il reato è commesso da un conducente di
                autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
                3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso
                di recidiva nel biennio.
                Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 6 mesi, elevato poi da 3
                mesi a 1 anno dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto che la pena
                potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di
                svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
                sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un
                anno, ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale
                possibilità.
                Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a
                richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il
                quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma 2, del
                codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
                reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al
                trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al
                comma 2-bis (incidente stradale provocato da conducente che guida in
                stato di ebbrezza).

        Se la guida in stato di alterazione da alcol viene accertata dopo le ore 20.00 e
prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro
l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007
(articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge).
Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un
apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con



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il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato).

        Proprio sulla scorta di questa graduazione introdotta dal decreto 117/2007,
molti addetti ai lavori hanno sostenuto che sarebbe scomparso l’accertamento
sintomatico, non tanto in quanto non più previsto (l’accertamento sintomatico
trovava il suo fondamento giuridico nel comma 4 dell’art. 186, che è rimasto
invariato) quanto perché non sarà possibile riportare nella notizia di reato la
quantificazione dell’ebbrezza sulla quale l’A.G. dovrà poi basarsi per l’irrogazione
delle relative sanzioni.
        E in effetti molte Procure si sono orientate su questa linea di comportamento e
archiviano l’accertamento sintomatico.
        Ciò non toglie che l’accertamento sintomatico è tuttora previsto, è lecito e
legittimo (la Cassazione si è espressa in questi ultimi anni a iosa in modo univoco
confermando sempre gli accertamenti sintomatici effettuati dagli organi di polizia
stradale). E’ evidente che tale tipo di accertamento andrà limitato solo ed
esclusivamente ai casi di reale impossibilità di utilizzare la prescritta
strumentazione, dandone atto nel rapporto all’A.G.
        L’A.G. giudicherà poi secondo coscienza.

       Per quanto attiene alla destinazione del veicolo condotto da persona in stato di
alterazione da assunzione di bevande alcoliche occorre separare il caso di guida con
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dai casi di guida con tassi alcolemici inferiori o
uguali a 1,5 g/l.

        Nel caso di guida con tassi alcolemici inferiori o uguali a 1,5 g/l, il Ministero
dell’Interno con la prima Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007
stabilisce che, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida in stato di alterazione alcolica sia portato ad ulteriori
conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano devono provvedere al
sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp.
        Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua
precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo
quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua
applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere
disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire
che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati.
        Con l’introduzione del comma 2-quinquies ad opera del D.L. 92/2008, si
dispone che, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr:
sequestro ai sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed
il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
        Pertanto, in concreto, è possibile:
               che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
               presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
               sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
               alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;



Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   19
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
a cura di Patrizia Lazzari
Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada



                  che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
                  con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
                  intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
                  mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
                  propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
                  luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire
                  in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà
                  l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese
                  interamente a carico del trasgressore.

       Un caso a parte rimangono i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali continua a
trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di
polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato …).
       Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma
2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che:
            i motocicli e i ciclomotori        devono essere ricoverati nelle apposite
            depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla
            depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento
            del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non
            soggetto a pubblico passaggio;
            gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal
            primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido
            per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la
            disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio.

        Nel caso di guida con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, le disposizioni
introdotte dal D.L. 92/2008 prevedono la confisca del veicolo. Si tratta di un caso di
confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp, che si applica anche in casi
di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena.
        Si applica anche nel caso del comma 2-bis, cioè ogni volta che il conducente
in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. E’ evidente, pertanto, che il fermo
amministrativo di 90 giorni, tutt’ora contemplato al comma 2-bis, non trova più
applicazione, così come non trovano più applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 213 cds che disciplinano i casi in cui la confisca costituisce una sanzione
amministrativa accessoria, qualunque sia il veicolo utilizzato.
        In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si
applica sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento
dell’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la Polizia Giudiziaria, ai
sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la
direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai
documenti di circolazione risulta di proprietà del conducente trasgressore (così
precisato      dal    Ministero       dell’Interno    con     propria      Circolare   n.
300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26.05.2008). Il sequestro preventivo deve essere
disposto da un Ufficiale di P.G.
        In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si
ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi:
           1. situazione di urgenza;
           2. non vi sia stato ancora intervento del P.M.



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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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        Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se
sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo.
L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non
nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal
fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M.
        In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M.
affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro.

        La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in
custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il
conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni
generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non
può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di
intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi
risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto,
nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di
ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, così come non è possibile
ricorrere all’applicazione delle disposizioni sul recupero dei veicoli introdotte dal D.L.
92/2008 con il comma 2-quinquies, perché tale comma esclude espressamente che
possa essere applicato in caso di sequestro ai sensi dell’art. 240 cp.
        L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto
autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo
successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà
essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del
custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica
del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis,
cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al
proprietario che ne abbia fatto richiesta.

       Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di
cui sopra (previste al comma 2) sono raddoppiate.
       Per quanto attiene alla destinazione del veicolo, occorre distinguere due casi a
seconda del tasso alcolemico accertato:
 1. tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l: è previsto il fermo amministrativo del
    veicolo per 90 giorni. E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al
    fermo del veicolo all’atto dell’accertamento della violazione in quanto, quale
    sanzione amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una
    procedura di attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della
    patente di guida per la quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione
    cautelare provvisoria della sua validità da parte del Prefetto, con conseguente
    ritiro immediato da parte dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la
    procedura per il fermo amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in
    conseguenza dell’accertamento di illeciti amministrativi e non penali.
    Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto
    solamente dall’Autorità giudiziaria competente.
    Si dovrà, quindi, procedere ai sensi del comma 2-quinquies che dispone che,
    salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr: sequestro ai
    sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
    persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato
    o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore



Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   21
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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   di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il
   trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
      Pertanto, in concreto, è possibile:
             che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
             presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
             sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
             alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;
             che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
             con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
             intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
             mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
             propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
             luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire
             in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà
             l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese
             interamente a carico del trasgressore.
      Un caso a parte rimangono sempre i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali
      continua a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che
      impone all’organo di polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’
      sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
      motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato …). Per la destinazione
      dei motoveicoli e dei motocicli si rimanda quanto già detto in precedenza.
2. tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista la confisca del veicolo disposta
   con la sentenza di condanna o con il patteggiamento. Si procede al sequestro ex
   art. 321, comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza.
   Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i
   motoveicoli.

        In caso di incidente stradale per il quale il conducente è stato ricoverato o
comunque sottoposto a cure mediche, si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell’art. 187, che prevede il ritiro cautelare della patene di guida e che testualmente
recita: “Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiamo dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito
degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell’art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore”.

      Per cui, adattando tali disposizioni all’art. 186, per poter procedere al ritiro
cautelare della patente di guida occorre che congiuntamente si verifichino le seguenti
condizioni:
              il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente stradale;
              deve essere stato ricoverato o comunque sottoposto a cure mediche;
              non è stato possibile sottoporlo al test con l’etilometro;
              gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente
              disponibili;




Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   22
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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                  il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta
                  che fanno ritenere che abbia abusato di bevande alcoliche
                  (sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni psicofisiche).

         Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento del tasso alcolemico.
        Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento sostituendo i
primi due periodi del comma 7 con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca più
grave reato, in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
        Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi
dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone
alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della
patente di guida fino all’esito della visita medica. La patente è sempre sospesa se il
tasso alcolemico accertato è > 1,5 g/l.
        Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente.
        E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il
patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321,
comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda
tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli.
        Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del
mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa
aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

     Per i reati di cui all’art. 186 è competente il Tribunale in composizione
monocratica.

                                        *****************

Commento.

       L’impressione che si ricava dalla lettura del testo del nuovo art. 186 non è delle
migliori.

        Infatti, stante il nuovo assetto normativo che introduce una gradazione di
sanzioni in rapporto al tasso alcolemico accertato, dal confronto tra l’impianto
normativo attuale e quello precedente emerge che la pena oggi prevista per coloro che
guidano con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro(g/l) è quella
dell’ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e la sospensione della patente di guida da tre
a sei mesi, mentre nel regime previgente la pena dell’ammenda, che andava da €
258,00 a € 1.032,00, si cumulava con quella dell’arresto fino ad un mese.
        L’attuale previsione della sola ammenda consente al trasgressore di accedere
all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp e di estinguere il reato pagando un terzo del
massimo della pena, cioè meno di 700 euro.



Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   23
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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       E, verosimilmente, qualora il conducente si avvalga dell’oblazione prevista con il
nuovo regime, non potrà scattare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida perché manca una pronuncia di accertamento del
reato.

       Tale opzione interpretativa trova conferma nel fatto che il legislatore, mentre ha
ritenuto di dover prevedere espressamente al comma 2-quater l’applicazione delle
sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente di guida nonché fermo
amministrativo del veicolo) nel caso di sentenza di patteggiamento della pena (che non
implica un vero e proprio accertamento di responsabilità), non ha ritenuto di estendere
tale previsione all’ipotesi dell’oblazione.

        Di problematica applicabilità appaiono, inoltre, le disposizioni del comma 2 bis
dell’art. 186 (e quelle analoghe del comma 1 bis dell’art. 187) che prevedono il
raddoppio della pena se il conducente in stato di ebbrezza (o di alterazione da
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) “provoca un incidente stradale”. E’
evidente che tale norma non trova applicazione, per come essa stessa è stata
formulata, nel caso in cui il conducente sia rimasto solo “coinvolto” in un sinistro, ma
implica il fatto che il giudice penale, prima di raddoppiare la pena, dovrà
incidentalmente risolvere il problema della attribuzione della responsabilità del
sinistro.


                                        *****************


Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope

         L’impianto dell’art. 187 ricalca quello dell’art. 186.

      Chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con:
             l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00;
             l’arresto da 3 mesi a 1 anno.
             Il D.L. 117/2007 aveva previsto che la pena potesse essere sostituita, a
             richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale
             gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
             pubbliche per un periodo da tre a sei mesi, ma la Legge di conversione
             160/2007 ha eliminato tale possibilità;
             la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
             guida da 6 mesi a 1 anno. La sospensione della patente si applica anche
             in caso di applicazione della pena a richiesta delle parti La patente è
             sempre revocata quando il reato è commesso da un conducente di
             autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
             3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso
             di recidiva nel biennio.

       Se la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope viene
accertata dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà



Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   24
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada



essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis
della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto,
all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo
dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
tutt’oggi non emanato).

        Per quanto attiene alla destinazione del veicolo si applicano le stesse
disposizioni già previste per la guida in stato di ebbrezza di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’art. 186 (tasso alocolico > 1,5 g/l): con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena a richiesta delle parti è disposta la confisca del veicolo, salvo
che questo appartenga a persona estranea al reato.
        Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2,
cp. In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si applica
sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento
dell’accertamento del reato, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis,
cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al
sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai documenti di circolazione risulta di
proprietà del conducente trasgressore. Il sequestro preventivo deve essere disposto
da un Ufficiale di P.G.
        In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si
ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi:
            3. situazione di urgenza;
            4. non vi sia stato ancora intervento del P.M.
        Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se
sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo.
L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non
nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal
fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M.
        In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M.
affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro.

        La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in
custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il
conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni
generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non
può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di
intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi
risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto,
nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi ha assunto sostanze
stupefacenti di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
        L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto
autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo
successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà
essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del
custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica
del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis,




Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   25
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
a cura di Patrizia Lazzari
Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada



cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al
proprietario che ne abbia fatto richiesta.

       Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra (previste
al comma 1) sono raddoppiate.
       Il veicolo (qualunque esso sia) è sottoposto a confisca con la sentenza di
condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti. Si applicano le stesse
procedure già indicate in precedenza. La patente viene ritirata ai sensi dell’art. 223
del codice della strada.

      Il nuovo comma 5-bis prevede il ritiro cautelare della patene di guida.
      Perché si possa operare questo ritiro devono verificarsi congiuntamente le
seguenti condizioni:
             i test qualitativi di screening (pretest) devono aver dato un risultato
             positivo o il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente
             stradale per il quale è stato ricoverato o comunque sottoposto a cure
             mediche;
             gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente
             disponibili;
             il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta
             che fanno ritenere che abbia abusato di sostanze stupefacenti o
             psicotrope (sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni
             psicofisiche).
      La patente ritirata viene depositata e conservata per tutti i dieci giorni al
Comando da cui dipende l’organo accertatore.

         Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento sui liquidi biologici della presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
        Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento nel comma 8:
salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2,
3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7.
        Quindi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi
dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone
alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della
patente di guida fino all’esito della visita medica.
        Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente.
        E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il
patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321,
comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda
tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli.




Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale”   26
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada



      Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del
mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa
aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.

     Per i reati di cui all’art. 187 è competente il Tribunale in composizione
monocratica.


Art. 230 – Educazione stradale.

       E’ stato previsto che nei programmi di educazione stradale, da svolgersi nelle
scuole di ogni ordine e grado, vengano introdotte anche informazioni concernenti i
rischi conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e di bevande
alcoliche.


                                        *****************

       Da ultimo si ritiene indispensabile richiamare altri due articoli che non sono
entrati a far parte del codice della strada ma ne risultano indissolubilmente legati:
l’art. 6-bis e l’art. 6-ter introdotti dalla Legge 160/2007 al momento della
conversione in legge del D.L. 117/2007.

Il fondo per l’incidentalità notturna.

      E’ previsto dall’art. 6-bis del D.L. 03.08.2007 n. 117, introdotto dalla legge di
conversione 02.10.2007 n. 160.


                                              Art. 6-bis.
                                 (Fondo contro l’incidentalità notturna)

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo contro
l’incidentalità notturna.
      2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142,
commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che
vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
      3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di
contrasto dell’incidentalità notturna.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il
regolamento per l’attuazione del presente articolo.
      5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.




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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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Relazione Modifiche Cds Rimini Dic 2008

  • 1. “Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre” Gandhi Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U. Corso di aggiornamento professionale Rimini - dicembre 2008 Corso organizzato da M&IT Consulting “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
  • 2. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008”. a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO) 1. Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il 4 agosto 2007 è entrato in vigore il decreto legge 03.08.2007 n. 117 con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Il 2 ottobre è stata approvata la legge di conversione n. 160 del decreto legge n. 117 apportando alcune modificazioni al decreto stesso. La legge 160 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03.10.2007 ed è entrata in vigore il 04.10.2007. Il 27 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legge 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 125, pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25.07.2008. La Legge 125/2008 è entrata in vigore il 26.07.2008. Le novità introdotte da queste normative e le modifiche apportate al codice della strada riguardano: • guida senza patente • limitazioni per neopatentati • limiti di velocità • divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del veicolo • trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori a due ruote • uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida • guida in stato di ebbrezza alcolica • guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope • educazione stradale • promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza • fondo contro l’incidentalità notturna Art. 116 – Guida senza patente Con la modifica del comma 13 è stata reintrodotta la sanzione penale per chi guida autoveicoli e motoveicoli senza essere in possesso della patente di guida, così come era previsto nel codice della strada fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1993 e così come era rimasto fino al 1° gennaio 2000, quando l’entrata in vigore del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 aveva trasformato l’illecito penale in illecito amministrativo. La sanzione penale si applica a chi guida autoveicoli o motoveicoli: Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 1 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 3. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada senza aver mai conseguito la patente di guida; con patente di guida revocata; con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice. La sanzione penale consiste in una ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00. In caso di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per tutte queste violazioni è competente il Tribunale in composizione monocratica. La nuova previsione normativa impone alcune riflessioni. Un primo aspetto riguarda l’elemento soggettivo del reato: poiché il reato è di tipo contravvenzionale non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa. Un secondo aspetto riguarda l’incauto affidamento di cui al comma 12: se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la guida a persona priva della patente di guida risponderà della violazione amministrativa prevista dallo stesso comma 12; se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la guida a persona priva della patente di guida, ben consapevole che tale persona si trova in questa condizione, risponderà del concorso nella violazione penale. Un terzo aspetto riguarda la previsione normativa del comma 18, che non è stato modificato e che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in ogni caso di violazione del comma 13. E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al fermo del veicolo all’atto dell’accertamento della violazione del comma 13 in quanto, quale sanzione amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una procedura di attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della patente di guida per la quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione cautelare provvisoria della sua validità da parte del Prefetto, con conseguente ritiro immediato da parte dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la procedura per il fermo amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in conseguenza dell’accertamento di illeciti amministrativi e non penali. Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto solamente dall’Autorità giudiziaria competente. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007, che poi ha parzialmente corretto con un “seguito” di pari numero recante la data del 20.08.2007. Nella prima nota, il Ministero stabiliva che, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano devono provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp. Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 2 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 4. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. Pertanto, in concreto, è possibile: che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso; che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro luogo idoneo. Il Ministero conclude la nota del 20.08.2007 affermando che il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cpp deve essere considerato “una misura estrema” da adottarsi solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso. Chi scrive aggiungerebbe: e solo in presenza di un comportamento del trasgressore volto all’utilizzo ad ogni costo del veicolo stesso. In caso contrario, sempre a modesto parere di chi scrive, non è assolutamente ravvisabile l’applicazione dell’art. 321 cpp. Un caso a parte rimangono i motoveicoli (e i ciclomotori), per i quali continua a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato …). Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma 2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che: i motocicli (e i ciclomotori) devono essere ricoverati nelle apposite depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio; gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio. Per quanto attiene alle modalità operative, in ogni caso di accertamento di violazione del comma 13 dell’art. 116, occorre procedere: alla redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione del domicilio a carico del conducente; alla raccolta di SIT dai passeggeri eventualmente presenti sul veicolo quali persone informate sui fatti; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 3 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 5. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada all’accertamento del tipo di responsabilità (amministrativa o penale concorsuale) ravvisabile a carico di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo. Nel caso emerga una corresponsabilità penale occorre procedere anche a suo carico alla redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione del domicilio ; all’affidamento del veicolo a soggetto terzo, o al sequestro ai fini della confisca nel caso di motoveicoli; alla redazione della notizia di reato a carico del conducente e, se del caso, a carico di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo, nella quale si dovranno dare atto di tutte le attività svolte. Da tenere presente che il reato di guida senza patente non trova applicazione nel caso di macchine agricole e di macchine operatrici, per le quali continua ad applicarsi l’art. 124 del codice: 1. art. 124/4°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00 (pagamento in misura ridotto non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi; 2. art. 116/12°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1.485,00 (incauto affidamento). Da ultimo, verrà preso in considerazione il problema del coordinamento che è sorto tra la nuova formulazione dell’art. 116, 13° comma, e l’art. 136. A seguito della modifica operata al comma 13° dell’art. 116 è diventato inapplicabile il 6° comma dell’art. 136, realizzando, almeno in un primo momento, quello che è apparso agli addetti ai lavori come un vuoto normativo. L’art. 136, comma 6°, era applicabile (in forza del combinato disposto del comma 1 e 2 del medesimo articolo) fino al 03.08.2007 ai soli titolari di patente rilasciata da uno Stato estero non membro dell’U.E con il quale esistono condizioni di reciprocità (patenti convertibili). Stabilisce che a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero extracomunitario “non più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito di patente di guida”. Ma le sanzioni amministrative dell’art. 116, comma 13°, non esistono più. E sicuramente la violazione del comma 6° dell’art. 136 non può essere punita con le nuove sanzioni penali dell’art. 116 in forza del principio generale del diritto contenuto nell’art. 1 del cp che stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite”. Sulla questione si è, di recente, pronunciato il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 300/A/1/29353/111/84/1 del 11.12.2007, facendo riferimento a due ordinanze della Corte Costituzionale (n. 76 del 22.03.2000 e n. 260 del 17.07.2001). La Corte Costituzionale aveva chiarito che “nel nostro ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente” e che “per regola generale la patente di guida nel territorio italiano va rilasciata dall’autorità amministrativa italiana …A questa regola fa parziale eccezione l’art. 135 del nuovo codice della strada che consente ai conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale, Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 4 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 6. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada rilasciati da uno Stato estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera viene tollerata fino ad un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di conversione o al conseguimento di patente italiana”. Anche la Corte di Cassazione si era pronunciata nel merito (caso di cittadino extracomunitario che guidava con patente non convertibile in corso di validità trascorso oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia) con una sentenza del 1995 (Cass. Pen. 27.04.1995, n. 273 Sez. IV) nella quale aveva precisato che “…la norma prevede per i conducenti muniti di patente rilasciata da Stato estero, la possibilità di guidare il veicolo in Italia, a condizione che essi non siano residenti nel nostro Paese da oltre un anno. Stante l’inadempimento dell’obbligo specifico di sostenere i prescritti esami di idoneità, ex art. 121 cds, per poter conseguire una patente di abilitazione alla guida valida in Italia, con il decorso dell’anno di tolleranza legislativa, la patente rilasciatagli dallo Stato estero aveva perduto la precedente validità. Poiché non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 136 cds in quanto essa riguarda situazioni del tutto diverse, che importano la possibilità concreta di conversione di patenti di guida, non vi è dubbio che il fatto contestato all’imputato assume piena rilevanza penale, sotto l’aspetto della violazione di cui all’art. 116, commi 1 e 13. Per questo si conclude per l’applicazione dell’art. 116, comma 13, per guida senza patente e l’eventuale applicazione dell’art. 116, comma 12, per il cosiddetto incauto affidamento da parte del proprietario del veicolo, o di chi ne aveva comunque la materiale disponibilità, a persona non munita di patente, salvo si dimostri il concorso di questo nella violazione dell’art. 116, comma 13, per aver coscientemente affidato il veicolo a persona non munita del prescritto titolo”. Sulla base delle considerazioni su esposte, il Ministero dell’Interno, nella Circolare già richiamata, precisa che: “la patente non convertibile non è riconosciuta valida e la concessione temporale di un anno per adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti sul territorio italiano (conformi alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna del 1968) non significa riconoscimento della sua validità oltre tale termine. La patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell’ordinamento italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente. Ove non sussistano le condizioni richieste per tale conversione, il conducente straniero, sia pure munito di patente estera, deve necessariamente conseguire la patente italiana e dovrà essere considerato, nel triennio del conseguimento, come gli altri “neopatentati” assoggettato al relativo regime giuridico”. Il Ministero conclude elencando ipotesi diverse in relazione al fatto che la patente estera sia o non sia convertibile e che sia decorso oppure no un anno dall’acquisizione della residenza in Italia del suo titolare (anno durante il quale l’Italia riconosce una tolleranza legislativa, in forza della Convenzione di Vienna, alla validità delle patenti estere non comunitarie): 1. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da meno di 1 anno: a. patente convertibile in corso di validità: nessuna sanzione; b. patente convertibile scaduta: art. 126, comma 7; c. patente non convertibile in corso di validità: nessuna sanzione; d. patente non convertibile scaduta: art. 126, comma 7; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 5 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 7. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada 2. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da oltre 1 anno: a. patente convertibile in corso di validità: art. 126, comma 7 (la sua conversione è sempre possibile entro la data di scadenza di validità); b. patente convertibile scaduta: art 116, comma 13 (la sua conversione non è più possibile); c. patente non convertibile in corso di validità: art 116, comma 13; d. patente non convertibile scaduta: art 116, comma 13. ***************** Commento. Quale sia la vera ragione che ha portato il legislatore a scegliere di restituire rilevanza penale alla guida senza patente non è dato sapere. Se l’intento era quello di inasprire le sanzioni per costituire un deterrente più incisivo a commettere violazioni, con l’evidente obiettivo di aumentare il tasso di sicurezza sulle strade, si può affermare senza timore di essere smentiti che la scelta fatta è quanto mai discutibile. In pratica è stata sostituita la precedente sanzione amministrativa pecuniaria che andava da 2.338 a 9.357 euro con un’ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro. Non solo. La presenza della sola ammenda, non associata all’arresto, consente l’accesso indiscriminato all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp, con conseguente estinzione del reato previo pagamento di un terzo del massimo della pena. L’arresto, fino a un anno, si aggiunge solamente “nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio”. In questo caso, a differenza dell’art. 186 e 187, il legislatore ha preferito il termine “reiterazione” a quello più tecnico di “recidiva”. Pertanto, viene da chiedersi a cosa abbia voluto riferirsi: se ad una semplice denuncia nel biennio precedente ovvero ad una sentenza di condanna passata in giudicato necessaria per integrare la recidiva. E’ appena il caso di notare che la prima opzione rischierebbe di conferire rilevanza giuridica alle banche dati delle forze di polizia le quali, allo stato, in attesa che i certificati dei carichi pendenti si riferiscano all’intero territorio nazionale, costituiscono l’unica fonte per accertare la reiterazione dei reati non ancora accertati con sentenza irrevocabile. Qualora invece “reiterazione” fosse sinonimo di “recidiva” si incontrerebbero i medesimi limiti di cui agli articoli 186 e 187. Infatti, per quanto attiene alla “recidiva”, prevista al comma 2 dell’art. 186 e al comma 1 dell’art. 187 per fare scattare la revoca della patente, occorre precisare che l’istituto della recidiva di cui all’art. 99 cp, dopo l’entrata in vigore della Legge 251/2005 cosiddetta “ex Cirielli” è riferibile solo ai delitti (per giunta non colposi) e non anche alle contravvenzioni e che, nel caso in cui il conducente si avvalga dell’oblazione, la violazione commessa non potrebbe mai rilevare come recidiva mancando nel caso di specie una sentenza di condanna, la sola, peraltro, annotabile sul casellario giudiziario. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 6 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 8. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada E infine, sempre in tema di inasprimento delle sanzioni, o supposte tali, appare opportuno sottolineare che, in passato, la sanzione penale per la guida senza patente era assai ben più severa in quanto il legislatore, nel lontano 1992, aveva previsto congiuntamente la pena dell’arresto da tre a dodici mesi e un’ammenda da 500 mila a 2 milioni di vecchie lire. ***************** Art. 117 – Limitazioni per neopatentati. Il nuovo comma 1 stabilisce che per la guida dei motocicli in Italia valgono le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie al momento del rilascio della patente di categoria A (e della sottocategoria A1). In realtà, le disposizioni del previgente comma 1 erano già state disapplicate dal 03.09.1994 giorno di entrata in vigore del D.M. 08.08.1994 (meglio noto come decreto sulla patente europea che ha recepito la Direttiva CEE 91/439/CEE del 29.07.1991) e ulteriormente ribadite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.09.2003 “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE”, comunemente noto come D.M. 40T (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.04.2004 ed entrato in vigore il 16.04.2004). Si ricorda, infatti, che il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale produce la automatica disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto (Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984). Pertanto, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 117 altro non fa che adeguare la nostra norma interna alla già vigente normativa europea, con la quale era in contrasto. Le limitazioni, proprio perché imposte con normativa europea, valgono non solo per i titolari di patenti di categoria A rilasciate dallo Stato italiano ma anche per i titolari di patente di categoria A rilasciata da un qualunque Stato membro della U.E. sia che essi circolino in Italia sia che essi circolino in un altro Stato membro dell’U.E. Tuttavia, per espressa previsione del comma 5 di questo articolo, possono essere oggetto di sanzione, in caso di superamento dei limiti di guida, solamente i titolari di patente italiana. ***************** Vale la pena di riportare di seguito le varie limitazioni di guida relative alla patente di categoria A e sottocategoria A1, così come disposte dalla normativa comunitaria, vigente anche in Italia. • Sottocategoria A1: motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 KW. Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti di seguito: o per “triciclo” si intende : un veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 7 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 9. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada o per “quadriciclo” si intende: un veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 KW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 KW. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 Km/h. Da ricordare che: Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate fino al 30.09.1999 compreso si sono trasformate automaticamente in cat. A limitata al compimento del 18° anno di età del loro titolare e nella cat. A illimitata quando i loro titolari hanno compiuto il 20° anno di età; Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate dal 01.10.1999 in poi non si trasformano mai automaticamente nella cat. A, ma rimarranno sempre sottocategoria A1 (circolare 45/99 Prot. 3710/4630 – MOT A018 del 13.09.1999). •Categoria A: motocicli con o senza sidecar. Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti sopra (cosiddetti leggeri). La guida di motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0.16 KW/Kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0.16 KW/Kg) è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni (da sottolineare che è stato eliminato il possesso dell’altro requisito dell’avvenuto compimento del 20° anno di età, che era previsto dalla precedente direttiva 91/439/CEE, poiché è risultato superfluo). La condizione del conseguimento della categoria A da almeno due anni non è richiesta se l’aspirante conducente è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti. Per riassumere si propone la seguente tabella: Categori Rapporto Anni Potenza Cilindrata note a potenza/peso fino a 11 fino a 125 A1 16 indifferente KW cc Dopo 2 anni fino a 25 fino a 0,16 di possesso A2 18 indifferente KW KW/Kg si trasforma in A3 A3 21 qualunque indifferente qualunque Si ricorda che i KW sono riportati solo sulle carte di circolazioni più recenti. Nelle vecchie carte di circolazione sono indicati solo i CV. Per ottenere i KW dai CV è sufficiente eseguire la seguente operazione: KW = CV x 0,736 Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 8 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 10. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada ***************** Il nuovo comma 2-bis dell’art. 117 introduce altre limitazioni per i titolari di patente di categoria B oltre a quelle già previste dal comma 2, che prevede specifiche limitazioni di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B. In particolare il nuovo comma 2-bis prevede, per i titolari di patente di categoria B e per il primo anno dalla data del suo rilascio, il divieto di guidare veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. Il periodo di limitazione, previsto in origine in tre anni dalla data del rilascio della patente dal D.L. 117/2007, è poi stato ridotto a un anno dalla Legge di conversione n. 160/2007. Non solo. Secondo quanto previsto dal D.L. 117/2007 tale limitazione avrebbe dovuto essere applicata ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, cioè a far data dal 31.01.2008. Questa data, per effetto del D.L. 248/2007 (cosiddetto decreto milleproroghe), è stata spostata al 01.07.2008 e come tale confermata dalla Legge di conversione n. 31 del 28.02.2008; è poi stata ulteriormente differita al 01.01.2009 per effetto del D.L. 97/2008 convertito nella Legge 129/2008. Pertanto ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal 01.01.2009 non sarà consentito guidare, per il primo anno di conseguimento di tale patente, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t (rapporto nel quale la tara è espressa in tonnellate). Questa limitazione non opera se il veicolo è destinato al servizio di persona invalida, autorizzata ai sensi dell’articolo 188 (e pertanto in possesso dello specifico contrassegno rilasciato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta), purchè la persona invalida titolare del contrassegno sia presente sul veicolo. Da tenere presente che per effetto di tale normativa restano precluse alla guida dei neopatentati molte autovetture pensate e realizzate proprio per i giovani, come la Fiat 500, la Citroën C1 a benzina e la Peugeot 107 a benzina, tanto che tra le modifiche al cds attualmente in discussione alla Camera vi è proprio quella che prevede l’innalzamento di questo rapporto. Da ricordare che: La tara, per espressa previsione delle direttive europee che disciplinano l’omologazione degli autoveicoli, è la massa del veicolo in ordine di marcia, cioè comprensiva di carburante e altri liquidi di esercizio, ruota di scorta e conducente (considerato convenzionalmente dalle stesse direttive europee pari a 75 kg), e non coincide, quindi, con la massa a vuoto. La si ottiene aggiungendo alla massa a vuoto il peso convenzionale del conducente di 75 Kg; La massa a vuoto è la massa del veicolo senza conducente, passeggeri o carico. La si ottiene detraendo dalla tara il peso convenzionale del conducente di 75 Kg. Per quanto attiene al rapporto Kw/t, sulle carte di circolazione si possono trovare indicazioni diverse: Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 9 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 11. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04.10.2007 riportano espressamente il rapporto Kw/t mediante la dicitura “rapporto potenza/tara”; Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dal 1999 fino al 04.10.2007 riportano l’indicazione della “massa a vuoto”. In questo caso, per ottenere la tara, bisogna aggiungere alla massa vuoto indicata sulla carta di circolazione i 75 Kg del peso convenzionale del conducente; Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati prima del 1999 riportano espressamente la “tara”. L’ultima modifica dell’art. 117 ha riguardato il comma 5 e ha determinato l’aumento dell’entità della sanzione pecuniaria da comminare a chi supera le limitazioni previste nell’art. 117. I nuovi importi vanno da € 148,00 a € 594,00 (prima andavano da € 74,00 a € 296,00). Rimane invariata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a otto mesi. Va ribadito quanto già detto in precedenza: in caso di superamento delle limitazioni previste in questo articolo, per espressa previsione del comma 5 possono essere oggetto di sanzione solamente i titolari di patente di categoria A (e sottocategoria A1) e di categoria B rilasciate dallo Stato italiano. Purtroppo il comma 5 non è stato oggetto di revisione, nella sua formulazione, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione 160/2007, per cui continua a fare riferimento, sia per la patente di categoria A sia per la patente di categoria B, a limitazioni operanti nei “primi tre anni dal conseguimento della patente”. Occorre, pertanto, precisare che tale termine di tre anni è da intendersi come segue: Per il comma 1 (limitazioni che riguardano la patente di categoria A): 2 anni, così come previsto dalle disposizioni europee; Per il comma 2 (limitazioni di velocità per la patente di categoria B): 3 anni; Per il comma 2-bis (limitazioni del rapporto potenza/tara per la patente di categoria B): 1 anno. Da ricordare che tale limitazione non opera se sul veicolo è presente persona titolare dello specifico contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 188 cds (cosiddetto contrassegno “handicap”). Art. 142 – Limiti di velocità. Le modifiche apportate all’art. 142 possono essere suddivise in tre gruppi: 1. nuova modulazione delle sanzioni per eccesso di velocità con individuazione di quattro fasce di superamento dei limiti; 2. sanzioni particolari per l’eccesso di velocità dei veicoli cosiddetti “pesanti”; 3. segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. 1. Sanzioni per eccesso di velocità. Sono state individuate quattro fasce di superamento dei limiti: a. comma 7 – invariato: Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 10 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 12. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h: sanzione pecuniaria da € 36,00 a € 148,00. Nessuna decurtazione di punteggio; b. comma 8 - invariato nella sanzione, modificati i punti dal D.L. 117/2007: superamento del limite massimo di velocità di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h: sanzione pecuniaria da € 148,00 a € 594,00. La decurtazione del punteggio passa da 2 a 5. Se la violazione del comma 8 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato). c. comma 9 – modificato sia dal D.L. 117/2007 sia dalla Legge 160/2007: superamento del limite massimo di velocità di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h: sanzione pecuniaria da € 370,00 a € 1.458,00. La decurtazione di 10 punti rimane invariata. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi (il D.L. 117/2007 l’aveva portata da 3 a 6 mesi ma la Legge di conversione 160/2007 l’ha riportata alla previsione originaria). A tale sanzione accessoria la Legge di conversione 160/2007 ha aggiunto il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino per i primi 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il D.L. 117/2007 ha anche previsto che in caso di ulteriore violazione del comma 9, in un periodo di due anni, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi. Se la violazione del comma 9 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato). d. comma 9-bis – nuovo, introdotto dal D.L. 117/2007: superamento del limite massimo di velocità di oltre 60 Km/h: sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 11 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 13. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada E’ prevista una decurtazione di 10 punti. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi per tutti. In caso di ulteriore violazione del comma 9-bis, in un periodo di due anni, la patente è revocata. Per quanto attiene, in particolare, al comma 9 è da evidenziare il fatto che la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da 1 a 3 mesi e la parziale inibizione per i 3 mesi successivi, nei quali il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne comprese tra le 22.00 e le 7.00 del mattino. Il provvedimento di sospensione emesso dalla Prefettura, così come previsto nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 del 08.10.2007, in conseguenza della violazione del comma 9 riporterà: la durata del periodo di sospensione in cui l’inibizione alla guida è completa; l’indicazione che, trascorso tale periodo, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida l’inibizione alla guida sarà parziale operando solo tra le 22.00 e le 07.00. La guida di un veicolo sia nel periodo di completa inibizione sia nel periodo di inibizione parziale per le ore notturne configurerà la violazione di guida con patente sospesa di cui all’art. 218, comma 6, cds. 2. Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti. La modifica apportata al comma 11 dell’art. 142, che è stato completamente riscritto dal D.L. 117/2007, prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative accessorie, cioè il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, che si va ad aggiungere al raddoppio già previsto per le sanzioni pecuniarie, quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art. 142 sia commessa dal conducente di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), e precisamente: b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico. Il nuovo comma 11 prevede, inoltre, che, qualora l’accertamento dell’eccesso di velocità riguardi veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate in concorso con il 142 le sanzioni previste dai commi 2-bis e 3 dell’art. 179 per il caso di limitatore non funzionante, dando così per “presunta” la violazione di tale norma. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 12 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 14. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Va precisato, inoltre, che il comma 11 dell’art. 142 prevede l’applicazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei commi 2-bis e 3 dell’art. 179 e non di quelle accessorie (sospensione o revoca della patente del conducente) previste al comma 9 dell’art. 179, per l’applicazione delle quali sono necessari accertamenti tecnici specifici che attestino l’inefficienza o l’alterazione effettiva del limitatore di velocità. Il Ministero ribadisce prima con la Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007 e poi ulteriormente precisa, giustamente, con la rettifica di pari numero alla medesima Circolare in data 20.08.2007 che la sanzione pecuniaria da applicarsi in concorso con la violazione dell’art. 142, quale conseguenza immediata dell’accertamento dell’eccesso di velocità, è quella prevista nel 1° periodo del comma 2-bis per il limitatore non funzionante, cioè da € 829,00 a € 3.315,00. La sanzione da € 1.658,00 a € 6.630,00, prevista dal 2° periodo dello stesso comma 2-bis dell’art. 179, è riservata ai soli casi in cui si sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso un’officina autorizzata, che il dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di interventi tecnici che ne hanno determinato la sua alterazione o manomissione. In questo caso troveranno applicazione anche le sanzioni accessorie previste al comma 9 dell’art. 179. Le sanzioni previste dal comma 3 vanno applicate al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo con limitatore non funzionante o alterato. In sostanza: se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art. 142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il limitatore, anche senza portare il veicolo presso un’officina autorizzata per la verifica dell’eventuale manomissione o alterazione: o al conducente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie specificamente previste per il superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l); o al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista dal 1° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 829,00 a € 3.315,00). Non si applica, invece, la sanzione accessoria della sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida prevista dal comma 9 dell’art. 179; o al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a € 2.853,00; se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art. 142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il limitatore, e a seguito di una verifica tecnica del mezzo è stata accertata l’effettiva alterazione o manomissione del dispositivo di limitazione della velocità: o al conducente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie specificamente previste per il superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 13 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 15. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l); o al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista dal 2° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 1.658,00 a € 6.630). E si applica anche la sanzione accessoria della sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida prevista dal comma 9 dell’art. 179; o al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a € 2.853,00. Si ricorda che il nuovo comma 11 dell’art. 142 prevede che sia sempre disposto l’accompagnamento di questi veicoli presso un’officina autorizzata qualora si voglia dimostrare che il dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di interventi tecnici che ne hanno determinato la sua alterazione o manomissione. 3. Segnalazioni delle postazioni di controllo della velocità. E’ sicuramente la modifica che ha fatto più discutere. Dopo aver legalizzato al comma 6, quali fonti di prova della velocità, i dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, il nuovo comma 6-bis ha previsto che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispostivi di segnalazione luminosi”. Rimanda, quindi, ad un successivo decreto ministeriale per le modalità di impiego. Nelle more della pubblicazione di tale decreto, il Ministero dell’Interno, con la sua prima Circolare del 03.08.2007, aveva imposto regole “di visibilità” piuttosto rigide (come l’obbligo di presegnalare l’apparecchio mobile del rilevamento della velocità posizionando un veicolo di servizio 400 metri prima del punto di rilevamento sul cui tettuccio doveva funzionare un cartello luminoso indicante il rilevamento della velocità in corso) che, in pratica, avevano bloccato ogni forma di controllo su strada. Il decreto previsto dal comma 6-bis è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.08.2007 come D.M. 15.08.2007, e sconfessa in toto il Ministero dell’Interno, tanto che il Ministero si ravvede con il successivo “seguito” del 20.08.2007 alla citata Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007. Anche se il decreto non brilla certamente per chiarezza, in pratica le postazioni di controllo possono ora essere segnalate in tre modi differenti: mediante segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, di forma rettangolare, di colore e dimensioni propri del tipo di strada su cui sono installati conformemente a quanto previsto nel regolamento di esecuzione al cds. Questi cartelli devono recare la scritta “controllo elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata col simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 14 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 16. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada mediante segnali stradali luminosi a messaggio variabile, come quelli già presenti sulla rete stradale; mediante dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Questi dispositivi devono riportare la scritta in forma sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”. Nessuna presegnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in maniera dinamica, cioè mediante apparecchi installati a bordo dei veicoli che consentono di rilevare la velocità “ad inseguimento”. Il decreto non fissa una distanza minima tra segnale di preavviso e postazione di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli e i dispositivi devono poter essere avvistati “con adeguato anticipo”. Si ritiene che la distanza adeguata corrisponda alla distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, del regolamento al cds per la collocazione dei segnali di prescrizione: m 250 per le autostrade e le extraurbane principali; m 150 per le extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 Km/h); m 80 per le altre strade. In ogni caso, la distanza massima tra il segnale o dispositivo di presegnalamento e la postazione di controllo non può essere superiore a 4 Km. Sull’obbligo della ripetizione della presegnalazione in caso di intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche presenti tra la presegnalazione e il punto di rilevamento della velocità, il decreto non è molto chiaro: al 1° comma dell’art. 2 impone l’obbligo della ripetizione, al 2° comma dello stesso articolo precisa che “i segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di <fine>”. Il Ministero, nella sua Circolare, afferma che la ripetizione è obbligatoria. E’ evidente che le due posizioni vanno raccordate. Trattandosi di segnali stradali di indicazione, per espressa previsione del regolamento al codice della strada tali segnali non cessano di validità dopo ogni intersezione, e pertanto non vi è l’obbligo di ripeterli. Va da sé che se tra il segnale e la postazione di rilevamento vi è una intersezione, chi circola sulla strada che si immette su quella dove è posizionato il cartello, tra questo e il punto di rilevamento della velocità, non ha alcuna possibilità di essere informato dell’esistenza della postazione di controllo. Per questo motivo la ripetizione diventa obbligatoria non sulla stessa strada dove è già posizionato il cartello di indicazione, ma su tutte le strade che si immettono nella prima per consentire che l’informazione sul servizio di rilevamento elettronico della velocità giunga a tutti gli utenti della strada. Art. 157 – Divieto di motore acceso durante la sosta o la fermata. Un nuovo comma 7-bis è stato previsto dalla Legge 160/2007. Introduce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del veicolo, “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso”. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 15 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 17. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada La violazione di questa nuova norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00. A prescindere dal fatto che la condotta punita appare connotata addirittura da dolo specifico con le conseguenti difficoltà di prova che ognuno può immaginare e le cui circostanze dovranno essere adeguatamente attestate nel verbale di accertamento dell’illecito (l’agente accertatore non può verificare tale violazione se non penetrando all’improvviso nell’abitacolo per sorprendere l’automobilista intento a rinfrescarsi davanti alla bocchetta dell’aria condizionata), lascia perplessi la ratio di questa nuova disposizione. Se lo scopo era quello di limitare l’emissione di inquinanti in atmosfera attraverso i gas di scarico dei veicoli per contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale, appare utile evidenziare che il divieto di tenere acceso il motore per tale finalità specifica opera solo durante la sosta e la fermata e non anche durante l’arresto della marcia del veicolo dovuto a esigenze della circolazione, come nel caso di code per congestione del traffico o per incidenti che spesso si protraggono per ore. In questi casi è legittimo che il motore resti acceso e così l’impianto di condizionamento. Art. 170 - Trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori. Il divieto di trasportare bambini di età inferiore a 4 anni sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote introdotto dal D.L. 117/2007 con il nuovo comma 1-bis è stato modificato dalla Legge di conversione 160/2007 che ha elevato il divieto di trasporto ai bambini di età inferiore a 5 anni. La violazione a questa nuova disposizione, contenuta a sua volta nel nuovo comma 6-bis, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00. Non è stata prevista alcuna decurtazione di punteggio. Vale la pena precisare, soprattutto a fini infortunistici, che ai sensi degli artt. 2962 e 2963 del c.c. gli anni 5 risultano compiuti nel momento in cui è compiuto l’ultimo giorno del termine, per cui il divieto di trasportare bambini sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è operante anche il giorno del compimento del 5° anno. Anche questa è una modifica che lascia perplessi. In realtà l’art. 170 già conteneva, e contiene tuttora, una precisa disposizione per la quale era, ed è ancora, praticamente impossibile trasportare bambini. Il comma 3 recita testualmente: “Sui veicoli di cui al comma 1 (ndr: gli stessi sui quali è stato vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni) l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”. E’ evidente che se il passeggero non è in grado (per la sua statura o altre situazioni fisiche) di utilizzare le apposite attrezzature (i poggiapiedi in particolare) di cui è dotato il veicolo, quel passeggero non può essere trasportato. E i bambini non sono certo in grado di utilizzare tali attrezzature per cui non possono, come già non potevano in precedenza, essere trasportati. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 16 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 18. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Art. 173- Uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida. L’impianto prescrittivo di questo articolo è rimasto immodificato, mentre sono state finalmente differenziate le sanzioni per le violazioni al primo comma da quelle del secondo comma. Il primo comma prevede l’obbligo dell’utilizzo durante la guida di lenti o di determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di deficienze organiche o di minorazioni fisiche. La sanzione è rimasta quella prevista dal terzo comma, consistente nel pagamento di una somma da € 70,00 a € 285,00. E’ rimasta invariata anche la decurtazione di 5 punti. Il secondo comma contiene il divieto per il conducente, durante la marcia del veicolo, di fare uso di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore, salve le eccezioni ivi previste. La violazione alle disposizioni del secondo comma è ora contenuta nel nuovo comma 3-bis che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00. E’ stata prevista, anche in questo caso, una decurtazione di 5 punti con conseguente aggiornamento della tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis. Ed è stata aggiunta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi qualora lo stesso soggetto incorra in una seconda violazione nel corso di un biennio. Nella Circolare del 03.08.2007 il Ministero dell’Interno commentava così la modifica all’art. 173: “L’art. 173 è stato oggetto di un intervento tendente ad escludere l’esenzione dall’applicazione della disposizione nei confronti dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi (taxi, noleggio con conducente ed autobus di linea) che era, invece, prevista dal testo finora in vigore”. Pochi giorni dopo perveniva una breve “nota” datata 04.08.2007 a rettifica della Circolare citata. Si può solo immaginare che la Circolare fosse già stata approntata per un testo normativo più ampio che contenesse anche questa modifica, non inserita, poi, nel Decreto Legge d’urgenza che è stato pubblicato. E’ probabile che nel più complesso e articolato decreto in discussione al Parlamento si preveda proprio l’eliminazione dell’esenzione dal divieto di usare cellulari per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone in conto terzi, equiparandoli agli altri conducenti così come era già successo per le cinture di sicurezza. Art. 186 – Guida in stato di ebbrezza alcolica. Sulle modifiche all’art. 186 tanto si è detto, e spesso a sproposito. I giornalisti, abituati per mestiere a cavalcare l’onda dell’emotività, e i mezzi di comunicazione hanno focalizzato gli aspetti più appariscenti come quello della possibilità dell’arresto degli ubriachi, dimostrando un’ignoranza giuridica senza confini e inducendo aspettative inesistenti. Ma nessuno può essere arrestato, perché la violazione dell’art. 186 costituisce una fattispecie di reato contravvenzionale che non rientra né nelle previsioni di arresto obbligatorio di cui all’art. 380 cpp né nelle previsioni di arresto facoltativo di cui all’art. 381 cpp. Si continuerà a denunciare chi guida in stato di ebbrezza a piede libero, come è sempre stato. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 17 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 19. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Le modifiche apportate al comma 2 dell’art. 186 hanno introdotto tre fasce di intensità di violazione cui corrispondono tre gradi crescenti di pene. In particolare: a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l: ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Il D.L. 117/2007 aveva previsto anche la pena dell’arresto fino a 1 mese che è stato eliminata dalla Legge di conversione 160/2007; b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e arresto fino a 6 mesi. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 3 mesi, elevato poi a 6 mesi dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto la possibilità che la pena potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi, ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale possibilità; c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e arresto da 3 mesi a 1 anno. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni. La patente è revocata quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso di recidiva nel biennio. Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 6 mesi, elevato poi da 3 mesi a 1 anno dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto che la pena potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno, ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale possibilità. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis (incidente stradale provocato da conducente che guida in stato di ebbrezza). Se la guida in stato di alterazione da alcol viene accertata dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 18 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 20. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato). Proprio sulla scorta di questa graduazione introdotta dal decreto 117/2007, molti addetti ai lavori hanno sostenuto che sarebbe scomparso l’accertamento sintomatico, non tanto in quanto non più previsto (l’accertamento sintomatico trovava il suo fondamento giuridico nel comma 4 dell’art. 186, che è rimasto invariato) quanto perché non sarà possibile riportare nella notizia di reato la quantificazione dell’ebbrezza sulla quale l’A.G. dovrà poi basarsi per l’irrogazione delle relative sanzioni. E in effetti molte Procure si sono orientate su questa linea di comportamento e archiviano l’accertamento sintomatico. Ciò non toglie che l’accertamento sintomatico è tuttora previsto, è lecito e legittimo (la Cassazione si è espressa in questi ultimi anni a iosa in modo univoco confermando sempre gli accertamenti sintomatici effettuati dagli organi di polizia stradale). E’ evidente che tale tipo di accertamento andrà limitato solo ed esclusivamente ai casi di reale impossibilità di utilizzare la prescritta strumentazione, dandone atto nel rapporto all’A.G. L’A.G. giudicherà poi secondo coscienza. Per quanto attiene alla destinazione del veicolo condotto da persona in stato di alterazione da assunzione di bevande alcoliche occorre separare il caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dai casi di guida con tassi alcolemici inferiori o uguali a 1,5 g/l. Nel caso di guida con tassi alcolemici inferiori o uguali a 1,5 g/l, il Ministero dell’Interno con la prima Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007 stabilisce che, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida in stato di alterazione alcolica sia portato ad ulteriori conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano devono provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp. Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. Con l’introduzione del comma 2-quinquies ad opera del D.L. 92/2008, si dispone che, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr: sequestro ai sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Pertanto, in concreto, è possibile: che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 19 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 21. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese interamente a carico del trasgressore. Un caso a parte rimangono i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali continua a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato …). Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma 2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che: i motocicli e i ciclomotori devono essere ricoverati nelle apposite depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio; gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio. Nel caso di guida con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, le disposizioni introdotte dal D.L. 92/2008 prevedono la confisca del veicolo. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp, che si applica anche in casi di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena. Si applica anche nel caso del comma 2-bis, cioè ogni volta che il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. E’ evidente, pertanto, che il fermo amministrativo di 90 giorni, tutt’ora contemplato al comma 2-bis, non trova più applicazione, così come non trovano più applicazione le disposizioni contenute nell’art. 213 cds che disciplinano i casi in cui la confisca costituisce una sanzione amministrativa accessoria, qualunque sia il veicolo utilizzato. In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si applica sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento dell’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai documenti di circolazione risulta di proprietà del conducente trasgressore (così precisato dal Ministero dell’Interno con propria Circolare n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26.05.2008). Il sequestro preventivo deve essere disposto da un Ufficiale di P.G. In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi: 1. situazione di urgenza; 2. non vi sia stato ancora intervento del P.M. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 20 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 22. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo. L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M. In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M. affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro. La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, così come non è possibile ricorrere all’applicazione delle disposizioni sul recupero dei veicoli introdotte dal D.L. 92/2008 con il comma 2-quinquies, perché tale comma esclude espressamente che possa essere applicato in caso di sequestro ai sensi dell’art. 240 cp. L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis, cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al proprietario che ne abbia fatto richiesta. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra (previste al comma 2) sono raddoppiate. Per quanto attiene alla destinazione del veicolo, occorre distinguere due casi a seconda del tasso alcolemico accertato: 1. tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l: è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al fermo del veicolo all’atto dell’accertamento della violazione in quanto, quale sanzione amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una procedura di attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della patente di guida per la quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione cautelare provvisoria della sua validità da parte del Prefetto, con conseguente ritiro immediato da parte dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la procedura per il fermo amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in conseguenza dell’accertamento di illeciti amministrativi e non penali. Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto solamente dall’Autorità giudiziaria competente. Si dovrà, quindi, procedere ai sensi del comma 2-quinquies che dispone che, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr: sequestro ai sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 21 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 23. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Pertanto, in concreto, è possibile: che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso; che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese interamente a carico del trasgressore. Un caso a parte rimangono sempre i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali continua a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato …). Per la destinazione dei motoveicoli e dei motocicli si rimanda quanto già detto in precedenza. 2. tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista la confisca del veicolo disposta con la sentenza di condanna o con il patteggiamento. Si procede al sequestro ex art. 321, comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza. Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli. In caso di incidente stradale per il quale il conducente è stato ricoverato o comunque sottoposto a cure mediche, si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187, che prevede il ritiro cautelare della patene di guida e che testualmente recita: “Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiamo dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore”. Per cui, adattando tali disposizioni all’art. 186, per poter procedere al ritiro cautelare della patente di guida occorre che congiuntamente si verifichino le seguenti condizioni: il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente stradale; deve essere stato ricoverato o comunque sottoposto a cure mediche; non è stato possibile sottoporlo al test con l’etilometro; gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente disponibili; Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 22 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 24. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta che fanno ritenere che abbia abusato di bevande alcoliche (sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni psicofisiche). Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento sostituendo i primi due periodi del comma 7 con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente di guida fino all’esito della visita medica. La patente è sempre sospesa se il tasso alcolemico accertato è > 1,5 g/l. Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321, comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli. Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna. Per i reati di cui all’art. 186 è competente il Tribunale in composizione monocratica. ***************** Commento. L’impressione che si ricava dalla lettura del testo del nuovo art. 186 non è delle migliori. Infatti, stante il nuovo assetto normativo che introduce una gradazione di sanzioni in rapporto al tasso alcolemico accertato, dal confronto tra l’impianto normativo attuale e quello precedente emerge che la pena oggi prevista per coloro che guidano con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro(g/l) è quella dell’ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, mentre nel regime previgente la pena dell’ammenda, che andava da € 258,00 a € 1.032,00, si cumulava con quella dell’arresto fino ad un mese. L’attuale previsione della sola ammenda consente al trasgressore di accedere all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp e di estinguere il reato pagando un terzo del massimo della pena, cioè meno di 700 euro. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 23 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 25. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada E, verosimilmente, qualora il conducente si avvalga dell’oblazione prevista con il nuovo regime, non potrà scattare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida perché manca una pronuncia di accertamento del reato. Tale opzione interpretativa trova conferma nel fatto che il legislatore, mentre ha ritenuto di dover prevedere espressamente al comma 2-quater l’applicazione delle sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente di guida nonché fermo amministrativo del veicolo) nel caso di sentenza di patteggiamento della pena (che non implica un vero e proprio accertamento di responsabilità), non ha ritenuto di estendere tale previsione all’ipotesi dell’oblazione. Di problematica applicabilità appaiono, inoltre, le disposizioni del comma 2 bis dell’art. 186 (e quelle analoghe del comma 1 bis dell’art. 187) che prevedono il raddoppio della pena se il conducente in stato di ebbrezza (o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) “provoca un incidente stradale”. E’ evidente che tale norma non trova applicazione, per come essa stessa è stata formulata, nel caso in cui il conducente sia rimasto solo “coinvolto” in un sinistro, ma implica il fatto che il giudice penale, prima di raddoppiare la pena, dovrà incidentalmente risolvere il problema della attribuzione della responsabilità del sinistro. ***************** Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope L’impianto dell’art. 187 ricalca quello dell’art. 186. Chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con: l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00; l’arresto da 3 mesi a 1 anno. Il D.L. 117/2007 aveva previsto che la pena potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi, ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale possibilità; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. La sospensione della patente si applica anche in caso di applicazione della pena a richiesta delle parti La patente è sempre revocata quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso di recidiva nel biennio. Se la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope viene accertata dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 24 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 26. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato). Per quanto attiene alla destinazione del veicolo si applicano le stesse disposizioni già previste per la guida in stato di ebbrezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 186 (tasso alocolico > 1,5 g/l): con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti è disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp. In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si applica sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento dell’accertamento del reato, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai documenti di circolazione risulta di proprietà del conducente trasgressore. Il sequestro preventivo deve essere disposto da un Ufficiale di P.G. In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi: 3. situazione di urgenza; 4. non vi sia stato ancora intervento del P.M. Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo. L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M. In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M. affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro. La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi ha assunto sostanze stupefacenti di assumere la custodia del veicolo sequestrato. L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis, Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 25 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 27. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al proprietario che ne abbia fatto richiesta. Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra (previste al comma 1) sono raddoppiate. Il veicolo (qualunque esso sia) è sottoposto a confisca con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti. Si applicano le stesse procedure già indicate in precedenza. La patente viene ritirata ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Il nuovo comma 5-bis prevede il ritiro cautelare della patene di guida. Perché si possa operare questo ritiro devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: i test qualitativi di screening (pretest) devono aver dato un risultato positivo o il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente stradale per il quale è stato ricoverato o comunque sottoposto a cure mediche; gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente disponibili; il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta che fanno ritenere che abbia abusato di sostanze stupefacenti o psicotrope (sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni psicofisiche). La patente ritirata viene depositata e conservata per tutti i dieci giorni al Comando da cui dipende l’organo accertatore. Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi all’accertamento sui liquidi biologici della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento nel comma 8: salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7. Quindi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente di guida fino all’esito della visita medica. Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321, comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 26 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 28. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna. Per i reati di cui all’art. 187 è competente il Tribunale in composizione monocratica. Art. 230 – Educazione stradale. E’ stato previsto che nei programmi di educazione stradale, da svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado, vengano introdotte anche informazioni concernenti i rischi conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e di bevande alcoliche. ***************** Da ultimo si ritiene indispensabile richiamare altri due articoli che non sono entrati a far parte del codice della strada ma ne risultano indissolubilmente legati: l’art. 6-bis e l’art. 6-ter introdotti dalla Legge 160/2007 al momento della conversione in legge del D.L. 117/2007. Il fondo per l’incidentalità notturna. E’ previsto dall’art. 6-bis del D.L. 03.08.2007 n. 117, introdotto dalla legge di conversione 02.10.2007 n. 160. Art. 6-bis. (Fondo contro l’incidentalità notturna) 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 27 “Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” – a cura di Patrizia Lazzari