1. “Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Gandhi
Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.
Corso di aggiornamento professionale
Rimini - dicembre 2008
Corso organizzato da M&IT Consulting
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008.
Il Regolamento ISVAP n. 13/2008”
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
2. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008”.
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
1. Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008.
Il 4 agosto 2007 è entrato in vigore il decreto legge 03.08.2007 n. 117 con
l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
Il 2 ottobre è stata approvata la legge di conversione n. 160 del decreto legge
n. 117 apportando alcune modificazioni al decreto stesso. La legge 160 è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 03.10.2007 ed è entrata in vigore il
04.10.2007.
Il 27 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legge 23.05.2008 n. 92,
convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 125, pubblicata sulla G.U. n.
173 del 25.07.2008. La Legge 125/2008 è entrata in vigore il 26.07.2008.
Le novità introdotte da queste normative e le modifiche apportate al codice
della strada riguardano:
• guida senza patente
• limitazioni per neopatentati
• limiti di velocità
• divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del veicolo
• trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori a due ruote
• uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
• guida in stato di ebbrezza alcolica
• guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope
• educazione stradale
• promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
guida in stato di ebbrezza
• fondo contro l’incidentalità notturna
Art. 116 – Guida senza patente
Con la modifica del comma 13 è stata reintrodotta la sanzione penale per chi
guida autoveicoli e motoveicoli senza essere in possesso della patente di guida, così
come era previsto nel codice della strada fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio
1993 e così come era rimasto fino al 1° gennaio 2000, quando l’entrata in vigore del
D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 aveva trasformato l’illecito penale in illecito
amministrativo.
La sanzione penale si applica a chi guida autoveicoli o motoveicoli:
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senza aver mai conseguito la patente di guida;
con patente di guida revocata;
con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
codice.
La sanzione penale consiste in una ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00.
In caso di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un
anno.
Per tutte queste violazioni è competente il Tribunale in composizione
monocratica.
La nuova previsione normativa impone alcune riflessioni.
Un primo aspetto riguarda l’elemento soggettivo del reato: poiché il reato è di
tipo contravvenzionale non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa.
Un secondo aspetto riguarda l’incauto affidamento di cui al comma 12:
se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la
guida a persona priva della patente di guida risponderà della violazione
amministrativa prevista dallo stesso comma 12;
se chi ha la disponibilità materiale del veicolo lo affida o ne consente la
guida a persona priva della patente di guida, ben consapevole che tale
persona si trova in questa condizione, risponderà del concorso nella
violazione penale.
Un terzo aspetto riguarda la previsione normativa del comma 18, che non è
stato modificato e che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo in ogni caso di violazione del comma 13.
E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al fermo del veicolo
all’atto dell’accertamento della violazione del comma 13 in quanto, quale sanzione
amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una procedura di
attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della patente di guida per la
quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione cautelare provvisoria della
sua validità da parte del Prefetto, con conseguente ritiro immediato da parte
dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la procedura per il fermo
amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in conseguenza dell’accertamento
di illeciti amministrativi e non penali.
Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto
solamente dall’Autorità giudiziaria competente.
In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno, con la Circolare n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007, che poi ha parzialmente corretto con
un “seguito” di pari numero recante la data del 20.08.2007.
Nella prima nota, il Ministero stabiliva che, in funzione dell’obbligo generale
attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia
portato ad ulteriori conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano
devono provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp.
Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua
precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo
quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua
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applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere
disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire
che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati.
Pertanto, in concreto, è possibile:
che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;
che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
luogo idoneo.
Il Ministero conclude la nota del 20.08.2007 affermando che il sequestro
preventivo ai sensi dell’art. 321 cpp deve essere considerato “una misura estrema” da
adottarsi solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire
al contravventore la conduzione del veicolo stesso.
Chi scrive aggiungerebbe: e solo in presenza di un comportamento del
trasgressore volto all’utilizzo ad ogni costo del veicolo stesso. In caso contrario,
sempre a modesto parere di chi scrive, non è assolutamente ravvisabile l’applicazione
dell’art. 321 cpp.
Un caso a parte rimangono i motoveicoli (e i ciclomotori), per i quali continua
a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di
polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato …).
Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma
2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che:
i motocicli (e i ciclomotori) devono essere ricoverati nelle apposite
depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla
depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento
del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non
soggetto a pubblico passaggio;
gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal
primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido
per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la
disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio.
Per quanto attiene alle modalità operative, in ogni caso di accertamento di
violazione del comma 13 dell’art. 116, occorre procedere:
alla redazione del verbale di identificazione, nomina del difensore e
dichiarazione/elezione del domicilio a carico del conducente;
alla raccolta di SIT dai passeggeri eventualmente presenti sul veicolo
quali persone informate sui fatti;
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all’accertamento del tipo di responsabilità (amministrativa o penale
concorsuale) ravvisabile a carico di chi aveva la materiale disponibilità
del veicolo. Nel caso emerga una corresponsabilità penale occorre
procedere anche a suo carico alla redazione del verbale di
identificazione, nomina del difensore e dichiarazione/elezione del
domicilio ;
all’affidamento del veicolo a soggetto terzo, o al sequestro ai fini della
confisca nel caso di motoveicoli;
alla redazione della notizia di reato a carico del conducente e, se del
caso, a carico di chi aveva la materiale disponibilità del veicolo, nella
quale si dovranno dare atto di tutte le attività svolte.
Da tenere presente che il reato di guida senza patente non trova applicazione
nel caso di macchine agricole e di macchine operatrici, per le quali continua ad
applicarsi l’art. 124 del codice:
1. art. 124/4°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00
(pagamento in misura ridotto non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi;
2. art. 116/12°, sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1.485,00
(incauto affidamento).
Da ultimo, verrà preso in considerazione il problema del coordinamento che è
sorto tra la nuova formulazione dell’art. 116, 13° comma, e l’art. 136.
A seguito della modifica operata al comma 13° dell’art. 116 è diventato
inapplicabile il 6° comma dell’art. 136, realizzando, almeno in un primo momento,
quello che è apparso agli addetti ai lavori come un vuoto normativo.
L’art. 136, comma 6°, era applicabile (in forza del combinato disposto del
comma 1 e 2 del medesimo articolo) fino al 03.08.2007 ai soli titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero non membro dell’U.E con il quale esistono condizioni
di reciprocità (patenti convertibili). Stabilisce che a coloro che, trascorso più di un
anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente
rilasciata da uno Stato estero extracomunitario “non più in corso di validità si
applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi
guida senza essere munito di patente di guida”.
Ma le sanzioni amministrative dell’art. 116, comma 13°, non esistono più.
E sicuramente la violazione del comma 6° dell’art. 136 non può essere punita
con le nuove sanzioni penali dell’art. 116 in forza del principio generale del diritto
contenuto nell’art. 1 del cp che stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non
siano da essa stabilite”.
Sulla questione si è, di recente, pronunciato il Ministero dell’Interno con la
Circolare n. 300/A/1/29353/111/84/1 del 11.12.2007, facendo riferimento a due
ordinanze della Corte Costituzionale (n. 76 del 22.03.2000 e n. 260 del 17.07.2001).
La Corte Costituzionale aveva chiarito che “nel nostro ordinamento, ai fini della
sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo
attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi
sanzionatori relativi alla guida senza patente” e che “per regola generale la patente di
guida nel territorio italiano va rilasciata dall’autorità amministrativa italiana …A
questa regola fa parziale eccezione l’art. 135 del nuovo codice della strada che
consente ai conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale,
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rilasciati da uno Stato estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e
motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso
nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera viene tollerata fino ad
un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di
conversione o al conseguimento di patente italiana”.
Anche la Corte di Cassazione si era pronunciata nel merito (caso di cittadino
extracomunitario che guidava con patente non convertibile in corso di validità
trascorso oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia) con una sentenza
del 1995 (Cass. Pen. 27.04.1995, n. 273 Sez. IV) nella quale aveva precisato che
“…la norma prevede per i conducenti muniti di patente rilasciata da Stato estero, la
possibilità di guidare il veicolo in Italia, a condizione che essi non siano residenti nel
nostro Paese da oltre un anno. Stante l’inadempimento dell’obbligo specifico di
sostenere i prescritti esami di idoneità, ex art. 121 cds, per poter conseguire una
patente di abilitazione alla guida valida in Italia, con il decorso dell’anno di tolleranza
legislativa, la patente rilasciatagli dallo Stato estero aveva perduto la precedente
validità. Poiché non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 136 cds in quanto
essa riguarda situazioni del tutto diverse, che importano la possibilità concreta di
conversione di patenti di guida, non vi è dubbio che il fatto contestato all’imputato
assume piena rilevanza penale, sotto l’aspetto della violazione di cui all’art. 116,
commi 1 e 13. Per questo si conclude per l’applicazione dell’art. 116, comma 13, per
guida senza patente e l’eventuale applicazione dell’art. 116, comma 12, per il
cosiddetto incauto affidamento da parte del proprietario del veicolo, o di chi ne aveva
comunque la materiale disponibilità, a persona non munita di patente, salvo si dimostri
il concorso di questo nella violazione dell’art. 116, comma 13, per aver coscientemente
affidato il veicolo a persona non munita del prescritto titolo”.
Sulla base delle considerazioni su esposte, il Ministero dell’Interno, nella
Circolare già richiamata, precisa che:
“la patente non convertibile non è riconosciuta valida e la concessione temporale di un
anno per adeguarsi alle disposizioni legislative vigenti sul territorio italiano (conformi
alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna del 1968) non significa
riconoscimento della sua validità oltre tale termine.
La patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell’ordinamento
italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i
rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente. Ove non sussistano le condizioni
richieste per tale conversione, il conducente straniero, sia pure munito di patente
estera, deve necessariamente conseguire la patente italiana e dovrà essere
considerato, nel triennio del conseguimento, come gli altri “neopatentati” assoggettato
al relativo regime giuridico”.
Il Ministero conclude elencando ipotesi diverse in relazione al fatto che la
patente estera sia o non sia convertibile e che sia decorso oppure no un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia del suo titolare (anno durante il quale
l’Italia riconosce una tolleranza legislativa, in forza della Convenzione di Vienna, alla
validità delle patenti estere non comunitarie):
1. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da meno di 1 anno:
a. patente convertibile in corso di validità: nessuna sanzione;
b. patente convertibile scaduta: art. 126, comma 7;
c. patente non convertibile in corso di validità: nessuna sanzione;
d. patente non convertibile scaduta: art. 126, comma 7;
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2. cittadino extra comunitario con residenza in Italia da oltre 1 anno:
a. patente convertibile in corso di validità: art. 126, comma 7 (la
sua conversione è sempre possibile entro la data di scadenza di
validità);
b. patente convertibile scaduta: art 116, comma 13 (la sua
conversione non è più possibile);
c. patente non convertibile in corso di validità: art 116, comma 13;
d. patente non convertibile scaduta: art 116, comma 13.
*****************
Commento.
Quale sia la vera ragione che ha portato il legislatore a scegliere di restituire
rilevanza penale alla guida senza patente non è dato sapere. Se l’intento era quello di
inasprire le sanzioni per costituire un deterrente più incisivo a commettere violazioni,
con l’evidente obiettivo di aumentare il tasso di sicurezza sulle strade, si può affermare
senza timore di essere smentiti che la scelta fatta è quanto mai discutibile.
In pratica è stata sostituita la precedente sanzione amministrativa pecuniaria
che andava da 2.338 a 9.357 euro con un’ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro.
Non solo. La presenza della sola ammenda, non associata all’arresto, consente
l’accesso indiscriminato all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp, con conseguente
estinzione del reato previo pagamento di un terzo del massimo della pena.
L’arresto, fino a un anno, si aggiunge solamente “nell’ipotesi di reiterazione del
reato nel biennio”.
In questo caso, a differenza dell’art. 186 e 187, il legislatore ha preferito il
termine “reiterazione” a quello più tecnico di “recidiva”. Pertanto, viene da chiedersi a
cosa abbia voluto riferirsi: se ad una semplice denuncia nel biennio precedente ovvero
ad una sentenza di condanna passata in giudicato necessaria per integrare la
recidiva.
E’ appena il caso di notare che la prima opzione rischierebbe di conferire
rilevanza giuridica alle banche dati delle forze di polizia le quali, allo stato, in attesa
che i certificati dei carichi pendenti si riferiscano all’intero territorio nazionale,
costituiscono l’unica fonte per accertare la reiterazione dei reati non ancora accertati
con sentenza irrevocabile.
Qualora invece “reiterazione” fosse sinonimo di “recidiva” si incontrerebbero i
medesimi limiti di cui agli articoli 186 e 187.
Infatti, per quanto attiene alla “recidiva”, prevista al comma 2 dell’art. 186 e al
comma 1 dell’art. 187 per fare scattare la revoca della patente, occorre precisare che
l’istituto della recidiva di cui all’art. 99 cp, dopo l’entrata in vigore della Legge
251/2005 cosiddetta “ex Cirielli” è riferibile solo ai delitti (per giunta non colposi) e non
anche alle contravvenzioni e che, nel caso in cui il conducente si avvalga
dell’oblazione, la violazione commessa non potrebbe mai rilevare come recidiva
mancando nel caso di specie una sentenza di condanna, la sola, peraltro, annotabile
sul casellario giudiziario.
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E infine, sempre in tema di inasprimento delle sanzioni, o supposte tali, appare
opportuno sottolineare che, in passato, la sanzione penale per la guida senza patente
era assai ben più severa in quanto il legislatore, nel lontano 1992, aveva previsto
congiuntamente la pena dell’arresto da tre a dodici mesi e un’ammenda da 500 mila a
2 milioni di vecchie lire.
*****************
Art. 117 – Limitazioni per neopatentati.
Il nuovo comma 1 stabilisce che per la guida dei motocicli in Italia valgono le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie al momento del rilascio della
patente di categoria A (e della sottocategoria A1).
In realtà, le disposizioni del previgente comma 1 erano già state disapplicate
dal 03.09.1994 giorno di entrata in vigore del D.M. 08.08.1994 (meglio noto come
decreto sulla patente europea che ha recepito la Direttiva CEE 91/439/CEE del
29.07.1991) e ulteriormente ribadite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 30.09.2003 “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e
recepimento della direttiva 2000/56/CE”, comunemente noto come D.M. 40T
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.04.2004 ed entrato in vigore il
16.04.2004). Si ricorda, infatti, che il recepimento delle direttive comunitarie
nell’ordinamento nazionale produce la automatica disapplicazione delle norme
interne con esse in contrasto (Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984).
Pertanto, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 117 altro non fa che
adeguare la nostra norma interna alla già vigente normativa europea, con la quale
era in contrasto.
Le limitazioni, proprio perché imposte con normativa europea, valgono non
solo per i titolari di patenti di categoria A rilasciate dallo Stato italiano ma anche per
i titolari di patente di categoria A rilasciata da un qualunque Stato membro della
U.E. sia che essi circolino in Italia sia che essi circolino in un altro Stato membro
dell’U.E.
Tuttavia, per espressa previsione del comma 5 di questo articolo, possono
essere oggetto di sanzione, in caso di superamento dei limiti di guida, solamente i
titolari di patente italiana.
*****************
Vale la pena di riportare di seguito le varie limitazioni di guida relative alla
patente di categoria A e sottocategoria A1, così come disposte dalla normativa
comunitaria, vigente anche in Italia.
• Sottocategoria A1:
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
massima di 11 KW.
Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti di seguito:
o per “triciclo” si intende : un veicolo a tre ruote simmetriche
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o avente una velocità massima per
costruzione superiore a 45 Km/h;
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9. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
o per “quadriciclo” si intende: un veicolo a motore a quattro ruote
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i
motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta
è superiore a 4 KW per gli altri tipi di motore), la cui massa a
vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al
trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o
uguale a 15 KW. La velocità massima per costruzione è superiore
a 45 Km/h.
Da ricordare che:
Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate fino al 30.09.1999 compreso si
sono trasformate automaticamente in cat. A limitata al compimento del
18° anno di età del loro titolare e nella cat. A illimitata quando i loro
titolari hanno compiuto il 20° anno di età;
Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate dal 01.10.1999 in poi non si
trasformano mai automaticamente nella cat. A, ma rimarranno sempre
sottocategoria A1 (circolare 45/99 Prot. 3710/4630 – MOT A018 del
13.09.1999).
•Categoria A:
motocicli con o senza sidecar.
Tricicli e quadricicli a motore, così come definiti sopra (cosiddetti
leggeri).
La guida di motocicli di potenza superiore a 25 KW o con rapporto
potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0.16 KW/Kg (o motocicli con sidecar con
un rapporto potenza/peso superiore a 0.16 KW/Kg) è subordinata al conseguimento
della patente A da almeno due anni (da sottolineare che è stato eliminato il possesso
dell’altro requisito dell’avvenuto compimento del 20° anno di età, che era previsto
dalla precedente direttiva 91/439/CEE, poiché è risultato superfluo).
La condizione del conseguimento della categoria A da almeno due anni non è
richiesta se l’aspirante conducente è di età non inferiore a 21 anni e supera una
prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.
Per riassumere si propone la seguente tabella:
Categori Rapporto
Anni Potenza Cilindrata note
a potenza/peso
fino a 11 fino a 125
A1 16 indifferente
KW cc
Dopo 2 anni
fino a 25 fino a 0,16 di possesso
A2 18 indifferente
KW KW/Kg si trasforma
in A3
A3 21 qualunque indifferente qualunque
Si ricorda che i KW sono riportati solo sulle carte di circolazioni più recenti.
Nelle vecchie carte di circolazione sono indicati solo i CV.
Per ottenere i KW dai CV è sufficiente eseguire la seguente operazione:
KW = CV x 0,736
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10. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
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Il nuovo comma 2-bis dell’art. 117 introduce altre limitazioni per i titolari di
patente di categoria B oltre a quelle già previste dal comma 2, che prevede specifiche
limitazioni di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B.
In particolare il nuovo comma 2-bis prevede, per i titolari di patente di
categoria B e per il primo anno dalla data del suo rilascio, il divieto di guidare veicoli
con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.
Il periodo di limitazione, previsto in origine in tre anni dalla data del rilascio
della patente dal D.L. 117/2007, è poi stato ridotto a un anno dalla Legge di
conversione n. 160/2007.
Non solo. Secondo quanto previsto dal D.L. 117/2007 tale limitazione avrebbe
dovuto essere applicata ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal
180° giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, cioè a
far data dal 31.01.2008. Questa data, per effetto del D.L. 248/2007 (cosiddetto
decreto milleproroghe), è stata spostata al 01.07.2008 e come tale confermata dalla
Legge di conversione n. 31 del 28.02.2008; è poi stata ulteriormente differita al
01.01.2009 per effetto del D.L. 97/2008 convertito nella Legge 129/2008.
Pertanto ai titolari di patente di categoria B conseguita a far data dal
01.01.2009 non sarà consentito guidare, per il primo anno di conseguimento di tale
patente, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50
Kw/t (rapporto nel quale la tara è espressa in tonnellate).
Questa limitazione non opera se il veicolo è destinato al servizio di persona
invalida, autorizzata ai sensi dell’articolo 188 (e pertanto in possesso dello specifico
contrassegno rilasciato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta), purchè la persona invalida titolare del contrassegno sia presente sul veicolo.
Da tenere presente che per effetto di tale normativa restano precluse alla
guida dei neopatentati molte autovetture pensate e realizzate proprio per i giovani,
come la Fiat 500, la Citroën C1 a benzina e la Peugeot 107 a benzina, tanto che tra
le modifiche al cds attualmente in discussione alla Camera vi è proprio quella che
prevede l’innalzamento di questo rapporto.
Da ricordare che:
La tara, per espressa previsione delle direttive europee che disciplinano
l’omologazione degli autoveicoli, è la massa del veicolo in ordine di marcia,
cioè
comprensiva di carburante e altri liquidi di esercizio, ruota di scorta e
conducente (considerato convenzionalmente dalle stesse direttive europee
pari a 75 kg), e non coincide, quindi, con la massa a vuoto. La si ottiene
aggiungendo alla massa a vuoto il peso convenzionale del conducente di 75
Kg;
La massa a vuoto è la massa del veicolo senza conducente, passeggeri o
carico. La si ottiene detraendo dalla tara il peso convenzionale del
conducente di 75 Kg.
Per quanto attiene al rapporto Kw/t, sulle carte di circolazione si possono
trovare indicazioni diverse:
Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 9
“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
a cura di Patrizia Lazzari
11. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04.10.2007
riportano espressamente il rapporto Kw/t mediante la dicitura “rapporto
potenza/tara”;
Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati dal 1999 fino al
04.10.2007 riportano l’indicazione della “massa a vuoto”. In questo caso,
per ottenere la tara, bisogna aggiungere alla massa vuoto indicata sulla
carta di circolazione i 75 Kg del peso convenzionale del conducente;
Le carte di circolazione dei veicoli immatricolati prima del 1999 riportano
espressamente la “tara”.
L’ultima modifica dell’art. 117 ha riguardato il comma 5 e ha determinato
l’aumento dell’entità della sanzione pecuniaria da comminare a chi supera le
limitazioni previste nell’art. 117.
I nuovi importi vanno da € 148,00 a € 594,00 (prima andavano da € 74,00 a €
296,00). Rimane invariata la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a otto mesi.
Va ribadito quanto già detto in precedenza: in caso di superamento delle
limitazioni previste in questo articolo, per espressa previsione del comma 5 possono
essere oggetto di sanzione solamente i titolari di patente di categoria A (e
sottocategoria A1) e di categoria B rilasciate dallo Stato italiano.
Purtroppo il comma 5 non è stato oggetto di revisione, nella sua formulazione,
a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione 160/2007, per cui
continua a fare riferimento, sia per la patente di categoria A sia per la patente di
categoria B, a limitazioni operanti nei “primi tre anni dal conseguimento della
patente”.
Occorre, pertanto, precisare che tale termine di tre anni è da intendersi come
segue:
Per il comma 1 (limitazioni che riguardano la patente di categoria A): 2
anni, così come previsto dalle disposizioni europee;
Per il comma 2 (limitazioni di velocità per la patente di categoria B): 3 anni;
Per il comma 2-bis (limitazioni del rapporto potenza/tara per la patente di
categoria B): 1 anno. Da ricordare che tale limitazione non opera se sul
veicolo è presente persona titolare dello specifico contrassegno rilasciato ai
sensi dell’art. 188 cds (cosiddetto contrassegno “handicap”).
Art. 142 – Limiti di velocità.
Le modifiche apportate all’art. 142 possono essere suddivise in tre gruppi:
1. nuova modulazione delle sanzioni per eccesso di velocità con
individuazione di quattro fasce di superamento dei limiti;
2. sanzioni particolari per l’eccesso di velocità dei veicoli cosiddetti
“pesanti”;
3. segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.
1. Sanzioni per eccesso di velocità.
Sono state individuate quattro fasce di superamento dei limiti:
a. comma 7 – invariato:
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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
a cura di Patrizia Lazzari
12. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h:
sanzione pecuniaria da € 36,00 a € 148,00. Nessuna decurtazione di
punteggio;
b. comma 8 - invariato nella sanzione, modificati i punti dal D.L.
117/2007:
superamento del limite massimo di velocità di oltre 10 Km/h e di non
oltre 40 Km/h: sanzione pecuniaria da € 148,00 a € 594,00.
La decurtazione del punteggio passa da 2 a 5.
Se la violazione del comma 8 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle
ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto
dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che
rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà
essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito
decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
tutt’oggi non emanato).
c. comma 9 – modificato sia dal D.L. 117/2007 sia dalla Legge 160/2007:
superamento del limite massimo di velocità di oltre 40 Km/h e di non
oltre 60 Km/h: sanzione pecuniaria da € 370,00 a € 1.458,00.
La decurtazione di 10 punti rimane invariata.
Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da 1 a 3 mesi (il D.L. 117/2007 l’aveva portata da 3 a 6 mesi ma
la Legge di conversione 160/2007 l’ha riportata alla previsione
originaria).
A tale sanzione accessoria la Legge di conversione 160/2007 ha
aggiunto il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella
fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino per i
primi 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il
provvedimento viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
Il D.L. 117/2007 ha anche previsto che in caso di ulteriore violazione
del comma 9, in un periodo di due anni, la sospensione della patente è
da 8 a 18 mesi.
Se la violazione del comma 9 avviene dopo le ore 20.00 e prima delle
ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
ulteriore sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto
dall’art. 6-bis della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che
rimane, pertanto, all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà
essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un apposito
decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
tutt’oggi non emanato).
d. comma 9-bis – nuovo, introdotto dal D.L. 117/2007:
superamento del limite massimo di velocità di oltre 60 Km/h: sanzione
pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00.
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13. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
E’ prevista una decurtazione di 10 punti.
Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da 6 a 12 mesi per tutti. In caso di ulteriore violazione del
comma 9-bis, in un periodo di due anni, la patente è revocata.
Per quanto attiene, in particolare, al comma 9 è da evidenziare il fatto che la
sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la
completa inibizione alla guida per un periodo da 1 a 3 mesi e la parziale inibizione
per i 3 mesi successivi, nei quali il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore
notturne comprese tra le 22.00 e le 7.00 del mattino.
Il provvedimento di sospensione emesso dalla Prefettura, così come previsto
nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 del
08.10.2007, in conseguenza della violazione del comma 9 riporterà:
la durata del periodo di sospensione in cui l’inibizione alla guida è
completa;
l’indicazione che, trascorso tale periodo, per i 3 mesi successivi alla
restituzione della patente di guida l’inibizione alla guida sarà parziale
operando solo tra le 22.00 e le 07.00.
La guida di un veicolo sia nel periodo di completa inibizione sia nel periodo di
inibizione parziale per le ore notturne configurerà la violazione di guida con patente
sospesa di cui all’art. 218, comma 6, cds.
2. Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti.
La modifica apportata al comma 11 dell’art. 142, che è stato completamente
riscritto dal D.L. 117/2007, prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative
accessorie, cioè il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida,
che si va ad aggiungere al raddoppio già previsto per le sanzioni pecuniarie, quando
una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art. 142 sia commessa dal
conducente di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l), e precisamente:
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all’art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e
l) dell’art. 54, comma 1;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.
Il nuovo comma 11 prevede, inoltre, che, qualora l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguardi veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate in concorso
con il 142 le sanzioni previste dai commi 2-bis e 3 dell’art. 179 per il caso di
limitatore non funzionante, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.
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14. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Va precisato, inoltre, che il comma 11 dell’art. 142 prevede l’applicazione delle
sole sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei commi 2-bis e 3 dell’art. 179 e
non di quelle accessorie (sospensione o revoca della patente del conducente) previste
al comma 9 dell’art. 179, per l’applicazione delle quali sono necessari accertamenti
tecnici specifici che attestino l’inefficienza o l’alterazione effettiva del limitatore di
velocità.
Il Ministero ribadisce prima con la Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del
03.08.2007 e poi ulteriormente precisa, giustamente, con la rettifica di pari numero
alla medesima Circolare in data 20.08.2007 che la sanzione pecuniaria da applicarsi
in concorso con la violazione dell’art. 142, quale conseguenza immediata
dell’accertamento dell’eccesso di velocità, è quella prevista nel 1° periodo del comma
2-bis per il limitatore non funzionante, cioè da € 829,00 a € 3.315,00.
La sanzione da € 1.658,00 a € 6.630,00, prevista dal 2° periodo dello stesso
comma 2-bis dell’art. 179, è riservata ai soli casi in cui si sia effettivamente
accertato, attraverso una verifica tecnica presso un’officina autorizzata, che il
dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di interventi tecnici che ne
hanno determinato la sua alterazione o manomissione. In questo caso troveranno
applicazione anche le sanzioni accessorie previste al comma 9 dell’art. 179.
Le sanzioni previste dal comma 3 vanno applicate al titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo
con limitatore non funzionante o alterato.
In sostanza:
se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art.
142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il
limitatore, anche senza portare il veicolo presso un’officina autorizzata
per la verifica dell’eventuale manomissione o alterazione:
o al conducente si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie specificamente previste per il
superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso
si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l);
o al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista
dal 1° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 829,00 a €
3.315,00). Non si applica, invece, la sanzione accessoria della
sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida
prevista dal comma 9 dell’art. 179;
o al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose
o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione
pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a €
2.853,00;
se un veicolo dotato di limitatore supera uno dei limiti di cui all’art.
142 e la velocità accertata è superiore alla velocità cui è stato tarato il
limitatore, e a seguito di una verifica tecnica del mezzo è stata
accertata l’effettiva alterazione o manomissione del dispositivo di
limitazione della velocità:
o al conducente si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie specificamente previste per il
superamento della velocità, eventualmente raddoppiate nel caso
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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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15. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
si tratti di uno dei veicoli indicati allo stesso art. 142, comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l);
o al conducente si applica anche la sanzione pecuniaria prevista
dal 2° periodo del comma 2-bis dell’art. 179 (da € 1.658,00 a €
6.630). E si applica anche la sanzione accessoria della
sospensione (o revoca, se ricorre il caso) della patente di guida
prevista dal comma 9 dell’art. 179;
o al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose
o persone facente capo a quel veicolo si applica la sanzione
pecuniaria prevista al comma 3 dell’art. 179 da € 713,00 a €
2.853,00.
Si ricorda che il nuovo comma 11 dell’art. 142 prevede che sia sempre
disposto l’accompagnamento di questi veicoli presso un’officina autorizzata qualora
si voglia dimostrare che il dispositivo di limitazione della velocità è stato oggetto di
interventi tecnici che ne hanno determinato la sua alterazione o manomissione.
3. Segnalazioni delle postazioni di controllo della velocità.
E’ sicuramente la modifica che ha fatto più discutere.
Dopo aver legalizzato al comma 6, quali fonti di prova della velocità, i
dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, il
nuovo comma 6-bis ha previsto che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispostivi di segnalazione luminosi”.
Rimanda, quindi, ad un successivo decreto ministeriale per le modalità di
impiego.
Nelle more della pubblicazione di tale decreto, il Ministero dell’Interno, con la
sua prima Circolare del 03.08.2007, aveva imposto regole “di visibilità” piuttosto
rigide (come l’obbligo di presegnalare l’apparecchio mobile del rilevamento della
velocità posizionando un veicolo di servizio 400 metri prima del punto di rilevamento
sul cui tettuccio doveva funzionare un cartello luminoso indicante il rilevamento
della velocità in corso) che, in pratica, avevano bloccato ogni forma di controllo su
strada.
Il decreto previsto dal comma 6-bis è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 del
23.08.2007 come D.M. 15.08.2007, e sconfessa in toto il Ministero dell’Interno, tanto
che il Ministero si ravvede con il successivo “seguito” del 20.08.2007 alla citata
Circolare 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007.
Anche se il decreto non brilla certamente per chiarezza, in pratica le
postazioni di controllo possono ora essere segnalate in tre modi differenti:
mediante segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, di
forma rettangolare, di colore e dimensioni propri del tipo di strada su
cui sono installati conformemente a quanto previsto nel regolamento di
esecuzione al cds. Questi cartelli devono recare la scritta “controllo
elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità”,
eventualmente integrata col simbolo o la denominazione dell’organo di
polizia stradale che attua il controllo;
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16. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
mediante segnali stradali luminosi a messaggio variabile, come quelli
già presenti sulla rete stradale;
mediante dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei
veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro
disponibilità. Questi dispositivi devono riportare la scritta in forma
sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”.
Nessuna presegnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in maniera
dinamica, cioè mediante apparecchi installati a bordo dei veicoli che consentono di
rilevare la velocità “ad inseguimento”.
Il decreto non fissa una distanza minima tra segnale di preavviso e postazione
di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli e i dispositivi devono poter essere
avvistati “con adeguato anticipo”.
Si ritiene che la distanza adeguata corrisponda alla distanza minima indicata,
per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, del regolamento al cds per la
collocazione dei segnali di prescrizione:
m 250 per le autostrade e le extraurbane principali;
m 150 per le extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con
velocità superiore a 50 Km/h);
m 80 per le altre strade.
In ogni caso, la distanza massima tra il segnale o dispositivo di
presegnalamento e la postazione di controllo non può essere superiore a 4 Km.
Sull’obbligo della ripetizione della presegnalazione in caso di intersezioni o
immissioni laterali di strade pubbliche presenti tra la presegnalazione e il punto di
rilevamento della velocità, il decreto non è molto chiaro: al 1° comma dell’art. 2
impone l’obbligo della ripetizione, al 2° comma dello stesso articolo precisa che “i
segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale,
pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di <fine>”.
Il Ministero, nella sua Circolare, afferma che la ripetizione è obbligatoria.
E’ evidente che le due posizioni vanno raccordate.
Trattandosi di segnali stradali di indicazione, per espressa previsione del
regolamento al codice della strada tali segnali non cessano di validità dopo ogni
intersezione, e pertanto non vi è l’obbligo di ripeterli. Va da sé che se tra il segnale e
la postazione di rilevamento vi è una intersezione, chi circola sulla strada che si
immette su quella dove è posizionato il cartello, tra questo e il punto di rilevamento
della velocità, non ha alcuna possibilità di essere informato dell’esistenza della
postazione di controllo. Per questo motivo la ripetizione diventa obbligatoria non
sulla stessa strada dove è già posizionato il cartello di indicazione, ma su tutte le
strade che si immettono nella prima per consentire che l’informazione sul servizio di
rilevamento elettronico della velocità giunga a tutti gli utenti della strada.
Art. 157 – Divieto di motore acceso durante la sosta o la fermata.
Un nuovo comma 7-bis è stato previsto dalla Legge 160/2007.
Introduce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del
veicolo, “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del
veicolo stesso”.
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17. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
La violazione di questa nuova norma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 200,00 a € 400,00.
A prescindere dal fatto che la condotta punita appare connotata addirittura da
dolo specifico con le conseguenti difficoltà di prova che ognuno può immaginare e le
cui circostanze dovranno essere adeguatamente attestate nel verbale di accertamento
dell’illecito (l’agente accertatore non può verificare tale violazione se non penetrando
all’improvviso nell’abitacolo per sorprendere l’automobilista intento a rinfrescarsi
davanti alla bocchetta dell’aria condizionata), lascia perplessi la ratio di questa nuova
disposizione.
Se lo scopo era quello di limitare l’emissione di inquinanti in atmosfera
attraverso i gas di scarico dei veicoli per contribuire alla riduzione dell’inquinamento
ambientale, appare utile evidenziare che il divieto di tenere acceso il motore per tale
finalità specifica opera solo durante la sosta e la fermata e non anche durante
l’arresto della marcia del veicolo dovuto a esigenze della circolazione, come nel caso
di code per congestione del traffico o per incidenti che spesso si protraggono per ore.
In questi casi è legittimo che il motore resti acceso e così l’impianto di
condizionamento.
Art. 170 - Trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori.
Il divieto di trasportare bambini di età inferiore a 4 anni sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote introdotto dal D.L. 117/2007 con il nuovo comma 1-bis è
stato modificato dalla Legge di conversione 160/2007 che ha elevato il divieto di
trasporto ai bambini di età inferiore a 5 anni.
La violazione a questa nuova disposizione, contenuta a sua volta nel nuovo
comma 6-bis, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a €
594,00.
Non è stata prevista alcuna decurtazione di punteggio.
Vale la pena precisare, soprattutto a fini infortunistici, che ai sensi degli artt.
2962 e 2963 del c.c. gli anni 5 risultano compiuti nel momento in cui è compiuto
l’ultimo giorno del termine, per cui il divieto di trasportare bambini sui motocicli e
sui ciclomotori a due ruote è operante anche il giorno del compimento del 5° anno.
Anche questa è una modifica che lascia perplessi.
In realtà l’art. 170 già conteneva, e contiene tuttora, una precisa disposizione
per la quale era, ed è ancora, praticamente impossibile trasportare bambini.
Il comma 3 recita testualmente: “Sui veicoli di cui al comma 1 (ndr: gli stessi
sui quali è stato vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni) l’eventuale
passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”.
E’ evidente che se il passeggero non è in grado (per la sua statura o altre
situazioni fisiche) di utilizzare le apposite attrezzature (i poggiapiedi in particolare) di
cui è dotato il veicolo, quel passeggero non può essere trasportato. E i bambini non
sono certo in grado di utilizzare tali attrezzature per cui non possono, come già non
potevano in precedenza, essere trasportati.
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18. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Art. 173- Uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.
L’impianto prescrittivo di questo articolo è rimasto immodificato, mentre sono
state finalmente differenziate le sanzioni per le violazioni al primo comma da quelle
del secondo comma.
Il primo comma prevede l’obbligo dell’utilizzo durante la guida di lenti o di
determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di deficienze organiche o di
minorazioni fisiche. La sanzione è rimasta quella prevista dal terzo comma,
consistente nel pagamento di una somma da € 70,00 a € 285,00. E’ rimasta
invariata anche la decurtazione di 5 punti.
Il secondo comma contiene il divieto per il conducente, durante la marcia del
veicolo, di fare uso di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore, salve le
eccezioni ivi previste. La violazione alle disposizioni del secondo comma è ora
contenuta nel nuovo comma 3-bis che prevede una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 148,00 a € 594,00. E’ stata prevista, anche in questo caso, una
decurtazione di 5 punti con conseguente aggiornamento della tabella dei punteggi
allegata all’art. 126-bis. Ed è stata aggiunta la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida da 1 a 3 mesi qualora lo stesso soggetto incorra in una
seconda violazione nel corso di un biennio.
Nella Circolare del 03.08.2007 il Ministero dell’Interno commentava così la
modifica all’art. 173: “L’art. 173 è stato oggetto di un intervento tendente ad escludere
l’esenzione dall’applicazione della disposizione nei confronti dei conducenti dei veicoli
adibiti al trasporto di persone in conto terzi (taxi, noleggio con conducente ed autobus
di linea) che era, invece, prevista dal testo finora in vigore”.
Pochi giorni dopo perveniva una breve “nota” datata 04.08.2007 a rettifica
della Circolare citata.
Si può solo immaginare che la Circolare fosse già stata approntata per un
testo normativo più ampio che contenesse anche questa modifica, non inserita, poi,
nel Decreto Legge d’urgenza che è stato pubblicato. E’ probabile che nel più
complesso e articolato decreto in discussione al Parlamento si preveda proprio
l’eliminazione dell’esenzione dal divieto di usare cellulari per i conducenti di veicoli
destinati al trasporto di persone in conto terzi, equiparandoli agli altri conducenti
così come era già successo per le cinture di sicurezza.
Art. 186 – Guida in stato di ebbrezza alcolica.
Sulle modifiche all’art. 186 tanto si è detto, e spesso a sproposito.
I giornalisti, abituati per mestiere a cavalcare l’onda dell’emotività, e i mezzi di
comunicazione hanno focalizzato gli aspetti più appariscenti come quello della
possibilità dell’arresto degli ubriachi, dimostrando un’ignoranza giuridica senza
confini e inducendo aspettative inesistenti.
Ma nessuno può essere arrestato, perché la violazione dell’art. 186 costituisce
una fattispecie di reato contravvenzionale che non rientra né nelle previsioni di
arresto obbligatorio di cui all’art. 380 cpp né nelle previsioni di arresto facoltativo di
cui all’art. 381 cpp. Si continuerà a denunciare chi guida in stato di ebbrezza a piede
libero, come è sempre stato.
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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
a cura di Patrizia Lazzari
19. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Le modifiche apportate al comma 2 dell’art. 186 hanno introdotto tre fasce di
intensità di violazione cui corrispondono tre gradi crescenti di pene.
In particolare:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma
non superiore a 0,8 g/l: ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6
mesi.
Il D.L. 117/2007 aveva previsto anche la pena dell’arresto fino a 1
mese che è stato eliminata dalla Legge di conversione 160/2007;
b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma
non superiore a 1,5 g/l: ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e arresto
fino a 6 mesi. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 3 mesi, elevato poi a 6
mesi dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto la possibilità che la pena
potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di
svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi,
ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale possibilità;
c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e arresto da 3 mesi a 1 anno. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da 1 a 2 anni.
La patente è revocata quando il reato è commesso da un conducente di
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso
di recidiva nel biennio.
Il D.L. 117/2007 aveva previsto l’arresto fino a 6 mesi, elevato poi da 3
mesi a 1 anno dal D.L. 92/2008. Aveva anche previsto che la pena
potesse essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di
svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un
anno, ma la Legge di conversione 160/2007 ha eliminato tale
possibilità.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a
richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma 2, del
codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al
trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al
comma 2-bis (incidente stradale provocato da conducente che guida in
stato di ebbrezza).
Se la guida in stato di alterazione da alcol viene accertata dopo le ore 20.00 e
prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà essere applicata una
sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro
l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 160/2007
(articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto, all’interno di questa legge).
Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un
apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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20. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a tutt’oggi non emanato).
Proprio sulla scorta di questa graduazione introdotta dal decreto 117/2007,
molti addetti ai lavori hanno sostenuto che sarebbe scomparso l’accertamento
sintomatico, non tanto in quanto non più previsto (l’accertamento sintomatico
trovava il suo fondamento giuridico nel comma 4 dell’art. 186, che è rimasto
invariato) quanto perché non sarà possibile riportare nella notizia di reato la
quantificazione dell’ebbrezza sulla quale l’A.G. dovrà poi basarsi per l’irrogazione
delle relative sanzioni.
E in effetti molte Procure si sono orientate su questa linea di comportamento e
archiviano l’accertamento sintomatico.
Ciò non toglie che l’accertamento sintomatico è tuttora previsto, è lecito e
legittimo (la Cassazione si è espressa in questi ultimi anni a iosa in modo univoco
confermando sempre gli accertamenti sintomatici effettuati dagli organi di polizia
stradale). E’ evidente che tale tipo di accertamento andrà limitato solo ed
esclusivamente ai casi di reale impossibilità di utilizzare la prescritta
strumentazione, dandone atto nel rapporto all’A.G.
L’A.G. giudicherà poi secondo coscienza.
Per quanto attiene alla destinazione del veicolo condotto da persona in stato di
alterazione da assunzione di bevande alcoliche occorre separare il caso di guida con
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dai casi di guida con tassi alcolemici inferiori o
uguali a 1,5 g/l.
Nel caso di guida con tassi alcolemici inferiori o uguali a 1,5 g/l, il Ministero
dell’Interno con la prima Circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03.08.2007
stabilisce che, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida in stato di alterazione alcolica sia portato ad ulteriori
conseguenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano devono provvedere al
sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp.
Nella successiva nota del 20.08.2007 il Ministero “addolcisce” la sua
precedente posizione precisando che il sequestro preventivo deve essere operato solo
quando, nel caso concreto, ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 321 per la sua
applicazione. Tale norma, infatti, stabilisce che il sequestro preventivo può essere
disposto solo in casi di effettiva urgenza, quando vi sia la reale necessità di impedire
che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
le sue conseguenze o agevolare la commissione di altri reati.
Con l’introduzione del comma 2-quinquies ad opera del D.L. 92/2008, si
dispone che, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr:
sequestro ai sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed
il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Pertanto, in concreto, è possibile:
che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;
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“Il D.L. 117/2007 e il D.L. 92/2008. Il Regolamento ISVAP n. 13/2008” –
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21. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire
in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà
l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese
interamente a carico del trasgressore.
Un caso a parte rimangono i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali continua a
trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che impone all’organo di
polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’ sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato …).
Il comma 2-sexies deve, però, essere letto in combinato disposto con il comma
2-quinquies dello stesso articolo 213, per cui ne consegue che:
i motocicli e i ciclomotori devono essere ricoverati nelle apposite
depositerie individuate dal Prefetto. Decorsi 30 giorni dall’affidamento alla
depositeria potranno essere richiesti dal proprietario per il proseguimento
del sequestro in un luogo di cui questi abbia la disponibilità purchè non
soggetto a pubblico passaggio;
gli altri motoveicoli, diversi dai motocicli, dovranno essere affidati fin dal
primo giorno al proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido
per essere depositati in un luogo di cui questi soggetti abbiano la
disponibilità purchè non soggetto a pubblico passaggio.
Nel caso di guida con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, le disposizioni
introdotte dal D.L. 92/2008 prevedono la confisca del veicolo. Si tratta di un caso di
confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp, che si applica anche in casi
di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena.
Si applica anche nel caso del comma 2-bis, cioè ogni volta che il conducente
in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. E’ evidente, pertanto, che il fermo
amministrativo di 90 giorni, tutt’ora contemplato al comma 2-bis, non trova più
applicazione, così come non trovano più applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 213 cds che disciplinano i casi in cui la confisca costituisce una sanzione
amministrativa accessoria, qualunque sia il veicolo utilizzato.
In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si
applica sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento
dell’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la Polizia Giudiziaria, ai
sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la
direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai
documenti di circolazione risulta di proprietà del conducente trasgressore (così
precisato dal Ministero dell’Interno con propria Circolare n.
300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26.05.2008). Il sequestro preventivo deve essere
disposto da un Ufficiale di P.G.
In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si
ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi:
1. situazione di urgenza;
2. non vi sia stato ancora intervento del P.M.
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22. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se
sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo.
L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non
nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal
fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M.
In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M.
affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro.
La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in
custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il
conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni
generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non
può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di
intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi
risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto,
nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di
ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, così come non è possibile
ricorrere all’applicazione delle disposizioni sul recupero dei veicoli introdotte dal D.L.
92/2008 con il comma 2-quinquies, perché tale comma esclude espressamente che
possa essere applicato in caso di sequestro ai sensi dell’art. 240 cp.
L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto
autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo
successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà
essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del
custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica
del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis,
cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al
proprietario che ne abbia fatto richiesta.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di
cui sopra (previste al comma 2) sono raddoppiate.
Per quanto attiene alla destinazione del veicolo, occorre distinguere due casi a
seconda del tasso alcolemico accertato:
1. tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l: è previsto il fermo amministrativo del
veicolo per 90 giorni. E’ evidente che non è assolutamente possibile procedere al
fermo del veicolo all’atto dell’accertamento della violazione in quanto, quale
sanzione amministrativa accessoria a reato, manca nel codice della strada una
procedura di attuazione specifica, a differenza, ad esempio, del caso della
patente di guida per la quale l’art. 223 prevede la possibilità di una sospensione
cautelare provvisoria della sua validità da parte del Prefetto, con conseguente
ritiro immediato da parte dell’organo accertatore. L’art. 214, infatti, detta la
procedura per il fermo amministrativo dei veicoli solo ed esclusivamente in
conseguenza dell’accertamento di illeciti amministrativi e non penali.
Pertanto, in mancanza di questa norma ad hoc, il fermo può essere disposto
solamente dall’Autorità giudiziaria competente.
Si dovrà, quindi, procedere ai sensi del comma 2-quinquies che dispone che,
salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 (ndr: sequestro ai
sensi dall’art. 240 cp), il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore
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23. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il
trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Pertanto, in concreto, è possibile:
che il veicolo sia consegnato ad altra persona idonea a condurlo
presente a bordo dello stesso veicolo o ad altra persona che si presenti
sul luogo dell’accertamento in tempi ragionevoli, reperita in relazione
alle indicazioni fornite dal trasgressore stesso;
che, in assenza di altra persona idonea, il trasgressore, a sue spese e
con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, faccia
intervenire sul luogo dell’accertamento un mezzo di soccorso o altro
mezzo idoneo al recupero facendo trasportare il veicolo presso la
propria residenza o in un luogo di abituale stazionamento o in altro
luogo idoneo. Nel caso in cui il trasgressore non sia in grado di gestire
in prima persona tali operazioni, l’organo di polizia che procede curerà
l’affidamento del veicolo alla più vicina autorimessa con spese
interamente a carico del trasgressore.
Un caso a parte rimangono sempre i motoveicoli e i ciclomotori, per i quali
continua a trovare applicazione l’art. 213, comma 2-sexies, del cds, che
impone all’organo di polizia l’immediato sequestro ai fini della confisca (“E’
sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato …). Per la destinazione
dei motoveicoli e dei motocicli si rimanda quanto già detto in precedenza.
2. tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista la confisca del veicolo disposta
con la sentenza di condanna o con il patteggiamento. Si procede al sequestro ex
art. 321, comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza.
Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i
motoveicoli.
In caso di incidente stradale per il quale il conducente è stato ricoverato o
comunque sottoposto a cure mediche, si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell’art. 187, che prevede il ritiro cautelare della patene di guida e che testualmente
recita: “Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiamo dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito
degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell’art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore”.
Per cui, adattando tali disposizioni all’art. 186, per poter procedere al ritiro
cautelare della patente di guida occorre che congiuntamente si verifichino le seguenti
condizioni:
il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente stradale;
deve essere stato ricoverato o comunque sottoposto a cure mediche;
non è stato possibile sottoporlo al test con l’etilometro;
gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente
disponibili;
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24. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta
che fanno ritenere che abbia abusato di bevande alcoliche
(sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni psicofisiche).
Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento del tasso alcolemico.
Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento sostituendo i
primi due periodi del comma 7 con le seguenti parole: salvo che il fatto costituisca più
grave reato, in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi
dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone
alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della
patente di guida fino all’esito della visita medica. La patente è sempre sospesa se il
tasso alcolemico accertato è > 1,5 g/l.
Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente.
E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il
patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321,
comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda
tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli.
Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del
mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa
aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Per i reati di cui all’art. 186 è competente il Tribunale in composizione
monocratica.
*****************
Commento.
L’impressione che si ricava dalla lettura del testo del nuovo art. 186 non è delle
migliori.
Infatti, stante il nuovo assetto normativo che introduce una gradazione di
sanzioni in rapporto al tasso alcolemico accertato, dal confronto tra l’impianto
normativo attuale e quello precedente emerge che la pena oggi prevista per coloro che
guidano con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro(g/l) è quella
dell’ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e la sospensione della patente di guida da tre
a sei mesi, mentre nel regime previgente la pena dell’ammenda, che andava da €
258,00 a € 1.032,00, si cumulava con quella dell’arresto fino ad un mese.
L’attuale previsione della sola ammenda consente al trasgressore di accedere
all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cp e di estinguere il reato pagando un terzo del
massimo della pena, cioè meno di 700 euro.
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25. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
E, verosimilmente, qualora il conducente si avvalga dell’oblazione prevista con il
nuovo regime, non potrà scattare la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida perché manca una pronuncia di accertamento del
reato.
Tale opzione interpretativa trova conferma nel fatto che il legislatore, mentre ha
ritenuto di dover prevedere espressamente al comma 2-quater l’applicazione delle
sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente di guida nonché fermo
amministrativo del veicolo) nel caso di sentenza di patteggiamento della pena (che non
implica un vero e proprio accertamento di responsabilità), non ha ritenuto di estendere
tale previsione all’ipotesi dell’oblazione.
Di problematica applicabilità appaiono, inoltre, le disposizioni del comma 2 bis
dell’art. 186 (e quelle analoghe del comma 1 bis dell’art. 187) che prevedono il
raddoppio della pena se il conducente in stato di ebbrezza (o di alterazione da
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) “provoca un incidente stradale”. E’
evidente che tale norma non trova applicazione, per come essa stessa è stata
formulata, nel caso in cui il conducente sia rimasto solo “coinvolto” in un sinistro, ma
implica il fatto che il giudice penale, prima di raddoppiare la pena, dovrà
incidentalmente risolvere il problema della attribuzione della responsabilità del
sinistro.
*****************
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope
L’impianto dell’art. 187 ricalca quello dell’art. 186.
Chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con:
l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00;
l’arresto da 3 mesi a 1 anno.
Il D.L. 117/2007 aveva previsto che la pena potesse essere sostituita, a
richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da tre a sei mesi, ma la Legge di conversione
160/2007 ha eliminato tale possibilità;
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da 6 mesi a 1 anno. La sospensione della patente si applica anche
in caso di applicazione della pena a richiesta delle parti La patente è
sempre revocata quando il reato è commesso da un conducente di
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t o di complessi di veicoli. In ogni caso, la patente è revocata in caso
di recidiva nel biennio.
Se la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope viene
accertata dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del mattino, al conducente dovrà
Lagosanto – Migliarino – novembre 2008. Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” 24
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26. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200,00 che sarà
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, così come previsto dall’art. 6-bis
della Legge 160/2007 (articolo non inserito nel cds e che rimane, pertanto,
all’interno di questa legge). Questa sanzione potrà essere applicata in concreto solo
dopo l’emissione di un apposito decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 160/2007 (a
tutt’oggi non emanato).
Per quanto attiene alla destinazione del veicolo si applicano le stesse
disposizioni già previste per la guida in stato di ebbrezza di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’art. 186 (tasso alocolico > 1,5 g/l): con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena a richiesta delle parti è disposta la confisca del veicolo, salvo
che questo appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2,
cp. In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si applica
sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento
dell’accertamento del reato, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis,
cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al
sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai documenti di circolazione risulta di
proprietà del conducente trasgressore. Il sequestro preventivo deve essere disposto
da un Ufficiale di P.G.
In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si
ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi:
3. situazione di urgenza;
4. non vi sia stato ancora intervento del P.M.
Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se
sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo.
L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non
nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal
fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M.
In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M.
affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro.
La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in
custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il
conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni
generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non
può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di
intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi
risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto,
nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi ha assunto sostanze
stupefacenti di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto
autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo
successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà
essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del
custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica
del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis,
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27. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al
proprietario che ne abbia fatto richiesta.
Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra (previste
al comma 1) sono raddoppiate.
Il veicolo (qualunque esso sia) è sottoposto a confisca con la sentenza di
condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti. Si applicano le stesse
procedure già indicate in precedenza. La patente viene ritirata ai sensi dell’art. 223
del codice della strada.
Il nuovo comma 5-bis prevede il ritiro cautelare della patene di guida.
Perché si possa operare questo ritiro devono verificarsi congiuntamente le
seguenti condizioni:
i test qualitativi di screening (pretest) devono aver dato un risultato
positivo o il conducente deve essere rimasto coinvolto in un incidente
stradale per il quale è stato ricoverato o comunque sottoposto a cure
mediche;
gli esiti degli accertamenti sanitari non sono immediatamente
disponibili;
il conducente ha manifestato segni e/o sintomi nonché una condotta
che fanno ritenere che abbia abusato di sostanze stupefacenti o
psicotrope (sintomatologia tipica da alterazione delle condizioni
psicofisiche).
La patente ritirata viene depositata e conservata per tutti i dieci giorni al
Comando da cui dipende l’organo accertatore.
Il D.L. 117/2007 aveva depenalizzato il comma 7, cioè il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento sui liquidi biologici della presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Il D.L. 92/2008 reintroduce il reato di rifiuto all’accertamento nel comma 8:
salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2,
3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7.
Quindi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene immediatamente ritirata ai sensi
dell’art. 223 del codice della strada. Con l’ordinanza di sospensione della patente il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi alla visita medica ai sensi dell’art. 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Se il soggetto non si sottopone
alla visita medica entro tale termine, è facoltà del Prefetto sospendere la validità della
patente di guida fino all’esito della visita medica.
Se il conducente è già stato condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente.
E’ disposta la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o con il
patteggiamento, per cui l’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321,
comma 3 bis, cp, con le stesse procedure già indicate in precedenza, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Questo sequestro riguarda
tutti i tipi di veicoli, compresi i ciclomotori e i motoveicoli.
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28. Corso di aggiornamento professionale: Le modifiche al codice della strada
Se il rifiuto viene espresso dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00 del
mattino, al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa
aggiuntiva di € 200,00 che sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Per i reati di cui all’art. 187 è competente il Tribunale in composizione
monocratica.
Art. 230 – Educazione stradale.
E’ stato previsto che nei programmi di educazione stradale, da svolgersi nelle
scuole di ogni ordine e grado, vengano introdotte anche informazioni concernenti i
rischi conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e di bevande
alcoliche.
*****************
Da ultimo si ritiene indispensabile richiamare altri due articoli che non sono
entrati a far parte del codice della strada ma ne risultano indissolubilmente legati:
l’art. 6-bis e l’art. 6-ter introdotti dalla Legge 160/2007 al momento della
conversione in legge del D.L. 117/2007.
Il fondo per l’incidentalità notturna.
E’ previsto dall’art. 6-bis del D.L. 03.08.2007 n. 117, introdotto dalla legge di
conversione 02.10.2007 n. 160.
Art. 6-bis.
(Fondo contro l’incidentalità notturna)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo contro
l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142,
commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che
vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di
contrasto dell’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il
regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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