Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Relazione Crono Rimini Dic 2008 Compressa
1. “Vivi come se dovessi morire domani.
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Gandhi
Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.
Corso di aggiornamento professionale
Rimini - dicembre 2008
Corso organizzato da M&IT Consulting
“Il cronotachigrafo
e la normativa in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada”
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
2. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
“Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada”.
a cura di Patrizia Lazzari
Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
A. Il quadro normativo.
Per quanto nella relazione che segue saranno richiamate, descritte e
approfondite tutte le normative di riferimento, si elencano di seguito tutte le
principali disposizioni sulle quali, allo stato attuale, si fonda la legislazione in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e, di concerto, in materia di
sicurezza della circolazione.
1. Legislazione comunitaria:
a) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20.12.1985, relativo
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada. (Abrogato)
Pubblicato sulla G.U. della UE n. L 370 del 31.12.1985.
Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102
del 11.04.2006).
b) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20.12.1985, relativo
all’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada.
Pubblicato sulla G.U. della UE n. L 370 del 31.12.1985.
Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102
del 11.04.2006) e dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del
20.11.2006 (in G.U. dell’UE n. L 363 del 20.12.2006).
c) Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23.11.1988 sulle procedure uniformi
concernenti l’applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85. (Abrogata)
Pubblicata sulla G.U. della UE n. L 325 del 29.11.1988.
Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102 del
11.04.2006).
d) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24.09.1998 che modifica il
Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada e la Direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.
Pubblicato sulla G.U. dell’UE n. L 274/1 del 09.10.1998.
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a cura di Patrizia Lazzari
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Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 (in G.U. dell’UE n. L 102
del 11.04.2006).
e) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
11.03.2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Pubblicata sulla G.U. dell’UE n. L 80 del 23.03.2003.
f) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15.03.2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE)
n. 3820/85 del Consiglio.
Pubblicato sulla G.U. dell’UE n. L 102 del 11.04.2006.
g) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15.03.2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n.
3820/1985 e (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio relativi a disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio. Pubblicata sulla G.U. dell’UE n. L 102 del
11.04.2006.
2. Legislazione italiana:
h) D.M. 31.10.2003 n. 361 del Ministero delle Attività Produttive
“Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del
24.09.1998, modificato dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02.01.2004.
i) D.M. 11.03.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità e
condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle
carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio
e di riparazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31
ottobre 2003 n. 361”.
Pubblicato sulla G.U. n. 108 del 11.05.2005.
j) D.M. 23.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità per il
rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’art. 3,
comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n. 361”.
Pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.07.2005.
k) D.M. 29.07.2005 Prot. 19002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con il quale si approva il certificato di omologazione delle carte
tachigrafiche denominate “Smart-Tacho V1.0”.
l) Decreto Dirigenziale 29.07.2005 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con il quale si approvano i modelli per il rilascio delle carte
tachigrafiche.
m) D.M. 21.02.2006 del Ministero delle Attività Produttive “Modifiche e
integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni
per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte
tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e
riparazione”.
Pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28.03.2006.
n) D.M. 31.03.2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante
“Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale
introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/1998”.
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4. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2006.
o) D.M. 20.06.2007 del Ministero dei Trasporti recante “Esenzione dall’obbligo
di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e
dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal
regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni”.
Pubblicato sulla G.U. n. 236 del 10.10.2007.
p) D.Lgs. 19.11.2007 n. 234 recante “Attuazione della direttiva 2002/15/CE
concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto”.
Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007, in vigore dal 01.01.2008.
B. Il Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24
settembre 1998.
Il cronotachigrafo deve essere di tipo omologato quando installato su un
veicolo immatricolato in uno degli Stati comunitari.
Le norme che disciplinano le caratteristiche del cronotachigrafo sono
contenute nell'allegato I del Regolamento CEE n. 3821/85. Il dispositivo omologato
in uno Stato membro viene automaticamente riconosciuto da tutti gli altri Stati.
In Italia l’omologazione è regolamentata dal DM 16.11.1974, dal DM
30.10.2003 n. 361 e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 727/78.
Sulla G.U. dell’Unione europea n. L 274/1 del 09.10.1998 è stato
pubblicato il Regolamento (CE) n. 2135/1998 del Consiglio del 24 settembre
1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE
concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85.
E’ il testo normativo con il quale l’UE introduce nella legislazione comunitaria
il cronotachigrafo digitale e la carta tachigrafica, definendoli “un apparecchio di
controllo dotato di un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni
pertinenti e una carta personale del conducente, volti a garantire che i dati registrati
siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili e affidabili, e in grado di fornire una
registrazione incontestabile dell’attività svolta, da un lato, dal conducente negli ultimi
giorni, e, dall’altro lato, dal veicolo in un periodo di parecchi mesi”.
Sulla scorta di queste premesse, viene modificato il Regolamento (CEE) n.
3821/1985 che stabiliva le disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e
verifica dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, integrandolo
con un nuovo allegato, l’allegato IB, nel quale sono contenute le nuove disposizioni
relative alla costruzione, montaggio, uso e verifica del crono digitale, nonché le
caratteristiche delle carte tachigrafiche.
Di concerto vengono modificati tutti gli articoli del Regolamento n. 3821/1998
in cui si faceva esclusivo rimando al solo crono analogico (o meccanico).
1. L’apparecchio.
1.1 Il cronotachigrafo analogico (meccanico o elettronico).
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I dispositivi di controllo di tipo analogico possono essere di tipo a trasmissione
meccanica od elettronica, a seconda della modalità di trasmissione del segnale per la
registrazione dei dati.
Il dispositivo quot;cronotachigrafoquot; funziona decodificando il segnale inviato dal
quot;trasmettitorequot; e convertendolo per il movimento delle puntine scriventi mediante un
apposito apparecchio, detto quot;adattatorequot;, che favorisce l'interazione tra il segnale
inviato dal trasmettitore ed il dispositivo cronotachigrafo.
Ormai in disuso sono gli apparecchi di controllo a trasmissione di tipo
meccanico, nei quali il collegamento tra presa di forza e cronotachigrafo è garantito
da un cavo metallico di trasmissione e da più ingranaggi che possono determinare
imprecisione nell'elaborazione finale dei valori.
Diversamente, i dispositivi elettronici agiscono utilizzando sistemi di
trasmissione di impulsi elettrici tramite un cavo elettrico che trasmette la lettura
della registrazione fino alle puntine scriventi.
Per poter essere installato su di un veicolo, il cronotachigrafo deve essere
omologato, cioè un prototipo deve essere sottoposto a visita e prova da parte di un
organo tecnico che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Le norme riguardanti le caratteristiche, la costruzione e la prova dei dispositivi
di controllo, ai fini della loro omologazione, sono contenute nel Regolamento CEE
3821/85.
Tali norme sono assolutamente rigide: nessuno degli Stati membri può
apportarvi modifiche. Un dispositivo omologato in uno Stato membro è
automaticamente riconosciuto da tutti gli altri. Per evitare duplicazioni, la normativa
prevede che uno stesso modello di dispositivo può essere omologato solo presso uno
Stato e, analogamente, ogni modifica al modello approvato può avvenire per visita e
prova solo presso lo stesso Stato che ne approvò il modello originario.
Al prototipo che è stato omologato viene assegnato un marchio di
omologazione, che deve poi essere riprodotto e riportato su ogni esemplare che verrà
messo in commercio conformemente al modello omologato.
Il marchio di omologazione si compone di un rettangolo delle dimensioni di
mm 7 x mm 4,5 contenente all'interno la lettera quot;equot; seguita da un numero distintivo
o da una lettera distintiva del paese che proceduto all'omologazione del suo
prototipo, e da un numero posto all'esterno del rettangolo, nelle sue immediate
adiacenze, indicante il numero di omologazione.
I numeri distintivi dei paesi sono i seguenti:
Germania 1
Francia 2
Italia 3
Paesi Bassi 4
Svezia 5
Belgio 6
Ungheria 7
Repubblica Ceca 8
Spagna 9
Regno Unito 11
Austria 12
Lussemburgo 13
Finlandia 17
Danimarca 18
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6. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Romania 19
Polonia 20
Portogallo 21
Grecia 23
Irlanda 24
Slovenia 26
Slovacchia 27
Estonia 29
Lettonia 32
Bulgaria 34
Lituania 36
Cipro 49
Malta 50
Il marchio di omologazione e il numero di omologazione sono contenuti nella
targhetta di omologazione, che è montata in ogni dispositivo. La targhetta è costruita
in materiale e collocata in modo tale da non poter essere manomessa senza
provocarne la distruzione.
Tale targhetta, oltre al marchio e al numero di omologazione, riporta il nome e
l'indirizzo del fabbricante dell'apparecchio, il numero di fabbricazione e l'anno di
costruzione, l'eventuale campo di misurazione della velocità (in Km/h), la costante
dell'apparecchio (k=…giri/Km, per i dispositivi meccanici, oppure k=…imp/Km, per i
dispositivi elettronici).
Il dispositivo deve essere sottoposto a revisione annuale da parte delle stesse
officine autorizzate alla sua installazione (ai sensi dell’art. 10 del D.L. 16/1987
convertito con la L. 132/87). Al termine dell'operazione viene rilasciata al
proprietario del veicolo un'apposita attestazione che dovrà essere poi esibita in
occasione della revisione periodica annuale del veicolo. In questa sede i tecnici
controlleranno esclusivamente la presenza e la regolarità dei sigilli, la regolarità del
marchio di omologazione del dispositivo e la corrispondenza del diametro delle ruote
con quello indicato sulla targhetta di montaggio (che è poi quello per cui il dispositivo
è stato provato).
Anche il foglio di registrazione (comunemente definito disco) deve essere
omologato CEE specificatamente per il dispositivo su cui deve essere utilizzato.
L'omologazione è impressa sulla faccia posteriore del foglio stesso.
Il conducente ha l'obbligo di utilizzare solo fogli omologati CEE.
Oltre al marchio di omologazione del modello del foglio, ogni foglio deve recare
impressi, in maniera indelebile, i seguenti altri dati: il nome, indirizzo e marchio del
fabbricante, il marchio di omologazione del modello o dei modelli di dispositivi su cui
può essere utilizzato, il limite di velocità registrabile espresso in Km/h.
Già sulla base di questi semplici dati è possibile verificare se esiste
corrispondenza tra il dispositivo e il foglio di registrazione che vi è stato montato:
La velocità massima registrabile impressa sul foglio deve corrispondere a
quella che si rileva dalla indicazione posta sul quadrante del dispositivo,
velocità che può essere anche eventualmente contenuta nella targhetta di
omologazione del dispositivo stesso;
Il marchio di omologazione del dispositivo, rilevabile sempre dalla targhetta
di omologazione, deve essere riportato tra quelli elencati sul foglio di
registrazione.
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7. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Al momento del montaggio del dispositivo sul veicolo, l'officina autorizzata che
esegue l'operazione provvede ad installare, nella parte interna del dispositivo, una
targhetta, detta targhetta di montaggio, che riporta i dati caratteristici del
dispositivo:
Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso in W= …giri/Km (per i
dispositivi meccanici), oppure in W= …impulsi/km (per i dispositivi
elettronici);
Costante dell'apparecchio, espressa in K= …giri/Km (per i dispositivi
meccanici), oppure in K= …impulsi/km (per i dispositivi elettronici);
Campo di misurazione della velocità (in Km/h), di solito tra 0 e 125, ma
può arrivare anche a 140;
Circonferenza effettiva dei pneumatici per i quali l'apparecchio è stato
tarato.
Per la targhetta è previsto un modello ministeriale.
Al di sopra
della targhetta
viene posto un
foglio di
piombatura
neutro e
trasparente che
serve a sigillarla e
a far in modo che
la targhetta
venga distrutta in
caso di tentativo
di asportazione.
Al termine
dell'operazione di
montaggio
l'officina
autorizzata
appone dei sigilli
al dispositivo, a
garanzia di
eventuali
manomissioni o
alterazioni.
Tali sigilli
riproducono il
marchio
particolare e
unico (segno
distintivo)che in
sede di rilascio
dell'autorizzazione al montaggio e riparazione dei cronotachigrafi è stato attribuito a
quell'officina specializzata.
Il numero dei sigilli apposti varia a seconda del tipo di dispositivo: sono due
per i dispositivi meccanici e tre per i dispositivi elettronici.
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8. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Secondo quanto stabilito dal regolamento CEE 3821/85, l'apparecchio quot;deve
essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere la
massimo la possibilità di frodequot;.
In pratica registra:
La distanza percorsa;
La velocità;
Il tempo, suddiviso in periodi di guida, di lavoro non alla guida, di attesa
e di riposo;
L'apertura e la chiusura della custodia contenente il foglio di
registrazione;
I malfunzionamenti.
Di solito è posizionato nelle immediate adiacenze del tachimetro, integrato
nella plancia della strumentazione. In molti casi, tuttavia, può essere stato aggiunto
in un tempo successivo e quindi può essere esterno.
L'apparecchio funziona sempre, anche quando il veicolo è fermo.
Il conducente deve solo introdurre il foglio di registrazione ad agire sul
commutatore di cui è dotato il dispositivo per selezionare il tipo di attività in cui è
impegnato (guida, sosta, riposo).
Tra i dispositivi elettronici ne esistono diversi predisposti per gli eventuali due
autisti che si alternano alla guida, e dispositivi per registrazioni settimanali, che
possono registrare l'attività per sette giorni consecutivi.
Nei dispositivi meccanici ed elettronici i dati forniti dall'apparecchio sono
registrati su appositi fogli di registrazione, detti comunemente quot;dischiquot;. Ogni foglio
deve garantire l'indelebilità e la perfetta leggibilità dei tracciati per almeno un anno.
I fogli attualmente in commercio sono di materiale plastico o di carta cerata.
Sono autoscriventi, nel senso che il pennino del dispositivo vi esercita sopra una
semplice pressione che provoca la comparsa del tracciato senza necessità di
inchiostro.
Si distingue una faccia anteriore e una faccia posteriore.
Sulla faccia anteriore si trovano:
Le registrazioni automatiche della velocità, tempi, attività e distanze;
Le indicazioni manuali relative ai dati del conducente, al veicolo, al luogo
di partenza e arrivo e ai chilometri percorsi.
Sulla faccia posteriore si trovano:
Le indicazioni manuali relativi ai cambi del veicolo (di solito fino a 3)
che il conducente ha effettuato nell'arco della sua giornata lavorativa.
1.1.1 Tracciato della velocità.
Il settore (o scala) della velocità è costituito da una serie concentrica di anelli
tratteggiati, in corrispondenza di ognuno dei quali è stampato il valore della velocità
oraria che gli corrisponde.
Indica la velocità tenuta dal veicolo in ogni istante.
Di solito la misurazione avviene in un campo compreso tra 0 e 125 Km/h, per
gli autobus tra 0 e 140 Km/h.
Esistono, comunque, anche fogli di registrazione tarati per dispositivi da 100
Km/h e da 180 Km/h.
La linea dello 0 corrisponde al profilo esterno della corona interna delle ore.
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9. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Qualora si volesse utilizzare tale tracciato per la contestazione della violazione
di cui all’art. 142 del codice della strada bisogna tenere presente che a favore del
trasgressore va sempre applicata una tolleranza di 6 Km/h sul valore della velocità
registrata sul foglio. Questo perché il regolamento CEE 3821/85 prevede che per tali
dispositivi, in condizioni d’uso, possa essere ammesso uno scarto tra velocità
effettiva e velocità registrata pari a 6 Km/h in + o in -.
1.1.2 Tracciato dei tempi.
La corona dei tempi è riportata sulla parte più esterna del foglio (corona
esterna) ed è ripetuta
nella parte centrale
(corona interna),
immediatamente al di
sotto del settore della
velocità. Vi sono
indicate le singole ore e
nell'intervallo delle ore
sono riportate delle
tacche più lunghe, che
indicano i 15 minuti e
della tacche più corte
che indicano i 5 minuti.
Fornisce
l'indicazione dei periodi
di guida, di riposo, o di
sosta (disponibilità,
attesa, ecc.).
1.1.3 Tracciato
delle attività.
Trova posto in
quello spazio che viene
definito come quot;scala dei
gruppi dei tempiquot;. E'
una serie di cerchi
concentrici tratteggiati
che si trova
immediatamente al di sotto della corona interna delle ore. Registra rispettivamente,
partendo dal cerchio più esterno al cerchio più interno, i periodi che vengono passati
alla guida, i periodi di lavoro non alla guida, i tempi di attesa e i periodi di riposo
giornaliero o il riposo tra una guida e l'altra. I simboli che contraddistinguono questi
periodi sono :
Un volante (che in realtà sembra una quot;aquot; cerchiata): i periodi di
guida;
Due martelli incrociati: il periodo di lavoro non alla guida;
Un quadrato sbarrato: i periodi di attesa;
Un letto di profilo: i periodi di riposo.
Anche dallo spessore della linea di registrazione è possibile distinguere i vari
periodi di cui sopra:
Una traccia di grosso spessore: periodi di guida;
Una traccia di medio spessore: periodi di lavoro non alla guida;
Una traccia abbastanza sottile: periodi di attesa;
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10. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Una traccia sottilissima: periodi di riposo.
1.1.4. Tracciato della distanza.
Si trova nel settore più interno del foglio di registrazione, immediatamente al
di sotto della scala dei gruppi dei tempi.
Indica le distanze percorse dal veicolo durante il viaggio.
Se il veicolo è in movimento il tracciato è un zig-zag dal basso vero l'alto e
viceversa. Se il veicolo è fermo, il tracciato è una linea continua.
Ogni segmento completo (dal basso verso l'alto, o viceversa) corrisponde ad un
percorso di 5 Km.
1.1.5. Altri tipi di tracciati.
Oltre ai tracciati prima descritti, la puntina registra sempre ogni apertura del
vano che contiene il foglio di registrazione per mezzo di un breve segno radiale diretto
verso il basso, cioè verso l'interno del disco.
I dispositivi elettronici consentono anche di verificare in ogni momento se si
sono verificati malfunzionamenti nel dispositivo stesso.
Questo tipo di segnalazione è particolarmente importante perché indica il
momento in cui il conducente deve iniziare le registrazioni manuali dei tempi nello
spazio apposito che si trova sulla faccia posteriore del foglio.
In particolare, ogni volta che si interrompe l'alimentazione la puntina che
traccia la velocità produce un segno radiale lungo e sottile che unisce la corona
esterna con la corona interna delle ore.
Se invece il difetto si verifica nel trasmettitore di impulsi, sempre la puntina
che disegna il tracciato della velocità produce un segno di grosso spessore alla base
della scala delle velocità.
1.1.6 Compilazione del foglio di registrazione.
Ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE 3821/85 ogni foglio di registrazione
deve essere utilizzato per un solo giorno di guida.
Per giorno di guida si intende la giornata lavorativa del conducente, cioè ogni
periodo preceduto e seguito da un periodo di riposo giornaliero.
E’ cura del conducente regolare l'ora del dispositivo: non è raro trovare fogli
che registrano tempi sfasati di dodici ore rispetto a quello reale: per esempio se al
momento del controllo sono le 22.00 il tracciato dei tempi è in corrispondenza delle
ore 10.00 o viceversa; oppure è facile rinvenire il mancato aggiornamento dell’ora
solare all’ora legale o viceversa nei due momenti dell’anno in cui si ha questo
passaggio dell’orario.
Successivamente il conducente deve compilare il foglio con i dati per cui è
previsto l'inserimento manuale, che in ordine di inserimento sono: nome e cognome,
luogo di partenza, luogo di arrivo, data di partenza, targa del veicolo, chilometri
segnati alla partenza.
All'arrivo nel luogo di destinazione dovrà essere completato l'inserimento con i
seguenti altri dati: data di arrivo, chilometri segnati all'arrivo, totale dei chilometri
percorsi.
Se durante il viaggio il conducente deve cambiare veicolo, dovrà utilizzare lo
stesso foglio di registrazione del primo veicolo dopo averlo completato con il dato dei
chilometri finali al momento del cambio del veicolo e inserirvi, nella facciata
posteriore i dati relativi al secondo veicolo utilizzato.
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1.1.7 Avaria del dispositivo.
Se durante il viaggio il dispositivo cessa di funzionare vi è l'obbligo per il
conducente di iniziare la registrazione manuale dei tempi delle attività svolte, il cui
apposito spazio è previsto sulla faccia posteriore del disco.
Se il viaggio dura meno di sette giorni, il dispositivo può essere riparato al
rientro in sede, se il viaggio dura più di sette giorni vi è l'obbligo di ripararlo durante
il viaggio.
1.1.8 Alterazioni e manomissioni.
Le alterazioni e le manomissioni sono di solito prodotte con lo scopo di
alterare la velocità reale del veicolo.
Alcune di esse ricorrono più frequentemente di altre, e alcune sono più
facilmente individuabili di altre.
Le più comuni e le più facilmente individuabili sono:
Piegatura o deformazione della punta scrivente;
Limitazione dei movimenti della punta scrivente con l'interposizione di
oggetti di vario tipo;
Non registrazione dei dati perché il veicolo viaggia con il dispositivo
aperto;
Utilizzo di fogli di registrazione non omologati per quel dispositivo;
Sostituzione dei pneumatici con altri di tipo diverso.
Le più complesse ed elaborate, la cui individuazione richiede sicuramente
l'intervento di tecnici specializzati, sono:
Modifica del rapporto al ponte;
Variazione della costante dell'apparecchio;
Utilizzo di un adattatore meccanico non idoneo.
Ultimamente è da registrare anche l'uso di dispositivi elettronici a
telecomando.
Piegatura o deformazione della punta scrivente.
La punta del pennino che registra la velocità viene leggermente ripiegata verso
il basso, in modo tale che la velocità 0 parta al di sotto dello zero della scala delle
velocità e la velocità massima registrata sia inferiore a quella reale.
Perché si possa senza alcun problema contestare una simile manomissione,
tenuto conto che la tolleranza dell'apparecchio in situazione d'uso ai sensi del
regolamento CEE è di 6 Km/h in più o in meno, bisogna che il tracciato della velocità
0 si trovi al di sotto delle tacche dei 15 minuti (quelle più lunghe) della corona
interna dei tempi.
Limitazione dei movimenti della punta scrivente con l'interposizione di
oggetti di vario tipo.
Nella parte alta del solco in cui scorre il pennino delle velocità viene inserito
un oggetto che può essere di vario tipo (carta, pezzi di stoffa, mozziconi di sigarette,
pezzetti di legno, ecc.) in modo tale da impedire alla punta di salire troppo in alto e
quindi di registrare una velocità elevata.
Il blocco della puntina è facilmente dimostrabile perché sul foglio di
registrazione, in corrispondenza della velocità massima registrata, al posto dei
classici picchi compare una linea pressochè continua perfettamente parallela alle
linee prestampate delle velocità.
Rimini – dicembre 2008 10
“Il cronotachigrafo e la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada” –
a cura di Patrizia Lazzari
12. Corso di aggiornamento professionale: A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.
Bisogna avere particolare accortezza prima di contestare una tale violazione,
in quanto il tipo di tracciato che si evidenzia sul foglio di registrazione è pressochè
sovrapponibile ad un tracciato conseguente ad un percorso autostradale con il
veicolo lanciato al massimo della velocità tale da mettere in funzione il dispositivo
limitatore di velocità (per i veicoli che ne sono dotati).
Non registrazione dei dati perché il veicolo viaggia con il dispositivo
aperto.
Viaggiare con il dispositivo aperto significa poter circolare ad una velocità
superiore a quella consentita senza che ciò compaia nel foglio di registrazione.
Quando il dispositivo è aperto non registra alcun dato perché le puntine non
sono a contatto con il foglio, ma il foglio inserito continua a girare perché comunque
il tempo scorre.
Si distingue chiaramente l'apertura del dispositivo a veicolo fermo
dall'apertura del dispositivo con veicolo in marcia perché nel primo caso, quando il
dispositivo viene richiuso, la puntina che registra le distanze (quella più in basso)
ricomincia il tracciato esattamente alla stessa altezza in cui l'aveva sospeso, nel caso
il dispositivo venga richiuso con il veicolo in marcia la puntina che registra le
distanze ricomincerà il tracciato ad una altezza diversa da quella in cui era quando
l'aveva sospeso.
Utilizzo di fogli di registrazione non omologati per quel dispositivo.
Utilizzare un foglio omologato per una velocità diversa da quella per la quale il
cronotachigrafo è a sua volta omologato produce la registrazione di una velocità
istantanea diversa da quella reale.
L'uso di un foglio omologato fino a 125 Km/h su un dispositivo omologato per
140 Km/h realizza una registrazione di velocità in cui il dato reale è superiore di
circa il 12% a quello che si rileva dalla registrazione.
Sostituzione dei pneumatici con altri di tipo diverso.
L'uso di pneumatici più grandi di quelli su cui il dispositivo è stato provato
consente di ottenere dati falsati sia in relazione alla velocità che alle distanze
percorse.
In particolare si può arrivare ad ottenere una riduzione delle velocità e delle
distanze di circa il 5-10% rispetto a quelle reali.
Controllare i pneumatici è abbastanza semplice: basta confrontare la sigla
riportata sulla spalla del pneumatico con la sigla riportata sulla carta di circolazione
e con quella riportata sulla targhetta di montaggio collocata all'interno del
dispositivo.
Uso di dispositivi elettronici a telecomando.
E' un dispositivo piuttosto complesso e di non facile individuazione.
Si compone di una centralina all'interno della quale trova posto un limitatore
di impulsi: riducendo il numero di impulsi che il trasmettitore invia all'apparecchio
si ha una riduzione di tutti i dati forniti dall'apparecchio, una riduzione della velocità
e una riduzione delle distanze coperte.
Il limitatore viene attivato da un telecomando, che può avere dimensioni e
forma diverse, ma qualunque sia la sua versione è sempre dotato di quattro pulsanti:
1. pulsante con simbolo = : premendolo il limitatore è disinserito e il
cronotachigrafo funziona regolarmente;
2. pulsante con simbolo 1 : premendolo si ottiene una riduzione dei dati reali
di velocità e distanza pari al 5-10%;
Rimini – dicembre 2008 11
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3. pulsante con simbolo 2 : premendolo si ottiene una riduzione dei dati reali
di velocità e distanza pari al 15-20%;
4. pulsante con simbolo 0 : premendolo si ottiene sul foglio una registrazione
di sosta (in pratica il tracciato che si ottiene è identico a quello che si ha
quando il veicolo viaggia con il dispositivo aperto).
Oltre a questi dispositivi elettronici vengono utilizzati anche semplici
interruttori che impedendo agli di raggiungere il cronotachigrafo, ne impediscono il
funzionamento: il tracciato coincide con quello del riposo.
1.1.9 Tolleranze.
Per i dispositivi indicatori e registratori sono previste delle tolleranze, che
variano a seconda che venga preso in considerazione il momento del banco di prova,
il momento del montaggio o il momento dell’uso.
Ai fini del controllo su strada solo le tolleranze relative all’apparecchio in uso
sono di interesse per gli organi di polizia stradale.
Esse sono pari a:
- Distanza percorsa: 4% in più o in meno della distanza reale e per una
distanza reale pari ad 1 Km;
- Velocità: 6 Km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
- Tempi: 2 minuti in più o in meno al giorno oppure 10 minuti in più o in
meno ogni 7 giorni.
Tali tolleranze sono valide per temperature oscillanti tra 0° e 40 ° C.
1.2 Il cronotachigrafo digitale.
Tali apparecchi si compongono di:
• Una unità elettronica di bordo (VU), che corrisponde al cronotachigrafo
vero e proprio;
• Di una card, che memorizza i dati sulla quale sono riportati i dati di
identificazione del conducente;
• Di un trasmettitore, che trasferisce il segnale in uscita dall’albero motore
al cronotachigrafo;
• Di due interfacce, dove vengono alloggiate le carte tachigrafiche del primo
e dell’eventuale secondo conducente;
• Di una stampante;
• Di un dispositivo di visualizzazione, che consente di visualizzare
velocità, distanza e tempo;
• Di un avvisatore acustico o acustico-visivo, che segnala i guasti, le
anomalie, il superamento del periodo di guida.
L’apparecchio è dotato di un sistema di memorizzazione elettronica in grado di
memorizzare almeno l’attività media di 365 giorni di calendario.
L’attività media giornaliera su un veicolo è intesa come la registrazione
dell’attività di almeno 6 conducenti (o 6 secondi conducenti) con 6 cicli di
inserimento ed estrazione della carta e 256 cambi di attività.
Il termine di “365 giorni” cui la normativa fa riferimento ai fini della capacità
di memorizzazione dell’apparecchio, comprende, pertanto, la registrazione
dell’attività di 2.190 conducenti (o secondi conducenti), 2.190 cicli di inserimento ed
estrazione della carta e 93.440 cambi di attività.
Rimini – dicembre 2008 12
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Qualora la capacità di memorizzazione si sia esaurita, i nuovi dati vanno a
sostituire quelli meno recenti.
In particolare, deve essere in grado di registrare, memorizzare, visualizzare
e stampare una grande serie di dati. Solo per citarne alcuni:
Distanza percorsa dal veicolo con una precisione di Km 1;
Velocità del veicolo, intesa come velocità istantanea e come
superamento dei limiti di velocità previsti per quella tipologia di
veicolo;
Identificazione del veicolo, intesa come numero di targa del veicolo
(VRN);
Periodi di guida con la precisione di 1 minuto;
Altri tempi di lavoro o disponibilità con la precisione di 1 minuto;
Periodi di riposo e interruzioni del lavoro con la precisione di 1
minuto;
Numero della carta del conducente con data e ora del suo inserimento
e della sua estrazione;
Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero;
Guasti di sistema, con data, ora e numero della carta del conducente;
Guasti della carta del conducente, con data, ora e numero della carta
stessa;
Numero della carta dell’officina con data dell’ultima ispezione di
installazione e data dell’ultima ispezione periodica;
Numero della carta di controllo, con la data del suo inserimento e il
tipo di controllo effettuato (visualizzazione, stampa, trasferimento);
Regolazione dell’ora con data e ora e numero della carta che l’ha
effettuata.
Sull’apparecchio deve essere apposta la targhetta di montaggio.
La targhetta deve avere dimensioni minime di 50 mm x 80 mm, può essere in
metallo, plastica o carta plastificata e deve recare le seguenti indicazioni:
Nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzata;
Coefficiente caratteristico del veicolo sotto la forma “w = …giri/km”
oppure “w = …imp/Km”;
Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma “l = …
mm”;
Data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della
misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote;
Le ultime otto cifre del numero di telaio.
Alcuni elementi dell’apparecchio devono essere forniti di sigilli, che devono
recare impresso il codice del centro tecnico.
I sigilli devono essere installati su:
Qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche
non rilevabili o la perdita di dati;
Eventuali coperture che diano accesso a circuiti o a meccanismi la cui
modifica inciderebbe sul buon funzionamento dell’apparecchio o
permetterebbe una modificazione non autorizzata delle caratteristiche
dell’apparecchio di controllo;
Targhetta di montaggio, a meno che non sia apposta in modo tale da
non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni.
Rimini – dicembre 2008 13
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L’apparecchio deve essere dotato di un segnale d’avviso, della durata di
almeno 30 secondi.
Il segnale può essere acustico, visivo, o una combinazione dei due, ma deve
sempre essere riconoscibile dall’utente.
Il segnale avvisa il conducente quando:
Il veicolo viene utilizzato senza che la carta del conducente sia
inserita;
La carta del conducente è difettosa;
La carta del conducente è inserita nel lettore sbagliato;
L’apparecchio ha rilevato uno o più malfunzionamenti interni;
Il veicolo sta circolando ad una velocità superiore a quella autorizzata
per quel tipo di veicolo;
Il conducente sta per superare il periodo massimo di guida di 4 ore e
mezza o le 9 ore di guida giornaliere, con un primo segnale 15 minuti
prima del superamento del limite e nel momento in cui il limite viene
superato;
Il conducente non rispetta il tempo di riposo giornaliero di 8 ore, con
un primo segnale 15 minuti e nel momento in cui il riposo non viene
rispettato.
All’atto del montaggio sull’apparecchio di controllo devono essere programmati
i seguenti dati:
Data della prova di montaggio;
Tempo universale coordinato (UTC);
Identificazione del veicolo (VIN e VRN);
Numero della carta dell’officina autorizzata.
I controlli periodici degli apparecchi hanno luogo dopo ogni riparazione dei
medesimi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della
circonferenza effettiva dei pneumatici e comunque dopo due anni a partire
dall’ultimo controllo.
Si richiama l’attenzione su questo ultimo punto, dal momento che la
normativa comunitaria introduce un tempo più lungo per la revisione del
cronotachigrafo rispetto a quello vigente in Italia, che aveva previsto l’obbligo di
revisione annuale.
Le anomalie e le manomissioni che eventualmente dovessero verificarsi
nell’apparecchiatura di controllo vengono registrate, con la possibilità di una
registrazione effettuata su più livelli (registrazione differenziata).
Le restrazioni che possono essere effettuate sono le seguenti:
• l’inserimento di una card non valida: nel momento in cui una carta valida
ed inserita raggiunge la propria naturale scadenza, tale funzione si attiva in
modalità automatica;
• il conflitto di card, qualora si verifichi una combinazione di card in corso di
validità non compatibile con il sistema (vengono registrate le ultime 10
anomalie con l’indicazione della data ed ora di inizio e termine, tipo e
numero di card che hanno determinato il conflitto);
• anomalia determinata da una non corretta sequenzialità di orari, per cui,
ad esempio, l’estrazione di una card conducente presenti data ed ora di
lettura successiva a quelle di inserimento di un’ altra card conducente.
Rimini – dicembre 2008 14
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• la guida in assenza di una card adeguata, qualora il veicolo si metta in
movimento (ed ovviamente quindi, l'attività registrata per il conducente sia
quella di guida) senza l’inserimento di una card nell'alloggiamento del
conducente, oppure qualora sia attivato dallo stesso un cambio della
modalità di funzionamento mentre l'attività registrata sia quella di guida, o
quando venga utilizzata una card non adeguata rispetto all'attività di guida
(es. carta di controllo o dell'azienda);
• quando vengono superati i limiti di velocità del veicolo a fronte del
funzionamento di un limitatore di velocità;
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• anomalia determinata dall’inserimento di una card mentre è in corso
l’attività di guida, per cui risulta essere inserita una card a veicolo in
movimento;
• anomalia determinata da una interruzione dell’alimentazione dell’energia
per cui l’attivazione di tale anomalia avviene in seguito all’interruzione
dell’alimentazione del sensore di movimento oppure in caso di interruzione
dell’alimentazione dell’unità elettronica di bordo; vi sono però dei
meccanismi di protezione da parte delle case costruttrici di tali
apparecchiature elettroniche per cui perdite di energia minimali (ad
esempio una improvvisa caduta di tensione all’avviamento del veicolo) non
danno origine alla segnalazione di tale anomalia
• anomalia che si verifica registrando un errore dei dati di marcia (si attiva
quando si verifica una interruzione del normale flusso di dati tra il sensore
di movimento e l'unità elettronica di bordo;
• registrazione di anomalia che si verifica quando il dispositivo subisce un
tentativo di forzatura o comunque di violazione dell’apparato di sicurezza,
anomalia che può anche scaturire da una qualunque altra causa incidente
sulla sicurezza del sensore di movimento o dell’unità elettronica.
Esistono delle combinazioni di
pittogrammi che consentono di metterei n
evidenza le anomalie e i tentativi di
forzatura del sistema. Possono essere
stampati dal menù “Eventi del veicolo”.
1.2.1 Il tempo universale coordinato
(UTC).
Sul display del cronotachigrafo è
sempre indicata l’ora esatta locale, cioè
quella vigente in quel determinato periodo
dell’anno in quel determinato paese, avuto
riguardo dell’esistenza o meno dell’ora
solare o dell’ora legale. Su tutte le stampe,
invece, l’ora esatta viene sempre indicata
come UTC, cioè come tempo universale
coordinato che corrisponde ai fusi orari. E’
però possibile, attivando una specifica
funzione, far stampare anche l’ora esatta
locale.
Per il conducente, così come per gli
organi di controllo, è comunque sempre
possibile commutare sul display l’ora esatta
locale in ora UTC e viceversa.
Il tempo coordinato universale,
conosciuto anche come tempo civile e
abbreviato con l’acronimo UTC, è il fuso
orario di riferimento da cui tutti gli altri fusi
orari del mondo sono calcolati. Esso è
derivato (e coincide a meno di approssimazioni infinitesimali) dal tempo medio di
Rimini – dicembre 2008 16
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Greenwich (in inglse Greenwich Mean Time, GMT), e perciò talvolta è ancora
chiamato, per quanto erroneamente, GMT. Il nuovo nome è stato coniato per non
dover menzionare una specifica località in uno standard internazionale. L'UTC si
basa su misurazioni condotte da orologi atomici invece che su fenomeni celesti come
il GMT.
Ovviamente, l’assegnazione dei paesi europei ai diversi fusi orari in cui è stata
divisa l’Europa a questo fine è assolutamente schematica e non corrispondente alla
realtà. La suddivisione, inoltre, è stata studiata in modo tale che in tutta l’Europa
l’ora locale sia sempre o in avanti rispetto al tempo UTC oppure uguale al tempo
UTC.
Si ricorda che l’ora legale, in vigore dall’ultima domenica di marzo all’ultima
domenica di ottobre, è adottata in tutti i paesi della UE (attualmente 27) e in
Svizzera. Nei 3 paesi non aderenti alla UE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), ma
aderenti al SEE (Spazio economico europeo), è adottata solo in Norvegia e nel
Liechtenstein, non in Islanda. È adottata, infine, in quasi tutti i paesi aderenti
all’AETR, acronimo di European Agreement concerning the Work of Crews of
Vehicles Engaged in International Road Transport del 1° luglio 1970.
Nel periodo di vigenza dell’ora legale, l’ora locale avanza di un’ulteriore ora
rispetto all’ UTC.
La tabella che segue mostra la differenza dell’ora locale nei 31 Paesi in cui vige
l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo digitale rispetto all’UTC: 27 paesi
dell’UE, 3 paesi del SEE e la Svizzera.
Nel periodo di vigenza dell’ora legale, le differenze indicate nella tabella devono
essere aumentate di 1 ora (con l’eccezione dell’Islanda).
Differenza dell’ora
Paese Sigla
locale rispetto all’ UTC
Austria A 1
Belgio B 1
Bulgaria BG 2
Cipro CY 1
Danimarca DK 1
Estonia EST 2
Finlandia FIN 2
Francia F 1
Germania D 1
Grecia GR 2
Irlanda IRL 0
Islanda IS 0
Italia I 1
Lettonia LV 2
Liechtenstein FL 1
Lituania LT 2
Lussemburgo L 1
Malta M 1
Norvegia N 1
Olanda NL 1
Polonia PL 1
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Portogallo P 0
Romania RO 2
Slovacchia SK 1
Slovenia SLO 1
Svezia S 1
Svizzera CH 1
Spagna E 1
Regno Unito UK 0
Repubblica Ceca CZ 1
Ungheria H 1
La tabella che segue mostra, invece, la differenza dell’ora locale nei 15 paesi
aderenti all’AETR.
Differenza dell’ora
Paese Sigla
locale rispetto all’ UTC
Andorra AND 1
Azerbaigian AZ 4
Bielorussia BY 2
Bosnia-Erzegovina BIH 1
Croazia HR 1
Yugoslavia YU 1
Kazakistan KZ 4-6
Macedonia MK 1
Moldavia MD 2
Russia RUS 2-12
Turchia TR 2
Turkmenistan TM 5
Uzbekistan UZ 5
La regolazione dell’ora può avvenire solo presso un’officina e con la carta
dell’officina inserita nell’apparecchio.
1.3 I pittogrammi.
I pittogrammi, singoli o in
combinazione, rappresentano un
linguaggio per simboli, uguale in tutta
l’UE e in tutti gli apparecchi di
controllo.
Il dislplay del cronotachigrafo ha disponibili due righe, sulle quali vengono
visualizzati singoli pittogrammi, combinazioni di pittogrammi e testi.
La lingua cambia a seconda della carta che vi è inserita.
In condizioni di viaggio, la visualizzazione standard presenta nella prima riga,
a sinistra, l’ora espressa in ora esatta locale, al centro il tipo di attività che viene
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registrata in quel momento (guida, riposo, attesa, ecc…) e a destra la velocità tenuta
dal veicolo in quel momento (es. 75 Km/h)
Nella seconda riga l’indicazione del conducente (il 1° conducente è indicato a
sinistra, il 2° conducente è indicato a destra) che sta guidando in quel momento
(l’indicazione viene fornita sotto forma di una combinazione di pittogrammi) e al
centro il chilometraggio totale del veicolo.
I pittogrammi, singoli o in combinazione tra di loro, sono 114, e ad
ognuno corrisponde una precisa informazione o dato.
1.4 Lo scontrino di stampa.
Anche la carta di registrazione, così come il disco, deve essere omologata CEE
e l'omologazione è impressa sulla faccia posteriore della carta stessa.
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Il conducente ha l'obbligo di utilizzare solo fogli omologati CEE.
Ogni documento stampato si compone di una prima parte di intestazione, di
una parte principale e di una parte finale.
I vari contenuti sono divisi tra loro da linee tratteggiate.
Le linee tratteggiate con al centro un pittogramma indicano dei blocchi di
dati.
2 Le carte tachigrafiche.
Con Decreto
31.10.2003 n. 361 del
Ministero delle Attività
Produttive “Disposizioni
attuative del Regolamento
(CE) n. 2135/1998 del
Consiglio del 24 settembre
1998, modificativo del
Regolamento (CEE) n.
3821/1985 del Consiglio,
relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei
trasporti su strada” (in
G.U. del 02.01.2004) è
stato stabilito che spetta al
Ministero per le Attività
Produttive il rilascio
dell’omologazione per
l’apparecchio di controllo e
per le carte tachigrafiche.
Lo stesso Ministero
rilascia le autorizzazioni
per le imprese di
montaggio e di riparazione
dell’apparecchio di
controllo.
Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura spetta il
rilascio delle carte tachigrafiche.
Con Decreto 23.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità
per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell’art. 3,
comma 8, del decreto ministeriale n 31 ottobre 2003 n. 361” (in G.U. del 26.07.2005)
vengono definite le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche.
In particolare sviene stabilito che le carte vengono rilasciate entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento dell’istanza.
Alla scadenza del periodo di validità della carta il suo possessore è tenuto alla
sua restituzione.La richiesta della nuova carta va presentata alla camera di
commercio dove il richiedente ha la residenza entro il termine di 15 giorni lavorativi
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antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di
validità di quella in scadenza.
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della
carta, il possessore, entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento deve richiedere il
blocco della carta e/o la sua sostituzione presso la camera di commercio dove il
titolare ha la residenza o la sede.
Al fine di impedire la falsificazione ovvero l’uso improprio delle carte, il furto o
lo smarrimento della carta deve formare oggetto di denuncia alle autorità di polizia
dello Stato in cui si è verificato l’evento.
Il rilascio di una nuova carta, con l’eccezione dell’evento del furto e dello
smarrimento, comporta l’obbligo della restituzione della carta precedente.
La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata, smarrita,
rubata o malfunzionante avrà data di scadenza pari a quella in essere per la carta
sostituita.
La confisca o il ritiro della carta da parte di una autorità di controllo sono
comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta.
Nel caso in cui la carta sia stata emessa da altro Stato membro, la camera di
commercio provvede a trasmettere, anche per via telematica, il provvedimento di
confisca o di ritiro all’autorità competente dello Stato che ha emesso la carta.
Con Decreto 29 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive
“Istituzione dei diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafo digitale nel
settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B
allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004”, vengono stabiliti
gli importi che dovranno essere versati sia per il rilascio che per il rinnovo della
carta: € 37,00.
Solo la sostituzione della carta perché difettosa è gratuita.
A seguito di successivo accordo Ministero-ANCI, firmato in Roma il
09.03.2006, è stato stabilito che per il personale di Polizia Municipale che svolge
funzioni di polizia stradale la carta di controllo avrà un costo pari alle sole spese di
produzione e stampa della carta: € 21,00 (€ 17,50 + IVA).
Infine, con Decreto Dirigenziale 03.08.2005 del Ministero delle Attività
Produttive sono stati approvati i modelli che dovranno essere utilizzati per la
richiesta delle carte tachigrafiche alle camere di commercio.
Le carte tachigrafiche sono 4:
La carta del centro di prova, o carta dell’officina;
La carta di controllo;
La carta dell’azienda;
La carta del conducente.
2.2 La carta dell’officina.
E’ di colore rosso e vale 1 anno.
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E’ dotata di memoria e consente la prova, la calibratura e la programmazione
dell’apparecchio di controllo.
Può essere richiesta dai soggetti in possesso delle autorizzazioni necessarie
per svolgere l’attività di installazione e manutenzione dell’apparecchio di controllo.
Con Decreto 11.03.2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità
e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle
carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di
riparazione, ai sensi dell’art.3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003 n.
3612”, sono stati stabiliti i requisiti che i centri tecnici dovranno dimostrare di
possedere per poter svolgere l’attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi
digitali e quindi ottenere l’autorizzazione ministeriale.
Le carte rilasciate a quei soggetti che, oltre ad esercitare l’attività di montaggio
e di attivazione, intendono esercitare anche l’attività dei controlli periodici
dell’apparecchio, devono essere personalizzate con l’indicazione del nominativo del
responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
Qualora i centri tecnici limitino la loro attività al montaggio e alla sola
attivazione dell’apparecchio di controllo, la carta tachigrafica dell’officina verrà
rilasciata col nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione.
La carta tachigrafica può essere utilizzata esclusivamente dal responsabile
tecnico o dal tecnico con il nome del quale è stata personalizzata.
Solo le carte rilasciate a nome del titolare dell’autorizzazione, nel caso di
aziende che operino solamente il montaggio e la prima attivazione, possono essere
utilizzate anche da altri operatori scelti dal titolare.
La carta dell’officina viene rilasciata unitamente ad un codice di accesso (PIN),
la cui combinazione è segreta.
Tutte le carte rilasciate ai centri tecnici debbono essere custodite presso il
centro tecnico.
2.3 La carta di controllo.
E’ di colore azzurro e vale 5 anni.
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E’ dotata di memoria e consente
l’accesso ai dati memorizzati nella
memoria dell’apparecchio o nelle carte
del conducente ai fini della lettura, della
stampa e/o del loro trasferimento.
E’ rilasciata a tutti coloro che
operano nell’ambito della sicurezza sul
lavoro e sul trasporto stradale nonché a
coloro che svolgono servizi di polizia
stradale.
Reca a stampa l’indicazione e l’indirizzo dell’autorità di controllo che l’ha
richiesta.
2.4 La carta dell’azienda.
E’ di colore giallo e vale 5 anni.
E’ dotata di memoria e consente la visualizzazione, il trasferimento e la
stampa dei dati memorizzati negli apparecchi di controllo installati sui veicoli
appartenenti all’azienda.
Reca a stampa la denominazione e l’indirizzo dell’impresa nonché il numero di
iscrizione al registro delle imprese.
2.5 La carta del conducente.
E’ di colore bianco e vale 5 anni.
E’ dotata di memoria con capacità sufficiente a memorizzare tutti i dati relativi
alle attività del conducente per almeno 28 giorni di calendario. Quando la carta è
satura i nuovi dati vanno a sostituire quelli meno recenti.
Oltre alle attività di guida del conducente, sulla carta vengono memorizzati
anche:
I dati identificativi (VRN) del veicolo guidato;
Dati relativi ai luoghi di inizio e fine del tempo di lavoro giornaliero;
Numero della carta di controllo, con la data del suo inserimento e il
tipo di controllo effettuato (visualizzazione, stampa, trasferimento);
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Regolazione dell’ora con data e ora e numero della carta che l’ha
effettuata.
Guasti di sistema, con data, ora e numero della carta del conducente;
Data e ora in cui la carta del conducente è stata inserita ed estratta e
distanza percorsa nel periodo corrispondente;
Data e ora in cui la carta del secondo conducente è stata inserita ed
estratta e numero d’ordine di quest’ultima.
Quando il conducente inserisce la scheda all’inizio del turno e anche quando
ritira la scheda premendo il tasto di espulsione deve sempre indicare in quale paese
si trova in quel momento.
In casi particolari, come ad esempio in Spagna, e solo per i veicoli che
effettuano trasporto interno, si rende necessario selezionare una regione nell’ambito
di un paese.
In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento della carta, il conducente
può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni, o per un
periodo più lungo se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede
dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di
utilizzare la carta durante tale periodo.
Al termine del suo viaggio il conducente stampa le indicazioni relative ai
gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di controllo e riporta su tale documento di
stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome, numero della patente di
guida o nome e numero della carta del conducente) e lo firma.
La camera di commercio rilascia al conducente la nuova carta in sostituzione
di quella malfunzionante, smarrita o rubata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
dell’istanza.
Durante il periodo di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio di
controllo, il conducente riporta a mano le indicazioni relative ai gruppi di tempi su
fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di
registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono
di identificarlo (nome, numero della patente di guida o nome e numero della carta del
conducente) e lo firma.
In caso di rilascio di nuova patente, con conseguente cambio del numero
identificativo di questa, il titolare della carta dovrà richiedere il rilascio di una nuova
carta tachigrafica.
Il Regolamento (CE) n. 2135/1998 stabilisce che la carta non può formare
oggetto, durante la sua validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione
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per qualsiasi motivo, a meno che l’autorità competente di uno Stato membro non
constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui
non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di
documenti falsificati.
Qualora le misure di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da
quello che ha rilasciato la carta, tale Stato rinvia la carta alle autorità dello Stato che
l’hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.
C. Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15.03.2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Sulla G.U. dell’Unione europea n. L 102/1 del 11.04.2006 è stato
pubblicato il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio del
15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio.
Si tratta di un testo rilevante ai fini del SEE (Spazio Economico Europeo).
Significa che le norme in esso contenute sono vincolanti non solo per tutti i
Paesi appartenenti all’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ma anche per i 3 Paesi
non aderenti alla UE ma aderenti al SEE, cioè per la Norvegia, l’Islanda e il
Liechtenstein.
Inoltre, per effetto dell’art. 2 di tale Regolamento, il suo testo risulta vincolante
anche per la Svizzera.
Pertanto, i Paesi interessati da queste nuove disposizioni e vincolati alla loro
applicazione sono complessivamente 31: i 27 Paesi dell’UE, i 3 Paesi del SEE e la
Svizzera.
Il Regolamento 561/2006 è entrato in vigore l’11.04.2007 con
l’eccezione delle disposizioni contenute:
• nell’art. 10, paragrafo 5;
• nell’art. 26, paragrafi 3 e 4;
• nell’art. 27;
che sono entrate in vigore il 01.05.2006.
Tale Regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è
immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
esclusivamente all’interno della UE;
fra la UE, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio
economico europeo.
Le disposizioni dell’AETR (accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative
degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio
1970) si applicano, in sostituzione del Regolamento 561/2006, alle operazioni di
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trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone
sopra indicate ai veicoli:
immatricolati nella UE o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità
del tragitto;
immatricolati in un paese terzo (non UE) che non ha sottoscritto l’AETR,
unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della UE o di
paesi che sono parte dell’AETR.
Aderiscono all’AETR i seguenti paesi: Andorra (AND), Azerbaigian (AZ),
Bielorussia (BY), Bosnia-Erzegovina (BIH), Croazia (HR), Russia (RUS), Jugoslavia
(YU), Kazakistan (KZ), Macedonia (MK), Moldavia (MD), Turchia (TR), Turkmenistan
(TM), Uzbekistan (UZ).
1. Le disposizioni entrate in vigore il 01.05.2006.
1.1 L’art. 10, paragrafo 5.
Viene sancito l’obbligo per le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati
di cronotachigrafo digitale di:
• Garantire che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e
dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato
membro;
• Garantire che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla
carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi
successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse
chiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i
locali dell’impresa.
Ogni paese dovrà prevedere, con apposito decreto, la frequenza con cui questi
dati dovranno essere scaricati.
Per quanto attiene all’Italia, sulla G.U. n. 86 del 12.04.2006 è stato
pubblicato il Decreto 31.03.2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali recante “Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo
digitale introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/1998”.
L’art. 1 di questo decreto stabilisce che le imprese di trasporto, responsabili
anche per i mezzi che hanno in locazione, provvedono al trasferimento e alla
conservazione in sicurezza dei dati su un supporto esterno che ne garantisca
l’inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre un’ulteriore
copia di salvataggio.
I dati devono sempre essere resi disponibili all’autorità di controllo.
In particolare:
I dati giornalieri provenienti dall’apparecchio di controllo devono
essere trasferiti entro e non oltre tre mesi;
I dati relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e
non oltre tre settimane.
Le stesse operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
Dal tachigrafo: immediatamente prima della cessione del veicolo ad
altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non
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perfettamente funzionante e in ogni caso in cui lo richieda l’autorità
di controllo;
Dalla carta del conducente: immediatamente prima che il
conducente lasci l’impresa di trasporto, prima della scadenza della
carta o in ogni caso in cui lo richieda l’autorità di controllo.
L’art. 2 di questo decreto sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare
i propri conducenti della vigente disciplina in materia di orario di lavoro, di vigilare
sull’osservanza del rispetto dei tempi di guida e di riposo secondo quanto previsto
dalle normative comunitarie, di istruire i conducenti circa il funzionamento
dell’apparecchio e di vigilare sul corretto uso del medesimo.
I conducenti hanno l’obbligo di rispettare i tempi di guida e di riposo e di
utilizzare correttamente l’apparecchio di controllo e la carta tachigrafica.
Il trasferimento dei dati, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11.03.2005, può
essere effettuato anche dalle officine autorizzate, al solo scopo di rendere disponibili
tali dati all’azienda.
In ogni caso, l’officina deve trasferire i dati prima della sostituzione o del
ritiro dell’apparecchio di controllo. Dell’avvenuto trasferimento dei dati l’officina
informa l’azienda, che può richiedere per iscritto che tali dati le vengano consegnati.
Per ciascun trasferimento effettuato deve essere effettuata una copia di
sicurezza su supporto informatico.
I trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza devono essere custoditi per un
anno dalla data del trasferimento. Dopo tale periodo devono essere distrutti.
Tutti i dati trasferiti depositati presso l’officina sono a disposizione delle
autorità competenti al controllo.
Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione
dell’officina, questa rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità, uno dei
quali sarò spedito con raccomandata alla ditta proprietaria del veicolo. L’officina
conserva tali certificati per cinque anni.
1.2 L’art. 26, paragrafi 3 e 4.
1.2.1 Nuove definizioni.
Vengono inserite due nuove definizioni tra le attività del conducente, che
vanno rispettivamente a sostituire quelle che nel Regolamento (CEE) n. 3821/85
erano definite all’art. 15 come “tutti gli altri tempi di lavoro” (indicati con il doppio
martello incrociato) e come “tempo di disponibilità” (indicato con il quadrato barrato).
Le nuove definizioni introdotte fanno riferimento a quelle riportate
nell’art. 3, lettere a) e b), della Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’11.03.2002 concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (in G.U. dell’UE
n. L 80 del 23.03.2002), recepita in Italia con D.Lgs. 19.11.2007 n. 234 recante
“Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”, pubblicato
sulla G.U. n. 292 del 17.12.2007 ed entrato in vigore il 01.01.2008.
Nello specifico:
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Il termine “tutti gli altri tempi di lavoro” viene sostituito con “altre
mansioni”, intendendo con tale termine tutte le attività diverse dalla
guida, secondo la definizione di cui all’art. 3, lettera a), della direttiva
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e anche altre attività
per lo stesso datore di lavoro o per un altro, all’interno o al di fuori del
settore dei trasporti, che devono essere registrate sotto il simbolo del
doppio martello incrociato.
Le attività diverse dalla guida previste nell’art. 3, lettera a) della direttiva
2202/15/CE sono:
Nel caso dei lavoratori mobili, ogni periodo compreso fra l’inizio e la
fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a
disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
a. Il carico e lo scarico;
b. La supervisione della salita e della discesa dei passeggeri del
veicolo;
c. La pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
d. Ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del
veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere obblighi
legali o regolamentari, incluse la sorveglianza delle operazioni
di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di
dogana, di immigrazione, ecc.;
e. Periodi di tempo durante i quali il lavoratore non può disporre
liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di
lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in
compiti connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in
anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della
partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo
considerato, oppure conformemente alle condizioni generali
negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli
Stati membri;
Nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione
si applica al periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il
quale l’autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del
cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni
amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in
corso;
Il termine “tempo di disponibilità” viene sostituito con “tempi di
disponibilità”, intendendo con tale termine le attività così come definite
all’art. 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, che deve essere registrata sotto il simbolo del quadrato
barrato.
Le attività definite come “tempi di disponibilità” sono:
a. periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo,
durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo
rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per
rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di
iniziare o riprendere la guida o eseguire altri lavori. In
particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi
durante i quali il lavoratore accompagna il veicolo trasportato
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a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di
attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.
Tali periodi e la loro probabile durata devono essere
comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o
prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del
periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali
negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli
Stati membri;
b. il periodo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta
durante la marcia del veicolo quando il lavoratore guida
inserito in squadre.
1.2.2 L’impresa.
L’impresa deve conservare i fogli di registrazione e i tabulati, in ordine
cronologico e in forma leggibile, per un periodo di almeno un anno dalla data di
utilizzazione e ne deve rilasciare copia ai conducenti interessati che ne facciano
richiesta.
L’impresa deve fornire, altresì, le copie dei dati scaricati dalle carte del
conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie.
I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli
agenti incaricati del controllo.
1.2.3 Il conducente.
Il conducente, qualora non sia in possesso della carta tachigrafica o questa
sia danneggiata o non funzioni correttamente, deve:
• all’inizio del viaggio: stampare le indicazioni del veicolo guidato dal
conducente inserendo in tale tabulato tutte le informazioni che consentono
di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o
numero della patente) compresa la firma;
• al termine del viaggio: stampare le informazioni relative ai periodi di tempo
registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre
mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio
del viaggio, se non registrati dal cronotachigrafo, e riportare su tale
documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome,
numero della carta del conducente o numero della patente) compresa la
firma.
Quando il conducente si allontana dal veicolo e non è, pertanto, in grado di
utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i tempi che rientrano
nella definizione di “altre mansioni” e “tempi di disponibilità” devono:
• se il veicolo è munito di cronotachigrafo analogico (o meccanico, per i
veicoli che ne sono ancora dotati), essere inseriti sul foglio di registrazione
a mano, o con altro sistema, in maniera leggibile ed evitando
l’insudiciamento del foglio;
• se il veicolo è munito di cronotachigrafo digitale, essere inseriti sulla carta
del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale
dell’apparecchio di controllo.
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In caso di più di un conducente a bordo di un veicolo dotato di
cronotachigrafo digitale, ognuno deve inserire la propria carta di conducente nella
fessura giusta dell’apparecchio.
1.2.4 Obbligo di esibizione di documentazione.
In caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale, dal 1° gennaio
2008 il conducente alla guida:
• di un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico (o meccanico) deve
sempre essere in grado di presentare:
1. i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal
conducente stesso nei 28 giorni precedenti;
2. la carta del conducente, se è titolare di tale carta;
3. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso
e nei 28 giorni precedenti;
• di un veicolo dotato di cronotachigrafo digitale deve sempre essere
in grado di presentare:
1. la carta di conducente di cui è titolare;
2. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso
e nei 28 giorni precedenti;
3. i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo (giornata
in corso e 28 giorni precedenti) nel caso in cui in tale periodo
abbia guidato un veicolo munito di apparecchio di controllo di
tipo analogico.
Gli organi di controllo possono verificare il rispetto del Regolamento (CE) n.
561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati
che sono stati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta
del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento
probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni previste
dalla normativa vigente.
1.3 L’art. 27.
Sancisce l’obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale sui
veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 1° maggio 2006.
Non è previsto alcun obbligo di adeguamento per i veicoli già in circolazione
alla data del 1° maggio 2006 che montino un crono analogico (o meccanico).
L’unica eccezione, prevista dall’art. 2, lettera b), del Regolamento (CE) n.
2135/1998, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006, è costituita:
dai veicoli adibiti al trasporto di merci di m.m.a. superiore a 12
tonnellate;
dai veicoli adibiti al trasporti di passeggeri in numero superiore a 8
(escluso il conducente) di m.m.a. superiore a 10 tonnellate,
che sono stati immatricolati dal 01.01.1996.
Su tali veicoli, nel caso in cui si renda necessario sostituire il crono
analogico di cui sono dotati, dovranno essere installati apparecchi di controllo
digitali.
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2. Le disposizioni a entrata in vigore differita al 11.04.2007.
Le disposizioni a entrata in vigore differita concernono essenzialmente:
I veicoli esclusi dall’applicazione della normativa sul crono e possibilità di
ulteriori esenzioni per gli Stati membri.
I tempi di guida e di riposo, e relative deroghe;
2.1 I veicoli.
I veicoli obbligati all’installazione del crono sono quelli destinati al
trasporto su strada:
di merci, quando effettuato da veicoli di m.m.a., compresi eventuali rimorchi o
semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate (In pratica, l'installazione e l'uso del
dispositivo è imposto anche quando la motrice, pur non superando da sola la massa
complessiva prima indicata, formi un complesso con il suo rimorchio o
semirimorchio che superi le 3,5 t. Dal momento che non vengono fatte specificazioni
sul tipo di rimorchio, si deve ritenere che il rimorchio possa essere anche un
rimorchio leggero, cioè di massa inferiore a 750 Kg. Quello che conta, nella
normativa in parola, è solo la massa complessiva del complesso veicolare al momento
della sua circolazione su strada. Se ne deduce, pertanto, che possono esistere veicoli
sui quali il dispositivo, pur essendo montato, deve essere utilizzato solo quando
abbia agganciato un rimorchio che faccia superare al complesso le 3,5 t);
di passeggeri, quando effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di
costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone
compreso il conducente e destinati a tal fine.
Sono esentati dall’installazione e dall’uso del crono (e i conducenti
sono esentati dal rispetto dei tempi di guida e di riposo) ai sensi del combinato
disposto dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CEE 3821/85 e dell’art. 3 del
Regolamento CE 561/2006, i veicoli:
1. adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui
percorso non supera i 50 Km;
2. la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 Km/h;
3. di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili
del fuoco e delle forze responsabili dell’ordine pubblico o da questi
noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga
effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e
sotto la loro responsabilità;
4. utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio,
compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale
di aiuto umanitario (Si tratta di una norma di ampia formulazione.
Secondo tale norma rientrano tra i veicoli esentati non solo quelli di
proprietà delle categorie indicate sopra, ma anche quei veicoli che
occasionalmente sono utilizzati dalle medesime categorie per
l'espletamento delle loro attività, anche se appartenenti ad associazioni
o enti privati, es. C.R.I., o a soggetti privati qualora posseggano
requisiti);
5. speciali adibiti a usi medici;
6. carri attrezzi specializzati che operano in un raggio di 100 Km
dalla propria base operativa (Per carri attrezzi si intendono tutti quei
veicoli ad uso speciale che, in sede di immatricolazione, sono stati
Rimini – dicembre 2008 31
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