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Dott.Gioacchino Genchi
Via Principe di Scordia 7
90100 Palermo
Al Dirigente Generale
Dipartimento Territorio
Ass.to Territorio ed Ambiente
Via Ugo La Malfa 169
PALERMO
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Giacomo Talluto
Ass.to Territorio ed Ambiente
Via Ugo La Malfa 169
PALERMO
Oggetto: Osservazioni alle contestazioni di cui alla nota n. 320/D.T.A. del 12.04.07
Il sottoscritto Gioacchino Genchi, nato a Palermo il 3 novembre 1947 (cf GNC GCH 47S 03G
273H) ed ivi residente in Via Principe di Scordia 7, dirigente di terza fascia in atto in servizio
presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dipartimento Territorio ed Ambiente,
Servizio 3 “ Tutela dall’inquinamento atmosferico”, in relazione alla nota n. 320 del 12 aprile
2007 comunicata in data 13 aprile 2007, osserva quanto segue: Preliminarmente occorre rilevare
come il provvedimento di avviso di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di dirigente
responsabile del Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico” notificato allo scrivente, non
rispetta quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 91 sotto molteplici profili:
a) Risulta omessa l’indicazione del disposto normativo in base al quale il dirigente generale,
Arch. Pietro Tolomeo, possa revocare gli incarichi dei dirigenti. Tale omissione
determina una lesione al diritto di difesa dello scrivente, comportandone una limitazione
effettiva e, conseguentemente, l’impossibilità di poter comprendere l’esatta portata delle
contestazioni mosse.
b) Nell’individuare il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Talluto, Codesta
Amministrazione non ha tenuto conto che lo stesso risultando l’incaricato alla verifica
degli atti posti alla firma del Dirigente generale, atti che sono a fondamento delle asserite
contestazioni avanzate, non può essere designato quale soggetto responsabile del
1
procedimento amministrativo de quo atteso che la sua figura non garantisce la necessaria
imparzialità ed oggettività nella valutazione della vicenda.
c) I termini per la presentazione di osservazioni e per la conclusione del procedimento,
riportati in seno alla comunicazione de qua non risultano essere supportati da alcuna
normativa di riferimento ( legge, regolamento o atto interno ). Ma vi è di più. L’art. 9
comma 2 lettera e) della legge 10/1991 prevede che debbano essere indicati i rimedi
esperibili in caso di inerzia della Amministrazione. Non pare proprio che tale previsione
sia stata osservata.
d) Altra violazione posta in essere da Codesta Amministrazione attiene all’omessa notifica
dell’avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’incarico dirigenziale, ai soggetti
terzi a cui possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 8
comma 1 della legge 10/1991.
e) Alla luce degli addebiti mossi allo scrivente non si può non evincere che il procedimento
avviato nei confronti dello stesso da parte del dirigente generale celi un procedimento
disciplinare. Se tale circostanza rispondesse al vero, sarebbe precluso al sottoscritto
l’utilizzo di tutti gli strumenti giuridici volti alla tutela della posizione del lavoratore,
compromettendo, inevitabilmente, l’esercizio pieno del proprio diritto di difesa.
f) In relazione, poi, alla possibilità di prendere visione della documentazione su cui
l’Amministrazione procedente fonda le proprie contestazioni, si deve precisare che, in
data 16 aprile 2007, lo scrivente nel visionare i documenti, rilevava che gli stessi erano
contenuti in un faldone, unitamente ad altra documentazione non afferente la posizione
del sottoscritto e non debitamente contrassegnata in relazione ai singoli addebiti
contestati. Mancava l’elenco della documentazione componente il fascicolo e si rilevava
l’assenza di parte della documentazione per ammissione dello stesso ing. Talluto. V’è da
sottolineare che la documentazione attinente al procedimento de quo era confusa con altri
carteggi inerenti la posizione dei Dott.ri S.Cammarata e A.Pellerito. Ciò comportando da
un lato una concreta ed effettiva lesione al diritto alla privacy dello scrivente e degli altri
colleghi dall’altro l’impossibilità di individuare con esattezza quali atti fossero riferibili
alle singole posizioni, considerato, inoltre, che gli addebiti mossi non appaiono supportati
in alcuni punti da alcun riscontro documentale.
2
g) Il procedimento avviato dal dirigente generale deve essere considerato illegittimo, atteso
che colui il quale vi ha dato impulso non riveste il ruolo di necessaria imparzialità
richiesta per l’adozione di un provvedimento equo. Ed invero, a causa di pregresse
situazioni personali e di servizio, il dirigente generale, Arch. Pietro Tolomeo, ha
presentato in più occasioni denuncie e querele contro lo scrivente, il quale, a sua volta, ha
più volte denunciato e querelato l’Arch. Tolomeo. Tale rilievo, pertanto, deve ritenersi
ostativo all’adozione di un provvedimento finale al di sopra delle parti nei confronti
dell’odierno esponente.
h) Lo scrivente è, altresì, venuto a conoscenza della circostanza che il dirigente generale con
nota prot.n.27714 del 12/04/2007, ha inviato alla Giunta della Regione Siciliana, una
richiesta di licenziamento e/o di trasferimento dell’odierno esponente. La trasmissione di
detta nota inficia la validità dell’intero procedimento amministrativo de quo atteso che
l’Arch. Pietro Tolomeo nel manifestare anticipatamente alla Giunta le proprie
determinazioni in merito, da un lato vanifica l’iter procedimentale tuttora in itinere e
dall’altro invalida la propria imparzialità in ordine all’adozione del provvedimento finale.
Alla luce di tutto ciò il procedimento amministrativo teso alla revoca dell’incarico dirigenziale
conferito allo scrivente, è da ritenersi nullo.
Senza volere recedere dalle superiori contestazioni, è necessario rappresentare in merito alle
contestazioni mosse a carico della scrivente quanto segue.
In merito ai PUNTO N. 1
Preliminarmente va osservato che gli addebiti sono formulati in modo del tutto vago e generico,
in quanto non viene affatto precisato quali fatti specifici costituirebbero i motivi delle doglianze
formulate. Si configura, pertanto, a danno dello scrivente un palese impedimento ed una evidente
lesione dei diritti di difesa. Occorre peraltro rilevare che se tali addebiti dovessero riferirsi, come
si ha ragione di ritenere, a fatti ed episodi successivi alla revoca dell’incarico di responsabile del
Servizio 3, avvenuta con il DDG n. 22 del 08/01/2007, allora le contestazioni sarebbero viziate
ab origine da manifesta illogicità ed erroneità di attribuzione in quanto esse nulla avrebbero a che
vedere con il periodo in cui lo scrivente è stato responsabile del Servizio 3. Infatti, sotto questo
specifico aspetto, il procedimento è stato avviato per la revoca del già citato incarico e, di
3
conseguenza, qualsiasi fattispecie, attività o comportamento che si voglia eventualmente
censurare, deve attenere solo all’espletamento dei compiti di responsabilità del Servizio. Tutto
ciò premesso in via pregiudiziale e stante le riserve formulate, sembrerebbe che le contestazioni
del DG attengano alla sfera della libertà di stampa ed al diritto di cronaca di avvenimenti accaduti
negli ultimi anni e negli ultimi mesi nel Dipartimento Territorio e Ambiente, nonchè, per gli
aspetti relativi allo scrivente, alla sfera della propria attività sindacale che, nel suddetto
Dipartimento, si è esplicata nella rilevazione e nella segnalazione anche alle Autorità preposte di
una serie di ipotesi di irregolarità e violazioni delle norme che regolamentano l’attribuzione degli
incarichi dirigenziali. A tale proposito si ricorda che, giusto a seguito di audizione dello scrivente,
la Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni e
la verifica delle situazioni patrimoniali ha diramato la raccomandazione del 14/06/2005, a volte
richiamata anche dall’attuale DG in forma, tuttavia, incomprensibilmente “monca” della parte
essenziale e significativa, ovverosia “che i provvedimenti di cui al punto 1 (gli incarichi
dirigenziali) vengano sempre motivati ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91, indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’Amministrazione”.
Si ricorda, ancora, che anche la Procura della Corte dei Conti, valutando la sussistenza di ipotesi
di danno erariale in relazione ai numerosi casi segnalati ha avviato specifici filoni di indagini. Ed
invero, non essendo forniti, come detto all’inizio, precisi elementi di contestazione, da un punto
di vista del tutto generale ci si chiede a quali campagne diffamatorie ed a quali azioni di discredito
si voglia riferire il DG nella sua contestazione. Infatti, se il riferimento sono gli ultimi
“movimenti” di dirigenti, di cui alle revoche degli incarichi avvenute in data 08/01/2007,
riportati da alcuni organi di stampa, sorgono spontanee le domande più semplici ed elementari:
si è operato con la trasparenza prevista dalla legge (L.R. 10/91), ovverosia con la comunicazione
di avvio del procedimento e la motivazione dei provvedimenti (revoca e conferimento degli
incarichi? Si è operato nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 10/2000 e dal CCRL, area
della dirigenza? Si è operato in ossequio alla raccomandazione della Commissione di Garanzia
per la trasparenza, l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni e la verifica delle situazioni
patrimoniali sopra citata? Ebbene, a distanza di quasi 4 mesi il DG non ha ancora chiarito:
a) Le motivazioni delle revoche dei contratti degli incarichi dirigenziali dell’8/01/2007.
4
b) La mancata applicazione delle norme relative al conferimento degli incarichi, di cui all’art.
13, commi 1 e 2, del CCRL, area della dirigenza.
c) La mancata applicazione dei criteri di revoca degli incarichi e dell’informazione
preventiva, di cui all’art. 13, comma 7, e all’art. 6 del citato CCRL.
d) La mancata pubblicità degli incarichi resisi vacanti con la revoca e la mancata possibilità di
presentazione delle domande e dei curricula per l’accesso a detti posti dirigenziali, di cui
all’art. 13, comma 7, del citato CCRL.
Pertanto, fermo restando i poteri in capo al DG riguardo gli incarichi dirigenziali, che non
sembra che in alcun modo siano stati oggetto di contestazioni e rilievo da parte di chicchessia,
resta invece del tutto legittimo, in un sistema governato da regole democratiche e da relazioni
sindacali per quanto riguarda gli aspetti del pubblico impiego, rilevare, se del caso, come è stato il
caso, la palese inottemperanza delle norme e delle procedure di cui si è detto in precedenza.
Nessuna campagna di diffamazione e nessun discredito, dunque, semmai, al contrario la
manifesta e palese disapplicazione delle norme da parte del DG. Si aggiunga, infine, l’intervento
della Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 23/03/2007, che ha cancellato l’art. 96 della
L.R. 2/2002, che era stata lo strumento di legge di riferimento per operare, tuttavia senza il
rispetto delle norme anzidette, le revoche e la “presunta” rotazione degli incarichi di gennaio.
Stante la pesante ordinanza del Tribunale del Lavoro di Palermo, che aveva rimesso alla Suprema
Corte il giudizio di manifesta incostituzionalità della legge regionale, e le numerose sentenze dei
TAR e del Consiglio di Stato sullo stesso tema, prudenza ed autotutela avrebbero dovuto
consigliare la sospensione del ricorso al citato art. 96, piuttosto che un indiscriminato utilizzo
(ma pur sempre con le garanzie della trasparenza degli atti ed il rispetto delle procedure del
CCRL).
Alla luce delle superiori considerazioni e con il richiamo delle pregiudiziali in premessa,
l’addebito è incontestabilmente privo di qualsiasi fondamento e di qualsiasi sussistenza.
In merito ai PUNTI NN. 2 e 3
5
Gli addebiti sono formulati in modo vago e generico, oltre che ad essere privi di una qualsiasi
documentazione di riferimento.
Pertanto, si configura in capo allo scrivente un palese impedimento ed una evidente lesione del
proprio diritto di difesa. Occorre, peraltro, rilevare che, se tali addebiti dovessero riferirsi in via
presuntiva a fatti ed accadimenti successivi alla revoca dell’incarico di responsabile del Servizio 3,
avvenuto con DDG n.22 del 08.01.2007, allora le contestazioni sarebbero viziate ab origine da
manifesta illogicità ed erroneità di attribuzione, in quanto esse nulla avrebbero a che vedere con
il periodo in cui l’esponente è stato responsabile del Servizio 3.
Infatti, da questo punto di vista, il procedimento è stato avviato per la revoca del già citato
incarico e, di conseguenza, qualsiasi attività od omissione che si voglia eventualmente censurare
dovrebbe attenere solo all’espletamento dei compiti di responsabilità del Servizio.
Ciò premesso, sembrerebbe che il dirigente generale voglia riferirsi ancora una volta alla
questione della presunta nomina del Dott. Anzà a responsabile del Servizio 3 in data 22 gennaio
2007 ed alle susseguenti note redatte da costui.
Il dirigente generale è a conoscenza che su tali fatti denigratori e diffamatori, si è già avuto modo
di rispondere con le note nn. 29 e 30 del 23 gennaio 2007 e n. 40 del 26 gennaio 2007, con le quali
si confutava nei fatti ogni circostanza contestata dal Dott. Anzà ed alle quali ci si richiama
integralmente per brevità espositiva.
A questo punto, occorre rammentare a codesta amministrazione che in data 23 marzo 2007 è
stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2007 e che sulla scorta di un
consolidato orientamento di legittimità “ le pronunzie di accoglimento del Giudice delle leggi –
dichiarative di illegittimità costituzionale- eliminano la norma con effetto ex tunc, con la
conseguenza che essa non è più applicabile prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in
epoca anteriore alla pubblicazione della pronuncia, perché l’illegittimità costituzionale ha per
presupposto l’invalidità originaria della legge- sia essa di natura sostanziale, procedimentale o
processuale- per contrasto con un precetto costituzionale. In materia vige il principio che gli effetti
della incostituzionalità non si estendono soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per
avvenuta formazione del giudicato o per esservi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o
6
decadenze o prescrizioni non direttamente investite nei loro presupposti normativi, della pronuncia di
incostituzionalità” ( Cass. Civ. n. 16450 / 2006).
Alla luce di ciò si ribadisce quanto segue:
- In base a quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000 e dal CCRL area dirigenza in ordine alle
specifiche procedure previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la nomina
del Dott. Anzà risulta invalida. Questo ultimo, fino alla data di sottoscrizione del
contratto di incarico e della emanazione del DDG di approvazione del contratto e cioè in
data 26 febbraio 2007, non era né poteva essere considerato il responsabile del Servizio 3.
- La stessa proposta di incarico del dirigente generale al Dott. Anzà è stata operata in palese
violazione dell’art. 13 commi 1 e 7 del CCRL area dirigenza, non essendo stato rispettato
alcun criterio di trasparenza amministrativa.
- Il dirigente generale ha ritenuto di operare legittimamente, allorquando ha revocato gli
incarichi dirigenziali in modo asseritamene trasparente, applicando il criterio della
rotazione in ossequio alla raccomandazione della Commissione di Garanzia per la
trasparenza e l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni.
Tutti i DDG di revoca e di nuovo incarico, invece, mancano della motivazione, oltre che
della notifica di avvio del procedimento di revoca.
Pertanto, il dirigente generale non ha tenuto in debita considerazione il punto 2 della
suddetta raccomandazione la quale prescrive categoricamente che “i provvedimenti di cui
al punto 1 vengano sempre motivati ai sensi dell’art. 3 della l.r. 10/1991 indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della
amministrazione”.
- Fino alla data del 26 febbraio 2007 il Dott. Anzà non era il dirigente del Servizio 3,
pertanto, l’addebito mosso allo scrivente, riguardo alle mancate consegne cui avrebbe
dovuto adempiere più di un mese prima, è priva di fondamento.
L’esponente, infatti, nulla doveva consegnare ad un soggetto non legittimato.
- La segnalazione del Dott. Anzà effettuata con nota n. 5577 del 24 gennaio 2007, secondo
la quale “ è stato sottratta all’ufficio il registro di protocollo , e ciò impedisce… di protocollare
qualunque atto interno” non risponde al vero.
7
Difatti, dallo stesso registro di protocollo gli effettivi componenti del Servizio 3 lo hanno
utilizzato normalmente fino alla data del 26 gennaio 2007, ultimo giorno in cui il registro
si trovava nella stanza dello scrivente.
Da esso si evince che i componenti del Servizio 3 hanno provveduto a protocollare di
persona note, permessi e ferie di propria pertinenza.
Nessun registro quindi è stato mai sottratto e nessun impedimento è stato posto in essere
al Servizio 3 riguardante la protocollazione di atti interni fino alla data de qua.
- Il dirigente generale ha contestato, con la nota protocollo n. 80 del 26 gennaio 2007, un
presunto comportamento omissivo dello scrivente tra le ore 17.20 del 24 gennaio 2007 e le
ore 12 del 26 gennaio 2007, ovverosia, tenendo conto delle ore lavorative giornaliere, di…
“quasi ben 11 ore” !
Oggetto della presunta omissione erano sempre il registro di protocollo e la consegna delle
pratiche, che, una volta ricevuti dal dirigente, avrebbero avuto come destinazione finale il
Dott. Anzà, presunto responsabile del Servizio 3.
Per consentire di “ sanare” questa “omissione” l’Arch. Tolomeo concedeva una proroga di un
altro paio di ore ( le ore di lavoro di lunedì 29 gennaio 2007 fino alle ore 12 )!
Orbene, a prescindere dalla reale consistenza dei fatti, lo scrivente con nota n. 40 del 26
gennaio 2007 ha chiarito che avrebbe provveduto quanto più celermente possibile,
considerato che l’odierno esponente unitamente al Dott. Pellerito era impegnato dovendo, in
quei giorni, concludere un rapporto di indagini delegate come Ausiliario di P.G. da parte
della Procura della Repubblica di Sciacca.
Nella stessa nota si preannunciava al dirigente generale che, in data 29 gennaio 2007, lo
scrivente sarebbe stato impegnato in una convocazione da parte della Autorità Giudiziaria.
Ma nonostante ciò, l’Arch. Tolomeo disponeva l’apertura della stanza dello scrivente, e,
successivamente, il cambio della serratura ed il trasferimento ad un’altra stanza.
Da allora il sottoscritto non ha più potuto accedere alla sua ex postazione di lavoro, se non in
occasione dell’intervento della Polizia Giudiziaria dei NOPA constatando un caotico
sparpagliamento della documentazione, lo spostamento di altra dal posto originario e
l’assenza di altra ancora dal proprio tavolo.
8
Alla luce dei fatti rappresentati gli addebiti contestati appaiono insussistenti nonché privi di
ogni fondamento; il tutto, come si è già rilevato, nel contesto dell’anomala situazione
venutasi a creare nel Servizio 3 con la presunta ( inesistente ) nomina del Dott. Anzà a
responsabile dello stesso in assenza di sottoscrizione del contratto e del DDG di
approvazione.
In relazione al PUNTO n. 4
L’addebito, a prescindere dall’assoluta genericità della formulazione, è privo di qualsiasi
fondamento.
Ed infatti, poiché il dirigente generale non indica alcuna documentazione di riferimento non è
possibile comprendere né a quali conferenze si voglia riferire né a quale periodo.
In ogni caso merita rilevare che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152/06 che ha
istituito la procedura della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera.
Da tale data in poi e fino al 31/12/2006 risultano convocate n. 158 conferenze, di cui n. 115
effettuate, n. 36 rinviate o annullate su richiesta o per assenza delle Ditte e n. 6 istanze archiviate.
Considerato il numero dei giorni lavorativi tra maggio e dicembre e dei periodi di ferie, risulta
effettuata praticamente n. 1 conferenza quasi ogni n. 1,3 giorni.
Siffatti ritmi piuttosto che di addebiti sono esclusiva espressione di alta efficienza lavorativa.
Pertanto anche tale contestazione risulta destituita di ogni fondamento fattuale e documentale.
In relazione al PUNTO n. 5
Il DG contesta che lo scrivente avrebbe usufruito, nel periodo successivo alla revoca del contratto
(08/01/2007), di qualche giorno di ferie, peraltro in conto dell’anno precedente, senza avere
chiesto la sua “autorizzazione”, ragione per cui si tratterebbe di assenze ingiustificate. L’addebito
è del tutto irrilevante ed insussistente. Innanzitutto, occorre ancora una volta premettere
l’assoluto difetto di collegamento logico-funzionale tra la contestazione, in quanto riferita al
periodo post revoca, ed il procedimento intestato per la revoca dell’incarico di responsabile del
Servizio 3, che dovrebbe eventualmente attenere a presunti fatti e circostanze avvenuti quando
9
lo scrivente era responsabile del suddetto ufficio. In secondo luogo, appare a dir poco singolare
che questo tipo di addebito venga mosso a chi, come lo scrivente, a voler prendere come
riferimento temporale solo gli ultimi 6 anni di responsabilità di un Servizio, è stato e continua ad
essere presente ogni giorno in ufficio mediamente per 8-9 ore, cioè di gran lunga oltre i normali
termini lavorativi, come orari e come giornate. Va da sé, quindi, che la contestazione rappresenta
invero un ulteriore tassello strumentale del mosaico costituito artatamente dal presente
procedimento. Ed infatti, se pure si dovesse trattare di qualche giorno di assenza privo della
relativa documentazione o comunicazione, come non di rado può anche avvenire, sovverrebbe
per prassi consolidata il giustificativo in sanatoria. Qui, invece, si assiste al tentativo di fare
assurgere a presunta ed apparente importanza elementi di assoluta normalità se non banali,
cercando di deviare l’attenzione su colpevolizzazioni irrilevanti ed additando violazioni
inesistenti, per di più compiute “volutamente e consapevolmente”. Nel caso specifico la grave
querelle sarebbe di aver comunicato all’ufficio del personale l’assenza per alcuni giorni di ferie e
non già di averne richiesto l’autorizzazione al DG. Orbene, vero è che l’art. 17, comma 8, del
CCRL, area della dirigenza, prevede che “Costituisce specifica responsabilità del dirigente
programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,
nonché di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie” , ma è altrettanto vero
che tale previsione si riferisce, ovviamente, alle normali condizioni di lavoro, mentre invece lo
scrivente, in quanto in regime di revoca del contratto:
a) non aveva di che programmare ed organizzare le proprie ferie in funzione delle esigenze
di servizio o di quelle generali della struttura di appartenenza, non avendo alcun servizio
affidato, essendo tenuto senza alcun carico di lavoro, non essendo incardinato in una
struttura e non essendo neppure posto a disposizione della Direzione del Dipartimento;
b) non aveva di che provvedere ad assicurare, nel periodo di assenza, la continuità delle
attività ordinarie e straordinarie, essendo impedito dallo svolgere, per volontà del DG,
attività ordinarie e straordinarie.
Lo scrivente, pertanto, non poteva che avere come riferimento, e così si è regolato, se non
l’Ufficio del personale, come peraltro è sempre avvenuto in passato per casi analoghi, salvo che
non ci fosse una espressa assegnazione alla Direzione del Dipartimento. I giorni di ferie in
10
questione attenevano a quelle residue dell’anno precedente e, per i motivi anzidetti, non
collidevano né potevano collidere con qualsivoglia esigenza di servizio
Alla luce dei fatti esposti, la contestazione, ancorché speciosa ed irrilevante ai fini sostanziali della
questione, appare priva di presupposti e di reale fondamento.
In ordine al PUNTO n. 6
Lo scrivente rileva che anche in questo caso il dirigente generale si è espresso in modo
assolutamente generico omettendo di supportare gli addebiti con opportuna documentazione.
Non si comprende, infatti, a quale “serie di autorizzazioni” il dirigente generale intenda riferirsi
ed a quale periodo, né da quali elementi documentali di riscontro abbia tratto la conclusione che
per le autorizzazioni de quibus si fosse eventualmente concluso l’iter amministrativo.
Alla data del 31/12/2006 risultavano completate n. 34 istruttorie, di cui n. 27 con relativa
autorizzazione e n. 7 con diniego e non completate n. 40 di cui n. 21 in attesa di pareri, n. 4 in
attesa di integrazioni, n. 13 in attesa di integrazioni e pareri e n. 2 in attesa di provvedimento.
Pertanto, dai dati riportati emerge chiaramente la conferma che tutti i procedimenti via via
definiti sono stati sottoposti alla firma di codesta amministrazione.
In riferimento al PUNTO n. 7
La conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, ha caratteristiche istruttorie e
non decisorie, come espressamente previsto dal suddetto articolo.
La stessa si inserisce nell’iter endoprocedimentale necessario al responsabile del procedimento per
acquisire gli elementi utili alla conclusione dell’istruttoria e, di seguito, alla predisposizione del
provvedimento finale da sottoporre al soggetto responsabile.
La semplice nota di convocazione della conferenza, poiché non ha valenza di un atto o di un
provvedimento finale, rientra tra i normali compiti di competenza dirigenziale.
Non a caso le direttive del Dipartimento Territorio e Ambiente, prot. n. 4304 del 23/01/02 e
prot. n. 17241 del 22/03/02, si riferiscono espressamente ai “provvedimenti ed atti amministrativi
finali” e non già ad altri.
Del resto, se così non fosse, allora qualsiasi atto istruttorio dovrebbe essere sottoposto alla firma
del dirigente generale, con il risultato di creare da un lato un irrazionale intasamento dei
11
procedimenti amministrativi, dall’altro una totale deresponsabilizzazione della figura
dirigenziale.
In ogni caso, la correttezza delle procedure seguite trova ulteriore e definitiva conferma nei
comportamenti adottati in precedenza dallo stesso dirigente generale:
- A partire dalla disposizione del 17/10/2006 di revoca delle deleghe di firma dei
provvedimenti finali ai Dirigenti di Aree e Servizi, i DDG di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera sono stati emanati a conclusione di istruttorie frutto di conferenze di servizi
convocate a firma dello scrivente, cioè secondo le procedure che adesso e soltanto adesso, a
distanza di mesi, vengono contestate.
Eppure, quei DDG riportano nelle premesse sia le date di svolgimento che le conclusioni
delle conferenze di servizi.
Il dirigente generale, a conoscenza dei fatti, nel condividere i provvedimenti posti alla sua
firma, in nessun caso ha ritenuto che la sua firma fosse stata “usurpata”;
- A seguito della revoca del contratto dello scrivente di responsabile del Servizio 3, il dott.
Alessandro Pellerito, con note prot. n. 5 e 6 del 12/01/2007, provvedeva ad inviare alla firma
del dirigente generale una serie di note di convocazione di conferenze di servizi, stante
appunto la mancanza del capo servizio.
Nelle note si evidenziava che le convocazioni sarebbero tornate ad essere firmate dal
responsabile del Servizio non appena questi si fosse insediato nuovamente.
Il dirigente generale anche in tali occasioni non ha ritenuto di sollevare alcun appunto o
alcun dissenso sul contenuto di queste comunicazioni né riguardo a chi avesse convocato
le conferenze dopo il ritiro delle deleghe di firma né riguardo al fatto che la titolarità
fosse del responsabile del servizio.
Ancora una volta il dirigente generale non rilevava alcuna “usurpazione” di firma a suo
danno.
Tanto basta affinché si possa concludere per la più totale insussistenza dell’addebito formulato e,
nel contempo, per la contraddittorietà palese dei comportamenti manifestati nella circostanza
specifica.
In merito al PUNTO n. 8
12
Si è sopra ricordato che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152/06, il c.d. Testo
Unico in materia ambientale.
La novità di rilievo nel settore delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha riguardato
l’introduzione della conferenza di servizi quale momento di semplificazione e di trasparenza
amministrativa nell’iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo.
Al fine di aver piena contezza circa la gestione della fase di transizione dalla vecchia alla nuova
normativa, il dirigente generale pro tempore, avv. Lo Bue, richiedeva, con nota prot. n. 32939 del
10/05/2006, un parere all’Ufficio legislativo e legale della Regione. L’Ufficio rendeva il parere n.
9856 in data 05/06/2006.
Detto parere non veniva ritenuto esaustivo della problematica posta, tanto che l’avv. Lo Bue
decideva di richiederne un altro con la nota prot. n. 58206 del 11/09/2006.
Neppure questo secondo parere, tuttavia, reso il 02/10/2006, prot. n. 15994, veniva ritenuto
esaustivo dal nuovo dirigente generale, arch. Tolomeo, che nel frattempo era subentrato al posto
dell’avv. Lo Bue.
L’arch. Tolomeo, piuttosto che riformulare un’ ulteriore richiesta di chiarimenti all’Ufficio
legislativo e legale, decideva di formulare un’ulteriore richiesta di parere, questa volta
all’Avvocatura dello Stato, con la nota prot. 80385 del 20/11/2006.
In questa nota l’Arch. Tolomeo affermava testualmente che “Questa Amministrazione,
attenendosi strettamente alle norme dettate dal nuovo dispositivo e nello spirito della semplificazione
dei procedimenti amministrativi, ha iniziato a convocare le previste conferenze di servizi ed a
rilasciare i conseguenti provvedimenti. Tale indirizzo si ritiene peraltro avvalorato dalla rivisitazione
delle pregresse norme regionali di settore…” e chiedeva, tra l’altro, all’Avvocatura di “Voler
esplicitare se le iniziative intraprese da questa Amministrazione, al fine del rilascio delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, risultino coerenti con le modifiche procedurali (conferenze
dei servizi) introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 nell’ottica della semplificazione dei procedimenti
amministrativi…”.
L’Avvocatura dello Stato forniva il proprio avviso il 27/12/2006, prot. n. 54661 P, avvalorando e
confermando tutte le tesi e le procedure adottate e messe in atto dall’Amministrazione, in
particolare dal Servizio 3, affermando che “Ne segue la conferma anche alla legittimità del modus
procedendi che codesta Amministrazione riferisce essere stato adottato successivamente all’entrata in
13
vigore del Codice dell’Ambiente. L’orientamento interpretativo sopra indicato esimerebbe dalla
verifica sulle ulteriori subordinate, che pur la richiesta di parere prospetta…”.
Alla luce di quanto sopra richiamato ed esposto gli addebiti mossi sono del tutto inverosimili.
Si aggiunge, inoltre, che:
- Il primo parere dell’Ufficio Legislativo e Legale compare nelle premesse di tutti i DDG di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera firmati dall’arch. Tolomeo, il quale pertanto ne ha
piena contezza e consapevolezza;
- In data 23/01/07, con nota n. 29 indirizzata all’Assessore ed al dirigente generale, lo
scrivente unitamente al dott. Pellerito riferiva in ordine proprio al parere reso
dall’Avvocatura dello Stato, sottolineando che esso “…sposa integralmente le tesi sostenute dal
Dipartimento…”, riportandone contestualmente il brano dove si confermava la legittimità del
“modus procedendi” adottato dall’Amministrazione in particolare dal Servizio 3.
Ancora una volta i vertici dell’Amministrazione, debitamente informati, non hanno ritenuto di
esprimere alcun dissenso o la benché minima disapprovazione sulla linea di condotta del Servizio
3.
Poichè tutti gli elementi documentali concordano e concorrono univocamente per la correttezza
e la legittimità dell’operato del Servizio 3, la contestazione mossa allo scrivente a distanza di
molti mesi risulta priva di qualsiasi fondamento e credibilità.
Il riferimento alle riunioni tenute con le UU.OO periferiche del Servizio 3 e gli uffici tecnici
degli Assessorati provinciali all’ambiente è quantomeno improvvido, stante che rispetto delle
norme e trasparenza dell’azione amministrativa sono sempre stati elementi imprescindibili
dell’attività lavorativa dello scrivente e dei colleghi del Servizio 3.
Ogni passaggio amministrativo è sempre stato reso noto all’Assessore ed al dirigente generale pro
tempore tramite la formale trasmissione dei verbali sia che si trattasse della nota di convocazione
che dell’esito delle varie riunioni.
Mai, lo si sottolinea ancora una volta, risulta sollevato il minimo appunto sull’operato dello
scrivente, anzi, come ribadito, c’è stato un concorde riconoscimento di legittimità di tutta
l’attività svolta dall’esponente ed attestato dal DG e dal parere dell’Avvocatura dello Stato. Alla
luce delle considerazioni esposte, ne discende la assoluta inconsistenza ed insussistenza degli
addebiti de quibus.
14
In riferimento ai PUNTI NN. 9-12
Su tali contestazioni occorre preliminarmente premettere:
- in merito all’art. 9 del DPR 641 del 1972, all’art 4 l.r. 4 /2003 ed alla circolare del
Dipartimento Finanze e Credito n. 3/2003, non risulta che siano mai state impartite
direttive da parte degli Assessori, dei direttori e dei dirigenti generali p.t. dell’Assessorato
ovverosia, riguardo ai periodi in cui il rilascio delle autorizzazioni dell’Assessorato era di
competenza degli Assessori, poi dei dirigenti generali e, successivamente, secondo le
deleghe concesse dei Dirigenti di Aree e Servizi.
- La circolare citata è a firma del dirigente generale dell’Assessorato al Bilancio, Dott.
Pergolizzi, cioè lo stesso dirigente generale che appena qualche mese prima aveva diretto il
Dipartimento Territorio ed Ambiente. Ebbene nel corso della sua gestione del
Dipartimento Territorio, il Dott. Pergolizzi non ha eccepito alcun rilievo o irregolarità
sulla problematica in questione;
- La circolare non risulta essere mai stata inoltrata alle Aree ed ai Servizi del Dipartimento.
La stessa non figura neppure tra quelle inserite nel sito internet dell’Assessorato, dove,
invece, nella rubrica “ circolari, pareri etc…) è riportata ed è scaricabile la circolare dello
stesso Assessorato al Bilancio immediatamente precedente cioè la n. 2 del 2003.
- Non risulta che nel corso degli anni, passati e recenti, alcun ufficio dell’Assessorato
deputato al rilascio di autorizzazioni eventualmente riconducibili alle fattispecie previste
dalle norme in questione, abbia proceduto all’applicazione delle relative tariffe.
- Non risulta che gli uffici della struttura commissariale per l’emergenza idrica ed i rifiuti
né quelli dell’agenzie delle acque ed i rifiuti abbiano mai proceduto all’applicazione delle
tariffe in relazione alle autorizzazioni di loro competenza.
- Non risulta che dette tariffe siano state applicate dalla amministrazioni provinciali a
seguito del rilascio di autorizzazioni di loro competenza nei settori aria e rifiuti né tanto
meno dalle amministrazioni comunali per le autorizzazioni agli scarichi idrici di loro
competenza.
- Fino al 27 marzo 2007 il dirigente generale non ha diramato alcuna direttiva in merito, né
ha mai prospettato problematiche in ordine agli schemi di autorizzazione alle emissioni in
15
atmosfera sottoposti dal Servizio 3 alla sua attenzione e successivamente dallo stesso
condivisi ed emanati.
- Ili dirigente generale, infine, non ha mai contestato gli addebiti de quibus ad altri uffici del
Dipartimento, i quali si occupano anch’essi del rilascio di autorizzazioni riconducibili a
quelle in questione.
Tutto ciò premesso, lo scrivente rileva di avere nel corso dell’anno 2006, unitamente ai colleghi
del Servizio 3, collaborato con l’Assessorato al Bilancio sulla materia de qua e ciò al fine di
istituire una apposita voce di tassa sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. In più
occasioni, si sono svolte riunioni con il personale del suddetto Assessorato e, precisamente, con il
dott. Giancarlo Sciuto, dirigente responsabile del Servizio 5 “Studi e politiche sociali” del
Dipartimento Finanze.
Lo scrivente, nel corso delle riunioni, ha fornito la propria consulenza tecnica nonché numerosa
documentazione specifica. Tale documentazione, consistente nella classificazione delle attività
industriali suddivise per macrosettori secondo la metodologia Snap97 ed in un documento
esplicativo sugli inventari delle emissioni, veniva inviata tramite e-mail al Dott. Sciuto il 21 luglio
2006. Sulla base delle informazioni inviate dallo scrivente, i tecnici dell’Assessorato al Bilancio
elaboravano un elenco delle autorizzazioni di competenza regionale e provinciale da sottoporre a
tassazione ed un disegno di legge riguardante l’istituzione di una tassa relativa. L’Assessorato al
Bilancio predisponeva uno schema di D.L. intitolato “Tasse sulle concessioni governative
regionali”, il cui inizio così prevedeva “All’art. 6 della legge regionale n.24 del 24 agosto 1993 e
successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma a) a decorrere dall’entrata in vigore
della presente legge è prevista la seguente voce di tassa: autorizzazione rilasciata ai gestori degli
impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del Dlgs. 3/4/2006 n.152…”. Si
contemplava, secondo quanto proposto proprio dallo scrivente, una tassazione differenziata in
tre fasce in rapporto alle potenzialità inquinanti dell’insediamento produttivo. Infine, in ordine
alle due note del Servizio “Entrate Tributarie ed Extratributarie” U.O. “Tributi propri indiretti e
diretti”, del Dipartimento Finanze e Credito rispettivamente n.12074 del 27/09/06 e n.14409 del
22/11/2006, che si vorrebbero strumentalizzare per confermare le presunte omissioni, è
sufficiente rinviare ad una loro lettura integrale, che, se meno emotiva, avrebbe indotto a
ponderare diversamente quanto previsto nella parte finale della nota n.12074: “nella
16
considerazione che la norma istitutiva della voce di tassa proposta dovrebbe essere inserita nella legge
finanziaria 2007, si rappresenta l’opportunità che le comunicazioni inerenti la stessa vengano
anticipate tramite fax…ai fini della stima del gettito si rende, inoltre, acquisire la quantificazione delle
autorizzazioni rilasciate,ai sensi della normativa di settore citata, da codesto Assessorato”.
I riferimenti, pertanto, erano relativi ad una tassa da inserire nella legge finanziaria 2007 e la
richiesta era inerente alla quantificazione delle possibili entrate ricavabili dal numero di
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera mediamente rilasciate in un anno, anche in funzione
della differenziazione delle fasce di gettito. La nota successiva, appunto, sollecitava il calcolo del
gettito ipotizzato e questo ai fini della imminente manovra finanziaria al fine di verificare se gli
introiti costituissero somme di rilevanza significativa. Tuttavia, come lo scrivente aveva
anticipato in precedenza non erano prevedibili entrate di particolare entità. Ed infatti, da
informazioni successivamente attinte, il sottoscritto è a conoscenza che ad oggi il D.L. non è
ancora stato approvato dall’A.R.S..
Tanto ritenuto, le contestazioni mosse risultano inconsistenti.
*******
Avendo confutato, chiarito e provato che i singoli addebiti sono privi di ogni riscontro probatorio
e fattuale, nel reiterare la inefficacia e/o la nullità dell’avvio del procedimento di “Revoca
dall’incarico di dirigente responsabile dell’Servizio 3 Tutela dall’Inquinamento Atmosferico”
dello scrivente, si conclude affinché il dirigente generale disponga l’annullamento dei
provvedimenti posti a fondamento del citato procedimento.
Lo scrivente, infine, a seguito della impossibilità in data 26 aprile 2007 di accedere agli atti posti
a fondamento del procedimento de quo, stante la assenza del responsabile del procedimento
stesso, Ing. Talluto, e che i termini del procedimento devono, pertanto, considerarsi sospesi in
aggiunta a quanto già sottoscritto a verbale in data 16 aprile 2007, si riserva di integrare le
presenti osservazioni con una memoria integrativa non appena potrà prendere visione ed estrarre
copia dei documenti relativi alle contestazioni mosse.
Dott Gioacchino Genchi
17

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  • 1. Dott.Gioacchino Genchi Via Principe di Scordia 7 90100 Palermo Al Dirigente Generale Dipartimento Territorio Ass.to Territorio ed Ambiente Via Ugo La Malfa 169 PALERMO Al Responsabile del Procedimento Ing. Giacomo Talluto Ass.to Territorio ed Ambiente Via Ugo La Malfa 169 PALERMO Oggetto: Osservazioni alle contestazioni di cui alla nota n. 320/D.T.A. del 12.04.07 Il sottoscritto Gioacchino Genchi, nato a Palermo il 3 novembre 1947 (cf GNC GCH 47S 03G 273H) ed ivi residente in Via Principe di Scordia 7, dirigente di terza fascia in atto in servizio presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio 3 “ Tutela dall’inquinamento atmosferico”, in relazione alla nota n. 320 del 12 aprile 2007 comunicata in data 13 aprile 2007, osserva quanto segue: Preliminarmente occorre rilevare come il provvedimento di avviso di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di dirigente responsabile del Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico” notificato allo scrivente, non rispetta quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 91 sotto molteplici profili: a) Risulta omessa l’indicazione del disposto normativo in base al quale il dirigente generale, Arch. Pietro Tolomeo, possa revocare gli incarichi dei dirigenti. Tale omissione determina una lesione al diritto di difesa dello scrivente, comportandone una limitazione effettiva e, conseguentemente, l’impossibilità di poter comprendere l’esatta portata delle contestazioni mosse. b) Nell’individuare il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Talluto, Codesta Amministrazione non ha tenuto conto che lo stesso risultando l’incaricato alla verifica degli atti posti alla firma del Dirigente generale, atti che sono a fondamento delle asserite contestazioni avanzate, non può essere designato quale soggetto responsabile del 1
  • 2. procedimento amministrativo de quo atteso che la sua figura non garantisce la necessaria imparzialità ed oggettività nella valutazione della vicenda. c) I termini per la presentazione di osservazioni e per la conclusione del procedimento, riportati in seno alla comunicazione de qua non risultano essere supportati da alcuna normativa di riferimento ( legge, regolamento o atto interno ). Ma vi è di più. L’art. 9 comma 2 lettera e) della legge 10/1991 prevede che debbano essere indicati i rimedi esperibili in caso di inerzia della Amministrazione. Non pare proprio che tale previsione sia stata osservata. d) Altra violazione posta in essere da Codesta Amministrazione attiene all’omessa notifica dell’avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’incarico dirigenziale, ai soggetti terzi a cui possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge 10/1991. e) Alla luce degli addebiti mossi allo scrivente non si può non evincere che il procedimento avviato nei confronti dello stesso da parte del dirigente generale celi un procedimento disciplinare. Se tale circostanza rispondesse al vero, sarebbe precluso al sottoscritto l’utilizzo di tutti gli strumenti giuridici volti alla tutela della posizione del lavoratore, compromettendo, inevitabilmente, l’esercizio pieno del proprio diritto di difesa. f) In relazione, poi, alla possibilità di prendere visione della documentazione su cui l’Amministrazione procedente fonda le proprie contestazioni, si deve precisare che, in data 16 aprile 2007, lo scrivente nel visionare i documenti, rilevava che gli stessi erano contenuti in un faldone, unitamente ad altra documentazione non afferente la posizione del sottoscritto e non debitamente contrassegnata in relazione ai singoli addebiti contestati. Mancava l’elenco della documentazione componente il fascicolo e si rilevava l’assenza di parte della documentazione per ammissione dello stesso ing. Talluto. V’è da sottolineare che la documentazione attinente al procedimento de quo era confusa con altri carteggi inerenti la posizione dei Dott.ri S.Cammarata e A.Pellerito. Ciò comportando da un lato una concreta ed effettiva lesione al diritto alla privacy dello scrivente e degli altri colleghi dall’altro l’impossibilità di individuare con esattezza quali atti fossero riferibili alle singole posizioni, considerato, inoltre, che gli addebiti mossi non appaiono supportati in alcuni punti da alcun riscontro documentale. 2
  • 3. g) Il procedimento avviato dal dirigente generale deve essere considerato illegittimo, atteso che colui il quale vi ha dato impulso non riveste il ruolo di necessaria imparzialità richiesta per l’adozione di un provvedimento equo. Ed invero, a causa di pregresse situazioni personali e di servizio, il dirigente generale, Arch. Pietro Tolomeo, ha presentato in più occasioni denuncie e querele contro lo scrivente, il quale, a sua volta, ha più volte denunciato e querelato l’Arch. Tolomeo. Tale rilievo, pertanto, deve ritenersi ostativo all’adozione di un provvedimento finale al di sopra delle parti nei confronti dell’odierno esponente. h) Lo scrivente è, altresì, venuto a conoscenza della circostanza che il dirigente generale con nota prot.n.27714 del 12/04/2007, ha inviato alla Giunta della Regione Siciliana, una richiesta di licenziamento e/o di trasferimento dell’odierno esponente. La trasmissione di detta nota inficia la validità dell’intero procedimento amministrativo de quo atteso che l’Arch. Pietro Tolomeo nel manifestare anticipatamente alla Giunta le proprie determinazioni in merito, da un lato vanifica l’iter procedimentale tuttora in itinere e dall’altro invalida la propria imparzialità in ordine all’adozione del provvedimento finale. Alla luce di tutto ciò il procedimento amministrativo teso alla revoca dell’incarico dirigenziale conferito allo scrivente, è da ritenersi nullo. Senza volere recedere dalle superiori contestazioni, è necessario rappresentare in merito alle contestazioni mosse a carico della scrivente quanto segue. In merito ai PUNTO N. 1 Preliminarmente va osservato che gli addebiti sono formulati in modo del tutto vago e generico, in quanto non viene affatto precisato quali fatti specifici costituirebbero i motivi delle doglianze formulate. Si configura, pertanto, a danno dello scrivente un palese impedimento ed una evidente lesione dei diritti di difesa. Occorre peraltro rilevare che se tali addebiti dovessero riferirsi, come si ha ragione di ritenere, a fatti ed episodi successivi alla revoca dell’incarico di responsabile del Servizio 3, avvenuta con il DDG n. 22 del 08/01/2007, allora le contestazioni sarebbero viziate ab origine da manifesta illogicità ed erroneità di attribuzione in quanto esse nulla avrebbero a che vedere con il periodo in cui lo scrivente è stato responsabile del Servizio 3. Infatti, sotto questo specifico aspetto, il procedimento è stato avviato per la revoca del già citato incarico e, di 3
  • 4. conseguenza, qualsiasi fattispecie, attività o comportamento che si voglia eventualmente censurare, deve attenere solo all’espletamento dei compiti di responsabilità del Servizio. Tutto ciò premesso in via pregiudiziale e stante le riserve formulate, sembrerebbe che le contestazioni del DG attengano alla sfera della libertà di stampa ed al diritto di cronaca di avvenimenti accaduti negli ultimi anni e negli ultimi mesi nel Dipartimento Territorio e Ambiente, nonchè, per gli aspetti relativi allo scrivente, alla sfera della propria attività sindacale che, nel suddetto Dipartimento, si è esplicata nella rilevazione e nella segnalazione anche alle Autorità preposte di una serie di ipotesi di irregolarità e violazioni delle norme che regolamentano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali. A tale proposito si ricorda che, giusto a seguito di audizione dello scrivente, la Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali ha diramato la raccomandazione del 14/06/2005, a volte richiamata anche dall’attuale DG in forma, tuttavia, incomprensibilmente “monca” della parte essenziale e significativa, ovverosia “che i provvedimenti di cui al punto 1 (gli incarichi dirigenziali) vengano sempre motivati ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”. Si ricorda, ancora, che anche la Procura della Corte dei Conti, valutando la sussistenza di ipotesi di danno erariale in relazione ai numerosi casi segnalati ha avviato specifici filoni di indagini. Ed invero, non essendo forniti, come detto all’inizio, precisi elementi di contestazione, da un punto di vista del tutto generale ci si chiede a quali campagne diffamatorie ed a quali azioni di discredito si voglia riferire il DG nella sua contestazione. Infatti, se il riferimento sono gli ultimi “movimenti” di dirigenti, di cui alle revoche degli incarichi avvenute in data 08/01/2007, riportati da alcuni organi di stampa, sorgono spontanee le domande più semplici ed elementari: si è operato con la trasparenza prevista dalla legge (L.R. 10/91), ovverosia con la comunicazione di avvio del procedimento e la motivazione dei provvedimenti (revoca e conferimento degli incarichi? Si è operato nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 10/2000 e dal CCRL, area della dirigenza? Si è operato in ossequio alla raccomandazione della Commissione di Garanzia per la trasparenza, l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali sopra citata? Ebbene, a distanza di quasi 4 mesi il DG non ha ancora chiarito: a) Le motivazioni delle revoche dei contratti degli incarichi dirigenziali dell’8/01/2007. 4
  • 5. b) La mancata applicazione delle norme relative al conferimento degli incarichi, di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del CCRL, area della dirigenza. c) La mancata applicazione dei criteri di revoca degli incarichi e dell’informazione preventiva, di cui all’art. 13, comma 7, e all’art. 6 del citato CCRL. d) La mancata pubblicità degli incarichi resisi vacanti con la revoca e la mancata possibilità di presentazione delle domande e dei curricula per l’accesso a detti posti dirigenziali, di cui all’art. 13, comma 7, del citato CCRL. Pertanto, fermo restando i poteri in capo al DG riguardo gli incarichi dirigenziali, che non sembra che in alcun modo siano stati oggetto di contestazioni e rilievo da parte di chicchessia, resta invece del tutto legittimo, in un sistema governato da regole democratiche e da relazioni sindacali per quanto riguarda gli aspetti del pubblico impiego, rilevare, se del caso, come è stato il caso, la palese inottemperanza delle norme e delle procedure di cui si è detto in precedenza. Nessuna campagna di diffamazione e nessun discredito, dunque, semmai, al contrario la manifesta e palese disapplicazione delle norme da parte del DG. Si aggiunga, infine, l’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 23/03/2007, che ha cancellato l’art. 96 della L.R. 2/2002, che era stata lo strumento di legge di riferimento per operare, tuttavia senza il rispetto delle norme anzidette, le revoche e la “presunta” rotazione degli incarichi di gennaio. Stante la pesante ordinanza del Tribunale del Lavoro di Palermo, che aveva rimesso alla Suprema Corte il giudizio di manifesta incostituzionalità della legge regionale, e le numerose sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato sullo stesso tema, prudenza ed autotutela avrebbero dovuto consigliare la sospensione del ricorso al citato art. 96, piuttosto che un indiscriminato utilizzo (ma pur sempre con le garanzie della trasparenza degli atti ed il rispetto delle procedure del CCRL). Alla luce delle superiori considerazioni e con il richiamo delle pregiudiziali in premessa, l’addebito è incontestabilmente privo di qualsiasi fondamento e di qualsiasi sussistenza. In merito ai PUNTI NN. 2 e 3 5
  • 6. Gli addebiti sono formulati in modo vago e generico, oltre che ad essere privi di una qualsiasi documentazione di riferimento. Pertanto, si configura in capo allo scrivente un palese impedimento ed una evidente lesione del proprio diritto di difesa. Occorre, peraltro, rilevare che, se tali addebiti dovessero riferirsi in via presuntiva a fatti ed accadimenti successivi alla revoca dell’incarico di responsabile del Servizio 3, avvenuto con DDG n.22 del 08.01.2007, allora le contestazioni sarebbero viziate ab origine da manifesta illogicità ed erroneità di attribuzione, in quanto esse nulla avrebbero a che vedere con il periodo in cui l’esponente è stato responsabile del Servizio 3. Infatti, da questo punto di vista, il procedimento è stato avviato per la revoca del già citato incarico e, di conseguenza, qualsiasi attività od omissione che si voglia eventualmente censurare dovrebbe attenere solo all’espletamento dei compiti di responsabilità del Servizio. Ciò premesso, sembrerebbe che il dirigente generale voglia riferirsi ancora una volta alla questione della presunta nomina del Dott. Anzà a responsabile del Servizio 3 in data 22 gennaio 2007 ed alle susseguenti note redatte da costui. Il dirigente generale è a conoscenza che su tali fatti denigratori e diffamatori, si è già avuto modo di rispondere con le note nn. 29 e 30 del 23 gennaio 2007 e n. 40 del 26 gennaio 2007, con le quali si confutava nei fatti ogni circostanza contestata dal Dott. Anzà ed alle quali ci si richiama integralmente per brevità espositiva. A questo punto, occorre rammentare a codesta amministrazione che in data 23 marzo 2007 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2007 e che sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità “ le pronunzie di accoglimento del Giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale- eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronuncia, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge- sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale- per contrasto con un precetto costituzionale. In materia vige il principio che gli effetti della incostituzionalità non si estendono soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per esservi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o 6
  • 7. decadenze o prescrizioni non direttamente investite nei loro presupposti normativi, della pronuncia di incostituzionalità” ( Cass. Civ. n. 16450 / 2006). Alla luce di ciò si ribadisce quanto segue: - In base a quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000 e dal CCRL area dirigenza in ordine alle specifiche procedure previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la nomina del Dott. Anzà risulta invalida. Questo ultimo, fino alla data di sottoscrizione del contratto di incarico e della emanazione del DDG di approvazione del contratto e cioè in data 26 febbraio 2007, non era né poteva essere considerato il responsabile del Servizio 3. - La stessa proposta di incarico del dirigente generale al Dott. Anzà è stata operata in palese violazione dell’art. 13 commi 1 e 7 del CCRL area dirigenza, non essendo stato rispettato alcun criterio di trasparenza amministrativa. - Il dirigente generale ha ritenuto di operare legittimamente, allorquando ha revocato gli incarichi dirigenziali in modo asseritamene trasparente, applicando il criterio della rotazione in ossequio alla raccomandazione della Commissione di Garanzia per la trasparenza e l’imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni. Tutti i DDG di revoca e di nuovo incarico, invece, mancano della motivazione, oltre che della notifica di avvio del procedimento di revoca. Pertanto, il dirigente generale non ha tenuto in debita considerazione il punto 2 della suddetta raccomandazione la quale prescrive categoricamente che “i provvedimenti di cui al punto 1 vengano sempre motivati ai sensi dell’art. 3 della l.r. 10/1991 indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione”. - Fino alla data del 26 febbraio 2007 il Dott. Anzà non era il dirigente del Servizio 3, pertanto, l’addebito mosso allo scrivente, riguardo alle mancate consegne cui avrebbe dovuto adempiere più di un mese prima, è priva di fondamento. L’esponente, infatti, nulla doveva consegnare ad un soggetto non legittimato. - La segnalazione del Dott. Anzà effettuata con nota n. 5577 del 24 gennaio 2007, secondo la quale “ è stato sottratta all’ufficio il registro di protocollo , e ciò impedisce… di protocollare qualunque atto interno” non risponde al vero. 7
  • 8. Difatti, dallo stesso registro di protocollo gli effettivi componenti del Servizio 3 lo hanno utilizzato normalmente fino alla data del 26 gennaio 2007, ultimo giorno in cui il registro si trovava nella stanza dello scrivente. Da esso si evince che i componenti del Servizio 3 hanno provveduto a protocollare di persona note, permessi e ferie di propria pertinenza. Nessun registro quindi è stato mai sottratto e nessun impedimento è stato posto in essere al Servizio 3 riguardante la protocollazione di atti interni fino alla data de qua. - Il dirigente generale ha contestato, con la nota protocollo n. 80 del 26 gennaio 2007, un presunto comportamento omissivo dello scrivente tra le ore 17.20 del 24 gennaio 2007 e le ore 12 del 26 gennaio 2007, ovverosia, tenendo conto delle ore lavorative giornaliere, di… “quasi ben 11 ore” ! Oggetto della presunta omissione erano sempre il registro di protocollo e la consegna delle pratiche, che, una volta ricevuti dal dirigente, avrebbero avuto come destinazione finale il Dott. Anzà, presunto responsabile del Servizio 3. Per consentire di “ sanare” questa “omissione” l’Arch. Tolomeo concedeva una proroga di un altro paio di ore ( le ore di lavoro di lunedì 29 gennaio 2007 fino alle ore 12 )! Orbene, a prescindere dalla reale consistenza dei fatti, lo scrivente con nota n. 40 del 26 gennaio 2007 ha chiarito che avrebbe provveduto quanto più celermente possibile, considerato che l’odierno esponente unitamente al Dott. Pellerito era impegnato dovendo, in quei giorni, concludere un rapporto di indagini delegate come Ausiliario di P.G. da parte della Procura della Repubblica di Sciacca. Nella stessa nota si preannunciava al dirigente generale che, in data 29 gennaio 2007, lo scrivente sarebbe stato impegnato in una convocazione da parte della Autorità Giudiziaria. Ma nonostante ciò, l’Arch. Tolomeo disponeva l’apertura della stanza dello scrivente, e, successivamente, il cambio della serratura ed il trasferimento ad un’altra stanza. Da allora il sottoscritto non ha più potuto accedere alla sua ex postazione di lavoro, se non in occasione dell’intervento della Polizia Giudiziaria dei NOPA constatando un caotico sparpagliamento della documentazione, lo spostamento di altra dal posto originario e l’assenza di altra ancora dal proprio tavolo. 8
  • 9. Alla luce dei fatti rappresentati gli addebiti contestati appaiono insussistenti nonché privi di ogni fondamento; il tutto, come si è già rilevato, nel contesto dell’anomala situazione venutasi a creare nel Servizio 3 con la presunta ( inesistente ) nomina del Dott. Anzà a responsabile dello stesso in assenza di sottoscrizione del contratto e del DDG di approvazione. In relazione al PUNTO n. 4 L’addebito, a prescindere dall’assoluta genericità della formulazione, è privo di qualsiasi fondamento. Ed infatti, poiché il dirigente generale non indica alcuna documentazione di riferimento non è possibile comprendere né a quali conferenze si voglia riferire né a quale periodo. In ogni caso merita rilevare che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152/06 che ha istituito la procedura della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Da tale data in poi e fino al 31/12/2006 risultano convocate n. 158 conferenze, di cui n. 115 effettuate, n. 36 rinviate o annullate su richiesta o per assenza delle Ditte e n. 6 istanze archiviate. Considerato il numero dei giorni lavorativi tra maggio e dicembre e dei periodi di ferie, risulta effettuata praticamente n. 1 conferenza quasi ogni n. 1,3 giorni. Siffatti ritmi piuttosto che di addebiti sono esclusiva espressione di alta efficienza lavorativa. Pertanto anche tale contestazione risulta destituita di ogni fondamento fattuale e documentale. In relazione al PUNTO n. 5 Il DG contesta che lo scrivente avrebbe usufruito, nel periodo successivo alla revoca del contratto (08/01/2007), di qualche giorno di ferie, peraltro in conto dell’anno precedente, senza avere chiesto la sua “autorizzazione”, ragione per cui si tratterebbe di assenze ingiustificate. L’addebito è del tutto irrilevante ed insussistente. Innanzitutto, occorre ancora una volta premettere l’assoluto difetto di collegamento logico-funzionale tra la contestazione, in quanto riferita al periodo post revoca, ed il procedimento intestato per la revoca dell’incarico di responsabile del Servizio 3, che dovrebbe eventualmente attenere a presunti fatti e circostanze avvenuti quando 9
  • 10. lo scrivente era responsabile del suddetto ufficio. In secondo luogo, appare a dir poco singolare che questo tipo di addebito venga mosso a chi, come lo scrivente, a voler prendere come riferimento temporale solo gli ultimi 6 anni di responsabilità di un Servizio, è stato e continua ad essere presente ogni giorno in ufficio mediamente per 8-9 ore, cioè di gran lunga oltre i normali termini lavorativi, come orari e come giornate. Va da sé, quindi, che la contestazione rappresenta invero un ulteriore tassello strumentale del mosaico costituito artatamente dal presente procedimento. Ed infatti, se pure si dovesse trattare di qualche giorno di assenza privo della relativa documentazione o comunicazione, come non di rado può anche avvenire, sovverrebbe per prassi consolidata il giustificativo in sanatoria. Qui, invece, si assiste al tentativo di fare assurgere a presunta ed apparente importanza elementi di assoluta normalità se non banali, cercando di deviare l’attenzione su colpevolizzazioni irrilevanti ed additando violazioni inesistenti, per di più compiute “volutamente e consapevolmente”. Nel caso specifico la grave querelle sarebbe di aver comunicato all’ufficio del personale l’assenza per alcuni giorni di ferie e non già di averne richiesto l’autorizzazione al DG. Orbene, vero è che l’art. 17, comma 8, del CCRL, area della dirigenza, prevede che “Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, nonché di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie” , ma è altrettanto vero che tale previsione si riferisce, ovviamente, alle normali condizioni di lavoro, mentre invece lo scrivente, in quanto in regime di revoca del contratto: a) non aveva di che programmare ed organizzare le proprie ferie in funzione delle esigenze di servizio o di quelle generali della struttura di appartenenza, non avendo alcun servizio affidato, essendo tenuto senza alcun carico di lavoro, non essendo incardinato in una struttura e non essendo neppure posto a disposizione della Direzione del Dipartimento; b) non aveva di che provvedere ad assicurare, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie, essendo impedito dallo svolgere, per volontà del DG, attività ordinarie e straordinarie. Lo scrivente, pertanto, non poteva che avere come riferimento, e così si è regolato, se non l’Ufficio del personale, come peraltro è sempre avvenuto in passato per casi analoghi, salvo che non ci fosse una espressa assegnazione alla Direzione del Dipartimento. I giorni di ferie in 10
  • 11. questione attenevano a quelle residue dell’anno precedente e, per i motivi anzidetti, non collidevano né potevano collidere con qualsivoglia esigenza di servizio Alla luce dei fatti esposti, la contestazione, ancorché speciosa ed irrilevante ai fini sostanziali della questione, appare priva di presupposti e di reale fondamento. In ordine al PUNTO n. 6 Lo scrivente rileva che anche in questo caso il dirigente generale si è espresso in modo assolutamente generico omettendo di supportare gli addebiti con opportuna documentazione. Non si comprende, infatti, a quale “serie di autorizzazioni” il dirigente generale intenda riferirsi ed a quale periodo, né da quali elementi documentali di riscontro abbia tratto la conclusione che per le autorizzazioni de quibus si fosse eventualmente concluso l’iter amministrativo. Alla data del 31/12/2006 risultavano completate n. 34 istruttorie, di cui n. 27 con relativa autorizzazione e n. 7 con diniego e non completate n. 40 di cui n. 21 in attesa di pareri, n. 4 in attesa di integrazioni, n. 13 in attesa di integrazioni e pareri e n. 2 in attesa di provvedimento. Pertanto, dai dati riportati emerge chiaramente la conferma che tutti i procedimenti via via definiti sono stati sottoposti alla firma di codesta amministrazione. In riferimento al PUNTO n. 7 La conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, ha caratteristiche istruttorie e non decisorie, come espressamente previsto dal suddetto articolo. La stessa si inserisce nell’iter endoprocedimentale necessario al responsabile del procedimento per acquisire gli elementi utili alla conclusione dell’istruttoria e, di seguito, alla predisposizione del provvedimento finale da sottoporre al soggetto responsabile. La semplice nota di convocazione della conferenza, poiché non ha valenza di un atto o di un provvedimento finale, rientra tra i normali compiti di competenza dirigenziale. Non a caso le direttive del Dipartimento Territorio e Ambiente, prot. n. 4304 del 23/01/02 e prot. n. 17241 del 22/03/02, si riferiscono espressamente ai “provvedimenti ed atti amministrativi finali” e non già ad altri. Del resto, se così non fosse, allora qualsiasi atto istruttorio dovrebbe essere sottoposto alla firma del dirigente generale, con il risultato di creare da un lato un irrazionale intasamento dei 11
  • 12. procedimenti amministrativi, dall’altro una totale deresponsabilizzazione della figura dirigenziale. In ogni caso, la correttezza delle procedure seguite trova ulteriore e definitiva conferma nei comportamenti adottati in precedenza dallo stesso dirigente generale: - A partire dalla disposizione del 17/10/2006 di revoca delle deleghe di firma dei provvedimenti finali ai Dirigenti di Aree e Servizi, i DDG di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono stati emanati a conclusione di istruttorie frutto di conferenze di servizi convocate a firma dello scrivente, cioè secondo le procedure che adesso e soltanto adesso, a distanza di mesi, vengono contestate. Eppure, quei DDG riportano nelle premesse sia le date di svolgimento che le conclusioni delle conferenze di servizi. Il dirigente generale, a conoscenza dei fatti, nel condividere i provvedimenti posti alla sua firma, in nessun caso ha ritenuto che la sua firma fosse stata “usurpata”; - A seguito della revoca del contratto dello scrivente di responsabile del Servizio 3, il dott. Alessandro Pellerito, con note prot. n. 5 e 6 del 12/01/2007, provvedeva ad inviare alla firma del dirigente generale una serie di note di convocazione di conferenze di servizi, stante appunto la mancanza del capo servizio. Nelle note si evidenziava che le convocazioni sarebbero tornate ad essere firmate dal responsabile del Servizio non appena questi si fosse insediato nuovamente. Il dirigente generale anche in tali occasioni non ha ritenuto di sollevare alcun appunto o alcun dissenso sul contenuto di queste comunicazioni né riguardo a chi avesse convocato le conferenze dopo il ritiro delle deleghe di firma né riguardo al fatto che la titolarità fosse del responsabile del servizio. Ancora una volta il dirigente generale non rilevava alcuna “usurpazione” di firma a suo danno. Tanto basta affinché si possa concludere per la più totale insussistenza dell’addebito formulato e, nel contempo, per la contraddittorietà palese dei comportamenti manifestati nella circostanza specifica. In merito al PUNTO n. 8 12
  • 13. Si è sopra ricordato che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152/06, il c.d. Testo Unico in materia ambientale. La novità di rilievo nel settore delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha riguardato l’introduzione della conferenza di servizi quale momento di semplificazione e di trasparenza amministrativa nell’iter istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo. Al fine di aver piena contezza circa la gestione della fase di transizione dalla vecchia alla nuova normativa, il dirigente generale pro tempore, avv. Lo Bue, richiedeva, con nota prot. n. 32939 del 10/05/2006, un parere all’Ufficio legislativo e legale della Regione. L’Ufficio rendeva il parere n. 9856 in data 05/06/2006. Detto parere non veniva ritenuto esaustivo della problematica posta, tanto che l’avv. Lo Bue decideva di richiederne un altro con la nota prot. n. 58206 del 11/09/2006. Neppure questo secondo parere, tuttavia, reso il 02/10/2006, prot. n. 15994, veniva ritenuto esaustivo dal nuovo dirigente generale, arch. Tolomeo, che nel frattempo era subentrato al posto dell’avv. Lo Bue. L’arch. Tolomeo, piuttosto che riformulare un’ ulteriore richiesta di chiarimenti all’Ufficio legislativo e legale, decideva di formulare un’ulteriore richiesta di parere, questa volta all’Avvocatura dello Stato, con la nota prot. 80385 del 20/11/2006. In questa nota l’Arch. Tolomeo affermava testualmente che “Questa Amministrazione, attenendosi strettamente alle norme dettate dal nuovo dispositivo e nello spirito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha iniziato a convocare le previste conferenze di servizi ed a rilasciare i conseguenti provvedimenti. Tale indirizzo si ritiene peraltro avvalorato dalla rivisitazione delle pregresse norme regionali di settore…” e chiedeva, tra l’altro, all’Avvocatura di “Voler esplicitare se le iniziative intraprese da questa Amministrazione, al fine del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, risultino coerenti con le modifiche procedurali (conferenze dei servizi) introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi…”. L’Avvocatura dello Stato forniva il proprio avviso il 27/12/2006, prot. n. 54661 P, avvalorando e confermando tutte le tesi e le procedure adottate e messe in atto dall’Amministrazione, in particolare dal Servizio 3, affermando che “Ne segue la conferma anche alla legittimità del modus procedendi che codesta Amministrazione riferisce essere stato adottato successivamente all’entrata in 13
  • 14. vigore del Codice dell’Ambiente. L’orientamento interpretativo sopra indicato esimerebbe dalla verifica sulle ulteriori subordinate, che pur la richiesta di parere prospetta…”. Alla luce di quanto sopra richiamato ed esposto gli addebiti mossi sono del tutto inverosimili. Si aggiunge, inoltre, che: - Il primo parere dell’Ufficio Legislativo e Legale compare nelle premesse di tutti i DDG di autorizzazione alle emissioni in atmosfera firmati dall’arch. Tolomeo, il quale pertanto ne ha piena contezza e consapevolezza; - In data 23/01/07, con nota n. 29 indirizzata all’Assessore ed al dirigente generale, lo scrivente unitamente al dott. Pellerito riferiva in ordine proprio al parere reso dall’Avvocatura dello Stato, sottolineando che esso “…sposa integralmente le tesi sostenute dal Dipartimento…”, riportandone contestualmente il brano dove si confermava la legittimità del “modus procedendi” adottato dall’Amministrazione in particolare dal Servizio 3. Ancora una volta i vertici dell’Amministrazione, debitamente informati, non hanno ritenuto di esprimere alcun dissenso o la benché minima disapprovazione sulla linea di condotta del Servizio 3. Poichè tutti gli elementi documentali concordano e concorrono univocamente per la correttezza e la legittimità dell’operato del Servizio 3, la contestazione mossa allo scrivente a distanza di molti mesi risulta priva di qualsiasi fondamento e credibilità. Il riferimento alle riunioni tenute con le UU.OO periferiche del Servizio 3 e gli uffici tecnici degli Assessorati provinciali all’ambiente è quantomeno improvvido, stante che rispetto delle norme e trasparenza dell’azione amministrativa sono sempre stati elementi imprescindibili dell’attività lavorativa dello scrivente e dei colleghi del Servizio 3. Ogni passaggio amministrativo è sempre stato reso noto all’Assessore ed al dirigente generale pro tempore tramite la formale trasmissione dei verbali sia che si trattasse della nota di convocazione che dell’esito delle varie riunioni. Mai, lo si sottolinea ancora una volta, risulta sollevato il minimo appunto sull’operato dello scrivente, anzi, come ribadito, c’è stato un concorde riconoscimento di legittimità di tutta l’attività svolta dall’esponente ed attestato dal DG e dal parere dell’Avvocatura dello Stato. Alla luce delle considerazioni esposte, ne discende la assoluta inconsistenza ed insussistenza degli addebiti de quibus. 14
  • 15. In riferimento ai PUNTI NN. 9-12 Su tali contestazioni occorre preliminarmente premettere: - in merito all’art. 9 del DPR 641 del 1972, all’art 4 l.r. 4 /2003 ed alla circolare del Dipartimento Finanze e Credito n. 3/2003, non risulta che siano mai state impartite direttive da parte degli Assessori, dei direttori e dei dirigenti generali p.t. dell’Assessorato ovverosia, riguardo ai periodi in cui il rilascio delle autorizzazioni dell’Assessorato era di competenza degli Assessori, poi dei dirigenti generali e, successivamente, secondo le deleghe concesse dei Dirigenti di Aree e Servizi. - La circolare citata è a firma del dirigente generale dell’Assessorato al Bilancio, Dott. Pergolizzi, cioè lo stesso dirigente generale che appena qualche mese prima aveva diretto il Dipartimento Territorio ed Ambiente. Ebbene nel corso della sua gestione del Dipartimento Territorio, il Dott. Pergolizzi non ha eccepito alcun rilievo o irregolarità sulla problematica in questione; - La circolare non risulta essere mai stata inoltrata alle Aree ed ai Servizi del Dipartimento. La stessa non figura neppure tra quelle inserite nel sito internet dell’Assessorato, dove, invece, nella rubrica “ circolari, pareri etc…) è riportata ed è scaricabile la circolare dello stesso Assessorato al Bilancio immediatamente precedente cioè la n. 2 del 2003. - Non risulta che nel corso degli anni, passati e recenti, alcun ufficio dell’Assessorato deputato al rilascio di autorizzazioni eventualmente riconducibili alle fattispecie previste dalle norme in questione, abbia proceduto all’applicazione delle relative tariffe. - Non risulta che gli uffici della struttura commissariale per l’emergenza idrica ed i rifiuti né quelli dell’agenzie delle acque ed i rifiuti abbiano mai proceduto all’applicazione delle tariffe in relazione alle autorizzazioni di loro competenza. - Non risulta che dette tariffe siano state applicate dalla amministrazioni provinciali a seguito del rilascio di autorizzazioni di loro competenza nei settori aria e rifiuti né tanto meno dalle amministrazioni comunali per le autorizzazioni agli scarichi idrici di loro competenza. - Fino al 27 marzo 2007 il dirigente generale non ha diramato alcuna direttiva in merito, né ha mai prospettato problematiche in ordine agli schemi di autorizzazione alle emissioni in 15
  • 16. atmosfera sottoposti dal Servizio 3 alla sua attenzione e successivamente dallo stesso condivisi ed emanati. - Ili dirigente generale, infine, non ha mai contestato gli addebiti de quibus ad altri uffici del Dipartimento, i quali si occupano anch’essi del rilascio di autorizzazioni riconducibili a quelle in questione. Tutto ciò premesso, lo scrivente rileva di avere nel corso dell’anno 2006, unitamente ai colleghi del Servizio 3, collaborato con l’Assessorato al Bilancio sulla materia de qua e ciò al fine di istituire una apposita voce di tassa sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. In più occasioni, si sono svolte riunioni con il personale del suddetto Assessorato e, precisamente, con il dott. Giancarlo Sciuto, dirigente responsabile del Servizio 5 “Studi e politiche sociali” del Dipartimento Finanze. Lo scrivente, nel corso delle riunioni, ha fornito la propria consulenza tecnica nonché numerosa documentazione specifica. Tale documentazione, consistente nella classificazione delle attività industriali suddivise per macrosettori secondo la metodologia Snap97 ed in un documento esplicativo sugli inventari delle emissioni, veniva inviata tramite e-mail al Dott. Sciuto il 21 luglio 2006. Sulla base delle informazioni inviate dallo scrivente, i tecnici dell’Assessorato al Bilancio elaboravano un elenco delle autorizzazioni di competenza regionale e provinciale da sottoporre a tassazione ed un disegno di legge riguardante l’istituzione di una tassa relativa. L’Assessorato al Bilancio predisponeva uno schema di D.L. intitolato “Tasse sulle concessioni governative regionali”, il cui inizio così prevedeva “All’art. 6 della legge regionale n.24 del 24 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma a) a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è prevista la seguente voce di tassa: autorizzazione rilasciata ai gestori degli impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del Dlgs. 3/4/2006 n.152…”. Si contemplava, secondo quanto proposto proprio dallo scrivente, una tassazione differenziata in tre fasce in rapporto alle potenzialità inquinanti dell’insediamento produttivo. Infine, in ordine alle due note del Servizio “Entrate Tributarie ed Extratributarie” U.O. “Tributi propri indiretti e diretti”, del Dipartimento Finanze e Credito rispettivamente n.12074 del 27/09/06 e n.14409 del 22/11/2006, che si vorrebbero strumentalizzare per confermare le presunte omissioni, è sufficiente rinviare ad una loro lettura integrale, che, se meno emotiva, avrebbe indotto a ponderare diversamente quanto previsto nella parte finale della nota n.12074: “nella 16
  • 17. considerazione che la norma istitutiva della voce di tassa proposta dovrebbe essere inserita nella legge finanziaria 2007, si rappresenta l’opportunità che le comunicazioni inerenti la stessa vengano anticipate tramite fax…ai fini della stima del gettito si rende, inoltre, acquisire la quantificazione delle autorizzazioni rilasciate,ai sensi della normativa di settore citata, da codesto Assessorato”. I riferimenti, pertanto, erano relativi ad una tassa da inserire nella legge finanziaria 2007 e la richiesta era inerente alla quantificazione delle possibili entrate ricavabili dal numero di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera mediamente rilasciate in un anno, anche in funzione della differenziazione delle fasce di gettito. La nota successiva, appunto, sollecitava il calcolo del gettito ipotizzato e questo ai fini della imminente manovra finanziaria al fine di verificare se gli introiti costituissero somme di rilevanza significativa. Tuttavia, come lo scrivente aveva anticipato in precedenza non erano prevedibili entrate di particolare entità. Ed infatti, da informazioni successivamente attinte, il sottoscritto è a conoscenza che ad oggi il D.L. non è ancora stato approvato dall’A.R.S.. Tanto ritenuto, le contestazioni mosse risultano inconsistenti. ******* Avendo confutato, chiarito e provato che i singoli addebiti sono privi di ogni riscontro probatorio e fattuale, nel reiterare la inefficacia e/o la nullità dell’avvio del procedimento di “Revoca dall’incarico di dirigente responsabile dell’Servizio 3 Tutela dall’Inquinamento Atmosferico” dello scrivente, si conclude affinché il dirigente generale disponga l’annullamento dei provvedimenti posti a fondamento del citato procedimento. Lo scrivente, infine, a seguito della impossibilità in data 26 aprile 2007 di accedere agli atti posti a fondamento del procedimento de quo, stante la assenza del responsabile del procedimento stesso, Ing. Talluto, e che i termini del procedimento devono, pertanto, considerarsi sospesi in aggiunta a quanto già sottoscritto a verbale in data 16 aprile 2007, si riserva di integrare le presenti osservazioni con una memoria integrativa non appena potrà prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alle contestazioni mosse. Dott Gioacchino Genchi 17