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Innovazioni digitali: il ruolo di internet per il futuro della ricerca urbana
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Milano, 30 giugno 2011




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          Come e perché condividere i propri contenuti




Iolanda Pensa
Fondazione lettera27 onlus
Direttore scientifico Share Your Knowledge
Perché
Tiziana Haug, The 27th Letter, The Undiscovered Letter, ADC, 2008
Mounir Fatmi, Les connexions, 2003-2004, installation
Steve Jurvetson, Internet Splat Map, 2004. jurvetson/flickr, CC-BY
Internet Map, ChrisHarrison.net
Information Architects, Web Trand Map 2007/V2, 2007
http://www.handheldmuseum.com/Route66.htm
Robin Good, http://www.masternewmedia.org
Wikipedia. © & ™ All rights reserved, Wikimedia Foundation, Inc.
The State of Wikipedia, 2011
Chris Harrison, WikiViz, 2006
Wikipedia Art Historian/I [edit] wikipedia,
Art Direction II Assignment; Prof. Holly Shields; Art Directors: Mike E. Perez, Mark Decker, Jacob Brubaker; Model: Darryl Patrick
Person of the Year in “Time Magazine”, 2007
Steven Walling, Why Wikipedians are the Weirdest People on the Internet, 2011
Qualità dei contenuti, 2011
GLAM in Wikimedia Outreach, 2011
+
•   quanto è importante la licenza
•   come si cita Wikipedia
•   come si usa il testo
•   come si usano le immagini
•   esempi di liberazione dei contenuti
quanto è importante per Wikipedia
la licenza libera CC BY-SA?

Senza la licenza libera il progetto enciclopedico di Wikipedia
non esisterebbe!

• permette che i contributi degli altri utenti vengano modificati
  (migliorandoli)
• rende disponibile a tutti un grande patrimonio di
  conoscenza, utilizzabile per qualsiasi scopo
• la libertà nell'uso (anche commerciale) aumenta
  esponenzialmente la diffusione dei contenuti (es. articoli,
  blog, siti "clone")
come si cita una pagina
di Wikipedia


http://it.wikipedia.org/wiki/WP:CITARE


Esempi pratici:
 • http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita
 • http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita?page=Cinema+africano
come usare il testo
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Tutti i testi di Wikipedia sono rilasciati sotto la licenza libera CC-BY-SA, che permette il
libero riutilizzo e la libera rielaborazione del testo, ma alle seguenti condizioni:
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   che venga attribuita la paternità della voce almeno con un collegamento alla stessa.

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tipo: http://creativecommons.orgit.wikipedia.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
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     comunicati stampa, articoli, progetti, fondi di immagini, video di specifici
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     2. Procedure e contratti (per le istituzioni)
     Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati,
     liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare contenuti
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   Secondo passo
Licenza CC-BY-SA
Licenza CC-BY-SA




    1. Posso?

    2. Ha senso?

    3. Come si fa?
Licenza CC-BY-SA: Come si fa




    1. Siti Internet
    Indicazione della licenza su siti Internet o su pagine specifiche di siti
    Internet. Esclusione di pagine, di contenuti e di categorie di contenuti.

    2. Metadati all’interno di file
    Dépliant, pubblicazioni, riviste, articoli di specifiche persone, progetti,
    immagini, video. Formati di file preferibili.

    3. Procedure
    Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati,
    liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare
    contenuti, comunicati stampa.
Licenza CC-BY-SA sulla propria documentazione




    La licenza CC-BY-SA sul proprio sito Internet
    1. Su tutto
    2. Su tutto “tranne”
    3. Su una selezione di contenuti, pagine, sezioni
    4. Su immagini a una determinata risoluzione
Permettete ad altri di proseguire il nostro lavoro




     1. Banche dati
     Dati, banche dati, statistiche, numeri. La licenza CC BY-SA non è la più
     indicata. Meglio licenze che non richiedono BY.

     2. Interviste e appunti
     Materiale utilizzato in modo parziale nella propria ricerca e che
     probabilmente mai si utilizzerà

     3. Immagini
     Fotografie, immagini, mappe, grafici, diagrammi. Tavole che possono essere
     modificate, aggiornate, potenziate.
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Contribuire a Wikipedia
  Cosa fanno le istituzioni
  Cosa fanno le persone
Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni




     1. Licenza Creative Commons BY-SA
     Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti (testi, immagini, siti
     internet, video) e indicazione della licenza nelle procedure future (lettere di
     incarico, procedure, contratti, partenariati)

     2. Coinvolgere il proprio network
     Pubblicare sul proprio sito la notizia della licenza CC BY-SA e l’invito a
     contribuire a Wikipedia; inviare comunicazione alla propria mailing list

     3. Perseguire il proprio scopo
     Il proprio scopo non è promuovere un brand.
Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni




                    Perseguire il proprio scopo
                Qual’è lo scopo della tua istituzione?
Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le persone




    1. Licenza Creative Commons BY-SA
    Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti

    2. Scrivere voci
1. Scegliere i contenuti
2. Creative Commons
3. Wikipedia




Presentazione risultati
Valutazione
1. Scegliere i contenuti
2. Creative Commons        Incontri
3. Wikipedia               Tutor
                           Legali
                           Casi studio
                            Linee guida
Presentazione risultati
Valutazione
2011


13 maggio   Share Your Knowledge
25 maggio     Creative Commons
14 giugno      Wikipedia




6 ottobre   Presentazione risultati


                         Progetto Share Your Knowledge 2011
Share Your Knowledge
                        Valutatori esterni
DensityDesign Reserch Lab - Dipartimento INDACO Politecnico di Milano
Guido Ferilli e Pier Luigi Sacco con Fondazione IULM
Flavia Marzano
Ermanno Pandoli, Studio Legale DDA dell’Avv. Deborah De Angelis
Domenico Sedini, Studium Artis srl
Chiara Somajni, Il Sole 24 Ore, ActionAid
Dario Taraborelli, Wikimedia Foundation
Wikiculture
Iolanda Pensa, 30 giugno 2011
Share Your Knowledge è un progetto promosso da lettera27
Presentazione realizzata con materiale di
Frieda Brioschi (20/04/2011), Massimo Maggiore, Maria Lillà
Montagnani e Marco Chemello (25/03/2011).
Allegati
Diritto d’autore e
Creative Commons
Cenni sulla normativa italiana sul
        diritto d’autore

                                     Milano, 25 maggio
                                     2011


 Avv. Massimo Maggiore
 Maschietto Maggiore Studio Legale
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE

Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
COSA PROTEGGE IL DIRITTO
              D’AUTORE
     UN’OPERA È COMPOSTA DA TRE ELEMENTI:
1.     L’ IDEA
2. L’ESPRESSIONE DELL’IDEA
3. IL SUPPORTO MATERIALE


                 Tutti gli elementi sono tutelati?
                               NO
Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, ma
soltanto l’espressione dell’idea (ossia la forma in cui
sono espresse).
OGGETTO DELLA PROTEZIONE
                  ART. 1 l. aut
Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
IL DIRITTO D’AUTORE



L’OPERA È TUTELATA DALLE NORME SUL DIRITTO
  D’AUTORE DALLA SUA CREAZIONE DA PARTE
                DELL’AUTORE
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE


                      DIRITTI MORALI

IL DIRITTO D'AUTORE


                      DIRITTI PATRIMONIALI
I DIRITTI CONNESSI
DIRITTI PATRIMONIALI
pubblicazione (art. 12, c. 1, L. Aut.);
diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato(art.
     12, c. 2, L. Aut.);
riproduzione (art. 13 L. Aut.);
trascrizione (art. 14 L. Aut.);
esecuzione e rappresentazione (art. 15 L. Aut.);
diffusione (art. 16 L. Aut.);
distribuzione (art. 17 L. Aut.);
traduzione (art. 18, c. 1, L. Aut.);
rielaborazione (art. 18, c. 2, L. Aut.);
noleggio (art. 18-bis, c. 1, L. Aut.);
prestito (art. 18-bis, c. 2, L. Aut.)
Il DIRITTO DI PUBBLICARE
                       Art. 12 L. aut

1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.

2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
   economicamente l’opera in ogni forma e
   modo, originale o derivato, nei limiti fissati da
   questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei
   diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

3. È considerata come prima pubblicazione la prima
   forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Il DIRITTO DI COMUNICAZIONE
                      Art. 16 L. aut

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo
o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno
dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente
I DIRITTI PATRIMONIALI
                     Art. 19 L. aut

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti.

L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme
ed in ciascuna delle sue parti.
DURATA DIRITTI PATRIMONIALI
               Art. 25 L. aut.


     I diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore
 e sino al termine del settantesimo anno
          solare dopo la sua morte
I DIRITTI MORALI
                              Art. 20 L. aut.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
    dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
                                      l'autore conserva il
   anche dopo la cessione dei diritti stessi,
   diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
   opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od
   altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa,
   che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla
   sua reputazione. (...)
i diritti morali spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 22 L. aut., sono
    inalienabili e, dopo la morte dell’autore, possono essere fatti valere
    senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o, in loro mancanza, da
    ascendenti e discendenti (art. 23 L. aut.).
I DIRITTI CONNESSI

Diritto d’autore = diritto di chi crea un’opera dell’ingegno
avente carattere creativo.


Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore:

1) diritto di chi, di quella opera del diritto d’autore, fa un uso
particolare;

2) diritto sulle opere che hanno carattere creativo meno
accentuato.
Diritti connessi all’esercizio del
              diritto d’autore
1. Diritti del produttore di fonogrammi;
2. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
    sequenze di immagini in movimento;
3. Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva;
4. Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori;
5. Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la
    prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali
    d’autore;
6. Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico
    dominio;
7. Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
8. Diritti relativi alle fotografie;
9. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
10. Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria;
11. Protezione del titolo, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera,
    degli articoli e di notizie;
12. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
DIRITTI PRODUTTORE OPERE
                CINEMATOGRAFICHE
Titolare del diritto esclusivo:

 a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
    permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
    originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

 b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
    dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non
    si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
    vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

 c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
    sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
    esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

 d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
    copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa
    avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto
    non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
DIRITTI PRODUTTORE OPERE
         CINEMATOGRAFICHE

La durata dei diritti del produttore di opere cinematografiche
     è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera
 cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in
 movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
    tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
  pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
             sequenza di immagini in movimento.
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Fotografie dotate di carattere creativo = TUTELA PIENA (Art. 2
L. aut);

Fotografie semplici, ovvero le immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute
col processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi
delle pellicole cinematografiche = DIRITTI CONNESSI (Art. 87 L.
aut.)

Fotografie non tutelate: Non sono comprese le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili (Art. 87 L. aut.)
DIRITTI CONNESSI RELATIVI ALLE
              FOTOGRAFIE
Diritti del fotografo (ovvero del suo datore di lavoro o del committente): diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Fotografie
riproducenti opere dell’arte figurativa;

Cessione negativo: la cessione del negativo – o di analogo mezzo di riproduzione –
comprende la cessione dei diritti esclusivi;

Indicazione di riserva: gli esemplari della fotografia devono riportare: 1) nome del
fotografo; 2) anno di produzione; 3) nome autore opera d’arte fotografata. Senza le
suddette indicazioni, la riproduzione della fotografia non è abusiva e non è dovuto
l’equo compenso, salvo malafede;

Riproduzione nelle opere scientifiche e didattiche: è lecita dietro pagamento di
equo compenso (e con indicazione del nome del fotografo e della data di
realizzazione). Fotografie concernenti persone o fatti di attualità;

Durata: 20 anni dalla produzione della fotografia
ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Ogni utilizzazione delle opere dell’ingegno è, in
generale, soggetta a consenso e compenso.

Le c.d. libere utilizzazioni prescindono dal requisito
del consenso e sono deroghe al principio generale.

Azione sociale conoscitiva, educativa, ricreativa e di
godimento che la legge si preoccupa parimenti di
tutelare in modo da equilibrare gli interessi personali
del creatore dell’opera e gli interessi generali del
pubblico.
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Art. 65 L. aut.: la riproduzione di articoli di attualità

Art. 68 L. aut.: la reprografia

Art. 69 L. aut.: il prestito nelle biblioteche

Art. 70 L. aut.: il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti
di opere per uso di critica o discussione

Art. 71-ter L. aut.: la comunicazione e la messa a disposizione
sui terminali delle biblioteche

Artt. 71-sexies ss. L. aut.: la riproduzione privata ad uso
personale
APPENDICE DI GIURISPRUDENZA
IL DIRITTO DI PUBBLICARE

Trib. Milano, 27.12.2006: va inibita, con
provvedimento d’urgenza pronunciato nei confronti
dell’autore, l’ulteriore realizzazione,
commercializzazione, pubblicizzazione anche su
Internet, nonché ne va disposto il sequestro, di opere
pittoriche che riproducono pedissequamente -pur se
con una diversa tecnica -tutti gli elementi di
precedenti, altrui fotografie, raffiguranti nature
morte, costituendone così la contraffazione.
PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE

Cass., 23.12.1982, n. 7109: poiché i diritti di
utilizzazione esclusiva che la legge accorda
all’autore sono indipendenti, sì che l’alienazione di
uno di essi non implica il trasferimento degli altri che
non siano necessariamente dipendenti dal diritto
trasferito, l’individuazione dei diritti effettivamente
trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti
dell’oggetto e delle finalità del contratto.
PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE
Trib. Milano, 16.10.2004: la disponibilità on-line dell’archivio informatico del
Corriere sul relativo sito (www.corriere.it), resa possibile dai progressi
tecnologici delle comunicazioni, non può essere assimilata alla
tradizionale consultazione dei giornali su supporto cartaceo nelle
emeroteche: i limiti di orario e di tempo propri di quest’ultima, con la
necessità di chiedere e ottenere svariati volumi e di effettuare le ricerche
pagina per pagina, con risultati comunque incerti, non si rinvengono nelle
nuove ricerche on-line, che forniscono in pochi attimi un risultato certo,
ovunque ci si trovi, a qualunque ora ed in qualsiasi giorno. Tale
accessibilità, incomparabilmente più rapida, veloce ed estesa, costituisce
quindi, inevitabilmente, una forma nuova ed ulteriore di diffusione del
pezzo, idonea ad amplificare anche le potenzialità lesive. Né in contrario
giova il richiamo al fatto che l’accesso all’archivio sia possibile soltanto
agli abbonati e dunque verso il pagamento di un corrispettivo.
ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Trib. Roma, 22.4.2008: è illecita la riproduzione e la diffusione
on-line, a fini commerciali e senza il consenso degli autori, di
immagini contenenti opere dell’arte figurativa tutelate dal
diritto d’autore, potendo la loro pubblicazione senza il
consenso dei titolari del diritto ritenersi consentita, ai sensi
dell’art. 65, 2ºcomma, l.a. (nel testo modificato dal d. leg. n.
68/2003, in attuazione della direttiva29/01/Ce), solo per
periodi di tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una
mostra o esposizione di opere d’arte in corso, e per scopi
meramente informativi.
ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Cass., 20.9.2006, n. 20410: costituisce atto di concorrenza
sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e
parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui
sfruttamento spetta ad altri (nella specie, la suprema corte
ha confermato, ritenendola immune da vizi logici e giuridici,
la decisione di merito che ha affermato l’illiceità della
sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in
via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche
altrui, per i quali l’editore aveva formulato espressa riserva ai
sensi dell’art. 65 lda).
Copyright & Creative Commons

    Dalla capacità “esclusiva” del
             copyright ...

         ... a quella “inclusiva”


Share Your Knowledge – Milano 25 marzo 2010
  Maria Lillà Montagnani – Università Bocconi
Agenda
Il licensing del copyright
• In un regime proprietario (“All rights reserved”)
• In un regime aperto (“Some rights reserved”)
• Alcune domande ricorrenti
  – Che tipo di protezione offrono le CC?
  – Cosa succede se le CC non vengono rispettate?
• CC: 6 combinazioni possibili
• CC BY & BY-SA
“tutti i diritti riservati” ...
... a meno che:

• non si possa sfruttare un’eccezione/libera
  utilizzazione al copyright
• non si sia ottenuta l’autorizzazione da parte
  del titolare dei diritti tramite un contratto
  di licenza d’uso
  – Principio della libera trasferibilità dei diritti
    patrimoniali (art 107 l.a.)
Le licenze “proprietarie”
• Principio di indipendenza dei diritti di
  utilizzazione (art. 119 l.a.)
• Principio del trasferimento limitato allo scopo
  del contratto
• Forma scritta ad probationem (art. 110 l.a.)
In sostanza:
È necessario trovare l’accordo per ogni uso che
   i licenziatari vogliano effettuare dell’opera.
È necessario l’incontro delle volontà poiché non
        operano mai in maniera unilaterale.




Questo sistema nasce per il mondo analogico e
       per le opere in formato tangibile.
Quindi?
Se il titolare dei diritti rende disponibile
  un’opera online ...
gli utenti internet non ne possono fare
  alcun uso a meno che:
• non siano titolari di un’eccezione
• non stipulino una licenza
Tutela delle opere nel regime “all
         right reserved”?
In assenza di licenza,       In presenza di licenza,
qualsiasi uso che non        qualsiasi uso non
ricada in un’eccezione       previsto dalla licenza
costituisce                  costituisce

1) Violazione del diritto   1 bis Violazione del
         d’autore             diritto dei contratti

      L’autorità giudiziaria adita procede

 1) Sanzioni tipiche        1 bis Risarcimento danni
“alcuni diritti riservati”
La titolarietà del copyright è inalterata …

… cambia la modalità con cui si opera la
       circolazione delle opere.

   Le licenze CC sono uno strumento di
 licensing al pari delle licenze tradizionali.

Le licenze CC sono pensate per specifiche
        esigenze della circolazione di
            informazione in rete.
Peraltro ...
• Resta ferma la possibilità di stipulare
  licenze tradizionali ad hoc

• Restano ferme le eccezioni al copyright

• Restano inalterati i diritti morali
In sostanza
Le licenze CC sono pensate per l’ambiente
  digitale




                            Licenza
                            proprietaria /
                            tradizionale


                            Licenza CC
Quindi
Il titolare dei diritti che rende disponibile
un’opera in rete con licenza CC

– decide in maniera unilaterale ex
  ante…
– … quali usi NON permettere
                                          A meno
– mantiene la titolarità del copyright
                                          che non
– mantiene la possibilità di licenziare   opti per il
  l’opera anche attraverso licenze
  tradizionali                            pubblico
                                          dominio
Tutela delle opere nel regime
       “alcuni diritti riservati”?
• In assenza di licenza scatta il regime default
  “tutti i diritti riservati” (vedi sopra)
• In presenza di licenza CC, qualsiasi violazione
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  • 4. Tiziana Haug, The 27th Letter, The Undiscovered Letter, ADC, 2008
  • 5. Mounir Fatmi, Les connexions, 2003-2004, installation
  • 6. Steve Jurvetson, Internet Splat Map, 2004. jurvetson/flickr, CC-BY
  • 8. Information Architects, Web Trand Map 2007/V2, 2007
  • 9.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 15.
  • 16. Wikipedia. © & ™ All rights reserved, Wikimedia Foundation, Inc.
  • 17. The State of Wikipedia, 2011
  • 19. Wikipedia Art Historian/I [edit] wikipedia, Art Direction II Assignment; Prof. Holly Shields; Art Directors: Mike E. Perez, Mark Decker, Jacob Brubaker; Model: Darryl Patrick
  • 20. Person of the Year in “Time Magazine”, 2007
  • 21. Steven Walling, Why Wikipedians are the Weirdest People on the Internet, 2011
  • 23. GLAM in Wikimedia Outreach, 2011
  • 24. + • quanto è importante la licenza • come si cita Wikipedia • come si usa il testo • come si usano le immagini • esempi di liberazione dei contenuti
  • 25. quanto è importante per Wikipedia la licenza libera CC BY-SA? Senza la licenza libera il progetto enciclopedico di Wikipedia non esisterebbe! • permette che i contributi degli altri utenti vengano modificati (migliorandoli) • rende disponibile a tutti un grande patrimonio di conoscenza, utilizzabile per qualsiasi scopo • la libertà nell'uso (anche commerciale) aumenta esponenzialmente la diffusione dei contenuti (es. articoli, blog, siti "clone")
  • 26. come si cita una pagina di Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/WP:CITARE Esempi pratici: • http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita • http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita?page=Cinema+africano
  • 27. come usare il testo tratto da Wikipedia Tutti i testi di Wikipedia sono rilasciati sotto la licenza libera CC-BY-SA, che permette il libero riutilizzo e la libera rielaborazione del testo, ma alle seguenti condizioni:  che il testo finale sia a sua volta rilasciato sotto licenza CC-BY-SA;  che venga attribuita la paternità della voce almeno con un collegamento alla stessa. Vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/WP:Copyright#Informazioni_per_i_riutilizzatori Per ridistribuire una pagina in qualsiasi forma, attribuisci la paternità agli autori, includendo: • un collegamento (URL) alla voce o alle voci che stai riutilizzando oppure • un elenco di tutti gli autori Ogni copia o versione modificata che distribuisci deve includere una dichiarazione che l'opera è pubblicata con licenza CC-BY-SA e un collegamento (URL) al testo della licenza, del tipo: http://creativecommons.orgit.wikipedia.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
  • 28. Come
  • 29. Share Your Knowledge Primo passo
  • 31. Scegliere i contenuti: Come 1. accessibili 2. utili 3. in uso
  • 32. Scegliere i contenuti: Come 1. accessibili Digitali: siti internet, portali, file... Sicuramente vostri: ricerche, saggi, papers, tesi di dottorato, comunicati stampa, dépliant, testi di presentazione... D’accordo: di autori e istituzioni che si possono coinvolgere
  • 33. Scegliere i contenuti: Come 2. utili Utili per voi: importanti, rappresentativi, prioritari, che volete far conoscere Utili per il vostro pubblico: fonti primarie, significativi, enciclopedici
  • 34. Scegliere i contenuti: Come 3. in uso Ciò che state producendo commissionando Verificate di avere i diritti su ciò che state usando
  • 35. Scegliere i contenuti: Cosa 1. Elenco contenuti che volete condividere Testi, comunicati stampa, dépliant, siti internet, portali, pubblicazioni, riviste, comunicati stampa, articoli, progetti, fondi di immagini, video di specifici autori, ricerche 2. Procedure e contratti (per le istituzioni) Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati, liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare contenuti
  • 36. Share Your Knowledge Secondo passo
  • 38. Licenza CC-BY-SA 1. Posso? 2. Ha senso? 3. Come si fa?
  • 39. Licenza CC-BY-SA: Come si fa 1. Siti Internet Indicazione della licenza su siti Internet o su pagine specifiche di siti Internet. Esclusione di pagine, di contenuti e di categorie di contenuti. 2. Metadati all’interno di file Dépliant, pubblicazioni, riviste, articoli di specifiche persone, progetti, immagini, video. Formati di file preferibili. 3. Procedure Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati, liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare contenuti, comunicati stampa.
  • 40. Licenza CC-BY-SA sulla propria documentazione La licenza CC-BY-SA sul proprio sito Internet 1. Su tutto 2. Su tutto “tranne” 3. Su una selezione di contenuti, pagine, sezioni 4. Su immagini a una determinata risoluzione
  • 41. Permettete ad altri di proseguire il nostro lavoro 1. Banche dati Dati, banche dati, statistiche, numeri. La licenza CC BY-SA non è la più indicata. Meglio licenze che non richiedono BY. 2. Interviste e appunti Materiale utilizzato in modo parziale nella propria ricerca e che probabilmente mai si utilizzerà 3. Immagini Fotografie, immagini, mappe, grafici, diagrammi. Tavole che possono essere modificate, aggiornate, potenziate.
  • 42. Share Your Knowledge Terzo passo
  • 43. Contribuire a Wikipedia Cosa fanno le istituzioni Cosa fanno le persone
  • 44. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni 1. Licenza Creative Commons BY-SA Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti (testi, immagini, siti internet, video) e indicazione della licenza nelle procedure future (lettere di incarico, procedure, contratti, partenariati) 2. Coinvolgere il proprio network Pubblicare sul proprio sito la notizia della licenza CC BY-SA e l’invito a contribuire a Wikipedia; inviare comunicazione alla propria mailing list 3. Perseguire il proprio scopo Il proprio scopo non è promuovere un brand.
  • 45. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni Perseguire il proprio scopo Qual’è lo scopo della tua istituzione?
  • 46. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le persone 1. Licenza Creative Commons BY-SA Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti 2. Scrivere voci
  • 47. 1. Scegliere i contenuti 2. Creative Commons 3. Wikipedia Presentazione risultati Valutazione
  • 48. 1. Scegliere i contenuti 2. Creative Commons Incontri 3. Wikipedia Tutor Legali Casi studio Linee guida Presentazione risultati Valutazione
  • 49. 2011 13 maggio Share Your Knowledge 25 maggio Creative Commons 14 giugno Wikipedia 6 ottobre Presentazione risultati Progetto Share Your Knowledge 2011
  • 50. Share Your Knowledge Valutatori esterni DensityDesign Reserch Lab - Dipartimento INDACO Politecnico di Milano Guido Ferilli e Pier Luigi Sacco con Fondazione IULM Flavia Marzano Ermanno Pandoli, Studio Legale DDA dell’Avv. Deborah De Angelis Domenico Sedini, Studium Artis srl Chiara Somajni, Il Sole 24 Ore, ActionAid Dario Taraborelli, Wikimedia Foundation Wikiculture
  • 51. Iolanda Pensa, 30 giugno 2011 Share Your Knowledge è un progetto promosso da lettera27 Presentazione realizzata con materiale di Frieda Brioschi (20/04/2011), Massimo Maggiore, Maria Lillà Montagnani e Marco Chemello (25/03/2011).
  • 54. Cenni sulla normativa italiana sul diritto d’autore Milano, 25 maggio 2011 Avv. Massimo Maggiore Maschietto Maggiore Studio Legale
  • 55. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 56. COSA PROTEGGE IL DIRITTO D’AUTORE UN’OPERA È COMPOSTA DA TRE ELEMENTI: 1. L’ IDEA 2. L’ESPRESSIONE DELL’IDEA 3. IL SUPPORTO MATERIALE Tutti gli elementi sono tutelati? NO Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, ma soltanto l’espressione dell’idea (ossia la forma in cui sono espresse).
  • 57. OGGETTO DELLA PROTEZIONE ART. 1 l. aut Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
  • 58. IL DIRITTO D’AUTORE L’OPERA È TUTELATA DALLE NORME SUL DIRITTO D’AUTORE DALLA SUA CREAZIONE DA PARTE DELL’AUTORE
  • 59. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE DIRITTI MORALI IL DIRITTO D'AUTORE DIRITTI PATRIMONIALI I DIRITTI CONNESSI
  • 60. DIRITTI PATRIMONIALI pubblicazione (art. 12, c. 1, L. Aut.); diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato(art. 12, c. 2, L. Aut.); riproduzione (art. 13 L. Aut.); trascrizione (art. 14 L. Aut.); esecuzione e rappresentazione (art. 15 L. Aut.); diffusione (art. 16 L. Aut.); distribuzione (art. 17 L. Aut.); traduzione (art. 18, c. 1, L. Aut.); rielaborazione (art. 18, c. 2, L. Aut.); noleggio (art. 18-bis, c. 1, L. Aut.); prestito (art. 18-bis, c. 2, L. Aut.)
  • 61. Il DIRITTO DI PUBBLICARE Art. 12 L. aut 1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
  • 62. Il DIRITTO DI COMUNICAZIONE Art. 16 L. aut Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente
  • 63. I DIRITTI PATRIMONIALI Art. 19 L. aut I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
  • 64. DURATA DIRITTI PATRIMONIALI Art. 25 L. aut. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte
  • 65. I DIRITTI MORALI Art. 20 L. aut. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed l'autore conserva il anche dopo la cessione dei diritti stessi, diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. (...) i diritti morali spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 22 L. aut., sono inalienabili e, dopo la morte dell’autore, possono essere fatti valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o, in loro mancanza, da ascendenti e discendenti (art. 23 L. aut.).
  • 66. I DIRITTI CONNESSI Diritto d’autore = diritto di chi crea un’opera dell’ingegno avente carattere creativo. Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore: 1) diritto di chi, di quella opera del diritto d’autore, fa un uso particolare; 2) diritto sulle opere che hanno carattere creativo meno accentuato.
  • 67. Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore 1. Diritti del produttore di fonogrammi; 2. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; 3. Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva; 4. Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori; 5. Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore; 6. Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio; 7. Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; 8. Diritti relativi alle fotografie; 9. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto; 10. Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria; 11. Protezione del titolo, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera, degli articoli e di notizie; 12. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
  • 68. DIRITTI PRODUTTORE OPERE CINEMATOGRAFICHE Titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
  • 69. DIRITTI PRODUTTORE OPERE CINEMATOGRAFICHE La durata dei diritti del produttore di opere cinematografiche è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
  • 70. DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE Fotografie dotate di carattere creativo = TUTELA PIENA (Art. 2 L. aut); Fotografie semplici, ovvero le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche = DIRITTI CONNESSI (Art. 87 L. aut.) Fotografie non tutelate: Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (Art. 87 L. aut.)
  • 71. DIRITTI CONNESSI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE Diritti del fotografo (ovvero del suo datore di lavoro o del committente): diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa; Cessione negativo: la cessione del negativo – o di analogo mezzo di riproduzione – comprende la cessione dei diritti esclusivi; Indicazione di riserva: gli esemplari della fotografia devono riportare: 1) nome del fotografo; 2) anno di produzione; 3) nome autore opera d’arte fotografata. Senza le suddette indicazioni, la riproduzione della fotografia non è abusiva e non è dovuto l’equo compenso, salvo malafede; Riproduzione nelle opere scientifiche e didattiche: è lecita dietro pagamento di equo compenso (e con indicazione del nome del fotografo e della data di realizzazione). Fotografie concernenti persone o fatti di attualità; Durata: 20 anni dalla produzione della fotografia
  • 72. ECCEZIONI E LIMITAZIONI Ogni utilizzazione delle opere dell’ingegno è, in generale, soggetta a consenso e compenso. Le c.d. libere utilizzazioni prescindono dal requisito del consenso e sono deroghe al principio generale. Azione sociale conoscitiva, educativa, ricreativa e di godimento che la legge si preoccupa parimenti di tutelare in modo da equilibrare gli interessi personali del creatore dell’opera e gli interessi generali del pubblico.
  • 73. ECCEZIONI E LIMITAZIONI Art. 65 L. aut.: la riproduzione di articoli di attualità Art. 68 L. aut.: la reprografia Art. 69 L. aut.: il prestito nelle biblioteche Art. 70 L. aut.: il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di opere per uso di critica o discussione Art. 71-ter L. aut.: la comunicazione e la messa a disposizione sui terminali delle biblioteche Artt. 71-sexies ss. L. aut.: la riproduzione privata ad uso personale
  • 75. IL DIRITTO DI PUBBLICARE Trib. Milano, 27.12.2006: va inibita, con provvedimento d’urgenza pronunciato nei confronti dell’autore, l’ulteriore realizzazione, commercializzazione, pubblicizzazione anche su Internet, nonché ne va disposto il sequestro, di opere pittoriche che riproducono pedissequamente -pur se con una diversa tecnica -tutti gli elementi di precedenti, altrui fotografie, raffiguranti nature morte, costituendone così la contraffazione.
  • 76. PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE Cass., 23.12.1982, n. 7109: poiché i diritti di utilizzazione esclusiva che la legge accorda all’autore sono indipendenti, sì che l’alienazione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, l’individuazione dei diritti effettivamente trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.
  • 77. PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE Trib. Milano, 16.10.2004: la disponibilità on-line dell’archivio informatico del Corriere sul relativo sito (www.corriere.it), resa possibile dai progressi tecnologici delle comunicazioni, non può essere assimilata alla tradizionale consultazione dei giornali su supporto cartaceo nelle emeroteche: i limiti di orario e di tempo propri di quest’ultima, con la necessità di chiedere e ottenere svariati volumi e di effettuare le ricerche pagina per pagina, con risultati comunque incerti, non si rinvengono nelle nuove ricerche on-line, che forniscono in pochi attimi un risultato certo, ovunque ci si trovi, a qualunque ora ed in qualsiasi giorno. Tale accessibilità, incomparabilmente più rapida, veloce ed estesa, costituisce quindi, inevitabilmente, una forma nuova ed ulteriore di diffusione del pezzo, idonea ad amplificare anche le potenzialità lesive. Né in contrario giova il richiamo al fatto che l’accesso all’archivio sia possibile soltanto agli abbonati e dunque verso il pagamento di un corrispettivo.
  • 78. ECCEZIONI E LIMITAZIONI Trib. Roma, 22.4.2008: è illecita la riproduzione e la diffusione on-line, a fini commerciali e senza il consenso degli autori, di immagini contenenti opere dell’arte figurativa tutelate dal diritto d’autore, potendo la loro pubblicazione senza il consenso dei titolari del diritto ritenersi consentita, ai sensi dell’art. 65, 2ºcomma, l.a. (nel testo modificato dal d. leg. n. 68/2003, in attuazione della direttiva29/01/Ce), solo per periodi di tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una mostra o esposizione di opere d’arte in corso, e per scopi meramente informativi.
  • 79. ECCEZIONI E LIMITAZIONI Cass., 20.9.2006, n. 20410: costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri (nella specie, la suprema corte ha confermato, ritenendola immune da vizi logici e giuridici, la decisione di merito che ha affermato l’illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l’editore aveva formulato espressa riserva ai sensi dell’art. 65 lda).
  • 80. Copyright & Creative Commons Dalla capacità “esclusiva” del copyright ... ... a quella “inclusiva” Share Your Knowledge – Milano 25 marzo 2010 Maria Lillà Montagnani – Università Bocconi
  • 81. Agenda Il licensing del copyright • In un regime proprietario (“All rights reserved”) • In un regime aperto (“Some rights reserved”) • Alcune domande ricorrenti – Che tipo di protezione offrono le CC? – Cosa succede se le CC non vengono rispettate? • CC: 6 combinazioni possibili • CC BY & BY-SA
  • 82. “tutti i diritti riservati” ... ... a meno che: • non si possa sfruttare un’eccezione/libera utilizzazione al copyright • non si sia ottenuta l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti tramite un contratto di licenza d’uso – Principio della libera trasferibilità dei diritti patrimoniali (art 107 l.a.)
  • 83. Le licenze “proprietarie” • Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione (art. 119 l.a.) • Principio del trasferimento limitato allo scopo del contratto • Forma scritta ad probationem (art. 110 l.a.)
  • 84. In sostanza: È necessario trovare l’accordo per ogni uso che i licenziatari vogliano effettuare dell’opera. È necessario l’incontro delle volontà poiché non operano mai in maniera unilaterale. Questo sistema nasce per il mondo analogico e per le opere in formato tangibile.
  • 85. Quindi? Se il titolare dei diritti rende disponibile un’opera online ... gli utenti internet non ne possono fare alcun uso a meno che: • non siano titolari di un’eccezione • non stipulino una licenza
  • 86. Tutela delle opere nel regime “all right reserved”? In assenza di licenza, In presenza di licenza, qualsiasi uso che non qualsiasi uso non ricada in un’eccezione previsto dalla licenza costituisce costituisce 1) Violazione del diritto 1 bis Violazione del d’autore diritto dei contratti L’autorità giudiziaria adita procede 1) Sanzioni tipiche 1 bis Risarcimento danni
  • 87. “alcuni diritti riservati” La titolarietà del copyright è inalterata … … cambia la modalità con cui si opera la circolazione delle opere. Le licenze CC sono uno strumento di licensing al pari delle licenze tradizionali. Le licenze CC sono pensate per specifiche esigenze della circolazione di informazione in rete.
  • 88. Peraltro ... • Resta ferma la possibilità di stipulare licenze tradizionali ad hoc • Restano ferme le eccezioni al copyright • Restano inalterati i diritti morali
  • 89. In sostanza Le licenze CC sono pensate per l’ambiente digitale Licenza proprietaria / tradizionale Licenza CC
  • 90. Quindi Il titolare dei diritti che rende disponibile un’opera in rete con licenza CC – decide in maniera unilaterale ex ante… – … quali usi NON permettere A meno – mantiene la titolarità del copyright che non – mantiene la possibilità di licenziare opti per il l’opera anche attraverso licenze tradizionali pubblico dominio
  • 91. Tutela delle opere nel regime “alcuni diritti riservati”? • In assenza di licenza scatta il regime default “tutti i diritti riservati” (vedi sopra) • In presenza di licenza CC, qualsiasi violazione delle condizioni previste costituisce: 1) Violazione del diritto d’autore 1 bis Violazione del diritto dei contratti • L’autorità giudiziaria adita procede 1) Sanzioni tipiche 1 bis Risarcimento danni
  • 92. Le licenze CC – caratteristiche comuni 1/2 • Non sono mai esclusive • Sono irrevocabili (perpetue) • Sono valide per tutto il mondo • Durano fino all’estinguersi del copyright sull’opera • Sono gratuite • Sono “una e trina”: legal code, commons deed e digital code ...
  • 94. Le licenze CC – caratteristiche comuni 2/2 Autorizzazione ex ante (a patto che le condizioni siano rispettate) • Fare copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su qualsiasi tipo di supporto • Comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre l’opera in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera • Distribuire l’opera attraverso i più disparati circuiti
  • 95. A condizione che: • Attribuzione Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate Attribuzione - Non commerciale - • Non commerciale Condividi allo stesso modo Attribuzione - Non commerciale • Non opere Attribuzione - Non opere derivate derivate Attribuzione - Condividi allo stesso modo • Condividi allo Attribuzione stesso modo
  • 96. Le licenze BY & BY-SA • riproduzione dell’opera • creazione e riproduzione di un’opera derivata (ivi incluse le traduzioni) a condizione che contenga una chiara indicazione del fatto che sono state effettuate delle modifiche rispetto all'Opera originaria • distribuzione di copie, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera • distribuzione di copie dell’opera derivata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate Condizioni della BY Condizioni della BY – SA • Attribuzione • Attribuzione • La circolazione dell’opera derivata avvenga alle stesse condizioni dell’opera da cui deriva