Iolanda Pensa, Share Your Knowledge: Come e perché condividere i propri contenuti.
Il diritto d'autore protegge i nostri contenuti. Nessuno può pubblicarli, caricali online, stamparli, distribuirli, renderli pubblici e modificali senza la nostra autorizzazione scritta. Senza autorizzazione i dati che abbiamo raccolto durante le nostre ricerche non possono essere usati per costruire altre ricerche, le mappe che abbiamo prodotto non possono essere aggiornate, i saggi non si possono tradurre, il libro fuori catalogo non può essere fotocopiato ed estratti panoramici dei nostri testi non possono contribuire a Wikipedia. Come e perché dare la propria autorizzazione.
Share Your Knowledge: Come e perché condividere i propri contenuti, DiAP, Politecnico di Milano, 30 giugno 2011
1. Innovazioni digitali: il ruolo di internet per il futuro della ricerca urbana
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Milano, 30 giugno 2011
Share Your Knowledge
Come e perché condividere i propri contenuti
Iolanda Pensa
Fondazione lettera27 onlus
Direttore scientifico Share Your Knowledge
19. Wikipedia Art Historian/I [edit] wikipedia,
Art Direction II Assignment; Prof. Holly Shields; Art Directors: Mike E. Perez, Mark Decker, Jacob Brubaker; Model: Darryl Patrick
24. +
• quanto è importante la licenza
• come si cita Wikipedia
• come si usa il testo
• come si usano le immagini
• esempi di liberazione dei contenuti
25. quanto è importante per Wikipedia
la licenza libera CC BY-SA?
Senza la licenza libera il progetto enciclopedico di Wikipedia
non esisterebbe!
• permette che i contributi degli altri utenti vengano modificati
(migliorandoli)
• rende disponibile a tutti un grande patrimonio di
conoscenza, utilizzabile per qualsiasi scopo
• la libertà nell'uso (anche commerciale) aumenta
esponenzialmente la diffusione dei contenuti (es. articoli,
blog, siti "clone")
26. come si cita una pagina
di Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/WP:CITARE
Esempi pratici:
• http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita
• http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita?page=Cinema+africano
27. come usare il testo
tratto da Wikipedia
Tutti i testi di Wikipedia sono rilasciati sotto la licenza libera CC-BY-SA, che permette il
libero riutilizzo e la libera rielaborazione del testo, ma alle seguenti condizioni:
che il testo finale sia a sua volta rilasciato sotto licenza CC-BY-SA;
che venga attribuita la paternità della voce almeno con un collegamento alla stessa.
Vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/WP:Copyright#Informazioni_per_i_riutilizzatori
Per ridistribuire una pagina in qualsiasi forma, attribuisci la paternità agli autori, includendo:
• un collegamento (URL) alla voce o alle voci che stai riutilizzando
oppure
• un elenco di tutti gli autori
Ogni copia o versione modificata che distribuisci deve includere una dichiarazione che l'opera
è pubblicata con licenza CC-BY-SA e un collegamento (URL) al testo della licenza, del
tipo: http://creativecommons.orgit.wikipedia.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
32. Scegliere i contenuti: Come
1. accessibili
Digitali: siti internet, portali, file...
Sicuramente vostri: ricerche, saggi, papers, tesi di dottorato, comunicati
stampa, dépliant, testi di presentazione...
D’accordo: di autori e istituzioni che si possono coinvolgere
33. Scegliere i contenuti: Come
2. utili
Utili per voi: importanti, rappresentativi, prioritari, che volete far conoscere
Utili per il vostro pubblico: fonti primarie, significativi, enciclopedici
34. Scegliere i contenuti: Come
3. in uso
Ciò che state
producendo
commissionando
Verificate di avere i diritti su ciò che state usando
35. Scegliere i contenuti: Cosa
1. Elenco contenuti che volete condividere
Testi, comunicati stampa, dépliant, siti internet, portali, pubblicazioni, riviste,
comunicati stampa, articoli, progetti, fondi di immagini, video di specifici
autori, ricerche
2. Procedure e contratti (per le istituzioni)
Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati,
liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare contenuti
39. Licenza CC-BY-SA: Come si fa
1. Siti Internet
Indicazione della licenza su siti Internet o su pagine specifiche di siti
Internet. Esclusione di pagine, di contenuti e di categorie di contenuti.
2. Metadati all’interno di file
Dépliant, pubblicazioni, riviste, articoli di specifiche persone, progetti,
immagini, video. Formati di file preferibili.
3. Procedure
Lettere di incarico, contratti, inviti a conferenze ed eventi, partenariati,
liberatorie, protocolli che utilizzate per produrre e commissionare
contenuti, comunicati stampa.
40. Licenza CC-BY-SA sulla propria documentazione
La licenza CC-BY-SA sul proprio sito Internet
1. Su tutto
2. Su tutto “tranne”
3. Su una selezione di contenuti, pagine, sezioni
4. Su immagini a una determinata risoluzione
41. Permettete ad altri di proseguire il nostro lavoro
1. Banche dati
Dati, banche dati, statistiche, numeri. La licenza CC BY-SA non è la più
indicata. Meglio licenze che non richiedono BY.
2. Interviste e appunti
Materiale utilizzato in modo parziale nella propria ricerca e che
probabilmente mai si utilizzerà
3. Immagini
Fotografie, immagini, mappe, grafici, diagrammi. Tavole che possono essere
modificate, aggiornate, potenziate.
44. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni
1. Licenza Creative Commons BY-SA
Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti (testi, immagini, siti
internet, video) e indicazione della licenza nelle procedure future (lettere di
incarico, procedure, contratti, partenariati)
2. Coinvolgere il proprio network
Pubblicare sul proprio sito la notizia della licenza CC BY-SA e l’invito a
contribuire a Wikipedia; inviare comunicazione alla propria mailing list
3. Perseguire il proprio scopo
Il proprio scopo non è promuovere un brand.
45. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le istituzioni
Perseguire il proprio scopo
Qual’è lo scopo della tua istituzione?
46. Contribuire a Wikipedia: Cosa fanno le persone
1. Licenza Creative Commons BY-SA
Adozione della licenza CC BY-SA sui propri contenuti
2. Scrivere voci
47. 1. Scegliere i contenuti
2. Creative Commons
3. Wikipedia
Presentazione risultati
Valutazione
48. 1. Scegliere i contenuti
2. Creative Commons Incontri
3. Wikipedia Tutor
Legali
Casi studio
Linee guida
Presentazione risultati
Valutazione
49. 2011
13 maggio Share Your Knowledge
25 maggio Creative Commons
14 giugno Wikipedia
6 ottobre Presentazione risultati
Progetto Share Your Knowledge 2011
50. Share Your Knowledge
Valutatori esterni
DensityDesign Reserch Lab - Dipartimento INDACO Politecnico di Milano
Guido Ferilli e Pier Luigi Sacco con Fondazione IULM
Flavia Marzano
Ermanno Pandoli, Studio Legale DDA dell’Avv. Deborah De Angelis
Domenico Sedini, Studium Artis srl
Chiara Somajni, Il Sole 24 Ore, ActionAid
Dario Taraborelli, Wikimedia Foundation
Wikiculture
51. Iolanda Pensa, 30 giugno 2011
Share Your Knowledge è un progetto promosso da lettera27
Presentazione realizzata con materiale di
Frieda Brioschi (20/04/2011), Massimo Maggiore, Maria Lillà
Montagnani e Marco Chemello (25/03/2011).
54. Cenni sulla normativa italiana sul
diritto d’autore
Milano, 25 maggio
2011
Avv. Massimo Maggiore
Maschietto Maggiore Studio Legale
55. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
56. COSA PROTEGGE IL DIRITTO
D’AUTORE
UN’OPERA È COMPOSTA DA TRE ELEMENTI:
1. L’ IDEA
2. L’ESPRESSIONE DELL’IDEA
3. IL SUPPORTO MATERIALE
Tutti gli elementi sono tutelati?
NO
Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, ma
soltanto l’espressione dell’idea (ossia la forma in cui
sono espresse).
57. OGGETTO DELLA PROTEZIONE
ART. 1 l. aut
Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
58. IL DIRITTO D’AUTORE
L’OPERA È TUTELATA DALLE NORME SUL DIRITTO
D’AUTORE DALLA SUA CREAZIONE DA PARTE
DELL’AUTORE
59. LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
DIRITTI MORALI
IL DIRITTO D'AUTORE
DIRITTI PATRIMONIALI
I DIRITTI CONNESSI
60. DIRITTI PATRIMONIALI
pubblicazione (art. 12, c. 1, L. Aut.);
diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato(art.
12, c. 2, L. Aut.);
riproduzione (art. 13 L. Aut.);
trascrizione (art. 14 L. Aut.);
esecuzione e rappresentazione (art. 15 L. Aut.);
diffusione (art. 16 L. Aut.);
distribuzione (art. 17 L. Aut.);
traduzione (art. 18, c. 1, L. Aut.);
rielaborazione (art. 18, c. 2, L. Aut.);
noleggio (art. 18-bis, c. 1, L. Aut.);
prestito (art. 18-bis, c. 2, L. Aut.)
61. Il DIRITTO DI PUBBLICARE
Art. 12 L. aut
1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l’opera in ogni forma e
modo, originale o derivato, nei limiti fissati da
questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
3. È considerata come prima pubblicazione la prima
forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
62. Il DIRITTO DI COMUNICAZIONE
Art. 16 L. aut
Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo
o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno
dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente
63. I DIRITTI PATRIMONIALI
Art. 19 L. aut
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti
sono fra loro indipendenti.
L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme
ed in ciascuna delle sue parti.
64. DURATA DIRITTI PATRIMONIALI
Art. 25 L. aut.
I diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte
65. I DIRITTI MORALI
Art. 20 L. aut.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
l'autore conserva il
anche dopo la cessione dei diritti stessi,
diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od
altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla
sua reputazione. (...)
i diritti morali spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 22 L. aut., sono
inalienabili e, dopo la morte dell’autore, possono essere fatti valere
senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o, in loro mancanza, da
ascendenti e discendenti (art. 23 L. aut.).
66. I DIRITTI CONNESSI
Diritto d’autore = diritto di chi crea un’opera dell’ingegno
avente carattere creativo.
Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore:
1) diritto di chi, di quella opera del diritto d’autore, fa un uso
particolare;
2) diritto sulle opere che hanno carattere creativo meno
accentuato.
67. Diritti connessi all’esercizio del
diritto d’autore
1. Diritti del produttore di fonogrammi;
2. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento;
3. Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva;
4. Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori;
5. Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la
prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali
d’autore;
6. Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico
dominio;
7. Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
8. Diritti relativi alle fotografie;
9. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
10. Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria;
11. Protezione del titolo, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera,
degli articoli e di notizie;
12. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
68. DIRITTI PRODUTTORE OPERE
CINEMATOGRAFICHE
Titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto
non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
69. DIRITTI PRODUTTORE OPERE
CINEMATOGRAFICHE
La durata dei diritti del produttore di opere cinematografiche
è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera
cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in
movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento.
70. DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Fotografie dotate di carattere creativo = TUTELA PIENA (Art. 2
L. aut);
Fotografie semplici, ovvero le immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute
col processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi
delle pellicole cinematografiche = DIRITTI CONNESSI (Art. 87 L.
aut.)
Fotografie non tutelate: Non sono comprese le fotografie di
scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili (Art. 87 L. aut.)
71. DIRITTI CONNESSI RELATIVI ALLE
FOTOGRAFIE
Diritti del fotografo (ovvero del suo datore di lavoro o del committente): diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Fotografie
riproducenti opere dell’arte figurativa;
Cessione negativo: la cessione del negativo – o di analogo mezzo di riproduzione –
comprende la cessione dei diritti esclusivi;
Indicazione di riserva: gli esemplari della fotografia devono riportare: 1) nome del
fotografo; 2) anno di produzione; 3) nome autore opera d’arte fotografata. Senza le
suddette indicazioni, la riproduzione della fotografia non è abusiva e non è dovuto
l’equo compenso, salvo malafede;
Riproduzione nelle opere scientifiche e didattiche: è lecita dietro pagamento di
equo compenso (e con indicazione del nome del fotografo e della data di
realizzazione). Fotografie concernenti persone o fatti di attualità;
Durata: 20 anni dalla produzione della fotografia
72. ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Ogni utilizzazione delle opere dell’ingegno è, in
generale, soggetta a consenso e compenso.
Le c.d. libere utilizzazioni prescindono dal requisito
del consenso e sono deroghe al principio generale.
Azione sociale conoscitiva, educativa, ricreativa e di
godimento che la legge si preoccupa parimenti di
tutelare in modo da equilibrare gli interessi personali
del creatore dell’opera e gli interessi generali del
pubblico.
73. ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Art. 65 L. aut.: la riproduzione di articoli di attualità
Art. 68 L. aut.: la reprografia
Art. 69 L. aut.: il prestito nelle biblioteche
Art. 70 L. aut.: il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti
di opere per uso di critica o discussione
Art. 71-ter L. aut.: la comunicazione e la messa a disposizione
sui terminali delle biblioteche
Artt. 71-sexies ss. L. aut.: la riproduzione privata ad uso
personale
75. IL DIRITTO DI PUBBLICARE
Trib. Milano, 27.12.2006: va inibita, con
provvedimento d’urgenza pronunciato nei confronti
dell’autore, l’ulteriore realizzazione,
commercializzazione, pubblicizzazione anche su
Internet, nonché ne va disposto il sequestro, di opere
pittoriche che riproducono pedissequamente -pur se
con una diversa tecnica -tutti gli elementi di
precedenti, altrui fotografie, raffiguranti nature
morte, costituendone così la contraffazione.
76. PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE
Cass., 23.12.1982, n. 7109: poiché i diritti di
utilizzazione esclusiva che la legge accorda
all’autore sono indipendenti, sì che l’alienazione di
uno di essi non implica il trasferimento degli altri che
non siano necessariamente dipendenti dal diritto
trasferito, l’individuazione dei diritti effettivamente
trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti
dell’oggetto e delle finalità del contratto.
77. PUBBLICAZIONE PER LE STAMPE
Trib. Milano, 16.10.2004: la disponibilità on-line dell’archivio informatico del
Corriere sul relativo sito (www.corriere.it), resa possibile dai progressi
tecnologici delle comunicazioni, non può essere assimilata alla
tradizionale consultazione dei giornali su supporto cartaceo nelle
emeroteche: i limiti di orario e di tempo propri di quest’ultima, con la
necessità di chiedere e ottenere svariati volumi e di effettuare le ricerche
pagina per pagina, con risultati comunque incerti, non si rinvengono nelle
nuove ricerche on-line, che forniscono in pochi attimi un risultato certo,
ovunque ci si trovi, a qualunque ora ed in qualsiasi giorno. Tale
accessibilità, incomparabilmente più rapida, veloce ed estesa, costituisce
quindi, inevitabilmente, una forma nuova ed ulteriore di diffusione del
pezzo, idonea ad amplificare anche le potenzialità lesive. Né in contrario
giova il richiamo al fatto che l’accesso all’archivio sia possibile soltanto
agli abbonati e dunque verso il pagamento di un corrispettivo.
78. ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Trib. Roma, 22.4.2008: è illecita la riproduzione e la diffusione
on-line, a fini commerciali e senza il consenso degli autori, di
immagini contenenti opere dell’arte figurativa tutelate dal
diritto d’autore, potendo la loro pubblicazione senza il
consenso dei titolari del diritto ritenersi consentita, ai sensi
dell’art. 65, 2ºcomma, l.a. (nel testo modificato dal d. leg. n.
68/2003, in attuazione della direttiva29/01/Ce), solo per
periodi di tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una
mostra o esposizione di opere d’arte in corso, e per scopi
meramente informativi.
79. ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Cass., 20.9.2006, n. 20410: costituisce atto di concorrenza
sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e
parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui
sfruttamento spetta ad altri (nella specie, la suprema corte
ha confermato, ritenendola immune da vizi logici e giuridici,
la decisione di merito che ha affermato l’illiceità della
sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in
via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche
altrui, per i quali l’editore aveva formulato espressa riserva ai
sensi dell’art. 65 lda).
80. Copyright & Creative Commons
Dalla capacità “esclusiva” del
copyright ...
... a quella “inclusiva”
Share Your Knowledge – Milano 25 marzo 2010
Maria Lillà Montagnani – Università Bocconi
81. Agenda
Il licensing del copyright
• In un regime proprietario (“All rights reserved”)
• In un regime aperto (“Some rights reserved”)
• Alcune domande ricorrenti
– Che tipo di protezione offrono le CC?
– Cosa succede se le CC non vengono rispettate?
• CC: 6 combinazioni possibili
• CC BY & BY-SA
82. “tutti i diritti riservati” ...
... a meno che:
• non si possa sfruttare un’eccezione/libera
utilizzazione al copyright
• non si sia ottenuta l’autorizzazione da parte
del titolare dei diritti tramite un contratto
di licenza d’uso
– Principio della libera trasferibilità dei diritti
patrimoniali (art 107 l.a.)
83. Le licenze “proprietarie”
• Principio di indipendenza dei diritti di
utilizzazione (art. 119 l.a.)
• Principio del trasferimento limitato allo scopo
del contratto
• Forma scritta ad probationem (art. 110 l.a.)
84. In sostanza:
È necessario trovare l’accordo per ogni uso che
i licenziatari vogliano effettuare dell’opera.
È necessario l’incontro delle volontà poiché non
operano mai in maniera unilaterale.
Questo sistema nasce per il mondo analogico e
per le opere in formato tangibile.
85. Quindi?
Se il titolare dei diritti rende disponibile
un’opera online ...
gli utenti internet non ne possono fare
alcun uso a meno che:
• non siano titolari di un’eccezione
• non stipulino una licenza
86. Tutela delle opere nel regime “all
right reserved”?
In assenza di licenza, In presenza di licenza,
qualsiasi uso che non qualsiasi uso non
ricada in un’eccezione previsto dalla licenza
costituisce costituisce
1) Violazione del diritto 1 bis Violazione del
d’autore diritto dei contratti
L’autorità giudiziaria adita procede
1) Sanzioni tipiche 1 bis Risarcimento danni
87. “alcuni diritti riservati”
La titolarietà del copyright è inalterata …
… cambia la modalità con cui si opera la
circolazione delle opere.
Le licenze CC sono uno strumento di
licensing al pari delle licenze tradizionali.
Le licenze CC sono pensate per specifiche
esigenze della circolazione di
informazione in rete.
88. Peraltro ...
• Resta ferma la possibilità di stipulare
licenze tradizionali ad hoc
• Restano ferme le eccezioni al copyright
• Restano inalterati i diritti morali
89. In sostanza
Le licenze CC sono pensate per l’ambiente
digitale
Licenza
proprietaria /
tradizionale
Licenza CC
90. Quindi
Il titolare dei diritti che rende disponibile
un’opera in rete con licenza CC
– decide in maniera unilaterale ex
ante…
– … quali usi NON permettere
A meno
– mantiene la titolarità del copyright
che non
– mantiene la possibilità di licenziare opti per il
l’opera anche attraverso licenze
tradizionali pubblico
dominio
91. Tutela delle opere nel regime
“alcuni diritti riservati”?
• In assenza di licenza scatta il regime default
“tutti i diritti riservati” (vedi sopra)
• In presenza di licenza CC, qualsiasi violazione
delle condizioni previste costituisce:
1) Violazione del diritto d’autore
1 bis Violazione del diritto dei contratti
• L’autorità giudiziaria adita procede
1) Sanzioni tipiche
1 bis Risarcimento danni
92. Le licenze CC – caratteristiche
comuni 1/2
• Non sono mai esclusive
• Sono irrevocabili (perpetue)
• Sono valide per tutto il mondo
• Durano fino all’estinguersi del copyright
sull’opera
• Sono gratuite
• Sono “una e trina”: legal code, commons
deed e digital code ...
94. Le licenze CC – caratteristiche
comuni 2/2
Autorizzazione ex ante (a patto che le
condizioni siano rispettate)
• Fare copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su
qualsiasi tipo di supporto
• Comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire,
recitare o esporre l’opera in pubblico, ivi inclusa la
trasmissione audio digitale dell’opera
• Distribuire l’opera attraverso i più disparati circuiti
95. A condizione che:
• Attribuzione Attribuzione - Non commerciale -
Non opere derivate
Attribuzione - Non commerciale -
• Non commerciale Condividi allo stesso modo
Attribuzione - Non commerciale
• Non opere Attribuzione - Non opere derivate
derivate Attribuzione - Condividi allo
stesso modo
• Condividi allo Attribuzione
stesso modo
96. Le licenze BY & BY-SA
• riproduzione dell’opera
• creazione e riproduzione di un’opera derivata (ivi incluse le
traduzioni) a condizione che contenga una chiara indicazione del fatto
che sono state effettuate delle modifiche rispetto all'Opera originaria
• distribuzione di copie, comunicazione al pubblico,
rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico,
ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera
• distribuzione di copie dell’opera derivata, comunicazione al
pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in
pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate
Condizioni della BY Condizioni della BY – SA
• Attribuzione • Attribuzione
• La circolazione dell’opera derivata
avvenga alle stesse condizioni
dell’opera da cui deriva