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PROCURA DELLA REPUBBLICA
                               presso il Tribunale di Caltanissetta
                                Direzione distrettuale antimafia


Procedimento n. 1595/08 r.g.n.r. c/ MADONIA + altri


               Memoria difensiva della persona offesa dal reato ex art. 90 c.p.p.


       Il sottoscritto Salvatore BORSELLINO, nato a Palermo l’11 aprile 1942 e residente ad
Arese (MI) in Via xxxxx, in veste di persona offesa dal reato nel sopra indicato procedimento in
quanto fratello del dr. Paolo Borsellino,
                                            premesso
che agli atti del sopra indicato procedimento, allo stato nella fase delle indagini preliminari,
sono presenti verbali di dichiarazioni rese dall’avv. Nicola Mancino, Ministro dell’Interno al
momento della strage di via D’Amelio;
che, in particolare, esistono agli atti il verbale di sommarie informazioni rese dall’avv. Nicola
Mancino il 17 settembre 2009 congiuntamente a codesta Procura della Repubblica e alla
Procura della Repubblica di Palermo, il verbale di audizione dell’avv. Nicola Mancino innanzi
alla Commissione parlamentare antimafia del 9 novembre 2010, il verbale di sommarie
informazioni rese dall’avv. Nicola Mancino l’1 aprile 2011 alla Procura della Repubblica di
Palermo e il verbale di confronto fra l’avv. Nicola Mancino e il dr. Claudio Martelli (Ministro di
Grazia e Giustizia al momento della strage di via D’Amelio) raccolto dalla Procura della
Repubblica di Palermo l’11 aprile 2011;
che, in particolare, quanto alla strage di via D’Amelio, le dichiarazioni dell’avv. Nicola Mancino
hanno riguardato l’incontro da lui avuto con il dr. Paolo Borsellino nel pomeriggio dell’1 luglio
1992 (incontro negato dall’avv. Mancino ma attestato dall’agenda di Paolo Borsellino con
annotazione autografa e anche da altri testimoni) e la conoscenza da parte dell’avv. Nicola
Mancino dei contatti avviati da militari del R.o.s. con il mafioso Vito Ciancimino prima della
strage di via D’Amelio;
che ambedue le suddette evenienze (incontro Borsellino-Mancino 1 luglio 1992 e
consapevolezza da parte dell’allora Ministro Mancino dei contatti fra il R.o.s. e Vito
Ciancimino), logicamente, cronologicamente e, in ipotesi, casualmente antecedenti e connesse
alla strage di via D’Amelio, sono state oggetto della richiesta di misura cautelare di codesta
Procura della Repubblica nel presente procedimento nei confronti di MADONIA Salvatore,
TUTINO Vittorio, VITALE Salvatore, COSTA Maurizio e PULCI Calogero, esitata con
l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta nei
confronti dei predetti indagati (fatta eccezione per l’indagato COSTA Maurizio) il 2 marzo
2012;
che, peraltro, anche nella sopra citata ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il
Tribunale di Caltanissetta nel presente procedimento il 2 marzo 2012 (cfr. pagg. 113 e segg.) le
suddette evenienze riguardanti Nicola Mancino trovano ampio spazio;
che, quanto all’interesse che le dichiarazioni dell’avv. Nicola Mancino sui temi sopra indicati
possono rivestire nel presente procedimento, va rilevato come nella predetta ordinanza di
custodia cautelare (cfr. pag. 164) espressamente si legge: “Grazie alle nuove acquisizioni
probatorie è oggi possibile ritenere che lo svolgimento e gli esiti della c.d. ‘trattativa’ hanno
inciso sui tempi e le modalità dell’esecuzione della strage di via D’Amelio”;
che, ancora, quanto al rilievo nel presente procedimento delle dichiarazioni dell’avv. Nicola
Mancino non può trascurarsi che, come risulta documentalmente dagli atti del presente
procedimento, già da oltre dieci anni e ripetutamente il collaboratore di giustizia Giovanni
Brusca, nel riferire a varie AA.gg. di una “trattativa” avviata da Salvatore Riina con apparati
istituzionali prima della strage di via D’Amelio, aveva fatto il nome dell’allora Ministro
dell’Interno Nicola Mancino come ipotetico terminale di tale “trattativa”;
che è noto come in un procedimento della Procura della Repubblica di Palermo di recente
giunto alla notifica agli indagati dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
(procedimento n. 11719/12 NC a carico, tra gli altri indagati, di Nicola Mancino) risultano
essere state disposte intercettazioni telefoniche su utenze in uso all’avv. Nicola Mancino;
che da quanto ripetutamente pubblicato su vari organi di informazione si è appreso che in
alcune delle conversazioni telefoniche intercettate l’avv. Nicola Mancino ha trattato anche gli
argomenti oggetto del presente procedimento;
che all’istante appare rilevante la coincidenza temporale fra le intercettazioni di conversazioni
dell’avv. Nicola Mancino raccolte dall’A.g. di Palermo e la divulgazione attraverso gli organi di
informazione, nel marzo 2012, di quanto contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta il 2 marzo 2012 e negli atti ivi richiamati,
anche al riguardo dell’avv. Nicola Mancino;
che, tra l’altro, nella predetta ordinanza di custodia cautelare (cfr. pag. 192) si legge: “Le
dichiarazioni provengono da due fonti indubbiamente qualificate (asseritamente Vito
CIANCIMINO e Totò RIINA, il primo un politico indubbiamente colluso ai massimi livelli con i
corleonesi di Cosa Nostra; ed il secondo il c.d. capo dei capi della pericolosa organizzazione
criminale), ma che di questo contatto con MANCINO hanno saputo a loro volta da terze persone:
CIANCIMINO tramite ‘Franco-Carlo’ – soggetto asseritamente vicino ai servizi di sicurezza, di
cui è ancora oggi sconosciuta l’identità e circa il quale abbiamo detto della evoluzione
dichiarativa di CIANCIMINO – e RIINA per mezzo di fonte la cui identità non è stata rivelata al
BRUSCA. Con la conseguenza che in entrambi i casi non è possibile individuare la fonte di
conoscenza diretta da cui promana la propalazione che attinge l’on. MANCINO. Dunque, la
cautela deve sempre spingere un Ufficio Giudiziario nell’analisi delle prove. Certo, non può fare
a meno di notarsi che il nome dell’allora Ministro MANCINO è stato fatto più volte e da diverse
ed autonome fonti probatorie (BRUSCA Giovanni, CIANCIMINO Massimo, lo stesso MUTOLO
Gaspare); e che è contenuto anche in manoscritti di CIANCIMINO Vito, consegnati dal figlio
all’Autorità Giudiziaria (si pensi al c.d. ‘papello di Vito CIANCIMINO’, elenco redatto di pugno
proprio da Vito CIANCIMINO – v. paragrafo 5). Il suo nome, inoltre, emerge – come vedremo
più avanti – anche nella vicenda del ridimensionamento dell’applicazione del regime di cui
all’art. 41 bis O.P., avvenuta nel 1993”;
che, ancora, nella stessa ordinanza di custodia cautelare (cfr. pagg. 265-266) si legge: “Dunque,
e in esito alla disamina di questi atti, non può non rilevarsi come sia possibile ipotizzare che
l’on. MANCINO avesse conoscenza della c.d. ‘trattativa’. Certamente, nuovi importanti indizi
sono stati acquisiti al riguardo. Questi indizi non sono, tuttavia, ad avviso della Procura, allo
stato sufficienti a delineare alcun tipo di responsabilità, penalmente apprezzabile, nei confronti
dell’on. MANCINO”;
che, come detto, Nicola Mancino è oggi persona sottoposta a indagini nel procedimento n.
11719/12 NC, per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza;
che, comunque, è da ritenere che nel corso delle conversazioni telefoniche dell’avv. Nicola
Mancino intercettate dall’A.g. di Palermo nel predetto procedimento l’avv. Mancino abbia
parlato in modo probabilmente più spontaneo e genuino di quanto fatto nel corso dei verbali
delle dichiarazioni dallo stesso rese a codesta Procura della Repubblica, alla Procura della
Repubblica di Palermo e alla Commissione parlamentare antimafia presenti agli atti di questo
procedimento;
che, peraltro, fra il presente procedimento e il procedimento n. 11719/12 NC della Procura
della Repubblica di Palermo risulta essere stato utilmente attuato il necessario coordinamento
d’indagine, come testimoniato anche dalla presenza, fra gli atti di questo procedimento, di atti
d’indagine espletati dalla Procura della Repubblica di Palermo, ivi comprese le dichiarazioni
rese a quell’A.g. dall’avv. Nicola Mancino;
che, dunque, astrattamente tutte le conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso
all’avv. Nicola Mancino nel procedimento n. 11719/12 NC della Procura della Repubblica di
Palermo devono ritenersi astrattamente rilevanti nel presente procedimento;
che, peraltro, come si è appreso dalle diffuse pubblicazioni sulla stampa, alcune di tali
intercettazioni hanno riguardato conversazioni tra l’avv. Nicola Mancino e l’attuale Consigliere
giuridico del Presidente della Repubblica (ma in passato in servizio presso l’Alto commissariato
antimafia e presso il Ministero di Grazia e Giustizia) dr. Loreto D’Ambrosio, dichiarazioni rese
dal quale all’A.g. non a caso sono agli atti del presente procedimento (cfr. verbale di sommarie
informazioni del 28 maggio 2002 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze,
dr. Gabriele Chelazzi);
che è noto, anche da quanto si è letto in un “decreto” (sic) diramato il 16 luglio 2012 dalla
Presidenza della Repubblica, che, tra le altre, sono state intercettate sulle utenze in uso all’avv.
Nicola Mancino conversazioni (due, secondo gli organi di informazione) intercorse fra lo stesso
avv. Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano (Presidente della
Camera dei Deputati al momento della strage di via D’Amelio);
che è altrettanto noto come, sempre secondo quanto riportato dagli organi d’informazione, agli
atti del predetto procedimento della Procura della Repubblica di Palermo non sarebbero state
trascritte tutte le conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche in uso all’avv. Nicola
Mancino e sicuramente tra queste le conversazioni intercorse fra lo stesso avv. Nicola Mancino
(intercettato) e il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napoletano;
che è pure noto come con il predetto “decreto” il Presidente della Repubblica abbia contestato
la non ancora intervenuta immediata distruzione da parte dell’A.g. di Palermo di tali
conversazioni e abbia annunciato proprio per tale ragione di sollevare il conflitto di attribuzioni
ai sensi dell’art. 134 Cost. nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo;
che, in particolare, l’assunto del Presidente della Repubblica è “che, a norma dell’articolo 90
della Costituzione e dell’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 – salvi i casi di alto
tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che
disciplinano il procedimento di accusa – le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il
Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi
assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte
e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione”;
che tale assunto è, a parere dello scrivente, assolutamente infondato in diritto e pertanto in
contrasto con l’esigenza di accertamento della verità, per quel che riguarda il sottoscritto quale
persona offesa dal reato nel presente procedimento in quanto fratello del dr. Paolo Borsellino, e
in futuro anche con il diritto di difesa del sottoscritto in quanto costituenda parte civile;
che, infatti, poiché tutte le intercettazioni di conversazioni riguardanti l’avv. Nicola Mancino,
secondo il sottoscritto, possono in astratto essere utili all’accertamento della verità per la strage
di via D’Amelio, esse devono senz’altro essere acquisite nel presente procedimento ai sensi
dell’art. 270 c.p.p., ricorrendone con ogni evidenza i presupposti;
che, quanto all’infondatezza dell’assunto circa l’asserita illegittimità delle intercettazioni di
conversazioni fra l’avv. Nicola Mancino (intercettato) e il Presidente della Repubblica On.
Giorgio Napolitano, deve osservarsi come le norme invocate sono palesemente inconferenti;
che, infatti, l’art. 90 comma 1 Cost. prevede che “Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione”;
che, ancora, l’art. 7 della legge 5 giugno 1989 n. 219 riguarda i reati previsti dall’art. 90 Cost. e
le procedure da adottare al riguardo;
che, peraltro, tale norma ha carattere di deroga alle previsioni generali e, pertanto, ne è vietata,
ai sensi degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, qualunque interpretazione estensiva o applicazione
analogica;
che, con ogni evidenza, le intercettazioni relative alle conversazioni dell’avv. Nicola Mancino
sulle utenze telefoniche in uso allo stesso non involgono, in alcun modo, responsabilità del
Presidente della Repubblica né, tanto meno, atti compiuti dal Presidente della Repubblica
nell’esercizio delle sue funzioni;
che, infatti, da quanto si è appreso dagli organi di informazione, le lamentazioni e le richieste di
intervento che sono state rivolte nelle conversazioni telefoniche intercettate dall’avv. Nicola
Mancino al Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica e, in ipotesi, personalmente al
Presidente della Repubblica non involgono in alcun modo le funzioni del Capo dello Stato come
enucleate dagli artt. 87 e 88 Cost. e/o le Sue prerogative;
che, infatti, dalla semplice lettura degli artt. 87 e 88 Cost. è facile evincere come le uniche
funzioni del Presidente della Repubblica in materia di giustizia siano quelle di Presidente del
Consiglio superiore della magistratura e quelle di concessione della grazia o di commutazione
delle pene;
che, quanto al ruolo di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, è facile osservare
come esso consista nella presidenza di un organo collegiale e non abbia in alcun modo
possibilità di essere esercitato in forma monocratica, senza trascurare il fatto che non risulta
che il Consiglio superiore della magistratura si sia occupato in alcun modo del procedimento
palermitano dal momento in cui si è avuta notizia delle predette intercettazioni e che,
comunque, le competenze del Consiglio superiore della magistratura non riguardano lo
svolgimento dei procedimenti o le acquisizioni delle fonti di prova;
che, quanto al potere di concessione della grazia o di commutazione delle pene, naturalmente
esso può essere esercitato solo a fronte di sentenze definitive di condanna e, quindi, non in
corso di indagini preliminari per le quali in atto l’avv. Nicola Mancino riveste la qualifica di
persona sottoposta a indagini;
che, pertanto, è di facile comprensione come l’operato della Procura della Repubblica di
Palermo (e del Giudice per le indagini preliminari che le ha disposte) al riguardo delle
intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso all’avv. Nicola Mancino sia stato assolutamente
corretto, rispettoso delle leggi ed esente da alcuna sbavatura;
che, peraltro, a conferma della correttezza della Procura della Repubblica di Palermo, dagli
organi di informazione si è appreso che in un procedimento penale curato anni fa in fase di
indagini preliminari dalla Procura della Repubblica di Firenze e oggi trattato dall’A.g. di Perugia
sono state effettivamente captate occasionalmente conversazioni del Presidente della
Repubblica On. Giorgio Napoletano mentre interloquiva con l’allora responsabile della
Protezione Civile in relazione al terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009 e si è appreso
anche che quelle intercettazioni sono state ritualmente depositate a disposizione delle parti
processuali, senza che sia stato sollevato dalla Presidenza della Repubblica alcun conflitto di
attribuzioni ai sensi dell’art. 134 Cost. nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze o
della Procura della Repubblica di Perugia;
che la valutazione di irrilevanza di talune delle conversazioni intercettate sulle utenze
telefoniche in uso all’avv. Nicola Mancino, che sarebbe stata fatta dalla Procura della Repubblica
di Palermo secondo quanto si legge nel “decreto” diramato dal Capo dello Stato il 16 luglio
2012, naturalmente non può vincolare codesta Procura della Repubblica in relazione ai fatti del
presente procedimento né le altre parti del presente procedimento, ivi compreso il sottoscritto
in qualità di persona offesa dal reato;
che, come sopra già rappresentato, tutte le intercettazioni di conversazioni sulle utenze in uso
all’avv. Nicola Mancino raccolte dalla Procura della Repubblica di Palermo nel procedimento n.
11719/12 NC hanno astratto rilievo ai fini dell’accertamento della verità sulla strage di via
D’Amelio;
che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 270 c.p.p. per l’acquisizione presso la Procura della
Repubblica di Palermo dei risultati di tali intercettazioni, visto che per il reato di strage
aggravata per cui si procede nel presente procedimento è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza;
che, a fronte delle poderose pressioni esercitate dagli organi di stampa quasi all’unanimità e
dagli esponenti delle forze politiche quasi all’unanimità al fine della eliminazione dei suddetti
elementi di prova, i magistrati della Repubblica, per fortuna, ai sensi degli artt. 101 e 112 Cost.,
ancora sono soggetti solo e soltanto alla legge;
che, rispetto all’interesse all’accertamento della verità sulla strage di via D’Amelio, soccombe
qualunque sollecitazione alla distruzione (peraltro, in forma contraria alla legge) di elementi di
prova, dei quali, proprio per le caratteristiche del soggetto intercettato (avv. Nicola Mancino),
deve essere considerata prima facie indispensabile l’acquisizione agli atti del presente
procedimento per ogni ulteriore valutazione, prima che quegli elementi di prova dovessero
sciaguratamente essere distrutti;
per tutte le sopra indicate ragioni, il sottoscritto, nella qualità di fratello del dr. Paolo Borsellino
e dunque nella veste di persona offesa dal reato nel sopra indicato procedimento, ai sensi
dell’art. 90 c.p.p.,
                                                chiede
che codesta Procura della Repubblica disponga l’acquisizione agli atti del presente
procedimento di copia di tutti i verbali e di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate
sulle utenze in uso all’avv. Nicola Mancino nel procedimento 11719/12 NC della Procura della
Repubblica di Palermo, con riferimento ai file audio delle stesse, ai verbali di trascrizione per le
conversazioni effettivamente trascritte, ove esistenti, e ai decreti che hanno autorizzato le
predette intercettazioni.
Caltanissetta, 23 luglio 2012
Salvatore Borsellino

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Memoria Salvatore Borsellino Caltanissetta

  • 1. PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Caltanissetta Direzione distrettuale antimafia Procedimento n. 1595/08 r.g.n.r. c/ MADONIA + altri Memoria difensiva della persona offesa dal reato ex art. 90 c.p.p. Il sottoscritto Salvatore BORSELLINO, nato a Palermo l’11 aprile 1942 e residente ad Arese (MI) in Via xxxxx, in veste di persona offesa dal reato nel sopra indicato procedimento in quanto fratello del dr. Paolo Borsellino, premesso che agli atti del sopra indicato procedimento, allo stato nella fase delle indagini preliminari, sono presenti verbali di dichiarazioni rese dall’avv. Nicola Mancino, Ministro dell’Interno al momento della strage di via D’Amelio; che, in particolare, esistono agli atti il verbale di sommarie informazioni rese dall’avv. Nicola Mancino il 17 settembre 2009 congiuntamente a codesta Procura della Repubblica e alla Procura della Repubblica di Palermo, il verbale di audizione dell’avv. Nicola Mancino innanzi alla Commissione parlamentare antimafia del 9 novembre 2010, il verbale di sommarie informazioni rese dall’avv. Nicola Mancino l’1 aprile 2011 alla Procura della Repubblica di Palermo e il verbale di confronto fra l’avv. Nicola Mancino e il dr. Claudio Martelli (Ministro di Grazia e Giustizia al momento della strage di via D’Amelio) raccolto dalla Procura della Repubblica di Palermo l’11 aprile 2011; che, in particolare, quanto alla strage di via D’Amelio, le dichiarazioni dell’avv. Nicola Mancino hanno riguardato l’incontro da lui avuto con il dr. Paolo Borsellino nel pomeriggio dell’1 luglio 1992 (incontro negato dall’avv. Mancino ma attestato dall’agenda di Paolo Borsellino con annotazione autografa e anche da altri testimoni) e la conoscenza da parte dell’avv. Nicola Mancino dei contatti avviati da militari del R.o.s. con il mafioso Vito Ciancimino prima della strage di via D’Amelio; che ambedue le suddette evenienze (incontro Borsellino-Mancino 1 luglio 1992 e consapevolezza da parte dell’allora Ministro Mancino dei contatti fra il R.o.s. e Vito Ciancimino), logicamente, cronologicamente e, in ipotesi, casualmente antecedenti e connesse
  • 2. alla strage di via D’Amelio, sono state oggetto della richiesta di misura cautelare di codesta Procura della Repubblica nel presente procedimento nei confronti di MADONIA Salvatore, TUTINO Vittorio, VITALE Salvatore, COSTA Maurizio e PULCI Calogero, esitata con l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti dei predetti indagati (fatta eccezione per l’indagato COSTA Maurizio) il 2 marzo 2012; che, peraltro, anche nella sopra citata ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta nel presente procedimento il 2 marzo 2012 (cfr. pagg. 113 e segg.) le suddette evenienze riguardanti Nicola Mancino trovano ampio spazio; che, quanto all’interesse che le dichiarazioni dell’avv. Nicola Mancino sui temi sopra indicati possono rivestire nel presente procedimento, va rilevato come nella predetta ordinanza di custodia cautelare (cfr. pag. 164) espressamente si legge: “Grazie alle nuove acquisizioni probatorie è oggi possibile ritenere che lo svolgimento e gli esiti della c.d. ‘trattativa’ hanno inciso sui tempi e le modalità dell’esecuzione della strage di via D’Amelio”; che, ancora, quanto al rilievo nel presente procedimento delle dichiarazioni dell’avv. Nicola Mancino non può trascurarsi che, come risulta documentalmente dagli atti del presente procedimento, già da oltre dieci anni e ripetutamente il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, nel riferire a varie AA.gg. di una “trattativa” avviata da Salvatore Riina con apparati istituzionali prima della strage di via D’Amelio, aveva fatto il nome dell’allora Ministro dell’Interno Nicola Mancino come ipotetico terminale di tale “trattativa”; che è noto come in un procedimento della Procura della Repubblica di Palermo di recente giunto alla notifica agli indagati dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (procedimento n. 11719/12 NC a carico, tra gli altri indagati, di Nicola Mancino) risultano essere state disposte intercettazioni telefoniche su utenze in uso all’avv. Nicola Mancino; che da quanto ripetutamente pubblicato su vari organi di informazione si è appreso che in alcune delle conversazioni telefoniche intercettate l’avv. Nicola Mancino ha trattato anche gli argomenti oggetto del presente procedimento; che all’istante appare rilevante la coincidenza temporale fra le intercettazioni di conversazioni dell’avv. Nicola Mancino raccolte dall’A.g. di Palermo e la divulgazione attraverso gli organi di informazione, nel marzo 2012, di quanto contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta il 2 marzo 2012 e negli atti ivi richiamati, anche al riguardo dell’avv. Nicola Mancino;
  • 3. che, tra l’altro, nella predetta ordinanza di custodia cautelare (cfr. pag. 192) si legge: “Le dichiarazioni provengono da due fonti indubbiamente qualificate (asseritamente Vito CIANCIMINO e Totò RIINA, il primo un politico indubbiamente colluso ai massimi livelli con i corleonesi di Cosa Nostra; ed il secondo il c.d. capo dei capi della pericolosa organizzazione criminale), ma che di questo contatto con MANCINO hanno saputo a loro volta da terze persone: CIANCIMINO tramite ‘Franco-Carlo’ – soggetto asseritamente vicino ai servizi di sicurezza, di cui è ancora oggi sconosciuta l’identità e circa il quale abbiamo detto della evoluzione dichiarativa di CIANCIMINO – e RIINA per mezzo di fonte la cui identità non è stata rivelata al BRUSCA. Con la conseguenza che in entrambi i casi non è possibile individuare la fonte di conoscenza diretta da cui promana la propalazione che attinge l’on. MANCINO. Dunque, la cautela deve sempre spingere un Ufficio Giudiziario nell’analisi delle prove. Certo, non può fare a meno di notarsi che il nome dell’allora Ministro MANCINO è stato fatto più volte e da diverse ed autonome fonti probatorie (BRUSCA Giovanni, CIANCIMINO Massimo, lo stesso MUTOLO Gaspare); e che è contenuto anche in manoscritti di CIANCIMINO Vito, consegnati dal figlio all’Autorità Giudiziaria (si pensi al c.d. ‘papello di Vito CIANCIMINO’, elenco redatto di pugno proprio da Vito CIANCIMINO – v. paragrafo 5). Il suo nome, inoltre, emerge – come vedremo più avanti – anche nella vicenda del ridimensionamento dell’applicazione del regime di cui all’art. 41 bis O.P., avvenuta nel 1993”; che, ancora, nella stessa ordinanza di custodia cautelare (cfr. pagg. 265-266) si legge: “Dunque, e in esito alla disamina di questi atti, non può non rilevarsi come sia possibile ipotizzare che l’on. MANCINO avesse conoscenza della c.d. ‘trattativa’. Certamente, nuovi importanti indizi sono stati acquisiti al riguardo. Questi indizi non sono, tuttavia, ad avviso della Procura, allo stato sufficienti a delineare alcun tipo di responsabilità, penalmente apprezzabile, nei confronti dell’on. MANCINO”; che, come detto, Nicola Mancino è oggi persona sottoposta a indagini nel procedimento n. 11719/12 NC, per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza; che, comunque, è da ritenere che nel corso delle conversazioni telefoniche dell’avv. Nicola Mancino intercettate dall’A.g. di Palermo nel predetto procedimento l’avv. Mancino abbia parlato in modo probabilmente più spontaneo e genuino di quanto fatto nel corso dei verbali delle dichiarazioni dallo stesso rese a codesta Procura della Repubblica, alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Commissione parlamentare antimafia presenti agli atti di questo procedimento;
  • 4. che, peraltro, fra il presente procedimento e il procedimento n. 11719/12 NC della Procura della Repubblica di Palermo risulta essere stato utilmente attuato il necessario coordinamento d’indagine, come testimoniato anche dalla presenza, fra gli atti di questo procedimento, di atti d’indagine espletati dalla Procura della Repubblica di Palermo, ivi comprese le dichiarazioni rese a quell’A.g. dall’avv. Nicola Mancino; che, dunque, astrattamente tutte le conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso all’avv. Nicola Mancino nel procedimento n. 11719/12 NC della Procura della Repubblica di Palermo devono ritenersi astrattamente rilevanti nel presente procedimento; che, peraltro, come si è appreso dalle diffuse pubblicazioni sulla stampa, alcune di tali intercettazioni hanno riguardato conversazioni tra l’avv. Nicola Mancino e l’attuale Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica (ma in passato in servizio presso l’Alto commissariato antimafia e presso il Ministero di Grazia e Giustizia) dr. Loreto D’Ambrosio, dichiarazioni rese dal quale all’A.g. non a caso sono agli atti del presente procedimento (cfr. verbale di sommarie informazioni del 28 maggio 2002 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dr. Gabriele Chelazzi); che è noto, anche da quanto si è letto in un “decreto” (sic) diramato il 16 luglio 2012 dalla Presidenza della Repubblica, che, tra le altre, sono state intercettate sulle utenze in uso all’avv. Nicola Mancino conversazioni (due, secondo gli organi di informazione) intercorse fra lo stesso avv. Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano (Presidente della Camera dei Deputati al momento della strage di via D’Amelio); che è altrettanto noto come, sempre secondo quanto riportato dagli organi d’informazione, agli atti del predetto procedimento della Procura della Repubblica di Palermo non sarebbero state trascritte tutte le conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche in uso all’avv. Nicola Mancino e sicuramente tra queste le conversazioni intercorse fra lo stesso avv. Nicola Mancino (intercettato) e il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napoletano; che è pure noto come con il predetto “decreto” il Presidente della Repubblica abbia contestato la non ancora intervenuta immediata distruzione da parte dell’A.g. di Palermo di tali conversazioni e abbia annunciato proprio per tale ragione di sollevare il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 134 Cost. nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo; che, in particolare, l’assunto del Presidente della Repubblica è “che, a norma dell’articolo 90 della Costituzione e dell’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 – salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che
  • 5. disciplinano il procedimento di accusa – le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione”; che tale assunto è, a parere dello scrivente, assolutamente infondato in diritto e pertanto in contrasto con l’esigenza di accertamento della verità, per quel che riguarda il sottoscritto quale persona offesa dal reato nel presente procedimento in quanto fratello del dr. Paolo Borsellino, e in futuro anche con il diritto di difesa del sottoscritto in quanto costituenda parte civile; che, infatti, poiché tutte le intercettazioni di conversazioni riguardanti l’avv. Nicola Mancino, secondo il sottoscritto, possono in astratto essere utili all’accertamento della verità per la strage di via D’Amelio, esse devono senz’altro essere acquisite nel presente procedimento ai sensi dell’art. 270 c.p.p., ricorrendone con ogni evidenza i presupposti; che, quanto all’infondatezza dell’assunto circa l’asserita illegittimità delle intercettazioni di conversazioni fra l’avv. Nicola Mancino (intercettato) e il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano, deve osservarsi come le norme invocate sono palesemente inconferenti; che, infatti, l’art. 90 comma 1 Cost. prevede che “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”; che, ancora, l’art. 7 della legge 5 giugno 1989 n. 219 riguarda i reati previsti dall’art. 90 Cost. e le procedure da adottare al riguardo; che, peraltro, tale norma ha carattere di deroga alle previsioni generali e, pertanto, ne è vietata, ai sensi degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, qualunque interpretazione estensiva o applicazione analogica; che, con ogni evidenza, le intercettazioni relative alle conversazioni dell’avv. Nicola Mancino sulle utenze telefoniche in uso allo stesso non involgono, in alcun modo, responsabilità del Presidente della Repubblica né, tanto meno, atti compiuti dal Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni; che, infatti, da quanto si è appreso dagli organi di informazione, le lamentazioni e le richieste di intervento che sono state rivolte nelle conversazioni telefoniche intercettate dall’avv. Nicola Mancino al Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica e, in ipotesi, personalmente al Presidente della Repubblica non involgono in alcun modo le funzioni del Capo dello Stato come enucleate dagli artt. 87 e 88 Cost. e/o le Sue prerogative;
  • 6. che, infatti, dalla semplice lettura degli artt. 87 e 88 Cost. è facile evincere come le uniche funzioni del Presidente della Repubblica in materia di giustizia siano quelle di Presidente del Consiglio superiore della magistratura e quelle di concessione della grazia o di commutazione delle pene; che, quanto al ruolo di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, è facile osservare come esso consista nella presidenza di un organo collegiale e non abbia in alcun modo possibilità di essere esercitato in forma monocratica, senza trascurare il fatto che non risulta che il Consiglio superiore della magistratura si sia occupato in alcun modo del procedimento palermitano dal momento in cui si è avuta notizia delle predette intercettazioni e che, comunque, le competenze del Consiglio superiore della magistratura non riguardano lo svolgimento dei procedimenti o le acquisizioni delle fonti di prova; che, quanto al potere di concessione della grazia o di commutazione delle pene, naturalmente esso può essere esercitato solo a fronte di sentenze definitive di condanna e, quindi, non in corso di indagini preliminari per le quali in atto l’avv. Nicola Mancino riveste la qualifica di persona sottoposta a indagini; che, pertanto, è di facile comprensione come l’operato della Procura della Repubblica di Palermo (e del Giudice per le indagini preliminari che le ha disposte) al riguardo delle intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso all’avv. Nicola Mancino sia stato assolutamente corretto, rispettoso delle leggi ed esente da alcuna sbavatura; che, peraltro, a conferma della correttezza della Procura della Repubblica di Palermo, dagli organi di informazione si è appreso che in un procedimento penale curato anni fa in fase di indagini preliminari dalla Procura della Repubblica di Firenze e oggi trattato dall’A.g. di Perugia sono state effettivamente captate occasionalmente conversazioni del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napoletano mentre interloquiva con l’allora responsabile della Protezione Civile in relazione al terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009 e si è appreso anche che quelle intercettazioni sono state ritualmente depositate a disposizione delle parti processuali, senza che sia stato sollevato dalla Presidenza della Repubblica alcun conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 134 Cost. nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze o della Procura della Repubblica di Perugia; che la valutazione di irrilevanza di talune delle conversazioni intercettate sulle utenze telefoniche in uso all’avv. Nicola Mancino, che sarebbe stata fatta dalla Procura della Repubblica di Palermo secondo quanto si legge nel “decreto” diramato dal Capo dello Stato il 16 luglio
  • 7. 2012, naturalmente non può vincolare codesta Procura della Repubblica in relazione ai fatti del presente procedimento né le altre parti del presente procedimento, ivi compreso il sottoscritto in qualità di persona offesa dal reato; che, come sopra già rappresentato, tutte le intercettazioni di conversazioni sulle utenze in uso all’avv. Nicola Mancino raccolte dalla Procura della Repubblica di Palermo nel procedimento n. 11719/12 NC hanno astratto rilievo ai fini dell’accertamento della verità sulla strage di via D’Amelio; che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 270 c.p.p. per l’acquisizione presso la Procura della Repubblica di Palermo dei risultati di tali intercettazioni, visto che per il reato di strage aggravata per cui si procede nel presente procedimento è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; che, a fronte delle poderose pressioni esercitate dagli organi di stampa quasi all’unanimità e dagli esponenti delle forze politiche quasi all’unanimità al fine della eliminazione dei suddetti elementi di prova, i magistrati della Repubblica, per fortuna, ai sensi degli artt. 101 e 112 Cost., ancora sono soggetti solo e soltanto alla legge; che, rispetto all’interesse all’accertamento della verità sulla strage di via D’Amelio, soccombe qualunque sollecitazione alla distruzione (peraltro, in forma contraria alla legge) di elementi di prova, dei quali, proprio per le caratteristiche del soggetto intercettato (avv. Nicola Mancino), deve essere considerata prima facie indispensabile l’acquisizione agli atti del presente procedimento per ogni ulteriore valutazione, prima che quegli elementi di prova dovessero sciaguratamente essere distrutti; per tutte le sopra indicate ragioni, il sottoscritto, nella qualità di fratello del dr. Paolo Borsellino e dunque nella veste di persona offesa dal reato nel sopra indicato procedimento, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., chiede che codesta Procura della Repubblica disponga l’acquisizione agli atti del presente procedimento di copia di tutti i verbali e di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso all’avv. Nicola Mancino nel procedimento 11719/12 NC della Procura della Repubblica di Palermo, con riferimento ai file audio delle stesse, ai verbali di trascrizione per le conversazioni effettivamente trascritte, ove esistenti, e ai decreti che hanno autorizzato le predette intercettazioni. Caltanissetta, 23 luglio 2012