Lo stress e le condizioni di disagio. L’attività di vigilanza SPISAL di Mario Gobbi
1. Verona, 1 dicembre 2010
Lo stress e le condizioni di disagio
L’attività di vigilanza SPISAL
http://prevenzione.ulss20.verona.it
Mario Gobbi
medico del lavoro Spisal Ulss 20 Verona
2. Linee di attività SPISAL
ATTIVITA’ ISPETTIVA
ISTITUZIONALE
VIGILANZA PROGRAMMATA
INCHIESTE INFORTUNI/MP
LAVORATORE
CON DISAGIO
DENUNCIA DI
MALATTIA
PROFESSIONALE
DM 14.01.2008
3. Attività di vigilanza programmata
• Nell’ambito della verifica del sistema di gestione
della sicurezza (SGS) aziendale si verificherà
che il rischio da stress lavoro-correlato e le
conseguenti misure di prevenzione siano parte
integrante del DVR (come per qualsiasi altro
rischio)
• Si verificherà inoltre il coinvolgimento del RLS e
del medico competente ove previsto
Tenendo conto delle caratteristiche aziendali
4. Lavoratore con disagio
• Screening
• Invio a struttura specialistica multidisciplinare
• Sospetta malattia professionale
• Sopralluogo in azienda
• Certificazione malattia professionale
• Denuncia all’INAIL ex art. 139/1124
• Referto (art. 334 CPP)/Rapporto all’A.G.
5. Denuncia/referto di malattia professionale
• Indagine MP
– Criteri: cronologico, rilevanza del danno, nesso
di causa
– Ispezione aziendale, SIT
– Valutazione del rischio e misure di tutela
adottate
6. DM 27.4.2004 e DM 14.01.2008 “Elenco delle malattie per le quali e'
obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124
LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI
LIMITATA PROBABILITA'
7. ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI
(la denuncia sanitaria)
D.P.R. 1124/65
art. 139: è obbligatoria per ogni medico che ne riconosca
l’esistenza la denuncia delle malattie professionali che
saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del
Ministro ………. (DM 14 gennaio 2008)
D.Lgs. 38/2000
art. 10: …… La trasmissione della copia della denuncia di
cui all’art. 139, comma 2 del testo unico è effettuata,
oltre che all’azienda sanitaria locale, anche alla sede
dell’istituto assicuratore competente per territorio.
8. ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI
(il referto)
Codice di Procedura Penale
-art. 334: 1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo
pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo,
immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale
di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria
opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di
polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza e ….. quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà
inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del
fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che
ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza …. sono
tutte obbligate al referto …… (art. 365 CP – omissione di referto)
9. Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione
sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la
propria assistenza od opera in casi che possono presentare i
caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio:
1) Delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo,
preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del
consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto
(art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e
l'infanticidio (art. 578 c.p.).
2) La lesione personale colposa grave o gravissima solo quando
avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corso
della prestazione lavorativa, la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è
in re ipsa e comporta, di conseguenza, l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p. per
il sanitario che intervenga a prestare la propria assistenza od opera, senza che lo
stesso debba accertare se e quale violazione si sia in concreto realizzata.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 marzo 1998, n. 3231
10. MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STRESS
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, N° 81 e s.m.i.
INTERVENTO PRIMARIO
Controllo dei rischi agendo sull’organizzazione dell’azienda, sulla gestione e
progettazione del lavoro e l’ergonomia. Codice di condotta / Accordo di
clima
INTERVENTO SECONDARIO
Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue
possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o per adattarsi al
cambiamento
Informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti,
in conformità alle legislazioni europea e nazionale, ai contratti collettivi di
lavoro e alle prassi.
INTERVENTO TERZIARIO
Assistenza dei lavoratori vittime delle conseguenze negative dello stress.
Assistenza COLLETTIVA e INDIVIDUALE.
Medico Competente, Consigliere di fiducia