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RISOLUZIONE N. 74/E

Roma, 23 marzo 2009

Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso

Prot. 2008/108643
OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212
del 2000 –Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati
tecnici allegati alla concessione edilizia

Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

Quesito
Il Comune di … chiede di conoscere se sia conforme alle disposizioni
contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo)
assoggettare all’imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia,
nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo
elaborato costituente il progetto.
Detto ultimo documento è generalmente composto da più elaborati grafici
di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva, anch’essa con un
numero di pagine variabile, che vengono allegati dai professionisti alla domanda
di concessione edilizia e successivamente restituiti unitamente al provvedimento
abilitativo.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante ritiene corretto applicare l’imposta di bollo, oltre che
sull’atto abilitativo emesso, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ovvero 4
2

facciate,

anche

su

ogni

singolo

elaborato

costituente

il

progetto,

indipendentemente dalle dimensioni degli elaborati stessi.
Ciò in quanto ritiene che il progetto non possa essere considerato un
allegato, ma costituisca parte integrante e imprescindibile dell’atto comunale che
consente di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e che
completa l’atto abilitativo con la rappresentazione grafica delle opere da
eseguire.

Parere della Direzione

L’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura
di euro 14,62 per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi della
amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro
consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali,
nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri,
rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro
che ne abbiano fatto richiesta”.
Il successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante
l’indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso
d’uso, prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di euro 0,52 per ogni
foglio o esemplare relativamente a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni,
calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;
liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori,
ragionieri e professionisti in genere”.
In merito alla questione prospettata, l’Amministrazione Finanziaria con
risoluzione del 30 marzo 1995, prot. n. 78, ha affermato che “per quanto
concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e
documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o
3

degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui
all’art. 28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la
sottoscrizione dell’impresa e dell’ente appaltante, non possano essere
considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la
loro prevalente natura di scritti tecnici…”.
Secondo il suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica
indicati nell’articolo 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del
1972, sono sempre assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, in quanto non
perdono la loro particolare natura di “scritti tecnici” anche se allegati o
costituenti parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine.
Tale orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo
2002, emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini
dell’imposta di bollo di atti e documenti formati nell’esecuzione di contratti
pubblici di appalto.
In tale sede è stato precisato che, benché l’art. 110 del DPR 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali
ed i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico, la
cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati
requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all’articolo 28 della Tariffa
parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici
descritti nel caso in esame non rientrino nella previsione dell’articolo 4 della
Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non
muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione
edilizia.
Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin
dall’origine ma solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della Tariffa parte
seconda.
4

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si
verifica il caso d’uso “…quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati
all’ufficio del registro per la registrazione”.
Per completezza si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 286 “in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di
euro 1.00…”.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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Risoluzione

  • 1. RISOLUZIONE N. 74/E Roma, 23 marzo 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2008/108643 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente Quesito Il Comune di … chiede di conoscere se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) assoggettare all’imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato costituente il progetto. Detto ultimo documento è generalmente composto da più elaborati grafici di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva, anch’essa con un numero di pagine variabile, che vengono allegati dai professionisti alla domanda di concessione edilizia e successivamente restituiti unitamente al provvedimento abilitativo. Soluzione interpretativa prospettata dall’istante L’interpellante ritiene corretto applicare l’imposta di bollo, oltre che sull’atto abilitativo emesso, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ovvero 4
  • 2. 2 facciate, anche su ogni singolo elaborato costituente il progetto, indipendentemente dalle dimensioni degli elaborati stessi. Ciò in quanto ritiene che il progetto non possa essere considerato un allegato, ma costituisca parte integrante e imprescindibile dell’atto comunale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e che completa l’atto abilitativo con la rappresentazione grafica delle opere da eseguire. Parere della Direzione L’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Il successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante l’indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. In merito alla questione prospettata, l’Amministrazione Finanziaria con risoluzione del 30 marzo 1995, prot. n. 78, ha affermato che “per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o
  • 3. 3 degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all’art. 28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell’impresa e dell’ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici…”. Secondo il suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica indicati nell’articolo 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di “scritti tecnici” anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine. Tale orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002, emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo di atti e documenti formati nell’esecuzione di contratti pubblici di appalto. In tale sede è stato precisato che, benché l’art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico, la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all’articolo 28 della Tariffa parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972. Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici descritti nel caso in esame non rientrino nella previsione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia. Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine ma solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della Tariffa parte seconda.
  • 4. 4 Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d’uso “…quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”. Per completezza si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 “in ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1.00…”. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.