My presentation at the Politecnico di Milano's course on "Visual Explorations: Data Visualization in the time of Digital Media" - http://www.polidesign.net/it/content/didattica-24
5. STRUMENTI• L'analisi dei dati
richiede nuovi strumenti, nelle
redazioni che non sono certo
attrezzate come i dipartimenti di
statistica.
VISUALIZZAZIONE • Un fronte
importantissimo è la loro
visualizzazione. Questo è di fatto
una ricerca in divenire dove si
intrecciano, statistica, taglio
giornalistico e sensibilità artistica.
mercoledì 16 maggio 2012
6. RACCONTO • Ai giornalisti è richiesta
una nuova capacità di racconto basata
sui dati.
TRANELLI • Molte visualizzazioni sono
bellissime, ma raccontano davvero una
storia?
REAL TIME DATA • Con la diffusione
di telefonini e della rete stanno
esplodendo ed è la frontiera più
intrigante.
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7. 1. Perché DDJ
2. Le esperienze migliori
3. DDJ in Italia
4. Open Data
5. Il processo e gli strumenti
!
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8. 1.5 Applicazioni del Data Journalism
Enormità del D.J. e vastità di applicazioni.
La tecnologia lo rende enorme, potenzialmente infinito.
GEOGRAFIA TRASPORTI SICUREZZA
Ambiente Traffico Crime mapping
Urbanistica Viabilità Disposizione forze dell’ordine
Turismo Qualità della vita Servizi di quartiere
Open Data – Data Journalism di Andrea Fama
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52. Testo
http://www.terna.it/default.aspx?tabid=1024
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53. 1. Perché DDJ
2. Le esperienze migliori
3. DDJ in Italia
4. Open Data
5. Il processo e gli strumenti
!
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54. Dove sono gli Open Data italiani
Open Polis
Open Parlamento
Rapporto Camere Aperte 2011
dati.piemonte.it
dati.emilia-romagna.it
data.gov.it
apps4italy.org
spaghettiopendata.org
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55. Come fare Open Data
•Scegliere la semplicità. Da ricordare che è
innovazione.
•Coinvolgere gli utenti fin dall’inizio e
coinvolgerli spesso.
•Affrontare i timori e le incomprensioni
diffuse.
opendatamanual.org/it
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56. Cosa fare con gli Open Data
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71. Partire dai dati
http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-auto-blu
http://www.dati.gov.it/content/monitoraggio-auto-blu
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76. Le leggi fondamentali in Italia
1) la legge n. 241 del 1990 è la normativa di base relativa alla trasparenza, partecipazione
e accesso agli atti. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG49089
Lʼart. 22 definisce il “diritto di accesso”: “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto lʼaccesso mentre “controinteressati”, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dallʼesercizio dellʼaccesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Il secondo comma prevede espressamente che lʼaccesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellʼattività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne lʼimparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dellʼarticolo 11-7, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, rinviando alla potestà delle Regioni e degli Enti
Locali, nellʼambito delle rispettive competenze, la possibilità di garantire livelli ulteriori di
tutela. Il principio fondamentale è che tutti i documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati allʼarticolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
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77. Le leggi fondamentali italiane in materia di accesso agli atti e alle informazioni
1) la legge n. 241 del 1990 è la normativa di base relativa alla trasparenza, partecipazione
e accesso agli atti.
Lʼart. 22 definisce il “diritto di accesso”: “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto lʼaccesso mentre “controinteressati”, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dallʼesercizio dellʼaccesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Il secondo comma prevede espressamente che lʼaccesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellʼattività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne lʼimparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dellʼarticolo 11-7, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, rinviando alla potestà delle Regioni e degli Enti
Locali, nellʼambito delle rispettive competenze, la possibilità di garantire livelli ulteriori di
tutela. Il principio fondamentale è che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
eccezione di quelli indicati allʼarticolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
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78. Con la legge 15/2005, che ha modificato la L. 241/1990, il diritto di accesso viene
elevato, per le sue finalità di interesse pubblico, a principio generale dellʼattività
amministrativa; viene fissato un limite alla durata del diritto di accesso nel senso che esso è
esercitabile “fino a quando la pubblica amministrazione ha lʼobbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere”.
2) il Regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
(D.P.R. n. 184/2006), nel quale vengono regolamentate le modalità di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi. Si tratta della disciplina dellʼaccesso informale e di
quello formale, di accoglimento della richiesta e delle modalità di accesso, del contenuto
minimo degli atti delle singole amministrazioni, del non accoglimento della richiesta e della
Commissione per lʼaccesso.
3) Enti Locali: lʼart. 10 del Dlgs 267/2000 intitolato "diritto di accesso e di
informazione" prevede, a sua volta, che tutti gli atti dellʼamministrazione comunale e
provinciale siano pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente
della provincia che ne vieti lʼesibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento,
in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese. Ogni Ente Locale ha poi un Regolamento.
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79. 4) il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali (artt. 59 e 60): si effettua un
rinvio alla Legge 241 /1990 per quanto concerne i presupposti, le modalità ed i limiti del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali.
5) Le informazioni ambientali. Queste hanno una specifica disciplina, in attuazione della
normativa comunitaria (D.lgs. 19.8.2005 n. 195). Nello stabilire i principi generali in materia
di informazione ambientale si sono voluti garantire due principi fondamentali:
a) il diritto di accesso alle informazioni ambientali;
b) che lʼinformazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a
disposizione del pubblico su iniziativa delle amministrazioni stesse.
Lʼaccesso alle informazioni ambientali è garantito a chiunque ne faccia richiesta, senza che
questi debba dichiarare il proprio interesse, a differenza di quanto accade nel diritto di
accesso agli atti e documenti dellʼamministrazione, di tipo non ambientale.
Le ipotesi di esclusione dellʼaccesso allʼinformazione ambientale sono previste in modo
tassativo dallʼart. 5 del decreto legislativo 195/2005, il quale al terzo paragrafo prevede che
lʼautorità pubblica applichi le disposizioni sui casi di esclusione in modo restrittivo.
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80. Normative sovranazionali
Lʼunico strumento sovranazionale oggi disponibile, è la
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio adottata il 17 novembre 2003 per agevolare il
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (PSI)
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=205&CM=8&DF=25/03/2011&CL=ITA
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84. LʼArt. 4, lettera h della legge n. 15/2009
http://www.camera.it/parlam/leggi/09015l.htm
assicura la totale accessibilità dei dati della PA
attraverso tre principi
enza “intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet” di tutti i dati e le informazioni sullʼorganizzazione e lʼandamento delle a
1. La trasparenza “intesa come accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui
siti internet” di tutti i dati e le informazioni
sullʼorganizzazione e lʼandamento delle amministrazioni
(comma settimo)
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85. 2. “le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di
protezione della riservatezza personale” (comma nono)
3. full disclosure, ossia “accessibilità totale” di tutte le
informazioni riguardanti lʼorganizzazione e lʼattività delle
pubbliche amministrazioni. enza “intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
internet” di tutti i dati e le informazioni sullʼorganizzazione e lʼandamento delle a
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100. The Reporterʼs Cookbook
http://forjournalists.com
/cookbook/index.php?title=Excel
Microsoft free online tutorials for
Excel 2007.
http://office.microsoft.com/en-us/training/
CR100479681033.aspx
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