Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale di Enrico Holzmiller
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Circolare del 30/04/1999 n. 101 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e
Programmazione Uff. del Dir. Centrale
Accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche - Indici e coefficienti presuntivi di reddito di
cui alla tabella allegata al DM 10 settembre 1992 come sostituita dal DM 19 novembre 1992 - Decreto dirigenziale di
aggiornamento degli importi per i periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97. Indicazioni operative
Sintesi: Si forniscono agli Uffici chiarimenti ed indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento
sintetico di cui art. 38, quarto comma, del DPR 600/73 per la determinazione del reddito complessivo netto delle
persone fisiche.
Testo:
L'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, concernente
la determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito per
l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, prevede
l'adeguamento ogni due anni degli importi indicati nella tabella allegata al
medesimo decreto, sulla base delle variazioni rispetto alla media dell'anno
1992 dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale
calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
In attuazione di tale disposizione, con decreto dirigenziale del 29
aprile 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati
aggiornati, relativamente ai periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97, gli importi
contenuti nella suddetta tabella, cosi' come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 25 novembre 1992.
Nel richiamare l'attenzione degli uffici sui nuovi importi determinati
con il provvedimento in corso di pubblicazione, si ritiene utile fornire
alcune indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento
sintetico di cui all'articolo 38, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973,
n. 600, per la determinazione del reddito complessivo netto delle persone
fisiche.
In primo luogo e' opportuno chiarire come il ricorso all'accertamento
sintetico, in via di principio applicabile indipendentemente dalla preventiva
determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente, debba essere
coordinato con le articolate strategie di contrasto dell'evasione fiscale
introdotte dal legislatore negli anni piu' recenti, spiccatamente orientate
alla individuazione delle effettive fonti reddituali, anche attraverso
l'impiego di strumenti presuntivi (specificamente per la determinazione dei
redditi d'impresa e di lavoro autonomo: parametri e studi di settore,
ricostruzione induttiva ex articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del
1993) e di piu' penetranti poteri di indagine conferiti all'amministrazione
(dati bancari, richieste a soggetti terzi, strumenti informatici, ecc.).
D'altro canto, la stessa eliminazione dalla dichiarazione dei redditi del
prospetto dati e notizie particolari, prevista con effetto dal 1994,
costituisce una ulteriore conferma del diverso orientamento assunto dal
legislatore nell'impiego del c.d. redditometro.
Sotto tale profilo, pertanto, l'impiego degli indici e coefficienti
presuntivi di reddito collegati ad elementi indicativi di capacita'
contributiva dovra' in primo luogo essere utilizzato quale spunto di indagine,
allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali
eventualmente sottratte all'imposizione.
Una volta espletate le indagini del caso, l'eventuale persistente
contrasto tra il reddito complessivo determinato analiticamente (ancorche'
risultante dalla determinazione presuntiva di singoli redditi o di singoli
componenti di reddito) e gli elementi indicativi di capacita' contributiva
dara' luogo, ricorrendone i presupposti di legge, alla determinazione
sintetica del reddito complessivo netto ai sensi del citato articolo 38,
quarto comma, del DPR n. 600.
Il redditometro prevede, come e' noto, specifiche cautele ai fini della
sua applicazione, richiedendo uno scostamento dal reddito dichiarato di almeno
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un quarto per due anni consecutivi.
Tuttavia, considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento
presuntivo attualmente in vigore - del quale comunque e' prevista la
revisione, in conformita' a quanto disposto dal Ministro delle finanze con la
direttiva annuale del 1999 - si sottolinea l'esigenza di un suo attento e
ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la
ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su
fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono
caratterizzati da elevata rigidita' (in particolare, spese per l'abitazione e
spese per mutui immobiliari).
Si sottolinea, inoltre, la necessita' di procedere sempre ad un esame
complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del
contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di
capacita' contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano
trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo
familiare.
Particolare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'accertamento
sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di
immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal quinto
comma del citato articolo 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria,
con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state
effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono
assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle
specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992.
Ai fini dell'individuazione degli elementi indicativi di capacita'
contributiva saranno ovviamente utilizzate tutte le fonti informative a
disposizione dell'ufficio (Anagrafe Tributaria, segnalazioni della Guardia di
Finanza e delle strutture di intelligence delle Direzioni Regionali, notizie
di stampa, ecc.).
In particolare, per quanto attiene ai dati dell'Anagrafe Tributaria,
saranno sempre eseguite accurate interrogazioni sui componenti del nucleo
familiare (Informazioni generalizzate AT, Banche dati esterne, ecc.).
E' il caso di segnalare come lo strumento dell'accertamento sintetico
assuma una particolare utilita' per la determinazione dei redditi nei
confronti dei soggetti coinvolti nei fenomeni di criminalita' organizzata e
dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro,
confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque
acquisiti. A tale riguardo si sottolinea l'esigenza di una stretta e costante
collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza e con gli uffici del
Dipartimento del Territorio competenti ai fini delle misure di prevenzione
patrimoniale, gia' sensibilizzati in proposito con circolare n. 26/T del 1
febbraio 1999.
Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la
necessita' di permettere al contribuente di provare preventivamente che il
reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in
parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di
fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di
indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del
reddito, atti di liberalita' degli ascendenti.
Tale prova potra' essere richiesta in fase istruttoria (questionario,
verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini
dell'accertamento con adesione, dall'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997.
In sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal
contribuente, gli uffici si atterranno ai necessari principi di
ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e
sostenibili secondo gli ordinari canoni probatori.
Da ultimo, e' il caso di sottolineare come l'applicazione delle
presunzioni stabilite ai fini dell'accertamento sintetico debba essere
coniugata con il nuovo istituto dell'accertamento con adesione, in forza del
quale le presunzioni medesime dovranno essere oggetto di ragionevole
apprezzamento con riferimento alla peculiare posizione del contribuente.
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