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FRANCO PESARESI




        L’EVOLUZIONE
          NORMATIVA
  NAZIONALE DELLE RSA
               E la classificazione delle regioni
                                            Pesaresi




                                                       2002




ESTRATTO DAL CAPITOLO CONTENUTO NEL VOLUME     “RESIDENZE SANITARIE
      PER ANZIANI DI   M. TRABUCCHI, E. BRIZIOLI E F. PESARESI
Breve estratto da:
F. Pesaresi, L’evoluzione normativa nazionale e la classificazione delle
regioni, in Trabucchi M., Brizioli E., Pesaresi F. (a cura di) “Residenze
sanitarie per anziani”, Il Mulino, Bologna, 2002




L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE DELLE RSA
di Franco Pesaresi




1. LE NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO

La storia delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ha avuto formalmente inizio con la
legge finanziaria del 1988 (art. 20 L.67/1988) che ha avviato il piano decennale degli
investimenti sanitari e con questo la realizzazione delle RSA.
La norma era particolarmente importante ed innovativa perché, per la prima volta, lo Stato
riservava una quota consistente di risorse per la realizzazione di strutture sanitarie
residenziali extraospedaliere per anziani non assistibili al domicilio.
Dal 1988 ad oggi ben 18 atti statali, comprendendo fra questi leggi, circolari ed
elaborazioni ministeriali (Cfr. con le norme e documenti nazionali di riferimento), si sono
occupati dei requisiti, della organizzazione e della gestione delle RSA. Per questo si
rende necessario richiamare e riordinare tali disposizioni per poter mettere gli operatori e i
cittadini in condizione di affrontare i problemi delle RSA con dei punti di riferimento
organici e sistematici anche se oggi la competenza istituzionale relativa all’organizazione
delle RSA è totalmente nelle mani delle regioni.
L’anno successivo, nel 1989, sono stati approvati due importanti atti che riguardano le
RSA. Il primo è il Decreto del Ministro della Sanità n.321 del 29/8/1989 relativo al
regolamento sui “criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento
tra enti competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di
investimenti ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988”.
Il regolamento si poneva l’obiettivo di promuovere la realizzazione o l’acquisizione di
strutture residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per
handicappati e disabili psichici e sensoriali. A tali strutture venivano riservati, sulla
disponibilità complessiva di 10.000 miliardi del primo triennio, 2.670 miliardi di cui 400 per
strutture destinate ad handicappati e disabili.
L’altra disposizione è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22/12/1989 relativo all’“Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle
regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie
residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi
semiresidenziali”. Il decreto costituisce un contributo normativo senz’altro importante
perché finalmente stabilisce una serie di standard in un settore, all’epoca, tutto da
costruire anche se mantiene alcuni elementi di incompletezza.

                                              2
Il decreto fissava i requisiti delle RSA per anziani non autosufficienti.Tali requisiti
venivano estesi anche alle strutture per gli altri soggetti non autosufficienti               ma
solamente in quanto applicabili senza però indicare chi e quando poteva essere stabilita
l’applicabilità di tale norma. Il decreto seppure apprezzabile laddove ispirava la
costruzione delle RSA alla volontà di ricreare ambienti “familiari” lamenta anche taluni
limiti laddove:
 non determinava la dimensione minima della RSA al di sotto della quale la
     realizzazione e la gestione della stessa diventa antieconomica;
 non riesciva a legare la dimensione degli spazi di uso collettivo con il numero degli
     ospiti della RSA.
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 dell’11 luglio 1990 ha
stabilito che il D.P.C.M. 22/12/1989 è vincolante per le strutture realizzate con i fondi del
piano decennale degli investimenti sanitari (art. 20 L. 67/1988) mentre aveva un valore
solo indicativo per l’attività normativa propria delle regioni relativamente alle altre strutture
del settore.
La Legge Finanziaria del 1995 (art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724) ha poi
sospeso per cinque anni (1996-2000) questo D.P.C.M. per favorire la riconversione dei
piccoli ospedali in RSA senza troppi vincoli che ne impedissero l’operazione.
Nel 1991 il Ministero della sanità sottoscriveva un Protocollo di intesa con i Sindacati
confederali dei pensionati. Con il “protocollo di intesa” dell’11/1/1991 si stabiliva di
costituire un gruppo di lavoro permanente (che sarà costituito con decreto del 14/2/1991)
composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e dei sindacati confederali dei
pensionati con il compito di individuare competenze, strumenti, modalità e tempi di
realizzazione degli obiettivi di tutela della salute della popolazione anziana. Occorre
rilevare, come curiosità, che questo primo documento prevedeva, nelle RSA, anche la
presenza di ospiti autosufficienti e un numero massimo di 60 posti letto per ogni
struttura, indicazioni queste che poi non verranno più riprese.
Lo stesso gruppo di lavoro, insediato poi presso il Ministero della Sanità produceva in
data 31/5/1991 lo “schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali
(RSA) per anziani”. Questo documento (che appariva poi anche in una altra versione del
27/1/1992 sostanzialmente identica), che per la sua forma              aveva un valore solo
indicativo ha visto aumentare la propria importanza con la successiva lettera-circolare del
7/8/1992 con cui il Ministero della Sanità affermava che tale documento costituiva le
“linee di indirizzo alle regioni e alle USL nell’attuazione delle risoluzioni parlamentari e del
progetto-obiettivo” anziani.
Il documento introduceva una serie di interessanti novità fra le quali è bene segnalare:
a) l’accesso dell’anziano alle RSA è stabilito dalla unità valutativa geriatrica;
b) veniva prevista l’integrazione fra servizi sanitari e socio-assistenziali;
c) si definiva chiaramente che la RSA è una struttura sanitaria inserita nei servizi
territoriali;
d) veniva definita una dotazione standard di personale per una RSA di 60 ospiti;
e) veniva definita la partecipazione alla spesa da parte dell’ospite relativamente alla
spesa alberghiera; la quota sembrerebbe variabile in base al reddito.
C’erano invece alcuni elementi di ambiguità o di confusione laddove per esempio si
prevedeva in una parte del cocumento la presenza del medico di medicina generale
all’interno della RSA mentre in un’altra parte del documento si diceva che all’atto
dell’ammissione alla RSA viene sospesa la scelta del medico di base da parte del
paziente.
Successivamente Camera e Senato approvavano con deliberazione del 30/1/1992 il
“Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani”. Il progetto obiettivo prevedeva la
realizzazione di 140.000 posti letto nelle RSA. Tra le novità troviamo l’affermazione che le
RSA non sono dotate di personale medico proprio avvalendosi invece di quello
                                               3
dell’”ospedale di riferimento a cui sono collegate dato che la conduzione gestionale della
struttura è affidata ad un dirigente dei servizi infermieristici”.
Sempre lo stesso anno il Ministero della Sanità emanava il 7/8/1992 le Linee guida
relative al “Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani”. Le linee guida
stabilivano che “per quanto concerne la portata vincolante del progetto-obiettivo, le sue
indicazioni assumono valore di indirizzo nei confronti dell’attività organizzativa regionale;
esso rappresenta punto di riferimento per la definizione di un modello organizzativo
uniforme diretto ad assicurare pari condizioni di accesso ai servizi su tutto il territorio
nazionale”. Il documento del Ministero riprendeva i contenuti del progetto-obiettivo per
quel che riguarda le RSA aggiungendo l’esigenza di ricreare l’ambiente e le abitudini della
comunità di origine dell’ospite e la necessità di un processo di integrazione fra sanitario e
sociale nella gestione delle RSA. Colpisce, in questo atto, l’esclusiva previsione di un tipo
di paziente lungodegente venendo così meno l’ipotesi, pur importante, di una degenza di
convalescenza che si concluda nel giro di uno o due mesi.
Nel gennaio 1993 il Ministero della sanità insediava un gruppo di lavoro tecnico per
produrre un documento su “La gestione delle RSA: modelli e costi” pubblicato poi nella
collana “rapporti “ del Centro studi del Ministero della Sanità. Il lavoro svolto non aveva
una valenza formale per l’esterno ma è stato in parte utilizzato per l’emananzione delle
successive linee guida n. 1/94 sulle RSA. ll documento forniva comunque una serie assai
numerosa di utili indicazioni organizzative anche se, in qualche caso, disorganiche.
In particolare il lavoro si soffermava sulla tipologia dell’utenza identificando due grandi
categorie che hanno bisogno di modelli e standard assistenziali differenti: le forme cronico
degenerative e le forme di demenza senile. Ma la parte più interessante dello studio è
senz’altro quella relativa alla elaborazione degli standard assistenziali del personale con il
calcolo assai puntuale e dettagliato degli oneri di gestione delle RSA.
Con le linee guida n.1/1994 del 30/3/1994 del Ministero della Sanità relative agli
“Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali” si
arrivava finalmente ad una definizione abbastanza chiara e completa delle RSA.
Il Ministero ribadiva che è specifica competenza delle regioni provvedere alla
riorganizzazione dei servizi di residenzialità extra-ospedaliera ciononostante il Ministero
forniva le indicazioni contenute nelle linee guida perché sia garantito un uniforme livello
di assistenza su tutto il territorio nazionale. Le linee guida si occupavano di gran parte
delle problematiche delle RSA. La RSA veniva collocata nei servizi territoriali delle USL
finalizzandola all’assistenza sanitaria residenziale dell’anziano e del disabile non
autosufficiente e non assistibile al domicilio. Venivano riproposti sostanzialmente gli
standard strutturali già contenuti nel DPCM del 29/12/1989 e si davano indicazioni solo
sulle dimensioni massime delle RSA (120-150 posti letto per gli anziani e 30-45 per i
disabili). I costi di gestione dovevano essere calcolati in base alle caratteristiche e alle
necessità degli ospiti che sono comunque chiamati a partecipare alle spese per la parte
relativa agli oneri alberghieri e sociali secondo uno schema piuttosto preciso.
Nel testo erano inoltre presenti alcune piccole contraddizioni che per completezza si
segnalano. La prima era una contraddizione interna al testo laddove, in una parte, si
richiedeva un bagno autonomo, seppur in via preferenziale, per ogni stanza mentre
nella parte degli standard di dettaglio si parlava invece di un servizio igienico ogni due
stanze. Si trattava di un passo indietro anche rispetto al Decreto del 1989. C’erano
anche alcune differenze sui moduli rispetto al Decreto del 1989; quelli del 1989 li
prevedevano di 15-20 ospiti mentre, in questo caso, potevano essere di 10-25 ospiti.
Mancava infine l’indicazione della dimensione minima della RSA.
Il Ministero della Sanità con proprio decreto del 15 aprile 1994 ha poi determinato i
criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa, ospedaliera. In realtà, anche se l’oggetto del decreto non lo specificava, la
norma si occupava anche dei criteri per la determinazione delle prestazioni di assistenza
                                              4
residenziale extra-ospedaliera anche se, purtroppo, limitatamente alla sola componente
sanitaria. Questo, ovviamente, rappresentava un limite dato che l’assistenza residenziale
nelle RSA comprende anche oneri di tipo non sanitario.
Con la Legge finanziaria 1995 (art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724 così come
modificato dall’art. 1 della legge 18 luglio 1996, n.382) veniva, come già detto, sospeso
per cinque anni il D.P.C.M. del 1989 sugli standard delle RSA che poi è tornato a vivere
nel 2001. Entro il 1999 il governo doveva comunque definire i nuovi requisiti dimensionali
per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture
esistenti cosa che in parte ha fatto con l’approvazione del DPR sui requisiti minimi
organizzativi e strutturali.
Successivamente, in applicazione degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 502/1992, tra il 1995 e il
1996 il Ministero ha approvato due decreti sugli indicatori di efficienza, di qualità e di
umanizzazione delle prestazioni sanitarie che interessano anche le RSA al fine della
autovalutazione e della comparazione dei risultati delle le varie aziende sanitarie. Con il
Decreto del Ministero della Sanità del 24 luglio 1995 sono stati approvati i “Contenuti
e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel servizio sanitario
nazionale” che prevedeva che le aziende sanitarie raccolgano costantemente i dati relativi
a 9 indicatori relativi soprattutto ai costi, al personale e alla attività delle strutture
residenziali per anziani. Il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1996 relativo invece agli
“Indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la
personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione e alle
prestazioni alberghiere” chiamava invece le aziende sanitarie a rendere conto di ben 22
indicatori sui temi della continuità dell’assistenza, dell’umanizzazione delle prestazioni e
tutela dei diritti, del diritto all’informazione e delle prestazioni alberghiere.
Finalmente con il D.P.R. 14 gennaio 1997 il Governo approvava l’“atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private” con cui si approvavano anche i requisiti delle
RSA. Questi requisiti minimi dovevano essere recepiti, anche con modificazioni, dalle
singole regioni che sono titolari della competenza nel disciplinare la materia delle
autorizzazioni. Il possesso di questi requisiti minimi, per quel che riguarda le strutture
private, dà il diritto a ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ma non ad ottenere
l’accreditamento (che richiederà il rispetto di ulteriori requisiti) o il vincolo per le aziende e
gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate. Anche questo decreto prevedeva una serie di integrazioni e modificazioni degli
atti normativi precedenti provvedendo ad una nuova e migliore definizione della RSA e
della sua utenza, precisando in modo definitivo le dimensioni minime (20 p.l.) e massime
(120 p.l.) delle RSA e dei suoi nuclei (10-20 p.l.) e prevedendo, fra l’altro, oltre ai requisiti
minimi strutturali, in parte già noti, anche degli interessanti requisiti minimi organizzativi.
Si è aggiunto invece poco con il Provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza
permanente per i rapporti fra Stato e Regioni con cui sono state approvate le “Linee-guida
del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” nelle quali si afferma solo che
nelle RSA si possono erogare interventi riabilitativi di tipo estensivo per soggetti disabili o
disabili gravi o a lento recupero.
Nel nuovo millennio viene finalmene approvato il D.P.C.M. 14/2/2001 sulla integrazione
socio-sanitaria che però affronta solamente le tematiche relative alla classificazione delle
prestazioni ed ai criteri di finanziamento delle prestazioni con l’identificazione del soggetto
a cui far riferimento per i costi delle prestazioni (ASL e/o comune/utente). Spetta poi alle
singole regioni provvedere, nell’ambito della programmazione degli interventi socio-
sanitari, a determinare gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione e i criteri di
finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie. A questo proposito va detto che la
classificazione delle prestazioni proposta non è sempre chiara e completa così che
                                                5
anche la lettura dei relativi criteri di finanziamento non è sempre agevole. In particolare si
stenta per esempio a comprendere come mai la medesima (?) assistenza residenziale ai
disabili gravi viene posta a carico del SSN per il 70% se è permanente e per il 40% se
non lo è (pur essendo di lungo periodo).
Sempre nel 2001, infine, è stato approvato il DPCM 21/5/2001, n. 308 che ha fissato i
requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale del settore socio-assistenziale. Il Decreto scompagina ancora una volta il
quadro delle già sofferte certezze disponendo dei requisiti minimi per le strutture
residenziali protette del settore socio-assistenziale che in diversi aspetti sono più
impegnativi e di maggiore qualità di quelli già previsti precedentemente per le RSA e
disponendo comunque che le strutture residenziali del settore socio-assistenziale che
erogano prestazioni socio-sanitarie vengono autorizzate con le norme già stabilite per il
settore sanitario.

In questi ultimi 14 anni si sono accumulati ben 18 atti riguardanti le RSA fra norme di
legge, circolari e studi del Ministero della Sanità che però rappresentano solo delle
enorme di indirizzo o che richiedono un esplicito recepimento anche con modificazioni
da parte delle regioni per poter essere efficaci. La competenza relativa alla
organizzazione delle RSA rimane dunque tutta ed intatta in capo alle regioni che la
esercitano autonomamente tenendo conto o meno del quadro normativo nazionale.



NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO
   1. Legge finanziaria del 1988 : (art. 20 L.67/1988).
   2. Decreto Ministero della Sanità n.321 del 29/8/1989: “Regolamento recante criteri
       generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti
       competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di
       investimenti ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988”.
   3. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989: “Atto di
       indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province
       autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per
       anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.”
   4. Protocollo di intesa Ministero della sanità - Sindacati confederali dei
       pensionati: “Accordo del 11/1/1991”.
   5. Ministero della Sanità - schema di linee guida per le residenze sanitarie
       assistenziali (RSA) per anziani: “Gruppo di lavoro sulla tutela della salute degli
       anziani (doc. del 31/5/1991)”.
   6. Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani approvato da Camera e
       Senato con deliberazioni del 30/1/1992.
   7. Ministero della Sanità: Linee guida relative al progetto-obiettivo “Tutela della
       salute degli anziani” del 7/8/1992.
   8. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e succ.mod.: “Norme per la
       razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”.
   9. Ministero della Sanità 1993: Gruppo di lavoro del 1993 su “La gestione delle
       RSA: modelli e costi” pubblicato nella collana “rapporti “ del Centro studi del
       Ministero della Sanità.
   10. Ministero della Sanità. Linee guida n.1/1994 del 30/3/1994:             “Indirizzi sugli
       aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali”.
   11. Decreto Ministero della Sanità 15 aprile 1994: “Determinazione dei criteri
       generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
       riabilitativa ed ospedaliera”.
                                                6
12. Legge finanziaria 1995: Art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724 così come
    modificato dall’art. 1 della legge 18 luglio 1996, n.382                      “ Misure di
    razionalizzazione della finanza pubblica” ).
13. Decreto Ministero della Sanità 24 luglio 1995: “Contenuti e modalità di utilizzo
    degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio Sanitario Nazionale” .
14. Decreto Ministero della Sanità 15 ottobre 1996: “Approvazione degli indicatori
    per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la
    personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle
    prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle
    malattie” .
15. Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997: “Approvazione dell’atto
    di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e
    Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
    l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.
16. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
    autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento 7 maggio 1998: “Linee-guida
    del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione”.
17. Decreto Ministro Sanità 28 ottobre 1999: “Programma nazionale per la
    realizzazione di strutture per le cure palliative”.
18. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 28: “Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2000)”.
19. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e
    coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i
    centri residenziali di cure palliative”.
20. Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
    integrato di interventi e servizi sociali”.
21. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001: “atto di
    indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”.
22. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della solidarietà
    Sociale) 21 maggio 2001, n. 308: “Regolamento concernente “Requisiti minimi
    strutturali e organizzativi per l’autorizazione all’esercizio dei servizi e delle strutture
    a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.11 della legge 8 novembre
    2000, n. 328”.




                                             7
2. LE INDICAZIONI NAZIONALI SULLE RSA
Il numeroso elenco di norme e di circolari che si sono occupate delle RSA rende quanto
mai necessario riordinare il quadro normativo nazionale cosa che abbiamo tentato di fare
nelle pagine seguenti ordinando le norme e le indicazioni organizzative per singoli
argomenti, badando al rispetto della gerarchia delle fonti normative ed evitando la
riproposizione di norme o indicazioni sospese o superate da atti successivi.
Questo lavoro di riordino mantiene, a nostro avviso, la sua importanza perchè se è vero
che la competenza organizzativa è delle regioni è pur vero che permane un generale ma
non più vincolante interesse a realizzare servizi con una certa omogeneità organizzativa
nel territorio nazionale attraverso la messa a disposizione delle regioni di modelli
organizzativi organici come quello predisposto dal Ministero della Sanità.
Per semplicità di lettura le norme sulle RSA sono state quindi selezionate e raccolte, con
l’indicazione della rispettiva fonte, nei seguenti 18 argomenti.



2.1. Le residenze extraospedaliere.
La residenzialità extraospedaliera realizza le prestazioni residenziali e semiresidenziali
come risposta ai bisogni degli anziani, dei portatori di handicap fisico e psichico e dei
soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio. L’assistenza residenziale
extraospedaliera, conseguentemente,           si concretizza in una gamma di residenze
caratterizzate da una diversa presenza ed intensità dell’ assistenza sanitaria e delle
prestazioni di tipo socio-assistenziale. Le caratteristiche delle residenze sono correlate
alla tipologia degli ospiti, al loro grado di dipendenza, alle potenzialità ed ai tempi per il
loro recupero psico-fisico.
Le residenze collettive per anziani appartengono a due grandi categorie:
    1. le residenze sanitarie;
    2. le residenze assistenziali.
Le residenze sanitarie sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale chiamate a
rispondere alle esigenze di una tipologia estremamente varia di pazienti per grado di
dipendenza e potenzialità di recupero rappresentate principalmente dalle Residenze
Sanitarie Assistenziali,       dai Presidi di riabilitazione, dalle Strutture residenziali
psichiatriche, dalle Strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per i
tossicodipendenti e dai Centri residenziali di cure palliative (hospice) le cui finalità e
tipologie di utenti sono sinteticamente indicate nella tab. 1.




                                              8
Tab. 1 – Principali tipologie e caratteristiche delle residenze sanitarie extraospedaliere.
 TIPOLOGIA               DEFINIZIONE                              FINALITA’                   UTENTI
Presidi       di Strutture      deputate    a            Recupero degli esiti derivanti Soggetti portatori di
riabilitazione garantire un alto livello di              da episodi acuti o di funzioni disabilità    fisiche,
                 tutela sanitaria attraverso             lese o menomate.               psichiche            e
                 prestazioni diagnostiche e                                             sensoriali o miste.
                 terapeutico-riabilitative.
Residenze        Strutture      chiamate    a            Assistenza        sanitaria    e Soggetti          non
Sanitarie        realizzare un livello medio             riabilitazione di mantenimento. autosufficienti,
assistenziali di assistenza sanitaria                                                     anziani e non, con
                 (medica, infermieristica e                                               esiti stabilizzati di
                 riabilitativa) integrato da                                              patologie,    fisiche,
                 un       alto    livello   di                                            psichiche, sensoriali
                 assistenza tutelare ed                                                   o miste.
                 alberghiera.
Centri           Strutture facenti parte                 Assistenza        in       ricovero    Pazienti affetti da
residenziali di della rete di assistenza ai              temporaneo di pazienti affetti         patologia
cure palliative pazienti terminali.                      da malattie a rapida evoluzione        neoplastica
                                                         e a prognosi infausta per i quali      terminale o da altre
                                                         ogni terapia finalizzata alla          malattie progressive
                                                         guarigione           o          alla   e in fase avanzata,
                                                         stabilizzazione della patologia        a rapida evoluzione
                                                         non è possibile o appropriata          e     a     prognosi
                                                         che necessitano di assistenza          infausta.
                                                         palliativa e di supporto per
                                                         assicurare ai pazienti stessi ed
                                                         ai loro familiari una migliore
                                                         qualità della vita.
Struttura            Presidi     che     erogano         Esplica le funzioni terapeutico        Utenti di esclusiva
residenziale         prestazioni        sanitarie        riabilitative e socio-riabilitative    competenza
psichiatrica         specialistiche e sanitario          per il trattamento di situazioni       psichiatrica.
                     assistenziali rivolte alla          di acuzie o di emergenza per le
                     tutela della salute mentale         quali non risulti utile il ricovero
                     non erogabili in ambito             ospedaliero,      per     fasi    di
                     ambulatoriale              o        assistenza protratta successive
                     domiciliare per situazioni          al ricovero ospedaliero, per
                     che non richiedono il               l'attuazione     di    programmi
                     ricovero ospedaliero.               terapeutico-riabilitativi di medio
                                                         lungo periodo.
Strutture      di    Presidi      che     erogano        Recupero e riabilitazione di           Soggetti
riabilitazione       prestazioni          sanitarie      soggetti tossicodipendenti.            tossicodipendenti.
e       strutture    specialistiche e sanitario
educativo-           assistenziali rivolte alla
assistenziali        riabilitazione e al recupero
per              i   dei                   soggetti
tossicod.            tossicodipendenti.
Fonte : D.P.R. 14.1.1997, D.P.C.M. 20/1/2000, D.M. 28/10/1999.




Le     “Residenze assistenziali” sono invece destinate a persone prevalentemente
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ed offrono una gamma ampia di servizi
di tipo comunitario ed alberghiero, di competenza prevalentemente socio-assistenziale.
Le legislazioni regionali hanno previsto diverse tipologie di strutture ed una ancor più
ampia varietà terminologica (case di riposo, case albergo, alloggi protetti, comunità
alloggio ecc.) non sempre rappresentativa di effettive differenziazioni che rendono
                                                                 9
complessa una comparazione fra le varie regioni.
Anche per questo la legislazione nazionale, recentemente, è intervenuta per ridefinire il
settore delle residenze assistenziali distinguendo i diversi interventi residenziali a favore
di minori, disabili, anziani, persone affette da AIDS e persone con problematiche psico-
sociali. Le strutture rivolte agli anziani erogano interventi socio-assistenziali o socio-
sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia (DPCM 308/2001). Ma quali sono gli interventi
socio-assistenziali? Essi non sono chiaramente definiti ma utilizzando parzialmente la
definizione rinvenibile nell’”Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-
sanitaria” (DPCM 14/2/2001) possiamo considerare prestazioni socio-assistenziali tutte le
attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problematiche di disabilità o di emarginazione. Tali attività sono di
competenza dei comuni, richiedono la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini
fruitori e, nel caso specifico oggetto della nostra attenzione, si esplicano attraverso gli
interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali rivolte ad anziani con
limitazioni anche parziali dell’autonomia, non assistibili a domicilio.
Gli interventi socio-sanitari sono invece tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (D. Lgs.
502/1992 e succ. mod.).
La tipologia delle prestazioni erogate porta, conseguentemente, ad identificare due
diverse residenze assistenziali rivolte agli anziani:
     le strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
     le strutture protette.
Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità
assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone
ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta
complessità organizzativa, destinate ad accogliere anziani o disabili non autosufficienti
(DPCM 308/2001).
Le due tipologie di strutture sono soggette ad un diverso sistema di autorizzazione ed
accreditamento. Infatti chi eroga prestazioni socio-assistenziali è sottoposto al regime
delle autorizzazioni stabilito nella legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000) mentre chi
eroga prestazioni socio-sanitarie è sottoposto al sistema delle autorizzazioni e
dell’accreditamento previsto nella legge di riforma del Servizio sanitario nazionale (D. Lgs.
502/1992 e succ. mod.). E non c’è dubbio che stiamo parlando, nel primo caso, delle
strutture a prevalente accoglienza alberghiera e nel secondo caso di buona parte se non
di tutte le strutture protette che per assistere soggetti non autosufficienti debbono
necessariamente mettere in campo interventi socio-sanitari. Le due tipologie di strutture
residenziali per anziani che appartengono al sistema sociale presentano in definitiva
caratteristiche ben diverse come si evidenzia anche nella Tab. 2. Dalla lettura di questa si
evidenzia con forza che per quel che riguarda le strutture protette si fa esplicito
riferimento alla esperienza italiana delle case/residenze protette che, nella gran parte
delle regioni dove sono presenti, assistono anziani non autosufficienti con contenuti
sanitari significativi, in qualche caso come vedremo più avanti, assimilabili a quelli delle
RSA. Non a caso la maggior parte di queste strutture opera già all’interno del settore
sanitario e così anche le più recenti normative pur riconoscendo la loro provenienza dal
settore sociale le sottopone al sistema di accreditamento sanitario con la definizione di
standard strutturali ed organizzativi che, in qualche caso, sono addirittura più impegnativi
di quelli delle RSA.

                                              10
Tab. 2 – Differenze nelle strutture residenziali per anziani del sistema sociale.
  Caratteristiche           Strutture a prevalente                       Strutture protette
                           accoglienza alberghiera
Ospiti                  Anziani      autosufficienti     o   Anziani (o disabili) non autosufficienti
                        parzialmente autosufficienti
Prestazioni             Essenzialmente              socio-   Mix di prestazioni socio-sanitarie e socio-
                        assistenziali                        assistenziali
Intensità               Bassa                                Media
assistenziale
Complessità            Alta, in relazione al numero di Media e alta
organizzativa          persone ospitate
Autorizzazione     ed  Regolati dalla L.328/2000        Regolati dal D. Lgs 502/1992 e succ.
accreditamento                                          mod..
Prestazioni sanitarie  Eventuali prestazioni sanitarie Assistenza sanitaria comprensiva di
                       programmate in relazione alle prestazioni                     medico-generiche,
                       specifiche esigenze dell’utenza infermieristiche,        riabilitative   e    di
                       ospitata assimilabili alle forme somministrazione farmaci, così come
                       di assistenza rese a domicilio. disciplinato dalla regione.
Capacità ricettiva     Massimo 80 posti letto           Massimo 120 posti letto organizzati in
                                                        nuclei fino a 30 ospiti.
Servizi igienici nelle Bagni collegati alle camere in Servizi igienici attrezzati per la non
camere                 numero di 1 ogni camera, di autosufficienza collegati alle camere in
                       dimensioni tali da permettere numero di 1 ogni camera a due posti e 1
                       l’ingresso e la rotazione delle ogni due camere a 1 posto, di dimensioni
                       carrozzine.                      tali da permettere l’ingresso e la rotazione
                                                        delle carrozzine.
Servizi igienici negli In numero minimo di due, di cui 1 bagno assistito in ogni nucleo.
spazi comuni           almeno uno attrezzato per la
                       non autosufficienza.
Ascensore              Uno, in strutture distribuite su 1 montalettighe e almeno un ascensore in
                       più di un piano                  strutture distribuite su più di un piano.
Spazi e locali                                          1 locale per il personale di nucleo; un
                                                        locale per ambulatorio con servizio
                                                        igienico; palestra dotata di attrezzature ed
                                                        ausili con relativo deposito; locale
                                                        deposito per attrezzature, carrozzine,
                                                        materiale di consumo ecc.; camera
                                                        ardente.
Arredi e letti                                          Devono essere dotate di arredi e
                                                        attrezzature idonee alla tipologia degli
                                                        ospiti, ed in particolare devono essere
                                                        garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano
                                                        la necessità: letti articolati (preferibilmente
                                                        a due snodi) regolabili in altezza;
                                                        materassi e cuscini antidecubito; armadio
                                                        farmaceutico.
Fonte: DPCM 308/2001.




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L'evoluzione normativa nazionale delle RSA

  • 1. FRANCO PESARESI L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE DELLE RSA E la classificazione delle regioni Pesaresi 2002 ESTRATTO DAL CAPITOLO CONTENUTO NEL VOLUME “RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI DI M. TRABUCCHI, E. BRIZIOLI E F. PESARESI
  • 2. Breve estratto da: F. Pesaresi, L’evoluzione normativa nazionale e la classificazione delle regioni, in Trabucchi M., Brizioli E., Pesaresi F. (a cura di) “Residenze sanitarie per anziani”, Il Mulino, Bologna, 2002 L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE DELLE RSA di Franco Pesaresi 1. LE NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO La storia delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ha avuto formalmente inizio con la legge finanziaria del 1988 (art. 20 L.67/1988) che ha avviato il piano decennale degli investimenti sanitari e con questo la realizzazione delle RSA. La norma era particolarmente importante ed innovativa perché, per la prima volta, lo Stato riservava una quota consistente di risorse per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali extraospedaliere per anziani non assistibili al domicilio. Dal 1988 ad oggi ben 18 atti statali, comprendendo fra questi leggi, circolari ed elaborazioni ministeriali (Cfr. con le norme e documenti nazionali di riferimento), si sono occupati dei requisiti, della organizzazione e della gestione delle RSA. Per questo si rende necessario richiamare e riordinare tali disposizioni per poter mettere gli operatori e i cittadini in condizione di affrontare i problemi delle RSA con dei punti di riferimento organici e sistematici anche se oggi la competenza istituzionale relativa all’organizazione delle RSA è totalmente nelle mani delle regioni. L’anno successivo, nel 1989, sono stati approvati due importanti atti che riguardano le RSA. Il primo è il Decreto del Ministro della Sanità n.321 del 29/8/1989 relativo al regolamento sui “criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988”. Il regolamento si poneva l’obiettivo di promuovere la realizzazione o l’acquisizione di strutture residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per handicappati e disabili psichici e sensoriali. A tali strutture venivano riservati, sulla disponibilità complessiva di 10.000 miliardi del primo triennio, 2.670 miliardi di cui 400 per strutture destinate ad handicappati e disabili. L’altra disposizione è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/1989 relativo all’“Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali”. Il decreto costituisce un contributo normativo senz’altro importante perché finalmente stabilisce una serie di standard in un settore, all’epoca, tutto da costruire anche se mantiene alcuni elementi di incompletezza. 2
  • 3. Il decreto fissava i requisiti delle RSA per anziani non autosufficienti.Tali requisiti venivano estesi anche alle strutture per gli altri soggetti non autosufficienti ma solamente in quanto applicabili senza però indicare chi e quando poteva essere stabilita l’applicabilità di tale norma. Il decreto seppure apprezzabile laddove ispirava la costruzione delle RSA alla volontà di ricreare ambienti “familiari” lamenta anche taluni limiti laddove:  non determinava la dimensione minima della RSA al di sotto della quale la realizzazione e la gestione della stessa diventa antieconomica;  non riesciva a legare la dimensione degli spazi di uso collettivo con il numero degli ospiti della RSA. Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 dell’11 luglio 1990 ha stabilito che il D.P.C.M. 22/12/1989 è vincolante per le strutture realizzate con i fondi del piano decennale degli investimenti sanitari (art. 20 L. 67/1988) mentre aveva un valore solo indicativo per l’attività normativa propria delle regioni relativamente alle altre strutture del settore. La Legge Finanziaria del 1995 (art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724) ha poi sospeso per cinque anni (1996-2000) questo D.P.C.M. per favorire la riconversione dei piccoli ospedali in RSA senza troppi vincoli che ne impedissero l’operazione. Nel 1991 il Ministero della sanità sottoscriveva un Protocollo di intesa con i Sindacati confederali dei pensionati. Con il “protocollo di intesa” dell’11/1/1991 si stabiliva di costituire un gruppo di lavoro permanente (che sarà costituito con decreto del 14/2/1991) composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e dei sindacati confederali dei pensionati con il compito di individuare competenze, strumenti, modalità e tempi di realizzazione degli obiettivi di tutela della salute della popolazione anziana. Occorre rilevare, come curiosità, che questo primo documento prevedeva, nelle RSA, anche la presenza di ospiti autosufficienti e un numero massimo di 60 posti letto per ogni struttura, indicazioni queste che poi non verranno più riprese. Lo stesso gruppo di lavoro, insediato poi presso il Ministero della Sanità produceva in data 31/5/1991 lo “schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani”. Questo documento (che appariva poi anche in una altra versione del 27/1/1992 sostanzialmente identica), che per la sua forma aveva un valore solo indicativo ha visto aumentare la propria importanza con la successiva lettera-circolare del 7/8/1992 con cui il Ministero della Sanità affermava che tale documento costituiva le “linee di indirizzo alle regioni e alle USL nell’attuazione delle risoluzioni parlamentari e del progetto-obiettivo” anziani. Il documento introduceva una serie di interessanti novità fra le quali è bene segnalare: a) l’accesso dell’anziano alle RSA è stabilito dalla unità valutativa geriatrica; b) veniva prevista l’integrazione fra servizi sanitari e socio-assistenziali; c) si definiva chiaramente che la RSA è una struttura sanitaria inserita nei servizi territoriali; d) veniva definita una dotazione standard di personale per una RSA di 60 ospiti; e) veniva definita la partecipazione alla spesa da parte dell’ospite relativamente alla spesa alberghiera; la quota sembrerebbe variabile in base al reddito. C’erano invece alcuni elementi di ambiguità o di confusione laddove per esempio si prevedeva in una parte del cocumento la presenza del medico di medicina generale all’interno della RSA mentre in un’altra parte del documento si diceva che all’atto dell’ammissione alla RSA viene sospesa la scelta del medico di base da parte del paziente. Successivamente Camera e Senato approvavano con deliberazione del 30/1/1992 il “Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani”. Il progetto obiettivo prevedeva la realizzazione di 140.000 posti letto nelle RSA. Tra le novità troviamo l’affermazione che le RSA non sono dotate di personale medico proprio avvalendosi invece di quello 3
  • 4. dell’”ospedale di riferimento a cui sono collegate dato che la conduzione gestionale della struttura è affidata ad un dirigente dei servizi infermieristici”. Sempre lo stesso anno il Ministero della Sanità emanava il 7/8/1992 le Linee guida relative al “Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani”. Le linee guida stabilivano che “per quanto concerne la portata vincolante del progetto-obiettivo, le sue indicazioni assumono valore di indirizzo nei confronti dell’attività organizzativa regionale; esso rappresenta punto di riferimento per la definizione di un modello organizzativo uniforme diretto ad assicurare pari condizioni di accesso ai servizi su tutto il territorio nazionale”. Il documento del Ministero riprendeva i contenuti del progetto-obiettivo per quel che riguarda le RSA aggiungendo l’esigenza di ricreare l’ambiente e le abitudini della comunità di origine dell’ospite e la necessità di un processo di integrazione fra sanitario e sociale nella gestione delle RSA. Colpisce, in questo atto, l’esclusiva previsione di un tipo di paziente lungodegente venendo così meno l’ipotesi, pur importante, di una degenza di convalescenza che si concluda nel giro di uno o due mesi. Nel gennaio 1993 il Ministero della sanità insediava un gruppo di lavoro tecnico per produrre un documento su “La gestione delle RSA: modelli e costi” pubblicato poi nella collana “rapporti “ del Centro studi del Ministero della Sanità. Il lavoro svolto non aveva una valenza formale per l’esterno ma è stato in parte utilizzato per l’emananzione delle successive linee guida n. 1/94 sulle RSA. ll documento forniva comunque una serie assai numerosa di utili indicazioni organizzative anche se, in qualche caso, disorganiche. In particolare il lavoro si soffermava sulla tipologia dell’utenza identificando due grandi categorie che hanno bisogno di modelli e standard assistenziali differenti: le forme cronico degenerative e le forme di demenza senile. Ma la parte più interessante dello studio è senz’altro quella relativa alla elaborazione degli standard assistenziali del personale con il calcolo assai puntuale e dettagliato degli oneri di gestione delle RSA. Con le linee guida n.1/1994 del 30/3/1994 del Ministero della Sanità relative agli “Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali” si arrivava finalmente ad una definizione abbastanza chiara e completa delle RSA. Il Ministero ribadiva che è specifica competenza delle regioni provvedere alla riorganizzazione dei servizi di residenzialità extra-ospedaliera ciononostante il Ministero forniva le indicazioni contenute nelle linee guida perché sia garantito un uniforme livello di assistenza su tutto il territorio nazionale. Le linee guida si occupavano di gran parte delle problematiche delle RSA. La RSA veniva collocata nei servizi territoriali delle USL finalizzandola all’assistenza sanitaria residenziale dell’anziano e del disabile non autosufficiente e non assistibile al domicilio. Venivano riproposti sostanzialmente gli standard strutturali già contenuti nel DPCM del 29/12/1989 e si davano indicazioni solo sulle dimensioni massime delle RSA (120-150 posti letto per gli anziani e 30-45 per i disabili). I costi di gestione dovevano essere calcolati in base alle caratteristiche e alle necessità degli ospiti che sono comunque chiamati a partecipare alle spese per la parte relativa agli oneri alberghieri e sociali secondo uno schema piuttosto preciso. Nel testo erano inoltre presenti alcune piccole contraddizioni che per completezza si segnalano. La prima era una contraddizione interna al testo laddove, in una parte, si richiedeva un bagno autonomo, seppur in via preferenziale, per ogni stanza mentre nella parte degli standard di dettaglio si parlava invece di un servizio igienico ogni due stanze. Si trattava di un passo indietro anche rispetto al Decreto del 1989. C’erano anche alcune differenze sui moduli rispetto al Decreto del 1989; quelli del 1989 li prevedevano di 15-20 ospiti mentre, in questo caso, potevano essere di 10-25 ospiti. Mancava infine l’indicazione della dimensione minima della RSA. Il Ministero della Sanità con proprio decreto del 15 aprile 1994 ha poi determinato i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera. In realtà, anche se l’oggetto del decreto non lo specificava, la norma si occupava anche dei criteri per la determinazione delle prestazioni di assistenza 4
  • 5. residenziale extra-ospedaliera anche se, purtroppo, limitatamente alla sola componente sanitaria. Questo, ovviamente, rappresentava un limite dato che l’assistenza residenziale nelle RSA comprende anche oneri di tipo non sanitario. Con la Legge finanziaria 1995 (art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724 così come modificato dall’art. 1 della legge 18 luglio 1996, n.382) veniva, come già detto, sospeso per cinque anni il D.P.C.M. del 1989 sugli standard delle RSA che poi è tornato a vivere nel 2001. Entro il 1999 il governo doveva comunque definire i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti cosa che in parte ha fatto con l’approvazione del DPR sui requisiti minimi organizzativi e strutturali. Successivamente, in applicazione degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 502/1992, tra il 1995 e il 1996 il Ministero ha approvato due decreti sugli indicatori di efficienza, di qualità e di umanizzazione delle prestazioni sanitarie che interessano anche le RSA al fine della autovalutazione e della comparazione dei risultati delle le varie aziende sanitarie. Con il Decreto del Ministero della Sanità del 24 luglio 1995 sono stati approvati i “Contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel servizio sanitario nazionale” che prevedeva che le aziende sanitarie raccolgano costantemente i dati relativi a 9 indicatori relativi soprattutto ai costi, al personale e alla attività delle strutture residenziali per anziani. Il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1996 relativo invece agli “Indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione e alle prestazioni alberghiere” chiamava invece le aziende sanitarie a rendere conto di ben 22 indicatori sui temi della continuità dell’assistenza, dell’umanizzazione delle prestazioni e tutela dei diritti, del diritto all’informazione e delle prestazioni alberghiere. Finalmente con il D.P.R. 14 gennaio 1997 il Governo approvava l’“atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” con cui si approvavano anche i requisiti delle RSA. Questi requisiti minimi dovevano essere recepiti, anche con modificazioni, dalle singole regioni che sono titolari della competenza nel disciplinare la materia delle autorizzazioni. Il possesso di questi requisiti minimi, per quel che riguarda le strutture private, dà il diritto a ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ma non ad ottenere l’accreditamento (che richiederà il rispetto di ulteriori requisiti) o il vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Anche questo decreto prevedeva una serie di integrazioni e modificazioni degli atti normativi precedenti provvedendo ad una nuova e migliore definizione della RSA e della sua utenza, precisando in modo definitivo le dimensioni minime (20 p.l.) e massime (120 p.l.) delle RSA e dei suoi nuclei (10-20 p.l.) e prevedendo, fra l’altro, oltre ai requisiti minimi strutturali, in parte già noti, anche degli interessanti requisiti minimi organizzativi. Si è aggiunto invece poco con il Provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni con cui sono state approvate le “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” nelle quali si afferma solo che nelle RSA si possono erogare interventi riabilitativi di tipo estensivo per soggetti disabili o disabili gravi o a lento recupero. Nel nuovo millennio viene finalmene approvato il D.P.C.M. 14/2/2001 sulla integrazione socio-sanitaria che però affronta solamente le tematiche relative alla classificazione delle prestazioni ed ai criteri di finanziamento delle prestazioni con l’identificazione del soggetto a cui far riferimento per i costi delle prestazioni (ASL e/o comune/utente). Spetta poi alle singole regioni provvedere, nell’ambito della programmazione degli interventi socio- sanitari, a determinare gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione e i criteri di finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie. A questo proposito va detto che la classificazione delle prestazioni proposta non è sempre chiara e completa così che 5
  • 6. anche la lettura dei relativi criteri di finanziamento non è sempre agevole. In particolare si stenta per esempio a comprendere come mai la medesima (?) assistenza residenziale ai disabili gravi viene posta a carico del SSN per il 70% se è permanente e per il 40% se non lo è (pur essendo di lungo periodo). Sempre nel 2001, infine, è stato approvato il DPCM 21/5/2001, n. 308 che ha fissato i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale del settore socio-assistenziale. Il Decreto scompagina ancora una volta il quadro delle già sofferte certezze disponendo dei requisiti minimi per le strutture residenziali protette del settore socio-assistenziale che in diversi aspetti sono più impegnativi e di maggiore qualità di quelli già previsti precedentemente per le RSA e disponendo comunque che le strutture residenziali del settore socio-assistenziale che erogano prestazioni socio-sanitarie vengono autorizzate con le norme già stabilite per il settore sanitario. In questi ultimi 14 anni si sono accumulati ben 18 atti riguardanti le RSA fra norme di legge, circolari e studi del Ministero della Sanità che però rappresentano solo delle enorme di indirizzo o che richiedono un esplicito recepimento anche con modificazioni da parte delle regioni per poter essere efficaci. La competenza relativa alla organizzazione delle RSA rimane dunque tutta ed intatta in capo alle regioni che la esercitano autonomamente tenendo conto o meno del quadro normativo nazionale. NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO 1. Legge finanziaria del 1988 : (art. 20 L.67/1988). 2. Decreto Ministero della Sanità n.321 del 29/8/1989: “Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell’edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988”. 3. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989: “Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.” 4. Protocollo di intesa Ministero della sanità - Sindacati confederali dei pensionati: “Accordo del 11/1/1991”. 5. Ministero della Sanità - schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani: “Gruppo di lavoro sulla tutela della salute degli anziani (doc. del 31/5/1991)”. 6. Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani approvato da Camera e Senato con deliberazioni del 30/1/1992. 7. Ministero della Sanità: Linee guida relative al progetto-obiettivo “Tutela della salute degli anziani” del 7/8/1992. 8. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e succ.mod.: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”. 9. Ministero della Sanità 1993: Gruppo di lavoro del 1993 su “La gestione delle RSA: modelli e costi” pubblicato nella collana “rapporti “ del Centro studi del Ministero della Sanità. 10. Ministero della Sanità. Linee guida n.1/1994 del 30/3/1994: “Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali”. 11. Decreto Ministero della Sanità 15 aprile 1994: “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”. 6
  • 7. 12. Legge finanziaria 1995: Art. 3 comma 4 della L. 23/12/1994, n.724 così come modificato dall’art. 1 della legge 18 luglio 1996, n.382 “ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ). 13. Decreto Ministero della Sanità 24 luglio 1995: “Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio Sanitario Nazionale” . 14. Decreto Ministero della Sanità 15 ottobre 1996: “Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie” . 15. Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. 16. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento 7 maggio 1998: “Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione”. 17. Decreto Ministro Sanità 28 ottobre 1999: “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”. 18. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 28: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2000)”. 19. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative”. 20. Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 21. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001: “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”. 22. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della solidarietà Sociale) 21 maggio 2001, n. 308: “Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. 7
  • 8. 2. LE INDICAZIONI NAZIONALI SULLE RSA Il numeroso elenco di norme e di circolari che si sono occupate delle RSA rende quanto mai necessario riordinare il quadro normativo nazionale cosa che abbiamo tentato di fare nelle pagine seguenti ordinando le norme e le indicazioni organizzative per singoli argomenti, badando al rispetto della gerarchia delle fonti normative ed evitando la riproposizione di norme o indicazioni sospese o superate da atti successivi. Questo lavoro di riordino mantiene, a nostro avviso, la sua importanza perchè se è vero che la competenza organizzativa è delle regioni è pur vero che permane un generale ma non più vincolante interesse a realizzare servizi con una certa omogeneità organizzativa nel territorio nazionale attraverso la messa a disposizione delle regioni di modelli organizzativi organici come quello predisposto dal Ministero della Sanità. Per semplicità di lettura le norme sulle RSA sono state quindi selezionate e raccolte, con l’indicazione della rispettiva fonte, nei seguenti 18 argomenti. 2.1. Le residenze extraospedaliere. La residenzialità extraospedaliera realizza le prestazioni residenziali e semiresidenziali come risposta ai bisogni degli anziani, dei portatori di handicap fisico e psichico e dei soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio. L’assistenza residenziale extraospedaliera, conseguentemente, si concretizza in una gamma di residenze caratterizzate da una diversa presenza ed intensità dell’ assistenza sanitaria e delle prestazioni di tipo socio-assistenziale. Le caratteristiche delle residenze sono correlate alla tipologia degli ospiti, al loro grado di dipendenza, alle potenzialità ed ai tempi per il loro recupero psico-fisico. Le residenze collettive per anziani appartengono a due grandi categorie: 1. le residenze sanitarie; 2. le residenze assistenziali. Le residenze sanitarie sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale chiamate a rispondere alle esigenze di una tipologia estremamente varia di pazienti per grado di dipendenza e potenzialità di recupero rappresentate principalmente dalle Residenze Sanitarie Assistenziali, dai Presidi di riabilitazione, dalle Strutture residenziali psichiatriche, dalle Strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per i tossicodipendenti e dai Centri residenziali di cure palliative (hospice) le cui finalità e tipologie di utenti sono sinteticamente indicate nella tab. 1. 8
  • 9. Tab. 1 – Principali tipologie e caratteristiche delle residenze sanitarie extraospedaliere. TIPOLOGIA DEFINIZIONE FINALITA’ UTENTI Presidi di Strutture deputate a Recupero degli esiti derivanti Soggetti portatori di riabilitazione garantire un alto livello di da episodi acuti o di funzioni disabilità fisiche, tutela sanitaria attraverso lese o menomate. psichiche e prestazioni diagnostiche e sensoriali o miste. terapeutico-riabilitative. Residenze Strutture chiamate a Assistenza sanitaria e Soggetti non Sanitarie realizzare un livello medio riabilitazione di mantenimento. autosufficienti, assistenziali di assistenza sanitaria anziani e non, con (medica, infermieristica e esiti stabilizzati di riabilitativa) integrato da patologie, fisiche, un alto livello di psichiche, sensoriali assistenza tutelare ed o miste. alberghiera. Centri Strutture facenti parte Assistenza in ricovero Pazienti affetti da residenziali di della rete di assistenza ai temporaneo di pazienti affetti patologia cure palliative pazienti terminali. da malattie a rapida evoluzione neoplastica e a prognosi infausta per i quali terminale o da altre ogni terapia finalizzata alla malattie progressive guarigione o alla e in fase avanzata, stabilizzazione della patologia a rapida evoluzione non è possibile o appropriata e a prognosi che necessitano di assistenza infausta. palliativa e di supporto per assicurare ai pazienti stessi ed ai loro familiari una migliore qualità della vita. Struttura Presidi che erogano Esplica le funzioni terapeutico Utenti di esclusiva residenziale prestazioni sanitarie riabilitative e socio-riabilitative competenza psichiatrica specialistiche e sanitario per il trattamento di situazioni psichiatrica. assistenziali rivolte alla di acuzie o di emergenza per le tutela della salute mentale quali non risulti utile il ricovero non erogabili in ambito ospedaliero, per fasi di ambulatoriale o assistenza protratta successive domiciliare per situazioni al ricovero ospedaliero, per che non richiedono il l'attuazione di programmi ricovero ospedaliero. terapeutico-riabilitativi di medio lungo periodo. Strutture di Presidi che erogano Recupero e riabilitazione di Soggetti riabilitazione prestazioni sanitarie soggetti tossicodipendenti. tossicodipendenti. e strutture specialistiche e sanitario educativo- assistenziali rivolte alla assistenziali riabilitazione e al recupero per i dei soggetti tossicod. tossicodipendenti. Fonte : D.P.R. 14.1.1997, D.P.C.M. 20/1/2000, D.M. 28/10/1999. Le “Residenze assistenziali” sono invece destinate a persone prevalentemente autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ed offrono una gamma ampia di servizi di tipo comunitario ed alberghiero, di competenza prevalentemente socio-assistenziale. Le legislazioni regionali hanno previsto diverse tipologie di strutture ed una ancor più ampia varietà terminologica (case di riposo, case albergo, alloggi protetti, comunità alloggio ecc.) non sempre rappresentativa di effettive differenziazioni che rendono 9
  • 10. complessa una comparazione fra le varie regioni. Anche per questo la legislazione nazionale, recentemente, è intervenuta per ridefinire il settore delle residenze assistenziali distinguendo i diversi interventi residenziali a favore di minori, disabili, anziani, persone affette da AIDS e persone con problematiche psico- sociali. Le strutture rivolte agli anziani erogano interventi socio-assistenziali o socio- sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia (DPCM 308/2001). Ma quali sono gli interventi socio-assistenziali? Essi non sono chiaramente definiti ma utilizzando parzialmente la definizione rinvenibile nell’”Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio- sanitaria” (DPCM 14/2/2001) possiamo considerare prestazioni socio-assistenziali tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problematiche di disabilità o di emarginazione. Tali attività sono di competenza dei comuni, richiedono la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini fruitori e, nel caso specifico oggetto della nostra attenzione, si esplicano attraverso gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali rivolte ad anziani con limitazioni anche parziali dell’autonomia, non assistibili a domicilio. Gli interventi socio-sanitari sono invece tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (D. Lgs. 502/1992 e succ. mod.). La tipologia delle prestazioni erogate porta, conseguentemente, ad identificare due diverse residenze assistenziali rivolte agli anziani:  le strutture a prevalente accoglienza alberghiera;  le strutture protette. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere anziani o disabili non autosufficienti (DPCM 308/2001). Le due tipologie di strutture sono soggette ad un diverso sistema di autorizzazione ed accreditamento. Infatti chi eroga prestazioni socio-assistenziali è sottoposto al regime delle autorizzazioni stabilito nella legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000) mentre chi eroga prestazioni socio-sanitarie è sottoposto al sistema delle autorizzazioni e dell’accreditamento previsto nella legge di riforma del Servizio sanitario nazionale (D. Lgs. 502/1992 e succ. mod.). E non c’è dubbio che stiamo parlando, nel primo caso, delle strutture a prevalente accoglienza alberghiera e nel secondo caso di buona parte se non di tutte le strutture protette che per assistere soggetti non autosufficienti debbono necessariamente mettere in campo interventi socio-sanitari. Le due tipologie di strutture residenziali per anziani che appartengono al sistema sociale presentano in definitiva caratteristiche ben diverse come si evidenzia anche nella Tab. 2. Dalla lettura di questa si evidenzia con forza che per quel che riguarda le strutture protette si fa esplicito riferimento alla esperienza italiana delle case/residenze protette che, nella gran parte delle regioni dove sono presenti, assistono anziani non autosufficienti con contenuti sanitari significativi, in qualche caso come vedremo più avanti, assimilabili a quelli delle RSA. Non a caso la maggior parte di queste strutture opera già all’interno del settore sanitario e così anche le più recenti normative pur riconoscendo la loro provenienza dal settore sociale le sottopone al sistema di accreditamento sanitario con la definizione di standard strutturali ed organizzativi che, in qualche caso, sono addirittura più impegnativi di quelli delle RSA. 10
  • 11. Tab. 2 – Differenze nelle strutture residenziali per anziani del sistema sociale. Caratteristiche Strutture a prevalente Strutture protette accoglienza alberghiera Ospiti Anziani autosufficienti o Anziani (o disabili) non autosufficienti parzialmente autosufficienti Prestazioni Essenzialmente socio- Mix di prestazioni socio-sanitarie e socio- assistenziali assistenziali Intensità Bassa Media assistenziale Complessità Alta, in relazione al numero di Media e alta organizzativa persone ospitate Autorizzazione ed Regolati dalla L.328/2000 Regolati dal D. Lgs 502/1992 e succ. accreditamento mod.. Prestazioni sanitarie Eventuali prestazioni sanitarie Assistenza sanitaria comprensiva di programmate in relazione alle prestazioni medico-generiche, specifiche esigenze dell’utenza infermieristiche, riabilitative e di ospitata assimilabili alle forme somministrazione farmaci, così come di assistenza rese a domicilio. disciplinato dalla regione. Capacità ricettiva Massimo 80 posti letto Massimo 120 posti letto organizzati in nuclei fino a 30 ospiti. Servizi igienici nelle Bagni collegati alle camere in Servizi igienici attrezzati per la non camere numero di 1 ogni camera, di autosufficienza collegati alle camere in dimensioni tali da permettere numero di 1 ogni camera a due posti e 1 l’ingresso e la rotazione delle ogni due camere a 1 posto, di dimensioni carrozzine. tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine. Servizi igienici negli In numero minimo di due, di cui 1 bagno assistito in ogni nucleo. spazi comuni almeno uno attrezzato per la non autosufficienza. Ascensore Uno, in strutture distribuite su 1 montalettighe e almeno un ascensore in più di un piano strutture distribuite su più di un piano. Spazi e locali 1 locale per il personale di nucleo; un locale per ambulatorio con servizio igienico; palestra dotata di attrezzature ed ausili con relativo deposito; locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo ecc.; camera ardente. Arredi e letti Devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità: letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico. Fonte: DPCM 308/2001. 11