SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 73
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

DALLE FIGURE DELITTUOSE ASSOCIATIVE ALLA
NOZIONE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Salvatore Aleo
Professore ordinario di Diritto penale nell’Università di Catania
ABSTRACT: La materia che noi qualifichiamo della criminalità organizzata è stata oggetto nella storia della
codificazione delle figure delittuose autonome associative ed è stata considerata, così come sempre la categoria
del reato politico, difforme rispetto ai principi definiti generali ordinari del diritto e della responsabilità penale:
in ragione, l’una, della particolare pericolosità costituita dalla forma associativa, l’altra, della particolare
entità dei beni tutelati esposti a rischio. La qualificazione di criminalità organizzata risale agli anni settanta del
secolo da poco trascorso, sia per la diffusione ed entità dei fenomeni sia per l’affermazione e la diffusione della
teoria e delle nozioni generali dell’organizzazione.
La materia dei delitti associativi, della responsabilità penale a titolo associativo, tradizionalmente considerata
carente di tassatività e determinatezza, viene riempita di contenuti e di significati, della definizione, della prova
e dell’argomentazione, quindi della motivazione dei provvedimenti, dall’attraversamento della teoria generale
dell’organizzazione, e quindi dalla epistemologia della complessità. L’organizzazione è peculiare, invero
costituisce la peculiarità, della stessa categoria del reato politico, che viene parimenti arricchita e pure
ridefinita dalla teoria dell’organizzazione
Oggi si pone il problema di un approccio di carattere (il più possibile) generale e sistematico, dal punto di vista
penalistico, alle forme e ai fenomeni di criminalità organizzata, sia comune che politica: un approccio che
consenta il dialogo tra i vari sistemi giuridici e istituzionali, dei diversi Stati, differenti in modo particolare in
queste materie. Questo approccio presuppone il collegamento delle nozioni generali dell’organizzazione (diffuse
nei più diversi ambiti e settori scientifici) con le nozioni penalistiche ordinarie, le une e le altre comuni e fruibili
fra le diverse culture
PAROLE CHIAVE: Criminalità organizzata transnazionale; Convenzione di Palermo

1. Le figure delittuose associative nella nostra cultura giuridica. Matrici,
costruzioni, giustificazioni e obiezioni
La problematica che oggi viene definita della criminalità organizzata è oggetto nella
codificazione delle figure delittuose autonome associative.
L’autonomia delle figure delittuose associative, di questa responsabilità penale rispetto
a quella dei delitti oggetto e scopo dell’associazione, ha avuto sempre giustificazione nella
funzione di anticipazione, ovvero retrocessione, della soglia della risposta e della
responsabilità penale, in confronto a quella ordinaria dei delitti, in considerazione della
particolare pericolosità sociale costituita dall’associazione, diretta verso finalità delittuose. In
questa giustificazione è implicita la deroga del principio generale di non punibilità del mero
accordo (di commettere un delitto) per la particolare pericolosità dell’accordo associativo.
Un’altra difformità del delitto associativo, rispetto ai principi generali del diritto e della

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

responsabilità penale, riguarda le carenze di determinatezza (e quindi di tassatività) di tali
nozioni di responsabilità: che fanno ritenere le medesime inaccettabili negli ordinamenti
inglese e statunitense.
In fondo questa giustificazione è parallela di quella dei criteri di punibilità dei delitti
politici, in termini di deroga dei principi generali del diritto e della responsabilità penale
(punibilità dell’istigazione, dell’accordo e dell’associazione, carenze di determinatezza delle
nozioni del reato politico), in considerazione della particolare entità dei beni tutelati ed esposti
a rischio nella categoria dei delitti politici.
La problematica dei delitti associativi è fortemente intrecciata con quella dei delitti
politici: in primo luogo perché nella categoria dei delitti politici sono molte le figure
delittuose associative; in secondo luogo, perché le stesse nozioni di ordine pubblico, di pace
pubblica, di pubblica tranquillità, per indicare l’oggetto della tutela e dell’offesa nei delitti di
associazione per delinquere, riguardano l’insieme della società, la stessa dimensione del
contratto sociale, fino al punto che l’associazione mafiosa è considerata come un delitto
politico (che contraddice le condizioni d’ordine e di sicurezza della “polis”, ovvero quale
“istituzione” antistatale) e che nel nuovo codice penale francese l’associazione di malfattori è
stata inserita fra i «crimini e delitti contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica».
Lungo la storia, nella codificazione, delle figure delittuose associative1, possono essere
fatte rilevare due tendenze diverse, contraddittorie.
Una tendenza, che possiamo definire di tipo sociologico, è quella di rilevazione e
definizione della figura delittuosa con riferimento diretto a un fenomeno di delittuosità
appreso nella sua dimensione sociale e storica concreta. Già l’associazione di malfattori fu
prevista nel codice napoleonico con riferimento diretto al fenomeno del banditismo, delle
bande armate e violente (degli chauffeurs) che aggredivano e depredavano i passeggeri. Si
pensi poi al modo in cui sono sorte nel nostro ordinamento le figure delittuose delle
associazioni sovversive (nel codice del 1930, con riferimento diretto e dichiarato ai
movimenti comunisti, socialisti ed anarchici), di associazione contrabbandiera (1896), di
associazione per la fabbricazione clandestina di spirito (1933), di ricostituzione del partito
1

Ho sviluppato questa analisi nel volume Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose
associative, Milano, 1999, 3ª ed..

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

fascista e di banda fascista e monarchica (1947), di associazione razzistica (1975), di
associazione per delinquere relativa ai delitti sugli stupefacenti (1975) e poi associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (1990), di associazione terroristica
(1979-80) poi anche internazionale (2001, dopo le Torri Gemelle), di associazione di tipo
mafioso (1982), di associazioni segrete (1982, nella legge di scioglimento della loggia
massonica P2), di associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di schiavitù e
tratta di persone (2003).
Siamo oltre la semplice, banale, osservazione che qualsiasi nozione giuridica esprime
un dato rilevato nella realtà sociale e storica concreta, perché qui le figure corrispondono alla
emersione e dimensione di un fenomeno sociale aggregato, in atto e in via di svolgimento (e
cioè non solo di una determinata tipologia, astratta, di singoli eventi): fenomeno che va
contrastato; donde la logica emergenziale.
Una diversa tendenza, che possiamo definire di tipo tecnico-giuridico, è stata quella alla
progressiva astrazione e generalizzazione, dall’originaria figura dell’associazione di malfattori
alla figura dell’associazione per delinquere nella sua dimensione attuale.
Nel codice penale napoleonico (1810)2, fra i «Crimini, e Delitti contro la pace
pubblica», e nella medesima sezione con i delitti di vagabondaggio e di mendicità, fu previsto
il crimine di «Associazione di malfattori». Art. 265: «Ogni associazione di malfattori, diretta
contro le persone o le proprietà, è un crimine contro la pace pubblica». Art. 266: Questo
crimine esiste col solo fatto dell’organizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i
loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il
prodotto dei misfatti». Art. 267: «Quando questo crimine non fosse stato accompagnato né
susseguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell’associazione, ed i comandanti in capo o
sottocomandanti di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo». Art. 268:
«Saranno punite colla reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in
queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande
o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo
di unione».

2

Riporto dall’Edizione ufficiale del Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, Milano, 1810.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Nel codice napoleonico, fra i «Crimini contro la sicurezza interna dello Stato», vi erano
quelli di attentato, cospirazione, bande armate.
Nel codice penale toscano (1853)3 non furono previste le bande armate e nel titolo «Dei
delitti contro gli averi altrui» fu posta la previsione dell’art. 421: «§ 1. Quando tre o più
persone hanno formato una società, per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria,
di truffa, di baratteria marittima, o di frode, benché non ne abbiano ancora determinata la
specie, od incominciata l’esecuzione; gl’istigatori e i direttori son puniti con la carcere da tre
mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un
anno». «§ 2. E se i membri della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o consumato
un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal § precedente, secondo le norme
degli art. 72 e seguenti». «§ 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§ 1 e 2, si applica
ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia».
Rispetto alla previsione del codice napoleonico della “banda” dei “malfattori”, qui si
previde molto più astrattamente la “società” formata da “tre o più persone” per commettere i
delitti “contro gli averi altrui”, altresì ponendone in evidenza la dimensione preparatoria e
stabilendone pene assai modeste. Nel codice napoleonico era poi prevista precipuamente la
reclusione per “tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e
quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro
divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione”.
CARRARA, che – come vedremo – fu contrario ai delitti di bande armate, tracciò questa
teoria dell’associazione delittuosa, in funzione di anticipazione, della soglia della risposta e
della responsabilità penale, in deroga del principio di non punibilità del mero accordo di
commettere un delitto, in considerazione della particolare pericolosità sociale costituita
dall’associazione, diretta verso finalità delittuose; e definì (isolò) e richiese la prova del «fatto
dello associarsi».
Sottolineando le profonde differenze della previsione del codice toscano rispetto
all’associazione di malfattori dei codici napoleonico, parmense e sardo, CARRARA (nel 1884,
nella fase di elaborazione del codice ZANARDELLI) distinse proprio la nozione di

3

Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

responsabilità per il «fatto della associazione»: «Sta bene che in tutte queste legislazioni il
solo fatto della associazione abbia una pena sua propria. Sta bene che si abbia sempre un
delitto in sé perfetto consumato col solo associarsi anche prima di qualunque altra lesione di
diritto. Sta bene che per ciascuno dei membri della associazione i quali commettano delitti
speciali, debba infliggersi la pena propria dello associarsi, oltre le pene speciali per gli altri
delitti ai quali abbia ciascuno di loro preso parte. Fin qui la somiglianza tra figura e figura può
illudere. Ma la illusione bisogna che si dilegui quando si vegga che a parallelo della pena del
carcere minacciata tra noi contro i capi, da tre mesi a tre anni, si trova nelle altre legislazioni
la galera fino a venti anni»4.
Dopo avere rilevato che «noi nella nostra Provincia non abbiamo tradizioni né di
briganti, né di bande, né di guerille, né di conventicole», CARRARA osservava che «Nella
figura dell’art. 421 [del codice toscano] la forza fisica oggettiva del malefizio tutta si
estrinseca nel vincolare a noi la volontà di altre due persone le quali hanno stipulato a favor
nostro un patto di commettere usurpazioni sulla proprietà altrui; di commetterle in beneficio
comune e di parteciparne il lucro con noi. Qui tutto finisce. La forza fisica oggettiva del reato
toscano di associazione a delinquere tutta si esaurisce in un effetto morale. Nessuno
abbandona il domicilio paterno. Non vi è provvista di armi; non vi è riunione di uomini in
attitudine minacciosa. È una società in partecipazione nella quale ciascuno opera
isolatamente, salvo le facilitazioni e i sussidi che l’occasione potrà richiedere. [...] È una
associazione che vuole essere punita eccezionalmente perchè la sua costituzione aggredirà i
diritti, possibilmente, di tutti i consociati, e non limitativamente i diritti di alcuni determinati
cittadini come nell’accordo ad un delitto determinato». (...) «Nelle bande, al contrario, vi è
ben altro apparato di forza fisica oggettiva. Si procede uniti in attitudine da soverchiare
chiunque s’incontra, da soverchiare qualunque resistenza; ed è questa la forza fisica oggettiva
del malefizio che lo denatura e lo rende enormemente più grave e più pauroso»5.

CARRARA, L’associazione a delinquere secondo l’abolito codice toscano, in MANCINI (dir.),Enciclopedia
giuridica italiana, Milano, 1884, p. 1117.
5
Ivi, pp. 1117-1118.
4

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

In questa rappresentazione, la banda è costituita dalla effettività dell’attività sia
organizzativa che delittuosa, l’associazione dalla dimensione (organizzativa) meramente
intellettuale dello accordo (con una dimensione e almeno una proiezione di stabilità).
«Debbo dunque rettificare – continua CARRARA – ciò che dissi in critica dello illustre
PICCIONI al § 2094 del mio Programma. Il PICCIONI aveva scritto che il reato previsto dal
nostro art. 421 non era contemplato né dal codice francese, né dagli altri codici italiani; ed io
per un precipitato giudizio dissi equivocata questa opinione del mio maestro, perchè fui illuso
dalla somiglianza dei nomi. Migliori studi mi hanno disingannato. E dico ancora io col
venerato maestro che il delitto di associazione a delinquere è un delitto di creazione toscana,
e che quello che altrove (Francia, Parma, Sardegna) corre sotto il titolo di associazione di
malfattori è un titolo sostanzialmente differente nelle forze che lo costituiscono; è un titolo di
antichissima data, ma che non ha ragione d’esistere come titolo speciale bastando all’uopo i
titoli di violenza pubblica, di furto violento, ed altri derivanti dalla specialità dei diritti
aggrediti i quali vengono per tal guisa a rientrare tutti nelle rispettive nozioni scientifiche
aggravabili per le circostanze tutte soggettive od oggettive che ricorrono nei singoli casi». In
conclusione, secondo CARRARA, «La società civile ha la sua ragione di esistere nella necessità
della difesa dei diritti di tutti. Una società che nel suo seno voglia costituirsi col fine
determinato di offendere i diritti di tutti, è in perfetto antagonismo con la società civile, e
legittimamente questa ne decreta la repressione, perché nel fatto solo della sua costituzione
trova una forza fisica oggettiva sufficiente a renderne legittima la repressione. [...] Il codice
toscano [...] in quegli atti preparatori non ha già punito un tentativo, ma ha punito un delitto
consumato e perfetto»6.
Sembra utile riportare le considerazioni con cui CARRARA aveva contestato la
costruzione del delitto autonomo “politico” di banda armata, in seno alla Commissione del
1876 per l’elaborazione del codice penale dell’Italia unita: «Non possiamo consentire nelle
disposizioni che si riferiscono alle bande. Il codice penale francese, per quanto è a nostra
memoria, fu il primo a farne una speciale figura di delitto politico, staccandola senza bisogno
dal genere suo nel quale era naturalmente compresa. Ma l’Italia non è Francia né ha la Vandea

6

Ivi, p. 1118.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

dalla quale guardarsi. E se per avventura si rivolta il pensiero alle provincie meridionali e
sicule non fu esatto il giudizio. Il brigantaggio in quelle provincie si metta pure la maschera
che crede possa più giovare all’equivoco. Non è un reato politico. Sotto la maschera del
brigante vi è l’uomo, e l’uomo brigante è un volgare malfattore. Del resto anche le
associazioni dei briganti in quanto volessero e potessero preordinarsi a scopo politico
necessariamente rientrerebbero nella nozione generale dell’attentato e ne esaurirebbero gli
estremi»7.
È noto, altresì, come CARRARA abbia omesso di illustrare, nel suo Programma del corso
di diritto criminale, la categoria dei delitti politici, in quanto non riducibili alla «tela di
principii assoluti e costanti, attorno ai quali come carne sulle ossa si avvolge la dottrina del
giure punitivo», e definiti, piuttosto che dalle «verità filosofiche», appunto razionali assolute e
universali, dalla «prevalenza dei partiti e delle forze», ovvero anche dalle «sorti di una
battaglia», cioè dalla contingenza e mutevolezza della storia e delle vicende politiche. «Perchè
non espongo questa classe» è proprio il titolo di quest’ultimo capitolo del Programma8.
CARLO FIORE, nel riferire le posizioni di CARRARA in tema di delitti politici ed
associativi, ha osservato che «In effetti, sia nella previsione delle varie ipotesi della
cospirazione politica, sia nell’incriminazione della condotta degli associati per delinquere, lo
Stato liberale operava in via di deroga ad un altro dei sacri principi del diritto penale
ottocentesco [oltre a quello, cioè, di «tassatività» della previsione legale], vale a dire la regola
per cui è assoggettabile a pena solo quell’atto che costituisce un “principio di esecuzione” del
reato, e non un mero atto di preparazione»9.
Il «commencement d’exécution», va ricordato, fu il criterio adottato nella definizione del
tentativo del codice napoleonico, poi seguito negli altri codici, e da cui nacque la distinzione
tradizionale fra atti esecutivi punibili e atti preparatori in generale non punibili. Questa
impostazione, e questo criterio, vanno considerati prefigurati alla condotta del singolo
individuo, che in generale nella fase esecutiva diventa riconoscibile nella direzione delittuosa
7

CARRARA, Osservazioni e proposte delle sottocommissioni, Roma, 1877, pp. 9-10, riportato da INSOLERA,
L’associazione per delinquere, Padova, 1983, pp. 22-23.
8
CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, vol. VII, 1871, 4ª Prato, 1883, pp. 639 ss.
9
FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della
cultura giuridica, in Studi storici, 1988, p. 423.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

e altresì è più scarsamente suscettibile del cambiamento della destinazione. La diversa
impostazione, e i diversi criteri di definizione, del tentativo del codice ROCCO vanno
considerati anche alla stregua della condotta plurisoggettiva: che dalla pluralità e sinergia
delle diverse condotte è più facilmente riconoscibile anche prima della fase esecutiva ed è più
scarsamente suscettibile del mutamento della destinazione. Difatti, solo nel codice ROCCO è la
previsione, dell’art. 115, di esclusione della punibilità per il mero fatto intellettuale
dell’accordo di commettere un reato: come limite formale inferiore, cioè, alla punibilità
definita a titolo di tentativo.
Al contrario, in confronto alla costruzione del tentativo secondo il criterio di “principio
di esecuzione” si è posto poi il problema di costruire la disciplina del complotto e della
cospirazione: il complotto e la cospirazione10 dei delitti politici nei codici francese, tedesco,
sardo-italiano e ZANARDELLI, il complotto di omicidio nel codice tedesco, la conspiracy dei
reati di maggiore gravità nel sistema anglosassone.
Merita di essere ricordato come nella Riforma della legislazione criminale toscana del
1876 il granduca Pietro Leopoldo, di fronte alla vaghezza dei delitti di lesa maestà, e
nell’impossibilità di definire questa categoria con sufficiente determinatezza, avesse deciso
radicalmente di abolirla. La disposizione dell’art. LXII della riforma leopoldina era appunto:
«Ordiniamo che siano tolte e cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituito
e moltiplicato i delitti di lesa maestà come provenienti la maggior parte dal dispotismo
dell’Impero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società. Ed a togliere un tale
abuso, abolito ogni special titolo di delitto di così detta lesa maestà, abolite come già si è
prescritto generalmente di sopra all’art. XXVII tutte le prove privilegiate anco in materia di
simili delitti ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni, che in sé non delittuose, lo
sono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come
delitti ordinari nella loro classe rispettiva, più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè

Sono termini corrispondenti: il termine complot del codice napoleonico fu tradotto cospirazione nell’edizione
ufficiale per il Regno d’Italia, cit., e così sono rimasti rispettivamente nella cultura francese e nella nostra.
Komplott è il termine del codice tedesco.
10

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

furti, violenze, ecc. e come tali castigarsi non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi
dalla legge col pretesto di lesa maestà»11. Questa esperienza è rimasta unica.
La tendenza alla generalizzazione della figura dell’associazione per delinquere ebbe un
passaggio fondamentale, di carattere sistematico, nel codice ZANARDELLI. La previsione
«Dell’associazione per delinquere» fu collocata nel titolo «Dei delitti contro l’ordine
pubblico».
Secondo la formulazione dell’art. 248, comma primo, «Quando cinque o più persone si
associano per commettere delitti contro l’amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o
l’incolumità pubblica, o il buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona o la
proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell’associazione, con la reclusione da
uno a cinque anni».
Erano così indicati tutti i titoli del libro secondo del codice, nell’ordine in cui erano
previsti nel codice (compresi i delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie); tranne:
a) i delitti contro la sicurezza dello Stato, per i quali erano previste le figure associative
specifiche, corrispondenti alle nostre attuali di cospirazione politica e di banda armata, fra le
disposizioni comuni a quel titolo; b) i delitti contro la pubblica amministrazione (perché già
allora i legislatori ritenevano che i pubblici amministratori non possano costituire
un’associazione per delinquere, ovvero siano esenti dalla configurazione di tale delitto?); c)
gli stessi contro l’ordine pubblico, per i quali era prevista una figura delittuosa associativa
specifica (art. 251), da cui poi ha tratto origine la figura delle associazioni sovversive dell’art.
270 del codice ROCCO.
Secondo gli altri commi dell’art. 248, «Se gli associati scorrano le campagne o le
pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni». «Se vi siano promotori o capi dell’associazione, la pena
per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente
articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso». «Alle pene
stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale
dell’Autorità di pubblica sicurezza».
11

Il testo di questa disposizione è riportato da PADOVANI, Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica
ed alla riforma del titolo I, libro II, c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, p. 7.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

La previsione dell’art. 249 era che «Chiunque, fuori dei casi preveduti nell’articolo 64
[la disciplina generale «Del concorso di più persone in uno stesso reato», e dunque fuori dei
casi che definiamo di concorso eventuale o esterno], dà rifugio o assistenza, o somministra
vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno».
«Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto».
Nell’art. 250 era prevista la circostanza aggravante che «Per i delitti commessi dagli
associati, o da alcuno di essi, nel tempo o per occasione dell’associazione, la pena risultante
dall’applicazione dell’articolo 77 [cumulo materiale per le ipotesi di concorso materiale,
anche nei casi della nostra continuazione] è aumentata da un sesto ad un terzo».
Questa circostanza aggravante era stata aggiunta nel codice sardo alla disciplina
dell’associazione di malfattori del codice napoleonico.
Va fatto rilevare, in proposito, come nella storia delle figure delittuose associative le
circostanze aggravanti dei delitti commessi da persone che fanno parte dell’associazione
delittuosa o conformemente alle finalità di questa siano state ripetutamente inserite ed
eliminate, a dimostrazione della difficoltà, e problematicità, della definizione dei contenuti, e
dei limiti, delle relative nozioni di responsabilità.
La tendenza alla astrazione e generalizzazione della figura dell’associazione per
delinquere ebbe compimento (termine) nella previsione dell’art. 416 del codice Rocco,
secondo cui «tre o più persone si associano per commettere più delitti», dunque di qualsiasi
tipo.
Secondo MANZINI (che fu fra i compilatori del codice), «“Più delitti” sono anche due
soli» ed «anche quando, dato il modo come gli associati concertarono o eseguirono i fatti, si
debba applicare la norma sul reato continuato (art. 81 capov.). Non così allorché un delitto è
considerato elemento costitutivo o circostanza aggravante d’altro delitto (reato complesso: art.
84), perché in tal caso la unificazione giuridica corrisponde all’unità di fatto. Perciò, se, ad
es., un’associazione si propone di commettere una sola estorsione, sarebbe evidentemente
assurdo ammettere che il suo scopo sia stato di commettere più delitti solo perché

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

nell’estorsione (art. 629) è compresa, come elemento costitutivo, la violenza privata (art.
610)»12.
Da un canto, può rilevarsi come la figura (di parte speciale) dell’associazione per
delinquere abbia carattere generalissimo: riguarda i delitti (cosiddetti “scopo”) di qualsiasi
possibile tipologia ed entità.
Dal punto di vista tecnico, va fatto rilevare, anche, come nei codici ZANARDELLI e
ROCCO le figure di cospirazione politica e di banda armata siano state previste fra le
disposizioni generali e comuni al titolo dei delitti contro lo Stato.
D’altro canto, può pure osservarsi che quando fu compiuto tale processo (che abbiamo
definito di tipo tecnico-giuridico) di astrazione e generalizzazione della figura
dell’associazione per delinquere, ha avuto anche inizio la legislazione speciale, ovvero la
frammentazione legislativa, in questa materia: per la ovvia esigenza di articolazione e
differenziazione della materia in relazione alle tipologie dei fenomeni e dei delitti; perché
nella stessa unica figura dell’associazione per delinquere è difficile ricomprendere puramente
e semplicemente tanto i ladri di autoradio quanto i grandi mafiosi o trafficanti di droga.
Oggi abbiamo numerosissime figure delittuose associative autonome, distinte dai
singoli delitti che costituiscono l’attività delle associazioni, nonché le circostanze aggravanti
di tali delitti realizzati conformemente alle finalità dell’associazione. Si pone, ovviamente, un
problema di sistemazione, di sistematizzazione, e necessariamente di semplificazione.
Dietro la contraddizione fin qui rilevata sta il fatto che la problematica
dell’associazione, ovvero dell’organizzazione, delittuosa, ha una dimensione di carattere
generale, e che può quindi essere costruita come di parte generale del diritto penale, ed una di
carattere speciale (secondo il tipo di fenomeni e di delitti) ovvero comunque di parte speciale
del diritto penale.
Quella appena formulata può essere considerata un’indicazione per la definizione
penalistica della problematica della criminalità organizzata, e quindi per la sua
sistematizzazione.

12

MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, Torino, 1946, p. 176.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Quando fu introdotta nel nostro ordinamento la figura dell’art. 416 bis c.p.,
dell’associazione di tipo mafioso, da un canto, vennero rivolte due obiezioni: che la mafia è
una nozione sociologica e non è una nozione giuridica; che il giudice non deve lottare contro
nessuno, deve applicare la legge. D’altro canto, venne pure ritenuto, tanto dai fautori che dai
detrattori, che la figura serviva anche a superare ovvero semplificare problemi probatori
(aveva e poteva avere, cioè, una funzione di semplificazione probatoria) in confronto alla
figura dell’art. 416 c.p., cioè della comune associazione per delinquere.
Quest’ultima osservazione dev’essere contraddetta, sia in linea di principio che come
indicazione interpretativa. La figura dell’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis
c.p. è in rapporto di specialità con quella dell’art. 416 c.p., nel senso che ogni associazione di
tipo mafioso è un’associazione per delinquere, mentre non è vero il contrario, un’associazione
per delinquere può bene non essere di tipo mafioso. Elemento di specialità è il metodo
mafioso, che qualifica e anzi presuppone l’attività delittuosa dell’associazione13. In generale,
sembra difficilmente contestabile che la prova e l’argomentazione dell’associazione di tipo
mafioso richiedano un complesso di elementi più corposo in confronto all’associazione per
delinquere. Il fatto che in concreto si possa dimostrare l’associazione mafiosa a prescindere
dalla correlazione con un’attività delittuosa mi pare in ogni caso contrario al sistema.
La mafia è certamente una nozione sociologica, ed è anche una nozione giuridica,
secondo la definizione contenuta nel terzo comma dell’art. 416 bis c.p. Sarebbe, a mio avviso,
superficiale, e non servirebbe a contraddire l’obiezione riferita sopra, la considerazione che
ogni nozione giuridica diventa tale in quanto sia stata precedentemente rilevata nella società.
La figura dell’associazione di tipo mafioso è descritta, infatti, in relazione al fenomeno
mafioso nella sua dimensione sociale e storica concreta: come dice anche la precisazione
dell’ultimo comma dell’art. 416 bis, che «Le disposizioni del presente articolo si applicano

L’utilizzazione del metodo mafioso per controllare l’economia ovvero le competizioni elettorali (anziché cioè
per commettere delitti, della formula definitoria dell’art. 416 bis comma terzo c.p.), da un canto, costituisce e
quindi qualifica ulteriormente la realizzazione delle figure delittuose di estorsione (consumata o tentata), d’altro
canto, presuppone la storia delittuosa (intrinseca) dell’associazione, costituita da delitti. L’associazione, in
funzione di un programma delittuoso, di soggetti aventi storie criminali proprie anteriori, in concreto, non
potrebbe costituire la forza di intimidazione adatta al controllo del territorio; costituirebbe la figura della comune
associazione per delinquere; costituirebbe la figura dell’associazione di tipo mafioso solo nella effettività dello
avvalersi della forza di intimidazione, e dunque nella realizzazione di delitti.
13

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Il riferimento
alle associazioni straniere è stato aggiunto con l’art. 11 lett. b-bis n. 4 d.l. 23.5.2008 n. 92,
conv. con modif. in l. 24.7.2008 n. 125; quello alla ’ndrangheta è stato aggiunto con l’art. 6
d.l. 4.2.2010 n. 4, conv. con modif. in l. 31.3.2010 n. 50.
Può dirsi che la nozione di organizzazione sia una nozione eminentemente sociologica,
perché riguarda una dinamica, un processo sociale in corso, nel corso del suo svolgimento. E
queste figure servono a cogliere la relazione del singolo con la dimensione organizzativa
dell’associazione delittuosa. In tal senso, può dirsi anche, sono figure senza (la descrizione
della) “fattispecie”: il modello normativo si riduce alla (necessaria ricostruzione della)
relazione, eminentemente di “partecipazione”, del singolo con la struttura dell’associazione.
Come abbiamo visto, tutte e comunque la stragrande maggioranza delle figure
delittuose associative hanno una dimensione marcatamente sociologica, a cominciare
dall’associazione di malfattori del codice napoleonico.
Vedremo come sia parallela e connessa a questa la problematica della “lotta” ovvero del
“contrasto” contro le forme e i fenomeni di criminalità organizzata: nel mentre le leggi stesse
sono state vieppiù intitolate, appunto, con i riferimenti alla lotta ovvero al contrasto contro le
organizzazioni criminali e le forme e i fenomeni di criminalità organizzata.
Vanno attraversate le osservazioni di FERRAJOLI su i «Lineamenti del diritto penale
speciale o d’eccezione» e «La mutazione sostanzialistica del modello di legalità penale»: «La
prima e più rilevante alterazione del modello classico di legalità penale nei processi
dell’emergenza consiste nella mutazione sostanzialistica – indotta dal paradigma del
“nemico” – di tutti e tre i momenti della tecnica punitiva» (vale a dire la definizione del
delitto, il processo, l’esecuzione della pena). «Questa mutazione colpisce innanzitutto la
configurazione della fattispecie punibile. E si esprime in un’accentuata personalizzazione del
diritto penale dell’emergenza, che è assai più un diritto penale del reo che un diritto penale del
reato. Le figure di qualificazione penale che hanno consentito questa personalizzazione sono
molte e svariate: i delitti associativi – banda armata, associazione sovversiva, insurrezione
armata contro i poteri dello stato, associazione di stampo mafioso o camorristico –, la

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

categoria del concorso morale e l’aggravante della “finalità di terrorismo” quale disvalore
soggettivo dell’attività delittuosa: formule elastiche e polisense che si sono prestate, per la
loro indeterminatezza empirica e le loro connotazioni soggettivistiche e valutative, ad essere
usate come scatole vuote e a dare corpo a ipotesi sociologiche o a teoremi politicostoriografici, elaborati a partire dalla personalità degli imputati o da interpretazioni
dietrologiche e complottistiche del fenomeno terroristico o mafioso. Il fatto, in queste figure
normative, sfuma nel percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dell’imputato,
ed è come tale tanto poco verificabile dall’accusa quanto poco confutabile dalla difesa. E si
configura tendenzialmente come un reato di status, più che come un reato di azione e di
evento, identificabile, anziché con prove, con valutazioni riferite alla soggettività eversiva o
sostanzialmente antigiuridica del suo autore. Ne è risultato un modello di antigiuridicità
sostanziale anziché formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anziché sui reati, e
che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica –
etica o naturalistica – del reato come male quiapeccatum e non solo quiaprohibitum, e l’idea
che si debba punire non per quel che si è fatto ma per quel che si è»14.
Il collegamento di FERRAJOLI dei delitti associativi, e segnatamente di quello di
associazione mafiosa, alla categoria del delitto politico può essere considerato simmetrico
della qualificazione dei fatti di mafia, di camorra e delle altre organizzazioni similari quali
«fatti eversivi dell’ordine costituzionale», nella legge istitutiva della Commissione
parlamentare antimafia della XII legislatura (art. 3, comma secondo, l. 30.6.1994 n. 430),
quella presieduta da Violante.
«Il delitto politico, come stabilì due secoli fa l’art. 62 del codice penale di PIETRO
LEOPOLDO, ove non equivalga a un delitto comune, non si giustifica come speciale figura
criminosa. Ho già detto [...] della possibilità di sopprimere o al più di ricondurre a delitti
comuni, commessi o tentati, molti degli attuali delitti contro la personalità dello stato: i
vilipendi, gli attentati, i delitti associativi e di cospirazione. Aggiungo ora che non c’è ragione
per non includere tra i delitti comuni gli altri pochi delitti politici che, al pari dei peculati o
delle corruzioni, ledono concreti beni giuridici di carattere pubblico: come il sabotaggio, lo

14

FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 2ª ed., 1990, pp. 858-859.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

spionaggio, l’usurpazione o l’impedimento di pubbliche funzioni. Quanto ai rimanenti delitti
politici, nella misura in cui hanno per oggetto ambigue ed astratte entità come “la personalità”
o l’“interesse politico” dello stato, non sono cosa diversa dagli antichi delitti di lesa maestà e
non se ne giustifica, ma ne va anzi esclusa, la punizione. Questa inconsistenza e vaghezza del
loro oggetto giuridico rimanda infatti inevitabilmente alla figura del tipo d’autore. E
comporta, come l’esperienza insegna, una distorsione sostanzialistica e soggettivistica delle
fattispecie, una perversione inquisitoria del processo penale e una connotazione del reo come
nemico che deve restare assolutamente estranea allo stato di diritto».
«Ne consegue che per il diritto non devono esistere delinquenti politici ma solo
delinquenti comuni: nel duplice senso che nessun fatto non contemplato come delitto comune
dev’essere penalizzato in ragione esclusiva del suo carattere “oggettivamente politico”, e
nessun delitto dev’essere trattato diversamente dagli altri in ragione del carattere
“soggettivamente politico” delle sue motivazioni. Sotto il primo profilo, ogni penalizzazione a
titolo di delitto “politico” si risolve nella tutela eccessivamente anticipata di figure di pericolo
astratto o presunto in contrasto con il principio di offensività, o anche, come accade nei delitti
associativi, in una duplicazione della responsabilità penale già fatta valere per delitti comuni,
come la detenzione o il porto di armi, gli atti di violenza commessi o tentati oppure il
concorso nella loro commissione o progettazione. Sotto il secondo profilo è ingiustificata e
pericolosamente arbitraria qualunque forma di discriminazione sulla base del tipo d’autore o
delle motivazioni del fatto. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la personalità dell’autore e le
sue motivazioni politiche non debbano avere rilevanza sul piano dell’equità, cioè ai fini della
comprensione della specificità del fatto e della valutazione della sua gravità. E neppure
esclude che alle motivazioni politiche del delitto sia data rilevanza ai fini del divieto di
estradizione o di quei provvedimenti per loro natura straordinari che sono le amnistie e gli
indulti. Ciò che si esclude è solo che la natura “politica” del delitto possa giustificare la
configurazione di fattispecie penali speciali, o alterazioni legali della misura della pena o
peggio procedure speciali o eccezionali.
Lo stesso discorso vale ovviamente anche per le altre figure di delitti e di delinquenti
speciali, parimenti riconducibili a complessive fenomenologie criminali – il brigantaggio, la
mafia, la camorra – e per di più neppure caratterizzate da una specificità in astratto dei beni

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

protetti. Anche l’espulsione dal diritto penale di simili tipologie d’autore risponde a una
garanzia di certezza contro le perversioni sostanzialistiche e inquisitorie, nonché ad
un’elementare esigenza di uguaglianza. Si tratta infatti di figure informate al paradigma
costitutivo, e quindi contrarie al carattere esclusivamente regolativo che devono avere le
norme penali. Naturalmente, anche in questi casi la natura mafiosa o camorristica di un delitto
può essere considerata come un connotato particolarmente grave in sede di comprensione e di
valutazione equitativa del fatto. Ma neppure in questi casi si giustificano figure di reato
speciale, come è tipicamente, nel nostro ordinamento, l’associazione di tipo mafioso prevista
dall’art. 416 bis del codice penale in luogo della normale associazione a delinquere. Anche la
mafia, come il terrorismo, deve e può ben essere fronteggiata con i mezzi penali ordinari»15.

2. I diversi profili funzionali concreti delle figure delittuose associative
La giustificazione tradizionale della funzione delle figure delittuose associative e la
corrispondente ricostruzione del contenuto autonomo di questa forma di responsabilità penale
nell’anticipazione della soglia della risposta e responsabilità penale, in confronto a quella
ordinaria

dei

delitti,

in

considerazione

della

particolare

pericolosità

costituita

dall’associazione, diretta verso finalità di tipo delittuoso, lascia perplessi, appare in buona
misura contraddetta dalla realtà, ovvero abbastanza marginale in confronto alla realtà, sia
processuale, sia criminologia.
In concreto, infatti, per lo più, le associazioni delittuose vengono dedotte, anzi, ex post,
dalla ricostruzione del complesso di un’attività delittuosa, di una pluralità di delitti, e dal
collegamento di questi con un insieme di persone che ne è considerato – e che ne deve essere
dimostrato – struttura organizzativa. Anche per ciò che riguarda la posizione del singolo
nell’associazione, questa viene ricostruita e argomentata, pure indipendentemente da
comportamenti in sé delittuosi, comunque in correlazione con il complesso dell’attività
delittuosa dell’associazione, sia pregressa sia in via di svolgimento.

15

Ivi, pp. 871-872.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

L’obiezione precedente ha natura eminentemente processuale. Ma una teoria penalistica
che non regge il confronto con la dimensione concreta processuale non può essere certo
condivisa e accettata.
L’identica obiezione vale, però, sul piano criminologico. In concreto, infatti, le
associazioni delittuose nascono proprio attraverso (durante e mediante) le attività delittuose,
nella, e dalla, realizzazione dei delitti, in concorso di persone, delle stesse persone, dalla
divisione ed eventuale riutilizzazione dei proventi dei delitti, dalla affermazione di figure
personali di vertice, dal coinvolgimento di soggetti con esperienza di attività delittuose.
È estremamente improbabile che un’associazione delittuosa nasca dall’accordo fra
soggetti incensurati per svolgere una futura attività delittuosa: nasce comunque dall’incontro
fra delinquenti in mezzo allo (durante lo) svolgimento di delitti, di attività delittuose, e si
evolve mediante nuovi progetti e il coinvolgimento di nuovi soggetti.
La giustificazione delle figure delittuose autonome associative secondo la funzione
cosiddetta di anticipazione è contraddetta addirittura formalmente dalla definizione
dell’associazione di tipo mafioso, dell’art. 416 bis comma terzo c.p.: «L’associazione è di tipo
mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali».
Nella norma è descritta l’attività tipica delle associazioni di tipo mafioso. Questa attività
non può essere configurata come lo scopo (futuro) dell’associazione, la quale ha dunque
dimensione (delittuosa) autonoma anteriore. Il dato di fatto di avvalersi della forza di
intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà (il metodo mafioso), che è
definitorio dell’associazione di tipo mafioso, qualifica e anzi presuppone l’attività delittuosa
dell’associazione, con caratteristiche e diffusione tali da aver determinato la condizione di
condizionamento ambientale e di controllo del territorio di cui appunto gli associati si
avvalgono.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Quando (L’associazione è di tipo mafioso quando...) è avverbio di tempo. Anche
secondo la Corte di cassazione, l’associazione i cui componenti debbano esercitare la forza
d’intimidazione con condotte minacciose per realizzare delitti di estorsione costituisce
un’associazione per delinquere, non un’associazione di tipo mafioso16.
Proprio nel senso precedente, l’associazione di tipo mafioso è stata definita
un’associazione «che delinque»17, il risultato della trasformazione ovvero evoluzione di fatto
della comune associazione per delinquere18. Possiamo dire che l’associazione di tipo mafioso
è nata come associazione per delinquere ed è diventata di tipo mafioso (attraverso l’attività e
la fama criminale). SPAGNOLO ha pure definito, per questo, l’associazione di tipo mafioso
come un delitto associativo a struttura mista o complessa, in confronto ai delitti meramente
associativi o associativi puri19.
L’obiezione qui svolta, all’analisi della funzione di anticipazione delle figure delittuose
associative (ovvero della funzione delle figure delittuose associative come di anticipazione
della soglia della risposta e della responsabilità penale in confronto a quella ordinaria dei
delitti e del diritto penale), incontra un limite, per ciò che riguarda il processo di formazione
reale delle figure di carattere politico: le associazioni di carattere politico nascono infatti da
una dimensione comunque intellettuale; e tuttavia le stesse associazioni di carattere politico
assumono dimensione propriamente criminale, e rilevanza penale concreta, solo nella, e
attraverso la, realizzazione di delitti. Così, addirittura, la nostra obiezione trova conferma.
Non si vuol dire, ovviamente, che l’associazione delittuosa, ovvero la partecipazione
all’associazione delittuosa, non possa consistere nella dimensione meramente intellettuale
dell’accordo. Si vuol dire che questa dimensione non può essere considerata né caratteristica
né prevalente nella realtà concreta. E più avanti si cercherà comunque di definire e affrontare
il problema così indicato in un modo (a nostro avviso) più scientifico: alla stregua della teoria
generale dell’organizzazione.

16

Cass. I, ud. 30.1.1990, dep. 21.3.1990, Abbatista, in Cass. pen., 1990, p. 1709, n. 1345.
SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 5ª ed. 1997, p. 51.
18
TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 1995, 2ª ed. aggiorn., 2008, pp. 127-128.
19
SPAGNOLO, op. cit., pp. 64 ss.; e già Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in AA.VV.,
Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, con la presentazione di
RAMAT, Milano, 1987, pp. 156 ss..
17

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Non si può contestare che la partecipazione all’associazione delittuosa sia una figura
delittuosa a consumazione anticipata. Ciò che si vuole sottolineare, qui, è che la funzione
concreta prevalente delle figure delittuose autonome associative non può essere indicata come
di anticipazione della risposta penale e della soglia della responsabilità rispetto al compimento
dei delitti.
La spiegazione (qui criticata) nei termini dell’anticipazione, in considerazione della
particolare pericolosità costituita dall’associazione, costituisce, fra l’altro, una giustificazione
della eccezionalità delle pratiche, nonché un alibi del reale abbassamento del livello
probatorio, dell’argomentazione e della motivazione, quindi delle garanzie.
Va fatto rilevare, altresì, come oggi la dimensione del delitto individuale sia divenuta
davvero marginale, dal punto di vista criminologico e della rilevanza ovvero della funzione
penalistica. E così il rapporto fra normale ed eccezionale, nel confronto fra delittuosità
individuale e criminalità organizzata, precipuamente in ordine alla funzione penale, si è
addirittura rovesciato.
Nel sistema anglosassone, abbiamo fatto cenno, è respinta la forma della responsabilità
penale per la partecipazione o appartenenza ad un’associazione ovvero organizzazione, per la
carenza di determinatezza: è considerata dalla Corte suprema statunitense incompatibile con i
principi costituzionali. Può dirsi, per certi versi, che il problema cacciato dalla porta gli rientra
dalla finestra: con la dilatazione ovvero diluizione dei nessi di responsabilità dei delitti
avvenuti nel contesto di una organizzazione a carico dei capi ovvero organizzatori della
stessa, e anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia.
La figura della conspiracy è (formalmente) alternativa di anticipazione del tentativo, in
relazione a un delitto determinato, di una certa gravità, a dimensione o in un contesto
organizzativo. Concepita e teorizzata in funzione di anticipazione della soglia del tentativo20,
la figura della conspiracy non ha mai avuto in concreto questa funzione nella giurisprudenza
inglese e americana21.
Per questo vale la “proximity rule”, il criterio degli atti pericolosamente prossimi alla consumazione.
Cfr. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy. Tipicità e stretta legalità nell’analisi comparata, Padova,
1993. Ivi, p. 1: «Prestando fede alle descrizioni offerte dai giuristi dell’area di common law, la conspiracy risulta
destinata a punire in via generale il mero accordo per la commissione di un fatto di reato, ma non ha mai svolto
né in Inghilterra né negli Stati Uniti una simile funzione di anticipazione della tutela penale. A dispetto della
20
21

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Configurata, addirittura, unitamente con gli estremi del tentativo, come del consumato,
la conspiracy ha avuto in concreto funzioni affatto diverse: a) di aggravamento della
responsabilità, per i fatti realizzati a dimensione ovvero in contesti organizzativi; b) di
strumento del patteggiamento, di questa configurazione, per ottenere la collaborazione
dell’imputato (il componente di un’organizzazione criminale che può fornire indicazioni sulle
condotte dei capi dell’organizzazione), nel sistema della discrezionalità dell’azione penale; c)
ha consentito di attribuire a ciascun cospiratore la responsabilità penale a titolo di concorso
nel reato per ogni fatto realizzato da ogni altro cospiratore in esecuzione e durante la
permanenza del programma comune; d) ha consentito al giudice di discostarsi dal caso
precedente (ove il fatto era stato ritenuto irrilevante almeno penalmente) e di ritenere la
responsabilità penale per via della dimensione organizzativa del fatto (possono farsi gli
esempi della violazione delle cautele anti-infortunistiche o della violazione fiscale che siano
state concertate fra più persone nell’ambito dell’azienda).
Nei modi così indicati, la conspiracy è stata strumento, soprattutto processuale, di lotta
contro la criminalità organizzata.
Il riferimento alla giurisprudenza inglese e soprattutto americana in materia di
conspiracy va considerato assai significativo, della generale resistenza, nelle prassi
giudiziarie, all’anticipazione della soglia della responsabilità penale rispetto a quella del
tentativo. E costituisce una conferma dell’analisi fin qui svolta in relazione alla funzione reale
delle figure delittuose associative.
Infatti, la funzione qui definita di anticipazione è certo molto più facilmente
ipotizzabile, dal punto di vista criminologico e da quello giudiziario, in relazione a un singolo
delitto (che più persone stanno preparando, e della cui dimensione preparatoria si sia avuta
conoscenza) che in confronto a un’attività delittuosa complessa, costituita da una pluralità,
determinata o indeterminata, di delitti. Eppure, anche in confronto al delitto singolo, la teoria
dell’anticipazione non trova riscontri.

classificazione dogmatica della fattispecie criminosa in discorso in termini di inchoate crime, ossia come reato
“incompiuto”, la concreta applicazione giurisprudenziale dimostra come da sempre la conspiracy abbia assunto
all’interno degli ordinamenti inglese e statunitense un ruolo affatto differente».

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Nei confronti della teoria della (associazione delittuosa – come fatto intellettuale di
accordo – in funzione di) anticipazione (della soglia della risposta e della responsabilità
penale in confronto a quella ordinaria dei delitti e del diritto penale) possono rivolgersi alcune
altre osservazioni.
Una osservazione è che tale funzione dovrebbe restare assorbita e superata dalla
successiva attività di realizzazione dei delitti, c.d. scopo dell’associazione. E invece questo
problema non può porsi.
Secondo la nozione di associazione, come fatto intellettuale di accordo, la
partecipazione è costituita dalla (manifestazione di) adesione della persona e dall’accettazione
da parte (dei membri) dell’associazione.
Da un canto, l’ipotesi del soggetto che abbia manifestato la propria adesione
all’associazione e che poi non sia mai stato disponibile quando c’è stato bisogno delle sue
prestazioni dovrebbe essere suscettibile (ove se ne riscontrino gli estremi) del criterio generale
di non punibilità della desistenza.
D’altro canto, costituisce la partecipazione la relazione stabile di disponibilità, verso le
richieste e i bisogni dell’associazione, del soggetto che pure non abbia mai dato la propria
adesione formale.
Questi problemi si risolvono in termini di teoria dell’organizzazione.
L’ultima osservazione, che mi sembra molto importante, è che nessuno mai penserebbe
di ricostruire la problematica del concorso di persone nel reato con riferimento al momento e
al fatto dell’accordo, mentre pensiamo (pensano) che si possa ricostruire la problematica
molto più complessa dell’organizzazione criminale con riferimento alle manifestazioni
formali di accordo e di disponibilità: la cui prova, peraltro, non è mai disponibile, e viene
sostituita, spesso, da ricostruzioni assai congetturali.
La funzione svolta concretamente dalle figure delittuose associative può essere
considerata e definita, in primo luogo, di generalizzazione: di definizione della responsabilità
per il contributo personale dato alla struttura (quindi all’esistenza) e all’attività
dell’associazione, considerate in generale, e distintamente dalla responsabilità dei singoli
delitti che costituiscono questa attività. Tale funzione è, perciò, di distinzione: della

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

responsabilità per il contributo dato in generale all’associazione dalla responsabilità per i
singoli delitti di questa.
La funzione può essere considerata e definita, inoltre, di interdizione, di tipo concreto e
dinamico, dell’esistenza e dell’attività dell’associazione delittuosa, considerata nella sua
dimensione generale, in via di svolgimento, nella fase stessa del suo svolgimento. Questa
funzione può essere considerata difforme rispetto alla funzione considerata ordinaria del
diritto penale, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto mediante la previsione della
pena (di cui sono poi corollari l’applicazione ed esecuzione). Di questa funzione sono
essenziali le misure di premialità della collaborazione con la giustizia e le misure di
prevenzione, personali e patrimoniali (che sono ricorrenti nella storia della prevenzione e
repressione delle forme e dei fenomeni di criminalità organizzata, comune e politica22): le une
e le altre tendono a disarticolare la dimensione generale organizzativa nelle sue risorse,
rispettivamente, personali e materiali.
Le nozioni appena indicate emergono dall’applicazione a questa materia della teoria
dell’organizzazione: entro cui, come vedremo, può essere ricondotta tutta la teoria
dell’associazione; mentre non mi sembra altrettanto vero il contrario.
Le figure delittuose associative sono diventate inoltre, presupposti, della progressiva
differenziazione del sistema penale nei confronti delle forme e dei fenomeni di criminalità
organizzata: in particolare, quelle di associazione terroristica, di associazione mafiosa, di
associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, presupposti e baricentri di veri e propri
sotto-sistemi penali, con elementi di marcata differenziazione, sotto i profili della definizione
e determinazione della responsabilità penale, del processo (soprattutto dei modi di conduzione
delle indagini e anche di formazione della prova) e della esecuzione della pena detentiva (e
delle alternative alla detenzione).
In concreto, non v’è dubbio che le figure delittuose associative abbiano svolto e
svolgano anche una funzione probatoria, autonoma e specifica rispetto a quella dei singoli
22

Nei codici sono frequenti le misure di premialità della dissociazione e collaborazione degli autori dei delitti di
cospirazione politica, e nel codice napoleonico l’attentato contro la persona del sovrano era punito con la pena di
morte e la confisca dei beni del condannato, per sottrarre alla dimensione organizzativa, necessaria per il
compimento dei delitti politici, le risorse materiali. Il medioevo è una storia di collaboratori e spie nella difficile
distinzione fra il diritto penale, la politica, le lotte feudali e la pratica della guerra.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

delitti avvenuti nel contesto dell’attività. Questa funzione, che corrisponde, in effetti, al
contenuto autonomo (all’autonomia del contenuto) della responsabilità a titolo associativo,
pone tuttavia problemi sotto il profilo generale delle garanzie del cittadino e dell’esercizio del
diritto di difesa in particolare. Il problema si pone in modo precipuo in relazione alle
dichiarazioni e alla funzione dei collaboranti, ma riguarda di per sé il contenuto e
l’argomentazione della responsabilità a titolo associativo.
Le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che Tizio sia affiliato o vicino al Clan
Tal dei Tali non sono, come tali, controvertibili, cioè a prescindere dalle (concrete e
molteplici) indicazioni circa il ruolo ovvero l’attività svolti da Tizio. Né il problema può
ritenersi risolubile nei termini (principali) della credibilità dei collaboratori. Se diversi
collaboratori dicono che Tizio il giorno x era nel luogo y a svolgere l’attività z, Tizio avrà
modo di dimostrare, eventualmente, il contrario, perché il fatto addotto o è vero o è falso.
Appare molto diversa la problematica della prova circa la relazione di un soggetto con la
struttura di un’associazione delittuosa.
Una

considerazione

riguarda

la

rilevanza

progressivamente

crescente

della

responsabilità penale a titolo associativo: si sono moltiplicate, come abbiamo visto, le figure
delittuose autonome associative; è aumentata a dismisura la pena di queste. Si considerino, da
un canto, la pena dell’art. 421 del codice penale toscano del 1853 e le considerazioni in
proposito di CARRARA, sopra riportate, e d’altro canto, in modo precipuo, gli aumenti
avvenuti delle pene dell’associazione mafiosa e dell’associazione per gli stupefacenti dal
momento della introduzione di queste figure a oggi.
Queste figure, e queste pene, vanno riempite, necessariamente, di prove, e di
argomentazioni. In tal senso, soccorre la teoria dell’argomentazione. Anzi, può dirsi pure che
l’aumento delle pene dei delitti associativi, nonché delle stesse figure delittuose associative,
(come del resto, si vedrà, la stessa diffusione della nozione di criminalità organizzata)
corrisponde non solo alla crescente dimensione organizzativa delle attività delittuose (come di
tutte le attività umane) ma anche allo sviluppo e alla diffusione della teoria
dell’organizzazione, cioè della consapevolezza della problematica dell’organizzazione.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

3. Epistemologia della complessità, teoria dei sistemi e analisi
funzionalistica. Limiti della causalità, teoria dell’organizzazione e diritto
penale
Le carenze di tassatività e determinatezza delle nozioni di responsabilità dei delitti
associativi, come dei delitti politici, possono essere considerate corollari della complessità dei
dati oggetto della considerazione, della rappresentazione normativa e, concretamente, oggetto
di necessaria ricostruzione.
Per ciò che riguarda i delitti politici, si pensi alle nozioni di (compiere atti per)
sovvertire l’ordinamento costituito dello stato o sottoporre lo stato alle dipendenze di uno
stato straniero. La rilevanza della relazione del singolo non può essere concepita in generale
come causale (senza la quale l’evento non si sarebbe verificato nonché di per sé adeguata al
verificarsi dell’evento) e tuttavia, malgrado le ripetute giustificate obiezioni, queste nozioni
sono presenti in tutti gli ordinamenti.
Per ciò che riguarda i delitti associativi, da una parte, la prova della adesione formale
all’associazione non è frequentemente disponibile (e, peraltro, abbiamo visto, neppure può
essere considerata risolutiva), d’altra parte, la prova e l’argomentazione in concreto della
partecipazione, peggio del concorso esterno, sono state spesso assai discutibili, invero
insufficienti. Anche di queste nozioni, tuttavia, non si riesce a fare a meno.
Problema di carattere generale è che tutte le attività umane, e quelle delittuose, sono
realizzate a dimensione vieppiù complessa e organizzata. In tale dimensione i nessi causali
sbiadiscono fino a diventare non significativi. E tuttavia i singoli contributi sono, e vanno
considerati, rilevanti.
Per rappresentare la situazione del diritto penale oggi, e in confronto alla teoria moderna
della responsabilità, possiamo dire che quando vi siano più di un autore o più di una vittima,
già, la causalità (l’analisi di tipo causale) diventa insufficiente. Si pensi, così, rispettivamente,
alle problematiche della criminalità organizzata e dell’inquinamento, sotto i profili della
molteplicità degli imput e degli output.
La nozione di complessità è stata usata per la prima volta, ad esprimere l’analisi (e i
risultati dell’analisi) di tipo multifattoriale e contestuale, dal matematico americano WARREN

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

WEAVER nel 194823. Ed è stata distinta in complessità organizzata e complessità non
organizzata, ad esprimere, rispettivamente, la problematica e la teoria dell’organizzazione e
l’analisi dei flussi. È stata ripresa, in tali termini dal biologo austriaco LUDWIG VON
BERTALANFFY, del Circolo di Vienna, che ha elaborato la teoria dei sistemi, con riferimento
eminentemente ai sistemi viventi24. Parallelamente, il sociologo tedesco NIKLAS LUHMANN ha
applicato il metodo funzionalistico e ha sviluppato la teoria dei sistemi in relazione ai sistemi
sociali, cominciando col riflettere in modo particolare sulla crisi della categoria, e dello stesso
pensiero, causale25. Grande studioso della complessità è stato ILYA PRIGOGINE, chimico e
fisico russo naturalizzato belga, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1977 per i suoi
studi sulla termodinamica dei sistemi complessi e in particolare per la sua teoria sulle
strutture dissipative (i vortici)26.
Il sociologo MARTINOTTI ha scritto che «l’organizzazione» «è la vera grande scoperta
della specie umana nel XX secolo»27. Io aggiungerei che la teoria e le nozioni
dell’organizzazione sono fra i dati culturali generali più importanti nel corso degli ultimi
quarant’anni.
La misura di quanto le nozioni della complessità e precipuamente dell’organizzazione
siano assolutamente trasversali, nonché fondamentali, delle scienze e della cultura mondiali
più recenti si coglie bene nel fatto che le voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema
dell’Enciclopedia Einaudi siano state redatte proprio dal fisico-chimico PRIGOGINE, insieme

23

WEAVER, Science and Complexity, in American Scientist, 1948, n. 36, pp. 536 ss.
VON BERTALANFFY, Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno, 1967, Milano, 1971; Teoria generale
dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, 1968, trad. it., Istituto Librario Internazionale, Milano, 1971.
25
LUHMANN, Funzione e causalità, 1962, e Metodo funzionale e teoria dei sistemi, 1964, in Illuminismo
sociologico, 1970, trad. it., Milano, 1983, dove vedi la bella introduzione di ZOLO, Funzione, senso, complessità.
I presupposti epistemologici del funzionalismo sistemico. V. poi LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una
teoria generale, 1984, Bologna, 1990, e Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, 1983, Milano, 1995,
entrambe le edizioni italiane a cura di FEBBRAIO.
26
NICOLIS e PRIGOGINE, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi della scienza, 1987, Torino, 1991;
PRIGOGINE - STENGERS, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, 1979, Torino, 1981, 1993, 1999;
PRIGOGINE, Le leggi del caos (da un ciclo di lezioni tenute all’Università Statale di Milano presso la cattedra di
Filosofia della scienza del prof. GIORELLO), Roma-Bari, 1993, 2006.
27
G. MARTINOTTI, Prefazione a CASTELLS, La nascita della società in rete, 1996, 2000, Milano, 2002, p. XXVI.
24

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

con ISABELLE STENGERS, studiosa belga laureata in chimica che insegna filosofia della
scienza28.
La nozione di criminalità organizzata ha cominciato a essere usata in Italia solo a
partire dalla metà degli anni settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di
diffusione degli stupefacenti ed ai primi gruppi terroristici. Negli Stati Uniti l’Organized
Crime Control Act(OCCA) del 1970 ha avuto riferimento ai reati tipici dei settori in cui
agiscono le organizzazioni criminali.
La diffusione progressiva della nozione di criminalità organizzata ha una spiegazione
sia reale sia culturale: va correlata, da un canto, alla dimensione organizzativa crescente delle
attività di tipo delittuoso, come di tutte le attività umane, e allo sviluppo delle dimensioni e
del livello di pericolosità delle organizzazioni criminali, d’altro canto, allo sviluppo e alla
diffusione della cultura, della teoria e delle nozioni dell’organizzazione, come abbiamo detto,
in tutti i settori della scienza e della cultura.
Torniamo alla epistemologia della complessità. Abbiamo detto che si tratta dell’analisi,
della metodologia e dei risultati dell’analisi, multifattoriale e contestuale: una molteplicità di
elementi sono analizzati nelle correlazioni (interazioni) reciproche e in un ambito sia spaziale
che temporale, quindi in modo dinamico e contestuale.
In generale possiamo definire sistema un insieme di elementi considerati nelle relazioni
reciproche e alla stregua di un ambiente. Una differenza di carattere culturale è che nelle
scienze della natura le nozioni di sistema e di organizzazione tendono ad essere
sovrapponibili, mentre nelle scienze umane e sociali la nozione di organizzazione implica
ulteriormente la libertà di scelta dell’individuo.
Secondo COASE, economista premio Nobel nel 1991 con studi di teoria
dell’organizzazione, l’organizzazione è caratterizzata dalla sostituzione nell’impresa delle
transazioni tipiche del mercato, ed è costituita da «isole di potere cosciente», cioè soggetti
liberi di scelte, a differenza di un organismo (come anche il sistema economico del mercato)
che «funziona da solo»29.
PRIGOGINE ed STENGERS, voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema dell’Enciclopedia Einaudi, Torino,
rispettivamente, vol. X, 1980, pp. 87 ss. e 178 ss., vol. XII, 1981, pp. 993 ss.
29
COASE, La natura dell’impresa, 1937, in Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, 2006, pp. 74-75.
28

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

In effetti, concetto chiave posto in evidenza da PRIGOGINE (che tende così a definire in
modo unitario questa problematica) è quello di biforcazione, cioè di equiprobabilità di
verificarsi di eventi diversi al verificarsi di un dato evento. E in natura non c’è biforcazione
più sicura e semplice della libertà di scelta dell’individuo.
L’organizzazione può essere definita come la coordinazione dell’agire in vista di una
determinata finalità ed è costituita, fra una pluralità di persone, dall’insieme delle convenzioni
di carattere generale che tengono luogo degli accordi caso per caso.
Sono elementi dell’organizzazione coloro che si fanno garanti (e comunque si sono resi
tali, per effetto dei loro reiterati comportamenti) delle loro prestazioni, sulle quali, quindi, gli
altri, interni ed esterni all’organizzazione, possono fare legittimo affidamento, e fanno
affidamento. Questa correlazione fra garanzia e affidamento circa le prestazioni dei soggetti è
costitutiva di per sé dell’organizzazione. Che soggetti facciano affidamento sulle prestazioni
altrui è dato di per sé significativo dell’esistenza dell’organizzazione.
L’organizzazione

va

distinta

dall’organigramma.

Questo

consiste

nella

rappresentazione formale dei ruoli in una qualsiasi struttura organizzativa. L’organizzazione è
costituita dalla effettività del complesso delle relazioni funzionali, in una data struttura
(sistema) e in un dato contesto spazio-temporale (ambiente). In tal senso, ho già detto sopra, è
una nozione di carattere sociologico. L’organizzazione è un processo, un fenomeno, una
dinamica (contestualizzata).
L’organizzazione è caratterizzata dalla stabilità, della struttura e dell’analisi; è l’effetto
dell’analisi di una struttura in termini di stabilità, in un contesto (spazio-temporale).
Nella maggior parte dei casi le relazioni di disponibilità, fra la struttura e i soggetti che
la costituiscono, sono l’effetto di accordi di carattere formale. Ma le stesse possono dipendere
anche dalla reiterazione dei comportamenti, che per questo diventano oggetto dell’altrui
affidamento. Una caratteristica della problematica dell’organizzazione è la ricorsività, delle
relazioni e delle condotte.
In tal senso, abbiamo detto anche, la teoria dell’associazione può essere ricuperata
dentro la teoria dell’organizzazione (mentre non può dirsi il reciproco). Partecipazione è la
relazione funzionale stabile della persona con la struttura e l’attività dell’associazione. Questa
relazione dipende normalmente da un’adesione formale, ma poi diviene nella effettività delle

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

reciproche disponibilità e condotte: tale, appunto, che vi sia (e si sia creato, di fatto) un
reciproco affidamento.
Degli amici che si vedono ogni sabato pomeriggio, per giocare a carte, ovvero ogni
domenica pomeriggio, per assistere alle partite alla televisione, sono una struttura organizzata.
Ciò normalmente avviene per la reiterazione nel tempo di determinati comportamenti,
essenziali di quella dimensione organizzativa.
Le persone che si conoscono normalmente si salutano, e quando una non saluta l’altra
questa si stupisce, s’interroga, s’indispettisce, si offende, ecc. Questo è un dato che dimostra,
e costituisce, la dimensione organizzativa della società. Ma gli uomini, e quelle persone in
concreto quando si sono conosciute (quando sono state presentate), non si sono messi
formalmente d’accordo che si devono salutare, e che si sarebbero salutati, ogni volta che si
sarebbero incontrati.
Il contratto sociale di ROUSSEAU è una finzione letteraria che esprime la dimensione
organizzativa, e normativa, della società: nessuno di noi l’ha mai sottoscritto formalmente,
eppure ne facciamo parte.
L’organizzazione, il processo di organizzazione, organizzativo, può dipendere da (dalle
direttive di) uno o più soggetti principali (organizzatori) o avvenire in modo spontaneo dal
basso: auto-organizzazione.
La differenza fra la partecipazione (o appartenenza) all’associazione delittuosa e il
concorso eventuale o esterno nel delitto associativo è costituita dal fatto che la partecipazione
è data dalla relazione funzionale stabile con la struttura organizzativa e (quindi) con l’attività
dell’associazione, il concorso esterno è dato dal contributo ovvero relazione personale
funzionale con effetti di stabilità sulla struttura e attività dell’associazione considerate in
termini generali.
Il contributo è caratterizzato dalla funzionalità, sia per la struttura organizzativa che per
l’attività di questa.
Il contributo dell’estraneo (che non riguarda le convenzioni di carattere generale
costitutive della dimensione organizzativa) deve essere (singolarmente) negoziato fra la
struttura dell’organizzazione e il soggetto che lo deve arrecare.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

Il contributo è funzionale per la struttura organizzativa e per l’attività dell’associazione
in quanto (pur non essendo caratterizzato dalla sua stabilità, comunque) ha effetti di stabilità
su tale struttura ed attività, considerate in termini generali. Altrimenti può essere (costitutivo
di) concorso in un singolo reato, o favoreggiamento.
Nell’analisi

sistemica

(quindi

della

complessità,

delle

condotte

plurime,

dell’organizzazione) le relazioni sono apprezzabili in generale come funzionali.
Funzione è un concetto più debole di causa, in quanto non è “determinante”, ma è
espressione di un’analisi molto più ricca, appunto multifattoriale e dinamica.
La causalità è una relazione binaria fra eventi (espressione della logica formale binaria,
che presuppone la predefinizione formale delle tipologie degli eventi, cioè del tipo dell’uno e
dell’altro), nei termini della riproducibilità-evitabilità della successione (è espressione di un
pensiero normativo: è la spiegazione di un evento difforme rispetto al corso che può essere
considerato normale degli eventi, presuppone la ricerca delle leggi di natura, il confronto con
le leggi universali che governano il mondo, ed esprime l’aspirazione e l’idea circa la
possibilità di riprodurre o evitare l’evento); è esplicativa (tende a rispondere alla domanda
perché?).
Funzione è la relazione di co-variazione fra grandezze (non tra eventi): quindi è la
relazione fra grandezze numeriche, variabili (alla stregua del contesto). Funzione è la
relazione di utilità, in termini di probabilità dell’evento, di rapporto fra costi e benefici, di
massimizzazione dei risultati, quindi di probabilità del miglior risultato, di minimizzazione
dei costi e dei rischi.
La connotazione di astrattezza e generalità della funzione è data dalla dimensione
numerica.
La causalità è espressione di un’analisi segmentata della realtà: A è causa di B, B è
causa di C, ecc., mediante collegamento fra coppie di significati, di tipo (tendenzialmente)
decontestuale: la ricerca delle leggi di natura, delle leggi universali che governano il mondo.
La funzione è espressione dell’analisi sistemica (il complesso delle relazioni funzionali che
costituiscono il sistema nell’ambiente) ed è connotata dalla stabilità ovvero persistenza
dell’analisi: che è analisi di fenomeni, di processi, anziché di eventi (singoli). L’analisi
sistemico-funzionalistica è descrittiva (tende a rispondere alla domanda come?, in che

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

modo?), di movimento di insiemi (quindi di fenomeni in contesti, spazio-temporali), e
predittiva, previsionale (le previsioni del tempo, la teoria dei flussi).
La causalità è caratterizzata da, ed esprime culturalmente l’aspirazione e la pretesa di
definire, una soglia semantica (di tipo qualitativo): la condizione senza la quale l’evento non
si sarebbe verificato (la condicio sine qua non). La nozione di causalità adeguata esprime un
significato ulteriore, e non sostitutivo, rispetto alla condicio sine qua non: di tipo quantitativo
(probabilistico, e già, verosimilmente, contestuale): la condizione, senza la quale l’evento non
si sarebbe verificato, al verificarsi della quale è definibile una certa probabilità del verificarsi
dell’evento, nelle condizioni date.
La nozione di funzione è senza soglia: l’infinitamente piccolo può essere utile
all’infinitamente grande; ovvero, adottato un criterio di misura, tutto è misurabile: passiamo
da un modello di analisi qualitativo a un modello quantitativo. È vero anche il reciproco:
quando ragioniamo in termini quantitativi, siamo già passati all’analisi di tipo funzionalistico.
BERTAND RUSSELL ha criticato in modo radicale nel 1913 l’analisi causale. Il significato
più evidente della sua riflessione è di sostituire l’analisi quantitativa a quella di tipo
formalistico-qualitativo.
Scrive RUSSELL all’inizio del saggio Sul concetto di causa30: «Nel saggio che segue
intendo, primo, sostenere che la parola “causa” è legata tanto inestricabilmente a idee
equivoche da rendere auspicabile la sua totale espulsione dal vocabolario filosofico; secondo,
ricercare quale principio, se ve n’è uno, viene applicato nella scienza in luogo della supposta
“legge di causalità”, che i filosofi immaginano venga applicata; terzo, mettere in rilievo certe
confusioni, specie in rapporto con la teleologia e col determinismo, che mi sembrano
connesse con concetti erronei relativi alla causalità».
«Tutti i filosofi, di ogni scuola, immaginano che la causalità sia uno degli assiomi o
postulati fondamentali della scienza; e invece, fatto strano, nelle scienze più progredite, come
l’astronomia gravitazionale, la parola “causa” non compare mai. In Naturalismo e
agnosticismo, il dottor JAMES WARD fa di ciò un motivo di lamentela nei confronti della
È la memoria presidenziale diretta alla Aristotelian Society nel novembre 1912, pubblicata nell’annata 191213 dei Proceedings di quella società, trad. it. in RUSSELL, Misticismo e logica e altri saggi, Milano, 1980,
Milano, 1993, pp. 170 ss.
30

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

fisica: il compito di quanti vogliono accertare la verità ultima sul mondo, pensa
evidentemente WARD, dovrebb’essere di scoprire le cause, e viceversa la fisica non le ricerca
mai. A me sembra che la filosofia non dovrebbe assumersi simili funzioni legislative, e che il
motivo per cui la fisica ha smesso di ricercare le cause è che, in effetti, cose del genere non
esistono. Secondo me, la legge di causalità, come molto di ciò che viene apprezzato dai
filosofi, è il relitto di un’età tramontata e sopravvive, come la monarchia, soltanto perché si
suppone erroneamente che non rechi danno»31.
Secondo RUSSELL, «le leggi della successione probabile, utili nella vita quotidiana e nei
primi passi di una scienza, tendono a essere sostituite da leggi del tutto diverse non appena
una scienza progredisce. La legge di gravità servirà d’esempio per comprendere che cosa
accade in ogni scienza sviluppata. Nei moti dei corpi reciprocamente attraentisi, non vi è
niente che si possa chiamare una causa e niente che si possa chiamare un effetto; vi è soltanto
una formula. Si possono scoprire certe equazioni differenziali che valgono in ciascun istante
per ogni particella del sistema e che, data la configurazione del sistema e date le velocità in un
istante, oppure le configurazioni in due istanti, rendono teoricamente calcolabile la
configurazione in qualsiasi istante precedente o successivo. Vale a dire, la configurazione in
un istante è una funzione di quell’istante e delle configurazioni in due istanti dati. Questa
affermazione vale in tutta la fisica, e non soltanto nel caso particolare della gravità. Ma in un
sistema del genere non vi è nulla che si possa propriamente chiamare “causa” e nulla che si
possa propriamente chiamare “effetto”».
«Indubbiamente il motivo per cui la vecchia “legge di causalità” ha continuato così a
lungo a pervadere i libri dei filosofi è semplicemente questo: l’idea di una funzione non è
familiare alla maggior parte di loro, e quindi essi ricercano una formula indebitamente
semplificata. Non si pone il problema della ripetizione di “una stessa” causa la quale produce
“uno stesso” effetto; la costanza delle leggi scientifiche non consiste in alcuna analogia di
cause e di effetti, bensì in un’analogia di rapporti. E anche “analogia di rapporti” è una frase

31

Ivi, p. 170.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

troppo semplice; “analogia di equazioni differenziali” è l’unica frase corretta. È impossibile
porre esattamente la cosa in un linguaggio non matematico [...]»32.
Ho detto sopra che l’analisi causale è di tipo (tendenzialmente) decontestuale. RUSSELL
scrive che «Il caso in cui si dice che un evento A “causa” un altro evento B, che i filosofi
reputano fondamentale, è in realtà soltanto l’esempio più semplice di un sistema praticamente
isolato. Può succedere che, in conseguenza di leggi scientifiche generali, ogni qual volta si
verifica A durante un certo periodo, esso sia seguito da B; in tal caso, A e B formano un
sistema praticamente isolato durante quel periodo. Ma se questo accade, bisogna considerarlo
un colpo di fortuna: sarò sempre dovuto a circostanze speciali, e non si sarebbe avverato se il
resto dell’universo fosse stato differente, benché soggetto alle medesime leggi»33.
In effetti, possiamo dire, l’analisi del “sistema” è già come tale funzionalistica; ovvero,
funzionalistica è l’analisi dei sistemi complessi: meglio, funzionalistico è il metodo d’analisi
dei sistemi complessi.
Secondo LUHMANN, appunto, nel saggio Funzione e causalità, del 1962, «L’analisi
funzionalista non mira alla registrazione dell’essere nella forma di costanti essenziali, ma alla
variazione di variabili nell’ambito di sistemi complessi»34. «Il metodo funzionalista analizza
le caratteristiche di un sistema rispetto ad altre possibilità equivalenti, dunque anche rispetto a
possibilità di cambiamento, di scambio e di sostituzione, nonché alle ripercussioni di queste
all’interno del sistema. Tuttavia, tale metodo non giunge all’individuazione delle cause di un
determinato cambiamento, né alla previsione di esso»35.
Secondo LUHMANN, ogni definizione causale può essere oggetto di rappresentazione in
termini funzionalistici, mentre non è vero il contrario, nel senso che ogni rappresentazione
funzionalistica non è suscettibile in quanto tale di definizione causale.
«La critica del funzionalismo di impronta causalistica non va fraintesa come critica
della causalità in quanto categoria conoscitiva. Essa non ha lo scopo di abolire la causalità, né
tantomeno si preoccupa di sottolineare l’esistenza di un contrasto tra la ricerca causalistica e
quella funzionalista. Il risultato di un’impostazione del genere sarebbe la riedizione della
32

Ivi, p. 183.
Ivi, p. 187.
34
LUHMANN, Funzione e causalità, cit., p. 11.
35
Ivi, p. 12.
33

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

vecchia distinzione tra causalità teleologica e causalità meccanica. La nostra critica si pone
invece l’obiettivo di invertire il rapporto di discendenza esistente fra la relazione causale e la
relazione funzionale: la funzione non è un tipo particolare di relazione causale; al contrario, è
la relazione causale a costituire un caso di applicazione dell’ordine funzionale». (...) «In un
senso oggi difficilmente concepibile, l’antichità e il medioevo concepivano la causalità come
una relazione finita riferita all’essere come al proprio fondamento. Dall’inizio dell’era
moderna, invece, la problematica dell’infinito si è fatta assillante nel campo della causalità.
Ogni affermazione causale rimanda implicitamente all’infinito da diversi punti di vista. Ogni
effetto ha un numero infinito di cause, così come ogni causa ha un numero infinito di effetti.
A ciò va aggiunto che ogni causa può essere combinata con altre o sostituita da altre in infiniti
modi, il che produce corrispondentemente una molteplicità di differenze al livello degli
effetti. Infine, ogni processo causale può essere da un lato suddiviso infinitamente al suo
interno, dall’altro sviluppato in avanti fino all’infinito».
«Se si tiene presente questa problematica, ogni interpretazione ontologica della causalità
risulta priva di significato. Non è più possibile, infatti, interpretare causa ed effetto come
determinate situazioni dell’essere, individuando nella causalità una relazione di invarianza fra
una causa e un effetto. Non può essere giustificata l’esclusione di tutte le altre cause, insieme
ai rispettivi effetti. È vero che si può giungere ad affermazioni formalmente corrette con
l’aiuto della condizione “ceterisparibus”, che rappresenta la “exculpingphrase”, una sorta di
formula magica per le scienze sociali. Ma tali affermazioni sono prive di valore empirico se
l’esclusione di tutti gli altri fattori causali è irrealizzabile di fatto. È proprio questo compito
che la scienza sociale non è in grado di assolvere»36.
«Gli elementi del processo causale, siano essi causa o effetto, una volta utilizzati come
criteri di riferimento funzionali, non sono intesi nella loro attualità ontologica, ma sono
assunti in quanto problemi. L’analisi funzionalista si distingue da ogni analisi di tipo
teleologico o meccanico per il fatto che non imposta il proprio concetto fondamentale nella
forma di un’ipotesi empirica. Non si presuppone o non si suppone che determinate cause
esistano effettivamente e spieghino perciò il verificarsi di determinati effetti o viceversa. Né si

36

Ivi, p. 13.

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

postula che un organismo sopravviva effettivamente, che un sistema si mantenga in equilibrio
o cose del genere. Il fenomeno a cui ci si riferisce è visto come un problema, il che può
significare una cosa soltanto, e cioè che la validità delle analisi funzionaliste non dipende dal
fatto che nel caso specifico il problema in discussione venga risolto, l’effetto previsto si
produca, il sistema preso in considerazione sopravviva. Ciò significa allora che un enunciato
funzionalista non riguarda una relazione di causa ed effetto, ma i rapporti interni a una
pluralità di cause o di effetti e quindi la rilevazione di equivalenze funzionali»37, cioè (per
dirla col linguaggio di LUHMANN) delle alternative (delle possibilità) funzionalmente
equivalenti per la risoluzione di un problema.
«Potremmo riassumere la critica fin qui svolta affermando che la sopravvivenza di un
concreto sistema di azione non è idonea a costituire il criterio di riferimento per analisi
funzionaliste. Un sistema di azione costituisce il tema e il campo di indagine, non anche
contemporaneamente il filo conduttore teorico di un’analisi funzionalista. Allo scopo di
formulare una tale teoria, il metodo delle equivalenze funzionali è in grado di fornire
indicazioni più valide di quelle ricavate dal metodo in uso nella scienza causalistica. Non si
tratta di dimostrare che le unità di riferimento sono effetti regolarmente prodotti da
determinate cause. Occorre, al contrario, individuare entro un determinato sistema d’azione
quei criteri problematici che regolano le possibilità di variazione del sistema. Un certo criterio
di riferimento deve poter fungere da criterio per decidere circa l’equivalenza di determinati
dati di fatto. Un tale criterio definisce quindi un ambito di flessibilità e di capacità di
adattamento, di indifferenza verso le deviazioni e di tolleranza nei confronti di contraddizioni,
un ambito di libertà riservato alla scelta di soluzioni che, rispetto al criterio al quale ci si
riferisce, sono ugualmente utili o per lo meno ugualmente innocue. Il problema della
sopravvivenza di un sistema di azione deve essere quindi ricondotto a una serie di
interrogativi astratti, scelti in modo tale da essere capaci – proprio in base al loro carattere
astratto – di rivelare le equivalenze funzionali, contribuendo a una sorta di controllo
generalizzato del sistema»38.

37

Ivi, p. 15.
Ivi, p. 17.

38

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

«L’obiettivo della verifica cessa di essere quello di accertare l’esistenza di un nesso
costante fra determinate cause e determinati effetti e diventa quello di accertare l’equivalenza
fra più fattori causali collocati sullo stesso piano. Non s’indaga più per sapere se A ha sempre
(o con una ben determinata probabilità) per effetto B, ma per sapere se A, C, D, E sono
funzionalmente equivalenti nella loro capacità di produrre l’effetto B»39.
Nel saggio su Metodo funzionale e teoria dei sistemi, del 1964, LUHMANN scrive che
«La teoria dei sistemi sociali contribuisce a precisare la classe delle alternative
funzionalmente equivalenti delle quali si dispone per risolvere un determinato problema,
rendendo così possibile la spiegazione o la previsione. Il problema non sta nella possibilità o
meno di formulare una previsione, ma nella sua specificazione. Le previsioni devono
comprendere per principio l’intera classe delle alternative funzionalmente equivalenti che
vengono prese in considerazione come soluzione di un determinato problema»40.
«La moderna teoria dei sistemi ha due predecessori: il concetto di organismo e il
concetto di macchina. Essa deve i suoi suggerimenti più importanti ai processi di dissoluzione
che hanno finito per decomporre e trasformare i modelli classici dell’organismo vivente e
della macchina meccanica. La biologia contemporanea non concepisce più l’organismo come
un essere animale, le cui forze spirituali integrerebbero le singole parti in un insieme, ma
come un sistema adattivo che reagisce al mutare delle condizioni e degli eventi ambientali
compensando, sostituendo, bloccando o integrando i fattori di mutamento con il ricorso a
prestazioni proprie, allo scopo di mantenere in questo modo invariata la propria struttura
(omeostatica). Oggi le macchine si costruiscono sempre più non come semplici strumenti per
raggiungere uno scopo produttivo specifico, ma come impianti auto-regolativi che reagiscono,
secondo programmi precedentemente forniti, al variare delle informazioni ambientali con
prestazioni variabili, tendenti in questo modo non semplicemente a realizzare un prodotto
permanentemente uguale, ma a consentire oltre a ciò, di fronte a condizioni mutevoli, il
soddisfacimento uniforme di scopi concepiti in termini più astratti (cibernetica)»41.

39

Ivi, p. 23.
LUHMANN, Metodo funzionale e teoria dei sistemi, cit., p. 40.
41
Ivi, p. 42.
40

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

«La teoria dei sistemi di tipo funzionalistico, quale viene alla ribalta nella scienza
sociale, ma anche nella recente biologia, nella tecnica dei sistemi di regolazione automatica e
nella teoria psicologica della personalità, non può più essere compresa a partire da presupposti
di tipo ontologico»42. «[...] le tecniche bianco e nero della logica ontologica non sono più
adeguate ad affrontare i compiti nuovi, ai quali peraltro la ricerca ha già cominciato a porre
mano. La logica classica della contraddizione semplice sembra gradualmente cedere il posto
ad una tecnica analitica di astrazione del problema. La specificazione e l’astrazione della
problematica sono i presupposti metodologici della soluzione del problema, sia nella teoria
che nella prassi»43.
«La teoria funzionalistica è una teoria che riguarda il rapporto fra sistema e ambiente.
Essa non si limita a osservare la vita interna del sistema, a differenza, ad esempio, della
scienza dell’organizzazione di tipo classico, che esamina esclusivamente l’organizzazione
stessa, o della scienza giuridica che si occupa soltanto del sistema delle norme giuridiche. La
teoria funzionalistica include nelle proprie riflessioni anche l’ambiente, nella misura in cui
esso assume un ruolo per la stabilizzazione del sistema»44.
Sembra utile riportare i brani successivi proprio in relazione alla nostra analisi circa i
rapporti (e le differenze, e l’evoluzione) fra le nozioni di associazione e di organizzazione.
«Questo dato è particolarmente evidente della crescente critica della nozione di scopo
che nel pensiero tradizionale, come oggi siamo in grado di vedere, aveva isolato
reciprocamente il sistema e l’ambiente. La vecchia idea secondo la quale tutte le associazioni
umane perseguivano un determinato scopo e andavano considerate come mezzi in funzione di
quello scopo, aveva consentito che ci si limitasse all’analisi dei nessi che intercorrono fra
scopo e mezzo, nonché dei fattori che perturbano tali nessi. Lo scopo veniva concepito come
il

criterio

di

perfezionamento

e

di

razionalizzazione

del

sistema

e

serviva

contemporaneamente da fattore di demarcazione della ricerca. Contrariamente a ciò, la teoria
dei sistemi di impronta funzionalistica considera ormai lo scopo soltanto come una formulaguida secondo la quale si possono impostare i rapporti fra sistema e ambiente (ad es.
42

Ivi, p. 43.
Ivi, p. 46.
44
Ivi, p. 43.
43

www.koreuropa.eu
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna

attraverso prestazioni di scambio), formula che non è né indispensabile, né invariabile, né da
sola determinante, ma che serve a facilitare la regolazione del sistema in rapporto
all’ambiente, presentando ai membri del sistema una sorta di comoda e istruttiva formula
sostitutiva del problema reale che consiste nella stabilità. Se la scelta dello scopo è giusta, i
membri del sistema possono nutrire la convinzione che il sistema possa continuare a esistere
nonostante un ambiente difficile, fino a quando esso si mostrerà adeguato al proprio scopo. In
questo modo la funzione svolta dalla scelta dello scopo ai fini dell’invarianza di un sistema (a
differenza della motivazione degli scopi attraverso il ricorso a valori) può diventare oggetto
della ricerca. Diventa possibile ipotizzare l’esistenza di alternative ai sistemi orientati
specificamente in direzione di uno scopo. La misura in cui un sistema si orienta rispetto ad
uno scopo può essere trattata come una variabile»45.
L’ambiente è essenziale per la definizione del sistema e della funzione.
«Un insieme di azioni costituisce dunque un sistema nella misura in cui di fronte ai
mutamenti dell’ambiente dispone di più di un’alternativa per reagirvi, alternative che sono
funzionalmente equivalenti sotto determinati punti di vista astratti, propri del sistema.
L’invarianza relativa non è dovuta allora all’abbinamento rigido di determinati mutamenti
sistemici e determinati mutamenti ambientali, ma si deve all’esistenza d’istituzioni selettive
entro il sistema la cui funzione non dipende dalla possibilità o meno di prevederne il
funzionamento. Siccome le singole alternative sono funzionalmente equivalenti entro una
determinata prospettiva, il sistema può, a un livello adeguato di astrazione, restare indifferente
rispetto alla scelta»46.
Secondo LUHMANN «La sociologia si colloca in un rapporto di rottura rispetto alla
razionalità della vita quotidiana, poiché la categoria dello scopo ha ormai largamente perso il
proprio credito quale concetto scientifico fondamentale. Se è vero che chiunque voglia
spiegare razionalmente e rendere comprensibile la propria azione, lo fa scegliendo come
punto di riferimento determinati scopi e motivando l’azione stessa come un mezzo adeguato,

45

Ivi, pp. 43-44.
Ivi, p. 49.

46

www.koreuropa.eu
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata
Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Social media jamiekehl
Social media jamiekehlSocial media jamiekehl
Social media jamiekehl
jamiekehl
 
Standar Akuntansi Filipina
Standar Akuntansi FilipinaStandar Akuntansi Filipina
Standar Akuntansi Filipina
dewi_kusumastuti
 
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipinaAkuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
dewi_kusumastuti
 
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Lauran firgaira visual art portfolio
Lauran firgaira visual art portfolioLauran firgaira visual art portfolio
Lauran firgaira visual art portfolio
LauranFirgaira
 
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipinaAkuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
dewi_kusumastuti
 

Andere mochten auch (18)

Spring time
Spring timeSpring time
Spring time
 
Asero Massimo, Brevi note sulla Europarechtsfreundlichkeit del Tribunale cost...
Asero Massimo, Brevi note sulla Europarechtsfreundlichkeit del Tribunale cost...Asero Massimo, Brevi note sulla Europarechtsfreundlichkeit del Tribunale cost...
Asero Massimo, Brevi note sulla Europarechtsfreundlichkeit del Tribunale cost...
 
Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
Iosia Davide, Aspetti tecnico giuridici dell'adesione dell'UE alla CEDU e ana...
 
Social media jamiekehl
Social media jamiekehlSocial media jamiekehl
Social media jamiekehl
 
Standar Akuntansi Filipina
Standar Akuntansi FilipinaStandar Akuntansi Filipina
Standar Akuntansi Filipina
 
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipinaAkuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
 
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
Grimaudo Pierangelo, Integrazione europea e diritti sociali di fronte alle nu...
 
Fencing Assignment
Fencing AssignmentFencing Assignment
Fencing Assignment
 
Francisco Balaguer Callejón,Crisi economica e crisi costituzionale in Europa
Francisco Balaguer Callejón,Crisi economica e crisi costituzionale in EuropaFrancisco Balaguer Callejón,Crisi economica e crisi costituzionale in Europa
Francisco Balaguer Callejón,Crisi economica e crisi costituzionale in Europa
 
Network switch router
Network switch routerNetwork switch router
Network switch router
 
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
 
Lauran firgaira visual art portfolio
Lauran firgaira visual art portfolioLauran firgaira visual art portfolio
Lauran firgaira visual art portfolio
 
نسيان
نسياننسيان
نسيان
 
Ppt dewi bhs inggris
Ppt dewi bhs inggrisPpt dewi bhs inggris
Ppt dewi bhs inggris
 
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipinaAkuntansi internasional standar akuntansi filipina
Akuntansi internasional standar akuntansi filipina
 
Galletti Antonella, La tutela e la circolazione dei beni culturali nell’union...
Galletti Antonella, La tutela e la circolazione dei beni culturali nell’union...Galletti Antonella, La tutela e la circolazione dei beni culturali nell’union...
Galletti Antonella, La tutela e la circolazione dei beni culturali nell’union...
 
Claudio Costantino, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di stato...
Claudio Costantino, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di stato...Claudio Costantino, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di stato...
Claudio Costantino, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di stato...
 
Biotech-PPT
Biotech-PPTBiotech-PPT
Biotech-PPT
 

Ähnlich wie Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata

21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
nomafia
 
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
virtualmediationlab
 
Borile Simone, I reati culturalmente orientati
Borile Simone, I reati culturalmente orientatiBorile Simone, I reati culturalmente orientati
Borile Simone, I reati culturalmente orientati
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo" Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
Federica Pantò
 
Educazione cittadinanza europea 2014 vademecum
Educazione cittadinanza europea 2014    vademecumEducazione cittadinanza europea 2014    vademecum
Educazione cittadinanza europea 2014 vademecum
classicoscadutoit
 
Crimini informatici e accesso abusivo
Crimini informatici e accesso abusivoCrimini informatici e accesso abusivo
Crimini informatici e accesso abusivo
Ce.Se.N.A. Security
 

Ähnlich wie Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata (20)

Crimini contro l’umanità, diritto alla verità e società civile. Il caso ar...
Crimini contro l’umanità, diritto alla verità e società civile. Il caso ar...Crimini contro l’umanità, diritto alla verità e società civile. Il caso ar...
Crimini contro l’umanità, diritto alla verità e società civile. Il caso ar...
 
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 21
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 21[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 21
[Maxiprocesso di Palermo, Istruttoria] - Volume 21
 
21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
21 parte 6 le singole posizioni capitoli 1 2 da abbate giovanni a baiamonte b...
 
Bortoletti 18 settembre 2015
Bortoletti  18 settembre 2015Bortoletti  18 settembre 2015
Bortoletti 18 settembre 2015
 
In Other Words: Articolo3 - Observatory against Discrimination & Best Practic...
In Other Words: Articolo3 - Observatory against Discrimination & Best Practic...In Other Words: Articolo3 - Observatory against Discrimination & Best Practic...
In Other Words: Articolo3 - Observatory against Discrimination & Best Practic...
 
Relazione del Gruppo di lavoro sulla legalità
Relazione del Gruppo di lavoro sulla legalità Relazione del Gruppo di lavoro sulla legalità
Relazione del Gruppo di lavoro sulla legalità
 
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
Mediares - Semestrale sulla Mediazione - Gennaio-Dicembre 2011
 
Diritti, cittadinanza, legalità nel labirinto della storia contemporanea
Diritti, cittadinanza, legalità nel labirinto della storia contemporanea Diritti, cittadinanza, legalità nel labirinto della storia contemporanea
Diritti, cittadinanza, legalità nel labirinto della storia contemporanea
 
Raimondo Villano - Sicurezza in area vesuviana
  Raimondo Villano - Sicurezza in area vesuviana  Raimondo Villano - Sicurezza in area vesuviana
Raimondo Villano - Sicurezza in area vesuviana
 
Borile Simone, I reati culturalmente orientati
Borile Simone, I reati culturalmente orientatiBorile Simone, I reati culturalmente orientati
Borile Simone, I reati culturalmente orientati
 
R. Villano - Conferenza giustizia
  R. Villano - Conferenza giustizia  R. Villano - Conferenza giustizia
R. Villano - Conferenza giustizia
 
Tomaselli Alessandro, Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani ne...
Tomaselli Alessandro, Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani ne...Tomaselli Alessandro, Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani ne...
Tomaselli Alessandro, Cittadinanza, libertà di circolazione, diritti umani ne...
 
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
Poli Tommaso, Nuove forme di cittadinanza nel costituzionalismo multilivello:...
 
Il whistleblowing e la democrazia vibrante
Il whistleblowing e la democrazia vibranteIl whistleblowing e la democrazia vibrante
Il whistleblowing e la democrazia vibrante
 
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo" Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
Abstract Tesi "L'altra faccia dell'antiterrorismo"
 
Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?
Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?
Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?
 
Riflessioni sulla cittadinanza - Autore Andrea Alamanni, Rivista Consensus Un...
Riflessioni sulla cittadinanza - Autore Andrea Alamanni, Rivista Consensus Un...Riflessioni sulla cittadinanza - Autore Andrea Alamanni, Rivista Consensus Un...
Riflessioni sulla cittadinanza - Autore Andrea Alamanni, Rivista Consensus Un...
 
Educazione cittadinanza europea 2014 vademecum
Educazione cittadinanza europea 2014    vademecumEducazione cittadinanza europea 2014    vademecum
Educazione cittadinanza europea 2014 vademecum
 
Crimini informatici e accesso abusivo
Crimini informatici e accesso abusivoCrimini informatici e accesso abusivo
Crimini informatici e accesso abusivo
 
Politici corrotti, Nazione infetta. Di Marco Pannella - 3 gennaio 1993.
Politici corrotti, Nazione infetta. Di Marco Pannella - 3 gennaio 1993. Politici corrotti, Nazione infetta. Di Marco Pannella - 3 gennaio 1993.
Politici corrotti, Nazione infetta. Di Marco Pannella - 3 gennaio 1993.
 

Mehr von Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna

Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secoloValvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Dassie Roberta, I diritti umani e lo sport
Dassie Roberta, I diritti umani e lo sportDassie Roberta, I diritti umani e lo sport
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidasBargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 

Mehr von Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna (20)

2. aguilar calahorro augusto corretta
2. aguilar calahorro augusto corretta2. aguilar calahorro augusto corretta
2. aguilar calahorro augusto corretta
 
Vecchio Fausto, L'ingloriosa fine della Direttiva data retentioon, la ritrova...
Vecchio Fausto, L'ingloriosa fine della Direttiva data retentioon, la ritrova...Vecchio Fausto, L'ingloriosa fine della Direttiva data retentioon, la ritrova...
Vecchio Fausto, L'ingloriosa fine della Direttiva data retentioon, la ritrova...
 
Di Lorenzo Nadia, Il superiore interesse del minore sottratto supera l'applic...
Di Lorenzo Nadia, Il superiore interesse del minore sottratto supera l'applic...Di Lorenzo Nadia, Il superiore interesse del minore sottratto supera l'applic...
Di Lorenzo Nadia, Il superiore interesse del minore sottratto supera l'applic...
 
Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
Porras José Marìa, El reto constitucional de la Union europea en un contexto ...
 
Panebianco Massimo, I conflitti di leggi nel diritto commerciale internaziona...
Panebianco Massimo, I conflitti di leggi nel diritto commerciale internaziona...Panebianco Massimo, I conflitti di leggi nel diritto commerciale internaziona...
Panebianco Massimo, I conflitti di leggi nel diritto commerciale internaziona...
 
Gambino Claudio, Cittadinanza europea: un lungo iter giuridico non sostenuto ...
Gambino Claudio, Cittadinanza europea: un lungo iter giuridico non sostenuto ...Gambino Claudio, Cittadinanza europea: un lungo iter giuridico non sostenuto ...
Gambino Claudio, Cittadinanza europea: un lungo iter giuridico non sostenuto ...
 
Faggiani Valentina, La constitucionalizaciòn del "equilibrio presupuestario":...
Faggiani Valentina, La constitucionalizaciòn del "equilibrio presupuestario":...Faggiani Valentina, La constitucionalizaciòn del "equilibrio presupuestario":...
Faggiani Valentina, La constitucionalizaciòn del "equilibrio presupuestario":...
 
Costantino Claudio, La regolazione europea dei servizi pubblici: una svolta p...
Costantino Claudio, La regolazione europea dei servizi pubblici: una svolta p...Costantino Claudio, La regolazione europea dei servizi pubblici: una svolta p...
Costantino Claudio, La regolazione europea dei servizi pubblici: una svolta p...
 
Corso Lucia, Precedente, fonti del diritto e teorie dell'interpretazione giud...
Corso Lucia, Precedente, fonti del diritto e teorie dell'interpretazione giud...Corso Lucia, Precedente, fonti del diritto e teorie dell'interpretazione giud...
Corso Lucia, Precedente, fonti del diritto e teorie dell'interpretazione giud...
 
Cadin Raffaele, Protection "of" or "from" migrants? The failure of western co...
Cadin Raffaele, Protection "of" or "from" migrants? The failure of western co...Cadin Raffaele, Protection "of" or "from" migrants? The failure of western co...
Cadin Raffaele, Protection "of" or "from" migrants? The failure of western co...
 
Valvo Anna Lucia, La Corte di Giustizia dichiara l'invalidità della direttiva...
Valvo Anna Lucia, La Corte di Giustizia dichiara l'invalidità della direttiva...Valvo Anna Lucia, La Corte di Giustizia dichiara l'invalidità della direttiva...
Valvo Anna Lucia, La Corte di Giustizia dichiara l'invalidità della direttiva...
 
Galletti Antonella, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica euro...
Galletti Antonella, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica euro...Galletti Antonella, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica euro...
Galletti Antonella, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica euro...
 
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secoloValvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
Valvo Anna Lucia, Dualismo “democratico” e monismo “autoritario” nel xxi secolo
 
Tomaselli Alessandro, Sport e unione europea un binomio vincente?
Tomaselli Alessandro, Sport e unione europea un binomio vincente?Tomaselli Alessandro, Sport e unione europea un binomio vincente?
Tomaselli Alessandro, Sport e unione europea un binomio vincente?
 
Dassie Roberta, I diritti umani e lo sport
Dassie Roberta, I diritti umani e lo sportDassie Roberta, I diritti umani e lo sport
Dassie Roberta, I diritti umani e lo sport
 
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
Benedetti Ezio, Sviluppi recenti nel sistema europeo dei visti profili critic...
 
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidasBargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
Bargiacchi Paolo, El equipo de expertos en mediación de la naciones unidas
 
Barbosa Ramos Paulo Roberto, Federalismo: condizioni di possibilità e caratte...
Barbosa Ramos Paulo Roberto, Federalismo: condizioni di possibilità e caratte...Barbosa Ramos Paulo Roberto, Federalismo: condizioni di possibilità e caratte...
Barbosa Ramos Paulo Roberto, Federalismo: condizioni di possibilità e caratte...
 
Roberto Di Maria - Carmelo Provenzano, Efficienza, competitività ed innovazio...
Roberto Di Maria - Carmelo Provenzano, Efficienza, competitività ed innovazio...Roberto Di Maria - Carmelo Provenzano, Efficienza, competitività ed innovazio...
Roberto Di Maria - Carmelo Provenzano, Efficienza, competitività ed innovazio...
 
Jose Levi Mello Do Amaral Júnior, Tratados e convenções internacionais sobre ...
Jose Levi Mello Do Amaral Júnior, Tratados e convenções internacionais sobre ...Jose Levi Mello Do Amaral Júnior, Tratados e convenções internacionais sobre ...
Jose Levi Mello Do Amaral Júnior, Tratados e convenções internacionais sobre ...
 

Aleo Salvatore, Dalle figure delittuose associative alla nozione di criminalità organizzata

  • 1. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna DALLE FIGURE DELITTUOSE ASSOCIATIVE ALLA NOZIONE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Salvatore Aleo Professore ordinario di Diritto penale nell’Università di Catania ABSTRACT: La materia che noi qualifichiamo della criminalità organizzata è stata oggetto nella storia della codificazione delle figure delittuose autonome associative ed è stata considerata, così come sempre la categoria del reato politico, difforme rispetto ai principi definiti generali ordinari del diritto e della responsabilità penale: in ragione, l’una, della particolare pericolosità costituita dalla forma associativa, l’altra, della particolare entità dei beni tutelati esposti a rischio. La qualificazione di criminalità organizzata risale agli anni settanta del secolo da poco trascorso, sia per la diffusione ed entità dei fenomeni sia per l’affermazione e la diffusione della teoria e delle nozioni generali dell’organizzazione. La materia dei delitti associativi, della responsabilità penale a titolo associativo, tradizionalmente considerata carente di tassatività e determinatezza, viene riempita di contenuti e di significati, della definizione, della prova e dell’argomentazione, quindi della motivazione dei provvedimenti, dall’attraversamento della teoria generale dell’organizzazione, e quindi dalla epistemologia della complessità. L’organizzazione è peculiare, invero costituisce la peculiarità, della stessa categoria del reato politico, che viene parimenti arricchita e pure ridefinita dalla teoria dell’organizzazione Oggi si pone il problema di un approccio di carattere (il più possibile) generale e sistematico, dal punto di vista penalistico, alle forme e ai fenomeni di criminalità organizzata, sia comune che politica: un approccio che consenta il dialogo tra i vari sistemi giuridici e istituzionali, dei diversi Stati, differenti in modo particolare in queste materie. Questo approccio presuppone il collegamento delle nozioni generali dell’organizzazione (diffuse nei più diversi ambiti e settori scientifici) con le nozioni penalistiche ordinarie, le une e le altre comuni e fruibili fra le diverse culture PAROLE CHIAVE: Criminalità organizzata transnazionale; Convenzione di Palermo 1. Le figure delittuose associative nella nostra cultura giuridica. Matrici, costruzioni, giustificazioni e obiezioni La problematica che oggi viene definita della criminalità organizzata è oggetto nella codificazione delle figure delittuose autonome associative. L’autonomia delle figure delittuose associative, di questa responsabilità penale rispetto a quella dei delitti oggetto e scopo dell’associazione, ha avuto sempre giustificazione nella funzione di anticipazione, ovvero retrocessione, della soglia della risposta e della responsabilità penale, in confronto a quella ordinaria dei delitti, in considerazione della particolare pericolosità sociale costituita dall’associazione, diretta verso finalità delittuose. In questa giustificazione è implicita la deroga del principio generale di non punibilità del mero accordo (di commettere un delitto) per la particolare pericolosità dell’accordo associativo. Un’altra difformità del delitto associativo, rispetto ai principi generali del diritto e della www.koreuropa.eu
  • 2. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna responsabilità penale, riguarda le carenze di determinatezza (e quindi di tassatività) di tali nozioni di responsabilità: che fanno ritenere le medesime inaccettabili negli ordinamenti inglese e statunitense. In fondo questa giustificazione è parallela di quella dei criteri di punibilità dei delitti politici, in termini di deroga dei principi generali del diritto e della responsabilità penale (punibilità dell’istigazione, dell’accordo e dell’associazione, carenze di determinatezza delle nozioni del reato politico), in considerazione della particolare entità dei beni tutelati ed esposti a rischio nella categoria dei delitti politici. La problematica dei delitti associativi è fortemente intrecciata con quella dei delitti politici: in primo luogo perché nella categoria dei delitti politici sono molte le figure delittuose associative; in secondo luogo, perché le stesse nozioni di ordine pubblico, di pace pubblica, di pubblica tranquillità, per indicare l’oggetto della tutela e dell’offesa nei delitti di associazione per delinquere, riguardano l’insieme della società, la stessa dimensione del contratto sociale, fino al punto che l’associazione mafiosa è considerata come un delitto politico (che contraddice le condizioni d’ordine e di sicurezza della “polis”, ovvero quale “istituzione” antistatale) e che nel nuovo codice penale francese l’associazione di malfattori è stata inserita fra i «crimini e delitti contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica». Lungo la storia, nella codificazione, delle figure delittuose associative1, possono essere fatte rilevare due tendenze diverse, contraddittorie. Una tendenza, che possiamo definire di tipo sociologico, è quella di rilevazione e definizione della figura delittuosa con riferimento diretto a un fenomeno di delittuosità appreso nella sua dimensione sociale e storica concreta. Già l’associazione di malfattori fu prevista nel codice napoleonico con riferimento diretto al fenomeno del banditismo, delle bande armate e violente (degli chauffeurs) che aggredivano e depredavano i passeggeri. Si pensi poi al modo in cui sono sorte nel nostro ordinamento le figure delittuose delle associazioni sovversive (nel codice del 1930, con riferimento diretto e dichiarato ai movimenti comunisti, socialisti ed anarchici), di associazione contrabbandiera (1896), di associazione per la fabbricazione clandestina di spirito (1933), di ricostituzione del partito 1 Ho sviluppato questa analisi nel volume Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Milano, 1999, 3ª ed.. www.koreuropa.eu
  • 3. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna fascista e di banda fascista e monarchica (1947), di associazione razzistica (1975), di associazione per delinquere relativa ai delitti sugli stupefacenti (1975) e poi associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (1990), di associazione terroristica (1979-80) poi anche internazionale (2001, dopo le Torri Gemelle), di associazione di tipo mafioso (1982), di associazioni segrete (1982, nella legge di scioglimento della loggia massonica P2), di associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di schiavitù e tratta di persone (2003). Siamo oltre la semplice, banale, osservazione che qualsiasi nozione giuridica esprime un dato rilevato nella realtà sociale e storica concreta, perché qui le figure corrispondono alla emersione e dimensione di un fenomeno sociale aggregato, in atto e in via di svolgimento (e cioè non solo di una determinata tipologia, astratta, di singoli eventi): fenomeno che va contrastato; donde la logica emergenziale. Una diversa tendenza, che possiamo definire di tipo tecnico-giuridico, è stata quella alla progressiva astrazione e generalizzazione, dall’originaria figura dell’associazione di malfattori alla figura dell’associazione per delinquere nella sua dimensione attuale. Nel codice penale napoleonico (1810)2, fra i «Crimini, e Delitti contro la pace pubblica», e nella medesima sezione con i delitti di vagabondaggio e di mendicità, fu previsto il crimine di «Associazione di malfattori». Art. 265: «Ogni associazione di malfattori, diretta contro le persone o le proprietà, è un crimine contro la pace pubblica». Art. 266: Questo crimine esiste col solo fatto dell’organizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il prodotto dei misfatti». Art. 267: «Quando questo crimine non fosse stato accompagnato né susseguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell’associazione, ed i comandanti in capo o sottocomandanti di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo». Art. 268: «Saranno punite colla reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione». 2 Riporto dall’Edizione ufficiale del Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, Milano, 1810. www.koreuropa.eu
  • 4. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Nel codice napoleonico, fra i «Crimini contro la sicurezza interna dello Stato», vi erano quelli di attentato, cospirazione, bande armate. Nel codice penale toscano (1853)3 non furono previste le bande armate e nel titolo «Dei delitti contro gli averi altrui» fu posta la previsione dell’art. 421: «§ 1. Quando tre o più persone hanno formato una società, per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, benché non ne abbiano ancora determinata la specie, od incominciata l’esecuzione; gl’istigatori e i direttori son puniti con la carcere da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un anno». «§ 2. E se i membri della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o consumato un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal § precedente, secondo le norme degli art. 72 e seguenti». «§ 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§ 1 e 2, si applica ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia». Rispetto alla previsione del codice napoleonico della “banda” dei “malfattori”, qui si previde molto più astrattamente la “società” formata da “tre o più persone” per commettere i delitti “contro gli averi altrui”, altresì ponendone in evidenza la dimensione preparatoria e stabilendone pene assai modeste. Nel codice napoleonico era poi prevista precipuamente la reclusione per “tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione”. CARRARA, che – come vedremo – fu contrario ai delitti di bande armate, tracciò questa teoria dell’associazione delittuosa, in funzione di anticipazione, della soglia della risposta e della responsabilità penale, in deroga del principio di non punibilità del mero accordo di commettere un delitto, in considerazione della particolare pericolosità sociale costituita dall’associazione, diretta verso finalità delittuose; e definì (isolò) e richiese la prova del «fatto dello associarsi». Sottolineando le profonde differenze della previsione del codice toscano rispetto all’associazione di malfattori dei codici napoleonico, parmense e sardo, CARRARA (nel 1884, nella fase di elaborazione del codice ZANARDELLI) distinse proprio la nozione di 3 Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853. www.koreuropa.eu
  • 5. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna responsabilità per il «fatto della associazione»: «Sta bene che in tutte queste legislazioni il solo fatto della associazione abbia una pena sua propria. Sta bene che si abbia sempre un delitto in sé perfetto consumato col solo associarsi anche prima di qualunque altra lesione di diritto. Sta bene che per ciascuno dei membri della associazione i quali commettano delitti speciali, debba infliggersi la pena propria dello associarsi, oltre le pene speciali per gli altri delitti ai quali abbia ciascuno di loro preso parte. Fin qui la somiglianza tra figura e figura può illudere. Ma la illusione bisogna che si dilegui quando si vegga che a parallelo della pena del carcere minacciata tra noi contro i capi, da tre mesi a tre anni, si trova nelle altre legislazioni la galera fino a venti anni»4. Dopo avere rilevato che «noi nella nostra Provincia non abbiamo tradizioni né di briganti, né di bande, né di guerille, né di conventicole», CARRARA osservava che «Nella figura dell’art. 421 [del codice toscano] la forza fisica oggettiva del malefizio tutta si estrinseca nel vincolare a noi la volontà di altre due persone le quali hanno stipulato a favor nostro un patto di commettere usurpazioni sulla proprietà altrui; di commetterle in beneficio comune e di parteciparne il lucro con noi. Qui tutto finisce. La forza fisica oggettiva del reato toscano di associazione a delinquere tutta si esaurisce in un effetto morale. Nessuno abbandona il domicilio paterno. Non vi è provvista di armi; non vi è riunione di uomini in attitudine minacciosa. È una società in partecipazione nella quale ciascuno opera isolatamente, salvo le facilitazioni e i sussidi che l’occasione potrà richiedere. [...] È una associazione che vuole essere punita eccezionalmente perchè la sua costituzione aggredirà i diritti, possibilmente, di tutti i consociati, e non limitativamente i diritti di alcuni determinati cittadini come nell’accordo ad un delitto determinato». (...) «Nelle bande, al contrario, vi è ben altro apparato di forza fisica oggettiva. Si procede uniti in attitudine da soverchiare chiunque s’incontra, da soverchiare qualunque resistenza; ed è questa la forza fisica oggettiva del malefizio che lo denatura e lo rende enormemente più grave e più pauroso»5. CARRARA, L’associazione a delinquere secondo l’abolito codice toscano, in MANCINI (dir.),Enciclopedia giuridica italiana, Milano, 1884, p. 1117. 5 Ivi, pp. 1117-1118. 4 www.koreuropa.eu
  • 6. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna In questa rappresentazione, la banda è costituita dalla effettività dell’attività sia organizzativa che delittuosa, l’associazione dalla dimensione (organizzativa) meramente intellettuale dello accordo (con una dimensione e almeno una proiezione di stabilità). «Debbo dunque rettificare – continua CARRARA – ciò che dissi in critica dello illustre PICCIONI al § 2094 del mio Programma. Il PICCIONI aveva scritto che il reato previsto dal nostro art. 421 non era contemplato né dal codice francese, né dagli altri codici italiani; ed io per un precipitato giudizio dissi equivocata questa opinione del mio maestro, perchè fui illuso dalla somiglianza dei nomi. Migliori studi mi hanno disingannato. E dico ancora io col venerato maestro che il delitto di associazione a delinquere è un delitto di creazione toscana, e che quello che altrove (Francia, Parma, Sardegna) corre sotto il titolo di associazione di malfattori è un titolo sostanzialmente differente nelle forze che lo costituiscono; è un titolo di antichissima data, ma che non ha ragione d’esistere come titolo speciale bastando all’uopo i titoli di violenza pubblica, di furto violento, ed altri derivanti dalla specialità dei diritti aggrediti i quali vengono per tal guisa a rientrare tutti nelle rispettive nozioni scientifiche aggravabili per le circostanze tutte soggettive od oggettive che ricorrono nei singoli casi». In conclusione, secondo CARRARA, «La società civile ha la sua ragione di esistere nella necessità della difesa dei diritti di tutti. Una società che nel suo seno voglia costituirsi col fine determinato di offendere i diritti di tutti, è in perfetto antagonismo con la società civile, e legittimamente questa ne decreta la repressione, perché nel fatto solo della sua costituzione trova una forza fisica oggettiva sufficiente a renderne legittima la repressione. [...] Il codice toscano [...] in quegli atti preparatori non ha già punito un tentativo, ma ha punito un delitto consumato e perfetto»6. Sembra utile riportare le considerazioni con cui CARRARA aveva contestato la costruzione del delitto autonomo “politico” di banda armata, in seno alla Commissione del 1876 per l’elaborazione del codice penale dell’Italia unita: «Non possiamo consentire nelle disposizioni che si riferiscono alle bande. Il codice penale francese, per quanto è a nostra memoria, fu il primo a farne una speciale figura di delitto politico, staccandola senza bisogno dal genere suo nel quale era naturalmente compresa. Ma l’Italia non è Francia né ha la Vandea 6 Ivi, p. 1118. www.koreuropa.eu
  • 7. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna dalla quale guardarsi. E se per avventura si rivolta il pensiero alle provincie meridionali e sicule non fu esatto il giudizio. Il brigantaggio in quelle provincie si metta pure la maschera che crede possa più giovare all’equivoco. Non è un reato politico. Sotto la maschera del brigante vi è l’uomo, e l’uomo brigante è un volgare malfattore. Del resto anche le associazioni dei briganti in quanto volessero e potessero preordinarsi a scopo politico necessariamente rientrerebbero nella nozione generale dell’attentato e ne esaurirebbero gli estremi»7. È noto, altresì, come CARRARA abbia omesso di illustrare, nel suo Programma del corso di diritto criminale, la categoria dei delitti politici, in quanto non riducibili alla «tela di principii assoluti e costanti, attorno ai quali come carne sulle ossa si avvolge la dottrina del giure punitivo», e definiti, piuttosto che dalle «verità filosofiche», appunto razionali assolute e universali, dalla «prevalenza dei partiti e delle forze», ovvero anche dalle «sorti di una battaglia», cioè dalla contingenza e mutevolezza della storia e delle vicende politiche. «Perchè non espongo questa classe» è proprio il titolo di quest’ultimo capitolo del Programma8. CARLO FIORE, nel riferire le posizioni di CARRARA in tema di delitti politici ed associativi, ha osservato che «In effetti, sia nella previsione delle varie ipotesi della cospirazione politica, sia nell’incriminazione della condotta degli associati per delinquere, lo Stato liberale operava in via di deroga ad un altro dei sacri principi del diritto penale ottocentesco [oltre a quello, cioè, di «tassatività» della previsione legale], vale a dire la regola per cui è assoggettabile a pena solo quell’atto che costituisce un “principio di esecuzione” del reato, e non un mero atto di preparazione»9. Il «commencement d’exécution», va ricordato, fu il criterio adottato nella definizione del tentativo del codice napoleonico, poi seguito negli altri codici, e da cui nacque la distinzione tradizionale fra atti esecutivi punibili e atti preparatori in generale non punibili. Questa impostazione, e questo criterio, vanno considerati prefigurati alla condotta del singolo individuo, che in generale nella fase esecutiva diventa riconoscibile nella direzione delittuosa 7 CARRARA, Osservazioni e proposte delle sottocommissioni, Roma, 1877, pp. 9-10, riportato da INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, pp. 22-23. 8 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, vol. VII, 1871, 4ª Prato, 1883, pp. 639 ss. 9 FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica, in Studi storici, 1988, p. 423. www.koreuropa.eu
  • 8. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna e altresì è più scarsamente suscettibile del cambiamento della destinazione. La diversa impostazione, e i diversi criteri di definizione, del tentativo del codice ROCCO vanno considerati anche alla stregua della condotta plurisoggettiva: che dalla pluralità e sinergia delle diverse condotte è più facilmente riconoscibile anche prima della fase esecutiva ed è più scarsamente suscettibile del mutamento della destinazione. Difatti, solo nel codice ROCCO è la previsione, dell’art. 115, di esclusione della punibilità per il mero fatto intellettuale dell’accordo di commettere un reato: come limite formale inferiore, cioè, alla punibilità definita a titolo di tentativo. Al contrario, in confronto alla costruzione del tentativo secondo il criterio di “principio di esecuzione” si è posto poi il problema di costruire la disciplina del complotto e della cospirazione: il complotto e la cospirazione10 dei delitti politici nei codici francese, tedesco, sardo-italiano e ZANARDELLI, il complotto di omicidio nel codice tedesco, la conspiracy dei reati di maggiore gravità nel sistema anglosassone. Merita di essere ricordato come nella Riforma della legislazione criminale toscana del 1876 il granduca Pietro Leopoldo, di fronte alla vaghezza dei delitti di lesa maestà, e nell’impossibilità di definire questa categoria con sufficiente determinatezza, avesse deciso radicalmente di abolirla. La disposizione dell’art. LXII della riforma leopoldina era appunto: «Ordiniamo che siano tolte e cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituito e moltiplicato i delitti di lesa maestà come provenienti la maggior parte dal dispotismo dell’Impero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società. Ed a togliere un tale abuso, abolito ogni special titolo di delitto di così detta lesa maestà, abolite come già si è prescritto generalmente di sopra all’art. XXVII tutte le prove privilegiate anco in materia di simili delitti ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni, che in sé non delittuose, lo sono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordinari nella loro classe rispettiva, più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè Sono termini corrispondenti: il termine complot del codice napoleonico fu tradotto cospirazione nell’edizione ufficiale per il Regno d’Italia, cit., e così sono rimasti rispettivamente nella cultura francese e nella nostra. Komplott è il termine del codice tedesco. 10 www.koreuropa.eu
  • 9. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna furti, violenze, ecc. e come tali castigarsi non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla legge col pretesto di lesa maestà»11. Questa esperienza è rimasta unica. La tendenza alla generalizzazione della figura dell’associazione per delinquere ebbe un passaggio fondamentale, di carattere sistematico, nel codice ZANARDELLI. La previsione «Dell’associazione per delinquere» fu collocata nel titolo «Dei delitti contro l’ordine pubblico». Secondo la formulazione dell’art. 248, comma primo, «Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l’amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l’incolumità pubblica, o il buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell’associazione, con la reclusione da uno a cinque anni». Erano così indicati tutti i titoli del libro secondo del codice, nell’ordine in cui erano previsti nel codice (compresi i delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie); tranne: a) i delitti contro la sicurezza dello Stato, per i quali erano previste le figure associative specifiche, corrispondenti alle nostre attuali di cospirazione politica e di banda armata, fra le disposizioni comuni a quel titolo; b) i delitti contro la pubblica amministrazione (perché già allora i legislatori ritenevano che i pubblici amministratori non possano costituire un’associazione per delinquere, ovvero siano esenti dalla configurazione di tale delitto?); c) gli stessi contro l’ordine pubblico, per i quali era prevista una figura delittuosa associativa specifica (art. 251), da cui poi ha tratto origine la figura delle associazioni sovversive dell’art. 270 del codice ROCCO. Secondo gli altri commi dell’art. 248, «Se gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni». «Se vi siano promotori o capi dell’associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso». «Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica sicurezza». 11 Il testo di questa disposizione è riportato da PADOVANI, Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del titolo I, libro II, c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, p. 7. www.koreuropa.eu
  • 10. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna La previsione dell’art. 249 era che «Chiunque, fuori dei casi preveduti nell’articolo 64 [la disciplina generale «Del concorso di più persone in uno stesso reato», e dunque fuori dei casi che definiamo di concorso eventuale o esterno], dà rifugio o assistenza, o somministra vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno». «Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto». Nell’art. 250 era prevista la circostanza aggravante che «Per i delitti commessi dagli associati, o da alcuno di essi, nel tempo o per occasione dell’associazione, la pena risultante dall’applicazione dell’articolo 77 [cumulo materiale per le ipotesi di concorso materiale, anche nei casi della nostra continuazione] è aumentata da un sesto ad un terzo». Questa circostanza aggravante era stata aggiunta nel codice sardo alla disciplina dell’associazione di malfattori del codice napoleonico. Va fatto rilevare, in proposito, come nella storia delle figure delittuose associative le circostanze aggravanti dei delitti commessi da persone che fanno parte dell’associazione delittuosa o conformemente alle finalità di questa siano state ripetutamente inserite ed eliminate, a dimostrazione della difficoltà, e problematicità, della definizione dei contenuti, e dei limiti, delle relative nozioni di responsabilità. La tendenza alla astrazione e generalizzazione della figura dell’associazione per delinquere ebbe compimento (termine) nella previsione dell’art. 416 del codice Rocco, secondo cui «tre o più persone si associano per commettere più delitti», dunque di qualsiasi tipo. Secondo MANZINI (che fu fra i compilatori del codice), «“Più delitti” sono anche due soli» ed «anche quando, dato il modo come gli associati concertarono o eseguirono i fatti, si debba applicare la norma sul reato continuato (art. 81 capov.). Non così allorché un delitto è considerato elemento costitutivo o circostanza aggravante d’altro delitto (reato complesso: art. 84), perché in tal caso la unificazione giuridica corrisponde all’unità di fatto. Perciò, se, ad es., un’associazione si propone di commettere una sola estorsione, sarebbe evidentemente assurdo ammettere che il suo scopo sia stato di commettere più delitti solo perché www.koreuropa.eu
  • 11. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna nell’estorsione (art. 629) è compresa, come elemento costitutivo, la violenza privata (art. 610)»12. Da un canto, può rilevarsi come la figura (di parte speciale) dell’associazione per delinquere abbia carattere generalissimo: riguarda i delitti (cosiddetti “scopo”) di qualsiasi possibile tipologia ed entità. Dal punto di vista tecnico, va fatto rilevare, anche, come nei codici ZANARDELLI e ROCCO le figure di cospirazione politica e di banda armata siano state previste fra le disposizioni generali e comuni al titolo dei delitti contro lo Stato. D’altro canto, può pure osservarsi che quando fu compiuto tale processo (che abbiamo definito di tipo tecnico-giuridico) di astrazione e generalizzazione della figura dell’associazione per delinquere, ha avuto anche inizio la legislazione speciale, ovvero la frammentazione legislativa, in questa materia: per la ovvia esigenza di articolazione e differenziazione della materia in relazione alle tipologie dei fenomeni e dei delitti; perché nella stessa unica figura dell’associazione per delinquere è difficile ricomprendere puramente e semplicemente tanto i ladri di autoradio quanto i grandi mafiosi o trafficanti di droga. Oggi abbiamo numerosissime figure delittuose associative autonome, distinte dai singoli delitti che costituiscono l’attività delle associazioni, nonché le circostanze aggravanti di tali delitti realizzati conformemente alle finalità dell’associazione. Si pone, ovviamente, un problema di sistemazione, di sistematizzazione, e necessariamente di semplificazione. Dietro la contraddizione fin qui rilevata sta il fatto che la problematica dell’associazione, ovvero dell’organizzazione, delittuosa, ha una dimensione di carattere generale, e che può quindi essere costruita come di parte generale del diritto penale, ed una di carattere speciale (secondo il tipo di fenomeni e di delitti) ovvero comunque di parte speciale del diritto penale. Quella appena formulata può essere considerata un’indicazione per la definizione penalistica della problematica della criminalità organizzata, e quindi per la sua sistematizzazione. 12 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, Torino, 1946, p. 176. www.koreuropa.eu
  • 12. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Quando fu introdotta nel nostro ordinamento la figura dell’art. 416 bis c.p., dell’associazione di tipo mafioso, da un canto, vennero rivolte due obiezioni: che la mafia è una nozione sociologica e non è una nozione giuridica; che il giudice non deve lottare contro nessuno, deve applicare la legge. D’altro canto, venne pure ritenuto, tanto dai fautori che dai detrattori, che la figura serviva anche a superare ovvero semplificare problemi probatori (aveva e poteva avere, cioè, una funzione di semplificazione probatoria) in confronto alla figura dell’art. 416 c.p., cioè della comune associazione per delinquere. Quest’ultima osservazione dev’essere contraddetta, sia in linea di principio che come indicazione interpretativa. La figura dell’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. è in rapporto di specialità con quella dell’art. 416 c.p., nel senso che ogni associazione di tipo mafioso è un’associazione per delinquere, mentre non è vero il contrario, un’associazione per delinquere può bene non essere di tipo mafioso. Elemento di specialità è il metodo mafioso, che qualifica e anzi presuppone l’attività delittuosa dell’associazione13. In generale, sembra difficilmente contestabile che la prova e l’argomentazione dell’associazione di tipo mafioso richiedano un complesso di elementi più corposo in confronto all’associazione per delinquere. Il fatto che in concreto si possa dimostrare l’associazione mafiosa a prescindere dalla correlazione con un’attività delittuosa mi pare in ogni caso contrario al sistema. La mafia è certamente una nozione sociologica, ed è anche una nozione giuridica, secondo la definizione contenuta nel terzo comma dell’art. 416 bis c.p. Sarebbe, a mio avviso, superficiale, e non servirebbe a contraddire l’obiezione riferita sopra, la considerazione che ogni nozione giuridica diventa tale in quanto sia stata precedentemente rilevata nella società. La figura dell’associazione di tipo mafioso è descritta, infatti, in relazione al fenomeno mafioso nella sua dimensione sociale e storica concreta: come dice anche la precisazione dell’ultimo comma dell’art. 416 bis, che «Le disposizioni del presente articolo si applicano L’utilizzazione del metodo mafioso per controllare l’economia ovvero le competizioni elettorali (anziché cioè per commettere delitti, della formula definitoria dell’art. 416 bis comma terzo c.p.), da un canto, costituisce e quindi qualifica ulteriormente la realizzazione delle figure delittuose di estorsione (consumata o tentata), d’altro canto, presuppone la storia delittuosa (intrinseca) dell’associazione, costituita da delitti. L’associazione, in funzione di un programma delittuoso, di soggetti aventi storie criminali proprie anteriori, in concreto, non potrebbe costituire la forza di intimidazione adatta al controllo del territorio; costituirebbe la figura della comune associazione per delinquere; costituirebbe la figura dell’associazione di tipo mafioso solo nella effettività dello avvalersi della forza di intimidazione, e dunque nella realizzazione di delitti. 13 www.koreuropa.eu
  • 13. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Il riferimento alle associazioni straniere è stato aggiunto con l’art. 11 lett. b-bis n. 4 d.l. 23.5.2008 n. 92, conv. con modif. in l. 24.7.2008 n. 125; quello alla ’ndrangheta è stato aggiunto con l’art. 6 d.l. 4.2.2010 n. 4, conv. con modif. in l. 31.3.2010 n. 50. Può dirsi che la nozione di organizzazione sia una nozione eminentemente sociologica, perché riguarda una dinamica, un processo sociale in corso, nel corso del suo svolgimento. E queste figure servono a cogliere la relazione del singolo con la dimensione organizzativa dell’associazione delittuosa. In tal senso, può dirsi anche, sono figure senza (la descrizione della) “fattispecie”: il modello normativo si riduce alla (necessaria ricostruzione della) relazione, eminentemente di “partecipazione”, del singolo con la struttura dell’associazione. Come abbiamo visto, tutte e comunque la stragrande maggioranza delle figure delittuose associative hanno una dimensione marcatamente sociologica, a cominciare dall’associazione di malfattori del codice napoleonico. Vedremo come sia parallela e connessa a questa la problematica della “lotta” ovvero del “contrasto” contro le forme e i fenomeni di criminalità organizzata: nel mentre le leggi stesse sono state vieppiù intitolate, appunto, con i riferimenti alla lotta ovvero al contrasto contro le organizzazioni criminali e le forme e i fenomeni di criminalità organizzata. Vanno attraversate le osservazioni di FERRAJOLI su i «Lineamenti del diritto penale speciale o d’eccezione» e «La mutazione sostanzialistica del modello di legalità penale»: «La prima e più rilevante alterazione del modello classico di legalità penale nei processi dell’emergenza consiste nella mutazione sostanzialistica – indotta dal paradigma del “nemico” – di tutti e tre i momenti della tecnica punitiva» (vale a dire la definizione del delitto, il processo, l’esecuzione della pena). «Questa mutazione colpisce innanzitutto la configurazione della fattispecie punibile. E si esprime in un’accentuata personalizzazione del diritto penale dell’emergenza, che è assai più un diritto penale del reo che un diritto penale del reato. Le figure di qualificazione penale che hanno consentito questa personalizzazione sono molte e svariate: i delitti associativi – banda armata, associazione sovversiva, insurrezione armata contro i poteri dello stato, associazione di stampo mafioso o camorristico –, la www.koreuropa.eu
  • 14. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna categoria del concorso morale e l’aggravante della “finalità di terrorismo” quale disvalore soggettivo dell’attività delittuosa: formule elastiche e polisense che si sono prestate, per la loro indeterminatezza empirica e le loro connotazioni soggettivistiche e valutative, ad essere usate come scatole vuote e a dare corpo a ipotesi sociologiche o a teoremi politicostoriografici, elaborati a partire dalla personalità degli imputati o da interpretazioni dietrologiche e complottistiche del fenomeno terroristico o mafioso. Il fatto, in queste figure normative, sfuma nel percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dell’imputato, ed è come tale tanto poco verificabile dall’accusa quanto poco confutabile dalla difesa. E si configura tendenzialmente come un reato di status, più che come un reato di azione e di evento, identificabile, anziché con prove, con valutazioni riferite alla soggettività eversiva o sostanzialmente antigiuridica del suo autore. Ne è risultato un modello di antigiuridicità sostanziale anziché formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anziché sui reati, e che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica – etica o naturalistica – del reato come male quiapeccatum e non solo quiaprohibitum, e l’idea che si debba punire non per quel che si è fatto ma per quel che si è»14. Il collegamento di FERRAJOLI dei delitti associativi, e segnatamente di quello di associazione mafiosa, alla categoria del delitto politico può essere considerato simmetrico della qualificazione dei fatti di mafia, di camorra e delle altre organizzazioni similari quali «fatti eversivi dell’ordine costituzionale», nella legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia della XII legislatura (art. 3, comma secondo, l. 30.6.1994 n. 430), quella presieduta da Violante. «Il delitto politico, come stabilì due secoli fa l’art. 62 del codice penale di PIETRO LEOPOLDO, ove non equivalga a un delitto comune, non si giustifica come speciale figura criminosa. Ho già detto [...] della possibilità di sopprimere o al più di ricondurre a delitti comuni, commessi o tentati, molti degli attuali delitti contro la personalità dello stato: i vilipendi, gli attentati, i delitti associativi e di cospirazione. Aggiungo ora che non c’è ragione per non includere tra i delitti comuni gli altri pochi delitti politici che, al pari dei peculati o delle corruzioni, ledono concreti beni giuridici di carattere pubblico: come il sabotaggio, lo 14 FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 2ª ed., 1990, pp. 858-859. www.koreuropa.eu
  • 15. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna spionaggio, l’usurpazione o l’impedimento di pubbliche funzioni. Quanto ai rimanenti delitti politici, nella misura in cui hanno per oggetto ambigue ed astratte entità come “la personalità” o l’“interesse politico” dello stato, non sono cosa diversa dagli antichi delitti di lesa maestà e non se ne giustifica, ma ne va anzi esclusa, la punizione. Questa inconsistenza e vaghezza del loro oggetto giuridico rimanda infatti inevitabilmente alla figura del tipo d’autore. E comporta, come l’esperienza insegna, una distorsione sostanzialistica e soggettivistica delle fattispecie, una perversione inquisitoria del processo penale e una connotazione del reo come nemico che deve restare assolutamente estranea allo stato di diritto». «Ne consegue che per il diritto non devono esistere delinquenti politici ma solo delinquenti comuni: nel duplice senso che nessun fatto non contemplato come delitto comune dev’essere penalizzato in ragione esclusiva del suo carattere “oggettivamente politico”, e nessun delitto dev’essere trattato diversamente dagli altri in ragione del carattere “soggettivamente politico” delle sue motivazioni. Sotto il primo profilo, ogni penalizzazione a titolo di delitto “politico” si risolve nella tutela eccessivamente anticipata di figure di pericolo astratto o presunto in contrasto con il principio di offensività, o anche, come accade nei delitti associativi, in una duplicazione della responsabilità penale già fatta valere per delitti comuni, come la detenzione o il porto di armi, gli atti di violenza commessi o tentati oppure il concorso nella loro commissione o progettazione. Sotto il secondo profilo è ingiustificata e pericolosamente arbitraria qualunque forma di discriminazione sulla base del tipo d’autore o delle motivazioni del fatto. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la personalità dell’autore e le sue motivazioni politiche non debbano avere rilevanza sul piano dell’equità, cioè ai fini della comprensione della specificità del fatto e della valutazione della sua gravità. E neppure esclude che alle motivazioni politiche del delitto sia data rilevanza ai fini del divieto di estradizione o di quei provvedimenti per loro natura straordinari che sono le amnistie e gli indulti. Ciò che si esclude è solo che la natura “politica” del delitto possa giustificare la configurazione di fattispecie penali speciali, o alterazioni legali della misura della pena o peggio procedure speciali o eccezionali. Lo stesso discorso vale ovviamente anche per le altre figure di delitti e di delinquenti speciali, parimenti riconducibili a complessive fenomenologie criminali – il brigantaggio, la mafia, la camorra – e per di più neppure caratterizzate da una specificità in astratto dei beni www.koreuropa.eu
  • 16. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna protetti. Anche l’espulsione dal diritto penale di simili tipologie d’autore risponde a una garanzia di certezza contro le perversioni sostanzialistiche e inquisitorie, nonché ad un’elementare esigenza di uguaglianza. Si tratta infatti di figure informate al paradigma costitutivo, e quindi contrarie al carattere esclusivamente regolativo che devono avere le norme penali. Naturalmente, anche in questi casi la natura mafiosa o camorristica di un delitto può essere considerata come un connotato particolarmente grave in sede di comprensione e di valutazione equitativa del fatto. Ma neppure in questi casi si giustificano figure di reato speciale, come è tipicamente, nel nostro ordinamento, l’associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis del codice penale in luogo della normale associazione a delinquere. Anche la mafia, come il terrorismo, deve e può ben essere fronteggiata con i mezzi penali ordinari»15. 2. I diversi profili funzionali concreti delle figure delittuose associative La giustificazione tradizionale della funzione delle figure delittuose associative e la corrispondente ricostruzione del contenuto autonomo di questa forma di responsabilità penale nell’anticipazione della soglia della risposta e responsabilità penale, in confronto a quella ordinaria dei delitti, in considerazione della particolare pericolosità costituita dall’associazione, diretta verso finalità di tipo delittuoso, lascia perplessi, appare in buona misura contraddetta dalla realtà, ovvero abbastanza marginale in confronto alla realtà, sia processuale, sia criminologia. In concreto, infatti, per lo più, le associazioni delittuose vengono dedotte, anzi, ex post, dalla ricostruzione del complesso di un’attività delittuosa, di una pluralità di delitti, e dal collegamento di questi con un insieme di persone che ne è considerato – e che ne deve essere dimostrato – struttura organizzativa. Anche per ciò che riguarda la posizione del singolo nell’associazione, questa viene ricostruita e argomentata, pure indipendentemente da comportamenti in sé delittuosi, comunque in correlazione con il complesso dell’attività delittuosa dell’associazione, sia pregressa sia in via di svolgimento. 15 Ivi, pp. 871-872. www.koreuropa.eu
  • 17. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna L’obiezione precedente ha natura eminentemente processuale. Ma una teoria penalistica che non regge il confronto con la dimensione concreta processuale non può essere certo condivisa e accettata. L’identica obiezione vale, però, sul piano criminologico. In concreto, infatti, le associazioni delittuose nascono proprio attraverso (durante e mediante) le attività delittuose, nella, e dalla, realizzazione dei delitti, in concorso di persone, delle stesse persone, dalla divisione ed eventuale riutilizzazione dei proventi dei delitti, dalla affermazione di figure personali di vertice, dal coinvolgimento di soggetti con esperienza di attività delittuose. È estremamente improbabile che un’associazione delittuosa nasca dall’accordo fra soggetti incensurati per svolgere una futura attività delittuosa: nasce comunque dall’incontro fra delinquenti in mezzo allo (durante lo) svolgimento di delitti, di attività delittuose, e si evolve mediante nuovi progetti e il coinvolgimento di nuovi soggetti. La giustificazione delle figure delittuose autonome associative secondo la funzione cosiddetta di anticipazione è contraddetta addirittura formalmente dalla definizione dell’associazione di tipo mafioso, dell’art. 416 bis comma terzo c.p.: «L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Nella norma è descritta l’attività tipica delle associazioni di tipo mafioso. Questa attività non può essere configurata come lo scopo (futuro) dell’associazione, la quale ha dunque dimensione (delittuosa) autonoma anteriore. Il dato di fatto di avvalersi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà (il metodo mafioso), che è definitorio dell’associazione di tipo mafioso, qualifica e anzi presuppone l’attività delittuosa dell’associazione, con caratteristiche e diffusione tali da aver determinato la condizione di condizionamento ambientale e di controllo del territorio di cui appunto gli associati si avvalgono. www.koreuropa.eu
  • 18. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Quando (L’associazione è di tipo mafioso quando...) è avverbio di tempo. Anche secondo la Corte di cassazione, l’associazione i cui componenti debbano esercitare la forza d’intimidazione con condotte minacciose per realizzare delitti di estorsione costituisce un’associazione per delinquere, non un’associazione di tipo mafioso16. Proprio nel senso precedente, l’associazione di tipo mafioso è stata definita un’associazione «che delinque»17, il risultato della trasformazione ovvero evoluzione di fatto della comune associazione per delinquere18. Possiamo dire che l’associazione di tipo mafioso è nata come associazione per delinquere ed è diventata di tipo mafioso (attraverso l’attività e la fama criminale). SPAGNOLO ha pure definito, per questo, l’associazione di tipo mafioso come un delitto associativo a struttura mista o complessa, in confronto ai delitti meramente associativi o associativi puri19. L’obiezione qui svolta, all’analisi della funzione di anticipazione delle figure delittuose associative (ovvero della funzione delle figure delittuose associative come di anticipazione della soglia della risposta e della responsabilità penale in confronto a quella ordinaria dei delitti e del diritto penale), incontra un limite, per ciò che riguarda il processo di formazione reale delle figure di carattere politico: le associazioni di carattere politico nascono infatti da una dimensione comunque intellettuale; e tuttavia le stesse associazioni di carattere politico assumono dimensione propriamente criminale, e rilevanza penale concreta, solo nella, e attraverso la, realizzazione di delitti. Così, addirittura, la nostra obiezione trova conferma. Non si vuol dire, ovviamente, che l’associazione delittuosa, ovvero la partecipazione all’associazione delittuosa, non possa consistere nella dimensione meramente intellettuale dell’accordo. Si vuol dire che questa dimensione non può essere considerata né caratteristica né prevalente nella realtà concreta. E più avanti si cercherà comunque di definire e affrontare il problema così indicato in un modo (a nostro avviso) più scientifico: alla stregua della teoria generale dell’organizzazione. 16 Cass. I, ud. 30.1.1990, dep. 21.3.1990, Abbatista, in Cass. pen., 1990, p. 1709, n. 1345. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 5ª ed. 1997, p. 51. 18 TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 1995, 2ª ed. aggiorn., 2008, pp. 127-128. 19 SPAGNOLO, op. cit., pp. 64 ss.; e già Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, con la presentazione di RAMAT, Milano, 1987, pp. 156 ss.. 17 www.koreuropa.eu
  • 19. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Non si può contestare che la partecipazione all’associazione delittuosa sia una figura delittuosa a consumazione anticipata. Ciò che si vuole sottolineare, qui, è che la funzione concreta prevalente delle figure delittuose autonome associative non può essere indicata come di anticipazione della risposta penale e della soglia della responsabilità rispetto al compimento dei delitti. La spiegazione (qui criticata) nei termini dell’anticipazione, in considerazione della particolare pericolosità costituita dall’associazione, costituisce, fra l’altro, una giustificazione della eccezionalità delle pratiche, nonché un alibi del reale abbassamento del livello probatorio, dell’argomentazione e della motivazione, quindi delle garanzie. Va fatto rilevare, altresì, come oggi la dimensione del delitto individuale sia divenuta davvero marginale, dal punto di vista criminologico e della rilevanza ovvero della funzione penalistica. E così il rapporto fra normale ed eccezionale, nel confronto fra delittuosità individuale e criminalità organizzata, precipuamente in ordine alla funzione penale, si è addirittura rovesciato. Nel sistema anglosassone, abbiamo fatto cenno, è respinta la forma della responsabilità penale per la partecipazione o appartenenza ad un’associazione ovvero organizzazione, per la carenza di determinatezza: è considerata dalla Corte suprema statunitense incompatibile con i principi costituzionali. Può dirsi, per certi versi, che il problema cacciato dalla porta gli rientra dalla finestra: con la dilatazione ovvero diluizione dei nessi di responsabilità dei delitti avvenuti nel contesto di una organizzazione a carico dei capi ovvero organizzatori della stessa, e anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia. La figura della conspiracy è (formalmente) alternativa di anticipazione del tentativo, in relazione a un delitto determinato, di una certa gravità, a dimensione o in un contesto organizzativo. Concepita e teorizzata in funzione di anticipazione della soglia del tentativo20, la figura della conspiracy non ha mai avuto in concreto questa funzione nella giurisprudenza inglese e americana21. Per questo vale la “proximity rule”, il criterio degli atti pericolosamente prossimi alla consumazione. Cfr. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy. Tipicità e stretta legalità nell’analisi comparata, Padova, 1993. Ivi, p. 1: «Prestando fede alle descrizioni offerte dai giuristi dell’area di common law, la conspiracy risulta destinata a punire in via generale il mero accordo per la commissione di un fatto di reato, ma non ha mai svolto né in Inghilterra né negli Stati Uniti una simile funzione di anticipazione della tutela penale. A dispetto della 20 21 www.koreuropa.eu
  • 20. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Configurata, addirittura, unitamente con gli estremi del tentativo, come del consumato, la conspiracy ha avuto in concreto funzioni affatto diverse: a) di aggravamento della responsabilità, per i fatti realizzati a dimensione ovvero in contesti organizzativi; b) di strumento del patteggiamento, di questa configurazione, per ottenere la collaborazione dell’imputato (il componente di un’organizzazione criminale che può fornire indicazioni sulle condotte dei capi dell’organizzazione), nel sistema della discrezionalità dell’azione penale; c) ha consentito di attribuire a ciascun cospiratore la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato per ogni fatto realizzato da ogni altro cospiratore in esecuzione e durante la permanenza del programma comune; d) ha consentito al giudice di discostarsi dal caso precedente (ove il fatto era stato ritenuto irrilevante almeno penalmente) e di ritenere la responsabilità penale per via della dimensione organizzativa del fatto (possono farsi gli esempi della violazione delle cautele anti-infortunistiche o della violazione fiscale che siano state concertate fra più persone nell’ambito dell’azienda). Nei modi così indicati, la conspiracy è stata strumento, soprattutto processuale, di lotta contro la criminalità organizzata. Il riferimento alla giurisprudenza inglese e soprattutto americana in materia di conspiracy va considerato assai significativo, della generale resistenza, nelle prassi giudiziarie, all’anticipazione della soglia della responsabilità penale rispetto a quella del tentativo. E costituisce una conferma dell’analisi fin qui svolta in relazione alla funzione reale delle figure delittuose associative. Infatti, la funzione qui definita di anticipazione è certo molto più facilmente ipotizzabile, dal punto di vista criminologico e da quello giudiziario, in relazione a un singolo delitto (che più persone stanno preparando, e della cui dimensione preparatoria si sia avuta conoscenza) che in confronto a un’attività delittuosa complessa, costituita da una pluralità, determinata o indeterminata, di delitti. Eppure, anche in confronto al delitto singolo, la teoria dell’anticipazione non trova riscontri. classificazione dogmatica della fattispecie criminosa in discorso in termini di inchoate crime, ossia come reato “incompiuto”, la concreta applicazione giurisprudenziale dimostra come da sempre la conspiracy abbia assunto all’interno degli ordinamenti inglese e statunitense un ruolo affatto differente». www.koreuropa.eu
  • 21. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Nei confronti della teoria della (associazione delittuosa – come fatto intellettuale di accordo – in funzione di) anticipazione (della soglia della risposta e della responsabilità penale in confronto a quella ordinaria dei delitti e del diritto penale) possono rivolgersi alcune altre osservazioni. Una osservazione è che tale funzione dovrebbe restare assorbita e superata dalla successiva attività di realizzazione dei delitti, c.d. scopo dell’associazione. E invece questo problema non può porsi. Secondo la nozione di associazione, come fatto intellettuale di accordo, la partecipazione è costituita dalla (manifestazione di) adesione della persona e dall’accettazione da parte (dei membri) dell’associazione. Da un canto, l’ipotesi del soggetto che abbia manifestato la propria adesione all’associazione e che poi non sia mai stato disponibile quando c’è stato bisogno delle sue prestazioni dovrebbe essere suscettibile (ove se ne riscontrino gli estremi) del criterio generale di non punibilità della desistenza. D’altro canto, costituisce la partecipazione la relazione stabile di disponibilità, verso le richieste e i bisogni dell’associazione, del soggetto che pure non abbia mai dato la propria adesione formale. Questi problemi si risolvono in termini di teoria dell’organizzazione. L’ultima osservazione, che mi sembra molto importante, è che nessuno mai penserebbe di ricostruire la problematica del concorso di persone nel reato con riferimento al momento e al fatto dell’accordo, mentre pensiamo (pensano) che si possa ricostruire la problematica molto più complessa dell’organizzazione criminale con riferimento alle manifestazioni formali di accordo e di disponibilità: la cui prova, peraltro, non è mai disponibile, e viene sostituita, spesso, da ricostruzioni assai congetturali. La funzione svolta concretamente dalle figure delittuose associative può essere considerata e definita, in primo luogo, di generalizzazione: di definizione della responsabilità per il contributo personale dato alla struttura (quindi all’esistenza) e all’attività dell’associazione, considerate in generale, e distintamente dalla responsabilità dei singoli delitti che costituiscono questa attività. Tale funzione è, perciò, di distinzione: della www.koreuropa.eu
  • 22. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna responsabilità per il contributo dato in generale all’associazione dalla responsabilità per i singoli delitti di questa. La funzione può essere considerata e definita, inoltre, di interdizione, di tipo concreto e dinamico, dell’esistenza e dell’attività dell’associazione delittuosa, considerata nella sua dimensione generale, in via di svolgimento, nella fase stessa del suo svolgimento. Questa funzione può essere considerata difforme rispetto alla funzione considerata ordinaria del diritto penale, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto mediante la previsione della pena (di cui sono poi corollari l’applicazione ed esecuzione). Di questa funzione sono essenziali le misure di premialità della collaborazione con la giustizia e le misure di prevenzione, personali e patrimoniali (che sono ricorrenti nella storia della prevenzione e repressione delle forme e dei fenomeni di criminalità organizzata, comune e politica22): le une e le altre tendono a disarticolare la dimensione generale organizzativa nelle sue risorse, rispettivamente, personali e materiali. Le nozioni appena indicate emergono dall’applicazione a questa materia della teoria dell’organizzazione: entro cui, come vedremo, può essere ricondotta tutta la teoria dell’associazione; mentre non mi sembra altrettanto vero il contrario. Le figure delittuose associative sono diventate inoltre, presupposti, della progressiva differenziazione del sistema penale nei confronti delle forme e dei fenomeni di criminalità organizzata: in particolare, quelle di associazione terroristica, di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, presupposti e baricentri di veri e propri sotto-sistemi penali, con elementi di marcata differenziazione, sotto i profili della definizione e determinazione della responsabilità penale, del processo (soprattutto dei modi di conduzione delle indagini e anche di formazione della prova) e della esecuzione della pena detentiva (e delle alternative alla detenzione). In concreto, non v’è dubbio che le figure delittuose associative abbiano svolto e svolgano anche una funzione probatoria, autonoma e specifica rispetto a quella dei singoli 22 Nei codici sono frequenti le misure di premialità della dissociazione e collaborazione degli autori dei delitti di cospirazione politica, e nel codice napoleonico l’attentato contro la persona del sovrano era punito con la pena di morte e la confisca dei beni del condannato, per sottrarre alla dimensione organizzativa, necessaria per il compimento dei delitti politici, le risorse materiali. Il medioevo è una storia di collaboratori e spie nella difficile distinzione fra il diritto penale, la politica, le lotte feudali e la pratica della guerra. www.koreuropa.eu
  • 23. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna delitti avvenuti nel contesto dell’attività. Questa funzione, che corrisponde, in effetti, al contenuto autonomo (all’autonomia del contenuto) della responsabilità a titolo associativo, pone tuttavia problemi sotto il profilo generale delle garanzie del cittadino e dell’esercizio del diritto di difesa in particolare. Il problema si pone in modo precipuo in relazione alle dichiarazioni e alla funzione dei collaboranti, ma riguarda di per sé il contenuto e l’argomentazione della responsabilità a titolo associativo. Le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che Tizio sia affiliato o vicino al Clan Tal dei Tali non sono, come tali, controvertibili, cioè a prescindere dalle (concrete e molteplici) indicazioni circa il ruolo ovvero l’attività svolti da Tizio. Né il problema può ritenersi risolubile nei termini (principali) della credibilità dei collaboratori. Se diversi collaboratori dicono che Tizio il giorno x era nel luogo y a svolgere l’attività z, Tizio avrà modo di dimostrare, eventualmente, il contrario, perché il fatto addotto o è vero o è falso. Appare molto diversa la problematica della prova circa la relazione di un soggetto con la struttura di un’associazione delittuosa. Una considerazione riguarda la rilevanza progressivamente crescente della responsabilità penale a titolo associativo: si sono moltiplicate, come abbiamo visto, le figure delittuose autonome associative; è aumentata a dismisura la pena di queste. Si considerino, da un canto, la pena dell’art. 421 del codice penale toscano del 1853 e le considerazioni in proposito di CARRARA, sopra riportate, e d’altro canto, in modo precipuo, gli aumenti avvenuti delle pene dell’associazione mafiosa e dell’associazione per gli stupefacenti dal momento della introduzione di queste figure a oggi. Queste figure, e queste pene, vanno riempite, necessariamente, di prove, e di argomentazioni. In tal senso, soccorre la teoria dell’argomentazione. Anzi, può dirsi pure che l’aumento delle pene dei delitti associativi, nonché delle stesse figure delittuose associative, (come del resto, si vedrà, la stessa diffusione della nozione di criminalità organizzata) corrisponde non solo alla crescente dimensione organizzativa delle attività delittuose (come di tutte le attività umane) ma anche allo sviluppo e alla diffusione della teoria dell’organizzazione, cioè della consapevolezza della problematica dell’organizzazione. www.koreuropa.eu
  • 24. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna 3. Epistemologia della complessità, teoria dei sistemi e analisi funzionalistica. Limiti della causalità, teoria dell’organizzazione e diritto penale Le carenze di tassatività e determinatezza delle nozioni di responsabilità dei delitti associativi, come dei delitti politici, possono essere considerate corollari della complessità dei dati oggetto della considerazione, della rappresentazione normativa e, concretamente, oggetto di necessaria ricostruzione. Per ciò che riguarda i delitti politici, si pensi alle nozioni di (compiere atti per) sovvertire l’ordinamento costituito dello stato o sottoporre lo stato alle dipendenze di uno stato straniero. La rilevanza della relazione del singolo non può essere concepita in generale come causale (senza la quale l’evento non si sarebbe verificato nonché di per sé adeguata al verificarsi dell’evento) e tuttavia, malgrado le ripetute giustificate obiezioni, queste nozioni sono presenti in tutti gli ordinamenti. Per ciò che riguarda i delitti associativi, da una parte, la prova della adesione formale all’associazione non è frequentemente disponibile (e, peraltro, abbiamo visto, neppure può essere considerata risolutiva), d’altra parte, la prova e l’argomentazione in concreto della partecipazione, peggio del concorso esterno, sono state spesso assai discutibili, invero insufficienti. Anche di queste nozioni, tuttavia, non si riesce a fare a meno. Problema di carattere generale è che tutte le attività umane, e quelle delittuose, sono realizzate a dimensione vieppiù complessa e organizzata. In tale dimensione i nessi causali sbiadiscono fino a diventare non significativi. E tuttavia i singoli contributi sono, e vanno considerati, rilevanti. Per rappresentare la situazione del diritto penale oggi, e in confronto alla teoria moderna della responsabilità, possiamo dire che quando vi siano più di un autore o più di una vittima, già, la causalità (l’analisi di tipo causale) diventa insufficiente. Si pensi, così, rispettivamente, alle problematiche della criminalità organizzata e dell’inquinamento, sotto i profili della molteplicità degli imput e degli output. La nozione di complessità è stata usata per la prima volta, ad esprimere l’analisi (e i risultati dell’analisi) di tipo multifattoriale e contestuale, dal matematico americano WARREN www.koreuropa.eu
  • 25. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna WEAVER nel 194823. Ed è stata distinta in complessità organizzata e complessità non organizzata, ad esprimere, rispettivamente, la problematica e la teoria dell’organizzazione e l’analisi dei flussi. È stata ripresa, in tali termini dal biologo austriaco LUDWIG VON BERTALANFFY, del Circolo di Vienna, che ha elaborato la teoria dei sistemi, con riferimento eminentemente ai sistemi viventi24. Parallelamente, il sociologo tedesco NIKLAS LUHMANN ha applicato il metodo funzionalistico e ha sviluppato la teoria dei sistemi in relazione ai sistemi sociali, cominciando col riflettere in modo particolare sulla crisi della categoria, e dello stesso pensiero, causale25. Grande studioso della complessità è stato ILYA PRIGOGINE, chimico e fisico russo naturalizzato belga, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1977 per i suoi studi sulla termodinamica dei sistemi complessi e in particolare per la sua teoria sulle strutture dissipative (i vortici)26. Il sociologo MARTINOTTI ha scritto che «l’organizzazione» «è la vera grande scoperta della specie umana nel XX secolo»27. Io aggiungerei che la teoria e le nozioni dell’organizzazione sono fra i dati culturali generali più importanti nel corso degli ultimi quarant’anni. La misura di quanto le nozioni della complessità e precipuamente dell’organizzazione siano assolutamente trasversali, nonché fondamentali, delle scienze e della cultura mondiali più recenti si coglie bene nel fatto che le voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema dell’Enciclopedia Einaudi siano state redatte proprio dal fisico-chimico PRIGOGINE, insieme 23 WEAVER, Science and Complexity, in American Scientist, 1948, n. 36, pp. 536 ss. VON BERTALANFFY, Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno, 1967, Milano, 1971; Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, 1968, trad. it., Istituto Librario Internazionale, Milano, 1971. 25 LUHMANN, Funzione e causalità, 1962, e Metodo funzionale e teoria dei sistemi, 1964, in Illuminismo sociologico, 1970, trad. it., Milano, 1983, dove vedi la bella introduzione di ZOLO, Funzione, senso, complessità. I presupposti epistemologici del funzionalismo sistemico. V. poi LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, 1984, Bologna, 1990, e Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, 1983, Milano, 1995, entrambe le edizioni italiane a cura di FEBBRAIO. 26 NICOLIS e PRIGOGINE, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi della scienza, 1987, Torino, 1991; PRIGOGINE - STENGERS, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, 1979, Torino, 1981, 1993, 1999; PRIGOGINE, Le leggi del caos (da un ciclo di lezioni tenute all’Università Statale di Milano presso la cattedra di Filosofia della scienza del prof. GIORELLO), Roma-Bari, 1993, 2006. 27 G. MARTINOTTI, Prefazione a CASTELLS, La nascita della società in rete, 1996, 2000, Milano, 2002, p. XXVI. 24 www.koreuropa.eu
  • 26. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna con ISABELLE STENGERS, studiosa belga laureata in chimica che insegna filosofia della scienza28. La nozione di criminalità organizzata ha cominciato a essere usata in Italia solo a partire dalla metà degli anni settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di diffusione degli stupefacenti ed ai primi gruppi terroristici. Negli Stati Uniti l’Organized Crime Control Act(OCCA) del 1970 ha avuto riferimento ai reati tipici dei settori in cui agiscono le organizzazioni criminali. La diffusione progressiva della nozione di criminalità organizzata ha una spiegazione sia reale sia culturale: va correlata, da un canto, alla dimensione organizzativa crescente delle attività di tipo delittuoso, come di tutte le attività umane, e allo sviluppo delle dimensioni e del livello di pericolosità delle organizzazioni criminali, d’altro canto, allo sviluppo e alla diffusione della cultura, della teoria e delle nozioni dell’organizzazione, come abbiamo detto, in tutti i settori della scienza e della cultura. Torniamo alla epistemologia della complessità. Abbiamo detto che si tratta dell’analisi, della metodologia e dei risultati dell’analisi, multifattoriale e contestuale: una molteplicità di elementi sono analizzati nelle correlazioni (interazioni) reciproche e in un ambito sia spaziale che temporale, quindi in modo dinamico e contestuale. In generale possiamo definire sistema un insieme di elementi considerati nelle relazioni reciproche e alla stregua di un ambiente. Una differenza di carattere culturale è che nelle scienze della natura le nozioni di sistema e di organizzazione tendono ad essere sovrapponibili, mentre nelle scienze umane e sociali la nozione di organizzazione implica ulteriormente la libertà di scelta dell’individuo. Secondo COASE, economista premio Nobel nel 1991 con studi di teoria dell’organizzazione, l’organizzazione è caratterizzata dalla sostituzione nell’impresa delle transazioni tipiche del mercato, ed è costituita da «isole di potere cosciente», cioè soggetti liberi di scelte, a differenza di un organismo (come anche il sistema economico del mercato) che «funziona da solo»29. PRIGOGINE ed STENGERS, voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema dell’Enciclopedia Einaudi, Torino, rispettivamente, vol. X, 1980, pp. 87 ss. e 178 ss., vol. XII, 1981, pp. 993 ss. 29 COASE, La natura dell’impresa, 1937, in Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, 2006, pp. 74-75. 28 www.koreuropa.eu
  • 27. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna In effetti, concetto chiave posto in evidenza da PRIGOGINE (che tende così a definire in modo unitario questa problematica) è quello di biforcazione, cioè di equiprobabilità di verificarsi di eventi diversi al verificarsi di un dato evento. E in natura non c’è biforcazione più sicura e semplice della libertà di scelta dell’individuo. L’organizzazione può essere definita come la coordinazione dell’agire in vista di una determinata finalità ed è costituita, fra una pluralità di persone, dall’insieme delle convenzioni di carattere generale che tengono luogo degli accordi caso per caso. Sono elementi dell’organizzazione coloro che si fanno garanti (e comunque si sono resi tali, per effetto dei loro reiterati comportamenti) delle loro prestazioni, sulle quali, quindi, gli altri, interni ed esterni all’organizzazione, possono fare legittimo affidamento, e fanno affidamento. Questa correlazione fra garanzia e affidamento circa le prestazioni dei soggetti è costitutiva di per sé dell’organizzazione. Che soggetti facciano affidamento sulle prestazioni altrui è dato di per sé significativo dell’esistenza dell’organizzazione. L’organizzazione va distinta dall’organigramma. Questo consiste nella rappresentazione formale dei ruoli in una qualsiasi struttura organizzativa. L’organizzazione è costituita dalla effettività del complesso delle relazioni funzionali, in una data struttura (sistema) e in un dato contesto spazio-temporale (ambiente). In tal senso, ho già detto sopra, è una nozione di carattere sociologico. L’organizzazione è un processo, un fenomeno, una dinamica (contestualizzata). L’organizzazione è caratterizzata dalla stabilità, della struttura e dell’analisi; è l’effetto dell’analisi di una struttura in termini di stabilità, in un contesto (spazio-temporale). Nella maggior parte dei casi le relazioni di disponibilità, fra la struttura e i soggetti che la costituiscono, sono l’effetto di accordi di carattere formale. Ma le stesse possono dipendere anche dalla reiterazione dei comportamenti, che per questo diventano oggetto dell’altrui affidamento. Una caratteristica della problematica dell’organizzazione è la ricorsività, delle relazioni e delle condotte. In tal senso, abbiamo detto anche, la teoria dell’associazione può essere ricuperata dentro la teoria dell’organizzazione (mentre non può dirsi il reciproco). Partecipazione è la relazione funzionale stabile della persona con la struttura e l’attività dell’associazione. Questa relazione dipende normalmente da un’adesione formale, ma poi diviene nella effettività delle www.koreuropa.eu
  • 28. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna reciproche disponibilità e condotte: tale, appunto, che vi sia (e si sia creato, di fatto) un reciproco affidamento. Degli amici che si vedono ogni sabato pomeriggio, per giocare a carte, ovvero ogni domenica pomeriggio, per assistere alle partite alla televisione, sono una struttura organizzata. Ciò normalmente avviene per la reiterazione nel tempo di determinati comportamenti, essenziali di quella dimensione organizzativa. Le persone che si conoscono normalmente si salutano, e quando una non saluta l’altra questa si stupisce, s’interroga, s’indispettisce, si offende, ecc. Questo è un dato che dimostra, e costituisce, la dimensione organizzativa della società. Ma gli uomini, e quelle persone in concreto quando si sono conosciute (quando sono state presentate), non si sono messi formalmente d’accordo che si devono salutare, e che si sarebbero salutati, ogni volta che si sarebbero incontrati. Il contratto sociale di ROUSSEAU è una finzione letteraria che esprime la dimensione organizzativa, e normativa, della società: nessuno di noi l’ha mai sottoscritto formalmente, eppure ne facciamo parte. L’organizzazione, il processo di organizzazione, organizzativo, può dipendere da (dalle direttive di) uno o più soggetti principali (organizzatori) o avvenire in modo spontaneo dal basso: auto-organizzazione. La differenza fra la partecipazione (o appartenenza) all’associazione delittuosa e il concorso eventuale o esterno nel delitto associativo è costituita dal fatto che la partecipazione è data dalla relazione funzionale stabile con la struttura organizzativa e (quindi) con l’attività dell’associazione, il concorso esterno è dato dal contributo ovvero relazione personale funzionale con effetti di stabilità sulla struttura e attività dell’associazione considerate in termini generali. Il contributo è caratterizzato dalla funzionalità, sia per la struttura organizzativa che per l’attività di questa. Il contributo dell’estraneo (che non riguarda le convenzioni di carattere generale costitutive della dimensione organizzativa) deve essere (singolarmente) negoziato fra la struttura dell’organizzazione e il soggetto che lo deve arrecare. www.koreuropa.eu
  • 29. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna Il contributo è funzionale per la struttura organizzativa e per l’attività dell’associazione in quanto (pur non essendo caratterizzato dalla sua stabilità, comunque) ha effetti di stabilità su tale struttura ed attività, considerate in termini generali. Altrimenti può essere (costitutivo di) concorso in un singolo reato, o favoreggiamento. Nell’analisi sistemica (quindi della complessità, delle condotte plurime, dell’organizzazione) le relazioni sono apprezzabili in generale come funzionali. Funzione è un concetto più debole di causa, in quanto non è “determinante”, ma è espressione di un’analisi molto più ricca, appunto multifattoriale e dinamica. La causalità è una relazione binaria fra eventi (espressione della logica formale binaria, che presuppone la predefinizione formale delle tipologie degli eventi, cioè del tipo dell’uno e dell’altro), nei termini della riproducibilità-evitabilità della successione (è espressione di un pensiero normativo: è la spiegazione di un evento difforme rispetto al corso che può essere considerato normale degli eventi, presuppone la ricerca delle leggi di natura, il confronto con le leggi universali che governano il mondo, ed esprime l’aspirazione e l’idea circa la possibilità di riprodurre o evitare l’evento); è esplicativa (tende a rispondere alla domanda perché?). Funzione è la relazione di co-variazione fra grandezze (non tra eventi): quindi è la relazione fra grandezze numeriche, variabili (alla stregua del contesto). Funzione è la relazione di utilità, in termini di probabilità dell’evento, di rapporto fra costi e benefici, di massimizzazione dei risultati, quindi di probabilità del miglior risultato, di minimizzazione dei costi e dei rischi. La connotazione di astrattezza e generalità della funzione è data dalla dimensione numerica. La causalità è espressione di un’analisi segmentata della realtà: A è causa di B, B è causa di C, ecc., mediante collegamento fra coppie di significati, di tipo (tendenzialmente) decontestuale: la ricerca delle leggi di natura, delle leggi universali che governano il mondo. La funzione è espressione dell’analisi sistemica (il complesso delle relazioni funzionali che costituiscono il sistema nell’ambiente) ed è connotata dalla stabilità ovvero persistenza dell’analisi: che è analisi di fenomeni, di processi, anziché di eventi (singoli). L’analisi sistemico-funzionalistica è descrittiva (tende a rispondere alla domanda come?, in che www.koreuropa.eu
  • 30. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna modo?), di movimento di insiemi (quindi di fenomeni in contesti, spazio-temporali), e predittiva, previsionale (le previsioni del tempo, la teoria dei flussi). La causalità è caratterizzata da, ed esprime culturalmente l’aspirazione e la pretesa di definire, una soglia semantica (di tipo qualitativo): la condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato (la condicio sine qua non). La nozione di causalità adeguata esprime un significato ulteriore, e non sostitutivo, rispetto alla condicio sine qua non: di tipo quantitativo (probabilistico, e già, verosimilmente, contestuale): la condizione, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, al verificarsi della quale è definibile una certa probabilità del verificarsi dell’evento, nelle condizioni date. La nozione di funzione è senza soglia: l’infinitamente piccolo può essere utile all’infinitamente grande; ovvero, adottato un criterio di misura, tutto è misurabile: passiamo da un modello di analisi qualitativo a un modello quantitativo. È vero anche il reciproco: quando ragioniamo in termini quantitativi, siamo già passati all’analisi di tipo funzionalistico. BERTAND RUSSELL ha criticato in modo radicale nel 1913 l’analisi causale. Il significato più evidente della sua riflessione è di sostituire l’analisi quantitativa a quella di tipo formalistico-qualitativo. Scrive RUSSELL all’inizio del saggio Sul concetto di causa30: «Nel saggio che segue intendo, primo, sostenere che la parola “causa” è legata tanto inestricabilmente a idee equivoche da rendere auspicabile la sua totale espulsione dal vocabolario filosofico; secondo, ricercare quale principio, se ve n’è uno, viene applicato nella scienza in luogo della supposta “legge di causalità”, che i filosofi immaginano venga applicata; terzo, mettere in rilievo certe confusioni, specie in rapporto con la teleologia e col determinismo, che mi sembrano connesse con concetti erronei relativi alla causalità». «Tutti i filosofi, di ogni scuola, immaginano che la causalità sia uno degli assiomi o postulati fondamentali della scienza; e invece, fatto strano, nelle scienze più progredite, come l’astronomia gravitazionale, la parola “causa” non compare mai. In Naturalismo e agnosticismo, il dottor JAMES WARD fa di ciò un motivo di lamentela nei confronti della È la memoria presidenziale diretta alla Aristotelian Society nel novembre 1912, pubblicata nell’annata 191213 dei Proceedings di quella società, trad. it. in RUSSELL, Misticismo e logica e altri saggi, Milano, 1980, Milano, 1993, pp. 170 ss. 30 www.koreuropa.eu
  • 31. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna fisica: il compito di quanti vogliono accertare la verità ultima sul mondo, pensa evidentemente WARD, dovrebb’essere di scoprire le cause, e viceversa la fisica non le ricerca mai. A me sembra che la filosofia non dovrebbe assumersi simili funzioni legislative, e che il motivo per cui la fisica ha smesso di ricercare le cause è che, in effetti, cose del genere non esistono. Secondo me, la legge di causalità, come molto di ciò che viene apprezzato dai filosofi, è il relitto di un’età tramontata e sopravvive, come la monarchia, soltanto perché si suppone erroneamente che non rechi danno»31. Secondo RUSSELL, «le leggi della successione probabile, utili nella vita quotidiana e nei primi passi di una scienza, tendono a essere sostituite da leggi del tutto diverse non appena una scienza progredisce. La legge di gravità servirà d’esempio per comprendere che cosa accade in ogni scienza sviluppata. Nei moti dei corpi reciprocamente attraentisi, non vi è niente che si possa chiamare una causa e niente che si possa chiamare un effetto; vi è soltanto una formula. Si possono scoprire certe equazioni differenziali che valgono in ciascun istante per ogni particella del sistema e che, data la configurazione del sistema e date le velocità in un istante, oppure le configurazioni in due istanti, rendono teoricamente calcolabile la configurazione in qualsiasi istante precedente o successivo. Vale a dire, la configurazione in un istante è una funzione di quell’istante e delle configurazioni in due istanti dati. Questa affermazione vale in tutta la fisica, e non soltanto nel caso particolare della gravità. Ma in un sistema del genere non vi è nulla che si possa propriamente chiamare “causa” e nulla che si possa propriamente chiamare “effetto”». «Indubbiamente il motivo per cui la vecchia “legge di causalità” ha continuato così a lungo a pervadere i libri dei filosofi è semplicemente questo: l’idea di una funzione non è familiare alla maggior parte di loro, e quindi essi ricercano una formula indebitamente semplificata. Non si pone il problema della ripetizione di “una stessa” causa la quale produce “uno stesso” effetto; la costanza delle leggi scientifiche non consiste in alcuna analogia di cause e di effetti, bensì in un’analogia di rapporti. E anche “analogia di rapporti” è una frase 31 Ivi, p. 170. www.koreuropa.eu
  • 32. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna troppo semplice; “analogia di equazioni differenziali” è l’unica frase corretta. È impossibile porre esattamente la cosa in un linguaggio non matematico [...]»32. Ho detto sopra che l’analisi causale è di tipo (tendenzialmente) decontestuale. RUSSELL scrive che «Il caso in cui si dice che un evento A “causa” un altro evento B, che i filosofi reputano fondamentale, è in realtà soltanto l’esempio più semplice di un sistema praticamente isolato. Può succedere che, in conseguenza di leggi scientifiche generali, ogni qual volta si verifica A durante un certo periodo, esso sia seguito da B; in tal caso, A e B formano un sistema praticamente isolato durante quel periodo. Ma se questo accade, bisogna considerarlo un colpo di fortuna: sarò sempre dovuto a circostanze speciali, e non si sarebbe avverato se il resto dell’universo fosse stato differente, benché soggetto alle medesime leggi»33. In effetti, possiamo dire, l’analisi del “sistema” è già come tale funzionalistica; ovvero, funzionalistica è l’analisi dei sistemi complessi: meglio, funzionalistico è il metodo d’analisi dei sistemi complessi. Secondo LUHMANN, appunto, nel saggio Funzione e causalità, del 1962, «L’analisi funzionalista non mira alla registrazione dell’essere nella forma di costanti essenziali, ma alla variazione di variabili nell’ambito di sistemi complessi»34. «Il metodo funzionalista analizza le caratteristiche di un sistema rispetto ad altre possibilità equivalenti, dunque anche rispetto a possibilità di cambiamento, di scambio e di sostituzione, nonché alle ripercussioni di queste all’interno del sistema. Tuttavia, tale metodo non giunge all’individuazione delle cause di un determinato cambiamento, né alla previsione di esso»35. Secondo LUHMANN, ogni definizione causale può essere oggetto di rappresentazione in termini funzionalistici, mentre non è vero il contrario, nel senso che ogni rappresentazione funzionalistica non è suscettibile in quanto tale di definizione causale. «La critica del funzionalismo di impronta causalistica non va fraintesa come critica della causalità in quanto categoria conoscitiva. Essa non ha lo scopo di abolire la causalità, né tantomeno si preoccupa di sottolineare l’esistenza di un contrasto tra la ricerca causalistica e quella funzionalista. Il risultato di un’impostazione del genere sarebbe la riedizione della 32 Ivi, p. 183. Ivi, p. 187. 34 LUHMANN, Funzione e causalità, cit., p. 11. 35 Ivi, p. 12. 33 www.koreuropa.eu
  • 33. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna vecchia distinzione tra causalità teleologica e causalità meccanica. La nostra critica si pone invece l’obiettivo di invertire il rapporto di discendenza esistente fra la relazione causale e la relazione funzionale: la funzione non è un tipo particolare di relazione causale; al contrario, è la relazione causale a costituire un caso di applicazione dell’ordine funzionale». (...) «In un senso oggi difficilmente concepibile, l’antichità e il medioevo concepivano la causalità come una relazione finita riferita all’essere come al proprio fondamento. Dall’inizio dell’era moderna, invece, la problematica dell’infinito si è fatta assillante nel campo della causalità. Ogni affermazione causale rimanda implicitamente all’infinito da diversi punti di vista. Ogni effetto ha un numero infinito di cause, così come ogni causa ha un numero infinito di effetti. A ciò va aggiunto che ogni causa può essere combinata con altre o sostituita da altre in infiniti modi, il che produce corrispondentemente una molteplicità di differenze al livello degli effetti. Infine, ogni processo causale può essere da un lato suddiviso infinitamente al suo interno, dall’altro sviluppato in avanti fino all’infinito». «Se si tiene presente questa problematica, ogni interpretazione ontologica della causalità risulta priva di significato. Non è più possibile, infatti, interpretare causa ed effetto come determinate situazioni dell’essere, individuando nella causalità una relazione di invarianza fra una causa e un effetto. Non può essere giustificata l’esclusione di tutte le altre cause, insieme ai rispettivi effetti. È vero che si può giungere ad affermazioni formalmente corrette con l’aiuto della condizione “ceterisparibus”, che rappresenta la “exculpingphrase”, una sorta di formula magica per le scienze sociali. Ma tali affermazioni sono prive di valore empirico se l’esclusione di tutti gli altri fattori causali è irrealizzabile di fatto. È proprio questo compito che la scienza sociale non è in grado di assolvere»36. «Gli elementi del processo causale, siano essi causa o effetto, una volta utilizzati come criteri di riferimento funzionali, non sono intesi nella loro attualità ontologica, ma sono assunti in quanto problemi. L’analisi funzionalista si distingue da ogni analisi di tipo teleologico o meccanico per il fatto che non imposta il proprio concetto fondamentale nella forma di un’ipotesi empirica. Non si presuppone o non si suppone che determinate cause esistano effettivamente e spieghino perciò il verificarsi di determinati effetti o viceversa. Né si 36 Ivi, p. 13. www.koreuropa.eu
  • 34. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna postula che un organismo sopravviva effettivamente, che un sistema si mantenga in equilibrio o cose del genere. Il fenomeno a cui ci si riferisce è visto come un problema, il che può significare una cosa soltanto, e cioè che la validità delle analisi funzionaliste non dipende dal fatto che nel caso specifico il problema in discussione venga risolto, l’effetto previsto si produca, il sistema preso in considerazione sopravviva. Ciò significa allora che un enunciato funzionalista non riguarda una relazione di causa ed effetto, ma i rapporti interni a una pluralità di cause o di effetti e quindi la rilevazione di equivalenze funzionali»37, cioè (per dirla col linguaggio di LUHMANN) delle alternative (delle possibilità) funzionalmente equivalenti per la risoluzione di un problema. «Potremmo riassumere la critica fin qui svolta affermando che la sopravvivenza di un concreto sistema di azione non è idonea a costituire il criterio di riferimento per analisi funzionaliste. Un sistema di azione costituisce il tema e il campo di indagine, non anche contemporaneamente il filo conduttore teorico di un’analisi funzionalista. Allo scopo di formulare una tale teoria, il metodo delle equivalenze funzionali è in grado di fornire indicazioni più valide di quelle ricavate dal metodo in uso nella scienza causalistica. Non si tratta di dimostrare che le unità di riferimento sono effetti regolarmente prodotti da determinate cause. Occorre, al contrario, individuare entro un determinato sistema d’azione quei criteri problematici che regolano le possibilità di variazione del sistema. Un certo criterio di riferimento deve poter fungere da criterio per decidere circa l’equivalenza di determinati dati di fatto. Un tale criterio definisce quindi un ambito di flessibilità e di capacità di adattamento, di indifferenza verso le deviazioni e di tolleranza nei confronti di contraddizioni, un ambito di libertà riservato alla scelta di soluzioni che, rispetto al criterio al quale ci si riferisce, sono ugualmente utili o per lo meno ugualmente innocue. Il problema della sopravvivenza di un sistema di azione deve essere quindi ricondotto a una serie di interrogativi astratti, scelti in modo tale da essere capaci – proprio in base al loro carattere astratto – di rivelare le equivalenze funzionali, contribuendo a una sorta di controllo generalizzato del sistema»38. 37 Ivi, p. 15. Ivi, p. 17. 38 www.koreuropa.eu
  • 35. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna «L’obiettivo della verifica cessa di essere quello di accertare l’esistenza di un nesso costante fra determinate cause e determinati effetti e diventa quello di accertare l’equivalenza fra più fattori causali collocati sullo stesso piano. Non s’indaga più per sapere se A ha sempre (o con una ben determinata probabilità) per effetto B, ma per sapere se A, C, D, E sono funzionalmente equivalenti nella loro capacità di produrre l’effetto B»39. Nel saggio su Metodo funzionale e teoria dei sistemi, del 1964, LUHMANN scrive che «La teoria dei sistemi sociali contribuisce a precisare la classe delle alternative funzionalmente equivalenti delle quali si dispone per risolvere un determinato problema, rendendo così possibile la spiegazione o la previsione. Il problema non sta nella possibilità o meno di formulare una previsione, ma nella sua specificazione. Le previsioni devono comprendere per principio l’intera classe delle alternative funzionalmente equivalenti che vengono prese in considerazione come soluzione di un determinato problema»40. «La moderna teoria dei sistemi ha due predecessori: il concetto di organismo e il concetto di macchina. Essa deve i suoi suggerimenti più importanti ai processi di dissoluzione che hanno finito per decomporre e trasformare i modelli classici dell’organismo vivente e della macchina meccanica. La biologia contemporanea non concepisce più l’organismo come un essere animale, le cui forze spirituali integrerebbero le singole parti in un insieme, ma come un sistema adattivo che reagisce al mutare delle condizioni e degli eventi ambientali compensando, sostituendo, bloccando o integrando i fattori di mutamento con il ricorso a prestazioni proprie, allo scopo di mantenere in questo modo invariata la propria struttura (omeostatica). Oggi le macchine si costruiscono sempre più non come semplici strumenti per raggiungere uno scopo produttivo specifico, ma come impianti auto-regolativi che reagiscono, secondo programmi precedentemente forniti, al variare delle informazioni ambientali con prestazioni variabili, tendenti in questo modo non semplicemente a realizzare un prodotto permanentemente uguale, ma a consentire oltre a ciò, di fronte a condizioni mutevoli, il soddisfacimento uniforme di scopi concepiti in termini più astratti (cibernetica)»41. 39 Ivi, p. 23. LUHMANN, Metodo funzionale e teoria dei sistemi, cit., p. 40. 41 Ivi, p. 42. 40 www.koreuropa.eu
  • 36. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna «La teoria dei sistemi di tipo funzionalistico, quale viene alla ribalta nella scienza sociale, ma anche nella recente biologia, nella tecnica dei sistemi di regolazione automatica e nella teoria psicologica della personalità, non può più essere compresa a partire da presupposti di tipo ontologico»42. «[...] le tecniche bianco e nero della logica ontologica non sono più adeguate ad affrontare i compiti nuovi, ai quali peraltro la ricerca ha già cominciato a porre mano. La logica classica della contraddizione semplice sembra gradualmente cedere il posto ad una tecnica analitica di astrazione del problema. La specificazione e l’astrazione della problematica sono i presupposti metodologici della soluzione del problema, sia nella teoria che nella prassi»43. «La teoria funzionalistica è una teoria che riguarda il rapporto fra sistema e ambiente. Essa non si limita a osservare la vita interna del sistema, a differenza, ad esempio, della scienza dell’organizzazione di tipo classico, che esamina esclusivamente l’organizzazione stessa, o della scienza giuridica che si occupa soltanto del sistema delle norme giuridiche. La teoria funzionalistica include nelle proprie riflessioni anche l’ambiente, nella misura in cui esso assume un ruolo per la stabilizzazione del sistema»44. Sembra utile riportare i brani successivi proprio in relazione alla nostra analisi circa i rapporti (e le differenze, e l’evoluzione) fra le nozioni di associazione e di organizzazione. «Questo dato è particolarmente evidente della crescente critica della nozione di scopo che nel pensiero tradizionale, come oggi siamo in grado di vedere, aveva isolato reciprocamente il sistema e l’ambiente. La vecchia idea secondo la quale tutte le associazioni umane perseguivano un determinato scopo e andavano considerate come mezzi in funzione di quello scopo, aveva consentito che ci si limitasse all’analisi dei nessi che intercorrono fra scopo e mezzo, nonché dei fattori che perturbano tali nessi. Lo scopo veniva concepito come il criterio di perfezionamento e di razionalizzazione del sistema e serviva contemporaneamente da fattore di demarcazione della ricerca. Contrariamente a ciò, la teoria dei sistemi di impronta funzionalistica considera ormai lo scopo soltanto come una formulaguida secondo la quale si possono impostare i rapporti fra sistema e ambiente (ad es. 42 Ivi, p. 43. Ivi, p. 46. 44 Ivi, p. 43. 43 www.koreuropa.eu
  • 37. Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna attraverso prestazioni di scambio), formula che non è né indispensabile, né invariabile, né da sola determinante, ma che serve a facilitare la regolazione del sistema in rapporto all’ambiente, presentando ai membri del sistema una sorta di comoda e istruttiva formula sostitutiva del problema reale che consiste nella stabilità. Se la scelta dello scopo è giusta, i membri del sistema possono nutrire la convinzione che il sistema possa continuare a esistere nonostante un ambiente difficile, fino a quando esso si mostrerà adeguato al proprio scopo. In questo modo la funzione svolta dalla scelta dello scopo ai fini dell’invarianza di un sistema (a differenza della motivazione degli scopi attraverso il ricorso a valori) può diventare oggetto della ricerca. Diventa possibile ipotizzare l’esistenza di alternative ai sistemi orientati specificamente in direzione di uno scopo. La misura in cui un sistema si orienta rispetto ad uno scopo può essere trattata come una variabile»45. L’ambiente è essenziale per la definizione del sistema e della funzione. «Un insieme di azioni costituisce dunque un sistema nella misura in cui di fronte ai mutamenti dell’ambiente dispone di più di un’alternativa per reagirvi, alternative che sono funzionalmente equivalenti sotto determinati punti di vista astratti, propri del sistema. L’invarianza relativa non è dovuta allora all’abbinamento rigido di determinati mutamenti sistemici e determinati mutamenti ambientali, ma si deve all’esistenza d’istituzioni selettive entro il sistema la cui funzione non dipende dalla possibilità o meno di prevederne il funzionamento. Siccome le singole alternative sono funzionalmente equivalenti entro una determinata prospettiva, il sistema può, a un livello adeguato di astrazione, restare indifferente rispetto alla scelta»46. Secondo LUHMANN «La sociologia si colloca in un rapporto di rottura rispetto alla razionalità della vita quotidiana, poiché la categoria dello scopo ha ormai largamente perso il proprio credito quale concetto scientifico fondamentale. Se è vero che chiunque voglia spiegare razionalmente e rendere comprensibile la propria azione, lo fa scegliendo come punto di riferimento determinati scopi e motivando l’azione stessa come un mezzo adeguato, 45 Ivi, pp. 43-44. Ivi, p. 49. 46 www.koreuropa.eu