Il crowdfunding - la disciplina delle start up innovative
Speciale a capitale ridotto
1. GLI EFFETTI DELLE PERDITE
D’ESERCIZIO
S U L C A P I TA L E S O C I A L E
2. INTRODUZIONE ALLA QUESTIONE
L’art. 2446 del c.c. stabilisce, in sintesi, che se il capitale sociale
è diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, gli
amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea
per gli opportuni provvedimenti.
In caso di perdite, infatti, se entro l’esercizio successivo la
perdita d’esercizio non è diminuita di almeno un
terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che
approva il bilancio, deve ridurre il capitale sociale in
proporzione delle perdite accertate.
3. EFFETTI DELLE PERDITE SUL CAPITALE SOCIALE
Se il capitale sociale, in seguito alle diminuzioni apportate a causa delle
perdite d’esercizio, è ridotto al di sotto del minimo previsto dalla
legge – ex art. 2447 c.c. – l’assemblea deve provvedere a ricostituire
il capitale sociale in misura almeno pari all’importo minimo, fatta
salva la possibilità di trasformare la società.
L’importo minimo per il capitale sociale è - ex lege:
• In caso di S.p.a. € 122.000,00
• In caso di S.r.l. € 10.000,00
4. CONSEGUENZE
Una S.r.l. con un capitale sociale minimo di €. 10.000,00 è più
sensibile alle perdite d’esercizio rispetto ad una S.p.a. a seguito
di un ammontare inferiore dello stesso.
Cosa accade alla S.r.l. a capitale ridotto?
5. IL CAPITALE SOCIALE DELLE S.R.L.S. E S.R.L.C.R.
I nuovi tipi di srl semplificata e a capitale ridotto sono caratterizzati dal
fatto che:
• Possono essere costituite con un capitale sociale minimo di € 1,00
fino ad un massimo di € 9.999,99.
• Il capitale sociale può essere formato esclusivamente da
conferimenti in denaro, da versare interamente all’atto di
costituzione.
6. LE CONSEGUENZE DELLE PERDITE SUL CAPITALE RIDOTTO
Le conseguenze del ridotto capitale sociale in caso di perdite d’esercizio sono le
seguenti:
• Se è facile costituire la società semplice o a capitale ridotto, questo comporta però
che le società in questione non siano dotate di patrimonio sufficiente a garantire
il buon esito delle attività.
• Oggi il sistema creditizio in Italia non è ancora pronto a sostenere in modo
adeguato e altrettanto immediato questa tipologia di azienda, le stesse srl normali
hanno serie difficoltà a reperire i capitali di finanziamento.
• Di conseguenza le srl cosidette ad un euro sono destinate ad operare con denaro
principalmente e, quasi esclusivamente, apportato dai soci a titolo di finanziamento
invece che di capitale di rischio.
7. LE CONSEGUENZE IN CASO DI PERDITE
• La maggiore sensibilità alle conseguenze delle perdite. Nel caso di
capitale sociale pari ad un euro, basta una perdita di pochi
centesimi perchè si debba intervenire con le procedure previste dal
codice civile.
• Anche se sono frequenti i casi di srl che continuano ad operare in
presenza di perdite che hanno intaccato il capitale sociale in misura
superiore al terzo, giungendo ad azzerare o dando luogo a valori negativi
del patrimonio netto, ignorano che questa circostanza costituisce una
causa di scioglimento ex articolo 2484 c.c.
• L’omessa convocazione dell’assemblea per deliberare la ricostruzione del
capitale sociale o la trasformazione, è punibile con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 Euro
8. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Il ridotto ammontare del capitale sociale rischia di esporre la società ad una serie
di implicazioni legate a:
1. Difficoltà nel reperire capitale di rischio da investire nelle attività.
2. Può essere percepito come una mancanza di fiducia dei propri fondatori.
3. Frequente ricorso al meccanismo appena visto e disciplato dal codice civile.
In conclusione possiamo dire che:
Per favorire lo sviluppo di società a capitale ridotto e dare
slancio all’imprenditoria, occorre adeguare in modo
appropriato sia il sistema creditizio sia il codice civile.