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Proprietà intellettuale e libera
 circolazione delle informazioni
             Genova, sabato 16 giugno 2011

                Palazzo Tursi - Sala Giunta Nuova
          Avv. Giovanni Battista Gallus, LL.M.
                 g.gallus@studiogallus.it
              Avv. Francesco Paolo Micozzi
                  francesco@micozzi.it
Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
  Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                           Slide n. 1
Brevi cenni sul diritto d'autore

  Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
    Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                             Slide n. 2
Un diritto innaturale?
●
    Il diritto d'autore come diritto all'esclusivo sfruttamento
    commerciale di un'opera intellettuale nasce con l'invenzione
    della stampa
●
    Prima della stampa, l'alto costo materiale delle copie a
    mano, unitamente al ristretto consumo, limitavano il sorgere
    di un diritto esclusivo (protezione affidata alle maledizioni
    degli amanuensi)
●
    Dai privilegi librari del secolo XV (intervento del Principe per
    eliminare dal mercato gli editori concorrenti) si enuclea
    gradatamente l'interesse giuridico dell'autore a essere
    compensato
●
    Negli Editti che precedono la Rivoluzione Francese, il
    diritto d'autore è la proprietà più sacra in quanto si considera
    «inscindibile l'oggetto dal soggetto»

            Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
              Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                       Slide n. 3
In Italia...
 ●
   La Legislazione italiana preunitaria prende le
   mosse da quella francesce, accordando tutela al
   diritto d'autore
●
    La L. 25/6/1865, n. 2337
●
    Il Testo Unico (R.D. 19/9/1882, n. 1012)
●
    La Convenzione di Berna del 1886 (nasce l'internazionalizzazione
    della tutela delle opere)
●
    La L. 18/3/1926, n. 1562
●
    Il prodotto finale: la L. 18/5/1941, n. 633 -
    Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
    connessi al suo esercizio o più semplicemente,
    L.d.a.
             Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
               Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                        Slide n. 4
L'evoluzione del diritto d'autore
 ●
   L'evoluzione della normativa del diritto d'autore
   è stata condizionata da tre fondamentali fattori
●
    1) L'influenza legislativa internazionale
    (Convenzione di Berna, Accordo TRIPs 1994,
    Trattato WIPO 1996, )

●
    2) L'influenza legislativa comunitaria (Dalla
    Direttiva 91/250 alla 2001/29 alla Costituzione)

●
    3) L'avvento dell'informatica e della telematica
    (Dai mainframe a Internet ed al peer to peer)
          Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
            Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                     Slide n. 5
La Costituzione europea
 ●
   Art. II-77 - 2. La proprietà intellettuale è protetta.
●
    ARTICOLO III-176
●
    Nell'ambito dell'instaurazione o del
    funzionamento del mercato interno, la legge o
    legge quadro europea stabilisce le misure per la
    creazione di titoli europei al fine di garantire una
    protezione uniforme dei diritti di proprietà
    intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di
    regimi di autorizzazione, di coordinamento e di
    controllo centralizzati a livello di Unione.


           Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
             Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                      Slide n. 6
LDA
 ●
   Art. 1.
      Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
        letteratura, alla musica, alle arti figurative,
    all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
   qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
 Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata
   e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
      nonché le banche di dati che per la scelta o la
 disposizione del materiale costituiscono una creazione
                 intellettuale dell'autore
             Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
               Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                        Slide n. 7
Il carattere creativo dell'opera
●
    Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597
I diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (e
    al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi
             forma e modo di utilizzazione, anche parziale,
      dell'opera, purché sia tale da consentire di coglierla
    nella sua individualità quale oggetto di elaborazione
              personale di carattere creativo da parte di un
                                       determinato autore.


La creatività e le riprese degli eventi calcistici...


           Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
             Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                      Slide n. 8
LDA - opere collettive
 ●
   Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di
opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e
del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico, didattico, religioso,
politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono
protette come opere originali indipendentemente e
senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o
sulle parti di opere di cui sono composte.


         Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 9
LDA - opere comuni
Art. 10.
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in
comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova
per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata
individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere
pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in
forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o
la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa
stabilite. A v vA.v G .i Fo rvaanncnei s B o tPt a sotl ao GMai lcl ouzs z – –g .fgr aa lnl cu es s@c sot@ d iioc go az lzliu. ist. i t
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LDA - opere derivate
 ●
   Art. 4.
  Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
    carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
       in altra forma letteraria od artistica, le
  modificazioni ed aggiunte che costituiscono un
 rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni
           non costituenti opera originale.



        Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
          Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                   Slide n. 11
Creatività nelle rielaborazioni (Cass.Civ. 20925/05)
  l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto,
  mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera
  originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un
  apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima
  si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un
  riconoscibile apporto creativo; la consistenza di tale apporto, la cui
  valutazione si risolve in un giudizio di fatto sindacabile nel giudizio
  di legittimità soltanto per vizio di motivazione, dev'essere apprezzata
  alla luce del rilievo che l'atto creativo riceve tutela ancorché sia minimo,
  purché suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la
  conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
  l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio
  intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; ciò che rileva,
  pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del
  giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa,
  ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché
  camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile
  l'opera originaria.

            Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
              Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                        Slide n. 12
Creatività nelle rielaborazioni
  il concetto giuridico di creatività non coincide con quello
  di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce
  alla personale ed individuale espressione di un'oggettività
  appartenente alle categorie elencate in via
  esemplificativa nell'art. 1 della l. n. 633/1941, di modo
  che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a
  norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un
  atto creativo, seppur minimo, suscettibile di
  estrinsecazione nel mondo esteriore; con la
  conseguenza che la creatività non può essere esclusa
  soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici,
  comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi
  esperienza nella materia


          Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
            Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                     Slide n. 13
LDA - Quando nasce il dda?



                               Art. 6.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore
     è costituito dalla creazione dell'opera, quale
   particolare espressione del lavoro intellettuale.




         Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 14
LDA - PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE
ECONOMICA DELL'OPERA
                  Art. 12.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
      Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
  economicamente l'opera in ogni forma e modo
  originale, o derivato, nei limiti fissati da questa
 legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti
      esclusivi indicati negli articoli seguenti.




         Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 15
LDA - Circolazione dei diritti
Art. 107 L.d.a.
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge
Art. 110 L.d.a.
E' richiesta la forma scritta ad probationem
Art. 115 L.d.a.
I diritti sono trasmissibili mortis causa, ma il diritto di utilizzazione
dell'opera, salva contraria disposizione, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte




             Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
               Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                        Slide n. 16
LDA - Il diritto MORALE d'autore

                              Art. 20.
       Indipendentemente dai diritti esclusivi di
 utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
  disposizioni della sezione precedente, ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva
 il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di
 opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od
     altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio
          al suo onore o alla sua reputazione.
                                   ...
         Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 17
LDA - Il diritto MORALE d'autore

                              Art. 22.
    I diritti indicati nei precedenti articoli sono
                       inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate
  le modificazioni della propria opera non è più
ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
             chiederne la soppressione.




         Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 18
LDA - DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
ECONOMICA DELL'OPERA
                   Art. 25.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
     tutta la vita dell'autore e sino al termine del
     settantesimo anno solare dopo la sua morte




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           Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                    Slide n. 19
LDA - Difese e sanzioni civili (art. 156)
      1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
 utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge
oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
 violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione
    che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale
violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia
     accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.
    Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma
   dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
          constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
                           provvedimento.
 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
                        aprile 2003, n. 70 .
  3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle
            disposizioni del codice di procedura civile.
            Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
              Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                       Slide n. 20
LDA - Difese e sanzioni civili (art. 156)
      1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
 utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge
oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una
 violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione
    che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale
violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia
     accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.
    Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma
   dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
          constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
                           provvedimento.
 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
                        aprile 2003, n. 70 .
  3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle
            disposizioni del codice di procedura civile.
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LDA - Difese e sanzioni civili (art. 158 - 159)

   1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
 economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere,
 oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della
violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta
                           la violazione.


La rimozione o la distruzione prevista nell' articolo 158 non può
   avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente
  riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la
   riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente
        adoperati per diversa riproduzione o diffusione.



           Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
             Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                      Slide n. 22
Grazie per l'attenzione




  Avv. Giovanni Battista
          Gallus
g.gallus@studiogallus.it


 Avv. Francesco Paolo
         Micozzi
 francesco@micozzi.it

           Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it
             Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it
                                                                      Slide n. 23

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Micozzi genova def.odp

  • 1. Proprietà intellettuale e libera circolazione delle informazioni Genova, sabato 16 giugno 2011 Palazzo Tursi - Sala Giunta Nuova Avv. Giovanni Battista Gallus, LL.M. g.gallus@studiogallus.it Avv. Francesco Paolo Micozzi francesco@micozzi.it Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 1
  • 2. Brevi cenni sul diritto d'autore Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 2
  • 3. Un diritto innaturale? ● Il diritto d'autore come diritto all'esclusivo sfruttamento commerciale di un'opera intellettuale nasce con l'invenzione della stampa ● Prima della stampa, l'alto costo materiale delle copie a mano, unitamente al ristretto consumo, limitavano il sorgere di un diritto esclusivo (protezione affidata alle maledizioni degli amanuensi) ● Dai privilegi librari del secolo XV (intervento del Principe per eliminare dal mercato gli editori concorrenti) si enuclea gradatamente l'interesse giuridico dell'autore a essere compensato ● Negli Editti che precedono la Rivoluzione Francese, il diritto d'autore è la proprietà più sacra in quanto si considera «inscindibile l'oggetto dal soggetto» Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 3
  • 4. In Italia... ● La Legislazione italiana preunitaria prende le mosse da quella francesce, accordando tutela al diritto d'autore ● La L. 25/6/1865, n. 2337 ● Il Testo Unico (R.D. 19/9/1882, n. 1012) ● La Convenzione di Berna del 1886 (nasce l'internazionalizzazione della tutela delle opere) ● La L. 18/3/1926, n. 1562 ● Il prodotto finale: la L. 18/5/1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio o più semplicemente, L.d.a. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 4
  • 5. L'evoluzione del diritto d'autore ● L'evoluzione della normativa del diritto d'autore è stata condizionata da tre fondamentali fattori ● 1) L'influenza legislativa internazionale (Convenzione di Berna, Accordo TRIPs 1994, Trattato WIPO 1996, ) ● 2) L'influenza legislativa comunitaria (Dalla Direttiva 91/250 alla 2001/29 alla Costituzione) ● 3) L'avvento dell'informatica e della telematica (Dai mainframe a Internet ed al peer to peer) Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 5
  • 6. La Costituzione europea ● Art. II-77 - 2. La proprietà intellettuale è protetta. ● ARTICOLO III-176 ● Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 6
  • 7. LDA ● Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 7
  • 8. Il carattere creativo dell'opera ● Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 2003, n. 8597 I diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell'opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore. La creatività e le riprese degli eventi calcistici... Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 8
  • 9. LDA - opere collettive ● Art. 3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 9
  • 10. LDA - opere comuni Art. 10. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite. A v vA.v G .i Fo rvaanncnei s B o tPt a sotl ao GMai lcl ouzs z – –g .fgr aa lnl cu es s@c sot@ d iioc go az lzliu. ist. i t v c a i i u m Slide n. 10
  • 11. LDA - opere derivate ● Art. 4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 11
  • 12. Creatività nelle rielaborazioni (Cass.Civ. 20925/05) l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; la consistenza di tale apporto, la cui valutazione si risolve in un giudizio di fatto sindacabile nel giudizio di legittimità soltanto per vizio di motivazione, dev'essere apprezzata alla luce del rilievo che l'atto creativo riceve tutela ancorché sia minimo, purché suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 12
  • 13. Creatività nelle rielaborazioni il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 13
  • 14. LDA - Quando nasce il dda? Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 14
  • 15. LDA - PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 15
  • 16. LDA - Circolazione dei diritti Art. 107 L.d.a. I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge Art. 110 L.d.a. E' richiesta la forma scritta ad probationem Art. 115 L.d.a. I diritti sono trasmissibili mortis causa, ma il diritto di utilizzazione dell'opera, salva contraria disposizione, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 16
  • 17. LDA - Il diritto MORALE d'autore Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. ... Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 17
  • 18. LDA - Il diritto MORALE d'autore Art. 22. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 18
  • 19. LDA - DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA Art. 25. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 19
  • 20. LDA - Difese e sanzioni civili (art. 156) 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 . 3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 20
  • 21. LDA - Difese e sanzioni civili (art. 156) 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 . 3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 21
  • 22. LDA - Difese e sanzioni civili (art. 158 - 159) 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. La rimozione o la distruzione prevista nell' articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 22
  • 23. Grazie per l'attenzione Avv. Giovanni Battista Gallus g.gallus@studiogallus.it Avv. Francesco Paolo Micozzi francesco@micozzi.it Avv. Giovanni Battista Gallus – g.gallus@studiogallus.it Av v.Francesco Paolo Micozzi – francesco@micozzi.it Slide n. 23