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LA COMPETITIVITA’ DEI PORTI:
         LA GESTIONE DEI SEDIMENTI

                 Venezia 08 marzo 2012



La gestione dei sedimenti secondo le caratteristiche
chimico-fisico e tossicologiche : classificazione tossicità




                    Loredana Musmeci

                 Istituto Superiore di Sanità
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
            2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"


Tale articolo, come prima visto, contiene alcune importanti
novità in merito alla gestione , sia come rifiuti che non, dei
materiali di dragaggio:


           Possibilità di "riutilizzo" a terra dei materiali
           dragati, purché conformi alle CSC ( Colonna A o B
           in funzione della destinazione d’uso) ed al test di
           cessione di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. In tale
           caso non vengono presi in considerazione i
           parametri CLORURI e SOLFATI a condizione che
           l’ ARPA competente dia l’assenso. Le modalità del
           recupero a terra verranno fissate nel DM di cui al
           comma 6.
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
     2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Conformità per l’eluato ai sensi del D.M. 5/2/1998
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
            2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"



La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere
indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello
di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione
degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i
quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei
corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al
recupero.
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
                    2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"
I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di
dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo
252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione
ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati
a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di
disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi
dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della
regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di
immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è
approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono
presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello
spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s.
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
                   2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Classificazione dei materiali di dragaggio

  Nell’art.48 non viene mai affermato che i materiali di dragaggio sono
  rifiuti, ma quando si afferma

  " SE NON PERICOLOSI ALL’ORIGINE O/A SEGUITO DI
  TRATTAMENTI ……. "

  è intuitivo il riferimento ai criteri di classificazione dei rifiuti.




   Pertanto dovranno essere applicati i criteri di classificazione dei
   rifiuti ed un problema è sicuramente quello dell’applicazione della
   caratteristica di pericolo
                              H 14 ECOTOSSICO
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
                     2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"

Classificazione dei materiali di dragaggio
 Il DL 02/2012 (MISURE IN CAMPO AMBIENTALE)
 Riporta un importante articolo, e precisamente l’art. 3, comma 2 - Ter recita:

       All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è
 sostituito dal seguente:
        "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
 generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze
 raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
 conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le
 caratteristiche da H3 a H8, HI0 e Hll, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al
 punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche Hl, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui
 all'allegato I, la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
 more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai
 rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero
 dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di
 pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto . Fino
 all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi
 dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a
 qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"
ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio
                   2012, n. 1 "Materiali di dragaggio"



L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai
commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito
prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato
decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7
novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di
strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di
dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti
agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la
salvaguardia della laguna di Venezia.
Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali
derivanti dall’attività di dragaggio.
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR
Par. 2.2.9.1.10.5.2 Classificazione CE delle materie pericolose per l’ambiente
in alternativa all’ADR (ovvero le disposizioni di cui al Par. 2.2.9.1.10 in
generale)

In alternativa alle disposizioni dell'ADR 2009:
a) Le materie che non possono essere assegnate a rubriche diverse dai numeri ONU
3077 e 3082 della Classe 9 o ad altre rubriche delle classi da 1 ad 8, ma che sono
identificate nella Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27/06/1967 concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze pericolose, come
modificata, come sostanze alle quali è assegnata la lettera “N” “pericoloso per
l’ambiente” (R50; R50/53; R51/53); e

b) le soluzioni e miscele (come i preparati e i rifiuti) di materie alle quali è assegnata
la lettera N “pericoloso per l’ambiente" (R50; R50/53; R51/53) nella Direttiva
67/548/CEE come modificata, e alle quali, conformemente alla Direttiva
1999/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di preparati
pericolosi, come modificata, è ugualmente assegnata la lettera “N” “pericoloso per
l’ambiente” (R50; R50/53; R51/53), e che non possono essere assegnate a rubriche
della classe 9 diverse dai numeri ONU 3077 e 3082 della classe 9 o ad altre rubriche
delle classi da 1 a 8;
devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082 della classe 9, secondo
il caso.
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR




                     Conseguenze/Conclusioni
L’ADR diventa uno strumento per la classificazione delle miscele di rifiuti nel
caso di composizione non nota con richiamo all’impianto della già citata
normativa comunitaria.

L’estrema semplificazione consiste nell’attuazione della medesima
classificazione CE in modo riduttivo nel quale si omette l’utilizzo della frase
di rischio R52: “Nocivo per gli organismi acquatici” e della R52-53: “Nocivo
per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l’ambiente acquatico”.
La conseguenza è che si elidono i relativi limiti più restrittivi aumentando di
fatto di un ordine di grandezza i limiti utilizzati nell’impianto del sistema di
calcolo delle sommatorie per la valutazione del rischio per la tossicità per
l’ambiente acquatico conformemente alla direttiva 1999/45/CEE e successivi
emendamenti come recepiti dalla norma statale.
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR


                            Conseguenze/Conclusioni

L’ADR diventa uno strumento semplificato per la classificazione delle miscele di rifiuti a
composizione non nota. Vediamo tale semplificazione con quanto viene in pratica
eliminato dalla Tabella 1 (All. 3 Parte A) della Direttiva 1999/45/CEE (si elide la parte di
tabella individuata dalla croce, corrispondente al rischio R52-53):



                                                                      Colonna e riga
                                                                      non considerate
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR


                 Conseguenze/Conclusioni

Pur introducendo il rischio cronico, l’ADR 2011 mantiene il medesimo
impianto per le miscele a composizione non nota o deducibile. Si evince
dunque che, a prescindere da limiti più restrittivi imposti per singola
sostanza, composto o miscela dalla Direttiva 67/548/CEE, il limite di
concentrazione minore è pari a 25.000 mg/kg
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR


                  Conseguenze/Conclusioni


Qualora si contemplino i recepimenti e gli aggiornamenti alla
Direttiva 1999/45/CEE, D.Lgs. 65/2003 D.M. 03/04/2007 e D.M.
05/05/2008, rimane comunque esclusa ai fini della
classificazione secondo ADR 2009-2011 la nocività secondo le
combinazioni R52, R52-53, salvo introdurre il concetto dei
fattori moltiplicativi.
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR


                        Conseguenze/Conclusioni
L’introduzione dei fattori moltiplicativi, comporta di fatto di tener conto della
grave tossicità di un composto, qualora si manifesti L(E)C50 al di sotto di 0.1
mg/L, come peraltro già presente nell’impianto della normativa CE.

 Tabella 2


                                                                 Colonna non
                                                                 considerata

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  • 1. LA COMPETITIVITA’ DEI PORTI: LA GESTIONE DEI SEDIMENTI Venezia 08 marzo 2012 La gestione dei sedimenti secondo le caratteristiche chimico-fisico e tossicologiche : classificazione tossicità Loredana Musmeci Istituto Superiore di Sanità
  • 2. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" Tale articolo, come prima visto, contiene alcune importanti novità in merito alla gestione , sia come rifiuti che non, dei materiali di dragaggio: Possibilità di "riutilizzo" a terra dei materiali dragati, purché conformi alle CSC ( Colonna A o B in funzione della destinazione d’uso) ed al test di cessione di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. In tale caso non vengono presi in considerazione i parametri CLORURI e SOLFATI a condizione che l’ ARPA competente dia l’assenso. Le modalità del recupero a terra verranno fissate nel DM di cui al comma 6.
  • 3. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" Conformità per l’eluato ai sensi del D.M. 5/2/1998
  • 4. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
  • 5. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s.
  • 6. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" Classificazione dei materiali di dragaggio Nell’art.48 non viene mai affermato che i materiali di dragaggio sono rifiuti, ma quando si afferma " SE NON PERICOLOSI ALL’ORIGINE O/A SEGUITO DI TRATTAMENTI ……. " è intuitivo il riferimento ai criteri di classificazione dei rifiuti. Pertanto dovranno essere applicati i criteri di classificazione dei rifiuti ed un problema è sicuramente quello dell’applicazione della caratteristica di pericolo H 14 ECOTOSSICO
  • 7. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" Classificazione dei materiali di dragaggio Il DL 02/2012 (MISURE IN CAMPO AMBIENTALE) Riporta un importante articolo, e precisamente l’art. 3, comma 2 - Ter recita: All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, HI0 e Hll, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche Hl, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto . Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"
  • 8. ART. 48 Dl "Liberalizzazioni" Dl 24 gennaio 2012, n. 1 "Materiali di dragaggio" L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio.
  • 9. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Par. 2.2.9.1.10.5.2 Classificazione CE delle materie pericolose per l’ambiente in alternativa all’ADR (ovvero le disposizioni di cui al Par. 2.2.9.1.10 in generale) In alternativa alle disposizioni dell'ADR 2009: a) Le materie che non possono essere assegnate a rubriche diverse dai numeri ONU 3077 e 3082 della Classe 9 o ad altre rubriche delle classi da 1 ad 8, ma che sono identificate nella Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27/06/1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze pericolose, come modificata, come sostanze alle quali è assegnata la lettera “N” “pericoloso per l’ambiente” (R50; R50/53; R51/53); e b) le soluzioni e miscele (come i preparati e i rifiuti) di materie alle quali è assegnata la lettera N “pericoloso per l’ambiente" (R50; R50/53; R51/53) nella Direttiva 67/548/CEE come modificata, e alle quali, conformemente alla Direttiva 1999/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di preparati pericolosi, come modificata, è ugualmente assegnata la lettera “N” “pericoloso per l’ambiente” (R50; R50/53; R51/53), e che non possono essere assegnate a rubriche della classe 9 diverse dai numeri ONU 3077 e 3082 della classe 9 o ad altre rubriche delle classi da 1 a 8; devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082 della classe 9, secondo il caso.
  • 10. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Conseguenze/Conclusioni L’ADR diventa uno strumento per la classificazione delle miscele di rifiuti nel caso di composizione non nota con richiamo all’impianto della già citata normativa comunitaria. L’estrema semplificazione consiste nell’attuazione della medesima classificazione CE in modo riduttivo nel quale si omette l’utilizzo della frase di rischio R52: “Nocivo per gli organismi acquatici” e della R52-53: “Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico”. La conseguenza è che si elidono i relativi limiti più restrittivi aumentando di fatto di un ordine di grandezza i limiti utilizzati nell’impianto del sistema di calcolo delle sommatorie per la valutazione del rischio per la tossicità per l’ambiente acquatico conformemente alla direttiva 1999/45/CEE e successivi emendamenti come recepiti dalla norma statale.
  • 11. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Conseguenze/Conclusioni L’ADR diventa uno strumento semplificato per la classificazione delle miscele di rifiuti a composizione non nota. Vediamo tale semplificazione con quanto viene in pratica eliminato dalla Tabella 1 (All. 3 Parte A) della Direttiva 1999/45/CEE (si elide la parte di tabella individuata dalla croce, corrispondente al rischio R52-53): Colonna e riga non considerate
  • 12. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Conseguenze/Conclusioni Pur introducendo il rischio cronico, l’ADR 2011 mantiene il medesimo impianto per le miscele a composizione non nota o deducibile. Si evince dunque che, a prescindere da limiti più restrittivi imposti per singola sostanza, composto o miscela dalla Direttiva 67/548/CEE, il limite di concentrazione minore è pari a 25.000 mg/kg
  • 13. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Conseguenze/Conclusioni Qualora si contemplino i recepimenti e gli aggiornamenti alla Direttiva 1999/45/CEE, D.Lgs. 65/2003 D.M. 03/04/2007 e D.M. 05/05/2008, rimane comunque esclusa ai fini della classificazione secondo ADR 2009-2011 la nocività secondo le combinazioni R52, R52-53, salvo introdurre il concetto dei fattori moltiplicativi.
  • 14. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE, USO ADR Conseguenze/Conclusioni L’introduzione dei fattori moltiplicativi, comporta di fatto di tener conto della grave tossicità di un composto, qualora si manifesti L(E)C50 al di sotto di 0.1 mg/L, come peraltro già presente nell’impianto della normativa CE. Tabella 2 Colonna non considerata