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LA CLAUSOLA PENALE




        62           62
LA CLAUSOLA PENALE (art. 1382 c.c.)


<< La clausola, con cui si conviene che, in caso di
inadempimento uno dei contraenti è tenuto ad una
determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata
convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno >> (art. 1382 c.c.).




                         63
LA RIDUZIONE DELLA PENALE
                            ART. 1384 c.c.
“La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se
l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se
l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto
sempre      riguardo   all’interesse  che  il creditore aveva
all’adempimento”
Il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della
penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma
l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione
cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio
delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta”
(Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006)

“Il potere conferito al giudice ex art. 1384 c.c. di ridurre ad equità la penale (per
manifesta eccessiva o sopravvenuta onerosità) non può essere esercitato d’ufficio,
ma richiede l’istanza della parte interessata” (Cass. n. 5691 del 19 aprile 2002)


                                         64
DIVIETO DI CUMULO


<<Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la
 penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo >> (art. 1383
 c.c.)

                                     tuttavia...

 << L’azione generale di condanna ad adempiere è cumulabile con la azione
 di condanna al risarcimento del danno (ovvero pagamento di una penale ex
 art. 1382 c.c., se prevista). Infatti, il divieto di cumulo fra esecuzione in forma
 specifica delle prestazione e clausola penale previsto dall’art. 1383 c.c.
 riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute e non quelle non
 ancora maturate, per le quali permane l’obbligo di adempimento >>
 (Cass. n. 6976 del 21 giugno 1995).




                                         65
2. LE CLAUSOLE DI FIDELIZZAZIONE:
        IL PATTO DI STABILITÀ




                66                  66
LA CLAUSOLA DI STABILITA’


La clausola di stabilità - detta anche di “permanenza minima” o di “durata
minima garantita”- si può definire come quella clausola apposta ad un
contratto di lavoro in forza della quale il prestatore di lavoro o il datore di
lavoro - ovvero entrambe le parti contrattuali – si impegnano a non recedere
unilateralmente dal contratto di lavoro per un periodo di tempo prefissato
(solitamente salvo giusta causa o giustificato motivo)




 Limitazione alla facoltà di recesso unilaterale di una o di entrambe le
                              parti contraenti




                                       67
RIFERIMENTI NORMATIVI



Art. 2118 c.c.               RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO
                                     INDETERMINATO


Art. 2119 c.c.               RECESSO PER GIUSTA CAUSA



Art.1322 c.c.                 AUTONOMIA CONTRATTUALE



Art. 1362-1371 c.c.           INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO




                               68
LA CLAUSOLA DI STABILITA’


Può essere determinata in fase precontrattuale o in costanza di
rapporto di lavoro, mediante modifica delle condizioni originarie.

Non ha ad oggetto diritti indisponibili

Non ha natura transattiva e, quindi, non è assoggettata alla
disciplina di cui all’art. 2113 c.c.

Non rientra tra le clausole vessatorie (art. 1341, co. 2, c.c.)




                               69
APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA STABILITA’
                      VANTAGGI


        Datore di lavoro                             Dipendente

Interesse a preservare, per quanto        Stabilità del posto di lavoro per
possibile, la permanenza in               il    periodo     indicato    nella
azienda        delle       risorse
                                          clausola      ovvero      eventuali
professionali più meritevoli o
per i quali l’azienda ha                  indennità o altre gratifiche
effettuato degli investimenti e           (in rapporto alle categorie escluse
sostenuto dei costi o fa                  dalla disciplina limitativa dei
affidamento per un certo                  licenziamenti)
periodo




                                     70
ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI DURATA MINIMA
                   IL DATORE DI LAVORO

                          Clausola di durata minima


      Preventiva rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso
                per una durata predeterminata di tempo


          garanzia per il lavoratore alla conservazione del posto
                          per il medesimo periodo




Utilità per le categorie escluse dalla disciplina limitativa protezionistica dei
licenziamenti e soggette alla normativa codicistica di cui agli artt. 2118 e 2119
c.c.


                                       71
ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI DURATA MINIMA
                      IL LAVORATORE
                           Clausola di durata minima


     Preventiva rinuncia del lavoratore alla facoltà di recesso per il medesimo
                                 periodo di tempo




                        Garanzia per il datore di lavoro


 di acquisire e conservare per una durata predeterminata risorse con profili
  professionali specialistici e per questo investiti di incarichi strategici
 di circoscrivere l’impatto negativo della perdita di tali professionalità


                                         72
LA CLAUSOLA DI STABILITÀ È LECITA E PERSEGUIBILE?



  “E’ valida e non contrasta con alcuna norma o principio
  dell’ordinamento giuridico la clausola contrattuale con cui il
  lavoratore, disponendo liberamente della propria facoltà di
  recesso, pattuisce una garanzia di durata minima del contratto di
  lavoro e si obbliga a risarcire il danno al datore nell’ipotesi di
  dimissioni anticipate” Corte Cass. 19 agosto 2009, n. 18376




                                73
AUTONOMIA PRIVATA E CLAUSOLA
               DI DURATA MINIMA DEL RAPPORTO

Anche nell’ambito del contratto di lavoro subordinato è possibile adattare
uno strumento contrattuale tipico alle particolari esigenze dei contraenti, da
valutare e inquadrare giuridicamente nel concetto di libertà contrattuale
alla stregua delle previsioni di cui all’art. 1322 c.c.




                        “Le parti possono liberamente
                        determinare il contenuto del
                        contratto nei limiti imposti
                        dalla legge”.




                                     74
LA FACOLTÀ DI RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO È
                    DISPONIBILE?

                             Art. 2118 c.c.
           Recesso dal contratto a tempo indeterminato

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle
norme corporative], dagli usi o secondo equità” (…)



Le dimissioni si possono dare in ogni momento in quanto appartengono ad
un sistema di libertà assoluta che comprende anche il potere di disporre di
tale libertà.




                                   75
1. RECESSO ANTICIPATO DEL DATORE DI LAVORO:
                                                CONSEGUENZE



                In ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da
                parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto al risarcimento
                del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe
                percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, per tutto il
                periodo in cui egli, pur usando l'ordinaria diligenza nel ricercarla,
                non trovi altra idonea occupazione

                Incombe sul datore di lavoro che voglia limitare la misura del
                risarcimento dovuto l’onere di provare il difetto di diligenza del
                lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro (1227 c.c.) o i proventi
                eventualmente ricavati dal lavoratore - aliunde perceptum (Cass. 15
                novembre 1996, n. 10043)

                                                     76
Materiale prodotto da LABALAW Studio Legale
2. RECESSO ANTICIPATO DEL DIRIGENTE:
                                                     CONSEGUENZE


                 In ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del
                 dipendente, il datore di lavoro potrà agire per ottenere il risarcimento del
                 danno, che potrebbe essere quantificato in ragione dei costi sostenuti per
                 l’addestramento o per reperire il sostituto

          a) obbligo di restituzione delle somme se preventivamente versate al lavoratore
              quale corrispettivo
              ovvero
          b) mancato pagamento delle somme promesse alla scadenza di un termine
              prefissato

                 Opportunità di prevedere l’inserimento di una clausola penale che
                 predetermini pattiziamente la quantificazione del danno da inadempimento
                 da detrarre dalle competenze di fine rapporto e dal Tfr

                                                           77
Materiale prodotto da LABALAW Studio Legale
LA CLAUSOLA DI PROLUNGAMENTO DEL
       PREAVVISO DI DIMISSIONI




               78                  78
Clausola con la quale datore di lavoro e lavoratore
pattuiscono la prosecuzione del periodo di preavviso oltre il
termine previsto dalla contrattazione collettiva.




                              79
Art. 2118 c.c.
      RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO


Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi
stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.


                                 80
L’art. 2118 c.c. stabilisce l’obbligo del preavviso
rinviando alla contrattazione collettiva il “termine”
ed i “modi”




                        81
Ragioni del lavoratore per l’utilizzo della clausola
 di prolungamento del preavviso di dimissioni




  1. percorso formativo del lavoratore

  2. raggiungimento di una posizione particolarmente qualificata

  3. corresponsione di un emolumento retributivo integrativo




                               82
Liceità del patto di prolungamento del preavviso di
                      dimissioni

•   La pattuizione individuale con la quale il datore di lavoro e dipendente
    concordano di prolungare il preavviso dovuto nell’ipotesi di dimissioni, con
    contestuale riconoscimento di benefici per il lavoratore è da ritenersi
    legittima (Trib. Genova, 7 settembre 2004)

•   La clausola di prolungamento del preavviso non urta contro alcuna
    disposizione inderogabile di legge o di contratto (Cass. 9 giugno 1981, n.
    3741 – Corte d’Appello di Brescia, 8 aprile 2005, n 67)

•   Il sacrificio posto a carico del lavoratore è quello di un preavviso di durata
    superiore a quella stabilita dal ccnl, ma è bilanciato dall’acquisizione di
    professionalità e da un corrispettivo




                                        83
Vantaggi del patto di prolungamento di preavviso
                  di dimissioni




 Consente di introdurre uno strumento per dissuadere il
 lavoratore ad abbandonare l’azienda




                           84
Svantaggi del patto di prolungamento di preavviso
                   di dimissioni




  Non consente di vincolare il lavoratore a non abban-
   donare l’azienda

  Non è possibile agire in via d’urgenza in caso di
   inadempimento



                          85
IL CORRISPETTIVO

Alcuna norma di legge subordina la validità del patto di stabilità
all’erogazione di un corrispettivo

Tuttavia la giurisprudenza si è pronunciata sulla legittimità del vincolo in
relazione a fattispecie in cui il vincolo per il lavoratore rinveniva un
corrispettivo nella natura della prestazione o in particolari
investimenti formativi e/o economici del datore di lavoro (Cass. 11
febbraio 1998, n. 1435; Cass. 7 settembre 2005, n. 17817).

il versamento di un corrispettivo vincola maggiormente il dipendente al
rispetto dell’obbligo in esso previsto (sia come perdita del beneficio sia
come sanzione in caso di violazione dell’impegno)




                                86
I membri del L&E Global Alliance
I nostri uffici

                             LABLAW Milano                                       LABLAW Roma
                                   Corso Europa, 22                         Via Ennio Quirino Visconti, 20
                                    20122 Milano                                     00193 Roma

                                  Tel: +39 02 30 31 11                            Tel: +39 06 32 84 41
                                 Fax: +39 02 30 31 12                            Fax: +39 06 32 21 351



         LABLAW Genova                                   LABLAW Padova                                       LABLAW Pescara
              Via Colombo, 7/6                              Corso Garibaldi, 5                               Strada Comunale Piana, 3
               16121 Genova                                  35122 Padova                                         65129 Pescara
            Tel. +39 010 587278                           Tel. +39 049 87 53 115                              Tel. +39 085 90 91 100
            Fax. +39 010 594508                           Fax. +39 049 87 50 276                              Fax. +39 085 90 91 101


                                                        l.failla@lablaw.com
                                                      s.barillari@lablaw.com
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3° parte convegno il patto di non concorrenza

  • 2. LA CLAUSOLA PENALE (art. 1382 c.c.) << La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno >> (art. 1382 c.c.). 63
  • 3. LA RIDUZIONE DELLA PENALE ART. 1384 c.c. “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento” Il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006) “Il potere conferito al giudice ex art. 1384 c.c. di ridurre ad equità la penale (per manifesta eccessiva o sopravvenuta onerosità) non può essere esercitato d’ufficio, ma richiede l’istanza della parte interessata” (Cass. n. 5691 del 19 aprile 2002) 64
  • 4. DIVIETO DI CUMULO <<Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo >> (art. 1383 c.c.) tuttavia... << L’azione generale di condanna ad adempiere è cumulabile con la azione di condanna al risarcimento del danno (ovvero pagamento di una penale ex art. 1382 c.c., se prevista). Infatti, il divieto di cumulo fra esecuzione in forma specifica delle prestazione e clausola penale previsto dall’art. 1383 c.c. riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute e non quelle non ancora maturate, per le quali permane l’obbligo di adempimento >> (Cass. n. 6976 del 21 giugno 1995). 65
  • 5. 2. LE CLAUSOLE DI FIDELIZZAZIONE: IL PATTO DI STABILITÀ 66 66
  • 6. LA CLAUSOLA DI STABILITA’ La clausola di stabilità - detta anche di “permanenza minima” o di “durata minima garantita”- si può definire come quella clausola apposta ad un contratto di lavoro in forza della quale il prestatore di lavoro o il datore di lavoro - ovvero entrambe le parti contrattuali – si impegnano a non recedere unilateralmente dal contratto di lavoro per un periodo di tempo prefissato (solitamente salvo giusta causa o giustificato motivo) Limitazione alla facoltà di recesso unilaterale di una o di entrambe le parti contraenti 67
  • 7. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2118 c.c. RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Art. 2119 c.c. RECESSO PER GIUSTA CAUSA Art.1322 c.c. AUTONOMIA CONTRATTUALE Art. 1362-1371 c.c. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 68
  • 8. LA CLAUSOLA DI STABILITA’ Può essere determinata in fase precontrattuale o in costanza di rapporto di lavoro, mediante modifica delle condizioni originarie. Non ha ad oggetto diritti indisponibili Non ha natura transattiva e, quindi, non è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 2113 c.c. Non rientra tra le clausole vessatorie (art. 1341, co. 2, c.c.) 69
  • 9. APPOSIZIONE DELLA CLAUSOLA STABILITA’ VANTAGGI Datore di lavoro Dipendente Interesse a preservare, per quanto Stabilità del posto di lavoro per possibile, la permanenza in il periodo indicato nella azienda delle risorse clausola ovvero eventuali professionali più meritevoli o per i quali l’azienda ha indennità o altre gratifiche effettuato degli investimenti e (in rapporto alle categorie escluse sostenuto dei costi o fa dalla disciplina limitativa dei affidamento per un certo licenziamenti) periodo 70
  • 10. ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI DURATA MINIMA IL DATORE DI LAVORO Clausola di durata minima Preventiva rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso per una durata predeterminata di tempo garanzia per il lavoratore alla conservazione del posto per il medesimo periodo Utilità per le categorie escluse dalla disciplina limitativa protezionistica dei licenziamenti e soggette alla normativa codicistica di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. 71
  • 11. ASSUNZIONE DELL’OBBLIGO DI DURATA MINIMA IL LAVORATORE Clausola di durata minima Preventiva rinuncia del lavoratore alla facoltà di recesso per il medesimo periodo di tempo Garanzia per il datore di lavoro  di acquisire e conservare per una durata predeterminata risorse con profili professionali specialistici e per questo investiti di incarichi strategici  di circoscrivere l’impatto negativo della perdita di tali professionalità 72
  • 12. LA CLAUSOLA DI STABILITÀ È LECITA E PERSEGUIBILE? “E’ valida e non contrasta con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola contrattuale con cui il lavoratore, disponendo liberamente della propria facoltà di recesso, pattuisce una garanzia di durata minima del contratto di lavoro e si obbliga a risarcire il danno al datore nell’ipotesi di dimissioni anticipate” Corte Cass. 19 agosto 2009, n. 18376 73
  • 13. AUTONOMIA PRIVATA E CLAUSOLA DI DURATA MINIMA DEL RAPPORTO Anche nell’ambito del contratto di lavoro subordinato è possibile adattare uno strumento contrattuale tipico alle particolari esigenze dei contraenti, da valutare e inquadrare giuridicamente nel concetto di libertà contrattuale alla stregua delle previsioni di cui all’art. 1322 c.c. “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. 74
  • 14. LA FACOLTÀ DI RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO È DISPONIBILE? Art. 2118 c.c. Recesso dal contratto a tempo indeterminato “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità” (…) Le dimissioni si possono dare in ogni momento in quanto appartengono ad un sistema di libertà assoluta che comprende anche il potere di disporre di tale libertà. 75
  • 15. 1. RECESSO ANTICIPATO DEL DATORE DI LAVORO: CONSEGUENZE In ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, per tutto il periodo in cui egli, pur usando l'ordinaria diligenza nel ricercarla, non trovi altra idonea occupazione Incombe sul datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto l’onere di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro (1227 c.c.) o i proventi eventualmente ricavati dal lavoratore - aliunde perceptum (Cass. 15 novembre 1996, n. 10043) 76 Materiale prodotto da LABALAW Studio Legale
  • 16. 2. RECESSO ANTICIPATO DEL DIRIGENTE: CONSEGUENZE In ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del dipendente, il datore di lavoro potrà agire per ottenere il risarcimento del danno, che potrebbe essere quantificato in ragione dei costi sostenuti per l’addestramento o per reperire il sostituto a) obbligo di restituzione delle somme se preventivamente versate al lavoratore quale corrispettivo ovvero b) mancato pagamento delle somme promesse alla scadenza di un termine prefissato Opportunità di prevedere l’inserimento di una clausola penale che predetermini pattiziamente la quantificazione del danno da inadempimento da detrarre dalle competenze di fine rapporto e dal Tfr 77 Materiale prodotto da LABALAW Studio Legale
  • 17. LA CLAUSOLA DI PROLUNGAMENTO DEL PREAVVISO DI DIMISSIONI 78 78
  • 18. Clausola con la quale datore di lavoro e lavoratore pattuiscono la prosecuzione del periodo di preavviso oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva. 79
  • 19. Art. 2118 c.c. RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. 80
  • 20. L’art. 2118 c.c. stabilisce l’obbligo del preavviso rinviando alla contrattazione collettiva il “termine” ed i “modi” 81
  • 21. Ragioni del lavoratore per l’utilizzo della clausola di prolungamento del preavviso di dimissioni 1. percorso formativo del lavoratore 2. raggiungimento di una posizione particolarmente qualificata 3. corresponsione di un emolumento retributivo integrativo 82
  • 22. Liceità del patto di prolungamento del preavviso di dimissioni • La pattuizione individuale con la quale il datore di lavoro e dipendente concordano di prolungare il preavviso dovuto nell’ipotesi di dimissioni, con contestuale riconoscimento di benefici per il lavoratore è da ritenersi legittima (Trib. Genova, 7 settembre 2004) • La clausola di prolungamento del preavviso non urta contro alcuna disposizione inderogabile di legge o di contratto (Cass. 9 giugno 1981, n. 3741 – Corte d’Appello di Brescia, 8 aprile 2005, n 67) • Il sacrificio posto a carico del lavoratore è quello di un preavviso di durata superiore a quella stabilita dal ccnl, ma è bilanciato dall’acquisizione di professionalità e da un corrispettivo 83
  • 23. Vantaggi del patto di prolungamento di preavviso di dimissioni Consente di introdurre uno strumento per dissuadere il lavoratore ad abbandonare l’azienda 84
  • 24. Svantaggi del patto di prolungamento di preavviso di dimissioni  Non consente di vincolare il lavoratore a non abban- donare l’azienda  Non è possibile agire in via d’urgenza in caso di inadempimento 85
  • 25. IL CORRISPETTIVO Alcuna norma di legge subordina la validità del patto di stabilità all’erogazione di un corrispettivo Tuttavia la giurisprudenza si è pronunciata sulla legittimità del vincolo in relazione a fattispecie in cui il vincolo per il lavoratore rinveniva un corrispettivo nella natura della prestazione o in particolari investimenti formativi e/o economici del datore di lavoro (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1435; Cass. 7 settembre 2005, n. 17817). il versamento di un corrispettivo vincola maggiormente il dipendente al rispetto dell’obbligo in esso previsto (sia come perdita del beneficio sia come sanzione in caso di violazione dell’impegno) 86
  • 26. I membri del L&E Global Alliance
  • 27. I nostri uffici LABLAW Milano LABLAW Roma Corso Europa, 22 Via Ennio Quirino Visconti, 20 20122 Milano 00193 Roma Tel: +39 02 30 31 11 Tel: +39 06 32 84 41 Fax: +39 02 30 31 12 Fax: +39 06 32 21 351 LABLAW Genova LABLAW Padova LABLAW Pescara Via Colombo, 7/6 Corso Garibaldi, 5 Strada Comunale Piana, 3 16121 Genova 35122 Padova 65129 Pescara Tel. +39 010 587278 Tel. +39 049 87 53 115 Tel. +39 085 90 91 100 Fax. +39 010 594508 Fax. +39 049 87 50 276 Fax. +39 085 90 91 101 l.failla@lablaw.com s.barillari@lablaw.com www.lablaw.com © Riproduzione riservata