1. La protezione sociale realizza un’esigenza fondamentale di ogni Stato moderno, volta a garantire un tenore di vita adeguato ai bisogni di tutta la popolazione, istituendo strutture apposite e reperendo risorse finanziarie. Le prime corporazioni di mutuo soccorso a carattere benefico non erano in grado di sopperire a tutte le richieste e necessità, soprattutto per la limitatezza delle risorse economiche. Lo Stato liberale iniziò i primi interventi di politica sociale alla fine dell’Ottocento; lo Stato corporativo fascista li trasformò in istituzioni nazionali ad accentramento burocratico; il moderno Stato democratico tende a decentrare le istituzioni, attribuendo agli Enti locali (regionali e comunali) le diverse competenze. Protezione sociale Oggi per politica sociale si intende il sistema per mezzo del quale una parte del reddito nazionale è destinato ad un’insieme di bisogni, che non possono essere soddisfatti con i mezzi dei singoli lavoratori o di ogni altro cittadino. Il codice civile demanda a specifiche leggi la definizione delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, contribuzionali o le prestazioni relative
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5. Ciò comporta l’abbandono del sistema delle Assicurazioni sociali, sostituito con un regime sociale in cui ad ogni cittadino sono garantiti stabilità di occupazione, continuità del reddito, eliminazione dello stato di bisogno o, in un’ottica diversa, offrire a ciascuno, a seconda del bilancio nazionale, un minimo di sicurezza contro ogni evenienza negativa che può intercorrere dalla nascita alla morte.
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9. Le assicurazioni previdenziali coprono: evento certo L’Assicurazione copre tutte le fasi della protezione , ovvero prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento del lavoratore nel ciclo produttivo nazionale. infortuni sul lavoro malattia professionale invalidità/inabilità professionale disoccupazione involontaria tubercolosi maternità vecchiaia eventi professioanli eventi non professionali o extra-lavorativi unico evento positivo
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11. La struttura delle Assicurazioni Sociali prevede le seguenti figure: Assicuratore : ente pubblico, voluto ed istituito dallo Stato, che ne controlla la gestione senza finalità di lucro. Assicurante : datore di lavoro, obbligato per legge a compiere tutti gli atti per la costituzione e la continuazione del rapporto assicurativo. Assicurato : lavoratore a cui sono dovute le prestazioni in caso di evento dannoso protetto. Contributo : somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere all’Ente assicurativo, come corrispettivo del servizio che questi eroga al lavoratore. Prestazioni : denaro versato o interventi sanitari erogati dall’Ente assicurativo, che può erogarli al diretto interessato o a componenti del nucleo familiare. Lavoratore , nella definizione della Suprema Corte è colui che presta un’attività volta al conseguimento di un determinato risultato.
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13. Il sopralluogo ha, inoltre, lo scopo di escludere che il fatto sia dipeso da dolo o colpa altrui , anche in relazione ad eventuali deficienze delle misure igieniche e preventive. L’inchiesta pretorile ha carattere Amministrativo, ma a fini probatori i risultati dell’indagine hanno lo stesso valore di quelli ottenuti dall’Autorità giudiziaria, nei casi in cui ci sia sospetto di reato. Durante il sopralluogo si procede all’esame del luogo in cui l’infortunio è avvenuto, al fine di conoscere il tipo di lavoro svolto e ricostruire le circostanze in cui l’evento si è verificato (eventualmente grazie anche alla testimonianza dei colleghi di lavoro). In casi di morte certa (caduta da impalcatura, schiacciamento ecc.) il medico può procedere alla valutazione anche dal solo esame esterno del cadavere, ma spesso non basta e si deve ricorrere ad esami autoptici ( non sono rari i casi di infortuni mortali determinati da malori improvvisi, che comunque sono riconosciuti e risarciti quali infortuni professionali ).