1. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Lettera Circolare Ministero del Lavoro – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – prot.15/SEGR/1940 del 25/1/2011 Riguardano attività lavorative occupanti lavoratori (meccanici, idraulici, muratori, elettricisti, lattonieri, ecc.) che possono non avere ricevuto una formazione specifica in materia, operando in settori in cui l'esposizione all'amianto è un evento sporadico, e la cui esposizione può essere di debole intensità . In tali casi il datore di lavoro è ugualmente tenuto a rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo 3 del D.Lgs. 81/2008, eccetto le disposizioni elencate all'articolo 249, comma 2 e cioè: - Notifica all’Organo di Vigilanza di inizio lavori di cui all’art.250 - Misure di prevenzione e protezione di cui all’art.251 - Sorveglianza sanitaria di cui all’art.259 - Registrazione dell’esposizione e cartelle sanitarie di rischio di cui all’art.260
2. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto Articolo 249 - Valutazione del rischio l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro , non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 , nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili ; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Linea Guida dell'OMS per la Qualità dell'aria in Europa - WHO 2000: Una esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 fibra/litro di amianto misurata in SEM comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti Il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua , riferita a uno scenario di esposizione professionale di 1920 ore annue, cioè 240 giornate lavorate di 8 ore ciascuna . Le stime del rischio indicate dall’OMS garantiscono una adeguata protezione della salute. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto
4. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto I parametri di sporadicità dell’attività svolta sono definiti sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità della esposizione inalatoria del singolo lavoratore. Un’attività può essere classificata “ESEDI” se viene effettuata: · per massimo 60 ore l’anno · se ogni singolo intervento dura non più di 4 ore · se non vengono effettuati più di 2 interventi al mese La durata dell’intervento va misurata tenendo conto il tempo necessario all’espletamento dell’attività, compresa la durata delle operazioni necessarie alla pulizia del sito , alla messa in sicurezza dei rifiuti e alla decontaminazione dell’operatore. Il numero degli addetti esposti deve essere limitato il più possibile, e comunque non devono essere impiegati più di tre operatori; l’esposizione massima è fissata in 10 fibre di amianto per litro , riferite ad un periodo di otto ore .
5. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto La Commissione Consultiva permanente riporta inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo , un primo elenco di attività classificabili come ESEDI: 1. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili , come interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo per es. Riparazione superfici ridotte (massimo 10 mq) di lastre o mattonelle in VA con applicazione di collanti, impregnanti o riporti di guaine ricoprenti o prodotti simili Spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante Ripristino della funzionalità, limitatamente a superfici non superiori a 10 mq, di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto Attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente Interventi di emergenza per rottura su condotte idriche in MCA compatte, solo finalizzate al ripristino del flusso con inserimento di tratti di tubazioni a sezione inferiore senza rimozione del MCA
6. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto 2. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice, come rimozione di vasche e cassoni per l’acqua , qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere alla rottura degli stessi manufatti. per es. Rimozione di superfici limitate (massimo 10 mq) di lastre o mattonelle in VA, qualora non ne sia prevista la rottura Raccolta di piccoli pezzi in quantità non superiori all'equivalente di 10 mq di MCA non friabile caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi e imprevisti, previo trattamento con incapsulanti
7. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto 3 . Operazioni di incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato, come interventi su MCA non friabile ed in buono stato di conservazione. per es. messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore ad un equivalente di 10 mq) con posa di telo in polietilene sullo stesso e delimitazione dell'area senza alcun intervento o movimentazione del materiale 4. Operazioni di sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale, come il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.
8. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto Durante le ESEDI si dovranno assicurare le misure igieniche previste dall’articolo 252 del D.Lgs 81/08, con particolare riguardo per Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. Quindi, i luoghi in cui si svolgono tali attività dovranno essere: a) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione e oggetto del divieto di fumare, b) dispongano di aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
9. Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa e possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione e riparato o sostituito in caso di difetti o deterioramento, prima di ogni utilizzazione.