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LA SICUREZZA  DELLE ATTREZZATURE
La struttura del Titolo III – Capo I Le attrezzature di lavoro Articolato Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69. - Definizioni Art. 70. - Requisiti di sicurezza Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art. 73. - Informazione e formazione Allegati ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
Le Definizioni •  Sono sostanzialmente le stesse dell’art. 34 del D. Lgs. 626/94. •  Gli unici cambiamenti riguardano: –  L’inserimento del “montaggio” tra le operazioni lavorative che  ricadono nell’”uso dell’attrezzatura di lavoro” –  Le definizioni di “lavoratore esposto” e di “operatore”: d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o  in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di  lavoro. –  Lo spostamento della definizione di “lavoro in quota” al Titolo IV –  Capo II art. 107 •  Permangono le problematiche applicative dovute all’inserimento degli “impianti” tra le attrezzature di lavoro
Le principali novità: i requisiti di sicurezza  delle attrezzature di lavoro (art. 70) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere: •  conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Oppure •  conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, se costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari suddette, o se messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
Le principali novità: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70) •  Si considerano rispondenti ai requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (“decreti di riconoscimento di pari efficacia”). Es. gru oleodinamica HIAB, autogru FB 38 e F 450 FIORENTINI, elevatori trasferibili non installati stabilmente nei luoghi di lavoro .
Le principali novità: le procedure per l’applicazione delle sanzioni (art. 70 comma 4 )
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 commi 1, 2, 3) •  mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza,idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie •  all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, prende in considerazione anche “d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso” •  al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI
Le principali novità: obblighi del datore di   lavoro (art. 71 comma 4) •  prende le misure necessarie affinché: 1) le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione, siano corredate, ove necessario, oltre che da apposite istruzioni d'uso anche dal libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); •  prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e modifiche apportate alle macchine   (art. 71 comma 5) •  Si chiarisce che le modifiche apportate alle macchine (soggette al D.P.R. 459/96), per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e requisiti ergonomici delle attrezzature   (art. 71 comma 6) •  Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 5) •   Si prevede che il datore di lavoro, per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prenda le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica •  Con successivo decreto sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e‘ richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 4) •  per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica •  provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Le principali novità: obblighi del datore di   lavoro e il regime dei controlli   (art. 71 commi 8, 9, 10) •  provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte –  a un controllo iniziale  (dopo l'installazione e prima della messa in  esercizio) –  ad un controllo dopo ogni montaggio  in un nuovo cantiere o in una  nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon  funzionamento •  provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: –  a controlli periodici , secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni  fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di  queste  ultime, desumibili dai codici di buona prassi; –  a controlli straordinari  al fine di garantire il mantenimento di buone  condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e le verifiche periodiche   (art. 71 comma 11, 12, 13, 14) •  Oltre ai controlli periodici, sottopone a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate in allegato VII, secondo le periodicità indicate nello stesso allegato •  La prima delle verifiche periodiche e' effettuata dall'ISPESL •  Le successive verifiche periodiche sono effettuate dalle ASL •  le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati •  I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione •  saranno definite entro 12 mesi le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati •  l’elenco dell’allegato VII potrà essere modificato con D.M.
Le principali novità: obblighi dei noleggiatori e   dei concedenti in uso (art. 72) •  I venditori, noleggiatori, concedenti in uso o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro (di cui all'articolo 70, comma 2), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. •  I noleggiatori o concedenti in uso ad un datore di lavoro di attrezzature di lavoro senza conduttore devono, al momento della cessione: –  attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza –  acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
PRINCIPALI DEFINIZIONI -  attrezzatura di lavoro  - rischio - pericolo  - valutazione del rischio - situazione pericolosa RIPARI DI PROTEZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA - tipi di riparo (schermi, carter, cuffie, …) - dispositivo di interblocco - comando a due mani - barriere immateriali ESEMPI DI BONIFICA
PRINCIPALI DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO D.Lgs.81/08 “ qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” DPR 459/96 “ un insieme di pezzi o di  organi di cui uno almeno mobile, collegati tra loro… connessi solidamente per un’applicazione ben  determinata…”
PERICOLO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SITUAZIONE PERICOLOSA UNI EN 292/92-Parte 1 a “ qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli”
RISCHIO UNI EN 292/92-Parte 1 a “ combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa ” FATTORI  CHE INFLUENZANO IL RISCHIO legati alla macchina (tipo, funzionamento, comandi, …) legati all’impiego (ciclo di lavorazione, carico, scarico, …) legati all’uomo (attenzione, confidenza, stanchezza, …) legati all’ambiente (illuminazione, rumore, …)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO UNI EN 292/92-Parte 1 a “ valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE Cosa valutare: organi lavoratori elementi mobili organi di trasmissione del moto impianto elettrico di bordo macchina dispositivi di comando proiezione di materiali visibilità della zona operativa stabilità
misura di sicurezza che consiste nell’impiego di mezzi tecnici specifici per proteggere le persone dai pericoli connessi all’utilizzo dell’attrezzatura  PROTEZIONE SCELTA DEL TIPO DI PROTEZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO NECESSITA’ DI ACCESSO ALLA ZONA  PERICOLOSA: - elementi mobili di trasmissione - elementi mobili che partecipano alla lavorazione
TIPOLOGIE DI PROTEZIONI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RIPARO DI  PROTEZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object],DISPOSITIVO DI  SICUREZZA
RIPARI DI PROTEZIONE (cfr. Norma UNI EN 953/00) Definizione: elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera fisica.  Un riparo può agire: da solo: è efficace soltanto quando è chiuso; associato ad un dispositivo di interblocco, con o senza bloccaggio del riparo: in questo caso la protezione è assicurata qualunque sia la posizione del riparo
costruzione robusta non provocare rischi supplementari non facilmente neutralizzabili o rese inefficaci situate ad una idonea distanza dalla zona pericolosa (UNI EN 294/93) non limitare l’osservazione del ciclo di lavoro permettere gli interventi indispensabili sull’attrezzatura di lavoro   RIPARI DI PROTEZIONE Caratteristiche generali:
RIPARO FISSO riparo mantenuto nella sua posizione di chiusura   A- o in modo permanente (es. saldatura)   B- o per mezzo di elementi di fissaggio (es. viti)  che richiedono l’uso di un utensile per la loro  rimozione PER QUANTO POSSIBILE NON DEVE RIMANERE AL SUO POSTO IN MANCANZA DEI FISSAGGI B A
RIPARO A SEGREGAZIONE TOTALE riparo che impedisce l’accesso alla zona  pericolosa da tutti i lati. Usato soprattutto per la protezione degli organi di trasmissione
BARRIERA DISTANZIATRICE riparo che non racchiude completamente la zona pericolosa, ma impedisce o riduce l’accesso in virtù  delle sue dimensioni e della sua distanza  (cfr. UNI EN 294/93) dalla zona pericolosa  (es. riparo a tunnel per zona di carico/scarico) RIPARO A TUNNEL BARRIERA DISTANZIATRICE
RIPARO MOBILE - riparo collegato meccanicamente alla struttura della macchina (es. con cerniere) - può essere aperto senza l’uso di attrezzi - per  quanto possibile deve rimanere unito alla  macchina quando è aperto IMPIEGO: protezione contro schizzi d’acqua, sfridi, …
RIPARO MOTORIZZATO   riparo mobile azionato da una fonte di energia diversa da quella umana o dalla gravità. Pistoni pneumatici che regolano apertura/chiusura del riparo Riparo  mobile

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Attrezzature

  • 1. LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE
  • 2. La struttura del Titolo III – Capo I Le attrezzature di lavoro Articolato Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69. - Definizioni Art. 70. - Requisiti di sicurezza Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art. 73. - Informazione e formazione Allegati ALLEGATO V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature
  • 3. Le Definizioni • Sono sostanzialmente le stesse dell’art. 34 del D. Lgs. 626/94. • Gli unici cambiamenti riguardano: – L’inserimento del “montaggio” tra le operazioni lavorative che ricadono nell’”uso dell’attrezzatura di lavoro” – Le definizioni di “lavoratore esposto” e di “operatore”: d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. – Lo spostamento della definizione di “lavoro in quota” al Titolo IV – Capo II art. 107 • Permangono le problematiche applicative dovute all’inserimento degli “impianti” tra le attrezzature di lavoro
  • 4. Le principali novità: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere: • conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Oppure • conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, se costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari suddette, o se messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
  • 5. Le principali novità: i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70) • Si considerano rispondenti ai requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (“decreti di riconoscimento di pari efficacia”). Es. gru oleodinamica HIAB, autogru FB 38 e F 450 FIORENTINI, elevatori trasferibili non installati stabilmente nei luoghi di lavoro .
  • 6. Le principali novità: le procedure per l’applicazione delle sanzioni (art. 70 comma 4 )
  • 7. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 commi 1, 2, 3) • mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza,idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie • all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, prende in considerazione anche “d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso” • al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI
  • 8. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro (art. 71 comma 4) • prende le misure necessarie affinché: 1) le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione, siano corredate, ove necessario, oltre che da apposite istruzioni d'uso anche dal libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); • prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
  • 9. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e modifiche apportate alle macchine (art. 71 comma 5) • Si chiarisce che le modifiche apportate alle macchine (soggette al D.P.R. 459/96), per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  • 10. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e requisiti ergonomici delle attrezzature (art. 71 comma 6) • Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia
  • 11. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 5) • Si prevede che il datore di lavoro, per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prenda le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica • Con successivo decreto sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e‘ richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
  • 12. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e la formazione specifica (art. 71 comma 6 e art. 73 comma 4) • per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica • provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
  • 13. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e il regime dei controlli (art. 71 commi 8, 9, 10) • provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte – a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) – ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento • provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: – a controlli periodici , secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; – a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  • 14. Le principali novità: obblighi del datore di lavoro e le verifiche periodiche (art. 71 comma 11, 12, 13, 14) • Oltre ai controlli periodici, sottopone a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate in allegato VII, secondo le periodicità indicate nello stesso allegato • La prima delle verifiche periodiche e' effettuata dall'ISPESL • Le successive verifiche periodiche sono effettuate dalle ASL • le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati • I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione • saranno definite entro 12 mesi le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati • l’elenco dell’allegato VII potrà essere modificato con D.M.
  • 15. Le principali novità: obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72) • I venditori, noleggiatori, concedenti in uso o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro (di cui all'articolo 70, comma 2), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. • I noleggiatori o concedenti in uso ad un datore di lavoro di attrezzature di lavoro senza conduttore devono, al momento della cessione: – attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza – acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
  • 16. PRINCIPALI DEFINIZIONI - attrezzatura di lavoro - rischio - pericolo - valutazione del rischio - situazione pericolosa RIPARI DI PROTEZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA - tipi di riparo (schermi, carter, cuffie, …) - dispositivo di interblocco - comando a due mani - barriere immateriali ESEMPI DI BONIFICA
  • 17. PRINCIPALI DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO D.Lgs.81/08 “ qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” DPR 459/96 “ un insieme di pezzi o di organi di cui uno almeno mobile, collegati tra loro… connessi solidamente per un’applicazione ben determinata…”
  • 18.
  • 19. RISCHIO UNI EN 292/92-Parte 1 a “ combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa ” FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO legati alla macchina (tipo, funzionamento, comandi, …) legati all’impiego (ciclo di lavorazione, carico, scarico, …) legati all’uomo (attenzione, confidenza, stanchezza, …) legati all’ambiente (illuminazione, rumore, …)
  • 20.
  • 21. LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE Cosa valutare: organi lavoratori elementi mobili organi di trasmissione del moto impianto elettrico di bordo macchina dispositivi di comando proiezione di materiali visibilità della zona operativa stabilità
  • 22. misura di sicurezza che consiste nell’impiego di mezzi tecnici specifici per proteggere le persone dai pericoli connessi all’utilizzo dell’attrezzatura PROTEZIONE SCELTA DEL TIPO DI PROTEZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO NECESSITA’ DI ACCESSO ALLA ZONA PERICOLOSA: - elementi mobili di trasmissione - elementi mobili che partecipano alla lavorazione
  • 23.
  • 24. RIPARI DI PROTEZIONE (cfr. Norma UNI EN 953/00) Definizione: elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera fisica. Un riparo può agire: da solo: è efficace soltanto quando è chiuso; associato ad un dispositivo di interblocco, con o senza bloccaggio del riparo: in questo caso la protezione è assicurata qualunque sia la posizione del riparo
  • 25. costruzione robusta non provocare rischi supplementari non facilmente neutralizzabili o rese inefficaci situate ad una idonea distanza dalla zona pericolosa (UNI EN 294/93) non limitare l’osservazione del ciclo di lavoro permettere gli interventi indispensabili sull’attrezzatura di lavoro RIPARI DI PROTEZIONE Caratteristiche generali:
  • 26. RIPARO FISSO riparo mantenuto nella sua posizione di chiusura A- o in modo permanente (es. saldatura) B- o per mezzo di elementi di fissaggio (es. viti) che richiedono l’uso di un utensile per la loro rimozione PER QUANTO POSSIBILE NON DEVE RIMANERE AL SUO POSTO IN MANCANZA DEI FISSAGGI B A
  • 27. RIPARO A SEGREGAZIONE TOTALE riparo che impedisce l’accesso alla zona pericolosa da tutti i lati. Usato soprattutto per la protezione degli organi di trasmissione
  • 28. BARRIERA DISTANZIATRICE riparo che non racchiude completamente la zona pericolosa, ma impedisce o riduce l’accesso in virtù delle sue dimensioni e della sua distanza (cfr. UNI EN 294/93) dalla zona pericolosa (es. riparo a tunnel per zona di carico/scarico) RIPARO A TUNNEL BARRIERA DISTANZIATRICE
  • 29. RIPARO MOBILE - riparo collegato meccanicamente alla struttura della macchina (es. con cerniere) - può essere aperto senza l’uso di attrezzi - per quanto possibile deve rimanere unito alla macchina quando è aperto IMPIEGO: protezione contro schizzi d’acqua, sfridi, …
  • 30. RIPARO MOTORIZZATO riparo mobile azionato da una fonte di energia diversa da quella umana o dalla gravità. Pistoni pneumatici che regolano apertura/chiusura del riparo Riparo mobile