1. I REATI FISCALI DI CUI AL D.LGS. 74/2000
Relatore: Antonio Fortarezza Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano
Materiale estratto dall’intervento al convegno del 29/09/2009 organizzato dall’ ODEC di Milano
dal titolo: La legge antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
2. Principi generali del diritto penale
• Principio di ignoranza: nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della norma penale
• Il reato: è una condotta umana contraria a norme imperative di legge.
I reati si possono distinguere in:
- delitti: puniti con l’ergastolo, la reclusione (pena detentiva da 15
giorni a 30 anni) e la multa.
- contravvenzioni: puniti con l’arresto (pena detentiva da 5 giorni a 3
anni) e l’ammenda.
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3. Principi generali del diritto penale
• Come si configura un reato:
Affinchè si configuri un reato è necessaria la coesistenza di due elementi:
Quello oggettivo (che è il fatto)
Quello soggettivo (che è il dolo)
(Il dolo è una condotta che presuppone un comportamento intenzionale)
Il dolo si distingue in:
-Dolo specifico
-Dolo generico
-Dolo eventuale
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4. Principi generali del diritto penale
Dolo eventuale:
Si configura quando l’agente prevede come possibile il verificarsi di un evento che egli non
vuole realizzare, ma pone in atto comunque la condotta accettando il rischio che esso si
verifichi. Ad esempio, durante una rapina, a mano armata il rapinatore non vuole uccidere
il rapinato, ma incespica e parte accidentalmente un colpo; quindi non è omicidio colposo.
Dolo generico:
Si configura quando è compiuto il fatto descritto dalla norma incriminatrice senza indagare
sul fine perseguito dall’agente. Per esempio, per l’omesso versamento Iva l’elemento
soggettivo si concretizza per il solo fatto di non aver versato l’Iva.
Dolo specifico:
Si configura quando l’agente ha agito per una determinata finalità la cui concreta
realizzazione non è necessaria per integrare il reato essendo sufficiente che essa sia
strettamente perseguita. Per esempio, la rapina presuppone il conseguimento di un
profitto che normalmente è il denaro contante, ma se il rapinatore non trova il denaro e
quindi non consegue il profitto il reato di rapina si commette ugualmente.
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5. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
• La normativa in argomento, che disciplina i reati tributari, può essere
suddivisa in due diverse figure delittuose:
Delitti in materia di dichiarazioni fiscali
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
Naturalmente per ognuno di essi, andrà puntualmente verificato, il momento
consumativo del reato e la presenza di eventuali soglie di punibilità, il che
presuppone che il mancato superamento di dette soglie non integra la punibilità a
titolo di delitto.
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6. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti
art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
art. 4 Dichiarazione infedele
art. 5 Omessa dichiarazione
art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 10 Occultamento o distruzioni di documenti contabili
art. 10 bis Omesso versamento di ritenute
art. 10 ter Omesso versamento di I.V.A.
art. 10 quater Indebita compensazione di imposte
art.11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
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7. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
Il sistema penale tributario, introdotto dal D.Lgs. n. 74 del
2000, è tra l’altro concentrato, sui tre delitti in materia di dichiarazione annuale, tra cui quello di
“dichiarazione fraudolenta” è sicuramente il più grave.
Esso ricorre in presenza di una rappresentazione dei fatti non solo mendace, ma anche
particolarmente “insidiosa”, in quanto supportata da un impianto contabile e documentale inteso a
rendere difficoltosa l’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria o, comunque, ad
accreditare artatamente i dati evidenziati nella dichiarazione.
All’interno di tale categoria, si differenziano due fattispecie criminose, a seconda che la
dichiarazione fraudolenta sia basata sull’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, per qualsiasi importo (art. 2), oppure su altri artifici (art. 3) al superamento di
determinate soglie di punibilità.
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8. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74 /2000) che commette chi, al fine di evadere le imposte,
utilizza fatture o altri documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere
una soglia minima; quindi anche la fattura “falsa” per Euro 100,00 integra la fattispecie del
reato; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) che commette chi, al fine di
evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi
attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se,
congiuntamente, l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro
77.468,53 e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al
5% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro
1.549.370,70); il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione
annuale;
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9. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
Dichiarazione infedele (art. 4) che commette chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione
elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se,
congiuntamente, l’imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 103.291,38 e
l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare degli
elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 2.065.827,60; il fatto si consuma nel
momento della presentazione della dichiarazione annuale;
Omessa dichiarazione (art. 5) che commette chi, al fine di evadere le imposte non
presenta la dichiarazione; questa frode si realizza solo se l’imposta evasa -avendo riferimento
a ciascuna imposta- è superiore a Euro 77.468,53; il fatto si consuma nel 90° giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale;
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) che
commette chi al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte emette fatture o altri
documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il
fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti;
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10. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10) che commette chi, al fine di
evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume
d’affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il
fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;
Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis) che commette chi non versa, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, le ritenute certificate
per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta;
Omesso versamento di I.V.A. (art. 10 ter) che commette chi non versa, entro il termine
per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per un importo
superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo;
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11. I Reati fiscali – D.Lgs. 74/2000
Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater) che commette chi non versa le
somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo
superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della
compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta;
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) che commette chi al fine di
sottrarsi al pagamento delle imposte simula l’alienazione o il compimento di atti fraudolenti su
beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si
realizza soltanto se l’importo delle imposte non pagate è superiore a Euro 51.645,69; Il fatto
si consuma nel momento del compimento dell’alienazione simulata;
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