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Il ruolo del sindaco nel controllo
Casi di incompatibilità e i criteri da seguire, secondo
 l'ultimo documento sull'accettazione delle cariche.

                      Scuola Alta Formazione
               Università Commerciale Luigi Bocconi
              Fondazione Dottori Commercialisti di Milano
                        Milano – 05/06/2012
                       Andrea Arrigo Panato
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Sindaco unico o Revisore unico

Dottrina:
 ODCEC Milano (Sindaco + revisore)
 Notariato Milano (Sindaco + revisore)
 ASSONIME (Revisore unico)
                                                            ?

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Composizione del Collegio
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri
effettivi (+ 2 supplenti). (VEDI Atto costitutivo)

Con Revisione: tutti iscritti al registro revisori

Senza revisione: almeno un revisore (+ sup.) più iscritti a:
 sezione A Albo DCEC
 Albo Avvocati
 Albo Consulenti lavoro
 Professori universitari di ruolo nelle materie economico/giuridiche


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Dichiarazione di trasparenza

Il candidato sindaco, entro il momento
   della nomina, deve rendere noti
   all’assemblea gli incarichi di
   amministrazione e controllo dallo stesso
   ricoperti presso altre società.


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Valutazione dell’impegno e del tempo
La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener
   conto dei seguenti fattori:
   ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla
   dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre
   caratteristiche della società;
   composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare
   riferimento alla circostanza che il collegio sindacale svolga anche la
   funzione di revisione legale dei conti);
   dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad
   esempio, possibilità di utilizzo di ausiliari);
   specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale.


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Obiettività ed indipendenza

I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività, integrità e
nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano
l’indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge
sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito
indispensabile ai fini del corretto esercizio delle funzioni di vigilanza
affidate al collegio sindacale.




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Valutazione rischi indipendenza

Rischi derivanti da interesse personale

Rischi derivanti da auto-riesame pratiche professionali

Rischi derivanti da prestazione di attività di patrocinio o assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente
tecnico di parte

Rischi derivanti da eccessiva familiarità o confidenzialità

Rischi derivanti da intimidazione



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Network

La valutazione dell’indipendenza è condotta anche in considerazione
dell’appartenenza a tale rete.
La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in
comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue chiaramente la
condivisione degli utili o dei costi ovvero fa capo a una proprietà, un controllo o una
direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla
stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla
condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.
Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui sussista la mera ripartizione dei
costi e non vi sia cooperazione nello svolgimento dell’attività professionale.




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Misure di salvaguardia
l’acquisizione di informazioni e la loro documentazione in relazione ai rapporti e alle
relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con
altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente
alla medesima rete;
il periodico monitoraggio di dette situazioni e relazioni;
la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di
salvaguardia eventualmente già adottate;
l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per
l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo e con l’organo
amministrativo della società;
la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la
società o con altre società del gruppo o con la rete.


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Cause ineleggibilità e decadenza
a) è interdetto;
b) è inabilitato;
c) è fallito;
d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
     o l’incapacità a esercitare uffici direttivi;
e) è amministratore della società;
f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di
     quelle sottoposte a comune controllo;
g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate
     dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle
     sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
     consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
     che ne compromettano l’indipendenza.
Le situazioni indicate dalla lettera sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni
     assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza.
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Codice Civile                                                   T.U.F.
                 2399, 1                                                    148, 3
Non possono essere eletti alla carica di         Non possono essere eletti sindaci e, se
     sindaco e, se eletti, decadono                   eletti, decadono dall’ufficio:
     dall’ufficio:                               a)   ……. ;
a)   ……. ;                                       b)   il coniuge, i parenti e gli affini entro il
b)   il coniuge, i parenti e gli affini entro il      quarto grado degli amministratori
     quarto grado degli amministratori                della società, gli amministratori, il
     della società, gli amministratori, il            coniuge, i parenti e gli affini entro il
     coniuge, i parenti e gli affini entro il         quarto grado degli amministratori
     quarto grado degli amministratori                delle società da questa controllate,
     delle società da questa controllate,             delle società che la controllano e di
     delle società che la controllano e di            quelle sottoposte a comune controllo;
     quelle sottoposte a comune controllo;



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Codice Civile                                               T.U.F.
               2399, 1                                                 148, 3
Non possono essere eletti alla carica di   Non possono essere eletti sindaci e, se
     sindaco e, se eletti, decadono             eletti, decadono dall’ufficio:
     dall’ufficio:                         a)   ……. ;
a)   ……. ;                                 b)   ……. ;
b)   ……. ;                                 c)   coloro che sono legati alla società o
c)   coloro che sono legati alla società o      alle società da questa controllate o
     alle società da questa controllate o       alle società che la controllano od a
     alle società che la controllano o a        quelle sottoposte a comune controllo,
     quelle sottoposte a comune controllo       ovvero agli amministratori della
     da un rapporto di lavoro o da un           società e ai soggetti di cui alla
     rapporto continuativo di consulenza o      lettera b) da rapporti di lavoro
     di prestazione d’opera retribuita,         autonomo o subordinato ovvero da
     ovvero da altri rapporti di natura         altri rapporti di natura patrimoniale
     patrimoniale che ne compromettano          o professionale che ne
     l’indipendenza.                            compromettano l’indipendenza.


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Legame professionale


la continuatività dei rapporti
la possibilità di un’interferenza tra attività di
consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-
riesame);
Il rischio di “dipendenza finanziaria”


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Verifica operativa

  Compensi totali da        Compensi sindaco/
      società e               Compensi totali                     INDIPENDENZA
gruppo/Compensi totali       professionista Vs
 professionista + rete       società e gruppo
       > 15%                             > 2/3                        SI

  > 5% ≤ 15%                               >½                         SI

       ≤ 5%                IRRILEVANTE                                SI

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Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco
non siano pagati per un periodo significativo, la
somma degli arretrati potrebbe essere considerata
una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso.
In caso di prolungata e significativa inadempienza, è
pertanto opportuno che il sindaco valuti con
attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico.


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Retribuzione

Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura
del compenso proposto è idonea a remunerare la
professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali
deve svolgere l’incarico facendo riferimento, in
considerazione del rilievo pubblicistico della funzione,
all’applicazione della vigente tariffa professionale.



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Cessazione dall’incarico
Le cause di cessazione dei sindaci sono:
   la scadenza dell’incarico;
   la decadenza;
   la revoca da parte della società;
   la rinuncia;
   la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
   il decesso.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di
    legge, statutarie o regolamentari.



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Scadenza

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i
sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci
rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi
sindaci (c.d. prorogatio).



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Decadenza
Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di
    professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto.

Altresì, il sindaco decade in caso di:
    assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel
    corso del medesimo esercizio sociale;
    assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate
    deserte;
    assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di
    amministrazione o del comitato esecutivo.

   La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa
   che la determina.
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Revoca
Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa.
La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza
dell’assemblea ordinaria.
Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i
sindaci nominati da quest’ultimi possono essere revocati soltanto dagli enti
che li hanno nominati.
La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente
tribunale, sentito il soggetto interessato.
La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale
di approvazione della deliberazione diviene definitivo.


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Rinuncia
Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d.
dimissioni volontarie).
È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali.
La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la
certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari -
all’organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del
consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio
sindacale.
È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia.
La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni
riguardino più membri del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il
momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.


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Variazione del sistema di amministrazione e controllo

Variazione del sistema di amministrazione e controllo Nelle società per
azioni, la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello
dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell’organo di
controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria
modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha
effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio successivo.
Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo Nelle
società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all’art.
2477 c.c. determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di
controllo. Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso
dell’incarico, l’organo di controllo rimane in carica fino alla naturale
scadenza.

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Funzionamento del collegio sindacale




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Funzionamento
Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena
autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento.
Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell’organizzazione del collegio, pur
non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti.
È opportuno che all’inizio dell’incarico il collegio concordi le modalità del suo
concreto funzionamento in relazione ai rapporti con la società e tra i suoi
componenti.
Il collegio sindacale può prevedere una articolazione diversificata delle attività
all’interno dell’organo, ad esempio, affidando a un componente lo svolgimento di
specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale.
Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni. Se
le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche
secondo termini temporali più ravvicinati.


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Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari
Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto
    di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-
    professionali idonei allo svolgimento dei compiti loro affidato.

In particolare, il sindaco può avvalersi di:
   dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si
   trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art.
   2399 c.c.;
   soggetti esterni, persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le
   persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone
   che operano direttamente presso la società non si trovino in una delle
   situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.

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DOVERI



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Controllo sulla gestione
                       Codice Civile

                               2403, 1
Il collegio vigila sull’osservanza della legge e dello
                        osservanza
statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.

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Vigilanza osservanza legge e statuto
L’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto si esercita
   attraverso l’acquisizione delle informazioni ritenute rilevanti mediante:
   la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
   lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con
   gli organi di controllo delle società controllate;
   l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;
   l’acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale,
   se presente, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso;
   l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo;
   la lettura dei verbali precedenti.

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Vigilanza su principi di corretta amministrazione

La vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si
   esercita verificando che:
   le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di
   ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il
   patrimonio di cui la società dispone;
   gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle
   operazioni compiute.

   Continuità aziendale!!!

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Vigilanza assetto organizzativo
redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle
funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei
soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con
adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed
effettiva diffusione.
verifica l’efficacia delle misure di contenimento dei rischi.
Verifica controllo interno ed adeguatezza reporting



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Revisione legale

                        D. Lgs 39/2010
                              art. 14
Il revisore o la società di revisione …
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato;
b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili;

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Giudizio sul bilancio
Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili,
     acquisite, ove necessario, le opportune informazioni dall’organo incaricato della revisione
     legale dei conti:
    esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto, e di ampliamento, i costi di
    ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n.
    5, c.c.;
    esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dell’avviamento, ai sensi dell’art. 2426, comma
    1, n. 6, c.c.;
    formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel
    caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai
    sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c.;
    formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione
    o di limitazione del diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.;
    redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno
    specifico affare ai sensi dell’art. 2447-novies c.c.


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Partecipazioni ad assemblee e CDA

Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all’assemblea in merito a:
   le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza,
   anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della
   revisione legale, se presente;
   le denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
   le denunzie proposte al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.;
   l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi
   dell’art. 2393 c.c.;
   le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.


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Poteri


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Atti di ispezione e controllo
I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione
    possa essergli eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
   Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale.
   Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad
   atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri
   effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta,
   anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti.
   Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell’importanza che il collegio
   sindacale riveste nella circolazione dell’informazione, sia previsto un
   periodico confronto con altri organi di controllo eventualmente
   presenti in virtù di norme di legge o dello statuto.

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Rapporti con l’organo amministrativo
Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie
    sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con
    riguardo alle società controllate.
I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi
   di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte
   del collegio sindacale, devono - tra l’altro - riguardare:
   l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;
   l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
   patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
   le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio
   o di terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 2391 e 2475-ter c.c.

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Rapporti con revisore legale o società di revisione
Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il
    revisore legale o con la società di revisione legale, ove presente, per
    l’espletamento dei rispettivi compiti
In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il
   collegio sindacale richiede al soggetto incaricato della revisione
   legale:
   la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure
   svolte;
   le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione
   sulla gestione;
   il contenuto delle relazioni che intende emettere.


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Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate


In caso di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., la funzione di
    vigilanza del collegio sindacale si estende anche all’attività svolta
    dalla società attraverso le società controllate. Particolare attenzione
    deve essere posta all’esame delle operazioni infragruppo.
Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad
  adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da
  considerarsi rilevanti le informazioni relative a:
   funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo;
   andamento generale dell’attività sociale.



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Potere di convocazione dell’assemblea dei soci


Il potere-dovere di convocazione dell’assemblea dei
soci è attribuito ai sindaci collegialmente sia come
obbligo proprio, qualora nell’espletamento del loro
incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante
gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, sia
come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento
da parte dell’organo amministrativo.


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RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI
Il collegio sindacale, laddove venga a conoscenza di fatti censurabili determinanti
violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione oppure
l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile, deve darne
tempestiva notizia all’organo amministrativo affinché siano adottati gli opportuni
provvedimenti preventivi o correttivi.
Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle
azioni ipotizzate o intraprese, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la
convocazione dell’assemblea dei soci, alla quale il collegio medesimo deve
presentare apposita relazione.
Qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere,
previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale può provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea dei
soci.
In caso di inerzia dell’assemblea, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui
all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la denunzia al tribunale
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Azione di responsabilità


Il collegio può promuovere l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori quando, nell’esercizio dei propri
poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli
amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che
hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno
concreto alla società




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Relazione dei sindaci
Il collegio sindacale ha l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci sui
    risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei
    propri doveri mediante una relazione.

In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi:

   sull’osservanza della legge e dello statuto;

   sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

   sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo;

   in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione.


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PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi:
nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);
determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche
(art. 2389 c.c.);
conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n.
39/2010);
iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento,
ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.);
congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con
esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.);
relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre
un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di
esempio, per gli istituti di credito).
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Operazioni straordinarie

Nell’ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo e amministrativo-contabile, nonché sull’osservanza della
legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e
dei relativi atti di esecuzione; redige altresì la documentazione prevista
dalla legge, dallo statuto o eventualmente richiesta dall’assemblea.
Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi
in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono
a carico dell’organo amministrativo




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Crisi di impresa
l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la
continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque
della tempestiva emersione di situazioni di crisi.
il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di
misure idonee a garantire la continuità aziendale.
Vigila sulla corretta esecuzione dei piani di risanamento da
parte degli amministratori
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio
sindacale sono sospese.

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LINK Utili

   Allegati: Norme di comportamento del collegio sindacale - Agg. gennaio 2012
   Apri il documento allegato
   Esempio di relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dei soci (art. 2429, comma
   secondo, c.c.)
   Apri il documento allegato
   Esempio di proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti: A)
   in presenza di una pluralità di offerenti e B) in presenza di un unico offerente
   Apri il documento allegato
   Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei
   conti
   Apri il documento allegato

Link: http://www.commercialisti.it/Portal/CMSTemplates/TxtAtch.aspx?id=bc7a5c6b-014f-4ba1-
    92c6-a3a9ce27e3df&idT=83bd8612-568b-4d28-9203-d40757b51f2a&mode=3



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Collegio sindacale e revisore unico]

  • 1. Il ruolo del sindaco nel controllo Casi di incompatibilità e i criteri da seguire, secondo l'ultimo documento sull'accettazione delle cariche. Scuola Alta Formazione Università Commerciale Luigi Bocconi Fondazione Dottori Commercialisti di Milano Milano – 05/06/2012 Andrea Arrigo Panato www.studiopanato.it
  • 2. Sindaco unico o Revisore unico Dottrina: ODCEC Milano (Sindaco + revisore) Notariato Milano (Sindaco + revisore) ASSONIME (Revisore unico) ? www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 2 22 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 3. Composizione del Collegio Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi (+ 2 supplenti). (VEDI Atto costitutivo) Con Revisione: tutti iscritti al registro revisori Senza revisione: almeno un revisore (+ sup.) più iscritti a: sezione A Albo DCEC Albo Avvocati Albo Consulenti lavoro Professori universitari di ruolo nelle materie economico/giuridiche www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 33 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 4. Dichiarazione di trasparenza Il candidato sindaco, entro il momento della nomina, deve rendere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 44 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 5. Valutazione dell’impegno e del tempo La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti fattori: ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostanza che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti); dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di ausiliari); specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 55 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 6. Obiettività ed indipendenza I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività, integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini del corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 66 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 7. Valutazione rischi indipendenza Rischi derivanti da interesse personale Rischi derivanti da auto-riesame pratiche professionali Rischi derivanti da prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte Rischi derivanti da eccessiva familiarità o confidenzialità Rischi derivanti da intimidazione www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 77 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 8. Network La valutazione dell’indipendenza è condotta anche in considerazione dell’appartenenza a tale rete. La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi ovvero fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali. Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui sussista la mera ripartizione dei costi e non vi sia cooperazione nello svolgimento dell’attività professionale. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 88 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 9. Misure di salvaguardia l’acquisizione di informazioni e la loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete; il periodico monitoraggio di dette situazioni e relazioni; la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente già adottate; l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo e con l’organo amministrativo della società; la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 99 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 10. Cause ineleggibilità e decadenza a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Le situazioni indicate dalla lettera sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 10 10 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 11. Codice Civile T.U.F. 2399, 1 148, 3 Non possono essere eletti alla carica di Non possono essere eletti sindaci e, se sindaco e, se eletti, decadono eletti, decadono dall’ufficio: dall’ufficio: a) ……. ; a) ……. ; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; quelle sottoposte a comune controllo; www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 11 11 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 12. Codice Civile T.U.F. 2399, 1 148, 3 Non possono essere eletti alla carica di Non possono essere eletti sindaci e, se sindaco e, se eletti, decadono eletti, decadono dall’ufficio: dall’ufficio: a) ……. ; a) ……. ; b) ……. ; b) ……. ; c) coloro che sono legati alla società o c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società da questa controllate o alle società che la controllano od a alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della da un rapporto di lavoro o da un società e ai soggetti di cui alla rapporto continuativo di consulenza o lettera b) da rapporti di lavoro di prestazione d’opera retribuita, autonomo o subordinato ovvero da ovvero da altri rapporti di natura altri rapporti di natura patrimoniale patrimoniale che ne compromettano o professionale che ne l’indipendenza. compromettano l’indipendenza. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 12 12 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 13. Legame professionale la continuatività dei rapporti la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto- riesame); Il rischio di “dipendenza finanziaria” www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 13 13 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 14. Verifica operativa Compensi totali da Compensi sindaco/ società e Compensi totali INDIPENDENZA gruppo/Compensi totali professionista Vs professionista + rete società e gruppo > 15% > 2/3 SI > 5% ≤ 15% >½ SI ≤ 5% IRRILEVANTE SI www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 14 14 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 15. Pagamento del compenso Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è pertanto opportuno che il sindaco valuti con attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 15 15 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 16. Retribuzione Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico facendo riferimento, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione, all’applicazione della vigente tariffa professionale. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 16 16 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 17. Cessazione dall’incarico Le cause di cessazione dei sindaci sono: la scadenza dell’incarico; la decadenza; la revoca da parte della società; la rinuncia; la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo; il decesso. Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 17 17 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 18. Scadenza Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 18 18 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 19. Decadenza Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Altresì, il sindaco decade in caso di: assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale; assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte; assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 19 19 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 20. Revoca Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati da quest’ultimi possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 20 20 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 21. Rinuncia Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali. La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all’organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più membri del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 21 21 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 22. Variazione del sistema di amministrazione e controllo Variazione del sistema di amministrazione e controllo Nelle società per azioni, la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2477 c.c. determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 22 22 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 23. Funzionamento del collegio sindacale www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 23 23 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 24. Funzionamento Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento. Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell’organizzazione del collegio, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti. È opportuno che all’inizio dell’incarico il collegio concordi le modalità del suo concreto funzionamento in relazione ai rapporti con la società e tra i suoi componenti. Il collegio sindacale può prevedere una articolazione diversificata delle attività all’interno dell’organo, ad esempio, affidando a un componente lo svolgimento di specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale. Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni. Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini temporali più ravvicinati. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 24 24 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 25. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico- professionali idonei allo svolgimento dei compiti loro affidato. In particolare, il sindaco può avvalersi di: dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.; soggetti esterni, persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che operano direttamente presso la società non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 25 25 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 26. DOVERI www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 26 26 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 27. Controllo sulla gestione Codice Civile 2403, 1 Il collegio vigila sull’osservanza della legge e dello osservanza statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 27 27 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 28. Vigilanza osservanza legge e statuto L’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto si esercita attraverso l’acquisizione delle informazioni ritenute rilevanti mediante: la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate; l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati; l’acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso; l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo; la lettura dei verbali precedenti. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 28 28 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 29. Vigilanza su principi di corretta amministrazione La vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che: le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone; gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute. Continuità aziendale!!! www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 29 29 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 30. Vigilanza assetto organizzativo redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità; esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri; esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate; presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione. verifica l’efficacia delle misure di contenimento dei rischi. Verifica controllo interno ed adeguatezza reporting www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 30 30 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 31. Revisione legale D. Lgs 39/2010 art. 14 Il revisore o la società di revisione … a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 31 31 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 32. Giudizio sul bilancio Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili, acquisite, ove necessario, le opportune informazioni dall’organo incaricato della revisione legale dei conti: esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto, e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.; esprime il consenso per l’iscrizione in bilancio dell’avviamento, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.; formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c.; formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.; redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-novies c.c. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 32 32 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 33. Partecipazioni ad assemblee e CDA Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all’assemblea in merito a: le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale, se presente; le denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.; le denunzie proposte al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.; l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.; le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 33 33 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 34. Poteri www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 34 34 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 35. Atti di ispezione e controllo I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa essergli eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale. Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta, anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti. Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell’importanza che il collegio sindacale riveste nella circolazione dell’informazione, sia previsto un periodico confronto con altri organi di controllo eventualmente presenti in virtù di norme di legge o dello statuto. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 35 35 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 36. Rapporti con l’organo amministrativo Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate. I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale, devono - tra l’altro - riguardare: l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società; l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate; le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 2391 e 2475-ter c.c. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 36 36 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 37. Rapporti con revisore legale o società di revisione Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il revisore legale o con la società di revisione legale, ove presente, per l’espletamento dei rispettivi compiti In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il collegio sindacale richiede al soggetto incaricato della revisione legale: la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte; le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione sulla gestione; il contenuto delle relazioni che intende emettere. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 37 37 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 38. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate In caso di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., la funzione di vigilanza del collegio sindacale si estende anche all’attività svolta dalla società attraverso le società controllate. Particolare attenzione deve essere posta all’esame delle operazioni infragruppo. Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a: funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo; andamento generale dell’attività sociale. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 38 38 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 39. Potere di convocazione dell’assemblea dei soci Il potere-dovere di convocazione dell’assemblea dei soci è attribuito ai sindaci collegialmente sia come obbligo proprio, qualora nell’espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, sia come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento da parte dell’organo amministrativo. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 39 39 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 40. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI Il collegio sindacale, laddove venga a conoscenza di fatti censurabili determinanti violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione oppure l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile, deve darne tempestiva notizia all’organo amministrativo affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti preventivi o correttivi. Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle azioni ipotizzate o intraprese, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell’assemblea dei soci, alla quale il collegio medesimo deve presentare apposita relazione. Qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale può provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea dei soci. In caso di inerzia dell’assemblea, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la denunzia al tribunale www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 40 40 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 41. Azione di responsabilità Il collegio può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 41 41 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 42. Relazione dei sindaci Il collegio sindacale ha l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri mediante una relazione. In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi: sull’osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo; in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 42 42 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 43. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi: nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.); determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.); conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010); iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.); congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.); relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.); pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito). www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 43 43 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 44. Operazioni straordinarie Nell’ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile, nonché sull’osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione; redige altresì la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto o eventualmente richiesta dall’assemblea. Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell’organo amministrativo www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 44 44 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 45. Crisi di impresa l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi. il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale. Vigila sulla corretta esecuzione dei piani di risanamento da parte degli amministratori Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese. www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 45 45 Copyright © - www.studiopanato.it
  • 46. LINK Utili Allegati: Norme di comportamento del collegio sindacale - Agg. gennaio 2012 Apri il documento allegato Esempio di relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dei soci (art. 2429, comma secondo, c.c.) Apri il documento allegato Esempio di proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti: A) in presenza di una pluralità di offerenti e B) in presenza di un unico offerente Apri il documento allegato Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti Apri il documento allegato Link: http://www.commercialisti.it/Portal/CMSTemplates/TxtAtch.aspx?id=bc7a5c6b-014f-4ba1- 92c6-a3a9ce27e3df&idT=83bd8612-568b-4d28-9203-d40757b51f2a&mode=3 www.studiopanato.it www.studiopanato.it Copyright © - www.studiopanato.it 46 46 Copyright © - www.studiopanato.it