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News per i Clienti dello studio
N.2
del 27 Febbraio 2013
Ai gentili clienti
Loro sedi
Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008 prevede in capo ai
datori di lavoro alcuni obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro. I mancati adempimenti espongono i datori di lavoro alla possibile applicazione di: i)
sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni penali nei casi più gravi. Si tratta nello specifico di obblighi in
materia di formazione (per i datori di lavoro RSPP e per la generalità dei lavoratori) e di
redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). In riferimento alla prima ipotesi,
l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che
svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente,
dall’articolo 34 e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008. Le disposizioni subordinano la
definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici
accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. In
riferimento a tale obbligo, vengono previste sanzioni fino a 6.400 euro. In riferimento alla seconda
ipotesi, ovvero la redazione del DVR, bisogna ricordare che ai sensi degli articoli 28 e seguenti del
D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria, e
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve valutare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Anche in tal caso, l’apparato sanzionatorio prevede
l’irrogazione di sanzioni fino a 6.400 euro in caso di mancata redazione del DVR.
Premessa
Il D.Lgs n. 81/2008 pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di obblighi in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
2
 l’articolo 34 stabilisce che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) frequentino corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
svolte;
 l’articolo 37 stabilisce che il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da
raggiungere anche con corsi periodici di aggiornamento;
 l’articolo 29, comma 5, estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti,
l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure
standardizzate.
Viste le sanzioni particolarmente incisive previste dal legislatore in riferimento all’adempimento di tali
obblighi forniamo un riepilogo di ciascun obbligo.
Obbligo formativo
Come anticipato in premessa, l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro
per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva,
rispettivamente, dall’articolo 34 e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.
OSSERVA
Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e
modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici accordi da adottare in
sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali Accordi
sono stati siglati:
 in data 21 dicembre 2011;
 in data 25.07.2012.
Con l’adozione degli Accordi l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per
datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e per lavoratori risulta a
tutti gli effetti in vigore.
Qualora, in sede ispettiva, ne venisse rilevato il mancato adempimento, il datore di lavoro già oggi
incorrerebbe nelle sanzioni amministrative e/o penali di seguito indicate. L’apparato sanzionatorio
previsto dall’articolo 55 del D.Lgs n. 81/2008 prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, le seguenti sanzioni
pecuniarie e/o penali:
SANZIONI
3
Obbligo Sanzione
Obbligo di formazione per il datore di lavoro che
si assume il ruolo di RSPP
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni
lavoratore in materia di sicurezza e salute
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo di fornire una formazione adeguata e
specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera
adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione
antincendio e al primo soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera
adeguata e specifica l’RLS (Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200 a 5.200 euro
In riferimento al momento di insorgenza dell’obbligo formativo evidenziamo che i datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (RSPP) sono tenuti a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni
dalla data di inizio dell’attività.
Inoltre, bisogna precisare che i soggetti che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio
2012 corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012 (data di
entrata in vigore dell’Accordo n. 223/2011), non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione
previsti. Allo stesso modo, i soggetti che dimostrino di aver già svolto, alla data
dell’11.01.2012 (data di pubblicazione dell’Accordo n. 223/2011), una formazione con contenuti
conformi all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, non sono tenuti a
frequentare i corsi di formazione previsti.
Allo stesso modo, coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP,
che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo 26 gennaio 2006, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti.
In riferimento ai lavoratori, invece:
LAVORATORI E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
Lavoratori I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione
anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione (il relativo
percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla
assunzione).
4
I lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013
corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012
(data di entrata in vigore dell’Accordo n. 221/2011), non sono tenuti a frequentare i
corsi previsti.
I lavoratori che non rientrano nelle precedenti ipotesi (quindi i lavoratori in forza che
per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in
materia di salute e sicurezza), dovrebbero già aver provveduto ad assolvere all’obbligo
formativo
Con riferimento alla durata dei corsi di formazione, questa dipende dai destinatari (datori di
lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.
DURATA DEI CORSI
Grado di rischio Destinatari formazione Durata minima formazione
Basso
Datori di lavoro rspp 16 ore
Lavoratori 8 ore
Medio
Datori di lavoro rspp 32 ore
Lavoratori 12 ore
Alto
Datori di lavoro rspp 48 ore
Lavoratori 16 ore
Per quanto concerne il contenuto:
CONTENUTO DEI CORSI
Corsi rivolti ai datori
di lavoro RSPP
Modulo giuridico
Modulo gestionale
Modulo tecnico
Modulo relazionale
Corsi rivolti ai
lavoratori
Formazione generale che costituisce un “patrimonio” permanente per il
lavoratore indipendentemente dal settore produttivo in cui è impiegato
Formazione specifica mirata in funzione del settore produttivo di impiego
L’aggiornamento della formazione, per i datori di lavoro RSPP ha periodicità quinquennale, ed
ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati:
 per il rischio basso, 6 ore;
 per il rischio medio, 10 ore;
 per il rischio alto, 14 ore.
5
Per i lavoratori, invece, l’aggiornamento deve avvenire con periodicità quinquennale, di
durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.
Redazione del documento sulla valutazione dei rischi
Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
OSSERVA
Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei
soggetti sopra individuati, deve redigere un documento da custodire presso l'unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione (DVR)
La valutazione dei rischi, come noto, deve essere immediatamente rielaborata quando si
verifichino:
 mutazioni al processo produttivo;
 alla organizzazione del lavoro;
 in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
o a seguito di infortuni significativi;
 quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi
il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni.
Bisogna, inoltre, evidenziare che l’articolo 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 estende ai datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ed emanate con decreto interministeriale in luogo dell’autocertificazione prevista
in precedenza.
OSSERVA
Lo stesso comma 5 dell’articolo 29 sopra citato stabiliva, in origine, che, fino alla scadenza del
terzo mese successivo all’entrata in vigore del predetto decreto, e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2012, i datori di lavoro in questione potevano autocertificare l’avvenuta
valutazione dei rischi. Il termine del 30 giugno 2012 (termine ultimo entro il quale era
ammessa l’effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione) è stato
posticipato in un primo momento al 31 dicembre 2012 ad opera del D.Lgs n. 57/2012.
Le procedure standardizzate sono state elaborate e disciplinate dal Decreto Interministeriale
del 30 novembre 2012 e la loro entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla
6
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, avvenuta il 6 dicembre 2012
(quindi il 5 febbraio 2013).
OSSERVA
Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a
10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012 dal D.Lgs n.
57/2012.
Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (Legge n. 228/2012)
che ha disposto la proroga, al 30 giugno 2013, della possibilità, per i datori di lavoro delle
imprese fino a 10 dipendenti, di autocertificare la valutazione dei rischi.
Conseguentemente, dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro fino a 10 dipendenti non possono
più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il
documento di valutazione dei rischi (DVR). Con la recentissima nota del Ministero del
Lavoro n. 2583 del 31.01.2013, infatti, viene precisato che i datori di lavoro fino a 10
dipendenti potranno autocertificare la valutazione sui rischi solo fino al prossimo
31.05.2013.
OSSERVA
Il ripensamento è dovuto principalmente alla decorrenza delle disposizioni attuative delle procedure
standardizzate, contenute in un decreto che entrerà in vigore il prossimo 06.02.2013, e alla
circostanza che aggancia la possibilità di autocertificare la valutazione sui rischi fino al terzo mese
successivo tale termine: il Ministero, quindi, ha chiarito che le imprese di minori dimensioni
potranno autocertificare i rischi solo fino alla fine di maggio 2013.
L’apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni:
SANZIONI
Ipotesi Sanzione
Mancata redazione del DRV
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di
prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e
distribuzione dei compiti e delle responsabilità)
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Incompleta redazione del DVR (in merito a: relazione sulla
valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i
Ammenda da 1.000 a 2.000 euro
7
criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle
mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o
richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento)
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse. Cordiali saluti

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Info1 sicurezza sul lavoro obblighi e scadenze

  • 1. 1 News per i Clienti dello studio N.2 del 27 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008 prevede in capo ai datori di lavoro alcuni obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I mancati adempimenti espongono i datori di lavoro alla possibile applicazione di: i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni penali nei casi più gravi. Si tratta nello specifico di obblighi in materia di formazione (per i datori di lavoro RSPP e per la generalità dei lavoratori) e di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). In riferimento alla prima ipotesi, l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall’articolo 34 e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008. Le disposizioni subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. In riferimento a tale obbligo, vengono previste sanzioni fino a 6.400 euro. In riferimento alla seconda ipotesi, ovvero la redazione del DVR, bisogna ricordare che ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Anche in tal caso, l’apparato sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni fino a 6.400 euro in caso di mancata redazione del DVR. Premessa Il D.Lgs n. 81/2008 pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
  • 2. 2  l’articolo 34 stabilisce che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) frequentino corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte;  l’articolo 37 stabilisce che il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da raggiungere anche con corsi periodici di aggiornamento;  l’articolo 29, comma 5, estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate. Viste le sanzioni particolarmente incisive previste dal legislatore in riferimento all’adempimento di tali obblighi forniamo un riepilogo di ciascun obbligo. Obbligo formativo Come anticipato in premessa, l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall’articolo 34 e dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008. OSSERVA Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali Accordi sono stati siglati:  in data 21 dicembre 2011;  in data 25.07.2012. Con l’adozione degli Accordi l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e per lavoratori risulta a tutti gli effetti in vigore. Qualora, in sede ispettiva, ne venisse rilevato il mancato adempimento, il datore di lavoro già oggi incorrerebbe nelle sanzioni amministrative e/o penali di seguito indicate. L’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 55 del D.Lgs n. 81/2008 prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, le seguenti sanzioni pecuniarie e/o penali: SANZIONI
  • 3. 3 Obbligo Sanzione Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si assume il ruolo di RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro Obbligo di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l’RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro In riferimento al momento di insorgenza dell’obbligo formativo evidenziamo che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) sono tenuti a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. Inoltre, bisogna precisare che i soggetti che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012 corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell’Accordo n. 223/2011), non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti. Allo stesso modo, i soggetti che dimostrino di aver già svolto, alla data dell’11.01.2012 (data di pubblicazione dell’Accordo n. 223/2011), una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti. Allo stesso modo, coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo 26 gennaio 2006, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti. In riferimento ai lavoratori, invece: LAVORATORI E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Lavoratori I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione (il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione).
  • 4. 4 I lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell’Accordo n. 221/2011), non sono tenuti a frequentare i corsi previsti. I lavoratori che non rientrano nelle precedenti ipotesi (quindi i lavoratori in forza che per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza), dovrebbero già aver provveduto ad assolvere all’obbligo formativo Con riferimento alla durata dei corsi di formazione, questa dipende dai destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio. DURATA DEI CORSI Grado di rischio Destinatari formazione Durata minima formazione Basso Datori di lavoro rspp 16 ore Lavoratori 8 ore Medio Datori di lavoro rspp 32 ore Lavoratori 12 ore Alto Datori di lavoro rspp 48 ore Lavoratori 16 ore Per quanto concerne il contenuto: CONTENUTO DEI CORSI Corsi rivolti ai datori di lavoro RSPP Modulo giuridico Modulo gestionale Modulo tecnico Modulo relazionale Corsi rivolti ai lavoratori Formazione generale che costituisce un “patrimonio” permanente per il lavoratore indipendentemente dal settore produttivo in cui è impiegato Formazione specifica mirata in funzione del settore produttivo di impiego L’aggiornamento della formazione, per i datori di lavoro RSPP ha periodicità quinquennale, ed ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati:  per il rischio basso, 6 ore;  per il rischio medio, 10 ore;  per il rischio alto, 14 ore.
  • 5. 5 Per i lavoratori, invece, l’aggiornamento deve avvenire con periodicità quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio. Redazione del documento sulla valutazione dei rischi Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. OSSERVA Al termine della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei soggetti sopra individuati, deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione (DVR) La valutazione dei rischi, come noto, deve essere immediatamente rielaborata quando si verifichino:  mutazioni al processo produttivo;  alla organizzazione del lavoro;  in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi;  quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni. Bisogna, inoltre, evidenziare che l’articolo 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed emanate con decreto interministeriale in luogo dell’autocertificazione prevista in precedenza. OSSERVA Lo stesso comma 5 dell’articolo 29 sopra citato stabiliva, in origine, che, fino alla scadenza del terzo mese successivo all’entrata in vigore del predetto decreto, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro in questione potevano autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Il termine del 30 giugno 2012 (termine ultimo entro il quale era ammessa l’effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione) è stato posticipato in un primo momento al 31 dicembre 2012 ad opera del D.Lgs n. 57/2012. Le procedure standardizzate sono state elaborate e disciplinate dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e la loro entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla
  • 6. 6 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013). OSSERVA Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012 dal D.Lgs n. 57/2012. Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (Legge n. 228/2012) che ha disposto la proroga, al 30 giugno 2013, della possibilità, per i datori di lavoro delle imprese fino a 10 dipendenti, di autocertificare la valutazione dei rischi. Conseguentemente, dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro fino a 10 dipendenti non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR). Con la recentissima nota del Ministero del Lavoro n. 2583 del 31.01.2013, infatti, viene precisato che i datori di lavoro fino a 10 dipendenti potranno autocertificare la valutazione sui rischi solo fino al prossimo 31.05.2013. OSSERVA Il ripensamento è dovuto principalmente alla decorrenza delle disposizioni attuative delle procedure standardizzate, contenute in un decreto che entrerà in vigore il prossimo 06.02.2013, e alla circostanza che aggancia la possibilità di autocertificare la valutazione sui rischi fino al terzo mese successivo tale termine: il Ministero, quindi, ha chiarito che le imprese di minori dimensioni potranno autocertificare i rischi solo fino alla fine di maggio 2013. L’apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni: SANZIONI Ipotesi Sanzione Mancata redazione del DRV Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità) Ammenda da 2.000 a 4.000 euro Incompleta redazione del DVR (in merito a: relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i Ammenda da 1.000 a 2.000 euro
  • 7. 7 criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento) Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti