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PENALE II          PROF. Roberto Guerrini
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Testi consigliati:
Per la preparazione dell'esame, oltre ad un costante riferimento ad una edizione aggiornata del
codice penale, si consigliano i seguenti testi:
FIANDACA-MUSCO ,"Diritto penale, Parte Speciale", volume I, Bologna, ultima edizione,
limitatamente al capitolo secondo (Delitti contro la pubblica amministrazione) e con esclusione dei
"Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione".
FIANDACA-MUSCO,"Diritto penale. Parte speciale", Volume II, (Delitti contro la persona) Tomo
I, Bologna, ultima edizione, limitatamente ai Capitoli : 1.2.4 e 5.
FIANDACA-MUSCO,"Diritto penale. Parte speciale", Volume II, Tomo II, (Delitti contro il
patrimonio) Bologna, ultima edizione, (per intero).
RAMACCI, "I delitti di omicidio", Giappichelli, Torino 2008, o, in alternativa a quest'ultimo
volume, BELLAGAMBA-GUERRINI, "Delitti contro l'onore", 2009.
Il corso di lezioni sarà integrato con esercitazioni casistiche, seminari e conferenze, volti ad
approfondire alcuni temi correlati agli argomenti del programma.
Capitolo uno: i delitti contro la vita e l'incolumità personale

Delitti di omicidio

l'omicidio costituisce il delitto naturale per eccellenza, nel codice vigente sono previste varie fattispecie di omicidio
(doloso, colposo, preterintenzionale) accomunate da un fatto base consistente nella causazione della morte di un uomo.
Non assumono rilievo ai fini della punibilità le modalità con le quali l'evento viene realizzato infatti il bene è la vita
umana individuale.

La costituzione si ispira all'idea della centralità del primato della persona umana, considerata come soggetto di diritti in
un certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello Stato; a livello codicistico l'articolo 579 incriminando
l'omicidio del consenziente attesta che la tutela penale della vita scatta del tutto a prescindere dalla volontà della
persona titolare del bene; l'articolo 580 punendo l'istigazione o l'aiuto al suicidio conferma che il nostro ordinamento
disconosce la libertà di vivere o di morire come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento.

L'articolo 32 " nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge" questo
sancisce la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute e il riconoscimento del diritto individuale a non
curarsi e lasciarsi morire come valore nel nostro ordinamento.
Dare spazio a tale principio dà vita ad una reinterpretazione sull'omicidio, questa diretta escludere dall'aria della
punibilità forme di eutanasia c.d. passiva consistente nella mancata prestazione o interruzione di cure da parte del
medico su richiesta consapevole e volontaria della persona legittimata a esprimere una rinuncia a continuare a vivere.

Soggetto attivo: dei delitti di omicidio realizzato mediante azione e chiunque invece nei casi di omicidio mediante
omissione il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo
giuridico di impedire l'evento lesivo.

Soggetto passivo e oggetto materiale: si tratta dell'essere vivente compreso il feto durante il parto, non è necessario che
sia anche vitale (capace di sopravvivenza) infatti la tutela ha come oggetto la persona umana a prescindere dal possesso
dei requisiti di normalità fisio-psichica.

In passato si è dibattuto se la morte come esaurimento della vita dovesse coincidere con:
-cessazione dell'attività respiratoria
-arresto dell'attività cardiocircolatoria
-morte cerebrale
-arresto della tripode vitale (attività cardiocircolatoria,nervosa e respiratoria)
dato che i primi due sono stati messi in crisi con l'avvento delle tecniche della grande rianimazione, il legislatore ha
accolto la terza soluzione della morte cerebrale infatti la legge 29 dicembre 93 numero 578 stabilisce all'articolo 1 che
morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Omicidio doloso

articolo 575:chiunque cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni;
il fatto punibile consiste nel cagionare la morte di un uomo e la verifica giudiziale incentra sull'accertamento del nesso
causale tra l'azione aggressiva dell'omicida è l'evento morte (non assume rilievo la modalità di realizzazione
dell'evento), cui si deve parlare di sussunzione ovvero l'azione è causa dell'evento quando esso non è conseguenza.

Il Dolo, quale coscienza è volontà del fatto deve sussistere al momento dell'azione e deve perdurare per tutto il tempo in
cui l'azione rientra nel potere di signoria dell'agente.
Problematiche sono le ipotesi di Dolo colpito a mezza via dall'errore dove infatti l'evento lesivo e voluto ma si verifica
per effetto non della condotta finalizzata a uccidere ma di una condotta diretta ha altro scopo:

caso B: tre compari rapiscono un uomo,colpevole di aver assunto un atteggiamento scorretto nei confronti della
compagna d'oro,per impartirgli una lezione; per cinque ore lo sottopongono un pestaggio e dopo una discussione sul da
farsi decidono di proseguire il pestaggio fino ad ucciderlo. Dopo il tentativo di strangolarlo decidono di dare fuoco al
cadavere.

Distinzione tra dolo eventuale colpa cosciente: affinché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la
rappresentazione mentale della concreta possibilità di elemento si verifichi come effetto della sua condotta----->

caso C: un giovane sieropositivo consapevole del suo stato avendo rapporti sessuali non protetti contagia la partner con
il virus dell'HIV e in seguito la donna che cede a causa della malattia; questo è omicidio volontario commesso con dolo
eventuale in quanto il giovane ha accettato il rischio del contagio ma anche la morte della compagna.
Circostanze aggravanti dell'omicidio doloso

articolo 576: si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso con
-col concorso di talune delle circostanze indicate nell'articolo 61 numero due;
-contro l'ascendente o discendente (parricidio), se concorre taluna delle circostanze indicate
 nell'articolo 61 numeri 1 e 4 o quando è adoperato un mezzo insidioso o quando vi è
 premeditazione;
-dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
-dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione o per procurarsi i mezzi
 di sussistenza durante la latitanza (è latitante chi si trova nelle condizioni indicate
 nell'articolo 61 numero 6 )

articolo 577: si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso -contro l'ascendente o il
discendente (parricidio);
-con una premeditazione;
-col concorso di taluna delle circostanze indicate all'articolo 61 numero 1 e 4;
La pena è la reclusione da 24 a 30 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la
madre adottivi, il figlio adottivo o contro l'affine in linea retta.

Nell'assetto originario del codice, la diversa gravità delle circostanze si trova riflessa nella sanzione che conduceva alla
pena di morte; in seguito alla sua abolizione della pena di morte venne sostituita con l'ergastolo.

Omicidio colposo - anche se preveduto non è voluto

articolo 589: chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il
fatto è commesso con violenza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
nel caso di morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violenze commesse
aumentata fino al triplo ma non può superare i 12 anni.
L'articolo rinvia alla definizione generale del debito colposo contenuto nell'articolo 43: il delitto è colposo quando
l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, o per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In base alla combinazione degli articoli 589 e 43, l'omicidio colposo e definibile come la causazione volontaria di un
evento letale caratterizzata dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelari.
Quindi l'evento = morte deve essere conseguenza della colpa; deve sussistere uno specifico legame colposo tra condotta
tipica ed evento.
quanto all'accertamento del nesso causale, valgono le regole generali desumibili dalla teoria orientata secondo il
modello della sussunzione sotto leggi scientifiche;(merita di essere segnalata un'importante presa di posizione delle
sezioni unite della cassazione (sentenza franzese) relativa a un caso di responsabilità col posto missiva in campo
medico).

Omicidio preterintenzionale

articolo 584: chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581-582 cagiona la morte di
un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. La ratio dell'articolo 584 risiede nell'esigenza di prevenire la
realizzazione volontaria di condotta aggressiva dell'integrità altrui, le quali possono in ragione della loro intrinseca
pericolosità e generare nella produzione di eventi a carattere letale. Per quanto riguarda la struttura oggettiva, la
fattispecie dell'omicidio preterintenzionale richiede la realizzazione di atti diretti a percuotere o a ledere, dei quali
derivi, come conseguenza non voluta la morte del soggetto aggredito.

Molto importante è l'idoneità degli atti: un particolare caso è quello in cui il comportamento dell'omicidio
preterintenzionale possa manifestarsi in forma di omissione; questo è il caso delle lesioni le quali integrando un reato a
forma libera ammetterebbero una realizzazione in forma omissiva.
Affinché la fattispecie oggettiva dell'omicidio preterintenzionale sia completa, occorre il nesso causale tra gli atti diretti
a percuotere o ledere e l'evento-morte(non voluto). Quanto all'elemento soggettivo, tende a prevalere la soluzione più
compatibile col principio di colpevolezza che è dolo misto a colpa: si ha quando per errore nell'uso di mezzi di
esecuzione si cagiona un evento diverso da quello voluto.

L'omicidio preterintenzionale sì consuma nel momento in cui si verifica la morte e quindi il tentativo non è
configurabile; l'articolo 585 stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze
aggravanti prevedute dall'articolo 576 e che è aumentata sino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
prevedute dall'articolo 577 o se il fatto è commesso con armi o con sostanza corrosiva.
Morte come conseguenza di altro delitto

articolo 586: norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e dell'incolumità fisica; si
applica ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto-base doloso, purché diverso dalle
percosse o dalle lesioni.(E diffuso ritenere l'articolo 586 una disposizione normativa speciale rispetto all'articolo 83
comma due del codice relativo alla ABERRATIO DELICTI)
per la struttura oggettiva è necessario che sussista un nesso causale tra l'illecito base è l'evento non voluto, ma
all'accertamento di tale nesso può risultare più o meno complesso (es: ipotesi di suicidio della vittima del delitto doloso
o di morte del tossicodipendente a seguito di assunzione di droga vendutagli dallo spacciatore-------------in casi di
questo genere si prospetta il problema del nesso causale possa considerarsi interrotto dalla scelta volontaria di togliersi
la vita o dalla consapevole volontaria autoesposizione al rischio).
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la tesi della responsabilità obiettiva e oggi respinta infatti occorre che
l'evento non voluto né costituisca un effetto concretamente prevedibile da parte dell'agente.

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

articolo 578: la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o durante, quando il
fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a
12 anni. A coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a 21 anni. Se essi hanno agito al solo
scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite
dall'articolo 61 del codice penale.

Il reato di infanticidio ha subito svariate formulazioni normative; in alcune fasi della storia del diritto romano,
l'uccisione dei bambini mostruosi, deformi o deboli è stata ritenuta legittima infatti l'infanticidio assume i caratteri di un
crimine grave solo con l'avvento del cristianesimo. Nelle qualificazioni del 19º secolo, esso fu previsto come autonoma
figura di illecito, qualora fosse determinato da ragioni d'amore o dalle particolari condizioni economiche sociali della
madre.
Il codice Rocco tipici o l'infanticidio in forma di reato autonomo, strutturando la fattispecie sulla c.d. Causa d'onore vale
a dire sulla esigenza di salvare l'onore sessuale della donna; la causa d'onore è stata successivamente abrogata dal
legislatore con una riformulazione del reato ad opera della legge del 5 agosto 1981.

per quanto riguarda il soggetto attivo questo è la madre: si tratta di un reato proprio, eventuali concorrenti del reato sono
di regola destinatari della pena prevista per l'omicidio volontario a meno che non agiscano al solo scopo di favorire la
madre avendo una riduzione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo è il neonato subito dopo il parto il feto durante il parto.

La struttura oggettiva del reato presenta una complessità, le condotte omicide devono essere realizzati in uno specifico
contesto temporale, ovvero durante il parto o immediatamente dopo. Le parole durante o immediatamente dopo creano
però dei problemi in quanto non sanciscono solamente un contesto temporale ma anche un contesto psicologico; ma il
più importante elemento è rappresentato dal requisito che ha sostituito la causa d'onore: il fatto deve essere determinato
da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.
Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico---> coscienza o volontà di provocare la morte del neonato
o del feto, con la rappresentazione delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Non sono
applicabili secondo l'articolo 578 le aggravanti comuni previste all'articolo 61.
Omicidio del consenziente

articolo 579: chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.non
si applicano le aggravanti dell'articolo 61 e si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
-contro una persona minore degli anni 18;
-contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per
l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
-contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con una violenza, minaccia o suggestione;

tale fattispecie costituisce una particolare ipotesi di omicidio doloso; la presenza dell'elemento specializzante costituito
dal consenso del soggetto passivo ha fatto sì che il legislatore del 30 ha previsto un trattamento punitivo più mite in
quanto il reato offende la vita ma non ha la libertà di autodeterminazione della vittima.
L'articolo 579, infatti, presuppone un consenso serio esplicito e non equivoco perdurante sino al momento in cui il
colpevole commettere il fatto.
in mancanza di una disciplina penale che regola l'eutanasia, nell'attuale ordinamento è la fattispecie dell'omicidio del
consenziente ad assumere un ruolo centrale.
l'eutanasia (morte pietosa o dolce) è distinguibile in diverse forme:
-attiva-per fare riferimento ai casi di morte pietosa cagionata mediante azione positiva.secondo le concezioni etico-
sociali dominanti tale forma di eutanasia non è ammissibile;
-passiva-eutanasia praticata in forma omissiva cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita ed il paziente in preda
alle sofferenze. Tali forme di eutanasia passiva sono ammissibili è penalmente lecite;
-indiretta-applicazioni di terapie del dolore determinano un accorciamento della vita del paziente;

un ostacolo all'applicabilità dell'articolo 579 è rappresentato dalla difficoltà di accertare un valido consenso
all'interruzione della vita, infatti in base al terzo comma è escluso che possa validamente consentire alla propria morte
una persona "inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per abuso di
sostanze alcoliche o stupefacenti"-------> questa condizione di deficienza non di rado si manifesta nel caso dei malati
terminali che chiedono di morire.

Il reato è punito a titolo di dolo-----> occorre che l'agente voglia provocare la morte del soggetto passivo con la
consapevolezza di aderire a una richiesta di quest'ultimo; a questo reato non si applicano le aggravanti previste
dall'articolo 61.

Istigazione o aiuto al suicidio

articolo 580: chiunque determina atti al suicidio o rafforza l'altrui proposito al suicidio, o ne agevola l'esecuzione è
punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni; se invece il suicidio non avviene è punito con la
reclusione da 1 a 5 anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Tale fattispecie si distingue da quella dell'omicidio del consenziente per il modo con il quale l'evento viene realizzato:
questa volta infatti a provocarlo è la vittima.

L'articolo 580 menziona la condotta di determinazione o di rafforzamento dell'altrui proposito suicidiario: la prima
consiste in una pressione psichica diretta far sorgere in altri un proposito prima inesistente, la seconda si limita a
rendere definitivo un proposito già sorto in altri.
L'articolo 580 meno la condotta di agevolazione della effettiva messa in atto dell'altrui volontà suicidiaria: è da
considerarsi tale ogni comportamento di ausilio o nella fornitura di mezzi utili per l'esecuzione del suicidio.
Sul piano dell'elemento soggettivo del dolo generico che comprende la coscienza e la volontà di determinare una forza
nell'altrui proposito suicida o di agevolare l'esecuzione.

Il reato si consuma nel momento nel luogo in cui si verifica l'evento morte o l'evento-lesione; non è configurabile il
tentativo di istigazione o agevolazione del suicidio in quanto non è punibile il fatto dell'istigare o agevolare un tentativo
di suicidio che di fatto si verifica qui però non si accompagni una lesione grave o gravissima.
Importante sono le circostanze aggravanti per le ipotesi in cui il soggetto istigato o aiutato sia un minore, una persona
inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o
stupefacenti; se il istigato o l'aiutato si trova in uno di questi due casi si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
Sezione II: la tutela penale della vita prenatale

PREMESSE-ne fattispecie di omicidio tutelano il bene della vita umana individuale e su tale concetto vi sono disparità
di vedute, la legge numero 194 del 22 maggio 1978 contenente " norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione della gravidanza" sostituisce la disciplina dell'aborto originariamente prevista nel codice penale; la
nuova disciplina segna una svolta, infatti mira a tutelare nello stesso tempo gli interessi della madre e del concepito,
riconosce che l'interruzione della gravidanza non sia punibile bensì lecita.

Il bene giuridico protetto e la vita del concepito, ma questa tutela non è assoluta in quanto va bilanciata con la
protezione della vita e della salute della madre infatti in base all'articolo 19 della legge 194/78 costituisce reato
cagionare l'interruzione volontaria della gravidanza fuori dai casi e senza l'osservanza delle modalità prescritte
legalmente.
Le condotte incriminate sono:
-è punito con la reclusione fino a tre anni chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5 e 8 della legge 194/78 (La donna è punita con la multa fino a € 51).le modalità in
questioni rendono lecito l'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza. L'articolo 51 determina le modalità con le quali
devono essere effettuati controlli medici necessari per accertare la presenza delle condizioni che rendono lecito l'aborto
nei primi 90 giorni, invece l'articolo 81 indica le modalità con le quali l'interruzione della gravidanza deve essere
praticata nelle strutture sanitarie;
-è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque provochi l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'accertamento medico dei casi previsti dall'articolo 6, tale articolo assume rilievo perché fissa i presupposti con i quali
l'interruzione della gravidanza può essere lecitamente praticata dopo i primi 90 giorni: quando la gravidanza il parto
comporti in un grave pericolo per la vita della donna e quando sono accertati processi patologici, anomalie o
malformazioni del nascituro.

La legge 40 del 19 febbraio 2004 contenente " norme in materia di procreazione medicalmente assistita" fissa le
condizioni che consentono il legittimo accesso alle tecniche riproduttive introducendo una fitta rete di divieti, la cui
violazione punita sia con sanzioni amministrative sia con sanzioni penali.
L'articolo quattro al primo comma stabilisce: il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o infertilità non spiegate e documentate da atto medico;
il secondo comma indica i principi che devono presiedere all'applicazione delle tecniche e cioè:
-gradualità, ispira al principio della minore invasività;
-consenso informato, il terzo comma e introduce un divieto inderogabile in quanto è vietato il ricorso a tecniche di tipo
eterologo, ovvero l'utilizzo dell'ovulo o del seme di un soggetto esterno alla coppia. l'articolo cinque completa la
disciplina stabilendo che possono accedere alle tecniche riproduttive solo coppie maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi;

Le condotte penalmente rilevanti sono:
-la commercializzazione di embrioni o surrogazione di maternità (articolo 12 comma 6 legge numero 40/2004)
-costituisce grave reato la clonazione in quanto ritenuta lesiva del bene dell'irripetibilità del genere umano, secondo
l'articolo 12 comma sette è punito con la pena della reclusione da 10 a 21 anni e con la multa da 600.000 a 1 milione di
euro
-tra le figure di reato direttamente finalizzate alla tutela dell'embrione vanno menzionate la produzione di embrioni
umani e i fini di ricerca o sperimentazione o comunque ai fini diversi da quello legislativamente consentito; gli
interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione sia per fini procreativi
che di ricerca; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere (articolo 13 comma 3).
Sezione III: delitti contro l'incolumità personale

percosse e lesioni: (rientrano nelle competenze del giudice di pace)
percosse----->articolo 581: chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a 6 mesi o con la multa sino a € 309.

Tale articolo tende a proteggere il bene del incolumità individuale da aggressioni che si traducono in forme di ingerenza
violenta nel corpo altrui.
Il FATTO TIPICO consiste nel percuotere taluno cioè nel colpire, nell'esercitare violenza sul corpo altrui; a condizione
che la manomissione fisica non provochi una lesione intesa come malattia del corpo della mente. Rientrano nel concetto
di percosse pugni, calci, schiaffi, spinte, bastonate, sculaccioni.
Nell'ambito del delitto di percosse non è rara l'eventualità che sono presenti cause di giustificazione e idonee a
scriminare il fatto,è configurabile con il consenso del soggetto passivo dal momento che rientra nella libera disponibilità
di ciascuno la scelta di sottoporre il proprio corpo a manomissioni da parte di altri (JUS CORRIGENDI).

Il dolo generico: consiste nella coscienza la volontà di colpire una persona con una condotta idonea a cagionarle
sensazioni dolorose.

Lesioni personali------> è disciplinato in varie forme, si articola in lesioni dolose: lievissime, allievi, gravi e
gravissime; e lesioni colpose: lievi, gravi e gravissime.
Il bene protetto e l'incolumità individuale ed è configurabile come un reato di danno.
Il fatto tipico è incentrato sulla quotazione ad altri di una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo
nella mente;
tale reato rientra tra quelli a forma libera: può essere realizzato con qualsiasi condotta purché idonea a produrre l'evento
che consiste nella malattia--->
-è malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, localizzata o circoscritta, di lieve entità e non
influente sulle condizioni generali;
-l'interpretazione più restrittiva---non basta un'alterazione anatomica ma occorre che nel soggetto passivo si sviluppi un
processo patologico che determini una menomazione funzionale dell'organismo (preferibile).

Lesioni dolose

articolo 582: chiunque cagiona ad un altro una lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo nella mente,
è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Articolo 583: la lesione personale e grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
-se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa;
-se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso di un arto;
la lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva:
-una malattia certamente ho probabilmente insanabile;
-la perdita di un senso;
-la perdita di un arto;
-la deformazione o lo sfregio permanente del viso:

distinguiamo quattro ipotesi di lesioni dolose:
Lievissima-il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni
e non concorre alcune delle circostanze aggravanti previste agli articoli 583 e 585.
Lieve-il reato perseguibile d'ufficio, se la malattia cagionata a una durata superiore ai 20 e non superiore ai 40 giorni.
Grave-se da essa derivano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o un'incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; o l'indebolimento permanente di un organo
di un senso.
Gravissima-ulteriore inasprimento di pena se dal fatto deriva una malattia certamente ho probabilmente insanabile, la
perdita di consenso o di un arto, la deformazione o sfregio permanente del viso.

Sul piano del fatto tipico, assume rilievo il nesso causale tra la condotta diretta a ledere e l'evento-malattia.
Quanto all'elemento soggettivo, le lesioni dolose sono punibili a titolo di dolo generico, infatti non basta la semplice
coscienza e volontà di colpire taluno con violenza ma occorre che sia consapevole di cagionare un danno.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'evento e sono previste circostanze aggravanti speciali:
articolo 585 -se concorre qualcuna delle circostanze previste dagli articoli 576 e 577;-se il fatto è commesso con armi o
con sostanze corrosive;
lesioni colpose

articolo 590: chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a 3 mesi o con la
multa fino a € 309. per una lesione grave la pena è la reclusione da 1 a 6 mesi o la multa da 123 a 619 €. se è gravissima
con la reclusione da 3 a 2 anni o con multa da 309 a 1239 €.

Si distinguono 3 tipologie differenti: lesioni lievi, gravi e gravissime; le ultime due sono aggravate se i fatti sono
commessi con violenza delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Rissa

articolo 588: chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a € 309; se nella rissa taluno rimane ucciso
riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa è la reclusione da 3 a 5 mesi. La stessa
pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

La rissa è stata elevata reato autonomo nel codice Rocco-la RATIO dell'incriminazione consiste nell'esigenza di tutelare
in forma anticipata i beni della vita o dell'incolumità individuale.
possiamo definire la rissa come scambio reciproco di atti di violenza fisico tra più persone (è un reato plurisoggettivo
proprio), inoltre secondo l'articolo 588 la condotta tipica deve consistere in una partecipazione inoltre il dolo generico in
quanto consiste nella coscienza è volontà di partecipare ad uno scambio reciproco e contestuale di atti violenti. Secondo
la giurisprudenza il dolo comporta anche un particolare animus offendendi cioè un reciproco intento aggressivo.

il reato è aggravato dalla morto dalla lesione di uno dei partecipanti alla rissa: la circostanza si configura anche se
l'evento letale o lesivo si verifichi fuori dalla rissa, ma immediatamente dopo e in conseguenza di essa.

Abbandono di persone minori o incapaci

articolo 591: chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, o un incapace, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o altra causa, o della quale abbia la custode dovrebbe aver cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni 18 a lui affidato nel territorio
dello Stato per ragioni di lavoro, la pena è la reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3
a 8 anni se deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, figlio, tutore o coniuge, o dall'adottante o adottato.

L'oggetto della tutela è costituito dalla vita e dall'incolumità individuale della persona che, per età o per altre cause,
siano incapaci di provvedere autonomamente a sé medesime e sono esposte a situazioni di pericolo.
Soggetto attivo deve trovarsi in una speciale relazione con il soggetto passivo, precisamente in termini di dovere di cura
o di rapporto di custodia. Il soggetto passivo il minore di anni 14 o di altri soggetti che l'articolo 591 reputa incapaci di
provvedere a se stessi.

La condotta in crimine è ha un significato sempre omissivo: l'abbandono penalmente rilevante consiste nella violazione
di un dovere di cura o di custodia e quindi nell'omissione di un'attività doverosa.

Cura---> ha come punto di riferimento soggetti adulti e versano in situazioni di debolezza o di pericolo.
custodia---> si riferisce ai minori e implica l'espletamento di attività di controllo e sorveglianza.

l'abbandono per essere punibile, deve provocare una concreta esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità del
soggetto passivo. Il dolo generico infatti consiste nella coscienza e volontà di abbandonare il soggetto incapace con la
consapevolezza di esporre esso a pericolo;
vi sono aggravanti sei dall'abbandono deriva una lesione personale o la morte del soggetto passivo, se a commettere il
fatto un soggetto legato alla vittima da un rapporto familiare.
Omissione di soccorso

articolo 593: chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o altra persona incapace di
provvedere a se stessa per malattia di mezzo corpo, non ne da immediato avvisò all'autorità, è punito con la reclusione
sino a 1anno o con la multa fino a € 2500. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembra in
animato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, non presta assistenza e non avvisa le autorità. Se da questa
condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena raddoppiata.

Questa fattispecie appresta tutela ai beni della vita e dell'incolumità individuale e include una tutela del dovere etico-
sociale di solidarietà.
Soggetto attivo e chiunque, quindi ci si trova di fronte ad un reato comune ma esaminando meglio la struttura della
fattispecie ci si accorge che il reato può essere realizzato solo da soggetti che si trovano in una particolare posizione
quindi si qualifica come reato proprio.
Per quanto riguarda l'elemento oggettivo l'articolo 593 presenta la struttura del reato omissivo c.d. Proprio: costituito
dalla situazione tipica e dalla condotto omissiva.

l'articolo 593 primo comma: presupposto del reato è il trovare una delle persone in situazioni di pericolo che fa sorgere
la necessità di intervenire in soccorso;
ma cosa significa trovare? Due interpretazioni:
-estensiva-il concetto di ritrovamento non presuppone necessariamente un contatto fisico diretto con la persona in
pericolo.
-restrittiva-il ritrovamento e implica la percezione visiva diretta da parte dell'agente-----> preferibile.

Articolo 593 secondo comma: la situazione di pericolo concreto costituisce requisito espresso della fattispecie
incriminatrice.

Il dolo consiste nella conoscenza della situazione tipica, accompagnato dalla volontà di omettere; il reato sì consuma
nel momento nel luogo in cui il soggetto obbligato o mette di prestare l'assistenza occorrente è infine il reato è
aggravato se dalla condotta omissiva consegue la morte o le lesioni del soggetto pericolante.

Capitolo due: delitti contro l'onore e il pudore sessuale
sezione I: delitti contro l'onore
il legislatore del 30 è individuato l'onore come bene individuale inteso in una duplice accezione; in senso soggettivo
come sentimento della propria dignità morale e somma dei valori più l'individuo attribuisce a se stesso, in senso
oggettivo come reputazione.
Tra i delitti contro l'onore da una parte troviamo l'ingiuria concepita come offesa all'onore o al decoro di una persona
presente, dall'altra troviamo la diffamazione configurata come aggressione dell'altrui reputazione senza la presenza della
persona offesa.
Nell'attuale contesto storico politico l'onore viene percepito come un bene altamente personale e trova il suo
fondamento nelle scelte di valore contenute nella costituzione.
Accanto all'onore è emerso il c.d. Diritto all'identità personale che consiste nel diritto alla reale rappresentanza della
propria personalità.

Ingiuria

articolo 594: chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa da 258 a 2582 €; alla
stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni,
diretti alla persona offesa.
La pena è della multa da 258 a 2582 o della permanenza domiciliare da 6 a 30 gg, o del lavoro di pubblica utilità da 10
giorni a 3 mesi e l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia
commessa in presenza di più persone.

Questa fattispecie protegge il bene dell'onore inteso normativamente come insieme dei valori originari propri della
persona umana contro uno specifico tipo di aggressione; l'ingiuria è un tipico delitto di manifestazione del pensiero.

Soggetto attivo può essere chiunque: si tratta infatti di reato comune che può essere commesso, contro qualsiasi
persona.
La condotta incriminata viene descritta come offesa all'onore o al decoro di una persona presente, infatti accanto
all'onore l'articolo 594 tutela anche il decoro.L'ingiuria in quanto manifestazione di disprezzo è un reato forma libera
che può essere commesso in qualunque modo e con qualsiasi mezzo; di solito viene commesso con la parola (verbale),
con scritti, disegni ma anche con comportamenti materiali (reale).
Bisogna anche distinguere l'ingiuria indiretta che va a colpire una persona diversa da quella cui sembra destinata, da
un'ingiuria obliqua e si concretizza in negazioni o domande oltraggiose.

inoltre l'accresciuto ruolo dei mezzi di comunicazione di massa rende possibile che l'imprudenza commessa anche
mediante le radio e la televisione o mediante strumenti informatici.
Il dolo dell'ingiuria è generico e consiste nella coscienza è volontà della condotta accompagnata da una duplice
consapevolezza: della presenza dell'offeso e dell'attitudine lesiva della condotta stessa.

Il codice prevede per l'ingiuria due circostanze aggravanti:
-se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;
-qualora l'offesa sia come sempre senza di più persone;

diffamazione (reato semplice)

articolo 595:chiunque fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, comunicando con più persone, offende altrui
reputazione, è punito con la multa da 258 a 2582 € o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 gg. o con il lavoro di
pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

Questa figura è posta presidio del bene giuridico dell' onore inteso come dignità sociale della persona; l'offesa alla
reputazione dell'essere realizzata in assenza dell'offeso ovvero il soggetto passivo dell'essere assente. Ma l'assenza non
va intesa in senso fisico-spaziale ma come impossibilità di percezione fisica dell'offesa da parte del soggetto passivo.
Ultimo requisito strutturale è la comunicazione con più persone---> si richiede una sorta di divulgazione
dell'espressione offensiva che abbia come destinatari almeno due persone e per le modalità della comunicazione queste
possono essere diverse, ovvero parole, scritti, gestualità o anche radio, televisioni.

Il dolo è generico infatti occorre che il colpevole abbia tenuto la condotta offensiva con coscienza e volontà
accompagnata dal suo carattere lesivo; la diffamazione è sì consuma nel momento nel luogo della divulgazione della
manifestazione lesive della reputazione.

L'articolo 595 prevede che le circostanze aggravanti speciali e cioè:
-se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;
-se l'offesa arrecata col mezzo di stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico;
-se l'offesa arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario;

cause speciali di non punibilità----> l'obiettivo è quello di dare rilevanza ad una serie di situazioni EXCEPTIO
VERITATIS:
prima causa di non punibilità consiste nella possibilità di provare la verità del fatto nel caso "quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel
procedimento penale".
Infine l'exeptio veritatis ha perso parte del suo significato normativo a seguito dell'entrata in vigore della costituzione in
cui all'articolo 2, è sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero.

Offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi all'autorità giudiziarie o amministrative---> altra causa di non
punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione è l'immunità giudiziale: l'articolo 598 dice che non sono punibili le offese
contenute negli scritti presenti o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti
all'autorità giudiziaria o davanti ad un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del
ricorso amministrativo.

Qui sono necessari due requisiti, le offese devono essere contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati nei
procedimenti in corso davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa; devono riguardare l'oggetto della causa o del
ricorso amministrativo.

Provocazione---> circostanza attenuante nella parte generale del codice penale che nei delitti contro l'onore assume il
ruolo di cause di esclusione della pena.
La provocazione consta di tre elementi costitutivi:
-il fatto ingiusto altrui;
-lo stato d'ira;
-l'immediatezza della reazione lesiva dell'onore;

il fatto ingiusto e quello illegittimo perché contrario ai principi dell'ordinamento o del diritto naturale, ovvero perché
contrario alle regole sociali del vivere civile. Secondo la giurisprudenza il fatto ingiusto può consistere anche in
un'omissione, quale il silenzio, quando secondo le convenzioni sociali appare doveroso tenere un comportamento attivo.
Lo stato d'ira corrisponde ad un impulso emotivo incontenibile che provoca la perdita dei poteri di autocontrollo (la
reazione iraconda deve verificarsi subito dopo il fatto ingiusto)

reciprocità delle ingiurie---> è applicabile non solo chi ritorce le offese ma anche a colui che per primo ha offeso,
ricorre nelle ipotesi di contestualità o di contemporaneità dell'offesa ma anche in tutti i casi in cui sussiste un nesso di
interdipendenza tra le offese, nel senso che luna deve essere la conseguenza dell'altra.
Le offese devono risultare ingiuste e cioè prive di un'oggettiva giustificazione.

cause di giustificazione comuni---> sono:
-diritto di cronaca-l'opinione pubblica ha diritto ad essere informata per potersi liberamente orientare nelle valutazioni
politiche, da cui l'esistenza di un diritto di esporre i fatti che si ritengono di pubblico interesse. Tale diritto di cronaca
opera in presenza di verità della notizia pubblicata o altrimenti trasmessa, pubblico interesse alla conoscenza dei fatti
(pertinenza), correttezza formale dell'esposizione (continenza).
-diritto di critica-la critica è essenziale espressione di un giudizio di razionalità e si arresta solo davanti agli attacchi
personali, avanti l'obiettivo di screditare la personalità morale del soggetto preso di mira.

Sezione II:delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
la legge numero 66 del 15 febbraio 1996 comprende l'offesa al pudore che consistono nelle due figure criminose degli
atti osceni e delle ricreazione spettacoli osceni. Entrambe le fattispecie hanno in comune la nozione di osceno
disciplinato dall'articolo 529: si considerano scemi gli atti di oggetti che, secondo il comune sentimento offende il
pudore; non si considerò scena l'opera d'arte all'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia
offerto in vendita, venduto o comunque procurata persona minore degli anni 18.

Gli articoli 527 528 tutelano il bene giuridico del pudore pubblico inteso come nucleo del buon costume, questo è un
bene giuridico dal contenuto indeterminato e al riguardo vi sono due diverse concezioni:
-storico-relativistica-concepisce il pudore tutelabile come un dato che molte relazione all'evoluzione dei costumi.
-deontologica-lo configura come un valore obiettivo fisso.

L'articolo 529 alla secondo comma esclude che possa considerarsi oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza in quanto
arte scienza sono valori che attengono alla sfera della personalità umana e l'articolo 33 comma uno della costituzione,
afferma che l'arte la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Atti osceni

articolo 527: chiunque di luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da
3 mesi a 3 anni.

Soggetto attivo può essere chiunque e per atti devono intendersi i comportamenti materiali che manifestano un
significato sessuale.
Il fatto deve essere commesso non in privato ma in un luogo definibile pubblico o aperto o esposto al pubblico e non
occorre che l'atto sia percepito da spettatori occasionali, ma è sufficiente che sia percepito da terzi in modo
occasionale--> per questo gli atti osceni sono reati di pericolo.

Il dolo consiste nella volontà di età dell'atto compiuto, accompagnato dalla consapevolezza del carattere osceno e dalla
pubblicità del luogo.
Pubblicazioni e spettacoli osceni

articolo 528: chiunque allo scopo di farne commercio distribuzione o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta o mette in circolazione scritti, disegni ecc è punito con la reclusione da 3
mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a € 103.

Il fatto tipico è realizzabile da chiunque; e possibile distinguere le tipologie di condotta punibile a seconda che si tratti
di oggetti osceni o rappresentazioni oscene.
Le condotte punibili concernenti gli oggetti osceni sono:
-fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione, esportazione o messe in circolazione allo
scopo di farne commercio;
-commercio, anche clandestino o distribuzione o esposizione pubblica;
-uso dei mezzi di pubblicità atti a propagandare gli oggetti pornografici in vista della loro commercializzazione.
Il dolo assume forme diverse rapporto alla diverse ipotesi--> nel primo comma si parla di dolo specificò consistente nel
perseguimento del fine di commercio, distribuzione; nelle restanti ipotesi si parla di dolo generico consistente nella
consapevolezza dell'oscenità della pubblicità.

Il reato sì consuma nel momento in cui viene realizzata una delle diverse condotte indicate.

capitolo quattro: delitti contro la libertà personale morale
sezione I: delitti contro la libertà personale
il codice del 30 aprile dei delitti contro la libertà personale come autonoma categoria-la libertà personale e intesa in
termini fisici.

Sequestro di persona-articolo 605

questa fattispecie è posta a tutela del bene giuridico della libertà personale ma esiste una controversia sul concetto,
infatti ci sono due indirizzi diversi che intendono la libertà personale in modo diverso:
-la nozione di libertà personale dei inteso in modo costruttivo e come semplice libertà di movimento;
-la libertà personale vista come un diritto inviolabile (diritto a non essere posti in una situazione di soggezione ad un
potere alieno);

il reato di sequestro di persona può essere commesso da chiunque--> reato comune, ed è un reato a forma libera che può
essere realizzato con diverse modalità. La modalità più comune è quella con missiva e di solito sequestro di persona
viene commesso mediante l'uso di forza fisica direttamente sul corpo della vittima. Accanto alla violenza costituisce
modalità esecutiva anche la minaccia. Inoltre bisogna dire che secondo la dottrina prevalente il sequestro di persona
potrebbe essere commesso anche con un comportamento omissivo (sequestro omissivo).

Per la configurazione del reato è necessario che la privazione della libertà personale venga protratta per un intervallo
temporale apprezzabile;
tale reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella cosciente volontà di privare un soggetto della libertà
personale.
Sono previste quattro circostanze aggravanti, due dal codice e due dalle leggi speciali, qualora il fatto sia commesso:
-a danno di un ascendente, discendente o coniuge;
-Da pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;
-da persona sottoposta a misura di prevenzione;
-a danno di persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici;

delitti dei pubblici ufficiali contro la libertà personale

-atto illegale-articolo 606: il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Queste una figura particolare di sequestro di persona che prende di mira, assieme alla libertà personale, anche uno
specifico interesse della pubblica amministrazione alla correttezza dell'operato dei suoi organi.
Soggetto attivo è un pubblico ufficiale; la condotta incriminata consiste nel procedere ad un arresto, abusando dei poteri
inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale;
il dolo è generico e richiede la coscienza e volontà di procedere all'arresto con l'abuso dei poteri inerenti alle funzioni.

-indebita limitazione di libertà personale-articolo 607: pubblico ufficiale che essendo preposto o addetto a un carcere
giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, di ricevere taluno
senza un ordine dell'autorità competente o non ubbidisce all'ordine di liberazione è dato dall'autorità è punito con la
reclusione sino a 3 anni.

Questo è considerato un delitto plurimo offensivo, infatti lette sia la libertà personale che l'interesse alla correttezza e
legalità dei comportamenti dei soggetti che rivestono qualifiche pubbliche; soggetto attivo può essere solo il pubblico
ufficiale preposto o addetto un carcere giudiziario o ad uno stabilimento per l'esecuzione di pene o misure di sicurezza.
La condotta incriminata descrive 3 ipotesi di indebita detenzione che consistono:
1-nella ricezione di una persona nell'istituto indicato in assenza di un ordine legittimo dell'autorità competente;
2-nella disobbedienza all'ordine di liberazione, ha dato dall'autorità competente;
3-nella protrazione indebita dell'esecuzione della pena o misure di sicurezza;

il dolo è generico e richiede la coscienza e la volontà di seguire una indebita restrizione della libertà personale, con la
consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni; il momento consuma attivo coincide con la
privazione della libertà personale.

-abuso di autorità contro arrestati o detenuti-articolo 608: il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non
consentite dalla legge una persona arrestato detenuta di cui egli abbia La custodia, anche temporanea è punito con la
reclusione sino a 30 mesi.

Questa figura di reato protegge il bene giuridico della libertà personale di una persona la quale viene a subire ulteriori
limitazioni della sua libertà fisica; la fattispecie presenta un contenuto omogeneo all'articolo 13 comma 3 della
costituzione che vieta ogni violazione fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà.
L'elemento oggettivo del reato consiste nel sottoporre a misura di rigore non consentite dalla legge il soggetto passivo.
Il dolo è generico e richiede la conoscenza e la volontà di sottoporre una persona misure di rigore, accompagnata dalla
consapevolezza dello stato in cui si trova la persona (arrestato, detenuto). Il delitto sì consuma nel momento del luogo in
cui la persona offesa viene sottoposta alle misure di rigore non consentite.

-perquisizione e ispezione personali arbitrarie-articolo 609: il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle
sue funzioni, e segue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione sino a 1 anno.

Questa figura di reato tutela la libertà morale; soggetto attivo è il pubblico ufficiale.
La condotta incriminata consiste nell'eseguire una perquisizione o un'ispezione personale, abusando dei poteri inerenti
alle sue funzioni;
la perquisizione personale è la ricerca sul corpo o nelle sfere di custodia del corpo stesso di cose, oggetti ecc. con
l'obiettivo di un usarli processualmente;
L'ispezione personale consiste in una investigazione diretta sul corpo per rilevare dati o segni particolari;
il dolo è generico e richiede la conoscenza e la volontà di effettuare la perquisizione o l'ispezione personale con la
consapevolezza del carattere abusivo della stessa.

Sezione II: delitti contro la libertà morale

violenza privata

articolo 610: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od ammettere qualche cosa è punito con
la reclusione fino a 4 anni; la pena è aumentata secondo corrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (violenza con
armi, da più persone)

questo reato finisce per osservare una funzione generica perché opera solo quando il fatto non costituisce altre ipotesi di
reato.
Soggetto attivo può essere chiunque in quanto si tratta di un reato comune, soggetto passivo invece può essere solo la
persona fisica.
Il fatto incriminato consiste nel costringere altri a fare, tollerare o ammettere qualche cosa mediante l'uso della violenza
o minaccia.

Il concetto di violenza contro verso in quanto vi sono due teorie:
-teoria della forza-senza soddisfare l'esigenza di individuare una nozione valida per tutti i settori della parte speciale;
-teoria della coazione-la violenza consiste non solo nell'impiego della forza ma anche nell'uso di mezzi fisici diretti a
raggiungere l'effetto di coazione (lacrimogeni, narcosi);
(la violazione però può consistere anche in una semplice omissione)
La seconda modalità della condotta è costituita dalla minaccia che consiste nella prospettazione di un male ingiusto e
futuro; il male ingiusto consiste nella lesione omessa in pericolo di beni giuridici appartenente al soggetto passivo o a
un terzo con particolari rapporti sociali.
La minaccia può anche essere diretta a persone diverse dal soggetto passivo del reato, purché sia in grado di produrre
l'effetto coercitivo sul possessore della cosa.

Per effetto della violenza della minaccia il soggetto passivo del reato di violenza privata dell'essere costretto a fare,
tollerare o omettere qualche cosa, e bisogna dire che tra la condotta e l'evento deve sussistere un rapporto di causalità
nel senso che il comportamento della vittima deve essere conseguenza diretta dei mezzi adoperati dall'autore.

L'oggetto della costrizione sì risolve in un fare, tollerare o omettere; per il tollerare e omettere si deve precisare che
sono forme di condotta passiva, consistono il primo nell'accettare la condotta dell'agente, nel sopportare senza reagire;
ed il secondo nel non compiere o nel ritardare una condotta.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico---> richiede la coscienza è volontà di costringere taluno, mediante l'uso della
violenza o della minaccia, a fare tollerare o omettere qualcosa.
Il delitto si consuma nel momento nel luogo in cui la vittima costretta a fare, tollerare o omettere; infine sono previste
delle aggravanti secondo l'articolo 339 è cioè se la violenza o minaccia è connessa con armi o da persona travisata, o da
più persone riunite, o con scritto anonimo.
Altre due circostanze sono previste da leggi speciali e cioè: se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura
di prevenzione o se il fatto è commesso in danno di persona internazionalmente protetta.

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

articolo 611: chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente
reato è punito con la reclusione fino a 5 anni; la pena è aumentata secondo corrono le condizioni previste dall'articolo
339.

Il bene tutelato da questa figura di reato e la libertà morale del soggetto passivo, invece soggetto attivo può essere
chiunque.
Il fatto incriminato consiste nell'uso di violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto
costituente reato; il delitto è punito a titolo di dolo specifico infatti occorre la coscienza e la volontà della violenza o
minaccia ed infine di costringere altri a commettere un fatto costituente reato. Il dolo però escluso se il soggetto ritiene
per errore che il fatto non costituisca reato.

Stato di incapacità procurato mediante violenza

articolo 613: chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o
stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere o
volere è punito con la reclusione fino a 1 anno. La pena è della reclusione fino a 5 anni se il colpevole ha agito col fine
di far commettere un reato o sei la persona incapace commette un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Soggetto attivo può essere chiunque in quanto un reato comune; il fatto punibile consiste nel porre una persona, senza il
consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante
somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o qualsiasi altro mezzo.
Il dolo è generico--> consiste nella coscienza e nella volontà di provocare ad altri lo stato di incapacità; il delitto infine
si consuma nel momento nel luogo in cui si verifica lo stato di incapacità.

Sono previste aggravanti:
-se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
-se la persona resa incapace commette un fatto preveduto dalla legge come reato;

minaccia

articolo 612: chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a €
51. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 la pena è la reclusione sino a 1 anno e si
procede d'ufficio.

Questa figura di reato protegge il bene giuridico della tranquillità individuale, soggetto attivo può essere chiunque è la
condotta incriminante consiste nella minaccia ad altri un danno ingiusto.
Requisito essenziale della minaccia è la sua idoneità a produrre l'effetto intimità timo sulla volontà del soggetto passivo,
cioè deve avere la potenziale capacità turbare la situazione di normalità psichica del soggetto passivo.
La minaccia deve avere come oggetto un danno ingiusto e questo requisito consiste nella lesione omessa in pericolo di
un interesse giuridicamente protetto.
La minaccia può assumere diverse forme: è esplicita od implicita, diretta o indiretta, reale o simbolica (può essere
realizzata con le parole, gesti o atteggiamenti fisici).
Il dolo è generico e presuppone la coscienza e la volontà di minacciare ad altri un danno con la consapevolezza della
sua ingiustizia. Infine il codice prevede due circostanze aggravanti speciali: se la minaccia è grave o s'è fatto in uno dei
modi indicati nell'articolo 339; inoltre la minaccia e aggravata se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di
prevenzione.

Capitolo cinque-delitti contro la libertà sessuale

La legge contro lo sessuale (L. 15 febbraio 1996) è una riforma che vuole essere espressione della rivoluzione culturale
sociale che ha preso di mira la concezione della sessualità della donna nella società moderna.
Le principali innovazioni della legge di riforma sono:
-la nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale;
-l'unificazione delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella nuova figura di reato della violenza
sessuale;
-l'introduzione della nuova fattispecie di violenza sessuale di gruppo prevista dall'articolo 609 octies;
-l'introduzione di una fattispecie autonoma che incrimina il compimento di atti sessuali, violenti o abusivi nei confronti
dei minori;
-la riformulazione della fattispecie di corruzione di minorenni;
-la previsione di una particolare disciplina a tutela della riservatezza della vita, con la configurazione del nuovo reato di
divulgazione delle generalità o dell'immagine della vittima di violenza sessuale;
-l'aumento del trattamento sanzionatorio mediante un sensibile innalzamento delle pene;

violenza sessuale

articolo 609 bis: chiunque, con violenza o minacce o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire
atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisiche o psichiche della persona offesa al momento del fatto;
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito all'altra persona. Nei casi di minore gravità la
pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3.

Sono previste due fattispecie principali, la prima è contenuta nel primo comma e consiste nella relazione sessuale per
costrizione, le cui modalità esecutive sono la violenza, la minaccia o l'abuso di autorità; la seconda è descritta nel
secondo comma e consiste nella relazione sessuale per induzione le cui modalità esecutive sono l'abuso della condizione
di inferiorità fisica o psichica della persona offesa è l'inganno con sostituzione di persona.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, il fatto di reato consiste nel compimento di atti sessuali.

In tutte le tre ipotesi occorre che il soggetto passivo sia stato costretto a compiere o subire atti sessuali; il requisito della
costrizione serve ad evidenziare che il fatto deve avvenire contro la volontà del soggetto passivo.
Presupposto della costrizione fisica è il dissenso del soggetto passivo rapporto sessuale, questo dissenso deve permanere
durante tutto il tempo della violenza ma può anche seguire ad un iniziale consenso.

La seconda modalità di costrizione è costituita dalla minaccia o violenza morale, intesa come manifestazione del
proposito di cagionare un danno o di determinare una situazione di pericolo se il minacciato non acconsente alla
congiunzione carnale.

L'abuso di autorità (terza modalità): il concetto di autorità va riferito a qualsiasi posizione di superiorità o supremazia,
indipendentemente dall'esistenza di poteri di coercizione; la nozione di abuso consiste nel cattivo uso della posizione di
autorità del soggetto attivò riveste nei confronti della vittima.

La seconda fattispecie dell'articolo 609 bis della violenza sessuale per induzione---> è una condotta che si specifica in
rapporto alle modalità di commissione del fatto e cioè all'abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica e
all'inganno mediante sostituzione di persona.
L'abuso consiste nell'approfittar aumento delle condizioni del soggetto passivo, invece di induzione consiste in un
comportamento sia materiale sia verbale e non richiede necessariamente un vero e proprio inganno.

Il dolo è generico e richiede la coscienza e la volontà di costringere il soggetto passivo mediante l'uso di violenza
minaccia a congiunzione carnale.
Il reato si consuma nel momento nel luogo in cui avviene il compimento dell'atto sessuale.
Ai sensi dell'articolo 609 ter i fatti all'articolo 609 bis sono aggravati e puniti con la reclusione da 6 a 12 anni se sono
commessi:
-nei confronti di persona che non ha compiuto 14 anni;
-con l'uso di armi a sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
-da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale;
-su persona comunque sottoposta a limitazioni di libertà personale;
-nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia ascendente, genitore anche
adottivo, tutore;
la pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto 10 anni.

Le circostanze previste i numeri 2 e 3 si basano sulla nozione di arma--> strumenti atti a offendere di cui la legge vieta
il porto in assoluto o senza giustificato motivo; i narcotici sono sostanze che possiedono la proprietà di provocare una
condizione psichica tale da eliminare o diminuire la capacità di difesa.
Una circostanza attenuante è prevista dal terzo comma dell'articolo 609 bis per i casi di minore gravità con una
diminuzione di pena in misura non eccedente i 2/3.

L'articolo 609 septiem prevede la possibilità di procedere a querela irrevocabile della persona offesa--> è riconosciuto
alle vittime il termine più lungo di sei mesi dalla commissione del fatto, proprio relazione al forte trauma subito dalla
vittima di violenza sessuale.

Atti sessuali con minorenni

articolo 609 quater: soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque compie atti sessuali con persona che, al
momento del fatto: non ha compiuto 14 anni; non ha compiuto 16 anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore.

Con questa fattispecie il legislatore ha voluto contrastare la violenza sessuale contro i minori--> equiparando il
trattamento sanzionatorio previste per l'ipotesi in cui i rapporti sessuali con minori di 14 anni avvengono con violenza,
minaccia o abuso di autorità a quelli in cui i rapporti sessuali si svolgono con il consenso del minore.
L'elemento soggettivo è costituito da dolo generico; l'ultimo comma introduce la nuova circostanza aggravante per il
caso in cui gli atti sessuali vengono compiuti con minore di 10 anni anche se consenziente.

Corruzione di minorenni

articolo 609 quinquies: chiunque compie atti sessuali in presenza di persone minori di 14 anni, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie è il sano è armonioso sviluppo della personalità e della sessualità dei minori; cui
soggetto attivo può essere chiunque mentre soggetto passivo e qualsiasi persona minore di 14 anni.
Questo articolo prende in considerazione solo il compimento di atti sessuali in presenza di persone minori di anni 14;
l'espressione atti sessuali deve concretizzarsi in un'attività fisica che coinvolge in qualche modo gli organi sessuali, con
il proposito di fare assistere il minore (il requisito è la presenza del minore).
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico--> è necessaria la consapevolezza in capo all'autore della presenza
del minore; l'errore o l'ignoranza dell'età è irrilevante.

Violenza sessuale di gruppo

articolo 609 octies: la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone ad atti di
violenza sessuale. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Il bene giuridico protetto della libertà sessuale della vittima che subisce un'aggressione quantitativamente e
qualitativamente più intensa rispetto ai casi di violenza sessuale Monosoggettiva; questa è una fattispecie a concorso
necessario perché richiede una pluralità di agenti.
La condotta incriminata a far riferimento comportamento di partecipazione e cioè a concorso materiale nella violenza o
minaccia avente ad oggetto la sfera sessuale della vittima (non è necessario che ciascun soggetto compia personalmente
atti sessuali ma le più persone riunite devono essere presenti fisicamente all'atto sessuale anche se realizzato da uno di
essi)
l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico--> richiede che ogni singolo partecipe abbia consapevolezza della
condotta orientata la violenza.

Il quarto comma prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato.
Disposizioni comuni
La legge numero 66/96 ha dettato una serie di norme che valgono per tutte le ipotesi di reato:
-ignoranza dell'età della persona offesa (articolo 609 sexies)-questa norma sancisce l'irrilevanza dell'ignoranza sull'età
della persona offesa che non può essere invocata a propria scusa;
-pene accessorie ed altri effetti penali (articolo 609 nonies)-

Capitolo uno-i delitti contro il patrimonio generale
i reati contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale del codice penale; i reati
patrimoniali sono quelli statisticamente più frequenti.
I delitti contro il patrimonio, corrispondono alle figure criminose contenute nel titolo XIII DEL libro 2 c.p. (articoli 624-
648 ter): sono delitti che difendono diritti soggettivi o interesse contenuto economico-patrimoniale facenti capo a
persone fisiche o giuridiche.

Patrimonio come bene giuridico di categoria---> il patrimonio e il bene giuridico di categoria, sotto il quale sono
raggruppati tutti i reati contenuti nel titolo XIII DEL c.p.
Questa scelta classificatoria rappresenta un'innovazione rispetto al codice Zanardelli 1889, il quale denominava gli
illeciti patrimoniali delitti contro la proprietà.
La sostituzione del termine proprietà con patrimonio si spiega con l'intento di precisare che le fattispecie non tutelano
solo la proprietà ma anche ogni altro diritto reale.
Il termine patrimonio indica che la legge penale tutela il complesso dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto
patrimoniale che fanno capo una persona.

Un orientamento tradizionale distingue i reati patrimoniali in due categorie:
-reati contro la proprietà in senso stretto, qui si sostiene che l'oggetto della tutela penale sia costituito dal potere di
signoria, che il titolare del diritto di proprietà esercita sulle cose aggredite dalla reo (non si richiede che il soggetto
passivo subisca un concreto danno patrimoniale);
-reati contro il patrimonio in senso stretto, in questi reati la prospettiva di tutela e meno formale e più materiale.
L'illecito penale aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva nella fattispecie incriminatrice prevede,
come requisito costitutivo l'altrui danno patrimoniale;

crisi della bipartizione-la bipartizione subisce un ridimensionamento, infatti sul piano dei reati contro la proprietà non
costituisce +1 dogma indiscusso e così la dottrina ha ricercato dei correttivi; in una prima fase si è cercato di apprestare
rimedi sul piano dell'interpretazione delle singole fattispecie, invece più di recente ci si è forzati di elaborare punti di
vista dotati di portata più generale e meno legati alla logica del caso per caso.
Nel reati contro il patrimonio il requisito del danno patrimoniale è andato in alcuni casi dematerializzandosi fino a
perdere la sua originaria impronta economica.

L'odierna dogmatica tenta di ricostruire un quadro unitario dei reati contro il patrimonio seguendo due strade:
-La prima consiste nel rimarcare la dimensione patrimoniale di tutti i reati contenuti nel titolo XIII, e cioè non solo
quelli patrimoniali in senso stretto (truffa, estorsione) ma anche nei reati contro la proprietà (furto,danneggiamento);
-La seconda consiste nel tentare di rendere omogenei tutti i reati contenuti nel titolo XIII; sulla base di un concetto di
lesione patrimoniale trascendente la dimensione puramente economica del danno;
quale che sia la soluzione preferibile va ribadita la difficoltà di elaborare un appagante concetto di patrimonio quale
bene giuridico unitario.

Inoltre bisogna dire che nei reati nel titolo XIII, il patrimonio non è sempre tutelato come bene giuridico esclusivo,
infatti tipi di reato come l'estorsione, il sequestro, la truffa ledono oltre al patrimonio, beni di natura personale e
precisamente il diritto alla libertà e all'autodeterminazione individuale. Ciò induce parte della dottrina a qualificare
plurioffensivi i reati in questione.
Classificazione reati patrimoniali-il legislatore dispone diversi criteri di classificazione dei reati patrimoniali; i
principali sono :
-l'adozione di una classificazione sistematica incentrata sul bene giuridico sfocia nella bipartizione tra delitti contro la
proprietà in senso stretto e delitti contro patrimonio;
-il criterio di classificazione più accreditato è quello che fa leva sulle caratteristiche offensive della condotta, questo
criterio risulta preferibile per due ragioni, perché è proprio la considerazione della specifica carica offensiva della
condotta spiegare la ratio della punibilità è perché il criterio si rivela più fecondo anche sul piano interpretativo.

Il legislatore del 30 ha classificato i reati contenuti nel titolo XIII IN base alla fondamentale bipartizione tra condotta
violenta (articoli 624-639) e condotta fraudolenta (articoli 640-648 ter)
-un'ulteriore modello classificatoria incentrato sulla condotta e quello che divide reati patrimoniali in due categorie,
contraddistinte dal diverso ruolo del soggetto passivo:
1-delitti di aggressione o usurpazione unilaterale (furto,rapina),qui l'aggressione criminosa proviene tutta dal reo, il
quale fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima, cui non rimane altro che subire passivamente.
2-delitti con una cooperazione artificiosa della vittima (estorsione,truffa),qui si instaura un rapporto interattivo tra
l'autore del fatto alla persona offesa, quest'ultima non si limita subire il reato Ma coopera al processo lesivo.

La distinzione tra reati di aggressione unilaterale e reati con cooperazione della vittima permette di raccordare lo studio
dei reati patrimoniali al recente orientamento che attribuisce al ruolo assunto dalla vittima la funzione di criterio del
limitativo della punibilità di illeciti come la truffa.

Caratteristiche della tutela-il catalogo dei delitti patrimoniali contenuto nel codice Rocco configura classiche figure di
reato e ereditate dalla tradizione legislativa precedente, è riflettenti forme di offesa tipiche di una realtà socio-
economica di stampo agricolo. In coerenza con l'ideologia fascista i beni della proprietà e del patrimonio ricevono una
protezione rafforzata.

Modifiche normative-il sistema dei reati contro patrimonio ha subito modifiche normative a partire dai primi anni 60,
infatti si è proceduto a un inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di
persona e ricettazione, per fronteggiare appunto esplosioni di criminalità (legge 14 ottobre 1974 numero 497).
nel 1974 la mini riforma della parte generale dell'11 aprile/74 ha esteso il principio di bilanciamento anche alle
circostanze ad efficacia speciale allo scopo di attenuare l'eccessivo rigore sanzionatorio e furti aggravati; in questo
modo il legislatore ha inteso delegare impropriamente al giudice il compito di adeguare il trattamento punitivo alla
realtà sociale. Altre novità, introdotte con la legge 24 novembre 1981 numero 689, hanno investito in regime di
procedibilità dei reati previsti dagli articoli 631,632,636,640 subordinandone la punibilità alla querela di parte. Le
motivazioni di questa scelta poggiano sull'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari.
Negli anni più recenti il legislatore ha configurato nuove figure criminose come delitti di riciclaggio (articolo 648 bis) e
di impiego di denaro di provenienza illecita.

Per contrastare le forme di criminalità informatica e telematica sono stati inseriti nel codice penale con la legge 23
dicembre 1993 numero 547 i delitti di danneggiamento di sistemi informatici e di frode informatica (articolo 635 e 640
ter).
Tra le novità vanno annoverate la riforma del diritto di usura ad opera della legge 7 marzo 1996 numero 108 che ha
unificato in un'unica fattispecie (articolo 644) Le due previsioni di usura e di usura impropria.

La riforma dei reati societari (d.leg. 11 aprile due 1002 numero 61) ha comportato una drastica rivoluzione della
rilevanza penale e un abbattimento del carico sanzionatorio, determinando così un innalzamento del livello di tutela del
patrimonio individuale rispetto a quello dell'economia pubblica.

Sezione II-i concetti generali
nozione di patrimonio--> le diverse tesi prospettate in dottrina hanno oscillato tra due opposte concezioni del
patrimonio denominate giuridica ed economica; in tempi più recenti si sono affermate teorie miste finalizzate ad
eliminare gli inconvenienti delle due concezioni.
Concezione giuridica- il concetto di patrimonio e legato al diritto civile ed è perciò identificato con la somma dei diritti
soggettivi patrimoniali facente capo ad una persona; questa concezione si espone a critiche, infatti se il patrimonio
concepito come complesso di diritti, ne deriva che anche il danno patrimoniale finisce col formalizzarsi in quanto esso
viene a coincidere con la lesione della posizione giuridica tutelata e si verifica anche se le cose oggetto dell'attività
criminosa siano prive di valore economico.
Concezione economica- definisce il patrimonio come l'insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un
soggetto.
Concezione economico-giuridica- nell'ambito della dottrina contemporanea tende a prevalere un'impostazione
denominata economico-giuridica. Il punto di partenza e l'idea che il concetto penalistico di patrimonio si è caratterizzato
tanto dall'effettiva rilevanza economica, quanto dalla dimensione giuridica-formale delle cose che ne fanno parte.
Questa concezione esclude che meritino tutela penale tutte le posizioni dotate di rilevanza patrimoniale infatti distingue
tra posizioni meritevoli e non meritevoli di tutela (tra i vari orientamenti, la tesi preferibile e quelle che tende a
circoscrivere la protezione penale a quei rapporti economici che l'ordinamento riconosce espressamente). Più di recente
una parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio, nel quale siano riconosciuti i caratteri del
bene costituzionalmente rilevante.
Concezione personalistica- è orientata a comprendere solo l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una
funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana. Essa manifesta un elevato tasso
di problematicità ove ci si preoccupi di svilupparla in maniera conseguente dettagliata sul terreno della tecnica
penalistico di tutela.
Concetto di cosa- la cosa costituisce l'oggetto materiale dei reati c.d. Di aggressione unilaterale contro la proprietà. È
definibile cosa ogni oggetto corporale o fisico che presenti carattere della definitezza spaziale è del là esistenza
autonoma.
In origine la legge penale non poteva che fare riferimento a cose intese in senso puramente materiale, ma
successivamente è affiorata l'esigenza di accordare tutela a entità diverse dalle cose in in senso tradizionale: la scoperta
dell'energia elettrica, ha posto al diritto penale il problema della riconducibilità di essa al concetto di cosa sottrai di dire
ai fini dell'integrazione del delitto di furto.
L'avanzato sviluppo tecnologico ha finito col prospettare esigenze di tutela penale ulteriori, come ad esempio per i beni
informatici;
nel nostro codice il problema è risolto dall'articolo 624/2 per il quale agli effetti della legge penale si considera cosa
mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il concetto ricomprende oltre
all'energia elettrica, anche quella meccanica ma sono escluse le energie umane e animali.

La maggior parte dei reati contro il patrimonio di aggressione unilaterale aggrediscono cose mobili; altre figure di reato
come il danneggiamento, la truffa possono indifferentemente ricadere sia su cose mobili che immobili, mentre esistono
fattispecie criminose (usurpazione, invasione di terreni difficili) che riguardano solo beni immobili.
Beni mobili e immobili--> La distinzione è tracciata dall'articolo 812 c.c.: "sono beni immobili il solo, le sorgenti e
corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio e tutto ciò che
naturalmente o artificialmente e incorporato al suolo. Sono i immobili i mulini, i bagni e di altri edifici galleggianti
quando sono solamente assicurate alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione. Sono mobili gli altri beni."

altruità- nozione normativa che abbraccia oltre alla nozione di proprietà, anche altri diritti reali che
attribuiscono a chi è titolare il potere d'uso e il godimento della cosa.
Tutte le fattispecie delittuose, che incriminano aggressioni a cose mobili o immobili determinate, qualificano l'oggetto
materiale dell'azione con la nota dell'altruità e cioè altrui deve essere la cosa rubata, rapinata.
Per quanto riguarda il concetto di altruità, si concorda nell'escludere che possa essere definita altrui la res nullis cioè la
cosa sulla quale nessuno vanta diritti, non sono considerabili altrui le res derelictae cioè le cose che il proprietario
abbandona con l'intenzione di spogliarsene definitivamente.
altruità e diritto di proprietà--> l'orientamento tradizionale sostiene che altrui è una cosa di proprietà di altri; la
propensione ad attribuire alla nozione di altruità un significato più ampio nasce dalla preoccupazione che rimarrebbero
frustrate e esigenze di tutela che reclamano soddisfacimento.
Infine si può affermare che il requisito dell'altruità interpretato in senso ampio, ricomprende le relazioni di interesse che
intercorrono tra le cose e i soggetti che vantano su di esse diritti di proprietà o altri diritti di natura patrimoniale.

Possesso detenzione-vi è una lunga elaborazione dottrinale:
-concezione civilistica-i sostenitori di questa concezione, ritengono che la nozione di possesso fosse da ricostruire
facendo riferimento alle disposizioni del diritto civile;
-concezione autonomistica-questa concezione partiva dal presupposto che la nozione di possesso dovesse a priori
determinarsi alla stregua delle sole norme penali e tendeva a identificare il possesso in senso penalistico con la semplice
detenzione e cioè con la mera relazione di fatto con la cosa;
-metodo esegetico-sperimentare-sarà solo l'interpretazione delle singole fattispecie a confermare o a smentire l'identità
della nozione di possesso.

Danno-oggi la nozione di danno controversa, quindi se si accoglierà una concezione giuridica del patrimonio, il danno
consisterà nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo; mentre se si accoglie una concezione economica, il
danno verrà concepito come perdita economico-patrimoniale.

Negli ultimi anni è andata registrandosi una diffusa tendenza a dematerializzare il concetto di danno proprio con
riferimento a quelle fattispecie incriminatrici in cui esso figura come requisito costitutivo e esplicito, cui vengono in
rilievo i casi di truffa cd. Contrattuale, in cui il danno è fatto consistere anche nella semplice violazione della libertà
contrattuale della vittima dell'inganno.
Profitto-altro elemento comune a svariate fattispecie di reato contro il patrimonio e il profitto, anche in questo caso non
è possibile dare una definizione di profitto che volga in generale. Il profitto viene qualificato come ingiusto ad esempio
nella fattispecie di rapina, estorsione, sequestro di persona, truffa.
Il profitto è definibile ingiusto tutte le volte in cui il suo perseguimento prescinde da una pretesa giuridicamente
riconosciuta; l'ingiustizia è da escludere nelle ipotesi di chi si appropria di una cosa al fine di soddisfare un suo credito
nei confronti del debitore inadempiente o di chi si fa pagare con inganno una somma di denaro oggetto di obbligazione
naturale.

Rapporti di famiglia come causa di non punibilità-all'interno dei delitti contro patrimonio ruolo particolare alle
rapporti familiari; il legislatore del 30 a previsto una disciplina peculiare per alcuni delitti contro il patrimonio qualora
siano commessi in danno di congiunti, operando una distinzione tra immoralità ed illecita penale.

Articolo 649: non è punibile che ha commesso alcuni dei fatti Prevediti da questo titolo in danno del coniuge non
legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, o dell'adottante o adottato, di un fratello
sorella che con lui convivono.
I fatti preveduti da questo titolo sono puniti a querela della persona offesa e tali disposizioni non si applicano ai delitti
preveduti dagli articoli 628,629,630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza le
persone.
Questa norma prevede per i fatti commessi in danno dei congiunti un doppio regime giuridico:
-di non punibilità se la vittima il coniuge non legalmente separato, l'ascendente, il discendente, la fine linea retta,
l'adottante, l'ha adottato o il fratello o la sorella che con lui convive;
-di punibilità a querela se il soggetto passivo del coniuge legalmente separato, il fratello o la sorella non conviventi, o lo
zio, il nipote o la fine di secondo grado conviventi.

Esiste una disparità di trattamento tra i coniugi separati di fatto e quelli separati legalmente infatti i primi sono dichiarati
non punibili invece i secondi sono perseguibili a querela.

L'ultimo comma dell'articolo 649 prevede un limite all'operatività della causa di non punibilità, essa non è applicabile
ove si tratti di delitto di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o di ogni altro delitto contro il
patrimonio che sia commesso con violenza le persone.

Capitolò due-delitti di aggressione unilaterale
furto

articolo 624: chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni è con la multa da 154,94 € a 616,46 €. Agli effetti della legge
penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze degli articoli 61 numero 7 e 625.

Ad oggi il furto è il reato statisticamente più diffuso e in quanto aggressivo di un bene-proprietà ha ricevuto anche nel
codice Rocco un trattamento penale rigoroso.
Le difficoltà interpretative-ricostruttive cominciano ad emergere già in sede di individuazione del bene giuridico
oggetto di tutela, così si profilano due orientamenti di fondo:
-il primo abbraccia tutte quelle posizioni che convergono nell'assumere a bene protetto il semplice potere di fatto
(possesso detenzione) che il soggetto derubato aveva sulla sua corsa sottratta dal ladro (questa concezione sembra
riflettere nel modo più fedele il tenore letterale dell'articolo 624);
-il secondo ricomprende tutte quelle tesi che ravvisano l'oggetto della tutela in uno Stato di diritto, fatto coincidere con
la proprietà o altri diritti reali, e ora anche con i diritti personali di godimento o altri diritti (questa concezione fa leva su
diversi ordini di argomentazioni è sfocia in risutati non sempre coincidenti,infatti un rilievo diffuso poggia sulla
impossibilità di configurare il cd. furtum rei propriae, cioè sulla impossibilità di considerare. Punibile la sottrazione
della cosa, ai danni del detentore materiale, da parte dello stesso proprietario);

alcuni autori sostengono che il bene protetto dall'articolo 624 è costituito dalla proprietà e solo in subordine, dal
possesso. Altri hanno sostenuto che il vero oggetto giuridico del furto consiste nel diritto di disporre e nel diritto di
godere della cosa.

Soggetto passivo del delitto di furto e il titolare del diritto della relazione di interesse giuridicamente rilevante con la
cosa sottratta: ove il soggetto che viene spogliato della cosa non coincida con il titolare del diritto, egli assumerà il ruolo
di semplice punto di incidenza dell'azione materiale di spossessamento, e non di soggetto passivo.
Soggetto attivo del furto è chiunque.
Cosa altrui nel delitto di furto non significa solo cosa in proprietà di altri, infatti l'altruità comprende qualsiasi interesse
giuridicamente tutelabile, in virtù del quale la cosa sia usata o potuta da un soggetto diverso dell'autore della
sottrazione.

Presupposto della condotta è l'impossessamento realizzato dal soggetto attivo; la condotta di sottrazione presuppone la
detenzione della cosa da parte di un soggetto diverso dall'agente. Il legislatore del 30 ha voluto innovare la formula
legislativa contenuta nel codice Zanardelli del 1889: chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal
luogo in cui si trova.
Il passaggio dal criterio spaziale a quello personale si spiega con l'intento legislativo di superare le incertezze
applicative cui dava luogo la teoria dell'AMOTIO rispetto al momento consultivo del furto; la detenzione consiste in un
semplice potere fisico sulla cosa e si distingue dal possesso in basso al diverso animus del detentore è possessore: il
primo ha un potere di fatto sulla cosa accompagnata dalla mera intenzione di tenerla presso di sé, mentre la signoria
materiale del secondo è sorretta dalla volontà di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di
altro diritto reale.

I casi limiti sono raggruppabili in due categorie:
-la condotta di furto si svolge su cosa che non è detenuta da alcuno (furto commesso su cadavere);
-la cosa sottratta è materialmente detenuta dallo stesso soggetto agente (caso del portabagagli che s'impossessa della
valigia di un viaggiatore che gli cammina accanto);
in questi casi è possibile che i ruoli di sottrazione di detentore consistono nella stessa persona? Ciò sarebbe da
escludere ed è per questo che la dottrina considera la altrui detenzione un requisito solo eventuale ma non necessario
della condotta furtiva punibile.
Il concetto di detenzione e lastrico: il compito di individuare la situazione di detenzione altrui che fa da presupposto
all'azione furtiva non può che rimanere affidata l'attività della giurisprudenza, in base alle circostanze del caso singolo
ed alle normali valutazioni sociali (sembra da escludere la configurabilità del furto sul cadavere, perché al momento
dello spoglio del cadavere le cose non vengono sottratte ad una reale era di signoria spettante ad altri, per cui è da
escludere che l'azione sottrattiva assuma rilevanza penale e sensi della fattispecie di furto. La configurabilità del reato
sembra da escludere nel caso del cd.furto venatorio <caso A: un cacciatore si impossessa di capi di selvaggina uccisi nel
corso di una battuta di caccia effettuata in periodo non consentito> perché la selvaggina pur appartenendo al patrimonio
dello Stato, si sottrae per sua stessa natura a un rapporto di detenzione inteso sia pur in senso virtuale).

Le modalità aggressive della condotta furtiva consistono nella sottrazione e nel impossessamento della cosa mobile
altrui: sono due momenti autonomi che presuppongono l'assenza di violenza o minaccia; e inoltre implicita la necessità
del dissenso del derubato. La lesione deve essere allegata senza la collaborazione e contro la volontà del soggetto
passivo.
È definibile sottrazione è quella condotta che determina l'uscita della cosa di fatto del precedente possessore della
signoria; considerata dalla parte del soggetto passivo, la sottrazione coincide con lo spossessamento. Sono indifferenti le
modalità e i mezzi di realizzazione della condotta sottrattiva infatti non solo non si richiede che l'azione furtiva sia
clandestina, ma non è neanche necessario che il reo attui lo spossessamento mediante un'apprensione manuale o il
dispiego di personali energie fisiche.
Allo spossessamento deve seguire un nuovo impossessamento definibile come l'acquisizione da parte del reo di un
personale potere di signoria sulla cosa sottratta e questo presuppone che egli ne possa autonomamente disporre al di
fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore.

Per quanto riguarda il caso B (un cliente del supermercato, dopo aver occultato un prodotto sottratto dal reparto
alimentari, viene sorpreso dal sorvegliante all'uscita del reparto stesso),la cassazione ha elaborato con riguardo ai negozi
con vendita self-service questo principio ad hoc: il prelievo materiale della res diventerebbe impossessamento solo
qualora questa venga occultato dall'acquirente, mentre, nei casi normali di merce prelevata con volontà di pagamento il
cliente conseguirebbe il possesso quando paga l'importo alla cassa.

Oggetto materiale del furto e la cosa mobile altrui, cosa e ogni entità materiale idoneo a soddisfare un bisogno umano in
oltre deve trattarsi di una cosa avente una dimensione fisica in quanto non è configurabile un furto spirituale o un furto
di diritti, di aspettative.
Così sono definibili cose, tutti gli oggetti che possono essere sottratti dall'altro e non rientrano tra le cose i beni
immateriali come prodotti dell'ingegno... rientrano i beni immobili mobilizzabili cioè quelle cose originariamente
immobili che possono essere rese mobili mediante uno scorporo aumento del complesso unitario di cui prima facevano
parte.
Non può costituire cosa terribile il corpo umano considerato nella sua interezza, ma può avere ad oggetto parti del
corpo.
Il furto deve avere ad oggetto beni dotati di un valore di scambio, o può configurarsi anche rispetto a cose che
soddisfano interessi di natura extra economica?
La dottrina opta per la soluzione più estensiva, includendo tra le cose suscettibili di furto anche quelle dotate di valore
affettivo. L'articolo 624/2 nel precisare la nozione di cosa mobile, fa rientrare l'energia elettrica e ogni altra energia con
valore economico, escludendo però le energie animali e umane in quanto esse sono incorporate e non possono essere
sottratte o usate come entità a sé.
L'altruità della cosa mobile sottratta costituisce un requisito fondamentale del reato infatti la cosa sottratta non deve
essere né nullis, né communis omnium; la cosa deve trovarsi in una relazione di interesse, giuridicamente rilevante, con
un terzo che subisce lo spoglio.
Ma il problema consiste, nel determinare in positivo il contenuto della relazione predetta: essa deve corrispondere al
solo diritto di proprietà o può anche riflettere diritti di altra natura o meri vincoli di interesse pur che dotati di qualche
rilevanza giuridica esplicita o implicita?
-secondo alcuni autori, che ravvisano l'essenza del furto nello spossessamento, l'elemento dell'altruità si limiterebbe
indicare o confermare che la cosa deve essere sottratta la sfera possessore di un soggetto diverso dall'agente.
-l'orientamento più tradizionale interpreta l'altruità con specifico riguardo al diritto di proprietà, nel senso che la cosa
sottratta deve costituire oggetto di un diritto di proprietà facente capo a un soggetto diverso dall'altro.
-parte della dottrina più recente, tende ad interpretare l'altruità come concetto più ampio. Secondo una concezione molto
lata, il requisito dell'altruità abbraccerebbe qualsiasi relazione di interesse tra la cosa sottratta è un soggetto diverso
dall'autore del furto.

Il concetto di altruità può essere esteso sino a comprendere, oltre al diritto di proprietà, diritti di godimento e uso sia
carattere reale che personale.

Il dolo del furto è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla consapevolezza
dell'altruità della cosa sottratta; a connotare il furto concorre il dolo specifico rappresentato dal fine di trarre profitto.
Le cose sottratte devono avere valore economico altrimenti viene meno la prospettiva di abusivo profitto economico,
infatti fini di profitto economico non va confuso con movente psicologico che induce rubare (occorre che la volontà si
proietti verso l'acquisizione di un vantaggio economicamente valutabile derivante dalla cosa posseduta)
il reato non è configurabile nel caso C (tizio s'impossessa di un oggetto altrui al fine di essere arrestato e mantenuto in
carcere), dal soggetto che commette il fatto tipico del furto per farsi arrestare e mantenere in carcere.

Dato il silenzio della norma, ci si chiede se il requisito del profitto debba o no essere accompagnato dall'ingiustizia o
illegittimità; parte della dottrina e giurisprudenza ritiene che l'ingiustizia sia implicita nel profitto, ma la dottrina
maggioritaria sostiene la tesi contraria. A tal proposito va distinta l'ingiustizia dall'azione furtiva: la giustizia del profitto
va rapportata all'esistenza di una pretesa giuridicamente riconosciuta sulla quale essa possa trovare fondamento.

La determinazione del momento consumativo del furto ha dato luogo a diverse teorie:
-la teoria della contrectatio fa coincidere la consumazione col momento in cui si tocca la cosa con la mano;
-quella dell'amotio richiede la rimozione della cosa dal punto in cui si trova;
-la teoria dell'ablatio esige che la cosa sia spostata in un luogo diverso da quello in cui si trova;
-il criterio della illatio implica che la cosa sia trasportato in un luogo sicuro già identificato;

la soluzione preferibile consiste nel far coincidere la consumazione col impossessamento concepito come momento più
pregnante della mera sottrazione--> se così è il caso D (tizio, introdottosi nell'ufficio amministrativo di una ditta, ne
esporta la cassaforte fin quasi all'uscita del locale, dandosi poi alla fuga) dà un'ipotesi di furto non consumato ma
tentato.

Furto in abitazione e furto con strappo

articolo 624 bis: chiunque s'impossessa fede la cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto
per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora è
punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 309,87 € a 1032,91 €.
Alla stessa pena soggiace chi s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola con lui che la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso la persona. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni e la multa
da 206,58 € a 1549,37 € se il reato è aggravato da 1+ circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o 61.

L'accresciuto allarme sociale per la sicurezza dei cittadini ha indotto il legislatore a ritoccare l'assetto codicistico del
furto. Il nuovo articolo 624 bis c.p. introdotto dall'articolo 2 della legge 26 marzo 2001 numero 128 (pacchetto
sicurezza) configura come reato autonomo le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo.
Questa modifica normativa obbedisce a una duplice ratio, da un lato rendere più rigoroso il trattamento punitivo invece
dall'altro la ragione va individuata nell'intento di rimarcare il maggior disvalore penale insito in queste due forme di
furto.
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  • 1. PENALE II PROF. Roberto Guerrini _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Testi consigliati: Per la preparazione dell'esame, oltre ad un costante riferimento ad una edizione aggiornata del codice penale, si consigliano i seguenti testi: FIANDACA-MUSCO ,"Diritto penale, Parte Speciale", volume I, Bologna, ultima edizione, limitatamente al capitolo secondo (Delitti contro la pubblica amministrazione) e con esclusione dei "Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione". FIANDACA-MUSCO,"Diritto penale. Parte speciale", Volume II, (Delitti contro la persona) Tomo I, Bologna, ultima edizione, limitatamente ai Capitoli : 1.2.4 e 5. FIANDACA-MUSCO,"Diritto penale. Parte speciale", Volume II, Tomo II, (Delitti contro il patrimonio) Bologna, ultima edizione, (per intero). RAMACCI, "I delitti di omicidio", Giappichelli, Torino 2008, o, in alternativa a quest'ultimo volume, BELLAGAMBA-GUERRINI, "Delitti contro l'onore", 2009. Il corso di lezioni sarà integrato con esercitazioni casistiche, seminari e conferenze, volti ad approfondire alcuni temi correlati agli argomenti del programma.
  • 2. Capitolo uno: i delitti contro la vita e l'incolumità personale Delitti di omicidio l'omicidio costituisce il delitto naturale per eccellenza, nel codice vigente sono previste varie fattispecie di omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale) accomunate da un fatto base consistente nella causazione della morte di un uomo. Non assumono rilievo ai fini della punibilità le modalità con le quali l'evento viene realizzato infatti il bene è la vita umana individuale. La costituzione si ispira all'idea della centralità del primato della persona umana, considerata come soggetto di diritti in un certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello Stato; a livello codicistico l'articolo 579 incriminando l'omicidio del consenziente attesta che la tutela penale della vita scatta del tutto a prescindere dalla volontà della persona titolare del bene; l'articolo 580 punendo l'istigazione o l'aiuto al suicidio conferma che il nostro ordinamento disconosce la libertà di vivere o di morire come diritto individuale esercitabile da ciascuno a proprio piacimento. L'articolo 32 " nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge" questo sancisce la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute e il riconoscimento del diritto individuale a non curarsi e lasciarsi morire come valore nel nostro ordinamento. Dare spazio a tale principio dà vita ad una reinterpretazione sull'omicidio, questa diretta escludere dall'aria della punibilità forme di eutanasia c.d. passiva consistente nella mancata prestazione o interruzione di cure da parte del medico su richiesta consapevole e volontaria della persona legittimata a esprimere una rinuncia a continuare a vivere. Soggetto attivo: dei delitti di omicidio realizzato mediante azione e chiunque invece nei casi di omicidio mediante omissione il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo. Soggetto passivo e oggetto materiale: si tratta dell'essere vivente compreso il feto durante il parto, non è necessario che sia anche vitale (capace di sopravvivenza) infatti la tutela ha come oggetto la persona umana a prescindere dal possesso dei requisiti di normalità fisio-psichica. In passato si è dibattuto se la morte come esaurimento della vita dovesse coincidere con: -cessazione dell'attività respiratoria -arresto dell'attività cardiocircolatoria -morte cerebrale -arresto della tripode vitale (attività cardiocircolatoria,nervosa e respiratoria) dato che i primi due sono stati messi in crisi con l'avvento delle tecniche della grande rianimazione, il legislatore ha accolto la terza soluzione della morte cerebrale infatti la legge 29 dicembre 93 numero 578 stabilisce all'articolo 1 che morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Omicidio doloso articolo 575:chiunque cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni; il fatto punibile consiste nel cagionare la morte di un uomo e la verifica giudiziale incentra sull'accertamento del nesso causale tra l'azione aggressiva dell'omicida è l'evento morte (non assume rilievo la modalità di realizzazione dell'evento), cui si deve parlare di sussunzione ovvero l'azione è causa dell'evento quando esso non è conseguenza. Il Dolo, quale coscienza è volontà del fatto deve sussistere al momento dell'azione e deve perdurare per tutto il tempo in cui l'azione rientra nel potere di signoria dell'agente. Problematiche sono le ipotesi di Dolo colpito a mezza via dall'errore dove infatti l'evento lesivo e voluto ma si verifica per effetto non della condotta finalizzata a uccidere ma di una condotta diretta ha altro scopo: caso B: tre compari rapiscono un uomo,colpevole di aver assunto un atteggiamento scorretto nei confronti della compagna d'oro,per impartirgli una lezione; per cinque ore lo sottopongono un pestaggio e dopo una discussione sul da farsi decidono di proseguire il pestaggio fino ad ucciderlo. Dopo il tentativo di strangolarlo decidono di dare fuoco al cadavere. Distinzione tra dolo eventuale colpa cosciente: affinché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità di elemento si verifichi come effetto della sua condotta-----> caso C: un giovane sieropositivo consapevole del suo stato avendo rapporti sessuali non protetti contagia la partner con il virus dell'HIV e in seguito la donna che cede a causa della malattia; questo è omicidio volontario commesso con dolo eventuale in quanto il giovane ha accettato il rischio del contagio ma anche la morte della compagna.
  • 3. Circostanze aggravanti dell'omicidio doloso articolo 576: si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso con -col concorso di talune delle circostanze indicate nell'articolo 61 numero due; -contro l'ascendente o discendente (parricidio), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 61 numeri 1 e 4 o quando è adoperato un mezzo insidioso o quando vi è premeditazione; -dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; -dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (è latitante chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 61 numero 6 ) articolo 577: si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso -contro l'ascendente o il discendente (parricidio); -con una premeditazione; -col concorso di taluna delle circostanze indicate all'articolo 61 numero 1 e 4; La pena è la reclusione da 24 a 30 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro l'affine in linea retta. Nell'assetto originario del codice, la diversa gravità delle circostanze si trova riflessa nella sanzione che conduceva alla pena di morte; in seguito alla sua abolizione della pena di morte venne sostituita con l'ergastolo. Omicidio colposo - anche se preveduto non è voluto articolo 589: chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violenza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. nel caso di morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violenze commesse aumentata fino al triplo ma non può superare i 12 anni. L'articolo rinvia alla definizione generale del debito colposo contenuto nell'articolo 43: il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In base alla combinazione degli articoli 589 e 43, l'omicidio colposo e definibile come la causazione volontaria di un evento letale caratterizzata dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelari. Quindi l'evento = morte deve essere conseguenza della colpa; deve sussistere uno specifico legame colposo tra condotta tipica ed evento. quanto all'accertamento del nesso causale, valgono le regole generali desumibili dalla teoria orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche;(merita di essere segnalata un'importante presa di posizione delle sezioni unite della cassazione (sentenza franzese) relativa a un caso di responsabilità col posto missiva in campo medico). Omicidio preterintenzionale articolo 584: chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581-582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. La ratio dell'articolo 584 risiede nell'esigenza di prevenire la realizzazione volontaria di condotta aggressiva dell'integrità altrui, le quali possono in ragione della loro intrinseca pericolosità e generare nella produzione di eventi a carattere letale. Per quanto riguarda la struttura oggettiva, la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale richiede la realizzazione di atti diretti a percuotere o a ledere, dei quali derivi, come conseguenza non voluta la morte del soggetto aggredito. Molto importante è l'idoneità degli atti: un particolare caso è quello in cui il comportamento dell'omicidio preterintenzionale possa manifestarsi in forma di omissione; questo è il caso delle lesioni le quali integrando un reato a forma libera ammetterebbero una realizzazione in forma omissiva. Affinché la fattispecie oggettiva dell'omicidio preterintenzionale sia completa, occorre il nesso causale tra gli atti diretti a percuotere o ledere e l'evento-morte(non voluto). Quanto all'elemento soggettivo, tende a prevalere la soluzione più compatibile col principio di colpevolezza che è dolo misto a colpa: si ha quando per errore nell'uso di mezzi di esecuzione si cagiona un evento diverso da quello voluto. L'omicidio preterintenzionale sì consuma nel momento in cui si verifica la morte e quindi il tentativo non è configurabile; l'articolo 585 stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576 e che è aumentata sino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 o se il fatto è commesso con armi o con sostanza corrosiva.
  • 4. Morte come conseguenza di altro delitto articolo 586: norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e dell'incolumità fisica; si applica ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto-base doloso, purché diverso dalle percosse o dalle lesioni.(E diffuso ritenere l'articolo 586 una disposizione normativa speciale rispetto all'articolo 83 comma due del codice relativo alla ABERRATIO DELICTI) per la struttura oggettiva è necessario che sussista un nesso causale tra l'illecito base è l'evento non voluto, ma all'accertamento di tale nesso può risultare più o meno complesso (es: ipotesi di suicidio della vittima del delitto doloso o di morte del tossicodipendente a seguito di assunzione di droga vendutagli dallo spacciatore-------------in casi di questo genere si prospetta il problema del nesso causale possa considerarsi interrotto dalla scelta volontaria di togliersi la vita o dalla consapevole volontaria autoesposizione al rischio). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la tesi della responsabilità obiettiva e oggi respinta infatti occorre che l'evento non voluto né costituisca un effetto concretamente prevedibile da parte dell'agente. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale articolo 578: la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o durante, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a 21 anni. Se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale. Il reato di infanticidio ha subito svariate formulazioni normative; in alcune fasi della storia del diritto romano, l'uccisione dei bambini mostruosi, deformi o deboli è stata ritenuta legittima infatti l'infanticidio assume i caratteri di un crimine grave solo con l'avvento del cristianesimo. Nelle qualificazioni del 19º secolo, esso fu previsto come autonoma figura di illecito, qualora fosse determinato da ragioni d'amore o dalle particolari condizioni economiche sociali della madre. Il codice Rocco tipici o l'infanticidio in forma di reato autonomo, strutturando la fattispecie sulla c.d. Causa d'onore vale a dire sulla esigenza di salvare l'onore sessuale della donna; la causa d'onore è stata successivamente abrogata dal legislatore con una riformulazione del reato ad opera della legge del 5 agosto 1981. per quanto riguarda il soggetto attivo questo è la madre: si tratta di un reato proprio, eventuali concorrenti del reato sono di regola destinatari della pena prevista per l'omicidio volontario a meno che non agiscano al solo scopo di favorire la madre avendo una riduzione. Per quanto riguarda il soggetto passivo è il neonato subito dopo il parto il feto durante il parto. La struttura oggettiva del reato presenta una complessità, le condotte omicide devono essere realizzati in uno specifico contesto temporale, ovvero durante il parto o immediatamente dopo. Le parole durante o immediatamente dopo creano però dei problemi in quanto non sanciscono solamente un contesto temporale ma anche un contesto psicologico; ma il più importante elemento è rappresentato dal requisito che ha sostituito la causa d'onore: il fatto deve essere determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico---> coscienza o volontà di provocare la morte del neonato o del feto, con la rappresentazione delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Non sono applicabili secondo l'articolo 578 le aggravanti comuni previste all'articolo 61.
  • 5. Omicidio del consenziente articolo 579: chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.non si applicano le aggravanti dell'articolo 61 e si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: -contro una persona minore degli anni 18; -contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; -contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con una violenza, minaccia o suggestione; tale fattispecie costituisce una particolare ipotesi di omicidio doloso; la presenza dell'elemento specializzante costituito dal consenso del soggetto passivo ha fatto sì che il legislatore del 30 ha previsto un trattamento punitivo più mite in quanto il reato offende la vita ma non ha la libertà di autodeterminazione della vittima. L'articolo 579, infatti, presuppone un consenso serio esplicito e non equivoco perdurante sino al momento in cui il colpevole commettere il fatto. in mancanza di una disciplina penale che regola l'eutanasia, nell'attuale ordinamento è la fattispecie dell'omicidio del consenziente ad assumere un ruolo centrale. l'eutanasia (morte pietosa o dolce) è distinguibile in diverse forme: -attiva-per fare riferimento ai casi di morte pietosa cagionata mediante azione positiva.secondo le concezioni etico- sociali dominanti tale forma di eutanasia non è ammissibile; -passiva-eutanasia praticata in forma omissiva cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita ed il paziente in preda alle sofferenze. Tali forme di eutanasia passiva sono ammissibili è penalmente lecite; -indiretta-applicazioni di terapie del dolore determinano un accorciamento della vita del paziente; un ostacolo all'applicabilità dell'articolo 579 è rappresentato dalla difficoltà di accertare un valido consenso all'interruzione della vita, infatti in base al terzo comma è escluso che possa validamente consentire alla propria morte una persona "inferma di mente o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti"-------> questa condizione di deficienza non di rado si manifesta nel caso dei malati terminali che chiedono di morire. Il reato è punito a titolo di dolo-----> occorre che l'agente voglia provocare la morte del soggetto passivo con la consapevolezza di aderire a una richiesta di quest'ultimo; a questo reato non si applicano le aggravanti previste dall'articolo 61. Istigazione o aiuto al suicidio articolo 580: chiunque determina atti al suicidio o rafforza l'altrui proposito al suicidio, o ne agevola l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni; se invece il suicidio non avviene è punito con la reclusione da 1 a 5 anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Tale fattispecie si distingue da quella dell'omicidio del consenziente per il modo con il quale l'evento viene realizzato: questa volta infatti a provocarlo è la vittima. L'articolo 580 menziona la condotta di determinazione o di rafforzamento dell'altrui proposito suicidiario: la prima consiste in una pressione psichica diretta far sorgere in altri un proposito prima inesistente, la seconda si limita a rendere definitivo un proposito già sorto in altri. L'articolo 580 meno la condotta di agevolazione della effettiva messa in atto dell'altrui volontà suicidiaria: è da considerarsi tale ogni comportamento di ausilio o nella fornitura di mezzi utili per l'esecuzione del suicidio. Sul piano dell'elemento soggettivo del dolo generico che comprende la coscienza e la volontà di determinare una forza nell'altrui proposito suicida o di agevolare l'esecuzione. Il reato si consuma nel momento nel luogo in cui si verifica l'evento morte o l'evento-lesione; non è configurabile il tentativo di istigazione o agevolazione del suicidio in quanto non è punibile il fatto dell'istigare o agevolare un tentativo di suicidio che di fatto si verifica qui però non si accompagni una lesione grave o gravissima. Importante sono le circostanze aggravanti per le ipotesi in cui il soggetto istigato o aiutato sia un minore, una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; se il istigato o l'aiutato si trova in uno di questi due casi si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
  • 6. Sezione II: la tutela penale della vita prenatale PREMESSE-ne fattispecie di omicidio tutelano il bene della vita umana individuale e su tale concetto vi sono disparità di vedute, la legge numero 194 del 22 maggio 1978 contenente " norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza" sostituisce la disciplina dell'aborto originariamente prevista nel codice penale; la nuova disciplina segna una svolta, infatti mira a tutelare nello stesso tempo gli interessi della madre e del concepito, riconosce che l'interruzione della gravidanza non sia punibile bensì lecita. Il bene giuridico protetto e la vita del concepito, ma questa tutela non è assoluta in quanto va bilanciata con la protezione della vita e della salute della madre infatti in base all'articolo 19 della legge 194/78 costituisce reato cagionare l'interruzione volontaria della gravidanza fuori dai casi e senza l'osservanza delle modalità prescritte legalmente. Le condotte incriminate sono: -è punito con la reclusione fino a tre anni chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 e 8 della legge 194/78 (La donna è punita con la multa fino a € 51).le modalità in questioni rendono lecito l'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza. L'articolo 51 determina le modalità con le quali devono essere effettuati controlli medici necessari per accertare la presenza delle condizioni che rendono lecito l'aborto nei primi 90 giorni, invece l'articolo 81 indica le modalità con le quali l'interruzione della gravidanza deve essere praticata nelle strutture sanitarie; -è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque provochi l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'accertamento medico dei casi previsti dall'articolo 6, tale articolo assume rilievo perché fissa i presupposti con i quali l'interruzione della gravidanza può essere lecitamente praticata dopo i primi 90 giorni: quando la gravidanza il parto comporti in un grave pericolo per la vita della donna e quando sono accertati processi patologici, anomalie o malformazioni del nascituro. La legge 40 del 19 febbraio 2004 contenente " norme in materia di procreazione medicalmente assistita" fissa le condizioni che consentono il legittimo accesso alle tecniche riproduttive introducendo una fitta rete di divieti, la cui violazione punita sia con sanzioni amministrative sia con sanzioni penali. L'articolo quattro al primo comma stabilisce: il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità non spiegate e documentate da atto medico; il secondo comma indica i principi che devono presiedere all'applicazione delle tecniche e cioè: -gradualità, ispira al principio della minore invasività; -consenso informato, il terzo comma e introduce un divieto inderogabile in quanto è vietato il ricorso a tecniche di tipo eterologo, ovvero l'utilizzo dell'ovulo o del seme di un soggetto esterno alla coppia. l'articolo cinque completa la disciplina stabilendo che possono accedere alle tecniche riproduttive solo coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi; Le condotte penalmente rilevanti sono: -la commercializzazione di embrioni o surrogazione di maternità (articolo 12 comma 6 legge numero 40/2004) -costituisce grave reato la clonazione in quanto ritenuta lesiva del bene dell'irripetibilità del genere umano, secondo l'articolo 12 comma sette è punito con la pena della reclusione da 10 a 21 anni e con la multa da 600.000 a 1 milione di euro -tra le figure di reato direttamente finalizzate alla tutela dell'embrione vanno menzionate la produzione di embrioni umani e i fini di ricerca o sperimentazione o comunque ai fini diversi da quello legislativamente consentito; gli interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione sia per fini procreativi che di ricerca; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere (articolo 13 comma 3).
  • 7. Sezione III: delitti contro l'incolumità personale percosse e lesioni: (rientrano nelle competenze del giudice di pace) percosse----->articolo 581: chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a 6 mesi o con la multa sino a € 309. Tale articolo tende a proteggere il bene del incolumità individuale da aggressioni che si traducono in forme di ingerenza violenta nel corpo altrui. Il FATTO TIPICO consiste nel percuotere taluno cioè nel colpire, nell'esercitare violenza sul corpo altrui; a condizione che la manomissione fisica non provochi una lesione intesa come malattia del corpo della mente. Rientrano nel concetto di percosse pugni, calci, schiaffi, spinte, bastonate, sculaccioni. Nell'ambito del delitto di percosse non è rara l'eventualità che sono presenti cause di giustificazione e idonee a scriminare il fatto,è configurabile con il consenso del soggetto passivo dal momento che rientra nella libera disponibilità di ciascuno la scelta di sottoporre il proprio corpo a manomissioni da parte di altri (JUS CORRIGENDI). Il dolo generico: consiste nella coscienza la volontà di colpire una persona con una condotta idonea a cagionarle sensazioni dolorose. Lesioni personali------> è disciplinato in varie forme, si articola in lesioni dolose: lievissime, allievi, gravi e gravissime; e lesioni colpose: lievi, gravi e gravissime. Il bene protetto e l'incolumità individuale ed è configurabile come un reato di danno. Il fatto tipico è incentrato sulla quotazione ad altri di una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo nella mente; tale reato rientra tra quelli a forma libera: può essere realizzato con qualsiasi condotta purché idonea a produrre l'evento che consiste nella malattia---> -è malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali; -l'interpretazione più restrittiva---non basta un'alterazione anatomica ma occorre che nel soggetto passivo si sviluppi un processo patologico che determini una menomazione funzionale dell'organismo (preferibile). Lesioni dolose articolo 582: chiunque cagiona ad un altro una lesione personale, dalla quale deriva una malattia del corpo nella mente, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Articolo 583: la lesione personale e grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni: -se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa; -se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso di un arto; la lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva: -una malattia certamente ho probabilmente insanabile; -la perdita di un senso; -la perdita di un arto; -la deformazione o lo sfregio permanente del viso: distinguiamo quattro ipotesi di lesioni dolose: Lievissima-il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcune delle circostanze aggravanti previste agli articoli 583 e 585. Lieve-il reato perseguibile d'ufficio, se la malattia cagionata a una durata superiore ai 20 e non superiore ai 40 giorni. Grave-se da essa derivano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; o l'indebolimento permanente di un organo di un senso. Gravissima-ulteriore inasprimento di pena se dal fatto deriva una malattia certamente ho probabilmente insanabile, la perdita di consenso o di un arto, la deformazione o sfregio permanente del viso. Sul piano del fatto tipico, assume rilievo il nesso causale tra la condotta diretta a ledere e l'evento-malattia. Quanto all'elemento soggettivo, le lesioni dolose sono punibili a titolo di dolo generico, infatti non basta la semplice coscienza e volontà di colpire taluno con violenza ma occorre che sia consapevole di cagionare un danno. Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'evento e sono previste circostanze aggravanti speciali: articolo 585 -se concorre qualcuna delle circostanze previste dagli articoli 576 e 577;-se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive;
  • 8. lesioni colpose articolo 590: chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. per una lesione grave la pena è la reclusione da 1 a 6 mesi o la multa da 123 a 619 €. se è gravissima con la reclusione da 3 a 2 anni o con multa da 309 a 1239 €. Si distinguono 3 tipologie differenti: lesioni lievi, gravi e gravissime; le ultime due sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Rissa articolo 588: chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a € 309; se nella rissa taluno rimane ucciso riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa è la reclusione da 3 a 5 mesi. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. La rissa è stata elevata reato autonomo nel codice Rocco-la RATIO dell'incriminazione consiste nell'esigenza di tutelare in forma anticipata i beni della vita o dell'incolumità individuale. possiamo definire la rissa come scambio reciproco di atti di violenza fisico tra più persone (è un reato plurisoggettivo proprio), inoltre secondo l'articolo 588 la condotta tipica deve consistere in una partecipazione inoltre il dolo generico in quanto consiste nella coscienza è volontà di partecipare ad uno scambio reciproco e contestuale di atti violenti. Secondo la giurisprudenza il dolo comporta anche un particolare animus offendendi cioè un reciproco intento aggressivo. il reato è aggravato dalla morto dalla lesione di uno dei partecipanti alla rissa: la circostanza si configura anche se l'evento letale o lesivo si verifichi fuori dalla rissa, ma immediatamente dopo e in conseguenza di essa. Abbandono di persone minori o incapaci articolo 591: chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, o un incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa, o della quale abbia la custode dovrebbe aver cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni 18 a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro, la pena è la reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, figlio, tutore o coniuge, o dall'adottante o adottato. L'oggetto della tutela è costituito dalla vita e dall'incolumità individuale della persona che, per età o per altre cause, siano incapaci di provvedere autonomamente a sé medesime e sono esposte a situazioni di pericolo. Soggetto attivo deve trovarsi in una speciale relazione con il soggetto passivo, precisamente in termini di dovere di cura o di rapporto di custodia. Il soggetto passivo il minore di anni 14 o di altri soggetti che l'articolo 591 reputa incapaci di provvedere a se stessi. La condotta in crimine è ha un significato sempre omissivo: l'abbandono penalmente rilevante consiste nella violazione di un dovere di cura o di custodia e quindi nell'omissione di un'attività doverosa. Cura---> ha come punto di riferimento soggetti adulti e versano in situazioni di debolezza o di pericolo. custodia---> si riferisce ai minori e implica l'espletamento di attività di controllo e sorveglianza. l'abbandono per essere punibile, deve provocare una concreta esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità del soggetto passivo. Il dolo generico infatti consiste nella coscienza e volontà di abbandonare il soggetto incapace con la consapevolezza di esporre esso a pericolo; vi sono aggravanti sei dall'abbandono deriva una lesione personale o la morte del soggetto passivo, se a commettere il fatto un soggetto legato alla vittima da un rapporto familiare.
  • 9. Omissione di soccorso articolo 593: chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mezzo corpo, non ne da immediato avvisò all'autorità, è punito con la reclusione sino a 1anno o con la multa fino a € 2500. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembra in animato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, non presta assistenza e non avvisa le autorità. Se da questa condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena raddoppiata. Questa fattispecie appresta tutela ai beni della vita e dell'incolumità individuale e include una tutela del dovere etico- sociale di solidarietà. Soggetto attivo e chiunque, quindi ci si trova di fronte ad un reato comune ma esaminando meglio la struttura della fattispecie ci si accorge che il reato può essere realizzato solo da soggetti che si trovano in una particolare posizione quindi si qualifica come reato proprio. Per quanto riguarda l'elemento oggettivo l'articolo 593 presenta la struttura del reato omissivo c.d. Proprio: costituito dalla situazione tipica e dalla condotto omissiva. l'articolo 593 primo comma: presupposto del reato è il trovare una delle persone in situazioni di pericolo che fa sorgere la necessità di intervenire in soccorso; ma cosa significa trovare? Due interpretazioni: -estensiva-il concetto di ritrovamento non presuppone necessariamente un contatto fisico diretto con la persona in pericolo. -restrittiva-il ritrovamento e implica la percezione visiva diretta da parte dell'agente-----> preferibile. Articolo 593 secondo comma: la situazione di pericolo concreto costituisce requisito espresso della fattispecie incriminatrice. Il dolo consiste nella conoscenza della situazione tipica, accompagnato dalla volontà di omettere; il reato sì consuma nel momento nel luogo in cui il soggetto obbligato o mette di prestare l'assistenza occorrente è infine il reato è aggravato se dalla condotta omissiva consegue la morte o le lesioni del soggetto pericolante. Capitolo due: delitti contro l'onore e il pudore sessuale sezione I: delitti contro l'onore il legislatore del 30 è individuato l'onore come bene individuale inteso in una duplice accezione; in senso soggettivo come sentimento della propria dignità morale e somma dei valori più l'individuo attribuisce a se stesso, in senso oggettivo come reputazione. Tra i delitti contro l'onore da una parte troviamo l'ingiuria concepita come offesa all'onore o al decoro di una persona presente, dall'altra troviamo la diffamazione configurata come aggressione dell'altrui reputazione senza la presenza della persona offesa. Nell'attuale contesto storico politico l'onore viene percepito come un bene altamente personale e trova il suo fondamento nelle scelte di valore contenute nella costituzione. Accanto all'onore è emerso il c.d. Diritto all'identità personale che consiste nel diritto alla reale rappresentanza della propria personalità. Ingiuria articolo 594: chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa da 258 a 2582 €; alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della multa da 258 a 2582 o della permanenza domiciliare da 6 a 30 gg, o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi e l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. Questa fattispecie protegge il bene dell'onore inteso normativamente come insieme dei valori originari propri della persona umana contro uno specifico tipo di aggressione; l'ingiuria è un tipico delitto di manifestazione del pensiero. Soggetto attivo può essere chiunque: si tratta infatti di reato comune che può essere commesso, contro qualsiasi persona. La condotta incriminata viene descritta come offesa all'onore o al decoro di una persona presente, infatti accanto all'onore l'articolo 594 tutela anche il decoro.L'ingiuria in quanto manifestazione di disprezzo è un reato forma libera che può essere commesso in qualunque modo e con qualsiasi mezzo; di solito viene commesso con la parola (verbale), con scritti, disegni ma anche con comportamenti materiali (reale).
  • 10. Bisogna anche distinguere l'ingiuria indiretta che va a colpire una persona diversa da quella cui sembra destinata, da un'ingiuria obliqua e si concretizza in negazioni o domande oltraggiose. inoltre l'accresciuto ruolo dei mezzi di comunicazione di massa rende possibile che l'imprudenza commessa anche mediante le radio e la televisione o mediante strumenti informatici. Il dolo dell'ingiuria è generico e consiste nella coscienza è volontà della condotta accompagnata da una duplice consapevolezza: della presenza dell'offeso e dell'attitudine lesiva della condotta stessa. Il codice prevede per l'ingiuria due circostanze aggravanti: -se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; -qualora l'offesa sia come sempre senza di più persone; diffamazione (reato semplice) articolo 595:chiunque fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, comunicando con più persone, offende altrui reputazione, è punito con la multa da 258 a 2582 € o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 gg. o con il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi. Questa figura è posta presidio del bene giuridico dell' onore inteso come dignità sociale della persona; l'offesa alla reputazione dell'essere realizzata in assenza dell'offeso ovvero il soggetto passivo dell'essere assente. Ma l'assenza non va intesa in senso fisico-spaziale ma come impossibilità di percezione fisica dell'offesa da parte del soggetto passivo. Ultimo requisito strutturale è la comunicazione con più persone---> si richiede una sorta di divulgazione dell'espressione offensiva che abbia come destinatari almeno due persone e per le modalità della comunicazione queste possono essere diverse, ovvero parole, scritti, gestualità o anche radio, televisioni. Il dolo è generico infatti occorre che il colpevole abbia tenuto la condotta offensiva con coscienza e volontà accompagnata dal suo carattere lesivo; la diffamazione è sì consuma nel momento nel luogo della divulgazione della manifestazione lesive della reputazione. L'articolo 595 prevede che le circostanze aggravanti speciali e cioè: -se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; -se l'offesa arrecata col mezzo di stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico; -se l'offesa arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario; cause speciali di non punibilità----> l'obiettivo è quello di dare rilevanza ad una serie di situazioni EXCEPTIO VERITATIS: prima causa di non punibilità consiste nella possibilità di provare la verità del fatto nel caso "quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale". Infine l'exeptio veritatis ha perso parte del suo significato normativo a seguito dell'entrata in vigore della costituzione in cui all'articolo 2, è sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero. Offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi all'autorità giudiziarie o amministrative---> altra causa di non punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione è l'immunità giudiziale: l'articolo 598 dice che non sono punibili le offese contenute negli scritti presenti o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o davanti ad un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Qui sono necessari due requisiti, le offese devono essere contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati nei procedimenti in corso davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa; devono riguardare l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Provocazione---> circostanza attenuante nella parte generale del codice penale che nei delitti contro l'onore assume il ruolo di cause di esclusione della pena. La provocazione consta di tre elementi costitutivi: -il fatto ingiusto altrui; -lo stato d'ira; -l'immediatezza della reazione lesiva dell'onore; il fatto ingiusto e quello illegittimo perché contrario ai principi dell'ordinamento o del diritto naturale, ovvero perché contrario alle regole sociali del vivere civile. Secondo la giurisprudenza il fatto ingiusto può consistere anche in un'omissione, quale il silenzio, quando secondo le convenzioni sociali appare doveroso tenere un comportamento attivo. Lo stato d'ira corrisponde ad un impulso emotivo incontenibile che provoca la perdita dei poteri di autocontrollo (la
  • 11. reazione iraconda deve verificarsi subito dopo il fatto ingiusto) reciprocità delle ingiurie---> è applicabile non solo chi ritorce le offese ma anche a colui che per primo ha offeso, ricorre nelle ipotesi di contestualità o di contemporaneità dell'offesa ma anche in tutti i casi in cui sussiste un nesso di interdipendenza tra le offese, nel senso che luna deve essere la conseguenza dell'altra. Le offese devono risultare ingiuste e cioè prive di un'oggettiva giustificazione. cause di giustificazione comuni---> sono: -diritto di cronaca-l'opinione pubblica ha diritto ad essere informata per potersi liberamente orientare nelle valutazioni politiche, da cui l'esistenza di un diritto di esporre i fatti che si ritengono di pubblico interesse. Tale diritto di cronaca opera in presenza di verità della notizia pubblicata o altrimenti trasmessa, pubblico interesse alla conoscenza dei fatti (pertinenza), correttezza formale dell'esposizione (continenza). -diritto di critica-la critica è essenziale espressione di un giudizio di razionalità e si arresta solo davanti agli attacchi personali, avanti l'obiettivo di screditare la personalità morale del soggetto preso di mira. Sezione II:delitti contro la moralità pubblica e il buon costume la legge numero 66 del 15 febbraio 1996 comprende l'offesa al pudore che consistono nelle due figure criminose degli atti osceni e delle ricreazione spettacoli osceni. Entrambe le fattispecie hanno in comune la nozione di osceno disciplinato dall'articolo 529: si considerano scemi gli atti di oggetti che, secondo il comune sentimento offende il pudore; non si considerò scena l'opera d'arte all'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerto in vendita, venduto o comunque procurata persona minore degli anni 18. Gli articoli 527 528 tutelano il bene giuridico del pudore pubblico inteso come nucleo del buon costume, questo è un bene giuridico dal contenuto indeterminato e al riguardo vi sono due diverse concezioni: -storico-relativistica-concepisce il pudore tutelabile come un dato che molte relazione all'evoluzione dei costumi. -deontologica-lo configura come un valore obiettivo fisso. L'articolo 529 alla secondo comma esclude che possa considerarsi oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza in quanto arte scienza sono valori che attengono alla sfera della personalità umana e l'articolo 33 comma uno della costituzione, afferma che l'arte la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Atti osceni articolo 527: chiunque di luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Soggetto attivo può essere chiunque e per atti devono intendersi i comportamenti materiali che manifestano un significato sessuale. Il fatto deve essere commesso non in privato ma in un luogo definibile pubblico o aperto o esposto al pubblico e non occorre che l'atto sia percepito da spettatori occasionali, ma è sufficiente che sia percepito da terzi in modo occasionale--> per questo gli atti osceni sono reati di pericolo. Il dolo consiste nella volontà di età dell'atto compiuto, accompagnato dalla consapevolezza del carattere osceno e dalla pubblicità del luogo.
  • 12. Pubblicazioni e spettacoli osceni articolo 528: chiunque allo scopo di farne commercio distribuzione o di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta o mette in circolazione scritti, disegni ecc è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a € 103. Il fatto tipico è realizzabile da chiunque; e possibile distinguere le tipologie di condotta punibile a seconda che si tratti di oggetti osceni o rappresentazioni oscene. Le condotte punibili concernenti gli oggetti osceni sono: -fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione, esportazione o messe in circolazione allo scopo di farne commercio; -commercio, anche clandestino o distribuzione o esposizione pubblica; -uso dei mezzi di pubblicità atti a propagandare gli oggetti pornografici in vista della loro commercializzazione. Il dolo assume forme diverse rapporto alla diverse ipotesi--> nel primo comma si parla di dolo specificò consistente nel perseguimento del fine di commercio, distribuzione; nelle restanti ipotesi si parla di dolo generico consistente nella consapevolezza dell'oscenità della pubblicità. Il reato sì consuma nel momento in cui viene realizzata una delle diverse condotte indicate. capitolo quattro: delitti contro la libertà personale morale sezione I: delitti contro la libertà personale il codice del 30 aprile dei delitti contro la libertà personale come autonoma categoria-la libertà personale e intesa in termini fisici. Sequestro di persona-articolo 605 questa fattispecie è posta a tutela del bene giuridico della libertà personale ma esiste una controversia sul concetto, infatti ci sono due indirizzi diversi che intendono la libertà personale in modo diverso: -la nozione di libertà personale dei inteso in modo costruttivo e come semplice libertà di movimento; -la libertà personale vista come un diritto inviolabile (diritto a non essere posti in una situazione di soggezione ad un potere alieno); il reato di sequestro di persona può essere commesso da chiunque--> reato comune, ed è un reato a forma libera che può essere realizzato con diverse modalità. La modalità più comune è quella con missiva e di solito sequestro di persona viene commesso mediante l'uso di forza fisica direttamente sul corpo della vittima. Accanto alla violenza costituisce modalità esecutiva anche la minaccia. Inoltre bisogna dire che secondo la dottrina prevalente il sequestro di persona potrebbe essere commesso anche con un comportamento omissivo (sequestro omissivo). Per la configurazione del reato è necessario che la privazione della libertà personale venga protratta per un intervallo temporale apprezzabile; tale reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella cosciente volontà di privare un soggetto della libertà personale. Sono previste quattro circostanze aggravanti, due dal codice e due dalle leggi speciali, qualora il fatto sia commesso: -a danno di un ascendente, discendente o coniuge; -Da pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni; -da persona sottoposta a misura di prevenzione; -a danno di persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici; delitti dei pubblici ufficiali contro la libertà personale -atto illegale-articolo 606: il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Queste una figura particolare di sequestro di persona che prende di mira, assieme alla libertà personale, anche uno specifico interesse della pubblica amministrazione alla correttezza dell'operato dei suoi organi. Soggetto attivo è un pubblico ufficiale; la condotta incriminata consiste nel procedere ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale; il dolo è generico e richiede la coscienza e volontà di procedere all'arresto con l'abuso dei poteri inerenti alle funzioni. -indebita limitazione di libertà personale-articolo 607: pubblico ufficiale che essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, di ricevere taluno
  • 13. senza un ordine dell'autorità competente o non ubbidisce all'ordine di liberazione è dato dall'autorità è punito con la reclusione sino a 3 anni. Questo è considerato un delitto plurimo offensivo, infatti lette sia la libertà personale che l'interesse alla correttezza e legalità dei comportamenti dei soggetti che rivestono qualifiche pubbliche; soggetto attivo può essere solo il pubblico ufficiale preposto o addetto un carcere giudiziario o ad uno stabilimento per l'esecuzione di pene o misure di sicurezza. La condotta incriminata descrive 3 ipotesi di indebita detenzione che consistono: 1-nella ricezione di una persona nell'istituto indicato in assenza di un ordine legittimo dell'autorità competente; 2-nella disobbedienza all'ordine di liberazione, ha dato dall'autorità competente; 3-nella protrazione indebita dell'esecuzione della pena o misure di sicurezza; il dolo è generico e richiede la coscienza e la volontà di seguire una indebita restrizione della libertà personale, con la consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni; il momento consuma attivo coincide con la privazione della libertà personale. -abuso di autorità contro arrestati o detenuti-articolo 608: il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestato detenuta di cui egli abbia La custodia, anche temporanea è punito con la reclusione sino a 30 mesi. Questa figura di reato protegge il bene giuridico della libertà personale di una persona la quale viene a subire ulteriori limitazioni della sua libertà fisica; la fattispecie presenta un contenuto omogeneo all'articolo 13 comma 3 della costituzione che vieta ogni violazione fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà. L'elemento oggettivo del reato consiste nel sottoporre a misura di rigore non consentite dalla legge il soggetto passivo. Il dolo è generico e richiede la conoscenza e la volontà di sottoporre una persona misure di rigore, accompagnata dalla consapevolezza dello stato in cui si trova la persona (arrestato, detenuto). Il delitto sì consuma nel momento del luogo in cui la persona offesa viene sottoposta alle misure di rigore non consentite. -perquisizione e ispezione personali arbitrarie-articolo 609: il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, e segue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione sino a 1 anno. Questa figura di reato tutela la libertà morale; soggetto attivo è il pubblico ufficiale. La condotta incriminata consiste nell'eseguire una perquisizione o un'ispezione personale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni; la perquisizione personale è la ricerca sul corpo o nelle sfere di custodia del corpo stesso di cose, oggetti ecc. con l'obiettivo di un usarli processualmente; L'ispezione personale consiste in una investigazione diretta sul corpo per rilevare dati o segni particolari; il dolo è generico e richiede la conoscenza e la volontà di effettuare la perquisizione o l'ispezione personale con la consapevolezza del carattere abusivo della stessa. Sezione II: delitti contro la libertà morale violenza privata articolo 610: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od ammettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni; la pena è aumentata secondo corrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (violenza con armi, da più persone) questo reato finisce per osservare una funzione generica perché opera solo quando il fatto non costituisce altre ipotesi di reato. Soggetto attivo può essere chiunque in quanto si tratta di un reato comune, soggetto passivo invece può essere solo la persona fisica. Il fatto incriminato consiste nel costringere altri a fare, tollerare o ammettere qualche cosa mediante l'uso della violenza o minaccia. Il concetto di violenza contro verso in quanto vi sono due teorie: -teoria della forza-senza soddisfare l'esigenza di individuare una nozione valida per tutti i settori della parte speciale; -teoria della coazione-la violenza consiste non solo nell'impiego della forza ma anche nell'uso di mezzi fisici diretti a raggiungere l'effetto di coazione (lacrimogeni, narcosi); (la violazione però può consistere anche in una semplice omissione) La seconda modalità della condotta è costituita dalla minaccia che consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro; il male ingiusto consiste nella lesione omessa in pericolo di beni giuridici appartenente al soggetto passivo o a un terzo con particolari rapporti sociali.
  • 14. La minaccia può anche essere diretta a persone diverse dal soggetto passivo del reato, purché sia in grado di produrre l'effetto coercitivo sul possessore della cosa. Per effetto della violenza della minaccia il soggetto passivo del reato di violenza privata dell'essere costretto a fare, tollerare o omettere qualche cosa, e bisogna dire che tra la condotta e l'evento deve sussistere un rapporto di causalità nel senso che il comportamento della vittima deve essere conseguenza diretta dei mezzi adoperati dall'autore. L'oggetto della costrizione sì risolve in un fare, tollerare o omettere; per il tollerare e omettere si deve precisare che sono forme di condotta passiva, consistono il primo nell'accettare la condotta dell'agente, nel sopportare senza reagire; ed il secondo nel non compiere o nel ritardare una condotta. Il delitto è punito a titolo di dolo generico---> richiede la coscienza è volontà di costringere taluno, mediante l'uso della violenza o della minaccia, a fare tollerare o omettere qualcosa. Il delitto si consuma nel momento nel luogo in cui la vittima costretta a fare, tollerare o omettere; infine sono previste delle aggravanti secondo l'articolo 339 è cioè se la violenza o minaccia è connessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo. Altre due circostanze sono previste da leggi speciali e cioè: se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione o se il fatto è commesso in danno di persona internazionalmente protetta. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato articolo 611: chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a 5 anni; la pena è aumentata secondo corrono le condizioni previste dall'articolo 339. Il bene tutelato da questa figura di reato e la libertà morale del soggetto passivo, invece soggetto attivo può essere chiunque. Il fatto incriminato consiste nell'uso di violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato; il delitto è punito a titolo di dolo specifico infatti occorre la coscienza e la volontà della violenza o minaccia ed infine di costringere altri a commettere un fatto costituente reato. Il dolo però escluso se il soggetto ritiene per errore che il fatto non costituisca reato. Stato di incapacità procurato mediante violenza articolo 613: chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere o volere è punito con la reclusione fino a 1 anno. La pena è della reclusione fino a 5 anni se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o sei la persona incapace commette un fatto preveduto dalla legge come delitto. Soggetto attivo può essere chiunque in quanto un reato comune; il fatto punibile consiste nel porre una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o qualsiasi altro mezzo. Il dolo è generico--> consiste nella coscienza e nella volontà di provocare ad altri lo stato di incapacità; il delitto infine si consuma nel momento nel luogo in cui si verifica lo stato di incapacità. Sono previste aggravanti: -se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; -se la persona resa incapace commette un fatto preveduto dalla legge come reato; minaccia articolo 612: chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 la pena è la reclusione sino a 1 anno e si procede d'ufficio. Questa figura di reato protegge il bene giuridico della tranquillità individuale, soggetto attivo può essere chiunque è la condotta incriminante consiste nella minaccia ad altri un danno ingiusto. Requisito essenziale della minaccia è la sua idoneità a produrre l'effetto intimità timo sulla volontà del soggetto passivo, cioè deve avere la potenziale capacità turbare la situazione di normalità psichica del soggetto passivo. La minaccia deve avere come oggetto un danno ingiusto e questo requisito consiste nella lesione omessa in pericolo di un interesse giuridicamente protetto. La minaccia può assumere diverse forme: è esplicita od implicita, diretta o indiretta, reale o simbolica (può essere realizzata con le parole, gesti o atteggiamenti fisici).
  • 15. Il dolo è generico e presuppone la coscienza e la volontà di minacciare ad altri un danno con la consapevolezza della sua ingiustizia. Infine il codice prevede due circostanze aggravanti speciali: se la minaccia è grave o s'è fatto in uno dei modi indicati nell'articolo 339; inoltre la minaccia e aggravata se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione. Capitolo cinque-delitti contro la libertà sessuale La legge contro lo sessuale (L. 15 febbraio 1996) è una riforma che vuole essere espressione della rivoluzione culturale sociale che ha preso di mira la concezione della sessualità della donna nella società moderna. Le principali innovazioni della legge di riforma sono: -la nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale; -l'unificazione delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella nuova figura di reato della violenza sessuale; -l'introduzione della nuova fattispecie di violenza sessuale di gruppo prevista dall'articolo 609 octies; -l'introduzione di una fattispecie autonoma che incrimina il compimento di atti sessuali, violenti o abusivi nei confronti dei minori; -la riformulazione della fattispecie di corruzione di minorenni; -la previsione di una particolare disciplina a tutela della riservatezza della vita, con la configurazione del nuovo reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine della vittima di violenza sessuale; -l'aumento del trattamento sanzionatorio mediante un sensibile innalzamento delle pene; violenza sessuale articolo 609 bis: chiunque, con violenza o minacce o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisiche o psichiche della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito all'altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3. Sono previste due fattispecie principali, la prima è contenuta nel primo comma e consiste nella relazione sessuale per costrizione, le cui modalità esecutive sono la violenza, la minaccia o l'abuso di autorità; la seconda è descritta nel secondo comma e consiste nella relazione sessuale per induzione le cui modalità esecutive sono l'abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa è l'inganno con sostituzione di persona. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, il fatto di reato consiste nel compimento di atti sessuali. In tutte le tre ipotesi occorre che il soggetto passivo sia stato costretto a compiere o subire atti sessuali; il requisito della costrizione serve ad evidenziare che il fatto deve avvenire contro la volontà del soggetto passivo. Presupposto della costrizione fisica è il dissenso del soggetto passivo rapporto sessuale, questo dissenso deve permanere durante tutto il tempo della violenza ma può anche seguire ad un iniziale consenso. La seconda modalità di costrizione è costituita dalla minaccia o violenza morale, intesa come manifestazione del proposito di cagionare un danno o di determinare una situazione di pericolo se il minacciato non acconsente alla congiunzione carnale. L'abuso di autorità (terza modalità): il concetto di autorità va riferito a qualsiasi posizione di superiorità o supremazia, indipendentemente dall'esistenza di poteri di coercizione; la nozione di abuso consiste nel cattivo uso della posizione di autorità del soggetto attivò riveste nei confronti della vittima. La seconda fattispecie dell'articolo 609 bis della violenza sessuale per induzione---> è una condotta che si specifica in rapporto alle modalità di commissione del fatto e cioè all'abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica e all'inganno mediante sostituzione di persona. L'abuso consiste nell'approfittar aumento delle condizioni del soggetto passivo, invece di induzione consiste in un comportamento sia materiale sia verbale e non richiede necessariamente un vero e proprio inganno. Il dolo è generico e richiede la coscienza e la volontà di costringere il soggetto passivo mediante l'uso di violenza minaccia a congiunzione carnale. Il reato si consuma nel momento nel luogo in cui avviene il compimento dell'atto sessuale.
  • 16. Ai sensi dell'articolo 609 ter i fatti all'articolo 609 bis sono aggravati e puniti con la reclusione da 6 a 12 anni se sono commessi: -nei confronti di persona che non ha compiuto 14 anni; -con l'uso di armi a sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti. -da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale; -su persona comunque sottoposta a limitazioni di libertà personale; -nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia ascendente, genitore anche adottivo, tutore; la pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto 10 anni. Le circostanze previste i numeri 2 e 3 si basano sulla nozione di arma--> strumenti atti a offendere di cui la legge vieta il porto in assoluto o senza giustificato motivo; i narcotici sono sostanze che possiedono la proprietà di provocare una condizione psichica tale da eliminare o diminuire la capacità di difesa. Una circostanza attenuante è prevista dal terzo comma dell'articolo 609 bis per i casi di minore gravità con una diminuzione di pena in misura non eccedente i 2/3. L'articolo 609 septiem prevede la possibilità di procedere a querela irrevocabile della persona offesa--> è riconosciuto alle vittime il termine più lungo di sei mesi dalla commissione del fatto, proprio relazione al forte trauma subito dalla vittima di violenza sessuale. Atti sessuali con minorenni articolo 609 quater: soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto 14 anni; non ha compiuto 16 anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. Con questa fattispecie il legislatore ha voluto contrastare la violenza sessuale contro i minori--> equiparando il trattamento sanzionatorio previste per l'ipotesi in cui i rapporti sessuali con minori di 14 anni avvengono con violenza, minaccia o abuso di autorità a quelli in cui i rapporti sessuali si svolgono con il consenso del minore. L'elemento soggettivo è costituito da dolo generico; l'ultimo comma introduce la nuova circostanza aggravante per il caso in cui gli atti sessuali vengono compiuti con minore di 10 anni anche se consenziente. Corruzione di minorenni articolo 609 quinquies: chiunque compie atti sessuali in presenza di persone minori di 14 anni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. L'interesse protetto dalla fattispecie è il sano è armonioso sviluppo della personalità e della sessualità dei minori; cui soggetto attivo può essere chiunque mentre soggetto passivo e qualsiasi persona minore di 14 anni. Questo articolo prende in considerazione solo il compimento di atti sessuali in presenza di persone minori di anni 14; l'espressione atti sessuali deve concretizzarsi in un'attività fisica che coinvolge in qualche modo gli organi sessuali, con il proposito di fare assistere il minore (il requisito è la presenza del minore). L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico--> è necessaria la consapevolezza in capo all'autore della presenza del minore; l'errore o l'ignoranza dell'età è irrilevante. Violenza sessuale di gruppo articolo 609 octies: la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone ad atti di violenza sessuale. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Il bene giuridico protetto della libertà sessuale della vittima che subisce un'aggressione quantitativamente e qualitativamente più intensa rispetto ai casi di violenza sessuale Monosoggettiva; questa è una fattispecie a concorso necessario perché richiede una pluralità di agenti. La condotta incriminata a far riferimento comportamento di partecipazione e cioè a concorso materiale nella violenza o minaccia avente ad oggetto la sfera sessuale della vittima (non è necessario che ciascun soggetto compia personalmente atti sessuali ma le più persone riunite devono essere presenti fisicamente all'atto sessuale anche se realizzato da uno di essi) l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico--> richiede che ogni singolo partecipe abbia consapevolezza della condotta orientata la violenza. Il quarto comma prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
  • 17. Disposizioni comuni La legge numero 66/96 ha dettato una serie di norme che valgono per tutte le ipotesi di reato: -ignoranza dell'età della persona offesa (articolo 609 sexies)-questa norma sancisce l'irrilevanza dell'ignoranza sull'età della persona offesa che non può essere invocata a propria scusa; -pene accessorie ed altri effetti penali (articolo 609 nonies)- Capitolo uno-i delitti contro il patrimonio generale i reati contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale del codice penale; i reati patrimoniali sono quelli statisticamente più frequenti. I delitti contro il patrimonio, corrispondono alle figure criminose contenute nel titolo XIII DEL libro 2 c.p. (articoli 624- 648 ter): sono delitti che difendono diritti soggettivi o interesse contenuto economico-patrimoniale facenti capo a persone fisiche o giuridiche. Patrimonio come bene giuridico di categoria---> il patrimonio e il bene giuridico di categoria, sotto il quale sono raggruppati tutti i reati contenuti nel titolo XIII DEL c.p. Questa scelta classificatoria rappresenta un'innovazione rispetto al codice Zanardelli 1889, il quale denominava gli illeciti patrimoniali delitti contro la proprietà. La sostituzione del termine proprietà con patrimonio si spiega con l'intento di precisare che le fattispecie non tutelano solo la proprietà ma anche ogni altro diritto reale. Il termine patrimonio indica che la legge penale tutela il complesso dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo una persona. Un orientamento tradizionale distingue i reati patrimoniali in due categorie: -reati contro la proprietà in senso stretto, qui si sostiene che l'oggetto della tutela penale sia costituito dal potere di signoria, che il titolare del diritto di proprietà esercita sulle cose aggredite dalla reo (non si richiede che il soggetto passivo subisca un concreto danno patrimoniale); -reati contro il patrimonio in senso stretto, in questi reati la prospettiva di tutela e meno formale e più materiale. L'illecito penale aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva nella fattispecie incriminatrice prevede, come requisito costitutivo l'altrui danno patrimoniale; crisi della bipartizione-la bipartizione subisce un ridimensionamento, infatti sul piano dei reati contro la proprietà non costituisce +1 dogma indiscusso e così la dottrina ha ricercato dei correttivi; in una prima fase si è cercato di apprestare rimedi sul piano dell'interpretazione delle singole fattispecie, invece più di recente ci si è forzati di elaborare punti di vista dotati di portata più generale e meno legati alla logica del caso per caso. Nel reati contro il patrimonio il requisito del danno patrimoniale è andato in alcuni casi dematerializzandosi fino a perdere la sua originaria impronta economica. L'odierna dogmatica tenta di ricostruire un quadro unitario dei reati contro il patrimonio seguendo due strade: -La prima consiste nel rimarcare la dimensione patrimoniale di tutti i reati contenuti nel titolo XIII, e cioè non solo quelli patrimoniali in senso stretto (truffa, estorsione) ma anche nei reati contro la proprietà (furto,danneggiamento); -La seconda consiste nel tentare di rendere omogenei tutti i reati contenuti nel titolo XIII; sulla base di un concetto di lesione patrimoniale trascendente la dimensione puramente economica del danno; quale che sia la soluzione preferibile va ribadita la difficoltà di elaborare un appagante concetto di patrimonio quale bene giuridico unitario. Inoltre bisogna dire che nei reati nel titolo XIII, il patrimonio non è sempre tutelato come bene giuridico esclusivo, infatti tipi di reato come l'estorsione, il sequestro, la truffa ledono oltre al patrimonio, beni di natura personale e precisamente il diritto alla libertà e all'autodeterminazione individuale. Ciò induce parte della dottrina a qualificare plurioffensivi i reati in questione.
  • 18. Classificazione reati patrimoniali-il legislatore dispone diversi criteri di classificazione dei reati patrimoniali; i principali sono : -l'adozione di una classificazione sistematica incentrata sul bene giuridico sfocia nella bipartizione tra delitti contro la proprietà in senso stretto e delitti contro patrimonio; -il criterio di classificazione più accreditato è quello che fa leva sulle caratteristiche offensive della condotta, questo criterio risulta preferibile per due ragioni, perché è proprio la considerazione della specifica carica offensiva della condotta spiegare la ratio della punibilità è perché il criterio si rivela più fecondo anche sul piano interpretativo. Il legislatore del 30 ha classificato i reati contenuti nel titolo XIII IN base alla fondamentale bipartizione tra condotta violenta (articoli 624-639) e condotta fraudolenta (articoli 640-648 ter) -un'ulteriore modello classificatoria incentrato sulla condotta e quello che divide reati patrimoniali in due categorie, contraddistinte dal diverso ruolo del soggetto passivo: 1-delitti di aggressione o usurpazione unilaterale (furto,rapina),qui l'aggressione criminosa proviene tutta dal reo, il quale fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima, cui non rimane altro che subire passivamente. 2-delitti con una cooperazione artificiosa della vittima (estorsione,truffa),qui si instaura un rapporto interattivo tra l'autore del fatto alla persona offesa, quest'ultima non si limita subire il reato Ma coopera al processo lesivo. La distinzione tra reati di aggressione unilaterale e reati con cooperazione della vittima permette di raccordare lo studio dei reati patrimoniali al recente orientamento che attribuisce al ruolo assunto dalla vittima la funzione di criterio del limitativo della punibilità di illeciti come la truffa. Caratteristiche della tutela-il catalogo dei delitti patrimoniali contenuto nel codice Rocco configura classiche figure di reato e ereditate dalla tradizione legislativa precedente, è riflettenti forme di offesa tipiche di una realtà socio- economica di stampo agricolo. In coerenza con l'ideologia fascista i beni della proprietà e del patrimonio ricevono una protezione rafforzata. Modifiche normative-il sistema dei reati contro patrimonio ha subito modifiche normative a partire dai primi anni 60, infatti si è proceduto a un inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona e ricettazione, per fronteggiare appunto esplosioni di criminalità (legge 14 ottobre 1974 numero 497). nel 1974 la mini riforma della parte generale dell'11 aprile/74 ha esteso il principio di bilanciamento anche alle circostanze ad efficacia speciale allo scopo di attenuare l'eccessivo rigore sanzionatorio e furti aggravati; in questo modo il legislatore ha inteso delegare impropriamente al giudice il compito di adeguare il trattamento punitivo alla realtà sociale. Altre novità, introdotte con la legge 24 novembre 1981 numero 689, hanno investito in regime di procedibilità dei reati previsti dagli articoli 631,632,636,640 subordinandone la punibilità alla querela di parte. Le motivazioni di questa scelta poggiano sull'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari. Negli anni più recenti il legislatore ha configurato nuove figure criminose come delitti di riciclaggio (articolo 648 bis) e di impiego di denaro di provenienza illecita. Per contrastare le forme di criminalità informatica e telematica sono stati inseriti nel codice penale con la legge 23 dicembre 1993 numero 547 i delitti di danneggiamento di sistemi informatici e di frode informatica (articolo 635 e 640 ter). Tra le novità vanno annoverate la riforma del diritto di usura ad opera della legge 7 marzo 1996 numero 108 che ha unificato in un'unica fattispecie (articolo 644) Le due previsioni di usura e di usura impropria. La riforma dei reati societari (d.leg. 11 aprile due 1002 numero 61) ha comportato una drastica rivoluzione della rilevanza penale e un abbattimento del carico sanzionatorio, determinando così un innalzamento del livello di tutela del patrimonio individuale rispetto a quello dell'economia pubblica. Sezione II-i concetti generali nozione di patrimonio--> le diverse tesi prospettate in dottrina hanno oscillato tra due opposte concezioni del patrimonio denominate giuridica ed economica; in tempi più recenti si sono affermate teorie miste finalizzate ad eliminare gli inconvenienti delle due concezioni. Concezione giuridica- il concetto di patrimonio e legato al diritto civile ed è perciò identificato con la somma dei diritti soggettivi patrimoniali facente capo ad una persona; questa concezione si espone a critiche, infatti se il patrimonio concepito come complesso di diritti, ne deriva che anche il danno patrimoniale finisce col formalizzarsi in quanto esso viene a coincidere con la lesione della posizione giuridica tutelata e si verifica anche se le cose oggetto dell'attività criminosa siano prive di valore economico. Concezione economica- definisce il patrimonio come l'insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto. Concezione economico-giuridica- nell'ambito della dottrina contemporanea tende a prevalere un'impostazione denominata economico-giuridica. Il punto di partenza e l'idea che il concetto penalistico di patrimonio si è caratterizzato tanto dall'effettiva rilevanza economica, quanto dalla dimensione giuridica-formale delle cose che ne fanno parte.
  • 19. Questa concezione esclude che meritino tutela penale tutte le posizioni dotate di rilevanza patrimoniale infatti distingue tra posizioni meritevoli e non meritevoli di tutela (tra i vari orientamenti, la tesi preferibile e quelle che tende a circoscrivere la protezione penale a quei rapporti economici che l'ordinamento riconosce espressamente). Più di recente una parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio, nel quale siano riconosciuti i caratteri del bene costituzionalmente rilevante. Concezione personalistica- è orientata a comprendere solo l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana. Essa manifesta un elevato tasso di problematicità ove ci si preoccupi di svilupparla in maniera conseguente dettagliata sul terreno della tecnica penalistico di tutela. Concetto di cosa- la cosa costituisce l'oggetto materiale dei reati c.d. Di aggressione unilaterale contro la proprietà. È definibile cosa ogni oggetto corporale o fisico che presenti carattere della definitezza spaziale è del là esistenza autonoma. In origine la legge penale non poteva che fare riferimento a cose intese in senso puramente materiale, ma successivamente è affiorata l'esigenza di accordare tutela a entità diverse dalle cose in in senso tradizionale: la scoperta dell'energia elettrica, ha posto al diritto penale il problema della riconducibilità di essa al concetto di cosa sottrai di dire ai fini dell'integrazione del delitto di furto. L'avanzato sviluppo tecnologico ha finito col prospettare esigenze di tutela penale ulteriori, come ad esempio per i beni informatici; nel nostro codice il problema è risolto dall'articolo 624/2 per il quale agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il concetto ricomprende oltre all'energia elettrica, anche quella meccanica ma sono escluse le energie umane e animali. La maggior parte dei reati contro il patrimonio di aggressione unilaterale aggrediscono cose mobili; altre figure di reato come il danneggiamento, la truffa possono indifferentemente ricadere sia su cose mobili che immobili, mentre esistono fattispecie criminose (usurpazione, invasione di terreni difficili) che riguardano solo beni immobili. Beni mobili e immobili--> La distinzione è tracciata dall'articolo 812 c.c.: "sono beni immobili il solo, le sorgenti e corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio e tutto ciò che naturalmente o artificialmente e incorporato al suolo. Sono i immobili i mulini, i bagni e di altri edifici galleggianti quando sono solamente assicurate alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili gli altri beni." altruità- nozione normativa che abbraccia oltre alla nozione di proprietà, anche altri diritti reali che attribuiscono a chi è titolare il potere d'uso e il godimento della cosa. Tutte le fattispecie delittuose, che incriminano aggressioni a cose mobili o immobili determinate, qualificano l'oggetto materiale dell'azione con la nota dell'altruità e cioè altrui deve essere la cosa rubata, rapinata. Per quanto riguarda il concetto di altruità, si concorda nell'escludere che possa essere definita altrui la res nullis cioè la cosa sulla quale nessuno vanta diritti, non sono considerabili altrui le res derelictae cioè le cose che il proprietario abbandona con l'intenzione di spogliarsene definitivamente. altruità e diritto di proprietà--> l'orientamento tradizionale sostiene che altrui è una cosa di proprietà di altri; la propensione ad attribuire alla nozione di altruità un significato più ampio nasce dalla preoccupazione che rimarrebbero frustrate e esigenze di tutela che reclamano soddisfacimento. Infine si può affermare che il requisito dell'altruità interpretato in senso ampio, ricomprende le relazioni di interesse che intercorrono tra le cose e i soggetti che vantano su di esse diritti di proprietà o altri diritti di natura patrimoniale. Possesso detenzione-vi è una lunga elaborazione dottrinale: -concezione civilistica-i sostenitori di questa concezione, ritengono che la nozione di possesso fosse da ricostruire facendo riferimento alle disposizioni del diritto civile; -concezione autonomistica-questa concezione partiva dal presupposto che la nozione di possesso dovesse a priori determinarsi alla stregua delle sole norme penali e tendeva a identificare il possesso in senso penalistico con la semplice detenzione e cioè con la mera relazione di fatto con la cosa; -metodo esegetico-sperimentare-sarà solo l'interpretazione delle singole fattispecie a confermare o a smentire l'identità della nozione di possesso. Danno-oggi la nozione di danno controversa, quindi se si accoglierà una concezione giuridica del patrimonio, il danno consisterà nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo; mentre se si accoglie una concezione economica, il danno verrà concepito come perdita economico-patrimoniale. Negli ultimi anni è andata registrandosi una diffusa tendenza a dematerializzare il concetto di danno proprio con riferimento a quelle fattispecie incriminatrici in cui esso figura come requisito costitutivo e esplicito, cui vengono in rilievo i casi di truffa cd. Contrattuale, in cui il danno è fatto consistere anche nella semplice violazione della libertà contrattuale della vittima dell'inganno.
  • 20. Profitto-altro elemento comune a svariate fattispecie di reato contro il patrimonio e il profitto, anche in questo caso non è possibile dare una definizione di profitto che volga in generale. Il profitto viene qualificato come ingiusto ad esempio nella fattispecie di rapina, estorsione, sequestro di persona, truffa. Il profitto è definibile ingiusto tutte le volte in cui il suo perseguimento prescinde da una pretesa giuridicamente riconosciuta; l'ingiustizia è da escludere nelle ipotesi di chi si appropria di una cosa al fine di soddisfare un suo credito nei confronti del debitore inadempiente o di chi si fa pagare con inganno una somma di denaro oggetto di obbligazione naturale. Rapporti di famiglia come causa di non punibilità-all'interno dei delitti contro patrimonio ruolo particolare alle rapporti familiari; il legislatore del 30 a previsto una disciplina peculiare per alcuni delitti contro il patrimonio qualora siano commessi in danno di congiunti, operando una distinzione tra immoralità ed illecita penale. Articolo 649: non è punibile che ha commesso alcuni dei fatti Prevediti da questo titolo in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, o dell'adottante o adottato, di un fratello sorella che con lui convivono. I fatti preveduti da questo titolo sono puniti a querela della persona offesa e tali disposizioni non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628,629,630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza le persone. Questa norma prevede per i fatti commessi in danno dei congiunti un doppio regime giuridico: -di non punibilità se la vittima il coniuge non legalmente separato, l'ascendente, il discendente, la fine linea retta, l'adottante, l'ha adottato o il fratello o la sorella che con lui convive; -di punibilità a querela se il soggetto passivo del coniuge legalmente separato, il fratello o la sorella non conviventi, o lo zio, il nipote o la fine di secondo grado conviventi. Esiste una disparità di trattamento tra i coniugi separati di fatto e quelli separati legalmente infatti i primi sono dichiarati non punibili invece i secondi sono perseguibili a querela. L'ultimo comma dell'articolo 649 prevede un limite all'operatività della causa di non punibilità, essa non è applicabile ove si tratti di delitto di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o di ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza le persone. Capitolò due-delitti di aggressione unilaterale furto articolo 624: chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni è con la multa da 154,94 € a 616,46 €. Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze degli articoli 61 numero 7 e 625. Ad oggi il furto è il reato statisticamente più diffuso e in quanto aggressivo di un bene-proprietà ha ricevuto anche nel codice Rocco un trattamento penale rigoroso. Le difficoltà interpretative-ricostruttive cominciano ad emergere già in sede di individuazione del bene giuridico oggetto di tutela, così si profilano due orientamenti di fondo: -il primo abbraccia tutte quelle posizioni che convergono nell'assumere a bene protetto il semplice potere di fatto (possesso detenzione) che il soggetto derubato aveva sulla sua corsa sottratta dal ladro (questa concezione sembra riflettere nel modo più fedele il tenore letterale dell'articolo 624); -il secondo ricomprende tutte quelle tesi che ravvisano l'oggetto della tutela in uno Stato di diritto, fatto coincidere con la proprietà o altri diritti reali, e ora anche con i diritti personali di godimento o altri diritti (questa concezione fa leva su diversi ordini di argomentazioni è sfocia in risutati non sempre coincidenti,infatti un rilievo diffuso poggia sulla impossibilità di configurare il cd. furtum rei propriae, cioè sulla impossibilità di considerare. Punibile la sottrazione della cosa, ai danni del detentore materiale, da parte dello stesso proprietario); alcuni autori sostengono che il bene protetto dall'articolo 624 è costituito dalla proprietà e solo in subordine, dal possesso. Altri hanno sostenuto che il vero oggetto giuridico del furto consiste nel diritto di disporre e nel diritto di godere della cosa. Soggetto passivo del delitto di furto e il titolare del diritto della relazione di interesse giuridicamente rilevante con la cosa sottratta: ove il soggetto che viene spogliato della cosa non coincida con il titolare del diritto, egli assumerà il ruolo di semplice punto di incidenza dell'azione materiale di spossessamento, e non di soggetto passivo. Soggetto attivo del furto è chiunque.
  • 21. Cosa altrui nel delitto di furto non significa solo cosa in proprietà di altri, infatti l'altruità comprende qualsiasi interesse giuridicamente tutelabile, in virtù del quale la cosa sia usata o potuta da un soggetto diverso dell'autore della sottrazione. Presupposto della condotta è l'impossessamento realizzato dal soggetto attivo; la condotta di sottrazione presuppone la detenzione della cosa da parte di un soggetto diverso dall'agente. Il legislatore del 30 ha voluto innovare la formula legislativa contenuta nel codice Zanardelli del 1889: chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo in cui si trova. Il passaggio dal criterio spaziale a quello personale si spiega con l'intento legislativo di superare le incertezze applicative cui dava luogo la teoria dell'AMOTIO rispetto al momento consultivo del furto; la detenzione consiste in un semplice potere fisico sulla cosa e si distingue dal possesso in basso al diverso animus del detentore è possessore: il primo ha un potere di fatto sulla cosa accompagnata dalla mera intenzione di tenerla presso di sé, mentre la signoria materiale del secondo è sorretta dalla volontà di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale. I casi limiti sono raggruppabili in due categorie: -la condotta di furto si svolge su cosa che non è detenuta da alcuno (furto commesso su cadavere); -la cosa sottratta è materialmente detenuta dallo stesso soggetto agente (caso del portabagagli che s'impossessa della valigia di un viaggiatore che gli cammina accanto); in questi casi è possibile che i ruoli di sottrazione di detentore consistono nella stessa persona? Ciò sarebbe da escludere ed è per questo che la dottrina considera la altrui detenzione un requisito solo eventuale ma non necessario della condotta furtiva punibile. Il concetto di detenzione e lastrico: il compito di individuare la situazione di detenzione altrui che fa da presupposto all'azione furtiva non può che rimanere affidata l'attività della giurisprudenza, in base alle circostanze del caso singolo ed alle normali valutazioni sociali (sembra da escludere la configurabilità del furto sul cadavere, perché al momento dello spoglio del cadavere le cose non vengono sottratte ad una reale era di signoria spettante ad altri, per cui è da escludere che l'azione sottrattiva assuma rilevanza penale e sensi della fattispecie di furto. La configurabilità del reato sembra da escludere nel caso del cd.furto venatorio <caso A: un cacciatore si impossessa di capi di selvaggina uccisi nel corso di una battuta di caccia effettuata in periodo non consentito> perché la selvaggina pur appartenendo al patrimonio dello Stato, si sottrae per sua stessa natura a un rapporto di detenzione inteso sia pur in senso virtuale). Le modalità aggressive della condotta furtiva consistono nella sottrazione e nel impossessamento della cosa mobile altrui: sono due momenti autonomi che presuppongono l'assenza di violenza o minaccia; e inoltre implicita la necessità del dissenso del derubato. La lesione deve essere allegata senza la collaborazione e contro la volontà del soggetto passivo. È definibile sottrazione è quella condotta che determina l'uscita della cosa di fatto del precedente possessore della signoria; considerata dalla parte del soggetto passivo, la sottrazione coincide con lo spossessamento. Sono indifferenti le modalità e i mezzi di realizzazione della condotta sottrattiva infatti non solo non si richiede che l'azione furtiva sia clandestina, ma non è neanche necessario che il reo attui lo spossessamento mediante un'apprensione manuale o il dispiego di personali energie fisiche. Allo spossessamento deve seguire un nuovo impossessamento definibile come l'acquisizione da parte del reo di un personale potere di signoria sulla cosa sottratta e questo presuppone che egli ne possa autonomamente disporre al di fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore. Per quanto riguarda il caso B (un cliente del supermercato, dopo aver occultato un prodotto sottratto dal reparto alimentari, viene sorpreso dal sorvegliante all'uscita del reparto stesso),la cassazione ha elaborato con riguardo ai negozi con vendita self-service questo principio ad hoc: il prelievo materiale della res diventerebbe impossessamento solo qualora questa venga occultato dall'acquirente, mentre, nei casi normali di merce prelevata con volontà di pagamento il cliente conseguirebbe il possesso quando paga l'importo alla cassa. Oggetto materiale del furto e la cosa mobile altrui, cosa e ogni entità materiale idoneo a soddisfare un bisogno umano in oltre deve trattarsi di una cosa avente una dimensione fisica in quanto non è configurabile un furto spirituale o un furto di diritti, di aspettative. Così sono definibili cose, tutti gli oggetti che possono essere sottratti dall'altro e non rientrano tra le cose i beni immateriali come prodotti dell'ingegno... rientrano i beni immobili mobilizzabili cioè quelle cose originariamente immobili che possono essere rese mobili mediante uno scorporo aumento del complesso unitario di cui prima facevano parte. Non può costituire cosa terribile il corpo umano considerato nella sua interezza, ma può avere ad oggetto parti del corpo.
  • 22. Il furto deve avere ad oggetto beni dotati di un valore di scambio, o può configurarsi anche rispetto a cose che soddisfano interessi di natura extra economica? La dottrina opta per la soluzione più estensiva, includendo tra le cose suscettibili di furto anche quelle dotate di valore affettivo. L'articolo 624/2 nel precisare la nozione di cosa mobile, fa rientrare l'energia elettrica e ogni altra energia con valore economico, escludendo però le energie animali e umane in quanto esse sono incorporate e non possono essere sottratte o usate come entità a sé. L'altruità della cosa mobile sottratta costituisce un requisito fondamentale del reato infatti la cosa sottratta non deve essere né nullis, né communis omnium; la cosa deve trovarsi in una relazione di interesse, giuridicamente rilevante, con un terzo che subisce lo spoglio. Ma il problema consiste, nel determinare in positivo il contenuto della relazione predetta: essa deve corrispondere al solo diritto di proprietà o può anche riflettere diritti di altra natura o meri vincoli di interesse pur che dotati di qualche rilevanza giuridica esplicita o implicita? -secondo alcuni autori, che ravvisano l'essenza del furto nello spossessamento, l'elemento dell'altruità si limiterebbe indicare o confermare che la cosa deve essere sottratta la sfera possessore di un soggetto diverso dall'agente. -l'orientamento più tradizionale interpreta l'altruità con specifico riguardo al diritto di proprietà, nel senso che la cosa sottratta deve costituire oggetto di un diritto di proprietà facente capo a un soggetto diverso dall'altro. -parte della dottrina più recente, tende ad interpretare l'altruità come concetto più ampio. Secondo una concezione molto lata, il requisito dell'altruità abbraccerebbe qualsiasi relazione di interesse tra la cosa sottratta è un soggetto diverso dall'autore del furto. Il concetto di altruità può essere esteso sino a comprendere, oltre al diritto di proprietà, diritti di godimento e uso sia carattere reale che personale. Il dolo del furto è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla consapevolezza dell'altruità della cosa sottratta; a connotare il furto concorre il dolo specifico rappresentato dal fine di trarre profitto. Le cose sottratte devono avere valore economico altrimenti viene meno la prospettiva di abusivo profitto economico, infatti fini di profitto economico non va confuso con movente psicologico che induce rubare (occorre che la volontà si proietti verso l'acquisizione di un vantaggio economicamente valutabile derivante dalla cosa posseduta) il reato non è configurabile nel caso C (tizio s'impossessa di un oggetto altrui al fine di essere arrestato e mantenuto in carcere), dal soggetto che commette il fatto tipico del furto per farsi arrestare e mantenere in carcere. Dato il silenzio della norma, ci si chiede se il requisito del profitto debba o no essere accompagnato dall'ingiustizia o illegittimità; parte della dottrina e giurisprudenza ritiene che l'ingiustizia sia implicita nel profitto, ma la dottrina maggioritaria sostiene la tesi contraria. A tal proposito va distinta l'ingiustizia dall'azione furtiva: la giustizia del profitto va rapportata all'esistenza di una pretesa giuridicamente riconosciuta sulla quale essa possa trovare fondamento. La determinazione del momento consumativo del furto ha dato luogo a diverse teorie: -la teoria della contrectatio fa coincidere la consumazione col momento in cui si tocca la cosa con la mano; -quella dell'amotio richiede la rimozione della cosa dal punto in cui si trova; -la teoria dell'ablatio esige che la cosa sia spostata in un luogo diverso da quello in cui si trova; -il criterio della illatio implica che la cosa sia trasportato in un luogo sicuro già identificato; la soluzione preferibile consiste nel far coincidere la consumazione col impossessamento concepito come momento più pregnante della mera sottrazione--> se così è il caso D (tizio, introdottosi nell'ufficio amministrativo di una ditta, ne esporta la cassaforte fin quasi all'uscita del locale, dandosi poi alla fuga) dà un'ipotesi di furto non consumato ma tentato. Furto in abitazione e furto con strappo articolo 624 bis: chiunque s'impossessa fede la cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 309,87 € a 1032,91 €. Alla stessa pena soggiace chi s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola con lui che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso la persona. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 206,58 € a 1549,37 € se il reato è aggravato da 1+ circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o 61. L'accresciuto allarme sociale per la sicurezza dei cittadini ha indotto il legislatore a ritoccare l'assetto codicistico del furto. Il nuovo articolo 624 bis c.p. introdotto dall'articolo 2 della legge 26 marzo 2001 numero 128 (pacchetto sicurezza) configura come reato autonomo le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo. Questa modifica normativa obbedisce a una duplice ratio, da un lato rendere più rigoroso il trattamento punitivo invece dall'altro la ragione va individuata nell'intento di rimarcare il maggior disvalore penale insito in queste due forme di furto.