SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
L'INFORMATICA A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA PROCESSO CIVILE TELEMATICO E FIRMA DIGITALE LE COMUNICAZIONI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO *** *** *** PEC / CPEPCT
La PEC PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata.  E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. Tali caratteristiche parificano la PEC al sistema postale della Raccomandata con A/R o alla c.d. autoprestazione.
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE Art. 20 comma 1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità [...omissis...] Art. 45 comma 1 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta [...omissis...]
LA PEC Art. 48 CAD Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Valore legale dell'invio e della ricezione La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui  trasmissione e' valida agli effetti di legge La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6 La ricevuta di avvenutaconsegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. LE ATTESTAZIONI VENGONO RILASCIATE SOLO DALLE CASELLE DI PEC
PERCHÈ LA PEC HA VALORE LEGALE: I CERTIFICATORI Le ricevuterilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata [...omissis...] che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti  [...omissis...]  Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  appongono  un riferimento temporale su  ciascun  messaggio  e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.  I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
I CERTIFICATORI I certificatori sono quindi soggetti che svolgono un'attività riconducibile al concetto di pubblico servizio e sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema PEC I certificatori sono iscritti in un elenco tenuto da DigitPA (ENTE PUBBLICO) I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.  I gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni  Le caratteristiche societarie dei gestori PEC garantiscono il buon funzionamento del servizio e la capienza del responsabile in caso di danno
Il DPR 68/05 e l’obbligo di dichiarare l’indirizzo PEC  Art. 4 comma 2 e ss. Per  i  privati  che  intendono utilizzare il servizio di posta elettronica  certificata,  il  solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto  intrattenuto  tra  privati  o  tra  questi  e  le pubbliche amministrazioni.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.   La  volontà  espressa  ai  sensi del comma 2 non può comunque dedursi  dalla  mera  indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella  corrispondenza  o  in  altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. Le  imprese,  nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,  possono dichiarare  la  esplicita  volontà  di  accettare  l'invio  di posta elettronica  certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al  registro  delle  imprese.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo  il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Le  modalità  attraverso  le  quali  il  privato  comunica  la disponibilità  all'utilizzo  della posta elettronica certificata, il proprio  indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo  o  l'eventuale  cessazione della disponibilità, nonchè le modalità  di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione  relativa  sono  definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Il nuovo scenario della L. 2/2009  PEC OBLIGATORIA PER: IMPRESE PROFESSIONISTI P.A.
Le imprese Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 nov. 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nota di Unioncamere del 11.2.2009 – la mancata indicazione dell’indirizzo PEC sospende il procedimento di iscrizione e  l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine l’iscrizione potrà essere rifiutata.
I professionisti I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. (termine 29 nov. 2009)
La P.A. Le amministrazioni pubbliche […omissis…] istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. (nessun termine)
CADE L’OBBLIGO DI DICHIARARE L’INDIRIZZO  le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
I vantaggi Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. In particolare, nella PEC si riscontra:  semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;  semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;  facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;  velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;  possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;  che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.
La CPEPCT AVVOCATO UG Anche Processo Civile Telematico si avvale del metodo di comunicazione PEC per gestire i biglietti di cancelleria ed in generale le comunicazioni agli avvocati attraverso il PdA. PdA Indirizzo elettronico DEPOSITO ATTO E BIGLIETTI DI CANCELLERIA
Le notificazioni nel corso del processo Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. (1) (1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Le future notificazioni Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;     b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
PROSPETTIVE PROCEDURALI Art. 137 II comma L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma
PROSPETTIVE PROCESSUALI Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata USO DELLA PEC PER IL DEPOSITO DELLE PERIZIE

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"
Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"
Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"Andrea Rossetti
 
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTIIL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTIGennaro Annunziata
 
Circolare inps durc online
Circolare inps durc onlineCircolare inps durc online
Circolare inps durc onlineAntonio Palmieri
 
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in ItaliaQuadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in ItaliaEuropean e-Business Lab
 
Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013PROTOS_SOA
 
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.Sefin spa
 
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on lineIstanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
 
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contantiLotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contantiPietroBilotta
 
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazione
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazioneDelibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazione
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazioneQuotidiano Piemontese
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghMarco Krogh
 
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...Ernesto Belisario
 
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016Alfonso Pisani
 
Delibera 163 15-cons
Delibera 163 15-consDelibera 163 15-cons
Delibera 163 15-consFabio Bolo
 
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016Alfonso Pisani
 
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...Simone Chiarelli
 

Was ist angesagt? (20)

Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"
Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"
Piero Pacchioli, "La carta d'identità elettronica" e "I siti delle PA"
 
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTIIL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
 
Circolare inps durc online
Circolare inps durc onlineCircolare inps durc online
Circolare inps durc online
 
C. Fantini - PEC e Firma digitale
C. Fantini - PEC e Firma digitaleC. Fantini - PEC e Firma digitale
C. Fantini - PEC e Firma digitale
 
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in ItaliaQuadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
 
Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013Laterza expoedilizia2013
Laterza expoedilizia2013
 
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
Fatturare alla Pubblica Amministrazione. Normativa, soluzioni e tempistiche.
 
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on lineIstanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line
 
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contantiLotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti
 
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazione
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazioneDelibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazione
Delibera Comune Torino Sistema di posta elettronica e cooperazione
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
 
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...
La PEC nella riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di...
 
allegato intrastat acquisti
allegato intrastat acquisti allegato intrastat acquisti
allegato intrastat acquisti
 
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo CAD dopo il D.LGS: 179/2016
 
Delibera 163 15-cons
Delibera 163 15-consDelibera 163 15-cons
Delibera 163 15-cons
 
News SSL 39 2015
News SSL 39 2015News SSL 39 2015
News SSL 39 2015
 
Corso del 6 12 2016
Corso del 6 12 2016Corso del 6 12 2016
Corso del 6 12 2016
 
Convegno- workshop Territoriale Anorc Professioni Veneto
Convegno- workshop Territoriale Anorc Professioni VenetoConvegno- workshop Territoriale Anorc Professioni Veneto
Convegno- workshop Territoriale Anorc Professioni Veneto
 
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
 
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
Lezione 10 - I mercati elettronici della PA (MEPA): acquisti a catalogo (OdA)...
 

Andere mochten auch

Corries cirques & cwms
Corries cirques & cwmsCorries cirques & cwms
Corries cirques & cwmsAlan Doherty
 
Tips On Building A Business Case For Your EIM Project
Tips On Building A Business Case For Your EIM ProjectTips On Building A Business Case For Your EIM Project
Tips On Building A Business Case For Your EIM ProjectCallidus Software
 
09 FóRky Blondynky
09  FóRky Blondynky09  FóRky Blondynky
09 FóRky Blondynkyjedlickak07
 
Conte el collaret de la veritat
Conte el collaret de la veritatConte el collaret de la veritat
Conte el collaret de la veritatmarblocs
 
08 Testy The Human Brain
08  Testy  The  Human  Brain08  Testy  The  Human  Brain
08 Testy The Human Brainjedlickak07
 
Fantastic Fractions
Fantastic FractionsFantastic Fractions
Fantastic Fractionsejboggs
 
Open Data Strikes Again di Carlo Batini
Open Data Strikes Again di Carlo BatiniOpen Data Strikes Again di Carlo Batini
Open Data Strikes Again di Carlo BatiniAndrea Rossetti
 
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori II
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IIGianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori II
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IIAndrea Rossetti
 
Namibia Desert Landscapes
Namibia  Desert LandscapesNamibia  Desert Landscapes
Namibia Desert LandscapesAlan Doherty
 
08 Testy VěDěLi Jste
08  Testy  VěDěLi Jste08  Testy  VěDěLi Jste
08 Testy VěDěLi Jstejedlickak07
 
How to rank a website on the cheap
How to rank a website on the cheapHow to rank a website on the cheap
How to rank a website on the cheapJeff Dez
 
Argentina - A daunder with the geographer
Argentina - A daunder with the geographerArgentina - A daunder with the geographer
Argentina - A daunder with the geographerAlan Doherty
 
Pc Msn
Pc MsnPc Msn
Pc Msnkumee
 
Effectively Managing Your Historical Data
Effectively Managing Your Historical DataEffectively Managing Your Historical Data
Effectively Managing Your Historical DataCallidus Software
 
Història d'un indi bo P3 A
Història d'un indi bo P3 AHistòria d'un indi bo P3 A
Història d'un indi bo P3 Amarblocs
 
Cuidando El Cuerpo
Cuidando El CuerpoCuidando El Cuerpo
Cuidando El Cuerpogragri
 
Droog Showroom Design -process 2
Droog Showroom Design -process 2Droog Showroom Design -process 2
Droog Showroom Design -process 2jin.fan
 
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓ
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓREUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓ
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓmarblocs
 

Andere mochten auch (20)

Corries cirques & cwms
Corries cirques & cwmsCorries cirques & cwms
Corries cirques & cwms
 
Tips On Building A Business Case For Your EIM Project
Tips On Building A Business Case For Your EIM ProjectTips On Building A Business Case For Your EIM Project
Tips On Building A Business Case For Your EIM Project
 
09 FóRky Blondynky
09  FóRky Blondynky09  FóRky Blondynky
09 FóRky Blondynky
 
Conte el collaret de la veritat
Conte el collaret de la veritatConte el collaret de la veritat
Conte el collaret de la veritat
 
08 Testy The Human Brain
08  Testy  The  Human  Brain08  Testy  The  Human  Brain
08 Testy The Human Brain
 
Fantastic Fractions
Fantastic FractionsFantastic Fractions
Fantastic Fractions
 
Open Data Strikes Again di Carlo Batini
Open Data Strikes Again di Carlo BatiniOpen Data Strikes Again di Carlo Batini
Open Data Strikes Again di Carlo Batini
 
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori II
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IIGianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori II
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori II
 
Namibia Desert Landscapes
Namibia  Desert LandscapesNamibia  Desert Landscapes
Namibia Desert Landscapes
 
Sab
SabSab
Sab
 
08 Testy VěDěLi Jste
08  Testy  VěDěLi Jste08  Testy  VěDěLi Jste
08 Testy VěDěLi Jste
 
How to rank a website on the cheap
How to rank a website on the cheapHow to rank a website on the cheap
How to rank a website on the cheap
 
Argentina - A daunder with the geographer
Argentina - A daunder with the geographerArgentina - A daunder with the geographer
Argentina - A daunder with the geographer
 
she (alvaro)
she (alvaro)she (alvaro)
she (alvaro)
 
Pc Msn
Pc MsnPc Msn
Pc Msn
 
Effectively Managing Your Historical Data
Effectively Managing Your Historical DataEffectively Managing Your Historical Data
Effectively Managing Your Historical Data
 
Història d'un indi bo P3 A
Història d'un indi bo P3 AHistòria d'un indi bo P3 A
Història d'un indi bo P3 A
 
Cuidando El Cuerpo
Cuidando El CuerpoCuidando El Cuerpo
Cuidando El Cuerpo
 
Droog Showroom Design -process 2
Droog Showroom Design -process 2Droog Showroom Design -process 2
Droog Showroom Design -process 2
 
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓ
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓREUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓ
REUNIÓ DE PARES: PRESENTACIÓ
 

Ähnlich wie Paolo lessio, processo civile telematico 3

Corso cad modulo 3_dsga_sl
Corso cad modulo 3_dsga_slCorso cad modulo 3_dsga_sl
Corso cad modulo 3_dsga_slGrimaldi Mario
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECAlberto Vigani
 
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?Marilena Mordenti
 
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseP. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseCamera di Commercio di Pisa
 
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateFattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
 
Una guida alla Fatturazione Elettronica
Una guida alla Fatturazione ElettronicaUna guida alla Fatturazione Elettronica
Una guida alla Fatturazione ElettronicaVittorio Pasteris
 
12 Fatturazione Elettronica Leggi
12   Fatturazione Elettronica   Leggi12   Fatturazione Elettronica   Leggi
12 Fatturazione Elettronica LeggiLuisella Fasano
 
IVA -eFattura e fatturazione elettronica
IVA -eFattura e fatturazione elettronicaIVA -eFattura e fatturazione elettronica
IVA -eFattura e fatturazione elettronicaSimone Bucaioni
 
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...Sergio Guida
 
Pec posta elettronica certificata
Pec posta elettronica certificataPec posta elettronica certificata
Pec posta elettronica certificataRoberto Gallerani
 
3 corso pec come funziona
3 corso pec  come funziona3 corso pec  come funziona
3 corso pec come funzionaConfimpresa
 

Ähnlich wie Paolo lessio, processo civile telematico 3 (20)

1 corso pec
1 corso pec1 corso pec
1 corso pec
 
Rome Cert
Rome CertRome Cert
Rome Cert
 
PEC (CdO Roma)
PEC (CdO Roma)PEC (CdO Roma)
PEC (CdO Roma)
 
Corso cad modulo 3_dsga_sl
Corso cad modulo 3_dsga_slCorso cad modulo 3_dsga_sl
Corso cad modulo 3_dsga_sl
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
 
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?
IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?
 
Posta Certificata
Posta CertificataPosta Certificata
Posta Certificata
 
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica” “Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
“Le firme nei processi di fatturazione elettronica”
 
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le impreseP. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
 
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateFattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
 
La PEC
La PECLa PEC
La PEC
 
Articolo Pec
Articolo PecArticolo Pec
Articolo Pec
 
Una guida alla Fatturazione Elettronica
Una guida alla Fatturazione ElettronicaUna guida alla Fatturazione Elettronica
Una guida alla Fatturazione Elettronica
 
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
 
12 Fatturazione Elettronica Leggi
12   Fatturazione Elettronica   Leggi12   Fatturazione Elettronica   Leggi
12 Fatturazione Elettronica Leggi
 
IVA -eFattura e fatturazione elettronica
IVA -eFattura e fatturazione elettronicaIVA -eFattura e fatturazione elettronica
IVA -eFattura e fatturazione elettronica
 
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...
 
Pec posta elettronica certificata
Pec posta elettronica certificataPec posta elettronica certificata
Pec posta elettronica certificata
 
3 corso pec come funziona
3 corso pec  come funziona3 corso pec  come funziona
3 corso pec come funziona
 

Mehr von Andrea Rossetti

2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...
2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...
2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...Andrea Rossetti
 
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...Andrea Rossetti
 
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologieAndrea Rossetti
 
Marco Vergani, E-commerce
Marco Vergani, E-commerceMarco Vergani, E-commerce
Marco Vergani, E-commerceAndrea Rossetti
 
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridico
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridicoRossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridico
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridicoAndrea Rossetti
 
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentina
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentinaMarco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentina
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentinaAndrea Rossetti
 
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital Forensics
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital ForensicsGiuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital Forensics
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital ForensicsAndrea Rossetti
 
Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore
 Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore  Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore
Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore Andrea Rossetti
 
Stefano Ricci, Privacy & Cloud Computing
Stefano Ricci, Privacy & Cloud ComputingStefano Ricci, Privacy & Cloud Computing
Stefano Ricci, Privacy & Cloud ComputingAndrea Rossetti
 
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitali
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitaliGiuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitali
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitaliAndrea Rossetti
 
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...Andrea Rossetti
 
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital Forensics
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital ForensicsDal checco Dezzani, Digital Evidence Digital Forensics
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital ForensicsAndrea Rossetti
 
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigation
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigationDavide Gabrini, Cloud computing e cloud investigation
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigationAndrea Rossetti
 
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurity
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurityAlessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurity
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurityAndrea Rossetti
 
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionali
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionaliFrancesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionali
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionaliAndrea Rossetti
 
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete. Un popolo di "naviganti" nella soci...
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete.  Un popolo di "naviganti" nella soci...Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete.  Un popolo di "naviganti" nella soci...
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete. Un popolo di "naviganti" nella soci...Andrea Rossetti
 
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori I
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IGianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori I
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IAndrea Rossetti
 
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processuali
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processualiGiuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processuali
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processualiAndrea Rossetti
 
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronicaCarlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronicaAndrea Rossetti
 
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIP
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIPGiuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIP
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIPAndrea Rossetti
 

Mehr von Andrea Rossetti (20)

2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...
2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...
2015-06 Monica Palmirani, L'informazione giuridica nella società della conos...
 
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...
2015 06 Stefano Ricci, Trattamento dati personali per finalità di informazio...
 
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie
2015-06 Roberto Boselli, Dal dato non strutturato alle ontologie
 
Marco Vergani, E-commerce
Marco Vergani, E-commerceMarco Vergani, E-commerce
Marco Vergani, E-commerce
 
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridico
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridicoRossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridico
Rossetti-Silvi, Ontologia sociale del documento giuridico
 
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentina
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentinaMarco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentina
Marco Mancarella, eVoting. Dalle esperienze sud-americane a quella salentina
 
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital Forensics
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital ForensicsGiuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital Forensics
Giuseppe Vaciago, Cybercrime, Digital Investigation e Digital Forensics
 
Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore
 Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore  Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore
Marco Vergani, E-commerce: shopping online e tutela del consumatore
 
Stefano Ricci, Privacy & Cloud Computing
Stefano Ricci, Privacy & Cloud ComputingStefano Ricci, Privacy & Cloud Computing
Stefano Ricci, Privacy & Cloud Computing
 
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitali
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitaliGiuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitali
Giuseppe Vaciago, Privacy e cloud computing nelle investigazioni digitali
 
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...
Simone Aliprandi, Open source, open content, open data nell'ordinamento itali...
 
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital Forensics
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital ForensicsDal checco Dezzani, Digital Evidence Digital Forensics
Dal checco Dezzani, Digital Evidence Digital Forensics
 
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigation
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigationDavide Gabrini, Cloud computing e cloud investigation
Davide Gabrini, Cloud computing e cloud investigation
 
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurity
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurityAlessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurity
Alessio Pennasilico, Cybercrime e cybersecurity
 
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionali
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionaliFrancesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionali
Francesca Bosco, Cybercrime e cybersecurity. Profili internazionali
 
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete. Un popolo di "naviganti" nella soci...
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete.  Un popolo di "naviganti" nella soci...Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete.  Un popolo di "naviganti" nella soci...
Sveva Avveduto, Gli italiani nella rete. Un popolo di "naviganti" nella soci...
 
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori I
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori IGianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori I
Gianluigi Viscusi, Libertà e pluralismo dei valori I
 
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processuali
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processualiGiuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processuali
Giuseppe Vaciago, Digital Forensics: aspetti tecnici e profili processuali
 
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronicaCarlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
 
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIP
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIPGiuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIP
Giuseppe Dezzani, Intercettazioni e VoIP
 

Paolo lessio, processo civile telematico 3

  • 1. L'INFORMATICA A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA PROCESSO CIVILE TELEMATICO E FIRMA DIGITALE LE COMUNICAZIONI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO *** *** *** PEC / CPEPCT
  • 2. La PEC PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. Tali caratteristiche parificano la PEC al sistema postale della Raccomandata con A/R o alla c.d. autoprestazione.
  • 3. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE Art. 20 comma 1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità [...omissis...] Art. 45 comma 1 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta [...omissis...]
  • 4. LA PEC Art. 48 CAD Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
  • 5.
  • 6. Valore legale dell'invio e della ricezione La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6 La ricevuta di avvenutaconsegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. LE ATTESTAZIONI VENGONO RILASCIATE SOLO DALLE CASELLE DI PEC
  • 7. PERCHÈ LA PEC HA VALORE LEGALE: I CERTIFICATORI Le ricevuterilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata [...omissis...] che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti [...omissis...] Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  appongono  un riferimento temporale su  ciascun  messaggio  e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
  • 8. I CERTIFICATORI I certificatori sono quindi soggetti che svolgono un'attività riconducibile al concetto di pubblico servizio e sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema PEC I certificatori sono iscritti in un elenco tenuto da DigitPA (ENTE PUBBLICO) I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. I gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni Le caratteristiche societarie dei gestori PEC garantiscono il buon funzionamento del servizio e la capienza del responsabile in caso di danno
  • 9. Il DPR 68/05 e l’obbligo di dichiarare l’indirizzo PEC Art. 4 comma 2 e ss. Per  i  privati  che  intendono utilizzare il servizio di posta elettronica  certificata,  il  solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto  intrattenuto  tra  privati  o  tra  questi  e  le pubbliche amministrazioni.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.  La  volontà  espressa  ai  sensi del comma 2 non può comunque dedursi  dalla  mera  indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella  corrispondenza  o  in  altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. Le  imprese,  nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,  possono dichiarare  la  esplicita  volontà  di  accettare  l'invio  di posta elettronica  certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al  registro  delle  imprese.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo  il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Le  modalità  attraverso  le  quali  il  privato  comunica  la disponibilità  all'utilizzo  della posta elettronica certificata, il proprio  indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo  o  l'eventuale  cessazione della disponibilità, nonchè le modalità  di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione  relativa  sono  definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  • 10. Il nuovo scenario della L. 2/2009 PEC OBLIGATORIA PER: IMPRESE PROFESSIONISTI P.A.
  • 11. Le imprese Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 nov. 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Nota di Unioncamere del 11.2.2009 – la mancata indicazione dell’indirizzo PEC sospende il procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine l’iscrizione potrà essere rifiutata.
  • 12. I professionisti I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. (termine 29 nov. 2009)
  • 13. La P.A. Le amministrazioni pubbliche […omissis…] istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. (nessun termine)
  • 14. CADE L’OBBLIGO DI DICHIARARE L’INDIRIZZO  le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
  • 15. I vantaggi Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. In particolare, nella PEC si riscontra: semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione; semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca; facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali; velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna; possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica; che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.
  • 16. La CPEPCT AVVOCATO UG Anche Processo Civile Telematico si avvale del metodo di comunicazione PEC per gestire i biglietti di cancelleria ed in generale le comunicazioni agli avvocati attraverso il PdA. PdA Indirizzo elettronico DEPOSITO ATTO E BIGLIETTI DI CANCELLERIA
  • 17. Le notificazioni nel corso del processo Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. (1) (1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
  • 18. Le future notificazioni Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;     b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
  • 19. PROSPETTIVE PROCEDURALI Art. 137 II comma L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma
  • 20. PROSPETTIVE PROCESSUALI Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata USO DELLA PEC PER IL DEPOSITO DELLE PERIZIE