Focus sulle norme e le incentivazioni per una riqualificazione efficiente - Intervento dell'ing. Adriano Mussinatto al convegno Progettare la Riqualificazione Efficiente, organizzato da Viessmann - Collegno (TO); 6 giugno 2012
Convegni 2013/Luigi Gaggeri - Partnerariato Pubblico Privato
Adriano Mussinatto - Focus sulle norme e le
1. Focus sulle norme e le
incentivazioni per una
riqualificazione efficiente
in Piemonte
Adriano Mussinatto
Direzione Ambiente
Regione PIEMONTE
2. Inquadramento normativo
Dir. 2002/91/CE
Dir. 2002/91/CE
Dir. 96/62/CE Dir. 2010/31/CE
Dir. 2008/50/CE Rendimento energetico
Rendimento energetico
Qualità dell’aria Rendimento energetico
degli edifici
Qualità dell’aria degli edifici
degli edifici
D.Lgs. 192/05
D.Lgs. 351/99
D.Lgs. 155/2010 311/06, Dpr 59/09 e L.R. 13/2007
Qualità dell’aria
Qualità dell’aria Dm 26/6/2009
L.R. 43/2000 Altri regolamenti
d.g.r. 46
46-11968
Piano di risanamento art. 21 LR 13/07
e tutela della q.a. del 4/8/2009
d.g.r. 43-11965
d.g.r. 45-11967
del 4/8/2009
d.g.r.35-9702
del 30/9/2008
Unione Europea
Riferimenti
Stato
normativi
Regione Piemonte
4. La qualità dell’aria
Individuazione delle aree di superamento dei limiti:
Sistema regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria e le Valutazioni
effettuate sullo stato della qualità dell’aria evidenziano vaste aree con
criticità per PM10 NO2 e O3.
Individuazione delle fonti di emissione (da IREA)
la mobilità delle persone e delle merci costituisce la fonte più rilevante di
emissione a livello regionale, provinciale e urbano.
la climatizzazione/produzione di acqua calda sanitaria rappresenta in
Piemonte più di un terzo dei consumi energetici (36,1 %).
Nel semestre invernale, le emissioni del settore rappresentano:
30 % delle emissioni di PM10 17 % delle emissioni di NOx
5. L’energia
Energia termica = 2.725 ktep/anno
ktep/anno
Energia elettrica = 420 ktep/anno
ktep/anno
Emissioni di CO2 => circa 8 Mton/anno
Mton/anno
6. L’energia
20…20…20... 2020
numero abitazioni
Per incidere in modo Migliaia
500
significativo sui 450
400
consumi del settore è 350
300
indispensabile 250
200
intervenire sull’edificato 150
100
esistente!
50
0
prima 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 dopo 1986
Tasso di rinnovo dell’edificato piemontese pari
a circa lo 0,65% all’anno
7. Il provvedimento
Il regolamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, sentite le
Regionale,
competenti Commissioni consiliari, con d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968;
46-11968;
Il regolamento ha superato la procedura di notifica alla Commissione
Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE (“procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche”);
A partire dal 1 Aprile 2010, data di entrata in vigore, il regolamento sostituisce
2010,
integralmente la d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247;
98-
Le indicazioni contenute si applicano agli interventi per i quali la richiesta di
permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata
successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e, nel caso non
siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati
successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Tali indicazioni sono
cogenti in forza di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 (art.6, comma 5) e dalla
l.r. 13/2007.
13/2007.
La cogenza dei contenuti del provvedimento, quindi, non è vincolata al
recepimento degli stessi all’interno dei Regolamenti Edilizi comunali.
comunali.
8. L’involucro dell’edificio
Edifici nuovi o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici
> 1000 m2
Individuazione di valori di fabbisogno energetico annuo (*) limite (Allegato 3 – Tabelle 1 o 3);
di
Valori di trasmittanza massima per i vari componenti dell’involucro (Punti 1.3.3 e 1.3.4).
Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni che riguardano superfici < 1000 m2
Valori di trasmittanza massima che devono essere rispettati dalla trasmittanza media delle
componenti strettamente interessate dall’intervento di ristrutturazione (+30% dei valori in Tabella
5, Allegato 3) (punto 1.3.5).
Introduzione della “trasmittanza periodica” come parametro per la verifica della
“trasmittanza
risposta alle sollecitazioni termiche dinamiche degli elementi opachi che
separano un ambiente riscaldato dall’esterno (superamento del criterio della
massa superficiale)
(*) Differenza tra l’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e quella relativa agli apporti gratuiti (l.r. 13/2007)
10. Edifici esistenti
In occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici
esistenti, il provvedimento richiede che vengano poste in atto azioni di
miglioramento della prestazione energetica dell’involucro edilizio.
Alcuni esempi:
Sono fissati i valori di trasmittanza massima nel caso di interventi di manutenzione
che prevedano la sostituzione dei serramenti esterni, la rimozione ed il
riposizionamento del manto di copertura;
E’ ribadito l’obbligo, in occasione di interventi di ritinteggiatura delle facciate, di
facciate,
migliorare la coibentazione delle murature perimetrali che contengono una camera
d’aria. A tale proposito sono specificati i casi di deroga e le modalità di applicazione.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono strutture verticali
opache esterne e che prevedono, ad esempio, il rifacimento di pareti o intonaci, è
richiesto il rispetto dei valori di trasmittanza massimi previsti nell’Allegato 5,
incrementati del 30%.
11. Impianto termico
Negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità abitative, obbligo di utilizzo
di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione separata del calore;
In alternativa all’installazione dell’impianto termico centralizzato, è consentita
l’installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa
basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e
aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4.4.
Negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative non è consentito trasformare
gli impianti centralizzati in autonomi;
autonomi;
Per gli impianti centralizzati esistenti la norma regionale prescrive un percorso
di riqualificazione complessiva basato principalmente sui seguenti interventi:
– inserimento della termoregolazione e contabilizzazione separata del calore;
calore;
– adeguamento emissivo ed energetico dei generatori di calore (maggiore
rendimento e minori emissioni di PM10 e NOx).
12. Impianto termico
E’ individuato il rendimento globale medio stagionale minimo per impianti
termici nuovi o soggetti a ristrutturazione:
ήglobale = 77 + 3 Log(Pn)
per Pn > 1000 kW ήglobale = 86 %
Nel caso di installazione, in edifici esistenti,
di generatori di calore con potenza
nominale > 100 kW è fatto obbligo di
allegare, alla relazione tecnica di cui all’art.
7, comma 1 della l.r. 13/2007, una diagnosi
energetica dell’edificio e dell’impianto
(punto 1.4.2).
Nel caso di installazione di un sistema di
produzione di acqua calda sanitaria in un
edificio, quest’ultimo deve garantire un
rendimento medio stagionale non inferiore
a 0,6.
13. Termoregolazione e contabilizzazione
Nei nuovi impianti garantisce la flessibilità gestionale tipica di un impianto
autonomo senza dover rinunciare ai vantaggi di un impianto centralizzato;
centralizzato;
per gli impianti centralizzati esistenti costituisce un’altra tappa importante
verso la riqualificazione in quanto:
Consente una gestione personalizzata del riscaldamento a livello di unità abitativa;
consente un’uniformità maggiore delle temperature tra le varie parti dell’edificio;
permette una valorizzazione più consistente degli apporti termici gratuiti
(irraggiamento solare, fonti di calore endogene, ecc.);
consente di valorizzare, in termini di risparmio di combustibile, eventuali interventi
di valorizzare,
sull’involucro dell’edificio (coibentazioni, sostituzione degli infissi o dei vetri, ecc.);
consente di correlare meglio la spesa con il calore effettivamente utilizzato nell’unità
abitativa;
è stimolo alla nascita di comportamenti virtuosi da parte degli utenti e alla correzione
di abitudini “energeticamente scorrette”;
la termoregolazione, in particolare, può contribuire a migliorare le performance dei
nuovi generatori di calore ad alta efficienza;
il tempo di ritorno dell’investimento è pari, mediamente, a 5 – 6 anni.
anni.
In sintesi è un elemento importante per una corretta e moderna gestione della
climatizzazione invernale negli edifici residenziali
14. Termoregolazione e contabilizzazione
La norma regionale
1.4.17
“…. gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1 (E1), la cui costruzione è stata autorizzata
prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere,
ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per
singola unità abitativa:
- nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. oppure venga sostituito il generatore di
calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento);
- in ogni caso entro il 01.09.2014 Nuovo termine fissato dalla
d.g.r. 85-3795 del 27/04/2012
A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore il responsabile dell’impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al
Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia
asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.”
1.4.18
“Le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione devono assicurare un errore
di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le
modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle norme e linee
guida UNI in vigore.”
15. Generatori di calore
Nel provvedimento sono indicate le
prestazioni minime emissive ed
energetiche che devono essere garantite
dai generatori di calore da installarsi in
edifici nuovi o esistenti.
18. Pompe di calore
La d.g.r. 46-11968
46-
stabilisce i requisiti
minimi per le pompe
di calore, sia a ciclo a
calore,
compressione di gas
che ad assorbimento.
19. Cogenerazione
Sono ribaditi i requisiti minimi emissivi ed
energetici degli impianti di
cogenerazione il cui calore sia destinato
esclusivamente alla climatizzazione degli
edifici o all’alimentazione di reti di
teleriscaldamento (Allegato 1).
Sono individuati specifici requisiti emissivi
per gli impianti di cogenerazione alimentati
con biomassa solida o liquida, biodiesel o
liquida,
biogas (Allegato 1).
20. Cogenerazione
FEet = FEcomb / (ηtot – ηe)
FEet = fattore di emissione equivalente termico (in mg/kWh)
FEcomb = fattore di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh)
ηtot = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (Pe+Pt)/(Pcomb)
tot
ηe = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (Pe/Pcomb)
e
ηe >= 25 %
FEet(NOx) <= 135 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh
FEet(PT) <= 11 mg di particolato totale /kWh
Nel caso di cogeneratori alimentati con biomassa solida o liquida, biodiesel o biogas
individuati nella parte I, dell’Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006:
ηe >= 15 %
FEet(NOx) <= 350 mg di NOx (espressi come NO2)/kWh
FEet(PT) <= 20 mg di particolato totale /kWh
IRE > 0
Requisiti minimi LT > 0,5 per impianti con ηe ≤ 0,38
energetici LT > (1 - ηee / 0,75) per impianti con ηe > 0,38
21. Adeguamento generatori di calore
Pot (kW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GN, GPL, Gas di città Pn < 35
GN, GPL, Gas di città 35 < Pn <= 300
GN, GPL, Gas di città 300 < Pn <= 1000
GN, GPL, Gas di città Pn > 1000
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn < 35
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas 35 < Pn <= 1000
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn > 1000
Olio comb., emulsioni, biomasse liquide, comb. solidi Pn > 300
I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti
sono riportati nella Tabella B della d.g.r. 46-11968 come modificata
46-
dalla d.g.r. 18-2509 del 3/8/2011.
18-
E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico (vedi Allegato 5)
all’ 1/9/2020.
22. Adeguamento generatori di calore
a legna da ardere o biomassa solida
Pot (kW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
biomasse solide - zona di risanamento 35 < Pn <= 500
biomasse solide - zona di risanamento 500 < Pn <= 3000
biomasse solide - zona di risanamento 3000 < Pn <= 6000
biomasse solide - zona di risanamento 6000 < Pn <= 20000
biomasse solide - zona di risanamento Pn > 20000
biomasse solide - zona di mantenimento 35 < Pn <= 500
biomasse solide - zona di mantenimento 500 < Pn <= 3000
biomasse solide - zona di mantenimento 3000 < Pn <= 6000
biomasse solide - zona di mantenimento 6000 < Pn <= 20000
biomasse solide - zona di mantenimento Pn > 20000
I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli
impianti sono riportati nell’Allegato 2 (sez. A e B)
E’ possibile posticipare l’adeguamento energetico all’ 1/9/2020.
1/9/2020.
23. L’olio combustibile
Generatori di calore Pn ≤ 300 kW:
utilizzo vietato dal 1.9.2007 (d.lgs. 152/06)
Generatori di calore Pn > 300 kW:
obbligo di adeguamento emissivo (NOx = 80 mg/kWh,
PM10 = 10 mg/kWh) entro il 30.06.2012 (d.g.r. 46-11968
46-
come modificata dalla d.g.r. n. 18-2509 del 3/8/2011)
18-
Generatori di calore 300 < Pn < 3000 kW:
divieto di utilizzo a partire dal 01/09/2013 per gli impianti
esistenti e già autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06 (art. 3,
comma 32 del d.lgs. 128/2010)
24. Le sanzioni
Il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010, che modifica il d.lgs. 152/06 (Testo unico
2010,
ambientale), introduce importanti novità nel campo dei rapporti tra la normativa nazionale
e regionale anche sotto l’aspetto sanzionatorio.
sanzionatorio.
285. Caratteristiche tecniche
1.Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW n.d.r.)
Gli
devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche
previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
286. Valori limite di emissione
1.Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
Le
soglia (35 kW n.d.r.) devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte
quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei
,
valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.
Nell’articolo 288 - Controlli e sanzioni - è prevista un’articolata casistica sanzionatoria che,
nel caso in cui l’impianto non sia conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 o
non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, può coinvolgere
l’installatore o il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
termico.
25. Riqualificazione degli edifici
L’edificato esistente in Piemonte ha un potenziale di riduzione dei
consumi energetici per il riscaldamento valutato in media pari ad
almeno il 30%.
Gli interventi di riqualificazione energetica necessari a raggiungere
questo obiettivo sono caratterizzati, mediamente, da tempi di ritorno
degli investimenti compresi tra 4 e 10 anni.
E’ importante spostare “risorse economiche” dall’acquisto di
combustibili all’acquisto di materiali, tecnologie e prestazioni
professionali che permettano alle nostre case di essere meno
energivore,
energivore, quindi più economiche e rispettose dell’ambiente.
Ad esempio: una riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento
pari al 20% su base regionale consentirebbe di liberare una quantità di
risorse stimabile, oggi, in circa 450 - 500 M€/anno.
M€
26. Riqualificazione degli edifici
Edifici esistenti adibiti ad abitazione,
caratterizzati da un numero di unità
abitative > 50 e da un fabbisogno
annuo di energia primaria superiore a
200 kWh/m2
Edifici esistenti di tutte le altre
tipologie (esclusi quelli riconducibili
alla classe E8) che presentano una
volumetria superiore a 10.000 m3 e un
fabbisogno annuo di energia primaria
> 70 kWh/m3
Questi edifici entro il 31/12/2016 devono realizzare interventi in grado di ridurre il
proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento di almeno il 35%
27. Riqualificazione degli edifici
Ridurre il consumo di energia per la climatizzazione invernale del
territorio regionale del 20% richiede, in termini di investimenti, uno
investimenti,
sforzo considerevole, quantificabile approssimativamente tra i 3 e i 5
miliardi di euro, da “spalmare” nei prossimi 7 anni (se si prende in
euro,
considerazione, come riferimento temporale, quello individuato
dall’Unione Europea per il “20-20-20”).
“20-20-
Questi investimenti avrebbero una ricaduta sul tessuto produttivo
regionale e nazionale sicuramente più interessante e incisivo rispetto
all’impiego delle stesse risorse per il mero acquisto di combustibili.
combustibili.
Dal punto di vista tecnico, diventa quindi strategico disporre di idonei
strumenti finanziari che permettano di affrontare gli investimenti
necessari sfruttando al meglio le risorse liberate dal risparmio
energetico ottenuto grazie agli interventi realizzati.
28. Le agevolazioni in campo energetico
Bandi aperti:
•P.O.R. F.E.S.R. 2007/13 – Asse II Misura 2/Bando 2010
•P.S.O. Misura II.8 - “Più green”
•L.R. 23/02 “Riqualificazione energetica degli edifici”
•L.R. 23/02 Contributi per edifici energia quasi zero (ZEB)
•“Fondo Kyoto” – Bando Ministero Ambiente (MATTM)
Bandi in rielaborazione:
•Revamping “Riqualificazione energetica degli edifici”
29. Caratteristiche del bando
Incentivazioni per la riduzione delle emissioni in
atmosfera ed il risparmio energetico
Stanziamento: circa 5.650.000 euro
Bando aperto = si può presentare domanda
Fondi impegnati: circa 2.650.000 euro
Dotazione disponibile: circa 3.000.000 euro
30. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Obiettivi del bando:
gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’involucro edilizio;
gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, nonché quelli di
installazione di impianto termico in edifici esistenti;
l’installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e
contabilizzazione del calore;
l’installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la
produzione di acqua calda ad uso sanitario;
l’installazione di sistemi di cogenerazione civili.
31. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Beneficiari:
Possono presentare domanda di contributo i
soggetti pubblici e privati, in qualità di:
proprietari o titolari di diverso diritto reale o di
godimento degli edifici collocati in Piemonte;
amministratori condominiali di edifici collocati in
Piemonte per conto dei soggetti sopra indicati;
società di gestione energetica che operano per
conto dei soggetti sopra indicati.
32. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Entità contributo:
60% degli interessi nel caso di soggetti pubblici,
persone fisiche e condomini, nonché di
microimprese. Qualora i costi di investimento
ammessi ammontino ad una cifra compresa tra €
2.500 e € 100.000, l’entità dell’intervento
agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi.
50% degli interessi nel caso delle imprese, nonché
delle società di gestione energetica che operano
per conto dei proprietari o titolari.
33. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Aspetti particolari:
Gli interventi devono rispondere agli obiettivi ed agli
indirizzi previsti dalla D.G.R 4 agosto 2009 n. 46-11968
R.
“Disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e
aggiornamento dello Stralcio di Piano per il
Risanamento Ambientale e il Condizionamento”, come
esplicitati nell’allegato A al bando.
Tali caratteristiche sono da considerarsi requisito
minimo per l’accesso al contributo previsto dal bando.
34. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Cumulabilità:
L’agevolazione E’ NUOVAMENTE CUMULABILE con:
detrazioni fiscali per il risparmio energico (55%).
L’agevolazione E’ CUMULABILE con:
detrazione fiscale del 36% dell’Irpef
NB: per le imprese si ricorda che L’ESL in regime “de
:
minimis” non può essere superiore a € 200.000,00
nell’arco di tre esercizi finanziari.
35. l.r. 23/02 – Risparmio Energetico
Istruttoria:
Il bando è “a sportello” ed ha come scadenza l’esaurimento
dei fondi disponibili (circa 5,7 M
M€).
Le domande devono essere presentate a Finpiemonte prima
dell’inizio dei lavori ed accompagnate da una relazione
tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato.
La valutazione delle domande è svolta da una apposito
Comitato Tecnico di Valutazione e normalmente avviene entro
60 giorni dalla presentazione della domanda.
A fronte di esito favorevole viene comunicata al beneficiario e
all’Istituto di Credito prescelto la disponibilità a concedere il
contributo in conto interessi.
36. “Revamping Risparmio Energetico”
Caratteristiche del bando:
Agevolare gli stessi interventi previsti dal bando 2007
Migliorare l’accesso al credito bancario dei cittadini
Sostenere direttamente gli interventi più ridotti
3 tipologie di agevolazione:
Fondo perduto Conto interessi Fondo garanzia
Apertura ipotizzata: metà giugno 2012
37. “Revamping Risparmio Energetico”
Fondo perduto
Esempio interventi ammissibili (piccoli interventi) :
INVOLUCRO EDILIZIO IMPIANTO TERMICO
Sostituzione serramenti esterni Sostituzione generatore di calore
Sostituzione vetri in serramenti Termoregolazione e contabilizz. del
esterni calore
Coibentazione involucro edilizio o Impianto solare termico
parte di esso
Beneficiari: SOLO persone fisiche
Esempio entità contributo: 15% dei costi ammissibili
Aspetti particolari: limite importo lavori MAX 15.000,00 €
Cumulabilità: NO con 55% e 36%
38. “Revamping Risparmio Energetico”
Conto interessi e/o Fondo garanzia
Esempi interventi ammissibili: TUTTI gli interventi previsti
:
dalla l.r. 13/2007 DGR 46-11968
11968
INVOLUCRO EDILIZIO IMPIANTO TERMICO
Ristrutturazione dell’impianto termico
Installazione di impianto termico in edifici
esistenti
Miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’involucro edilizio Termoregolazione e contabilizz. del calore
Installazione impianti solari termici per ACS
Installazione pompe di calore per ACS
Installazione di sistemi di cogeneraz. civili
39. “Revamping Risparmio Energetico”
Conto interessi e/o Fondo garanzia
Beneficiari:
•Persone fisiche
•Soggetti pubblici
•Imprese (anche le ESCO)
•Condomini
Esempio entità agevolazione:
•Finanziamento bancario a 5/7 anni
Finanziamento
•Contributo in conto interessi al 50% - 60% - 100%
Contributo
•Fondo di garanzia al 50% - 100
100%
Aspetti particolari: limite importo lavori MIN = 2.500,00 €
Cumulabilità: SI’ con 55% e 36%
40. Per informazioni sul contenuto dei bandi
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Galleria San Federico, 54 – 10121 – Torino
Tel: 011-57.17.777 – finanziamenti@finpiemonte.it
011-
Internet: www.finpiemonte.it – Finanza Agevolata
41. Grazie per l’attenzione!
Il testo integrale della d.g.r. 46-11968 è scaricabile alla pagina web:
46-
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/home.htm
Per ulteriori informazioni:
risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it
REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente