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Equity Crowdfunding
14 febbraio 2013

Umberto Piattelli
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Private & Confidential

I modelli di crowdfunding più noti

1
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Private & Confidential

Come funziona l’equity crowdfunding

2
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Private & Confidential

L’approccio deciso dal legislatore Italiano

100

LIVELLO Di
REGOLAMENTAZIONE

0

3
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Private & Confidential

Genesi ….

“Restart, Italia!”
Legge 221/2012
Introduce misure specifiche per favorire la nascita e lo
sviluppo delle START UP innovative, tra le quali:
• la concessione credito d’imposta in via privilegiata per
assunzioni
• l’esenzione fiscale e contributiva sui redditi percepiti
derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai lavoratori
• il rinvio al secondo esercizio sociale dell’applicazione delle
norme sulla ricapitalizzazione (Artt. 2446 e 2447 e artt.
2482 bis e 2482 ter)
• l’esclusione dell’assoggettamento alle norme sul fallimento
e sul concordato
4
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Private & Confidential

Una breve introduzione alla normativa

LEGGE 221/2012

REGOLAMENTO
CONSOB
n. 18592

• Introduce le modifiche al T.U.F.
• Consente la raccolta di capitale di rischio per
le start-up innovative (anche a vocazione
sociale) tramite un gestore di portale online
• Definisce il gestore del portale come colui che
esercita professionalmente tale attività ed è
iscritto in apposito registro tenuto dalla
CONSOB
• Consente la sottoscrizione di strumenti
finanziari con un corrispettivo totale inferiore
ad euro 5 ml

• Stabilisce i requisiti per operare come
gestore di un portale online
• Stabilisce le regole di condotta per i gestori
dei portali online
• Definisce gli obblighi di informativa verso
Consob e gli investitori
• Stabilisce l’obbligo di sottoscrizione da parte di
investitori professionali di una quota di ogni
offerta (pari ad almeno il 5%)

5
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Private & Confidential

Pregi e difetti della normativa italiana sull’equity
crowdfunding … qualche considerazione
L’equity crowdfunding è
riservato alle sole startup
innovative

Almeno il 5% dell’offerta
deve essere sottoscritto da
investitori professionali

Difficoltà di trasferimento
delle
quote
dopo
il
completamento dell’offerta

Possibilità di raccogliere
investimenti fino ad euro 5
milioni per anno

Creazione della categoria
dei
gestori
di
portali
professionali

No MiFid per investimenti <
ad euro 500 per offerta (e <
ad euro 1.000 per anno)
6
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Private & Confidential

Gli incentivi fiscali per le startup innovative

Le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono
beneficiare di alcune agevolazioni fiscali*:
-

i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei
conferimenti in denaro, per importo non superiore a 500.000,00 euro,
effettuati in ciascun periodo d'imposta;

-

i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono
dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in
denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000,00 effettuati in
ciascun periodo d'imposta.

* il decreto attuativo per gli incentivi è stato firmato a fine gennaio 2014 ed è in attesa
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in questi giorni
7
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Private & Confidential

Il supporto del Tutor alla start-up (1/1)

 Definizione delle operazioni societarie preliminari
- riorganizzazione assetti sociali
- operazioni societarie
 Predisposizione del nuovo statuto sociale
- definizione categorie di quote o azioni
- diritto di covendita/recesso
- disciplina della prelazione
 Deliberazione dell’aumento di capitale sociale a
servizio dell’offerta sul portale
8
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Private & Confidential

Il supporto del Tutor alla start-up (2/2)

 «Mini» due diligence sulla start-up ai fini della revisione
del documento di offerta
- verifica IP rights
- analisi eventuali contenziosi/accertamenti
- documenti societari
 Controllo del contenuto del documento di offerta:
- informazioni sui fattori di rischio
- informazioni sull’emittente
- informazioni sull’offerta
9
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Private & Confidential

Qualche esempio pratico di «seeding
shares»
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7 Legge 221 possono essere create
categorie di QUOTE diverse, ad esempio:
• diritto di voto LIMITATO a questioni specifiche
• senza diritto di voto
• diritto di voto NON PROPORZIONALE alla partecipazione detenuta
• diritto alla POSTERGAZIONE nelle perdite
• diritto al privilegio nella distribuzione degli utili (nei limiti previsti dalla Legge 221)
• diritto di RECESSO collegato al verificarsi di determinati eventi sociali
• diritto di CO-VENDITA nel caso di change of control
• esenzione dall’applicazione del diritto di prelazione

10
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Private & Confidential

Le categorie di quote nel caso
«DIAMAN Tech»
Quote Privilegiate

L'assemblea dei soci può deliberare l'emissione di quote fornite di diritti diversi […], che
consistono in quote definite "Quote Privilegiate" e che saranno caratterizzate come segue:
sono prive del diritto di voto;
non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 26 [dello statuto];
consentono l'esercizio del diritto di co-vendita di cui all'articolo 27 [dello statuto];
in caso di distribuzione di utili, hanno il diritto di concorrere sull'utile di esercizio in
via preferenziale per un ammontare pari alla % di capitale sociale nominale
rappresentato da tali quote sul totale del capitale esistente, compreso tra min 5% e max
50% del valore complessivo del dividendo distribuito; la quota di utili distribuita
successivamente verrà proporzionalmente assegnata a tutte le quote, comprese le
Quote Privilegiate;
in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla
restituzione in via preferenziale di una somma pari al valore nominale del capitale
sociale rappresentato, rispetto alle Quote Ordinarie
11
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Private & Confidential

Il documento di offerta (1/2)

Elemento comune a tutte le regolamentazioni in corso di adozione anche
nei paesi stranieri (USA, UK, Francia)
Il documento di offerta si compone di massimo 5 pagine in formato A4 e
deve:
- consentire all’investitore di ottenere informazioni facilmente
comprensibili
-

rappresentare chiaramente i rischi connessi all’offerta

-

essere redatto con un linguaggio non tecnico, chiaro e coinciso

-

consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale

-

avere una struttura che ne agevoli la lettura da parte degli investitori
12
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Private & Confidential

Il documento di offerta (2/2)

Qualche esempio nel caso di specie …
-

«Rischi relativi alle quote sottoscritte: Le quote offerte in sottoscrizione con la presente
Offerta da parte della Società Emittente, avendo ad oggetto la minoranza del capitale
sociale di una società che ha appena iniziato la propria attività commerciale, per loro natura
rientrano tra gli investimenti di tipo altamente illiquido, in quanto non esiste un mercato nel
quale tali quote possono essere cedute.»

-

«Rischi connessi all’attività di sviluppo di applicativi software: parte dell’attività della
società è legata allo sviluppo di nuovi software, con la conseguenza che il loro mancato
sviluppo o lo sviluppo in tempi più lunghi di quelli ipotizzati, potrebbero portare alla
realizzazione di risultati inferiori a quelli attesi e compromettere il piano industriale.»

-

«Rischi connessi allo sviluppo di una start-up: la Società Emittente è una startup e
come tutte le società che hanno appena cominciato la loro attività è particolarmente
soggetta al rischio imprenditoriale connesso alla capacità e alla possibilità di procedere
concretamente all’effettivo sviluppo dei propri prodotti e dei propri servizi.»
13
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Private & Confidential

I servizi offerti (prima e dopo il completamento
dell’investimento): cosa potranno fare le piattaforme?

Cosa può fare il gestore del
portale
online
una
volta
terminata la raccolta?

IMPLEMENTARE
DELLE BEST PRACTICES
DI COMPORTAMENTO

• Rendere disponibile agli investitori tutta la documentazione e le informazioni ricevute
dalla società con una certa periodicità
• Consentire agli investitori di porre domande al management e di ricevere risposte in
un contesto dedicato
• Informare i soci tempestivamente dei termini per l’esercizio dei loro diritti, come
risultanti dai documenti sottoscritti
• Valutare la quota (pricing)
• Realizzare un mercato di scambio alternativo (MTF)
14
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Private & Confidential

50 progetti per le imprese
e il territorio

Progetto
Crowdfunding Lombardia

Advisory Board

• Presieduto da Stefano Venturi, Vice Presidente Assolombarda
• Composto da soggetti con diversa competenza nel settore del Crowdfunding
(professionisti, rappresentanti di gestori, rappresentanti degli investitori professionali,
professori)
• Svolgere attività di education e promuovere modifiche ed integrazioni alla
regolamentazione esistente attraverso un dialogo con le autorità.
15
osborneclarke.com

Private & Confidential

Forse non un best seller … ma un buon libro per
approfondire la materia!

16
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Osborne Clarke

Umberto Piattelli
Partner,
T + 39 02 5413 1762

umberto.piattelli@osborneclarke.com

*

Osborne Clarke is a full service law firm with over 600
lawyers (including 171 expert partners).
Over the past 3 years, we've acted for over 5,000 clients
in 70 jurisdictions. We have offices in:
• Barcelona

•

• Brescia

• Madrid

• Paris

• Bristol

• MILAN

• Rome

• Brussels

• Munich

• Thames Valley

• Cologne

• New York

• Silicon Valley
(USA)

• Hamburg

London

•

Padua

17

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  • 3. osborneclarke.com Private & Confidential Come funziona l’equity crowdfunding 2
  • 4. osborneclarke.com Private & Confidential L’approccio deciso dal legislatore Italiano 100 LIVELLO Di REGOLAMENTAZIONE 0 3
  • 5. osborneclarke.com Private & Confidential Genesi …. “Restart, Italia!” Legge 221/2012 Introduce misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle START UP innovative, tra le quali: • la concessione credito d’imposta in via privilegiata per assunzioni • l’esenzione fiscale e contributiva sui redditi percepiti derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai lavoratori • il rinvio al secondo esercizio sociale dell’applicazione delle norme sulla ricapitalizzazione (Artt. 2446 e 2447 e artt. 2482 bis e 2482 ter) • l’esclusione dell’assoggettamento alle norme sul fallimento e sul concordato 4
  • 6. osborneclarke.com Private & Confidential Una breve introduzione alla normativa LEGGE 221/2012 REGOLAMENTO CONSOB n. 18592 • Introduce le modifiche al T.U.F. • Consente la raccolta di capitale di rischio per le start-up innovative (anche a vocazione sociale) tramite un gestore di portale online • Definisce il gestore del portale come colui che esercita professionalmente tale attività ed è iscritto in apposito registro tenuto dalla CONSOB • Consente la sottoscrizione di strumenti finanziari con un corrispettivo totale inferiore ad euro 5 ml • Stabilisce i requisiti per operare come gestore di un portale online • Stabilisce le regole di condotta per i gestori dei portali online • Definisce gli obblighi di informativa verso Consob e gli investitori • Stabilisce l’obbligo di sottoscrizione da parte di investitori professionali di una quota di ogni offerta (pari ad almeno il 5%) 5
  • 7. osborneclarke.com Private & Confidential Pregi e difetti della normativa italiana sull’equity crowdfunding … qualche considerazione L’equity crowdfunding è riservato alle sole startup innovative Almeno il 5% dell’offerta deve essere sottoscritto da investitori professionali Difficoltà di trasferimento delle quote dopo il completamento dell’offerta Possibilità di raccogliere investimenti fino ad euro 5 milioni per anno Creazione della categoria dei gestori di portali professionali No MiFid per investimenti < ad euro 500 per offerta (e < ad euro 1.000 per anno) 6
  • 8. osborneclarke.com Private & Confidential Gli incentivi fiscali per le startup innovative Le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali*: - i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a 500.000,00 euro, effettuati in ciascun periodo d'imposta; - i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000,00 effettuati in ciascun periodo d'imposta. * il decreto attuativo per gli incentivi è stato firmato a fine gennaio 2014 ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in questi giorni 7
  • 9. osborneclarke.com Private & Confidential Il supporto del Tutor alla start-up (1/1)  Definizione delle operazioni societarie preliminari - riorganizzazione assetti sociali - operazioni societarie  Predisposizione del nuovo statuto sociale - definizione categorie di quote o azioni - diritto di covendita/recesso - disciplina della prelazione  Deliberazione dell’aumento di capitale sociale a servizio dell’offerta sul portale 8
  • 10. osborneclarke.com Private & Confidential Il supporto del Tutor alla start-up (2/2)  «Mini» due diligence sulla start-up ai fini della revisione del documento di offerta - verifica IP rights - analisi eventuali contenziosi/accertamenti - documenti societari  Controllo del contenuto del documento di offerta: - informazioni sui fattori di rischio - informazioni sull’emittente - informazioni sull’offerta 9
  • 11. osborneclarke.com Private & Confidential Qualche esempio pratico di «seeding shares» Ai sensi dell’articolo 26, comma 7 Legge 221 possono essere create categorie di QUOTE diverse, ad esempio: • diritto di voto LIMITATO a questioni specifiche • senza diritto di voto • diritto di voto NON PROPORZIONALE alla partecipazione detenuta • diritto alla POSTERGAZIONE nelle perdite • diritto al privilegio nella distribuzione degli utili (nei limiti previsti dalla Legge 221) • diritto di RECESSO collegato al verificarsi di determinati eventi sociali • diritto di CO-VENDITA nel caso di change of control • esenzione dall’applicazione del diritto di prelazione 10
  • 12. osborneclarke.com Private & Confidential Le categorie di quote nel caso «DIAMAN Tech» Quote Privilegiate L'assemblea dei soci può deliberare l'emissione di quote fornite di diritti diversi […], che consistono in quote definite "Quote Privilegiate" e che saranno caratterizzate come segue: sono prive del diritto di voto; non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 26 [dello statuto]; consentono l'esercizio del diritto di co-vendita di cui all'articolo 27 [dello statuto]; in caso di distribuzione di utili, hanno il diritto di concorrere sull'utile di esercizio in via preferenziale per un ammontare pari alla % di capitale sociale nominale rappresentato da tali quote sul totale del capitale esistente, compreso tra min 5% e max 50% del valore complessivo del dividendo distribuito; la quota di utili distribuita successivamente verrà proporzionalmente assegnata a tutte le quote, comprese le Quote Privilegiate; in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla restituzione in via preferenziale di una somma pari al valore nominale del capitale sociale rappresentato, rispetto alle Quote Ordinarie 11
  • 13. osborneclarke.com Private & Confidential Il documento di offerta (1/2) Elemento comune a tutte le regolamentazioni in corso di adozione anche nei paesi stranieri (USA, UK, Francia) Il documento di offerta si compone di massimo 5 pagine in formato A4 e deve: - consentire all’investitore di ottenere informazioni facilmente comprensibili - rappresentare chiaramente i rischi connessi all’offerta - essere redatto con un linguaggio non tecnico, chiaro e coinciso - consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale - avere una struttura che ne agevoli la lettura da parte degli investitori 12
  • 14. osborneclarke.com Private & Confidential Il documento di offerta (2/2) Qualche esempio nel caso di specie … - «Rischi relativi alle quote sottoscritte: Le quote offerte in sottoscrizione con la presente Offerta da parte della Società Emittente, avendo ad oggetto la minoranza del capitale sociale di una società che ha appena iniziato la propria attività commerciale, per loro natura rientrano tra gli investimenti di tipo altamente illiquido, in quanto non esiste un mercato nel quale tali quote possono essere cedute.» - «Rischi connessi all’attività di sviluppo di applicativi software: parte dell’attività della società è legata allo sviluppo di nuovi software, con la conseguenza che il loro mancato sviluppo o lo sviluppo in tempi più lunghi di quelli ipotizzati, potrebbero portare alla realizzazione di risultati inferiori a quelli attesi e compromettere il piano industriale.» - «Rischi connessi allo sviluppo di una start-up: la Società Emittente è una startup e come tutte le società che hanno appena cominciato la loro attività è particolarmente soggetta al rischio imprenditoriale connesso alla capacità e alla possibilità di procedere concretamente all’effettivo sviluppo dei propri prodotti e dei propri servizi.» 13
  • 15. osborneclarke.com Private & Confidential I servizi offerti (prima e dopo il completamento dell’investimento): cosa potranno fare le piattaforme? Cosa può fare il gestore del portale online una volta terminata la raccolta? IMPLEMENTARE DELLE BEST PRACTICES DI COMPORTAMENTO • Rendere disponibile agli investitori tutta la documentazione e le informazioni ricevute dalla società con una certa periodicità • Consentire agli investitori di porre domande al management e di ricevere risposte in un contesto dedicato • Informare i soci tempestivamente dei termini per l’esercizio dei loro diritti, come risultanti dai documenti sottoscritti • Valutare la quota (pricing) • Realizzare un mercato di scambio alternativo (MTF) 14
  • 16. osborneclarke.com Private & Confidential 50 progetti per le imprese e il territorio Progetto Crowdfunding Lombardia Advisory Board • Presieduto da Stefano Venturi, Vice Presidente Assolombarda • Composto da soggetti con diversa competenza nel settore del Crowdfunding (professionisti, rappresentanti di gestori, rappresentanti degli investitori professionali, professori) • Svolgere attività di education e promuovere modifiche ed integrazioni alla regolamentazione esistente attraverso un dialogo con le autorità. 15
  • 17. osborneclarke.com Private & Confidential Forse non un best seller … ma un buon libro per approfondire la materia! 16
  • 18. osborneclarke.com Osborne Clarke Umberto Piattelli Partner, T + 39 02 5413 1762 umberto.piattelli@osborneclarke.com * Osborne Clarke is a full service law firm with over 600 lawyers (including 171 expert partners). Over the past 3 years, we've acted for over 5,000 clients in 70 jurisdictions. We have offices in: • Barcelona • • Brescia • Madrid • Paris • Bristol • MILAN • Rome • Brussels • Munich • Thames Valley • Cologne • New York • Silicon Valley (USA) • Hamburg London • Padua 17