In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
GLI AVVISI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER PARTITE IVA “DORMIENTI” O “INATTIVE”
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In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di lettere a contribuenti titolari
delle cosiddette “partite iva dormienti o inattive” , ovvero quelle partite iva non operative da
tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.
Circolare n.11 del 24/03/2016
GLI AVVISI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER
PARTITE IVA “DORMIENTI” O “INATTIVE”
Il documento recapitato, qualificato come avviso bonario/comunicazione di irregolarità, rende noto al
contribuente che l’Agenzia procederà alla chiusura d’ufficio della partita Iva indicata nella medesima lettera,
attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della
chiusura dell’attività. La norma dà facoltà all’Agenzia delle Entrate di contestare la mancata comunicazione di
chiusura della partita IVA da parte del contribuente, qualora questa risulti ancora attiva al sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, ma non sia di fatto utilizzata (il contribuente da anni non effettua operazioni attive e/o
passive e non presenta la dichiarazione annuale Iva); contestualmente l’Ufficio può disporre la chiusura
d’ufficio della medesima partita IVA.
La violazione che viene contestata è “omessa comunicazione della chiusura attività”, ed è stato giustamente
notato che i documenti inviati dall’Agenzia delle Entrate non sono del tutto chiari. In particolare, la sanzione
che spetta alla Partita Iva dormiente o inattiva, ovvero ai professionisti e lavoratori autonomi che non hanno
comunicato la cessazione della propria attività, dovrebbe essere pari a 516,00 euro, ma se si provvede entro 30
giorni al pagamento della sanzione, questa scenderà a 172,00 euro , ovvero un terzo del minimo. In realtà, con
l’entrata in vigore da 1° gennaio 2016 della nuova normativa sulle sanzioni tributarie di cui al Decreto
Legislativo 158/2015, la corretta somma della sanzione da pagare è pari a 500,00 euro, mentre se si provvede a
pagare la sanzione entro i 30 giorni successivi alla ricevuta dell’avviso di pagamento, la somma scende a
167,67 euro, sempre un terzo del minimo. La sanzione prevista deve essere versata tramite modello F24 e
codice tributo 8120, così come disposto dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione 35/E del 3 aprile
2014.
In merito a quanto sopra, sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circa l’applicazione del
principio del favor rei anche per le violazioni commesse entro il 31/12/2015, come peraltro evidenziato dalla
stessa Agenzia nella circolare n.4/E del 04/03/2016.